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Document 52011PC0844
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing a financing instrument for the promotion of democracy and human rights worldwide
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce uno strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce uno strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo
/* COM/2011/0844 definitivo - 2011/0412 (COD) */
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce uno strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo /* COM/2011/0844 definitivo - 2011/0412 (COD) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA L'Unione europea si fonda sui valori del
rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia,
dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani
(articolo 2 del trattato sul'Unione europea). Inoltre, come prevede il
trattato, l'azione dell'Unione sulla scena internazionale "si fonda sui
principi che ne hanno informato la creazione, lo sviluppo e l'allargamento e
che essa si prefigge di promuovere nel resto del mondo: democrazia, Stato di
diritto, universalità e indivisibilità dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali, rispetto della dignità umana, principi di uguaglianza e di
solidarietà e rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite e del
diritto internazionale" (articolo 21). La promozione della democrazia e dei diritti
umani è quindi un aspetto fondamentale dell'azione esterna dell'Unione europea.
Per promuovere i diritti dell'uomo e la democrazia a livello mondiale, l'Unione
europea ricorre ad un'ampia gamma di misure, che spaziano dal dialogo politico
e alle iniziative diplomatiche, dalla cooperazione e all'assistenza finanziaria
e tecnica. Il regolamento che istituisce uno strumento
europeo per la democrazia e i diritti umani (EIDHR)[1] rappresenta una pietra angolare
di questa strategia politica e una manifestazione unica e visibile del forte
impegno dell'Unione europea a favore della democrazia e dei diritti umani. Lo
strumento si è rivelato efficace e ha permesso di ottenere ottimi risultati in
molti casi, fornendo sostegno alle organizzazioni della società civile e di
difesa dei diritti umani in tutto il mondo e alle missioni di osservazione
elettorale. Grazie alla sua flessibilità e al fatto che il suo utilizzo non è
subordinato al consenso dei governi, lo strumento EIDHR rappresenta un valore
aggiunto fondamentale, che va ad arricchire l'arsenale delle politiche
dell'Unione europea. Il nuovo regolamento deve mantenere gli
obiettivi e il campo di applicazione generali dello strumento EIDHR,
contribuendo allo sviluppo e al consolidamento dei diritti umani e delle
libertà fondamentali, della democrazia e dello Stato di diritto a livello
mondiale. Il regolamento si basa sul forte legame che
esiste tra democrazia e diritti umani. Negli ultimi anni, il programma dell'Unione
europea di sostegno alla democrazia si è sviluppato a ritmo costante, evolvendo
verso un'impostazione globale. In particolare, le conclusioni del Consiglio del
novembre 2009[2]
sul sostegno alla democrazia rappresentano i primi concreti orientamenti strategici
per una politica di sostegno alla democrazia più ampia e coerente, inserita nel
quadro delle relazioni esterne dell'Unione europea. Nel dicembre 2010, la
Commissione ha presentato una prima relazione sul seguito dato alle conclusioni
e sono state adottate nuove conclusioni[3],
nel cui ambito sono stati selezionati dieci paesi pilota dove attuare il
programma d'azione e realizzare interventi immediati. Si ritiene quindi
essenziale che il futuro strumento EIDHR conservi un campo di applicazione
vasto, che comprenda l'attuale ampia gamma di attività di promozione e sostegno
di base e di operazioni sul campo, tra cui le missioni di osservazione
elettorale, promuovendo tutti i diritti fondamentali riconosciuti dai regimi
democratici e gli altri diritti umani e libertà fondamentali. In tal modo,
saranno garantite la razionalità delle politiche, la globalità dell'approccio,
la coerenza delle operazioni e le economie di scala. Dal 2007 lo strumento per la democrazia e i
diritti umani persegue cinque obiettivi: ·
migliorare il rispetto dei diritti dell'uomo e
delle libertà fondamentali nei paesi dove sono maggiormente a rischio; ·
consolidare il ruolo della società civile nella
promozione dei diritti umani e delle riforme democratiche, nella promozione
della conciliazione pacifica dei diversi gruppi di interesse e nel
rafforzamento della partecipazione e della rappresentanza politica; ·
sostenere le azioni in materia di diritti umani e
democrazia in settori che rientrano negli orientamenti dell'Unione europea, tra
cui i dialoghi su diritti umani, difensori dei diritti umani, pena di morte,
tortura, bambini e conflitti e armati, diritti dei minori, violenza contro le
donne e le giovani donne e lotta contro ogni forma di discriminazione nei loro
riguardi, diritto umanitario internazionale e possibili orientamenti futuri; ·
sostenere e consolidare il quadro internazionale e
regionale relativo alla protezione e la promozione dei diritti umani, della
giustizia, dello Stato di diritto e alla promozione della democrazia; ·
consolidare la fiducia nei processi elettorali
democratici, ampliandone l'affidabilità e la trasparenza, nello specifico
grazie alle missioni di osservazione elettorale. La strategia di
risposta[4]
nel quadro dello strumento EIDHR si basa essenzialmente sulla collaborazione
con le organizzazioni della società civile attive nella difesa delle libertà
fondamentali che sono alla base di ogni attività democratica e nella formazione
della società civile, affinché questa diventi una forza in grado di promuovere
efficacemente le riforme politiche e la difesa dei diritti umani. Tale
peculiarità della strategia di risposta verrà trasferita nel nuovo regolamento.
In questo modo, lo strumento andrà ad integrare la nuova generazione di
programmi geografici, i quali, pur concentrandosi soprattutto sul
consolidamento delle istituzioni pubbliche, prevedono un'attenzione sempre
maggiore per la democrazia e i diritti umani. Inoltre, il nuovo
regolamento EIDHR andrà ad arricchire la gamma di strumenti di cui dispone
l'Unione europea, permettendo di affrontare in modo più adeguato i contesti dei
paesi difficili o le situazioni di emergenza in cui i diritti umani e le
libertà fondamentali sono maggiormente a rischio. I recenti avvenimenti nei
paesi interessati dalla politica europea di vicinato, in particolare la
cosiddetta "primavera araba", hanno dimostrato in che misura le
popolazioni locali rivendichino a gran voce libertà, diritti e democrazia,
rivendicazioni che l'Unione europea deve sostenere. In casi del genere,
l'Unione europea avrà la possibilità di finanziare direttamente azioni ad hoc
attraverso sovvenzioni dirette o sovvenzioni di valore modesto. Ciò si rivelerà
utile nei casi in cui le modalità procedurali possono incidere negativamente
sull'efficacia delle azioni o esporre i beneficiari a intimidazioni e
rappresaglie gravi o ad altri tipi di rischi. Di norma, le azioni ad hoc sono
inserite nei documenti strategici e nei programmi annuali ma potranno essere
eccezionalmente adottate attraverso misure speciali che non rientrano nel ciclo
di programmazione. Da un punto di vista più
ampio, la proposta di regolamento EIDHR va vista nel contesto di tutti gli
strumenti finanziari proposti per il Quadro finanziario pluriennale 2014-2020,
descritto nella comunicazione "Un bilancio per la strategia Europa
2020". Assieme agli strumenti di cui alla rubrica 4 (Ruolo mondiale
dell'Europa) e al Fondo europeo di sviluppo, il nuovo strumento EIDHR
assicurerà maggiori coerenza ed efficacia all'azione esterna dell'Unione
europea. In conformità con la decisione del Consiglio
che fissa l'organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l'azione
esterna (SEAE)[5],
l’alto rappresentante/vicepresidente assicura il coordinamento politico globale
dell’azione esterna dell’Unione, anche attraverso lo strumento per la
democrazia e i diritti umani. In particolare, il servizio europeo per l'azione
esterna contribuirà al ciclo di programmazione e gestione dello strumento
EIDHR, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, della citata decisione del
Consiglio. 2. RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI CON LE
PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO Tra il 26 novembre
2010 e il 31 gennaio 2011, la Commissione europea ha condotto una consultazione
pubblica sul finanziamento futuro dell'azione esterna dell'Unione europea, utilizzando
un questionario online e un documento intitolato "Quali strumenti
finanziari per l'azione esterna dell'UE dopo il 2013?", redatto dalla
Commissione e dai servizi SEAE interessati. I 220 contributi ricevuti
offrono una fotografia ampia e articolata della varietà di strutture, opinioni
e tradizioni che caratterizzano la comunità dell'azione esterna. Secondo la maggioranza (circa il 70%) dei
rispondenti, l'intervento finanziario dell'Unione europea apporta un valore
aggiunto significativo nei principali settori politici finanziati degli
strumenti dell'Unione europea per l'azione esterna[6]. Molti rispondenti individuano
nel criterio del valore aggiunto dell'Unione europea il principale motore dei
progressi futuri e ritengono che l'Unione europea debba sfruttare il vantaggio
comparativo di cui gode, grazie alla sua presenza sulla scena mondiale,
all'esperienza in un'ampia gamma di settori, alla sua natura sovranazionale e
al suo ruolo di facilitatore del coordinamento, e trarre vantaggio dalle
economie di scala. Quasi
tutti i rispondenti (il 92%) sono favorevoli ad un approccio più differenziato,
adeguato alle peculiarità del paese beneficiario, basato su criteri validi e
sulla raccolta efficiente di dati, da utilizzare per migliorare l'impatto degli
strumenti finanziari dell'Unione europea. Oltre due terzi dei rispondenti
ritengono che nel quadro dell'azione esterna si tenga adeguatamente conto degli
interessi dell'Unione europea e che le strategie di azione esterna debbano
basarsi maggiormente sui valori e sui principi dell'Unione europea e sugli
obiettivi di sviluppo dei paesi partner.Una minoranza di rispondenti ritiene
invece che l'azione esterna dell'Unione europea debba concentrarsi maggiormente
sugli interessi dell'Unione europea nel contesto dell'economia globale,
soprattutto rispetto alle economie emergenti. Per quanto
riguarda la semplificazione degli strumenti e l'equilibrio tra strumenti
geografici e tematici, i pareri sono divisi sulla revisione dei programmi
tematici dell'Unione europea e sulla possibilità di ridurne il numero. Molti,
temendo che una tale riduzione implichi la diminuzione della dotazione
complessiva disponibile per le azioni tematiche, propongono piuttosto di
semplificare le regole che disciplinano l'accesso ai finanziamenti tematici e
il loro utilizzo. Numerosi aspetti tematici sono stati segnalati come
importanti, tra cui il rafforzamento dello strumento EIDHR, il finanziamento
