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Document 52012DC0012
REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS based on Article 29 (2) of the Council Framework Decision of 27 November 2008 on the protection of personal data processed in the framework of police and judicial cooperation in criminal matters
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI basata sull’articolo 29, paragrafo 2, della decisione quadro del Consiglio del 27 novembre 2008 sulla protezione dei dati personali trattati nell’ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI basata sull’articolo 29, paragrafo 2, della decisione quadro del Consiglio del 27 novembre 2008 sulla protezione dei dati personali trattati nell’ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale
/* COM/2012/012 final */
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI basata sull’articolo 29, paragrafo 2, della decisione quadro del Consiglio del 27 novembre 2008 sulla protezione dei dati personali trattati nell’ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale /* COM/2012/012 final */
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO
EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO
DELLE REGIONI basata sull’articolo 29, paragrafo 2, della
decisione quadro del Consiglio del 27 novembre 2008 sulla protezione dei dati
personali trattati nell’ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in
materia penale
1.
INTRODUZIONE
1.1.
Contesto
La decisione quadro 2008/977/GAI del
Consiglio, del 27 novembre 2008, sulla protezione dei dati personali trattati
nell’ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale[1] (di
seguito “decisione quadro”), entrata in vigore il 19 gennaio 2009[2],
istituisce un quadro normativo generale per la protezione dei dati nell’ambito
della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale. All’epoca della sua adozione, la decisione
quadro era necessaria in quanto mancava uno strumento generale a livello
europeo che disciplinasse il trattamento dei dati nel settore della
cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale[3]. La direttiva
95/46/CE relativa alla protezione dei dati personali e alla libera circolazione
di tali dati, infatti, in base al suo articolo 3 non si applica al trattamento
dei dati personali nel corso di attività che esulino dall’ambito di
applicazione del diritto comunitario, come quelle previste dal titolo VI del
trattato sull’Unione europea né, in ogni caso, ai trattamenti relativi alla
sicurezza pubblica, alla difesa, alla sicurezza dello Stato o alle attività
dello Stato in materia di diritto penale. La decisione quadro mira ad assicurare, a
livello di Unione, un elevato livello di protezione dei diritti e delle libertà
fondamentali delle persone fisiche, riguardo al trattamento dei dati personali
nell’ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale,
garantendo nel contempo un elevato livello di sicurezza pubblica[4]. Essa non
osta a che gli Stati membri prevedano garanzie più elevate per proteggere i
dati personali raccolti o trattati a livello nazionale[5]. L’ambito di applicazione[6] della decisione
quadro è limitato al trattamento, ai fini della prevenzione, dell’indagine,
dell’accertamento e del perseguimento dei reati o dell’esecuzione delle
sanzioni penali, dei dati personali che sono o sono stati trasmessi o resi
disponibili: - tra Stati membri, - dagli Stati membri ad autorità o a sistemi d’informazione
istituiti in base al titolo VI del trattato sull’Unione europea (“cooperazione
di polizia e giudiziaria in materia penale”), oppure - alle competenti autorità degli Stati membri
da autorità o sistemi d’informazione istituiti in base al trattato sull’Unione
europea o al trattato che istituisce la Comunità europea. I dati personali che sono stati trasferiti da
uno Stato membro a un altro possono essere trasferiti a paesi terzi o a
organismi internazionali purché siano soddisfatti determinati requisiti[7]. La decisione quadro si applica integralmente
al Regno Unito e all’Irlanda in quanto costituisce uno sviluppo dell’acquis di
Schengen. Il Regno Unito e l’Irlanda partecipano alla decisione quadro a norma
dell’articolo 5 del protocollo sull’integrazione dell’acquis di Schengen nell’ambito
dell’Unione europea allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che
istituisce la Comunità europea, e delle decisioni 2000/365/CE e 2002/192/CE del
Consiglio. Per quanto riguarda l’Islanda, la Norvegia, la
Svizzera e il Liechtenstein, la decisione quadro costituisce uno sviluppo delle
disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo e dei protocolli
conclusi dal Consiglio dell’Unione europea o dall’Unione europea con l’Islanda,
la Norvegia, la Confederazione svizzera e il Liechtenstein, e delle decisioni
1999/437/CE, 2008/149/GAI e 2008/262/GAI del Consiglio.
