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Document 52011PC0769
Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the harmonisation of the laws of the Member States relating to making available on the market of measuring instruments
Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura
Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura
/* COM/2011/0769 definitivo - 2011/0353 (COD) */
Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura /* COM/2011/0769 definitivo - 2011/0353 (COD) */
RELAZIONE
1.
Contesto della proposta
Contesto generale, motivazioni e obiettivi
della proposta La presente proposta è presentata nel quadro
dell'attuazione del "pacchetto merci" adottato nel 2008. Fa
parte di un pacchetto di proposte relativo all'adeguamento di dieci direttive
sui prodotti alla decisione n. 768/2008/CE relativa a un quadro comune per l'immissione
sul mercato dei prodotti. La normativa di armonizzazione dell'Unione
(UE) che garantisce la libera circolazione dei prodotti ha dato un notevole
contributo al completamento e al funzionamento del mercato unico. Si basa su un
livello di protezione elevato e fornisce agli operatori economici i mezzi per
dimostrare la conformità dei loro prodotti, che circolano quindi liberamente
grazie alla fiducia riscossa. La direttiva 2004/22/CE è un esempio di
normativa di armonizzazione dell'Unione che garantisce la libera circolazione
degli strumenti di misura. Stabilisce i requisiti essenziali cui gli strumenti
di misura devono conformarsi ai fini della loro messa a disposizione sul
mercato dell'UE. I fabbricanti devono dimostrare che uno strumento di misura è
progettato e fabbricato nel rispetto dei requisiti essenziali e apporre la
marcatura CE nonché la marcatura metrologica supplementare (M). Per quanto concerne la normativa di
armonizzazione dell'Unione, l'esperienza attuativa ha evidenziato a livello
trasversale alcune carenze e incoerenze nell'attuazione e applicazione, che
hanno determinato: 1)
la presenza sul mercato di prodotti non conformi o
pericolosi e quindi una certa mancanza di fiducia nella marcatura CE; 2)
svantaggi competitivi per gli operatori economici
che rispettano la normativa rispetto a quelli che eludono le regole; 3)
disparità di trattamento nel caso di prodotti non
conformi e distorsioni della concorrenza tra operatori economici a causa delle
diverse pratiche in materia di applicazione; 4)
pratiche divergenti per quanto riguarda la
designazione degli organismi di valutazione della conformità da parte delle
autorità nazionali; 5)
problemi relativi alla qualità di determinati
organismi notificati. Inoltre il contesto regolamentare è diventato
progressivamente più complesso, in quanto spesso a uno stesso prodotto si
applicano contemporaneamente numerosi atti normativi. Per gli operatori
economici e le autorità, le incongruenze tra questi atti accrescono sempre di
più le difficoltà di interpretazione e applicazione della normativa in
questione. Per ovviare alle carenze di carattere
orizzontale della normativa di armonizzazione dell'Unione constatate in diversi
settori industriali, è stato adottato nel 2008 – nel quadro del pacchetto merci
– il "nuovo quadro normativo". Il suo obiettivo è rafforzare e
completare la disciplina esistente e migliorare gli aspetti pratici
dell'attuazione e applicazione delle norme. Fanno parte del nuovo quadro
normativo (NQN) due strumenti complementari: il regolamento (CE) n. 765/2008 in
materia di accreditamento e vigilanza del mercato e la decisione n. 768/2008/CE
relativa a un quadro comune per l'immissione sul mercato dei prodotti. Il regolamento NQN ha introdotto norme
sull'accreditamento (strumento per valutare la competenza degli organismi di
valutazione della conformità), nonché prescrizioni in materia di organizzazione
e svolgimento delle attività di vigilanza del mercato e in materia di controlli
dei prodotti provenienti da paesi terzi. Questo complesso di norme si applica
direttamente in tutti gli Stati membri dal 1º gennaio 2010. La decisione NQN istituisce un quadro comune
per la normativa di armonizzazione dell'UE relativa ai prodotti. Questo quadro
comprende le disposizioni che generalmente figurano nella normativa dell'UE in
materia di prodotti (ad es. definizioni, obblighi degli operatori economici,
organismi notificati, meccanismi di salvaguardia, ecc.). Queste disposizioni
