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Document 52012DC0533

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO Relazione annuale al Parlamento europeo e al Consiglio sull’attività dell’unità centrale EURODAC nel 2011

/* COM/2012/0533 final */

52012DC0533

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO Relazione annuale al Parlamento europeo e al Consiglio sull’attività dell’unità centrale EURODAC nel 2011 /* COM/2012/0533 final */


RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

Relazione annuale al Parlamento europeo e al Consiglio sull’attività dell’unità centrale EURODAC nel 2011

1.           Introduzione

1.1.        Campo d’applicazione

Ai sensi del regolamento (CE) n. 2725/2000 del Consiglio, dell’11 dicembre 2000, che istituisce l’“Eurodac” per il confronto delle impronte digitali per l’efficace applicazione della convenzione di Dublino[1] (di seguito, “regolamento EURODAC”), la Commissione è tenuta a trasmettere annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’attività dell’unità centrale[2]. La presente nona relazione annuale contiene informazioni sulla gestione e sulle prestazioni del sistema nel 2011 e valuta la produzione e l’economicità di EURODAC e la qualità del servizio della sua unità centrale.

1.2.        Sviluppi giuridici e politici

Dopo le proposte di rifusione del regolamento EURODAC adottate dalla Commissione nel 2008[3] e nel 2009[4], l’11 ottobre 2010 è stata presentata una proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l’“EURODAC” per il confronto delle impronte digitali per l’efficace applicazione del regolamento (CE) n. [.../...] [che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide][5], che è stata discussa dai colegislatori a inizio 2011. Il 3 febbraio 2011 la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni del Parlamento europeo ha approvato con votazione orientativa il progetto di relazione del relatore[6]. La proposta è stata discussa in due sedute dell’organo preparatorio del Consiglio.

Nella nota al Consiglio del 21 ottobre 2011 la presidenza polacca ha segnalato che “[i] lavori relativi al regolamento Eurodac segnano il passo. La stragrande maggioranza delle delegazioni rimane favorevole all’inserimento nel regolamento EURODAC di una clausola che consenta agli Stati membri di autorizzare le rispettive autorità di contrasto ad accedere, a condizioni rigorose, alla banca dati centrale EURODAC ai fini della lotta contro il terrorismo e la criminalità organizzata”[7]. In precedenza la Commissione aveva presentato una proposta che consentiva alle autorità di contrasto di accedere ai dati EURODAC[8], la quale però è decaduta con l’entrata in vigore del trattato di Lisbona. Di conseguenza, i negoziati sulla proposta del 2010 (che non comprendeva l’accesso a fini di contrasto) non sono ripresi nel 2011. In seguito è comunque risultato chiaro che, poiché la stragrande maggioranza degli Stati membri lo chiedeva, includere l’accesso all’EURODAC a fini di contrasto è necessario per raggiungere un equo compromesso nei negoziati sul pacchetto del sistema europeo comune di asilo, da completare entro la fine del 2012. La Commissione ha pertanto deciso di presentare nuovamente una proposta per consentire l’accesso all’EURODAC a fini di contrasto. La proposta è stata presentata il 30 maggio 2012.

L’UNITÀ CENTRALE EURODAC[9]

1.3.        Gestione del sistema

Alla luce del crescente aumento dei dati da gestire (alcune categorie di operazioni devono essere conservate in memoria per dieci anni), del naturale invecchiamento della piattaforma tecnica (prodotta nel 2001) e delle imprevedibili evoluzioni del volume delle operazioni EURODAC, la Commissione ha provveduto a potenziare il sistema EURODAC. Il progetto informatico, denominato EURODAC PLUS, è stato intrapreso allo scopo di: a) sostituire l’infrastruttura informatica obsoleta; b) aumentare la capacità e le prestazioni del sistema nel suo complesso; c) assicurare una sincronizzazione dei dati più veloce, sicura e affidabile tra il sistema di produzione e il sistema di continuità operativa. Nel 2011 sono state completate le prove di collaudo definitive, con esito positivo.

