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Document 52012AE0467
Opinion of the European Economic and Social Committee on the ‘Green Paper on the online distribution of audiovisual works in the European Union: opportunities and challenges towards a digital single market’ COM(2011) 427 final
Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito al «Libro verde sulla distribuzione on line di opere audiovisive nell'Unione europea — Verso un mercato unico del digitale: opportunità e sfide» — COM(2011) 427 definitivo
Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito al «Libro verde sulla distribuzione on line di opere audiovisive nell'Unione europea — Verso un mercato unico del digitale: opportunità e sfide» — COM(2011) 427 definitivo
GU C 143 del 22.5.2012, p. 69–73
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
22.5.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 143/69 |
Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito al «Libro verde sulla distribuzione on line di opere audiovisive nell'Unione europea — Verso un mercato unico del digitale: opportunità e sfide»
COM(2011) 427 definitivo
2012/C 143/13
Relatore: LEMERCIER
La Commissione europea, in data 13 luglio 2011, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 304 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito al:
Libro verde sulla distribuzione online di opere audiovisive nell'Unione europea - Verso un mercato unico del digitale: opportunità e sfide
COM(2011) 427 final.
La sezione specializzata Mercato unico, produzione e consumo, incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il proprio parere in data 1o febbraio 2012.
Alla sua 478a sessione plenaria, dei giorni 22 e 23 febbraio 2012 (seduta del 22 febbraio), il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il seguente parere con 226 voti favorevoli e 10 astensioni.
1. Conclusioni e raccomandazioni
1.1 Il Comitato desidera attirare l'attenzione sulla giurisprudenza della Corte di giustizia che, in riferimento ai diritti d'autore nell'ambito dello scambio di file tramite Internet, richiede il rispetto dell'equilibrio tra diversi diritti fondamentali (1). Il diritto d'autore non è assoluto, e il suo rispetto non può essere imposto applicando un filtraggio generalizzato a Internet da parte dei fornitori di accesso (FSI, fornitori di servizi Internet – cfr. la causa SABAM vs. Scarlet). La tassazione dei supporti dati digitali in diversi Stati membri non può interessare i supporti utilizzati a scopi diversi dalla copia di contenuti audiovisivi digitali, come i dischi rigidi digitali impiegati per la gestione delle imprese (caso Padawan). Per non ostacolare lo sviluppo della distribuzione online di opere audiovisive, alcune normative nazionali eccessive dovrebbero essere rivedute tenendo conto dell'evoluzione della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'UE.
1.2 Un ulteriore fattore alla base dell'espansione del mercato di queste opere è l'introduzione di modelli commerciali allettanti a prezzi accessibili, che consentono di effettuare offerte a prezzi di gran lunga inferiori rispetto a quelli per la distribuzione di CD e DVD con contenuti audiovisivi digitali. Questo notevole risparmio nei costi di distribuzione dovrebbe andare a vantaggio dei consumatori e garantire al contempo un reddito sufficiente agli autori, che permetta loro di continuare le attività di creazione artistica e letteraria. Il diritto d'autore dovrebbe inoltre essere adattato conformemente all'interesse generale e ad esigenze di interesse pubblico, ad esempio introducendo l'obbligo di garantire l'accessibilità alle persone disabili senza penalizzazioni dovute ai costi d'accesso. Occorre riflettere ulteriormente sulla possibilità di estendere il campo delle eccezioni e dei limiti per favorire l'accesso dei gruppi particolarmente svantaggiati alle biblioteche e ai centri culturali pubblici, come proposto dal Comitato nel suo parere del 2010 (2).
1.3 Internet è divenuto un supporto universale di offerte online. Sarebbe necessario stabilire alcuni requisiti tecnici e giuridici tramite norme giuridiche vincolanti al fine di garantire il rispetto della sfera privata da parte dei distributori di contenuti e assicurare la neutralità della rete. Quest'ultima, però, non deve divenire l'oggetto di un filtraggio generalizzato (3) e senza mandato espresso e nominativo di un giudice, che dovrebbe essere emesso qualora esistano sufficienti elementi di prova relativi alla copia illegale, su denuncia nominativa del titolare dei diritti di autore o di diritti connessi.