comuni sono state rafforzate per garantire nella pratica un'attuazione e
un'applicazione più efficaci delle direttive. Sono stati introdotti nuovi
elementi, quali gli obblighi a carico degli importatori, essenziali per
migliorare la sicurezza dei prodotti sul mercato. Le disposizioni della decisione NQN e del
regolamento NQN sono complementari e strettamente collegate tra loro. La
decisione NQN stabilisce i corrispettivi obblighi a carico degli operatori
economici e degli organismi notificati, consentendo alle autorità di vigilanza
del mercato e a quelle responsabili degli organismi notificati di svolgere
correttamente le funzioni loro spettanti in forza del regolamento NQN e di
garantire un'applicazione efficace e coerente della normativa dell'UE relativa
ai prodotti. A differenza di quanto accade per il
regolamento NQN, le disposizioni della decisione NQN non sono tuttavia
direttamente applicabili. Occorre integrare nella normativa vigente relativa ai
prodotti le disposizioni della decisione NQN in modo che tutti i settori
economici cui si applica la normativa di armonizzazione dell'Unione traggano
beneficio dai miglioramenti derivanti dal nuovo quadro normativo. Da un'indagine successiva all'adozione del
pacchetto merci nel 2008 è emerso che la maggior parte della normativa di
armonizzazione dell'Unione relativa ai prodotti avrebbe dovuto essere rivista
entro i tre anni successivi, non solo per affrontare problemi rilevati in tutti
i settori, ma anche per motivi specificatamente settoriali. Qualsiasi revisione
comporterebbe automaticamente l'adeguamento della normativa in questione alla
decisione NQN, in quanto il Parlamento, il Consiglio e la Commissione si sono
impegnati a utilizzare quanto più possibile nella susseguente normativa sui
prodotti le disposizioni della citata decisione al fine di promuovere la
massima coerenza del quadro normativo. Per una serie di altre direttive di
armonizzazione dell'Unione, compresa la direttiva 2004/22/CE, non era
stata prevista alcuna revisione legata a problemi specificatamente settoriali
entro il periodo suddetto. Tuttavia, per affrontare comunque i problemi
connessi alla conformità e agli organismi notificati in tali settori e per
ragioni di coerenza del contesto regolamentare complessivo in materia di prodotti,
è stato deciso di adeguare alle disposizioni della decisione NQN queste
direttive all'interno di un pacchetto. Coerenza con altri obiettivi e politiche
dell'Unione La presente iniziativa è conforme all'atto per
il mercato unico[1],
con il quale è stata sottolineata l'esigenza di ristabilire la fiducia dei
consumatori nella qualità dei prodotti presenti sul mercato e l'importanza di
rafforzare la vigilanza del mercato. Sostiene inoltre la politica della Commissione
in materia di migliore regolamentazione e semplificazione del contesto
regolamentare.
2.
Consultazione delle parti interessate e valutazione dell'impatto
Consultazione delle parti interessate L'adeguamento della direttiva 2004/22/CE alla
decisione NQN è stato discusso con gli esperti nazionali responsabili
dell'attuazione di tale direttiva, con altre parti interessate e in riunioni
bilaterali con le associazioni di settore. Tra giugno e ottobre 2010 è stata organizzata
una consultazione pubblica che ha interessato tutti i settori coinvolti da questa
iniziativa. Sono stati previsti quattro questionari mirati, diretti agli
operatori economici, alle autorità, agli organismi notificati e agli
utilizzatori, per i quali i servizi della Commissione hanno ricevuto 300
risposte. I risultati sono disponibili alla pagina http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/regulatory-policies-common-rules-for-products/new-legislative-framework/index_en.htm Oltre alla consultazione generale è stata
condotta una consultazione specifica delle PMI. Tra maggio e giugno 2010 sono
state consultate 603 PMI attraverso la rete Enterprise Europe. I risultati sono
disponibili alla pagina http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/files/new-legislative-framework/smes_statistics_en.pdf. Dalla consultazione è emerso un ampio sostegno
a favore dell'iniziativa. Unanime è il consenso sulla necessità di migliorare
la vigilanza del mercato e il sistema di valutazione e controllo degli
organismi notificati. Le autorità sostengono appieno l'iniziativa in quanto
rafforzerà il sistema attuale e migliorerà la cooperazione a livello dell'UE.
