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Document 52012DC0071
REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL AND THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE on the application of Directive 2003/8/EC to improve access to justice in cross border disputes by establishing minimum common rules relating to legal aid for such disputes
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO E AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO sull’applicazione della direttiva 2003/8/CE intesa a migliorare l’accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali controversie
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO E AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO sull’applicazione della direttiva 2003/8/CE intesa a migliorare l’accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali controversie
/* COM/2012/071 final */
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO E AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO sull’applicazione della direttiva 2003/8/CE intesa a migliorare l’accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali controversie /* COM/2012/071 final */
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO
EUROPEO, AL CONSIGLIO E AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO sull’applicazione della direttiva 2003/8/CE
intesa a migliorare l’accesso alla giustizia nelle controversie
transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime comuni relative al
patrocinio a spese dello Stato in tali controversie
1.
Introduzione
In un autentico
spazio europeo di giustizia la complessità dei sistemi giuridici e
amministrativi non deve scoraggiare i cittadini e le imprese dall’esercitare i
loro diritti. I cittadini europei dovrebbero
poter rivolgersi con la stessa facilità ai giudici e alle autorità nel proprio
o in qualsiasi altro Stato membro. L’accesso
alla giustizia non deve essere precluso da costi derivanti dal carattere transfrontaliero
di una controversia in materia civile o commerciale. Già nel 1999[1] il Consiglio europeo aveva
invitato il Consiglio e la Commissione a stabilire norme minime che
garantiscano un livello adeguato di assistenza giudiziaria nelle cause
transnazionali in materia civile in tutta l’Unione. Sulla
base della proposta della Commissione del 18 gennaio 2002[2], il 27 gennaio 2003 il
Consiglio ha adottato la direttiva 2003/8/CE intesa a migliorare l’accesso alla
giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di
norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali
controversie (in appresso “la direttiva”)[3],
entrata in vigore il 30 novembre 2004[4][5]. Il programma di
Stoccolma[6]
ha chiesto una valutazione dell’efficacia degli strumenti giuridici adottati a
livello di Unione e, a cinque anni dalla sua
applicazione, la Commissione ha deciso di procedere alla valutazione della
direttiva[7]. Nel 2010 la
Commissione ha avviato uno studio[8]
che le fornisse i dati e le informazioni necessari per valutare in modo
approfondito il recepimento e l’applicazione della direttiva. Accanto a un’analisi giuridica, lo studio presenta
una sezione empirica basata su un’indagine realizzata presso diverse categorie
di portatori d’interesse di tutti gli Stati membri[9]. Inoltre
l’applicazione della direttiva è stata discussa con i componenti della rete
giudiziaria europea in materia civile e commerciale durante le riunioni del 2006
e del 2010. La Commissione ha anche tenuto
conto, ai fini della sua valutazione, di lettere, denunce e petizioni
riguardanti la direttiva. La presente
relazione illustra la valutazione della Commissione sull’applicazione della
direttiva nel periodo 30 aprile 2004 – 31 dicembre 2010[10]. Sebbene
la direttiva sia applicabile in vari procedimenti europei, quali il
procedimento europeo per le controversie di modesta entità[11], e ne sostenga l’applicazione,
la presente relazione non contiene informazioni specifiche sull’uso della
direttiva nel contesto dei procedimenti europei a motivo del breve intervallo
intercorso tra l’entrata in vigore e la raccolta dei dati effettuata nello
studio sopra menzionato ai fini della presente relazione.
2.
