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Document 52011XC1217(01)

Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di fosforo bianco, anche denominato fosforo elementare o fosforo giallo, originario del Kazakhstan

GU C 369 del 17.12.2011, p. 19–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

17.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 369/19


Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di fosforo bianco, anche denominato fosforo elementare o fosforo giallo, originario del Kazakhstan

2011/C 369/07

La Commissione europea (di seguito «la Commissione») ha ricevuto una denuncia a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping provenienti da paesi non membri della Comunità europea (1) (di seguito «il regolamento di base»), secondo la quale le importazioni di fosforo bianco, anche denominato fosforo elementare o fosforo giallo, originario del Kazakhstan, sono oggetto di dumping e arrecano pertanto un notevole pregiudizio all'industria dell'UE.

1.   Denuncia

La denuncia è stata presentata il 7 novembre 2011 da Thermphos International BV («il denunziante»), l’unico produttore di fosforo bianco dell’Unione, che rappresenta il 100 % della produzione dell’Unione.

2.   Prodotto in esame

Il prodotto in esame è il fosforo bianco, anche denominato fosforo elementare o fosforo giallo (di seguito il «prodotto in esame»).

3.   Denuncia di dumping  (2)

Il prodotto che sarebbe oggetto di dumping è il prodotto in esame originario del originario del Kazakhstan (di seguito «il paese interessato»), attualmente classificato con il codice NC ex 2804 70 00. Il codice NC è fornito a titolo puramente informativo.

Dal momento che, tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, il paese interessato è ritenuto non avere un'economia di mercato e il denunziante ha argomentato che gli Stati Uniti di America, l'unico paese terzo ad economia di mercato, a parte l’Unione europea, a produrre fosforo bianco, non sarebbe un paese terzo ad economia di mercato adeguato, a motivo della mancanza di concorrenza sul mercato e del volume insufficiente delle vendite sul mercato interno o delle vendite sul mercato interno realizzate nel corso di normali operazioni commerciali, il denunziante in questione ha determinato il valore normale per le importazioni provenienti dal Kazakhstan in base al prezzo effettivamente pagato o pagabile nell'Unione per il prodotto simile, debitamente adeguato per includere un equo margine di profitto. La denuncia di dumping si basa sul confronto tra il valore normale, così stabilito, e il prezzo all'esportazione (franco fabbrica) del prodotto in esame esportato nell'Unione.

Sebbene gli Stati Uniti siano stati ritenuti un paese terzo ad economia di mercato inadeguato, il denunziante ha nondimeno determinato il valore normale per le importazioni provenienti dal Kazakhstan in base al valore normale costruito [costi di produzione, spese generali, amministrative e di vendita (SGAV) e profitti] negli Stati Uniti. La denuncia di dumping si basa quindi anche sul confronto tra il valore normale, così stabilito, e il prezzo all'esportazione (franco fabbrica) del prodotto in esame esportato nell'Unione.

I margini di dumping calcolati su questa base risultano rilevanti per il paese interessato.

4.   Denuncia di pregiudizio

Il denunciante ha dimostrato che le importazioni del prodotto in esame dal paese interessato sono complessivamente aumentate sia in termini assoluti sia in termini di quota di mercato.

Gli elementi di prova prima facie presentati dai denunzianti evidenziano che il volume e i prezzi delle importazioni del prodotto in esame hanno portato tra l'altro a ripercussioni negative sui quantitativi venduti, sul livello dei prezzi praticati e sulla quota di mercato detenuta dall'industria dell'Unione, con gravi effetti negativi sui risultati complessivi e sulla situazione finanziaria dell'industria dell'Unione.

5.   Procedura

Dopo aver stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che la denuncia è stata presentata da o per conto dell'industria dell'Unione e che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare l'apertura di un procedimento, la Commissione apre un'inchiesta a norma dell'articolo 5 del regolamento di base.

L'inchiesta stabilirà se il prodotto in esame originario del paese interessato sia oggetto di dumping e se tale dumping abbia arrecato un pregiudizio all'industria dell'Unione. Se tali fatti saranno accertati, l'inchiesta valuterà se l'istituzione di misure sia contraria o meno all'interesse dell'Unione.

5.1.    Procedura di determinazione del dumping

I produttori esportatori (3) del prodotto in esame originario del paese in questione sono invitati a partecipare all'inchiesta della Commissione.

