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Document 52012AE0801

    Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai bilanci annuali, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di taluni tipi di imprese — COM(2011) 684 definitivo — 2011/0308 (COD)

    GU C 181 del 21.6.2012, p. 84–88 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    21.6.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 181/84


    Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai bilanci annuali, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di taluni tipi di imprese

    COM(2011) 684 definitivo — 2011/0308 (COD)

    2012/C 181/15

    Relatore: BARROS VALE

    Il Consiglio, in data 29 novembre 2011, e il Parlamento europeo, in data 15 novembre 2011, hanno deciso, conformemente al disposto dell'articolo 50, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla:

    Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai bilanci annuali, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di taluni tipi di imprese

    COM(2011) 684 final — 2011/0308 (COD).

    La sezione specializzata Mercato unico, produzione e consumo, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 8 marzo 2012.

    Alla sua 479a sessione plenaria, dei giorni 28 e 29 marzo 2012 (seduta del 29 marzo), il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il seguente parere con 125 voti favorevoli, 2 voti contrari e 8 astensioni.

    1.   Sintesi e conclusioni

    1.1   Le microimprese e le piccole e medie imprese rappresentano una quota maggioritaria del tessuto imprenditoriale dell'UE. Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) accoglie con favore, quindi, tutte le iniziative che possano portare a un miglior funzionamento del mercato unico e che agevolino e promuovano gli investimenti e gli scambi transfrontalieri. Le piccole e medie imprese (PMI) sono le prime a contribuire alla crescita economica, alla creazione di posti di lavoro e all'innovazione, ma sono anche le più vulnerabili ai cambiamenti e alle evoluzioni.

    1.2   Le semplificazioni previste dalla proposta di riesame in oggetto si riallacciano all'obiettivo, stabilito dalla strategia Europa 2020, di una crescita sostenibile e inclusiva, al principio di semplificazione raccomandato dalla comunicazione L'Atto per il mercato unico e al riconoscimento del ruolo centrale delle PMI a favore dello sviluppo economico, contenuto nella comunicazione Pensare anzitutto in piccolo - Un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa (uno«Small Business Act»per l'Europa).

    1.3   La piena armonizzazione in tutta l'UE dei criteri di inquadramento secondo le dimensioni è una iniziativa che va accolta favorevolmente e che, a giudizio del CESE, deve essere estesa alle cosiddette microimprese. Occorre pertanto promuovere l'esistenza di un'unica normativa quadro che disciplini l'intero universo delle imprese. Questa uniformazione generale, che promuove la parità in tutta l'UE, va considerata una misura per la promozione della concorrenza.

    1.4   Va inoltre sottolineato il divieto per gli Stati membri di imporre alle piccole imprese la fornitura di informazioni supplementari rispetto a quelle previste dalla nuova direttiva. Solo in questo modo è possibile conseguire pienamente l'obiettivo della semplificazione che si pone l'attuale riesame e la sua applicazione a beneficio di tutti, nel rispetto degli interessi degli utenti delle informazioni finanziarie, siano essi investitori, creditori o il pubblico in generale.

    1.5   Il CESE è dell'avviso che, una volta assicurati gli interessi qui sopra ricordati, le semplificazioni e l'armonizzazione proposte siano applicabili anche a fini fiscali, proibendo agli Stati membri di richiedere la presentazione di ulteriori informazioni per la riscossione delle imposte. Anche le banche devono essere sensibilizzate alle modifiche e alle possibilità di adeguare i loro metodi di analisi alle nuove regole in materia di bilanci, evitando la necessità di fornire ulteriori informazioni.

    1.6   Dalla mera semplificazione dei bilanci non ci si potrà attendere un incentivo alla costituzione di imprese e un miglioramento dell'ambiente imprenditoriale. Questo obiettivo sarà sicuramente raggiungibile grazie alla contemporanea adozione di altre misure atte a promuovere la crescita dell'economia. Ciò non significa, tuttavia, che non vadano accolte con favore sia questa che qualsiasi altra iniziativa che consenta di ridurre i costi amministrativi e di opportunità, nonché altre misure di semplificazione burocratica (obblighi dichiarativi, rilascio di licenze e autorizzazioni, ecc.).

