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Document 52011PC0903

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo alle statistiche demografiche europee

/* COM/2011/0903 definitivo - 2011/0440 (COD) */

52011PC0903

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo alle statistiche demografiche europee /* COM/2011/0903 definitivo - 2011/0440 (COD) */


RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- Obiettivi e scopi della proposta

Oggetto della presente proposta è un regolamento sulle statistiche demografiche, finalizzato a disciplinare l'armonizzazione e la trasmissione di dati sulla popolazione e sugli eventi di stato civile in relazione con la popolazione.

- Contesto generale

L'aumento sia del numero sia della complessità delle problematiche demografiche ha fatto emergere chiaramente la necessità di una legislazione comune a livello europeo in tema di statistiche demografiche. La Commissione europea necessita di informazioni di elevata qualità sulla popolazione e sugli eventi di stato civile in relazione con la popolazione nell'Unione. Per quasi tutte le politiche condotte dall'UE, siano esse economiche, sociali o ambientali, è necessario disporre di statistiche demografiche di elevata qualità, in modo da contribuire alla definizione di obiettivi operativi e alla valutazione dei progressi realizzati, ad esempio al fine di effettuare validi confronti tra gli Stati membri. I dati possono essere utilizzati sia direttamente, sia per costruire indicatori di vario genere (indicatori demografici e indicatori "pro capite").

Il processo democratico all'interno dell'Unione rende necessario disporre di stime annuali della popolazione della massima qualità possibile. Ogni anno i dati sulla popolazione totale degli Stati membri, rilevati e pubblicati da Eurostat, sono utilizzati nel corso del processo decisionale dell'Unione (voto a maggioranza qualificata in seno al Consiglio). Attualmente uno dei criteri prevede che, se uno Stato membro lo richiede, la maggioranza qualificata rappresenta gli Stati membri che totalizzano almeno il 62% della popolazione dell'UE calcolata in base ai dati sulla popolazione. La consistenza della popolazione assumerà un'importanza ancora maggiore allorché, in virtù dell'articolo 16, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea, a decorrere dal 1° novembre 2014 per maggioranza qualificata si intenderà almeno il 55% dei membri del Consiglio, con un minimo di quindici, rappresentanti Stati membri che totalizzino almeno il 65% della popolazione dell'UE ("doppia maggioranza").

La valutazione a lungo termine della sostenibilità delle finanze pubbliche degli Stati membri è effettuata, tra l'altro, sulla base di proiezioni della popolazione, per la cui elaborazione Eurostat necessita di serie storiche tempestive, accurate, attendibili e coerenti sulla popolazione, sulle nascite e sui decessi, nonché di valide ipotesi sulla futura evoluzione della fecondità, della speranza di vita e dei flussi migratori.

Il monitoraggio della strategia dell'UE per lo sviluppo sostenibile, promossa dal Consiglio europeo di Göteborg nel 2001 e rilanciata nel giugno del 2006, è assicurato tramite il rapporto redatto da Eurostat sulla base di serie storiche sugli indici di dipendenza degli anziani, sui tassi di fecondità e sulla speranza di vita nell'UE.

I progressi realizzati dall'UE in vista del conseguimento dell'auspicata coesione economica, sociale e territoriale sono verificati con l'ausilio di una relazione basata, tra l'altro, sui dati demografici regionali di Eurostat.

- Disposizioni vigenti sulla questione oggetto della proposta

Non esiste alcuna disposizione sulla questione oggetto della proposta.

- Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'UE

La legislazione dell'UE impone a Eurostat di fornire dati sulla popolazione della massima qualità possibile. Inoltre, nel caso di molti settori d'azione dell'UE, al fine di contribuire a formulare obiettivi operativi e a valutare i progressi, è necessario disporre di informazioni su eventi di stato civile in relazione con la popolazione. I dati, che devono essere tempestivi, accurati, completi, coerenti e comparabili a livello dell'UE, sono spesso richiesti con un grado di dettaglio regionale, una disaggregazione variabile e un livello di qualità che possono essere assicurati soltanto dalla legislazione europea sulle statistiche demografiche.

Il proposto regolamento sulle statistiche demografiche europee si attiene ai principi sanciti dal codice delle statistiche europee in tema di impegno per la qualità, metodologia solida, favorevole rapporto costo-beneficio, pertinenza, accuratezza e attendibilità, coerenza e comparabilità.

