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Document 52012AP0281

Finanziamento della politica agricola comune ***I Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 4 luglio 2012 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio relativo al finanziamento della politica agricola comune e abrogazione dei regolamenti (CE) n. 165/94 e (CE) n. 78/2008 del Consiglio (COM(2010)0745 – C7-0429/2010 – 2010/0365(COD))
P7_TC1-COD(2010)0365 Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 4 luglio 2012 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio relativo al finanziamento della politica agricola comune e abrogazione dei regolamenti (CE) n. 165/94 e (CE) n. 78/2008 del Consiglio

GU C 349E del 29.11.2013, p. 519–532 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 349/519


Mercoledì 4 luglio 2012
Finanziamento della politica agricola comune ***I

P7_TA(2012)0281

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 4 luglio 2012 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio relativo al finanziamento della politica agricola comune e abrogazione dei regolamenti (CE) n. 165/94 e (CE) n. 78/2008 del Consiglio (COM(2010)0745 – C7-0429/2010 – 2010/0365(COD))

2013/C 349 E/26

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0745),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 42 e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0429/2010),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere motivato inviato dal senato polacco, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, , in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,

visti gli altri contributi forniti dal senato italiano, dal parlamento portoghese e dalla camera dei deputati romena in merito al progetto di atto legislativo,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 4 maggio 2011 (1),

visto l'articolo 55 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A7-0209/2011),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


(1)  GU C 218 del 23.7.2011, pag. 124.


Mercoledì 4 luglio 2012
P7_TC1-COD(2010)0365

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 4 luglio 2012 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio relativo al finanziamento della politica agricola comune e abrogazione dei regolamenti (CE) n. 165/94 e (CE) n. 78/2008 del Consiglio

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 42, paragrafo 1, e l’articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio (3) attribuisce alla Commissione competenze per l'adozione delle modalità di applicazione di tale regolamento.

(2)

In seguito all'entrata in vigore del trattato di Lisbona, le competenze conferite alla Commissione in virtù del regolamento (CE) n. 1290/2005 devono essere allineate agli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

(3)

Al fine di completare o di garantire il corretto funzionamento del regime istituito dal regolamento (CE) n. 1290/2005, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo alla facoltà di integrare o modificare alcuni taluni dei suoi elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 1290/2005, alla Commissione deve essere conferito il potere di adottare . È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni , anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati ai sensi dell’articolo 290 del trattato. Occorre definire gli elementi con riferimento ai quali può essere esercitato detto potere, nonché le condizioni cui deve essere soggetta tale delega. la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. [Em. 1]

(4)

Per garantire un'applicazione uniforme Al fine di assicurare condizioni uniformi di esecuzione del regolamento (CE) n. 1290/2005 in tutti gli Stati membri, alla Commissione deve dovrebbero essere conferito la competenza attribuite competenze di adottare atti di esecuzione ai sensi dell'articolo 291 del trattato. Per l'adozione di Tali atti competenze di esecuzione dovrebbero essere esercitate conformemente al la Commissione deve attenersi alle disposizioni del regolamento (UE) n. xxx/xxx 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo , del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione  (4). [Em. 2]

(5)

È opportuno inserire nel regolamento (CE) n. 1290/2005 alcune disposizioni sul finanziamento della politica agricola comune adottate in precedenza dalla Commissione nell'ambito delle competenze ad essa conferite dal medesimo regolamento. Tali disposizioni riguardano le regole relative all'imputazione di determinate somme e importi che costituiscono entrate da versare al bilancio dell'Unione, figuranti nei conti tenuti in conformità al regolamento (CE) n. 883/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda la tenuta dei conti degli organismi pagatori, le dichiarazioni delle spese e delle entrate e le condizioni di rimborso delle spese nell’ambito del FEAGA e del FEASR (5).