Principali elementi della direttiva
La direttiva
enuncia all’articolo 1 l’obiettivo perseguito: migliorare l’accesso alla
giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di
norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali
controversie. La direttiva mira a promuovere
l’applicazione del principio secondo il quale il patrocinio a spese dello Stato
nelle controversie transfrontaliere in materia civile e commerciale deve essere
concesso a tutti coloro che non dispongono di mezzi sufficienti, qualora ciò
sia necessario per garantire un accesso effettivo alla giustizia. Come ricordato al considerando 5 della direttiva,
l’accesso alla giustizia è un diritto generalmente riconosciuto ribadito anche
all’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea[12]. La direttiva
dispone che ogni persona fisica, che sia parte in una controversia in materia
civile o commerciale in uno Stato membro diverso da quello in cui ha la dimora
abituale, ha diritto a un patrocinio adeguato a spese dello Stato che le
garantisca un accesso effettivo alla giustizia alle stesse condizioni dei
cittadini residenti in quello Stato. “Il patrocinio a spese dello Stato” ai sensi dell’articolo 3 della
direttiva riguarda i seguenti servizi: ·
la consulenza legale nella fase precontenziosa; ·
l’assistenza legale; ·
la rappresentanza in sede di giudizio; ·
l’esonero totale o parziale dalle spese
processuali, comprese le spese derivanti dal carattere transfrontaliero della
controversia, e ·
gli onorari delle persone incaricate dal giudice di
compiere atti durante il procedimento. Inoltre, la
direttiva disciplina i seguenti aspetti: ·
l’obbligo di concedere il patrocinio a spese dello
Stato alle persone che sono parzialmente o totalmente incapaci di sostenere le
spese processuali (articolo 5); ·
la possibilità che le autorità competenti degli
Stati membri respingano domande di patrocinio a spese dello Stato relative a
un’azione giudiziaria che appaia manifestamente infondata (articolo 6); ·
le categorie di spese che devono essere coperte dal
patrocinio a spese dello Stato, quali le spese di interpretazione, di
traduzione dei documenti richiesti dal giudice o dall’autorità competente o le
spese di viaggio (articolo 7); ·
le categorie di spese che devono essere sostenute
dallo Stato membro in cui il richiedente è domiciliato o dimora abitualmente
(articolo 8); ·
il principio della continuità del patrocinio a
spese dello Stato (articolo 9); ·
il principio dell’applicazione del patrocinio a
spese dello Stato ai procedimenti stragiudiziali (articolo 10); ·
il principio della concessione del patrocinio a
spese dello Stato per l’esecuzione di atti autentici (articolo 11); ·
la designazione delle autorità nazionali degli
Stati membri e il conferimento alle stesse delle competenze per accordare o
rifiutare il patrocinio a spese dello Stato (articolo 12 in collegamento con
l’articolo 14), e ·
la presentazione e il trattamento della domanda
(articolo 13, in collegamento con l’articolo 15). L’articolo 21,
paragrafo 1, della direttiva dispone che gli Stati membri “mettono in vigore le
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per
conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 30 novembre 2004, fatto
salvo l’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), che è recepito nella legislazione
nazionale entro il 30 maggio 2006”.
3.
Recepimento e applicazione della direttiva
3.1.
Aspetti generali
Prima dell’entrata in vigore della direttiva,
il patrocinio a spese dello Stato in materia civile era garantito soltanto in
alcuni Stati membri in applicazione di accordi internazionali o del diritto
interno. Gli accordi potevano essere bilaterali
o multilaterali,[13],
ma in entrambi i casi l’ambito di applicazione era limitato. Con l’adozione e il recepimento della direttiva la
situazione negli Stati membri è diventata, in generale, più chiara e uniforme. Entro la fine del periodo di riferimento,
tutti gli Stati membri[14]
avevano introdotto, in conformità della direttiva, un sistema di patrocinio a
spese dello Stato in materia civile destinato ad aventi diritto domiciliati in
altri Stati membri. La legislazione degli
Stati membri che recepisce la direttiva è riportata nel documento di lavoro dei
servizi della Commissione[15]
che correda la presente relazione. Benché l’interpretazione delle singole
disposizioni possa variare da uno Stato membro all’altro, il recepimento della
direttiva non ha praticamente mai dato luogo a controversie o reclami. L’unica sentenza della Corte di giustizia
riguardante la direttiva risale al 22 dicembre 2010[16].
3.2.
Condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese
dello Stato
3.2.1.
Il principio unanimemente riconosciuto del
patrocinio a spese dello Stato a coloro che non dispongono di mezzi sufficienti
Le disposizioni dell’articolo 5, paragrafo 1,
che stabiliscono che il patrocinio a spese dello Stato deve essere concesso
alle persone sprovviste delle risorse sufficienti per sostenere le spese
processuali di cui alla direttiva, sono state recepite in tutti gli Stati
membri. Lo stesso vale per l’articolo 5, paragrafo 2, che prevede che la
situazione economica degli aventi diritto deve essere valutata tenendo conto di
diversi elementi oggettivi. Inoltre, la direttiva ammette la possibilità
che vi siano notevoli differenze nei livelli di vita nei singoli Stati membri
ed ha disposto che, laddove sono definite delle soglie, tali soglie possono
essere superate qualora il richiedente dimostri di non poter sostenere le spese
processuali a motivo della differenza del costo della vita tra lo Stato membro
del domicilio o della dimora abituale e quello del foro. Con una sola eccezione[17],
questa disposizione è stata recepita da tutti gli Stati membri.
3.2.2.