La decisione n. 1578/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, relativa al programma statistico comunitario 2008-2012[1] stabilisce che, per quanto concerne le statistiche demografiche, l'obiettivo chiave sarà la produzione di una serie completa di dati e di analisi necessarie alla valutazione delle conseguenze dell'evoluzione demografica in Europa.

I dati di cui alla presente proposta sono già rilevati da molti anni su base volontaria. Ciò può determinare l'esistenza di discrepanze tra le definizioni demografiche, i concetti e i metodi utilizzati negli Stati membri e comportare un elevato rischio di eterogeneità, incomparabilità, incoerenza e mancanza di tempestività dei dati in questione. Inoltre, sulla scia dell'adozione del regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale e che abroga il regolamento (CEE) n. 311/76 del Consiglio relativo all'elaborazione di statistiche riguardanti i lavoratori stranieri[2] e del regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativo ai censimenti della popolazione e delle abitazioni[3], la presente proposta è intesa a completare l'armonizzazione nell'ambito dei dati sulla popolazione.

2. ESITO DELLA CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E DELLA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

- Scambi/discussioni interne tra i servizi della Commissione

Tra i principali servizi della Commissione intervenuti nel corso del processo di elaborazione del regolamento figurano le DG SG, DG EMPL, DG REGIO, DG SANCO, DG ECFIN e DG AGRI. Il loro parere è stato ufficialmente richiesto tramite consultazione scritta nel corso della fase preparatoria (valutazione ex ante) della proposta. Tutto il processo è stato caratterizzato da frequenti scambi di comunicazioni, da discussioni bilaterali e da una costante partecipazione ai lavori del gruppo di lavoro Demografia. Tutti i servizi consultati hanno espresso parere favorevole sul progetto, mettendo in evidenza i rispettivi bisogni e indicandone il fondamento politico e giuridico.

- Consultazione

Da tempo gli Stati membri sono a conoscenza dell'intenzione di Eurostat di adottare un'iniziativa legislativa in campo demografico. Dal 2007, nell'ambito dei programmi di lavoro statistici annuali della Commissione, sono in corso vari lavori preparatori per un progetto di regolamento quadro sulle statistiche demografiche annuali.

Dal marzo del 2008 Eurostat informa esaustivamente gli Stati membri nel corso delle riunioni del gruppo di lavoro Demografia. Nel novembre del 2009 tale gruppo di lavoro ha riconosciuto l'esigenza di una legislazione europea sulla rilevazione di dati demografici. In tale occasione è stata presentata e discussa la valutazione ex ante della proposta, unitamente alla prima bozza di regolamento. Le osservazioni ricevute in proposito dagli Stati membri sono state inserite nella proposta riveduta, trasmessa alla fine del 2010 per essere sottoposta a un ulteriore esame. Le successive nuove osservazioni sono state inserite nella seconda versione del regolamento, esaminata dal gruppo di lavoro Demografia nell'aprile del 2011. I direttori europei delle statistiche sociali sono stati informati regolarmente sui progressi dei lavori.

Il 17 novembre 2011 la proposta è stata inoltre presentata al comitato del sistema statistico europeo.

Oltre che nel corso delle riunioni, le informazioni sono state diffuse tramite un apposito sito su CIRCA.

- Ricorso al parere di esperti

Le raccomandazioni internazionali delle Nazioni Unite in tema di censimenti della popolazione e delle abitazioni e di statistiche di stato civile costituiscono la fonte di riferimento per le definizioni proposte.

- Analisi degli effetti e implicazioni

Il proposto quadro delle statistiche demografiche dell'Unione europea assicura la tempestività, la comparabilità e una maggiore coerenza e pertinenza dei dati per gli utilizzatori a livello sia europeo sia nazionale, in particolare allo scopo di contabilizzare una sola volta nelle statistiche ogni residente/nascita/morte.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

- Sintesi delle misure proposte

Il regolamento si prefigge l'obiettivo di porre in essere un quadro comune per la produzione sistematica di statistiche demografiche dell'Unione europea mediante la rilevazione, la compilazione, il trattamento e la trasmissione da parte degli Stati membri di statistiche europee armonizzate sulla popolazione e sugli eventi di stato civile.