1.2.
Contenuto della decisione quadro 2008/977/GAI
L’ambito di applicazione della decisione
quadro non comprende il trattamento dei dati personali effettuato a livello
nazionale dalle autorità giudiziarie o di polizia competenti degli Stati membri
(articolo 1, paragrafo 2). In generale, gli atti legislativi settoriali
riguardanti la cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale che
contengono disposizioni relative alla protezione dei dati personali e che sono
stati adottati anteriormente alla data di entrata in vigore della
decisione quadro prevalgono su quest’ultima (articolo 28). La decisione quadro
lascia impregiudicati gli atti che si ritiene costituiscano “una serie completa
e coerente di regole” concernenti la protezione dei dati (considerando 39).
Altre misure settoriali che contengono norme sulla protezione dei dati aventi
una portata più limitata prevalgono sulla decisione quadro solo se tali norme
sono più restrittive rispetto a quelle della decisione quadro. Negli altri casi
si applica la decisione quadro (considerando 40). La decisione quadro definisce gli obiettivi
della protezione dei dati nell’ambito delle attività di polizia e giudiziarie.
Stabilisce le norme relative alla legalità del trattamento dei dati personali
al fine di garantire che tutte le informazioni che possono essere scambiate
siano state trattate in maniera legale e conformemente ai principi fondamentali
in materia di qualità dei dati. Definisce inoltre i diritti dell’interessato
onde garantire la protezione dei dati personali senza compromettere gli
interessi delle indagini penali. A tal fine è necessario che l’interessato sia
informato e possa accedere ai suoi dati personali. Le autorità nazionali di controllo, che
esercitano le loro funzioni in piena indipendenza, sono incaricate di fornire
consulenza e sorvegliare l’applicazione delle misure adottate dagli Stati
membri nel recepimento della decisione quadro.
1.3.
Obbligo della Commissione di presentare una
relazione sull’attuazione
Ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 1, della
decisione quadro, gli Stati membri sono tenuti ad adottare le misure necessarie
per conformarsi alle disposizioni della decisione quadro entro il 27
novembre 2010. In virtù dell’articolo 29, paragrafo 2, devono
trasmettere al segretariato generale del Consiglio e alla Commissione il testo
delle disposizioni inerenti al recepimento nella legislazione nazionale degli
obblighi imposti dalla decisione quadro e le informazioni relative all’autorità
o alle autorità di controllo di cui all’articolo 25 della decisione quadro. Sulla base di tali informazioni, la
Commissione ha l’obbligo di elaborare una relazione. Entro il 27 novembre 2011
il Consiglio è tenuto ad esaminare in quale misura gli Stati membri si siano
conformati alla decisione quadro.
1.4.
Fonti di informazione su cui si basa la presente
relazione
Al 9 novembre 2011 erano pervenute alla
Commissione le informazioni sull’attuazione della decisione quadro di 26 Stati
membri su 27, oltre al Liechtenstein, alla Norvegia, all’Islanda e alla
Svizzera. Dei 26 Stati membri 14 hanno
indicato che la loro legislazione in vigore metteva in atto la decisione quadro
(Belgio, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Ungheria,
Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Austria, Slovacchia, Svezia e Regno Unito). La
Germania, l’Irlanda, l’Estonia e la Svezia hanno dichiarato che stavano
esaminando se fosse necessario adottare altre misure di attuazione. Si può ritenere che 9 Stati membri
abbiano attuato la decisione quadro solo parzialmente, in quanto hanno riferito
di dover ancora adottare leggi di attuazione. 4 Stati membri non
hanno ancora risposto alle richieste di informazioni della Commissione
(Romania) o hanno affermato di non aver attuato la decisione quadro (Grecia,
Italia[8]
e Cipro). Il contenuto delle informazioni trasmesse dagli Stati membri in
risposta al questionario della Commissione varia, soprattutto per quanto
riguarda il grado di dettaglio. La tabella 1 fornisce una panoramica
delle risposte: riflette la valutazione effettuata dagli Stati membri sullo
stato di attuazione della decisione quadro.
