Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52012DC0681

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO sul mantenimento dell'obbligo del visto da parte di alcuni paesi terzi in violazione del principio di reciprocità

/* COM/2012/0681 final */

52012DC0681

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO sul mantenimento dell'obbligo del visto da parte di alcuni paesi terzi in violazione del principio di reciprocità /* COM/2012/0681 final */


RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

sul mantenimento dell'obbligo del visto da parte di alcuni paesi terzi in violazione del principio di reciprocità

INDICE

1........... Introduzione................................................................................................................... 4

2........... Risultati conseguiti dopo la sesta relazione della Commissione sulla reciprocità.................. 5

2.1........ Australia......................................................................................................................... 5

2.2........ Brasile............................................................................................................................ 7

2.3........ Brunei Darussalam.......................................................................................................... 8

2.4........ Canada.......................................................................................................................... 9

2.5........ Giappone..................................................................................................................... 11

2.6........ Stati Uniti d'America (USA).......................................................................................... 12

3........... Conclusioni................................................................................................................... 16

ALLEGATO.............................................................................................................................. 18

1.           Introduzione

Strumento fondamentale della politica comune dei visti, il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2011[1], che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri (allegato I del regolamento, di seguito "elenco negativo") e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (allegato II del regolamento, di seguito "elenco positivo"), contempla un meccanismo di reciprocità per i casi in cui un paese terzo dell'elenco positivo mantenga o introduca l'obbligo del visto per i cittadini di uno o più Stati membri.

L'attuale meccanismo di reciprocità dei visti è stato introdotto dal regolamento (CE) n. 851/2005 del Consiglio, del 2 giugno 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio[2]. Nel quadro di tale meccanismo, nel caso in cui un paese terzo dell'elenco positivo introduca l'obbligo del visto per i cittadini di uno o più Stati membri, la Commissione deve intervenire per ottenere la reintroduzione dell'esenzione dall'obbligo del visto da parte del paese terzo interessato, e deve presentare una relazione al Consiglio che può essere accompagnata da una proposta di reintroduzione temporanea dell'obbligo del visto per i cittadini del paese terzo interessato. La Commissione deve inoltre inviare al Parlamento europeo e al Consiglio relazioni semestrali sulla situazione di non reciprocità, che possono essere accompagnate, se del caso, da proposte adeguate.

Le sei relazioni periodiche adottate finora dalla Commissione[3] mostrano che l'attuale meccanismo di reciprocità si è rivelato piuttosto efficace: grazie all'impegno messo in atto dalla Commissione e dagli Stati membri interessati, il numero di casi di non reciprocità esistenti al momento dell'entrata in vigore del meccanismo o al momento dell'entrata in vigore del trattato d'adesione del 2005[4] - in totale quasi 100 casi relativi a 18 paesi terzi – è stato considerevolmente ridotto.

Oltre alle sei relazioni periodiche, la Commissione ha adottato nel luglio 2009[5] una relazione ad hoc sul ripristino, da parte del Canada, dell'obbligo del visto per i cittadini cechi. Dall'introduzione, nel 2005, dell'attuale meccanismo di reciprocità dei visti, si tratta dell'unico caso in cui un paese terzo dell'elenco positivo ha nuovamente imposto l'obbligo del visto per i cittadini di uno Stato membro.

Le relazioni sulla reciprocità dei visti presentate finora dalla Commissione indicano che continua ad esistere solo un numero estremamente limitato di "casi di non reciprocità". Nella sesta relazione relativa alla reciprocità la Commissione ha affermato che:

"Quanto agli altri casi di non reciprocità, segnatamente gli Stati Uniti (obbligo del visto per Bulgaria, Cipro, Romania e Polonia) e il Canada (obbligo del visto per Bulgaria e Romania), l'UE si scontra con i limiti del meccanismo di reciprocità attualmente in vigore. In questi casi, infatti, i paesi terzi ritengono che gli Stati membri interessati non soddisfino i criteri obiettivi per l'esenzione dal visto fissati unilateralmente dalla loro legislazione nazionale (per esempio, mancato rilascio di passaporti biometrici, mancato rispetto delle soglie stabilite per il rifiuto dei visti e/o tassi di prolungamento del soggiorno oltre la scadenza del visto)."

Di conseguenza, la Commissione ha invitato il Parlamento europeo, il Consiglio e gli Stati membri a riflettere sui modi in cui continuare a risolvere questi casi di non reciprocità.

Nel marzo 2011, il Parlamento europeo ha adottato una dichiarazione in cui chiedeva, tra l'altro, una revisione del meccanismo di reciprocità esistente[6].

Nella sua proposta del 24 maggio 2011 di modifica del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio[7], la Commissione ha proposto di modificare l'esistente meccanismo di reciprocità alla luce delle conseguenze dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona, aggiungendovi il ruolo del Parlamento europeo nel processo di codecisione. Dopo i suggerimenti di alcuni Stati membri, e tenuto conto degli inviti formulati dal Parlamento europeo per un nuovo meccanismo di reciprocità, sono in corso negoziati col Parlamento europeo e il Consiglio allo scopo di rivedere il dispositivo attuale per renderlo più efficiente, garantendo al tempo stesso il pieno rispetto delle disposizioni dei trattati. In particolare, il nuovo meccanismo di reciprocità rivisto dovrebbe permettere una reazione più rapida e più efficace nel caso in cui un paese terzo dell'elenco positivo introduca l'obbligo del visto per uno o più Stati membri.

Conformemente alle disposizioni del meccanismo di reciprocità esistente, la presente, settima relazione sulla reciprocità dei visti traccia un bilancio dei risultati conseguiti dall'adozione della sesta relazione del 5 novembre 2010, per arrivare alla piena reciprocità dei visti con tutti i paesi terzi dell'elenco positivo.

2.           Risultati conseguiti dopo la sesta relazione della Commissione sulla reciprocità

2.1.        Australia

Situazione al momento della sesta relazione sulla reciprocità

I cittadini di tutti gli Stati membri e dei paesi associati a Schengen beneficiano del sistema eVisitor dal 27 ottobre 2008.[8] La Commissione riteneva che, in linea di principio, il sistema eVisitor assicurasse pari trattamento ai cittadini di tutti gli Stati membri e dei paesi associati a Schengen. Tuttavia, le relazioni trimestrali sulle statistiche relative all'applicazione del sistema hanno fatto notare che, tenuto conto dei problemi di integrità sollevati dall'Australia, le domande dei richiedenti di alcuni Stati membri sono trattate essenzialmente a mano, al fine di consentirne un esame più dettagliato. La Commissione si è quindi impegnata a continuare a monitorare attentamente il trattamento delle domande nell'ambito del sistema eVisitor. La Commissione intende presentare in un documento separato la sua valutazione dell'equivalenza tra il sistema eVisitor e la procedura di presentazione della domanda di visto Schengen.

Situazione attuale

I cittadini di tutti gli Stati membri e dei paesi associati a Schengen continuano a usare il sistema eVisitor, benché le domande dei richiedenti di alcuni Stati membri siano trattate essenzialmente a mano al fine di consentirne un esame più dettagliato da parte delle autorità australiane.

Trattamento delle domande di eVisitor

L'Australia ha fornito alla Commissione relazioni periodiche trimestrali sulle statistiche relative all'applicazione del sistema, che coprono il periodo dal 1° luglio 2010 al 30 settembre 2011.

