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Document 52012IE0466

    Parere del Comitato economico e sociale europeo su «Verso una prospettiva di cittadinanza e umanista della politica del mercato interno» (parere d'iniziativa)

    GU C 143 del 22.5.2012, p. 17–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    22.5.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 143/17


    Parere del Comitato economico e sociale europeo su «Verso una prospettiva di cittadinanza e umanista della politica del mercato interno» (parere d'iniziativa)

    2012/C 143/04

    Relatore: Pegado LIZ

    Il Comitato economico e sociale europeo, in data 20 gennaio 2011, ha deciso, conformemente al disposto dell’articolo 29, paragrafo 2, del Regolamento interno, di elaborare un parere d'iniziativa sul tema:

    Verso una prospettiva di cittadinanza e umanista della politica del mercato interno.

    La sezione specializzata Mercato unico, produzione e consumo, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 1o febbraio 2012.

    Alla sua 478a sessione plenaria, dei giorni 22 e 23 febbraio 2012 (seduta del 22 febbraio), il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il seguente parere con 118 voti favorevoli, 3 voti contrari e 8 astensioni.

    "Gli argomenti a favore dell'Europa sono in costante evoluzione. L'Europa è un concetto che deve essere adattato all'evoluzione delle circostanze politiche ed economiche".

    (Durão Barroso, settimanale Expresso, 19 novembre 2011)

    1.   Introduzione

    1.1   Ora che sono trascorsi 20 anni dalla data in cui, secondo Delors, sarebbe giunto a completamento il grande mercato interno europeo, senza barriere né ostacoli di qualsiasi natura, è opportuno e appropriato che la società civile organizzata, rappresentata nel CESE, si interroghi sul cammino fin qui percorso e sulla direzione presa.

    1.2   Al tempo stesso, riflettere oggi sul mercato interno implica un ripensamento del modello di progetto europeo nel suo complesso. È assolutamente sensato chiedersi se l'Europa - come alcuni l'hanno immaginata, tanti si sono sforzati con impegno a costruire e altri si sono incaricati di distruggere gradualmente lungo questi sessant'anni - sarà ancora qui come modello di libertà, faro di cultura, paladina della pace, sostenitrice della fraternità dei popoli e portatrice di un messaggio di uguaglianza delle genti, in un mondo senza discriminazioni né barriere, all'orizzonte del 2050, come il commissario Barnier si è chiesto recentemente nel suo discorso, abilmente strutturato, pronunciato all'Università Humboldt.

    1.3   Ciò vale a maggior ragione nel momento attuale che si presenta particolarmente perturbato, con l'Europa in lotta contro una crisi persistente di natura sistemica e non semplicemente congiunturale, non soltanto economica e finanziaria, ma anche di valori sociali e culturali e per la quale la maggioranza delle parti interessate rappresentate nel CESE non scorge vie d'uscita credibili.

    1.4   L'Europa versa in una situazione di crisi occupazionale, tale da non consentirle più di garantire un lavoro ai suoi cittadini. La sola via d'uscita da questa difficile situazione passa attraverso la crescita e lo strumento principale per realizzare questa crescita deve essere l'effettivo completamento del mercato interno.

    1.5   La società civile organizzata s'interroga pertanto legittimamente sulla capacità dell'attuale modello istituzionale dell'UE, emerso dal Trattato di Lisbona, di gestire la crisi; dubita che il modello economico e finanziario attuale sia capace di un'autoregolazione efficace ed adeguata, e guarda con perplessità all'assenza di misure di regolazione coerenti ed efficaci e alla proliferazione di decisioni isolate e contraddittorie di questi e quelli; si domanda come sia possibile realizzare un controllo più efficace e severo del sistema finanziario alla luce dei "crash" successivi delle Borse e degli inerenti danni sociali ed economici che ne conseguono; teme che i sintomi profondi della crisi, di fronte a un imminente pericolo di recessione globale, segnalino il collasso del modello europeo nella sua forma attuale. La società civile esorta pertanto gli attuali leader a mostrare l'ambizione e la visione necessarie per compiere una rigenerazione del modello economico e sociale europeo, rispettoso dei valori e dei principi contenuti nel Trattato.

    1.6   Per questo motivo, è stato straordinariamente positivo che, parallelamente all'elaborazione del presente parere, il comitato consultivo dell'EFTA abbia sentito la necessità di elaborare un parere su questo stesso tema e sia stato possibile concordare dei punti di vista in una riunione congiunta ad Oslo (1).