- Base giuridica

L'articolo 338 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea costituisce la base giuridica delle statistiche europee. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano misure per l'elaborazione di statistiche laddove necessario per lo svolgimento delle attività dell'Unione. Lo stesso articolo stabilisce le prescrizioni per la produzione delle statistiche europee, precisando che esse devono presentare i caratteri dell'imparzialità, dell'affidabilità, dell'obiettività, dell'indipendenza scientifica, dell'efficienza economica e della riservatezza statistica. L'elaborazione delle statistiche non deve comportare oneri eccessivi per gli operatori economici.

- Principio di sussidiarietà

Si applica il principio di sussidiarietà se e in quanto la proposta non rientra nella sfera di competenza esclusiva dell'Unione europea.

Gli obiettivi della proposta non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri per il seguente motivo.

Due aspetti qualitativi salienti di ogni dato statistico sono la sua coerenza e la sua comparabilità. Dal momento che i dati sulla popolazione e sugli eventi di stato civile sono utilizzati per consentire il rispetto della legislazione dell'UE, per valutare le politiche dell'Unione e/o per comparare i risultati di politiche nazionali a livello europeo, è indispensabile che i relativi dati siano comparabili a livello dell'Unione. Gli Stati membri non possono garantire la comparabilità nella misura necessaria senza un chiaro quadro a livello dell'UE, ossia senza una legislazione dell'Unione che definisca concetti statistici e norme di qualità comuni. A tale scopo è proposta l'adozione di un regolamento sulle statistiche demografiche. Senza tali statistiche, rilevate e compilate sulla base di un quadro UE comune, sia la pertinenza sia l'efficacia dei sistemi nazionali delle statistiche demografiche risulterebbero compromesse.

Un'azione condotta unicamente a livello nazionale avrebbe un effetto negativo sugli interessi degli Stati membri per i seguenti motivi.

La mancanza di un quadro UE comune, definito sulla base di definizioni e di concetti comuni, comprometterebbe o escluderebbe totalmente la possibilità di utilizzare statistiche demografiche di elevata qualità. L'esperienza del passato dimostra chiaramente che un accordo informale, non inserito in un quadro concordato, chiaro e sottoposto a verifiche, non assicura risultati statistici al livello di qualità richiesto.

Un'azione a livello europeo permetterebbe di conseguire meglio gli obiettivi della proposta per i seguenti motivi.

Gli obiettivi della proposta possono essere realizzati meglio a livello europeo, sulla base di un atto giuridico dell'UE, poiché solo la Commissione può coordinare l'armonizzazione delle informazioni statistiche a livello dell'Unione. La rilevazione di dati e la compilazione di statistiche demografiche comparabili possono però essere organizzate dagli Stati membri utilizzando le fonti e i metodi più appropriati per fornire le informazioni richieste. L'UE può quindi intraprendere azioni a tal fine, in conformità al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato.

La proposta intende armonizzare i concetti, i temi trattati e le caratteristiche delle informazioni richieste, la copertura, i criteri di qualità, i termini di trasmissione e i risultati, al fine di ottenere statistiche europee pertinenti, tempestive, comparabili e coerenti.

Per l'elaborazione dei dati gli Stati membri si serviranno delle fonti nazionali e utilizzeranno prassi nazionali, ma saranno obbligati a garantire la qualità dei dati e dei metadati trasmessi e ad assicurarsi che le fonti prescelte e le metodologie adottate soddisfino definizioni comuni. Gli Stati membri sono tenuti a riferire in merito alle fonti, alle definizioni e ai metodi di stima utilizzati per adempiere i loro obblighi e a fornire informazioni su qualunque modifica al loro riguardo. Essi trasmetteranno a Eurostat tutte le informazioni necessarie a consentire di valutare la qualità delle informazioni statistiche.

La proposta rispetta pertanto il principio di sussidiarietà.

- Principio di proporzionalità

La proposta rispetta il principio di proporzionalità per la ragione di seguito esposta.

Il regolamento si limita al minimo richiesto per conseguire il suo obiettivo e non va oltre a quanto necessario per tale scopo. La libera scelta delle fonti dei dati conformemente al diritto e ai principi nazionali e la possibilità di ricorrere a metodi statistici e a tecniche di stima permetteranno di ridurre gli oneri finanziari e amministrativi gravanti sui rispondenti, sulle autorità nazionali, regionali o locali e sui cittadini.

- Scelta dello strumento

Strumento proposto: regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio.

Altri strumenti non sarebbero adeguati per i motivi di seguito esposti.