1.4 Nella stessa ottica il Comitato ritiene che le istituzioni incaricate della gestione delle opere audiovisive e le biblioteche non dovrebbero essere ostacolate dal rafforzamento eccessivo delle norme a tutela del diritto d'autore. Il loro ruolo è infatti quello di conservare e diffondere le opere a fini culturali, rendendo noti e tutelando gli artisti e gli autori nel lungo periodo, nonché di consentire l'accesso del maggior numero di persone e, in particolare, degli alunni della scuola primaria e degli studenti medi e universitari, alle suddette opere dell'ingegno, perseguendo in tal modo obiettivi di interesse generale come il buon esito della strategia 2020, dell'agenda digitale e della strategia culturale (4). Anche il progetto di direttiva sulle opere orfane, che il Comitato (5) appoggia, dovrebbe contribuire pienamente al successo delle strategie europee e nazionali di promozione della cultura.
1.5 Il mercato transfrontaliero della distribuzione di opere online non pone grandi problemi di accesso per i tre principali distributori transnazionali, che controllano i tre quarti dei mercati e dispongono di tutti i mezzi finanziari e tecnologici per proporre i loro cataloghi al pubblico europeo e mondiale.
1.5.1 |
Il Comitato invita la Commissione, in particolare, a presentare delle proposte concrete e specifiche per le numerose PMI e piccole e medie industrie che rappresentano la vera ricchezza culturale e artistica dell'Europa nella diversità delle sue lingue e delle sue creazioni letterarie e cinematografiche, affinché esse possano partecipare attivamente al mercato unico della distribuzione di contenuti audiovisivi online. |
1.6 Il Comitato richiama l'attenzione su alcune proposte avanzate nello studio KEA-Cema dell'ottobre 2010, come la condivisione dei cataloghi e l'istituzione di sportelli unici per la distribuzione di contenuti al pubblico europeo (6). Inoltre, l'analisi degli sviluppi del mercato è accurata e pertinente. Le strategie di diffusione e i nuovi modelli commerciali sono concepiti per favorire la distribuzione legale delle opere, in modo da massimizzare gli introiti per ciascuna finestra di distribuzione e valorizzare al meglio le opere. Oltre ai mezzi pubblicitari classici, la promozione delle offerte è caratterizzata dal ricorso ai media sociali e al cosiddetto buzz marketing.
1.7 Il Comitato ritiene che la creazione di un codice europeo del diritto d'autore globale e unitario, come proposto dalla Commissione, possa contribuire, sotto forma di direttiva, ad armonizzare maggiormente le normative degli Stati membri. Tale codice andrebbe a sostituirsi alle molteplici direttive UE esistenti in materia di diritto d'autore e sarebbe oggetto di relazioni regolari sulla sua effettiva attuazione da parte degli Stati membri. Nel codice dovrebbe essere integrata anche la strategia Europa 2020 (7).
1.7.1 |
Il succitato codice potrebbe consentire di relativizzare la questione del paese di origine quanto al diritto applicabile, al fine di ottenere una vera e propria armonizzazione. In caso di finanziamento pubblico di un'opera cinematografica da parte di uno Stato membro, quest'ultimo, in generale, dovrebbe essere ritenuto il paese di origine per la determinazione del diritto applicabile. La Commissione dovrebbe prevedere anche la possibilità di un'"origine europea" (8) nella scelta del diritto applicabile. |
1.7.2 |
Occorre prevedere delle modalità per evitare clausole abusive nei contratti di cessione dei diritti dell'autore effettivo (o degli autori) dell'opera ai produttori/distributori. Troppo spesso, infatti, tali diritti sono ceduti dall'autore ai produttori per tutte le tecnologie esistenti e future, senza prevedere nessuna clausola di partecipazione ai futuri rendimenti generati dall'utilizzo di nuovi supporti e mezzi di diffusione (Blue-Ray, IPTV (9), ecc.). |
1.7.3 |
I contenuti non devono essere considerati alla stregua delle merci, e questo deve essere tenuto a mente nell'ambito della riflessione sulla distribuzione online, che rappresenta un servizio culturale per la diffusione di significati (meaning). |
1.7.4 |
Il Comitato ribadisce la necessità di consentire l'accesso a connessioni a banda larga, affinché gli utenti di Internet possano usufruire di una ricezione di qualità e sufficientemente rapida delle opere audiovisive via cavo, IPTV e VOD (10). |
1.8 Occorre esaminare la possibilità di creare dei sistemi di gestione dei dati relativi alla proprietà dei diritti di autore sulle opere audiovisive (11), ponendo al centro della riflessione dei servizi competenti della Commissione le peculiarità e le esigenze delle PMI e delle piccole e medie industrie del settore. Ciò vale anche per il problema della creazione di licenze multiterritoriali che rappresentino un titolo unico sul mercato europeo. I piccoli produttori europei dovrebbero essere sostenuti e incoraggiati (12) a europeizzare i loro cataloghi con un sistema di identificazione delle opere che comprenda un capitolo (facoltativo) contenente le informazioni sui titolari del diritto di autore e dei diritti connessi, nella forma di un titolo multiterritoriale.
