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Document 52012AE0150

    Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un piano pluriennale per lo stock di salmone del Mar Baltico e le attività di pesca che sfruttano questo stock» — COM(2011) 470 definitivo — 2011/0206 (COD)

    GU C 68 del 6.3.2012, p. 47–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    6.3.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 68/47


    Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un piano pluriennale per lo stock di salmone del Mar Baltico e le attività di pesca che sfruttano questo stock»

    COM(2011) 470 definitivo — 2011/0206 (COD)

    2012/C 68/09

    Relatore: KALLIO

    Il Parlamento europeo, in data 13 settembre 2011, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 43, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla:

    Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un piano pluriennale per lo stock di salmone del Mar Baltico e le attività di pesca che sfruttano questo stock

    COM(2011) 470 definitivo — 2011/0206 (COD).

    La sezione specializzata Agricoltura, sviluppo rurale, ambiente, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 21 dicembre 2011.

    Alla sua 477a sessione plenaria, dei giorni 18 e 19 gennaio 2012 (seduta del 18 gennaio), il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il seguente parere con 169 voti favorevoli, 4 voti contrari e 9 astensioni.

    1.   Conclusioni e raccomandazioni

    1.1   Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) apprezza e sostiene gli obiettivi del piano pluriennale: garantire lo sfruttamento sostenibile e salvaguardare l'integrità genetica e la biodiversità dell'intero stock di salmoni del Baltico. Tuttavia, data la debolezza degli stock di salmone nella zona meridionale, il calendario previsto risulta poco realistico alla luce delle attuali conoscenze.

    1.2   Il CESE ritiene indispensabile che le limitazioni della pesca si applichino all'intero ciclo di vita del salmone e a tutte le modalità di cattura. Per ricostituire gli stock di salmone ormai indeboliti occorre non solo applicare limitazioni della pesca, ma anche ripristinare i siti di riproduzione. Il CESE non considera opportuno determinare un totale ammissibile di catture per le aree fluviali, perché sarebbe oneroso in termini amministrativi e la relativa sorveglianza comporterebbe cospicui costi aggiuntivi. La responsabilità di regolamentare e sorvegliare le attività di pesca nelle acque interne di uno Stato membro dovrebbe ricadere primariamente sullo stesso Stato membro. La Commissione europea sovrintenderebbe, sulla base delle relazioni degli Stati membri, all'attuazione dei programmi nazionali di sorveglianza.

    1.3   Il CESE accoglie con favore l'inclusione delle imbarcazioni di servizio del campo di applicazione del regolamento. Tuttavia, la pesca ricreativa al di fuori del campo di applicazione del piano costituisce tuttora un'ampia quota del totale delle catture di salmone. Anche la pesca ricreativa dovrebbe essere regolamentata e sorvegliata a livello nazionale, e i relativi dati dovrebbero confluire nelle relazioni presentate dagli Stati membri alla Commissione.

    1.4   Per quanto riguarda la praticabilità della pesca, il CESE ritiene importante che le quote e le limitazioni dell'attività siano gradualmente convertite in obiettivi riferiti al tasso di mortalità dei pesci. La regolamentazione delle catture di salmoni in mare dovrebbe in futuro basarsi non già sul totale ammissibile di catture per un certo numero di stock di salmoni, bensì su norme tecniche stabilite sulla base di particolari periodi e attrezzature per la pesca, al fine di proteggere gli stock indeboliti.

    1.5   Il CESE non condivide il divieto di ripopolamento compensativo in assenza di elementi oggettivi che ne provino la nocività. Occorrerà tuttavia verificare la qualità degli esemplari giovanili da immettere nell'ambiente. Il CESE raccomanda di ridurre il rischio genetico utilizzando per il ripopolamento esemplari giovanili discendenti da salmoni catturati in natura ogni anno.

