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Document 52011XC0210(02)

Comunicazione della Commissione concernente la tutela dei diritti d'autore relativi ai disegni della faccia comune delle monete in euro

GU C 41 del 10.2.2011, p. 4–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

10.2.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 41/4


Comunicazione della Commissione concernente la tutela dei diritti d'autore relativi ai disegni della faccia comune delle monete in euro

2011/C 41/03

INTRODUZIONE

Nella primavera del 1996, gli Stati membri hanno deciso che le monete in euro avrebbero avuto una faccia comune e una faccia nazionale e hanno incaricato la Commissione di bandire un concorso a livello europeo per l'ideazione della faccia comune delle monete in questione. I disegni che hanno vinto il concorso per l'ideazione della faccia comune delle monete sono stati scelti dai capi di Stato e di governo nel giugno del 1997. Le monete in euro destinate alla circolazione comprendono otto denominazioni: 1, 2, 5, 10, 20, 50 cent, nonché 1 e 2 euro.

Secondo quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio relativo all'introduzione dell'euro (1), le monete denominate in euro sono state introdotte a partire dal 1o gennaio 2002.

I valori unitari e le specificazioni tecniche delle monete metalliche in euro destinate alla circolazione sono stabiliti nel regolamento (CE) n. 975/98 del Consiglio (2).

Il 7 giugno 2005 il Consiglio ha concluso che le facce comuni delle monete da 10, 20 e 50 cent e da 1 e 2 euro, che rappresentavano l’Unione europea prima dell’allargamento da 15 a 25 membri, avvenuto nel 2004, dovevano essere modificate in modo da poter rappresentare, in futuro, tutti gli Stati membri dell’Unione europea. Le facce comuni dei valori unitari più piccoli (1, 2 e 5 cent) non hanno subito modifiche in quanto rappresentano l’Europa nel mondo e, su di loro, l'allargamento dell'Unione europea non ha avuto alcuna conseguenza.

Le nuove facce comuni sono state introdotte gradualmente, a partire dal 2007, e compaiono dunque su tutte le monete in euro destinate alla circolazione con l'indicazione dell’anno 2008 e successivi.

I diritti d’autore relativi ai disegni sia delle vecchie sia delle nuove facce comuni sono stati trasferiti alla Commissione dall’artista vincitore del concorso per l'ideazione della faccia comune delle monete in euro, selezionata dai capi di Stato e di governo nel giugno 1997.

La comunicazione della Commissione del 22 ottobre 2001, concernente la tutela dei diritti d'autore relativi ai disegni della faccia comune delle monete in euro (3), illustra le misure adottate per rispettare i diritti d'autore e il regime di riproduzione contemplato per tali disegni.

A seguito dell’allargamento dell’area dell’euro, avvenuta successivamente all’adozione della Comunicazione, e della cessione ai nuovi Stati membri dei diritti d’autore sui disegni delle facce comuni, è necessario aggiornare l'allegato della comunicazione citata con i nomi delle autorità designate degli Stati membri che hanno nel frattempo aderito all’euro (Slovenia nel 2007, Cipro e Malta nel 2008, Slovacchia nel 2009 ed Estonia nel 2011). Inoltre, nell’autunno del 2009, il gruppo di lavoro dei direttori delle zecche e il sottocomitato delle monete in euro, consultati riguardo alle procedure per la riproduzione e al rispetto del diritto d’autore, hanno concluso che le attuali procedure funzionano correttamente e non necessitano di modifiche. La presente comunicazione sostituisce pertanto la citata comunicazione della Commissione del 13 novembre 2001 concernente la tutela dei diritti d’autore relativi ai disegni della faccia comune delle monete in euro. Oltre alle modifiche redazionali, rispetto alla comunicazione del 2001 i cambiamenti apportati si limitano all’aggiornamento dei considerando, della clausola di riesame e dell’allegato.

1.   Titolarità dei diritti d'autore

I diritti d'autore relativi al disegno della faccia comune delle monete in euro appartengono all’Unione europea, rappresentata dalla Commissione. La Commissione europea ha ceduto a ciascuno Stato membro che ha adottato l'euro i diritti d'autore dell’Unione limitatamente al suo territorio nazionale. La Commissione cederà i diritti d'autore agli altri Stati membri, man mano che questi adotteranno l'euro.

2.   Regime di riproduzione

La Commissione e ciascuno Stato membro, limitatamente al proprio territorio nazionale, applicheranno il regime di riproduzione descritto nel regolamento (CE) n. 974/98. La riproduzione integrale o parziale dei disegni della faccia comune delle monete metalliche in euro è autorizzata, senza che si debba ricorrere ad alcuna procedura specifica, nei seguenti casi:

fotografie, disegni, dipinti, film, immagini e riproduzioni piane (senza rilievo) in genere, a patto che siano fedelmente somiglianti e che il loro impiego non sia lesivo od offensivo dell'immagine dell'euro;

riproduzione in rilievo su oggetti diversi dalle monete metalliche, dalle medaglie e gettoni o qualsiasi altro oggetto che possa essere scambiato per una moneta;

riproduzione su gettoni fatti di materiale morbido o di plastica, a patto che la loro dimensione sia più grande o più piccola del cinquanta per cento rispetto alle monete reali.