delle misure sul clima e gli attuali programmi tematici DCI. Una maggioranza
significativa di rispondenti si è espressa a favore di una maggiore
flessibilità della portata geografica degli strumenti UE, che permetterebbe di
rispondere meglio alle sfide interregionali. La maggioranza
dei rispondenti concorda sul fatto che una programmazione congiunta con gli
Stati membri e la partecipazione di questi al finanziamento migliorerebbe
l'impatto e la coerenza dell'azione esterna dell'Unione europea,
semplificherebbe l'esecuzione degli aiuti e ridurrebbe i costi complessivi
delle operazioni. Per quanto
riguarda comunanza di intenti e condizionalità, la maggioranza dei
rispondenti è favorevole a inserire condizionalità legate al rispetto dei
diritti umani e delle minoranze, al buon governo e alla diversità delle
espressioni culturali nel paese beneficiario (78%) o alla qualità delle sue
politiche e alla capacità di attuare – e la disponibilità ad applicare -
politiche valide (63%). La maggioranza dei partecipanti non concorda sul fatto
che la cooperazione esterna debba basarsi sugli interessi dell'Unione europea. Per quanto concerne l'azione esterna
dell'Unione europea nel settore dei diritti dell'uomo e della democrazia,
tutti i partecipanti indicano la necessità di promuovere e sostenere
ulteriormente questi obiettivi a livello mondiale, sia integrandoli nelle politiche
e nelle azioni dell'Unione europea sia sostenendoli tramite uno strumento
finanziario specifico, distinto ma complementare. Lo strumento EIDHR è molto
apprezzato e tutte le parti interessate hanno chiesto all'Unione europea di
accrescerne le potenzialità, tutelandone il valore aggiunto e aumentandone
ulteriormente la rapidità, in particolare per i casi più difficili ed urgenti. Valutazione dell'impatto La Commissione ha realizzato una valutazione
d'impatto, prendendo in considerazione tre principali alternative politiche
(con alcune alternative secondarie): 1) rinuncia ad un nuovo regolamento EIDHR e
integrazione delle dimensioni dei diritti umani e della democrazia negli altri
strumenti; 2) rinnovo senza modifiche del regolamento in
vigore e aumento della dotazione di bilancio per poter finanziare nuove
attività nel quadro attuale; 3) creazione di un nuovo regolamento che
conservi le caratteristiche fondamentali di quello esistente e al tempo stesso
risulti migliorato dal punto di vista dei risultati che permette di ottenere. La prima opzione è stata scartata poiché è
risultato chiaro che l'abolizione di uno strumento autonomo per la democrazia e
i diritti umani manderebbe un segnale politico negativo e comporterebbe la
rinuncia a principi operativi specifici e validi, come il fatto di non ritenere
necessario il consenso del paese beneficiario e la scelta di operatori della
società civile come destinatari delle azioni. Ciò, a sua volta, ridurrebbe
l'efficacia dei risultati con evidenti effetti negativi per l'Unione europea in
termini di visibilità e immagine. Anche la seconda opzione è stata scartata, in
quanto non permetterebbe di affrontare adeguatamente le nuove sfide, apportare
gli adeguamenti necessari sulla base dell'esperienza acquisita e rispondere ai
nuovi problemi. È stata invece scelta la terza opzione, che
permette di conservare i vantaggi politici ed operativi dello strumento
permettendo al tempo stesso di adeguare meglio il regolamento. Questa opzione è
mirata a migliorare il regolamento di abilitazione. Nella nuova versione, lo
strumento si propone come un meccanismo orientato ai processi che agisce
secondo quattro direttrici: ·
campagne tematiche, basate su una combinazione di
azioni di promozione e operazioni sul campo a favore di o "grandi cause"(per
esempio, il sostegno alla democrazia) o riguardanti gravi violazioni dei
diritti umani (per esempio, tortura, pena di morte, discriminazioni, ecc.), la
fornitura di un sostegno di base ai principali operatori e azioni di educazione
civica; ·
sostegno mirato allo sviluppo di una società civile
attiva e dinamica, autonoma ed efficiente nella rivendicazione e nella difesa
della democrazia e dei diritti umani e al rafforzamento del suo ruolo di
promotrice di cambiamenti concreti; ·
rafforzamento della capacità dell'Unione europea di
reagire prontamente alle emergenze nel campo dei diritti umani e creazione di
un meccanismo UE globale di difesa dei diritti umani; ·
rafforzamento e migliore integrazione
dell'approccio ai cicli democratici, attraverso missioni di osservazione
elettorale e altre forme di sostegno ai processi democratici ed elettorali. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA Lo strumento proposto si fonda sull'articolo
209 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che costituisce la base
giuridica della cooperazione allo sviluppo nel quadro dei principi e degli
obiettivi dell'azione esterna dell'Unione europea. L'importanza per l'Unione
europea del sostegno alla democrazia e ai diritti umani nell'ambito dell'azione
esterna è ribadita anche dagli articoli 2 e 21 del trattato sull'Unione
europea. Poiché gli obiettivi del regolamento proposto
non possono essere raggiunti in misura adeguata dai singoli Stati membri, ma,
in ragione della portata e del campo di applicazione dell'azione, possono essere
realizzati meglio a livello di Unione, l'Unione ha facoltà di adottare misure
in materia, in conformità del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5
del trattato. L'Unione europea gode di una posizione ideale per erogare parte
dell'assistenza esterna per conto degli Stati membri e in collaborazione con
essi, situazione che le permette di consolidare la propria credibilità nei
paesi in cui opera. Molti Stati membri non hanno la capacità o la volontà di
mettere a punto strumenti globali di azione esterna. Intervenire a livello
dell'Unione rappresenta quindi l'unica possibilità di promuovere i valori UE in
ambito mondiale e garantire la presenza dell'Unione europea sulla scena
internazionale. Il regolamento proposto potenzia inoltre le
capacità di coordinamento e agevola la programmazione congiunta con gli Stati
membri, garantendo una suddivisione dei compiti all'insegna dell'efficienza e
un'erogazione più efficace degli aiuti. L'assistenza dell'Unione si concentrerà
là dove è maggiormente incisiva – promozione a livello mondiale della
democrazia, del buon governo, dei diritti umani e dello Stato di diritto,
impegno duraturo e affidabile nell'assistenza allo sviluppo e ruolo di
coordinamento con gli Stati membri. Conformemente al principio di proporzionalità
di cui all'articolo 5 del trattato, il regolamento proposto si limita a quanto
necessario per il conseguimento dei suoi obiettivi. 4. INCIDENZA SUL BILANCIO Lo strumento proposto fa parte delle misure da
adottare nel quadro della rubrica IV "Ruolo mondiale dell'Europa" del
Quadro finanziario pluriennale dell'Unione europea. La dotazione finanziaria
destinata all'esecuzione del presente regolamento per il periodo 2014-2020 è di
1 578 000 EUR (prezzi correnti), che corrisponde a una dotazione
annua media di circa 225 000 000 EUR. 2011/0412 (COD) Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO che istituisce uno strumento finanziario per
la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, in particolare l'articolo 209 e l'articolo 212, vista la proposta della Commissione, previa trasmissione del progetto di atto
legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Comitato economico e
sociale europeo[7], visto il parere del Comitato delle regioni[8], deliberando secondo la procedura legislativa
ordinaria, considerando quanto segue: (1)
Il presente regolamento costituisce uno degli
strumenti di sostegno diretto alla politica estera dell'Unione europea. Esso
sostituisce il regolamento (CE) n. 1889/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce uno strumento finanziario per
la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo[9]. (2)
Il presente regolamento istituisce uno strumento
finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo
che permette di fornire assistenza indipendentemente dal consenso dei governi
dei paesi terzi e di altre autorità pubbliche. (3)
L'articolo 2 del trattato sull'Unione europea
afferma che l'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana,
della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del
rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a
minoranze. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società
caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza,
dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini [art. 2
TUE]. (4)
L'articolo 21 del trattato sull'Unione europea
sancisce che l'azione esterna dell'Unione europea si fonda sui principi che ne
hanno informato la fondazione: democrazia, Stato di diritto, universalità e
indivisibilità dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, rispetto
della dignità umana, principi di uguaglianza e di solidarietà e rispetto dei
principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale. (5)
Il presente strumento finanziario contribuisce a
raggiungere gli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione, compresi quelli
della politica europea di sviluppo. (6)
Il contributo dell'Unione alla democrazia, allo
Stato di diritto, alla tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali
trae fondamento dai principi generali universalmente accettati sanciti dal
codice internazionale dei diritti umani e da qualsiasi altro strumento
attinente ai diritti dell’uomo adottato nell’ambito delle Nazioni Unite (ONU) e
i relativi strumenti regionali in materia di diritti umani. (7)
L'uguaglianza di genere e i diritti delle donne
rientrano tra i diritti umani fondamentali e sono una questione di giustizia
sociale; la loro promozione è una componente importante del presente
regolamento. (8)
Esiste un nesso inestricabile tra democrazia e
diritti umani, come ricordato nelle conclusioni del Consiglio del 18 novembre
2009 sul sostegno alla democrazia nelle relazioni esterne dell'Unione europea.
Le libertà fondamentali di espressione ed associazione sono i prerequisiti del
pluralismo politico e dei processi democratici; il controllo democratico e la
separazione dei poteri svolgono un ruolo chiave nel garantire l’indipendenza
del potere giudiziario e lo Stato di diritto, a loro volta necessari per una
tutela reale dei diritti umani. (9)
Sebbene particolarmente urgente e difficile nelle
democrazie emergenti, il compito di creare e alimentare una cultura dei diritti
umani e garantire il funzionamento del processo democratico per i cittadini
rappresenta una sfida continua e riguarda anzitutto e in primo luogo la
popolazione del paese interessato, senza che ciò giustifichi un impegno minore
da parte della comunità internazionale. Tale sfida richiede inoltre l'esistenza
di una serie di istituzioni, in particolare parlamenti nazionali democratici,
fondate sulla partecipazione, sulla rappresentanza, sulla capacità di reazione
e sulla responsabilità. (10)
Per far fronte a tali esigenze in maniera efficace,
trasparente, tempestiva e flessibile, alla scadenza del regolamento (CE) n.
