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Document 52011PC0883
Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directive 2005/36/EC on the recognition of professional qualifications and Regulation on administrative cooperation through the Internal Market Information System
Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento [...] relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (IMI)
Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento [...] relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (IMI)
/* COM/2011/0883 definitivo - 2011/0435 (COD) */
Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento [...] relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (IMI) /* COM/2011/0883 definitivo - 2011/0435 (COD) */
RELAZIONE
1.
CONTESTO E OBIETTIVO DELLA PROPOSTA
1.1.
Contesto generale
All'interno dell'Unione europea il tasso di
mobilità di professionisti qualificati è poco elevato. Sembra tuttavia che le
notevoli potenzialità in tale ambito non siano sfruttate: secondo quanto
rilevato da un'indagine di Eurobarometro[1], condotta nel 2010, il 28% dei cittadini dell'UE è intenzionato a valutare
la possibilità di trasferirsi all'estero per svolgere la propria professione.
Il riconoscimento delle qualifiche professionali è un aspetto chiave per
l'efficace funzionamento delle libertà fondamentali previste dal mercato
interno per i cittadini dell'UE. Al contempo, tale mobilità non deve
realizzarsi a spese dei consumatori, in particolar modo dei pazienti che si
aspettano dai professionisti della sanità competenze linguistiche adeguate. A
ciò si aggiunga che le potenzialità di un mercato dei servizi maggiormente
integrato rimangono inespresse nell'area dei servizi professionali; mentre la
direttiva sui servizi[2] del 2006 offriva nuove opportunità e la direttiva sulle qualifiche
professionali del 2005[3] si concentrava in larga misura sul consolidamento, in un unico atto,
delle 15 direttive esistenti in materia. L'ammodernamento della direttiva andrebbe a
soddisfare anche le esigenze degli Stati membri che devono far fronte a una
crescente carenza di forza lavoro qualificata. La mobilità dei cittadini
dell'UE all'interno del mercato unico riveste, in tal senso, un'importanza
capitale. Questa carenza di forza lavoro non solo
perdurerà in futuro, ma se ne prevede l'aumento, in special modo nel settore sanitario
e in quello dell'istruzione nonché in settori in espansione, come l'edilizia e
i servizi aziendali. Nella sua
strategia mirata a una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva (Europa 2020),
la Commissione ha già evidenziato la necessità di promuovere la mobilità all'interno
dell'UE. L'agenda per nuove competenze e per l'occupazione[4] ha messo in guardia
contro le discrepanze tutt'ora esistenti nel mercato del lavoro dell'UE
avvertendo che le potenzialità di una mobilità professionale non sono
sufficientemente sfruttate. La relazione 2010 sulla cittadinanza dell’Unione[5]
ha ulteriormente posto l'accento sulla necessità di procedere a un
ammodernamento in quest'area, proprio nell'interesse dei cittadini dell'Unione. Nell'analisi
annuale della crescita per gli anni 2011 e 2012[6] nonché nell'Atto
per il mercato unico[7], la Commissione ha indicato
che il riconoscimento delle qualifiche professionali costituisce una questione
della massima importanza. L'Atto per il mercato unico ha sottolineato
l'esigenza di ammodernare la struttura esistente, in quanto parte delle dodici
leve intese a potenziare la crescita e a rafforzare la fiducia tra i cittadini.
Il 23 ottobre del 2011, il Consiglio europeo[8] ha invitato le
istituzioni a intraprendere tutte le misure e azioni possibili per raggiungere un
accordo a livello politico in merito a dette 12 iniziative previste dall'Atto
per il mercato unico, ivi inclusa una proposta della Commissione per l'ammodernamento
della presente direttiva. Anche il Parlamento europeo ha auspicato, nella
relazione del 15 novembre 2011[9], un intervento urgente in
tal senso.
1.2.
Obiettivo della proposta
La Commissione non
intende proporre una nuova direttiva, bensì un ammodernamento fortemente mirato
delle disposizioni esistenti sulla base dei seguenti obiettivi: ·
ridurre la complessità delle procedure con
l'ausilio di una tessera professionale europea, che consentirebbe di usufruire in
maggior misura dei vantaggi offerti dal valido sistema di informazione del
mercato interno (IMI) (cfr. sezione 4.1); ·
riformare le regole generali per stabilirsi in un
altro Stato membro o per spostarsi su base temporanea (cfr. sezioni 4.2., 4.3 e
4.4.); ·
ammodernare il sistema di riconoscimento automatico,
in special modo per infermieri, ostetriche, farmacisti e architetti (cfr.
sezioni 4.5, 4.6 e 4.7); ·
prevedere nella direttiva un quadro normativo destinato
a professionisti con qualifica parziale e a notai (cfr. sezione 4.8); ·
definire garanzie per i pazienti, le cui
preoccupazioni riguardo alle competenze linguistiche e ai rischi in caso di errori
dovrebbero trovare maggiore espressione nel quadro normativo (cfr. sezione 4.9.); ·
stabilire disposizioni giuridiche per l'erogazione
di informazioni di facile consultazione e orientate al contenuto riguardo alle
norme che regolamentano il riconoscimento di qualifiche, sulla base di strutture
complete di e-government per l'intero processo di riconoscimento (cfr. sezione 4.10); ·
introdurre un esame sistematico e un esercizio di
valutazione reciproca per tutte le professioni regolamentate negli Stati membri
(cfr. sezione 4.11).
2.
RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI CON LE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE
DELL'IMPATTO
L'iniziativa è il risultato di una valutazione
a posteriori della direttiva, nonché di consultazioni ad ampio raggio con le
principali parti interessate, ivi inclusi autorità competenti, organizzazioni
professionali, organi accademici e cittadini.
2.1.
Valutazione
La valutazione a posteriori ha avuto luogo tra
marzo 2010 e maggio 2011. La Commissione europea ha
interpellato, per un parere sulla direttiva, le autorità competenti e i
coordinatori nazionali ricevendone circa 200 relazioni compilate sulla base
dell'esperienza e pubblicate sul sito web della Commissione[10]. In aggiunta a ciò, è stato commissionato uno
studio[11] alla società GHK
Consulting, incentrato sugli effetti a livello di riconoscimento delle
qualifiche professionali delle recenti riforme dell'istruzione.
2.2.
Consultazioni pubbliche
In data 7 gennaio 2010,
la Commissione ha avviato una consultazione pubblica sulla direttiva. I servizi
della Commissione hanno ricevuto 370 contributi[12]. In data 22 giugno 2010, la Commissione ha
adottato un Libro verde[13] su "Modernizzare la
direttiva sulle qualifiche professionali". Alla Commissione sono pervenuti
circa 420 contributi. La Commissione ha inoltre tenuto due conferenze pubbliche
sulla revisione della direttiva.
2.3.
Esito delle consultazioni
Tutte le parti interessate hanno riconosciuto
la necessità di garantire un migliore accesso alle informazioni in materia di
riconoscimento delle qualifiche. La gran parte dei cittadini e delle
organizzazioni professionali si è fatta sostenitrice di una semplificazione per
quanto attiene alle procedure di riconoscimento, mentre i rappresentanti del
settore sanitario hanno anche fortemente sottolineato l'esigenza di sicurezza
in materia di qualità dei servizi erogati. Un'ampia maggioranza delle parti
interessate di tutte le categorie ha espresso pareri favorevoli all'ipotesi di
una tessera professionale europea. Numerose organizzazioni professionali si
sono espresse in modo favorevole a una revisione del concetto di piattaforme
comuni. La maggioranza delle autorità competenti e delle organizzazioni
professionali che rappresentano le professioni beneficiarie di un
riconoscimento automatico ha concordato sulla necessità di introdurre un
ammodernamento del sistema.
2.4.
Gruppo direttivo sulla tessera professionale
europea
Nel gennaio 2011, la Commissione europea ha
istituito un gruppo direttivo composto da esperti esterni con l'obiettivo di
valutare l'esigenza e la fattibilità di una tessera professionale europea. Il
gruppo ha riunito rappresentanti di svariate associazioni professionali e
autorità competenti e ha completato una serie di studi di casi[14] presentati al Forum sul mercato unico tenutosi a Cracovia (Polonia) il
3 e il 4 ottobre. Nelle rispettive dichiarazioni, i partecipanti al forum hanno
accolto il principio di una tessera professionale europea.
2.5.
Valutazione dell'impatto
La Commissione ha
condotto una valutazione dell'impatto sulle diverse opzioni strategiche. Tale analisi ha
individuato otto gruppi di problemi, sulla base segnatamente dell'esito della
valutazione e delle reazioni al Libro verde. Detti gruppi di problemi concernono:
l'accesso alle informazioni sulle procedure di riconoscimento, l'efficienza
delle procedure di riconoscimento, il funzionamento del sistema di riconoscimento
automatico, le condizioni applicabili allo stabilimento e quelle applicabili alla
mobilità temporanea nonché il campo di applicazione della direttiva. Poiché la
valutazione ha messo in evidenza come la sanità pubblica costituisca una questione
di particolare rilievo, anche la tutela dei pazienti è stata menzionata nella
definizione delle problematiche. L'ultima difficoltà è correlata alla mancanza
di trasparenza e di legittimazione dei requisiti in materia di qualifiche nelle
professioni regolamentate. L'analisi ha
individuato tre obiettivi di carattere generale: favorire la mobilità dei
professionisti e gli scambi intracomunitari di servizi, affrontare la sfida di
occupare posti di lavoro altamente qualificati nonché offrire maggiori
opportunità a coloro i quali sono alla ricerca di un lavoro. Questi obiettivi
sono stati declinati in obiettivi specifici tenendo in considerazione il contesto
e le problematiche individuate. Per ciascun gruppo di problemi è stata quindi
esaminata un'ampia gamma di opzioni ed effettuata una valutazione sulla base
dei seguenti criteri: efficacia, efficienza, coerenza e impatti sulle parti
interessate (costi e benefici relativamente a professionisti ad alta mobilità,
Stati membri, consumatori e pazienti, datori di lavoro). Con riferimento
all'accesso alle informazioni, la valutazione dell'impatto ha preso in
esame diverse opzioni per semplificare l'individuazione delle autorità
competenti e dei requisiti documentali nonché per favorire l'impiego di
procedure elettroniche. Si è ritenuto che l'ampliamento del campo di
applicazione degli sportelli unici (istituiti dalla direttiva sui servizi) fosse
l'opzione migliore. Con un ulteriore sviluppo delle strutture esistenti, tale
possibilità non determinerebbe incrementi significativi dei costi. Per quel che
concerne l'efficienza nelle procedure di riconoscimento, sono state
prese in considerazione svariate opzioni per ridurre la durata delle procedure
nonché per garantire un utilizzo migliore delle misure di compensazione. La
creazione di una tessera professionale europea, basata su una più forte partecipazione
dello Stato membro d'origine, si è rivelata l'opzione preferita, in quanto
genera condizioni favorevoli per accelerare la procedura di riconoscimento. Tale
opzione potrebbe comportare costi amministrativi per taluni Stati membri, ma
consentirebbe ai professionisti di beneficiare di procedure di riconoscimento
più rapide. Inoltre, è stato individuato un insieme di misure atte a migliorare
l'impiego e l'organizzazione delle misure di compensazione. L'analisi ha infine
ritenuto necessario rivedere il concetto di "piattaforme comuni" per
semplificare ulteriormente il riconoscimento di determinate professioni. Relativamente al sistema di riconoscimento
automatico, sono state valutate opzioni diverse con l'obiettivo di snellire
la procedura di notifica e di verifica dei nuovi diplomi. La creazione di una
funzione preposta al controllo della conformità a livello nazionale è sembrata
essere l'opzione di maggiore efficacia ed efficienza. Sono stati presi in esame
gruppi di opzioni diversi al fine di adeguare i requisiti minimi di formazione
per le professioni settoriali (in particolare per medici, infermieri,
ostetriche, farmacisti e architetti) e con lo scopo di modernizzare la
classificazione delle attività economiche di cui all'allegato IV della
direttiva. Tali opzioni sono state illustrate nella sintesi della valutazione dell'impatto. È stata valutata un'ampia gamma di opzioni per
semplificare le condizioni applicabili allo stabilimento permanente. La
valutazione dell'impatto è in particolare giunta alla conclusione che i livelli
di qualifica stabiliti all'articolo 11 dovrebbero essere mantenuti come
riferimento comparativo per le qualifiche, ma non dovrebbero più essere
utilizzati per valutare l'ammissibilità di una domanda. L'introduzione, nella
direttiva, del principio di accesso parziale è stata ritenuta un'ulteriore
soluzione atta a diminuire gli ostacoli alla mobilità. Non si sono ritenuti
necessari, nel quadro del regime dello stabilimento, requisiti specifici a
carico di professionisti provenienti da Stati membri in cui la professione in
questione non è disciplinata. In relazione alla mobilità temporanea,
la valutazione dell'impatto ha analizzato diverse opzioni che favorirebbero
questa tipologia di mobilità e incrementerebbero la certezza del diritto per i
professionisti. Una delle opzioni prescelte consiste nel semplificare i
requisiti imposti ai professionisti che accompagnano i consumatori e che
provengono da Stati membri in cui la professione in questione non è
disciplinata. Inoltre, la valutazione dell'impatto è pervenuta alla conclusione
che ciascun Stato membro dovrebbe presentare un elenco di professioni con
implicazioni di tipo sanitario e legate alla sicurezza (per le quali è
richiesta una verifica preliminare delle qualifiche). La valutazione dell'impatto ha esaminato anche
diverse opzioni di tipo politico per chiarire ed estendere il campo di
applicazione della direttiva a nuove categorie di professionisti. La
valutazione dell'impatto si è pronunciata a favore di un'estensione dell'ambito
di applicazione della direttiva, nel rispetto di condizioni specifiche, anche ai
notai e ai professionisti non completamente qualificati. Per le qualifiche dei
paesi terzi l'opzione prescelta è mantenere lo status quo. Ciononostante, il
trattamento riservato, ai sensi della direttiva, ai cittadini dell'Unione
dovrebbe essere esteso dagli Stati membri ad altri cittadini di paesi terzi,
nella misura prevista da accordi internazionali relativamente ai servizi
professionali. Con riferimento alla tutela dei pazienti,
sono state valutate opzioni diverse al fine di fornire maggiori garanzie circa
lo status dei professionisti e le rispettive conoscenze linguistiche. Le
opzioni preferite all'interno di quest'area comprendono l'introduzione di un sistema
di allerta combinato a una maggiore trasparenza tra gli Stati membri per quel
che concerne lo sviluppo professionale continuo nonché il chiarimento delle
regole valide per la verifica delle conoscenze linguistiche. Sono state inoltre prese in considerazione
svariate opzioni per migliorare la trasparenza e la legittimazione delle
professioni regolamentate. L'opzione preferita identificata in fase di
valutazione dell'impatto consiste in un esercizio di valutazione reciproca della
legislazione nazionale che disciplina l'accesso a determinate professioni. Le sinergie tra le diverse opzioni preferite
sono state considerate al fine di garantire una coerenza intrinseca all'iniziativa. Il progetto di valutazione dell'impatto è stato
oggetto di un’analisi attenta e approfondita da parte del comitato per la
valutazione d'impatto (Impact Assessment Board, IAB), le cui raccomandazioni
finalizzate al miglioramento sono state integrate nella relazione definitiva. Il
parere del comitato è pubblicato contestualmente alla presente proposta,
analogamente alla valutazione dell'impatto definitiva e alla relativa sintesi.
3.
ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA
3.1.
Base giuridica
La presente proposta si basa sull'articolo 46,
sull'articolo 53, paragrafo 1, e sugli articoli 62 e 114 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea (TFUE).
3.2.
Sussidiarietà e proporzionalità
Il principio di sussidiarietà si applica in
quanto la proposta non rientra in un settore di competenza esclusiva
dell'Unione europea. Lo scopo della presente direttiva non potrebbe
essere adeguatamente conseguito mediante l'azione dei singoli Stati membri che
sfocerebbe inevitabilmente in requisiti divergenti e regimi procedurali diversi
che incrementerebbero la complessità della regolamentazione e determinerebbero
ostacoli indebiti alla mobilità dei professionisti. Inoltre, le modifiche del
vigente regime giuridico implicano la modifica di una vigente direttiva che può
essere realizzata unicamente mediante un atto legislativo dell'Unione. La
proposta rispetta pertanto il principio di sussidiarietà. Il principio di proporzionalità prevede che
qualsiasi intervento sia mirato e non vada oltre quanto è necessario per
conseguire gli obiettivi. Le modifiche proposte si limitano a quanto è
necessario per garantire un migliore funzionamento delle norme sul
riconoscimento delle qualifiche professionali e pertanto soddisfano tale
principio.
3.3.
Scelta dello strumento
La proposta si basa sull'46, sull'articolo 53,
paragrafo 1, e sugli articoli 62 e 114 del trattato, che prevedono l'impiego di
una direttiva per il riconoscimento reciproco delle qualifiche. Inoltre, una
direttiva si rivela maggiormente adeguata a tale compito in quanto fornisce
agli Stati membri la necessaria flessibilità per attuare le regole stabilite
tenendo in considerazione le specificità nazionali a livello amministrativo e
giuridico. Tuttavia, poiché un numero considerevole di atti legislativi
nazionali deve essere modificato da parte degli Stati membri, è importante che
la notifica dei provvedimenti di attuazione sia corredata da uno o più
documenti che illustrino la relazione esistente tra le componenti della
direttiva e la corrispondente parte degli strumenti di attuazione nazionali.
3.4.
Spazio economico europeo
L'atto proposto riguarda una questione legata
allo Spazio economico europeo (SEE) e pertanto è opportuno estenderlo al SEE.
4.
Illustrazione dettagliata della proposta
Le modifiche proposte alla direttiva 2005/36/CE
sono illustrate in conformità con gli obiettivi definiti alla sezione 1.2.
4.1.
Tessera professionale europea e sistema
d'informazione del mercato interno
4.1.1. Tessera
professionale europea La tessera professionale europea sarà uno
strumento alternativo che può essere attuato per le professioni che soddisfano
numerosi obiettivi: richiesta dal basso verso l’alto da parte di membri della
professione, mobilità significativa e migliore collaborazione tra autorità
competenti mediante l’IMI. La tessera professionale europea presenta potenzialità
per le professioni principalmente interessate alla mobilità temporanea. Nel
complesso, l'introduzione della tessera professionale europea dipenderà dalla
misura in cui le professioni ne richiederanno l'introduzione. La sua
attrattività dovrebbe tuttavia indurre un numero crescente di professioni ad
adottarla. La tessera professionale europea si prefigge
l'obiettivo di rendere più semplice e rapida la procedura di riconoscimento
rendendola al contempo più trasparente. A tale proposito, la tessera richiede
una maggiore partecipazione da parte dello Stato membro di origine, il che
implica che determinati costi e oneri amministrativi passino di competenza
dallo Stato membro ospitante allo Stato membro di origine. L'utilizzo dell’IMI,
tuttavia, dovrebbe concorrere all'abbattimento di tali costi e la nuova
procedura potrà essere eseguita dalle autorità competenti preposte, che già adesso
intervengono spesso nella preparazione della pratica relativa al riconoscimento
dei professionisti nazionali. Nella misura in cui una tessera professionale
europea sia introdotta per una professione specifica, su richiesta di un
professionista, lo Stato membro di origine valuterà il grado di completezza
della pratica del professionista e, in caso di domanda di stabilimento, creerà la
tessera professionale europea. Il ruolo dello Stato membro di origine è ancora
più importante in caso di mobilità temporanea, in quanto sarà responsabile sia della
creazione che della convalida della tessera professionale. L'utilizzo del
sistema d'informazione del mercato interno diventa obbligatorio in quanto
fungerà da ufficio di controllo per la tessera professionale europea. Sia la partecipazione
dello Stato membro di origine che l'impiego dell’IMI contribuiranno
all'abbattimento dei costi e dei tempi necessari per il trattamento della domanda
di riconoscimento. Ciò crea le condizioni per una riduzione dei tempi necessari
per il trattamento della domanda sulla base della tessera professionale europea
rispetto alla procedura attuale che rimarrà in essere per i professionisti che
riterranno opportuno non avvalersi della suddetta tessera. 4.1.2. Obbligatorietà del sistema
d'informazione del mercato interno ai sensi della direttiva A seguito delle successive estensioni dell’IMI
a tutti i meccanismi di riconoscimento ai sensi della direttiva, un numero
considerevole di autorità competenti utilizza l’IMI regolarmente con buoni
risultati. Ciononostante, le potenzialità del sistema risultano compromesse o
indebolite nel momento in cui un'autorità competente non è registrata oppure si
rifiuta di dare riscontro alle domande di informazioni a motivo del carattere
di non obbligatorietà del sistema IMI. Inoltre il funzionamento della tessera
professionale europea è condizionato dall'impiego sistematico dell’IMI. La
proposta obbliga quindi gli Stati membri a utilizzare l’IMI per lo scambio di
informazioni relativamente al riconoscimento delle qualifiche professionali.
