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Document 52011PC0937
Proposal for a COUNCIL DECISION on a Union position within the EU-U.S. Joint Customs Cooperation Committee regarding mutual recognition of the Authorised Economic Operator Programme of the European Union and the Customs-Trade Partnership Against Terrorism Program of the United States
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione dell'Unione in seno al comitato misto di cooperazione doganale UE/USA con riguardo al riconoscimento reciproco del programma di operatore economico autorizzato dell'Unione europea e del programma di partenariato doganale-commerciale contro il terrorismo degli Stati Uniti
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione dell'Unione in seno al comitato misto di cooperazione doganale UE/USA con riguardo al riconoscimento reciproco del programma di operatore economico autorizzato dell'Unione europea e del programma di partenariato doganale-commerciale contro il terrorismo degli Stati Uniti
/* COM/2011/0937 definitivo - 2011/0463 (NLE) */
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione dell'Unione in seno al comitato misto di cooperazione doganale UE/USA con riguardo al riconoscimento reciproco del programma di operatore economico autorizzato dell'Unione europea e del programma di partenariato doganale-commerciale contro il terrorismo degli Stati Uniti /* COM/2011/0937 definitivo - 2011/0463 (NLE) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA 1. La legislazione dell'UE in materia di operatore economico autorizzato (OEA), è stata introdotta mediante un emendamento al regolamento (CE) n. 648/2005 che istituisce un codice doganale comunitario dell'Unione europea, adottato nell'aprile 2005. L'obiettivo dei programmi di partenariato commerciale, come l'OEA, è di offrire agevolazioni agli operatori che dimostrano di aver adottato iniziative atte a garantire la sicurezza del rispettivo ambito della catena di approvvigionamento internazionale. 2. La legislazione sull’AEO è entrata in vigore nel gennaio 2008. Entro il mese di ottobre 2011 erano state certificate per la sicurezza oltre 4 300 imprese dell'UE. 3. Il reciproco riconoscimento dei programmi di partenariato commerciale aumenta la sicurezza dell'intera catena di approvvigionamento, facilita gli scambi e consolida a livello internazionale l'impostazione concordata nell'ambito del Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade (quadro di norme per rendere sicuro e facilitare il commercio mondiale) dell'Organizzazione mondiale delle dogane (OMD), di seguito "quadro SAFE". Risponde inoltre alle preoccupazioni del mondo imprenditoriale di evitare la proliferazione dei requisiti e delle norme e di uniformare le procedure di sicurezza doganale. 4. Nel settore delle dogane, le relazioni UE-USA sono basate sull'accordo di cooperazione e di reciproca assistenza in materia doganale ("l'accordo CMAA"), firmato il 28 maggio 1997. L'accordo CMAA stabilisce che le rispettive autorità doganali si impegnano a sviluppare la cooperazione in tale settore per tutte le questioni relative all'applicazione della normativa doganale. 5. La cooperazione doganale nell'ambito di detto accordo è stata estesa dall'accordo relativo all'intensificazione e all'ampliamento dell'accordo CMAA per includervi la cooperazione sulla sicurezza dei container e le questioni connesse, firmato il 28 aprile 2004. Sono stati quindi costituiti due gruppi di lavoro di esperti, incaricati rispettivamente di valutare l'intensificazione delle iniziative comuni in materia di norme di sicurezza e di operare un raffronto dei programmi di partenariato commerciale. 6. Nel 2006, l’UE e gli Stati Uniti hanno convenuto di valutare la possibilità di istituire un riconoscimento reciproco dei rispettivi programmi di partenariato commerciale. 