2.
RECEPIMENTO DELLA DECISIONE QUADRO
2.1.
Decisione quadro fondata sull’articolo 34,
paragrafo 2, lettera b), del trattato sull’Unione europea
La decisione quadro si fonda
sul trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 30, l’articolo 31,
lettera e), e l’articolo 34, paragrafo 2, lettera b). Lo strumento
giuridico cui le decisioni quadro si avvicinano maggiormente sono le direttive,
poiché vincolano gli Stati membri per quanto riguarda il risultato da
raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla
forma e ai mezzi. Le decisioni quadro però non hanno efficacia diretta[9]. In conformità dell’articolo
10 del protocollo sulle disposizioni transitorie relative agli atti adottati
sulla base dei titolo V e VI del trattato sull’Unione europea prima dell’entrata
in vigore del trattato di Lisbona (n. 36), allegato ai trattati, i poteri della
Commissione in forza dell’articolo 258 TFUE non sono applicabili (e quelli
della Corte di Giustizia sono limitati) in relazione agli atti dell’ex terzo
pilastro per un periodo transitorio di cinque anni a decorrere dall’entrata in
vigore del trattato di Lisbona (ossia fino al 1º dicembre 2014). Di seguito è
illustrata l’attuazione di quattro disposizioni chiave della decisione quadro
sulla base di quanto riferito dagli Stati membri in risposta alla richiesta
della Commissione del 9 dicembre 2010.
2.1.1.
Ambito di applicazione delle misure
nazionali di attuazione
La decisione
quadro si applica solo al trattamento dei dati personali che sono o sono stati
trasmessi o resi disponibili tra Stati membri (articolo 1, paragrafo 2). Il
trattamento dei dati personali effettuato a livello nazionale dalle autorità di
polizia e giudiziarie in materia penale esula dall’ambito di applicazione della
decisione quadro. La tabella 2
fornisce una panoramica delle misure di attuazione degli Stati membri. La
maggior parte degli Stati membri ha indicato, quali misure di attuazione della
decisione quadro, la legislazione generale sulla protezione dei dati e misure
legislative settoriali applicabili alle autorità di polizia, giudiziarie,
doganali e fiscali. Alcuni Stati membri (Germania e Regno Unito) hanno deciso
di non adottare strumenti legislativi e di attuare la decisione mediante
circolari amministrative. La maggior parte
degli Stati membri ha dichiarato che la legislazione generale sulla
protezione dei dati si applica al trattamento dei dati personali effettuato
dalle autorità di polizia e giudiziarie sia a livello nazionale che nei
contesti transfrontalieri[10],
spesso congiuntamente all’applicazione del codice di procedura penale e alla
normativa (sui dati) di polizia[11].
Tredici Stati membri (Belgio, Repubblica ceca, Germania, Estonia, Italia,
Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Slovenia, Slovacchia, Finlandia e
Svezia) hanno rinviato al codice di procedura penale o a leggi analoghe. Sette
Stati membri (Repubblica ceca, Germania, Ungheria, Paesi Bassi, Slovenia,
Finlandia e Svezia) hanno comunicato l’esistenza di una specifica normativa
(sui dati) di polizia[12].
Tre Stati membri (Bulgaria, Portogallo e Lituania) hanno aggiunto di aver
adottato anche leggi specifiche per attuare alcune disposizioni della direttiva
quadro che non rientravano nel campo di applicazione della legislazione
generale, applicabili unicamente al trattamento transfrontaliero dei dati
personali[13]. Tre Stati membri
hanno qualificato problematico l’ambito di applicazione limitato della
decisione quadro. L’Italia e i Paesi Bassi hanno fatto presente la difficoltà
di stabilire, nella pratica, una differenza tra il trattamento transfrontaliero
dei dati ai sensi della decisione quadro 2008/977/GAI e il trattamento a
livello nazionale, e la conseguente complessità per le autorità nazionali di
contrasto di applicare norme di trattamento diverse agli stessi dati personali.
La Polonia ha evidenziato le lacune generali della decisione quadro, ribadendo,
in particolare, il suo sostegno all’obiettivo della Commissione di istituire un
quadro globale ed estendere le norme generali sulla protezione dei dati al
settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale[14].