    2.   Mercato interno: cosa e perché

    2.1   L'idea di un "mercato comune" appariva già nel testo originario come strumentale allo sviluppo armonioso delle attività economiche, a un'espansione economica continua ed equilibrata, a un maggior grado di stabilità, a un veloce miglioramento del livello di vita e a relazioni più strette tra gli Stati (articolo 2). Sin dall'inizio il mercato interno non fu concepito come una politica isolata o come una semplice area di libero scambio, com'era l'EFTA, ma piuttosto come parte di una strategia generale.

    2.2   Erano così definiti i contorni dello sviluppo di ciò che sarebbe stata la politica del mercato interno, giustamente considerata da alcuni il "gioiello della corona" della politica europea e la cui "progressiva" introduzione avrebbe dovuto coprire un "periodo di transizione di dodici anni" (articolo 8), con un limite massimo di 15 anni dall'entrata in vigore del Trattato.

    2.3   Malgrado gli strumenti previsti per la sua realizzazione, la realtà politica, sociale ed economica prese il sopravvento sugli ideali del 1957 e, trascorsi quei 15 anni, fu necessario constatare che si era ben lontani dall'aver raggiunto gli obiettivi che avrebbero portato all'effettiva instaurazione di un "mercato comune".

    2.4   Il Libro bianco per la realizzazione del mercato interno del 1985 stabiliva traguardi ben precisi per raggiungere quell'obiettivo entro il 1992. Allo stesso tempo si avvertì la necessità di introdurre delle modifiche nel Trattato di Roma che facilitassero la realizzazione degli obiettivi politici sanciti nel Libro bianco. Questa fu l'origine dell'Atto unico europeo (2), che nella parte che si riferiva al mercato interno introdusse importanti modifiche tra cui bisogna evidenziare:

    a)

    la regola della maggioranza qualificata al posto dell'unanimità per l'adozione delle misure relative al ravvicinamento delle legislazioni per la realizzazione del mercato interno (articoli 8 A e 100 A);

    b)

    il primo riferimento a un livello di protezione elevato per quel che riguarda le misure connesse alla salute, alla sicurezza e alla difesa dei consumatori (articolo 100 A, par. 3);

    c)

    l'adozione generalizzata del principio del reciproco riconoscimento, sulla base della sentenza emanata dalla Corte di giustizia per il ben noto caso "Cassis de Dijon" (articolo 100 B);

    d)

    una chiara richiesta di coesione economica e sociale quale obiettivo essenziale di cui tenere conto nella realizzazione del mercato interno (articoli 130 A e 130 B).

    2.5   Tuttavia, fu veramente solo nel 1992, con il Trattato di Maastricht che istituì l'Unione europea (3), che le nuove disposizioni sulla realizzazione del mercato interno presero corpo, in un momento in cui era già evidente che il termine del 1992 per l'attuazione del mercato interno non sarebbe stato rispettato (4).

    2.6   Invece, ciò che si era verificato era stato l'aumento degli ostacoli legislativi e non legislativi nella generalità degli Stati membri, associato a una politica liberale e permissiva da parte della Commissione, che aveva contribuito al concreto ristagno del processo di realizzazione del mercato interno in alcuni settori particolarmente rilevanti, specialmente per quel che riguarda i servizi.

    2.7   Infatti, molte delle iniziative attuate nel quadro della realizzazione del mercato interno si sono tradotte in un mero accumulo di misure isolate e poco coordinate di armonizzazione legislativa, avulse da una politica globale che gli Stati membri, dal canto loro, hanno spesso contrastato con politiche nazionali restrittive della libera concorrenza, con l'assegnazione di aiuti di Stato illegali, con l'introduzione di nuove restrizioni quantitative o equivalenti e con il rifiuto sistematico di progressi in settori essenziali come l'integrazione industriale, la fiscalità o la governance economica.

    2.8   Persino iniziative apparentemente condotte a buon fine, come l'adozione delle "regole Schengen", l'introduzione dell'euro, la più recente comunitarizzazione dello spazio di giustizia e libertà, nonché l'inclusione della Carta dei diritti fondamentali dell'UE nella versione finale del Trattato di Lisbona, iniziative accolte favorevolmente, non solo hanno avuto un'efficacia limitata a causa della mancata adesione o delle riserve di alcuni Stati membri, ma sono state limitate anche nella loro portata e applicazione, se non addirittura contrastate frontalmente, e non sono state accompagnate da altre misure complementari essenziali, come una vera politica finanziaria europea. Ciò ha causato l'incapacità dell'Europa di far fronte all'attuale crisi che l'ha portata "sull'orlo del precipizio", come ha affermato Jacques Delors nell'intervista del 18 agosto 2011 rilasciata ai giornali Le Soir e Le Temps.

