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Document 52012IP0489

Risoluzione del Parlamento europeo del 12 dicembre 2012 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2011/018 ES/Paesi Baschi prodotti metallici, presentata dalla Spagna) (COM(2012)0620 — C7-0364/2012 — 2012/2280(BUD))

GU C 434 del 23.12.2015, p. 201–204 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 434/201


P7_TA(2012)0489

Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: domanda EGF/2011/018 ES/Paesi Baschi prodotti metallici

Risoluzione del Parlamento europeo del 12 dicembre 2012 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2011/018 ES/Paesi Baschi prodotti metallici, presentata dalla Spagna) (COM(2012)0620 — C7-0364/2012 — 2012/2280(BUD))

(2015/C 434/37)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2012)0620 — C7-0364/2012),

visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (1) (IIA del 17 maggio 2006), e in particolare il punto 28,

visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2) (regolamento FEG),

vista la procedura di consultazione a tre prevista al punto 28 dell'AII del 17 maggio 2006,

vista la lettera della commissione per l'occupazione e gli affari sociali,

vista la relazione della commissione per i bilanci (A7-0415/2012),

A.

considerando che l'Unione ha predisposto appositi strumenti legislativi e di bilancio per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale e per agevolare il loro reinserimento nel mercato del lavoro;

B.

considerando che l'ambito di applicazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è stato ampliato e che a partire dal 1o maggio 2009 è possibile chiedere un sostegno anche per i licenziamenti direttamente riconducibili alla crisi finanziaria ed economica mondiale;

C.

considerando che il sostegno finanziario dell'Unione ai lavoratori licenziati dovrebbe essere dinamico e reso disponibile nel modo più rapido ed efficiente possibile, in conformità della dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, adottata durante la riunione di concertazione del 17 luglio 2008, e nel rispetto dell'AII del 17 maggio 2006 con riferimento all'adozione di decisioni di mobilitazione del FEG;

D.

considerando che la Spagna ha chiesto assistenza per 1  106 licenziamenti, di cui 500 destinatari dell'assistenza presso 423 imprese operanti nella divisione 25 NACE Revisione 2 («Fabbricazione di prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature») (3) nella regione NUTS II Paesi Baschi (ES21) in Spagna;

E.

considerando che la domanda di assistenza soddisfa le condizioni di ammissibilità stabilite dal regolamento FEG;

1.

conviene con la Commissione che le condizioni stabilite all'articolo 2, lettera b), del regolamento FEG sono soddisfatte e che, di conseguenza, la Spagna ha diritto a un contributo finanziario a norma del predetto regolamento;

2.

osserva che le autorità spagnole hanno trasmesso la domanda di contributo finanziario FEG in data 28 dicembre 2011 e che la Commissione ha messo a disposizione la sua valutazione il 19 ottobre 2012; deplora la lunghezza di dieci mesi del periodo di valutazione;

3.

valuta positivamente il fatto che, al fine di fornire un'assistenza immediata ai lavoratori, il 19 marzo 2012 le autorità spagnole abbiano deciso di avviare l'attuazione delle misure prima della decisione definitiva in merito alla concessione dell'assistenza FEG per il pacchetto coordinato proposto;

4.

prende atto della valutazione comunicata dalle autorità spagnole secondo la quale, sulla base dell'esperienza acquisita nelle precedenti richieste di ricorso al FEG, solo 500 dei lavoratori licenziati hanno scelto di aderire al pacchetto di misure; invita le autorità spagnole a ricorrere all'assistenza del FEG sfruttandone il pieno potenziale;

5.

ricorda l'importanza di migliorare le possibilità di impiego di tutti lavoratori attraverso una formazione adeguata e il riconoscimento delle capacità e delle competenze acquisite durante la carriera professionale dei lavoratori stessi; si attende che la formazione offerta nell'ambito del pacchetto coordinato sia adeguata non soltanto al livello e alle esigenze dei lavoratori licenziati, ma anche all'effettivo contesto imprenditoriale;

6.

attira l'attenzione sulla necessità di trarre insegnamenti dalla preparazione e dall'attuazione della domanda in esame e di altre domande concernenti licenziamenti collettivi;

7.

si compiace del fatto che l'elaborazione delle misure sia stata frutto della consultazione con le parti sociali e che le autorità regionali, i rappresentanti delle imprese e i sindacati abbiano formato un comitato speciale incaricato del coordinamento, della gestione e dell'attuazione del progetto FEG;