1.9 Il sistema di acquisizione dei diritti dovrebbe garantire una distribuzione trasparente ed equa della quota di reddito destinata ai titolari dei diritti (13). La gestione da parte delle società di riscossione deve necessariamente essere oggetto di controlli annuali indipendenti e accessibili agli autori e al pubblico, al fine di verificare in maniera democratica le loro attività e i loro contributi allo sviluppo culturale (14).
1.10 Il Comitato ritiene che la Commissione, sulla base delle reazioni delle parti interessate in merito al Libro verde, dovrebbe prevedere l'elaborazione di un Libro bianco a partire dal secondo semestre del 2012, a seguito di una conferenza delle parti interessate organizzata nel primo semestre del 2012 (con la partecipazione delle istituzioni pubbliche (15), del Comitato stesso nella sua funzione, dei sindacati e delle associazioni europee rappresentative dei consumatori, degli autori e dei distributori). Il Libro bianco dovrebbe avanzare delle proposte più concrete sulle possibili misure da adottare per la creazione di un mercato unico europeo delle opere audiovisive che vada al di là delle barriere linguistiche. Il Comitato è consapevole delle difficoltà giuridiche e tecniche da affrontare per far progredire questo importante dossier, tuttavia non le ritiene insormontabili.
2. Sintesi della comunicazione della Commissione
2.1 Il presente testo, collegato direttamente alla strategia Europa 2020, si riallaccia alla comunicazione della Commissione Un mercato unico dei diritti di proprietà intellettuale, la cosiddetta strategia per i diritti di proprietà intellettuale (DPI) (16).
2.2 Il settore culturale è un comparto importante che occupa 6 milioni di lavoratori nell'UE, con un valore annuo di 500 miliardi di euro, pari al 3 % del PIL europeo. A seguito degli sviluppi tecnologici, la diffusione delle opere audiovisive ha subito una profonda trasformazione. Le tecnologie digitali, l'accesso ad Internet veloce e superveloce, il cloud computing e la possibilità di ricevere opere audiovisive sui personal computer e sui telefoni cellulari hanno modificato profondamente le reti tradizionali di distribuzione.
2.3 Il Libro verde evoca una serie di approcci diversi, sostenendo tuttavia la promozione di un modello unico di gestione dei diritti d'autore basato su licenze transfrontaliere e paneuropee.
2.4 La Commissione ritiene necessario semplificare la gestione dei diritti per la trasmissione online di opere audiovisive (film, ecc.) oltre il territorio dell'emissione primaria. Lo stesso vale per la trasmissione di programmi su richiesta (on demand), per i quali è necessario gestire una serie di diritti diversi da quelli richiesti per l'emissione primaria.
2.5 Il Libro verde precisa che la diffusione simultanea di una trasmissione richiede l'autorizzazione dei titolari dei diritti.
2.6 Per quanto riguarda la ritrasmissione simultanea di programmi trasmessi da altri Stati membri, la direttiva detta "satellite e cavo" (17) dispone che i diritti siano gestiti da una società di gestione collettiva. Tali diritti si aggiungono a quelli dati in licenza direttamente dalle emittenti.
2.7 Per quanto attiene alla ritrasmissione via cavo, la Commissione constata che gli organismi rappresentativi dei titolari dei diritti non sempre sono abilitati giuridicamente a dare in licenza tali diritti.
2.8 Infine, da qualche anno, gli operatori DSL (linea digitale di abbonato), IPTV (televisione su Internet), DDT (televisione digitale terrestre) e di nuove piattaforme digitali offrono anche servizi di ritrasmissione dei programmi, cosa che rende ancora più difficile il rispetto delle norme in vigore.
2.9 Da un punto di vista economico nel 2009 sono stati prodotti nell'UE circa 1 200 film, che rappresentavano soltanto il 25 % degli ingressi in sala nell'UE, mentre i film americani detenevano una quota di mercato pari al 68 %. Al contrario, la percentuale dei film UE sul mercato americano corrispondeva appena al 7 %. Per assicurare la promozione di un film nell'UE, i produttori e i distributori tendono a scaglionarne l'uscita nel tempo, iniziando generalmente dalle sale cinematografiche, per passare poi ai video, ai video on demand, alla televisione a pagamento e infine alla televisione a libero accesso. Lo sviluppo dei servizi di video su richiesta proposti al di fuori del paese produttore consente di aumentare il numero di partner e, dunque, di contratti.