    2.9   Da molto tempo il CESE richiama l'attenzione sulla necessità di un chiaro cambiamento di paradigma che privilegi la qualità della realizzazione del mercato interno, che introduca una preoccupazione fondamentale per gli interessi concreti e i diritti fondamentali dei cittadini, in generale, e dei consumatori e lavoratori, in particolare, e in cui gli aspetti sociali procedano di pari passo con quelli economici, secondo una visione umanista, in contrapposizione all'approccio puramente meccanicistico seguito finora, responsabile delle limitazioni, della riluttanza, delle esitazioni e della sfiducia generate (5).

    2.10   Quando, all'inizio del suo secondo mandato, l'attuale Presidente della Commissione ha esposto la sua nuova visione per il mercato interno per il XXI secolo (6), tra l'altro quale seguito di una precedente comunicazione sul tema Il mercato unico per i cittadini  (7), è sorta una naturale aspettativa nel rendersi conto che la Commissione sembrava raccomandare un cambiamento di orientamento fondamentale nella sua strategia politica per il mercato unico, a vantaggio finale dei cittadini e dei consumatori. Infatti, senza più considerare il mercato interno una politica isolata, ma anzi parte integrante di una strategia globale che preannunciava la successiva strategia Europa 2020, la Commissione dichiarava che i grandi obiettivi per il mercato interno erano il miglioramento della fiducia dei consumatori, la promozione dell'integrazione economica e della coesione sociale, nonché lo sviluppo di una società della conoscenza in un'Europa sostenibile in un mondo globalizzato. Lo strumento fondamentale in questo nuovo approccio era una regolamentazione sempre migliore in un contesto legislativo risanato e semplificato (8).

    2.11   Per consolidare questo suo nuovo orientamento, la Commissione ha affidato all'ex commissario Mario Monti la realizzazione di un importante studio, presentato nel maggio 2010 (9); in quello stesso periodo anche il Consiglio aveva chiesto a un "gruppo di riflessione" composto di personalità di chiara fama, guidato dall'ex primo ministro spagnolo Felipe González e di cui faceva parte anche Mario Monti, di elaborare una relazione sulle prospettive dell'Europa all'orizzonte del 2030 (10); a sua volta, il Parlamento europeo aveva presentato, anch'esso nel maggio 2010, la relazione Grech, che è alla base della sua risoluzione del 20 maggio 2010 sulla creazione di un mercato unico per i consumatori e i cittadini (11).

    2.12   Fondamentalmente, tutti questi importanti documenti richiamano l'attenzione sulla necessità di un cambiamento di fondo del paradigma nella definizione e attuazione della politica concernente la realizzazione del mercato interno, in quanto il modello attuale è considerato esaurito, e sottolineano che i risultati raggiunti, sebbene rilevanti in alcuni settori, sono in generale poco conosciuti, insufficienti e deludenti sotto vari aspetti per un'Europa posta di fronte a sfide inattese e a fosche prospettive.

    2.13   Queste osservazioni e conclusioni sono, tra l'altro, ampiamente documentate da tabelle di valutazione (scoreboard) regolari e successive sul mercato interno (12), da analisi periodiche dettagliate di Eurobarometro sui punti di vista e sulle esperienze dei cittadini e delle imprese in relazione al mercato interno negli Stati membri, da identiche tabelle di valutazione sui consumatori nel mercato interno (13), nonché dalle relazioni annuali della Commissione sull'applicazione del diritto dell'Unione, in generale (14), e dell'acquis in materia di diritto del consumo, in particolare (15). Tali relazioni, se debitamente interpretate, giudiziosamente esaminate e valutate con spirito critico, confermano interamente le preoccupazioni e i dubbi espressi nei suddetti documenti.

    2.14   Tuttavia, quando si attendeva dalla Commissione una reale svolta nell'orientamento politico per il mercato unico che tenesse conto di tutte queste conclusioni, che inquadrasse - in modo veramente nuovo e differente, nel contesto dell'attuale crisi finanziaria - il mercato unico nella prospettiva del XXI secolo e che corrispondesse alle aspettative generate da tutta una serie di dichiarazioni dei più alti rappresentanti politici, si è constatato con una certa delusione che il documento sulle priorità "per un'economia sociale di mercato altamente competitiva", malgrado i molti meriti che gli venivano riconosciuti, non andava oltre un'enunciazione di 50 misure isolate, senza una linea strategica definita (16), i cui punti deboli e le cui carenze sono stati ben individuati nella risoluzione del Parlamento europeo del 6 aprile 2011 (17).