Nell’aprile 2011 il sistema EURODAC PLUS è stato ufficialmente accettato, dopo il completamento delle prove di collaudo definitive, consistite nell’accertare il funzionamento senza problemi del sistema per tre mesi consecutivi.

Nel novembre 2011 la vecchia l’infrastruttura informatica dell’EURODAC è stata messa fuori servizio.

1.4.        Qualità ed economicità del servizio

La Commissione si è impegnata al massimo per fornire un servizio di alta qualità agli Stati membri, che costituiscono gli utenti finali dell’unità centrale EURODAC. Gli Stati membri sono stati debitamente informati di ogni indisponibilità del servizio, dovuta in tutti i casi esclusivamente ad attività di aggiornamento di EURODAC (EURODAC PLUS). Sebbene nel 2011 l’unità centrale EURODAC non abbia registrato di per sé nessuna interruzione, la migrazione da EURODAC a EURODAC PLUS e la correlata sincronizzazione dei dati tra i sistemi hanno reso necessario interrompere i flussi in arrivo e, di conseguenza, l’elaborazione delle operazioni in arrivo per 16 ore. Nel complesso, nel 2011 il tempo di operatività dell’unità centrale EURODAC è stato del 99,82%.

Le spese di manutenzione e gestione dell’unità centrale nel 2011 sono state di 1 040 703,82 euro; la diminuzione della spesa rispetto agli anni precedenti (2 115 056,51 euro nel 2010 e 1 221 183,83 euro nel 2009) è dovuta principalmente all’aggiornamento del sistema EURODAC (EURODAC PLUS). I costi fissi per la realizzazione di EURODAC PLUS ammontano a 3 055 695,49: il 20% (611 139,10 euro) è stato pagato nel 2009, il 60% (1 833 417,29 euro) nel 2010 e il restante 20% (611 139,10 euro) nel 2011 e ha rappresentato il 58,72% di tutta la spesa dell’anno.

Alcuni risparmi sono stati ottenuti grazie all’utilizzo efficiente delle risorse e infrastrutture esistenti gestite dalla Commissione, come la rete S-TESTA[10]. La Commissione ha anche fornito (con il programma ISA[11]) i servizi di comunicazione e di sicurezza per lo scambio dei dati tra l’unità centrale e le unità nazionali. Tali spese, che inizialmente dovevano ricadere sui singoli Stati membri a norma dell’articolo 21, paragrafi 2 e 3, del regolamento EURODAC, sono state sostenute dalla Commissione ricorrendo alle infrastrutture comuni già esistenti.

1.5.        Protezione e sicurezza dei dati

L’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento EURODAC stabilisce una categoria di operazioni che prevede la possibilità di effettuare “ricerche speciali” (“categoria 9”) su richiesta del soggetto i cui dati sono conservati nella banca dati centrale, al fine di tutelare i diritti dell’interessato ad accedere ai dati che lo riguardano.

Come rilevato nelle precedenti relazioni annuali, durante i primi anni di attività di EURODAC, gli elevati volumi di “ricerche speciali” hanno fatto sorgere preoccupazioni in merito a eventuali usi impropri, da parte delle amministrazioni nazionali, rispetto allo scopo che tale funzionalità persegue.

Nel 2011 sono state effettuate 226 richieste della menzionata categoria, con un largo aumento rispetto al 2010 (66) e al 2009 (42). Tuttavia la grande maggioranza di queste ricerche è stata condotta dalla Spagna in maggio, giugno ed agosto 2011 (10, 22 e 132 ricerche rispettivamente), il che significa che la Spagna ha svolto il 79% delle ricerche speciali.

Per monitorare meglio il fenomeno, nella proposta di modifica del regolamento EURODAC la Commissione ha previsto l’obbligo per gli Stati membri di inviare una copia della richiesta di accesso dell’interessato all’autorità nazionale di controllo competente.

