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Document 52012AP0278

Norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori ***I Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 4 luglio 2012 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (COM(2010)0539 – C7-0294/2010 – 2010/0267(COD))
P7_TC1-COD(2010)0267 Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 4 luglio 2012 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori

GU C 349E del 29.11.2013, p. 180–215 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 349/180


Mercoledì 4 luglio 2012
Norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori ***I

P7_TA(2012)0278

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 4 luglio 2012 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (COM(2010)0539 – C7-0294/2010 – 2010/0267(COD))

2013/C 349 E/23

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0539),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 42 e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0294/2010),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visti i pareri motivati inviati dal parlamento lituano, dalla camera dei deputati lussemburghese nonché dalla dieta e dal senato polacchi, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 16 febbraio 2011 (1),

visto l'articolo 55 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A7-0158/2011),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


(1)  GU C 107 del 6.4.2011, pag. 30.


Mercoledì 4 luglio 2012
P7_TC1-COD(2010)0267

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 4 luglio 2012 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 42, primo comma, e l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (3) conferisce alla Commissione competenze di esecuzione in relazione ad alcune delle disposizioni di detto regolamento.

(2)

Per effetto dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, è necessario allineare agli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (il trattato) le competenze conferite alla Commissione dal regolamento (CE) n. 73/2009.

(3)

È opportuno conferire alla Commissione Allo scopo di garantire il corretto funzionamento del regime istituito dal presente regolamento, il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea dovrebbe essere delegato alla Commissione al fine di integrare o modificare determinati elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 73/2009. Occorre definire gli elementi per i quali può essere esercitato tale potere nonché le condizioni cui deve essere soggetta tale delega. È particolarmente importante che durante i lavori preparatori la Commissione svolga le opportune consultazioni, anche a livello di esperti . Nel preparare e redigere gli atti delegati, la Commissione dovrebbe garantire la trasmissione parallela, tempestiva e adeguata dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. [Em. 1]

(4)

Per garantire un'applicazione uniforme Al fine di assicurare condizioni uniformi di esecuzione del regolamento (CE) n. 73/2009 in tutti gli Stati membri, alla Commissione deve dovrebbero essere conferito il potere di adottare atti di attribuite competenze di esecuzione ai sensi dell'articolo 291 del trattato. Tali competenze di esecuzione, salvo espressa disposizione contraria, la Commissione deve adottare tali atti di esecuzione secondo le disposizioni del dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. XX/XXXX 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (4).[Em. 2]

(4 bis)

La Commissione dovrebbe, mediante atti di esecuzione, approvare la concessione di determinati tipi di sostegno specifico, decidere quali Stati membri soddisfano certe condizioni relative al premio per le vacche nutrici e autorizzare i nuovi Stati membri ad integrare, fatte salve talune condizioni, eventuali pagamenti diretti. Considerata la natura particolare di questi atti, la Commissione dovrebbe essere autorizzata ad adottarli senza l'assistenza del comitato per i pagamenti diretti. [Em. 3]

(5)

Alcune delle disposizioni in materia di regimi di sostegno diretto finora adottate dalla Commissione sulla base delle competenze conferitele dal regolamento (CE) n. 73/2009 sono considerate di importanza tale da richiederne l'inclusione nel regolamento medesimo. Dette disposizioni riguardano alcune delle modalità previste dai regolamenti della Commissione (UE) n. 1120/2009 (5), (UE) n. 1121/2009 (6) e (UE) n. 1122/2009 (7).

(6)

Dall'esperienza acquisita con l'applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 emerge la necessità di semplificare alcune disposizioni di tale regolamento, in particolare per quanto riguarda i criteri di condizionalità.

(7)

Per motivi di certezza del diritto e di chiarezza, è opportuno stabilire le definizioni dei termini "seminativi", "colture permanenti", "pascolo permanente" e "superfici prative".

(8)

In considerazione dei benefici ambientali del pascolo permanente, è opportuno adottare misure per incoraggiare la conservazione degli attuali pascoli permanenti ed evitare la loro conversione massiccia in seminativi. Affinché gli Stati membri stabiliscano in maniera coerente la proporzione da mantenere tra pascolo permanente e superficie agricola, è opportuno che la Commissione adotti atti di esecuzione in merito ai dati necessari per la fissazione di tale proporzione.

(9)

Per garantire l'effettiva attuazione del sistema di consulenza aziendale di cui all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 73/2009 e per renderlo pienamente operativo, la Commissione può adottare disposizioni in merito mediante atti di esecuzione.

(10)

Affinché sia garantita la possibilità di verificare il rispetto dei criteri di condizionalità, gli agricoltori sono tenuti a dichiarare tutte le superfici agricole della propria azienda. Ciò vale anche per gli agricoltori che non presentano domanda di pagamenti diretti per superficie e che dispongono soltanto di piccole superfici. In tali casi, a fini di semplificazione è opportuno permettere agli Stati membri di non esigere la dichiarazione delle superfici suddette, purché la superficie totale delle aziende interessate non sia superiore a un ettaro e purché la domanda di aiuto contenga un riferimento a tali superfici.

(11)

Un'efficace attuazione della condizionalità richiede la verifica del rispetto degli obblighi a livello degli agricoltori. È opportuno che la Commissione adotti, mediante atti di esecuzione, le norme relative ai controlli che gli Stati membri devono svolgere, onde garantire un livello uniforme e sufficientemente elevato di tali verifiche, in particolare per quanto attiene alla selezione delle aziende, all'esecuzione dei controlli e alle comunicazioni in merito. Se uno Stato membro decide di avvalersi dell'opzione di considerare di scarsa rilevanza un'inadempienza o di non applicare riduzioni o esclusioni di importo inferiore a 100 EUR, nell'anno successivo l'autorità di controllo competente deve verificare che l'agricoltore ponga rimedio all'inadempienza constatata. Per alleviare il carico amministrativo, occorre tuttavia considerare la possibilità di semplificare il sistema di verifiche a posteriori.

(12)

Gli Stati membri sono tenuti ad attuare un sistema integrato di gestione e di controllo ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 73/2009. Per garantire un livello uniforme e sufficientemente elevato dei vari elementi di tale sistema sotto il profilo tecnico, è opportuno che la Commissione adotti atti di esecuzione che contengano gli aspetti essenziali, le definizioni e i requisiti qualitativi del sistema e dei suoi diversi elementi.

(13)

Ai fini di una gestione coerente ed efficiente delle domande di aiuto, è opportuno che la Commissione adotti atti di esecuzione riguardo alla domanda di aiuto e alla domanda di diritti all'aiuto. Tali atti devono garantire che sia previsto un tempo sufficiente e siano fornite tutte le informazioni necessarie per permettere la verifica delle condizioni di ammissibilità. In circostanze debitamente giustificate è opportuno concedere una certa flessibilità all'agricoltore. Inoltre, le norme di ammissibilità, quali i periodi di detenzione degli animali, non devono impedire agli agricoltori di trasferire l'intera azienda dopo la presentazione della domanda ma nel corso di tale periodo. Occorre pertanto definire le condizioni di tali trasferimenti.

(14)

La verifica delle condizioni di ammissibilità deve essere svolta nell'ottica di tutelare i Fondi dell'Unione. Per permettere detta verifica dell'adempimento, da parte degli agricoltori, degli obblighi connessi al pagamento degli aiuti e per garantire una corretta distribuzione dei finanziamenti agli agricoltori che ne hanno diritto, è opportuno che la Commissione adotti atti di esecuzione relativi ai controlli che gli Stati membri sono chiamati a svolgere. Ove necessario, tali atti devono anche stabilire le norme applicabili nei casi in cui servizi, enti od organizzazioni diversi dall'autorità competente siano coinvolti nella gestione dei pagamenti.

(15)

L'articolo 28 del regolamento (CE) n. 73/2009 prescrive il rispetto di requisiti minimi, ma il disposto del paragrafo 1, primo comma, lettera b), di detto articolo non è adeguato al caso degli agricoltori che continuano a ricevere pagamenti diretti nell'ambito di alcuni regimi accoppiati senza tuttavia detenere alcun ettaro di terra. Poiché si trovano nella stessa situazione degli agricoltori che detengono diritti speciali, per garantire la piena efficacia dei suddetti regimi accoppiati, tali agricoltori devono essere trattati allo stesso modo ai fini dell'articolo 28, paragrafo 1, del citato regolamento. Inoltre, quando uno Stato membro abbia optato per la soglia in ettari a norma del medesimo articolo 28, paragrafo 1, lettera b), agli agricoltori che ricevono il sostegno specifico di cui al titolo III, capitolo 5, e che detengono un numero di ettari inferiore alla soglia scelta dallo Stato membro deve applicarsi la soglia in euro scelta dallo Stato membro a norma dell'articolo 28, paragrafo 1, lettera a).

(16)

Occorre stabilire norme in merito alle dimensioni minime delle aziende per le quali può essere chiesta la fissazione di diritti all'aiuto.

(17)

Per garantire la continuità del sistema dei pagamenti diretti in circostanze straordinarie, la Commissione deve essere autorizzata ad adottare le misure necessarie e giustificate per ovviare a tali situazioni.

(18)

Per garantire una gestione efficiente del regime di pagamento unico di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 73/2009, è opportuno definire l'uso di superfici agricole per attività non agricole.

(19)

Per tenere conto dell'organizzazione interna degli Stati membri, occorre dare a questi ultimi la facoltà di gestire la riserva nazionale a livello regionale. Occorre stabilire le norme che disciplinano tale gestione.

(20)

Occorre fissare norme specifiche per il versamento dei diritti all'aiuto non utilizzati nella riserva nazionale da parte degli Stati membri.

(21)

Le norme riguardanti i limiti imposti al trasferimento dei diritti all'aiuto devono essere adattate per tenere conto di situazioni particolari di trasferimento.

(22)

Affinché le condizioni relative ai diritti speciali continuino ad essere rispettate, è opportuno adottare norme in merito al calcolo delle unità di bestiame adulto.

(23)

Per garantire parità di trattamento a tutti gli operatori, la Commissione deve adottare atti di esecuzione in merito all'assegnazione iniziale dei diritti all'aiuto nel contesto dell'applicazione del regime di pagamento unico nei nuovi Stati membri, a norma dell'articolo 55 del regolamento (CE) n. 73/2009.