    2.15   Questa lacuna non è stata colmata da una recente comunicazione della Commissione relativa alla selezione di 12 "leve", a proposito della quale non si comprende realmente quale sia il filo conduttore dell'orientamento politico di fondo per la realizzazione del mercato interno che sarebbe stato all'origine della scelta tattica di queste 12 "leve" o di qualsiasi altra leva tra quelle, ad esempio, che lo stesso CESE aveva elencato in un suo parere (18).

    2.16   Vari interventi pubblici recenti, in particolare quelli del Presidente della Commissione e del commissario Barnier, oltre al programma della Commissione presentato nel frattempo (19), sembrano tuttavia confermare l'intenzione di un effettivo cambiamento di paradigma nella futura concretizzazione del mercato interno. In quest'ottica vanno considerate anche la dichiarazione di Cracovia (20) e la dichiarazione del comitato europeo di orientamento del gruppo di riflessione Notre Europe.

    3.   Un nuovo paradigma per la realizzazione del mercato interno

    3.1   È importante ribadire che, nel quadro delle politiche dell'UE, come risulta dai principi fondamentali contenuti attualmente nel Trattato di Lisbona, la realizzazione di un mercato interno non rappresenta un fine in sé, ma un mezzo, uno strumento per il raggiungimento di tutta una serie di obiettivi politici in settori differenti (21).

    3.2   È inoltre importante ribadire che questi obiettivi sono, al tempo stesso e con lo stesso livello di importanza, di natura economica, sociale e ambientale e tutti hanno come fine ultimo il benessere dei popoli e la promozione dei valori della dignità umana, dell'uguaglianza, della libertà, della solidarietà, della democrazia, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani (articoli 2 e 3 del TUE) (22).

    3.3   Di conseguenza, è alla luce di questi principi, di questi valori e di questi obiettivi che vanno considerate le misure di realizzazione del mercato interno, le cui finalità sono oggi, da un punto di vista giuridico, assai più vaste che nel 1957.

    3.4   Il mercato interno, chiaramente pensato nelle sue fasi iniziali come il sostegno economico di un'Europa di natura federale, dev'essere oggi ripensato, alla luce dell'evoluzione degli ultimi 30 anni e della realtà dei nostri giorni. È indubbio che l'attuale contesto generale tenda ad avvicinare sempre più il mercato interno a una mera area di libero scambio, come lo è stato l'EFTA suo diretto antecedente, e a proiettarlo nel futuro, non come la conseguenza naturale di un progetto politico sovranazionale, ma come il minimo denominatore comune degli interessi nazionali degli Stati europei.

    3.5   Per questo motivo è necessario riaffermare con vigore l'idea che il mercato interno deve servire da fattore aggregante di questi interessi nazionali in un sistema istituzionale pienamente integrato di governance economica e finanziaria, il cui modello va ridefinito e concretizzato a breve termine.

    3.6   A questo fine è innanzitutto necessario avere una nozione realistica dei limiti del mercato interno e non pretendere di portarlo dove esso non può né deve arrivare imponendo a forza misure spesso superflue e senza giustificazione, che ostacolano soltanto il funzionamento delle imprese - specialmente delle PMI (23), cui appartengono anche le libere professioni -, oppure misure di armonizzazione completa che non sono giustificate, perché altri valori di natura diversa - come la garanzia della qualità - prevalgono, ad esempio come nel caso di certi settori dei diritti e della protezione dei consumatori. Sono situazioni in cui la massima e il credo "Forza nella diversità" dovrebbe svolgere di nuovo un ruolo centrale nella politica europea del mercato interno accanto agli aspetti dell'armonizzazione.

    3.7   È indispensabile portare avanti in modo deciso, senza indugi né concessioni, il programma Legiferare meglio, per il quale il CESE si è sempre impegnato attivamente (24), non solo per la produzione di testi tecnicamente corretti e l'eliminazione di procedure burocratiche inutili e dannose, ma fondamentalmente per l'adozione di un approccio proattivo all'elaborazione legislativa e alle pratiche amministrative, con la partecipazione effettiva della società civile e degli ambienti economici interessati in tutte le fasi della sua concezione e definizione, in particolare attraverso un maggior rilievo alle valutazioni d'impatto "ex ante", un utilizzo più sistematico del regolamento al posto della direttiva quale strumento per la realizzazione dell'uniformazione legislativa nei casi in cui essa è auspicabile e il coraggio di sperimentare strumenti nuovi e più adeguati dell'attuale armamentario legislativo, ossia in particolare l'opzione per regimi facoltativi, sempre che siano debitamente giustificati (25). Parimenti, occorre trovare il coraggio di rinunciare del tutto alle iniziative dell'UE nei casi in cui esse non siano efficienti e vantaggiose.

