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Asiakirja 52011PC0825

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che adegua, a decorrere dal 1° luglio 2011, l’aliquota del contributo al regime pensionistico dei funzionari e degli altri agenti dell’Unione europea

/* COM/2011/0825 definitivo - 2011/0388 (NLE) */

52011PC0825

/* COM/2011/0825 definitivo - 2011/0388 (NLE) */ Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che adegua, a decorrere dal 1° luglio 2011, l’aliquota del contributo al regime pensionistico dei funzionari e degli altri agenti dell’Unione europea


RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivazione e obiettivi della proposta Il Consiglio deve decidere ogni anno, sulla base di una proposta della Commissione, in merito all’adeguamento dell’aliquota del contributo al regime pensionistico, con effetto a decorrere dal 1° luglio. |

Contesto generale Conformemente all’articolo 83 bis, paragrafo 4, dello statuto, ogni anno la Commissione presenta al Consiglio una versione aggiornata della valutazione attuariale quinquennale effettuata a norma dell’allegato XII dello statuto. Conformemente all’articolo 13 dell’allegato XII dello statuto, Eurostat ha presentato il rapporto su tale valutazione, che determina l’aliquota contributiva necessaria per mantenere l’equilibrio attuariale del regime pensionistico. |

Disposizioni vigenti nel settore della proposta La proposta è presentata ogni anno per adeguare l’aliquota del contributo al regime pensionistico. |

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL’IMPATTO

Consultazione delle parti interessate |

211 | Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale di quanti hanno risposto Gli elementi della proposta sono stati concertati con i rappresentanti del personale secondo le procedure vigenti. |

212 | Sintesi delle risposte e modo in cui sono state prese in considerazione La proposta tiene conto dei pareri espressi dalle parti consultate. |

Ricorso al parere di esperti |

229 | Il calcolo dell’aliquota del contributo al regime pensionistico è stato convalidato da un esperto attuariale (consulente esterno). |

230 | Valutazione dell’impatto La proposta è volta ad adeguare l’aliquota del contributo al regime pensionistico dei funzionari e degli altri agenti dell’Unione europea per mantenere l’equilibrio attuariale del regime. La normativa vigente non consente alternative. |

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Sintesi delle misure proposte A norma dell’allegato XII dello statuto, Eurostat ha presentato un rapporto sulla valutazione attuariale del regime pensionistico. Dalla valutazione emerge che l’aliquota contributiva necessaria per mantenere l’equilibrio attuariale del regime pensionistico corrisponde all’11% dello stipendio base. A norma dell’articolo 83 bis, paragrafo 4, ove risulti uno scarto di almeno 0,25 punti tra l’aliquota dei contributi in corso di applicazione (11,6%) e quella necessaria al mantenimento dell’equilibrio attuariale (11,0%), il Consiglio verifica se occorre adattare tale aliquota secondo le modalità definite all’allegato XII. A norma dell’articolo 2, paragrafo 1, dell’allegato XII, l’adeguamento non deve tradursi in un contributo superiore o inferiore di più di un punto percentuale rispetto al tasso applicabile l’anno precedente. La Commissione propone pertanto di adeguare l’aliquota contributiva all’11% con effetto a decorrere dal 1° luglio 2011. |

Base giuridica Statuto dei funzionari dell’Unione europea, in particolare l’articolo 83 bis e l’allegato XII. |

Principio di sussidiarietà La proposta rientra tra le materie di competenza esclusiva dell’Unione europea. Di conseguenza, il principio di sussidiarietà non si applica. |

Principio di proporzionalità La proposta è conforme al principio di proporzionalità per le ragioni seguenti: |

l’articolo 83 bis dello statuto prevede un regolamento del Consiglio; |

la proposta non incide finanziariamente sulle spese; l’incidenza sulle entrate deriva direttamente dall’applicazione del metodo di adeguamento previsto dallo statuto. |

Scelta dello strumento |

Strumento proposto: regolamento. |

Altri strumenti non sarebbero adeguati per il seguente motivo: - l’articolo 83 bis dello statuto prevede un regolamento del Consiglio. |

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

L’impatto sulle entrate dell’adeguamento dell’aliquota del contributo al regime pensionistico è presentato in dettaglio nella scheda finanziaria allegata. |

2011/0388 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che adegua, a decorrere dal 1° luglio 2011, l’aliquota del contributo al regime pensionistico dei funzionari e degli altri agenti dell’Unione europea

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto lo statuto dei funzionari dell’Unione europea e il regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68[1], in particolare l’articolo 83 bis e l’allegato XII,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

1. Conformemente all’articolo 13 dell’allegato XII dello statuto, Eurostat ha presentato il rapporto sulla valutazione attuariale 2011 del regime pensionistico, il quale aggiorna i parametri fissati da detto allegato. Dalla valutazione emerge che l’aliquota contributiva necessaria per mantenere l’equilibrio attuariale del regime pensionistico corrisponde all’11% dello stipendio base.

2. Ai fini dell’equilibrio attuariale del regime pensionistico dei funzionari e degli altri agenti dell’Unione europea, l’aliquota del contributo dovrebbe pertanto essere portata all’11% dello stipendio base,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Con effetto a decorrere dal 1° luglio 2011, l’aliquota del contributo di cui all’articolo 83, paragrafo 2, dello statuto è fissata all’11%.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. DENOMINAZIONE DELLA PROPOSTA

Proposta di regolamento del Consiglio che adegua, a decorrere dal 1° luglio 2011, l’aliquota del contributo al regime pensionistico dei funzionari e degli altri agenti dell’Unione europea

2. LINEE DI BILANCIO

Capitolo e articolo:

400 Imposta sugli stipendi dei funzionari e degli altri agenti

Importo iscritto in bilancio per l’esercizio in questione (bilancio 2011):

591,7 milioni di euro

410 Contributi del personale al finanziamento del regime pensionistico

Importo iscritto in bilancio per l’esercizio in questione (bilancio 2011):

437,7 milioni di euro

3. INCIDENZA FINANZIARIA

( La proposta non ha alcuna incidenza finanziaria

( La proposta non ha alcuna incidenza finanziaria sulle spese ma ha un’incidenza finanziaria sulle entrate - l’effetto è il seguente:

(milioni di euro al primo decimale)

Linea di bilancio | Entrate | Periodo di 6 mesi a decorrere dall’1.7.2011 | 2012 |

Articolo 400 | Incidenza sulle risorse proprie | 2,4 | 4,7 |

Articolo 410 | Incidenza sulle risorse proprie | -11,3 | -22,6 |

Situazione dopo l’azione |

2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |

Articolo 400 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |

Articolo 410 | -22,6 | -22,6 | -22,6 | -22,6 | -22,6 |

4. ULTERIORI OSSERVAZIONI

Metodo di calcolo:

Contributo pensionistico = nuovo contributo – importo iscritto in bilancio per l’esercizio in corsoNuovo contributo = importo iscritto in bilancio x nuova aliquota/aliquota vigente

Effetto aumento imposta = 21% della riduzione del contributo pensionistico.

[1] GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.

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