7. Nel 2007 è stato completato un approfondito raffronto dei programmi di partenariato commerciale degli USA e dell'UE, vale a dire per l'Unione europea il programma OEA e per gli USA il programma Customs-Trade Partnership Against Terrorism (C-TPAT – Partenariato doganale-commerciale contro il terrorismo). È stato avviato un programma pilota nel cui ambito l'ufficio USA delle dogane e della protezione delle frontiere ( Customs and Border Protection – CBP) ha esaminato alcuni elementi di sicurezza della procedura di audit dell'OEA. 8. In seguito a detto approfondito raffronto dei programmi di partenariato commerciale degli USA e dell'UE, nel marzo 2008 è stata adottata una tabella di marcia verso il reciproco riconoscimento che stabilisce le tappe fondamentali, basate sul raggiungimento di obiettivi, necessarie per giungere al riconoscimento reciproco. Nel gennaio 2009, è stata resa pubblica una versione abbreviata della tabella di marcia. 9. Il 25 giugno 2010 la Commissione, segnatamente la DG Fiscalità e unione doganale (DG TAXUD), e il CBP degli USA hanno concordato le fasi finali che porteranno all'attuazione dell'obiettivo del reciproco riconoscimento tra gli Stati Uniti e l'Unione europea, stabilendo i provvedimenti necessari e il calendario per conseguire detto obiettivo. 10. Nel settembre 2010 è stato elaborato un programma di lavoro, poi modificato nel settembre 2011, concernente il processo di convalida comune e lo scambio dei dati. Complessivamente al 4 novembre 2011 erano state effettuate sette visite di convalida comuni nell'Unione europea e quattro visite di convalida comuni negli Stati Uniti. 11. Il Consiglio economico transatlantico ha indicato che il reciproco riconoscimento dei programmi di partenariato commerciale dell’UE e degli Stati Uniti costituisce un importante progetto di cooperazione. In occasione della riunione tenuta il 29 novembre 2011, detto Consiglio economico transatlantico ha preso atto con soddisfazione del completamento da parte dell'UE e degli USA dei lavori preparatori per il reciproco riconoscimento dei programmi di partenariato commerciale. 2. RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI CON LE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO 12. Gli Stati membri sono stati consultati nell'ambito del gruppo di lavoro Unione doganale del Consiglio dell'Unione europea. 13. Una valutazione d'impatto non è necessaria in quanto la decisione del comitato misto di cooperazione doganale (in prosieguo CMCD) UE/USA attua l'accordo CMAA e non ne modifica il contenuto. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA 14. Si chiede al Consiglio di adottare una posizione dell'Unione su un progetto di decisione del CMCD basato sull'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). 15. La base giuridica per il progetto di decisione del CMCD è costituita dall'articolo 22, paragrafo 2, lettera c), dell'accordo CMAA. 16. La proposta rientra nella politica commerciale comune, che è competenza esclusiva dell'Unione. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica. 4. INCIDENZA SUL BILANCIO 17. Nessuna. 2011/0463 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione dell'Unione in seno al comitato misto di cooperazione doganale UE/USA con riguardo al riconoscimento reciproco del programma di operatore economico autorizzato dell'Unione europea e del programma di partenariato doganale-commerciale contro il terrorismo degli Stati Uniti IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, vista la proposta della Commissione europea, sentito il garante europeo della protezione dei dati, considerando quanto segue: 18. L'articolo 6 dell'accordo di cooperazione e reciproca assistenza nel settore doganale tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America ("l'accordo CMAA") invita le autorità doganali a sviluppare la cooperazione doganale sulla base più ampia possibile, mentre l'articolo 7 ribadisce l'impegno delle parti contraenti ad agevolare gli scambi. 19. Il reciproco riconoscimento dei programmi di partenariato commerciale, vale a dire il programma di operatore economico autorizzato dell'Unione europea e il programma di partenariato doganale-commerciale contro il terrorismo degli Stati Uniti, rafforza la sicurezza della catena di approvvigionamento e agevola gli scambi internazionali. 20. È pertanto opportuno procedere al reciproco riconoscimento dei programmi di partenariato commerciale. 