    3.8   È inoltre importante rivedere, semplificare e codificare l'acquis dell'UE e le formalità amministrative  (26), nonché eliminare chirurgicamente tutto ciò che si riveli inutile, superfluo, controproducente o persino dannoso (27), ma con l'attenzione necessaria per evitare che, nel farlo in modo non coordinato, si tralascino aspetti fondamentali di regolamentazione indispensabile nei settori pertinenti.

    3.9   Regolamentare senza soffocare: questa dovrà essere la parola d'ordine. A questo fine sarà importante non solo essere innovativi e creativi, ma anche riprendere le proposte della prima relazione di esperti indipendenti sulla semplificazione legislativa e amministrativa, che per la maggior parte non sono state attuate e rimangono valide, e richiedono un'applicazione effettiva (28).

    3.10   Un ruolo importante riveste la normalizzazione o standardizzazione secondo il modello del "nuovo approccio", applicato non soltanto ai prodotti ma anche ai servizi (29). Tuttavia, anche al riguardo bisognerebbe condurre un'analisi accurata della necessità, dell'efficienza e degli effetti delle misure da adottare, in modo che, nella normazione in materia di servizi, si operi una differenziazione fra i servizi pertinente per il mercato interno.

    3.11   Sarà inoltre necessario dare nuovo respiro e maggiore ampiezza al sistema d’informazione del mercato interno (IMI) attraverso un allargamento del campo di applicazione e un miglioramento nel funzionamento della cooperazione amministrativa, in linea con le proposte e le raccomandazioni che il CESE ha avuto modo di formulare in diverse occasioni (30), e al tempo stesso ripensare la rete Solvit attraverso un nuovo inquadramento e l'assegnazione di mezzi adeguati.

    3.12   Sarà inoltre importante ripensare i grandi principi guida della costruzione del mercato interno, in particolare i principi di reciproco riconoscimento (31), sussidiarietà (32), proporzionalità (33) e precauzione - principio quest'ultimo sinora limitato a settori specifici come quello della sicurezza alimentare, ma che dovrà essere eretto a principio generale -, attraverso la definizione dei loro nuovi contorni e dei nuovi modi di applicarli, più vicini agli interessi reali dei cittadini.

    3.13   È necessario stabilire con criterio le priorità. Non si tratta tuttavia di selezionare, in modo più o meno arbitrario, alcune misure emblematiche, ma piuttosto di procedere secondo criteri ben determinati di un orientamento politico chiaro che tarda ad essere definito per l'Europa e che dia priorità assoluta alle persone.

    3.14   Tra tali priorità occorre riservare un posto speciale al settore dei servizi, in generale  (34), e a quello dei servizi finanziari al dettaglio, in particolare  (35), dove il deficit nella realizzazione del mercato interno è più accentuato, ma in cui occorre precisamente essere più innovativi non soltanto in rapporto alle misure ma anche agli strumenti da utilizzare. In particolare, il CESE chiede alla Commissione europea di monitorare l'attuazione della direttiva servizi e di riferire in modo regolare e trasparente in materia, in quanto questa è finora l'unica normativa che preveda l'apertura del commercio transfrontaliero nel settore dei servizi.

    3.15   Merita un rilievo speciale la realizzazione pratica di un mercato interno del commercio elettronico transfrontaliero, per i benefici socioeconomici che implica per i consumatori europei in generale e, in modo speciale, per i residenti in aree meno accessibili e le persone colpite da qualsiasi grado di inabilità, oltre che per le imprese dell'UE, specialmente le PMI, con l'effettiva risoluzione di tutta una serie di problemi e di questioni che sono già stati ampiamente individuati, senza che finora siano stati sviluppati gli strumenti e i meccanismi imprescindibili per conquistare la fiducia, garantire la protezione dei consumatori e creare un ambiente favorevole alle imprese e ai professionisti (36).