1889/2006 continueranno ad essere necessarie risorse finanziarie particolareggiate
e uno strumento finanziario specifico che possa continuare a funzionare in modo
indipendente. (11)
L’assistenza dell'Unione nell’ambito del presente
regolamento è intesa a complemento dei numerosi altri strumenti per
l’attuazione delle politiche dell'Unione in materia di democrazia e diritti
umani, che spaziano dal dialogo politico e dalle attività diplomatiche ai vari
strumenti di cooperazione tecnico-finanziaria, compresi i programmi geografici
e tematici. Essa completerà inoltre gli interventi erogati nell’ambito dello
strumento di stabilità, cui si ricorre solitamente in situazioni di crisi. (12)
Nel quadro del presente regolamento, l'Unione
erogherà assistenza a fronte di questioni mondiali, regionali, nazionali e
locali attinenti ai diritti umani e ai processi di democratizzazione, in regime
di partenariato con la società civile, vale a dire sostenendo i diversi tipi di
azioni sociali svolte da persone o gruppi indipendenti dallo Stato e attivi nel
campo dei diritti umani e del sostegno alla democrazia. (13)
Inoltre, mentre gli obiettivi della democrazia e
dei diritti umani devono essere sempre più integrati negli strumenti finanziari
di assistenza esterna, gli aiuti dell'Unione previsti dal presente regolamento
rivestiranno un ruolo complementare e addizionale specifico, in virtù della
portata mondiale e dell’autonomia di azione di cui gode lo strumento EIDHR che
non è vincolato al consenso dei governi e di altre autorità pubbliche del paese
terzo. Questa peculiarità rende possibile la cooperazione con la società civile
su questioni sensibili riguardanti i diritti umani e la democrazia, in quanto
garantisce la flessibilità necessaria per far fronte al mutare delle
circostanze. Essa offre inoltre all'Unione europea la possibilità di elaborare
e sostenere a livello internazionale obiettivi e misure specifiche prive di un
nesso geografico o non collegate a situazioni di crisi e che possono richiedere
un approccio transnazionale o implicare operazioni all’interno dell'Unione o
tra una serie di paesi terzi. Il regolamento definisce inoltre il quadro
necessario per operazioni quali il sostegno alle missioni indipendenti di
osservazione elettorale dell'Unione europea, che necessitano coerenza
strategica, un sistema di gestione unificato e norme operative comuni. (14)
L'Unione europea sarà particolarmente attenta ai
paesi e alle situazioni di emergenza in cui i diritti umani e le libertà
fondamentali sono maggiormente a rischio e dove il mancato rispetto di tali
diritti e libertà è particolarmente grave e sistematico. In queste situazioni,
le priorità politiche consisteranno nel promuovere il rispetto del diritto
internazionale e nel fornire alla società civile locale un sostegno e strumenti
operativi concreti, contribuendo alle azioni da questa intraprese e tenendo
conto della problematicità del contesto. Nelle situazioni di conflitto,
l'Unione europea promuove, presso le parti antagoniste, il rispetto dei
rispettivi obblighi giuridici previsti dal diritto umanitario internazionale,
conformemente ai pertinenti orientamenti dell'Unione europea. (15)
In queste situazioni o in questi paesi
particolarmente difficili, per far fronte a necessità urgenti di protezione dei
difensori dei diritti umani, l'Unione dovrà essere in grado di rispondere in
maniera flessibile e tempestiva, utilizzando sovvenzioni ad hoc, soprattutto
nei casi in cui la scelta delle modalità procedurali potrebbe incidere
direttamente sull'efficacia delle misure o esporre i beneficiari a
intimidazioni o rappresaglie gravi o ad altri tipi di rischi. (16)
Le missioni di osservazione elettorale dell'Unione
europea contribuiscono in misura significativa e determinante ai processi
democratici nei paesi terzi. Tuttavia, la promozione della democrazia va ben
oltre il mero processo elettorale. È quindi opportuno non destinare alle spese
per le missioni di osservazione elettorale una quota eccessiva del
finanziamento totale disponibile per il presente regolamento. (17)
Le competenze di esecuzione relative alla
programmazione e al finanziamento delle azioni sostenute dal presente
regolamento devono essere conformi al regolamento (UE) n. 182/2011 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le
regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli
Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla
Commissione. Tenuto conto della loro natura, soprattutto di orientamento
politico, e dell'incidenza sul bilancio, questi atti di esecuzione devono
essere adottati in linea di principio secondo la procedura d'esame, tranne per
le misure di esecuzione tecniche aventi una portata finanziaria limitata. (18)
Le norme e le procedure comuni per l'esecuzione
degli strumenti di azione esterna dell'Unione europea sono stabilite nel
regolamento (UE) n. .../...., del Parlamento europeo e del Consiglio, del ...[10] , in seguito, "il
regolamento di esecuzione comune". (19)
L'organizzazione e il funzionamento del servizio
europeo per l'azione esterna sono descritti nella decisione 2010/427/UE del
Consiglio, HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1
Oggetto e obiettivi Il presente regolamento istituisce uno
strumento europeo per la democrazia e i diritti umani in virtù del quale
l'Unione eroga assistenza allo sviluppo e al consolidamento della democrazia e
dello Stato di diritto, alla tutela dei diritti umani e delle libertà
fondamentali. L’assistenza mira in particolare: (a)
a migliorare il rispetto e l'osservanza dei diritti
umani e delle libertà fondamentali, proclamati dalla dichiarazione universale
dei diritti dell'uomo e da altri strumenti internazionali e regionali in
materia di diritti umani, e a rafforzarne la tutela, la promozione e il
monitoraggio, principalmente mediante il sostegno alle organizzazioni della
società civile attive in tale ambito, ai difensori dei diritti umani e alle
vittime di repressioni e maltrattamenti; (b)
a sostenere e consolidare le riforme democratiche
nei paesi terzi, rafforzando la democrazia partecipativa e rappresentativa,
potenziando tutti gli aspetti del ciclo democratico e migliorando
l'affidabilità dei processi elettorali, in particolare tramite missioni di
osservazione elettorale. Articolo 2
Campo di applicazione 1. L'assistenza dell'Unione
riguarda i seguenti ambiti: (a)
promozione e potenziamento della democrazia
partecipativa e rappresentativa, compresa la democrazia parlamentare, e dei
processi di democratizzazione, principalmente mediante le organizzazioni della
società civile, tra l'altro: i) promuovendo la libertà di associazione e di
assemblea, la circolazione non ostacolata delle persone, la libertà di opinione
e di espressione, compresa l'espressione artistica e culturale, la libertà di
stampa, l'indipendenza e il pluralismo dei media, tanto tradizionali quanto
basati sulle TIC, la libertà su internet e misure di lotta contro gli ostacoli
amministrativi all'esercizio di tali libertà, compresa la lotta contro la
censura; ii) rafforzando lo Stato di diritto, promuovendo
l'indipendenza del potere giudiziario, incoraggiando e valutando le riforme
giuridiche e istituzionali e promuovendo l'accesso alla giustizia; iii) promuovendo e rafforzando il Tribunale penale
internazionale, i tribunali penali internazionali ad hoc, i processi di
giustizia transitoria e i meccanismi di verità e riconciliazione; iv) sostenendo le riforme volte a realizzare in
modo effettivo e trasparente la responsabilità e la vigilanza democratiche,
anche per quanto riguarda i settori della sicurezza e della giustizia, e
promuovendo misure anticorruzione; v) promuovendo il pluralismo politico e la
rappresentanza politica democratica e incoraggiando la partecipazione politica
dei cittadini, in particolare dei gruppi emarginati, ai processi di riforma
democratica a livello locale, regionale e nazionale; vi) promuovendo la pari partecipazione di uomini e
donne alla vita sociale, economica e politica e sostenendo le pari opportunità,
la partecipazione e la rappresentanza politica delle donne; vii) sostenendo misure che facilitino la
conciliazione pacifica degli interessi di gruppo, per esempio le misure che
accrescano la fiducia nei diritti umani e nella democratizzazione; (b)
promozione e protezione dei diritti umani e delle
libertà fondamentali sanciti dalla dichiarazione universale dei diritti
dell’uomo e da altri strumenti internazionali a tutela dei diritti civili,
politici, economici, sociali e culturali, principalmente mediante le
organizzazioni della società civile, concernenti tra l'altro: i) l’abolizione della pena di morte, la
prevenzione della tortura, dei maltrattamenti e di altri trattamenti o
punizioni crudeli, inumani e degradanti e la riabilitazione delle vittime della
tortura; ii) il sostegno, la protezione e l'assistenza ai
difensori dei diritti umani, a norma dell'articolo 1 della dichiarazione ONU
sui diritti e responsabilità degli individui, dei gruppi e degli organismi
della società per promuovere e tutelare i diritti umani e le libertà
fondamentali universalmente riconosciuti; iii) la lotta contro il razzismo, la xenofobia e
le discriminazioni di qualsiasi natura, comprese quelle fondate sul sesso, la
razza, il colore della pelle, l'origine etnica o sociale, le caratteristiche
genetiche, la lingua, la religione o la fede, le opinioni politiche o di
qualsiasi altro tipo, l'appartenenza a una minoranza nazionale, il censo, la
nascita, la disabilità, l'età e l'orientamento sessuale; iv) la promozione della libertà di pensiero,
coscienza, religione e credo, ricorrendo anche a misure volte ad eliminare ogni
forma di odio, intolleranza e discriminazione basate sulla religione o il credo
e promuovendo la tolleranza e il rispetto della diversità religiosa e
culturale; v) i diritti delle popolazioni autoctone e i
diritti delle persone appartenenti a minoranze e gruppi etnici; vi) i diritti delle donne proclamati nella
convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della
donna e protocolli facoltativi, anche adottando misure per lottare contro la
mutilazione genitale femminile, i matrimoni forzati, i delitti d'onore, la
tratta o qualsiasi altra forma di violenza contro le donne; vii) i diritti dei minori, proclamati dalla
convenzione sui diritti del fanciullo e protocolli facoltativi, compresa la
lotta contro il lavoro minorile, la tratta di minori e la prostituzione
minorile e l'arruolamento e l'impiego di bambini soldato; viii) i diritti delle persone con disabilità ix) i diritti economici, sociali e culturali e la
promozione delle norme fondamentali sul lavoro e della responsabilità sociale
delle imprese; x) l'istruzione, la formazione e il monitoraggio
in materia di diritti umani e democrazia e nel settore di cui al punto vii); xi) il sostegno alle organizzazioni della società
civile locali, regionali, nazionali o internazionali che partecipano alle
attività di protezione, promozione e difesa dei diritti umani e alle misure di
cui al punto vii); (c)
rafforzamento del quadro internazionale per la
tutela dei diritti umani, della giustizia, dello Stato di diritto e della
democrazia e per la promozione del diritto umanitario internazionale, nello
specifico: i) fornendo sostegno a strumenti internazionali e
regionali in materia di diritti umani, giustizia, Stato di diritto e
democrazia; ii) favorendo la cooperazione della società civile
con organizzazioni intergovernative internazionali e regionali e sostenendo le
attività della società civile volte a promuovere e monitorare l'attuazione
degli strumenti internazionali e regionali su diritti umani, giustizia, Stato
di diritto e democrazia; iii) realizzando azioni di formazione e
divulgazione sul diritto umanitario internazionale e di sostegno alla sua
applicazione; (d)
consolidamento della fiducia nei processi
elettorali democratici e miglioramento della loro affidabilità e trasparenza,
contribuendo all'efficacia e alla coerenza dell'intero ciclo elettorale, in
particolare, i) organizzando missioni di osservazione
elettorale dell'Unione europea; ii) mediante altre misure di osservazione dei
processi elettorali; iii) contribuendo a sviluppare le capacità di
osservazione elettorale delle organizzazioni della società civile a livello
regionale e locale e sostenendone le iniziative volte a potenziare la
partecipazione al processo elettorale e il controllo delle fasi successive; iv) sostenendo misure volte all'integrazione
sistematica dei processi elettorali nel ciclo democratico e all'applicazione