2.           Cifre e conclusioni

L’allegato alla presente relazione annuale contiene le tabelle con i dati fattuali prodotte dall’unità centrale nel periodo 1.1.2011 – 31.12.2011. Le statistiche EURODAC si basano sui rilievi dattiloscopici di: (1) tutti i soggetti di età non inferiore a 14 anni che hanno presentato domanda di asilo negli Stati membri (“categoria 1”); (2) soggetti che sono stati fermati mentre attraversavano illegalmente la frontiera esterna di uno Stato membro (“categoria 2”); o (3) soggetti che sono illegalmente presenti sul territorio di uno Stato membro (qualora le autorità competenti ritengano necessario verificare se già esista un’eventuale domanda di asilo) (“categoria 3”).

I dati EURODAC relativi alle domande di asilo non sono confrontabili con quelli prodotti da Eurostat, che si basano sulle statistiche fornite mensilmente dai ministeri della Giustizia e dell’Interno. Queste differenze sono dovute a diverse ragioni metodologiche: in primo luogo, i dati Eurostat comprendono tutti i richiedenti asilo, di qualunque età; in secondo luogo, i dati sono raccolti operando una distinzione tra i richiedenti che presentano domanda di asilo nel mese di riferimento (il che potrebbe includere anche le domande ripetute) e i richiedenti che presentano domanda per la prima volta.

2.1.        Operazioni riuscite

Un’“operazione riuscita” è un’operazione elaborata correttamente dall’unità centrale e che non è stata respinta per un problema di validazione dei dati, per errore nei rilievi dattiloscopici o per scarsa qualità[12].

Nel 2011 l’unità centrale ha ricevuto complessivamente 412 303 operazioni riuscite, pari a un aumento del 37,7% rispetto al 2010 (299 459). Questa tendenza all’aumento è in contrasto con quella dell’anno precedente, in cui si era registrato un calo del numero delle operazioni riuscite. Il maggior aumento si è avuto a Malta (582,4%) e in Italia (559,1%) e può attribuirsi alla primavera araba.

Nel 2011 la tendenza relativa al numero di operazioni riguardanti i richiedenti asilo (“categoria 1”) è aumentata del 28% (275 857 domande) rispetto al 2010 (215 463) e al 2009 (236 936).

È cambiato il dato relativo al numero delle persone fermate in relazione all’attraversamento irregolare di una frontiera esterna (“categoria 2”). Dopo essere sceso a quota 31 071 nel 2009 e a quota 11 156 nel 2010, nel 2011 il numero di operazioni è salito significativamente a 57 693 (417,1%). L’Italia ha introdotto la maggior parte di tali operazioni (50 555 ossia l’88%), seguita a una certa distanza dalla Spagna (4 204 pari al 7%). La Grecia, invece, che aveva effettuato il maggior numero di operazioni di questa categoria nel 2009 (18 714) e nel 2010 (4 486), nel 2011 ne ha inoltrate solo 530 (-88%).

Nel 2011 otto Stati (Estonia, Irlanda, Lettonia, Lussemburgo, Norvegia, Portogallo, Repubblica ceca e Svizzera) non hanno trasmesso nessuna operazione di “categoria 2” (cinque di questi Stati non ne avevano trasmesse neanche nel 2010). Come spiegato nella relazione del 2009, la questione della divergenza tra il numero di dati di “categoria 2” trasmessi a EURODAC e altre fonti statistiche relative al volume di attraversamenti irregolari delle frontiere negli Stati membri, evidenziata dalle statistiche EURODAC, è riconducibile alla definizione contenuta nell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento EURODAC[13]. La questione sarà chiarita nel quadro dell’attuale revisione del regolamento EURODAC.