Si ricorda inoltre che è vietata la riproduzione della faccia comune delle monete metalliche in euro su medaglie e gettoni metallici o su qualsiasi altro oggetto di metallo che possa essere scambiato per una moneta, come indicato nel regolamento (CE) n. 2182/2004 del Consiglio (4).

Qualsiasi altra riproduzione, integrale o parziale, dei disegni della faccia comune delle monete in euro deve essere esplicitamente autorizzata dalla Commissione europea, nel caso riguardi degli Stati membri che non partecipano all'euro e dei paesi terzi, o dall'autorità designata dallo Stato membro cui sono stati ceduti i diritti d'autore qualora riguardi gli Stati membri partecipanti all'euro (l'elenco delle autorità designate degli Stati membri partecipanti è riportato nell’allegato).

Le domande di autorizzazione presentate alla Commissione europea dovranno essere inviate alla direzione generale degli Affari economici e finanziari.

3.   Rispetto dei diritti d’autore

Gli Stati membri partecipanti garantiscono il rispetto sui rispettivi territori nazionali dei diritti d'autore, conformemente alla legislazione nazionale e in ottemperanza alle disposizioni relative alla riproduzione sopra stabilite. La Commissione s'impegnerà per far rispettare i diritti d'autore negli Stati membri non partecipanti e nei paesi terzi, conformemente alla legislazione nazionale del paese in causa.

Qualora la Commissione, o gli enti nazionali cui sono stati ceduti i diritti d'autore, vengano a conoscenza di eventuali atti di riproduzione illecita sul territorio di loro competenza, interverranno immediatamente per far cessare la riproduzione o affinché le riproduzioni illecite siano ritirate dalla circolazione. La Commissione o gli Stati membri (qualora si tratti di uno Stato membro partecipante all'euro) possono decidere di intentare un procedimento, civile o penale, contro il responsabile o i responsabili della riproduzione illecita, conformemente alle procedure previste dal diritto nazionale dello Stato in questione.

La Commissione intende fare rispettare i diritti d'autore di concerto con gli Stati membri. Gli Stati membri sono invitati, a tale scopo, a informare la Commissione degli eventuali provvedimenti adottati per garantire il rispetto dei diritti d'autore e per l'applicazione delle disposizioni relative alla riproduzione.

4.   Riesame delle presenti disposizioni

La Commissione può decidere di rivedere in futuro l’applicazione delle suddette disposizioni onde adeguarle alla luce dell’esperienza acquisita.


(1)  GU L 139 dell’11.5.1998, pag. 1.

(2)  GU L 139 dell’11.5.1998, pag. 6.

(3)  GU C 318 del 13.11.2001, pag. 3.

(4)  GU L 373 del 21.12.2004, pag. 1.


ALLEGATO

Elenco delle autorità designate, di cui al punto 2 della comunicazione

BELGIO

:

Ministère des Finances, Administration de la Trésorerie/Federale Overheidsdienst Financiën, Administratie van de thesaurie/Föderaler öffentlicher Dienst Finanzen, Schatzamt) (Ministero delle finanze, Amministrazione della tesoreria).

GERMANIA

:

Bundesministerium der Finanzen (Ministero federale delle finanze).

ESTONIA

:

Eesti Pank (Banca d’Estonia).

IRLANDA

:

Minister for Finance (Ministro delle finanze).

GRECIA

:

Υπουργείο Οικονομίασ και Οικονομικών — Γενικό Λογιστήριο του Κράτουσ — δ25 Διεύθυνση Κινησησ Κεφαλαίων, Εγγυήσεων Δάνειων και Αξιων (Ministero dell’economia e delle finanze — Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato — 25a direzione per il trasferimento dei capitali, la garanzia sui prestiti e le obbligazioni).

SPAGNA

:

Dirección General del Tesoro y Política Financiera (Direzione generale del tesoro e della politica finanziaria).

FRANCIA

:

Ministère de l’économie, des finances et de l'industrie: Direction Générale du Trésor (Ministero dell'economia, delle finanze e dell’industria: Direzione generale del tesoro).

ITALIA

:

Ministero dell'economia e delle finanze.

CIPRO

:

Central Bank of Cyprus (Banca centrale di Cipro).

LUSSEMBURGO

:

Ministère des Finances — Service de la Trésorerie (Ministero delle finanze, Servizio della tesoreria).

MALTA

:

Bank Ċentrali ta' Malta (Banca centrale di Malta).

PAESI BASSI

:

Ministerie van Financiën — Directie Binnenlands Geldwezen (Ministero delle finanze, Direzione degli affari monetari e finanziari interni).

AUSTRIA

:

Münze Österreich AG (La Zecca austriaca).

PORTOGALLO

:

Imprensa Nacional-Casa da Moeda (Poligrafico e Zecca portoghese).

SLOVENIA

:

Ministrstvo za finance (Ministero delle finanze).

SLOVACCHIA

:

Národná banka Slovenska (Banca nazionale di Slovacchia).

FINLANDIA

:

Valtiovarainministeriö (Ministero delle finanze).


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