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Document 52012IP0426

Risoluzione del Parlamento europeo del 20 novembre 2012 sul Libro verde «Verso un mercato europeo integrato dei pagamenti tramite carte, internet e telefono mobile» (2012/2040(INI))

GU C 419 del 16.12.2015, p. 19–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

16.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 419/19


P7_TA(2012)0426

Pagamenti tramite carte, Internet e telefono mobile

Risoluzione del Parlamento europeo del 20 novembre 2012 sul Libro verde «Verso un mercato europeo integrato dei pagamenti tramite carte, internet e telefono mobile» (2012/2040(INI))

(2015/C 419/05)

Il Parlamento europeo,

visti gli articoli 26 e 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il Libro verde della Commissione dell'11 gennaio 2012 dal titolo «Verso un mercato europeo integrato dei pagamenti tramite carte, internet e telefono mobile» (COM(2011)0941 (nel seguito «il Libro verde»),

vista la comunicazione della Commissione dell'11 gennaio 2012 dal titolo «Un quadro coerente per rafforzare la fiducia nel mercato unico digitale del commercio elettronico e dei servizi on-line» (COM(2011)0942),

vista la consultazione pubblica organizzata dalla Commissione sul Libro verde dall'11 gennaio 2012 all'11 aprile 2012,

vista la conferenza sui pagamenti tramite carte, internet e telefono mobile organizzata dalla Commissione in data 4 maggio 2012,

visto il regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2012 che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009 (1),

visto il documento informativo del marzo 2012 sull'applicazione delle norme sulla concorrenza nel settore dei pagamenti, stilato dal sottogruppo per il settore bancario e i pagamenti della Rete europea della concorrenza (Information on competition enforcement in the Payments Sector. ECN Subgroup, Banking and Payments) (2),

viste le raccomandazioni della Banca centrale europea per la sicurezza dei pagamenti in internet dell'aprile 2012 (3),

vista la risposta del Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) dell'11 aprile 2012 alla consultazione pubblica della Commissione sul Libro verde «Verso un mercato europeo integrato dei pagamenti tramite carte, internet e telefono mobile» (4),

visto il documento di lavoro del Comitato economico e sociale europeo del 22 maggio 2012 in merito al Libro verde (INT/634),

vista la decisione della Commissione del 24 luglio 2002 relativa a un procedimento a norma dell'articolo 81 del trattato CE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (Causa Comp/29.373 — Visa International) (5),

vista la decisione della Commissione del 19 dicembre 2007 relativa a un procedimento a norma dell'articolo 81 del trattato CE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (Causa COMP/34.579 — MasterCard, Causa COMP/36.518 — EuroCommerce, Causa COMP/38.580 — Commercial Cards) (6),

vista la sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 24 maggio 2012 nella causa Master Card e a./Commissione  (7),

visto l'articolo 48 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e il parere della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A7-0304/2012),

A.

considerando che il mercato europeo dei pagamenti tramite carte, internet e telefono mobile risulta al momento ancora frammentato al di là delle frontiere nazionali e che soltanto pochi grandi operatori riescono a farsi accettare dai commercianti e a operare su base transfrontaliera;

B.

considerando che la posizione dominante di due prestatori non europei di servizi di pagamento tramite carta può portare a commissioni eccessive e ingiustificate sia per i consumatori che per i commercianti, in cui le rispettive banche (le cosiddette banche di emissione e di affiliazione) approfittano della situazione, come dichiarato dalla Commissione nel Libro verde;

C.

considerando che l'evoluzione e l'utilizzo più diffuso dei pagamenti tramite carte, internet e telefono mobile contribuisce altresì ad accrescere le dimensioni e la diversità del commercio elettronico in Europa;

D.

considerando che la quota e la varietà dei pagamenti tramite internet e telefono mobile hanno registrato un costante incremento in Europa e su scala mondiale;

E.

considerando che, in seguito al progresso tecnico, i sistemi di pagamento tramite carta potrebbero essere gradualmente sostituiti da altri mezzi di pagamento elettronico o tramite telefono mobile;

F.

considerando che il Libro verde non tratta dei costi e delle conseguenze sociali dei pagamenti in contanti o tramite assegno paragonati ai pagamenti tramite carte, internet e telefono mobile e impedisce così un'analisi comparativa dei costi economici e sociali e delle conseguenze sociali dei pagamenti in contanti o tramite assegno;

G.

considerando che il modello commerciale attuale dei pagamenti tramite carta consente livelli eccessivi di commissioni interbancarie multilaterali (MIF) che sembrano talvolta eccedere il costo effettivo di finanziamento del sistema e che costituiscono uno dei principali fattori che ostacolano la concorrenza nel mercato dei pagamenti;

H.

considerando che l'acquisizione transfrontaliera rappresenta un'opzione disponibile unicamente per un numero di operatori limitato; considerando che tale dispositivo potrebbe ampliare le scelte effettuabili dai commercianti e, conseguentemente, aumentare la concorrenza riducendo i costi per i consumatori;

I.

considerando che le sovrattasse per l'utilizzo di pagamenti tramite carte non sono consentite in alcuni Stati membri, mentre trovano impiego diffuso in altri, e che il loro eccessivo livello va a scapito dei consumatori in quanto spesso i prestatori di servizi di pagamento non forniscono metodi di pagamento alternativi a quelli con sovrattasse;