Le relazioni trimestrali mostrano che il tasso medio di rilascio agevolato ("autogrant") resta molto alto (86,36%). Il rilascio agevolato è una procedura automatica di controllo delle domande eVisitor: se i controlli automatici sono soddisfacenti l'autorizzazione eVisitor è concessa generalmente nell'arco di alcuni minuti dalla presentazione della domanda.

I tassi di rilascio agevolato per la Bulgaria e la Romania sono stati i più bassi di tutti gli Stati membri e nel periodo di riferimento sono diminuiti (dal 37% per ciascuno dei due Stati nella relazione trimestrale per il periodo 1/7/2010 - 30/9/2010 al 18% e 23% rispettivamente nel trimestre 1/7/2011 – 30/9/2011). Avendo rilevato problemi di integrità nei confronti dei richiedenti di Bulgaria e Romania, l'Australia ha deciso di trattare la maggior parte di queste domande manualmente. Di conseguenza, queste domande vengono esaminate e l'autorizzazione eVisitor è concessa/rifiutata nel giro di 2-10 giorni lavorativi.

Dalle relazioni è inoltre emerso che gli Stati membri con il più alto tasso modificato per mancato rientro (MNRR) sono stati Bulgaria, Lettonia, Lituania e Romania. L'MNRR calcola la percentuale di visitatori che sono arrivati in Australia e i cui visti iniziali sono scaduti nel periodo di riferimento e che sono rimasti illegalmente nel paese, hanno lasciato l'Australia con un visto scaduto oppure hanno chiesto un visto successivo diverso da quelli che l'Australia ritiene vantaggiosi. I più alti MNRR variano considerevolmente a seconda dei periodi trimestrali di riferimento (dal 9,84% per la Lettonia durante il trimestre 1/10/2010 - 31/12/2010, fino al 4,45% per la Lituania nel trimestre 1/4/2011 - 30/6/2011 e per la Romania nel trimestre 1/7/2011 - 30/9/2011, mentre gli MNRR medi sono variati fra l'1,69% e lo 0,62%).

A seguito della richiesta formulata dalle autorità australiane nel quadro del dialogo fra alti funzionari UE-Australia sulla migrazione, l'asilo e la diversità del 28 novembre 2011, è stato convenuto che in futuro l'Australia presenterà relazioni ad hoc su richiesta della Commissione, per consentire a quest'ultima di continuare a monitorare il trattamento delle domande nell'ambito del sistema eVisitor.

Come già indicato nella sesta relazione sulla reciprocità dei visti, la valutazione dell'equivalenza tra il sistema eVisitor e la procedura di presentazione della domanda di visto Schengen sarà presentata in un documento separato, parallelamente alla valutazione della Final Rule sull'ESTA ("Electronic system for travel authorization" – "Sistema elettronico di autorizzazione di viaggi") (vedi sotto, punto 2.6.), date le loro caratteristiche simili.

Valutazione

In linea di principio, eVisitor continua a garantire parità di trattamento ai cittadini di tutti gli Stati membri e dei paesi associati a Schengen. Inoltre, la percentuale media di rilascio agevolato resta costante e molto elevata. La situazione attuale non causa problemi ai cittadini UE. La Commissione continuerà comunque a monitorare il trattamento delle domande eVisitor per portare a termine la valutazione dell'equivalenza tra il sistema eVisitor e la procedura di presentazione della domanda di visto Schengen.

2.2.        Brasile

Situazione al momento della sesta relazione sulla reciprocità

Nell'aprile 2010 sono stati siglati fra l'UE e il Brasile accordi di esenzione dal visto per i soggiorni di breve durata per i titolari di passaporti diplomatici o di servizio/ufficiali e per i titolari di passaporti ordinari. La Commissione ha favorito la pronta ratifica dei due accordi da parte dell'UE e si è impegnata a controllare la ratifica da parte delle autorità brasiliane, per garantire che i cittadini di tutti gli Stati membri possano recarsi in Brasile in regime di esenzione dal visto.

Situazione attuale

Gli accordi UE-Brasile di esenzione dal visto per i soggiorni di breve durata per i titolari di passaporti diplomatici o di servizio/ufficiali e per i titolari di passaporti ordinari sono stati ufficialmente firmati l'8 novembre 2010.

Il 24 febbraio 2011 il Consiglio ha adottato le decisioni relative alla conclusione col Brasile dei due accordi di esenzione dal visto per i soggiorni di breve durata, e il Brasile ne ha ricevuto immediata comunicazione.

Il Governo brasiliano ha approvato l'accordo di esenzione dal visto per i soggiorni di breve durata per i titolari di passaporti diplomatici o di servizio/ufficiali il 7 dicembre 2010. Tale accordo è entrato quindi in vigore il 1° aprile 2011: per queste categorie di titolari di passaporti è stata quindi realizzata la piena reciprocità dei visti.

Nel giugno 2011 la Commissione ha inviato una lettera al Ministro brasiliano degli Affari esteri chiedendo informazioni sullo stato di avanzamento delle procedure interne di ratifica dell'accordo di esenzione dal visto per i soggiorni di breve durata per i titolari di passaporti ordinari, e sollecitando le autorità brasiliane a dimostrare l'impegno del loro paese a concedere l'esenzione dal visto a tutti i cittadini UE – inclusi quelli dei quattro Stati membri (Cipro, Estonia, Lettonia e Malta) che sono ancora soggetti all'obbligo del visto per entrare in Brasile – ratificando l'accordo il più presto possibile.

L'accordo di esenzione dal visto per i soggiorni di breve durata per i titolari di passaporti ordinari è stato sottoposto al Congresso brasiliano per ratifica solo il 3 ottobre 2011. Al vertice UE-Brasile del 4 ottobre 2011 a Bruxelles, entrambe le parti hanno sottolineato l'importanza dell'entrata in vigore, il prima possibile, di tale accordo.

A seguito dell'approvazione dell'accordo da parte della Camera dei deputati il 19 aprile 2012 e da parte del Senato il 27 giugno 2012, il processo di ratifica da parte del Brasile si è concluso. A seguito della notifica inviata dal Brasile, l'accordo UE-Brasile di esenzione dal visto per i soggiorni di breve durata per i titolari di passaporti ordinari è entrato in vigore il 1° ottobre 2012.

Valutazione

La Commissione accoglie favorevolmente l'entrata in vigore, il 1° aprile 2011, dell'accordo UE-Brasile di esenzione dal visto per i soggiorni di breve durata per i titolari di passaporti diplomatici o di servizio/ufficiali. Accoglie favorevolmente la conclusione, nonostante il considerevole ritardo, del processo di ratifica da parte brasiliana dell'accordo di esenzione dal visto per i soggiorni di breve durata per i titolari di passaporti ordinari, a seguito dell'approvazione della Camera dei deputati il 19 aprile 2012 e del Senato il 27 giugno 2012. La Commissione accoglie favorevolmente la completa attuazione dell'accordo dal 1° ottobre 2012, che garantirà la piena reciprocità dell'esenzione dal visto col Brasile, anche per i cittadini dei quattro Stati membri che erano ancora soggetti all'obbligo del visto per recarsi in Brasile per un soggiorno di breve durata.