4.2.
Libera prestazione di servizi
La direttiva 2005/36/CE ha introdotto un regime
speciale per la libera prestazione di servizi su base temporanea. Esso prevede
regole meno vincolanti per i prestatori temporanei di servizi: essi potranno
erogare servizi senza verifica preliminare delle qualifiche professionali (ad
eccezione delle professioni con implicazioni di tipo sanitario e di sicurezza)
che è la regola prevista dai meccanismi di riconoscimento in caso di
stabilimento. Sono state proposte numerosi modifiche finalizzate
a delucidare ulteriormente le norme in materia di libera prestazione di
servizi. Con l'eliminazione del requisito
dell'esperienza professionale imposto ai prestatori di servizi degli Stati
membri in cui la professione in questione non è disciplinata nel caso in cui il
prestatore di servizi accompagni il destinatario del servizio, la proposta
cerca di meglio soddisfare le esigenze dei consumatori che si spostano da un
paese all'altro. Laddove il requisito dell'esperienza professionale sia ancora
in vigore, la proposta prevede che esso possa essere acquisito in uno o più
Stati membri, fatto questo che crea un numero superiore di opportunità per i
prestatori di servizi rispetto alla situazione attuale. Per le professioni con implicazioni legate a
sanità e sicurezza, gli Stati membri hanno attuato il controllo preliminare
delle qualifiche secondo modalità diverse, fatto questo che ha determinato
l'insorgere, per i prestatori di servizi, di incertezze a livello giuridico. La
proposta affronta la questione imponendo agli Stati membri non solo di fornire
un elenco di tutte le professioni che ritengono rientrino in tale categoria, ma
anche di fornire le motivazioni addotte per l'inserimento di ciascuna
professione. Ciò consentirà ai prestatori di servizi di conoscere in anticipo i
requisiti precisi da rispettare per la libera prestazione di servizi e, grazie
a una maggiore trasparenza, ridurre il rischio di incorrere in obblighi inutili
o sproporzionati. Infine, la proposta specifica l'elenco di
documenti che uno Stato membro ha facoltà di richiedere antecedentemente alla
prima prestazione dei servizi. Precisa inoltre che la dichiarazione, la cui
presentazione potrebbe essere richiesta ai prestatori di servizi prima della
prestazione del servizio stesso, dovrà avere validità per l'intero territorio
di uno Stato membro.
4.3.
Sistema generale
Il primo elemento della proposta riguarda la vigente
possibilità di escludere, sulla base dell'articolo 11, determinate qualifiche
dal campo di applicazione della direttiva qualora sussistano due o più livelli
di differenza tra la formazione dei professionisti e i requisiti previsti dallo
Stato membro ospitante. In linea di principio, i livelli di qualifica
dovrebbero essere utilizzati unicamente come strumento di riferimento e non
come base per l'esclusione di professionisti dall'ambito di applicazione della
direttiva. La sola eccezione si riferisce a persone le cui qualifiche si basano
su un'esperienza professionale e che chiedono l'accesso a una professione che
richieda un diploma universitario. La proposta consolida inoltre l'obbligo a
carico degli Stati membri di motivare meglio le misure di compensazione. Essa
prevede inoltre che gli Stati membri siano tenuti a organizzare, su base
periodica, prove attitudinali.
4.4.
Accesso parziale
Basandosi sulla giurisprudenza[15]
della Corte di giustizia, si propone di introdurre nella direttiva il concetto
di accesso parziale. Ciò creerà una maggiore certezza giuridica per i
professionisti oltre a consentire ai professionisti che soddisfano le
condizioni per l'accesso parziale e che prima erano esclusi dai benefici della
direttiva di stabilirsi o di fornire servizi. Gli Stati membri, tuttavia, non
hanno facoltà di applicare tale principio qualora sussistano motivi imperativi,
come nel caso delle professioni sanitarie.
4.5.
Riconoscimento automatico basato sull'esperienza
professionale
La modifica proposta in questo campo si
prefigge l'obiettivo di introdurre maggiore flessibilità per la Commissione
nell'adeguamento dell'elenco delle attività di cui all'allegato IV. Questo
elenco non rispecchia più la struttura attuale delle attività economiche. Ciò
potrebbe creare difficoltà nell'individuazione delle professioni che rientrano
in tale sistema di riconoscimento automatico e creare incertezze per i
professionisti. Sembra pertanto necessario un ammodernamento
della classificazione. Tuttavia, qualsivoglia modifica all'attuale
classificazione dovrebbe essere attentamente valutata in quanto può incidere
sull'ambito di applicazione del regime. La modifica proposta, pertanto,
conferisce alla Commissione la possibilità di revisione senza tuttavia ridurre
l'ambito delle attività che beneficiano di riconoscimento automatico. La
Commissione intende inoltre avviare, nel 2012, uno studio con la partecipazione
delle parti interessate.
4.6.
Riconoscimento automatico basato su requisiti
formativi minimi
Le parti interessate hanno evidenziato una
mancanza di trasparenza in materia di requisiti formativi previsti dagli Stati
membri come base del sistema di riconoscimento automatico per le professioni
settoriali. Al fine di incrementare la trasparenza a livello dell’Unione
europea, la proposta impone a ciascun Stato membro di notificare le disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative correlate al rilascio di nuove
qualifiche o qualifiche modificate. Gli Stati membri saranno inoltre tenuti a incaricare
un'idonea autorità o un idoneo ente già esistente, quale ad esempio un comitato
di accreditamento o un ministero, di riferire sulla conformità della qualifica
rispetto ai requisiti formativi minimi previsti dalla direttiva. La valutazione della direttiva ha inoltre
evidenziato la necessità di chiarimenti relativi alla durata minima della
formazione di medici, infermieri generici e ostetriche. Alla luce inoltre dello
stato di avanzamento dell'implementazione del sistema europeo di accumulazione
e trasferimento dei crediti (European Credit Transfer and Accumulation
System, ECTS), la proposta prevede un numero specifico di crediti ECTS in
qualità di potenziali criteri di durata per professioni per le quali la
formazione deve essere impartita a livello universitario. Al fine di incrementare la mobilità di medici
che hanno già conseguito una specializzazione e che, successivamente,
desiderano seguire un'ulteriore formazione specialistica, la proposta consente
agli Stati membri di concedere un'esenzione parziale da alcuni elementi della
formazione qualora il medico abbia già completato tali elementi nel corso del
programma di specializzazione precedente seguito in quello Stato membro. La proposta prevede anche nuovi requisiti
professionali riguardanti le professioni di infermiere generico e ostetrica che
impongono agli Stati membri di aggiornare il requisito di ammissione alle
formazioni per queste professioni, passando dai 10 anni di formazione generale
a 12 anni. Questo è quanto già avviene in 24 Stati membri. L'organizzazione del riconoscimento automatico
per le professioni infermieristiche durante l'ingresso di nuovi Stati membri
nel 2004 e nel 2007 si è rivelata complessa. Nel 2012 i servizi della
Commissione intraprenderanno una valutazione di tipo tecnico riguardante la
qualifica del personale infermieristico di Polonia e Romania i cui titoli di
studio sono stati conferiti o la cui formazione è iniziata antecedentemente al 1°
maggio 2004, al fine di analizzare se i requisiti supplementari richiesti per
il personale infermieristico di Polonia e Romania, ai sensi dell'articolo 33,
paragrafo 2, siano ancora giustificati. La durata minima della formazione di architetto
dovrebbe essere aggiornata al fine di rispondere al meglio agli standard
universalmente accettati in materia di formazione per questa categoria
professionale, in special modo la necessità di aggiungere alla formazione
accademica un'esperienza professionale svolta sotto la supervisione di
professionisti qualificati. Conseguentemente, la proposta prevede che la durata
minima della formazione per gli architetti sia di almeno sei anni: almeno
quattro anni di studio a tempo pieno presso un'istituzione di livello
universitario e minimo due anni di tirocinio remunerato oppure almeno cinque
anni di studio a tempo pieno presso un'istituzione di livello universitario
completato da minimo un anno di tirocinio retribuito. Per quel che concerne invece i farmacisti, la
proposta prevede un ampliamento nell'elenco delle attività ma anche la soppressione
della deroga, prevista all'articolo 21, paragrafo 4, che consente agli Stati
membri di impedire a farmacisti con qualifiche conseguite all'estero di aprire
nuove farmacie. Questa eccezione non è più applicata da un numero crescente di
Stati membri (tra cui Paesi Bassi, Irlanda e Regno Unito). A ciò si aggiunga
che la Corte di giustizia ammette restrizioni territoriali solo nel caso in cui
non implichino discriminazioni.
4.7.
Principi di formazione comuni – un nuovo regime per il
riconoscimento automatico
Il concetto di "piattaforme comuni"
della direttiva del 2005 è sostituito dai principi di formazione comuni: un
quadro comune di formazione o verifiche professionali comuni. Essi mirano a introdurre
una maggiore automaticità nel riconoscimento delle qualifiche attualmente rientranti
nel sistema generale, e dovrebbero soddisfare in modo migliore le esigenze
delle singole professioni. Mentre le piattaforme comuni offrivano unicamente la
possibilità di armonizzare le misure di compensazione, i principi di formazione
comuni consentono ai professionisti di essere del tutto esentati dalle misure
di compensazione. Le qualifiche conseguite ai sensi di tale regime dovrebbero
essere automaticamente riconosciute negli Stati membri, che potrebbero tuttavia
beneficiare di deroghe nella loro applicazione. Inoltre, le condizioni per
stabilire principi di formazione comuni sono meno difficili da soddisfare delle
condizioni per stabilire piattaforme comuni. Mentre i principi di formazione comuni non
sostituirebbero i programmi di formazione a livello nazionale, i professionisti
con una qualifica ai sensi di tale regime beneficerebbero dei medesimi vantaggi
delle professioni per le quali i requisiti formativi minimi sono specificati
nella direttiva.
4.8.
Estensione del campo di applicazione della
direttiva laddove necessario
4.8.1 Professionisti non completamente
qualificati Questa proposta estende il campo di
applicazione della direttiva ai professionisti con diploma, ma che devono
ancora completare un tirocinio retribuito che potrebbe essere richiesto ai
sensi della legge dello Stato membro in cui hanno conseguito il relativo titolo
di studio (ciò può essere valido, ad esempio, per avvocati, architetti e insegnanti).
Tale modifica comporterebbe una maggiore certezza del diritto per questa
categoria di professionisti che, allo stato attuale, beneficia delle norme
previste dal trattato sulla libera circolazione, ma non delle garanzie
procedurali della direttiva. Si fonda sulla giurisprudenza[16]
della Corte di giustizia. 4.8.2. Notai Nel maggio 2011, la Corte di giustizia ha
deliberato[17] che i requisiti legati
alla nazionalità non possono essere imposti ai notai. Per quanto concerne
l'applicazione della direttiva, la Corte ha ritenuto che non ci si potesse
ragionevolmente aspettare che gli Stati membri interessati, al termine del
periodo previsto nel parere motivato, considerassero che la direttiva dovesse
essere attuata per i notai. La Corte non ha escluso la sussistenza di un
obbligo di attuazione della direttiva, ma ha considerato che tale obbligo non
fosse sufficientemente chiaro al momento del procedimento di infrazione. Il
campo di applicazione della direttiva necessita pertanto di chiarimento. In
considerazione delle specificità della professione, le norme relative allo
stabilimento e alla libera prestazione di servizi devono essere ben formulate:
nel primo caso, gli Stati membri dovrebbero essere in grado di imporre le
necessarie prove attitudinali al fine di evitare qualsivoglia atto
discriminatorio a livello di procedure nazionali di selezione e nomina. Nel
caso di libera prestazione di servizi, i notai non dovrebbero poter redigere
atti pubblici ed eseguire altre attività di autenticazione che richiedono il
sigillo dello Stato membro ospitante.
4.9.
Chiarimento delle garanzie per pazienti e
consumatori di servizi professionali
4.9.1. Requisiti linguistici La proposta precisa che la verifica delle
conoscenze linguistiche deve avere luogo solo dopo il riconoscimento della
qualifica da parte dello Stato membro ospitante. In caso di professionisti del
settore sanitario, si specifica inoltre che spetta ai singoli sistemi sanitari
nazionali e alle organizzazioni dei pazienti accertare se le autorità
competenti debbano procedere ai controlli linguistici laddove strettamente
necessario. 4.9.2 Sistema di allerta In linea con i riscontri ricevuti nel corso
delle consultazioni pubbliche, la proposta obbliga le autorità nazionali
competenti ad allertarsi reciprocamente nel caso in cui a un professionista del
settore sanitario, beneficiario di riconoscimento automatico ai sensi della
direttiva, sia interdetta, anche temporaneamente, la pratica della professione.
Nel caso di altri professionisti, non contemplati nella direttiva sui servizi,
gli Stati membri sono tenuti ad allertarsi reciprocamente laddove necessario.
4.10.
e-Governance: accesso a informazioni e a procedure
elettroniche
Al fine di consentire un'identificazione
semplice dell'autorità competente e dei documenti necessari per una domanda di
riconoscimento, la proposta prevede che gli sportelli unici, creati ai sensi della
direttiva sui servizi, si trasformino in punti di accesso in linea centrali per
tutte le professioni contemplate dalla direttiva sulle qualifiche professionali.
Pertanto, il campo di applicazione degli sportelli unici viene esteso a
categorie di professionisti non contemplate dalla direttiva sui servizi
(professionisti del settore sanitario e persone in cerca di lavoro). Grazie a
questa nuova disposizione, i professionisti potrebbero rivolgersi a una singola
struttura per tutte le procedure amministrative correlate allo stabilimento o
alla prestazione di servizi in uno Stato membro. La proposta prevede che gli sportelli
nazionali esistenti ai sensi della vigente direttiva si trasformino in centri
di assistenza, ovviando quindi alla duplicazione di strutture di informazione. Tali
centri di assistenza si concentreranno su casi individuali, fornendo consulenza
e supporto ai cittadini a mezzo telefono o anche con incontri personali. Laddove
necessario fungeranno da collegamento con le autorità competenti e i centri di
assistenza di altri Stati membri.
4.11.
Trasparenza e valutazione reciproca
Nei 27 Stati membri la direttiva sulle
qualifiche professionali si applica a circa 800 categorie di professioni
regolamentate. Sussiste una mancanza di trasparenza sul campo di applicazione e
sulla motivazione della regolamentazione che potrebbe essere di ostacolo alla
mobilità. Per questo motivo, la presente proposta
prevede l'introduzione di dell'obbligo a carico degli Stati membri di notificare
l'elenco delle professioni soggette a regolamentazione nonché a valutare la
propria legislazione in materia di accesso alle professioni regolamentate
rispetto ai principi di necessità (interesse pubblico), proporzionalità e non discriminazione.
Ciascun Stato membro sarà tenuto a riferire alla Commissione l'esito di tale
valutazione. L'esercizio della valutazione reciproca consentirà agli Stati
membri di raffrontare i propri approcci regolatori e di semplificare, laddove
necessario, il proprio quadro giuridico nazionale in materia di professioni
regolamentate.
5.
INCIDENZA SUL BILANCIO
Si prevede che la proposta incida sul bilancio
dell'UE nella misura in cui la futura tessera professionale europea utilizzerà
il sistema d'informazione del mercato interno (IMI) come propria struttura
operativa di base. L'IMI dovrà essere adeguato ai requisiti procedurali e di
archiviazione della tessera professionale europea nonché completato da alcune
funzioni supplementari, nello specifico un'interfaccia dedicata, un sistema di
allerta e un sistema di dichiarazione. Le implicazioni per il bilancio dell'UE
sono già coperte dagli stanziamenti previsti e saranno in ogni caso di modesta
entità in considerazione del fatto che l'impiego dell’IMI a sostegno della
tessera professionale europea fornirà importanti economie di scala e di scopo. Oltre
a ciò, le attuali principali funzionalità dell’IMI e quelle in fase di sviluppo
sono in gran parte conformi ai requisiti della tessera professionale europea.
In tal modo i costi di adeguamento e di sviluppo saranno sostanzialmente ridotti. 2011/0435 (COD) Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO recante modifica della direttiva 2005/36/CE
relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento [...]
relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione
del mercato interno (IMI) (Testo rilevante ai fini del SEE) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, in particolare l'articolo 46, l'articolo 53, paragrafo 1, l'articolo
62 e l'articolo 114, vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto
legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Comitato economico e
sociale europeo[18], visto il parere del garante europeo della
protezione dei dati[19], deliberando secondo la procedura legislativa
ordinaria, considerando quanto segue: (1)
La direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle
qualifiche professionali[20] ha consolidato un
sistema di riconoscimento reciproco che inizialmente era basato su 15
direttive. Essa prevede un riconoscimento automatico per un numero limitato di
professioni sulla base di requisiti minimi di formazione armonizzati
(professioni settoriali), un sistema generale di riconoscimento dei titoli
legati alla formazione e un riconoscimento automatico dell'esperienza
professionale. La direttiva 2005/36/CE ha inoltre istituito un nuovo sistema di
libera prestazione di servizi. È opportuno ricordare che i familiari di
cittadini dell'Unione originari di paesi terzi godono di pari trattamento, in conformità
dell'articolo 24 della direttiva 2004/38/CE. Anche i cittadini di paesi terzi possono
beneficiare della parità di trattamento per quanto attiene al riconoscimento di
diplomi, certificati e altre qualifiche professionali, conformemente alle
rispettive procedure nazionali, in base alle legislazione specifica dell'Unione
sui soggiornanti di lungo periodo, i rifugiati, i titolari di carta blu e i ricercatori
scientifici. (2)
Nella comunicazione intitolata L'Atto per il
mercato unico. Dodici leve per stimolare la crescita e rafforzare la fiducia.
"Insieme per una nuova crescita"[21], la Commissione
ha identificato la necessità di ammodernare la legislazione dell'Unione in
questo settore. Il 23 ottobre 2011, il Consiglio europeo ha sostenuto, nelle
proprie conclusioni, tale ammodernamento e ha auspicato la conclusione di un
accordo prima della fine del 2012. Anche il Parlamento europeo, nella
risoluzione del 15 novembre 2011, ha invitato la Commissione a presentare una
proposta in materia. La relazione 2010 sulla cittadinanza dell'Unione, intitolata
"Eliminare gli ostacoli all'esercizio dei diritti dei cittadini dell'UE[22],
sottolinea l'esigenza di ridurre gli oneri amministrativi connessi al
riconoscimento delle qualifiche professionali. (3)
Al fine di promuovere la libera circolazione dei
professionisti, garantendo al contempo un più efficiente e trasparente
riconoscimento delle qualifiche, è necessario prevedere una tessera
professionale europea. Nello specifico, tale tessera è indispensabile per
favorire la mobilità temporanea e il riconoscimento ai sensi del sistema di
riconoscimento automatico nonché per promuovere un processo di riconoscimento
semplificato conforme al sistema generale. La tessera dovrebbe essere
rilasciata su richiesta di un professionista e in seguito alla presentazione
dei documenti necessari nonché all'espletamento da parte dell'autorità
competente delle corrispondenti procedure di revisione e verifica. Il
funzionamento della tessera dovrebbe essere basato sul sistema di informazione
del mercato interno (IMI) istituito dal regolamento (UE) n. […] relativo alla
cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato
interno[23]. Il meccanismo dovrebbe contribuire
a rafforzare le sinergie e la fiducia tra le autorità competenti, eliminando al
contempo la duplicazione dei compiti amministrativi per le autorità e creando
maggiore trasparenza e sicurezza per i professionisti. Il processo di domanda e
di rilascio della tessera dovrebbe essere chiaramente strutturato e offrire
garanzie e diritti di ricorso al richiedente. La tessera e il relativo iter
all'interno dell’IMI dovrebbero garantire integrità, autenticità e riservatezza
dei dati archiviati ed evitare l'accesso illecito e non autorizzato alle informazioni
ivi contenute. (4)
La direttiva 2005/36/CE è valida unicamente per i professionisti
che intendono esercitare la medesima professione in un altro Stato membro. Vi
sono casi in cui le attività interessate fanno parte di una professione con un
settore di attività più esteso nello Stato membro ospitante. Se le differenze
tra settori di attività sono così vaste da esigere in effetti che il
professionista segua un programma completo di istruzione e formazione per
compensare eventuali lacune e se il professionista stesso ne fa richiesta, in
considerazione di tali circostanze particolari lo Stato membro ospitante
dovrebbe garantire un accesso parziale. Ciononostante, in presenza di ragioni
prevalenti di interesse generale, come nel caso di un dottore in medicina o di
altri professionisti del settore sanitario, uno Stato membro dovrebbe essere in
grado di rifiutare tale accesso parziale. (5)
Nell'interesse dei consumatori dello Stato membro
ospitante, qualora la professione non sia regolamentata nello Stato membro
d'origine la prestazione temporanea e occasionale di servizi negli Stati membri
dovrebbe essere subordinata a garanzie, in particolare all'obbligo di aver
maturato almeno due anni di esperienza professionale. Tuttavia, tali garanzie
non sono necessarie se i consumatori, che risiedono abitualmente nello Stato
membro in cui si è stabilito il professionista, hanno già scelto un
professionista di questo tipo e non sussistono implicazioni di natura sanitaria
o di sicurezza per i terzi nello Stato membro ospitante. (6)
La direttiva 2005/36/CE consente agli Stati membri
di sottoporre a verifica le qualifiche professionali del prestatore di servizi anteriormente
alla prima prestazione del servizio, nel caso di professioni regolamentate e
con implicazioni legate alla sanità pubblica e alla sicurezza. Ciò ha
determinato un’incertezza giuridica in quanto ha lasciato all’autorità
competente il potere discrezionale di decidere se tale verifica preliminare sia
necessaria. Al fine di garantire la certezza del diritto, i professionisti
dovrebbero essere informati sin dall’inizio riguardo alla necessità di una verifica
preliminare delle qualifiche e ai termini entro i quali può essere prevista una
decisione in tal senso. (7)
La direttiva 2005/36/CE dovrebbe riguardare anche i
notai. Per quanto concerne le richieste di riconoscimento in caso di
stabilimento, gli Stati membri dovrebbero poter istituire la necessaria prova
attitudinale o un tirocinio di adattamento al fine di evitare qualsiasi forma
discriminatoria nelle procedure nazionali di selezione e nomina. Nel caso di
libera prestazione di servizi, i notai non dovrebbero poter redigere atti
pubblici ed eseguire altre attività di autenticazione che richiedono il sigillo
dello Stato membro ospitante. (8)
Allo scopo di applicare il meccanismo di
riconoscimento in base al regime generale, è necessario raggruppare i vari
regimi nazionali di istruzione e formazione in diversi livelli. Questi livelli,
stabiliti soltanto ai fini del funzionamento del sistema generale, non hanno effetti
sulle strutture nazionali di istruzione e di formazione e neppure sulle
competenze degli Stati membri in questo ambito, ivi inclusa una politica
nazionale mirata all’attuazione del quadro europeo delle qualifiche. Questo strumento
può favorire la trasparenza e la comparabilità delle qualifiche, oltre a
rivelarsi un’utile fonte di informazione supplementare per le autorità preposte
all’esame del riconoscimento delle qualifiche rilasciate in altri Stati membri.