(24)

Per garantire parità di trattamento a tutti gli operatori, la Commissione deve adottare atti di esecuzione in merito al calcolo delle unità di bestiame adulto per i diritti speciali, a norma dell'articolo 44, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009.

(25)

Per garantire parità di trattamento a tutti gli operatori, la Commissione deve adottare atti di esecuzione per le misure di sostegno specifico previste dall'articolo 68 del regolamento (CE) n. 73/2009, relative a specifiche attività agricole che comportano benefici agroambientali aggiuntivi, alle zone soggette a programmi di ristrutturazione e/o sviluppo e a misure a favore dell'assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante. Nel caso dei fondi di mutualizzazione per le malattie degli animali e delle piante e per gli incidenti ambientali, tali norme devono stabilire in particolare la durata minima e massima dei prestiti commerciali ammessi a beneficiare di un contributo finanziario e l'obbligo per gli Stati membri di presentare alla Commissione una relazione annuale sull'attuazione dell'articolo 71 del regolamento (CE) n. 73/2009.

(26)

Per garantire una gestione efficiente dei regimi di aiuto di cui al titolo IV del regolamento (CE) n. 73/2009, occorre stabilire norme che disciplinino dettagliatamente il funzionamento di tali regimi.

(27)

È opportuno stabilire norme in merito alla limitazione del trasferimento dei diritti al premio per quanto riguarda i premi nel settore delle carni ovine e caprine.

(28)

È opportuno stabilire norme in merito al numero minimo di animali da dichiarare in relazione al premio speciale e al premio per vacca nutrice.

(29)

È opportuno stabilire norme in merito alla limitazione del trasferimento di diritti al premio per vacca nutrice.

(30)

Per garantire una corretta gestione delle scelte compiute dagli Stati membri riguardo ai pagamenti accoppiati, la Commissione deve fissare i massimali corrispondenti al regime di pagamento unico, alle misure accoppiate nell'ambito del sostegno specifico, al pagamento distinto per lo zucchero, al pagamento distinto per i prodotti ortofrutticoli, al pagamento distinto per i frutti rossi e alle risorse comunicate dagli Stati membri a norma dell'articolo 69, paragrafo 6, lettera a).

(31)

L'articolo 132 del regolamento (CE) n. 73/2009 prevede, per i nuovi Stati membri, la possibilità di integrare gli aiuti diretti corrisposti agli agricoltori, previa autorizzazione della Commissione. I pagamenti diretti nazionali integrativi non versati in conformità all'autorizzazione della Commissione devono essere ritenuti aiuti illegittimi.

(32)

Lo scambio di informazioni tra la Commissione e gli Stati membri è fondamentale ai fini della corretta gestione delle risorse finanziarie. È opportuno che la Commissione adotti, mediante atti di esecuzione, norme uniformi in merito allo scambio di informazioni. In particolare, tali norme devono riguardare la comunicazione delle decisioni adottate dagli Stati membri e le statistiche e le relazioni che gli Stati membri sono tenuti a trasmettere.

(33)

Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 73/2009,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 73/2009 è così modificato:

1)

all'articolo 2 sono aggiunte le seguenti lettere:

"i)

«seminativi», i terreni utilizzati per coltivazioni agricole o mantenuti in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi dell'articolo 6, a prescindere dal fatto che siano adibiti o meno a coltivazioni in serre o sotto ripari fissi o mobili;

j)

«colture permanenti», le colture fuori avvicendamento, con esclusione del pascolo permanente, che occupano il terreno per almeno cinque annate e forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai, e il bosco ceduo a rotazione rapida;

k)

«pascolo permanente», terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o coltivate (seminate), e non compreso nell'avvicendamento delle colture dell'azienda per cinque anni o più, esclusi i terreni ritirati dalla produzione ai sensi del regolamento (CEE) n. 2078/92 del Consiglio (8), i terreni ritirati dalla produzione in conformità agli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio (9) e i terreni ritirati dalla produzione in conformità all'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005; in questo contesto, per «erba o altre piante erbacee da foraggio» si intendono tutte le piante erbacee tradizionalmente presenti nei pascoli naturali o solitamente comprese nei miscugli di sementi per pascoli e prati nello Stato membro (a prescindere dal fatto che siano utilizzati o meno per il pascolo degli animali); gli Stati membri possono includervi le colture di seminativi secondo quanto stabilito dalla Commissione;

l)

«superfici prative», i terreni utilizzati per la produzione di erba (seminata o naturale); le superfici prative includono il pascolo permanente.

2)

è inserito il seguente articolo:

"Articolo 2 bis

Modifica dell'allegato I

Per tenere conto della nuova legislazione che può rendersi necessaria, la Commissione modifica l'allegato I mediante un atto delegato atti delegati, al fine di inserirvi appropriati riferimenti alla nuova legislazione .".

[Em. 4]

2 bis)

All'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, la lettera a) è soppressa. [Em. 5]

3)

all'articolo 6 sono aggiunti i seguenti paragrafi:

"3.   Affinché siano adottate misure a livello degli agricoltori per il mantenimento a pascolo permanente delle terre la Commissione adotta, mediante atti delegati, disposizioni che stabiliscono in particolare gli obblighi individuali che gli agricoltori devono rispettare essere rispettati laddove si constati una diminuzione della proporzione della superficie investita a pascolo permanente. [Em. 6]

4.   La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, i metodi per la determinazione della proporzione da mantenere tra pascolo permanente e superficie agricola.".

4)

all'articolo 8, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2.   La Commissione rivede, mediante atti di esecuzione delegati , i massimali stabiliti nell'allegato IV per tenere conto: [Em. 7]

a)

delle modifiche degli importi massimi totali dei pagamenti diretti che possono essere erogati;

b)

delle modifiche del sistema di modulazione volontaria di cui al regolamento (CE) n. 378/2007;

c)

dei cambiamenti strutturali apportati alle aziende;

d)

dei trasferimenti al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) in conformità all'articolo 136 del presente regolamento.".

5)

l'articolo 9 è così modificato:

a)

al paragrafo 2, primo comma, l'alinea è sostituito dal seguente:

"Gli importi corrispondenti ad un punto percentuale sono assegnati agli Stati membri in cui sono stati generati. Gli importi corrispondenti alla riduzione di 4 punti percentuali sono ripartiti dalla Commissione tra gli Stati membri interessati mediante un atto di esecuzione, sulla base dei seguenti criteri: ";

b)

al paragrafo 3 è inserito il seguente comma:

"Per tenere conto della nuova legislazione che può rendersi necessaria, La Commissione modifica l'allegato V mediante un atto delegato.";

[Em.8]

c)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4.   Gli importi residui risultanti dall'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, e gli importi risultanti dall'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2, sono assegnati dalla Commissione, mediante atti di esecuzione, allo Stato membro in cui sono stati generati. Essi sono utilizzati a norma dell'articolo 69, paragrafo 5 bis, del regolamento (CE) n. 1698/2005.".

6)

all'articolo 10, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3.   Gli eventuali importi risultanti dall'applicazione dell'articolo 7, paragrafi 1 e 2, sono assegnati dalla Commissione, mediante atti di esecuzione, al nuovo Stato membro in cui sono stati generati. Essi sono utilizzati a norma dell'articolo 69, paragrafo 5 bis, del regolamento (CE) n. 1698/2005.".

6 bis)

all'articolo 11, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2.     Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione presentata entro il 31 marzo dell'anno civile in relazione al quale si applicano gli adattamenti di cui al paragrafo 1, fissano tali adattamenti entro il 30 giugno dello stesso anno civile.".

[Em. 9]

7)

al titolo II, capitolo 2, è aggiunto il seguente articolo:

"Articolo 11 bis

Delega di potere alla Commissione

1.   Per garantire un'attuazione armonizzata della modulazione e della disciplina finanziaria la Commissione ha la facoltà di adottare, mediante atti delegati, modalità di applicazione in merito alla base per il calcolo delle riduzioni che gli Stati membri sono tenuti ad applicare agli agricoltori in virtù della modulazione e della disciplina finanziaria a norma degli articoli 9, 10 e 11.

2.   Ai fini della ripartizione di cui all'articolo 9, paragrafo 2, la Commissione stabilisce, mediante atti delegati, i criteri per l'assegnazione degli importi resi disponibili grazie all'applicazione della modulazione.";

8)

all'articolo 12 é aggiunto il seguente paragrafo:

"5.   Per garantire l'adeguato funzionamento del sistema di consulenza aziendale la Commissione ha la facoltà di adottare, mediante atti delegati, disposizioni volte a rendere tale sistema pienamente operativo. Tali disposizioni possono riguardare tra l'altro la portata del sistema di consulenza aziendale e i criteri di accesso degli agricoltori. [Em. 10]

6.   La Commissione ha la facoltà di adottare, mediante atti di esecuzione, norme tecniche finalizzate all'attuazione uniforme del sistema di consulenza aziendale.".

[Em. 11]

9)

all'articolo 19, paragrafo 1, sono aggiunti i seguenti commi:

"Ciascuno Stato membro determina la dimensione minima delle parcelle agricole che possono essere oggetto di una domanda di aiuto. Tale dimensione minima non può tuttavia superare 0,3 ettari.

In deroga al primo comma, lettera a), lo Stato membro ha la facoltà di esonerare gli agricoltori che non presentano domanda di pagamenti per superficie dall'obbligo di dichiarare tutte le proprie parcelle agricole se la superficie totale di tali parcelle non è superiore a un ettaro. Nella sua domanda l'agricoltore precisa tuttavia di disporre di parcelle agricole e, su richiesta delle autorità competenti, ne indica l'ubicazione.".

10)

all'articolo 21, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1.   Senza pregiudizio delle riduzioni o delle esclusioni di cui all'articolo 23, qualora si constati che un agricoltore non soddisfa le condizioni di ammissibilità connesse alla concessione degli aiuti previsti dal presente regolamento, il pagamento o la parte di pagamento corrisposto o da corrispondere, per il quale le condizioni di ammissibilità sono state rispettate, è soggetto a riduzioni ed esclusioni.".