L'industria prevede che da interventi più efficaci nei confronti dei prodotti
non conformi alla normativa deriveranno condizioni di maggiore parità e che
l'allineamento della normativa avrà un effetto di semplificazione. È stata
espressa qualche preoccupazione in merito ad alcuni obblighi, che tuttavia
risultano indispensabili per rendere più efficiente la vigilanza del mercato.
Le misure non comporteranno costi significativi per l'industria e i benefici
derivanti da una migliore vigilanza del mercato dovrebbero essere di gran lunga
superiori ai costi. Ricorso al parere di esperti La valutazione dell'impatto di questo
"pacchetto di attuazione" si è fondata in larga misura sulla
valutazione dell'impatto effettuata per il nuovo quadro normativo. Al parere
degli esperti, raccolto e analizzato in tale contesto, si sono affiancate
ulteriori consultazioni di gruppi di interesse e di esperti di settore, nonché
di esperti con competenze orizzontali nei campi dell'armonizzazione tecnica,
della valutazione della conformità, dell'accreditamento e della vigilanza del
mercato. Si è fatto ricorso ad esperti esterni anche
per ottenere alcune informazioni di base relative al settore degli strumenti di
misura. Nella loro relazione di valutazione[2]
essi hanno stimato che la direttiva 2004/22/CE si applica a circa 345 milioni
di unità di strumenti di misura venduti annualmente sul mercato europeo, per un
valore di vendita totale di circa 3,25 miliardi di euro. Dalla valutazione è
emerso che la qualità della vigilanza del mercato sembra una preoccupazione
importante dell'industria; si tratta di un campo in cui la maggior parte delle
autorità riconosce di aver compiuto sforzi limitati sino ad oggi. Fra gli
organismi notificati sembrano inoltre esservi incoerenze per quanto riguarda
l'interpretazione delle prescrizioni della direttiva e di altri documenti di
orientamento nonché diversità a livello di capacità. Una consultazione pubblica
successiva[3]
ha mostrato che la valutazione della direttiva 2004/22/CE può ritenersi
completa e gode in genere dell'appoggio delle parti interessate per quanto
concerne l'analisi. Le carenze riscontrate nell'ambito della
vigilanza del mercato e della qualità degli organismi notificati saranno in
parte affrontate con l'adeguamento della direttiva 2004/22/CE alla decisione
NQN. Valutazione dell'impatto Sulla base delle informazioni raccolte la
Commissione ha effettuato una valutazione dell'impatto esaminando e
confrontando tre opzioni. Opzione 1 – Nessuna modifica della
situazione attuale Questa opzione propone di non apportare alcuna
modifica alla direttiva vigente e si basa esclusivamente su alcuni
miglioramenti che possono derivare dal regolamento NQN. Opzione 2 – Adeguamento alla decisione NQN
mediante misure di carattere non legislativo L'opzione 2 ipotizza di promuovere
l'adeguamento volontario alle disposizioni contenute nella decisione NQN, ad
esempio presentando tali norme come migliori pratiche in documenti di
orientamento. Opzione 3 – Adeguamento alla decisione NQN
mediante misure di carattere legislativo Questa opzione consiste nell'includere le
disposizioni della decisione NQN nelle direttive vigenti. L'opzione 3 è
risultata l'opzione da preferire in quanto: –
migliorerà la competitività delle imprese e degli
organismi notificati che adempiono ai loro obblighi in rapporto a quelli che
raggirano il sistema; –
migliorerà il funzionamento del mercato interno
garantendo la parità di trattamento di tutti gli operatori economici, in
particolare importatori e distributori, nonché degli organismi notificati; –
non comporta costi significativi per gli operatori
economici e gli organismi notificati. Non si prevede alcun aggravio, o al
massimo un aggravio marginale, dei costi per coloro che già operano in modo
responsabile; –
è ritenuta più efficace dell'opzione 2, in
relazione alla quale il dubbio è che l'impossibilità di farla valere
coattivamente impedisca la realizzazione degli effetti positivi; –
le opzioni 1 e 2 non risolvono i problemi di
incoerenza del quadro regolamentare e quindi non producono alcun effetto
positivo sulla semplificazione del contesto regolamentare.