2.1.2.
Informazione della persona interessata
(articolo 16, considerandi 26-27)
La decisione
quadro dispone che gli Stati membri provvedano affinché le autorità nazionali
competenti informino l’interessato che i suoi dati personali sono trattati o
trasmessi a un altro Stato membro a fini di prevenzione, indagine, accertamento
e perseguimento dei reati o di esecuzione delle sanzioni penali. La forma, il
contenuto, il metodo e le deroghe (ad esempio, non-informazione o comunicazione
solo di alcune informazioni) in merito a tale obbligo sono determinate a
livello nazionale, ad esempio in modo generale mediante l’adozione di un atto
legislativo oppure mediante la pubblicazione di un elenco delle operazioni di
trattamento. Se i dati sono trasferiti verso un altro Stato membro, ogni Stato
membro può chiedere all’altro Stato membro di non informare l’interessato. Come risulta dalla
tabella 3, quasi tutti gli Stati membri forniscono all’interessato
alcune informazioni sul trattamento dei dati personali che lo riguardano.
La Francia e la Danimarca non lo fanno, ma quest’ultima ha
indicato che il responsabile del trattamento deve tenere un registro e
informare il pubblico. Il diritto di
informazione è soggetto a limitazioni nella stragrande maggioranza degli
Stati membri. La legislazione nazionale limita tale diritto ai fini della
prevenzione, dell’indagine, dell’accertamento e del perseguimento dei reati,
oppure ne esclude l’applicazione ai trattamenti di dati effettuati da specifici
responsabili del trattamento (autorità di polizia e/o giudiziarie). In alcuni
casi le limitazioni/deroghe sono fissate senza specificare le attività cui si
riferiscono. Un numero considerevole di Stati membri ha comunicato limitazioni
di questo tipo in relazione alle autorità di polizia, militari, giudiziarie,
doganali e fiscali. I Paesi Bassi
hanno dichiarato che l’obbligo generale di informare l’interessato non era
completamente compatibile con la natura del lavoro delle autorità di polizia e
giudiziarie, ma che erano state prese alcune disposizioni per conformarsi in
modo sufficiente all’obbligo di informare l’interessato in merito al
trattamento dei dati ad opera delle autorità di polizia e giudiziarie (le leggi
specificano i casi e le condizioni in cui i dati sono trattati; il pubblico
ministero informa l’interessato dell’esercizio di poteri investigativi speciali
– nella misura in cui gli interessi delle indagini lo permettono). I Paesi
Bassi hanno inoltre affermato che non era necessario attuare tale disposizione
perché l’articolo 16, paragrafo 1, si riferisce unicamente al diritto nazionale
degli Stati membri. La decisione
quadro introduce il diritto di informazione dell’interessato ma non specifica
il metodo né le eventuali deroghe. Anche se, stando agli Stati membri, il
diritto di informazione è generalmente garantito, la sua attuazione varia
considerevolmente.
2.1.3.
Diritto di accesso dell’interessato
(articolo 17)
La decisione quadro prevede che l’interessato
ha diritto di ottenere, senza costrizione e senza ritardi o spese eccessivi: a) almeno conferma del responsabile
del trattamento o dell’autorità nazionale di controllo del fatto che dati che
lo riguardano siano stati trasmessi o resi disponibili, e informazioni sui
destinatari o sulle categorie di destinatari cui sono stati comunicati i dati e
comunicazione dei dati che sono oggetto di trattamento, oppure b) almeno conferma dell’autorità
nazionale di controllo che sono state effettuate tutte le verifiche necessarie. Gli Stati membri possono adottare disposizioni
legislative che limitano tale diritto di accesso per non compromettere
indagini, inchieste o procedimenti ufficiali o giudiziari; per non
compromettere la prevenzione, l’indagine, l’accertamento o il perseguimento dei
reati o per l’esecuzione delle sanzioni penali; per proteggere la sicurezza
pubblica; per proteggere la sicurezza dello Stato; per proteggere la persona
interessata o i diritti e le libertà altrui (articolo 17, paragrafo 2).