(6)

Alla luce dell'esperienza acquisita con l'applicazione delle regole relative alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), è opportuno integrare nel regolamento (CE) n. 1290/2005 una parte delle disposizioni relative al finanziamento delle azioni previste dal regolamento (CE) n. 165/94 del Consiglio, del 24 gennaio 1994, relativo al cofinanziamento, da parte della Comunità, dei controlli mediante telerilevamento (6) e dal regolamento (CE) n. 78/2008 del Consiglio, del 21 gennaio 2008, relativo alle azioni che la Commissione dovrà intraprendere per il periodo 2008-2013 mediante applicazioni di telerilevamento messe a punto nel quadro della politica agricola comune (7). È pertanto opportuno abrogare i regolamenti (CE) n. 165/94 e (CE) n. 78/2008. È tuttavia necessario prevedere che continui ad applicarsi l'articolo relativo al rapporto che la Commissione è tenuta a trasmettere.

(7)

Le azioni realizzate dalla Commissione mediante applicazioni di telerilevamento e l'acquisizione e il perfezionamento di immagini satellitari perseguono lo scopo di dotarsi dei mezzi necessari per gestire e sorvegliare i mercati agricoli. Per garantire il rispetto di quest'obiettivo è opportuno conferire alla Commissione la competenza di adottare atti di esecuzione riguardanti le condizioni e le procedure di acquisizione e di messa a disposizione degli Stati membri dei risultati delle azioni di telerilevamento.

(8)

Per garantire l'uniforme funzionamento degli organismi di coordinamento degli Stati membri di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1290/2005, è opportuno conferire alla Commissione la competenza di adottare atti di esecuzione riguardanti le modalità di funzionamento di tali organismi e, in particolare, la comunicazione di informazioni alla Commissione.

(9)

Per consentire alla Commissione di convalidare il piano di finanziamento di ogni programma di sviluppo rurale e prevederne gli eventuali adattamenti è opportuno che le sia conferita la competenza di adottare atti di esecuzione per quanto riguarda le condizioni relative al contenuto e all'adattamento del piano di finanziamento.

(10)

Le comunicazioni di informazioni fatte dagli Stati membri alla Commissione devono permettere a quest’ultima di utilizzare direttamente e nel modo più efficace possibile le informazioni che le sono trasmesse per la gestione dei conti del FEAGA e del FEASR e dei relativi pagamenti e per portare a buon fine la procedura di liquidazione dei conti e la verifica di conformità. È opportuno conferire alla Commissione la competenza di adottare atti di esecuzione riguardanti la dichiarazione delle spese, i conti annuali, la dichiarazione di affidabilità, la dichiarazione relativa all'ammasso pubblico, il sistema di informazione per lo scambio di informazioni e documenti e le regole relative alla loro conservazione.

(11)

L'obbligo relativo alla tenuta dei conti da parte degli organismi pagatori fa riferimento a dati dettagliati, necessari per la gestione dei fondi e per il loro controllo. Per permettere che gli Stati membri e gli organismi pagatori rispettino tale obbligo secondo norme armonizzate, è opportuno conferire alla Commissione la competenza di adottare atti di esecuzione riguardanti la contabilizzazione delle misure di intervento sotto forma di ammasso pubblico, di cui al regolamento (CE) n. 884/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio in ordine al finanziamento da parte del Fondo europeo di garanzia agricola (FEAGA) degli interventi sotto forma di ammasso pubblico e alla contabilizzazione delle operazioni di ammasso pubblico da parte degli organismi pagatori degli Stati membri (8), e di altre spese finanziate dal FEAGA e dal FEASR di cui al regolamento (CE) n. 883/2006.

(12)

Per garantire una corretta gestione dei flussi finanziari, in particolare in considerazione del fatto che gli Stati membri mobilitano i mezzi finanziari per coprire le spese necessarie, è opportuno conferire alla Commissione la competenza di adottare atti di esecuzione riguardanti i mezzi finanziari da mettere a disposizione degli Stati membri tenendo conto delle modalità di gestione specifiche del FEAGA e del FEASR.

(13)

In occasione della presente modifica del regolamento (CE) n. 1290/2005, intesa ad allinearlo alle procedure previste dal trattato di Lisbona, è opportuno aggiornare alcune delle sue disposizioni in alcune versioni linguistiche per adattarle alla terminologia utilizzata dal trattato.