2.3.        Brunei Darussalam

Situazione al momento della sesta relazione sulla reciprocità

I cittadini di tutti gli Stati membri beneficiavano di un'esenzione dal visto di 30 giorni, con possibilità di due proroghe sul posto di 30 giorni ciascuna, per un soggiorno totale in esenzione dal visto di massimo 90 giorni. Il 24 giugno 2010 la Commissione ha chiesto ufficialmente alle autorità del Brunei Darussalam di concedere ai cittadini UE un'esenzione dal visto di 90 giorni per garantire la piena reciprocità in tale ambito.

Situazione attuale

In risposta alla richiesta della Commissione del 24 giugno 2010, le autorità del Brunei Darussalam l'hanno informata, con lettera del 30 settembre 2011, della possibilità, per i cittadini di tutti gli Stati membri dell'UE, di soggiornare nel Brunei Darussalam in regime di esenzione dal visto per un periodo di 90 giorni, garantendo così la piena reciprocità in tale ambito.

Il 5 gennaio 2012 la Commissione ha chiesto ufficialmente alle autorità del Brunei Darussalam di estendere il periodo di 90 giorni di soggiorno in esenzione dal visto anche ai cittadini dei paesi associati a Schengen, che già beneficiano di un'esenzione dal visto fino a 30 giorni nel caso di Islanda e Norvegia, e fino a 14 giorni nel caso di Liechtenstein e Svizzera. Con lettera del 15 ottobre 2012, le autorità del Brunei Darussalam hanno informato la Commissione che i cittadini di Islanda, Norvegia e Svizzera beneficiano anch'essi, ormai, della possibilità di soggiorno in esenzione dal visto nel Brunei Darussalam per un periodo di 90 giorni.

Valutazione

La Commissione accoglie favorevolmente l'estensione a 90 giorni dell'esenzione dal visto per il soggiorno nel Brunei Darussalam per i cittadini di tutti gli Stati membri a decorrere dal 30 settembre 2011, cosa che garantisce la piena reciprocità in materia di esenzione dal visto. Accoglie favorevolmente anche l'estensione a 90 giorni dell'esenzione dal visto per i cittadini di Islanda, Norvegia e Svizzera a decorrere dal 15 ottobre 2012. La Commissione intende ora chiedere formalmente alle autorità del Brunei Darussalam di estendere il periodo di soggiorno in esenzione dal visto a 90 giorni anche per i cittadini del Liechtenstein.

2.4.        Canada

Situazione al momento della sesta relazione sulla reciprocità

Nel contesto dell'attuazione del pacchetto di misure convenuto dalla Repubblica ceca e dal Canada nel quadro del gruppo di esperti dei due paesi, il Canada si è impegnato a svolgere prima della fine del 2010 una missione di acquisizione di dati nella Repubblica ceca, cosa che poteva aprire prospettive concrete per una decisione del Canada di ripristinare l'esenzione dal visto per i cittadini cechi. Il Canada ha inoltre reso note l'imminente adozione dei regolamenti esecutivi del Balanced Refugee Reform Act (legge per una riforma equilibrata della normativa in materia di rifugiati) e l'entrata in vigore prevista della legge entro la fine del 2011.

La Commissione si è impegnata a monitorare attentamente i progressi nell'attuazione del pacchetto di misure, verificando in particolare il sollecito e adeguato follow-up del Canada alla missione di acquisizione dei dati nella Repubblica ceca. Nel caso di una valutazione positiva risultante dalla missione, le aspettative della Commissione erano la rapida soppressione, da parte del Canada, dell'obbligo del visto per i cittadini cechi in linea con gli impegni precedentemente assunti nel contesto del pacchetto di misure. La Commissione osserva che, conformemente ai verbali della seconda riunione del gruppo di esperti Canada–Repubblica ceca del 15 marzo 2010, concordati fra la Repubblica ceca, il Canada e la Commissione, l'adozione della nuova legislazione canadese in materia di asilo – che potrebbe non essere attuata prima del 2013 – non dovrebbe condizionare la soppressione dell'obbligo del visto; l'attuazione del pacchetto delle altre misure consentirebbe al Canada di decidere di sopprimere l'obbligo del visto prima della data di attuazione della nuova normativa canadese in materia di asilo.

La Bulgaria e la Romania non soddisfacevano ancora tutti i criteri per l'esenzione dal visto stabiliti dal Canada. La Commissione si è impegnata a monitorare attentamente la situazione e ha continuato a intrattenere discussioni con il Canada per favorire la soppressione dell'obbligo del visto per i cittadini di Bulgaria e Romania.

Situazione attuale

Il Canada ha effettuato una missione di acquisizione di dati nella Repubblica ceca dal 31 gennaio al 4 febbraio 2011. La Commissione ha chiesto al Canada, in ogni occasione e a tutti i livelli, di presentarle una relazione di tale missione, anche ad una riunione, il 30 agosto 2011, fra il Commissario Cecilia Malmström e il Ministro canadese Kenney per l'Immigrazione, la cittadinanza e il multiculturalismo, attraverso un'iniziativa della delegazione UE in Canada il 23 novembre 2011, e ad una riunione del Servizio europeo per l'azione esterna col Vice-ministro Yeates il 17 gennaio 2012.

Il 30 agosto 2011 le autorità canadesi hanno informato la Commissione che l'attuazione del Balanced Refugee Reform Act era stata rimandata dal dicembre 2011 al giugno 2012.

Il 16 febbraio 2012 il governo canadese – divenuto governo di maggioranza dopo le elezioni generali del maggio 2011 – ha introdotto un nuovo progetto di legge per la protezione del sistema d'immigrazione canadese (Protecting Canada's Immigration System Act), avente, fra le altre, la finalità di affrontare la questione delle domande di asilo infondate presentate da cittadini dell'UE. L'obiettivo del nuovo progetto di legge è impedire gli abusi del sistema canadese di immigrazione e di asilo, allentare la pressione che il sistema sopporta a causa delle domande di asilo fasulle o illegittime e ridurre i tempi di trattamento e gli arretrati. Il progetto di legge prevede fra l'altro una significativa riduzione dei termini per l'esame delle domande d'asilo provenienti dai "paesi d'origine designati". È previsto che diventino "paesi d'origine designati" la maggior parte degli Stati membri dell'UE.

L'8 marzo 2012 il Canada ha presentato alla Commissione un documento di riflessione su un possibile accordo UE-Canada sulla gestione dei flussi dei richiedenti asilo. Il Canada vede la conclusione di un tale accordo come un passo per affrontare le sue preoccupazioni relative al grosso numero di richieste d'asilo infondate presentate da cittadini dell'UE, e che gli consentirebbe di sopprimere l'obbligo del visto per la Bulgaria, la Repubblica ceca e la Romania. La Commissione ha così intavolato discussioni preliminari sul documento di riflessione con funzionari canadesi di alto livello, e ha indicato che il meccanismo proposto dal Canada non è praticabile per una serie di ragioni giuridiche e politiche. In particolare, un tale accordo sarebbe in contrasto con il principio fondamentale, sancito dal trattato UE, del reciproco riconoscimento di tutti gli Stati membri come paesi d'origine sicuri, e con il buon funzionamento del sistema europeo comune di asilo. Nei trattati non vi è inoltre alcuna base giuridica per la conclusione di accordi fra l'UE e un paese terzo relativi ai cittadini UE che chiedono asilo in tale paese terzo.