Il recepimento del concetto di“importanza” della
controversia per il richiedente
La direttiva consente agli Stati membri di
optare per un sistema che consente alle autorità competenti di respingere le
domande relative a un’azione giudiziaria che appaia manifestamente infondata[18]. Tale
possibilità è prevista da molti istituti nazionali di patrocinio gratuito ed è
stata accolta dalla maggioranza degli Stati membri, che in tal modo si tutelano
da domande inconsistenti. Tuttavia, l’articolo 6, paragrafo 3, stabilisce
che nel decidere sul merito di una domanda, gli Stati membri sono tenuti a
prendere in considerazione “l’importanza del caso specifico per il
richiedente”. A quanto pare, il concetto di
“importanza del caso specifico per il richiedente” si presta a differenti
interpretazioni negli Stati membri. È di fatto
difficile stabilire se tale “importanza” abbia connotazione finanziaria o debba
essere valutata in una prospettiva etica o attenga piuttosto ad altri criteri,
nel caso ad esempio di una domanda che verte sui diritti dell’uomo e sulle
libertà fondamentali.
4.
Procedimenti relativi alla direttiva
4.1.
Contenziosi
L’attuazione del principio del patrocinio a
spese dello Stato in materia civile pone pochissime difficoltà agli Stati
membri in caso di contenzioso. Tuttavia, la
situazione varia alquanto in presenza di procedimenti stragiudiziali e in
relazione all’esecuzione delle decisioni giudiziarie e degli atti autentici.
4.2.
Procedimenti stragiudiziali
Per quanto riguarda i procedimenti
stragiudiziali, l’articolo 10 della direttiva stabilisce che il patrocinio a
spese dello Stato è esteso ai procedimenti stragiudiziali qualora l’uso di tali
mezzi sia richiesto dalla legge ovvero qualora il giudice vi abbia rinviato le
parti in causa. Il concetto di procedimento
stragiudiziale varia tra gli Stati membri e l’interpretazione dell’articolo 10
può occasionalmente sollevare difficoltà e dar luogo a un’applicazione
disomogenea. A volte i procedimenti
stragiudiziali disposti dal giudice[19]
o richiesti dalla legge[20] non sono ammissibili
al patrocinio in alcuni Stati membri.
4.3.
L’esecuzione di sentenze e di atti autentici
Gli articoli 9 e 11 della direttiva riguardano
rispettivamente l’esecuzione di sentenze e di atti autentici. L’articolo 9, paragrafo 2, dispone che il
beneficiario del patrocinio a spese dello Stato nello Stato membro del foro
riceve il patrocinio previsto dalla legislazione dello Stato membro in cui
viene chiesto che la sentenza sia eseguita o dichiarata esecutiva. Sebbene non tutti gli Stati membri diano la medesima
interpretazione riguardo alla determinazione se la concessione di tale
patrocinio sia automatica o se il beneficiario debba presentare domanda nello
Stato membro di esecuzione, è opportuno sottolineare che la maggior parte degli
Stati membri ha recepito correttamente questa disposizione[21]. L’articolo 11
stabilisce che il patrocinio a spese dello Stato è concesso per l’esecuzione di
atti autentici in un altro Stato membro. Anche
se la maggior parte degli Stati membri ha recepito questa disposizione[22], due aspetti hanno tuttavia
sollevato problemi nella pratica: in primo
luogo, il concetto di atto autentico non esiste in tutti gli Stati membri e, in
secondo luogo, l’articolo 11 non specifica quale Stato membro sia tenuto a
sostenere tali costi, sebbene sia logico pensare che, per analogia, si
applichino gli articoli 7 e 8 sulla condivisione dei costi tra lo Stato membro
del foro e gli Stati membri di dimora abituale del richiedente il patrocinio a
spese dello Stato.
5.
Costi ammessi al patrocinio a spese dello Stato
dalla direttiva
La direttiva elenca una serie di costi che gli
Stati membri devono sostenere in relazione al patrocinio a spese dello Stato
nelle controversie transfrontaliere in materia civile e commerciale.
5.1.
Costi relativi ad assistenza, rappresentanza,
servizi di interpretazione e traduzione
Il principio della concessione del patrocinio
a spese dello Stato nei procedimenti giudiziari è molto diffuso tra gli
istituti nazionali del patrocinio gratuito. Tutti gli Stati membri hanno pertanto recepito
le disposizioni della direttiva che elencano, tra i costi assunti dal
patrocinio a spese dello Stato, quelli relativi all’assistenza legale o alla
rappresentanza in sede di giudizio e ai servizi di interpretazione e traduzione[23].
5.2.
Spese di viaggio
L’articolo 7, lettera c), della direttiva
prevede che il patrocinio a spese dello Stato copra le spese di viaggio quando
la presenza fisica in aula delle persone che debbono esporre il caso è
richiesta a norma di legge o dal giudice di detto Stato membro. Questa norma è stata recepita fedelmente dalla
maggior parte degli Stati membri[24]. La Commissione sottolinea che l’obbligo di
sostenere le spese di viaggio costituisce un elemento fondamentale della
direttiva, in quanto tali costi sono necessariamente inerenti a una controversia
transfrontaliera. Inoltre, la direttiva limita
l’incidenza finanziaria a carico degli Stati membri, in quanto ne circoscrive
l’obbligo ai procedimenti in cui è richiesta la presenza fisica in aula delle
persone interessate.