    1.7   Per quanto riguarda la riduzione dei costi, umani o finanziari che siano, le semplificazioni proposte consentiranno certamente di liberare mezzi che sarà possibile utilizzare in altri ambiti dell'attività delle imprese.

    1.8   Il CESE sottolinea e approva l'importanza dell'esenzione dall'obbligo del controllo legale dei conti per le piccole imprese, che siano o meno società per azioni, ma ritiene che detto controllo debba continuare a essere obbligatorio per le imprese con più di 25 dipendenti. Per alcune piccole imprese la necessità di questa procedura rappresenta un elemento assai oneroso, pertanto occorre assicurare l'esenzione delle piccole imprese non quotate in borsa, indipendentemente dalla loro forma giuridica di società. Questa procedura deve essere opzionale, a discrezione dei soci o degli azionisti.

    1.9   Al contrario, quando le operazioni contabili saranno realizzate per via informatica e l'elaborazione dei bilanci sarà il prodotto di software per la gestione della contabilità reperibili sul mercato, le semplificazioni potranno, in una prima fase, comportare un aumento dei costi data la necessità, che non va sottovalutata, di aggiornare i suddetti software.

    1.10   Occorre inoltre tener conto dell'impatto in termini di costi dovuto all'adattamento della raccolta delle informazioni disponibili, sia per le autorità statistiche che per le amministrazioni fiscali.

    1.11   Nella maggioranza delle piccole imprese i bilanci continuano a essere considerati un semplice obbligo, imposto per legge e a beneficio dell'amministrazione fiscale. Se è vero che un elemento determinante in questo senso è rappresentato dalle piccole dimensioni, che rendono inattuabile il ricorso a contabili interni, il fattore principale continua a essere costituito dalle carenze formative tra i gestori e gli imprenditori di molte PMI. È quindi opportuno appoggiare il mantenimento e il rafforzamento delle iniziative di formazione e di sensibilizzazione degli imprenditori per l'interpretazione delle informazioni disponibili, che potranno contribuire a evitare, nella gestione delle imprese, alcuni errori da «navigazione a vista». Parallelamente, occorre inoltre considerare l'importanza dell'aggiornamento nella formazione dei tecnici delle società di consulenza contabile, responsabili dell'elaborazione della maggior parte dei bilanci delle piccole imprese. Va altresì incoraggiata e appoggiata la formazione di questi contabili per tenere conto degli aggiornamenti della legislazione.

    1.12   Per quanto riguarda l'obbligatorietà della comunicazione dei pagamenti ai governi da parte delle industrie estrattive e delle imprese utilizzatrici di aree forestali, il CESE si compiace dell'introduzione di questa misura, ma ne raccomanda l'estensione ad altri settori pertinenti. Queste comunicazioni, a fini di trasparenza, dovrebbero includere qualsiasi concessione di interessi pubblici a privati, come le transazioni connesse alla rete di trasporti, all'acqua, all'energia e alle telecomunicazioni o ancora al settore del gioco d'azzardo. Queste attività coinvolgono importi che raggiungono valori considerevoli e, con l'eccezione del gioco d'azzardo, rappresentano i più elementari servizi pubblici alla popolazione.

    1.13   Alcune disposizioni della direttiva in esame contrastano con quanto stabilito dagli International Financial Reporting Standards (IFRS), in particolare l'obbligo di includere nello stato patrimoniale il capitale non ancora realizzato, e al periodo massimo di ammortamento del goodwill (valore di avviamento). Il CESE si compiace che la proposta di direttiva non preveda l'adozione obbligatoria delle norme IFRS per le PMI, in attesa di poter valutare le conseguenze della loro recente applicazione a livello mondiale.

    1.14   È ancora in discussione l'applicazione di una normativa per le microentità che disciplini queste imprese in modo indipendente. È importante che la normativa di inquadramento delle microentità sia resa compatibile con le disposizioni oggetto del presente parere, evitando così la dispersione delle informazioni in vari documenti.