Il Protecting Canada's Immigration System Act è stato adottato il 28 giugno 2012. Tale legge sarà pienamente attuata dopo l'emanazione delle norme regolamentari e operative e dopo l'assunzione e la formazione di personale aggiuntivo. Alcune misure previste dalla nuova legge sono entrate in vigore immediatamente dopo la sua adozione, mentre altre prenderanno effetto più avanti quest'anno, a una data che sarà stabilita dal governo canadese.[9] Il Balanced Refugee Reform Act, la cui entrata in vigore era prevista per il 29 giugno 2012, è stato abbandonato.

Le autorità canadesi hanno sottolineato che la nuova legge contribuirà a ridurre i fattori di richiamo dell'immigrazione ("pull factors"). Le motivazioni che inducono le persone ad abbandonare il proprio paese ("push factors"), e che sono all'origine dell'attuale situazione insoddisfacente, invece, permangono. Le autorità canadesi ritengono quindi che sia necessario adottare misure supplementari insieme all'UE per affrontare il problema. La Commissione e il Canada hanno deciso di organizzare consultazioni tecniche informali di esperti per studiare soluzioni alternative che potrebbero contribuire a risolvere la questione delle domande di asilo infondate provenienti dall'UE. Le prime consultazioni tecniche hanno avuto luogo il 25 giugno 2012. La Commissione ha fornito alle autorità canadesi informazioni dettagliate sui principi fondamentali che disciplinano le politiche dell'UE in materia, allo scopo di enucleare possibili idee di follow-up. Le autorità canadesi hanno comunicato che il processo di attuazione del Protecting Canada's Immigration System Act sarà portato a termine entro la fine del 2012.

Valutazione

Per quanto riguarda la questione dei visti fra la Repubblica ceca e il Canada, la Commissione deplora che il Canada non le abbia fatto ancora pervenire la sua relazione sulla missione di acquisizione dati nella Repubblica ceca, né nessun'altra base adeguata di cooperazione fra la Repubblica ceca, il Canada e la Commissione nel quadro del convenuto pacchetto di misure.

La persistente mancanza di soluzioni per questo problema potrebbe avere anche effetti negativi sul processo di approvazione e ratificazione di vari importanti accordi fra l'UE e il Canada che sono attualmente in fase negoziale. A tale riguardo la Commissione rinvia alla dichiarazione del Parlamento europeo "Ripristino del regime di reciprocità in materia di visti - Solidarietà verso i cittadini della Repubblica ceca il cui status non è paritario a seguito dell'introduzione dell'obbligo unilaterale del visto da parte del Canada", del marzo 2011[10], in cui il PE chiede che il Canada abolisca al più presto l'obbligo del visto per i tre Stati membri interessati e – a meno di una rapida risoluzione di tale violazione della reciprocità – che l'UE adotti contromisure equivalenti, menzionando i rischi per la futura ratifica dell'accordo economico-commerciale globale tra UE e Canada (CETA).

La Commissione ritiene che le disposizioni della nuova legge canadese Protecting Canada's Immigration System Act, adottata il 28 giugno 2012, e in particolare la decisione di designare gli Stati membri dell'UE come paesi d'origine sicuri e di applicare una procedura accelerata al trattamento delle domande presentate dai cittadini UE, dovrebbe contribuire in futuro a dissuadere i cittadini europei dal presentare richieste d'asilo infondate. Di conseguenza, la Commissione conta sul fatto che il Canada abolisca l'obbligo del visto per i cittadini cechi dal momento dell'entrata in vigore delle pertinenti disposizioni della nuova legge.

Nel quadro delle consultazioni tecniche informali di esperti fra la Commissione e il Canada, che hanno avuto luogo il 25 giugno 2012, la Commissione si è impegnata a cercare modalità di cooperazione più stretta e a studiare insieme al Canada, e in pieno coordinamento con gli Stati membri interessati, possibili idee alternative per affrontare la questione del crescente numero di richiedenti asilo in Canada provenienti dall'UE. Tali misure di maggiore cooperazione, tuttavia, non dovrebbero costituire un presupposto per l'abolizione dell'obbligo del visto da parte del Canada.

La Commissione continuerà a sollevare la questione della non reciprocità nei contatti con il Canada per garantire quanto prima la piena reciprocità dei visti.

2.5.        Giappone

Situazione al momento della sesta relazione sulla reciprocità

Tutti gli Stati membri beneficiavano dall'esenzione dal visto per recarsi in Giappone, sebbene ai cittadini rumeni fosse stata concessa un'esenzione temporanea, dal 1° settembre 2009 al 31 dicembre 2011.

La Commissione auspicava che la valutazione del primo anno di esenzione temporanea dal visto per i cittadini rumeni da parte dell'Ufficio giapponese per l'immigrazione, relativa al periodo settembre 2009 – agosto 2010, avrebbe portato il Giappone a convertire l'esenzione temporanea dal visto in esenzione permanente.

Situazione attuale

Tutti gli Stati membri continuano a beneficiare dell'esenzione dal visto per recarsi in Giappone. I cittadini rumeni, tuttavia, beneficiano di un'esenzione dal visto solo temporanea. In base ai risultati della valutazione del primo periodo di esenzione temporanea per i cittadini rumeni (settembre 2009 – agosto 2010), il Giappone ha deciso di continuare ad applicare tale esenzione temporanea per il secondo periodo (settembre 2010 – dicembre 2011). Il Giappone ha espresso alcune preoccupazioni riguardanti il soddisfacimento delle condizioni di ingresso e/o di soggiorno da parte dei cittadini rumeni.

In risposta alle preoccupazioni espresse dal Giappone, il Ministero dell'Amministrazione e dell'Interno della Romania ha distaccato un addetto all'Ambasciata rumena in Giappone, e le autorità rumene hanno realizzato una campagna di sensibilizzazione pubblica sulle condizioni di ingresso e di soggiorno in Giappone, conformemente alle condizioni stabilite per la soppressione temporanea dell'obbligo del visto.

La Commissione ha tenuto riunioni bilaterali con le autorità giapponesi il 26 luglio 2011 e il 7 dicembre 2011, e una riunione tecnica trilaterale con le autorità rumene e giapponesi il 10 novembre 2011 per discutere delle preoccupazioni sollevate dal Giappone sul numero di ingressi e/o soggiorni irregolari. La Commissione ha invitato le autorità giapponesi a tenere conto, nella valutazione dell'esenzione temporanea dal visto, del numero molto limitato di ingressi e/o soggiorni irregolari da parte di cittadini rumeni in Giappone. Ha inoltre proposto di organizzare un'altra riunione trilaterale con le autorità rumene e giapponesi per individuare misure specifiche che potrebbero far diminuire il numero di soggiorni irregolari.

Il 28 dicembre 2011 il Giappone ha deciso di prorogare l'applicazione dell'esenzione temporanea dal visto fino al 31 dicembre 2012, a condizione che un addetto del Ministero dell'Amministrazione e dell'Interno continui a essere distaccato all'Ambasciata rumena in Giappone, e che le autorità rumene continuino a realizzare campagne di sensibilizzazione sulle condizioni di ingresso e di soggiorno in Giappone e sui rischi di tratta degli esseri umani.