Il numero totale delle operazioni di “categoria 3” (dati relativi a soggetti fermati perché illegalmente soggiornanti sul territorio di uno Stato membro) è leggermente aumentato dell’8,1% nel 2011 (78 753) rispetto al 2010 (72 840). L’Irlanda rimane l’unico Stato membro che non ha trasmesso operazioni di “categoria 3”.

Benché le ricerche di “categoria 3” non siano obbligatorie ai sensi del regolamento EURODAC, la Commissione incoraggia gli Stati membri ad avvalersi di questa possibilità prima di avviare le procedure di rimpatrio ai sensi della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare[14]. Nei casi citati nel regolamento EURODAC[15], una simile ricerca potrebbe contribuire a stabilire se un cittadino di un paese terzo abbia presentato domanda di asilo in un altro Stato membro, nel quale dovrebbe essere rinviato in applicazione del regolamento Dublino. Nel 2011 il maggior numero di operazioni di “categoria 3” è stato introdotto dalla Germania (22 851 pari al 29%), dal Regno Unito (12 859 pari al 16%) e dai Paesi Bassi (11 154 pari al 14%), il che conferma la tendenza del 2010.

2.2.        Risposte pertinenti (hit)

2.2.1.     Domande di asilo multiple (risposte pertinenti – confronto tra categoria 1 e categoria 1)

Su un totale di 275 857 domande di asilo registrate in EURODAC nel 2011, il 22,4% risultavano essere “domande di asilo multiple” (vale a dire la seconda o successiva domanda presentata dallo stesso richiedente), il che significa che in 61 819 casi le impronte digitali dello stesso soggetto risultano già registrate come operazioni di “categoria 1” nel medesimo o in un altro Stato membro. Nel 2010 tale numero era di 52 064 (il 24,2%). Tuttavia la prassi in atto in alcuni Stati membri di rilevare le impronte digitali al momento della ripresa in carico a norma del regolamento Dublino falsa le statistiche relative alle domande multiple: rilevare e trasmettere nuovamente le impronte digitali del richiedente al momento dell’arrivo dopo un trasferimento a norma del regolamento Dublino induce erroneamente a credere che il richiedente abbia fatto una nuova domanda. La Commissione intende risolvere questo problema introducendo nella proposta di modifica del regolamento EURODAC il divieto di registrare i trasferimenti come nuove domande di asilo.

La tabella 3 dell’allegato riporta, per ogni Stato membro, il numero di domande corrispondenti alle domande di asilo già registrate in un altro Stato membro (“risposte pertinenti straniere”) o nel medesimo (“risposte pertinenti locali”)[16].

Complessivamente, nel 2011 il 38,6% di tutte le domande multiple costituivano “risposte pertinenti locali”. Tale cifra supera persino il 50% in diversi Stati membri (Belgio, Bulgaria, Cipro, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Polonia, Regno Unito, Repubblica ceca e Spagna). La percentuale di risposte pertinenti locali nel 2010 è stata del 35%. Trattandosi di casi in cui un soggetto che ha presentato domanda di asilo in uno Stato membro presenta una nuova domanda nello stesso Stato, le risposte pertinenti locali rispecchiano in realtà la nozione di domanda reiterata ai sensi dell’articolo 32 della direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1° dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato[17].

Le risposte pertinenti straniere forniscono un’indicazione dei movimenti secondari dei richiedenti asilo nell’UE. Come avvenuto negli anni precedenti, le statistiche confermano che i movimenti secondari riscontrati non seguono necessariamente le rotte “logiche” tra Stati membri vicini; ad esempio la Francia ha continuato a ricevere il numero più alto di risposte pertinenti straniere relative a richiedenti asilo che precedentemente avevano presentato domanda in Polonia (1 746). Lo stesso schema è stato osservato in Germania, paese che ha ricevuto il più alto numero di risposte pertinenti straniere con dati provenienti dalla Svezia (1 314). Le statistiche sulle risposte pertinenti straniere non descrivono un andamento a senso unico, con provenienza esclusiva dai paesi con una frontiera esterna o da quelli che si affacciano sul Mediterraneo verso gli Stati membri più settentrionali. Tuttavia, le statistiche indicanti flussi secondari verso paesi con una frontiera esterna o i paesi mediterranei sono in larga misura riconducibili alla prassi in atto in alcuni Stati membri di rilevare le impronte digitali al momento della ripresa in carico a norma del regolamento Dublino.