5.3.
L’assistenza di un avvocato locale finché la
domanda di patrocinio a spese dello Stato non sia
pervenuta nello Stato membro del foro
L’articolo 8 prescrive che lo Stato membro di
dimora abituale del richiedente deve sostenere i costi connessi all’assistenza
di un avvocato locale per il richiedente finché la domanda di patrocinio a
spese dello Stato non sia pervenuta nello Stato membro del foro. L’attuazione
coerente di questa disposizione pone alcuni problemi.
Da un lato, spetta al giudice del paese di dimora abituale nominare un
avvocato. Dall’altro, l’articolo 8 prevede
l’obbligatorietà solo di determinati costi, quelli connessi all’avvocato locale
e alla traduzione dei documenti, ma le spese di viaggio per la comparizione
dinanzi al giudice competente a stabilire se il patrocinio deve essere concesso
non sono contemplate dalla direttiva. Inoltre
non è chiaro se la domanda possa essere valutata prima della nomina
dell’avvocato locale, e, in quest’ottica, se il richiedente deve soddisfare le
condizioni per il patrocinio a spese dello Stato nello Stato membro di
domicilio[25].
6.
Osservazioni sull’applicazione pratica della
direttiva
6.1.
Aspetti generali
Nel periodo 2004-2009 il numero di persone che
hanno beneficiato del patrocinio a spese dello Stato in controversie
transfrontaliere è aumentato solo in misura limitata.
Il sondaggio Eurobarometro n. 351[26]
dimostra che solo il 12% degli intervistati nell’UE è a conoscenza della
possibilità di ottenere il patrocinio a spese dello Stato in materia civile e
commerciale[27]. La situazione può essere spiegata dal fatto
che l’esistenza dello strumento non è molto conosciuta nemmeno tra gli
operatori del diritto. Il numero limitato di
domande può dipendere anche dal campo di applicazione della direttiva,
circoscritto al diritto civile e commerciale[28]. Secondo i dati disponibili, solo in due casi
il numero totale delle domande di patrocinio a spese dello Stato nelle
controversie transfrontaliere trattate da uno Stato membro ha raggiunto quota 100[29]. Legenda: Numero medio
di domande per Stato membro, tra il 2005 e il 2009, dove R si riferisce alle
domande ricevute nello Stato membro e T si riferisce alle domande trasmesse a
un altro Stato membro[30].
6.2.
Campo di applicazione
Sebbene il principio del patrocinio a spese
dello Stato nelle cause transfrontaliere sia ormai consolidato in tutti gli
Stati membri, sono emerse alcune complicazioni pratiche. Sono emerse differenze interpretative per quanto riguarda la
definizione del campo di applicazione della direttiva, vale a dire le
controversie in materia civile e commerciale. Inoltre
si è osservato che la definizione di controversia transfrontaliera[31] non
contempla una serie di situazioni che sembrerebbero comportare implicazioni
transfrontaliere[32]..
6.3.
La designazione degli operatori del diritto
Le modalità di nomina degli avvocati per il
patrocinio a spese dello Stato variano da uno Stato membro all’altro. Capita che i ricorrenti abbiano difficoltà a farsi
assegnare un avvocato che sia in grado di comprendere non solo la lingua, ma
anche il sistema giuridico del beneficiario del patrocinio a spese dello Stato.
6.4.
Condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese
dello Stato
Le differenze del costo della vita tra gli
Stati membri sono state prese in considerazione dalla direttiva[33], ma non esistono criteri
oggettivi che stabiliscano in che modo si debba tener conto di tali differenze. Inoltre, i documenti presentati da un richiedente
domiciliato in un altro Stato membro a sostegno della sua situazione economica
possono essere difficili da valutare per lo Stato membro che deve fornire il
gratuito patrocinio.
6.5.
Costi contemplati dalla direttiva
Per quanto riguarda l’assunzione, nell’ambito
del patrocinio a spese dello Stato, delle spese di rappresentanza o assistenza
legale fornita da un avvocato, le modalità di scelta e designazione
dell’avvocato differiscono sensibilmente tra gli Stati membri. In molti Stati membri gli avvocati lamentano la
lentezza dei pagamenti e il livello estremamente ridotto degli onorari. Tuttavia, tale situazione non è imputabile alla
direttiva, ma vale anche per il patrocinio a spese dello Stato nelle cause
nazionali.
7.