I livelli stabiliti per il funzionamento del sistema generale dovrebbero, in
linea di principio, non essere più utilizzati come criterio di esclusione dei
cittadini dell’Unione dal campo di applicazione della direttiva 2005/36/CE,
qualora ciò sia in contrasto con il principio di istruzione e formazione
permanente. (9)
Le richieste di riconoscimento da parte dei
professionisti provenienti da Stati membri che non regolamentano le professioni
devono essere gestite in modo analogo a quelle dei professionisti provenienti
da uno Stato membro che le regolamenta. Le loro qualifiche devono essere
comparate ai livelli di qualifica richiesti nello Stato membro ospitante sulla
base dei livelli di qualifica previsti nella direttiva 2005/36/CE. Nell’eventualità
di differenze di carattere sostanziale, l’autorità competente dovrebbe essere
in grado di introdurre misure di compensazione. (10)
In assenza di armonizzazione delle condizioni minime
di formazione per l’accesso alle professioni regolamentate dal sistema
generale, dovrebbe rimanere per lo Stato membro ospitante la possibilità di imporre
una misura compensativa. Tale misura dovrebbe essere proporzionata e tenere presenti
segnatamente le nozioni, abilità e competenze acquisite dal candidato nel corso
della sua esperienza professionale o della formazione permanente. La decisione
di introdurre una misura compensativa dovrebbe essere giustificata in dettaglio,
così da permettere al candidato di comprendere meglio la sua situazione e di
sottoporla all'esame giuridico di un tribunale nazionale a norma della
direttiva 2005/36/CE. (11)
La revisione della direttiva 2005/36/CE ha
comprovato l’esigenza di aggiornare e di definire con maggiore flessibilità gli
elenchi delle attività di carattere industriale, commerciale e artigianale di
cui all’allegato IV, mantenendo al contempo in essere, per tali attività, un
sistema di riconoscimento automatico basato sull’esperienza professionale. Allo
stato attuale, l’allegato IV si fonda sulla classificazione internazionale
tipo, per industrie, di tutti i rami di attività economica (ISIC) risalente al 1958
e che non rispecchia più l’attuale struttura delle attività economiche. La
classificazione ISIC è stata riveduta più volte a partire dal 1958. Pertanto,
la Commissione dovrebbe essere in grado di adeguare l’allegato IV al fine di
mantenere inalterato il sistema di riconoscimento automatico. (12)
Il sistema di riconoscimento automatico basato su
requisiti minimi di formazione armonizzati si fonda sulla notifica precisa e
puntuale di titoli di formazione nuovi o modificati da parte degli Stati membri
nonché sulla relativa pubblicazione da parte della Commissione. In caso
contrario, i titolari di tali qualifiche non godranno di garanzia alcuna che
consenta loro di beneficiare di un riconoscimento automatico. Al fine di
incrementare la trasparenza e semplificare l’esame dei titoli di recente
notifica, gli Stati membri dovrebbero designare un ente preposto, quale un
comitato di accreditamento o un ministero, per l’esame di ciascuna notifica e
per la consegna alla Commissione di un’apposita relazione sulla conformità alla
direttiva 2005/36/CE. (13)
I crediti del sistema europeo di trasferimento e di
accumulo dei crediti (European Credit Transfer and Accumulation System, ECTS)
sono già utilizzati da una larga parte degli istituti di istruzione superiore
dell’Unione e il loro impiego sta diventando pratica comune anche per i corsi che
consentono di conseguire le qualifiche richieste per l’esercizio di una
professione regolamentata. Risulta pertanto necessario introdurre la
possibilità di indicare la durata di un programma anche nell'ambito dell'ECTS.
Ciò non dovrebbe incidere sugli altri requisiti relativi al riconoscimento
automatico. Un credito ECTS corrisponde a 25-30 ore di studio e 60 crediti sono
di norma richiesti per il completamento di un anno accademico. (14)
Al fine di incrementare la mobilità degli
specialisti del settore medico che hanno già conseguito una qualifica
specialistica in tale settore e seguono successivamente un’altra formazione
specializzata, gli Stati membri dovrebbero poter concedere l'esenzione da
alcune parti della formazione se queste sono già state seguite durante il
precedente programma di formazione medica specialistica in detto Stato membro che
rientra nel regime di riconoscimento automatico. (15)
Le professioni nel campo dell’assistenza
infermieristica e dell’ostetricia hanno subito una forte spinta evolutiva negli
ultimi tre decenni: assistenza sanitaria di comunità, impiego di terapie
maggiormente complesse e tecnologia in costante sviluppo presuppongono una
capacità di gestire accresciute responsabilità da parte di infermieri e
ostetriche. Al fine di fornire una preparazione atta ad affrontare le esigenze
di tale complessa pratica sanitaria, gli studenti di questi due settori devono
possedere una solida base di istruzione generale prima di iniziare il
tirocinio. Pertanto, l’ammissione al tirocinio dovrebbe prevedere l'innalzamento
del livello di istruzione generale a 12 anni oppure il superamento di un esame
di un livello equivalente. (16)
Allo scopo di semplificare il sistema di riconoscimento
automatico delle specializzazioni mediche e odontoiatriche, queste dovrebbero rientrare
nell'ambito di applicazione della direttiva 2005/36/CE qualora siano comuni ad
almeno un terzo degli Stati membri. (17)
Il funzionamento del sistema di riconoscimento
automatico si fonda sulla fiducia nelle condizioni di formazione che sono alla
base delle qualifiche dei professionisti. È pertanto di fondamentale importanza
che le condizioni di formazione minime per gli architetti riflettano i nuovi
sviluppi impressi alla formazione del settore, in particolare con riferimento
all’esigenza riconosciuta di supportare la formazione accademica con
un’esperienza professionale acquisita sotto la supervisione di architetti
qualificati. Al contempo, le condizioni di formazione minime dovrebbero essere
sufficientemente flessibili al fine di evitare di restringere indebitamente la
capacità degli Stati membri di organizzare i propri sistemi formativi e
d’istruzione. (18)
La direttiva 2005/36/CE dovrebbe promuovere un
carattere maggiormente automatico del riconoscimento delle qualifiche per le
professioni che di norma non ne beneficiano. Dovrebbe tenere in considerazione
la competenza degli Stati membri a determinare le qualifiche richieste per
l’esercizio delle professioni sul loro territorio nonché i contenuti e
l'organizzazione dei rispettivi sistemi di istruzione e di formazione professionale.
Le associazioni e le organizzazioni professionali, rappresentative a livello
nazionale e dell’Unione, dovrebbero poter proporre principi di formazione
comuni. Ciò dovrebbe tradursi in una prova comune come condizione per
l’acquisizione di una qualifica professionale oppure in programmi di formazione
fondati su un insieme comune di conoscenze, capacità e competenze. Le
qualifiche conseguite ai sensi di tali quadri comuni di formazione dovrebbero
essere automaticamente riconosciute dagli Stati membri. (19)
La direttiva 2005/36/CE prevede già, per i
professionisti, obblighi ben definiti in materia di conoscenze linguistiche
necessarie. La revisione di tale obbligo ha ribadito la necessità di chiarire
il ruolo delle autorità competenti e dei datori di lavoro, in particolare a
tutela della sicurezza dei pazienti. I controlli linguistici dovrebbero
tuttavia essere ragionevoli e
necessari per le professioni in oggetto e non dovrebbero dare adito
all'esclusione di professionisti dal mercato del lavoro dello Stato membro
ospitante. (20)
I diplomati che intendono svolgere un periodo di
tirocinio retribuito in un altro Stato membro in cui ciò sia possibile,
dovrebbero essere contemplati dalla direttiva 2005/36/CE al fine di favorirne
la mobilità. Risulta inoltre necessario provvedere al riconoscimento di tale
tirocinio da parte dello Stato membro d'origine. (21)
La direttiva 2005/36/CE prevede un sistema di sportelli
nazionali. A motivo dell'entrata in vigore della direttiva 2006/123/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi
nel mercato interno[24] e allo stabilimento di sportelli
unici ai sensi della stessa direttiva, sussiste un rischio di sovrapposizione.
Pertanto, gli sportelli nazionali, stabiliti dalla direttiva 2005/36/CE,
dovrebbero divenire centri di assistenza focalizzati sulle attività di
consulenza ai cittadini, ivi inclusa una consulenza personale, al fine di
garantire che l'applicazione quotidiana delle norme sul mercato interno, in
casi specifici riguardanti i cittadini, sia eseguita a livello nazionale. (22)
Mentre la direttiva già prevede obblighi dettagliati
a carico degli Stati membri di scambio di informazioni, tali obblighi
dovrebbero essere rafforzati. Gli Stati membri non dovrebbero solo reagire alla
richiesta di informazioni, ma anche allertare gli altri Stati membri in modo
proattivo. Tale sistema di allerta dovrebbe essere simile a quello della
direttiva 2006/123/CE. Un sistema di allerta specifico è tuttavia necessario
per i professionisti del settore sanitario che beneficiano del riconoscimento
automatico ai sensi della direttiva 2005/36/CE. Ciò dovrebbe applicarsi anche
ai veterinari, a meno che gli Stati membri non abbiano già attivato il sistema di
allerta contemplato dalla direttiva 2006/123/CE. Tutti gli Stati membri
dovrebbero essere allertati se un professionista, a motivo di azione
disciplinare o di condanna penale, non è più abilitato a spostarsi in un altro
Stato membro. Tale allerta dovrebbe essere attivata tramite l’IMI
indipendentemente dal fatto che il professionista abbia esercitato un
qualsivoglia diritto ai sensi della direttiva 2005/36/CE oppure abbia presentato
domanda di riconoscimento delle proprie qualifiche professionali attraverso il
rilascio di una tessera professionale europea oppure attraverso altro metodo
previsto dalla stessa direttiva. La procedura di allerta dovrebbe essere
conforme al diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati personali e
di altri diritti fondamentali. (23)
Una delle maggiori difficoltà che un cittadino
dell'Unione deve affrontare, se interessato a lavorare in un altro Stato
membro, riguarda la complessità e il grado di incertezza in materia di
procedure amministrative a cui conformarsi. La direttiva 2006/123/CE già impone
agli Stati membri di favorire l'accesso semplificato al completamento di
informazioni e procedure attraverso gli sportelli unici. I cittadini che intendono
far riconoscere le proprie qualifiche ai sensi della direttiva 2005/36/CE possono
già utilizzare gli sportelli unici se la loro situazione è contemplata dalla
direttiva 2006/123/CE. Tuttavia, le persone alla ricerca di impiego e i
professionisti del settore sanitario non sono contemplati dalla direttiva 2006/123/CE
e le informazioni disponibili rimangono insufficienti. Sussiste pertanto la
necessità di specificare tali informazioni dal punto di vista dell'utente
nonché garantire che le stesse siano facilmente reperibili. Inoltre, è
importante che gli Stati membri non solo si assumano la responsabilità a
livello nazionale, ma cooperino anche gli uni con gli altri e con la
Commissione al fine di garantire che i professionisti, all'interno di tutta
l'Unione, possano facilmente accedere a informazioni semplici, immediate e
multilingue nonché al completamento delle procedure tramite gli sportelli unici.
I collegamenti dovrebbero essere resi disponibili attraverso altri siti web,
quali il portale “La tua Europa”. (24)
Allo scopo di integrare o modificare taluni
elementi non essenziali della direttiva 2005/36/CE, alla Commissione dovrebbe
essere conferito il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea intesi ad aggiornare l'allegato
I, a definire i criteri di calcolo delle commissioni correlate alla tessera
professionale europea, a precisare la documentazione necessaria per la tessera
professionale europea, a definire gli adeguamenti dell'elenco delle attività di
cui all'allegato IV, gli adeguamenti dei punti da 5.1.1 a 5.1.4, dei punti 5.2.2,
5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 e 5.7.1 dell'allegato V, a specificare le conoscenze
e le competenze richieste a medici, infermieri generici, dentisti, veterinari,
ostetriche, farmacisti e architetti, ad adeguare i periodi minimi di formazione
per le specializzazioni in medicina e odontoiatria, a includere nuove specializzazioni
mediche al punto 5.1.3 dell'allegato V, a introdurre modifiche all'elenco di
cui ai punti 5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, 5.5.1 e 5.6.1 dell'allegato V, a includere
nuove specializzazioni odontoiatriche al punto 5.3.3 dell'allegato V, a
specificare le condizioni di applicazione dei quadri comuni di formazione
nonché le condizioni di applicazione delle verifiche professionali comuni. È di
particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga
adeguate consultazioni, coinvolgendo anche esperti. Nel contesto della
preparazione e della stesura degli atti delegati, occorre che la Commissione
garantisca contemporaneamente una trasmissione corretta e tempestiva dei
documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. (25)
Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione
della direttiva 2005/36/CE, alla Commissione dovrebbe essere conferite
competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate in conformità
al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del
16 febbraio 2011 che stabilisce le regole e i principi generali relativi ai
meccanismi di controllo da parte degli Stati membri sull'esercizio da parte
della Commissione delle competenze d'esecuzione[25]. (26)
La procedura consultiva dovrebbe essere utilizzata
per l'adozione di atti esecutivi al fine di stabilire regole comuni e uniformi concernenti
la specifica di tessere professionali europee per determinate professioni, il
formato della tessera professionale europea, le traduzioni necessarie a sostegno
di una domanda di rilascio di una tessera professionale europea, i particolari
concernenti l'esame delle richieste di detta tessera, le specifiche tecniche e
le misure necessarie per garantire integrità, riservatezza ed esattezza delle
informazioni contenute nella tessera professionale europea nonché nel fascicolo
dell’IMI, le condizioni e le procedure per rendere disponibile la tessera
professionale europea, le condizioni di accesso al fascicolo IMI, le procedure
e i mezzi tecnici per verificare l'autenticità e la validità della tessera
professionale europea e l'istituzione del sistema di allerta, in considerazione
della natura tecnica di tali atti esecutivi. (27)
A seguito della positiva esperienza derivata dalla
valutazione reciproca ai sensi della direttiva 2006/123/CE, occorre introdurre
un sistema di valutazione analogo nella direttiva 2005/36/CE. Gli Stati membri
dovrebbero notificare le professioni soggette a regolamentazioni, le ragioni di
ciò nonché avviare una discussione sui risultati ottenuti. Tale sistema
contribuirebbe a incrementare la trasparenza nel mercato dei servizi
professionali. (28)
Poiché gli obiettivi dell'azione da intraprendere,
ovvero razionalizzazione, semplificazione e miglioramento delle norme per il
riconoscimento delle qualifiche professionali, non possono essere conseguiti in
misura sufficiente dagli Stati membri, in quanto ciò porterebbe inevitabilmente
a requisiti e procedure divergenti, rendendo la regolamentazione ancora più
complessa e creando ostacoli ingiustificati alla mobilità dei professionisti, e
possono, per motivi di coerenza, trasparenza e compatibilità, essere meglio
conseguiti a livello dell'Unione, questa può adottare misure in conformità del
principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea.