(14)

Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1290/2005,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1290/2005 è così modificato:

1)

l'articolo 3 è modificato come segue:

a)

al paragrafo 2 è inserita la seguente lettera:

"e bis)

fino al 31 dicembre 2013, le azioni realizzate dalla Commissione attraverso applicazioni di telerilevamento che perseguono lo scopo di dotarsi dei mezzi per gestire i mercati agricoli;";

b)

al paragrafo 3, il secondo comma è sostituto dal seguente:

"Le spese e gli oneri corrispondenti sono calcolati e fissati dalla Commissione mediante atti di esecuzione secondo la procedura di cui all’articolo 42 quinquies, paragrafo 3 (procedura consultiva).";

2)

all'articolo 5 è inserita la seguente lettera:

"a bis)

l'acquisizione, da parte della Commissione, di immagini satellitari necessarie per i controlli, figuranti in un elenco concordato con ciascuno Stato membro in base ad un capitolato compilato dal medesimo, destinate ad essere utilizzate dalla Commissione o fornite gratuitamente agli organismi di controllo o ai fornitori di servizi da questi incaricati, pur rimanendo di proprietà degli Stati membri, nonché i lavori destinati a perfezionare la tecnica e i metodi di lavoro nel campo del controllo delle superfici agricole mediante telerilevamento;";

3)

l'articolo 6 è modificato come segue:

a)

al paragrafo 3 è aggiunto il seguente comma:

"La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione secondo la procedura di cui all'articolo 42 quinquies, paragrafo 2, (procedura di esame), le norme relative al funzionamento dell'organismo di coordinamento di cui al primo e al secondo comma e quelle relative alla comunicazione di informazioni alla Commissione.";

b)

sono aggiunti i seguenti paragrafi:

"5.   Per garantire il corretto funzionamento del sistema previsto dai paragrafi da 1 a 4, la Commissione stabilisce, mediante atti delegati secondo la procedura di cui all'articolo 42 bis, quanto segue:

a)

condizioni minime per il riconoscimento degli organismi pagatori riguardanti l'ambiente interno, le attività di controllo, l'informazione e la comunicazione e il monitoraggio, nonché norme relative alla procedura di rilascio e revoca del riconoscimento;

b)

norme relative alla supervisione e alla procedura di revisione del riconoscimento degli organismi pagatori;

c)

condizioni minime per il riconoscimento degli organismi di coordinamento e norme relative alla procedura di rilascio e di revoca del riconoscimento.

6.   Per garantire la corretta esecuzione dei compiti previsti al paragrafo 1 nell'ambito delle operazioni di ammasso pubblico, la Commissione stabilisce, mediante atti delegati secondo la procedura di cui all'articolo 42 bis, norme riguardanti:

a)

l'ambito della responsabilità e gli obblighi degli organismi pagatori, le condizioni di delega dell'esecuzione dei compiti a soggetti terzi, pubblici o privati;

b)

l'obbligo degli organismi pagatori di redigere un inventario per ogni prodotto e di controllare le scorte dei prodotti in regime di intervento, nonché le condizioni applicabili a tali controlli.";

4)

l'articolo 7 è modificato come segue:

a)

il testo attuale diventa il paragrafo 1;

b)

è aggiunto il seguente paragrafo 2:

"2.   Mediante atti delegati secondo la procedura di cui all'articolo 42 bis, la Commissione adotta norme relative alla designazione e alle responsabilità dell'organismo di certificazione in modo che l'attività di quest'ultimo le sia utile nell'ambito della procedura di liquidazione dei conti.";

5)

all'articolo 9, è inserito il seguente paragrafo:

"4.   Per garantire l'applicazione corretta ed efficace delle disposizioni in materia di controlli di cui al presente articolo, la Commissione può stabilire, mediante atti delegati, obblighi specifici che gli Stati membri sono tenuti a rispettare.";

6)

l'articolo 15 è modificato come segue:

a)

(non concerne la versione italiana);