8.

chiede alle istituzioni interessate di compiere gli sforzi necessari per migliorare le disposizioni procedurali e di bilancio al fine di accelerare la mobilitazione del FEG; apprezza la procedura perfezionata messa in atto dalla Commissione, che dà seguito alla richiesta del Parlamento europeo di accelerare la concessione delle sovvenzioni, al fine di presentare all'autorità di bilancio la valutazione della Commissione sull'ammissibilità di una domanda FEG congiuntamente alla proposta di mobilitazione del Fondo; auspica l'integrazione di ulteriori miglioramenti procedurali nel nuovo regolamento sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e il raggiungimento di una maggiore efficacia, trasparenza e visibilità del FEG;

9.

si rammarica del fatto che le informazioni sulle misure di formazione contenute nella proposta della Commissione non indichino in quali settori i lavoratori abbiano probabilità di trovare lavoro e se il pacchetto sia adeguato alle prospettive economiche future della regione;

10.

ricorda l'impegno delle istituzioni di garantire una procedura agevole e rapida per l'adozione delle decisioni relative alla mobilitazione del FEG, apportando un aiuto specifico, una tantum e limitato nel tempo ai lavoratori licenziati a causa della globalizzazione e della crisi finanziaria ed economica; sottolinea il ruolo che il FEG può svolgere ai fini del reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori licenziati;

11.

si rammarica del fatto che le misure a sostegno dell'imprenditorialità non prevedano alcun sostegno finanziario per l'avviamento di un'attività in proprio, mentre vengono offerti numerosi incentivi finanziari ai lavoratori che seguono misure di formazione;

12.

sottolinea che, in conformità dell'articolo 6 del regolamento FEG, occorre garantire che il Fondo sostenga il reinserimento nel mercato del lavoro dei singoli lavoratori licenziati; sottolinea inoltre che l'assistenza del FEG può cofinanziare solo misure attive per il mercato del lavoro che portino a un'occupazione a lungo termine; ribadisce che l'assistenza del FEG non deve sostituire le azioni che sono di competenza delle imprese in virtù della legislazione nazionale o di contratti collettivi, né le misure relative alla ristrutturazione di aziende o settori;

13.

si compiace del fatto che un pacchetto completo di attività di informazione e di pubblicità accompagni il progetto sostenuto dal FEG;

14.

osserva che le informazioni fornite sul pacchetto coordinato di servizi personalizzati da finanziare a titolo del FEG includono informazioni sulla complementarità del pacchetto con azioni finanziate dai Fondi strutturali; ribadisce la sua richiesta alla Commissione affinché presenti, nelle sue relazioni annuali, una valutazione comparativa di tali dati, onde assicurare il pieno rispetto dei regolamenti esistenti ed evitare che si verifichino duplicazioni relativamente ai servizi finanziati dall'Unione;

15.

si compiace del fatto che, in seguito alle richieste del Parlamento, il bilancio 2012 presenta stanziamenti di pagamento pari a 50 milioni di EUR alla linea di bilancio FEG 04 05 01; ricorda che il Fondo è stato creato come strumento specifico distinto, con obiettivi e scadenze propri, e che è pertanto giustificata un'apposita dotazione che eviterà di dover effettuare, nella misura del possibile, storni da altre linee di bilancio come già avvenuto in passato, un'operazione che potrebbe pregiudicare il conseguimento degli obiettivi strategici del FEG;

16.

deplora la decisione del Consiglio di bloccare la proroga della «deroga per la crisi», che permette di fornire assistenza finanziaria anche ai lavoratori licenziati a causa dell'attuale crisi finanziaria ed economica, oltre a quelli che perdono il lavoro a seguito di cambiamenti strutturali del commercio mondiale, e di consentire l'aumento della quota di cofinanziamento dell'Unione al 65 % dei costi del programma, per le richieste inoltrate dopo il termine del 31 dicembre 2011; invita il Consiglio a ripristinare senza indugio la misura in oggetto;

17.

approva la decisione allegata alla presente risoluzione;

18.

incarica il suo Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

19.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU C 139 del 14.6.2006, pag 1.

(2)  GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.

(3)  Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).


ALLEGATO

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2011/018 ES/Paesi Baschi prodotti metallici, presentata dalla Spagna)

(Il testo dell'allegato non figura poiché esso corrisponde all'atto finale, la decisione 2013/16/UE.)


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