Conformemente al principio di proporzionalità enunciato in detto articolo, la
presente direttiva si limita a quanto necessario per il conseguimento di tali
obiettivi. (29)
Conformemente alla dichiarazione politica congiunta
degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi del [data],
gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, ove ciò sia giustificato,
la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti intesi a
chiarire il rapporto tra gli elementi di una direttiva e le parti
corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la
presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali
documenti sia giustificata. . (30)
È opportuno pertanto modificare in tal senso la
direttiva 2005/36/CE, HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 Modifica
della direttiva 2005/36/CE La direttiva 2005/36/CE è modificata come
segue: (1)
All'articolo 1 è aggiunto il seguente secondo comma: "La presente direttiva definisce inoltre le
regole relative all'accesso parziale a una professione regolamentata nonché
all'accesso e al riconoscimento di tirocini retribuiti esercitati in un altro
Stato membro." (2)
All'articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal
seguente: "1. La presente direttiva si applica a tutti i
cittadini di uno Stato membro che intendano esercitare, come lavoratori
subordinati o autonomi, compresi i liberi professionisti, una professione regolamentata
o un tirocinio retribuito in uno Stato membro diverso da quello in cui hanno
acquisito le loro qualifiche professionali." (3)
L'articolo 3 è modificato nel seguente modo: a) il paragrafo 1 è così modificato: i) la lettera f) è sostituita dalla seguente: "f) "esperienza professionale": l'esercizio
effettivo e legittimo della professione in questione in uno Stato membro, a
tempo pieno o a tempo parziale per un periodo equivalente;" ii) sono aggiunte le seguenti lettere: "j) "tirocinio retribuito": l'esercizio
di attività guidate e retribuite, il cui obiettivo è l'accesso a una
professione regolamentata, consentito sulla base di un esame; k) "tessera professionale europea": un certificato
elettronico rilasciato al professionista comprovante il riconoscimento delle sue
qualifiche ai fini dello stabilimento in uno Stato membro ospitante o il
rispetto da parte sua di tutte le condizioni necessarie per la prestazione, su
base temporanea e occasionale, di servizi in uno Stato membro ospitante; l) "formazione permanente": l'intero
complesso di istruzione generale, istruzione e formazione professionale,
istruzione non formale e apprendimento informale intrapresi nel corso della
vita che comporta un miglioramento delle nozioni, delle abilità e delle competenze." b) al paragrafo 2, il terzo comma è sostituito dal
seguente: "Quando uno Stato membro riconosce un'associazione
o un organismo di cui al primo comma, ne informa la Commissione. Alla
Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo
58 bis, riguardo all'aggiornamento dell'allegato I, nei casi in cui tale
riconoscimento è conforme alla presente direttiva. Se ritiene che il riconoscimento di cui al terzo comma
non sia conforme alla presente direttiva, la Commissione adotta una decisione
di esecuzione su tale non conformità al più tardi sei mesi dopo aver ricevuto
tutte le informazioni necessarie." (4)
All'articolo 4, il paragrafo 1 è sostituito dal
seguente: "1. Il riconoscimento delle qualifiche
professionali da parte dello Stato membro ospitante permette al beneficiario di
accedere in tale Stato membro alla stessa professione oppure, nei casi di cui
all'articolo 4 septies, a una parte della stessa professione per la
quale è qualificato nello Stato membro d'origine e di esercitarla alle stesse
condizioni dei cittadini dello Stato membro ospitante." (5)
Sono inseriti i seguenti articoli da 4 bis a
4 septies: "Articolo 4 bis Tessera professionale europea 1. Gli Stati membri sono tenuti a fornire
una tessera professionale europea al titolare di una qualifica professionale, su
richiesta dello stesso e a condizione che la Commissione abbia adottato i
relativi atti di esecuzione di cui al paragrafo 6. 2. Gli Stati membri sono tenuti a garantire
che il titolare di una tessera professionale europea benefici di tutti i
diritti previsti agli articoli da 4 ter a 4 sexies dopo la convalida
della tessera da parte dell'autorità competente dello Stato membro di cui
trattasi in conformità dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo. 3. Nel caso in cui il titolare di una
qualifica intenda prestare a norma del titolo II servizi diversi da quelli
contemplati all'articolo 7, paragrafo 4, la tessera professionale europea è
creata e convalidata dall'autorità competente dello Stato membro d'origine in
conformità agli articoli 4 ter e 4 quater. 4. Qualora il titolare di una qualifica
intenda stabilirsi in un altro Stato membro a norma del titolo III, capi da I a
III, o fornire servizi a norma dell'articolo 7, paragrafo 4, la tessera
professionale europea deve essere creata dall'autorità competente dello Stato
membro d'origine e convalidata dall'autorità competente dello Stato membro
ospitante in conformità degli articoli 4 ter e 4 quinquies. 5. Gli Stati membri designano le autorità
competenti per il rilascio delle tessere professionali europee. Dette autorità
sono tenute a garantire un trattamento imparziale, obiettivo e tempestivo delle
domande di tessera professionale europea. Anche i centri di assistenza di cui
all'articolo 57 ter possono agire come autorità competenti per il
rilascio di una tessera professionale europea. Gli Stati membri sono tenuti a
garantire che le autorità competenti informino i cittadini, in particolare i potenziali
candidati, sui vantaggi connessi alla tessera professionale europea, nei casi
in cui questa è disponibile. 6. La Commissione adotta atti di esecuzione che
istituiscono tessere professionali europee per determinate professioni e definiscono
il formato delle tessere, le traduzioni necessarie a supporto di qualsivoglia domanda
per il rilascio di una tessera professionale europea nonché le modalità di
valutazione delle domande, tenendo presenti le specificità di ciascuna
professione interessata. Gli atti di esecuzione sono adottati in conformità della
procedura consultiva di cui all'articolo 58. 7. Tutte le eventuali spese a carico dei
richiedenti in relazione a procedure amministrative connesse al rilascio della
tessera professionale europea devono essere ragionevoli, proporzionate e adeguate
ai costi sostenuti dagli Stati membri d'origine e ospitanti e non devono dissuadere
dal presentare una domanda di tessera. Alla Commissione è conferito il potere
di adottare atti delegati conformemente all'articolo 58 bis con
riguardo alla definizione di criteri per il calcolo e la ripartizione delle
spese. 8. Il riconoscimento di qualifiche mediante la
tessera professionale europea costituisce un'alternativa al riconoscimento delle
qualifiche professionali a norma delle procedure previste ai titoli II e III
della presente direttiva. L'esistenza di una tessera professionale europea
per una specifica professione non impedisce al titolare di una qualifica
professionale di chiedere il riconoscimento delle proprie qualifiche secondo le
procedure, le condizioni, i requisiti e i termini stabiliti dalla presente
direttiva, che sono diversi da quelli previsti per la tessera professionale
europea. Articolo 4 ter Domanda di tessera professionale europea e
creazione del fascicolo IMI 1. Gli Stati membri prevedono che il
titolare di una qualifica professionale possa presentare domanda di tessera
professionale europea mediante qualsiasi mezzo, anche con uno strumento online,
all'autorità competente dello Stato membro d'origine. 2. Le domande sono eventualmente corredate della
documentazione richiesta all'articolo 7, paragrafo 2, e all'allegato VII. Alla
Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente
all'articolo 58 bis riguardo alla definizione dei dettagli relativi alla
documentazione. 3. L'autorità competente dello Stato membro
d'origine accusa ricezione della domanda e informa senza indugio il
richiedente, dopo la presentazione della domanda, di eventuali documenti
mancanti. Essa deve inoltre creare per la domanda un fascicolo, contenente tutti
i documenti giustificativi, nell'ambito del sistema d'informazione del mercato
interno (IMI), come previsto dal regolamento (UE) n. […] del Parlamento
europeo e del Consiglio(*). Se il medesimo richiedente presenta ulteriori domande,
le autorità competenti dello Stato membro d'origine e ospitante non possono chiedere
nuovamente la presentazione dei documenti già inclusi nel fascicolo IMI e
ancora validi. 4. La Commissione può adottare atti di
esecuzione che precisano le caratteristiche tecniche, le misure necessarie per
garantire l'integrità, la riservatezza e l'accuratezza delle informazioni
contenute nella tessera professionale europea e nel fascicolo IMI, le
condizioni e le procedure per mettere a disposizione del titolare la tessera
stessa, come la possibilità di scaricarla o di aggiornare il fascicolo. Gli
atti di esecuzione sono adottati in conformità della procedura consultiva di
cui all'articolo 58. Articolo 4 quater Tessera
professionale europea per la prestazione temporanea di servizi diversi da quelli
previsti all'articolo 7, paragrafo 4 1. L'autorità competente dello Stato membro
d'origine è tenuta a verificare la domanda nonché a creare e convalidare la tessera
professionale europea entro due settimane dalla data di ricezione della domanda
completa. Inoltre, essa informa della convalida della tessera professionale
europea il richiedente e lo Stato membro in cui questo prevede di erogare i servizi.
La trasmissione delle informazioni sulla convalida agli Stati membri ospitanti interessati
costituisce la dichiarazione di cui all'articolo 7. Lo Stato membro ospitante
non può esigere una nuova dichiarazione ai sensi di detto articolo per i due anni
successivi. 2. La decisione dello Stato membro d'origine,
oppure l'assenza di decisione entro il termine di due settimane previsto al
paragrafo 1, può essere oggetto di un ricorso di diritto interno. 3. Il titolare di una tessera professionale
europea che intenda prestare servizi in Stati membri diversi da quelli della
comunicazione iniziale ai sensi del paragrafo 1, oppure intenda continuare a prestarli
oltre il periodo di due anni stabilito al paragrafo 1, può continuare a
utilizzare la tessera professionale europea di cui al paragrafo 1. In tali
casi, il titolare della tessera professionale europea è tenuto a presentare la
dichiarazione di cui all'articolo 7. 4. La tessera professionale europea è valida
per tutto il tempo in cui il rispettivo titolare conserva il diritto di
esercitare nello Stato membro d'origine, sulla base dei documenti e delle
informazioni inseriti nel fascicolo IMI. Articolo 4 quinquies Tessera professionale europea per lo stabilimento
e la prestazione temporanea di servizi a norma dell'articolo 7, paragrafo 4 1. Al ricevimento di una domanda completa di
tessera professionale europea, l'autorità competente dello Stato membro
d'origine è tenuta a verificare e a confermare entro due settimane l'autenticità
e la validità dei documenti giustificativi presentati, a creare la tessera
professionale europea e a trasmetterla per convalida all'autorità competente
dello Stato membro ospitante nonché a informare detta autorità sul relativo
fascicolo IMI. Il richiedente è informato dallo Stato membro d'origine riguardo
allo stato di avanzamento della procedura. 2. Nei casi previsti agli articoli 16, 21 e 49
bis, lo Stato membro ospitante decide di convalidare una tessera
professionale europea ai sensi del paragrafo 1 entro un mese a decorrere dalla
data di ricevimento di detta tessera trasmessa dallo Stato membro d'origine. In
caso di dubbi giustificati, lo Stato membro ospitante può chiedere ulteriori informazioni
allo Stato membro d'origine. Questa richiesta non interrompe il periodo di un
mese. 3. Nei casi previsti all'articolo 7,
paragrafo 4, e all’articolo 14 lo Stato membro ospitante decide, entro un
periodo di due mesi dalla data in cui ha ricevuto la convalida della tessera
professionale europea trasmessa dallo Stato membro d'origine, se intende riconoscere
le qualifiche del titolare oppure assoggettarlo a misure di compensazione. In
caso di dubbi giustificati, lo Stato membro ospitante può chiedere ulteriori informazioni
allo Stato membro d'origine. Questa richiesta non interrompe il periodo di due
mesi. 4. Se lo Stato membro ospitante sottopone il
richiedente a una prova attitudinale ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, il
richiedente deve essere in grado di prestare il servizio entro un mese dall'adozione
della decisione in conformità del paragrafo 3. 5. Qualora uno Stato membro ospitante non
adotti una decisione entro il termine stabilito ai paragrafi 2 e 3 o non chieda
ulteriori informazioni entro un mese dalla data di ricezione della tessera
professionale europea dallo Stato membro d'origine, detta tessera professionale
europea va ritenuta convalidata dallo Stato membro ospitante e costituisce un riconoscimento
della qualifica professionale per la professione regolamentata in oggetto presso
lo Stato membro ospitante. 6. Le misure intraprese dallo Stato membro di
origine in conformità del paragrafo 1 sostituiscono qualsivoglia domanda di
riconoscimento di qualifiche professionali ai sensi della legislazione
nazionale dello Stato membro ospitante. 7. Le decisioni dello Stato membro d'origine
e ospitante ai sensi dei paragrafi da 1 a 5 oppure l'assenza di una
qualsivoglia decisione da parte dello Stato membro d'origine possono essere
oggetto di un ricorso di diritto interno nello Stato membro interessato. Articolo 4 sexies Elaborazione dei dati relativi alla tessera
professionale europea e accesso agli stessi 1. Le autorità competenti degli Stati membri
d'origine e ospitanti devono aggiornare tempestivamente il corrispondente fascicolo
IMI affinché contenga le informazioni relative a eventuali sanzioni di
carattere disciplinare o penale adottate o a qualsivoglia altra grave
circostanza specifica che può ripercuotersi sull'esercizio delle attività del
titolare della tessera professionale europea ai sensi della presente direttiva.
Tali aggiornamenti includono la soppressione di informazioni che non sono più
ritenute necessarie. Il titolare della tessera professionale europea e le
autorità competenti coinvolte nel corrispondente fascicolo IMI devono essere
informate di qualsivoglia modifica dall'autorità competente interessata. 2. L'accesso alle informazioni contenute nel
fascicolo IMI è limitato alle autorità competenti dello Stato membro d'origine
e dello Stato membro ospitante e al titolare della tessera professionale
europea in conformità della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio(**). 3. Le informazioni relative ai singoli
richiedenti sono elaborate unicamente dalle autorità competenti dello Stato
membro d'origine e ospitante per gli scopi previsti dalla tessera professionale
europea, conformemente alle disposizioni in materia di tutela della pubblica
sicurezza e della salute e alla direttiva 95/46/CE. 4. Le informazioni contenute nella tessera
professionale europea si limitano alle informazioni necessarie per accertare il
diritto del titolare all'esercizio della professione per la quale la tessera è
stata rilasciata, in special modo nome, cognome, data e luogo di nascita,
professione, regime vigente, autorità competenti coinvolte, numero di tessera,
caratteristiche di sicurezza e riferimento a un documento di identità valido. 5. Gli Stati membri assicurano che il
titolare della tessera professionale europea possa chiedere, in qualsivoglia
momento, la rettifica, la soppressione o il blocco del suo fascicolo nel
sistema IMI, che sia informato di tale diritto al momento del rilascio della tessera
professionale europea e che questo diritto gli sia rammentato ogni due anni dopo
il rilascio della tessera professionale europea. 6. Con riguardo all'elaborazione di dati
personali contenuti nella tessera professionale europea e in tutti i fascicoli IMI,
le autorità competenti degli Stati membri sono considerate autorità di
controllo ai sensi della direttiva 95/46/CE. In relazione alle responsabilità che
le incombono a norma dei paragrafi da 1 a 4 e all'elaborazione dei dati
personali ivi contemplati, la Commissione è considerata un'autorità di
controllo ai sensi del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo
e del Consiglio(***). 7. Fatti salvi i paragrafi 2 e 3, gli Stati
membri prevedono la possibilità per datori di lavoro, clienti, pazienti e altre
parti interessate di verificare l'autenticità e la validità di una tessera
professionale europea presentata dal titolare della stessa. La Commissione adotta atti di esecuzione che precisano
le condizioni di accesso al fascicolo IMI nonché i mezzi tecnici e le procedure
di verifica di cui al primo comma. Gli atti di esecuzione sono adottati in conformità
della procedura consultiva di cui all'articolo 58. Articolo 4 septies Accesso parziale 1. L'autorità competente dello Stato membro
ospitante accorda l'accesso parziale a un'attività professionale sul proprio
territorio se sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) le differenze tra l'attività professionale
legalmente esercitata nello Stato membro d'origine e la professione
regolamentata nello Stato membro ospitante sono così rilevanti che, in realtà,
l'applicazione di misure compensative comporterebbe per il richiedente di
portare a termine il programma completo di istruzione e formazione previsto
dallo Stato membro ospitante al fine di avere pieno accesso alla professione
regolamentata in detto Stato; b) l'attività professionale può essere di fatto
separata da altre attività che rientrano nella professione regolamentata dello
Stato membro ospitante. Ai fini della lettera b), un'attività è da
ritenersi separabile se è esercitata in qualità di attività autonoma nello
Stato membro d'origine. 2. L'accesso parziale può essere rifiutato
se ciò è giustificato da un motivo imperativo di interesse generale, come la
salute pubblica, permette di conseguire l'obiettivo perseguito e si limita a
quanto strettamente necessario. 3. Le domande di stabilimento nello Stato
membro ospitante sono esaminate in conformità del titolo III, capi I e IV, in
caso di stabilimento nello Stato membro ospitante. 4. Le domande di prestazione di servizi
temporanei nello Stato membro ospitante, concernenti attività professionali che
hanno implicazioni a livello di salute pubblica e di sicurezza, sono oggetto di
esame conformemente al titolo II. 5. In deroga all'articolo 7, paragrafo 4, sesto
comma, e all'articolo 52, paragrafo 1, l'attività professionale è esercitata
con il titolo professionale dello Stato membro d'origine dopo che è stato accordato
l'accesso parziale. ------------- (*) GU [regolamento IMI] (**) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31 (***) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1". (6)
L'articolo 5 è così modificato: (a)
al paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla
seguente: "b) in caso di spostamento del prestatore, se
questi ha esercitato tale professione in uno o più Stati membri per almeno due
anni nel corso dei 10 anni che precedono la prestazione di servizi, se la
professione non è regolamentata nello Stato membro di stabilimento. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), la condizione
che esige due anni di esercizio della professione non si applica nei seguenti
casi: a) la professione o la formazione che porta alla
professione è regolamentata; b) il prestatore di servizi accompagna il
destinatario del servizio, a condizione che la residenza abituale del
destinatario sia nello Stato membro di stabilimento del prestatore e che la
professione non figuri nell'elenco di cui all'articolo 7, paragrafo 4. (b)
è inserito il seguente paragrafo 4: "4. Nel caso dei notai, gli atti pubblici e
altre attività di autenticazione che richiedono il sigillo dello Stato membro
ospitante sono da ritenersi esclusi dalla prestazione di servizi.". (7)
L'articolo 7 è così modificato: (a)
il paragrafo 2 è così modificato: i) la lettera e) è sostituita dalla seguente: "e) per le professioni nel settore della
sicurezza e nel settore della sanità, qualora lo Stato membro lo richieda per i
propri cittadini, la prova dell'assenza di sospensioni temporanee e definitive
dall'esercizio della professione e di condanne penali". ii) è aggiunta la seguente lettera f): "f) in presenza di titolo di formazione di
cui all'articolo 21, paragrafo 1, e nel caso di certificati di diritti
acquisiti di cui agli articoli 23, 26, 27, 30, 33, 33 bis, 37, 39 e 43, una
prova della conoscenza della lingua dello Stato membro ospitante." (b)
è inserito il seguente paragrafo 2 bis: "2 bis. La dichiarazione fornita da un
prestatore di servizi è valida per tutto il territorio dello Stato membro in
oggetto." (c)
il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: "4. All'atto della prima prestazione di
servizi, nel caso delle professioni regolamentate aventi ripercussioni in
materia di pubblica sicurezza o di sanità pubblica, che non beneficiano del
riconoscimento ai sensi del titolo III, capo II o III, l'autorità competente
dello Stato membro ospitante può procedere a una verifica delle qualifiche
professionali del prestatore prima della prima prestazione di servizi. Questa
verifica preliminare è possibile unicamente se è finalizzata a evitare danni
gravi per la salute o la sicurezza del destinatario del servizio per la
mancanza di qualifica professionale del prestatore e non va oltre quanto è
necessario a tal fine. Gli Stati membri notificano alla Commissione
l'elenco delle professioni per le quali è necessaria una verifica preliminare
delle qualifiche al fine di evitare un danno grave alla salute o alla sicurezza
del destinatario del servizio ai sensi delle disposizioni legislative e
regolamentari nazionali. Gli Stati membri forniscono alla Commissione una
giustificazione specifica per l'inserimento nell'elenco di ciascuna di queste
professioni. Entro un mese al massimo dalla ricezione della
dichiarazione e dei documenti che la corredano, l'autorità competente si
impegna ad informare il prestatore della sua decisione di non verificare le sue
qualifiche o del risultato del controllo. Qualora una difficoltà causi un
ritardo, l'autorità competente comunica entro il primo mese al prestatore il
motivo del ritardo. La difficoltà è risolta nel mese che segue la notifica e la
decisione è presa entro il secondo mese successivo alla risoluzione della
difficoltà. In caso di differenze sostanziali tra le
qualifiche professionali del prestatore e la formazione richiesta nello Stato
membro ospitante, nella misura in cui tale differenza sia tale da nuocere alla
pubblica sicurezza o alla sanità pubblica e non possa essere compensata
dall'esperienza professionale o dalla formazione permanente del prestatore, lo
Stato membro ospitante è tenuto ad offrire al prestatore la possibilità di
dimostrare di avere acquisito le nozioni o le competenze mancanti, in
particolare mediante una prova attitudinale. Comunque la prestazione di servizi
deve poter essere effettuata entro il mese successivo alla decisione adottata
in applicazione del terzo comma. In mancanza di reazioni da parte dell'autorità
competente entro il termine fissato al terzo e quarto comma, la prestazione di
servizi può essere effettuata. Nei casi in cui le qualifiche sono state
verificate ai sensi del primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma, la
prestazione di servizi è effettuata con il titolo professionale dello Stato
membro ospitante.". (8)
All'articolo 8, il paragrafo 1 è sostituito dal
seguente: "1. Le autorità competenti dello Stato membro
ospitante possono chiedere alle autorità competenti dello Stato membro di
stabilimento, in caso di dubbi, di fornire qualsivoglia informazione pertinente
circa la legalità dello stabilimento e la buona condotta del prestatore nonché
l'assenza di sanzioni disciplinari o penali di carattere professionale. In caso
di controllo delle qualifiche, le autorità competenti dello Stato membro
ospitante possono chiedere alle autorità competenti dello Stato membro di
stabilimento informazioni circa i corsi di formazione sostenuti dal prestatore,
nella misura necessaria per la valutazione di differenze sostanziali che possono
nuocere alla pubblica sicurezza o alla sanità pubblica. Le autorità competenti
dello Stato membro di stabilimento comunicano dette informazioni ai sensi
dell'articolo 56." (9)
L'articolo 11 è così modificato: (a)
al primo comma, la frase introduttiva è sostituita
dalla seguente: "Ai fini dell'articolo 13 e dell'articolo 14,
paragrafo 6, le qualifiche professionali sono raggruppate nei seguenti
livelli:". (b)
alla lettera c), il punto ii) è sostituito dal seguente: "ii) una formazione regolamentata oppure, nel