21. Il riconoscimento reciproco deve essere stabilito con una decisione del comitato misto di cooperazione doganale (CMCD), istituito in base all’articolo 22 dell'accordo CMAA. 22. È pertanto opportuno che l’Unione prenda posizione in seno al CMCD come indicato nell’allegato progetto di decisione, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La posizione che l'Unione europea deve assumere nell'ambito del comitato misto di cooperazione doganale istituito dall’accordo di cooperazione e reciproca assistenza nel settore doganale tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America, per quanto concerne il reciproco riconoscimento del programma di operatore economico autorizzato dell'Unione europea e del programma di partenariato doganale-commerciale contro il terrorismo degli Stati Uniti, figura nell’accluso progetto di decisione del comitato misto di cooperazione doganale. Articolo 2 La decisione del comitato misto di cooperazione doganale è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Fatto a Per il Consiglio Il presidente ALLEGATO Proposta di DECISIONE DEL COMITATO MISTO DI COOPERAZIONE DOGANALE USA/UECONCERNENTE IL RICONOSCIMENTO RECIPROCO DEL PROGRAMMA DI PARTENARIATO DOGANALE-COMMERCIALE CONTRO IL TERRORISMO NEGLI STATI UNITI E DEL PROGRAMMA DI OPERATORE ECONOMICO AUTORIZZATO DELL'UNIONE EUROPEA Il comitato misto di cooperazione doganale (in prosieguo "CMCD") USA/UE, visto l’accordo di cooperazione e reciproca assistenza nel settore doganale tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America del 28 maggio 1997 (di seguito "l'accordo CMAA"), in particolare l’articolo 22, paragrafo 2, lettera c); considerando l’accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America volto a rafforzare e ad ampliare l'accordo CMAA estendendolo alla cooperazione in materia di sicurezza dei container e questioni connesse, concluso il 28 aprile 2004; considerando la necessità di sviluppare ulteriormente la cooperazione transatlantica e la sicurezza degli scambi, segnatamente in conformità del Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade 2011 (quadro di norme per rendere sicuro e facilitare il commercio mondiale) dell'Organizzazione mondiale delle dogane (OMD), di seguito "quadro SAFE", quale eventualmente modificato d'intesa tra l'Unione europea e gli Stati Uniti; osservando che gli Stati Uniti d’America (di seguito "USA") e l’Unione europea (di seguito "UE") ritengono che la sicurezza in materia doganale e il più efficace funzionamento della catena di approvvigionamento commerciale internazionale possano essere notevolmente aumentati grazie al riconoscimento reciproco dei rispettivi programmi di partenariato commerciale ("programmi di partenariato commerciale"): il programma di partenariato doganale-commerciale contro il terrorismo ("programma C-TPAT") e il programma di operatore economico autorizzato ("OEA"); affermando che i programmi C-TPAT e OEA operano nell'ambito del quadro SAFE; tenendo presente che il riconoscimento reciproco consente agli USA e all'UE di facilitare gli scambi degli operatori che hanno effettuato investimenti nella sicurezza della catena di approvvigionamento e cui è stato concesso di aderire al C-TPAT o all'AEO; riconoscendo che dall'esame dei programmi C-TPAT e AEO risulta che le norme in materia di adesione da questi rispettivamente previste sono compatibili; affermando che la presente decisione non costituisce un precedente riguardo ad eventuali futuri accordi o disposizioni tra gli USA e l’UE, segnatamente per quanto riguarda il trattamento o l'uso e il trasferimento di dati o di informazioni a carattere personale o la protezione dei dati o della vita privata. DECIDE: Sezione I. Riconoscimento reciproco e competenze di applicazione 23. L'UE e gli USA riconoscono reciprocamente che i rispettivi programmi di partenariato commerciale sono compatibili e che gli aderenti a ciascun programma sono trattati in conformità della sezione III. 24. La responsabilità in materia di applicazione della presente decisione incombe alle autorità doganali (in prosieguo "le autorità doganali") di cui all’articolo 1, lettera b), dell’accordo CMAA. 25. I programmi di partenariato commerciale in esame sono: 26. il programma in materia di operatore economico autorizzato dell'Unione europea (sicurezza o semplificazioni doganali/sicurezza) [Regolamento (CE) n. 2913/92 e regolamento (CE) n. 2454/93, modificati dai regolamenti (CE) n. 648/2005 e dal titolo II bis del regolamento (CE) n. 1875/2006]; e 27. il programma degli USA Customs-Trade Partnership Against Terrorism (livelli due e tre) [ Security and Accountability for Every ("SAFE") Ports Act del 2006]. 