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Document 52011XC0211(02)

    Comunicazione concernente l'entrata in vigore delle disposizioni previste dal regolamento (CEE) n. 2454/93, negli scambi tra l'Unione europea e i paesi del Mercato comune del Sud (Mercado Común del Sur — Mercosur), per quanto riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari» ai fini dell'applicazione delle preferenze tariffarie concesse dall'Unione europea a taluni prodotti provenienti da paesi in via di sviluppo (cumulo regionale dell'origine)

    GU C 43 del 11.2.2011, p. 1–1 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    11.2.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 43/1


    Comunicazione concernente l'entrata in vigore delle disposizioni previste dal regolamento (CEE) n. 2454/93, negli scambi tra l'Unione europea e i paesi del Mercato comune del Sud (Mercado Común del Sur — Mercosur), per quanto riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari» ai fini dell'applicazione delle preferenze tariffarie concesse dall'Unione europea a taluni prodotti provenienti da paesi in via di sviluppo (cumulo regionale dell'origine)

    2011/C 43/02

    L'articolo 86 del regolamento (CEE) n. 2454/93 (1), prevede che il cumulo regionale si applichi tra l'altro ai paesi firmatari dell'accordo che istituisce il Mercato comune del Sud (Mercado Común del Sur — Mercosur), nell'ambito delle norme di origine stabilite dall'Unione europea per il Sistema delle preferenze generalizzate (SPG).

    In particolare l'articolo 86, paragrafo 2, contiene una disposizione in base alla quale i membri di ciascuno dei gruppi regionali indicati devono comunicare alla Commissione europea, tramite il segretariato del gruppo regionale interessato o un altro organismo comune competente che rappresenti tutti i membri del gruppo in questione, il loro impegno a osservare le norme di origine SPG e a fornire la cooperazione amministrativa necessaria per il controllo dei certificati di origine, modulo A, e delle dichiarazioni su fattura.

    L'Argentina, il Brasile, il Paraguay e l'Uruguay hanno soddisfatto tale obbligo e pertanto le disposizioni relative al cumulo regionale si applicano a detti paesi a decorrere dal 1o gennaio 2011.


    (1)  GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.


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