3.
elementi principali della proposta
3.1.
Definizioni di carattere orizzontale
La proposta
modifica una serie di definizioni dei termini comunemente utilizzati nella
normativa di armonizzazione dell'Unione, al fine di attribuire loro un
significato uniforme in tutta la normativa interessata.
3.2.
Obblighi degli operatori economici e prescrizioni
in materia di rintracciabilità
La proposta chiarisce gli obblighi dei
fabbricanti e dei mandatari, introducendo inoltre obblighi a carico degli
importatori e dei distributori. Gli importatori sono tenuti a verificare che il
fabbricante abbia eseguito la procedura di valutazione della conformità
applicabile e preparato la documentazione tecnica. Devono inoltre accertarsi
con il fabbricante che tale documentazione tecnica possa essere messa a
disposizione delle autorità competenti che ne facciano richiesta e verificare
che gli strumenti di misura rechino la corretta marcatura e siano accompagnati
dalle istruzioni e dalle informazioni previste. Gli importatori devono
conservare una copia della dichiarazione di conformità e indicare il loro nome
e indirizzo sul prodotto oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o
nella documentazione che accompagna il prodotto. I distributori devono
verificare che uno strumento di misura rechi la marcatura CE, riporti il nome
del fabbricante e, se del caso, dell'importatore e sia corredato della
documentazione e delle istruzioni previste. Gli importatori e i distributori devono
cooperare con le autorità di vigilanza del mercato e adottare i provvedimenti
opportuni se gli strumenti di misura da essi forniti non sono conformi. Per tutti gli operatori economici vengono
introdotti obblighi rafforzati in materia di rintracciabilità. Gli
strumenti di misura devono recare il nome e l'indirizzo del fabbricante e un
numero che consenta di identificare lo strumento di misura e collegarlo alla
sua documentazione tecnica. Sugli strumenti di misura importati devono figurare
anche il nome e l'indirizzo dell'importatore. Inoltre ogni operatore economico
deve essere in grado di identificare di fronte alle autorità l'operatore economico
che gli abbia fornito o al quale abbia fornito uno strumento di misura.
3.3.
Norme armonizzate
La conformità alle norme armonizzate
conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali. Il
1° giugno 2011 la Commissione ha adottato una proposta di regolamento
sulla normalizzazione europea[4]
che istituisce un quadro giuridico orizzontale per la normalizzazione europea.
La proposta di regolamento contiene tra l'altro disposizioni relative alle
richieste di normalizzazione presentate dalla Commissione all'organismo europeo
di normalizzazione, sulla procedura applicabile alle obiezioni alle norme
armonizzate e sulla partecipazione dei soggetti interessati al processo di
normalizzazione. Le disposizioni della direttiva 2004/22/CE che disciplinano
gli stessi aspetti sono state pertanto soppresse dalla presente proposta per
ragioni di certezza del diritto. La disposizione che conferisce la presunzione
di conformità alle norme armonizzate è stata modificata per chiarire la portata
della presunzione di conformità quando le norme in questione disciplinano solo
parzialmente i requisiti essenziali.