J.

considerando che il quadro di riferimento dell'Area unica dei pagamenti in euro (AUPE) per le carte stabilisce che i consumatori debbono essere in grado «di utilizzare carte per uso generale per effettuare pagamenti e ritirare contante in euro in tutta la zona AUPE con facilità e comodità come nel proprio paese. Non vi dovrebbe essere alcuna differenza se utilizzano la o le loro carte nel paese di residenza o altrove all'interno della zona AUPE. Non dovrebbe esistere più alcun sistema di carte per uso generale concepito esclusivamente per l'utilizzo in un unico paese o per l'utilizzo transfrontaliero all'interno della zona AUPE»;

K.

considerando che il buon esito della migrazione AUPE dovrebbe dare impulso allo sviluppo di mezzi di pagamento paneuropei innovativi;

I diversi metodi di pagamento

1.

plaude al fatto che la Commissione abbia presentato il Libro verde, ritiene che le considerazioni e le questioni ivi contenute siano di particolare rilievo e condivide pienamente gli obiettivi elencati volti a raggiungere maggiore concorrenza, maggiore scelta, maggiore innovazione nonché maggiore sicurezza nei pagamenti e fiducia da parte dei consumatori;

2.

concorda con la Commissione sulla necessità di distinguere fra tre diversi mercati di prodotti nell'ambito dei sistemi di pagamento con carta quadripartita: innanzitutto, un mercato nel quale i diversi sistemi di pagamento con carta sono in concorrenza per avere gli istituti finanziari come loro clienti emittenti o affilianti; in seguito, un primo mercato «a valle», nel quale le banche emittenti si fanno concorrenza per attirare i titolari di carte bancarie (il «mercato dell'emissione»); infine, un secondo mercato «a valle», nel quale le banche di affiliazione si fanno concorrenza per attrarre gli esercenti (il «mercato dell'affiliazione»); ritiene che la libera concorrenza dovrebbe essere rafforzata in ognuno di questi mercati;

3.

rileva l'importanza dell'autoregolamentazione basata sul mercato in cooperazione tra tutte le parti interessate, ma riconosce che l'autoregolamentazione può non raggiungere i risultati desiderati in tempi ragionevoli a causa di interessi contrastanti; si attende che la Commissione presenti le necessarie proposte legislative al fine di contribuire a garantire una reale AUPE per i pagamenti tramite carte, internet e telefono mobile, e a tale riguardo sottolinea l'importanza della prossima revisione della direttiva sui servizi di pagamento;

4.

evidenzia la necessità di una visione chiara e globale di un'AUPE per i pagamenti tramite carte, internet e telefono mobile e della definizione degli orientamenti e delle scadenze necessari per garantire l'obiettivo fondamentale dell'eliminazione di qualsiasi differenza tra i pagamenti transfrontalieri e quelli nazionali;

5.

sottolinea la necessità di compiere progressi verso un sistema di compensazione e di regolamento in tempo reale, che tecnicamente è già fattibile e utilizzato per alcuni tipi di pagamento, e fa presente che il passaggio a un'economia in tempo reale dovrebbe essere un obiettivo importante in tutta l'AUPE e che un sistema interbancario in tempo reale avanzato necessiterebbe di copertura in tutta quest'area;

6.

è pertanto dell'avviso che tutti i sistemi di pagamento nazionali tramite carte, telefono mobile e internet debbano unirsi o trasformarsi in un sistema paneuropeo conforme all'AUPE, in modo tale che tutti i pagamenti tramite carta, telefono mobile e internet siano accettati ovunque nell'AUPE, e auspica che la Commissione proponga un periodo necessario per questa transizione;

7.

rileva che tutti i terminali dovrebbero essere in grado di accettare tutte le carte e soddisfare i requisiti di interoperabilità, per cui qualsiasi ostacolo tecnico derivante da differenze nei requisiti di funzionamento e certificazione dei terminali dovrebbe essere eliminato poiché l'impiego di standard e regole comuni nonché di software standardizzato nei terminali aumenterebbe la concorrenza;

8.

ritiene insufficiente un approccio basato sull'autoregolamentazione per il mercato europeo integrato dei pagamenti; invita la Commissione a intervenire con misure legislative per garantire la sicurezza dei pagamenti, la concorrenza leale, l'inclusione finanziaria, la protezione dei dati personali e la trasparenza per i consumatori;

9.

chiede alla Commissione di riformare la governance dell'AUPE per garantire che il processo decisionale sia democratico, trasparente e al servizio dell'interesse generale; osserva che, a tal fine, è necessario che la Commissione e la Banca centrale europea (BCE) svolgano un ruolo più attivo e di guida nella governance dell'AUPE e che tutte le parti interessate siano rappresentate in maniera equilibrata in tutti gli organi decisionali e di attuazione dell'AUPE, garantendo un adeguato coinvolgimento degli utenti finali;

10.