Per ridurre il numero di tali procedure, la Commissione propone una gestione collettiva delle opere e l'istituzione di un'interfaccia unica per la concessione delle licenze collettive.
2.10 L'altra parte del Libro verde riguarda la remunerazione degli autori:
nella maggior parte degli Stati UE, questa è gestita dai produttori tramite pagamenti forfettari di "rilevazione" per il loro contributo all'opera audiovisiva. Di conseguenza, in questi paesi gli autori non ricevono sistematicamente una remunerazione aggiuntiva per la trasmissione online dell'opera. In alcuni Stati membri le società di gestione collettiva che rappresentano gli autori sono remunerate in funzione di ogni singolo utilizzo. In altri paesi, è il distributore finale a essere responsabile per il pagamento di tali prestazioni.
2.11 Per quanto riguarda la remunerazione degli artisti:
come per gli autori, anche questa avviene essenzialmente su base contrattuale e forfettaria. La Commissione propone l'introduzione di un sistema di remunerazione più equo, un diritto che verrebbe gestito dalle società di gestione collettiva. Il Libro verde indica tuttavia che tali nuovi diritti potrebbero creare un'incertezza economica (e quindi giuridica) per i produttori e frenerebbero la distribuzione online delle opere.
3. Osservazioni generali
3.1 Con il Libro verde la Commissione intende proseguire la creazione di un mercato unico europeo attraverso la convergenza delle norme nazionali.
Il settore in esame interessa la cultura e i suoi canali di diffusione digitale. Si tratta di un ambito molto particolare e sensibile, poiché esso veicola la storia di un paese, la sua lingua, le sue tradizioni, le sue aspirazioni. Non può essere trattato come un settore economico classico, e neppure come un settore di interesse economico generale tradizionale. L'approccio adottato dalla Commissione nel Libro verde può sembrare eccessivamente orientato ai consumatori. Tuttavia, la sua analisi dei diversi meccanismi è dettagliata e quasi del tutto esauriente.
3.2 Anche se il testo, molto denso, affronta numerosi temi di diversa natura, l'obiettivo principale perseguito dalla Commissione è creare il mercato unico del settore.
3.3 Per quanto riguarda la situazione della diffusione di opere audiovisive e dei relativi diritti, la Commissione si basa su diverse osservazioni:
in primo luogo, il sistema attuale non funziona e risulta complesso e costoso per il consumatore finale. In secondo luogo, le iniziative di aggregazione delle produzioni nazionali potrebbero incrementare la sostenibilità commerciale del settore nel suo complesso. I servizi VOD indipendenti dai grandi distributori di accesso o da iTunes incontrano difficoltà a ottenere i diritti esclusivi territoriali o europei sulle opere, i cui diritti sono spesso nelle mani dei produttori che cercano di massimizzare i loro proventi con altri mezzi (in particolare con la vendita di DVD).
3.4 Verso una gestione centralizzata delle licenze (aggregare i mezzi e le fonti di informazione per sviluppare il settore):
il Libro verde propone dunque la concessione online di licenze di diritti d'autore per i servizi multiterritoriali e sostiene la creazione di un'unica interfaccia che permetta la concessione di licenze multiterritoriali.
Il CESE ritiene che, per una determinata regione linguistica, ciò possa rappresentare una soluzione adeguata.
3.5 La molteplicità dei canali di trasmissione e dei ricevitori interattivi, nonché la mobilità dei clienti, esercitano una forte pressione sui modelli economici delle reti di distribuzione.
3.6 Attualmente, il rilascio di autorizzazioni e licenze avviene essenzialmente a livello nazionale e si basa sulla negoziazione dei contratti tra il produttore dell'opera e il distributore online. Il Comitato riconosce che il sistema proposto dalla Commissione presenta dei vantaggi innegabili, in particolare per quanto riguarda la rapidità e la semplicità di accesso ai dati forniti dai produttori, e potrebbe esercitare un effetto leva aggiuntivo per la diffusione di opere nazionali che, altrimenti, resterebbero confinate al livello locale.
3.7 Occorre tuttavia sottolineare che l'attuazione (quindici anni fa) della direttiva relativa alle trasmissioni via satellite non ha portato alla creazione di servizi paneuropei in tale settore.