caso di professioni regolamentate, una formazione professionale a struttura
particolare, con competenze che vanno oltre quanto previsto al livello b,
equivalenti al livello di formazione indicato al punto i), se tale formazione conferisce
un analogo livello professionale e prepara a un livello analogo di
responsabilità e funzioni, a condizione che il diploma sia corredato di un
certificato dello Stato membro d'origine;" (c)
le lettere d) ed e) sono sostituite dalle seguenti: "d) un diploma che attesta il compimento di
una formazione a livello di insegnamento post-secondario di una durata minima
di tre e non superiore a quattro anni o di una durata equivalente a tempo
parziale oppure, se applicabile nello Stato membro d'origine, di un numero
equivalente di crediti del sistema europeo di accumulazione e trasferimento dei
crediti (ECTS), presso un'università o un istituto d'insegnamento superiore o
un altro istituto di livello equivalente e, se del caso, che ha completato con
successo la formazione professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi
post-secondari; e) un diploma attestante che il titolare ha
completato un ciclo di studi post-secondari della durata di oltre quattro anni,
o di una durata equivalente a tempo parziale oppure, se applicabile nello Stato
membro d'origine, di un numero equivalente di crediti ECTS, presso
un'università o un istituto d'insegnamento superiore ovvero un altro istituto
di livello equivalente e, se del caso, che ha completato con successo la
formazione professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi post-secondari." (d)
il secondo comma è soppresso. (10)
All'articolo 12, il primo comma è sostituito dal
seguente: "È assimilato a un titolo di formazione che
sancisce una formazione di cui all'articolo 11, anche per quanto riguarda il
livello, ogni titolo di formazione o insieme di titoli di formazione rilasciato
da un'autorità competente in uno Stato membro, se sancisce una formazione
acquisita nell'Unione, a tempo pieno o parziale, nell'ambito o meno di
programmi formali, che è riconosciuta da tale Stato membro come di livello
equivalente e conferisce gli stessi diritti d'accesso o di esercizio di una
professione o prepara al relativo esercizio." (11)
L'articolo 13 è sostituito dal seguente: "Articolo 13 Condizioni del riconoscimento 1. Se, in uno Stato membro ospitante, l'accesso a
una professione regolamentata o il suo esercizio sono subordinati al possesso
di determinate qualifiche professionali, l'autorità competente di tale Stato
membro dà accesso alla professione e ne consente l'esercizio, alle stesse
condizioni dei suoi cittadini, ai richiedenti in possesso dell'attestato di
competenza o del titolo di formazione di cui all'articolo 11, prescritto da un
altro Stato membro per accedere alla stessa professione ed esercitarla sul suo
territorio. Gli attestati di competenza o i titoli di
formazione sono rilasciati da un'autorità competente di uno Stato membro,
designata ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative
di tale Stato membro. 2. L'accesso alla professione e il suo esercizio,
di cui al paragrafo 1, sono consentiti anche ai richiedenti in possesso di un attestato
di competenza o di un titolo di formazione ai sensi dell'articolo 11, rilasciato
da un altro Stato membro che non regolamenta tale professione. Gli attestati di competenza e i titoli di
formazione soddisfano le seguenti condizioni: a) sono rilasciati da un'autorità competente di
uno Stato membro, designata ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari
o amministrative di detto Stato membro; b) attestano la preparazione del titolare
all'esercizio della professione interessata. 3. Nel caso di un attestato di competenza o
di un titolo di formazione di cui ai paragrafi 1 e 2 oppure di un certificato
attestante il conseguimento di una formazione regolamentata o di una formazione
professionale a struttura particolare equivalente al livello di cui all'articolo
11, lettera c), punto i), lo Stato membro ospitante accetta il livello
attestato o certificato dallo Stato membro d'origine. 4. In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente
articolo, l'autorità competente dello Stato membro ospitante può rifiutare
l'accesso alla professione e l'esercizio della stessa ai titolari di un
attestato di competenza se la qualifica nazionale richiesta per esercitare tale
professione sul suo territorio rientra nel disposto dell'articolo 11, lettere
d) o e)." (12)
L'articolo 14 è così modificato: (a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: "1. L'articolo 13 non impedisce allo Stato
membro ospitante di esigere dal richiedente, in uno dei seguenti casi, un
tirocinio di adattamento non superiore a tre anni o una prova attitudinale se
la formazione ricevuta riguarda materie sostanzialmente diverse, sul piano
delle attività professionali, da quelle coperte dal titolo di formazione
richiesto nello Stato membro ospitante." (b)
al paragrafo 2, il terzo comma è sostituito dal
seguente: "Se la Commissione ritiene che la deroga di
cui al secondo comma sia inappropriata o non conforme al diritto dell'Unione,
essa adotta, al più tardi sei mesi dopo aver ricevuto tutte le informazioni
necessarie, una decisione di esecuzione per chiedere allo Stato membro
interessato di astenersi dall'adottare la misura prevista. In mancanza di una
reazione della Commissione, scaduto il suddetto termine, la deroga può essere
applicata." (c)
al paragrafo 3, dopo il primo comma è inserito il
comma seguente: "Per la professione di notaio, lo Stato
membro ospitante può, quando determina la misura di compensazione, prendere in
considerazione le attività specifiche di tale professione sul proprio
territorio, in particolare per quanto concerne la legge da applicare." (d)
i paragrafi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti: "4. Ai fini dei paragrafi 1 e 5, per
"materie sostanzialmente diverse" si intendono materie la cui
conoscenza è essenziale all'esercizio della professione e che in termini di
contenuto sono, nella formazione dello Stato membro ospitante, molto diverse
rispetto alla formazione ricevuta dal migrante. 5. Il paragrafo 1 si applica rispettando il
principio di proporzionalità. In particolare, se lo Stato membro ospitante
intende esigere dal richiedente un tirocinio di adattamento o una prova
attitudinale, esso deve innanzi tutto verificare se le conoscenze, le capacità
e le competenze da questi acquisite nel corso della sua esperienza
professionale e mediante l'apprendimento permanente in un qualsiasi Stato membro
o in un paese terzo, siano per loro natura in grado di sostituire, in tutto o
in parte, le materie sostanzialmente diverse di cui al paragrafo 4." (e)
sono aggiunti i seguenti paragrafi 6 e 7: "6. La decisione di imporre un tirocinio di
adattamento o una prova attitudinale è debitamente motivata. In particolare essa: a) indica il livello di qualifica richiesto nello
Stato membro ospitante e il livello di qualifica detenuto dal richiedente in conformità
della classificazione stabilita all'articolo 11; b) indica la materia, o le materie, in cui sono
state individuate differenze sostanziali; c) spiega in cosa consistano tali differenze
sostanziali; d) spiega i motivi per cui tali differenze
sostanziali impediscono al richiedente di esercitare la propria professione in
modo soddisfacente sul territorio dello Stato membro ospitante; e) spiega i motivi per cui tali differenze sostanziali
non possono essere compensate da nozioni, abilità e competenze acquisite dal
richiedente nel corso della sua esperienza professionale e attraverso l'apprendimento
permanente. 7. La prova attitudinale di cui al paragrafo 1 è
organizzata almeno due volte all'anno e i richiedenti devono essere autorizzati
a ripetere almeno una volta la prova nel caso non la superino al primo
tentativo.". (13)
L'articolo 15 è soppresso. (14)
L'articolo 20 è sostituito dal seguente: "Articolo 20 Adeguamento delle liste di attività di cui
all'allegato IV Alla Commissione è conferito il potere di adottare
atti delegati conformemente all'articolo 58 bis riguardo all'adeguamento
delle liste di attività, di cui all'allegato IV, oggetto del
riconoscimento dell'esperienza professionale ai sensi dell'articolo 16, ai fini
dell'aggiornamento o della chiarificazione della nomenclatura, senza che questo
comporti una restrizione dell'ambito delle attività collegate alle singole
categorie.". (15)
All'articolo 21, i paragrafi 4, 6 e 7 sono
soppressi. (16)
È inserito il seguente articolo 21 bis: "Articolo 21 bis Procedura di notifica 1. Ogni Stato membro notifica alla Commissione le
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate in materia di
rilascio dei titoli di formazione nei settori disciplinati dal presente capo. Per quanto riguarda i titoli di formazione di cui
alla sezione 8, la notifica effettuata in conformità del disposto del primo
comma è inoltre trasmessa agli altri Stati membri. 2. La notifica di cui al paragrafo 1 è accompagnata
da una relazione che dimostri la conformità dei titoli ai requisiti pertinenti
della presente direttiva. La relazione è redatta da un'autorità o da un ente
appropriati, designati dallo Stato membro e in grado di valutare la conformità
dei titoli alla presente direttiva. 3. Alla Commissione è conferito il potere di
adottare atti delegati conformemente all'articolo 58 bis al fine di adeguare
i punti da 5.1.1 a 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 e 5.7.1
dell'allegato V, inserendo e aggiornando le denominazioni adottate dagli Stati
membri per identificare i titoli di cui sopra ed eventualmente l'organismo che
rilascia detti titoli, il certificato che li accompagna e il corrispondente titolo
professionale. 4. Se ritiene non conformi alla presente direttiva
gli atti notificati di cui al paragrafo 1, la Commissione adotta una decisione
di esecuzione relativa a tale non conformità entro sei mesi dall'avvenuta
ricezione delle informazioni necessarie." (17)
All'articolo 22 è aggiunto il seguente secondo comma: "Ai fini del paragrafo 1, lettera b), a
decorrere dal [inserire la data, ossia il giorno successivo alla data indicata all'articolo
3, paragrafo 1, primo comma] e successivamente ogni cinque anni, le autorità
competenti degli Stati membri trasmettono alla Commissione e agli altri Stati
membri relazioni pubbliche sulle rispettive procedure di formazione e di istruzione
permanente concernenti medici, medici specialisti, infermieri responsabile
dell'assistenza generale, dentisti, dentisti specializzati, veterinari,
ostetriche e farmacisti." (18)
L'articolo 24 è così modificato: (a)
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: "2. La formazione medica di base comprende
almeno cinque anni di studio, che possono essere anche espressi in crediti ECTS
equivalenti, e almeno 5 500 ore d'insegnamento teorico e pratico
dispensate in un'università o sotto la sorveglianza di un'università. Per coloro che hanno iniziato gli studi prima del 1°
gennaio 1972 la formazione di cui al primo comma può comportare una formazione
pratica a livello universitario di sei mesi effettuata a tempo pieno sotto il
controllo delle autorità competenti.". (b) è inserito il seguente paragrafo 4: "Alla Commissione è conferito il potere di
adottare atti delegati conformemente all'articolo 58 bis al fine di precisare: (a) l'adeguatezza delle conoscenze delle scienze
di cui al paragrafo 3, lettera a), rispetto al progresso scientifico e tecnologico
nonché le necessarie competenze che tali conoscenze devono comportare; (b) il livello di adeguata conoscenza degli
elementi indicati al paragrafo 3, lettera b), nonché le competenze necessarie per
tali conoscenze alla luce del progresso scientifico e degli sviluppi del
sistema di istruzione negli Stati membri; (c) l'adeguatezza delle conoscenze dei problemi e
dei metodi clinici di cui al paragrafo 3, lettera c), e le necessarie
competenze che tali conoscenze devono comportare alla luce del progresso
scientifico e tecnologico; (d) l'adeguatezza dell'esperienza clinica di cui
al paragrafo 3, lettera d), e le competenze necessarie che tale esperienza deve
comportare alla luce del progresso scientifico e tecnico e degli sviluppi del
sistema di istruzione negli Stati membri." (19)
L'articolo 25 è così modificato: (a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: "1. L'ammissione alla formazione medica
specializzata è subordinata al compimento e alla convalida di un ciclo di
formazione medica di base, di cui all'articolo 24, paragrafo 2, nel corso del
quale sono state acquisite le appropriate conoscenze di medicina di base." (b)
è inserito il seguente paragrafo 3 bis: "3 bis. Gli Stati membri possono prevedere
nelle rispettive legislazioni nazionali parziali esenzioni per alcuni aspetti della
formazione medica specialistica, se detti aspetti sono già stati seguiti durante
il completamento di un altro programma specialistico che figura al punto 5.1.3
dell'allegato V e a condizione che la precedente specializzazione sia già stata
ottenuta dal professionista in detto Stato membro. Gli Stati membri devono garantire
che l'esenzione accordata non superi un terzo della durata minima dei corsi di
formazione medica specialistica di cui al punto 5.1.3 dell'allegato V. Ciascuno Stato membro notifica alla Commissione e
agli altri Stati membri la legislazione nazionale applicabile in materia,
fornendo inoltre una dettagliata giustificazione di dette esenzioni parziali." (c)
il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: "5. Alla Commissione è conferito il potere di
adottare atti delegati conformemente all'articolo 58 bis riguardo
all'adattamento dei periodi minimi di formazione di cui al punto 5.1.3
dell'allegato V al livello del progresso scientifico e tecnico." (20)
All'articolo 26, il secondo comma è sostituito dal
seguente: "Alla Commissione è conferito il potere di
adottare atti delegati conformemente all'articolo 58 bis riguardo all'inclusione,
nel punto 5.1.3 dell'allegato V, di nuove specializzazioni
mediche comuni ad almeno un terzo degli Stati membri, al fine di
aggiornare la presente direttiva a seguito di eventuali modifiche della
legislazione nazionale.". (21)
All'articolo 28, il paragrafo 1 è sostituito dal
seguente: "1. L'ammissione alla formazione specifica in
medicina generale presuppone il compimento e la convalida di un ciclo di
formazione medica di base di cui all'articolo 24, paragrafo 2.". (22)
L'articolo 31 è così modificato: (a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: "1. L'ammissione alla formazione d’infermiere
responsabile dell'assistenza generale è subordinata al compimento di una
formazione scolastica generale di 12 anni sancita da un diploma, certificato o
altro titolo rilasciato da autorità od organi competenti di uno Stato membro o
da un certificato attestante il superamento di un esame d'ammissione, di
livello equivalente, alle scuole per infermieri." (b)
al paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal
seguente: "Alla Commissione è conferito il potere di
adottare atti delegati conformemente all'articolo 58 bis riguardo
alle modifiche dell'elenco di cui
all'allegato V, punto 5.2.1, al fine di adeguarlo al progresso scientifico e
tecnico e agli sviluppi del sistema di istruzione.". (c)
al paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal
seguente: "La formazione d’infermiere responsabile
dell'assistenza generale comprende almeno tre anni di studi, consistenti almeno
in 4 600 ore d'insegnamento teorico e clinico. L'insegnamento teorico
rappresenta almeno un terzo e quello clinico almeno la metà della durata minima
della formazione. Gli Stati membri possono accordare esenzioni parziali a
coloro che hanno acquisito parte di questa formazione nel quadro di altre
formazioni di livello almeno equivalente." (d) è aggiunto il seguente paragrafo 7: "Alla Commissione è conferito il potere di
adottare atti delegati conformemente all'articolo 58 bis al fine di precisare: (a) l'adeguatezza della conoscenza delle
scienze di assistenza infermieristica generale, di cui al paragrafo 6, lettera a),
in considerazione del progresso scientifico e tecnologico nonché le necessarie
competenze che tale conoscenza dovrebbe comportare, alla luce del progresso
scientifico e tecnologico e dei recenti sviluppi del sistema di istruzione; (b) il livello di sufficiente conoscenza degli
elementi indicati al paragrafo 6, lettera a), e le competenze necessarie per tale
conoscenza, alla luce del progresso scientifico e tecnologico e degli sviluppi
del sistema di istruzione; (c) il livello di sufficiente conoscenza
degli elementi indicati al paragrafo 6, lettera b), e le competenze
necessarie derivanti da tale conoscenza, alla luce del progresso scientifico e dei
recenti sviluppi del sistema di istruzione; (d) l'adeguatezza dell'esperienza clinica di
cui al paragrafo 6, lettera c), e le competenze necessarie derivanti da tale
esperienza clinica, alla luce del progresso scientifico e tecnologico e dei
recenti sviluppi del sistema di istruzione.". (23)
L'articolo 33 è così modificato: (a)
è inserito il seguente paragrafo 1 bis: "1 bis. Gli Stati membri riconoscono
automaticamente le qualifiche di infermiere responsabile dell'assistenza
generale se il richiedente ha iniziato la formazione prima del [inserire la
data, ossia la data di entrata in vigore della direttiva modificata] e il
criterio di ammissione prevedeva all'epoca dieci anni o un livello equivalente
di formazione scolastica generale, ma altrimenti la qualifica soddisfa tutti i
requisiti formativi di cui all'articolo 31." (b)
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: "3. Gli Stati membri
riconoscono i titoli di infermiere rilasciati in Polonia ad infermieri che hanno
completato anteriormente al 1° maggio 2004 la corrispondente formazione che non
soddisfa i requisiti minimi di formazione di cui all'articolo 31, sancita dal
titolo di "licenza di infermiere" ottenuto sulla base di uno speciale
programma di rivalorizzazione di cui all'articolo 11 della legge del 20 aprile 2004
che modifica la legge sulle professioni di infermiere e ostetrica e taluni
altri atti giuridici (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Polonia del 30
aprile 2004 n. 92, pag. 885) e al regolamento del Ministro della sanità del 12
aprile 2010 che modifica il regolamento del Ministro della sanità dell'11 maggio
2004 sulle condizioni dettagliate riguardanti i corsi impartiti agli infermieri
e alle ostetriche, che sono titolari di un certificato di scuola secondaria
(esame finale - maturità) e che hanno conseguito un diploma di infermiere e di
ostetrica presso un liceo medico o una scuola professionale medica (Gazzetta
ufficiale della Repubblica di Polonia del 21 aprile 2010 n. 65, pag. 420),
allo scopo di verificare che gli interessati sono in possesso di un livello di nozioni
e di competenze paragonabile a quello degli infermieri in possesso delle
qualifiche che, per quanto riguarda la Polonia, sono definite nell'allegato V,
punto 5.2.2.". (24)
L'articolo 34 è così modificato: (a)
al paragrafo 2, il primo e il secondo comma sono
sostituiti dai seguenti: "La formazione di dentista di base comprende
almeno cinque anni di studi teorici e pratici a tempo pieno, che possono essere
anche espressi in crediti ECTS equivalenti, vertenti su un programma che
corrisponda almeno a quello di cui all'allegato V, punto 5.3.1 effettuati in
un'università, in un istituto superiore di livello riconosciuto equivalente o
sotto la sorveglianza di un'università. "Alla Commissione è conferito il potere di
adottare atti delegati conformemente all'articolo 58 bis riguardo
all'adeguamento dell'elenco indicato al punto 5.3.1 dell'allegato V al fine di
adattarlo al livello del progresso scientifico e tecnico." (b) è aggiunto il seguente paragrafo 4: "Alla Commissione è conferito il potere di
adottare atti delegati conformemente all'articolo 58 bis al fine di precisare: (a) l'adeguatezza del livello di conoscenza
delle scienze odontoiatriche e il livello di conoscenza del metodo scientifico
di cui al paragrafo 3, lettera a), nonché le competenze necessarie derivanti da
tale conoscenza, alla luce del progresso scientifico e tecnologico e degli
sviluppi recenti del sistema di istruzione; (b) l'adeguatezza del livello di conoscenza
degli elementi indicati al paragrafo 3, lettera b), nonché le competenze
necessarie derivanti da tale livello di conoscenza, alla luce del progresso
scientifico e tecnologico e dei recenti sviluppi del sistema di istruzione; (c) l'adeguatezza della conoscenza degli
elementi indicati al paragrafo 3, lettera c), nonché le competenze necessarie
derivanti da tale livello di conoscenza, alla luce del progresso scientifico e
tecnologico; (d) l'adeguatezza della conoscenza nel campo
delle discipline e dei metodi clinici, di cui al paragrafo 3, lettera d),
nonché le competenze necessarie derivanti da tale conoscenza, alla luce del
progresso scientifico e tecnologico; (e) l'adeguatezza dell'esperienza clinica di cui
al paragrafo 3, lettera e), alla luce dei recenti sviluppi nel sistema di
istruzione.". (25)
L'articolo 35 è così modificato: (a)
al paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal
seguente: "La formazione di dentista specialista
comprende un insegnamento teorico e pratico della durata minima di tre anni, che
possono essere anche espressi in crediti ECTS equivalenti, sotto controllo
delle autorità o degli organi competenti. Essa richiede la partecipazione
personale del dentista candidato alla specializzazione nell'attività e alle
responsabilità dell'istituto in questione." (b)
al paragrafo 2 il terzo comma è soppresso; (c)
è inserito il seguente paragrafo 4: "4. "Alla Commissione è conferito il
potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 58 bis riguardo
all'adeguamento del periodo minimo di formazione di cui al paragrafo 2 con l'intenzione di adattarlo al
progresso scientifico e tecnico. Alla Commissione è conferito il potere di adottare
atti delegati conformemente all'articolo 58 bis riguardo all'inclusione,
nell'allegato V, punto 5.3.3, di nuove specializzazioni
odontoiatriche comuni ad almeno un terzo degli Stati membri, al fine di
adattare la presente direttiva alla luce di eventuali modifiche della
legislazione nazionale." (26)
L'articolo 38 è così modificato: (a) al paragrafo 1, il primo e il secondo
comma sono sostituiti dai seguenti: "La formazione di veterinario comprende
almeno cinque anni di studi teorici e pratici a tempo pieno, che possono essere
anche espressi in crediti ECTS equivalenti, presso un'università, un istituto
superiore di livello riconosciuto equivalente o sotto la sorveglianza di
un'università, che vertano almeno sul programma di studi di cui all'allegato V,
punto 5.4.1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare
atti delegati conformemente all'articolo 58 bis riguardo all'adeguamento
dell'elenco di cui all'allegato V, punto 5.4.1, al fine di adattarlo al
progresso scientifico e tecnico." (b) è aggiunto il seguente paragrafo 4: "Alla Commissione è conferito il potere di
adottare atti delegati conformemente all'articolo 58 bis al fine di
precisare: (a) l'adeguatezza della conoscenza delle
scienze di cui al paragrafo 3, lettera a), e le competenze necessarie che
discendono da tale livello di conoscenza, alla luce del progresso scientifico e
tecnologico; (b) l'adeguatezza della conoscenza della
struttura e delle funzioni degli animali in buona salute di cui al paragrafo 3,
lettera b), e le competenze necessarie che tale livello di conoscenza comporta,
alla luce del progresso scientifico e tecnologico; (c) l'adeguatezza delle conoscenze su
comportamento, protezione e malattie degli animali, di cui al paragrafo 3,
lettere c) e d), e le competenze necessarie che tale livello di conoscenza
comporta, alla luce del progresso scientifico e tecnologico; (d) l'adeguatezza della conoscenza della
medicina preventiva di cui al paragrafo 3, lettera e), e le competenze
necessarie che tale livello di conoscenza comporta, alla luce del progresso
scientifico e tecnologico; (e) l'adeguatezza delle conoscenza degli
elementi di cui al paragrafo 3, lettera f), e le competenze necessarie che tale
livello di conoscenza comporta, alla luce del progresso scientifico e
tecnologico; (f) l'adeguatezza delle conoscenze relative alla
pratica clinica e ad altre esperienze pratiche di cui al paragrafo 3, lettera h),
nonché le competenze necessarie che tale livello di conoscenza comporta, alla
luce dei recenti sviluppi dei sistemi di istruzione.". (27)
L'articolo 40 è così modificato: (a)
al paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal
seguente: "Alla Commissione è conferito il potere di
adottare atti delegati conformemente all'articolo 58 bis in merito
alla modifica dell'elenco di cui all'allegato V, punto 5.5.1, al fine di
adattarlo ai progressi nel settore dell'istruzione, scientifici e tecnici."