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2.   Secondo la procedura di cui all'articolo 42 quinquies, paragrafo 3, (procedura consultiva) la Commissione adotta una decisione di esecuzione relativa ai pagamenti mensili da versare, in base ad una dichiarazione delle spese presentata dagli Stati membri e alle informazioni fornite a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, tenendo conto delle riduzioni o delle sospensioni applicate a norma degli articoli 17 e 17 bis.";

7)

l'articolo 16 è modificato come segue:

a)

il testo attuale diventa il paragrafo 1;

b)

è aggiunto il seguente paragrafo:

"2.   Per modulare l’impatto finanziario in misura proporzionale al ritardo constatato al momento del pagamento, la Commissione adotta, mediante atti delegati secondo la procedura di cui all'articolo 42 bis, norme relative alla riduzione dei pagamenti in funzione dell’entità del superamento dei termini.";

8)

(non concerne la versione italiana);

9)

(non concerne la versione italiana);

10)

all'articolo 18, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4.   Se entro il 30 giugno di un dato anno il Consiglio non ha fissato gli adattamenti di cui all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (9) non sono stati fissati , la Commissione fissa tali adattamenti mediante atti di esecuzione e ne informa immediatamente il Parlamento europeo e il Consiglio. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva prevista dall'articolo 42 quinquies, paragrafo 3 (procedura consultiva), del presente regolamento e ne informa immediatamente il Consiglio. [Em. 3]

11)

l'articolo 19 è modificato come segue:

a)

i paragrafi 1, 2 e 3 sono sostituiti dal testo seguente:

"1.   La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, contemporaneamente al progetto di bilancio per l'esercizio N, le previsioni per gli esercizi N - 1, N e N + 1.

Contestualmente presenta un'analisi dei divari constatati tra le previsioni iniziali e le spese effettive per gli esercizi N - 2 e N - 3.

2.   Qualora, in fase di elaborazione del progetto di bilancio per l'esercizio N, emerga che il saldo netto di cui all'articolo 12, paragrafo 3, per l'esercizio N, tenendo conto del margine di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 73/2009, rischia di essere superato, la Commissione propone al Consiglio le misure necessarie, in particolare quelle richieste in applicazione dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009. [Em. 4]

3.   Ove ritenga che esista un rischio di superamento del saldo netto di cui all'articolo 12, paragrafo 3, senza che le sia possibile adottare misure sufficienti per risanare la situazione nell'ambito delle sue competenze, la Commissione propone in qualsiasi momento altre misure per garantire il rispetto di tale saldo. Tali misure da adottarsi dal Consiglio o dal Parlamento europeo e dal Consiglio. sono adottate conformemente all'articolo 43, paragrafo 2 TFUE ."; [Em. 5]

b)

al paragrafo 4, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c)

stabilisce, mediante atti di esecuzione secondo la procedura di cui all'articolo 42 quinquies, paragrafo 3 (procedura consultiva), l'importo globale del finanziamento concesso dall'Unione, ripartito per Stato membro, in base ad un tasso unico di finanziamento nell'Unione, nei limiti del bilancio disponibile per i pagamenti mensili;";

12)

l'articolo 21 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1.   Quando adotta il progetto di bilancio oppure una lettera rettificativa del progetto di bilancio che riguarda le spese agricole, la Commissione utilizza, per elaborare le stime di bilancio del FEAGA, il tasso di cambio tra euro e dollaro statunitense rilevato in media sul mercato nell'ultimo trimestre conclusosi almeno venti giorni prima che la Commissione adottasse il documento di bilancio in questione.";

b)

al paragrafo 2, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"2.   Quando la Commissione adotta un progetto di bilancio rettificativo e suppletivo oppure una lettera rettificativa di questo, nella misura in cui tali documenti riguardano gli stanziamenti relativi alle azioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b), essa utilizza:";

13)

al titolo II è inserito il seguente articolo:

"Articolo 21 bis

Azioni connesse al telerilevamento

1.   Le azioni finanziate in virtù dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera e bis) perseguono lo scopo di provvedere al controllo agroeconomico sulle terre a vocazione agricola e sulle condizioni delle colture, così da realizzare stime segnatamente per quanto riguarda le rese e la produzione agricola, di favorire l'accesso a tali stime o di assicurare il controllo tecnologico a posteriori del sistema agro-meteorologico.