    2.   Contesto della proposta

    2.1   La proposta di direttiva in esame prevede l'abrogazione della 4a e della 7a direttiva (78/660/CEE relativa ai conti annuali di taluni tipi di società e 83/349/CEE relativa ai conti consolidati) e la loro sostituzione con un'unica direttiva relativa ai bilanci annuali, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di taluni tipi di imprese.

    2.2   La riforma proposta fa parte di una più vasta gamma di iniziative della Commissione europea volte a semplificare le procedure richieste alle PMI e così a ridurre gli oneri amministrativi imposti a questo tipo di imprese, e integra la proposta di direttiva del 2009 relativa ai bilanci delle microentità. L'elaborazione dei bilanci è considerato uno degli obblighi normativi più onerosi per le imprese, in particolare per quelle di piccole dimensioni.

    2.3   La comunicazione della Commissione L'Atto per il mercato unico, Dodici leve per stimolare la crescita e rafforzare la fiducia, «Insieme per una nuova crescita» indica nella revisione delle direttive contabili una delle leve per stimolare la crescita, e sottolinea l'importanza della riduzione dei requisiti regolamentari per le PMI, al livello sia nazionale che europeo.

    2.4   La revisione ha i seguenti obiettivi: ridurre e semplificare gli oneri amministrativi derivanti dalla redazione dei bilanci, in particolare per le piccole imprese; aumentare la chiarezza e la comparabilità dei bilanci, particolarmente importanti per le imprese con attività transfrontaliere; tutelare gli utilizzatori delle informazioni contabili; migliorare la trasparenza dei pagamenti ai governi da parte di imprese delle industrie estrattive e di imprese utilizzatrici di aree forestali primarie.

    2.5   È stata realizzata una consultazione delle parti interessate, che ha coinvolto i redattori e gli utilizzatori dei bilanci, gli organismi che stabiliscono i principi contabili e le autorità pubbliche, nonché una valutazione d'impatto, e si è giunti alle seguenti conclusioni:

    2.5.1

    Per quanto riguarda la redazione dei bilanci, considerata come un compito assai oneroso nella vita delle imprese, in particolare di quelle più piccole, vengono modificate le disposizioni della direttiva creando un «miniregime» specifico per le piccole imprese, che riduce gli obblighi circa le informazioni da allegare, rende meno rigidi gli obblighi di controllo legale dei conti e esonera i piccoli gruppi dall'obbligo di redigere bilanci consolidati.

    2.5.2

    Vengono armonizzate le soglie di inquadramento delle imprese in base alle dimensioni, assicurando così che imprese di uguale grandezza abbiano lo stesso trattamento in tutta l'UE.

    2.5.3

    Il numero di opzioni a disposizione degli Stati membri per la presentazione di informazioni supplementari è limitato al fine di armonizzare le pratiche nell'UE e di incrementare il grado di compatibilità dei bilanci.

    2.5.4

    Facendo seguito all'appoggio della Commissione all'iniziativa per la trasparenza delle industrie estrattive (EITI, Extractive Industry Transparency Initiative) e all'impegno assunto nella dichiarazione conclusiva del vertice del G8 di Deauville, è resa obbligatoria l'indicazione dei pagamenti effettuati ai governi da un'impresa, singolarmente o in quanto parte di un insieme consolidato.

    2.6   Al fine di proteggere le parti interessate da un'eventuale diminuzione della quantità di informazioni disponibile, è resa obbligatoria la divulgazione delle informazioni riguardanti le garanzie e gli impegni connessi alle transazioni con parti correlate, obbligo già vigente in alcuni paesi.

    2.7   Con questa semplificazione delle norme contabili per le PMI si spera di contribuire al miglioramento dell'ambiente imprenditoriale e di incoraggiare la creazione di imprese, con un conseguente impatto positivo sulla creazione di posti di lavoro. Parallelamente, considerando che questa semplificazione avrà reso possibile un risparmio grazie alla riduzione dei costi degli onorari pagati ai contabili esterni o alle società di consulenza contabile, ci si può aspettare un impatto leggermente negativo sull'occupazione, che nel complesso significherà, secondo la Commissione, un effetto generalmente neutro di questa misura in termini di occupazione.