11)

all'articolo 22 è aggiunto il seguente paragrafo:

"3.   La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le norme relative allo svolgimento delle verifiche e dei controlli volti ad accertare l'adempimento degli obblighi di cui al capitolo 1.".

12)

all'articolo 23, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2.   In deroga al paragrafo 1 e conformemente alle condizioni stabilite nelle norme di cui all'articolo 27 bis, paragrafo 5, gli Stati membri possono decidere di non applicare riduzioni o esclusioni di importo pari o inferiore a 100 EUR, per agricoltore e per anno civile.

Se uno Stato membro decide di avvalersi dell'opzione di cui al primo comma, nell'anno successivo l'autorità competente adotta i provvedimenti necessari per verificare che l'agricoltore ponga rimedio all'inadempienza constatata. L'inadempienza constatata e l'obbligo di adottare misure correttive sono notificati all'agricoltore.".

[Em. 12]

13)

l'articolo 24 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1.   Ai fini del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni si tiene conto della gravità, della portata, della durata e della ripetizione dell'inadempienza constatata, nonché dei criteri enunciati nei paragrafi 2, 3 e 4.";

b)

al paragrafo 2, il terzo comma è sostituito dal seguente:

"A meno che l'agricoltore non adotti immediatamente misure correttive per porre fine all'inadempienza constatata, l'autorità competente prende i provvedimenti necessari, che possono limitarsi, se del caso, ad un controllo amministrativo, per verificare che l'agricoltore ponga rimedio all'inadempienza constatata. L'inadempienza di scarsa rilevanza constatata e l'obbligo di adottare misure correttive sono notificati all'agricoltore.";

[Em. 13]

14)

al titolo II, capitolo 4, sono aggiunti i seguenti articoli:

"Articolo 27 bis

Delega di potere alla Commissione

1.   Per garantire una corretta distribuzione dei finanziamenti agli agricoltori che ne hanno diritto e per garantire che il sistema integrato di gestione e di controllo istituito dal presente capitolo sia attuato in maniera efficiente, coerente e non discriminatoria, tutelando gli interessi finanziari dell'Unione, la Commissione ha la facoltà di adottare, mediante atti delegati:

a)

le definizioni specifiche necessarie per garantire un'attuazione armonizzata del sistema integrato;

b)

le disposizioni necessarie per una definizione armonizzata della base per il calcolo dell'aiuto, comprese norme che disciplinino alcuni casi in cui le superfici ammissibili contengano elementi caratteristici del paesaggio o alberi;

c)

norme volte a tutelare i diritti degli agricoltori in casi di forza maggiore e circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 31;

d)

norme volte a definire una base di calcolo armonizzata delle riduzioni dovute alla condizionalità, tenendo conto anche delle riduzioni dovute alla modulazione e alla disciplina finanziaria;

e)

norme in merito a che consentano agli Stati membri di adottare ogni ulteriore misura che gli Stati membri debbano adottare per la corretta applicazione del presente capitolo e disposizioni relative a ogni forma di assistenza reciproca tra gli Stati membri. [Em. 14]

2.   Per garantire una corretta distribuzione dei finanziamenti agli agricoltori che ne hanno diritto in relazione alle domande di aiuto di cui all'articolo 19 e per permettere la verifica dell'adempimento dei relativi obblighi da parte degli agricoltori la Commissione stabilisce, mediante atti delegati:

a)

norme relative alla dimensione minima delle parcelle agricole da dichiarare, allo scopo di ridurre le formalità amministrative per gli agricoltori e le autorità;

b)

una deroga al regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio (10) per tutelare i diritti degli agricoltori ai pagamenti se l'ultimo giorno utile per la presentazione di domande o modifiche è un giorno festivo, un sabato o una domenica;

c)

in caso di presentazione tardiva della domanda di pagamento o della domanda di assegnazione di diritti, il ritardo massimo autorizzato e le riduzioni da applicare in tale circostanza.

3.   Per garantire che la verifica delle condizioni di ammissibilità di cui all'articolo 20 sia attuata in maniera efficiente, coerente e non discriminatoria, tutelando gli interessi finanziari dell'Unione, la Commissione adotta disposizioni mediante atti delegati, in particolare nell'eventualità in cui l'agricoltore impedisca lo svolgimento di un controllo.

4.   Per garantire che il calcolo e l'applicazione delle riduzioni e delle esclusioni siano attuati secondo il principio di cui all'articolo 21 e in maniera efficiente, coerente e non discriminatoria, tutelando gli interessi finanziari dell'Unione, la Commissione adotta, mediante atti delegati:

a)

disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni in relazione all'esattezza e alla completezza dei dati contenuti nella domanda, ad esempio in caso di dichiarazioni eccessive di superfici o animali o di mancate dichiarazioni di superfici, disposizioni volte a garantire un trattamento armonizzato e proporzionato delle irregolarità intenzionali e delle situazioni dovute a errori di scarsa rilevanza, cumulo di riduzioni e applicazione simultanea di riduzioni diverse, nonché disposizioni specifiche relative alle misure attuate a norma dell'articolo 68;

b)

norme che prevedano la mancata applicazione di riduzioni in alcuni casi, onde garantire il rispetto del principio di proporzionalità nell'applicazione delle riduzioni.

5.   Per garantire che la condizionalità sia attuata in maniera efficiente, coerente e non discriminatoria la Commissione ha la facoltà di adottare, mediante atti delegati, norme relative al calcolo e all'applicazione delle riduzioni secondo i principi stabiliti agli articoli 23 e 24, comprese norme che dispongano la non applicazione delle riduzioni in determinate circostanze.

Articolo 27 ter

Misure di esecuzione

Ai fini della uniforme attuazione del presente capitolo, la Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione:

a)

gli aspetti essenziali, le definizioni e i requisiti qualitativi del sistema integrato di cui all'articolo 15 per la registrazione dell'identità degli agricoltori che presentano domande di aiuto;

b)

gli aspetti essenziali, le definizioni e i requisiti qualitativi della banca dati informatizzata di cui all'articolo 16;

c)

gli aspetti essenziali, le definizioni e i requisiti qualitativi del sistema di identificazione delle parcelle agricole di cui all'articolo 17;

d)

gli aspetti essenziali, le definizioni e i requisiti qualitativi del sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all'aiuto di cui all'articolo 18;

e)

norme relative alle domande di aiuto e alle domande di diritti all'aiuto di cui all'articolo 19, che specifichino l'ultimo giorno utile per la presentazione delle domande, prescrizioni in merito alle indicazioni minime che devono figurare nelle domande, disposizioni per la modifica o il ritiro delle domande di aiuto, esenzioni dall'obbligo di presentare una domanda di aiuto e disposizioni che consentano agli Stati membri di seguire procedure semplificate o di correggere errori palesi;

f)

norme relative allo svolgimento dei controlli volti a verificare l'adempimento degli obblighi nonché l'esattezza e la completezza dei dati contenuti nelle domande di aiuto. Per quanto riguarda la coltura della canapa, ciò comprende in particolare le modalità di applicazione relative alle misure di controllo e ai metodi specifici per la determinazione del tenore di tetraidrocannabinolo e, per quanto riguarda la coltura del cotone, un sistema per il controllo delle organizzazioni interprofessionali riconosciute;

g)

per quanto riguarda la coltura della canapa, norme relative alle misure di controllo e ai metodi specifici per la determinazione del tenore di tetraidrocannabinolo;

h)

per quanto riguarda la coltura del cotone, un sistema per il controllo delle organizzazioni interprofessionali riconosciute;

i)

norme relative al recupero degli importi indebitamente erogati e dei diritti all'aiuto indebitamente assegnati;

j)

le definizioni tecniche necessarie ai fini della uniforme attuazione del presente capitolo;

k)

disposizioni in merito ai casi di cessione di aziende ove sia trasferito anche un obbligo non ancora soddisfatto connesso all'ammissibilità dell'aiuto.

15)

all'articolo 28, paragrafo 1, il terzo comma è sostituito dal seguente:

"Gli agricoltori che detengono diritti speciali a norma dell'articolo 44, paragrafo 1, gli agricoltori beneficiari dei premi per gli ovini e i caprini di cui al titolo IV, capitolo 1, sezione 10, o dei pagamenti per i bovini di cui al titolo IV, capitolo 1, sezione 11, e gli agricoltori che ricevono il sostegno specifico di cui al titolo III, capitolo 5, che detengono un numero di ettari inferiore alla soglia fissata da uno Stato membro ove si applichi il primo comma, lettera b), sono soggetti alla condizione di cui al primo comma, lettera a), del presente paragrafo."

16)

all'articolo 29, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4.   In deroga al paragrafo 2, mediante atti di esecuzione la Commissione ha la facoltà di:

a)

prevedere anticipi;

b)

autorizzare gli Stati membri, se la situazione di bilancio lo consente, a versare anteriormente al 1o dicembre anticipi in regioni in cui condizioni eccezionali hanno causato agli agricoltori gravi difficoltà finanziarie:

i)

fino al 50 % dei pagamenti dovuti;

oppure

ii)

fino all'80 % dei pagamenti per i quali siano già stati previsti anticipi.

La Commissione ha la facoltà di adottare, mediante atti di esecuzione, norme relative al pagamento di tali anticipi.".

17)

è inserito il seguente articolo:

"Articolo 31 bis

Misure di esecuzione Delega di poteri alla Commissione

La Commissione ha la facoltà di adottare, mediante atti di esecuzione delegati , le misure necessarie e debitamente giustificate per risolvere, in casi di emergenza, problemi pratici e specifici; dette misure possono derogare a talune disposizioni del presente regolamento, ma soltanto se e per il periodo strettamente necessario. Qualora imperative ragioni d'urgenza lo richiedano, la procedura prevista all'articolo 141 ter bis si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo. ".

[Em. 15]

18)

all'articolo 33 sono aggiunti i seguenti paragrafi:

"4.   Gli Stati membri possono decidere di stabilire le dimensioni minime, in termini di superficie agricola, delle aziende per le quali può essere chiesta la fissazione di diritti all'aiuto. Le dimensioni minime non possono tuttavia essere superiori ai limiti stabiliti a norma dell'articolo 28, paragrafo 1, primo comma, lettera b), in combinato disposto con l'articolo 28, paragrafo 1, secondo comma. Non sono stabilite dimensioni minime per la fissazione dei diritti speciali di cui agli articoli 60 e 65.