2.2.2.     Risposte pertinenti – confronto tra categoria 1 e categoria 2

Queste risposte pertinenti danno un’indicazione dell’itinerario percorso dai soggetti entrati irregolarmente nel territorio degli Stati membri prima di presentare domanda di asilo. Nel 2011 le risposte pertinenti riguardavano per lo più i dati trasmessi dall’Italia (4 268), dalla Grecia (1 805), dalla Spagna (555), dall’Ungheria (446) e dalla Bulgaria (76). Sorprende tuttavia constatare che nel caso dell’Italia (85,9%) si trattava per lo più di risposte pertinenti locali.

Nel confronto tra 2011 e 2010 si osserva una netta diminuzione (dal 73,4% al 21%) dei casi di persone fermate in relazione all’attraversamento irregolare di una frontiera che successivamente decidono di presentare domanda di asilo. Per contro, il confronto delle cifre assolute di risposte pertinenti evidenzia una diminuzione da 11 939 nel 2010 a 7 384 nel 2011.

La maggioranza di coloro che sono entrati illegalmente nell’Unione dall’Italia con l’intento di recarsi altrove si è diretta in genere in Svizzera (2 288), Germania (688) o Svezia (363). I migranti entrati illegalmente nell’Unione attraverso la Grecia si sono diretti principalmente in Germania (323), nel Regno Unito (195) o in Francia (193). Chi è entrato dalla Spagna (555) si è diretto per lo più in Svizzera (161), Francia (139) o Belgio (130), mentre le persone che sono state sottoposte a rilevamento delle impronte digitali in Ungheria si sono trasferite in massima parte nei paesi limitrofi: Austria (163) o Germania (66).

2.2.3.     Risposte pertinenti – confronto tra categoria 3 e categoria 1

Queste risposte pertinenti danno un’indicazione del paese in cui i migranti in posizione irregolare hanno presentato la prima domanda di asilo per poi trasferirsi in un altro Stato membro. Occorre, però, tener presente che l’operazione di categoria 3 non è obbligatoria e che non tutti gli Stati membri effettuano questo controllo in maniera sistematica.

Tuttavia, i dati disponibili indicano che i flussi dei soggetti fermati perché illegalmente soggiornanti in uno Stato membro diverso da quello in cui avevano presentato la domanda di asilo sono diretti verso pochi paesi: Germania (7 749), Svizzera (2 225), Paesi Bassi (3 418), Francia (2 255), Austria (1 739) e Norvegia (1 612).

2.3.        Ritardo nelle operazioni

Allo stato attuale, il regolamento EURODAC prevede solo un termine molto vago per la trasmissione delle impronte digitali, il che nella pratica può dare adito a notevoli ritardi. Questo aspetto è di importanza cruciale perché un ritardo nella trasmissione può produrre risultati contrari ai principi di competenza sanciti dal regolamento Dublino. La questione dell’eccessivo ritardo tra il rilevamento delle impronte digitali e la loro trasmissione all’unità centrale EURODAC era già stata evidenziata nelle relazioni precedenti, e la relazione di valutazione l’ha imputata a problemi di attuazione.