esprime preoccupazione per un'eventuale eccessiva rigidità della regolamentazione dei mercati dei pagamenti tramite internet e telefono mobile nella fase attuale, dal momento che tali metodi di pagamento sono ancora in corso di sviluppo; ritiene che qualsiasi iniziativa di regolamentazione in questo settore rischi di porre un'enfasi eccessiva su strumenti di pagamento già esistenti e possa quindi scoraggiare l'innovazione e distorcere il mercato prima ancora che esso si sia sviluppato; invita la Commissione ad adottare un approccio idoneo ad eventuali futuri metodi di pagamento tramite internet o telefono mobile in una futura proposta, garantendo un elevato livello di protezione dei consumatori, soprattutto di quelli vulnerabili;

11.

sottolinea che, mentre i pagamenti elettronici stanno diventando uno strumento sempre più importante in Europa e nel mondo, permangono — per quanto riguarda tali forme di pagamento — seri ostacoli alla realizzazione di un mercato unico digitale europeo che sia pienamente ed efficacemente integrato, competitivo, innovativo, sicuro, trasparente e vantaggioso per i consumatori;

12.

osserva che nell'attuale crisi è essenziale agire per incoraggiare la crescita economica e l'occupazione e dare nuovo stimolo ai consumi; rileva che, se il mercato digitale offre una grande opportunità per conseguire questi obiettivi, l'UE deve essere in grado, a tal fine, di creare un mercato interno digitale completo, e che è indispensabile da un lato smantellare le barriere esistenti e dall'altro aumentare la fiducia dei consumatori; ritiene in tale contesto che l'esistenza di un mercato unico europeo neutrale e sicuro per i pagamenti tramite carta, internet e telefono mobile, tale da facilitare la libera concorrenza e l'innovazione, sia essenziale per giungere a un vero mercato unico digitale e possa concorrere notevolmente ad accrescere la fiducia dei consumatori;

13.

osserva che lo sviluppo di sistemi di pagamento trasparenti, sicuri ed efficaci nel mercato digitale europeo è un requisito fondamentale per garantire una reale economia digitale e facilitare il commercio elettronico transfrontaliero;

14.

rileva che un quadro europeo sicuro, affidabile e trasparente per i pagamenti elettronici è essenziale per il lancio di un mercato unico digitale; sottolinea l'importanza di campagne d'informazione intese a sensibilizzare i consumatori in merito alle opzioni disponibili sul mercato e alle condizioni e ai requisiti per pagamenti elettronici sicuri, e ritiene che tali campagne debbano essere organizzate a livello dell'UE, anche al fine di superare i timori spesso infondati riguardo a tali forme di pagamento; ritiene, a questo riguardo, che la creazione di punti di contatto di agevole accesso per i consumatori farebbe crescere la fiducia nei pagamenti a distanza;

15.

sottolinea a questo proposito che devono essere prese misure per metter fine alle frequenti discriminazioni ai danni dei consumatori europei i cui pagamenti per operazioni online transfrontaliere non sono accettati in ragione della loro provenienza;

16.

si rammarica che, nella situazione attuale, la maggior parte dei costi di pagamento non sia trasparente e sottolinea che coloro che non utilizzano metodi di pagamento costosi ne coprono comunque i costi; rammenta che ciascun metodo di pagamento ha i suoi costi; chiede pertanto alla Commissione di prendere in esame, in futuro, anche il costo, le peculiarità e l'impatto sociale dei pagamenti in contanti e tramite assegno, per tutti gli operatori del mercato e i consumatori, rispetto ad altri metodi di pagamento; ricorda che tutti i cittadini europei dovrebbero avere accesso ai servizi bancari di base; sottolinea la necessità di adottare misure per giungere a norme tecniche comuni in considerazione dell'importanza, dell'efficacia e dell'adeguatezza degli standard attualmente vigenti in Europa;

Standardizzazione e interoperabilità

17.

ritiene che ulteriori lavori in vista di standard tecnici comuni, basati su un accesso aperto, potrebbero rafforzare la competitività dell'economia europea e il funzionamento del mercato interno, oltre che favorire l'interoperabilità e apportare benefici connessi alla sicurezza sotto forma di standard comuni di sicurezza, vantaggiosi tanto per i consumatori quanto per i commercianti;

18.

rileva che per i pagamenti tramite internet e telefono mobile la maggior parte degli standard dovrebbe essere la stessa dei pagamenti effettuati attualmente nell'AUPE, ma che sono necessari nuovi standard per la sicurezza e l'identificazione dei clienti, nonché per garantire l'esecuzione dei pagamenti interbancari online in tempo reale; sottolinea che definire nuovi standard non è sufficiente e che la loro applicazione coordinata è perlomeno altrettanto importante;

19.

sottolinea che la standardizzazione non dovrebbe gravare di barriere la concorrenza e l'innovazione, bensì abbattere gli ostacoli per garantire alla totalità delle parti condizioni eque; raccomanda quindi che gli standard siano aperti onde consentire innovazione e concorrenza sul mercato, poiché l'obbligo di applicare uno standard unico o chiuso limiterebbe lo sviluppo e l'innovazione del mercato, imporrebbe una restrizione sproporzionata e non favorirebbe un contesto di concorrenza equo; prende atto, tuttavia, dell'indagine in materia di antitrust avviata dalla Commissione relativamente al processo di standardizzazione dei pagamenti via internet («e-payments») intrapreso dal Consiglio europeo per i pagamenti (EPC);