Qualsiasi rifiuto da parte del responsabile del trattamento di fornire tali
informazioni deve essere comunicato per iscritto (articolo 17, paragrafo 3). Le informazioni trasmesse dagli Stati membri
sul diritto di accesso, riportate nella tabella 4, rispecchiano la
situazione relativa al diritto di informazione dell’interessato. Si può
concludere che tutti gli Stati membri[15] riconoscono alcune forme di diritto di
accesso dell’interessato. Tale diritto è generalmente previsto nella
legislazione nazionale generale sulla protezione dei dati. Molti Stati membri
disciplinano poi gli aspetti specifici del diritto di accesso in atti
legislativi settoriali (come la normativa di polizia). Parimenti, tutti gli Stati membri prevedono alcune deroghe al
diritto di accesso. I motivi più frequenti per negare il diritto di accesso
sono i seguenti: –
la prevenzione, l’indagine, l’accertamento e il
perseguimento dei reati; –
la sicurezza dello Stato, la difesa e la sicurezza
pubblica; –
gli interessi economici e finanziari di uno Stato
membro e dell’Unione (anche in materia monetaria, di bilancio e tributaria)[16]; –
la protezione dei diritti e delle libertà dell’interessato
o di terzi. Per quanto
riguarda le modalità di accesso ai dati personali, non tutti gli Stati
membri hanno trattato espressamente tale aspetto. In alcuni Stati membri hanno
l’interessato può presentare la richiesta di accesso ai dati direttamente all’autorità
competente (Austria, Germania, Bulgaria, Finlandia, Irlanda, Lettonia, Malta,
Paesi Bassi, Polonia, Slovacchia, Svezia e Regno Unito), altri invece
consentono solo l’accesso “indiretto” (Belgio e Francia). In quest’ultimo caso
è l’autorità nazionale di controllo, anziché l’interessato, ad avere accesso a
tutti i dati personali che riguardano l’interessato. In Finlandia e in Lituania
l’interessato ha facoltà di scelta. In Portogallo l’accesso diretto costituisce
la regola generale, ma l’accesso indiretto è previsto nel caso in cui il
trattamento dei dai personali è connesso alla sicurezza dello Stato o alla
prevenzione o all’indagine di un reato. La situazione è simile in Lussemburgo,
dove in linea generale l’accesso è concesso direttamente, ma se si applica una
deroga la richiesta di accesso deve essere presentata all’autorità di controllo
della protezione dei dati. La decisione
quadro contiene disposizioni generali che conferiscono all’interessato il
diritto di accedere ai dati che lo riguardano, senza tuttavia precisare nel
dettaglio il tipo di informazioni che gli devono essere fornite. Inoltre lascia
liberi Stati membri di decidere se l’interessato possa esercitare tale diritto
direttamente o se debba seguire la via indiretta.
2.1.4.
Autorità nazionali di controllo (articolo
25)
La decisione quadro 2008/977/GAI riconosce che l’istituzione negli
Stati membri di autorità di controllo che esercitino le proprie funzioni in
piena indipendenza “è una componente essenziale della protezione dei dati
personali trattati nell’ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia tra
gli Stati membri” (considerando 33). Afferma inoltre che le autorità di
controllo già istituite negli Stati membri ai sensi della direttiva “dovrebbero
poter essere” incaricate anche di tali compiti (considerando 34). L’articolo 25
della decisione quadro 2008/977/GAI riprende in larga misura la
disposizione sulle autorità di controllo di cui all’articolo 28 (paragrafi da 1
a 4 e 7) della direttiva 95/46/CE, che riguarda i poteri dell’autorità e l’obbligo
della medesima di agire in piena indipendenza e rispettare il segreto
professionale. Ogni autorità di controllo deve essere dotata di una serie di
poteri, tra cui poteri investigativi (come la facoltà di accesso ai dati e di
raccolta di qualsiasi informazione necessaria), poteri effettivi d’intervento
(come quello di formulare pareri prima dell’avvio di trattamenti e di dar loro
adeguata pubblicità, o quello di ordinare il blocco, la cancellazione o la
distruzione dei dati, oppure di vietare a titolo provvisorio o definitivo un
trattamento, ovvero quello di rivolgere un avvertimento o un monito al
responsabile del trattamento o quello di adire i parlamenti o altre istituzioni
politiche nazionali) e il potere di promuovere azioni giudiziarie.