delle raccomandazioni formulate dalle missioni di osservazione elettorale
dell'Unione europea. 2. Ove opportuno, per tutte le
misure di assistenza di cui al presente regolamento, viene tenuto debitamente
conto della promozione e della protezione della parità di genere, dei diritti
dei minori, dei diritti delle popolazioni indigene, dei diritti delle persone
con disabilità e di principi quali l’empowerment, la partecipazione, la non
discriminazione dei gruppi vulnerabili e l’assunzione di responsabilità. 3. Le misure di assistenza
trovano applicazione nel territorio dei paesi terzi ovvero devono avere
un’attinenza diretta con le situazioni presenti nei paesi terzi o essere
direttamente collegate ad azioni a livello mondiale o regionale. 4. Le misure di assistenza
tengono conto delle caratteristiche peculiari delle situazioni di crisi o di
emergenza e dei paesi o delle situazioni in cui le libertà fondamentali sono
gravemente carenti, in cui la sicurezza delle persone è particolarmente a
rischio e in cui le organizzazioni e i difensori dei diritti umani operano
nelle situazioni più difficili. Articolo 3
Quadro generale della programmazione e dell'attuazione L'assistenza dell'Unione nel quadro del
presente regolamento è attuata tramite le seguenti misure e conformemente al
regolamento di esecuzione comune: (c)
documenti di strategia e eventuali revisioni; (d)
programmi d'azione annuali, misure individuali e
misure di sostegno; (e)
misure speciali. Articolo 4
Documenti di strategia 1. I documenti di strategia
definiscono il quadro strategico dell’assistenza dell'Unione europea ai sensi
del presente regolamento, sulla base delle priorità dell'Unione, della
situazione internazionale e delle attività dei principali partner. Essi sono
coerenti con le finalità globali, gli obiettivi, il campo di applicazione e i
principi generali di cui al presente regolamento. 2. I documenti di strategia
definiscono i settori prioritari individuati ai fini del finanziamento
dell'Unione europea per il periodo di validità del presente regolamento, gli
obiettivi specifici, i risultati attesi e gli indicatori di rendimento. Essi
specificano inoltre l'assegnazione finanziaria indicativa, complessiva e per
settore prioritario, che può essere indicata, ove necessario, sotto forma di
massimo e minimo. 3. I documenti di strategia sono
approvati conformemente alla procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 3, del
regolamento di esecuzione comune. In caso di cambiamenti significativi delle
circostanze e delle politiche, i documenti di strategia sono aggiornati
conformemente alla medesima procedura. Articolo 5
Comitato La Commissione è assistita da un comitato per
la democrazia e i diritti umani, in seguito denominato "il comitato".
Il comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. Articolo 6
Importo finanziario di riferimento La dotazione finanziaria per l'esecuzione del
presente regolamento per il periodo 2014-2020 è di 1 578 000 EUR
(prezzi correnti). Le assegnazioni annue sono autorizzate dall’autorità di
bilancio entro i limiti del quadro finanziario 2014-2020. Articolo 7
Servizio europeo per l'azione esterna Il presente regolamento è applicato
conformemente alla decisione 2010/427/UE del Consiglio che fissa
l'organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l'azione esterna. Articolo 8
Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il
terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio
2014. Il presente regolamento è obbligatorio in
tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati
membri. Fatto a Bruxelles, Per il Parlamento europeo Per
il Consiglio Il presidente Il
presidente SCHEDA FIANANZIARIA LEGISLATIVA PER
LE PROPOSTE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 1.1. Titolo della proposta/iniziativa 1.2. Settore/settori
interessati nella struttura ABM/ABB 1.3. Natura
della proposta/iniziativa 1.4. Obiettivi 1.5. Motivazione
della proposta/iniziativa 1.6. Durata
e incidenza finanziaria 1.7. Modalità
di gestione previste 2. MISURE DI GESTIONE 2.1. Disposizioni
in materia di monitoraggio e di relazioni 2.2. Sistema
di gestione e di controllo 2.3. Misure
di prevenzione delle frodi e delle irregolarità 3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA
PROPOSTA/INIZIATIVA 3.1. Rubrica/rubriche
del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa
interessate 3.2. Incidenza
prevista sulle spese 3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese 3.2.2. Incidenza
prevista sugli stanziamenti operativi 3.2.3. Incidenza
prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa 3.2.4. Compatibilità
con il quadro finanziario pluriennale attuale 3.2.5. Partecipazione
di terzi al finanziamento 3.3. Incidenza prevista sulle
entrate SCHEDA
FIANANZIARIA LEGISLATIVA PER LE PROPOSTE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 1.1. Titolo della
proposta/iniziativa Proposta
di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno
strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani
nel mondo 1.2. Settore/settori interessati
nella struttura ABM/ABB[11]
Titolo
19: Relazioni esterne Attività
19 04: Strumento europeo per la democrazia e i diritti umani (EIDHR) Il
titolo del presente capitolo di bilancio corrisponde alla struttura attuale
degli strumenti finanziari 2007-2013. Si propone di mantenere lo stesso titolo
e la stessa attività 19 04. 1.3. Natura della
proposta/iniziativa ¨ La
proposta/iniziativa riguarda una nuova azione ¨ La
proposta/iniziativa riguarda una nuova azione a seguito di un progetto
pilota/un'azione preparatoria[12]
x La
proposta/iniziativa riguarda la proroga di un'azione esistente ¨ La
proposta/iniziativa riguarda un'azione riorientata verso una nuova azione 1.4. Obiettivi 1.4.1. Obiettivo/obiettivi strategici
pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa Lo
strumento finanziario in oggetto è volto a sostenere gli obiettivi strategici
di cui alla comunicazione della Commissione "Un bilancio per la strategia
Europa 2020 - Parte II" del 29 giugno 2011 (COM/2011/500 - Un bilancio per
la strategia Europa 2020 – parte II. Scheda tematica "Azione
esterna", pag. 45). Il
regolamento ha due obiettivi: 1.
migliorare il rispetto e l'osservanza dei diritti umani e delle libertà
fondamentali sanciti nella dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e in
altri strumenti internazionali e regionali e rafforzare la loro tutela,
promozione e monitoraggio, principalmente mediante il sostegno alle
organizzazioni della società civile attive in tale ambito, ai difensori dei
diritti umani e alle vittime di repressioni e maltrattamenti; 2.
sostenere e consolidare le riforme democratiche nei paesi terzi, rafforzando la
democrazia partecipativa e rappresentativa, potenziando tutti gli aspetti del
ciclo democratico e migliorando l'affidabilità dei processi elettorali, in
particolare tramite missioni di osservazione elettorale 1.4.2. Obiettivo/obiettivi specifici
e attività ABM/ABB interessate Concretamente, i due obiettivi di cui sopra verranno conseguiti tramite
la realizzazione di diversi obiettivi specifici. Obiettivo specifico n. 1 Realizzare
campagne tematiche, basate su una combinazione di azioni di difesa dei diritti
e di operazioni sul campo a favore di grandi cause (per esempio, la giustizia
internazionale) e relative a gravi violazioni dei diritti umani (per esempio,
tortura, pena di morte, discriminazioni, ecc.), nonché la fornitura di un
sostegno di base ai principali operatori e di azioni di educazione civica. Obiettivo specifico n. 2 Fornire
un sostegno mirato allo sviluppo di società civili attive e dinamiche,
autonome ed efficienti nella rivendicazione e nella difesa della democrazia e
dei diritti umani e al rafforzamento del loro ruolo di promotrici di
cambiamenti concreti. Obiettivo specifico n. 3 Rafforzare
la capacità dell'Unione europea di riuscire ad operare negli ambienti più
difficili, di reagire prontamente alle emergenze nel campo dei diritti umani
e a sostegno dei difensori dei diritti umani che hanno bisogno di protezione. Obiettivo specifico n. 4 Garantire
un approccio rafforzato e meglio integrato ai cicli democratici,
attraverso missioni di osservazione elettorale e altre forme di sostegno ai
processi democratici ed elettorali. 1.4.3. Risultati e incidenza previsti Precisare gli effetti
che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati. Aiutare
a conseguire risultati concreti nella promozione e nel sostegno della
democrazia e dei diritti umani nel mondo. Attivazione
tempestiva di progetti, tra cui un meccanismo di risposta rapida per i casi
urgenti di violazioni dei diritti umani e di protezione dei difensori dei
diritti umani. Rapidità di follow-up, integrazioni, pagamenti e chiusura dei
progetti. 1.4.4. Indicatori di risultato e di
incidenza Precisare gli
indicatori che permettono di seguire la realizzazione della
proposta/iniziativa. La realizzazione dei due obiettivi di cui sopra e dei quattro obiettivi
specifici verrà misurata anche tramite i seguenti indicatori di risultato ed
impatto: numero
di campagne tematiche e di azioni di promozione organizzate, in particolare
numero di cambiamenti positivi riscontrati nei paesi terzi a livello di
clausole sui diritti umani inserite in norme e regolamenti; numero
di convenzioni internazionali ratificate, in particolare numero di convenzioni
che entrano in vigore – e in quanti paesi - grazie al nostro sostegno; numero
di operazioni sul campo specifiche, in particolare numero di organizzazioni
della società civile indebolite e/o di associazioni private dei diritti civili
che rischiavano di essere abbandonate a loro stesse e che hanno invece
beneficiato di un sostegno; numero
di cittadini, professionisti e studenti che hanno beneficiato di azioni di
formazione e di attività di sensibilizzazione e informazione in materia di
diritti umani e democrazia; numero
di operatori importanti che hanno beneficiato di un sostegno, in particolare
numero di azioni, relazioni, denunce e/o dichiarazioni da parte di
organizzazioni internazionali direttamente riconducibili al nostro sostegno; numero
di progetti realizzati, a livello globale e locale, dalle organizzazioni della
società civile e loro impatto in termini di promozione, protezione e
monitoraggio dei diritti umani; numero
di casi di difensori dei diritti umani che hanno beneficiato di protezione
politica, giuridica e/o fisica e che hanno cessato di essere oggetto di
maltrattamenti e minacce; numero
di progetti realizzati nei paesi e nelle situazioni più difficili, in
particolare numero di attività e operatori che hanno beneficiato di un sostegno
in tali contesti difficili e numero
di processi elettorali e di cicli democratici che hanno beneficiato di sostegno
e che sono stati osservati e seguiti, in particolare numero di raccomandazioni
delle missioni di osservazione elettorale dell'Unione europea cui è stata data
attuazione. 1.5. Motivazione della
proposta/iniziativa 1.5.1. Necessità da coprire nel breve
e lungo termine Nella
sezione 1 della relazione vengono illustrati a grandi linee i requisiti
politici che lo strumento si prefigge di soddisfare in un contesto di
orientamenti politici in continua evoluzione. Considerata la natura peculiare
della promozione e del sostegno della democrazia e dei diritti umani a livello
mondiale e della necessità di rispondere a situazioni urgenti di violazioni dei
diritti umani e proteggere i difensori dei diritti umani, alcuni requisiti sono
a breve termine, altri a lungo termine. 1.5.2. Valore aggiunto
dell'intervento dell'Unione europea Forte
dei risultati conseguiti in materia di soluzione dei conflitti, costruzione
della pace e creazione di prosperità, l'Unione europea si trova in una
posizione ideale per agire con efficacia anche nel settore dell'azione esterna,
per conto dei suoi Stati membri e collaborando con essi, potendo in genere
contare su una solida credibilità nei paesi in cui opera. Essa ha tutte le
caratteristiche per assumere un ruolo di guida mondiale e agire a nome dei suoi
cittadini, svolgendo in particolare il ruolo di sostenitrice e promotrice della
democrazia e dei diritti umani. Tuttavia, il valore aggiunto europeo va ben al di
là di un semplice bilancio finanziario: il contributo alla costruzione della
pace nel mondo, gli aiuti alle popolazioni più povere del pianeta e il sostegno
alla democratizzazione e al rispetto dei diritti umani dimostrano
inconfutabilmente come l'azione quotidiana dell'UE comporti un valore aggiunto.