    1.6   Il CESE ritiene indispensabile che venga eseguita una sorveglianza adeguata ed efficace della pesca al salmone e raccomanda di concentrare rapidamente le risorse su tale attività. Tuttavia, in luogo di introdurre in via permanente nuovi obblighi di sorveglianza, raccomanda, come prima misura, di applicare efficacemente in tutti gli Stati membri le norme in materia di sorveglianza sviluppate attivamente negli ultimi anni. Il CESE chiede che vengano chiarite meglio le affermazioni del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) riguardanti considerevoli errori nei resoconti delle catture di salmoni.

    1.7   Il CESE sottolinea l'importanza di una ricerca aggiornata in materia di salmoni ai fini di una attuazione efficace del piano pluriennale. Solo grazie a informazioni abbastanza affidabili si possono adottare misure adeguate, che consentano di proteggere, ricostituire e sfruttare adeguatamente gli stock di salmoni. Accanto alle statistiche affidabili sulle catture, occorrono anche informazioni più esaurienti sulle cause della mortalità in mare.

    1.8   Il CESE ritiene che la proposta di regolamento potrebbe comportare conseguenze occupazionali negative per i settori della pesca commerciale, della trasformazione, della commercializzazione, delle attrezzature, del turismo ittico e dell'acquacoltura. La portata di tali ripercussioni sarà differente nei diversi Stati membri e nelle diverse regioni al loro interno. Il CESE chiede che dette ripercussioni vengano ridotte al minimo allorché saranno attuate le misure previste dal regolamento in esame, e siano tenute nella debita considerazione quando verranno varate le misure di sostegno strutturale dell'Unione europea e la futura riforma della politica comune della pesca. Il CESE osserva che migliorare e razionalizzare l'accesso ai fondi strutturali servirebbe a fare crescere gli stock di salmoni in modo sostenibile e a creare nuovi posti di lavoro nell'industria della pesca del Baltico.

    2.   Introduzione

    2.1   Le precedenti regolamentazioni degli stock di salmoni del Baltico comprendevano limitazioni delle attività di pesca stabilite dai governi nazionali, disposizioni tecniche sulla pesca introdotte attraverso regolamenti del Consiglio e quote di pesca (totali ammissibili di catture) definite annualmente. Fino al 2006 le quote venivano fissate dalla Commissione internazionale per la pesca nel Mar Baltico (IBSFC), e fino al 2010 tutte le misure relative al salmone erano coordinate dalla suddetta Commissione attraverso il suo piano d'azione per il salmone.

    2.2   A partire dal 2006 i contingenti di pesca nel Baltico utilizzabili dagli Stati membri dell'UE sono stati definiti annualmente attraverso regolamenti del Consiglio. La proposta di regolamento della Commissione europea è stata elaborata sulla base di una consulenza del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare e del comitato scientifico tecnico ed economico per la pesca.

    2.3   L'Unione europea continua ad assegnare contingenti concordati ai propri Stati membri sulla base del concetto della «stabilità relativa». Vale a dire che il contingente di ogni Stato membro rispetto alla quota complessiva rimane invariato da un anno all'altro malgrado il fatto che la quota possa cambiare.

    2.4   L'unico paese non appartenente all'UE che svolge attività di pesca nel Baltico è la Russia. L'UE e la Russia discutono lo stato degli stock di pesce del Baltico e le opportunità di pesca di salmoni in negoziati bilaterali separati. Attualmente non vi sono negoziati formali per la ripartizione delle quote di pesce tra l'UE e la Russia, del genere di quelli che si svolgono nel quadro della Commissione per la pesca nel Baltico.

    2.5   La quota commerciale di salmone del Baltico è divisa in due parti: da un lato il Golfo di Botnia (ICES 22-31) e dall'altro il Golfo di Finlandia (ICES 32). In pratica la quota non ha comportato limitazioni della pesca di salmoni per vari anni. Rispetto alla quota complessiva del Baltico per il 2010, pari a 309 665 unità, ne sono state pescate solo 150 092, vale a dire il 48,5 %. La percentuale della quota effettivamente utilizzata dai vari paesi varia dal 2,8 all'84,9 %. La pesca commerciale e ricreativa di salmoni viene praticata in mare, negli estuari e nelle aree fluviali. La pesca ricreativa ammonta al 20-30 % del totale delle catture di salmone nella regione del Baltico e a circa la metà delle catture effettuate nelle aree costiere o fluviali. Le catture operate nel quadro della pesca ricreativa non sono conteggiate ai fini del calcolo della quota.