Dalla tabella 5 risulta che, nella maggior parte dei casi, le
autorità nazionali di controllo incaricate di sorvegliare l’attuazione e l’applicazione
delle norme generali di protezione dei dati hanno anche il compito di
sorvegliare l’attuazione e l’applicazione della decisione quadro 2008/977/GAI. La Svezia ha
indicato che l’organo nazionale di controllo dei dati deve ancora essere
designato autorità di controllo competente ai sensi dell’articolo 25 della
decisione quadro. Alcuni Stati
membri hanno espressamente sollevato la questione del controllo del trattamento
dei dati da parte delle autorità giudiziarie[17]. La Danimarca ha indicato che l’amministrazione
giudiziaria è competente per controllare il trattamento dei dati da parte delle
autorità giudiziarie, e l’Austria ha precisato che l’autorità di controllo per
la protezione dei dati non è competente a pronunciarsi sui reclami per
violazioni di norme di protezione dei dati da parte delle autorità giudiziarie.
In Lussemburgo il controllo del trattamento dei dati di norma è di competenza
della commissione per la protezione dei dati. Le attività di trattamento
effettuate nel quadro di una disposizione nazionale di attuazione di una
convenzione internazionale sono controllate da un’autorità composta dal Procureur
Général d’Etat, o un suo delegato, e due membri della commissione per la
protezione dei dati proposti dal primo e nominati dal ministro.
2.1.5.
Altri aspetti trattati dagli Stati membri
Su 26 Stati membri 20 – di cui 8 non hanno risposto affatto alla
domanda (Belgio, Danimarca, Estonia, Grecia, Ungheria, Lussemburgo, Cipro e
Austria) – non hanno segnalato problemi particolari riguardo alla decisione
quadro. Come evidenziato nella tabella 6, sei Stati membri hanno
formulato osservazioni su aspetti che li preoccupavano, ossia: - secondo la Polonia la decisione quadro
presenta numerose lacune che dovrebbero essere colmate; tale paese si è
dichiarato favorevole a una riforma volta a istituire un sistema globale e
coerente di protezione dei dati a livello dell’Unione; - l’Italia e i Paesi Bassi hanno fatto
presente la difficoltà di stabilire, nella pratica, una differenza tra il
trattamento transfrontaliero dei dati ai sensi della decisione quadro 2008/977/GAI
e il trattamento a livello nazionale, e la conseguente complessità per le
autorità nazionali di contrasto di applicare norme di trattamento diverse agli
stessi dati personali; - l’Italia, la Repubblica ceca e i Paesi Bassi hanno criticato le norme
sui trasferimenti internazionali contenute nella decisione quadro. In
particolare, l’Italia ha sottolineato la necessità di prevedere un livello
adeguato e più uniforme di protezione per i trasferimenti di dati verso paesi
terzi. Secondo i Paesi Bassi, l’assenza, nella decisione quadro, di criteri per
determinare il livello adeguato di protezione offerto da un paese terzo è fonte
di problemi, in quanto comporta un’applicazione diversa nei vari Stati membri.
Quanto alla Repubblica ceca, tale paese ha qualificato “irrealistiche” le norme
sui trasferimenti internazionali previste dalla decisione quadro.
- la Francia ha
evocato un problema specifico a livello nazionale per quanto riguarda i periodi
di memorizzazione dei dati trasmessi verso un paese terzo o ricevuti da un
paese terzo che prevede condizioni diverse in materia; - la Slovacchia ha
sottolineato la necessità di distinguere meglio tra il trattamento dei dati
effettuato dalle autorità di polizia e quello svolto dalle autorità giudiziarie
(procedimenti giurisdizionali); - la Repubblica
ceca e i Paesi Bassi hanno entrambi segnalato che è disorientante per le
autorità di contrasto doversi conformare alle molteplici norme di protezione
dei dati esistenti a livello internazionale (ad esempio quelle del Consiglio d’Europa),
europeo e nazionale.
