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Document 52011XG1223(01)

Avviso all'attenzione delle persone, gruppi e entità che figurano nell'elenco di cui all'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio relativo a misure restrittive specifiche contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo [vedasi l'allegato del regolamento (UE) n. 1375/2011 del Consiglio]

GU C 377 del 23.12.2011, p. 17–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 377/17


Avviso all'attenzione delle persone, gruppi e entità che figurano nell'elenco di cui all'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio relativo a misure restrittive specifiche contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo

[vedasi l'allegato del regolamento (UE) n. 1375/2011 del Consiglio]

2011/C 377/05

Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione delle persone, gruppi e entità elencati nel regolamento (UE) n. 1375/2011 del Consiglio (1).

Il Consiglio dell'Unione europea ha deciso che restano validi i motivi per l'inclusione nell'elenco summenzionato delle persone, gruppi e entità soggetti alle misure restrittive previste dal regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativo a misure restrittive specifiche contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo (2). Pertanto, il Consiglio ha deciso di mantenere tali persone, gruppi e entità nell'elenco.

Il regolamento (CE) n. 2580/2001, del 27 dicembre 2001, prevede che siano congelati tutti i capitali, le altre attività finanziarie e le risorse economiche appartenenti alle persone, gruppi e entità in questione e che i capitali, le altre attività finanziarie o le risorse economiche non siano messi a disposizione degli stessi, direttamente o indirettamente.

Si attira l'attenzione delle persone, dei gruppi e delle entità in questione sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, elencati nell'allegato del regolamento, al fine di ottenere un'autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare un fabbisogno fondamentale o per effettuare pagamenti specifici (in conformità all'articolo 5, paragrafo 2 di tale regolamento). Un elenco aggiornato delle autorità competenti figura nel sito web al seguente indirizzo:

http://ec.europa.eu/comm/external_relations/cfsp/sanctions/measures.htm

Le persone, i gruppi e le entità in questione possono presentare una richiesta volta ad ottenere la motivazione del Consiglio riguardo al loro mantenimento nell'elenco summenzionato (a meno che la motivazione sia già stata loro comunicata) al seguente indirizzo:

Consiglio dell'Unione europea

(all'attenzione di: CP 931 designations)

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Le persone, i gruppi e le entità in questione possono presentare al Consiglio in qualsiasi momento, all'indirizzo summenzionato e insieme ad eventuali documenti giustificativi, una richiesta di riesaminare la decisione che li include e mantiene nell'elenco. Tali richieste saranno esaminate all'atto del ricevimento. Al riguardo si attira l'attenzione delle persone, dei gruppi e delle entità interessati sul periodico riesame dell'elenco da parte del Consiglio, conformemente all'articolo 1, paragrafo 6 della posizione comune 2001/931/PESC. Affinché le richieste possano essere valutate in occasione del prossimo riesame, dovrebbero essere presentate entro il 29 febbraio 2012.

Si richiama inoltre l'attenzione delle persone, gruppi e entità in questione sulla possibilità di presentare ricorso contro il regolamento del Consiglio dinanzi al Tribunale dell'Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all'articolo 263, commi quarto e sesto, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.


(1)  GU L 343 del 23.12.2011, pag. 10.

(2)  GU L 344 del 28.12.2001, pag. 70.


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