5.   Per tenere conto della nuova legislazione che può rendersi necessaria, la Commissione modifica l'allegato IX mediante un atto delegato atti delegati . [Em. 16]

6.   La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, norme relative alla presentazione delle domande di aiuto nell'anno di assegnazione dei diritti laddove questi ultimi non siano stati fissati definitivamente e la loro assegnazione sia resa problematica da circostanze specifiche, nonché un massimale per il regime di pagamento unico di cui al presente titolo.";

19)

all'articolo 34, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Quando la superficie agricola di un'azienda è utilizzata anche per attività non agricole in conformità al primo comma, lettera a), essa si considera utilizzata prevalentemente per attività agricole se l'esercizio dell'attività agricola non è seriamente ostacolato dall'intensità, dalla natura, dalla durata e dal calendario di svolgimento dell'attività non agricola. Gli Stati membri stabiliscono i criteri per l'applicazione del presente comma sul loro territorio.".

20)

all'articolo 36, il secondo comma è soppresso.

21)

all'articolo 38, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"In caso di integrazione posticipata, gli Stati membri possono decidere di autorizzare colture intercalari sugli ettari ammissibili all'aiuto nel corso di un periodo massimo di tre mesi a decorrere dal 15 agosto di ogni anno. Tuttavia, su richiesta di uno Stato membro, tale data può essere modificata mediante atti di esecuzione per le regioni in cui i cereali sono abitualmente raccolti precocemente per motivi climatici.".

22)

all'articolo 39, il paragrafo 2 è soppresso.

23)

all'articolo 40, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Ove siano assegnati diritti all'aiuto a viticoltori, la Commissione, tenendo conto dei dati più recenti comunicati dagli Stati membri a norma dell'articolo 103 sexdecies e dell'articolo 188 bis, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1234/2007, adegua mediante atti di esecuzione delegati i massimali nazionali di cui all'allegato VIII del presente regolamento. Entro il 1o dicembre dell'anno che precede l'adeguamento dei massimali nazionali, gli Stati membri comunicano alla Commissione la media regionale del valore dei diritti di cui all'allegato IX, sezione B, del presente regolamento.".

[Em.17]

24)

l'articolo 41 è così modificato:

a)

al paragrafo 1 sono aggiunti i seguenti commi:

"Gli Stati membri possono gestire la riserva nazionale a livello regionale. In tal caso, gli Stati membri assegnano al livello locale, in tutto o in parte, gli importi disponibili a livello nazionale, secondo criteri oggettivi e non discriminatori e in modo da garantire parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza.

Gli importi assegnati a ogni livello regionale possono essere distribuiti esclusivamente all'interno della regione corrispondente, tranne in caso di applicazione del paragrafo 4 oppure, in funzione della scelta dello Stato membro, in caso di applicazione del paragrafo 2.";

b)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4.   Gli Stati membri utilizzano la riserva nazionale al fine di assegnare, secondo criteri oggettivi e in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza, diritti all'aiuto agli agricoltori che si trovano in una situazione particolare.";

c)

è aggiunto il seguente paragrafo:

"7.   La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, norme in merito all'assegnazione di diritti all'aiuto nel caso in cui l'agricoltore abbia titolo a ricevere diritti all'aiuto in forza di una decisione giudiziaria definitiva o di un provvedimento amministrativo definitivo emanato dalla competente autorità di uno Stato membro.".

25)

all'articolo 42 sono aggiunti i seguenti commi:

"Gli agricoltori possono cedere volontariamente i propri diritti all'aiuto alla riserva nazionale.

La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, misure relative alle modalità pratiche applicabili al versamento nella riserva nazionale dei diritti all'aiuto non utilizzati.".

[Em.18]

26)

l'articolo 43 è così modificato:

a)

al paragrafo 1 è aggiunto il seguente comma:

"La limitazione prevista per il trasferimento di diritti all'aiuto al terzo comma non si applica in caso di successione effettiva o anticipata in diritti all'aiuto non accompagnati da un numero equivalente di ettari ammissibili.";

b)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3.   Ove i diritti all'aiuto siano venduti, con o senza terra, gli Stati membri possono decidere, conformemente ai principi generali del diritto dell'Unione, che una parte dei diritti all'aiuto venduti sia riversata alla riserva nazionale o che il loro valore unitario sia ridotto a favore della riserva nazionale, secondo criteri definiti dalla Commissione mediante atti di esecuzione.

In caso di vendita di diritti all'aiuto con o senza terra a un agricoltore che inizia a esercitare l'attività agricola e in caso di successione effettiva o anticipata in diritti all'aiuto, non si applica alcuna trattenuta.";

c)

è aggiunto il seguente paragrafo:

"4.   La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, norme in merito alle condizioni specifiche per il trasferimento dei diritti all'aiuto nonché alla procedura che gli Stati membri devono seguire in tal caso e, ai fini dell'articolo 62, paragrafo 3, le norme relative al calcolo della percentuale di diritti all'aiuto utilizzati dall'agricoltore e all'utilizzo dei diritti medesimi. Tali norme possono riguardare anche i trasferimenti di diritti nel caso in cui gli Stati membri si avvalgano dell'opzione prevista al paragrafo 1, terzo comma, e la trattenuta del valore dei diritti all'aiuto nel caso di vendita di diritti di cui al paragrafo 3, secondo comma.".

27)

all'articolo 44 è aggiunto il seguente paragrafo:

"4.   La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, norme relative al calcolo delle UBA ai fini dei diritti speciali e dell'attivazione dei diritti speciali.".

28)

al titolo III, capitolo 1, è aggiunto il seguente articolo:

"Articolo 45 bis

Delega di potere alla Commissione

1.   Al fine di garantire la tutela dei diritti dei beneficiari, la Commissione stabilisce, mediante atti delegati:

a)

norme sull'ammissibilità degli agricoltori e sull'accesso dei medesimi al regime di pagamento unico, anche in caso di successione effettiva o anticipata, di subentro in un contratto di affitto per successione, di cambiamento della forma giuridica o della denominazione e di fusione o scissione dell'azienda;

b)

norme sul calcolo del valore unitario dei diritti all'aiuto e sulla modifica dei diritti medesimi, in particolare nel caso di frazioni di diritti;

c)

definizioni specifiche, ai fini dell'articolo 41, paragrafo 2, per gli agricoltori che iniziano a esercitare l'attività agricola;

d)

norme sulla fissazione, il calcolo del valore e il numero dei diritti all'aiuto o l'aumento di valore dei diritti provenienti dalla riserva nazionale;

e)

norme sull'assegnazione di diritti all'aiuto attinti alla riserva nazionale agli agricoltori che dichiarano un numero di ettari inferiore a quello corrispondente ai diritti all'aiuto che erano stati assegnati loro in forza degli articoli 43 e 59 del regolamento (CE) n. 1782/2003 se lo Stato membro si avvale dell'opzione di cui all'articolo 41, paragrafo 3;

f)

norme che definiscono le situazioni particolari di cui all'articolo 41, paragrafo 4, e norme sull'accesso degli agricoltori che si trovino in tali situazioni particolari a diritti all'aiuto attinti alla riserva nazionale.

2.   Al fine di garantire la corretta gestione dei diritti all'aiuto la Commissione adotta, mediante atti delegati, norme in merito alla dichiarazione e all'uso dei diritti all'aiuto.

3.   Al fine di chiarire specifiche situazioni che possono verificarsi nell'applicazione del regime di pagamento unico la Commissione adotta, mediante atti delegati, norme concernenti :

a)

norme sulla l'uso della definizione data nella normativa nazionale dei concetti termini di "successione" e di "successione anticipata" ai fini del presente regolamento ; [Em. 19]

b)

il calcolo del valore e del numero o del'aumento di diritti in relazione all'assegnazione di diritti contemplati da una delle disposizioni del presente titolo, comprese la possibilità che siano stabiliti in via provvisoria il valore e il numero o l'aumento dei diritti all'aiuto assegnati in base alla domanda presentata dall'agricoltore, le condizioni per stabilire il valore e il numero provvisori e definitivi dei diritti e disposizioni per i casi in cui una vendita o un contratto di affitto possa avere ripercussioni sull'assegnazione dei diritti.

4.   Per agevolare l'integrazione posticipata del settore ortofrutticolo nel regime di pagamento unico la Commissione adotta, mediante atti delegati, norme che prevedano la possibilità di autorizzare colture intercalari sugli ettari ammissibili all'aiuto per gli Stati membri che si sono avvalsi di una delle opzioni di cui all'articolo 51, paragrafo 1, terzo comma;

5.   Per stilare un elenco delle varietà di canapa ammesse a beneficiare di pagamenti diretti e per tutelare la salute pubblica la Commissione adotta, mediante atti delegati, norme che subordinano la concessione di pagamenti all'uso di sementi certificate di determinate varietà e che stabiliscono la procedura per la determinazione delle varietà di canapa di cui all'articolo 39.".

29)

all'articolo 51, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

"In funzione della scelta operata da ciascuno Stato membro la Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, un massimale per ciascuno dei pagamenti diretti di cui agli articoli 52, 53 e 54.".

30)

al titolo III, capitolo 2, è aggiunto il seguente articolo:

"Articolo 54 bis

Delega di potere alla Commissione

Per tenere conto delle caratteristiche specifiche dei settori interessati la Commissione adotta, mediante atti delegati, norme sulla fissazione e il calcolo dei diritti all'aiuto e sulle opzioni di cui al presente capitolo.".

31)

all'articolo 57, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2.   I nuovi Stati membri utilizzano la riserva nazionale al fine di assegnare, secondo criteri oggettivi e in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza, diritti all'aiuto agli agricoltori che si trovano in una situazione particolare.".

32)

all'articolo 59 è aggiunto il seguente paragrafo:

"4.   La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le misure necessarie in merito alle condizioni per l'identificazione degli agricoltori ammissibili, alla fissazione provvisoria del numero di ettari e alla verifica preliminare delle condizioni della domanda.".