    2.6   Lo stato dei principali fiumi salmoniferi della zona settentrionale del Baltico è molto migliorato intorno alla metà degli anni '90 grazie alle limitazioni nazionali della stagione di pesca nelle aree costiere imposte dalla Svezia e dalla Finlandia. Da allora la produzione di giovani esemplari di salmone nei suddetti fiumi si è mantenuta su un livello molto più elevato, prossimo al potenziale produttivo e al rendimento massimo sostenibile stabiliti come obiettivo dal piano pluriennale. La pesca al salmone nel Baltico si basa ampiamente sulla produzione di questi fiumi salmoniferi settentrionali in buone condizioni.

    2.7   Malgrado le misure adottate finora, la produzione di giovani esemplari provenienti dai fiumi salmoniferi siti nelle aree centrali e meridionali del Baltico è rimasta modesta. La pesca agli stock misti di salmone nel bacino principale del Baltico si è sensibilmente ridotta a causa del divieto di utilizzare le reti da posta derivanti, introdotto nel 2008. L'aumento della pesca effettuata mediante palangari derivanti ha comportato un nuovo incremento delle catture nel bacino principale.

    2.8   Malgrado un significativo aumento della produzione di esemplari giovani, lo stock di salmoni disponibile per la pesca non è cresciuto nella stessa misura. Occorrono dati scientifici più ampi in merito ai fattori che causano la mortalità di salmoni in mare.

    2.9   Nel parere sulle opportunità di pesca per il 2012, il CIEM menziona frequenti errori nei resoconti, per cui catture di salmoni effettuate nel Baltico con palangari derivanti vengono riportate come catture di trote di mare.

    2.10   Il CIEM ha espresso preoccupazione per la situazione degli stock di salmoni e della biodiversità nel Baltico. Anche la Commissione per la protezione dell'ambiente marino del Baltico ha richiamato l'attenzione sullo stato degli stock di salmone.

    2.11   La pesca del salmone è importante in termini sia sociali che ambientali per le comunità costiere dedite alla pesca. L'ultimo censimento dei pescatori commerciali di salmone del Baltico risale al 2007, allorché la Commissione europea ha stimato che fossero circa 400 e che 340 di essi si dedicassero alla pesca in mare. Nel 2010 un gruppo di lavoro del CIEM sul salmone ha stimato che ci fossero 141 pescherecci attivi nella pesca del salmone in mare aperto, molti di più che nel 2007. Il salmone dà lavoro non solo agli addetti alla pesca commerciale, ma anche ad almeno altrettante persone nel turismo ittico. Si ritiene che le ricadute occupazionali della pesca commerciale e turistica di salmoni nel Golfo di Botnia siano altrettanto importanti. La pesca al salmone dà lavoro indirettamente a un gran numero di persone nei settori della lavorazione, della commercializzazione e della produzione di attrezzature da pesca. Anche la produzione di giovani salmoni, per alimentare la pesca e gli stock costituisce un'importante fonte di occupazione a livello locale.

    3.   Proposta della Commissione

    3.1   Il 12 agosto 2011 la Commissione europea ha presentato al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di regolamento (COM(2011) 470 definitivo) che prevede un piano pluriennale per lo stock di salmoni del Baltico e le attività di pesca che lo sfruttano.

