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Document 52012DC0760
RECOMMENDATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL on the renewal of the Agreement between the European Atomic Energy Community (Euratom) and the Korean Peninsula Energy Development Organisation (KEDO)
RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO relativa al rinnovo dell’accordo tra la Comunità europea dell’energia atomica (Euratom) e l’Organizzazione per lo sviluppo energetico della penisola coreana (KEDO)
RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO relativa al rinnovo dell’accordo tra la Comunità europea dell’energia atomica (Euratom) e l’Organizzazione per lo sviluppo energetico della penisola coreana (KEDO)
/* COM/2012/0760 final */
RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO relativa al rinnovo dell’accordo tra la Comunità europea dell’energia atomica (Euratom) e l’Organizzazione per lo sviluppo energetico della penisola coreana (KEDO) /* COM/2012/0760 final */
RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE AL
CONSIGLIO relativa al rinnovo dell’accordo tra la
Comunità europea dell’energia atomica (Euratom) e l’Organizzazione per lo
sviluppo energetico della penisola coreana (KEDO) 1. Introduzione Dal 1997 la Comunità europea dell’energia
atomica (Euratom) è un membro a pieno titolo dell’Organizzazione per lo
sviluppo energetico della penisola coreana (KEDO). L’obiettivo principale della
KEDO era di fornire due reattori nucleari ad acqua leggera alla Repubblica
democratica popolare di Corea (RDPC – Corea del Nord), nell’ambito dei
programmi internazionali di non proliferazione nella penisola coreana. In
seguito alla mancata applicazione da parte della RDPC degli obblighi di non
proliferazione, le attività operative della KEDO sono cessate e, dopo 12 anni,
il segretariato è stato chiuso il 31 maggio 2007. Nonostante ciò il comitato
esecutivo della KEDO ha deciso di non porre immediatamente fine all’organizzazione,
ma di mantenerla sotto forma di scatola vuota (come semplice scheletro, con un
segretariato da assumere su base temporanea) al fine di consentirle di
difendere i propri interessi finanziari e giuridici e quelli dei quattro membri
rappresentati nel comitato esecutivo (Euratom, Giappone, Corea del Sud e Stati
Uniti). Inizialmente si era ritenuto di poter
raggiungere una soluzione definitiva di tali questioni giuridiche e finanziarie
entro il 31 maggio 2012. Pertanto l’adesione della Comunità doveva durare fino
alla data dell’ultimo accordo Euratom-KEDO. Tuttavia, poiché la KEDO ha bisogno
di più tempo per portare a termine le questioni in sospeso, al fine di
assicurare la continuità della tutela degli interessi della Comunità è
necessario che venga concluso un nuovo accordo tra l’Euratom e la KEDO. A tal
fine, il 22 marzo 2012 la Commissione ha presentato al Consiglio una
raccomandazione di decisione del Consiglio che autorizza la Commissione a
negoziare il rinnovo dell’accordo Euratom-KEDO. Il Consiglio ha impartito le
direttive di negoziato in data 2 maggio 2012. 2. Negoziati Sulla base del testo proposto dai servizi
della Commissione, secondo le direttive di negoziato del Consiglio, è ormai
stato raggiunto un accordo ad referendum con la KEDO in merito al testo di
rinnovo dell’accordo tra la Comunità europea dell’energia atomica (Euratom) e l’Organizzazione
per lo sviluppo energetico della penisola coreana (KEDO), di cui all’allegato.
Secondo i servizi della Commissione, questo testo comprende tutte le direttive
di negoziato. 3. Conclusione La Commissione ritiene che il rinnovo dell’accordo
tra la Comunità europea dell’energia atomica (Euratom) e l’Organizzazione per
lo sviluppo energetico della penisola coreana (KEDO), di cui si propone l’adozione,
è conforme alle direttive di negoziato emanate dal Consiglio il 2 maggio 2012. La Commissione
raccomanda quindi al Consiglio di approvare, ai sensi dell’articolo 101,
secondo paragrafo, del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia
atomica, il rinnovo dell’accordo tra la Comunità europea dell’energia atomica
(Euratom) e l’Organizzazione per lo sviluppo energetico della penisola coreana
(KEDO), di cui all’allegato. ALLEGATO ACCORDO TRA LA COMUNITÀ EUROPEA DELL’ENERGIA ATOMICA E L’ORGANIZZAZIONE
PER LO SVILUPPO ENERGETICO DELLA PENISOLA COREANA LA COMUNITÀ EUROPEA DELL’ENERGIA ATOMICA, in appresso denominata “la Comunità”, e L’ORGANIZZAZIONE PER LO SVILUPPO ENERGETICO DELLA
PENISOLA COREANA, in appresso denominata “KEDO”, considerando
quanto segue: (1) La KEDO è stata istituita in
virtù dell’accordo relativo alla creazione dell’Organizzazione per lo sviluppo
energetico della penisola coreana, del 9 marzo 1995, modificato il 19 settembre
1997, tra i governi della Repubblica di Corea, del Giappone e degli Stati Uniti
d’America. (2) Il quinto accordo concluso
tra la Comunità e la KEDO è scaduto il 31 maggio 2012. (3) In seguito alla decisione di
porre fine al progetto della KEDO relativo ai reattori nucleari ad acqua
leggera e alla decisione presa nel 2007 di espletare gli obblighi del
segretariato con un personale notevolmente ridotto e locali ridotti al minimo,
nel 2011 il comitato esecutivo della KEDO ha deciso di prorogare la durata
della stessa oltre il 31 maggio 2012. (4) Sia la Comunità che la KEDO
hanno manifestato la volontà di proseguire la cooperazione con l’obiettivo di
giungere alla conclusione del progetto relativo ai reattori nucleari ad acqua
leggera (progetto LWR) e a una corretta liquidazione della KEDO, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: Articolo 1 Applicazione delle disposizioni dell’accordo
precedente Salvo indicazioni contrarie contenute in uno degli articoli qui di
seguito, le disposizioni dell’accordo precedente tra la Comunità e la KEDO,
scaduto il 31 maggio 2012, restano in vigore ai sensi del presente accordo. Articolo 2 Contributo della Comunità Il presente accordo non prevede alcun
contributo finanziario da parte della Comunità al bilancio della KEDO. Articolo 3 Durata Il presente accordo scade il 31 maggio
2013. Esso viene
automaticamente rinnovato di anno in anno, a meno che una delle parti non comunichi
all’altra, per iscritto, l’intenzione di recedere dall’accordo almeno un mese
prima della data di scadenza. L’accordo può
anche essere revocato con effetto immediato nel caso in cui uno degli altri
membri attualmente rappresentati nel comitato esecutivo si ritiri dalla KEDO. Il presente accordo non sarà prorogato oltre il 31
maggio 2015. Articolo 4 Entrata in vigore Il presente accordo entra in vigore all’atto della firma da parte della
Comunità e della KEDO e ha effetto a decorrere dal 1° giugno 2012. . Fatto a Bruxelles, il …………… giorno del mese di ……......... 2012,
in due originali . . Per la Comunità
europea dell’energia atomica . Fatto a New York, il …………… giorno del mese di ...............2012,
in due originali . . Per l’Organizzazione per lo sviluppo
energetico della penisola coreana