33)

all'articolo 60 è aggiunto il seguente comma:

"La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, norme relative al calcolo dell'attività agricola espressa in UBA di cui all'articolo 44, paragrafo 2, lettera a), e al controllo/verifica dell'attività agricola minima nei nuovi Stati membri a norma dell'articolo 44, paragrafo 2, lettera b).".

34)

all'articolo 62, paragrafo 3, è aggiunto il seguente comma:

"La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le misure necessarie in relazione al calcolo della percentuale di diritti all'aiuto utilizzati dall'agricoltore.".

35)

al titolo III, capitolo 3, è aggiunto il seguente articolo:

"Articolo 62 bis

Delega di potere alla Commissione

1.   Ai fini di una gestione efficiente dei diritti da parte degli Stati membri la Commissione adotta, mediante atti delegati, norme in merito all'assegnazione iniziale dei diritti all'aiuto in caso di applicazione del regime di pagamento unico nei nuovi Stati membri che hanno applicato il regime di pagamento unico per superficie.

2.   Per tenere conto dell'evolversi della situazione del settore agricolo la Commissione adotta, mediante atti delegati, norme in merito a un periodo rappresentativo ai fini dell'articolo 57, paragrafo 3, e dell'articolo 59, paragrafo 3.

3.   Al fine di garantire una gestione efficiente dei diritti all'aiuto la Commissione adotta, mediante atti delegati, norme sulla fissazione e sul calcolo del valore e del numero dei diritti all'aiuto o sull'aumento di valore dei diritti provenienti dalla riserva nazionale a norma del presente capitolo e delle opzioni in esso previste.

4.   Al fine di garantire la tutela dei diritti dei beneficiari la Commissione adotta, mediante atti delegati:

a)

norme sull'assegnazione di diritti all'aiuto attinti alla riserva nazionale agli agricoltori che dichiarano un numero di ettari inferiore a quello corrispondente ai diritti all'aiuto che erano stati assegnati loro in forza degli articoli 43 e 59 del regolamento (CE) n. 1782/2003 se lo Stato membro che ha applicato il regime di pagamento unico per superficie si avvale dell'opzione di cui all'articolo 57, paragrafo 5, del presente regolamento;

b)

norme che definiscono le situazioni particolari di cui all'articolo 57, paragrafo 2, e norme sull'accesso degli agricoltori che si trovino in tali situazioni particolari a diritti all'aiuto attinti alla riserva nazionale a norma del presente capitolo.".

36)

all'articolo 67, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1.   Entro il 1o agosto 2009 gli Stati membri possono decidere di integrare l'aiuto alle sementi di cui al titolo IV, sezione 5, e i regimi di cui all'allegato XI, punto 1, fatta eccezione per il premio specifico alla qualità per il frumento (grano) duro, nel regime di pagamento unico nel 2010 o nel 2011. In tal caso la Commissione adatta, mediante atti di esecuzione, i massimali nazionali di cui all'articolo 40 aggiungendo gli importi dell'allegato XII per il regime di aiuti interessato.".

37)

al titolo III, capitolo 4, è aggiunto il seguente articolo:

"Articolo 67 bis

Delega di potere alla Commissione

Per permettere l'integrazione dei pagamenti accoppiati elencati all'allegato XI nel regime di pagamento unico nonché il trasferimento nel medesimo regime dei programmi di sostegno al settore vitivinicolo di cui all'allegato IX, la Commissione ha la facoltà di adottare, mediante atti delegati, norme sull'accesso ai pagamenti, sulla fissazione dell'importo e sul numero o sull'aumento di valore dei diritti da assegnare.".

38)

l'articolo 68 è così modificato:

a)

al paragrafo 2, lettera a), il punto ii) è sostituito dal seguente:

"ii)

è stato approvato dalla Commissione mediante un atto di esecuzione senza l'assistenza del comitato di cui all'articolo 141 quater;";

b)

il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

"7.   Per garantire un uso efficiente e mirato dei Fondi dell'Unione e per evitare un doppio finanziamento attraverso altri strumenti analoghi di sostegno la Commissione adotta, mediante atti delegati, le condizioni alle quali essa può dare l'approvazione di cui al paragrafo 2, lettera a), punto ii), le condizioni per la concessione del sostegno di cui al presente capitolo, norme in materia di coerenza con altre misure dell'Unione e di cumulo del sostegno nonché norme relative alla definizione delle singole misure di sostegno di cui al paragrafo 1.";

c)

al paragrafo 8, il secondo comma è soppresso;

d)

sono aggiunti i seguenti paragrafi:

"9.   La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione:

a)

norme relative al calcolo del valore di ciascun diritto all'aiuto ricevuto da un agricoltore che non possiede alcun diritto all'aiuto e chiede il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera c), comprese le norme sul calcolo dell'aumento dell'importo per ettaro erogato nell'ambito del regime di pagamento unico per superficie di cui all'articolo 131, paragrafo 2;

b)

norme sul calcolo della distruzione della produzione media annua di un agricoltore a norma dell'articolo 70, paragrafo 2, per il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera d), del presente articolo, comprese le norme relative all'obbligo degli agricoltori di fornire allo Stato membro informazioni sulla propria polizza assicurativa;

c)

la procedura per la valutazione e l'approvazione delle misure adottate a norma del paragrafo 1, lettera a), punto v).

10.   A seconda della decisione adottata da ciascuno Stato membro a norma del paragrafo 8, primo comma, la Commissione fissa, mediante un atto di esecuzione, il corrispondente massimale per tale sostegno.".

39)

l'articolo 69 è così modificato:

a)

al paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

"A seconda della decisione adottata da ciascuno Stato membro a norma del paragrafo 1 riguardo all'importo del massimale nazionale da utilizzare, la Commissione fissa, mediante atti di esecuzione, il corrispondente massimale per tale sostegno.";

b)

al paragrafo 4 è aggiunto il seguente comma:

"In funzione della scelta operata da ciascuno Stato membro la Commissione fissa, mediante atti di esecuzione, il corrispondente massimale globale per il sostegno di cui al presente paragrafo.";

c)

il paragrafo 6 è così modificato:

i)

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a)

all'articolo 68, paragrafo 1, ricorrendo all'importo calcolato a norma del paragrafo 7 del presente articolo e fissato dalla Commissione mediante un atto di esecuzione; e/o"

ii)

è aggiunto il seguente comma:

"In funzione della scelta operata da ciascuno Stato membro la Commissione fissa, mediante atti di esecuzione, il corrispondente importo delle risorse di cui al primo comma, lettera a).";

d)

al paragrafo 7, il quarto comma è sostituito dal seguente:

"Su richiesta di uno Stato membro la Commissione rivede, mediante un atto di esecuzione, gli importi stabiliti in base alle norme adottate dalla Commissione mediante un atto dello stesso tipo.".

39 bis)

all'articolo 70, paragrafo 2, è aggiunto il seguente comma:

"Gli Stati membri adottano regole per stabilire il calcolo della produzione media annua dell'agricoltore.".

[Em. 20]

40)

l'articolo 71 è così modificato:

a)

al paragrafo 6, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"La durata minima e massima dei prestiti commerciali ammissibili al beneficio del contributo finanziario e la loro fonte sono determinate dalla Commissione mediante atti di esecuzione. Tali atti possono contenere norme sull'informazione delle popolazioni agricole.";

b)

il paragrafo 10 è sostituito dal seguente:

"10.   Gli Stati membri presentano ogni anno alla Commissione una relazione sull'attuazione del presente articolo. La forma, il contenuto, le scadenze e i termini di presentazione di tale relazione sono stabiliti dalla Commissione mediante atti di esecuzione.".

41)

all'articolo 76 è aggiunto il seguente paragrafo:

"3.   La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, norme relative ai coefficienti di riduzione, specificando il relativo metodo di calcolo e la data di fissazione dei coefficienti.".

42)

al titolo IV, capitolo 1, sezione 1, è aggiunto il seguente articolo:

"Articolo 76 bis

Delega di potere alla Commissione

Per garantire un uso efficiente e mirato dei Fondi dell'Unione e una gestione efficiente dei regimi specifici di aiuto la Commissione ha la facoltà di adottare, mediante atti delegati, norme in merito alle superfici minime e norme specifiche riguardanti la semina e la coltivazione delle colture di cui alla presente sezione.".

43)

all'articolo 77 sono aggiunti i seguenti commi:

"Per permettere l'applicazione dei regimi specifici di aiuto la Commissione adotta, mediante atti delegati, norme in merito alle condizioni per la concessione dell'aiuto ai coltivatori di patate da fecola, comprese norme sull'ammissibilità, sul livello di prezzo minimo e sul pagamento.

La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le misure necessarie in relazione al pagamento dell'aiuto.".

44)

all'articolo 80 è aggiunto il seguente comma:

"La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le misure necessarie in merito al calcolo del contenuto di semi amari dei lupini dolci.".

45)

all'articolo 81, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"2.   Se la superficie per la quale è chiesto il premio per le colture proteiche risulta superiore alla superficie massima garantita, la superficie ammissibile, per singolo agricoltore, al premio per le colture proteiche è ridotta proporzionalmente per l'anno in questione dalla Commissione mediante atti di esecuzione.

La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le misure necessarie in merito ai coefficienti di riduzione, specificando il relativo metodo di calcolo e la data di fissazione dei coefficienti.

3.   Qualora, a norma dell'articolo 67, uno Stato membro decida di integrare il premio per le colture proteiche di cui alla presente sezione nel regime di pagamento unico, la Commissione riduce, mediante atti di esecuzione, la superficie massima garantita di cui al paragrafo 1 del presente articolo proporzionalmente agli importi relativi alle colture proteiche corrispondenti a detto Stato membro che figurano nell'allegato XII.

Per garantire un uso efficiente e mirato dei Fondi dell'Unione e una gestione efficiente dei regimi specifici di aiuto la Commissione adotta, mediante atti delegati:

a)

norme in merito alle superfici minime e norme specifiche riguardanti la semina e la coltivazione delle colture di cui alla presente sezione;

b)

norme in merito alle condizioni per la concessione del premio per le colture proteiche, comprese norme sulla definizione dei lupini dolci e sull'ammissibilità della consociazione di cereali e colture proteiche.".