    3.2   Il piano di gestione per lo stock di salmoni del Baltico si applicherebbe alla pesca commerciale nel Baltico e nei fiumi che vi confluiscono, nonché alle imprese che organizzano battute di pesca guidate e ai loro servizi ricreativi nel Baltico. Il campo di applicazione della proposta include, a determinate condizioni, la regolamentazione della pesca fluviale mediante disposizioni dell'UE e l'immissione di salmoni nell'ambiente.

    3.3   L'obiettivo principale della proposta è garantire che lo stock di salmoni del Baltico sia sfruttato in modo sostenibile, conformemente al principio del massimo rendimento sostenibile, e che vengano salvaguardate l'integrità e la diversità genetiche di tale stock.

    3.4   Per ciascun fiume viene stabilito un obiettivo, pari al 75 % del suo potenziale stimato di produzione di giovani salmoni. Tale obiettivo dovrà essere raggiunto entro una scadenza variabile tra cinque e dieci anni dall'entrata in vigore del regolamento, in funzione delle attuali condizioni del fiume.

    3.5   Per gli stock di salmone selvatico vengono proposti totali ammissibili di catture con carattere vincolante, che saranno stabiliti dagli Stati membri. In base ai dati scientifici, gli Stati membri dovranno stabilire la mortalità massima per pesca ammissibile, e i corrispondenti totali ammissibili di catture per ciascun fiume.

    3.6   Ogni tre anni la Commissione esaminerà le suddette misure degli Stati membri e valuterà la loro compatibilità con il raggiungimento degli obiettivi. Qualora uno Stato membro non pubblichi i dati o consideri le misure inadeguate a realizzare gli obiettivi, la Commissione potrebbe modificare i livelli di mortalità dei fiumi di detto Stato membro e/o il totale ammissibile di catture, o vietare la pesca al salmone in tutti tali fiumi.

    3.7   Per tutti gli stock di salmone del Baltico viene proposto il tasso unico di mortalità per pesca di 0,1, vale a dire che ogni anno potrebbe essere catturato circa il 10 % dei salmoni disponibili per la pesca. Nel definire il totale ammissibile di catture annue, l'autorità di regolamentazione dovrebbe garantire che non venga superato il tasso di mortalità per pesca di 0,1. Laddove l'evoluzione delle circostanze rischiasse di compromettere il raggiungimento di questi obiettivi, la Commissione potrà modificare i tassi di mortalità per pesca in mare.

    3.8   I salmoni catturati dalle imbarcazioni di servizio saranno conteggiati nei contingenti dei rispettivi Stati membri.

    3.9   Gli Stati membri dovranno elaborare regolamentazioni della pesca specifiche per ciascun fiume in cui stock indeboliti di salmone selvatico non raggiungono l'obiettivo del 50 % della capacità di produzione di giovani esemplari. Gli Stati membri avranno due anni di tempo dall'entrata in vigore del regolamento per emanare tali disposizioni. Gli stessi Stati membri potranno scegliere e deliberare disposizioni tecniche in materia di pesca (ad esempio limitazioni nell'uso di arnesi da pesca e divieto di pesca in particolari periodi o zone).

    3.10   La Commissione valuterà ogni tre anni le disposizioni tecniche sulla pesca emanate dagli Stati membri. Qualora uno Stato membro non adotti tali misure entro il termine stabilito, o ometta di pubblicarle, o le misure stesse risultino inadatte a raggiungere gli obiettivi concernenti i fiumi abitati da salmoni selvatici, la Commissione potrà varare essa stessa disposizioni tecniche sulla pesca specifiche per ciascun fiume.

    3.11   L'immissione di salmoni sarebbe limitata al ripopolamento indiretto e al ripopolamento diretto. Per ripopolamento indiretto si intende l'immissione di esemplari nei fiumi popolati da salmoni, mentre il ripopolamento diretto consiste nell'immissione di pesci in un fiume potenzialmente salmonifero, con l'obiettivo di creare popolazioni autonome di salmoni.

    3.12   Per l'immissione di salmoni viene proposto un periodo transitorio di sette anni, al termine del quale sarebbero permesse solo le due misure di ripopolamento summenzionate.