    2.8   Non si prevede che la semplificazione della redazione dei documenti contabili a beneficio delle imprese più piccole comporti un disincentivo alla crescita di queste ultime. L'aumento dei costi che deriverebbe alle imprese da un cambiamento delle loro dimensioni non è considerato un fattore decisivo rispetto alla decisione di ampliare un'impresa.

    3.   Misure principali

    3.1   Al fine di ridurre gli oneri amministrativi derivanti dalla redazione dei bilanci, si introduce un regime specifico per le piccole imprese, che riduce gli obblighi in materia di informazioni da allegare ai bilanci stessi. Le indicazioni da fornire per mezzo degli allegati al bilancio saranno limitate a: i principi contabili; le garanzie, gli impegni, le sopravvenienze e gli accordi che non sono rilevati nello stato patrimoniale; gli eventi successivi alla chiusura del bilancio non rilevati nello stato patrimoniale; i crediti a lungo termine e i crediti garantiti; le operazioni con parti correlate. Sebbene sia obbligatoria in alcuni Stati membri, nella maggioranza di essi le imprese sono dispensate dall'indicazione degli eventi successivi alla chiusura del bilancio e delle operazioni con parti correlate, che quindi può costituire un obbligo supplementare. Questo obbligo è però considerato necessario per supplire alla diminuzione delle informazioni disponibili e per tutelare gli utilizzatori delle informazioni.

    3.2   Vengono armonizzate le soglie di inquadramento basate sulle dimensioni delle imprese, che vengono suddivise in piccole, medie e grandi in funzione del totale di bilancio, del volume d'affari e del numero dei dipendenti, assicurando che questa classificazione sia uniforme in tutta l'UE. In questo modo, imprese delle stesse dimensioni in Stati membri diversi sono trattate in modo uguale, e la riduzione degli oneri amministrativi, obiettivo della proposta, comporta vantaggi equamente ripartiti tra le piccole e medie imprese di tutti gli Stati membri.

    3.3   È abolito l'obbligo del controllo legale dei conti per le piccole imprese. Tuttavia, tenendo conto delle dimensioni delle imprese in questione, non sembra essere messa in discussione, in termini generali, la trasparenza che si esige nella presentazione dei conti. La certificazione dei conti, anche semplificati, da parte di un organo indipendente e la trasparenza nella loro presentazione e nelle informazioni fornite alle parti interessate, anche per quanto concerne il dialogo sociale, restano aspetti indispensabili per le piccole imprese.

    3.4   I piccoli gruppi sono esonerati dall'obbligo di presentare bilanci consolidati, purché l'impresa madre e le imprese figlie, su base consolidata, non superino i limiti numerici di due dei tre criteri previsti.

    3.5   Diviene obbligatoria l''applicazione dei principi generali della «rilevanza» e della «prevalenza della sostanza sulla forma», che, insieme alla riduzione delle opzioni a disposizione degli Stati membri riguardo alla presentazione di informazioni addizionali, contribuiscono ad armonizzare le pratiche in tutta l'UE migliorando così la comparabilità dei bilanci.

    3.6   È prevista una nuova procedura per la divulgazione dei pagamenti effettuati ai governi, applicabile alle grandi imprese e agli enti di pubblico interesse che sono attivi nelle industrie estrattive o che utilizzano aree forestali.

    4.   Osservazioni

    4.1   Gli oneri derivanti dalla redazione dei bilanci hanno attualmente un impatto considerevole sulle imprese. Il CESE condivide pertanto l'obiettivo di semplificazione perseguito dalla Commissione attraverso l'applicazione del principio «pensare anzitutto in piccolo». Dato che gli oneri amministrativi e i costi di opportunità associati alla redazione dei bilanci gravano in modo particolare sulle piccole e medie imprese, l'impatto delle semplificazioni proposte si farà sentire nella grande maggioranza delle imprese europee.