46)

all'articolo 84 è aggiunto il seguente comma:

"La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le misure necessarie in merito ai coefficienti di riduzione, specificando il relativo metodo di calcolo e la data di fissazione dei coefficienti.".

47)

all'articolo 85 sono aggiunti i seguenti paragrafi:

"4.   Per garantire un uso efficiente e mirato dei Fondi dell'Unione e una gestione efficiente dei regimi specifici di aiuto la Commissione adotta, mediante atti delegati, norme in merito alle superfici minime e norme specifiche riguardanti la semina e la coltivazione delle colture di cui alla presente sezione.

5.   Per garantire una gestione efficiente dei regimi specifici di aiuto la Commissione adotta, mediante atti delegati, norme in merito alle condizioni di ammissibilità per le parcelle agricole piantate con alberi da frutta a guscio, norme che stabiliscano le dimensioni minime degli appezzamenti e una densità di alberi minima e norme sulla possibilità di beneficiare dell'aiuto nazionale per la frutta a guscio ai sensi degli articoli 86 e 120.".

48)

l'articolo 87 è così modificato:

a)

al paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

"L'ammontare dell'aiuto alle sementi richiesto non supera un massimale stabilito dalla Commissione mediante atti di esecuzione e corrispondente alla componente di aiuto alle sementi per le specie pertinenti nell'ambito del massimale nazionale di cui all'articolo 40 del presente regolamento, fissato a norma dell'articolo 64, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1782/2003 ("massimale dell'aiuto alle sementi"). Tuttavia, per i nuovi Stati membri, il massimale dell'aiuto alle sementi corrisponde agli importi di cui all'allegato XIV del presente regolamento.";

b)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4.   Per tutelare la salute pubblica la Commissione determina, mediante atti delegati, le varietà di canapa (Cannabis sativa L.) per le quali può essere versato l'aiuto alle sementi di cui al presente articolo.";

c)

sono aggiunti i seguenti paragrafi:

"5.   Per permettere l'applicazione dei regimi specifici di aiuto la Commissione stabilisce, mediante atti delegati, la definizione delle sementi di base e delle sementi certificate.

6.   Per garantire un uso efficiente e mirato dei Fondi dell'Unione destinati all'aiuto alle sementi la Commissione stabilisce, mediante atti delegati, le condizioni relative alla produzione, all'ammissibilità territoriale e alla commercializzazione delle sementi.

7.   Per garantire un uso efficiente e mirato dei Fondi dell'Unione e una gestione efficiente dei regimi specifici di aiuto la Commissione ha la facoltà di adottare, mediante atti delegati, norme in merito alle superfici minime e norme specifiche riguardanti la semina e la coltivazione delle colture di cui alla presente sezione.

8.   Per stilare un elenco delle varietà di canapa ammesse a beneficiare di pagamenti diretti e per tutelare la salute pubblica la Commissione adotta, mediante atti delegati, norme che subordinano la concessione di pagamenti all'uso di sementi certificate di determinate varietà e che stabiliscono la procedura per la determinazione delle varietà di canapa di cui all'articolo 87, paragrafo 4.

9.   La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le misure necessarie in merito alle informazioni che gli stabilimenti di sementi o i costitutori devono presentare ai fini della verifica dei diritti all'aiuto.".

49)

l'articolo 89 è così modificato:

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2.   Gli Stati membri autorizzano i terreni e le varietà di cui al paragrafo 1 in conformità alle norme e alle condizioni di cui al paragrafo 3.";

b)

sono aggiunti i seguenti paragrafi:

"3.   Per garantire una gestione efficiente dei regimi specifici di aiuto la Commissione stabilisce, mediante atti delegati, le norme e le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione per i terreni e le varietà ai fini del pagamento specifico per il cotone.

4.   La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, norme relative alla procedura di rilascio dell'autorizzazione e alle comunicazioni ai produttori riguardo all'autorizzazione medesima.".

50)

all'articolo 90, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5.   Per permettere l'applicazione dei regimi specifici di aiuto la Commissione adotta, mediante atti delegati, norme in merito alle condizioni per la concessione dell'aiuto per il cotone, ai requisiti di ammissibilità e alle pratiche agronomiche.

La Commissione ha la facoltà di adottare, mediante atti di esecuzione, norme relative al calcolo della riduzione di cui al paragrafo 4.".

51)

l'articolo 91 è così modificato:

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2.   Gli Stati membri sul cui territorio sono stabilite le imprese di sgranatura procedono al riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali che soddisfano i criteri di cui al paragrafo 3.";

b)

è aggiunto il seguente paragrafo:

"3.   Per permettere un'efficace applicazione dei regimi specifici di aiuto la Commissione adotta, mediante atti delegati, i criteri per il riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali e gli obblighi dei produttori. La Commissione stabilisce inoltre le norme da applicare qualora un'organizzazione interprofessionale riconosciuta non soddisfi tali criteri.".

52)

all'articolo 97 sono aggiunti i seguenti paragrafi:

"5.   Per garantire la tutela dei diritti degli agricoltori la Commissione ha la facoltà di adottare, mediante atti delegati, definizioni specifiche ai fini della presente sezione.

6.   Per garantire un uso efficiente e mirato dei Fondi dell'Unione destinati ai pagamenti transitori per i prodotti ortofrutticoli la Commissione ha la facoltà di adottare, mediante atti delegati:

a)

i requisiti del contratto di trasformazione di cui al paragrafo 3;

b)

le norme relative alle sanzioni da irrogare se un primo trasformatore o un collettore riconosciuto risulta inadempiente agli obblighi previsti nel presente capitolo o alle disposizioni nazionali adottate in base a esso, o se non accetta o non agevola i controlli delle autorità competenti.

7.   Per garantire una gestione efficiente dei regimi specifici di aiuto la Commissione ha la facoltà di adottare, mediante atti delegati, norme in merito alle superfici minime e norme specifiche riguardanti la semina e la coltivazione delle colture di cui alla presente sezione.

8.   La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le misure necessarie in merito al riconoscimento e al controllo dei primi trasformatori e dei collettori da parte degli Stati membri, alla pubblicazione, ad opera degli Stati membri, dell'elenco dei primi trasformatori e dei collettori riconosciuti, all'importo indicativo di aiuto che gli Stati membri sono tenuti a fissare e alla base per il calcolo dell'importo dell'aiuto.".

53)

all'articolo 98 sono aggiunti i seguenti paragrafi:

"7.   Per garantire la tutela dei diritti degli agricoltori la Commissione ha la facoltà di adottare, mediante atti delegati, definizioni specifiche ai fini della presente sezione.

8.   Per garantire un uso efficiente e mirato dei Fondi dell'Unione destinati ai pagamenti transitori per i frutti rossi la Commissione ha la facoltà di adottare, mediante atti delegati:

a)

i requisiti del contratto di trasformazione di cui al paragrafo 2;

b)

le norme relative alle sanzioni da irrogare se un primo trasformatore o un collettore riconosciuto risulta inadempiente agli obblighi previsti nel presente capitolo o alle disposizioni nazionali adottate in base a esso, o se non accetta o non agevola i controlli delle autorità competenti;

c)

norme in merito alle superfici minime e norme specifiche riguardanti la semina e la coltivazione delle colture di cui alla presente sezione.

9.   La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le misure necessarie in merito al riconoscimento e al controllo dei primi trasformatori e dei collettori da parte degli Stati membri, alla pubblicazione, ad opera degli Stati membri, dell'elenco dei primi trasformatori e dei collettori riconosciuti, all'importo indicativo di aiuto che gli Stati membri sono tenuti a fissare e alla base per il calcolo dell'importo dell'aiuto.".

54)

all'articolo 101, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"L'elenco delle zone suddette è stilato dalla Commissione mediante atti di esecuzione.

La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, norme relative alla verifica delle zone che soddisfano i criteri di cui al primo comma e alla loro comunicazione.".

55)

l'articolo 103 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1.   I premi sono versati agli agricoltori beneficiari in funzione del numero di pecore e/o di capre presenti nell'azienda per un periodo minimo determinato dalla Commissione mediante atti di esecuzione.

La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, norme in merito alle domande, alle dichiarazioni e agli altri documenti che gli agricoltori sono tenuti a presentare, alle condizioni che gli animali devono soddisfare per ricevere i pagamenti e all'obbligo di compilare un inventario degli agricoltori che commercializzano latte di pecora o prodotti derivati.";

b)

è aggiunto il seguente paragrafo:

"3.   Al fine di garantire la corretta gestione della riserva nazionale e la tutela dei diritti dei beneficiari la Commissione adotta, mediante atti delegati:

a)

norme in merito all'utilizzo, al trasferimento e alla cessione temporanea dei diritti ai pagamenti per le carni ovine e caprine di cui all'articolo 52;

b)

norme sulla possibilità di beneficiare dei pagamenti per le carni ovine e caprine di cui all'articolo 52 per gli agricoltori non proprietari delle superfici che utilizzano.".

56)

all'articolo 104 è aggiunto il seguente paragrafo:

"5.   La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le misure necessarie per il calcolo dei limiti individuali e l'arrotondamento dei diritti.".

57)

l'articolo 105 è così modificato:

a)

al paragrafo 2 è aggiunto il seguente comma:

"Salvo in casi eccezionali debitamente giustificati, l'agricoltore che abbia ottenuto gratuitamente diritti al premio provenienti dalla riserva nazionale non è autorizzato né a trasferirli né a cederli temporaneamente nel corso dei tre anni successivi al loro ottenimento."

b)

sono aggiunti i seguenti paragrafi:

"5.   La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le misure necessarie in relazione alle comunicazioni relative a trasferimenti e/o cessioni da parte dell'agricoltore all'autorità competente, alla determinazione del massimale individuale, alla comunicazione dell'agricoltore in caso di trasferimento o di cessione temporanea di diritti al premio e al trasferimento e alla cessione temporanea tramite la riserva nazionale.

6.   La Commissione ha la facoltà di adottare, mediante atti di esecuzione delegati , le misure necessarie in relazione al ritiro e alla riassegnazione dei diritti al premio inutilizzati stabiliti a norma della presente sezione.".