Valutazione

La Commissione accoglie favorevolmente la decisione delle autorità giapponesi di prorogare l'esenzione temporanea dal visto per i cittadini rumeni fino al 31 dicembre 2012. La Commissione si impegna a individuare, in stretta cooperazione con le autorità rumene, le soluzioni appropriate per affrontare le preoccupazioni sollevate dalle autorità giapponesi. La Commissione spera che l'applicazione di misure idonee da parte della Romania porti il Giappone a convertire l'esenzione temporanea dal visto in esenzione permanente.

2.6.        Stati Uniti d'America (USA)

Situazione al momento della sesta relazione sulla reciprocità

La Commissione ha accolto favorevolmente il fatto che la Grecia abbia aderito al programma "Viaggio senza visto" (VWP) il 5 aprile 2010, e si è impegnata a continuare a sollevare, nei suoi contatti con gli USA, la questione della non reciprocità per i cittadini di Bulgaria, Cipro, Polonia e Romania, allo scopo di raggiungere al più presto la piena reciprocità in materia di visti.

La Commissione ha espresso profondo rammarico in merito all'adozione, da parte degli USA, della Interim Final Rule sull'imposta ESTA ("Electronic system for travel authorization" – "Sistema elettronico di autorizzazione di viaggi"), pur comprendendo che questa decisione sia stata presa conformemente agli obblighi giuridici derivanti della legge sulla promozione del turismo. Il 7 ottobre 2010, nell'ambito della procedura di consultazione pubblica avviata dalle autorità statunitensi, la Commissione ha inviato agli Stati Uniti osservazioni scritte sulla Interim Final Rule sull'imposta ESTA.

La Commissione aspettava che le autorità statunitensi pubblicassero la Final Rule sull'ESTA per terminare la sua valutazione dell'ESTA al fine di stabilire se sia equivalente o meno alla procedura di presentazione della domanda di visto Schengen. Non vi era dubbio che l'imposizione di un'imposta sarebbe stata un elemento importante in sede di valutazione.

La Commissione si è inoltre impegnata a esaminare più attentamente il "duplice approccio" concordato dal Comitato dei rappresentanti permanenti (Coreper) il 12 marzo 2008, in relazione all'esercizio delle competenze esterne a seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona.

Situazione attuale

Le autorità statunitensi non hanno ancora proceduto alla pubblicazione della Final Rule sull'ESTA, né risposto alle osservazioni della Commissione sull'Interim Final Rule sull'imposta ESTA.

Una volta pubblicata la Final Rule sull'ESTA, la Commissione formulerà una valutazione finale su tutti i cambiamenti, compresa l'introduzione dell'imposta.

La Commissione ha continuato a sollevare la questione della non reciprocità e le preoccupazioni relative all'introduzione dell'imposta ESTA con le autorità statunitensi ai livelli politici e tecnici.[11]

In una dichiarazione formulata durante la visita del Presidente polacco Komorowski nel dicembre 2010 a Washington D.C., il Presidente Obama si è impegnato a fare dell'adesione degli Stati membri al VWP una priorità da risolvere durante il suo mandato.

Nel marzo 2011 è stato presentato al Congresso il nuovo progetto di legge sulla sicurezza dei viaggi e il programma di partenariato anti-terrorismo (Secure Travel and Counterterrorism Partnership Program Act of 2011 - S. 497 e H.R. 959). Tale progetto di legge, che ha ricevuto il sostegno del Presidente Obama, era volto, fra l'altro, ad aggiornare i criteri di ammissibilità al VWP, sostituendo il tasso di rifiuto dei visti col tasso di prolungamento del soggiorno oltre la scadenza del visto, che non dovrebbe superare il 3%. Il progetto di legge prevedeva inoltre, a certe condizioni, la possibilità di esenzione dal requisito relativo al tasso di prolungamento del soggiorno oltre la scadenza del visto.

Nel gennaio 2012 è stato presentato al Congresso un nuovo progetto di legislazione sul rafforzamento della sicurezza e la riforma del programma "Viaggio senza visto" (Visa Waiver Program Enhanced Security and Reform Act - S. 2046 e H.R. 3855), che sostituisce il precedente progetto di legge Secure Travel and Counterterrorism Partnership Program Act of 2011. Ai sensi del nuovo progetto di legislazione, i paesi richiedenti devono mantenere un tasso di prolungamento del soggiorno oltre la scadenza del visto non superiore al 3%, oltre all'esistente requisito del mantenimento di un tasso di rifiuto dei visti anch'esso non superiore al 3%. Il nuovo progetto di legge ripristina inoltre l'autorità di esenzione dal visto per il Segretario per la sicurezza interna, per permettere a un paese di essere designato ai fini del VWP a certe condizioni, fra cui un tasso di rifiuto dei visti inferiore al 10%. Esso introduce inoltre un periodo di prova per i paesi del VWP se non mantengono il tasso di prolungamento del soggiorno oltre la scadenza del visto al di sotto del 3% o non soddisfano uno qualsiasi degli altri requisiti per il VWP. Il nuovo progetto di legge cambia infine il metodo per calcolare il tasso di rifiuto dei visti.

Nel gennaio 2012, il Presidente Obama ha emanato un decreto per migliorare il trattamento dei visti e dei visitatori stranieri nonché la promozione dei viaggi, allo scopo di creare occupazione e di stimolare la crescita economica negli Stati Uniti continuando al tempo stesso a proteggere la sicurezza nazionale. Tale decreto, fra le altre cose, invita a impegnarsi maggiormente per allargare il VWP.

Nel marzo 2012, un altro progetto di legge sulla creazione di occupazione attraverso la promozione dei viaggi (Jobs Originated through Launching Travel Act - JOLT Act - S. 2233) è stato presentato da un gruppo bipartisan al Senato. Tale progetto di legge è volto ad allargare il VWP e riprende alcune disposizioni del Visa Waiver Program Enhanced Security and Reform Act. Il progetto di legge JOLT rispecchia l'approccio seguito nel decreto presidenziale per migliorare il trattamento dei visti e dei visitatori stranieri nonché la promozione dei viaggi.

Il Congresso statunitense sta ancora esaminando il nuovo progetto di legislazione VWP[12].

Dal 13 aprile 2012 il Dipartimento di Stato americano ha aumentato i diritti per il trattamento dei visti per la maggior parte delle domande presentate da richiedenti che non sono migranti. Questo include anche un aumento per i visti chiesti a fini di viaggio d'affari o di turismo da 140 USD a 160 USD.

La Commissione ha proceduto a un'analisi giuridica delle conseguenze dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sul "duplice approccio" concordato dal Coreper il 12 marzo 2008 per i negoziati con gli USA nel contesto delle trattative VWP[13]. A seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona gli Stati membri possono, in linea di principio, continuare a negoziare e a concludere accordi con paesi terzi nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale – che sono adesso settori di competenza concorrente – fintantoché l'UE non abbia concluso accordi di questo tipo con gli stessi paesi terzi. Tuttavia, questa competenza degli Stati membri non è illimitata: essi non possono concludere accordi che incidano sull'acquis UE, anche strumenti nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, o che ne alterino il campo d'applicazione.