20.

rileva che in sostanza tutte le operazioni di pagamento contengono lo stesso tipo di dati; sottolinea che la comunicazione dei dati dovrebbe essere sicura per qualsiasi trattamento automatico dei pagamenti in tempo reale da un punto terminale all'altro; riconosce i vantaggi derivanti dall'utilizzo dello stesso formato di messaggio da parte di tutti i sistemi e ricorda che la soluzione più ovvia è quella utilizzata nei bonifici e negli addebiti diretti, come definito nell'allegato al regolamento sull'area unica dei pagamenti in euro — AUPE (ossia lo standard ISO 20022 XML); raccomanda di utilizzare in tutte le comunicazioni di dati relativi alle operazioni dal terminale al cliente lo stesso formato di messaggio riportante tutte le informazioni pertinenti;

21.

sottolinea che, data la fase di rapida crescita, ma tuttora immatura, dello sviluppo del mercato dei pagamenti elettronici e tramite telefono mobile, l'imposizione di standard obbligatori in questi settori fondamentali per il rafforzamento del mercato unico digitale in Europa comporterebbe il rischio di effetti negativi per l'innovazione, la concorrenza e la crescita del mercato stesso;

22.

fa presente che, secondo la sintesi delle osservazioni raccolte dalla Commissione nel corso della consultazione pubblica sul Libro verde, l'applicazione degli standard messi a punto rappresenta spesso una sfida considerevole; invita la Commissione a esaminare la possibilità di meccanismi di attuazione, come ad esempio la fissazione di termini per il completamento della migrazione;

23.

rileva che in molti Stati membri le commissioni applicate ai prelievi automatici di banconote al di fuori della banca e del sistema di pagamento con carta dell'utente dei servizi di pagamento sono spesso eccessive e che dovrebbero essere maggiormente basate sui costi in tutta l'AUPE;

24.

evidenzia che qualsiasi requisito di standardizzazione e interoperabilità deve essere volto a potenziare la competitività, la trasparenza, il carattere innovativo, la sicurezza e l'efficacia dei sistemi di pagamento europei, a vantaggio di tutti i consumatori e delle altre parti in causa; sottolinea che i requisiti di standardizzazione non dovrebbero imporre barriere attraverso inutili differenze con il mercato globale; ritiene che si debba puntare all'applicazione di norme comuni anche a livello mondiale, in stretta cooperazione con i principali partner economici dell'UE;

25.

chiede alla Commissione di valutare possibili modi di promuovere l'ingresso di nuovi operatori nel mercato delle carte di pagamento, prendendo in considerazione, ad esempio, un'infrastruttura comune di pagamento per tutte le operazioni a prescindere dal fornitore della carta;

26.

nota che la separazione tra infrastrutture di pagamento e sistemi di pagamento potrebbe accrescere la concorrenza, poiché l'accesso dei piccoli operatori non sarebbe impedito da vincoli tecnici; sottolinea che i fornitori di servizi di pagamento dovrebbero essere liberi di scegliere qualsiasi combinazione di servizi di emissione e di affiliazione disponibili sul mercato nel quadro dei sistemi di pagamento, e che le infrastrutture di pagamento dovrebbero trattare in maniera neutra le operazioni di sistemi di pagamento paralleli diversi effettuate per strumenti analoghi;

27.

osserva che si deve aver cura di garantire che ogni misura di questo tipo rispetti sempre i principi della libera ed equa concorrenza e della libertà di entrata nel mercato e di accesso al mercato, tenendo conto delle future innovazioni tecnologiche nel settore, così da consentire al sistema di adeguarsi ai futuri sviluppi e da promuovere e facilitare con coerenza l'innovazione e la competitività;

Governance

28.

invita la Commissione a proporre una migliore governance dell'AUPE, che comprenda l'assetto organizzativo collegato allo sviluppo delle principali caratteristiche dei sistemi di pagamento e dell'applicazione dei criteri da rispettare, e che consenta di organizzare separatamente lo sviluppo degli standard tecnici e di sicurezza a sostegno dell'attuazione della relativa legislazione; chiede una rappresentanza più equilibrata di tutte le parti interessate nell'ulteriore elaborazione di norme tecniche e di sicurezza comuni per i sistemi di pagamento; sollecita la Commissione a rispondere ai precedenti inviti rivolti dal Parlamento europeo a procedere a una riforma della governance dell'AUPE così da garantire una migliore rappresentanza degli utenti dei servizi di pagamento nel processo decisionale e di fissazione delle norme; osserva che tali parti possono comprendere — senza limitarsi necessariamente a essi — l'EPC, le organizzazioni dei consumatori, le organizzazioni dei commercianti e le grandi catene di vendita al dettaglio, l'Autorità bancaria europea (EBA), la Commissione, esperti di vari settori, fornitori di servizi di pagamento non bancari, il commercio tramite internet, telefono mobile e carte, e gestori di rete mobile; invita dette parti interessate a organizzare la loro attività nell'ambito di una nuova struttura di governance in cui il Consiglio AUPE abbia un ruolo da svolgere; ritiene che il Consiglio AUPE dovrebbe essere assistito da vari comitati tecnici o «task force» per i pagamenti elettronici e mobili, le carte, il contante e altri problemi di standardizzazione, nonché da gruppi di lavoro ad hoc; rammenta l'impegno assunto dalla Commissione, nella dichiarazione sulla governance dell'AUPE in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. 260/2012, di presentare proposte entro la fine del 2012; invita gli organismi europei di standardizzazione, come il Comitato europeo di normazione (Comité Européen de Normalisation, CEN) e l'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (European Telecommunications Standards Institute, ETSI), a svolgere un ruolo più attivo, in cooperazione con la Commissione, nella standardizzazione delle carte di pagamento;