Tali azioni riguardano principalmente la raccolta o l'acquisto delle informazioni necessarie per l'attuazione e il controllo a posteriori della politica agricola comune, segnatamente i dati ottenuti mediante satellite e i dati meteorologici, la creazione di un'infrastruttura di dati spaziali e di un sito internet, la realizzazione di studi specifici connessi alle condizioni climatiche e l'aggiornamento dei modelli agro-meteorologici ed econometrici.

2.   La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione secondo la procedura di cui all'articolo 42 quinquies, paragrafo 2 (procedura di esame), norme riguardanti i finanziamenti di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera e bis), e all'articolo 5, lettera a bis), le condizioni alle quali le azioni di telerilevamento sono realizzate per conseguire gli obiettivi perseguiti, le condizioni di acquisizione, di perfezionamento e di utilizzazione delle immagini satellitari e dei dati meteorologici, nonché i termini applicabili.";

14)

al titolo III, capo 1, è inserito il seguente articolo:

"Articolo 23 bis

Competenze di esecuzione

La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione secondo la procedura di cui all'articolo 42 quinquies, paragrafo 2 (procedura di esame), del presente regolamento, le condizioni relative al contenuto, alla presentazione e all'adattamento del piano di finanziamento previsto all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (10).

15)

(non concerne la versione italiana);

16)

(non concerne la versione italiana);

16 bis)

all'articolo 29 è inserito il seguente paragrafo:

"1 bis.     Per gli Stati membri che hanno scelto di organizzare i loro programmi di sviluppo rurale su base regionale, il calcolo dell'importo da disimpegnare automaticamente può essere fatto a livello dello Stato membro.". [Em. 6]

17)

l'articolo 30 è sostituito dal seguente:

"Articolo 30

Liquidazione contabile

1.   Anteriormente al 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio considerato, la Commissione adotta una decisione di esecuzione secondo la procedura di cui all'articolo 42 quinquies, paragrafo 3 (procedura consultiva), relativa alla liquidazione dei conti degli organismi pagatori riconosciuti, in base alle informazioni comunicate a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), punto iii).

2.   La decisione di liquidazione dei conti di cui al paragrafo 1 riguarda la completezza, l'esattezza e la veridicità dei conti annuali trasmessi. La decisione non pregiudica l'adozione di decisioni successive a norma dell'articolo 31.";

18)

l'articolo 31 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1.   La Commissione adotta una decisione di esecuzione secondo la procedura di cui all'articolo 42 quinquies, paragrafo 3 (procedura consultiva), in merito agli importi da escludere dal finanziamento da parte dell'Unione qualora constati che alcune spese, di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e all'articolo 4, non sono state eseguite in conformità alle norme dell'Unione.";

b)

al paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal testo seguente:

"3.   Prima che sia adottata una decisione di rifiuto del finanziamento, i risultati delle verifiche della Commissione e le risposte dello Stato membro interessato costituiscono oggetto di comunicazioni scritte, in base alle quali le parti cercano di raggiungere un accordo sulle misure da adottare.";

19)

al titolo IV, capo 1, è inserito il seguente articolo:

"Articolo 31 bis

Poteri delegati

Per garantire il corretto svolgimento della procedura di liquidazione dei conti e della verifica di conformità, la Commissione adotta, mediante atti delegati secondo la procedura di cui all'articolo 42 bis, le norme relative alle azioni da avviare ai fini dell'adozione delle decisioni di cui agli articoli 30 e 31 e della loro attuazione, nonché le norme relative alla procedura di conciliazione di cui all'articolo 31, paragrafo 3, secondo comma, comprese la costituzione, le funzioni e la composizione di un organo di conciliazione e le sue modalità di lavoro.";