    3.16   Si fa riferimento in particolare alle questioni relative alla frammentazione del mercato, alla discrepanza delle norme applicabili, all'incertezza sulla riservatezza e confidenzialità dei dati, alla sicurezza delle operazioni, alla tutela giuridica in caso di controversie, all'esistenza di servizi illegali online, alla pirateria e alla criminalità informatica. Tali questioni richiedono un approccio trasversale da parte delle diverse DG della Commissione che porti alla definizione di un quadro giuridico coerente per un vero mercato unico digitale.

    3.17   Un settore a cui bisogna dedicare uno sforzo supplementare e in cui deplorabilmente l'UE non ha ottenuto risultati convincenti è quello dell'effettiva applicazione delle leggi dell'UE, che rappresenta l'unica garanzia del rispetto del diritto e dell'efficacia della regolamentazione (37) e che non si esaurisce nello stretto quadro della mera "cooperazione amministrativa" (38). Per i cittadini europei, a questo riguardo assume una rilevanza fondamentale l'introduzione, senza ambiguità e senza nuovi ritardi, del diritto all'azione collettiva a livello europeo per garantire, come ultima risorsa, un'adeguata responsabilizzazione per l'inosservanza della normativa europea e così contribuire al volontario rispetto di tale normativa (39).

    3.18   Più importante di tutto è tuttavia la definizione dei parametri di un mercato unico che ponga al suo centro l'uomo e il cittadino, un compito che non dovrà essere affidato a un qualsiasi gruppo di persone illuminate più o meno informate, ma dovrà anzi essere basato sul contributo diretto dei cittadini e della società civile attraverso l'ascolto delle loro aspirazioni e rivendicazioni, ma anche delle loro frustrazioni e disillusioni.

    3.19   Parallelamente all'urgente necessità di azione, è importante che questa non sia scoordinata o meramente impulsiva e per questo motivo il CESE propone di dedicare tempo per la riflessione in occasione della celebrazione dei 20 anni dal 1992. Come proprio contributo, il CESE intende indicare alcuni parametri che ritiene essenziali in tale lavoro di riflessione.

    3.19.1

    Innanzitutto occorre una riflessione su una chiara sussunzione della politica per il mercato interno sotto i principi fondamentali e gli obiettivi essenziali derivanti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, specialmente quelli contenuti nei titoli IV e V, con una particolare attenzione al rafforzamento della dimensione sociale e dei diritti dei consumatori (40).

    3.19.2

    D'altro canto, occorre anche una riflessione su un modo di inquadrare le politiche settoriali in un obiettivo strategico comune riunendo la politica economica, industriale, commerciale, dei trasporti, dell'energia, dell'ambiente, dei consumatori e della concorrenza in un quadro giuridico globale che stimoli l'integrazione e rafforzi la fiducia delle parti sociali e della società in generale (consumatori, famiglie, lavoratori, imprese, ONG, ecc.). Ciò implicherebbe il riesame e il rilancio della strategia Europa 2020.

    3.19.3

    È inoltre necessaria una riflessione su un modo di rafforzare e garantire la libertà di circolazione e la mobilità dei cittadini in generale e, in particolare, dei lavoratori - siano essi lavoratori dipendenti o appartenenti alle professioni liberali -, dei professori e degli studenti, garantendo che anche i rispettivi diritti sociali (previdenza sociale, tutela giuridica, assicurazione contro gli infortuni e le malattie, prestazioni pensionistiche, ecc.) siano rispettati in tutte le circostanze, senza discriminazioni, e al tempo stesso rivedendo il sistema di riconoscimento delle qualifiche professionali e dei diplomi. A tal riguardo, dei rigorosi requisiti di qualità relativi alla sicurezza e alla salute dei consumatori nell'UE devono costituire la norma.

    3.19.4

    Allo scopo di promuovere l'inclusione sociale e l'occupazione, occorre una riflessione su un'effettiva apertura dei mercati del lavoro a tutti i cittadini europei attraverso l'eliminazione, dopo un attento esame, delle restrizioni e discriminazioni ingiustificate.

    3.19.5

    Un aspetto che merita una riflessione speciale è quello della definizione, da troppo tempo attesa, di un quadro giuridico appropriato per le imprese dell'economia sociale in generale e, in particolare, per le fondazioni, le mutue e le associazioni europee.

    3.19.6

    Appare altrettanto urgente una riflessione su una definizione di un quadro giuridico chiaro per i servizi di interesse generale e, in particolare, i servizi sociali, con la definizione di criteri di qualità dei servizi pubblici essenziali e la chiarificazione dei regimi applicabili in materia di appalti pubblici, concorrenza e aiuti di Stato (41).