Obbligo d’informazione per gli Stati membri
L’articolo 18 della direttiva prevede che le
autorità nazionali competenti collaborino al fine di assicurare l’informazione
del pubblico e degli operatori del diritto riguardo ai diversi sistemi di
patrocinio a spese dello Stato, in particolare tramite la rete giudiziaria
europea in materia civile e commerciale[34]. La Commissione constata che la direttiva è
poco conosciuta dai cittadini, dagli operatori del diritto e dalle associazioni
nazionali delle professioni legali, come evidenziato dal sondaggio: Cittadini che si sono rivolti alla
giustizia: solo il 15% dei cittadini è a conoscenza
della direttiva. Gli avvocati sono meglio informati del
diritto al patrocinio a spese dello Stato nelle cause transfrontaliere in
materia civile e commerciale, e, peraltro, sono favorevoli ad estenderlo ai
rapporti con i paesi terzi: il 30% degli
avvocati conoscere i vantaggi della direttiva. Gli
ufficiali giudiziari si distinguono per il fatto che
nessuno degli interpellati aveva fatto ricorso alla direttiva. La Commissione conclude che gli Stati membri
devono intraprendere maggiori sforzi per conformarsi all’articolo 18, vale a
dire assicurare l’informazione del pubblico e degli operatori del diritto
riguardo ai diversi sistemi di patrocinio a spese dello Stato in materia civile
e commerciale, come richiesto dalla direttiva.
8.
Il contributo della Commissione all’attuazione
della direttiva
Mentre gli Stati membri restano i principali
responsabili del recepimento e della corretta applicazione della direttiva, la
Commissione ha contribuito alla sua attuazione nel periodo di riferimento come
segue: La Commissione ha istituito il comitato di cui
all’articolo 17 della direttiva; ha adottato nel 2004 e nel 2005 due
decisioni di cui all’articolo 16, rispettivamente una decisione che introduce
un formulario uniforme per le domande di patrocinio a spese dello Stato e una
decisione che introduce un formulario uniforme per la trasmissione delle
domande di patrocinio a spese dello Stato[35]. I formulari introdotti dalle decisioni sono
disponibili in formato elettronico sul sito “Atlante giudiziario europeo in
materia civile”[36]
sin dal 2006, e saranno disponibili a breve nel portale europeo della giustizia
elettronica[37]
anche in formato dinamico. Le informazioni sulle autorità competenti di cui
all’articolo 14 sono state pubblicate nell’Atlante. Inoltre, dal 2007 sono
disponibili sul sito web della Rete giudiziaria europea in materia civile e
commerciale le informazioni sul patrocinio a spese dello Stato in materia
civile nell’UE. Nel periodo di riferimento della relazione la
Commissione ha organizzato due riunioni della Rete giudiziaria europea in
materia civile e commerciale sull’attuazione della direttiva. La Commissione ha
anche effettuato due sondaggi Eurobarometro per conoscere il livello di
consapevolezza delle norme sul patrocinio a spese dello Stato. Infine, ha effettuato una verifica della piena
conformità delle misure nazionali di recepimento di tutti gli Stati membri,
completata nel 2010.
9.
Rapporti tra gli Stati membri dell’Unione europea e
i paesi terzi in materia di patrocinio a spese dello Stato in materia civile
I rapporti tra gli Stati membri e i paesi terzi
in materia di patrocinio gratuito poggiano su convenzioni internazionali e sul
diritto interno, e variano da uno Stato membro all’altro. La convenzione per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali[38]
non contiene norme specifiche riguardo al gratuito patrocinio, e l’accordo
europeo del 1977 sulla trasmissione delle richieste d’assistenza giudiziaria[39] riguarda unicamente le
procedure relative al patrocinio a spese dello Stato nelle cause
transfrontaliere. La Convenzione dell’Aia del 1980 intesa a facilitare
l’accesso internazionale alla giustizia[40]
si applica soltanto ad alcuni Stati membri [41]
e paesi terzi[42]. A norma dell’articolo 20 della direttiva, nelle
cause fra gli Stati membri la direttiva prevale sull’accordo europeo e sulla
convenzione dell’Aia intesa a facilitare l’accesso internazionale alla
giustizia. L’adesione dell’Unione europea alla Convenzione
dell’Aia intesa a facilitare l’accesso internazionale alla giustizia[43] potrebbe portare ad
un’applicazione uniforme della convenzione in tutta l’Unione e potrebbe
attrarre l’adesione di altri Stati. Tale passo
sarebbe anche conforme all’impegno politico di promuovere gli strumenti
dell’Aia assunto dall’Unione nel 2007 quando è diventata membro della
conferenza dell’Aia di diritto internazionale privato.
L’importanza di tale adesione è ribadita anche dai risultati del
sondaggio, secondo il quale oltre tre quarti degli intervistati sono favorevoli
all’estensione del patrocinio a spese dello Stato a paesi terzi.