La selezione dello strumento appropriato dipende dall'obiettivo legislativo perseguito. Considerati i bisogni di informazione a livello europeo, per gli atti di base relativi alle statistiche europee si è fatto abitualmente ricorso a regolamenti anziché a direttive. Un regolamento è preferibile in quanto sancisce le stesse norme in tutta l'UE, evitando che gli Stati membri possano applicarle in maniera incompleta o selettiva. Esso è direttamente applicabile, il che significa che non deve essere recepito nella legislazione nazionale. Per contro, le direttive, che mirano ad armonizzare le leggi nazionali, sono invece vincolanti per gli Stati membri per quanto riguarda i loro obiettivi, ma lasciano alle autorità nazionali la scelta delle modalità utilizzate per conseguire questi obiettivi. Inoltre, devono essere recepite nella legislazione nazionale. Altri atti giuridici europei adottati dal 1997 in materia di statistiche hanno la forma di un regolamento.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non ha alcuna incidenza sul bilancio dell'Unione.

5. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

- Abrogazione di disposizioni vigenti

L'adozione della proposta non comporta l'abrogazione di norme vigenti.

- Spazio economico europeo

L'atto proposto riguarda una materia che interessa lo Spazio economico europeo e va quindi esteso ad esso.

2011/0440 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo alle statistiche demografiche europee

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL 'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 338, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

1. Conformemente all'articolo 16, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea, a decorrere dal 1° novembre 2014, la maggioranza qualificata è definita sulla base della popolazione degli Stati membri.

2. Il Consiglio Economia e finanza incarica regolarmente il comitato di politica economica di valutare la sostenibilità a lungo termine e la qualità delle finanze pubbliche sulla base delle proiezioni della popolazione elaborate da Eurostat.

3. Conformemente al regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS)[4], tutte le statistiche trasmesse dagli Stati membri alla Commissione che sono disaggregate per unità territoriali devono utilizzare la classificazione NUTS. Di conseguenza, allo scopo di assicurare la comparabilità delle statistiche regionali, le unità territoriali devono essere definite sulla base della classificazione NUTS.

4. A norma dell'articolo 175 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Commissione presenta ogni tre anni al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni una relazione sui progressi compiuti nella realizzazione della coesione economica, sociale e territoriale. La preparazione di tali relazioni e il regolare monitoraggio dell'evoluzione demografica e delle eventuali future problematiche demografiche nelle regioni dell'UE, comprese varie tipologie di regioni, quali le regioni transfrontaliere, le regioni metropolitane, le regioni rurali, le regioni montane e le isole, rende necessario disporre di dati regionali annuali al livello NUTS 3. In considerazione delle forti disparità regionali che caratterizzano l'invecchiamento della popolazione, Eurostat è incaricato di predisporre regolarmente proiezioni regionali al fine di integrare il quadro demografico delle regioni NUTS 2 dell'Unione europea.

5. Conformemente all'articolo 159 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Commissione redige una relazione annuale sugli sviluppi nella realizzazione degli obiettivi dell'articolo 151, compresa la situazione demografica nell'Unione.

6. Nella sua comunicazione "Solidarietà in materia di salute: riduzione delle disuguaglianze sanitarie nell'UE"[5], la Commissione si è espressa a favore dell'ulteriore sviluppo e della rilevazione di dati e di indicatori in materia di salute secondo l'età, il sesso, la situazione socioeconomica e la dimensione geografica.

7. La strategia dell'UE per lo sviluppo sostenibile, promossa dal Consiglio europeo di Göteborg nel 2001 e rilanciata nel giugno del 2006, persegue il continuo miglioramento della qualità della vita per le attuali e le future generazioni. Il rapporto che Eurostat pubblica ogni due anni in merito a tale strategia traccia, sulla base della serie dell'UE di indicatori dello sviluppo sostenibile, un quadro statistico obiettivo dei progressi realizzati.

8. I dati annuali delle statistiche demografiche assumono un'importanza capitale ai fini dello studio e della definizione di una vasta serie di iniziative politiche, con particolare riguardo alle problematiche sociali ed economiche, a livello nazionale e regionale. Le statistiche sulla popolazione costituiscono un importante denominatore per una vasta gamma di indicatori.

9. Le statistiche demografiche sulla popolazione rappresentano un elemento fondamentale per la stima della popolazione totale nel quadro del sistema europeo dei conti (SEC).