Dato il carattere esaustivo dell'esercizio, da parte dell'Unione, della sua competenza nel settore della politica dei visti, e poiché gli accordi bilaterali costituiscono di fatto un presupposto per ottenere l'accesso al VWP, in linea di principio un accordo omnicomprensivo UE-USA che riguardi tutte le condizioni di adesione al VWP andrebbe effettivamente negoziato e concluso. Tuttavia, data l'attuale situazione, in cui un numero significativo di Stati membri hanno già stipulato con gli USA accordi sulle informazioni relative ai terroristi e accordi sul rafforzamento della cooperazione nella prevenzione e lotta delle forme gravi di criminalità, gli Stati membri possono continuare a negoziare e ad applicare tali accordi bilaterali, a condizione che non pregiudichino né alterino il campo d'applicazione delle norme comuni dell'Unione nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, in particolare per quanto riguarda lo scambio di informazioni ai fini di attività di contrasto, e nel settore della protezione dei dati in questo contesto.

La Commissione ha chiesto agli Stati membri di fornirle i testi dei loro accordi bilaterali con gli USA conclusi nel quadro del VWP, o di fornirle informazioni sui negoziati in corso, per verificarne la conformità con le norme comuni dell'Unione.

Dall'esame svolto dalla Commissione sulla cooperazione nelle attività di contrasto emerge che gli accordi bilaterali per il rafforzamento della cooperazione nella prevenzione e lotta delle forme gravi di criminalità e per lo scambio di informazioni relative a terroristi o presunti terroristi, forniti dagli Stati membri, sono compatibili con le norme comuni dell'Unione e non ne alterano il campo d'applicazione (si veda l'allegato per una panoramica delle notificazioni ricevute dagli Stati membri e una valutazione dettagliata).

Per quanto riguarda la conformità con l'acquis UE nel campo della protezione dei dati, la Commissione osserva che un riferimento generale all'applicabilità del diritto nazionale di ciascuna Parte, che si può trovare nella maggior parte degli accordi bilaterali stipulati nel quadro del VWP, può non essere sempre sufficiente a garantire il livello di protezione richiesto dalla decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, sulla protezione dei dati personali trattati nell’ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale[14] (in appresso: "decisione quadro"). Inoltre, alcuni accordi bilaterali fra gli Stati membri e gli USA non delimitano chiaramente la loro finalità e non fissano criteri rigorosi per determinare i casi di ulteriore trattamento dei dati trasferiti. Ciò può sollevare problemi di conformità di questi accordi con l'acquis UE e, in particolare, con le norme che limitano l'ulteriore trattamento dei dati per finalità diverse da quelle per cui sono stati raccolti[15].

La Commissione sta attualmente negoziando con gli USA un accordo per lo scambio dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale. Questo accordo completerà gli accordi esistenti e futuri nel campo della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale con le garanzie necessarie dal punto di vista della protezione dei dati.

Valutazione

La Commissione deplora il fatto che le autorità statunitensi non abbiano risposto alle sue osservazioni scritte sulla Interim Final Rule sull'imposta ESTA, loro inviate nell'ottobre 2010.

La Commissione non ha ancora portato a termine la sua valutazione dell'ESTA per stabilire se è equivalente o meno alla procedura di presentazione della domanda di visto Schengen, poiché la Final Rule sull'ESTA non è ancora stata pubblicata nel Federal Register statunitense.

La Commissione continuerà a sollevare, nei suoi contatti con gli USA, la questione della non reciprocità, allo scopo di raggiungere al più presto la piena reciprocità in materia di visti.

Attualmente, il tasso massimo di rifiuto dei visti consentito ai paesi che chiedono l'adesione al VWP è 3%. In base alle cifre del 2011 per i quattro Stati membri non ancora partecipanti al VWP, solo Cipro rispetta tale soglia. Nel 2011 i tassi di rifiuto dei visti erano del 15,7% per la Bulgaria, del 10,2% per la Polonia e del 22,4% per la Romania. L'introduzione, da parte delle autorità americane, di un sistema biometrico di controlli in uscita agli aeroporti, consentirebbe loro, nel rispetto della legislazione USA, di aumentare la soglia del tasso massimo di rifiuto dei visti al 10%.

La Commissione continuerà a monitorare attentamente gli sviluppi relativi all'introduzione, da parte delle autorità statunitensi, del sistema di controlli in uscita agli aeroporti, per garantire, fra l'altro, che i prolungamenti dei soggiorni oltre la scadenza del visto siano accuratamente controllati e calcolati e per permettere di aumentare la soglia del tasso di rifiuto dei visti al 10%.

La Commissione si rammarica che le autorità statunitensi abbiano aumentato i diritti per il trattamento dei visti, cosa che ha conseguenze negative supplementari, in particolare per i cittadini dei quattro Stati membri non ancora nel VWP che desiderano recarsi negli USA.

La Commissione accoglie favorevolmente il nuovo progetto di legge sul VWP sostenuto dall'amministrazione americana. Ritiene che questo nuovo progetto di legge possa aprire la strada all'adesione al VWP di altri Stati membri, e si augura che venga adottato al più presto.

3.           Conclusioni

La Commissione è lieta di constatare che, nell'ambito dell'attuazione del meccanismo di reciprocità dei visti in vigore, è stata raggiunta o sta per essere raggiunta la piena reciprocità con altri paesi terzi:

– la piena reciprocità in materia di visti è stata raggiunta per tutti gli Stati membri con il Brunei Darussalam, a seguito della decisione adottata dalle autorità di tale paese di prorogare a 90 giorni l'esenzione dal visto; dal 15 ottobre 2012 beneficiano dell'esenzione dal visto per un soggiorno su un periodo di 90 giorni in Brunei Darussalam anche i cittadini di Islanda, Norvegia e Svizzera. La Commissione chiederà ora alle autorità di tale paese di estendere l'esenzione del visto a 90 giorni anche per i cittadini del Liechtenstein;

– l'accordo UE-Brasile di esenzione dal visto per i soggiorni di breve durata per i titolari di passaporti ordinari è entrato in vigore il 1° ottobre 2012, consentendo così ai cittadini di tutti gli Stati membri di recarsi in Brasile in regime di esenzione dal visto;

– la Commissione accoglie favorevolmente la decisione delle autorità giapponesi di prorogare l'esenzione temporanea dal visto per i cittadini rumeni fino al 31 dicembre 2012, e spera che, a seguito dell'attuazione di misure specifiche convenute fra la Romania e il Giappone, l'esenzione temporanea dal visto sia convertita in esenzione permanente.

Per quanto riguarda gli Stati Uniti, il nuovo progetto di legge relativo al VWP potrebbe, se adottato, aprire la strada all'adesione al VWP di altri Stati membri, permettendo la realizzazione di sostanziali progressi verso la piena reciprocità con gli USA in materia di visti.