10.
Spunti di riflessione per migliorare la direttiva
Sulla base della valutazione dell’applicazione
della direttiva da parte degli Stati membri e delle difficoltà incontrate
finora, possono essere avanzati alcuni spunti di riflessione sui possibili
miglioramenti per il futuro.
10.1.1.
Criteri economici per l’ammissione al beneficio del
patrocinio
Sembrerebbe necessario chiarire
meglio la questione dei criteri economici ai fini della concessione del
patrocinio a spese dello Stato. Ciò è
importante in quanto in alcuni casi il richiedente ottiene dall’autorità
giudiziaria del suo domicilio la conferma che a livello nazionale sarebbe
ammesso al patrocinio a spese dello Stato, mentre si vede privato di tale
beneficio dall’autorità competente. In quest’ottica si possono
ipotizzare due soluzioni: in considerazione della differenza del costo
della vita tra gli Stati membri, l’ammissibilità e l’importo del patrocinio
potrebbero essere calcolati sulla base di un criterio comune e oggettivo o
sulla base dei criteri applicati nel luogo abituale di dimora del richiedente,
oppure si potrebbe procedere all’armonizzazione del
livello economico o del riconoscimento reciproco delle soglie.
10.1.2.
Costi attualmente non contemplati
Un’interessante situazione non contemplata
dalla direttiva si verifica quando il richiedente deve sostenere spese di
viaggio per comparire davanti al giudice che decide sull’ammissione al
patrocinio a spese dello Stato. Se il
richiedente non dispone di risorse finanziarie sufficienti per sostenere tali
spese, può essere privato della possibilità di ottenere il gratuito patrocinio
dal giudice competente. Ciò è ipotizzabile, in
particolare nel caso in cui il richiedente risieda in uno Stato membro in cui
il costo della vita è molto più alto di quello dello Stato membro del foro. Inoltre, va sottolineato che, sebbene tale
situazione trascenda il campo di applicazione della direttiva, vi sono casi in
cui il richiedente riceve conferma da parte dell’autorità giurisdizionale nel
suo Stato di residenza di avere diritto al patrocinio a spese dello Stato nella
sua giurisdizione ma deve sostenere personalmente le spese di viaggio per
comparire davanti al giudice competente; se
privo delle risorse finanziarie per sostenere il viaggio, può effettivamente
essere privato del patrocinio a spese dello Stato[44].
10.1.3.
Agevolare i rapporti fra gli operatori del diritto
e i beneficiari
Un secondo punto da affrontare potrebbe
riguardare la facilitazione dei rapporti tra gli operatori del diritto e i
beneficiari in un altro Stato membro, tramite misure quali: la designazione di un avvocato che parli la lingua
del beneficiario, l’assistenza di un traduttore, o addirittura la designazione
di un secondo avvocato dello Stato del beneficiario del gratuito patrocinio,
che fungerà da collegamento e, ad esempio, manterrà la corrispondenza con l’avvocato
stabilito nell’altro Stato.
10.1.4.
Chiarezza sulla sede dell’autorità competente
Sembra opportuno designare un’unica autorità
di ricezione e di trasmissione in ciascuno Stato membro al fine di agevolare
l’attuazione della direttiva. Ciò è particolarmente importante per i casi in
cui la domanda di patrocinio sia presentata direttamente all’autorità
competente dello Stato membro del foro o in cui la sentenza deve essere
eseguita. Dato che la direttiva non stabilisce cosa succede se la domanda viene
presentata all’errata autorità ricevente, in tale ipotesi si possono verificare
situazioni divergenti.
10.1.5.
Esame della stessa domanda da parte di due
autorità, con possibili esiti divergenti
La direttiva, all’articolo 13, prevede due
modalità per presentare la domanda di patrocinio: all’autorità
competente dello Stato membro in cui il richiedente è domiciliato o
all’autorità competente dello Stato membro del foro[45]. Inoltre,
la direttiva consente all’autorità di trasmissione di rifiutare l’inoltro di
una domanda che ritiene infondata o estranea al campo di applicazione della
direttiva. Tale situazione può potenzialmente
creare confusione poiché è anche possibile che l’autorità ricevente respinga
una domanda ritenuta fondata dall’autorità di trasmissione. Ma è altresì possibile che il richiedente la cui
domanda è stata respinta dall’autorità di trasmissione, presenti di nuovo la
domanda direttamente all’autorità di ricezione, creando un’inutile duplicazione
di lavoro in quanto la domanda deve essere esaminata due volte, molto
probabilmente con il medesimo esito negativo.
11.