    3.13   La proposta indica nuove disposizioni in materia di sorveglianza, a integrazione di quelle già in vigore. I nuovi obblighi di sorveglianza si applicano alle imbarcazioni adibite alla pesca commerciale del salmone, indipendentemente dalla loro lunghezza, e alle imbarcazioni utilizzate per la pesca ricreativa.

    3.14   Le catture vengono ispezionate al momento dello sbarco. Le ispezioni allo sbarco devono coprire almeno il 10 % degli sbarchi.

    3.15   La Commissione propone di esercitare, se necessario, per un periodo indeterminato, delle competenze delegate ai fini della regolamentazione della pesca al salmone in mare e nei fiumi.

    4.   Osservazioni particolari

    4.1   Il Comitato economico e sociale europeo apprezza e sostiene gli obiettivi del piano pluriennale. L'obiettivo del piano, raggiungere entro 10 anni una produzione di giovani salmoni selvatici pari ad almeno il 75 % del potenziale, è estremamente ambiziosa. Stando alla valutazione del CIEM, tale obiettivo è in corso di realizzazione nei principali fiumi salmoniferi del Baltico settentrionale, ma per le popolazioni indebolite della zona meridionale il calendario non è realistico, malgrado il livello delle limitazioni della pesca.

    4.2   Il regolamento si applica alla pesca commerciale e alle imbarcazioni di servizio. L'importanza di queste ultime ai fini delle catture totali è modesta. Tuttavia la somma delle catture operate in mare e nei fiumi nel quadro della pesca ricreativa, che non rientrano nel campo di applicazione del regolamento, è paragonabile alle catture commerciali operate in un'area di dimensioni equivalenti. Il CESE non ritiene che stabilire un totale ammissibile di catture per la pesca commerciale in un'area fluviale costituisca un'opzione condivisibile, perché la maggior parte delle catture nei fiumi sono operate a scopo ricreativo. Il CESE ritiene che le limitazioni della pesca debbano coprire l'intero ciclo di vita dei salmoni e tutte le forme di pesca. La responsabilità di regolamentare le attività di pesca nelle acque interne di uno Stato membro dovrebbe ricadere primariamente sullo stesso Stato membro.

    4.3   Nei piani di gestione e di recupero già adottati per gli stock nell'UE il tasso di mortalità per pesca stabilito per ciascuno stock è il più appropriato per pervenire a uno sfruttamento sostenibile di detto stock. Nel Baltico vengono pescati differenti stock di salmoni, con status biologici differenti. Il regolamento, e la relazione che lo precede, non chiariscono perché venga proposto un unico tasso di mortalità per pesca per tutti gli stock marini di salmone del Baltico, né spiegano come si sia pervenuti a tale tasso.

    4.4   Gli stock di salmone del Baltico settentrionale sono già molto prossimi all'obiettivo della resa massima sostenibile. Ridurre la quota di salmoni nel bacino principale del Baltico e nel Golfo di Botnia a un livello al quale anche la mortalità per pesca delle popolazioni meridionali di salmoni sarebbe al massimo rendimento sostenibile comporterebbe restrizioni superflue dello sfruttamento degli stock settentrionali. Pertanto la regolamentazione della pesca di salmoni in mare dovrebbe basarsi in futuro non già sul totale ammissibile di catture per una serie di stock, bensì sulle regole tecniche relative ai periodi e alle attrezzature per la pesca, che possono essere mirate specificamente a proteggere gli stock deboli. Se la regolamentazione della pesca al salmone continua a basarsi sulla determinazione annua del totale ammissibile di catture, il calo progressivo della mortalità per pesca a livelli obiettivo vigenti nei piani di gestione di altri stock ittici dovrebbe applicarsi anche alle quote di catture di salmoni in mare. Il settore della pesca risente negativamente di cambiamenti improvvisi e radicali della regolamentazione, introdotti senza una reale esigenza.