(b)
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: "2. L'accesso alla formazione di ostetrica è
subordinato a una delle condizioni che seguono: (a) compimento di almeno 12 anni di istruzione
scolastica generale o possesso di un certificato che attesti il superamento di
un esame, di livello equivalente, per l'ammissione ad una scuola di ostetricia
per la possibilità I; (b) possesso di un titolo di formazione
d'infermiere responsabile dell'assistenza generale di cui all'allegato V, punto
5.2.2, per la possibilità II." (c) è aggiunto il seguente paragrafo 4: "Alla Commissione è conferito il potere di
adottare atti delegati conformemente all'articolo 58 bis al fine di
specificare: (a) l'adeguatezza della conoscenza delle
scienze che sono alla base delle attività di ostetrica, di cui al paragrafo 3,
lettera a), e le competenze necessarie che tale livello di conoscenza comporta,
alla luce del progresso scientifico e tecnologico; (b) l'adeguatezza della conoscenza degli
elementi di cui al paragrafo 3, lettera c), e le competenze necessarie che tale
livello di conoscenza comporta, alla luce del progresso scientifico e
tecnologico; (c) l'adeguatezza dell'esperienza clinica, di
cui al paragrafo 3, lettera d), e le competenze necessarie che tale livello di
conoscenza comporta, alla luce delle recenti riforme in ambito di istruzione e del
progresso scientifico e tecnologico; (d) l'adeguatezza della comprensione della
formazione del personale sanitario e l'esperienza di collaborazione con tale
personale, di cui al paragrafo 3, lettera e, nonché le competenze necessarie che
tale livello di conoscenza comporta, alla luce delle recenti riforme nel
settore dell'istruzione e del progresso scientifico e tecnologico." (28)
All'articolo 41, il paragrafo 1 è sostituito dal
seguente: "1. I titoli di formazione di ostetrica di
cui all'allegato V, punto 5.5.2, beneficiano del riconoscimento automatico ai
sensi dell'articolo 21 se soddisfano uno dei seguenti requisiti: (a) una formazione a tempo pieno di ostetrica di
almeno tre anni; (b) una formazione a tempo pieno di ostetrica di
almeno due anni, consistente in almeno 3 600 ore, subordinata al possesso
di un titolo di formazione d'infermiere responsabile dell'assistenza generale
di cui all'allegato V, punto 5.2.2; (b) una formazione a tempo pieno di ostetrica di
almeno 18 mesi, consistente in almeno 3 000 ore, subordinata al possesso
di un titolo di formazione d'infermiere responsabile dell'assistenza generale
di cui all'allegato V, punto 5.2.2 e seguita da una pratica professionale di un
anno per la quale sia rilasciato un attestato ai sensi del paragrafo 2." (29)
All'articolo 43 è inserito il seguente paragrafo 1 bis: "1 bis. Per i titoli di
formazione di ostetrica, gli Stati membri riconoscono automaticamente le
qualifiche professionali se il richiedente ha iniziato la formazione prima del
[inserire la data, ossia la data di entrata in vigore della direttiva modificata]
e i criteri di ammissione prevedevano all'epoca dieci anni o un livello
equivalente di formazione scolastica generale, per la possibilità I, oppure ha completato
la formazione d'infermiere responsabile dell'assistenza generale avente come
requisito 10 anni di formazione (o un livello equivalente), prima di iniziare
la formazione da ostetrica, nell'ambito della possibilità II." (30)
L'articolo 44 è così modificato: (a)
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: "2. Il titolo di formazione di farmacista sancisce
una formazione della durata di almeno cinque anni, che può essere anche
espressa in crediti ECTS equivalenti, di cui almeno: (a) quattro anni d'insegnamento teorico e pratico
a tempo pieno in un'università, un istituto superiore di livello riconosciuto
equivalente o sotto la sorveglianza di un'università; (b) al termine della formazione teorica e pratica,
sei mesi di tirocinio in una farmacia aperta al pubblico o in un ospedale sotto
la sorveglianza del servizio farmaceutico di quest'ultimo. Il ciclo di formazione a cui si fa riferimento nel
presente paragrafo verte almeno sul programma di cui all'allegato V, punto 5.6.1.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente
all'articolo 58 bis riguardo all'adeguamento dell'elenco di cui all'allegato
V, punto 5.6.1, al fine di adattarlo al progresso scientifico e tecnico. Gli adeguamenti di cui al secondo comma non possono
comportare, per alcuno Stato membro, una qualsiasi modifica dei principi
legislativi esistenti concernenti la struttura delle professioni per quanto
riguarda la formazione e le condizioni di accesso per le persone fisiche." (b) è aggiunto il seguente paragrafo 4: "Alla Commissione è conferito il potere di
adottare atti delegati conformemente all'articolo 58 bis al fine di
precisare: (a) l'adeguatezza della conoscenza dei
medicinali e delle sostanze usate nella produzione dei medicinali, di cui al
paragrafo 3, lettera a), e le competenze necessarie che tale livello di
conoscenza comporta, alla luce del progresso scientifico e tecnologico; (b) l'adeguatezza della conoscenza degli
elementi di cui al paragrafo 3, lettera b), nonché le competenze necessarie che
tale livello di conoscenza comporta, alla luce del progresso scientifico e
tecnologico; (c) l'adeguatezza della conoscenza degli
elementi di cui al paragrafo 3, lettera c), e le competenze necessarie che tale
livello di conoscenza comporta, alla luce del progresso scientifico e
tecnologico; (d) l'adeguatezza della conoscenza necessaria
per valutare i dati scientifici, di cui al paragrafo 3, lettera d), e le
competenze necessarie che tale livello di conoscenza comporta, alla luce del progresso
scientifico e tecnologico.". (31)
All'articolo 45, paragrafo 2, è aggiunta la
seguente lettera h): "h) segnalare alle autorità competenti gli
effetti indesiderati dei prodotti farmaceutici." (32)
L'articolo 46 è sostituito dal seguente: "Articolo 46 Formazione di architetto 1. La durata della formazione di un architetto è di
almeno sei anni e può essere espressa anche in crediti ECTS equivalenti. La
formazione in uno Stato membro prevede uno dei seguenti elementi: (a) almeno quattro anni di studi a tempo pieno, in
un'università o istituto di insegnamento comparabile, sanciti dal superamento
di un esame di livello universitario, e almeno due anni di tirocinio retribuito; (b) almeno cinque anni di studi a tempo pieno, in
un'università o un istituto di insegnamento comparabile, sanciti dal
superamento di un esame di livello universitario, e almeno un anno di tirocinio
retribuito. 2. Questo insegnamento di livello universitario,
il cui elemento principale è l'architettura, deve mantenere un equilibrio tra
gli aspetti teorici e pratici della formazione in architettura e garantire l'acquisizione
delle seguenti nozioni, abilità e competenze: (a) capacità di realizzare progetti architettonici
che soddisfino le esigenze estetiche e tecniche; (b) adeguata conoscenza della storia e delle
teorie dell'architettura nonché delle arti, tecnologie e scienze umane ad essa
attinenti; (c) conoscenza delle belle arti in quanto fattori
che possono influire sulla qualità della concezione architettonica; (d) adeguata conoscenza in materia di urbanistica,
pianificazione e tecniche applicate nel processo di pianificazione; (e) capacità di cogliere i rapporti tra uomo e
opere architettoniche e tra opere architettoniche e il loro ambiente, nonché la
capacità di cogliere la necessità di adeguare tra loro opere architettoniche e
spazi, in funzione dei bisogni e della misura dell'uomo; (f) capacità di capire l'importanza della
professione e delle funzioni dell'architetto nella società, in particolare
elaborando progetti che tengano conto dei fattori sociali; (g) conoscenza dei metodi d'indagine e di
preparazione del progetto di costruzione; (h) conoscenza dei problemi di concezione
strutturale, di costruzione e di ingegneria civile connessi con la
progettazione degli edifici; (i) conoscenza adeguata dei problemi fisici e
delle tecnologie nonché della funzione degli edifici, in modo da renderli
internamente confortevoli e proteggerli dai fattori climatici; (j) capacità tecnica che consenta di progettare
edifici che rispondano alle esigenze degli utenti, nei limiti imposti dal
fattore costo e dai regolamenti in materia di costruzione; (k) conoscenza adeguata delle industrie,
organizzazioni, regolamentazioni e procedure necessarie per realizzare progetti
di edifici e per l'integrazione dei piani nella pianificazione generale. 3. Il tirocinio retribuito deve essere effettuato
in uno Stato membro, sotto la supervisione di una persona che offra adeguate garanzie
per quanto concerne l'attitudine a fornire una formazione pratica. Deve essere svolto
al termine dell'insegnamento di cui al paragrafo 1. Il completamento del tirocinio
retribuito deve essere attestato da un certificato che accompagna il titolo di
formazione. 4. Alla Commissione è conferito il potere di
adottare atti delegati conformemente all'articolo 58 bis al fine di precisare: (a) l'adeguatezza della conoscenza degli
elementi di cui al paragrafo 2, lettera i), e le competenze necessarie che tale
livello di conoscenza comporta, alla luce del progresso scientifico e tecnico e
dei recenti sviluppi nel settore dell'istruzione; (b) le capacità di progettazione di cui al
paragrafo 2, lettera j), e le competenze necessarie che tale livello di
capacità comporta, alla luce del progresso tecnico e dei recenti sviluppi nel settore
dell'istruzione." (33)
L'articolo 47 è sostituito dal seguente: "Articolo 47 Deroghe alle condizioni della formazione di
architetto In deroga all'articolo 46, è riconosciuta
soddisfare l'articolo 21 anche la formazione acquisita nel quadro della
promozione sociale o di studi universitari a tempo parziale, che soddisfa i
requisiti dell'articolo 46, sancita dal superamento di un esame in architettura
da parte di chi lavori da sette anni o più nel settore dell'architettura sotto
il controllo di un architetto o di un ufficio di architetti. L'esame deve
essere di livello universitario ed equivalente a quello di fine di studi di cui
all'articolo 46, paragrafo 1, primo comma." (34)
All'articolo 49 è inserito il seguente paragrafo 1 bis: "1 bis. Il paragrafo 1 si applica
inoltre ai titoli di formazione di architetto di cui all'allegato V qualora la
formazione abbia avuto inizio prima del [inserire la data, ossia due anni
dopo la data indicata all'articolo 3, paragrafo 1, primo comma]." (35)
Nel titolo III è aggiunto il seguente capo III bis: "Capo III bis Riconoscimento automatico sulla base di
principi di formazione comuni Articolo 49 bis Quadro comune di formazione 1. Ai fini del presente articolo, per "quadro
comune di formazione" si intende l'insieme di conoscenze, capacità e competenze
necessarie per l'esercizio di una determinata professione. Ai fini dell'accesso
e dell'esercizio della professione di cui trattasi, uno Stato membro deve accordare
ai titoli di formazione acquisiti sulla base di detto quadro comune gli stessi
effetti sul suo territorio riconosciuti ai titoli di formazione da esso stesso rilasciati,
a condizione che il predetto quadro sia conforme ai criteri di cui al paragrafo
2. Tali criteri devono rispettare le specifiche indicate al paragrafo 3. 2. Un quadro comune di formazione deve rispettare
le seguenti condizioni: (a)
consente la mobilità fra Stati membri a un numero maggiore
di professionisti rispetto al regime generale di riconoscimento dei titoli di
formazione di cui al titolo III, capo I; (b)
la professione in esame è già regolamentata in
almeno un terzo degli Stati membri; (c)
l'insieme condiviso di conoscenze, capacità e
competenze riunisce le conoscenze, le capacità e le competenze definite nei
sistemi di istruzione e formazione applicabili in almeno un terzo degli Stati
membri; (d)
le conoscenze, le capacità e le competenze del
quadro comune di formazione fanno riferimento ai livelli del Quadro europeo
delle qualifiche, come definito nell'allegato II della raccomandazione del
Parlamento europeo e del Consiglio sulla costituzione del Quadro europeo delle
qualifiche per l'apprendimento permanente(*); (e)
la professione in questione non è inclusa in un
altro quadro di formazione comune e non è già regolamentata ai sensi del titolo
III, capo III; (f)
il quadro di formazione comune è stato elaborato secondo
una procedura equa e trasparente, con la partecipazione anche delle parti
interessate di Stati membri in cui la professione in oggetto non è
regolamentata; (g)
il quadro di formazione comune consente ai
cittadini di un qualsiasi Stato membro di acquisire la qualifica professionale
prevista nell'ambito di detto quadro senza dover necessariamente essere membri
di una qualsiasi organizzazione professionale o essere iscritti presso detta
organizzazione. 3. Alla Commissione è conferito il potere di
adottare atti delegati conformemente all'articolo 58 bis per
specificare l'insieme condiviso di conoscenze, capacità e competenze nonché le
qualifiche del quadro di formazione comune. 4. Gli Stati membri notificano alla Commissione il
titolo professionale che può essere acquisito in conformità del quadro di
formazione comune di cui al paragrafo 3. 5. Uno Stato membro può chiedere una deroga
all'applicazione sul suo territorio del quadro di formazione comune di cui al
paragrafo 3 qualora l'applicazione comporti l'introduzione di una nuova
professione regolamentata sul suo territorio o la modifica, a livello
nazionale, di fondamentali principi vigenti in materia di organizzazione delle
professioni, in particolare per quanto concerne la formazione e le condizioni
di accesso a tali professioni o ancora qualora detto Stato membro non intenda collegare
il sistema nazionale di qualifiche alle qualifiche previste dal quadro di
formazione comune. La Commissione può adottare una decisione di esecuzione al
fine di accordare tale deroga agli Stati membri. Articolo 49 ter Verifiche professionali comuni 1. Ai fini del presente articolo, per "verifica
professionale comune" si intende una prova attitudinale intesa a valutare
la capacità di un professionista di esercitare una data professione in tutti
gli Stati membri in cui la stessa è disciplinata. Il superamento della verifica
professionale comune permette l'accesso alle attività professionali in
questione e il loro esercizio in uno Stato membro alle stesse condizioni applicabili
ai detentori di qualifiche professionali acquisite in detto Stato membro. 2. Ogni verifica professionale comune deve
rispettare le seguenti condizioni: (a)
consente la mobilità a un numero maggiore di
professionisti rispetto al sistema generale di riconoscimento dei titoli di
formazione di cui al titolo III, capo I; (b)
la professione in esame è già regolamentata in
almeno un terzo degli Stati membri; (c)
la verifica professionale comune è stata preparata
seguendo una procedura trasparente, con la partecipazione anche delle parti
interessate di Stati membri in cui la professione in oggetto non è
regolamentata; (d)
la verifica professionale comune permette ai
cittadini di altri Stati membri di partecipare alla verifica stessa e alla sua
organizzazione pratica in altri Stati membri, senza dover necessariamente
essere membri di una qualsiasi organizzazione professionale o essere iscritti
presso detta organizzazione. 3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare
atti delegati conformemente all'articolo 58 bis riguardo alle
condizioni di tali verifiche professionali comuni ----------- (*) GU C 111 del 6.5.2008, pag.1." (36)
All'articolo 50 è aggiunto il seguente paragrafo 3 bis: "3 bis. In caso di dubbio
fondato, lo Stato membro ospitante può chiedere alle autorità competenti di uno
Stato membro conferma del fatto che il richiedente non è oggetto di sospensione
o di divieto a esercitare detta professione a causa di gravi mancanze
professionali o di condanne penali connesse all'esercizio di una delle sue
attività professionali." (37)
All'articolo 52 è aggiunto il seguente paragrafo 3: "3. Uno Stato membro non può riservare l'impiego
di un titolo professionale ai detentori di specifiche qualifiche professionali
se non ha notificato l'associazione o l'organizzazione alla Commissione e agli
altri Stati membri in conformità dell'articolo 3, paragrafo 2.". (38)
All'articolo 53 è aggiunto il seguente paragrafo 2: "Uno Stato membro verifica che eventuali
controlli sulle conoscenze linguistiche siano svolti da un'autorità competente,
dopo l'adozione delle decisioni di cui all'articolo 4 ter, all'articolo 7,
paragrafo 4, e all'articolo 51, paragrafo 3, e nel caso sussista un serio e
concreto dubbio sull'adeguatezza delle conoscenze linguistiche del
professionista con riguardo alle attività professionali che lo stesso intende
esercitare. Nel caso di professioni con ripercussioni sulla
sicurezza dei pazienti, gli Stati membri possono conferire alle autorità
competenti il diritto di effettuare controlli sulle conoscenze linguistiche riguardanti
tutti i professionisti interessati se ciò è espressamente previsto dal sistema
sanitario nazionale o, in caso di liberi professionisti non affiliati al
sistema sanitario nazionale, da associazioni nazionali di pazienti
rappresentative. Il controllo linguistico è limitato alla
conoscenza di una delle lingue ufficiali dello Stato membro a scelta dall'interessato,
deve essere proporzionato all'attività da eseguire e non deve comportare alcuna
spesa per il professionista. La persona interessata può presentare ricorso dinanzi al giudice nazionale contro tali controlli." (39)
Al titolo IV è inserito il seguente articolo 55 bis:
"Articolo 55 bis Riconoscimento del tirocinio retribuito Al fine di garantire l'accesso a una professione
regolamentata, lo Stato membro di origine riconosce il tirocinio retribuito
effettuato in un altro Stato membro e certificato da un'autorità competente di questo
Stato membro." (40)
Il titolo del titolo V è sostituito dal seguente: "Titolo V COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA E RESPONSABILITÀ NEI
CONFRONTI DEI CITTADINI CON RIGUARDO ALL'ATTUAZIONE". (41)
All'articolo 56, paragrafo 2, il primo comma è
sostituito dal seguente: "Le autorità competenti dello Stato membro
ospitante e dello Stato membro d’origine si scambiano informazioni concernenti l’azione
disciplinare o le sanzioni penali adottate o qualsiasi altra circostanza
specifica grave che potrebbero avere conseguenze sull’esercizio delle attività
previste dalla presente direttiva, nel rispetto della normativa sulla
protezione dei dati personali di cui alle direttive 95/46/CE e 2002/58/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio (*). --------- (*) GU L 201 del 31.7.2002, pag.37." (42)
È inserito il seguente articolo 56 bis: "Articolo 56 bis Sistema di allerta 1. Le autorità competenti di uno Stato
membro informano le autorità competenti di tutti gli altri Stati membri e la
Commissione dell'identità di un professionista al quale le autorità o i giudici
nazionali abbiano vietato, anche solo a titolo temporaneo, l'esercizio sul
territorio di detto Stato membro delle seguenti attività professionali: (a) medico generico, in possesso di un titolo di
formazione di cui all'allegato V, punto 5.1.4; (b) medico specialista, in possesso di un titolo
di cui all'allegato V, punto 5.1.3; (c) infermiere responsabile dell'assistenza
generale, in possesso di un titolo di cui all'allegato V, punto 5.2.2; (d) dentista in possesso delle qualifiche
professionali elencate nell'allegato V, punto 5.3.2; (e) dentista specialista in possesso di un titolo di
formazione di cui all'allegato V, punto 5.3.3; (f) veterinario in possesso di un titolo di
formazione di cui all'allegato V, punto 5.4.2, tranne qualora sia già stato notificato
in applicazione dell'articolo 32 della direttiva 2006/123/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio(*); (g) ostetrica in possesso di un titolo di
formazione di cui all'allegato V, punto 5.5.2; (h) farmacista in possesso di un titolo di
formazione di cui all'allegato V, punto 5.6.2; (i) possessori dei certificati di cui all'allegato
VII, punto 2, attestanti che il possessore ha completato una formazione che
soddisfa i requisiti minimi di cui rispettivamente agli articoli 24, 25, 31, 34,
35, 38, 40 o 44, ma che è iniziata prima delle date di riferimento per i titoli
di cui all'allegato V, punti 5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 e 5.6.2. (j) possessori di attestati di diritti acquisiti di
cui agli articoli 23, 27, 29, 33, 37 e 43. Le informazioni di cui al primo comma sono
trasmesse entro un termine di tre giorni dalla data di adozione della decisione
che vieta l'esercizio dell'attività professionale al professionista in oggetto. 2. Nei casi non contemplati dalla direttiva 2006/123/CE,
quando un professionista stabilito in uno Stato membro esercita un'attività
professionale con un titolo professionale diverso da quello di cui al paragrafo
1 e nel quadro della presente direttiva, uno Stato membro informa
tempestivamente gli altri Stati membri interessati e la Commissione appena viene
a conoscenza di comportamenti, atti o circostanze precisi, collegati a detta
attività, che potrebbero causare seri danni alla salute o alla sicurezza delle
persone o all'ambiente in un altro Stato membro. Tali informazioni si limitano
a quanto strettamente necessario per identificare il professionista in
questione e includono eventuali riferimenti alle decisioni di un'autorità
competente che vietano al professionista di svolgere le proprie attività
professionali. Gli altri Stati membri possono richiedere informazioni aggiuntive
alle condizioni indicate negli articoli 8 e 56. 3. Il trattamento dei dati personali ai fini
dello scambio di informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 deve essere effettuato
nel rispetto delle direttive 95/46/CE e 2002/58/CE. Il trattamento dei dati personali
da parte della Commissione deve avvenire nel rispetto del regolamento (CE) n. 45/2001.