28. Per quanto riguarda la compatibilità, la presente decisione riflette la struttura e l'applicazione territoriale attuali del programma C-TPAT e del programma OEA. Essa non prende in considerazione modifiche future di ciascun programma e l'estensione della rispettiva applicazione territoriale. Le autorità doganali convengono che per eventuali modifiche o estensione dell'applicazione territoriale di detto programma può essere necessario procedere ad ulteriori convalide comuni in modo soddisfacente per entrambe le autorità doganali. Sezione II. Compatibilità Le autorità doganali cooperano al fine di mantenere la compatibilità delle norme applicate a ciascun programma con riguardo ai seguenti aspetti: 29. presentazione della domanda di adesione per gli operatori; 30. valutazione delle domande; nonché 31. concessione dell'adesione e monitoraggio della relativa situazione. Le autorità doganali hanno elaborato un programma di lavoro che stabilisce una procedura di convalida comune. Sezione III. Trattamento degli aderenti 32. Nella misura del possibile e in conformità delle disposizioni legislative e strategiche applicabili in materia, ciascuna autorità doganale concede agli operatori che aderiscono al programma dell'altra autorità doganale un trattamento analogo a quello riservato agli aderenti al proprio programma di partenariato commerciale. Questo trattamento deve segnatamente prevedere che, al fine di condurre ispezioni o controlli, nella valutazione del rischio vada tenuto nel debito conto il fatto che l'operatore ha ricevuto la qualifica di aderente dall'altra autorità doganale, in modo da facilitare gli scambi tra l’UE e gli USA e da incoraggiare l'adozione di misure efficaci in materia di sicurezza. 33. Ciascuna autorità doganale può sospendere il trattamento in conformità della sezione III, paragrafo 1, degli aderenti al programma dell'altra autorità doganale in virtù della presente decisione. Tale sospensione del trattamento da parte di un'autorità doganale deve essere immediatamente comunicata all'altra autorità doganale, trasmettendo eventuali ulteriori informazioni sui motivi della sospensione. 34. Ciascuna autorità doganale informa senza indugio l'altra autorità doganale qualora constati un'irregolarità commessa da un aderente autorizzato dall'altra autorità doganale, per permettere a questa di adottare una decisione informata sull'eventuale revoca o sospensione dell’adesione dell'operatore interessato. Sezione IV. Scambio di informazioni e di comunicazioni 35. Per un'efficace attuazione della presente decisione, le autorità doganali migliorano il processo di comunicazione. Esse scambiano informazioni e favoriscono la comunicazione sui rispettivi programmi di partenariato commerciale, in particolare: 36. trasmettendo tempestivamente aggiornamenti relativi al funzionamento e allo sviluppo dei loro programmi; 37. impegnandosi in scambi di informazioni di reciproca utilità per quanto riguarda la sicurezza della catena di approvvigionamento; nonché 38. agevolando un'efficace comunicazione interistituzionale tra la Direzione generale Fiscalità e Unione doganale della Commissione europea e l'ufficio USA delle dogane e della protezione delle frontiere ( Customs and Border Protection – CBP) al fine di migliorare le prassi in materia di gestione dei rischi con riguardo alla sicurezza della catena di approvvigionamento da parte degli aderenti ai programmi di partenariato commerciale. 39. Gli scambi di informazioni devono essere effettuati in formato elettronico e in conformità dell'accordo CMAA, in particolare dell'articolo 17. 