    4.5   Nel bacino principale del Baltico, la pesca di salmoni è interamente multispecifica, e comprende differenti stock di salmoni. Quanto più vicino a un fiume viene praticata, tanto meglio può mirare allo stock di salmoni di quel fiume. Le regole e la sorveglianza della pesca al salmone con arnesi derivanti nel Baltico saranno importanti in futuro per il recupero degli stock deboli nella zona meridionale. È stato constatato che in autunno la cattura di salmoni di dimensioni insufficienti è più frequente con i palangari derivanti che con altri arnesi da pesca. Pertanto si potrebbe ricorrere a limitazioni temporanee della pesca con tali strumenti, per ridurre il numero di pesci da scartare. Va tuttavia osservato che gli stock di salmone del Baltico meridionale non hanno ripreso consistenza, malgrado una drastica riduzione dell'attività di pesca nel bacino principale. Vale a dire che il recupero degli stock di salmone deboli richiede non soltanto delle limitazioni temporanee della pesca in mare, ma anche rigide limitazioni della pesca negli estuari e nelle aree fluviali, nonché misure di recupero delle aree di riproduzione, per assicurare la moltiplicazione naturale dei salmoni.

    4.6   Il CESE esprime preoccupazione per le stime relative a resoconti erronei delle catture di salmoni, chiede che tale questione venga chiarita e considera importante che la pesca del salmone venga sorvegliata in maniera adeguata ed efficace. La proposta della Commissione comporterebbe un aumento permanente degli obblighi di sorveglianza del settore pubblico, e quindi dei costi. In particolare i costi sarebbero generati dall'adeguamento e dalla manutenzione dei sistemi informatici, e dall'esigenza di accrescere le risorse umane e di altro tipo al fine di sorvegliare e valutare il rispetto della regolamentazione. Il CESE chiede che le risorse destinate alla sorveglianza vengano aumentate il più possibile e che le risorse disponibili siano concentrate sulla sorveglianza della pesca di salmoni fino a quando sarà adottato il piano pluriennale per il salmone e siano stati risolti i problemi riscontrati nei resoconti. Per quanto riguarda le regole sulla sorveglianza della pesca di salmoni, il CESE considera prioritaria l'attuazione efficiente in tutti gli Stati membri delle disposizioni in materia, che sono state attivamente sviluppate negli ultimi anni. La Commissione europea dovrebbe sovrintendere, sulla base delle relazioni degli Stati membri, all'attuazione dei programmi nazionali di sorveglianza.

    4.7   L'immissione di salmoni avviene sotto forma di ripopolamento indiretto e diretto, o di ripopolamento compensativo inteso a controbilanciare le riduzioni delle catture dovute alla costruzione di centrali idroelettriche. Sette anni dopo l'entrata in vigore del regolamento, cesserebbero tutti i tipi di immissioni di salmoni a parte il ripopolamento indiretto e diretto nei fiumi potenzialmente salmoniferi. La scadenza di sette anni per sostituire il ripopolamento compensativo con altre disposizioni è troppo breve, perché probabilmente occorrerà del tempo per pianificare e attuare disposizioni alternative, oltre al processo di transizione che implicherà procedimenti giudiziari a tutti e tre i livelli.

    4.8   Il divieto di ripopolamento compensativo è giustificato dalla minaccia che tale ripopolamento comporterebbe per la biodiversità degli stock di salmone. Tuttavia non vi sono prove scientifiche a sostegno di tale valutazione. Le catture provenienti da ripopolamenti compensativi sono indubbiamente importanti per gli estuari e la pesca costiera nelle zone di ripopolamento di salmoni, e rappresentano anche un fattore di occupazione valutabile in varie decine di impieghi annuali nelle aziende di acquacoltura che operano sulla costa. Il ripopolamento compensativo non dovrebbe pertanto essere vietato, a meno che delle prove scientifiche ne dimostrino la nocività. Il CESE ritiene anche che occorra verificare la qualità dei giovani salmoni da immettere nell'ambiente e rimuovere le loro pinne adipose, in modo da distinguere, in fase di cattura, gli esemplari che si sono riprodotti in natura da quelli provenienti dal ripopolamento. Il rischio per la biodiversità derivante dal ripopolamento può essere limitato utilizzando quando è possibile nei vivai esemplari da riproduzione catturati in natura, che sono quindi passati per una selezione naturale, piuttosto che esemplari provenienti dagli stock che necessitano di essere conservati.