4. Gli Stati membri fanno in modo che i
professionisti nei confronti dei quali un messaggio di allerta è inviato ad
altri Stati membri siano informati per iscritto, contemporaneamente all'invio,
di detta procedura di allerta e possano presentare ricorso al giudice nazionale
contro tali decisioni, o chiederne la rettifica, e abbiano accesso a mezzi di
tutela al fine di compensare eventuali danni causati da allerte ingiustificate inviate
ad altri Stati membri, e in tali casi occorre indicare che contro la decisione il
professionista ha intentato un ricorso. 5. La Commissione adotta atti di esecuzione
per l'applicazione del sistema di allerta. L'atto di esecuzione include
disposizioni sulle autorità competenti autorizzate a inviare e/o ricevere
allerte, sulle ulteriori informazioni intese a completare le allerte, sul
ritiro e la conclusione delle allerte, sui diritti di accesso ai dati, sulle
modalità di correzione delle informazioni contenute nelle allerte e sulle
misure intese a garantire la sicurezza durante il periodo di trattamento e di
conservazione. Gli atti di esecuzione sono adottati in conformità della
procedura consultiva di cui all'articolo 58. ---------------- (*) GU L 376 del 27.12.2006, pag.36." (43)
L'articolo 57 è sostituito dal seguente: "Articolo 57 Accesso in linea centrale alle informazioni 1. Gli Stati membri devono garantire che le
seguenti informazioni siano disponibili in linea e regolarmente aggiornate
tramite gli sportelli unici: (a) elenco di tutte le professioni regolamentate, ai
sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), nello Stato membro, che rechi
gli estremi delle autorità competenti per ciascuna professione regolamentata e
del centro di assistenza di cui all'articolo 57 ter; (b) elenco di tutte le professioni per le quali è
disponibile una tessera professionale europea, indicando il funzionamento e le
autorità competenti per il rilascio; (c) elenco di tutte le professioni per le quali lo
Stato membro applica il disposto dell'articolo 7, paragrafo 4, nella
legislazione e nella regolamentazione nazionale; (d) elenco delle formazioni regolamentate e delle
formazioni a struttura particolare di cui all'articolo 11, lettera c), punto ii); (e) tutti i requisiti, le procedure e le formalità
indicati nella presente direttiva, per ciascuna professione regolamentata nello
Stato membro, compresi i diritti che i cittadini devono corrispondere e i
documenti che devono presentare; (f) modalità di ricorso avverso le decisioni delle
autorità competenti a norma della legislazione e della regolamentazione
nazionali. 2. Gli Stati membri provvedono affinché le
informazioni di cui al paragrafo 1 siano fornite in modo chiaro e comprensibile
agli utenti, siano facilmente accessibili a distanza e per via elettronica e
siano aggiornate. 3. Gli Stati membri verificano che gli sportelli
unici e le autorità competenti rispondano il più rapidamente possibile a qualsiasi
richiesta di informazione loro rivolta. A tal fine gli sportelli unici possono
anche inoltrare dette richieste di informazioni ai centri di assistenza di cui
all'articolo 57 ter, informandone i richiedenti. 4. Gli Stati membri e la Commissione adottano
misure di accompagnamento intese a garantire che gli sportelli unici forniscano
le informazioni di cui al paragrafo 1 in altre lingue ufficiali dell'Unione europea.
Ciò non ha ripercussioni a livello di legislazione degli Stati membri sulle
lingue utilizzate nel rispettivo territorio. 5. Gli Stati membri collaborano tra loro e con la
Commissione ai fini dell'attuazione dei paragrafi 1, 2 e 4." (44)
È inserito il seguente articolo 57 bis: "Articolo 57 bis Procedure per via elettronica 1. Gli Stati membri si adoperano affinché a tutti
i requisiti, le procedure e le formalità concernenti aspetti oggetto della
presente direttiva possano essere facilmente data attuazione a distanza e per
via elettronica attraverso lo sportello unico pertinente. 2. Il paragrafo 1 non si applica allo svolgimento della
prova attitudinale o del periodo di adattamento di cui all'articolo 14,
paragrafo 1. 3. Nei casi in cui è giustificata la richiesta da
parte degli Stati membri di utilizzare le firme elettroniche avanzate, ai sensi
della direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(*) per l'espletamento
delle procedure di cui al paragrafo 1, gli Stati membri sono tenuti ad
accettare firme elettroniche conformi alla decisione 2009/767/CE della
Commissione(**) e a prevedere misure tecniche per l'elaborazione dei formati
delle firme elettroniche avanzate definiti nella decisione 2011/130/UE(***). 4. Tutte le procedure sono eseguite in conformità del
disposto della direttiva 2006/123/CE relativa agli sportelli unici. Eventuali
limiti temporali cui gli Stati membri devono sottostare per il completamento
delle procedure o delle formalità di cui alla presente direttiva iniziano a decorrere
dal momento in cui un cittadino presenta una richiesta presso uno sportello
unico. (*) GU L 13 del 19.1.2000, pag. 12 (**) GU L 274, del 20.10.2009, pag. 36 (***) GU L 53 del 26.2.2011, pag. 66." (45)
È inserito il seguente articolo 57 ter: "Articolo 57 ter Centri di assistenza 1. Ciascuno Stato membro designa, al più tardi il [inserire
data, ossia il termine di attuazione] un centro di assistenza incaricato di
fornire ai cittadini e ai centri degli altri Stati membri l'assistenza
necessaria in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali interessate
dalla presente direttiva, incluse le informazioni sulla legislazione nazionale che
disciplina le professioni e l'esercizio delle stesse, sulla legislazione
sociale ed eventualmente sul codice deontologico. 2. I centri di assistenza degli Stati membri
ospiti sono tenuti ad assistere i cittadini che esercitano i diritti loro conferiti
dalla presente direttiva, eventualmente in collaborazione con il centro di
assistenza dello Stato membro d'origine nonché con le autorità competenti e gli
sportelli unici nello Stato membro ospitante. 3. Tutte le autorità competenti dello Stato membro
ospitante devono prestare piena collaborazione al centro di assistenza dello
Stato membro ospitante e trasmettere informazioni su singoli casi ai centri di
assistenza negli Stati membri ospitanti che ne fanno richiesta. 4. Su richiesta della Commissione i centri di
assistenza informano quest'ultima sulle domande che essa sta trattando, entro
due mesi dal ricevimento della richiesta.". (46)
L'articolo 58 è sostituito dal seguente: "Articolo 58 Procedura di comitato 1. La Commissione è assistita da un comitato per
il riconoscimento delle qualifiche professionali. Tale comitato è un comitato ai
sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente
paragrafo si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011." (47)
È inserito il seguente articolo 58 bis: "Articolo 58 bis Esercizio della delega 1. Il potere di adottare atti delegati è conferito
alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo. 2. La delega di potere di cui all’articolo 3,
paragrafo 2, all’articolo 4 bis, paragrafo 7, all’articolo 4 ter,
paragrafo 2, all’articolo 20, all’articolo 21 bis, paragrafo 3, all’articolo
24, paragrafo 4, all’articolo 25, paragrafo 5, all’articolo 26, paragrafo 2, all’articolo
31, paragrafi 2 e 7, all’articolo 34, paragrafi 2 e 4, all’articolo 35, paragrafo
4, all’articolo 38, paragrafi 1 e 4, all’articolo 40, paragrafi 1 e 4, all’articolo
44, paragrafi 2 e 4, all’articolo 46, paragrafo 4, all’articolo 49 bis,
paragrafo 3, e all’articolo 49 ter, paragrafo 3, è conferito alla
Commissione per un periodo di tempo indeterminato a decorrere dal [inserire la
data, ossia la data di entrata in vigore della direttiva modificata ]. 3. La delega di potere di cui all’articolo 3,
paragrafo 2, all’articolo 4 bis, paragrafo 7, all’articolo 4 ter,
paragrafo 2, all’articolo 20, all’articolo 21 bis, paragrafo 3,
all’articolo 24, paragrafo 4, all’articolo 25, paragrafo 5, all’articolo 26,
paragrafo 2, all’articolo 31, paragrafi 2 e 7, all’articolo 34, paragrafi 2 e 4,
all’articolo 35, paragrafo 4, all’articolo 38, paragrafi 1 e 4, all’articolo 40,
paragrafi 1 e 4, all’articolo 44, paragrafi 2 e 4, all’articolo 46, paragrafo 4,
all’articolo 49 bis, paragrafo 3 e all’articolo 49 ter, paragrafo
3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal
Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata.
Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione
della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data
successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati
già in vigore. 4. Non appena adotta un atto delegato, la
Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al
Consiglio. 5. L'atto delegato adottato ai sensi dell’articolo
3, paragrafo 2, dell’articolo 4 bis, paragrafo 7, dell’articolo 4 ter,
paragrafo 2, dell’articolo 20, dell’articolo 21 bis, paragrafo 3, dell’articolo
24, paragrafo 4, dell’articolo 25, paragrafo 5, dell’articolo 26,
paragrafo 2, dell’articolo 31, paragrafi 2 e 7, dell’articolo 34, paragrafi 2 e
4, dell’articolo 35, paragrafo 4, dell’articolo 38, paragrafi 1 e 4, dell’articolo
40, paragrafi 1 e 4, dell’articolo 44, paragrafi 2 e 4, dell’articolo 46,
paragrafo 4, dell’articolo 49 bis, paragrafo 3, e dell’articolo 49 ter,
paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno
sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui è stato loro
notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo
che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare
obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo
o del Consiglio.". (48)
L'articolo 59 è sostituito dal seguente: "Articolo 59 Trasparenza 1. Gli Stati membri comunicano alla
Commissione un elenco delle professioni regolamentate previste dalla rispettiva
legislazione nazionale entro il [inserire la data, ossia la fine del periodo di
attuazione]. Le eventuali modifiche apportate a tale elenco di professioni
regolamentate vanno notificate senza indugio alla Commissione. La Commissione
sviluppa e tiene aggiornata una banca dati accessibile al pubblico contenente
tali informazioni. 2. Gli Stati membri valutano se, in base al loro ordinamento
giuridico, i requisiti stabiliti per limitare l'accesso a una professione o il
suo esercizio ai possessori di una specifica qualifica professionale, inclusi l'impiego
di titoli professionali e le attività professionali autorizzate in base a tale
titolo, sono compatibili con i seguenti principi: (a) i requisiti non devono essere direttamente o
indirettamente discriminatori in funzione della nazionalità o del luogo di
residenza; (b) i requisiti sono giustificati da un motivo
imperativo di interesse generale; (c) i requisiti devono permettere la realizzazione
dell’obiettivo perseguito e limitarsi a quanto è necessario per raggiungere
tale obiettivo. 3. Il paragrafo 1 si applica inoltre alle
professioni regolamentate in uno Stato membro da un'associazione o un'organizzazione
ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, e agli eventuali requisiti in materia di
adesione obbligatoria a un'associazione o un'organizzazione. 4. Entro il [inserire la data, ossia la fine del
periodo di attuazione], gli Stati membri trasmettono le informazioni sui requisiti
che intendono mantenere e sui motivi per ritenere detti requisiti conformi al disposto
del paragrafo 2. Gli Stati membri trasmettono informazioni sui requisiti successivamente
introdotti e sui motivi per ritenere detti requisiti conformi al paragrafo 2
entro sei mesi dall'adozione della misura. 5. Entro il [inserire la data, ossia la fine del
periodo di attuazione], e successivamente con frequenza biennale, gli Stati
membri presentano una relazione concernente i requisiti che sono stati
eliminati o resi meno rigidi. 6. La Commissione trasmette le relazioni agli
altri Stati membri e questi presentano le loro osservazioni entro un termine di
sei mesi. Durante questo periodo la Commissione consulta le parti interessate,
compresi i professionisti interessati. 7. La Commissione presenta una relazione di
sintesi, basata sulle informazioni inviate dagli Stati membri, al gruppo di
coordinatori istituito con la decisione 2007/172/CE della Commissione*, che
può formulare osservazioni in merito a detta relazione. 8. Alla luce delle osservazioni di cui ai paragrafi
6 e 7, la Commissione presenta entro il [inserire la data – un anno dopo la
fine del periodo di attuazione] le proprie conclusioni definitive al Consiglio
e al Parlamento europeo, eventualmente accompagnate da proposte di nuove
iniziative (*) GU L 79 del 20.3.2007, pag.38." (49)
All'articolo 61, il secondo comma è sostituito dal
seguente: "Eventualmente la Commissione adotta una
decisione di esecuzione per permettere allo Stato membro interessato di
derogare, per un certo periodo, all'applicazione della norma in questione.". (50)
Gli allegati II e III sono soppressi. (51)
All'allegato VII, punto 1, è aggiunta la seguente
lettera g): "g) la prova dell'assenza di sospensione temporanea
dall'esercizio della professione o di condanne penali, se lo Stato membro la
richiede ai propri cittadini, " Articolo
2 Modifica
del [regolamento IMI] Nell'allegato I del [regolamento IMI],
il testo del punto 2 è sostituito dal seguente: "2. Direttiva 2005/36/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio(*): articoli da 4 bis a 4 sexies,
articolo 8, articolo 21 bis, articolo 50, articolo 51, articolo 56 e
articolo 56 bis. (*) GU L 255 del 30.9.2005, pag.22." Articolo 3 Attuazione 1. Gli Stati membri mettono in
vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie
per conformarsi alla presente direttiva entro il [inserire la data – due
anni dopo l'entrata in vigore]. Essi comunicano immediatamente alla
Commissione il testo di tali disposizioni. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni,
queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un
siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di
tale riferimento sono decise dagli Stati membri. 2. Gli Stati membri comunicano alla
Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi
adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. Articolo 4 Entrata
in vigore La presente direttiva entra in vigore il
ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea. Articolo 5 Destinatari Gli Stati
membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il Per il Parlamento europeo Per
il Consiglio Il presidente Il
presidente SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 1.1. Titolo della proposta/iniziativa 1.2. Settore/settori
interessati nella struttura ABM/ABB 1.3. Natura
della proposta/iniziativa 1.4 Obiettivi 1.5. Motivazione
della proposta/iniziativa 1.6. Durata
e incidenza finanziaria 1.7 Modalità
di gestione previste 2. MISURE DI GESTIONE 2.1. Disposizioni
in materia di monitoraggio e di relazioni 2.2 Sistema
di gestione e di controllo 2.3. Misure
di prevenzione delle frodi e delle irregolarità 3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA
PROPOSTA/ INIZIATIVA 3.1. Rubrica/rubriche
del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa
interessate 3.2. Incidenza
prevista sulle spese 3.2.1. Sintesi
dell'incidenza prevista sulle spese 3.2.2. Incidenza prevista
sugli stanziamenti operativi 3.2.3. Incidenza prevista
sugli stanziamenti di natura amministrativa 3.2.4. Compatibilità con il
quadro finanziario pluriennale attuale 3.2.5. Partecipazione di
terzi al finanziamento 3.3. Incidenza prevista sulle
entrate SCHEDA
FINANZIARIA LEGISLATIVA
6.
CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA
6.1.
Titolo della proposta/iniziativa
Direttiva
n. xxx del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2005/36/CE
relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.
6.2.
Settore/settori interessato nella struttura ABM/ABB[26]
Mercato
interno – Economia basata sulle conoscenze Mercato
interno – Servizi
6.3.
Natura della proposta/iniziativa
¨ La
proposta/iniziativa riguarda una nuova azione
6.4.
Obiettivi
6.4.1.
Obiettivo/obiettivi strategici pluriennali della
Commissione oggetto della proposta/iniziativa
Nella
Comunicazione "Atto per il mercato unico, dodici leve per stimolare la
crescita e rafforzare la fiducia" (COM(2011) 206 definitivo), la
Commissione ha individuato l'esigenza di ammodernamento della legislazione sul
riconoscimento delle qualifiche professionali. In tale contesto, l'Atto per il
mercato unico (AMU) menziona esplicitamente la creazione di una tessera
professionale europea (European Professional Card, EPC) come strumento (sotto
forma di certificato elettronico) per facilitare la mobilità dei professionisti
e allo stesso tempo rafforzare la fiducia tra le autorità competenti degli
Stati membri apportando, infine, vantaggi sia ai consumatori che ai datori di
lavoro. La
creazione dell'EPC dovrebbe aumentare l'efficienza delle attuali procedure di
riconoscimento e aiutare a ridurre i costi. Una delle principali
caratteristiche dell'EPC sarà il suo utilizzo di un ufficio di controllo UE
comune, per la precisione il sistema d'informazione del mercato interno
("IMI") che verrà ulteriormente potenziato grazie alla nuova
funzionalità dell'EPC. L'EPC
dovrebbe diventare uno strumento opzionale e volontario per i professionisti
interessati ma obbligatorio per le autorità competenti. A parte l'EPC, la
funzione di ufficio di controllo dell'IMI dovrebbe essere inoltre utilizzata
per istituire un meccanismo di allerta su scala europea, per mezzo del quale
gli Stati membri si avvisano l'un l'altro in merito a professionisti che non hanno
più il permesso di esercitare a causa di sanzioni penali o disciplinari, nonché
per supportare la notifica di nuovi diplomi. L'IMI
è uno strumento di comunicazione online sviluppato dalla Commissione europea e
offerto come servizio gratuito agli Stati membri fino dal 2008. Al momento
viene utilizzato per lo scambio di informazioni ai sensi della direttiva 2005/36/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 sul riconoscimento
delle qualifiche professionali e la direttiva 2006/123/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui servizi nel mercato interno. L'IMI
permette alle autorità nazionali, regionali e locali di comunicare rapidamente
e facilmente con le corrispondenti autorità di un altro paese, secondo metodi di
lavoro uniformi concordati da tutti gli Stati membri. L'IMI aiuta gli utenti a
i) individuare la giusta autorità da contattare, ii) comunicare con essa servendosi
di un repertorio di domande e risposte pretradotte e iii) seguire l’iter della domanda
di informazioni grazie a un meccanismo di tracciabilità. La
proposta di utilizzare l'IMI come ufficio di controllo per l'emissione e il
monitoraggio continuato delle EPC e un meccanismo di allerta è in linea con la
politica espressa dalla Commissione. Pertanto, nelle sue comunicazioni
sull'Atto per il mercato unico la Commissione ha specificato che tale sistema
andrebbe, preferibilmente, usato come strumento di partenariato per
l'attuazione delle regole del mercato unico nelle future proposte della
Commissione. Nel
contesto della strategia di espansione dell'IMI, adottata dalla Commissione,
verrà sviluppato in ambito IMI uno strumento per le notifiche da parte degli
Stati membri alla Commissione. Tale strumento può inoltre essere utilizzato per
la notifica di nuovi diplomi ai sensi della direttiva.