È proprio partendo dall'idea di valore aggiunto che sono state elaborate le
priorità in materia di azione esterna dei prossimi strumenti finanziari. Potendo
contare su 27 Stati membri che agiscono in un quadro di politiche e strategie
comuni, l'Unione europea dispone della massa critica necessaria per affrontare
le sfide globali, quali la promozione dell'universalità dei diritti umani per
tutti. Grazie
alle sue risorse e alle sue dimensioni, l'Unione europea può aiutare
efficacemente le aree più remote del pianeta, in cui in genere gli Stati membri
hanno scarsi interessi strategici, sono presenti in misura limitata e
dispongono di ridotte possibilità di intervento. Grazie, per esempio, agli
interventi UE nelle Isole Figi, a Vanuatu e a Timor Est, dove sono stati
recentemente finanziati alcuni progetti a favore della stabilizzazione
democratica e dello sviluppo sostenibile, gli aiuti hanno raggiunto le
popolazioni che ne hanno maggiormente bisogno e che ne sarebbero altrimenti
rimaste escluse. In
quest'epoca di restrizioni di bilancio, molti Stati membri sono costretti ad
abbandonare progetti relativi ad interi settori e paesi, ma l'Unione europea
riesce ancora a svolgere un ruolo attivo di promotrice di pace, democrazia,
solidarietà, stabilità, prosperità e riduzione della povertà, nei paesi vicini
e in tutto il mondo. In tale contesto, per garantire l'efficacia degli
interventi è più che mai ragionevole, anche da un punto di vista squisitamente
economico, investire risorse a livello di Unione europea. In effetti, le azioni
a livello UE possono concretamente permettere agli Stati membri di risparmiare
risorse. Secondo un recente studio (The Benefits of a European Approach, della
società di consulenza HTSPE), alcune riforme sull'efficacia degli aiuti,
in particolare quelle relative alla suddivisione dei compiti, potrebbero
tradursi in un possibile risparmio annuo compreso tra i 3 e i 6 miliardi di
euro. Inoltre,
collaborare con l'Unione risulta anche più economico. Gli oneri amministrativi
- stimati al 5,4% secondo i dati del 2009 - sono inferiori alla media dei costi
amministrativi dei principali donatori bilaterali. Le regole amministrative
applicate sono intese a garantire che il denaro dei contribuenti europei venga
speso in modo efficiente, nel rispetto di rigorosi criteri soggetti a
controllo. Inoltre,
la Commissione europea è uno dei donatori più trasparenti del mondo. Tale
trasparenza contribuisce in misura significativa a garantire l'impiego ottimale
delle risorse. Nel febbraio di quest'anno, per esempio, tale qualità è stata
riconosciuta dall'organizzazione "Publish what you Fund", la cui
valutazione della trasparenza delle misure di primo intervento ha visto la
Commissione europea occupare il 4° posto (su 30 donatori valutati). In questo
settore, continuiamo a migliorare. In
una recente consultazione su un libro verde, organizzata per raccogliere i
pareri delle parti interessate relativamente alla nostra politica di sviluppo,
tutti i partecipanti hanno riconosciuto il ruolo positivo che l'Unione europea
ha svolto a sostegno del buon governo (in cui rientra la partecipazione della
società civile), la sicurezza, i diritti umani e la parità di genere. 1.5.3. Insegnamenti tratti da
esperienze analoghe Revisioni e valutazioni sottolineano diversi punti di forza Potendo
essere attivato senza il consenso dei governi, lo strumento EIDHR
permette un'autonomia d'azione che rappresenta una caratteristica cruciale, in
particolar modo nei settori sensibili della democrazia e dei diritti dell'uomo.
Per esempio, esso sostiene azioni di formazione di livello post-universitario
destinate ai futuri giovani leader bielorussi all'estero e cerca di mitigare
l'ingiusta criminalizzazione degli attivisti democratici, detenuti in quanto
oppositori del governo. I difensori delle vittime, come i loro avvocati, devono
a loro volta essere protetti (attraverso il meccanismo di difesa dei diritti
umani), in quanto rischiano l'incarcerazione per avere assunto la difesa degli
attivisti democratici e dei difensori dei diritti umani. Lo
strumento EIDHR offre inoltre maggiore flessibilità e capacità di
reazione al mutare delle circostanze rispetto all'approccio dei
programmi geografici, che si basano invece su una programmazione a lungo
termine. Per esempio, l'erogazione di un'assistenza immediata ha permesso alla
commissione tunisina per le riforme di redigere una tabella di marcia per la
transizione e alla società civile di partecipare all'operazione. Lo strumento
EIDHR finanzierà inoltre azioni di formazione destinate agli attivisti
politici, sosterrà la libertà di stampa e l'indipendenza e il pluralismo dei
media, tanto tradizionali che elettronici, in particolare le iniziative volte a
eliminare gli interventi di censura e oscuramento delle comunicazioni
elettroniche, permetterà di sorvegliare il processo di transizione democratica
e sosterrà le iniziative di educazione civica in materia di libertà. Lo
strumento EIDHR potrebbe inoltre essere utilizzato per potenziare le capacità
produttive dei media e formare i giornalisti. In vista delle imminenti elezioni
in Tunisia, esso viene impiegato per sostenere azioni di formazione destinate a
migliaia di osservatori locali e prepara la missione di osservazione elettorale
dell'Unione europea. Lo
strumento EIDHR opera inoltre in ambienti estremamente difficili,
in cui i diritti e le libertà fondamentali sono particolarmente a rischio. Per
garantire l'incolumità fisica degli attivisti e di altre persone che potrebbero
essere minacciate di morte, i dettagli di questo tipo di progetti non
possono essere divulgati. La Commissione europea riferisce in merito a tali
progetti ad alcune persone autorizzate del Consiglio, del Parlamento e del
SEAE, in base alle richieste di informazione, e non può che riconoscere il coraggio
di militanti così motivati. I
casi di questo tipo, considerati difficili, rappresentano il 20% circa
delle attività dello strumento EIDHR. Dal 2007 ad oggi, lo strumento ha
sostenuto più di cento progetti di questo tipo (per un importo di 60 miliardi
di euro). In particolare, coadiuvato dalla sua rete di difensori dei diritti
umani (HRD), lo strumento EIDHR ha finanziato 19 progetti HRD (per un importo
di 13,5 milioni di euro) in più di 45 paesi. In
tali contesti, lo strumento EIDHR rappresenta una boccata d'ossigeno.
La maggior parte dei progetti contribuisce alla sopravvivenza di organizzazioni
della società civile o di media indeboliti o ridotti al silenzio, aprendo
possibilità di dialogo e di cambiamento. Esso offre agli studenti e ai membri
di gruppi vulnerabili, spesso residenti all'estero, la possibilità di
un'educazione alla democrazia e contribuisce alla difesa dei diritti delle
organizzazioni della società civile e delle diaspore stabilite all'estero.