    4.2   A quasi 20 anni dalla creazione del mercato unico, la Commissione dimostra oggi la volontà di semplificare le procedure che sono venute progressivamente a costituire un onere per le imprese. L'importanza delle iniziative di semplificazione è indubbia, e gli obiettivi che esse si pongono vanno condivisi e appoggiati. Occorre tuttavia esercitare cautela per evitare che questo desiderio di semplificazione rischi di diventare eccessivo, e che siano assicurate la fiducia e l'informazione delle parti interessate e degli utenti delle informazioni finanziarie, come sembra sia il caso della proposta in esame. La semplificazione non può generare la necessità di aggiungere alle informazioni contenute nei bilanci altri elementi supplementari, per soddisfare i requisiti di informazione fiscale o le esigenze delle banche. Se così fosse, saremmo di fronte a un effetto perverso, e precisamente contrario all'obiettivo proposto, perché si andrebbe a imporre ulteriori costi alle imprese, obbligate a conservare tre tipi di informazioni diversi per finalità diverse: legali, fiscali e riguardanti il finanziamento.

    4.3   Come qualsiasi modifica, quelle proposte nel documento in esame richiederanno adeguamenti che, se all'inizio potranno non essere accettati di buon grado o persino avere conseguenze importanti sotto il profilo economico, porteranno necessariamente a una riduzione dei costi e a un'armonizzazione dei criteri e dei tipi di informazioni richieste in tutta l'UE. In una prima fase, si potrà avere anche un impatto negativo sotto il profilo dei costi, in particolare perché saranno necessari aggiornamenti dei software, la formazione e l'adeguamento nella raccolta dei dati fiscali e statistici. Gli sforzi saranno sicuramente presto ricompensati dai benefici derivanti dalle riforme. Lo sforzo di semplificazione merita di essere appoggiato, e a tal fine potrà risultare particolarmente utile l'accompagnamento di queste misure con altre, volte a promuovere la formazione e la sensibilizzazione degli imprenditori, dei contabili e degli utilizzatori delle informazioni fornite attraverso i bilanci.

    4.4   Tra le proposte di riforma all'esame riveste particolare importanza l'introduzione dell'esenzione dal controllo legale sui conti per le piccole imprese, che siano o meno società per azioni. Il CESE non è favorevole a questa deroga per le imprese con più di 25 dipendenti, in quanto la certificazione da parte di un organismo indipendente abilitato fornisce alle PMI di queste dimensioni un aiuto prezioso e una garanzia. La revisione contabile legale assolve una funzione sociale, che è quella di stabilire la veridicità dei bilanci, la quale rappresenta la condizione indispensabile della nostra società, che dipende in larga misura dalla performance delle imprese in un'economia di mercato. Questa misura ha un impatto finanziario concreto e molto significativo sulla vita delle piccole imprese non quotate in borsa, obbligate a osservare questa procedura sulla base non delle dimensioni ma della forma giuridica. Non ha senso che a una piccola impresa non quotata, e per questo non vincolata dai requisiti di divulgazione e trasparenza che da questo status derivano e il cui rispetto è essenziale, sia imposta una procedura onerosa soltanto perché essa ha deciso di dotarsi di una personalità giuridica che comporta quest'obbligo. Il controllo legale sui conti deve rispondere alle esigenze dei destinatari dei bilanci e non soltanto seguire ciecamente le procedure legali obbligatorie connesse alla forma giuridica delle imprese. La decisione se procedere o no al controllo legale dei conti spetta ai soci, agli azionisti, ai gestori e agli amministratori delle piccole imprese; bisogna inoltre impedire agli Stati membri di imporre questo requisito ed evitare che questo renda necessaria una modifica della legislazione nazionale sull'inquadramento giuridico dei tipi di società. Nelle imprese con più di 25 dipendenti potrà essere richiesta la certificazione legale dei conti.