Contrariamente agli anni precedenti, nel 2011 si è registrata una diminuzione generale dei ritardi medi di trasmissione, ossia l’intervallo di tempo tra il rilevamento delle impronte digitali e il loro invio all’unità centrale EURODAC. Per la maggior parte degli Stati membri e dei paesi associati si riscontra un ritardo di trasmissione delle impronte digitali all’unità centrale EURODAC che va da 0 a 4 giorni. Eccezioni a tale media sono state riscontrate principalmente nella trasmissione delle impronte digitali CAT2 da parte dei seguenti Stati membri: Germania (4,67), Grecia (12,03), Paesi Bassi (8,83), Regno Unito (5,75) e Slovacchia (6,4). La Commissione deve ribadire che una tardiva trasmissione può causare un’errata attribuzione della competenza a uno Stato membro, attraverso una delle due diverse ipotesi illustrate nelle precedenti relazioni annuali: le “risposte sbagliate”[18] e le “risposte mancate”[19].

Grazie a questo miglioramento generale nei ritardi medi di trasmissione, il numero totale di risposte mancate dovute a ritardi di trasmissione di impronte digitali è diminuito tra il 2010 (362) e il 2011 (solo 9).

Giova osservare che la stragrande maggioranza delle risposte mancate (6, pari al 66,6%) è ascrivibile a ritardi di trasmissione della Grecia, analogamente a quanto accaduto l’anno precedente. Anche lo schema relativo alla distribuzione delle risposte sbagliate è simile a quello del 2010: i ritardi di trasmissione da parte della Danimarca e della Finlandia hanno determinato risposte sbagliate in, rispettivamente, 28 e 23 casi su 89. Sulla base dei risultati sopra citati, la Commissione sollecita nuovamente gli Stati membri a impegnarsi al massimo per inviare i dati tempestivamente, nel rispetto di quanto stabilito agli articoli 4 e 8 del regolamento EURODAC.

2.4.        Qualità delle operazioni

Il tasso medio di operazioni respinte[20] nel 2011 in tutti gli Stati membri e paesi associati è sceso al 5,87% rispetto all’8,92% nel 2010. I seguenti Stati membri hanno registrato una percentuale di operazioni respinte pari al 10% o superiore: Estonia (21,65%), Francia (13,41%), Malta (13,31%), Portogallo (15,42%), e Regno Unito (11,08%). In totale, la percentuale si è attestata al di sopra della media in 10 Stati membri.

La percentuale delle operazioni respinte non è dipesa dalla tecnologia o dalla debolezza del sistema. Le cause vanno ricercate principalmente nella scarsa qualità delle immagini delle impronte digitali inviate dagli Stati membri, nell’errore umano o nell’errata configurazione dei dispositivi dello Stato che le trasmette. D’altra parte, in alcuni casi tali cifre comprendevano più tentativi di invio delle stesse impronte digitali respinte dal sistema per scarsa qualità. Pur riconoscendo che alcuni ritardi possono dipendere dall’impossibilità temporanea di rilevare le impronte digitali (ad esempio perché i polpastrelli sono lesionati o perché altre condizioni di salute impediscono un rilevamento rapido delle impronte digitali), la Commissione sottolinea nuovamente il problema, già evidenziato nelle precedenti relazioni annuali, della percentuale generalmente elevata di operazioni respinte e sollecita gli Stati membri a garantire un addestramento specifico degli operatori EURODAC nazionali e a configurare correttamente i loro dispositivi al fine di ridurre tale incidenza.

3.           Conclusioni

Nel 2011 l’unità centrale EURODAC ha fornito prestazioni soddisfacenti in termini di tempistica, risultati, sicurezza e economicità.

Nel 2011 il numero totale di operazioni è aumentato del 37,7% (attestandosi a 412 303), tendenza registrata in tutte e tre le categorie di operazioni; le operazioni di “categoria 1” (275 857) sono aumentate del 28%, quelle di “categoria 2” (57 693) del 17,1% e quelle di “categoria 3” (78 753) di un più modesto 8,1%.

Il tasso medio di operazioni respinte in tutti gli Stati membri è sceso al 5,87% nel 2011, rispetto all’8,92% nel 2010.