10. Al fine di garantire la qualità e, in particolare, la comparabilità dei dati trasmessi dagli Stati membri, nonché allo scopo di permettere l'elaborazione a livello dell'Unione europea di quadri di sintesi attendibili, i dati utilizzati devono essere basati sugli stessi concetti e riferirsi a date o periodi di riferimento identici.

11. I dati demografici devono essere coerenti con le pertinenti informazioni rilevate a norma del regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale e che abroga il regolamento (CEE) n. 311/76 del Consiglio relativo all'elaborazione di statistiche riguardanti i lavoratori stranieri[6] e al regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativo ai censimenti della popolazione e delle abitazioni[7].

12. Il regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee[8] definisce un quadro di riferimento per le statistiche demografiche europee. In particolare esso richiede il rispetto dei principi di indipendenza professionale, imparzialità, obiettività, affidabilità, segreto statistico e favorevole rapporto costi-benefici.

13. In sede di sviluppo, produzione e diffusione delle statistiche europee, le autorità statistiche nazionali e l'autorità statistica europea devono tener conto dei principi sanciti dal codice delle statistiche europee riveduto e aggiornato dal comitato del sistema statistico europeo il 28 settembre 2011.

14. Il presente regolamento tutela il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare e il diritto alla protezione dei dati di carattere personale sanciti dagli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea[9].

15. Poiché l'obiettivo del presente regolamento, segnatamente la definizione di un quadro giuridico comune per la produzione sistematica di statistiche demografiche europee nei paesi membri, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo della portata e degli effetti dell'azione in questione, essere realizzato meglio a livello europeo, l'Unione può intervenire in virtù del principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. In ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo.

16. Al fine di garantire condizioni uniformi per l'applicazione del presente regolamento, alla Commissione devono essere conferite competenze di esecuzione. Tali competenze devono essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione[10],

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento definisce un quadro comune in vista dello sviluppo, della produzione e della diffusione di statistiche europee sulla popolazione e sugli eventi di stato civile.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

17. "nazionale": il termine "nazionale" come definito all'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 763/2008 con la definizione di "territorio" di cui al regolamento (CE) n. 1059/2003 nella versione applicabile nel termine di riferimento temporale;

18. "regionale": il termine "regionale" come definito all'articolo 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 763/2008; per i paesi che non sono membri dell'Unione europea si intendono le regioni statistiche al livello 1, 2 o 3 come concordato tra tali paesi e la Commissione (Eurostat), conformemente alla versione applicabile nel termine di riferimento temporale;

19. "popolazione dimorante abitualmente": tutte le persone che hanno dimora abituale in uno Stato membro nel termine di riferimento temporale;

20. "dimora abituale": la locuzione "dimora abituale" come definita all'articolo 2, lettera d), primo comma, del regolamento (CE) n. 763/2008; sono considerate dimoranti abitualmente nell'area geografica in questione soltanto le persone:

21. che hanno vissuto nel loro luogo di dimora abituale senza interruzione per un periodo di almeno 12 mesi prima del termine di riferimento temporale oppure

22. che si sono stabilite nel loro luogo di dimora abituale nei 12 mesi precedenti il termine di riferimento temporale con l'intenzione di permanervi per almeno un anno;

nell'applicare la definizione di "dimora abituale", gli Stati membri riservano ai casi speciali il trattamento previsto nell'allegato del regolamento (CE) n. 1201/2009 della Commissione[11];

23. "nascita vitale": la nascita di un bambino che, indipendentemente dalla durata della gestazione, respira o manifesta altro segno di vita, quale battito cardiaco, pulsazione del cordone ombelicale o determinati movimenti dei muscoli volontari;

24. "morte": la permanente scomparsa di ogni segno di vita in un qualsiasi momento successivo alla nascita vitale;

25. "eventi di stato civile": la nascita vitale e la morte come definiti alle lettere e) e f);

26. "dati convalidati": i dati che soddisfano una serie di criteri di qualità in merito all'elaborazione dei dati, compresi tutti i controlli effettuati in termini di qualità dei dati da pubblicare o già pubblicati.