    3.20   Infine bisogna dedicare mezzi e sforzi a favore di una politica di comunicazione efficiente del mercato unico, nel quadro più ampio di una politica di comunicazione coerente e integrata sull'Europa, che coinvolga i cittadini e tenga nel debito conto l'opinione pubblica e i mezzi di comunicazione sociale europei, così da informare in modo veritiero i cittadini e specialmente i consumatori attraverso un utilizzo innovativo dei mezzi digitali (42).

    Bruxelles, 22 febbraio 2012

    Il presidente del Comitato economico e sociale europeo

    Staffan NILSSON


    (1)  Cfr. le conclusioni comuni del comitato consultivo dell'EFTA e dell'OMU (http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.smo-observatory-smo-spotlight.21343).

    (2)  GU L 169 del 29.6.1987.

    (3)  GU C 191 del 19.7.1992, per quel che sarebbe stato considerato un'imitazione imperfetta del progetto Spinelli, nel tentativo di mettere d'accordo sia i federalisti che gli oppositori del federalismo.

    (4)  Comunicazione della Commissione Il funzionamento del mercato interno della Comunità dopo il 1992 - Azione a seguito della relazione Sutherland (SEC(92) 2277 del 2 dicembre 1992) e parere del CESE pubblicato sulla GU C 201 del 26.7.1993, pag. 59, le cui conclusioni sono valide ancora oggi e meritano un'attenta riflessione.

    (5)  Cfr. per la loro importanza i seguenti pareri del CESE: GU C 39 del 12.2.1996, pag. 70, GU C 255 del 14.10.2005, pag. 22, GU C 204 del 9.8.2008, pag. 1, GU C 347 del 18.12.2010, pag. 8 e GU C 44 dell'11.2.2011, pag. 68, nonché la relazione informativa sul tema L'impatto del Trattato di Lisbona sul funzionamento del mercato interno.

    (6)  Comunicazione Il mercato unico per i cittadini, COM(2007) 60 final del 21 febbraio 2007.

    (7)  COM(2006) 211 definivo del 10 maggio 2006.

    (8)  GU C 77 del 31.3.2009, pag, 15.

    (9)  Una nuova strategia per il mercato unico al servizio dell'economia e della società europea.

    (10)  Progetto per l'Europa all'orizzonte del 2030: le sfide da affrontare e le opportunità da cogliere, anch'esso pubblicato nel maggio 2010.

    (11)  Risoluzione del Parlamento europeo (A7-0132/2010).

    (12)  SEC(2011) 372 final del 21 marzo 2011.

    (13)  SEC(2011) 299 final del 4 marzo 2011, ampiamente confermato dalla relazione di Eurobarometro in merito al Sondaggio sulle comunicazioni elettroniche presso le famiglie del luglio 2011.

    (14)  COM(2010) 538 final del 1o ottobre 2010.

    (15)  GU C 18 del 19.1.2011, pag. 100.

    (16)  GU C 132 del 3.5.2011, pag. 47.

    (17)  Doc. A7/-0072/2011 basato sulla relazione della commissione IMCO (Mercato interno e protezione dei consumatori) sul tema Un mercato unico per gli europei (2010/2278 (INI), PE 456.691v02-00, 24 marzo 2011), relatore: CORREIA DE CAMPOS.

    (18)  GU C 24 del 28.1.2012, pag. 99.

    (19)  COM(2011) 777 final del 15 novembre 2011.

    (20)  Come seguito alla realizzazione - che si accoglie favorevolmente - del Forum del mercato unico del 3 e 4 ottobre 2011.

    (21)  GU C 93 del 27.4.2007, pag. 25.

    (22)  GU C 182 del 4.8.2009, pag. 1.

    (23)  GU C 376 del 22.12.2011, pag. 51.

    (24)  GU C 24 del 31.1.2006, pag. 39, GU C 175 del 27.7.2007, pag. 21 e GU C 48 del 15.2.2011, pag. 107.

    (25)  GU C 24 del 31.1.2006, pag. 52, GU C 175 del 28.7.2009, pag. 26 e GU C 21 del 21.1.2011, pag. 26.

    (26)  Sulla falsariga dell'orientamento che la stessa Commissione ha definito nella sua comunicazione Aggiornare e semplificare l'acquis comunitario (COM(2003) 71 final dell'11 febbraio 2003), chiaramente sostenuta dal CESE (GU C 112 del 30.4.2004, pag. 4), che da allora sembra essere stata dimenticata.

    (27)  Cfr. i pareri pubblicati in GU C 14 del 16.1.2001, pag. 1, GU C 125 del 27.5.2002, pag. 105, GU C 133 del 6.6.2003, pag. 5, GU C 309 del 16.12.2006, pag. 18 e GU C 10 del 15.1.2008, pag. 8.