Per quanto riguarda il ripristino, da parte del Canada, dell'obbligo del visto per i cittadini cechi, la Commissione si rammarica che il Canada non le abbia fatto pervenire la relazione sulla missione di acquisizione di dati nella Repubblica ceca, e abbia di fatto ostacolato la cooperazione nell'ambito del gruppo di esperti Canada–Repubblica ceca. La Commissione attende con interesse la piena attuazione, entro la fine del 2012, della nuova legislazione canadese in materia di asilo, che dovrebbe eliminare importanti fattori di richiamo dell'immigrazione ("pull factors") e ridurre quindi in maniera significativa il numero di domande di asilo infondate provenienti dall'UE. Una volta entrate in vigore, queste disposizioni della nuova legge dovrebbero consentire alle autorità canadesi di decidere di nuovo l'abolizione dell'obbligo del visto per i cittadini cechi. La Commissione si è impegnata a studiare col Canada, e in pieno coordinamento con gli Stati membri interessati, modalità di cooperazione praticabili dal punto di vista politico e giuridico per risolvere il problema delle domande di asilo infondate provenienti dall'UE; tali forme di cooperazione non dovrebbero tuttavia essere un presupposto per l'abolizione, da parte del Canada, dell'obbligo del visto per i cittadini dei tre Stati membri interessati.

La Commissione attende con interesse l'adozione, da parte del Parlamento europeo e del Consiglio, del nuovo progetto di regolamento che modifica il regolamento n. 539/2001, e che è volto, fra l'altro, a stabilire un nuovo e più efficace meccanismo di reciprocità. Dopo l'adozione di tale regolamento, la Commissione analizzerà e tratterà i pochi casi rimanenti ed eventuali nuovi casi di non reciprocità conformemente a tale meccanismo riveduto.

ALLEGATO

Panoramica e valutazione degli accordi bilaterali conclusi fra gli Stati membri e gli USA nel contesto dell'analisi giuridica delle conseguenze dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sul "duplice approccio" nei negoziati sul VWP con gli Stati Uniti

– Panoramica degli accordi bilaterali

La Commissione ha chiesto agli Stati membri di fornirle i testi degli accordi per il rafforzamento della cooperazione nella prevenzione e lotta delle forme gravi di criminalità e degli accordi per lo scambio di informazioni relative a terroristi o presunti terroristi, conclusi con gli Stati Uniti nel contesto del programma "Viaggio senza visto" (VWP), o informazioni sui negoziati in corso, per valutare se tali accordi incidano sull'acquis UE o ne alterino il campo d'applicazione.

15 Stati membri (Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Grecia, Italia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Slovacchia e Finlandia) hanno presentato i testi dei loro accordi bilaterali con gli USA relativi al rafforzamento della cooperazione nella prevenzione e lotta delle forme gravi di criminalità. 6 Stati membri (Estonia, Grecia, Lettonia, Ungheria, Slovacchia e Slovenia) hanno presentato i testi degli accordi bilaterali con gli USA per lo scambio di informazioni relative a terroristi o presunti terroristi. La tabella in appresso presenta una panoramica delle risposte ricevute dagli Stati membri[16]:

SM || Protocollo d'intesa[17] || Dichiarazione[18] || Accordo TSC[19] || Accordo di tipo Prüm (accordo PCSC)[20]

BE || || || - || Trattative in corso

BG || - || X || - (Osservazioni iniziali sul progetto d'accordo inviate agli Stati Uniti) || - (Osservazioni iniziali sul progetto d'accordo inviate agli Stati Uniti)

CZ || X || || X (Testo riservato; non fornito) || X

DK || - || || - (In attesa del progetto d'accordo da parte degli Stati Uniti) || X

DE || - || || - || X

EE || X || || X || X

EL || X || || X || X

ES || || || Nessuna informazione fornita || Nessuna informazione fornita

FR || || || In trattative con gli Stati Uniti (testo non fornito) || In trattative con gli Stati Uniti (testo non fornito)

IT || || || Memorandum per lo scambio di informazioni con gli Stati Uniti (TSC del 2007) e testo delle disposizioni d'attuazione del 2009 non forniti; accordo bilaterale del 1986 fornito || X

CY || - || || - (Trattative non ancora cominciate; le autorità esaminano il testo dell'accordo) || - (Trattative non ancora cominciate; le autorità esaminano il testo dell'accordo)

LV || X || || X || X

LT || Nessuna informazione fornita || || Nessuna informazione fornita || X

LU || || || Nessuna informazione fornita || Nessuna informazione fornita

HU || Nessuna informazione fornita || || X || X

MT || X || || - || X[21]

NL || Nessuna informazione fornita || || Nessuna informazione fornita || X

AT || - || || - || X

PL || || || X (Testo riservato; non fornito) || -

PT || - || || Trattative in corso || X[22]

RO || || X || Fase iniziale delle consultazioni con gli Stati Uniti || Fase iniziale delle consultazioni con gli Stati Uniti

SI || - || || X || Preparazione dell'avvio delle trattative

SK || X || || X || X

FI || || || - || X[23]

SE || - || || - || -

– Risultati dell'esame, da parte della Commissione, degli accordi bilaterali conclusi fra gli Stati membri e gli USA nel quadro del VWP

Scopo della richiesta della Commissione era verificare che gli accordi bilaterali stipulati fra gli Stati membri e gli USA nel quadro del VWP siano conformi alle esistenti normative UE nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, in particolare per quanto riguarda lo scambio di informazioni ai fini di attività di contrasto, comprese:

– decisione 2005/671/GAI del Consiglio, del 20 settembre 2005, concernente lo scambio di informazioni e la cooperazione in materia di reati terroristici;

– decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge (in appresso: "iniziativa svedese");

– decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (in appresso: "decisione 'Prüm'");

– decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, sulla protezione dei dati personali trattati nell’ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale.

Dai risultati dell'esame della Commissione emerge che gli accordi bilaterali per il rafforzamento della cooperazione nella prevenzione e lotta delle forme gravi di criminalità e per lo scambio di informazioni relative a terroristi o presunti terroristi sono compatibili con l'acquis UE nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale e non ne alterano l'ambito di applicazione. La decisione "Prüm" (decisione 2008/615/GAI del Consiglio) non incide sugli accordi bilaterali o multilaterali conclusi fra Stati membri e paesi terzi, come stabilisce l'articolo 35, paragrafo 6, della decisione. Analogamente, la cosiddetta "iniziativa svedese" (decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio) lascia impregiudicati gli accordi bilaterali o multilaterali tra Stati membri e paesi terzi, come stabilito al suo articolo 1, paragrafo 2. Gli accordi sono inoltre compatibili con la decisione 2005/671/GAI del Consiglio e non ne alterano il campo d'applicazione, poiché tale decisione si limita al trasferimento di informazioni dagli Stati membri a Europol, Eurojust, e ad altri Stati membri. Più precisamente, tale decisione del Consiglio si limita al trasferimento, a Europol e agli Stati membri interessati, di tutte le informazioni pertinenti in merito alle indagini penali riguardanti i reati terroristici, come stabilito al suo articolo 2, paragrafo 1 e articolo 2, paragrafo 6, e al trasferimento, a Eurojust e agli Stati membri interessati, di tutte le informazioni pertinenti in merito ai procedimenti e alle condanne penali riguardanti reati di terrorismo, come stabilito al suo articolo 2, paragrafo 2 e articolo 2, paragrafo 6. La decisione 2005/671/GAI del Consiglio non disciplina l'invio di informazioni a paesi terzi.

Per quanto riguarda lo scambio dei dati del codice di prenotazione (dati PNR), la Commissione ha già garantito, fin dall'inizio del "duplice approccio", che gli accordi bilaterali fra gli Stati membri e gli USA non avrebbero incluso tali dati. Nessuno degli accordi bilaterali comunicati alla Commissione prevede lo scambio dei dati PNR.