Si è registrato un generale miglioramento per quanto riguarda i ritardi nella trasmissione dei dati all’unità centrale EURODAC, sebbene il risultato possa ancora essere migliorato.

ALLEGATO

Tabella 1: Unità centrale EURODAC, contenuto della banca dati al 31.12.2011

Tabella 2: Operazioni riuscite inviate all’unità centrale EURODAC nel 2011

Tabella 3: Ripartizione delle risposte pertinenti – confronto tra categoria 1 e categoria 1, anno 2011

Tabella 4: Ripartizione delle risposte pertinenti – confronto tra categoria 1 e categoria 2, anno 2011

Tabella 5: Ripartizione delle risposte pertinenti – confronto tra categoria 3 e categoria 1, anno 2011

Tabella 6: Percentuale operazioni respinte, anno 2011

Tabella 7: Tempo medio tra rilevamento delle impronte digitali e trasmissione all’unità centrale EURODAC, anno 2011

Tabella 8: Risposte sbagliate – confronto tra categoria 1 e categoria 1, anno 2011

Tabella 9: Distribuzione delle risposte pertinenti mancate CAT1/CAT2 per ritardo della trasmissione di dati CAT2, anno 2011

Tabella 10: Distribuzione delle risposte pertinenti – confronto con i dati congelati (articolo 12 del regolamento (CE) n. 2725/2000), anno 2011

Tabella 11: Operazioni di categoria 9 “ricerche speciali” per Stato membro, anno 2011

[1]               GU L 316 del 15.12.2000, pag. 1.

[2]               Articolo 24, paragrafo 1, del regolamento EURODAC.

[3]               COM(2008) 825 definitivo.

[4]               COM(2009) 342 definitivo e COM(2009) 344 definitivo.

[5]               COM(2010) 555 definitivo.

[6]               Cfr. il documento del Parlamento europeo LIBE_PV(2011)0203_1.

[7]               Cfr. il documento del Consiglio 15843/11 “Sistema europeo comune di asilo - Stato dei lavori”.

[8]               COM(2009) 344 definitivo.

[9]               Il regolamento EURODAC dispone l'istituzione di un'unità centrale, gestita dalla Commissione europea, intesa ad ospitare un sistema automatizzato di riconoscimento delle impronte digitali (AFIS) che riceverà i dati e trasmetterà le risposte positive e negative alle unità nazionali (punti nazionali di accesso) in ciascuno Stato membro. Il regolamento EURODAC e le relative norme di attuazione individuano i responsabili della raccolta, della trasmissione e del confronto dei dati relativi alle impronte digitali, i mezzi attraverso i quali la trasmissione può essere effettuata, i compiti di tipo statistico dell'unità centrale e gli standard utilizzati per la trasmissione di dati.

[10]             La rete S-TESTA (secured Trans-European Services for Telematics between Administrations) fornisce un'infrastruttura generica utilizzata per le esigenze di servizio e per assolvere gli obblighi in materia di scambio di informazioni tra l'Unione europea e le amministrazioni nazionali.

[11]             ISA (Interoperability Solutions for European Public Administrations) è il nuovo programma inteso a migliorare la cooperazione per via elettronica tra le amministrazioni pubbliche dei paesi dell'UE. È il successore dei precedenti programmi IDA II (Interchange of Data between Administrations) e IDBAC (Interoperable Delivery of European eGovernment Services to public Administrations, Businesses and Citizens).

[12]             La tabella 2 dell'allegato mostra in dettaglio le operazioni riuscite per Stato membro e per categoria, nel periodo compreso tra l'1 gennaio 2011 e il 31 dicembre 2011.

[13]             “Ciascuno Stato membro procede tempestivamente, in conformità delle salvaguardie previste dalla convenzione europea dei diritti dell'uomo e dalla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, al rilevamento delle impronte digitali di tutte le dita di stranieri di età non inferiore a quattordici anni, che siano fermati dalle competenti autorità di controllo in relazione all'attraversamento irregolare via terra, mare o aria della propria frontiera in provenienza da un paese terzo e che non siano stati respinti”.