20)

l'articolo 32 è modificato come segue:

a)

al paragrafo 4, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"Dopo aver dato corso alla procedura di cui all'articolo 31, la Commissione può decidere di imputare allo Stato membro gli importi da recuperare nei seguenti casi:";

b)

(non concerne la versione italiana);

c)

al paragrafo 8, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"Dopo aver dato corso alla procedura di cui all'articolo 31, la Commissione può decidere di escludere dal finanziamento gli importi posti a carico del bilancio dell'Unione nei seguenti casi:";

21)

l'articolo 33 è modificato come segue:

a)

al paragrafo 5, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"Dopo aver dato corso alla procedura di cui all'articolo 31, la Commissione può decidere di imputare allo Stato membro gli importi da recuperare nei seguenti casi:";

b)

il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

"7.   Gli Stati membri possono decidere di porre fine al procedimento di recupero alle condizioni di cui all'articolo 32, paragrafo 6.";

22)

l'articolo 34 è modificato come segue:

a)

al paragrafo 1, sono aggiunte le seguenti lettere:

"d)

gli importi pagabili al bilancio dell'Unione, riscossi in seguito a penalità o sanzioni in conformità delle norme specifiche previste dalle normative agricole settoriali;

e)

gli importi corrispondenti alle riduzioni o alle esclusioni dai pagamenti applicate in conformità delle norme relative alla condizionalità previste dal titolo II, capo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009.";

b)

è aggiunto il seguente paragrafo:

"4.   Alla contabilizzazione delle entrate con destinazione specifica contemplate dal presente regolamento si applicano in quanto compatibili gli articoli 150 e 151 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.";

23)

al titolo IV, capo 2, è inserito il seguente articolo:

"Articolo 35 bis

Poteri delegati

1.   Per garantire l'applicazione corretta ed efficace delle disposizioni in materia di recuperi di cui agli articoli 32 e 33, la Commissione stabilisce, mediante atti delegati secondo la procedura di cui all'articolo 42 bis, obblighi specifici che gli Stati membri sono tenuti a rispettare.

2.   Per tener conto delle entrate percepite dagli organismi pagatori per conto del bilancio dell'Unione all'atto della realizzazione dei pagamenti in base alle dichiarazioni di spese trasmesse dagli Stati membri, la Commissione stabilisce, mediante atti delegati secondo la procedura di cui all'articolo 42 bis, le condizioni alle quali occorre procedere a determinate compensazioni tra spese e entrate sostenute nell'ambito del FEAGA e del FEASR.";

24)

al titolo IV, capo 3, è inserito il seguente articolo:

"Articolo 37 bis

Poteri delegati

Per garantire l'efficacia dei compiti affidatile in virtù degli articoli 36 e 37, la Commissione può stabilire, mediante atti delegati secondo la procedura di cui all'articolo 42 bis, norme relative agli obblighi di collaborazione che incombono agli Stati membri.";

25)

sono inseriti i seguenti articoli:

"Articolo 40 bis

Poteri delegati

1.   Ai fini di una gestione corretta degli stanziamenti aperti per il FEAGA e il FEASR nel bilancio dell'Unione, la Commissione può stabilire, mediante atti delegati secondo la procedura di cui all'articolo 42 bis, norme riguardanti:

a)

l'obbligo degli organismi pagatori di tenere una contabilità e le condizioni specifiche applicabili alle voci da contabilizzare;

b)

il valore da attribuire alle operazioni relative all'ammasso pubblico e le misure da adottare in caso di perdite o deterioramento dei prodotti in regime d'intervento sotto forma di ammasso pubblico, nonché la determinazione dell'importo da finanziare.

2.   Per garantire il finanziamento da parte del FEAGA delle spese relative alle misure di intervento sotto forma di ammasso pubblico, la Commissione può adottare, mediante atti delegati secondo la procedura di cui all'articolo 42 bis, norme riguardanti:

a)

il tipo di spese ammesse a beneficiare del finanziamento dell'Unione e le condizioni per il loro rimborso;

b)

le condizioni di ammissibilità e le modalità di calcolo in base agli elementi effettivamente constatati dagli organismi pagatori, o in base a forfait stabiliti dalla Commissione, oppure in base a importi forfettari o non forfettari previsti dalle normative agricole settoriali.