[Em.21]

58)

l'articolo 110 è così modificato:

a)

al paragrafo 1 è aggiunto il seguente comma:

"Per motivi amministrativi, gli Stati membri possono disporre che le domande di pagamenti diretti di cui all'articolo 19, relative al premio speciale, siano presentate per un numero minimo di animali non superiore a tre.";

b)

al paragrafo 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a)

ogni capo che è oggetto di una domanda è allevato dall'agricoltore a fini di ingrasso per un periodo determinato dalla Commissione mediante atti di esecuzione;";

c)

al paragrafo 4 è aggiunto il seguente comma:

"La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione delegati , le misure necessarie in merito all'importo del premio da concedere se l'applicazione della riduzione proporzionale di cui al primo comma dà come risultato un numero di animali ammissibili diverso da un numero intero.";

[Em. 22]

d)

al paragrafo 5 è aggiunto il seguente comma:

"La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, norme relative alle comunicazioni degli Stati membri alla Commissione riguardo alle misure adottate a norma del primo comma.";

e)

al paragrafo 6 è aggiunto il seguente comma:

"La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le misure necessarie in merito alla concessione del premio al momento della macellazione, comprese disposizioni sulle fasce di età, le domande di aiuto e i relativi documenti di accompagnamento, il periodo di detenzione e la determinazione del peso delle carcasse.";

f)

è aggiunto il seguente paragrafo:

"9.   La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le misure necessarie in merito alle domande, alla concessione del premio agli animali che ne sono stati esclusi in seguito all'applicazione della riduzione proporzionale di cui al paragrafo 4, ai passaporti di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1760/2000 e ai documenti amministrativi nazionali di cui al paragrafo 3, lettera b), del presente articolo, nonché alla comunicazione da rivolgere alla Commissione ove lo Stato membro decida di inserire regioni diverse o di modificare le regioni esistenti ai sensi dell'articolo 109, lettera a), del presente regolamento.".

59)

l'articolo 111 è così modificato:

a)

al paragrafo 1 sono aggiunti i seguenti commi:

"Per motivi amministrativi, gli Stati membri possono disporre che le domande di pagamenti diretti di cui all'articolo 19, relative al premio per vacca nutrice, siano presentate per un numero minimo di animali non superiore a tre.

La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le misure necessarie in relazione alle domande di aiuto.";

b)

il paragrafo 2 è così modificato:

i)

dopo il secondo comma è inserito il comma seguente:

"La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione:

a)

le misure necessarie in relazione al periodo di detenzione di 6 mesi di cui al secondo comma e all'obbligo per gli Stati membri di comunicare alla Commissione la modifica o la soppressione del limite quantitativo;

b)

disposizioni in merito alla data da prendere in considerazione ai fini della determinazione della quota individuale di latte disponibile per poter beneficiare del premio per vacca nutrice.";

ii)

è aggiunto il seguente comma:

"La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le misure necessarie in relazione al calcolo della resa lattiera media.";

c)

il paragrafo 5 è così modificato:

i)

dopo il primo comma è inserito il comma seguente:

"La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le misure necessarie in relazione alla comunicazione alla Commissione delle ulteriori condizioni per la concessione del premio.";

ii)

è aggiunto il seguente comma:

"La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le misure necessarie riguardanti:

a)

la comunicazione da parte degli Stati membri riguardo alle ulteriori condizioni poste per la concessione del premio supplementare per vacca nutrice e

b)

la decisione adottata dalla Commissione, mediante un atto di esecuzione senza l'assistenza del comitato di cui all'articolo 141 quater, riguardo agli Stati membri che soddisfano le condizioni stabilite al quarto comma.";

d)

sono aggiunti i seguenti paragrafi:

"7.   Al fine di garantire la sana gestione del regime e la tutela dei diritti dei beneficiari la Commissione adotta, mediante atti delegati:

a)

norme relative all'ammissibilità delle vacche appartenenti a una razza a orientamento "carne" al premio per le vacche nutrici di cui all'articolo 53, paragrafo 1;

b)

norme in merito all'utilizzo, al trasferimento e alla cessione temporanea dei diritti al premio per le vacche nutrici di cui all'articolo 53, paragrafo 1;

c)

norme sulla possibilità di beneficiare del premio per le vacche nutrici di cui all'articolo 53, paragrafo 1, per gli agricoltori non proprietari delle superfici che utilizzano;";

d)

norme relative all'ammissibilità al premio nazionale supplementare per vacca nutrice di cui al paragrafo 5 del presente articolo.

8.   Per garantire l'adempimento degli obblighi a carico dei beneficiari la Commissione adotta, mediante atti delegati, le norme relative all'accesso ai diritti al premio per le vacche nutrici di cui all'articolo 53, paragrafo 1, al quale danno titolo diritti parziali.".

60)

l'articolo 112 è così modificato:

a)

al paragrafo 1 è aggiunto il seguente comma:

"La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le misure necessarie in relazione alla determinazione del massimale individuale per agricoltore.";

b)

è aggiunto il seguente paragrafo:

"6.   La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, tutte le misure necessarie in relazione all'arrotondamento dei diritti parziali.".

61)

l'articolo 113 è così modificato:

a)

al paragrafo 2 è aggiunto il seguente comma:

"Salvo in casi eccezionali debitamente giustificati, l'agricoltore che abbia ottenuto gratuitamente diritti al premio provenienti dalla riserva nazionale non è autorizzato né a trasferirli né a cederli temporaneamente nel corso dei tre anni civili successivi al loro ottenimento.";

b)

è aggiunto il seguente paragrafo: sono aggiunti i seguenti paragrafi : [Em. 23]

"5.   La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, norme riguardanti:

a)

la comunicazione alle autorità competenti dello Stato membro, da parte dell'agricoltore che trasferisce e/o cede i diritti e da parte dell'agricoltore che riceve i diritti, dell'avvenuto trasferimento e/o cessione temporanea dei diritti al premio;

b)

la determinazione da parte dello Stato membro e la comunicazione all'agricoltore del nuovo massimale individuale in caso di trasferimento o di cessione temporanea di diritti al premio;

c)

il trasferimento e/o la cessione temporanea di diritti tramite la riserva nazionale."; [Em. 24]

5 bis.     La Commissione adotta, mediante atti delegati, norme relative al trasferimento e/o alla cessione temporanea di diritti tramite la riserva nazionale.". [Em. 25]

62)

all'articolo 115 sono aggiunti i seguenti paragrafi:

"3.   Al fine di garantire la tutela dei diritti dei beneficiari la Commissione adotta, mediante atti delegati, le norme relative all'accesso al regime specifico per le giovenche di cui al paragrafo 1 degli agricoltori la cui mandria di giovenche è destinata alla rimonta.

4.   La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, norme riguardanti:

a)

la comunicazione alla Commissione da parte degli Stati membri del fatto di essersi avvalsi della possibilità prevista al paragrafo 1, dei dati che consentono di accertare il rispetto delle condizioni stabilite nel medesimo paragrafo, del massimale specifico da essi stabilito, della modifica di tale massimale e dei criteri adottati per assicurarsi che il premio sia versato agli agricoltori la cui mandria di giovenche è destinata alla rimonta;

b)

la decisione della Commissione riguardo agli Stati membri che soddisfano le condizioni stabilite al paragrafo 1;

c)

l'importo del premio da concedere se l'applicazione della riduzione proporzionale di cui al paragrafo 1 dà come risultato un numero di animali ammissibili diverso da un numero intero;

d)

il numero minimo di capi da detenere;

e)

l'arrotondamento del numero di capi se il calcolo del numero massimo di giovenche in percentuale, a norma dell'articolo 111, paragrafo 2, secondo comma, dà un risultato diverso da un numero intero."; [Em. 26]

4 bis.     La Commissione adotta, mediante atti delegati, norme relative all'arrotondamento del numero di capi se il calcolo del numero massimo di giovenche in percentuale, a norma dell'articolo 111, paragrafo 2, secondo comma, dà un risultato diverso da un numero intero.".

[Em. 27]

63)

l'articolo 116 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è così modificato:

i)

il primo comma è sostituito dal seguente:

"L'agricoltore che detiene bovini nella sua azienda può beneficiare, su domanda, di un premio all'abbattimento. Il premio è concesso all'abbattimento dei capi ammissibili o alla loro esportazione verso un paese terzo nei limiti di massimali nazionali determinati dalla Commissione mediante atti di esecuzione.";

ii)

il terzo comma è sostituito dal seguente:

"Gli animali di cui al secondo comma, lettere a) e b), sono ammissibili al premio all'abbattimento a condizione di essere stati detenuti dall'agricoltore per un periodo determinato dalla Commissione mediante atti di esecuzione.";

b)

al paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

"La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, i massimali nazionali di cui al paragrafo 1. Tali massimali sono fissati per Stato membro e separatamente per ciascun gruppo di animali previsti in tale paragrafo, secondo comma, lettere a) e b). Ciascun massimale è pari al numero degli animali di ciascuno di questi due gruppi che nel 1995 sono stati macellati nello Stato membro in questione. A tale massimale si aggiunge il numero degli animali esportati verso paesi terzi, secondo i dati dell'Eurostat o in base a qualsiasi altra informazione statistica ufficiale pubblicata per tale anno, riconosciuta dalla Commissione.";

c)

sono aggiunti i seguenti paragrafi:

"5.   Per garantire un uso efficiente e mirato dei Fondi dell'Unione la Commissione adotta, mediante atti delegati, le norme relative all'obbligo di una dichiarazione di partecipazione per avere accesso al premio all'abbattimento di cui al presente articolo.

6.   Per permettere l'applicazione del premio all'abbattimento di cui al presente articolo la Commissione adotta, mediante atti delegati, le norme relative all'ammissibilità delle carcasse.

7.   Al fine di garantire la tutela dei diritti dei beneficiari la Commissione adotta, mediante atti delegati, le norme relative all'importo del premio all'abbattimento di cui al presente articolo al quale dà titolo un numero di capi ammissibili inferiore a un numero intero.".