29.

riconosce al riguardo che l'AUPE rappresenta uno dei pilastri della creazione di un mercato UE integrato dei pagamenti e che dovrebbe servire da base per sviluppare detto mercato e renderlo più innovativo e competitivo;

30.

osserva che il modo in cui viene fatta applicare la normativa sui pagamenti elettronici è spesso difficoltoso, inadeguato e non uniforme in Europa, e che occorrerebbero maggiori sforzi per assicurare un'applicazione corretta e uniforme delle norme;

31.

afferma che un approccio di autoregolamentazione non è sufficiente; ritiene che la Commissione e la BCE, in cooperazione con gli Stati membri, debbano svolgere un ruolo più attivo e trainante, e che tutte le parti interessate, comprese le associazioni dei consumatori, debbano essere adeguatamente coinvolte e consultate nel processo decisionale;

32.

ritiene probabile un aumento del numero delle imprese europee la cui attività dipende di fatto dalla capacità di accettare i pagamenti tramite carta; considera che sia nell'interesse pubblico definire norme oggettive che descrivano le circostanze in cui i sistemi di pagamento tramite carta possono unilateralmente rifiutare l'accettazione e sulle procedure da seguire in tali casi;

33.

ritiene importante rafforzare la governance dell'AUPE e attribuire al Consiglio AUPE rinnovato un ruolo più forte; ritiene altresì che questo nuovo organo di gestione dovrebbe essere composto dei rappresentanti delle principali parti interessate ed essere istituito in modo da garantire un controllo democratico attraverso la Commissione e altre autorità dell'UE; propone che un Consiglio AUPE rinnovato diriga i lavori, definisca un calendario e un piano di lavoro, decida riguardo alle priorità e alle questioni principali, rivestendo così una funzione arbitrale in caso di conflitto tra le parti; sottolinea che il controllo democratico dovrebbe essere garantito attraverso la Commissione, e che la BCE e l'EBA dovrebbero avere un ruolo di primo piano;

34.

accoglie con favore la consultazione avviata dalla Commissione con le parti interessate nel quadro del Libro verde sulla governance dell'AUPE, in conformità del considerando 5 del regolamento (UE) n. 260/2012, e attende con interesse la proposta che la Commissione intende presentare sull'argomento a fine anno; sottolinea che la priorità immediata di tutti i soggetti che partecipano all'AUPE deve essere la preparazione della migrazione, in conformità delle condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 260/2012, così da garantire una transizione agevole dai sistemi di pagamento nazionali a quelli paneuropei;

«Acquiring» transfrontaliero

35.

sottolinea che una standardizzazione e un allineamento ulteriori delle prassi, per superare gli ostacoli tecnici e i requisiti nazionali in materia di regolamento e compensazione, contribuirebbero a promuovere l'«acquiring» transfrontaliero, un dispositivo che accrescerebbe la concorrenza e quindi le opzioni a disposizione dei commercianti e che potrebbe portare a metodi di pagamento più efficaci per i clienti in termini di costi; ritiene che i commercianti debbano essere informati meglio in merito alle possibilità dell'«acquiring» transfrontaliero;

36.

esorta a ricercare attivamente soluzioni finalizzate ad agevolare ulteriormente l'«acquiring» transfrontaliero, alla luce dei vantaggi che esso presenta per il mercato interno; esprime preoccupazione dinanzi alle barriere tecniche e giuridiche che esistono a livello nazionale e che andrebbero eliminate affinché un acquirente di un altro paese compatibile con gli standard AUPE non sia trattato in modo diverso dall'acquirente nazionale di un determinato paese;

37.

sottolinea che non vi dovrebbero essere differenze di rilievo tra le disposizioni applicabili ai diversi conti di pagamento, e che il pagatore dovrebbe poter effettuare un trasferimento di fondi tramite internet o telefono mobile a qualunque beneficiario avente un conto presso un qualsiasi istituto finanziario legato all'AUPE;

38.

sottolinea che tutti i prestatori di servizi di pagamento autorizzati dovrebbero avere lo stesso diritto di accesso ai sistemi di compensazione e regolamento se dispongono di adeguate procedure di gestione del rischio, soddisfano requisiti tecnici minimi e sono considerati sufficientemente stabili da non presentare alcun rischio, vale a dire se sono sostanzialmente soggetti agli stessi requisiti vigenti per le banche;

Le commissioni multilaterali d'interscambio (CMI)

39.