3.8 Per quanto riguarda la creazione di un registro europeo delle opere che può presentare dei rischi di difficile valutazione:
il CESE ritiene che tale banca dati dovrebbe avere una funzione puramente informativa.
In particolare, l'accesso alla protezione dei diritti d'autore non dovrebbe essere condizionato dal fatto che un'opera vi sia registrata o meno.
3.9 Questa struttura europea avrebbe il vantaggio di unire le forze degli operatori di produzione e distribuzione dell'UE per tenere testa alle major di Hollywood che si organizzano in Europa.
Inoltre, è interessante notare che sono i grandi studios americani (Warner Bros, Disney, …) a lavorare all'elaborazione di un sistema internazionale di numerazione identificativa per le opere audiovisive (Entertainment Identifier Registry).
3.10 Allo stesso modo, dal 2004, alcuni produttori francesi stanno lavorando allo sviluppo dell'ISAN (International Standard Audiovisual Number). Le statistiche menzionate precedentemente sulla produzione di film europei e americani sono inquietanti. Si rammenta che, con questo sistema, la produzione americana rappresenta il 75 % degli ingressi nelle sale cinematografiche in Europa. La gestione di tale sistema è dunque di importanza fondamentale.
3.11 Occorre rammentare che sono i produttori, nel corso dei loro negoziati commerciali con i distributori, a fissare su base contrattuale e forfettaria l'importo dei diritti corrisposti agli autori e ai titolari dei diritti, nonché a garantirne il pagamento. Il problema della remunerazione dei titolari dei diritti può essere risolto in parte tramite la gestione centralizzata. Al contrario, l'idea di avviare un processo di remunerazione in funzione del numero di spettatori misurato su più anni, benché allettante, sembra di difficile attuazione.
3.12 Esiste un vero conflitto di interessi tra i produttori, i distributori dei film e i collaboratori. Da un lato, i produttori auspicano che il film esca inizialmente nelle sale cinematografiche al fine di assicurare la migliore promozione possibile delle loro opere, mentre dall'altro lato i distributori rivendicano una messa a disposizione più rapida delle opere per poterle renderle fruibili come video, sulle televisioni a pagamento e su richiesta.
3.13 Il CESE reputa necessario negoziare una modulazione di tali termini, vista la sempre maggiore influenza dell'IPTV, dell'ADSL e delle piattaforme digitali. Per quanto riguarda le opere più vecchie, che non sono più coperte da un accordo di esclusiva, sembra molto interessante l'idea di realizzare un sistema di identificazione e di censimento delle opere associato a una banca dati degli aventi diritto.
3.14 La Commissione scommette dunque sulla gestione collettiva delle opere (banca dati) per stimolare il settore. L'UE sarà capace di far fronte alla potenza delle multinazionali americane? Un abbandono improvviso degli attuali sistemi nazionali comporta dei rischi reali.
3.15 Ad avviso del CESE, prima di abbandonare o indebolire gli attuali sistemi nazionali, occorre effettuare delle valutazioni serie. Come indicato precedentemente, le lobby a difesa degli interessi delle società americane sono efficienti e spingono chiaramente verso la liberalizzazione di questo settore estremamente redditizio.
3.16 Attraverso questo progetto, la Commissione intende sviluppare e regolare la circolazione delle opere UE. I segnali tecnici e regolamentari che essa invia sono pertanto di grande importanza, poiché possono accelerare un processo di liberalizzazione già avviato da altri.
3.17 Il CESE appoggia in pieno le iniziative della Commissione tese ad agevolare l'accesso dei cittadini alle opere online. Tale accesso dovrebbe essere possibile ovunque sul territorio dell'UE, e a prezzi ragionevoli; ciò consentirebbe una migliore diffusione della cultura degli Stati membri e faciliterebbe l'educazione dei giovani europei. Inoltre, il Comitato ritiene che alcune forme di "versioning", come l'introduzione di spot commerciali in opere originariamente concepite senza interruzioni pubblicitarie, possano compromettere gli obiettivi culturali della distribuzione online, anche se queste versioni di qualità inferiore potrebbero consentire di distribuire gratuitamente o a costi molto ridotti le opere in questione. Questa riflessione potrebbe essere integrata in un codice della qualità, facoltativo per i distributori online che trasmettono via Internet, via cavo o con trasmissione hertziana, i quali si impegnerebbero a garantire il massimo rispetto delle opere originali.