5.1.1.   Produttori esportatori oggetto dell'inchiesta

5.1.1.1.   Procedura da seguire per la scelta dei produttori esportatori che saranno oggetto dell'inchiesta nel paese interessato

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta relativa ai produttori esportatori del Kazakhstan, la Commissione invierà questionari ai produttori esportatori noti del paese interessato, a ogni associazione nota di produttori esportatori e alle autorità del paese interessato. Salvo diversa indicazione, tutti i produttori esportatori e tutte le associazioni di produttori esportatori sono invitati a contattare immediatamente la Commissione, di preferenza per posta elettronica, entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, per manifestarsi e richiedere un questionario.

Salvo diversa indicazione, i produttori esportatori e, se del caso, le associazioni di produttori esportatori devono rinviare il questionario compilato entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il questionario compilato conterrà, tra l'altro, informazioni sulla struttura societaria del produttore esportatore, sulle attività societarie relative al prodotto in esame, sul costo di produzione, sulle vendite del prodotto in esame sul mercato nazionale del paese interessato e sulle vendite del prodotto in esame nell'Unione.

5.1.2.   Procedura supplementare relativa ai produttori esportatori del paese interessato non retto da un'economia di mercato

5.1.2.1.   Scelta di un paese terzo a economia di mercato

Fatte salve le disposizioni della sezione 5.1.2.2, a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, nel caso di importazioni dal paese interessato il valore normale è determinato in base al prezzo o al valore costruito in un paese terzo ad economia di mercato. A tal fine la Commissione sceglie un paese terzo ad economia di mercato adeguato. Il paese provvisoriamente scelto sono gli Stati Uniti d'America. Dato che gli Stati Uniti rischiano di essere un paese terzo ad economia di mercato inadeguato, la Commissione intende determinare il valore normale in base al prezzo effettivamente pagato nell’Unione, debitamente adeguato per includere un equo margine di profitto. Le parti interessate sono invitate a comunicare se ritengano o meno appropriate queste scelte entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

5.1.2.2.   Trattamento dei produttori esportatori del paese interessato non retto da un'economia di mercato

Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base, singoli produttori esportatori del paese interessato che ritengano che nel loro caso prevalgano condizioni di economia di mercato riguardo alla produzione e alla vendita del prodotto in esame, possono presentare una domanda debitamente motivata a tal fine («domanda TEM»). Il trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato (TEM) sarà accordato se la valutazione della richiesta TEM mostrerà che i criteri stabiliti dall'articolo 2, paragrafo 7, lettera c) del regolamento di base (4) sono soddisfatti. Il margine di dumping dei produttori esportatori cui verrà accordato il TEM sarà calcolato, per quanto possibile e fatto salvo l’uso dei dati disponibili, a norma dell’articolo 18 del regolamento di base, utilizzando il loro valore normale e i loro prezzi all’esportazione, in conformità all’articolo 2, paragrafo 7, lettera b) del regolamento di base.

I singoli produttori esportatori del paese interessato possono richiedere anche, o in alternativa, il trattamento individuale («TI»). Per ottenere il TI tali produttori esportatori devono dimostrare di soddisfare i criteri fissati dall’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base (5). Il margine di dumping dei produttori esportatori cui viene accordato il TI sarà calcolato sulla base dei loro prezzi all'esportazione. Il valore normale per i produttori esportatori cui viene accordato il TI si basa sui valori stabiliti per il paese terzo ad economia di mercato selezionato, come indicato sopra.

a)   Trattamento di società che opera in condizioni di economia di mercato (TEM)

La Commissione invierà i formulari di domanda di TEM a tutti i produttori esportatori noti del paese in questione, a tutte le associazioni note di produttori esportatori e alle autorità del paese interessato. Tutti i produttori esportatori che intendono presentare una domanda in tal senso devono richiedere il formulario corrispondente alla Commissione entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il modulo debitamente riempito deve quindi essere rinviato entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo indicazione contraria.

b)   Trattamento individuale (IT)

Per presentare una domanda di trattamento individuale, i produttori esportatori del paese in questione devono inviare il modulo di domanda di trattamento di società che opera nelle condizioni di economia di mercato riempiendo le sezioni relative al trattamento individuale entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo indicazione contraria.

5.1.3.   Inchiesta sugli importatori indipendenti  (6)  (7)

In considerazione del numero potenzialmente elevato di importatori indipendenti interessati dal presente procedimento e al fine di completare l'inchiesta entro i termini fissati, la Commissione può limitare a un numero ragionevole gli importatori indipendenti da sottoporre all'inchiesta selezionando un campione (tecnica nota anche come «campionamento»). Il campionamento è effettuato a norma dell'articolo 17 del regolamento di base.

Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti gli importatori indipendenti o i rappresentanti che agiscono per loro conto sono invitati a manifestarsi alla Commissione Salvo diversamente specificato, le suddette parti devono manifestarsi entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, comunicando i seguenti dati circa la o le loro società:

ragione sociale, indirizzo, indirizzo e-mail, numeri di telefono e di fax e nome della persona da contattare,

descrizione dettagliata delle attività della società relative al prodotto in esame,

fatturato totale nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2011 e il 31 dicembre 2011,

volume in tonnellate e valore in EUR delle importazioni e delle rivendite del prodotto in esame originario del paese interessato effettuate sul mercato dell'Unione (8) nel periodo tre il 1o gennaio 2011 e il 31 dicembre 2011,

ragioni sociali e descrizione particolareggiata delle attività di tutte le società collegate (9) coinvolte nella produzione e/o nella vendita del prodotto in esame,

ogni altra informazione pertinente che possa risultare utile alla Commissione per la selezione del campione.

Inviando le informazioni di cui sopra, la società si dichiara disposta a essere eventualmente inclusa nel campione. La società scelta per far parte del campione dovrà rispondere a un questionario e accettare una visita nei propri locali per la verifica delle risposte fornite («verifica in loco»). Se la società dichiara di non essere disposta a essere inclusa nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conclusioni della Commissione relative agli importatori che non collaborano si basano sui dati disponibili e i risultati dell'inchiesta possono risultare meno favorevoli per tali parti rispetto alle conclusioni cui si sarebbe giunti se avessero collaborato.

Al fine di raccogliere le informazioni ritenute necessarie alla selezione del campione degli importatori non collegati, la Commissione può contattare anche le associazioni note di importatori.

Salvo altrimenti disposto, tutte le parti interessate che desiderino fornire informazioni pertinenti relative alla selezione del campione (informazioni diverse da quelle sopraelencate) devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Qualora sia necessario un campione, gli importatori potranno essere selezionati sulla base del massimo volume rappresentativo di vendite del prodotto in esame effettuate nell'Unione che possa essere adeguatamente esaminato nel periodo di tempo disponibile. La Commissione comunicherà le società selezionate per l'inserimento nel campione a tutti gli importatori non collegati noti e alle associazioni note di importatori.

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà questionari agli importatori indipendenti inclusi nel campione e a tutte le associazioni note di importatori. Tali parti devono inviare il questionario compilato entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo quanto diversamente indicato. Il questionario completato dovrà contenere, tra l'altro, informazioni riguardanti la struttura societaria, le attività societarie relative al prodotto in esame e le vendite del prodotto in esame.

5.2.    Procedura per la determinazione del pregiudizio

Per pregiudizio si intende un notevole pregiudizio o la minaccia di un notevole pregiudizio a danno dell'industria dell'Unione, oppure un grave ritardo nella creazione di tale industria. L'accertamento del pregiudizio si basa su elementi di prova diretti e implica un esame obiettivo del volume delle importazioni oggetto di dumping, dei loro effetti sui prezzi sul mercato dell'Unione e dell'incidenza di tali importazioni sull'industria dell'Unione. Per stabilire se tale industria subisca un pregiudizio notevole, i produttori UE del prodotto in esame sono invitati a partecipare all'inchiesta della Commissione.

5.2.1.   Produttori dell'Unione oggetto dell'inchiesta

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta per quanto riguarda i produttori dell'Unione, la Commissione invierà questionari ai produttori noti dell'Unione o ai produttori rappresentativi dell'Unione a tutte le associazioni note di produttori dell'Unione.

Salvo indicazione diversa, i produttori dell'UE e le associazioni di produttori dell'UE devono presentare il questionario debitamente compilato entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il questionario completato dovrà contenere informazioni riguardanti, tra l'altro, la struttura della o delle loro società, la situazione finanziaria della o delle società, le attività societarie relative al prodotto in esame, i costi di produzione e le vendite del prodotto in esame.

I produttori dell'Unione e le associazioni di produttori dell'Unione sono invitati a contattare immediatamente la Commissione preferibilmente per email, salvo indicazione diversa, entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, per manifestarsi e richiedere un questionario.