rammenta che, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia europea nella causa «MasterCard e altri» del 24 maggio 2012, la commissione multilaterale d'interscambio (CMI) può essere considerata anticoncorrenziale, e chiede alla Commissione di proporre delle modalità affinché tale sentenza sia tenuta in considerazione nella regolamentazione dei modelli commerciali dei pagamenti tramite carta, telefono mobile o Internet;

40.

nota che le entrate attuali derivanti dalle CMI sono in molti casi troppo elevate rispetto ai costi che esse dovrebbero coprire; fa presente che potrebbe essere necessario equilibrare le diverse commissioni di pagamento al fine di evitare che le pratiche di sovvenzione incrociata favoriscano la scelta di strumenti inadeguati e invita la Commissione a garantire mediante una regolamentazione che le CMI non distorcano più la concorrenza creando ostacoli ai nuovi operatori di mercato e all'innovazione; invita la Commissione a svolgere entro la fine del 2012 una valutazione d'impatto sulle diverse opzioni; sottolinea che, in relazione alle CMI, occorrono chiarezza e certezza del diritto;

41.

osserva che, dopo un periodo di transizione, una persona proveniente da qualunque Stato membro dovrebbe vedersi accettare una carta di pagamento compatibile con gli standard AUPE presso qualunque terminale dell'area unica dei pagamenti in euro, e il pagamento dovrebbe essere instradato in modo sicuro; nota che tale requisito potrebbe comportare la necessità di regolamentare le CMI imponendo loro una soglia, e insiste che tutto ciò non dovrebbe causare un aumento delle CMI in qualunque Stato membro, ma piuttosto una loro diminuzione e forse, in una fase successiva, un loro quasi azzeramento;

42.

ritiene che occorra aumentare l'acquisizione transfrontaliera e centrale e rimuovere ogni ostacolo tecnico o giuridico, dato che ciò aiuterebbe a ridurre il livello delle CMI e le commissioni a carico dei commercianti;

43.

ritiene che le CMI dovrebbero essere disciplinate a livello europeo, con l'obiettivo di un più agevole accesso dei nuovi operatori all'acquisizione transfrontaliera, dando ai commercianti una possibilità reale di scegliere liberamente i sistemi di pagamento cui desiderano aderire; segnala che, nella misura in cui questa nuova proposta legislativa prevede delle commissioni, occorre che sia garantita la piena trasparenza degli elementi che ne determinano l'importo; ricorda che l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 260/2012 che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro stabilisce che, dopo il 1o febbraio 2017, non potrà più essere applicata alcuna CMI sulle transazioni; invita ad applicare lo stesso approccio ai pagamenti tramite carta;

44.

ritiene che il modello commerciale per i sistemi di pagamento tripartiti e i pagamenti misti possa comportare problemi di concorrenza simili a quelli dei sistemi di pagamento quadripartiti; ritiene pertanto che tutti i sistemi di pagamento tramite carta, siano essi quadripartiti, tripartiti o misti, e ogni nuovo operatore debbano essere trattati equamente al fine di garantire parità di condizioni e di promuovere la concorrenza e la trasparenza per consumatori e commercianti;

La carta multipla

45.

rileva che la carta multipla, a cui i sistemi di pagamento interessati hanno partecipato volontariamente, potrebbe essere vantaggiosa per i consumatori, poiché avrebbe come conseguenza un minor numero di carte nel loro portafoglio e agevolerebbe l'accesso dei sistemi nazionali al più ampio mercato AUPE, stimolando la concorrenza; osserva tuttavia che la carta multipla non dovrebbe essere utilizzata per aggirare i sistemi nazionali con un utilizzo prestabilito del marchio nazionale;

46.

osserva che i detentori di carta dovrebbero poter scegliere liberamente quale delle alternative offerte dalla carta multipla attivare sulla propria carta, e insiste che i commercianti dovrebbero avere il diritto di scegliere liberamente quale di queste alternative accettare; inoltre, in ogni singolo pagamento, i detentori di carta dovrebbero avere il diritto di scegliere l'alternativa che preferiscono fra quelle accettate dal commerciante; esorta la Commissione a proporre soluzioni che incoraggino la carta multipla di più di un sistema conforme agli standard AUPE; ritiene che occorra riservare attenta considerazione a problemi come la compatibilità delle procedure di gestione, l'interoperabilità tecnica e la responsabilità per le vulnerabilità della sicurezza;

47.

ritiene che la carta multipla dovrebbe essere introdotta con appropriate informazioni al consumatore, affinché questi sia tutelato e non esposto al rischio di incorrere in situazioni fuorvianti; sottolinea che deve essere chiaro a tutte le parti chi è responsabile della protezione e della confidenzialità dei dati del titolare della carta e del commerciante e chi è responsabile dello strumento di pagamento oggetto di carta multipla;

Le sovrattasse

48.