Conclusioni
Tutti gli Stati membri vincolati dalla
direttiva hanno recepito il diritto al patrocinio a spese dello Stato nelle
controversie transfrontaliere in materia civile e commerciale, anche se si può
osservare che non tutte le modalità di applicazione della direttiva sono state
pienamente attuate. Le difficoltà riscontrate
sono principalmente imputabili al fatto che le disposizioni della direttiva
divergono a volte dalle corrispondenti disposizioni nazionali e la mancanza di
giurisprudenza della Corte di giustizia non ha ancora contribuito a renderne
uniforme l’applicazione. Giova
sottolineare, tuttavia, che una sola volta la Corte di giustizia è stata
chiamata a pronunciarsi in materia di patrocinio a spese dello Stato in
controversie transfrontaliere, e che la sentenza in quel caso ha dimostrato che
l’applicazione pratica della direttiva è soddisfacente. La Commissione ritiene che l’attuazione della
direttiva può essere migliorata in primo luogo sulla base delle attuali
disposizioni. Il principale miglioramento che
gli Stati membri possono apportare è un’efficace e attiva promozione della
direttiva, fornendo al pubblico e agli operatori del diritto informazioni sui
diversi sistemi di patrocinio a spese dello Stato ai sensi della direttiva. Inoltre, la Commissione intensificherà gli
sforzi per far conoscere le disposizioni della presente direttiva e analizzerà
i risultati delle verifiche di conformità, alle quali darà adeguato seguito. Oltre agli spunti di riflessione sopra
esposti, i servizi della Commissione prenderanno anche in considerazione le
reazioni suscitate dalla presente relazione, ai fini di un eventuale
intervento. Infine, per quanto concerne la politica in
materia di gratuito patrocinio nelle relazioni con i paesi terzi, la
Commissione esaminerà l’opportunità per l’Unione europea di aderire alla
Convenzione dell’Aia del 1980 intesa a facilitare l’accesso internazionale alla
giustizia, considerato in particolare che l’Unione europea è membro della
conferenza dell’Aia[46]. Tale misura potrebbe essere auspicabile in quanto
consentirebbe l’applicazione uniforme della convenzione in tutta l’Unione e
potrebbe invogliare altri paesi ad aderirvi. [1] Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999,
conclusioni della presidenza. [2] Proposta di direttiva del Consiglio intesa a migliorare
l’accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la
definizione di norme minime comuni relative all’assistenza giudiziaria e ad
altri aspetti finanziari dei procedimenti civili, COM(2002)13 def. – 2002/0020(CNS)
(2002/C 103 E/29). [3] Direttiva
2002/8/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, intesa a migliorare l’accesso
alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di
norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali
controversie (GU L 26 del 31.1.2003, pag. 41). Rettifica della direttiva
concernente il numero di riferimento della direttiva in “2003/8/CE” (GU L 32
del 7.2.2003, pag. 15). [4] Giova notare che la direttiva si applica esclusivamente
al patrocinio a spese dello Stato nelle controversie transfrontaliere in
materia civile e commerciale. Ne sono pertanto escluse le controversie
nazionali e le cause amministrative e penali. [5] Ad eccezione dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera a),
per il quale il termine di recepimento nel diritto nazionale era il 30 maggio 2006. [6] Programma di Stoccolma - Un’Europa aperta e sicura al
servizio e a tutela dei cittadini (GU C 115 del 4.5.2010, pag. 1). [7] Decisione della Commissione sul programma di lavoro
annuale 2010 nell’ambito del programma “Giustizia civile”, C (2009) 10659. [8] DBB Law “Studio sull’applicazione della direttiva 2002/8/CE
del Consiglio, del 27 gennaio 2003, intesa a migliorare l’accesso alla
giustizia nelle controversie transfrontaliere e sulla conformità delle
legislazioni nazionali di recepimento”, relazione definitiva giugno 2011. [9] Complessivamente sono pervenute 545 risposte provenienti
da: commissioni di assistenza giudiziaria (53), istituti statistici (13),
ufficiali giudiziari (43), giudici (60), avvocati (237), cittadini che si sono
rivolti alla giustizia (102) e altri (37). [10] Lo stesso periodo contemplato anche dall’indagine. [11] Regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell’11 luglio 2007, che istituisce un procedimento europeo per le
controversie di modesta entità (GU L 199 del 31.7.2007, pag. 1). [12] Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (GU C 364
del 18.12.2000, pag. 1). [13] Cfr. ad esempio la Convenzione dell’Aia del 25 ottobre 1980
intesa a facilitare l’accesso internazionale alla giustizia e l’Accordo europeo