Articolo 3

Dati sulla popolazione e sugli eventi di stato civile

27. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) dati sulla popolazione come specificato all'articolo 2, lettere c) e d), nel termine di riferimento temporale. Qualora le circostanze precisate all'articolo 2, lettera d), punti i) o ii), non possano essere verificate, gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) dati sulla popolazione nel suo luogo di residenza legale o dichiarata nei registri nel termine di riferimento temporale; in tal caso, essi compiono ogni ragionevole sforzo per elaborare dati che si avvicinino il più possibile ai dati sulla popolazione di cui all'articolo 2, lettere c) e d).

28. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) dati sugli eventi di stato civile nel termine di riferimento temporale, indipendentemente dal luogo in cui l'evento si è verificato. Gli Stati membri utilizzano la stessa definizione di popolazione impiegata per i dati di cui al paragrafo 1.

29. Gli Stati membri utilizzano la stessa definizione di popolazione per tutti i livelli - nazionale e regionale - quali sono definiti all'articolo 2, lettere a) e b).

30. Condizioni uniformi in merito alla disaggregazione dei dati di cui ai paragrafi 1 e 2, nonché alla cadenza, ai termini temporali e alle revisioni dei dati, sono adottate conformemente alla procedura di esame di cui all'articolo 9, paragrafo 2.

Articolo 4

Popolazione totale per scopi specifici dell'Unione

Ai fini della votazione a maggioranza qualificata in seno al Consiglio, entro otto mesi dalla fine dell'anno di riferimento gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) dati sulla popolazione totale a livello nazionale, come definita all'articolo 2, lettera c), nel termine di riferimento temporale. Ai fini del presente articolo, gli Stati membri non trasmettono dati sulla popolazione nel suo luogo di residenza legale o dichiarata nei registri nel termine di riferimento temporale.

Articolo 5

Termini di riferimento temporale

31. Il termine di riferimento temporale per i dati sulla popolazione è la mezzanotte del 31 dicembre.

32. Il termine di riferimento temporale per i dati sugli eventi di stato civile è l'anno civile in cui gli eventi si sono verificati.

33. Il primo termine di riferimento temporale di cui tener conto ai fini del presente regolamento è il 2013. L'ultimo termine di riferimento temporale è il 2027.

Articolo 6

Trasmissione di dati e di metadati

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i dati e i metadati di cui al presente regolamento conformemente alle norme di scambio di dati e metadati specificate dalla Commissione (Eurostat). Gli Stati membri trasmettono tali dati e metadati tramite il punto di accesso unico o li rendono disponibili in modo tale che la Commissione (Eurostat) possa recuperarli per via elettronica.

Articolo 7

Fonti di dati

I dati sono basati sulle fonti di dati scelte dagli Stati membri conformemente al diritto e agli usi nazionali. Ove opportuno, sono utilizzati metodi di stima statistica ben documentati e fondati su basi scientifiche.

Articolo 8

Norme in materia di qualità

34. Gli Stati membri si assicurano della qualità dei dati trasmessi.

35. Ai fini del presente regolamento, ai dati da trasmettere si applicano i criteri di qualità di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009.

36. Gli Stati membri riferiscono alla Commissione (Eurostat) sui metadati di riferimento conformemente alla struttura di metadati Euro SDMX, in particolare con riguardo alle fonti di dati, alle definizioni e ai metodi di stima utilizzati per il primo anno di riferimento; gli Stati membri provvedono a informare la Commissione (Eurostat) in merito a qualsiasi loro modifica.

37. Su richiesta della Commissione (Eurostat), gli Stati membri le trasmettono tutte le informazioni necessarie a valutare la qualità delle informazioni statistiche.

38. Gli Stati membri si assicurano che i dati sulla popolazione di cui all'articolo 3 del presente regolamento siano coerenti con quelli cui si riferisce l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 862/2007.

Articolo 9

Comitato

39. La Commissione è assistita dal comitato del sistema statistico europeo, istituito con il regolamento (CE) n. 223/2009, che si configura come comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

40. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 10

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Esso cessa di applicarsi il 31 dicembre 2027.

Fatto a […].

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il presidente Il presidente

[1] GU L 344 del 28.12.2007, pag. 15.

[2] GU L 199 del 31.7.2007, pag. 23.

[3] GU L 218 del 13.8.2008, pag. 14.

[4] GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1.

[5] COM(2009) 567.

[6] GU L 199 del 31.7.2007, pag. 23.

[7] GU L 218 del 13.8.2008, pag. 14.

[8] GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164.

[9] GU C 303 del 14.12.2007, pag. 1.

[10] GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

[11] GU L 329 del 15.12.2009, pag. 29.

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