ritiene che le sovrattasse, gli sconti e altre pratiche di orientamento della scelta dei clienti, nel modo in cui sono comunemente applicate, siano spesso dannose per gli utilizzatori finali dei servizi di pagamento; osserva che le sovrattasse basate soltanto sulla scelta di pagamento effettuata dal consumatore rischiano di essere arbitrarie e possono condurre ad abusi volti a realizzare guadagni supplementari anziché a coprire i costi; ritiene che sarebbe importante vietare le possibilità di sovrattasse eccessive in relazione alla commissione a carico del commerciante per una singola transazione, e che occorra controllare gli sconti e simili pratiche di orientamento della scelta dei clienti a livello dell'UE; sottolinea pertanto che i commercianti dovrebbero accettare uno strumento di pagamento comunemente utilizzato senza sovrattassa (carta di addebito compatibile con l'AUPE, pagamento elettronico), e che qualunque sovrattassa sugli altri strumenti non dovrebbe in alcun momento superare i costi diretti di tali strumenti rispetto a quello accettato senza sovrattassa;

49.

sottolinea la necessità di imporre maggiore trasparenza e una migliore informazione dei consumatori in merito alle maggiorazioni e commissioni addizionali per i diversi metodi di pagamento, dato che i commercianti abitualmente includono le spese di esecuzione dell'operazione nel prezzo dei prodotti e dei servizi, con il risultato che i consumatori non sono correttamente informati in anticipo in merito al costo totale e dunque pagano di più per i loro acquisti, il che mina la loro fiducia;

50.

osserva che le sovrattasse basate soltanto sulla scelta di pagamento effettuata dal consumatore rischiano di essere arbitrarie, potrebbero condurre ad abusi volti a realizzare guadagni supplementari anziché a coprire i costi e soprattutto non recano benefici allo sviluppo del mercato unico, in quanto ostacolano la concorrenza e aumentano la frammentazione del mercato e la confusione per i consumatori;

51.

nota che il contenimento delle sovrattasse ai costi diretti di utilizzo di uno strumento di pagamento rappresenta una possibilità, in quanto costituisce un divieto paneuropeo sulle sovrattasse; sollecita pertanto la Commissione ad eseguire una valutazione di impatto sul fatto di vietare le possibilità di sovrattasse eccessive in relazione alla commissione a carico del commerciante nonché su un divieto paneuropeo sulle sovrattasse, alla luce dell'articolo 19 della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori;

La sicurezza dei pagamenti

52.

sottolinea che, per consentire il pieno sviluppo delle potenzialità dei pagamenti elettronici, è essenziale garantire la fiducia dei consumatori, che a sua volta necessita di un elevato livello di sicurezza come tutela contro il rischio di frodi e per la protezione dei dati sensibili e personali dei consumatori;

53.

sottolinea che la privacy dei consumatori deve essere tutelata conformemente alla legislazione unionale e nazionale e che ogni parte della catena di pagamento deve avere accesso soltanto ai dati necessari alla sua fase di trattamento, mentre i rimanenti dati devono essere trasmessi in forma criptata;

54.

ritiene che i requisiti minimi di sicurezza per i pagamenti tramite Internet, carte e telefono mobile dovrebbero essere gli stessi in tutti gli Stati membri e che occorra un organismo di gestione comune che stabilisca le norme in materia; osserva che soluzioni di sicurezza standardizzate semplificherebbero l'informazione dei consumatori e quindi il modo in cui questi ultimi si adeguano ai dispositivi di sicurezza e che inoltre ridurrebbero i costi per i prestatori di servizi di pagamento; suggerisce pertanto che tutti i prestatori di servizi di pagamento dovrebbero avere l'obbligo di adottare soluzioni minime comuni di sicurezza, che i prestatori naturalmente potrebbero migliorare senza però che tali miglioramenti divengano ostacoli alla concorrenza;

55.

rammenta che, mentre la responsabilità ultima per le misure di sicurezza inerenti ai vari metodi di pagamento non può incombere sui clienti, questi ultimi dovrebbero essere informati sulle precauzioni per la sicurezza e gli istituti finanziari dovrebbero essere responsabili per i costi delle frodi, a meno che queste ultime non siano causate dal consumatore «agendo in modo fraudolento o non adempiendo uno o più degli obblighi a lui incombenti in virtù dell'articolo 56 della direttiva sui servizi di pagamento intenzionalmente o con negligenza grave»; reputa pertanto che occorra incoraggiare campagne d'informazione per sensibilizzare il pubblico sulla sicurezza digitale ed accrescerne le conoscenze in merito; esorta la Commissione, al momento di elaborare una strategia e strumenti per l'integrazione dei mercati dei pagamenti tramite carte, Internet e telefono mobile, a tenere conto degli standard e delle raccomandazioni del Garante europeo della protezione dei dati per quanto riguarda la trasparenza, l'identificazione del responsabile del controllo/del trattamento, la proporzionalità e i diritti degli interessati; considera importante che tutte le frodi sui pagamenti nell'area AUPE siano segnalate a un sito centralizzato a fini di monitoraggio, statistica e valutazione, al fine di rispondere prontamente alle nuove minacce per la sicurezza e di far conoscere al pubblico i principali sviluppi; chiede alla Commissione di ampliare il concetto della tutela della vita privata fin dalla progettazione («privacy by design») oltre i meccanismi di autenticazione e le misure di sicurezza, così da ridurre al minimo i dati, garantire la riservatezza attraverso impostazioni predefinite, limitare l'accesso alle informazioni personali allo stretto necessario per fornire il servizio e introdurre strumenti che consentano agli utilizzatori di proteggere meglio i propri dati personali;