5.3.    Procedura di valutazione dell'interesse dell'Unione

Qualora venisse accertata l'esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio, si deciderà, a norma dell'articolo 21 del regolamento di base, se l'adozione di misure antidumping sia contraria o meno all'interesse dell'Unione. Salvo diversa indicazione, i produttori dell'Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori e le loro associazioni rappresentative e le organizzazioni rappresentative dei consumatori sono invitati a manifestarsi entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Per partecipare all'inchiesta, le organizzazioni rappresentative dei consumatori devono dimostrare, entro lo stesso termine, l'esistenza di un collegamento oggettivo tra le loro attività e il prodotto in esame.

Salvo diversa indicazione, le parti che si manifestano entro il suddetto termine possono fornire alla Commissione, entro 37 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, informazioni sull'esistenza di un interesse dell'Unione. Queste informazioni possono essere fornite sia sotto forma di testo libero sia compilando un questionario elaborato dalla Commissione. Le informazioni comunicate a norma dell'articolo 21 saranno comunque prese in considerazione solo se suffragate, all'atto della loro presentazione, da elementi di prova oggettivi.

5.4.    Altre comunicazioni scritte

Nel rispetto delle disposizioni del presente avviso, tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni, a presentare informazioni e a fornire i relativi elementi di prova. Salvo altrimenti disposto, tali informazioni ed elementi di prova dovranno pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

5.5.    Possibilità di audizione da parte dei servizi d'inchiesta della Commissione

Tutte le parti interessate possono chiedere di essere ascoltate dai servizi d'inchiesta della Commissione. La relativa domanda, debitamente motivata, deve essere presentata per iscritto. Per quanto concerne le audizioni relative a questioni attinenti alla fase iniziale dell'inchiesta, la domanda va presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Le successive richieste di audizione devono essere presentate entro i termini specifici indicati dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

5.6.    Istruzioni per la presentazione di comunicazioni scritte e per l'invio dei questionari compilati e della corrispondenza

Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate, compresi i dati richiesti nel presente avviso, i questionari compilati e la corrispondenza, per cui venga richiesto il trattamento riservato, devono essere contrassegnate dalla dicitura «Diffusione limitata» (10).

Le parti interessate che comunichino informazioni recanti tale dicitura sono invitate a presentare, a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, un riassunto non riservato contrassegnato dalla dicitura «Consultabile da tutte le parti interessate». Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato affinché la sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato possa essere adeguatamente compresa. Se una parte interessata che comunica informazioni riservate non presenta un riassunto non riservato del formato e della qualità richiesti, tali informazioni riservate potranno non essere prese in considerazione.

Le parti interessate sono tenute a presentare tutte le comunicazioni e le richieste in formato elettronico (le comunicazioni non riservate via e-mail e quelle riservate su CD-R/DVD), indicando il proprio nome, indirizzo, indirizzo e-mail, numero di telefono e di fax. Le deleghe, le certificazioni firmate e i relativi aggiornamenti, che accompagnano i moduli di richiesta TEM e TI, o le risposte al questionario, devono essere tuttavia presentate in formato cartaceo, per posta o a mano, all'indirizzo di cui sotto. A norma dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento di base, se una parte interessata non è in grado di trasmettere le comunicazioni e le richieste in formato elettronico, ne informa immediatamente la Commissione. Per ulteriori informazioni concernenti la corrispondenza con la Commissione, le parti interessate possono consultare le pagine dedicate sul sito Internet della Direzione generale Commercio: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence

Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:

Commissione europea

Direzione generale Commercio

Direzione H

Ufficio: N105 04/092

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Fax +32 22985353

E-mail dumping: trade-yp4-dumping@ec.europa.eu

E-mail pregiudizio: trade-yp4-injury@ec.europa.eu

6.   Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie oppure non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente l'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base.

Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, tali informazioni non saranno prese in considerazione e potranno essere utilizzati i dati disponibili.

Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano quindi su dati disponibili ai sensi dell'articolo 18 del regolamento di base, tali conclusioni possono risultare meno favorevoli rispetto a quelle che tale parte avrebbe potuto ottenere se avesse collaborato.

7.   Consigliere-auditore

Le parti interessate possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore della direzione generale del Commercio che funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione che si occupano dell'inchiesta. Il consigliere-auditore esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e le richieste di audizione di terzi. Egli può organizzare un'audizione con una singola parte interessata e mediare al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate.