sulla trasmissione delle richieste di assistenza giudiziaria gratuita, firmato
a Strasburgo il 27.1.1977. [14] La Danimarca non rientra nel campo d’applicazione della
direttiva. [15] Documento di lavoro dei servizi della Commissione [inserire numero] [16] Sentenza della Corte di giustizia del 22 dicembre 2010
nella causa C- 279/09, DEB Deutsche energiehandels- und
Beratungsgesellschaft mbH/Bundesrepublik Deutschland. [17] La Slovacchia non ha recepito integralmente tale
disposizione. [18] Articolo 6, paragrafo 1. [19] Ad eccezione di Irlanda, Estonia, Cipro, Ungheria,
Finlandia e Regno Unito. [20] Ad eccezione di Irlanda, Estonia, Cipro, Ungheria,
Austria, Finlandia e Regno Unito. [21] Ad eccezione di Irlanda, Estonia, Lituania, Romania,
Slovenia e Finlandia. [22] Irlanda, Grecia, Estonia, Cipro, Ungheria e Slovacchia
hanno recepito in modo incompleto questa disposizione. [23] Articolo 3, paragrafo 2, lettera b), e articolo 7, lettere
a) e b). [24] Belgio, Bulgaria, Irlanda, Slovenia e Regno Unito hanno
recepito questa disposizione in modo incompleto. [25] Nonostante possibili incertezze interpretative
dell’articolo 8, lettera a), si può concludere che Repubblica ceca, Romania e
Slovacchia hanno recepito in modo incompleto questa disposizione. [26] Speciale Eurobarometro n. 351: Giustizia civile,
ottobre 2010
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_351_en.pdf. [27] La conoscenza del patrocinio nelle cause transfrontaliere
è più diffusa tra gli interpellati sloveni e olandesi (28%); Per contro, il
livello minore di conoscenza si registra in Portogallo (7%), Irlanda (8%),
Germania (8%) e Polonia (8%). [28] La relazione non contiene osservazioni sull’applicazione
pratica della direttiva in relazione alle controversie nell’ambito del
procedimento europeo per le controversie di modesta entità in quanto il
regolamento è entrato in applicazione solo nel 2009. [29] In Francia nel 2006 e nel 2008. [30] Il numero delle domande trasmesse non corrisponde per
forza al numero delle domande ricevute perché è possibile presentare domanda
direttamente all’autorità competente dello Stato membro del foro. [31] Articolo 2 della direttiva. [32] Ad esempio in relazione ai costi della convocazione, da
parte di un ufficiale giudiziario, di una persona residente in un altro Stato
membro dinanzi ad un giudice nazionale. [33] Articolo 5. [34] Cfr. decisione 2001/470/CE del Consiglio del 28 maggio 2001,
relativa all’istituzione di una rete giudiziaria europea in materia civile e
commerciale (GU L 174 del 27/06/2001) e la decisione n. 568/2009/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che modifica la
decisione 2001/470/CE del Consiglio relativa all’istituzione di una rete
giudiziaria europea in materia civile e commerciale (GU L 168 del 30.6.2009,
pag. 35)
http://ec.europa.eu/civiljustice/legal_aid/legal_aid_ec_it.htm. [35] Decisione 2004/844/CE della Commissione, del 9 novembre 2004,
che adotta un formulario per le domande di patrocinio a spese dello Stato, in
applicazione della direttiva 2003/8/CE del Consiglio e della decisione 2005/630/CE
della Commissione, del 26 agosto 2005, che adotta un formulario per la
trasmissione delle domande di patrocinio a spese dello Stato, in applicazione
della direttiva 2003/8/CE del Consiglio. [36] http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/la_information_en.htm. [37] https://e-justice.europa.eu/home.do?action. [38] Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e
delle libertà fondamentali, Roma, 4.11.1950. [39] Firmato a Strasburgo il 27 gennaio 1977, modificato dal
protocollo addizionale firmato a Mosca nel 2011. [40] Convenzione del 25 ottobre 1980 intesa a facilitare
l’accesso internazionale alla giustizia, http://www.hcch.net/index_en.php conventions.text? Act
= & cid = 91. [41] Bulgaria, Spagna, Repubblica
ceca, Estonia, Francia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi
Bassi, Polonia, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia, Svezia. [42] Albania, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Croazia,
Montenegro, Marocco, Serbia, Svizzera, ex Repubblica jugoslava di Macedonia. [43] In pratica, ciò può avvenire con decisione del Consiglio che
autorizza gli Stati membri ad aderire nell’interesse dell’Unione, poiché la
convenzione non contempla una clausola REIO (clausola d’integrazione
regionale). [44] Cfr. Petizione 1667/2009. [45] Oppure dello Stato membro in cui la sentenza deve essere
eseguita. [46] Adesione della Comunità europea a convenzioni della
Conferenza dell’Aia di diritto internazionale privato, 15226/08 JUSTCIV 235 del
6.11.2008.