    4.5   Rifacendosi a quanto indicato a proposito delle microentità nel parere in merito alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 78/660/CEE relativa ai conti annuali di taluni tipi di società, il CESE accoglie con favore la proposta di semplificazione in quanto fattore in grado di stimolare l'imprenditorialità e la competitività, contribuendo alla piena realizzazione del mercato unico. Come già nel suddetto parere, il Comitato apprezza inoltre lo sforzo di armonizzazione attraverso l'imposizione della semplificazione in tutti gli Stati membri.

    4.6   È inoltre opportuno mettere in risalto un'altra innovazione, che avrà certamente grande rilevanza per la promozione del mercato unico, ossia la fissazione dei criteri per definire la dimensione delle imprese e la loro applicazione in tutti gli Stati membri. Solo in questo modo sarà possibile assicurare la parità di trattamento delle imprese di uguali dimensioni in tutta l'UE. Tra le categorie citate all'articolo 3 della proposta di direttiva, tuttavia, non figurano le microimprese, il che rappresenta una contraddizione rispetto alle definizioni utilizzate in alcune materie, come per esempio gli aiuti di Stato o la partecipazione ai fondi strutturali e ai programmi dell'UE. Riconosciuta come fonte di dinamismo imprenditoriale e di creazione di posti di lavoro, questa categoria di entità è inclusa nella raccomandazione 2003/361/CE. È quindi opportuno includere nella direttiva in esame una definizione della categoria delle microimprese, abbracciando così, in un unico documento, tutte le categorie di impresa comunemente utilizzate nell'UE.

    4.7   Per quanto riguarda le microimprese, è tuttora in fase di negoziazione la proposta di direttiva del 2009. Questa coesistenza di due documenti riguardanti la stessa materia non sembra avere senso. La dispersione delle informazioni è fonte di costi e di confusione per gli utilizzatori, che può, e in questo caso deve, essere evitata. È importante inoltre che la normativa di inquadramento delle microentità sia resa compatibile con la proposta di direttiva in esame se non addirittura fuso con la stessa, evitando così la dispersione e la necessità, per le imprese e i tecnici, di consultare documenti diversi.

    4.8   Per quanto riguarda la questione dell'indicazione dei pagamenti ai governi, benché possano esistere eventuali resistenze all'applicazione di questa misura ad altri settori di attività di interesse pubblico, o che implichino concessioni pubbliche diverse da quelle previste per le industrie estrattive e delle imprese utilizzatrici di aree forestali, il CESE concorda sull'opportunità di questa decisione, che rende pubbliche le relazioni tra le imprese e il settore pubblico per quanto riguarda le transazioni connesse alla rete di trasporti, all'acqua, all'energia e alle telecomunicazioni nonché al settore del gioco d'azzardo. Si tratta di una misura innovativa, che tuttavia, ed è auspicabile, potrebbe essere ben più ambiziosa.

    4.9   Sembrano esistere, nella proposta, disposizioni contrastanti con quanto disposto negli IFRS, in una fase in cui la maggioranza degli Stati membri ha già adottato le norme internazionali, sebbene in Europa non viga l'obbligo generalizzato di adottare le suddette norme per quanto riguarda le PMI. Gli IFRS sono già vincolanti per l'elaborazione dei bilanci delle imprese quotate in borsa, in virtù della tendenza all'uniformazione delle pratiche contabili attraverso dette norme, e pertanto anche la direttiva in esame dovrebbe conformarsi a detta tendenza. A questo proposito, è importante sottolineare che esistono contraddizioni in due materie: l'obbligo di includere nello stato patrimoniale il capitale non ancora realizzato e il periodo massimo di cinque anni per l'ammortamento del goodwill (valore di avviamento). Una volta che si saranno tratti tutti gli insegnamenti dall'applicazione in ambito internazionale delle recenti norme IFRS relative alle PMI e che la correzione di queste due incongruenze non sarà incompatibile con la semplificazione delle procedure, si dovrà procedere a un allineamento delle regole applicate nell'UE con le norme accettate a livello internazionale.

    Bruxelles, 29 marzo 2012

    Il presidente del Comitato economico e sociale europeo

    Staffan NILSSON


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