    4.9   La situazione nel Golfo di Finlandia offre un'immagine adeguata dell'importanza del ripopolamento di salmoni. Se il ripopolamento fosse vietato nell'estuario edificato del fiume Kymi, per esempio, ciò significherebbe in pratica la fine della pesca di salmoni nel Golfo di Finlandia e dell'importante attività di pesca ricreativa che si svolge a valle della centrale elettrica del suddetto fiume. Quest'ultima attività è considerata importante ai fini del turismo ittico, e la situazione è la stessa per numerosi fiumi della regione del Baltico.

    4.10   Riducendo per esempio la quota, la proposta avrebbe un impatto economico rilevante sui pescatori commerciali e sui settori che dipendono dalla produzione primaria, come quello della lavorazione e della commercializzazione, e quello della produzione di attrezzature da pesca. Le lunghe rotte migratorie dei salmoni, i differenti metodi di pesca e le diverse esigenze di regolazione in ogni stadio della migrazione comportano effetti economici differenti tra gli Stati membri e al loro interno. Data la brevità della stagione di pesca del salmone, la maggior parte dei pescatori cattura anche altri tipi di pesce. Tuttavia per la maggior parte di questi pescatori il salmone costituisce la specie più importante in termini economici, e anche modifiche minori della normativa possono comportare alterazioni considerevoli della sostenibilità dell'industria della pesca. Dalla prospettiva dei pescatori che rischiano di dover rinunciare all'attività, la proposta diminuirà la disponibilità di salmone e di altri pesci che vengono catturati in parallelo per il consumo, la lavorazione e la commercializzazione, aumentando di conseguenza la dipendenza dal pesce prodotto al di fuori dell'UE. Anche il turismo ittico nelle aree fluviali può soffrire in termini finanziari a causa delle normative più restrittive sulla pesca fluviale e della conformità al totale ammissibile di catture. Tuttavia, più a lungo termine, man mano che gli stock di salmone recuperano consistenza, la proposta potrebbe avere l'effetto di accrescere l'occupazione nel turismo ittico nelle aree fluviali.

    4.11   La proposta comporta anche delle implicazioni finanziarie per l'acquacoltura. Le imprese di questo settore che producono giovani esemplari di salmone da utilizzare nel ripopolamento compensativo danno lavoro a varie decine di persone in aree caratterizzate da poche alternative occupazionali. Se le imprese di acquacoltura dovranno abbandonare l'attività a causa della fine del ripopolamento compensativo, la situazione occupazionale nelle aree interessate peggiorerà. La chiusura di tali attività comporterà anche la perdita di esperienza e di conoscenze in materia di acquacoltura.

    4.12   Le conseguenze occupazionali negative della proposta di regolamento dovrebbero essere tenute presenti nell'applicazione delle attuali regole sul finanziamento strutturale dell'UE e nella riforma della politica comune della pesca. Tra le possibili opzioni di sostegno figurerebbero per esempio l'aiuto alla dismissione di attività o investimenti e programmi di formazione per il riorientamento delle attività di pesca. Tuttavia il CESE ritiene che tale assistenza dovrebbe costituire solo una misura complementare. Nella pianificazione delle misure pratiche occorre dare la priorità ai posti di lavoro nel settore della pesca al salmone e nelle industrie collegate, in maniera da ridurre al minimo le ripercussioni occupazionali negative.

    Bruxelles, 18 gennaio 2012

    Il presidente del Comitato economico e sociale europeo

    Staffan NILSSON


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