40. I dati da scambiare riguardanti gli aderenti ai programmi di partenariato commerciale, quando tali scambi sono peraltro autorizzati, includono: 41. nome; 42. indirizzo; 43. situazione dell'adesione; 44. data di convalida o di autorizzazione; 45. sospensioni e revoche; 46. numero unico di autorizzazione o identificazione (in una forma stabilita di comune accordo dalle autorità doganali); nonché 47. dettagli che possono essere stabiliti di comune accordo tra le autorità doganali e che sono oggetto, ove opportuno, di tutte le necessarie garanzie. 48. Lo scambio di dati dovrebbe avere inizio a partire dal momento in cui le autorità doganali danno attuazione al riconoscimento reciproco dello status di aderente, in conformità della sezione III, paragrafo 1, della presente decisione. Sezione V. Trattamento dei dati 49. In conformità dell'accordo CMAA, in particolare dell’articolo 17, i dati ottenuti dall'autorità doganale destinataria in virtù della presente decisione vanno utilizzati e trattati ai fini dell'attuazione della presente decisione. 50. Le autorità doganali si impegnano per garantire che le informazioni scambiate siano esatte e regolarmente aggiornate, e che siano state previste le opportune procedure di cancellazione. Qualora un’autorità doganale stabilisca che le informazioni trasmesse in virtù della presente decisione debbano essere modificate, l'autorità doganale che trasmette queste informazioni deve immediatamente informare delle modifiche l'autorità doganale destinataria. Le modifiche notificate devono essere immediatamente registrate dall'autorità doganale destinataria. Le informazioni non possono essere trattate e detenute più a lungo di quanto necessario ai fini per cui sono stati trasferite. 51. Qualora informazioni contenenti dati personali siano scambiate in conformità della sezione IV, punto 3), lettere da a) a g), le autorità doganali adottano inoltre le misure necessarie per garantire la protezione, la sicurezza, la riservatezza e l’integrità dei dati. Le autorità doganali garantiscono in particolare che: 52. siano previste misure di sicurezza (tra l'altro a livello elettronico) che controllino, in base alle esigenze conoscitive, l'accesso a dette informazioni ottenute dall'altra autorità doganale in virtù della presente decisione e la loro utilizzazione unicamente ai fini della presente decisione; 53. dette informazioni ottenute dall'altra autorità doganale in virtù della presente decisione siano protette contro l'accesso non autorizzato, la divulgazione, la modifica, la cancellazione o la distruzione, tranne nella misura necessaria per attuare le disposizioni di cui al precedente paragrafo 2; 54. le informazioni ottenute dall'altra autorità doganale, in virtù della presente decisione, siano trasmesse a un qualsiasi altro paese o organismo internazionale soltanto dopo aver ottenuto il consenso dell’autorità doganale che ha fornito tali informazioni e alle condizioni da questa indicate; 55. le informazioni in esame possono essere utilizzate nell'ambito delle parti contraenti dell'accordo CMAA, al fine di tutelare interessi in materia di pubblica sicurezza e di sicurezza della catena di approvvigionamento rilevanti ai fini della presente decisione, nonché a fini doganali, di sicurezza delle operazioni di importazione ed esportazione, di facilitazione degli scambi commerciali e di applicazione della normativa, a condizione che siano oggetto di garanzie equivalenti o paragonabili a quelle specificate nella presente sezione; 56. dette informazioni ottenute dall'altra autorità doganale in virtù della presente decisione sono archiviate in ciascuna occasione utilizzando sistemi elettronici o su carta sicuri. Tutti gli accessi sono registrati o documentati, come anche il trattamento e l'uso di dette informazioni ottenute dall'altra autorità doganale. 57. Per quanto concerne i dati personali che possono essere eventualmente scambiati a norma della sezione IV, punto 3), lettere da a) a g), un aderente a un programma può chiedere l'accesso a detti dati, e/o una loro modifica, riguardanti la sua persona che sono trattati da un'autorità doganale. Ciascuna autorità doganale deve informare gli aderenti al programma di presentare le richieste di accesso e/o di modifica in primo luogo attraverso il loro programma di partenariato commerciale. Se opportuno, e in conformità della propria normativa nazionale, l'autorità doganale procede alla correzione dei dati inesatti o incompleti. Ciascuna autorità doganale informa inoltre gli aderenti al programma dei diversi mezzi di ricorso amministrativo e/o giudiziario. 