56.

ritiene che la sicurezza dei pagamenti tramite carta in presenza del titolare sia in generale elevata e reputa che la transizione graduale dalle carte magnetiche alle carte con microprocessore, che dovrebbe essere completata rapidamente, genererà un ulteriore miglioramento del livello di sicurezza; esprime preoccupazione in merito a questioni di sicurezza associate ad altre forme di pagamenti tramite carta e sul fatto che alcune implementazioni EMV attuali potrebbero non essere del tutto coerenti e invita a rimediare a tale inconveniente e ricorda che servono soluzioni migliorative anche per i pagamenti tramite carta a distanza effettuati in rete; esorta la Commissione a raccogliere dati imparziali sulle frodi nei pagamenti online e ad inserire nella propria proposta legislativa disposizioni antifrode adeguate;

57.

è del parere che la fornitura di dati sulla disponibilità di fondi sui conti bancari a soggetti terzi comporti dei rischi; rileva che uno di essi consiste nel fatto che i consumatori possano non essere del tutto consapevoli di chi ha accesso ai dati del loro conto e in conformità di quale quadro giuridico, nonché quale operatore è responsabile dei servizi di pagamento utilizzati dal consumatore; sottolinea che la protezione dei dati non deve essere compromessa in nessuna fase delle operazioni;

58.

pone l'accento sul fatto che gli sviluppi normativi e tecnici potrebbero ridurre tali rischi per la sicurezza e conferire ai pagamenti tramite fornitori di servizi di pagamento non bancari la stessa sicurezza di quelli effettuati direttamente dai conti bancari, purché nella pratica siano a disposizione sistemi sicuri e la legittimità di tale accesso e l'identità delle organizzazioni che lo richiedono siano chiaramente definite;

59.

non dà pertanto sostegno all'accesso di soggetti terzi ai dati dei conti bancari dei clienti a meno che non si dimostri che il sistema è sicuro e che sia stato accuratamente collaudato; osserva che occorre che l'accesso da parte di terzi sia limitato a informazioni binarie (del tipo «sì o no») sulla disponibilità dei fondi e che bisogna dedicare particolare attenzione alla sicurezza, alla protezione dei dati e ai diritti dei consumatori in qualsiasi regolamentazione; reputa segnatamente che occorre indicare con chiarezza quali soggetti possono avere accesso a tali informazioni su base non discriminatoria e a quali condizioni possono essere memorizzati i dati e che queste disposizioni devono essere soggette a una relazione contrattuale tra i soggetti coinvolti; sottolinea che, nello stabilire un quadro normativo per l'accesso da parte di terzi, occorre operare una distinzione chiara fra l'accesso alle informazioni sulla disponibilità dei fondi per una determinata operazione e l'accesso alle informazioni sul conto del cliente in generale; esorta la Commissione a garantire la protezione dei dati personali proponendo, previa consultazione del Garante europeo della protezione dei dati, una regolamentazione chiara del ruolo di ciascun soggetto nella raccolta dei dati e dello scopo di tale raccolta, nonché una definizione chiara dei soggetti responsabili della raccolta, del trattamento e della conservazione dei dati; aggiunge che gli utilizzatori delle carte dovrebbero avere la possibilità di accedere ai propri dati personali e di correggerli, anche in un contesto transfrontaliero complesso; ritiene che le norme in materia di protezione dei dati debbano essere applicate secondo il principio «privacy by design/by default» e che non spetti alle imprese o ai consumatori proteggere i propri dati;

60.

ritiene che occorra rafforzare il diritto al rimborso per i consumatori, sia nel caso di pagamenti non autorizzati che nel caso di beni o servizi non consegnati (o non consegnati secondo le modalità promesse), e che sistemi efficaci di ricorso collettivo e di risoluzione alternativa delle controversie siano strumenti indispensabili per la protezione dei consumatori, anche nel settore dei pagamenti elettronici;

61.

osserva che, a fronte del continuo aumento delle minacce per la sicurezza, è opportuno che anche il CEN e l'ETSI siano coinvolti attivamente nella definizione delle norme di sicurezza;

62.

osserva che, nei sistemi di pagamento in cui uno o più partecipanti si trovano in Stati membri diversi, spetta alla Commissione avanzare una proposta di chiarimento sul tribunale o sul sistema di composizione extragiudiziale delle controversie cui ricorrere per le eventuali vertenze, e che i consumatori devono poter accedere facilmente agli organi di risoluzione alternativa delle controversie;

o

o o

63.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


(1)  GU L 94 del 30.3.2012, pag. 22.

(2)  .http://ec.europa.eu/competition/sectors/financial_services/information_paper_ payments_en.pdf

(3)  .http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/recommendationsforthesecurityofinternet paymentsen.pdf

(4)  http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Consultation/Comments/2012/12-04-11_Mobile_Payments_EN.pdf.

(5)  GU L 318 del 22.11.2002, pag. 17.

(6)  http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/34579/34579_1889_2.pdf; sintesi della decisione pubblicata sulla GU C 264 del 6.11.2009, pag. 8.

(7)  Causa T-111/08, Master Card e a./Commissione, non ancora pubblicata.


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