64)

l'articolo 117 è così modificato:

a)

il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Nondimeno, un animale è considerato ammissibile al pagamento anche nel caso in cui le informazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 1760/2000 siano state comunicate all'autorità competente il primo giorno del periodo di detenzione di tale animale, come stabilito dalla Commissione mediante atti di esecuzione.";

b)

è aggiunto il seguente comma:

"La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, norme riguardanti:

le domande di premio e i documenti che gli agricoltori devono presentare, la determinazione dei periodi di detenzione e la procedura da seguire per l'identificazione e la registrazione degli animali,

il fatto generatore che determina l'anno di imputazione degli animali ai fini della determinazione dell'importo del premio, nonché per l'applicazione dell'aliquota dell'aiuto e per il calcolo della riduzione proporzionale,

il ritiro e la riassegnazione dei diritti al premio inutilizzati stabiliti a norma della presente sezione.".

65)

all'articolo 119, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma:

"La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, norme relative alla durata del periodo di esclusione.".

66)

all'articolo 124 sono aggiunti i seguenti paragrafi:

"9.   Al fine di permettere l'applicazione del regime di pagamento unico per superficie di cui al presente titolo la Commissione determina, mediante atti delegati, le superfici agricole soggette al regime di pagamento unico per superficie di cui al paragrafo 1 e la dimensione minima della superficie ammissibile per azienda per la quale possono essere richiesti i pagamenti al di sopra di 0,3 ettari, a norma del paragrafo 2, terzo comma.

10.   Per stilare un elenco delle varietà di canapa ammesse a beneficiare di pagamenti diretti e per tutelare la salute pubblica la Commissione adotta, mediante atti delegati, norme che subordinano la concessione di pagamenti all'uso di sementi certificate di determinate varietà e che stabiliscono la procedura per la determinazione delle varietà di canapa di cui all'articolo 39.".

67)

all'articolo 126 è aggiunto il seguente paragrafo:

"4.   In funzione della scelta operata da ciascuno Stato membro la Commissione fissa, mediante atti di esecuzione, il corrispondente massimale del sostegno di cui al presente articolo.".

68)

all'articolo 127 è aggiunto il seguente paragrafo:

"3.   In funzione della scelta operata da ciascuno Stato membro la Commissione fissa, mediante un atto di esecuzione, il corrispondente massimale del sostegno di cui al presente articolo.".

69)

l'articolo 128 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"In tal caso e nei limiti del massimale fissato dalla Commissione mediante atti di esecuzione, gli Stati membri interessati effettuano, su base annua, un pagamento supplementare agli agricoltori.";

b)

al paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"In tal caso e nei limiti del massimale fissato dalla Commissione mediante atti di esecuzione, gli Stati membri interessati effettuano, su base annua, un pagamento supplementare agli agricoltori.".

70)

all'articolo 129 è aggiunto il seguente paragrafo:

"4.   In funzione della scelta operata da ciascuno Stato membro la Commissione fissa, mediante un atto di esecuzione, il corrispondente massimale del sostegno di cui al presente articolo.".

71)

all'articolo 131, paragrafo 4, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Gli importi di cui al paragrafo 1 sono fissati dalla Commissione mediante atti di esecuzione.".

72)

l'articolo 132 è così modificato:

a)

al paragrafo 2, l'alinea è sostituito dal seguente:

"Fatta salva l'autorizzazione concessa dalla Commissione mediante un atto di esecuzione senza l'assistenza del comitato di cui all'articolo 141 quater, i nuovi Stati membri hanno la possibilità di integrare i pagamenti diretti";

b)

sono aggiunti i seguenti paragrafi:

"9.   Per permettere l'applicazione dei pagamenti diretti nazionali integrativi la Commissione adotta, mediante atti delegati, norme ai fini del paragrafo 7, lettera b), in merito alle condizioni per la concessione dell'aiuto.

10.   La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le misure necessarie:

per i casi in cui i pagamenti diretti nazionali integrativi risultino superiori al livello massimo autorizzato dalla Commissione;

in merito ai controlli.".

73)

all'articolo 139 è aggiunto il seguente comma:

"Tuttavia, i pagamenti diretti nazionali integrativi di cui all'articolo 132, corrisposti in modo non conforme all'autorizzazione della Commissione sono considerati alla stregua di un aiuto di Stato illegale ai sensi del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio (11).

74)

all'articolo 140 è aggiunto il seguente comma:

"La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, norme relative alle comunicazioni degli Stati membri alla Commissione aventi ad oggetto informazioni, documenti, statistiche e relazioni, nonché i termini da rispettare e i metodi da seguire per tali comunicazioni.".

75)

gli articoli 141 e 142 sono soppressi;

76)

al titolo VII, capitolo 1, sono aggiunti i seguenti articoli:

"Articolo 141 bis

Poteri della Commissione

Allorché sono conferiti poteri alla Commissione, quest'ultima agisce secondo la procedura di cui all'articolo 141 ter nel caso degli atti delegati e secondo la procedura di cui all'articolo 141 quater nel caso degli atti di esecuzione, salvo espressa disposizione contraria del presente regolamento.

Articolo 141 ter

Atti delegati Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare gli atti delegati di cui al presente regolamento è conferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato di adottare atti delegati è soggetto alle condizioni stabilite al presente articolo . Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

2.   La delega di potere di cui al paragrafo 1 può essere revocata dal Parlamento europeo o dal Consiglio. all'articolo 2 bis, all'articolo 6, paragrafo 3, all'articolo 8, paragrafo 2, all'articolo 9, paragrafo 3, all'articolo 11 bis, paragrafi 1 e 2, all'articolo 12, paragrafo 5, all'articolo 27 bis, paragrafi 1, 2, 3, 4 e 5, all'articolo 31 bis, all'articolo 33, paragrafo 5, all'articolo 40, paragrafo 1, all'articolo 45 bis, paragrafi 1, 2, 3, 4 e 5, all'articolo 54 bis, all'articolo 62 bis, paragrafi 1 e 3 o paragrafo 4, all'articolo 67 bis, all'articolo 68, paragrafo 7, all'articolo 76 bis, all'articolo 77, all'articolo 81, paragrafo 3, all'articolo 85, paragrafo 4 o paragrafo 5, all'articolo 87, paragrafi 4, 5, 6, 7 e 8, all'articolo 89, paragrafo 3, all'articolo 90, paragrafo 5, all'articolo 91, paragrafo 3, all'articolo 97, paragrafi 5, 6 e 7, all'articolo 98, paragrafi 7 e 8, all'articolo 103, paragrafo 3, all'articolo 105, paragrafo 6, all'articolo 110, paragrafo 4, all'articolo 111, paragrafi 7 e 8, all'articolo 113, paragrafo 6 (nuovo), all'articolo 115, paragrafi 3 e 5 (nuovo), all'articolo 116, paragrafi 5, 6 e 7, all'articolo 124, paragrafi 9 e 10, e all'articolo 132, paragrafo 9, è conferita alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere da … (12). La Commissione elabora una relazione per quanto attiene alla delega di potere almeno nove mesi prima della scadenza di detto periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento o il Consiglio si opponga a tale proroga almeno tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

L'istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere se revocare la delega di potere si adopera per informarne l'altra istituzione e la Commissione entro un termine ragionevole prima dell'adozione della decisione definitiva, indicando i poteri delegati che potrebbero essere revocati e gli eventuali motivi della revoca.

La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione medesima. Gli effetti della decisione decorrono immediatamente o a una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca lascia impregiudicata la validità degli atti delegati già in vigore. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

3.   Il Parlamento europeo e il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato entro un termine di due mesi a decorrere dalla data di notifica. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio tale termine è prorogato di un mese.

Se allo scadere di tale termine né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni all'atto delegato, esso è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entra in vigore alla data ivi indicata.

L'atto delegato può essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entra in vigore prima della scadenza di tale termine se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione della loro intenzione di non sollevare obiezioni.

Se il Parlamento europeo o il Consiglio solleva obiezioni a un atto delegato, quest'ultimo non entra in vigore. L'istituzione che solleva obiezioni all'atto delegato ne illustra le ragioni.

La delega di potere può essere revocata in qualunque momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega del potere specificato nella decisione medesima. Essa prende effetto il giorno successivo alla pubblicazione di tale decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o a una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca lascia impregiudicata la validità degli atti delegati già in vigore.

4.     Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica imultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.     Un atto delegato adottato ai sensi del presente regolamento entra in vigore soltanto se non sono state sollevate obiezioni da parte del Parlamento europeo o del Consiglio entro due mesi dalla data di notifica dell'atto stesso al Parlamento europeo e al Consiglio o se, prima della scadenza di tale periodo, entrambe le istituzioni hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale periodo è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. [Em. 28]

Articolo 141 ter bis

Procedura d'urgenza

1.     Gli atti delegati adottati a norma del presente articolo entrano in vigore senza indugio e restano d'applicazione fintantoché non sia sollevata alcuna obiezione in conformità del paragrafo 2. La notifica dell'atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio precisa i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza.

2.     Il Parlamento europeo o il Consiglio può sollevare obiezioni a un atto delegato in conformità della procedura di cui all'articolo 141 ter, paragrafo 5, nel qual caso la Commissione procede senza indugio all'abrogazione dell'atto successivamente alla notifica della decisione del Parlamento europeo o del Consiglio di sollevare obiezioni. [Em. 29]

Articolo 141 quater

Atti di esecuzione - Comitato Procedura di comitato

[Da completarsi successivamente all'adozione del regolamento che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo di cui all'articolo 291, paragrafo 2, del TFUE, attualmente in discussione in sede di Parlamento europeo e di Consiglio.]".

1.

La Commissione è assistita dal comitato per i pagamenti diretti. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (13).

2.

Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

[Em. 30]

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a …, il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  GU C 107 del 6.4.2011, pag. 30.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 4 luglio 2012.

(3)  GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16.

(4)   GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

(5)  GU L 316 del 2.12.2009, pag. 1.

(6)  GU L 316 del 2.12.2009, pag. 27.

(7)  GU L 316 del 2.12.2009, pag. 65.

(8)  GU L 215 del 30.7.1992, pag. 85.

(9)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.";

(10)  GU L 124 dell' 8.6.1971, pag. 1.".

(11)  GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.";

(12)  

+

Data di entrata in vigore del presente regolamento.

(13)   GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13."


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