Talvolta, viene utilizzato per cercare semplicemente di proteggere le vittime
della repressione antidemocratica e se necessario aiutarle a rifugiarsi
all'estero. Per
quanto riguarda la Tunisia, si può oggi rivelare che lo strumento EIDHR
ha sostenuto, oltre che la cosiddetta rivoluzione dei gelsomini, già nel 2010,
prima della transizione, le attività della Lega tunisina per i diritti umani,
dell'Associazione delle donne democratiche, delle organizzazioni sindacali,
dell'Associazione dei giudici e degli avvocati e di altre organizzazioni. La mancanza
di pubblicità relativa a tale sostegno ha potuto essere interpretata come
rinuncia ad agire o incapacità di agire; in realtà lo strumento EIDHR era
attivo direttamente sul campo. Revisioni e valutazioni individuano inoltre tre categorie di problemi In
primo luogo, la definizione troppo generica di obiettivi e strategie è
all'origine di una certa frammentazione degli approcci e della difficoltà
di leggibilità dello strumento, con conseguenti rischi di duplicazione,
difficoltà di valutazione dell'impatto delle attività e un sensibile
indebolimento della complementarità. In
secondo luogo, poiché al fine di garantire la realizzazione di un progetto in
un ambiente ostile, nelle situazioni più difficili la descrizione ufficiale del
progetto è stata spesso mimetizzata facendo riferimento ad attività di sviluppo
più tradizionali, il fatto che le risorse EIDHR possano essere utilizzate senza
il consenso dei governi comporta il rischio che esse siano impiegate per attività
che non figurano tra gli scopi prioritari dello strumento. Per questo
motivo sono state introdotte misure di aiuto qualitative. In
terzo luogo, in più occasioni è emersa la necessità rendere lo strumento
ancora più flessibile. Ciò è particolarmente vero per quella porzione
di strumento che viene utilizzata per affrontare le situazioni più
problematiche in termini di violazioni dei diritti umani e di emergenza, per le
quali risulta inadeguato un sistema aperto di inviti a presentare progetti. 1.5.4. Coerenza ed eventuale sinergia
con altri strumenti pertinenti Sulla
base di questo esplicito mandato previsto dal trattato, la promozione e il
sostegno della democrazia e dei diritti umani vanno integrati in tutte le
politiche dell'Unione europea. Lo
strumento EIDHR fa parte dell'architettura dei diversi strumenti finanziari per
l'azione esterna proposti congiuntamente dalla Commissione europea e dall'Alta
rappresentante per la PESC. Esso va ad integrare gli interventi a lungo termine
degli altri strumenti, concentrandosi sulle attività delle organizzazioni della
società civile nel campo della democrazia e dei diritti umani, intervenendo
nelle situazioni più difficili, finanziando le missioni di osservazione
elettorale dell'Unione europea e sostenendo le campagne - realizzate a livello
locale, regionale e mondiale - di sensibilizzazione ai temi fondamentali dei
diritti umani. In questo senso, esso rappresenta una componente essenziale
della nutrita serie di strumenti per l'azione esterna, utilizzati per
promuovere e difendere il rispetto dei diritti umani. Fornendo un sostegno
rapido in situazioni urgenti di violazione dei diritti umani, esso va inoltre
ad integrare la serie di strumenti di gestione e prevenzione delle crisi,
l'erogazione degli aiuti umanitari, le operazioni PESC e lo Strumento di stabilità.
Esso è inoltre collegato alle attività di aiuto, risanamento e sviluppo,
offrendo la possibilità di fornire forme di riabilitazione fisica e mentale e
di reinserimento sociale alle vittime di maltrattamenti o assistendo i
difensori dei diritti umani con urgente bisogno di protezione. È
essenziale garantire in modo pragmatico che sul campo vi siano un coordinamento
concreto e un'adeguata suddivisione dei compiti tra lo strumento EIDHR e gli
altri strumenti, già nella fase di valutazione dei bisogni. In effetti, lo
strumento EIDHR funziona come complemento delle operazioni ECHO, in quanto i
profughi e i beneficiari degli aiuti umanitari sono spesso vittime di
violazioni dei diritti umani che devono essere documentate, registrate e
trattate. Tra lo strumento EIDHR e lo strumento di stabilità (per esempio, nei
casi di emergenze), con il programma relativo agli operatori non statali (per
esempio, sostegno alle organizzazioni della società civile), il programma
"Investire nelle persone" (per esempio, parità di genere e gruppi
privi di diritti) e il futuro strumento di vicinato per la società civile
esistono forti sinergie e un effetto di potenziamento reciproco. 1.6. Durata e incidenza
finanziaria x Proposta/iniziativa di durata limitata
–
x Proposta/iniziativa in vigore dall'1.1.2014 –
Incidenza finanziaria dall'1.1.2014 al
31.12.2020. ¨ Proposta/iniziativa di durata
illimitata –
Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al
AAAA, –
seguito da un funzionamento a pieno ritmo. 1.7. Modalità di gestione prevista[13] x Gestione centralizzata diretta da parte della Commissione x Gestione centralizzata indiretta con delega delle funzioni di esecuzione a: –
x agenzie esecutive –
x organismi creati dalle Comunità[14]
–
x organismi pubblici nazionali/organismi investiti di attribuzioni di
servizio pubblico –
x persone incaricate di attuare azioni specifiche di cui al titolo V del
trattato sull'Unione europea, che devono essere indicate nel pertinente atto di
base ai sensi dell'articolo 49 del regolamento finanziario x Gestione concorrente
con gli Stati membri x Gestione decentrata
con paesi terzi x Gestione congiunta
con organizzazioni internazionali (specificare) Se è indicata più di
una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce
"Osservazioni". Osservazioni La natura peculiare
dello strumento - che interviene in casi delicati e complessi di difesa dei
diritti umani e della democrazia, in particolare in paesi e in situazioni
estremamente difficili e in casi di bisogno urgente di protezione - esige che
esso possa gestito con più modalità di gestione. 2. MISURE DI GESTIONE 2.1. Disposizioni in materia di
monitoraggio e di relazioni Precisare frequenza e
condizioni. I sistemi di
monitoraggio e valutazione della Commissione europea, sempre più orientati ai
risultati, vedono coinvolti personale interno ed esperti esterni. I funzionari
responsabili presso le delegazioni e la sede centrale assicurano un
monitoraggio costante dell'attuazione di progetti e programmi secondo varie
modalità, anche con visite in loco ove possibile. Il monitoraggio fornisce
informazioni preziose sui progressi realizzati e permette ai responsabili di
individuare difficoltà effettive o potenziali e di adottare misure correttive. Ci si avvale
della collaborazione di esperti esterni indipendenti per valutare il rendimento
delle azioni esterne dell'UE mediante tre diversi sistemi. Tali valutazioni
contribuiscono ad accrescere i livelli di responsabilità e a migliorare gli
interventi in corso; inoltre, traendo insegnamenti da esperienze passate,
ispirano politiche ed azioni per il futuro. Tutti gli strumenti si avvalgono
dei criteri di valutazione OCSE-CAS, internazionalmente riconosciuti, ivi
compreso il criterio dell'impatto (potenziale). In primo
luogo, a livello del progetto, il sistema di monitoraggio orientato ai
risultati (ROM), gestito dalla sede centrale, fornisce una panoramica concisa e
mirata della qualità di un campione di interventi. Avvalendosi di una
metodologia altamente strutturata e standardizzata, gli esperti indipendenti
del ROM attribuiscono punteggi che rispecchiano i punti forti e le debolezze
del progetto e formulano raccomandazioni su come migliorare l'efficacia. Le valutazioni
a livello del progetto, che sono gestite dalla delegazione UE responsabile del
progetto, forniscono un'analisi più dettagliata e approfondita e aiutano i
responsabili del progetto a migliorare gli interventi in corso e a preparare
quelli futuri. Esperti esterni indipendenti, dotati di competenze tematiche e
geografiche, sono incaricati di svolgere l'analisi e di raccogliere riscontri e
testimonianze presso tutte le parti interessate, senza trascurare i beneficiari
finali. La Commissione
realizza anche valutazioni strategiche delle sue politiche, dalla fase di
programmazione ed elaborazione della strategia all'attuazione degli interventi
in un settore specifico (salute, istruzione ecc.) in un paese o regione, oppure
di un determinato strumento. Tali valutazioni rappresentano un importante
contributo alla formulazione delle politiche e alla definizione di strumenti e
progetti. Tutte le valutazioni sono pubblicate sul sito web della Commissione e
una sintesi delle risultanze è inclusa nella relazione annuale al Consiglio e
al Parlamento europeo. 2.2. Sistema di gestione e di
controllo 2.2.1. Rischi individuati Il contesto
operativo delle azioni realizzate tramite lo strumento EIDHR è caratterizzato
dai seguenti fattori di rischio, che potrebbero portare alla mancata
realizzazione degli obiettivi: –
gli ambiti problematici in cui lo strumento è
chiamato ad operare, in particolare paesi e situazioni estremamente difficili,
possono rappresentare ostacoli fisici e politici alla realizzazione dei
progetti; –
il fatto che vi siano progetti di piccole
dimensioni avviati in molti paesi lontani tra loro può rappresentare un problema
di risorse nelle fasi di attuazione e monitoraggio; –
la grande varietà di beneficiari e di strutture di
gestione e di controllo e la frequente mancanza di capacità possono essere una
fonte di difficoltà e rallentare l'attuazione, –
la scarsa qualità, l'esiguità e la natura spesso
controversa dei dati sui progressi registrati a livello di democrazia e diritti
umani in vari paesi terzi possono ostacolare la capacità della Commissione di
rendere conto dei risultati e di risponderne e –
infine, la mancanza di stanziamenti amministrativi
può far sì che le risorse per gestire adeguatamente lo strumento risultino
insufficienti. 2.2.2. Modalità di controllo previste
Il processo di
controllo interno della Commissione fornisce ragionevoli garanzie quanto al
conseguimento degli obiettivi di efficacia e efficienza delle sue operazioni,
affidabilità dei suoi rendiconti finanziari e conformità con il quadro
legislativo, finanziario e procedurale pertinente. La Commissione
applica diffusamente norme relative alle politiche strategiche e processi di
pianificazione, agli audit interni ed esterni e agli altri controlli interni
della Commissione. La Commissione continuerà ad utilizzare l'attuale sistema
contabile (ABAC) e altri strumenti specifici relativi agli aiuti esterni, quale
il sistema integrato di gestione delle informazioni (CRIS). Essa continuerà ad
applicare le più rigorose norme in materia di contabilità e rendiconti
finanziari, per garantire che i suoi revisori esterni (Corte dei conti)
confermino il loro parere senza riserve. Inoltre, per
raggiungere il massimo livello di efficacia ed efficienza, la Commissione