58. Su richiesta dell'autorità doganale che trasmette i dati, l'autorità doganale destinataria è tenuta ad aggiornare, correggere, bloccare o cancellare le informazioni ricevute in virtù della presente decisione che sono inesatte o incomplete oppure se la loro raccolta o il loro ulteriore trattamento risultano in contrasto con la presente decisione o con l'accordo CMAA. Ciascuna autorità doganale informa l’altra autorità doganale nel caso constati inesattezze, una scarsa affidabilità o l'esistenza di dubbi con riguardo alle informazioni che ha trasmesso a quest'ultima o ha da essa ricevute in virtù della presente decisione. Se un'autorità doganale constata inesattezze nelle informazioni ricevute dall'altra autorità doganale in virtù della presente decisione, per evitare l'erroneo affidamento su tali informazioni deve adottare tutte le misure che giudica opportune, in particolare l'integrazione, la cancellazione o la rettifica delle stesse. 59. L'osservanza delle disposizioni della presente sezione da parte di ciascuna autorità doganale è soggetta al riesame e alla verifica indipendente della rispettiva autorità competente, ossia per gli USA il responsabile della protezione della vita privata ( Chief Privacy Officer, Department of Homeland Security) , e per l'UE il garante europeo della protezione dei dati e le autorità degli Stati membri preposte alla protezione dei dati. Dette autorità dispongono di un effettivo potere di controllo, indagine, intervento e riesame nonché del potere di segnalare le violazioni ai fini di un'azione giudiziaria o disciplinare, a seconda dei casi. Esse garantiscono che siano ricevuti i reclami relativi all’inosservanza del presente accordo, siano fatte le debite indagini, sia data una risposta e previsto un rimedio adeguato. Sezione VI. Riesame Il CMCD riesamina regolarmente l'attuazione della presente decisione. Il riesame include segnatamente: 60. convalide comuni, al fine di individuare i punti di forza e di debolezza nell'attuazione della presente decisione; 61. scambi di opinioni riguardanti i dati da condividere e il trattamento degli operatori, in conformità della presente decisione; nonché 62. scambi di opinioni sulle norme di sicurezza, come le procedure da seguire durante e dopo un incidente grave sotto il profilo della sicurezza o nei casi in cui la situazione giustifica una sospensione del riconoscimento reciproco. Sezione VII. Disposizioni generali 63. Scopo della presente decisione è di dare attuazione alle disposizioni dell'accordo CMAA e dell’accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America volto a rafforzare e ad ampliare l'accordo CMAA estendendolo alla cooperazione in materia di sicurezza dei container e questioni connesse, del 28 aprile 2004. 64. La presente decisione deve essere attuata nel rispetto delle leggi e dei regolamenti rispettivamente applicabili dalle parti nonché degli accordi internazionali che l'UE e gli USA hanno sottoscritto. 65. La presente decisione non crea né conferisce diritti, privilegi o benefici a terzi, persone o enti pubblici o privati. 66. Ciascuna autorità doganale deve farsi carico dei costi da sostenere per l’attuazione della presente decisione. Sezione VIII. Inizio, sospensione e interruzione 67. La cooperazione ai sensi della presente decisione ha inizio all'atto dell'apposizione della firma da parte dei presidenti del CMCD. 68. L'attuazione del reciproco riconoscimento tra gli USA e l'UE avviene in conformità al disposto della sezione III, paragrafo 1. Ciascuna autorità doganale ha la facoltà di sospendere o interrompere in qualunque momento la cooperazione ai sensi della presente decisione, ma deve darne comunicazione per iscritto con almeno trenta (30) giorni di anticipo. Detta comunicazione è inviata, rispettivamente, per gli USA ai o dai servizi Customs and Border Protection e per l'UE alla o dalla Direzione generale Fiscalità e unione doganale della Commissione europea. Firmato a …., ….. Per il comitato misto di cooperazione doganale UE-USA _________________ ________________. (I due presidenti)