3.
PROSPETTIVE
La presente relazione fa il punto sullo stato
di attuazione e funzionamento della decisione quadro relativa alla protezione
dei dati personali trattati nell’ambito della cooperazione giudiziaria e di
polizia in materia penale. Le difficoltà
pratiche incontrate da un certo numero di Stati membri nel distinguere tra
norme applicabili al trattamento dei dati a livello nazionale e norme
applicabili ai trattamenti transfrontalieri potrebbe essere risolto
introducendo un insieme unico di norme applicabili in entrambi i contesti.
Quanto al diritto di informazione dell’interessato, sarebbe necessario
chiarirne meglio la portata e le possibili deroghe a livello di Unione. La
definizione di criteri minimi armonizzati relativi al diritto di accesso dell’interessato
potrebbe rafforzare i diritti dell’interessato e nel contempo ammettere deroghe
per consentire alle autorità di polizia e giudiziarie di eseguire adeguatamente
i loro compiti. In virtù dell’articolo
16 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, che sancisce il diritto
alla protezione dei dati personali, è ora possibile istituire un quadro globale
per la protezione dei dati che garantisca, da un lato, un livello elevato di
protezione dei dati delle persone fisiche nel settore della cooperazione di
polizia e giudiziaria in materia penale e, dall’altro, il corretto scambio di
dati personali tra autorità nazionali di polizia e giudiziarie, nel pieno
rispetto del principio di sussidiarietà. [1] GU L 350
del 30.12.2008, pag. 60. [2] Articolo 30. [3] Considerando
5 della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24
ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati
(GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31). [4] Articolo 1. [5] Articolo 1,
paragrafo 5. [6] Articolo 1,
paragrafo 2. [7] Articolo 13. [8] L’Italia
ha informato la Commissione di non aver ancora adottato formalmente gli
strumenti specifici di attuazione e rinvia al codice in materia di protezione
dei dati personali, al codice di procedura penale e ad altri atti che
contengono disposizioni applicabili al trattamento dei dati in questi settori.
Altri Stati membri hanno adottato un approccio diverso e hanno dichiarato che
le norme vigenti sulla protezione dei dati si applicano anche al trattamento
dei dati effettuato a livello nazionale dalle autorità di polizia e giudiziarie
nonché al trattamento transfrontaliero effettuato dalle autorità di polizia e
giudiziarie in materia penale. Hanno inoltre comunicato alla Commissione che
stanno elaborando ulteriori misure di attuazione. [9] Cfr.
sentenza 16 maggio 2005, causa C-105/03, Pupino, punti 34, 43-45, 47, 61, in
cui la Corte di giustizia ha dichiarato che le autorità giurisdizionali
nell’interpretare la normativa nazionale devono sforzarsi di trovare
un’interpretazione coerente anche con le disposizioni delle decisioni quadro. [10] Questo
avveniva già prima dell’adozione della decisione quadro (cfr. il documento di
lavoro dei servizi della Commissione, valutazione d’impatto, SEC(2005) 1241 del
4.10.2005, punto 5.1.2.). [11] Cfr.
tabella 2. [12] Cfr.
tabella 2. [13] Cfr. le
osservazioni dei Paesi Bassi. [14] Cfr. anche
il contributo della Polonia (ministero degli Interni) alla consultazione
pubblica organizzata dalla Commissione a fine 2010 (menzionato nella sua
risposta al questionario): http://ec.europa.eu/justice/news/consulting_public/0006/contributions/public_authorities/pl_min_pl.pdf. [15] È
possibile trarre tale conclusione anche se alcuni Stati membri non hanno
fornito specificazioni (cfr. dettagli nella tabella 3). [16] Tale
deroga non è espressamente menzionata dall’articolo 17 della decisione quadro 2008/977/GAI;
rispecchia tuttavia una deroga prevista dall’articolo 13, paragrafo 1, della
direttiva 95/46/CE. [17] Cfr.
l’ultima frase del considerando 35 della decisione quadro, che afferma che i
poteri delle autorità di controllo “non dovrebbero interferire con le norme
specifiche stabilite per i procedimenti penali o con l’indipendenza della
magistratura”.