La richiesta di audizione con il consigliere-auditore deve essere motivata e presentata per iscritto. Per quanto concerne le audizioni relative a questioni attinenti alla fase iniziale dell'inchiesta, la domanda va presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Le successive richieste di audizione vanno presentate entro i termini specifici stabiliti dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

Il consigliere-auditore si attiva anche per l'organizzazione di un'audizione delle parti che consenta la presentazione delle diverse posizioni e delle controdeduzioni su questioni concernenti, tra l'altro, l'esistenza del dumping, il pregiudizio, il nesso di causalità e l'interesse dell'Unione. L'audizione si tiene di norma entro la fine della quarta settimana successiva alla comunicazione delle conclusioni provvisorie.

Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto, le parti interessate possono consultare le pagine del sito Internet della DG Commercio dedicate al consigliere-auditore: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/hearing-officer/index_en.htm

8.   Calendario dell'inchiesta

A norma dell'articolo 6, paragrafo 9, del regolamento di base, l'inchiesta sarà conclusa entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. A norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di base, possono essere istituite misure provvisorie entro 9 mesi dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

9.   Trattamento dei dati personali

I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (11).


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)  Il dumping consiste nella pratica di vendere all'esportazione un prodotto («il prodotto in esame») a un prezzo inferiore al suo «valore normale». Per valore normale si intende di norma un prezzo comparabile del prodotto «simile» praticato sul mercato interno nel paese interessato. Con il termine «prodotto simile» si intende un prodotto, sotto tutti gli aspetti, simile al prodotto in esame oppure, in mancanza di un prodotto siffatto, un prodotto che abbia caratteristiche molto simili a quelle del prodotto in esame.

(3)  Per produttore esportatore si intende qualsiasi società nel paese interessato che produca ed esporti il prodotto in esame sul mercato dell’Unione, direttamente o tramite terzi, comprese le società a essa collegate coinvolte nella produzione, nelle vendite sul mercato interno o nelle esportazioni del prodotto in esame.

(4)  In particolare i produttori esportatori devono dimostrare che: i) le decisioni in materia di politica commerciale e di costi sono adottate in risposta a tendenze del mercato e senza significative interferenze statali; ii) le imprese dispongono di una serie di documenti contabili di base soggetti a revisione contabile indipendente e che sono d'applicazione in ogni caso in linea con le norme internazionali in materia di contabilità; iii) non esistono distorsioni di rilievo dovute al precedente sistema estraneo a un’economia di mercato; iv) le leggi in materia fallimentare e sulla proprietà garantiscono certezza del diritto e stabilità e, v), le conversioni del tasso di cambio sono effettuate ai tassi di mercato.

(5)  In particolare i produttori esportatori devono dimostrare che: i) nel caso di imprese di proprietà interamente o parzialmente straniera o di joint venture, sono liberi di rimpatriare i capitali e i profitti; ii) i prezzi e i quantitativi dei prodotti esportati, come pure le condizioni di vendita, sono determinati liberamente; iii) la maggior parte delle azioni appartengono a privati. I funzionari statali che ricoprono cariche nel consiglio di amministrazione o si trovano in una posizione direttiva chiave sono in minoranza o la società è sufficientemente libera dall'ingerenza dello Stato; iv) le conversioni del tasso di cambio vengono effettuate ai tassi di mercato e v) l'ingerenza dello Stato non è tale da consentire l'elusione dei dazi qualora si concedano aliquote diverse ai singoli esportatori.

(6)  Possono essere oggetto del campionamento solo importatori non collegati a produttori esportatori. Gli importatori collegati ai produttori esportatori devono compilare l'allegato 1 del questionario di questi ultimi. Per la definizione di «parte collegata» si rinvia alla nota 9.

(7)  I dati forniti dagli importatori indipendenti possono essere usati anche per aspetti dell'inchiesta diversi dalla determinazione del dumping.

(8)  I 27 Stati membri dell'Unione europea sono: Austria, Belgio, Bułgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria.

(9)  Ai sensi dell'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione che fissa talune disposizioni di applicazione del codice doganale comunitario, due o più persone sono considerate legate solo se: a) l'una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell'impresa dell'altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l'una è il datore di lavoro dell'altra; d) una persona qualsiasi possegga, controlli o detenga, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell'una e dell'altra; e) l'una controlla direttamente o indirettamente l'altra; f) l'una e l'altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; o h) appartengono alla stessa famiglia. Si considerano appartenenti alla stessa famiglia solo persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore vii) cognati e cognate. (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1). In questo contesto, per «persona» s'intendono le persone fisiche o giuridiche.

(10)  Un documento a «diffusione limitata» è un documento considerato riservato a norma dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51) e dell'articolo 6 dell'accordo OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Tale tipo di documento è anche protetto ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

(11)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.


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