3.   Per verificare la coerenza dei dati comunicati dagli Stati membri in merito alle spese o di altre informazioni previste dal presente regolamento e per garantire il rispetto dell'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 8, la Commissione adotta, mediante atti delegati secondo la procedura di cui all'articolo 42 bis, condizioni per la riduzione e la sospensione dei pagamenti agli Stati membri, rispettivamente per le spese del FEAGA e del FEASR.

4.   Nei casi in cui all’apertura dell’esercizio il bilancio dell'Unione non sia ancora stato adottato, o se l'importo globale degli impegni anticipati supera il massimale di cui all’articolo 150, paragrafo 3, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, ai fini di un’equa ripartizione degli stanziamenti disponibili tra gli Stati membri la Commissione adotta, mediante atti delegati secondo la procedura di cui all'articolo 42 bis, le modalità di pagamento delle spese.

5.   Per evitare l’applicazione, da parte degli Stati membri non appartenenti alla zona euro, di tassi di cambio diversi per la contabilizzazione in una moneta diversa dall’euro delle entrate riscosse o degli aiuti versati ai beneficiari e per la redazione della dichiarazione di spesa da parte dell’organismo pagatore, la Commissione può adottare, mediante atti delegati secondo la procedura di cui all'articolo 42 bis, norme riguardanti il tasso di cambio da utilizzare nelle dichiarazioni delle spese e nella registrazione delle operazioni di ammasso pubblico nei conti dell'organismo pagatore.

6.   Per garantire la trasparenza dell'utilizzazione del FEAGA e del FEASR e l'uniformità della pubblicazione effettuata dagli Stati membri in applicazione dell'articolo 44 bis, la Commissione adotta, mediante atti delegati secondo la procedura di cui all'articolo 42 bis, norme riguardanti:

a)

la forma e il contenuto delle informazioni da pubblicare;

b)

la data della pubblicazione e le condizioni di informazione dei beneficiari;

c)

i mezzi di comunicazione e di cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri.

Articolo 40 ter

Competenze di esecuzione

1.   La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione secondo la procedura di cui all'articolo 42 quinquies, paragrafo 2 (procedura di esame), norme riguardanti:

a)

la forma, il contenuto, la periodicità, i termini e le modalità di trasmissione alla Commissione o di messa a sua disposizione:

i)

delle dichiarazioni di spesa e degli stati di previsione delle spese, nonché il relativo aggiornamento, comprese le entrate con destinazione specifica,

ii)

della dichiarazione di affidabilità e dei conti annuali degli organismi pagatori,

iii)

delle relazioni di certificazione dei conti,

iv)

dei dati relativi all'identificazione degli organismi pagatori riconosciuti, degli organismi di coordinamento riconosciuti e degli organismi di certificazione,

v)

delle modalità di imputazione e di pagamento delle spese finanziate nell'ambito del FEAGA e del FEASR,

vi)

delle notifiche delle rettifiche finanziarie effettuate dagli Stati membri nel quadro delle operazioni o dei programmi di sviluppo rurale e degli stati riepilogativi dei procedimenti di recupero avviati dagli Stati membri in seguito ad irregolarità,

vii)

delle informazioni relative alle misure adottate in applicazione dell'articolo 9;

b)

le modalità degli scambi di informazioni e di documenti tra la Commissione e gli Stati membri e la creazione di sistemi di informazione, compresi il tipo, la forma e il contenuto dei dati che tali sistemi di informazione devono elaborare e le norme relative alla loro conservazione;

c)

le modalità applicabili al finanziamento e alla contabilizzazione delle misure di intervento sotto forma di ammasso pubblico e ad altre spese finanziate dal FEAGA e dal FEASR;

d)

le modalità di esecuzione delle procedure di disimpegno automatico.