Una più stretta cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale deve andare di pari passo con il rispetto dei diritti fondamentali, in particolare il diritto al rispetto della riservatezza e la protezione dei dati personali, che deve essere garantito da disposizioni speciali relative alla protezione dei dati[24]. Un migliore scambio di informazioni nell'Unione europea implica spesso una collaborazione fra Stati membri, data la natura transfrontaliera della lotta alla criminalità e delle questioni relative alla sicurezza. Nei casi in cui i dati personali sono trasmessi o resi disponibili fra le autorità degli Stati membri o da tali autorità ad autorità o sistemi di informazione istituiti in base al titolo VI del trattato pre-Lisbona sull’Unione europea (come Eurojust, Europol ecc.), si applica la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, sulla protezione dei dati personali trattati nell’ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale[25] (in appresso: "decisione quadro"). La decisione quadro si applica anche quando dati personali sono trasmessi o resi disponibili alle autorità degli Stati membri da autorità o sistemi d’informazione istituiti in base al titolo VI del trattato (pre-Lisbona) sull’Unione europea [26].

L'articolo 13 della decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio stabilisce le norme applicabili quando le autorità competenti trasferiscono dati personali a paesi terzi: fra tali norme figura l'obbligo, per il paese di terzo, di assicurare un adeguato livello di protezione per il trattamento di dati previsto[27]. A norma dell'articolo 13, paragrafo 4, della decisione quadro, l'adeguatezza del livello di protezione è valutata tenendo conto di tutte le circostanze relative a un’operazione o a un insieme di operazioni di trasferimento dei dati. In particolare, devono essere valutati la natura dei dati, la finalità e la durata del trattamento, così come il quadro normativo del paese terzo. In deroga a tale condizione, i dati personali possono essere trasferiti solo a rigorose condizioni, come, fra l'altro, il fatto che il paese terzo offra garanzie adeguate ed efficaci[28].

Gli accordi bilaterali fra gli Stati membri e gli USA relativi ai trasferimenti di dati che rientrano nell'ambito di applicazione della decisione quadro devono quindi rispondere a questi criteri.

In tale contesto, un riferimento generale all'applicabilità del diritto nazionale di ciascuna Parte, che si può trovare nella maggior parte degli accordi bilaterali stipulati nel quadro del VWP, può non essere sempre sufficiente a garantire il livello di protezione richiesto dalla decisione quadro. Inoltre, alcuni accordi bilaterali fra gli Stati membri e gli USA non delimitano chiaramente la loro finalità e non fissano criteri rigorosi per determinare i casi di ulteriore trattamento dei dati trasferiti. Ciò può sollevare problemi di conformità di questi accordi con l'acquis UE e, in particolare, con le norme che limitano l'ulteriore trattamento dei dati per finalità diverse da quelle per cui sono stati raccolti[29].

La Commissione sta attualmente negoziando con gli USA un accordo per lo scambio dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale. Questo accordo completerà gli accordi esistenti e futuri nel campo della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale con le garanzie necessarie dal punto di vista della protezione dei dati.

[1]               GU L 81 del 21.3.2001.

[2]               OJ L 141, 4.6. 2005.

[3]               COM(2006) 3 def. del 10.1.2006; COM(2006) 568 def. del 2.10.2006; COM(2007) 533 def. del 13.9.2007; COM(2008) 486 def./2 del 9.9.2008; COM(2009) 560 def. del 19.10.2009; COM (2010) 620 def. del 5.11.2010.

[4]               GU L 157 del 21.6.2005.

[5]               COM(2009) 562 def. del 19.10.2009.

[6]               Dichiarazione scritta 0089/2010 "Ripristino del regime di reciprocità in materia di visti - Solidarietà verso i cittadini della Repubblica ceca il cui status non è paritario a seguito dell'introduzione dell'obbligo unilaterale del visto da parte del Canada", 8 marzo 2011.

[7]               COM (2011) 290 def.

[8]               L'"eVisitor" autorizza a visitare l'Australia per motivi turistici o d'affari, per un periodo massimo di tre mesi per ciascun ingresso. L'eVisitor ha una validità di dodici mesi dalla data di rilascio.

[9]               Alcune nuove misure relative ai dati biometrici entreranno in vigore nel 2013.

[10]             GU C 199 E del 7.7.2012, pag. 89.

[11]             In particolare in occasione dei vertici UE-USA del 20 novembre 2010 e del 28 novembre 2011, durante la visita del Direttore generale della DG Affari interni a Washington D.C. nel novembre 2010, alle riunioni ministeriali della Giustizia e degli Affari interni UE-USA del dicembre 2010, aprile 2011, novembre 2011 e giugno 2012, e alle riunioni degli alti funzionari dell'UE e dell'USA della Giustizia e degli Affari interni del gennaio 2011, luglio 2011, gennaio 2012 e luglio 2012.

[12]             All'ultima riunione di alti funzionari UE-USA (25-26 luglio 2012), il Dipartimento americano della sicurezza interna (DHS) ha sottolineato che il Congresso collegava l'adozione di nuovi criteri di ammissibilità all'attuazione di un efficace "sistema di ingressi-uscite", necessario per calcolare un tasso affidabile di prolungamento del soggiorno oltre la scadenza del visto per paese d'origine. Nonostante i numerosi sforzi messi in atto, il DHS ha incontrato difficoltà nell'attuare un "sistema di uscite" affidabile, e ha anticipato che ci vorranno vari mesi per il raggiungimento di questo obiettivo.

[13]             Per ulteriori informazioni sul "duplice approccio" si rinvia alla quarta e alla quinta relazione della Commissione sulla reciprocità (COM(2008) 486 def./2 del 9.9.2008 e (COM(2009)560 def.). I negoziati sullo scambio di lettere fra l'UE e l'USA su certe condizioni di accesso al VWP, che rientravano nella competenza CE per l'ingresso o il mantenimento della partecipazione al VWP, non sono stati portati avanti attivamente con gli USA dal 2009: gli USA non esigono che gli Stati membri stipulino con loro accordi bilaterali relativi a tali requisiti.

[14]             GU L 350 del 30.12.2008.

[15]             Articolo 3, paragrafo 2, della decisione quadro.

[16]             Nota esplicativa: "X" significa "accordo concluso" e "-" significa "nessun accordo concluso".

[17]             Protocollo d'intesa riguardante il programma degli USA "Viaggio senza visto" (VWP) e relative misure di sicurezza rafforzate.

[18]             Dichiarazione riguardante i principi di cooperazione su misure di sicurezza bilaterali rafforzate per i viaggi internazionali e i requisiti del VWP americano.

[19]             Accordo per lo scambio di informazioni relative a terroristi o presunti terroristi.

[20]             Accordo per il rafforzamento della cooperazione nella prevenzione e lotta delle forme gravi di criminalità.

[21]             Non ancora ratificato.

[22]             In corso di ratifica.

[23]             In attesa dell'approvazione parlamentare.

[24]             Considerando 17 della decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera.

[25]             GU L 350 del 30.12.2008.

[26]             Articolo 1, paragrafo 2, della decisione quadro.

[27]             Articolo 13, paragrafo 1, lettera d), della decisione quadro.

[28]             Articolo 13, paragrafo 3, della decisione quadro.

[29]             Articolo 3, paragrafo 2, della decisione quadro.

Top