utilizza un approccio su misura, che prevede: –
- la gestione decentrata di una parte cospicua dei
suoi aiuti da parte della delegazione UE in loco, –
- criteri chiari di responsabilità finanziaria
grazie alla presenza di sottodelegazioni delle autorità ordinatrici in sede e
nelle delegazioni; –
- relazioni regolari, ivi compresa una
dichiarazione annuale di affidabilità da parte del capo delegazione; –
- intensi programmi di formazione tanto in sede che
presso le delegazioni; –
- valide azioni di sostegno e orientamento; –
- verifiche periodiche; –
- l'utilizzo della metodologia di gestione del
ciclo del progetto e un sostegno di qualità per ciascuna delle sue componenti e –
- utilizzo, ai fini di un'attuazione efficace, di
strumenti di gestione, monitoraggio e rendicontazione dei programmi e dei
progetti, compreso un monitoraggio esterno regolare dei progetti in loco. 2.3. Misure di prevenzione delle
frodi e delle irregolarità Visto il
contesto ad alto rischio in cui operano EuropeAid e gli strumenti di politica
estera (FPI), i sistemi utilizzati devono preventivare un numero elevato di
potenziali errori di conformità (irregolarità) nelle operazioni e garantire un
alto livello di prevenzione, individuazione e controlli di rettifica sin dalle
prime fasi del processo di pagamento. Questo significa, in pratica, che i
controlli di conformità di EuropeAid/FPI si baseranno prevalentemente sulle
verifiche ex ante pluriennali approfondite eseguite dai revisori esterni e dal
personale della Commissione in loco prima dei pagamenti finali dei progetti
(ferma restando l'esecuzione di alcune revisioni contabili e verifiche ex
post), il che va ben oltre le salvaguardie finanziarie richieste dal
regolamento finanziario. Il quadro di conformità di EuropeAid/FPI comprende,
tra l'altro, le importanti componenti qui di seguito elencate: misure preventive –
formazione di base obbligatoria sulle questioni
attinenti alle frodi per il personale addetto alla gestione degli aiuti e i
revisori contabili; –
messa a disposizione (anche via Internet) di linee
guida, tra cui la Guida pratica alle procedure contrattuali, EuropeAid
Companion e le istruzioni pratiche ("toolkit") per la gestione
finanziaria (per i partner nell'attuazione); –
valutazione ex ante per garantire l'esistenza e
l'attivazione di opportune misure antifrode, volte a prevenire e individuare le
frodi nella gestione dei fondi UE, da parte delle autorità incaricate di
amministrare i fondi corrispondenti in gestione congiunta e decentrata; –
analisi ex ante dei meccanismi antifrode esistenti
nel paese partner nell'ambito della valutazione del criterio di ammissibilità
della gestione delle finanze pubbliche cui è subordinato l'ottenimento del
sostegno al bilancio (esistenza di un deciso impegno a combattere la frode e la
corruzione, di autorità ispettive adeguate, di una capacità giudiziaria
sufficiente e di meccanismi efficaci di reazione e sanzione); –
nel 2008 la Commissione ha sottoscritto ad Accra l'Iniziativa
per la trasparenza degli aiuti internazionali (ITAI), aderendo quindi a un
nuovo standard globale per la trasparenza degli aiuti che garantisce la
disponibilità di dati più tempestivi, dettagliati e regolari sui flussi di
aiuti e sui relativi documenti; –
La Commissione attua dal 14 ottobre 2011 la prima
fase dello standard IATI sulla pubblicazione trasparente delle informazioni
sugli aiuti in previsione del prossimo forum ad alto livello sull'efficacia
degli aiuti che si terrà a Busan nel novembre 2011. La Commissione collaborerà
inoltre con gli Stati membri dell'UE ad un'applicazione informatica comune in
rete, denominata TR-AID, che trasforma i dati sugli aiuti UE ottenuti tramite
l'IATI e altre fonti in informazioni di facile uso; misure di individuazione e rettifica –
audit e verifiche esterni (obbligatori e basati
sull’analisi del rischio), anche ad opera della Corte dei conti; –
controlli a posteriori (basati sull’analisi del
rischio) e recuperi; –
sospensione dei finanziamenti UE in caso di grave frode,
compresa la corruzione su vasta scala, fino a che le autorità non abbiano
adottato opportuni provvedimenti per rettificare la frode e prevenire che si
ripeta in futuro. EuropeAid/FPI definiranno inoltre la propria strategia antifrode in
linea con la nuova strategia antifrode della Commissione (CAFS) adottata il 24
giugno 2011, per garantire tra l'altro che: –
i controlli antifrode interni di EuropeAid/FPI
siano pienamente allineati con la CAFS; –
l'approccio di EuropeAid/FPI alla gestione del
rischio di frodi sia diretto all'individuazione degli ambiti a rischio di frode
e delle risposte adeguate; –
i sistemi utilizzati per spendere i fondi
dell'Unione europea nei paesi terzi consentano di recuperare i dati pertinenti
da utilizzare ai fini della gestione del rischio di frode (ad esempio, doppi
finanziamenti); –
se necessario, potranno essere creati gruppi in
rete e strumenti informatici adeguati per analizzare i casi di frode collegati
al settore degli aiuti esterni. Stima dei costi e dei benefici dei controlli La media
annuale dei costi complessivi di controllo interno/gestione per l'intero
portafoglio EuropeAid è stimata a 658 milioni di euro di impegni nella
pianificazione di bilancio 2014-2020. Questo importo comprende la gestione del
FES, che è integrata nella struttura di gestione di EuropeAid. Questi costi non
operativi rappresentano circa il 6,4 % della media annuale stimata di 10,2
miliardi di euro prevista da EuropeAid per i suoi impegni complessivi
(operativi e amministrativi) nel suo portafoglio di spesa finanziato dal
bilancio generale dell'UE e dal Fondo europeo di sviluppo per il periodo
2014-2020. In questi
costi di gestione rientrano tutto il personale di EuropeAid presso la sede
centrale e nelle delegazioni, le infrastrutture, i viaggi, la formazione, il
monitoraggio, la valutazione e i contratti di audit (compresi quelli realizzati
dai beneficiari). Col tempo
EuropeAid intende ridurre il rapporto attività di gestione/attività operative
grazie alla struttura perfezionata e semplificata dei nuovi strumenti, in
funzione delle modifiche che saranno probabilmente introdotte a norma del
regolamento finanziario riveduto. I principali benefici in termini di costi di
gestione riguardano il conseguimento degli obiettivi strategici, l'uso
efficiente ed efficace delle risorse e l'attuazione di misure preventive e di
altre verifiche solide ed efficaci in termini di costi per garantire un uso
legittimo e regolare dei fondi. Anche se la
natura e la portata delle attività di gestione e dei controlli di conformità
continueranno ad essere migliorate anche in futuro, i costi relativi a queste
attività risultano globalmente necessari per una realizzazione efficace ed
efficiente degli obiettivi degli strumenti con un rischio minimo di non
conformità (meno del 2% di errore residuo). Tali costi risultano essere
significativamente inferiori rispetto ai rischi che comporterebbero la
soppressione o la riduzione dei controlli interni in questo settore
particolarmente rischioso. 3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA
PROPOSTA/INIZIATIVA 3.1. Rubrica/rubriche del quadro
finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate · Linee di bilancio di spesa esistenti Secondo l’ordine delle
rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio. Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Linea di bilancio || Natura della spesa || Partecipazione Numero: || Diss./Non diss.[15] || di paesi EFTA[16] || di paesi candidati[17] || di paesi terzi || ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario IV || 19 04: Strumento europeo per la democrazia e i diritti umani 19 04 01 Strumento europeo per la democrazia e i diritti umani (EIDHR) 19 04 03 Osservazione elettorale 19 04 05 Completamento della precedente cooperazione 19 04 06 Progetto pilota – Forum della società civile UE-Russia 19 04 07 Progetto pilota - Finanziamenti per le vittime di torture || n.p. || NO || NO || NO || NO · Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione Secondo l’ordine delle rubriche del quadro finanziario
pluriennale e delle linee di bilancio. Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Linea di bilancio || Natura della spesa || Partecipazione Numero 19 04 || Diss./Non diss. || di paesi EFTA || di paesi candidati || di paesi terzi || ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario IV || 19 04: Strumento europeo per la democrazia e i diritti umani 19 04 01 Strumento europeo per la democrazia e i diritti umani (EIDHR escluse le missioni di osservazione elettorale dell'Unione europea) 19 04 02 Missioni di osservazione elettorale dell'Unione europea (MOE) 19 04 03 Completamento della precedente cooperazione || n.p. || NO || NO || NO || NO 3.2. Incidenza prevista sulle
spese 3.2.1. Sintesi dell'incidenza
prevista sulle spese Mio EUR (al terzo decimale) Rubrica del quadro finanziario pluriennale: || 4 || "Ruolo mondiale dell'Europa" DG: DEVCO/FPI || || || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTALE Stanziamenti operativi || || || || || || || || 19 04 || Impegni || (1) || 198,63 || 202,84 || 207,04 || 211,34 || 213,93 || 220,24 || 224,84 || 1.478,87 Pagamenti || (2) || 178,43 || 182,24 || 186,04 || 189,94 || 192,03 || 197,94 || 202,14 || 1.328,77 Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici[18] Numero della linea di bilancio 19.0104 03 || || || || || || || || || || || (3) || 13,57 || 13,66 || 13,76 || 13,86 || 15,77 || 14,06 || 14,16 || 98,83 TOTALE degli stanziamenti per DG DEVCO/FPI || Impegni || =1+1a +3 || 212,20 || 216,50 || 220,80 || 225,20 || 229,70 || 234,30 || 239,00 || 1.577,70 || Pagamenti || =2 +3 || 192,00 || 195,90 || 199,80 || 203,80 || 207,80 || 212,00 || 216,30 || 1.427,60 TOTALE degli stanziamenti operativi || Impegni || (4) || 198,63 || 202,84 || 207,04 || 211,34 || 213,93 || 220,24 || 224,84 || 1.478,87 Pagamenti || (5) || 178,43 || 182,24 || 186,04 || 189,94 || 192,03 || 197,94 || 202,14 || 1.328,77 TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici || (6) || 13,57 || 13,66 || 13,76 || 13,86 || 15,77 || 14,06 || 14,16 || 98,83 TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA <4> del quadro finanziario pluriennale || Impegni || =4+ 6 || 212,20 || 216,50 || 220,80 || 225,20 || 229,70 || 234,30 || 239,00 || 1.577,70 Pagamenti || =5+ 6 || 192,00 || 195,90 || 199,80 || 203,80 || 207,80 || 212,00 || 216,30 || 1.427,60 Mio EUR (al terzo decimale) Rubrica del quadro finanziario pluriennale: || 5 || “Spese amministrative” Mio EUR (al terzo decimale) || || || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTALE DG: DEVCO/FPI || Risorse umane || 7,168 || 7,096 || 7,024 || 6,953 || 6,953 || 6,953 || 6,953 || 49,100 Altre spese amministrative || 0,595 || 0,547 || 0,541 || 0,540 || 0,541 || 0,541 || 0,541 || 3,846 TOTALE DG DEVCO/FPI || Stanziamenti || 7,763 || 7,643 || 7,565 || 7,493 || 7,494 || 7,494 || 7,494 || 52,945 TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA <5> del quadro finanziario pluriennale || (Totale impegni = totale pagamenti) || 7,763 || 7,643 || 7,565 || 7,493 || 7,494 || 7,494 || 7,494 || 52,945 Mio EUR (al terzo decimale) || || || Anno N 2014 || Anno N+1 2015 || Anno N+2 2016 || Anno N+3 2017 || Anno N+4 2018 || Anno N+5 2019 || Anno N+6 2020 || TOTALE TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale || Impegni || 219,963 || 224,143 || 228,365 || 232,693 || 237,194 || 241,794 || 246,494 || 1.630,645 Pagamenti || 199,763 || 203,543 || 207,365 || 211,293 || 215,294 || 219,494 || 223,794 || 1.480,545 3.2.2. Incidenza prevista sugli