2.   La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione secondo la procedura di cui all'articolo 42 quinquies, paragrafo 3 (procedura consultiva), le condizioni e le modalità applicabili agli stanziamenti riportati a norma dell’articolo 149, paragrafo 3, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, allo scopo di finanziare le spese di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), del presente regolamento.";

26)

gli articoli 41 e 42 sono soppressi;

27)

sono inseriti i seguenti articoli 42 bis, 42 ter, 42 quater e 42 quinquies:

"Articolo 42 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare gli atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel di cui al presente regolamento è conferiti alla Commissione a tempo indeterminato articolo .

2.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà simultaneamente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

3.   Il potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione è soggetto alle condizioni stabilite dagli articoli 42 ter e 42 quater. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 6, paragrafo 5, all'articolo 6, paragrafo 6, all'articolo 7, paragrafo 2, all'articolo 9, paragrafo 4, all'articolo 16, paragrafo 2, all'articolo 31 bis, all'articolo 35 bis, paragrafo 1, all'articolo 35 bis, paragrafo 2, all'articolo 37 bis e all'articolo 40 bis, paragrafi 1-6 del presente regolamento è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere da … (11). La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3 bis.     La delega di potere può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

3 ter.     Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

3 quater.     L'atto delegato adottato ai sensi del presente regolamento entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. [Em. 7]

Articolo 42 ter

Revoca della delega

1.   La delega di potere di cui all'articolo 42 bis può essere revocata in qualunque momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.

2.   L'istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere se revocare la delega di poteri si adopera per informarne l'altra istituzione e la Commissione entro termine ragionevole prima dell'adozione della decisione definitiva, indicando i poteri delegati che potrebbero essere revocati e i motivi della revoca.

3.   La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione medesima. Essa prende effetto immediatamente o a una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca lascia impregiudicata la validità degli atti delegati già in vigore. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. [Em. 8]

Articolo 42 quater

Obiezioni agli atti delegati

1.   Il Parlamento europeo e il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato entro un termine di due mesi dalla data di notifica. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio tale termine è prorogato di un mese.

2.   Se allo scadere di tale termine né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni all'atto delegato, esso è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entra in vigore alla data ivi indicata.

L'atto delegato può essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entrare in vigore prima della scadenza di tale periodo se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione della loro intenzione di non sollevare obiezioni.

3.   Se il Parlamento europeo o il Consiglio solleva obiezioni a un atto delegato, quest'ultimo non entra in vigore. L'istituzione che solleva obiezioni ne illustra le ragioni. [Em. 9]

Articolo 42 quinquies

Atti di esecuzione - comitato Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato dei Fondi agricoli. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (12).

2.   In caso di adozione di atti di esecuzione in virtù del Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. [xxxx/yyyy] (da completarsi in seguito all’adozione del regolamento recante le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo di cui all’articolo 291, paragrafo 3, del TFUE, attualmente in discussione in sede di Parlamento europeo e di Consiglio) 182/2011 (procedura di esame).

3.   In caso di adozione di atti di esecuzione in virtù del Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. [xxxx/yyyy] (da completarsi in seguito all’adozione del regolamento recante le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo di cui all’articolo 291, paragrafo 3, del TFUE, attualmente in discussione in sede di Parlamento europeo e di Consiglio) n. 182/2011 . (procedura consultiva).".

[Em. 10]

Articolo 2

I regolamenti (CE) n. 165/94 e (CE) n. 78/2008 sono abrogati.

Tuttavia, l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 78/2008 si applica fino al 31 dicembre 2013.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a …, il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  GU C 218 del 23.7.2011, pag. 124.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 4 luglio 2012.

(3)  GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1.

(4)  GU L […] del […], pag. […) GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13 .

(5)  GU L 171 del 23.6.2006, pag. 1.

(6)  GU L 24 del 29.1.1994, pag. 6.

(7)  GU L 25 del 30.1.2008, pag. 1.

(8)  GU L 171 del 23.6.2006, pag. 35.

(9)  GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16.";

(10)  GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1.".

(11)  

+

Data di entrata in vigore del presente regolamento.

(12)   GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13."


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