    (28)  COM(95) 288 final del 21 giugno 1995.

    (29)  Cfr. GU C 120 del 16.5.2008, pag. 1, GU C 376 del 22.12.2011, pag. 69 e GU C 68 del 6.3.2012, pag. 35.

    (30)  Cfr. GU C 43 del 15.2.2012, pag. 14 e gli altri pareri precedentemente citati.

    (31)  Sulla falsariga, in particolare, delle relazioni della Commissione sull'applicazione del principio del reciproco riconoscimento, iniziate con la comunicazione della Commissione del 16 giugno 2009 (COM(99) 299 final) ma poi abbandonate (cfr. il parere pubblicato in GU C 116 del 20.4.2011, pag. 14).

    (32)  Con riferimento alla relazione Molitor per scagionarla dall'ingiusta accusa di "un passo avanti e due indietro" che le fu subito mossa (cfr. Alexis Feral, Le principe de subsidiarité, progrès ou status quo après le Traité d'Amsterdam?, in Revue du Marché unique européen, I, 1998, p. 95), per il modo maldestro in cui è stata applicata dalla Commissione, trasformandola nella vera "sfida del cambiamento", come Jacques Delors l'aveva immaginata.

    (33)  In questo lavoro bisognerà tener conto dei vari pareri del CESE sulle successive relazioni annuali della Commissione, conformemente all'articolo 9 del Protocollo relativo all'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità.

    (34)  Cfr. i pareri pubblicati in GU C 221 dell'8.9.2005, pag. 113, GU C 175 del 27.7.2007, pag. 14 e GU C 318 del 29.10.2011, pag. 109.

    (35)  Cfr. i pareri pubblicati in GU C 56 del 24.2.1997, pag. 76, GU C 95 del 30.3.1998, pag. 72, GU C 209 del 22.7.1999, pag. 35, GU C 157 del 28.6.2005, pag. 1, GU C 302 del 7.12.2004, pag. 12, GU C 221 del 8.9.2005, pag. 126, GU C 65 del 17.3.2006, pag. 113, GU C 65 del 17.3.2006, pag. 134, GU C 309 del 16.12.2006, pag. 26, GU C 318 del 23.12.2006, pag. 51, GU C 115 del 16.5.2006, pag. 61, GU C 100 del 30.4.2009, pag. 84, GU C 27 del 3.2.2009, pag. 18, GU C 100 del 30.4.2009, pag. 22, GU C 228 del 22.9.2009, pag. 62, GU C 228 del 22.9.2009, pag. 66, GU C 218 dell'11.9.2009, pag. 30 e GU C 318 del 29.10.2011, pag. 133.

    (36)  Nonostante la comunicazione della Commissione, del 22 ottobre 2009, sul tema Il commercio elettronico transfrontaliero tra imprese e consumatori nell'UE (COM(2009) 557 final).

    (37)  Cfr. i pareri pubblicati in GU C 317 del 23.12.2009, pag. 67, e GU C 18 del 19.1.2011, pag. 95.

    (38)  GU C 128 del 18.5.2010, pag. 103.

    (39)  A giusto titolo il CESE è stato considerato il paladino delle azioni collettive, giacché a questo tema ha dedicato vari pareri, tra cui vanno segnalati i seguenti: GU C 309 del 16.12.2006, pag. 1, GU C 324 del 30.12.2006, pag. 1, GU C 162 del 25.6.2008, pag. 1, GU C 228 del 22.9.2009, pag. 40 e GU C 128 del 18.5.2010, pag. 97.

    (40)  In ciò bisognerà prendere in considerazione - e spingere fino alle ultime conseguenze - le constatazioni contenute nella Relazione della Commissione sui progressi verso l'effettiva cittadinanza dell'UE 2007-2010 (COM(2010) 602 final del 27 ottobre 2010) e quelle contenute nella Relazione 2010 sulla cittadinanza dell’Unione - Eliminare gli ostacoli all’esercizio dei diritti dei cittadini dell’Unione (COM(2010) 603 final del 27 ottobre 2010).

    (41)  Cfr. il parere CESE pubblicato in GU C 161 del 13.7.2007, pag. 80.

    (42)  Cfr. il parere esplorativo del CESE pubblicato in GU C 27 del 3.2.2009, pag. 152, e il suo parere d'iniziativa pubblicato in GU C 44 dell'11.2.2011, pag. 62.


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