[14]             GU L 348 del 24.12.2008.

[15]             Articolo 11: “(…) Di norma, la verifica dell’avvenuta presentazione di una domanda d’asilo in un altro Stato membro ha luogo quando: a) lo straniero dichiara di avere inoltrato una domanda d'asilo, ma non indica lo Stato membro in cui l'ha presentata; b) lo straniero non chiede l’asilo ma rifiuta di essere rimpatriato nel suo paese di origine affermando che vi si troverebbe in pericolo; oppure c) lo straniero cerca di evitare l’allontanamento con altri mezzi, rifiutandosi di cooperare alla propria identificazione, in particolare non esibendo alcun documento di identità oppure esibendo documenti falsi”.

[16]             I dati statistici relativi alle risposte pertinenti locali riportati nelle tabelle possono non corrispondere necessariamente alle risposte trasmesse dall'unità centrale e registrate dagli Stati membri. Ciò è dovuto al fatto che gli Stati membri non sempre si avvalgono di questa facoltà, prevista dall’articolo 4, paragrafo 4, che impone all’unità centrale di effettuare il confronto con i dati già presenti nella banca dati centrale. Tuttavia, persino ove gli Stati membri non si avvalgano di questa facoltà, per ragioni tecniche l’unità centrale deve sempre effettuare un confronto con tutti i dati (nazionali e stranieri) presenti in memoria. In questi casi concreti, anche in presenza di una rispondenza con i dati nazionali, l’unità centrale si limiterà a rispondere “nessuna risposta pertinente” perché da parte dello Stato membro non è stato richiesto alcun confronto fra i dati trasmessi e i dati già presenti nella banca dati.

[17]             GU L 326 del 13.12.2005.

[18]             Nell’ipotesi della cosiddetta “risposta sbagliata”, un cittadino di un paese terzo presenta domanda d’asilo in uno Stato membro (A) dove gli vengono rilevate le impronte digitali. Mentre queste ultime attendono di essere trasmesse all’unità centrale (operazione di categoria 1), l’interessato potrebbe recarsi in un altro Stato membro (B) e presentare una nuova domanda di asilo. Qualora lo Stato membro B invii le impronte digitali per primo, quelle trasmesse dallo Stato membro A verrebbero memorizzate nella banca dati centrale successivamente rispetto a quelle dello Stato B generando così una risposta pertinente fra i dati dello Stato B e quelli dello Stato A. Pertanto la competenza a espletare la procedura di asilo verrebbe attribuita allo Stato B anziché a quello A, nel quale invece era stata formulata la prima domanda di asilo.

[19]             Nell’ipotesi della cosiddetta “risposta mancata”, un cittadino di un paese terzo viene fermato in relazione all’attraversamento irregolare di una frontiera esterna e le autorità dello Stato membro (A) in cui è entrato gli rilevano le impronte digitali. Mentre queste ultime attendono di essere trasmesse all’unità centrale (operazione di categoria 2), l’interessato potrebbe recarsi in un altro Stato membro (B) e presentare domanda di asilo. Le impronte digitali saranno rilevate quindi anche dalle autorità dello Stato membro B. Qualora lo Stato B inviasse per primo le impronte digitali (operazione di categoria 1), presso l’unità centrale verrebbe memorizzata per prima un’operazione di categoria 1 e di conseguenza lo Stato membro competente ad esaminare la domanda sarebbe lo Stato B anziché lo Stato A. Quando poi sarà effettuata l’operazione di categoria 2, la risposta pertinente andrà persa in quanto i dati di categoria 2 non sono interrogabili.

[20]             Un'operazione può essere respinta per un problema di validazione dei dati, per errore nei rilievi dattiloscopici o per scarsa qualità (cfr. sezione 2.1).

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