stanziamenti operativi –
¨ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di stanziamenti
operativi –
x La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di stanziamenti
operativi, come spiegato di seguito: Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale) Specificare gli obiettivi e i risultati ò || || || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTALE RISULTATI Tipo di risultato[19] || Costo medio del risultato || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero totale di risultati || Costo totale OBIETTIVO SPECIFICO n. 1[20] Campagne tematiche (per esempio, relative a tortura, pena di morte, ecc.) || || || || || || || || || || || || || || || || Totale parziale Obiettivo specifico n. 1 || 78-88 || 43-53 || 78-88 || 43-53 || 78-88 || 43-53 || 78-88 || 43-53 || 78-88 || 43-53 || 78-88 || 43-53 || 78-88 || 43-53 || 546-616 || 20-25 % OBIETTIVO SPECIFICO n. 2 Sviluppo di società civile attive e dinamiche || || || || || || || || || || || || || || || || Totale parziale obiettivo specifico n. 2 || 340-390 || 76 || 340-390 || 76 || 340-390 || 76 || 340-390 || 76 || 340-390 || 76 || 340-390 || 76 || 340-390 || 76 || 2380- 2730 || 35-40 % OBIETTIVO SPECIFICO n. 3 Emergenze nel campo dei diritti umani e situazioni difficili || || || || || || || || || || || || || || || || Totale parziale obiettivo specifico n. 3 || 52-76 || 22,2-33,2 || 52-76 || 22,2-33,2 || 52-76 || 22,2-33,2 || 52-76 || 22,2-33,2 || 52-76 || 22,2-33,2 || 52-76 || 22,2-33,2 || 52-76 || 22,2-33,2 || 294-371 || 20-25 % OBIETTIVO SPECIFICO n. 4 Sostegno ai cicli democratici || || || || || || || || || || || || || || || || Totale parziale obiettivo specifico n. 4 || 47-86 || 46,4-76,6 || 47-86 || 46,4-76,6 || 47-86 || 46,4-76,6 || 47-86 || 46,4-76,6 || 47-86 || 46,4-76,6 || 47-86 || 46,4-76,6 || 47-86 || 46,4-76,6 || 329-602 || 25-30 % di cui destinato alle missioni di osservazione elettorale (MOE) || 11-14 || 44-55 || 11-14 || 44-55 || 11-14 || 44-55 || 11-14 || 44-55 || 11-14 || 44-55 || 11-14 || 44-55 || 11-14 || 44-55 || 77-98 || 20-25 % COSTO TOTALE || 506-640 || 198,63 || 506-640 || 202,84 || 506-640 || 207,04 || 506-640 || 211,34 || 506-640 || 213,93 || 506-640 || 220,24 || 506-640 || 224,84 || 3542-4480 || 1.478,87 3.2.3. Incidenza prevista sugli
stanziamenti di natura amministrativa 3.2.3.1. Sintesi –
¨ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di stanziamenti
amministrativi –
x La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di stanziamenti
amministrativi, come spiegato di seguito: Mio EUR (al terzo decimale) || Anno N[21] 2014 || Anno N+1 2015 || Anno N+2 2016 || Anno N+3 2107 || Anno N+4 2018 || Anno N+5 2019 || Anno N+6 2020 || TOTALE || RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || || || Risorse umane || 7,17 || 7,10 || 7,02 || 6,95 || 6,95 || 6,95 || 6,95 || 49,10 || Altre spese amministrative || 0,595 || 0,547 || 0,541 || 0,540 || 0,541 || 0,541 || 0,541 || 3,846 || Totale parziale RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || 7,763 || 7,643 || 7,565 || 7,493 || 7,494 || 7,494 || 7,494 || 52,945 || Esclusa RUBRICA 5[22] del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || || || Risorse umane || 8,81 || 8,81 || 8,81 || 8,81 || 8,81 || 8,81 || 8,81 || 61,67 || Altre spese di natura amministrativa || 4,76 || 4,85 || 4,95 || 5,05 || 6,96 || 5,25 || 5,35 || 37,16 || Totale parziale esclusa RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || 13,57 || 13,66 || 13,76 || 13,86 || 15,77 || 14,06 || 14,16 || 98,83 || TOTALE || 21,333 || 21,306 || 21,324 || 21,349 || 23,264 || 21,551 || 21,654 || 151,780 3.2.3.2. Fabbisogno previsto di risorse
umane –
¨ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di risorse umane –
x La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di risorse umane, come
spiegato di seguito: Stima da esprimere in numeri interi (o, al
massimo, con un decimale) || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 Posti della tabella dell'organico (posti di funzionari e di agenti temporanei) XX 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione) || 35,1 || 34,8 || 34,4 || 34,1 || 34,1 || 34,1 || 34,1 XX 01 01 02 (nelle delegazioni) || 9,8 || 9,7 || 9,6 || 9,5 || 9,5 || 9,5 || 9,5 XX 01 05 01 (ricerca indiretta) || || || || || || || 10 01 05 01 (ricerca diretta) || || || || || || || Ÿ Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)[23] XX 01 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale) || 5,2 || 5,2 || 5,1 || 5,1 || 5,1 || 5,1 || 5,1 XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni) || || || || || || || XX 01 04 yy[24] || - in sede[25] || 34,7 || 34,1 || 33,4 || 32,7 || 32,1 || 31,5 || 30,9 - nelle delegazioni || 73,4 || 73,4 || 73,4 || 73,4 || 73,4 || 73,4 || 73,4 XX 01 05 02 (AC, END e INT – Ricerca indiretta) || || || || || || || 10 01 05 02 (AC, END e INT – Ricerca diretta) || || || || || || || Altre linee di bilancio (specificare) || || || || || || || TOTALE || 158,3 || 157,1 || 155,9 || 154,8 || 154,1 || 153,5 || 152,9 Per il 2014, le
risorse umane di cui alla rubrica 5 sono suddivise tra DEVCO e FPI nel modo
seguente: - tabella
dell'organico: 5,5 ETP per FPI e 39,4 ETP per DEVCO (totale = 44,9 ETP) - personale
esterno: 3,2 ETP per FPI e 2 ETP per DEVCO (totale = 5,2 ETP) Per quanto riguarda
le risorse umane di cui alla rubrica 4 (linea BA del programma EIDHR), il
personale i cui costi saranno finanziati dalla linea BA nel 2014 ammonta a
102,1 AC per DEVCO (28,7 in sede e 73,4 nelle delegazioni) e 6 AC per gli FPI,
in sede. XX è il settore
o il titolo di bilancio interessato. Il fabbisogno di risorse
umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell’azione
e/o riassegnato all’interno della stessa DG, integrato dall’eventuale dotazione
supplementare concessa alla DG responsabile nell’ambito della procedura annuale
di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio. Descrizione dei
compiti da svolgere: Funzionari e agenti temporanei || Decisioni finanziarie e operative e loro attuazione. Personale esterno || Attuazione tecnica. 3.2.4. Compatibilità con il quadro
finanziario pluriennale attuale –
x La proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario
pluriennale attuale. –
x La proposta/iniziativa implica una riprogrammazione della pertinente
rubrica del quadro finanziario pluriennale. Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le
linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti. –
¨ La proposta/iniziativa richiede l'applicazione dello strumento di flessibilità
o la revisione del quadro finanziario pluriennale[26]. Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le
linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti. 3.2.5. Partecipazione di terzi al
finanziamento –
xLa proposta/iniziativa non prevede il cofinanziamento da parte di terzi –
¨La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento indicato di seguito: 3.3. Incidenza prevista sulle
entrate –
¨ La proposta/iniziativa non ha alcuna incidenza finanziaria sulle
entrate. –
x La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria: –
x sulle risorse proprie –
¨ sulle entrate varie [1] Regolamento (CE) n. 1889/2006 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 20 dicembre 2006 che istituisce uno strumento finanziario per
la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo, GU L 386 del
29.12.2006, pagg. 1–11, considerando 8. [2] Conclusioni del Consiglio sul sostegno alla democrazia
nelle relazioni esterne dell'UE – Verso una maggiore coerenza ed efficacia,
16081/09. [3] Progetto di conclusioni del Consiglio sul sostegno alla
democrazia nelle relazioni esterne dell'UE - Relazione 2010 sull'andamento dei
lavori e elenco dei paesi pilota proposti, 3058a riunione del Consiglio
"Affari esteri", tenutasi a Bruxelles il 13 dicembre 2010. [4] Comunicazione della Commissione del 25 gennaio 2006. [5] Decisione 2010/427/UE del Consiglio, del 26 luglio 2010. [6] Ovverosia, pace e sicurezza, riduzione della povertà,
aiuti umanitari, investimenti nella stabilità e nella crescita dei paesi
candidati all'adesione e dei paesi beneficiari della politica di vicinato,
sfide globali, promozione delle norme e dei valori dell'Unione europea e
internazionali e sostegno alla crescita e alla competitività oltre i confini
dell'Unione europea. [7] GU C […] del […], pag. […]. [8] GU C […] del […], pag. […]. [9] GU L 386 del 29.12.2006, pagg.
1-11. [10] GU ... [11] ABM: Activity Based Management (gestione per attività) –
ABB: Activity Based Budgeting (bilancio per attività). [12] A norma dell'articolo 49, paragrafo 6, lettera a) o b),
del regolamento finanziario. [13] Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti
al regolamento finanziario sono disponibili sul sito: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html [14] A norma dell'articolo 185 del regolamento
finanziario. [15] Diss. = Stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti
non dissociati [16] EFTA: Associazione europea di libero scambio. [17] Paesi candidati e, se del caso, paesi potenziali candidati
dei Balcani occidentali. [18] Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno
all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"),
ricerca indiretta, ricerca diretta. [19] I risultati sono i prodotti e servizi da fornire (ad
esempio, numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strade
costruiti, ecc.) [20] Descritto nella sezione 1.4.2. "Obiettivo/obiettivi
specifici". [21] L'anno N è l'anno in cui inizia l'attuazione della
proposta/iniziativa. [22] Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno
all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"),
ricerca indiretta, ricerca diretta. [23] AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END =
esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale (intérimaire);
JED = giovane esperto in delegazione (jeune expert en délégation); [24] Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli
stanziamenti operativi (ex linee "BA"). [25] Principalmente per i fondi strutturali, il Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il Fondo europeo per la pesca (FEP). [26] Cfr. punti 19 e 24 dell'Accordo interistituzionale.