3.18 Nel parere in merito alla comunicazione della Commissione Un mercato unico dei diritti di proprietà intellettuale (18) il CESE evoca la diversità dei differenti modelli nazionali e gli approcci contraddittori della gestione dei diritti d'autore nel settore della cultura. Per questo motivo, consapevole del fatto che la riflessione non è ancora pienamente conclusa, il CESE ritiene che il primo passo dovrebbe essere quello di definire i principi di un codice europeo. In una prima fase, tale codice basato sul rispetto delle specificità culturali di ciascun paese dovrebbe limitarsi a stabilire dei principi semplici e imprescindibili a cui ogni Stato dovrebbe attenersi nel rilascio delle licenze.
3.19 A giudizio del CESE, non è auspicabile estendere il diritto del paese di origine, perché con la scelta del paese di stabilimento la società prestatrice potrebbe aggirare questo principio altrimenti corretto. Parallelamente, la Commissione ha lanciato delle iniziative e delle consultazioni per incoraggiare gli operatori di trasmissione dei dati a investire in nuove reti capaci di gestire questi traffici garantendo una buona qualità e prezzi accessibili.
3.20 Nel Libro verde in esame la Commissione afferma che la gestione collettiva dei diritti favorirà la crescita delle reti digitali. A tal fine, tuttavia, occorre assicurarsi che gli operatori delle reti dispongano della capacità finanziaria necessaria per ammodernare e aumentare la capacità di diffusione. Per questo motivo il parere del CESE Apertura e neutralità della rete Internet in Europa (19) rappresenta un contributo importante rispetto a determinate tesi evocate nel Libro verde.
3.21 Per la ritrasmissione simultanea di programmi trasmessi da altri Stati membri, la direttiva "satellite e cavo" dispone che i diritti siano gestiti da una società di gestione collettiva. Tali diritti si aggiungono a quelli dati in licenza direttamente dalle emittenti. Questa doppia procedura, che può sembrare gravosa, in realtà è necessaria al fine di evitare i black out durante la programmazione (utilizzo di supporti già occupati da altre trasmissioni).
3.22 La Commissione ritiene che i sistemi di finanziamento nazionali siano fondamentali per lo sviluppo del settore audiovisivo, e sostiene il programma MEDIA creato per promuovere la distribuzione multiterritoriale delle opere. Pur concordando con questa affermazione, il CESE constata una diminuzione di tali sovvenzioni e il massiccio raggruppamento di finanziatori quando si tratta di finanziare un film.
Bruxelles, 22 febbraio 2012
Il presidente del Comitato economico e sociale europeo
Staffan NILSSON
(1) Cause recenti: Padawan e SABAM.
(2) GU C 228 del 22.9.2009, pag. 52.
(3) Causa SABAM vs. Scarlet.
(4) COM(2007) 242 final.
(5) GU C 376 del 22.12.2011, pag. 66.
(6) Multi-Territory Licensing of Audiovisual Works in the European Union, studio indipendente per la DG Società dell'informazione e mezzi di comunicazione della Commissione europea, ottobre. Cfr. anche la comunicazione sui Contenuti creativi online nel mercato unico, COM(2007) 836 final.
(7) GU C 68 del 6.3.2012, pag. 28.
(8) 28o regime, già proposto dal Comitato in materia di diritto d'autore dei contratti, GU C 21 del 21.1.2011, pag. 26.
(9) Televisione su Internet.
(10) Video on demand (video su richiesta).
(11) Lavoro dei produttori su un sistema internazionale di identificazione delle opere (ISAN, International Standard Audiovisual Number). Tuttavia, l'ISAN non contiene informazioni sulla proprietà dei diritti ed è facoltativo. Alcuni grandi studios americani stanno lavorando a un sistema simile (EIDR, Entertainment Identifier Registry) eidr.org/how-eidr-works/, che prevede un numero di codifica fornito dall'API ai programmatori, ma non menziona in alcun modo la proprietà dei diritti sulle opere.
(12) Per esempio grazie al programma MEDIA, previsto fino al 2013, che potrebbe essere in seguito rimpiazzato da un nuovo programma di sostegno.
(13) GU C 68 del 6.3.2012, pag. 28.
(14) Id.
(15) Istituzioni nazionali di finanziamento dei film, biblioteche e centri culturali.
(16) COM(2011) 287 final.
(17) Direttiva 93/83/CEE (GU L 248 del 6.10.1993, pag. 15).
(18) GU C 68 del 6.3.2012, pag. 28.
(19) GU C 24 del 28.1.2012, pag. 139.