6.4.2.
Obiettivo/obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate
Obiettivo specifico n. 8: facilitare il libero movimento dei
professionisti qualificati all'interno dell'UE Una
delle attività principali all'interno dell'obiettivo è lo sviluppo di una
proposta di revisione della direttiva sulle qualifiche professionali allo scopo
di semplificare e modernizzare in modo significativo tutto il processo,
compresa l'introduzione e l'uso delle tessere professionali europee. L'obiettivo
complessivo della presente misura è accelerare il processo di decisione sul
riconoscimento di qualifiche professionali e aumentare il numero di richieste
in materia. Al
fine di raggiungere questi obiettivi, si prevede il ricorso alle seguenti
attività: 1. aumento
della trasparenza su tutta la procedura per mezzo dell'istituzione di
un'interfaccia pubblica per permettere ai professionisti i) di vedere gli
elenchi di documenti richiesti per la richiesta e ii) richiedere e ottenere
dalle autorità competenti pertinenti una EPC online; 2. aumentare
il coinvolgimento dello Stato membro d'origine nella procedura al fine di
facilitare l'elaborazione delle domande da parte dello Stato membro ospitante
attraverso l'uso obbligatorio dell'IMI come ufficio di controllo (da parte di
tutte le autorità competenti). Per meglio rispondere ad un ruolo di maggiore
peso all'interno della procedura, l'IMI dovrebbe essere ulteriormente
sviluppato al fine di sostenere l'EPC; 3. facilitare
la diffusione di allerte riguardanti i professionisti. 4. facilitare
il processo di notifica dei titoli formali (diplomi) per mezzo dell'IMI. Obiettivo specifico n. 12: sviluppare pienamente il potenziale del sistema
d'informazione del mercato interno (IMI) per contribuire
al miglioramento dell’applicazione della normativa in materia di mercato unico. L'uso dell'IMI è obbligatorio ai sensi della direttiva dei servizi e lo diventerà anche ai sensi della direttiva sulle qualifiche
professionali riveduta. La proposta attuale, ovvero utilizzare il sistema IMI
per il rilascio e la gestione dell'EPC come meccanismo di allerta e sistema di
notifica dei nuovi diplomi, è in linea con la politica della Commissione sulla
futura espansione dell'IMI in altre aree della legislazione UE (come espresso
nella comunicazione "Migliorare la governance del mercato interno
attraverso una più stretta cooperazione amministrativa. Una strategia per
estendere e sviluppare il sistema d'informazione del mercato interno (COM(2011)
75 definitivo) ("comunicazione su una strategia per l’IMI").) Attività ABM/ABB interessate 12/02
01: attuazione e sviluppo del mercato interno
6.4.3.
Risultati e incidenza previsti
Precisare gli effetti
che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati. La
proposta prevede: 1. Un
alto livello di certezza del diritto per quanto riguarda la gestione delle
richieste di riconoscimento delle qualifiche professionali dei cittadini UE per
mezzo dell'IMI; 2. Un
alto livello di trasparenza per quanto riguarda la gestione delle richieste di
riconoscimento delle qualifiche professionali dei cittadini UE; 3. Facilitazione
e riduzione del carico amministrativo da parte delle autorità competenti a
livello nazionale; 4. Contenimento
dei costi grazie al riutilizzo e alla reingegnerizzazione in nuovi settori di
uno strumento informatico già esistente anziché istituire nuovi strumenti che
rispondono a una sola finalità, sia a livello UE che nazionale, al fine di
trarre vantaggio dalle economie di scala e di diversificazione; 6. Maggiore
integrazione nella cooperazione tra gli Stati membri, poiché la direttiva dei servizi
già prevede un meccanismo di allerta per molti professionisti, fatta eccezione
per i professionisti del settore sanitario in cui i rischi per la salute
pubblica sono significativi.
6.4.4.
Indicatori di risultato e di incidenza
Precisare gli
indicatori per il monitoraggio della realizzazione della proposta/iniziativa. La
proposta contribuirà ad una più efficace applicazione delle leggi UE
nell'ambito delle qualifiche professionali e permetterà di risparmiare costi di
gestione, manutenzione e sviluppo di risorse informatiche. I
suoi effetti diretti possono essere misurati con i seguenti indicatori: - numero
di professioni che si affidano al meccanismo EPC/IMI per il riconoscimento
delle qualifiche professionali nell'UE. Di fatto l'EPC non viene introdotta o
imposta automaticamente a tutte le professioni regolamentate; - il
numero di richieste di EPC effettuate attraverso l'IMI su base annuale; - la
velocità media della procedura per l'EPC - il
numero di autorità competenti che usano attivamente il sistema per lo scambio
di informazioni (cioè non sono semplicemente registrate come utenti); - il
numero di notifiche di nuovi diplomi effettuate. - la
soddisfazione dell'utente misurata attraverso sondaggi.
6.5.
Motivazione della proposta/iniziativa
6.5.1.
Necessità da coprire nel breve o lungo termine
La
proposta aumenterà l'efficienza del processo di riconoscimento delle qualifiche
professionali e la mobilità temporanea dei professionisti in quanto vi sarà una
sola procedura applicata a tutti, basata su di una piattaforma informatica
comune paneuropea. Il sistema EPC/IMI si applicherà alle professioni che hanno
richiesto di essere incluse in questo nuovo processo e in seguito verrà esteso
progressivamente ad altre professioni. Sotto questo aspetto i costi iniziali
sono più limitati e le future estensioni trarranno beneficio delle economie di
scala. Inoltre
è necessario stabilire un meccanismo di allerta per i professionisti interdetti
dalla pratica di una professione. Allo
stesso tempo, considerando che il sistema IMI già esiste, i nuovi processi
assicureranno un livello più alto di certezza del diritto in materia di
trattamento dei dati personali all'interno dell'IMI, in linea con il
regolamento IMI attualmente in discussione nel Consiglio e nel Parlamento europeo.
Esso inoltre trarrà vantaggio dalle economie di diversificazione.
6.5.2.
Valore aggiunto dell’intervento dell’Unione europea
Data
la natura dell'IMI di strumento di comunicazione centralizzato, sviluppato e
gestito dalla Commissione, è chiaro che tale strumento faciliterà
l'introduzione e il funzionamento senza problemi del processo di rilascio
dell'EPC oltre a rappresentare un buon meccanismo di allerta tra Stati membri.
La Commissione offre l'IMI come servizio gratuito agli Stati membri,
assicurandone il mantenimento e lo sviluppo, un servizio di assistenza e
l'hosting per l'infrastruttura informatica. Queste mansioni non possono essere
eseguite in modo decentralizzato. L'IMI
supera gli ostacoli alla cooperazione transfrontaliera quali barriere
linguistiche, differenze culturali in ambito amministrativo e lavorativo e
mancanza di procedure predefinite per lo scambio di informazioni. Grazie al
coinvolgimento degli Stati membri nella progettazione del sistema, l'IMI offre
metodi di lavoro uniformi, concordati da tutti gli Stati membri.
6.5.3.
Insegnamenti tratti da esperienze analoghe
L'IMI
è stato lanciato nel 2008. Circa 6 700 autorità competenti e 11 000 utenti
sono attualmente registrati nel sistema. Nel 2010 ci sono stati circa 2 000
scambi di informazioni. L'IMI
è stato utilizzato nel contesto della direttiva sulle qualifiche professionali
dal 2008. L'esperienza è stata molto positiva, come dimostra il numero di domande,
nonché l'accordo esistente tra Stati membri per estenderlo a tutte le
professioni. C'è una forte domanda da parte degli Stati membri di ampliare
l'uso dell'IMI a tutti i possibili livelli in cui la cooperazione ravvicinata è
considerata indispensabile. La ragione dietro questa forte domanda è il fatto che le
attuali procedure di riconoscimento sono troppo lunghe e laboriose. Manca
inoltre un meccanismo di allerta per le professioni del settore sanitario. La
gran parte delle parti interessate richiede che questa lacuna sia risolta.
Infine, gestire un sistema di notifica senza uno strumento di tipo informatico
è un compito troppo complesso e laborioso.
6.5.4.
Coerenza ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti
La
comunicazione della Commissione "Migliorare la governance del mercato
interno attraverso una più stretta cooperazione amministrativa. Una strategia
per estendere e sviluppare il sistema di informazione del mercato interno
(IMI)" (COM(2011) 75 definitivo) ha tracciato il piano per la futura
espansione dell'IMI in altre aree del diritto dell'UE. La
comunicazione della Commissione "Atto per il mercato unico" ha
inoltre sottolineato l'importanza dell'efficace riconoscimento delle qualifiche
professionali e della creazione di una tessera professionale europea[27].
Per quanto riguarda il meccanismo di allerta, la direttiva dei servizi (direttiva
2006/123/CE) prevede l'obbligo di allerta per alcuni ma non tutti gli operatori
che offrono servizi professionali. La lacuna più grave riguarda i
professionisti del settore sanitario, a cui non si applica la direttiva dei
servizi. L'accesso
all'interfaccia pubblica per le domande di tessere professionali europee può
essere conferito, tra l'altro, anche attraverso gli sportelli unici.
6.6.
Durata e incidenza finanziaria
¨ La proposta/iniziativa ha durata
illimitata –
Attuazione con un periodo di avviamento dal 2013 al
2014, –
seguito da un funzionamento a pieno ritmo. I costi
operativi, di hosting e di manutenzione sono inclusi nei costi rilevanti per l'utilizzo
del sistema IMI.
6.7.
Modalità di gestione previste[28]
¨ Gestione diretta centralizzata da parte della Commissione
7.
MISURE DI GESTIONE
7.1.
Disposizioni in materia di monitoraggio e di
relazioni
Precisare frequenza e
condizioni. La
Commissione presenterà una relazione annuale sullo sviluppo e le prestazioni
dell'IMI. A tale proposito, l'uso dell'IMI per domande di EPC, allerte e
notifica dei diplomi deve essere adeguatamente segnalato. Inoltre, sarà
periodicamente trasmessa al garante europeo della protezione dei dati una
relazione sulle questioni legate alla protezione dei dati nell’ambito dell’IMI,
compresa quella della sicurezza.
7.2.
Sistema di gestione e di controllo
7.2.1.
Rischi individuati
Una
delle principali caratteristiche della proposta è che l'EPC, il meccanismo di
allerta e la notifica si baseranno sulle funzionalità IMI. La Commissione è il
"proprietario del sistema" IMI ed è responsabile del suo funzionamento
quotidiano, della manutenzione e dello sviluppo. I rischi operativi, sotto
questo aspetto, sono già stati identificati nel quadro generale dell'utilizzo
dell'IMI e nella proposta di un regolamento IMI. Oltre
ai rischi operativi di cui sopra, altri rischi aggiuntivi derivano dalla non
adozione dell'EPC da parte di tutte le professioni e i professionisti. In altre
parole, il rischio è che l'EPC venga sviluppata completamente e resa operativa
ma vi sia poca o nessuna domanda. Inoltre le autorità competenti possono
trovare difficoltà nell'adattarvisi e potrebbero non fornire risorse adeguate
per gestire i processi nel modo adatto e tempestivamente. L'introduzione
della tessera professionale europea e del meccanismo di allerta inoltre
comporta problemi di protezione dati, compresa la gestione delle allerte
ingiustificate. Un nuovo e valido quadro legislativo inoltre richiede una
gestione quotidiana molto attenta.
7.2.2.
Modalità di controllo previste
Per
quanto riguarda l'EPC, il meccanismo di allerta e le notifiche che dipendono
dal funzionamento dell'IMI, le stesse devono essere visionate nel contesto del
funzionamento dell'IMI e della bozza di regolamento IMI. Per
quanto riguarda la gestione dei restanti rischi, identificati come da sezione 2.2.1,
la Commissione fornisce assistenza (ad es. workshop e altro) a tutte le parti
interessate (ad es. Stati membri, autorità competenti, organizzazioni
professionali ecc.) e promuove attivamente l'introduzione e l'attrattività del
nuovo sistema.
7.3.
Misure di prevenzione delle frodi e delle
irregolarità
Precisare le misure di
prevenzione e di tutela già in vigore o previste. Ai
fini della lotta contro la frode, la corruzione e altre attività illegali, le
disposizioni normalmente applicabili alle attività della Commissione, fra cui
il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la
lotta antifrode (OLAF), si applicano nel contesto dell'IMI senza alcuna
limitazione.
8.
INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/ INIZIATIVA
8.1.
Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale
e linea/linee di bilancio di spesa interessate
· Linee del bilancio di spesa esistenti Rubriche del quadro finanziario pluriennale || Linea di bilancio || Natura della spesa || Partecipazione Numero [descrizione………………………...……….] || SD/SND ([29]) || di paesi[30] EFTA || di paesi candidati[31] || di paesi terzi || ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis) del regolamento finanziario 1A || 12.02.01 Attuazione e sviluppo del mercato interno || SD || SÌ || NO || NO || NO 1A || 12.01.04 Attuazione e sviluppo del mercato interno — Spese di gestione amministrativa || SND || SÌ || NO || NO || NO 1A || 26.03.01.01 Soluzioni di interoperabilità per le pubbliche amministrazioni europee (ISA) || SD || SÌ || SÌ || NO || NO
8.2.
Incidenza prevista sulle spese
8.2.1.
Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese
EUR (al terzo decimale) Rubrica del quadro finanziario pluriennale: || 1B || Attuazione e sviluppo del mercato interno DG: <…….> || || || Anno 2013 || Anno 2014 || || || || TOTALE Stanziamenti operativi || || || || || || || || 12.02.01 || Impegni || (1) || 362 500 || 362 500 || || || || || || 725 000 Pagamenti || (2) || 362 500 || 362 500 || || || || || || 725 000 TOTALE degli stanziamenti per la DG MARKT || Impegni || =1+1a +3 || 362 500 || 362 500 || || || || || || 725 000 Pagamenti || =2+2a +3 || 362 500 || 362 500 || || || || || || 725 000 Si prevede che la presente proposta, con i
relativi costi di sviluppo entrerà in vigore nel 2013 con un processo che si
estende fino al 2014. Per ulteriori dettagli sul finanziamento
generale dell'IMI, consultare la scheda finanziaria allegata alla proposta di
un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla
cooperazione amministrativa attraverso il sistema d'informazione del mercato
interno (“regolamento IMI”) (COM(2011) 522 definitivo. In questo contesto verrà
esaminata anche la possibilità di finanziare i costi dello sviluppo attraverso
il programma ISA. TOTALE degli stanziamenti operativi || Impegni || (4) || 362 500 || 362 500 || || || || || || 725 000 Pagamenti || (5) || 362 500 || 362 500 || || || || || || 725 000 TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalle dotazioni per programmi specifici || (6) || || || || || || || || TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 1A del quadro finanziario pluriennale || Impegni || =4+ 6 || 362 500 || 362 500 || || || || || || 725 000 Pagamenti || =5+ 6 || 362 500 || 362 500 || || || || || || 725 000
8.2.2.
Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi
–
¨ La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di stanziamenti
operativi, come spiegato di seguito: Stanziamenti di impegno in EUR (al terzo decimale) Indicare obiettivi e risultati ò || || || Anno 2013 || Anno 2014 || Anno N+2 || Anno N+3 || …inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) || TOTALE RISULTATI Tipo di risultato[32] || Costo medio del risultato || Numero dei risultati || Costo || Numero dei risultati || Costo || Numero dei risultati || Costo || Numero dei risultati || Costo || Numero dei risultati || Costo || Numero dei risultati || Costo || Numero dei risultati || Costo || Totale dei risultati || Costo totale OBIETTIVO SPECIFICO N. 1 aumento della trasparenza || || || || || || || || || || || || || || || || - Risultato || Interfaccia al pubblico || 380 000 || || 190 000 || || 190 000 || || || || || || || || || || || || 380 000 Totale parziale per l'obiettivo specifico n.1 || || 190 000 || || 190 000 || || || || || || || || || || || || 380 000 OBIETTIVO SPECIFICO N. 2 funzione di ufficio di controllo || || || || || || || || || || || || || || || || - Risultato || Funzione di ufficio di controllo || 124 000 || || 62 000 || || 62 000 || || || || || || || || || || || || 124 000 Totale parziale per l'obiettivo specifico n. 2 || || 62 000 || || 62 000 || || || || || || || || || || || || 124 000 OBIETTIVO SPECIFICO N. 3 Meccanismi di allerta || || || || || || || || || || || || || || || || - Risultato || Meccanismo di allerta || 160 000 || || 80 000 || || 80 000 || || || || || || || || || || || || 160 000 Totale parziale per l'obiettivo specifico n. 3 || || 80 000 || || 80 000 || || || || || || || || || || || || 160 000 OBIETTIVO SPECIFICO N. 4 Sistemi per la notifica... || || || || || || || || || || || || || || || || - Risultato || Sistemi per la notifica || 61 000 || || 30 500 || || 30 500 || || || || || || || || || || || || 61 000 Totale parziale per l'obiettivo specifico n. 4 || || 30 500 || || 30 500 || || || || || || || || || || || || 61 000 COSTO TOTALE || || 362 500 || || 362 500 || || || || || || || || || || || || 725 000
8.2.3.
Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura
amministrativa
8.2.3.1.
Sintesi
–
¨ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di stanziamenti
amministrativi
8.2.3.2.
Fabbisogno previsto di risorse umane
–
¨ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di risorse umane
8.2.4.
Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale
attuale
–
¨ La proposta/iniziativa è compatibile con il vigente quadro finanziario
pluriennale (2013). –
La proposta/iniziativa è compatibile con il quadro
finanziario pluriennale futuro (2014-2020). La proposta viene coperta per mezzo
di dotazioni già previste nelle linee di bilancio di spesa relative al mercato
interno. Per quanto riguarda l'esercizio 2013, gli stanziamenti sono inclusi
nella programmazione finanziaria ufficiale della Commissione, per quanto invece
riguarda il 2014 e gli anni successivi, gli stanziamenti sono inclusi nella
proposta di quadro finanziario pluriennale della Commissione.
8.2.5.
Partecipazione di terzi al finanziamento
–
La proposta/iniziativa non prevede il cofinanziamento
da parte di terzi
8.3.
Incidenza prevista sulle entrate
–
¨ La proposta/iniziativa non ha alcuna incidenza finanziaria sulle entrate. [1] Eurobarometro n. 363. [2] Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 376
del 27.12.2006, pag. 36). [3] Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche
professionali (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22). [4] "Nuove competenze per nuovi lavori. Prevedere le
esigenze del mercato del lavoro e le competenze professionali e
rispondervi", comunicazione della Commissione, COM(2008)868, 16.12.2008. [5] Relazione 2010 sulla cittadinanza dell'Unione
"Eliminare gli ostacoli all’esercizio dei diritti dei cittadini
dell’Unione", COM(2010)603, 27.10.2010. [6] "Analisi annuale della crescita: progredire nella
risposta globale dell'UE alla crisi", comunicazione della Commissione,
COM(2011)11, 12.1.2010. [7] Comunicazione della Commissione, L’Atto per il mercato
unico, Dodici leve per stimolare la crescita e rafforzare la fiducia, “Insieme
per una nuova crescita”, COM(2011)206, SEC(2011)467. [8] EUCO 52/11. [9] A7-0373/2011. [10] Cfr. http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/policy_developments/evaluation_en.htm. [11] Lo studio, pubblicato il 31 ottobre 2011, è disponibile al
seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/docs/policy_developments/final_report_en.pdf. [12] Cfr. http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2011/professional_qualifications_en.htm. [13] COM(2011)367 definitivo. [14] Cfr.
http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/policy_developments/european_professional_card_en.htm. [15] Cfr. ad esempio la causa C-330/03, Colegio de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. [16] Cfr. causa C-313/01, Morgenbesser; C-345/08, Pesla. [17] Cause C-47/08, C-50/08, C-51/08, C-52/08, C-53/08, C-54/08
e C-61/08. [18] GU C , , pag. . [19] [20] GU L 255 del 30.9.2005, pag.22.. [21] COM(2011) 206 definitivo, 13.4.2011. [22] COM(2010) 603
definitivo. [23] GU L […]. [24] GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36. [25] GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13. [26] ABM: Activity-Based Management (gestione per attività) –
ABB: Activity-Based Budgeting (fissazione del bilancio per attività). [27] Vedere nota 6 sopra. [28] Per ulteriori dettagli sulle modalità di gestione e
relativi riferimenti al regolamento finanziario consultare il sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html. [29] SD= stanziamenti dissociati / SND= stanziamenti non
dissociati. [30] EFTA: associazione europea di libero scambio. [31] Si intendono i paesi candidati e, ove applicabile, i
potenziali candidati dei Balcani occidentali. [32] Per "risultati" si intendono prodotti e servizi
da fornire (ad es. numero di scambi fra studenti finanziati, numero di km di
strade costruite, ecc.).