3.4.
Valutazione della conformità e marcatura CE
La direttiva 2004/22/CE ha scelto le procedure
appropriate di valutazione della conformità che i fabbricanti devono applicare
per dimostrare la conformità dei loro strumenti di misura ai requisiti
essenziali. La proposta adegua queste procedure alle versioni aggiornate
contenute nella decisione NQN e mantiene alcuni elementi settoriali specifici
già previsti nella direttiva 2004/22/CE, quali la marcatura metrologica
supplementare (M) obbligatoria oltre alla marcatura CE. I principi generali della marcatura CE sono
enunciati all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008, mentre le
disposizioni dettagliate relative all'apposizione della marcatura CE e della
marcatura metrologica M sugli strumenti di misura sono state inserite nella
presente proposta.
3.5.
Organismi notificati
La proposta rafforza i criteri di notifica per
gli organismi notificati e chiarisce che anche affiliate o subappaltatori
devono soddisfare i requisiti di notifica. Vengono introdotti requisiti
specifici per le autorità notificanti e viene rivista la procedura per la
notifica degli organismi notificati. La competenza di un organismo notificato
deve essere dimostrata mediante un certificato di accreditamento. Qualora non
si sia fatto ricorso all'accreditamento per valutare la competenza di un
organismo notificato, la notifica deve comprendere la documentazione
comprovante il metodo di valutazione della competenza di tale organismo. Gli
Stati membri hanno la possibilità di opporsi a una notifica.
3.6.
Vigilanza del mercato e procedura della clausola di
salvaguardia
La proposta rivede la vigente procedura della
clausola di salvaguardia. Introduce una fase di scambio di informazioni tra gli
Stati membri e precisa i provvedimenti che devono essere presi dalle autorità
interessate qualora venga scoperto uno strumento di misura non conforme. La
procedura della clausola di salvaguardia vera e propria - che si conclude con
una decisione della Commissione con la quale viene stabilito se la misura è
giustificata o meno - è avviata solo se un altro Stato membro si oppone a una
misura adottata nei confronti dello strumento di misura interessato. Se non vi
è dissenso sulla misura restrittiva adottata, tutti gli Stati membri devono
adottare gli interventi opportuni sul loro territorio.
3.7.
Comitatologia e atti delegati
Le disposizioni relative al funzionamento del
comitato per gli strumenti di misura sono state adattate alle nuove norme sugli
atti delegati di cui all'articolo 290 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea e alle nuove disposizioni sugli atti di esecuzione di cui
al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi
alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle
competenze di esecuzione attribuite alla Commissione[5].
4.
Elementi giuridici della proposta
Base giuridica La base giuridica della proposta è l'articolo
114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Principio di sussidiarietà Per il mercato interno una competenza
concorrente è attribuita all'Unione e agli Stati membri. Il principio di
sussidiarietà entra in gioco in particolare in rapporto alle nuove disposizioni
intese a migliorare l'applicazione efficace della direttiva 2004/22/CE: si
tratta degli obblighi dell'importatore e del distributore, delle disposizioni
in materia di rintracciabilità e di valutazione e notifica degli organismi
notificati, nonché degli obblighi di cooperazione rafforzata nel quadro delle
procedure riviste di salvaguardia e vigilanza del mercato. Secondo quanto emerge dall'esperienza
applicativa della normativa, le misure adottate a livello nazionale hanno determinato
impostazioni divergenti e un diverso trattamento degli operatori economici
all'interno dell'UE, e ciò vanifica l'obiettivo della presente direttiva. Se
per affrontare i problemi vengono adottati interventi a livello nazionale, si
rischia di creare ostacoli alla libera circolazione delle merci. Inoltre gli
interventi a livello nazionale hanno una portata limitata alla competenza
territoriale di uno Stato membro. Data la crescente internazionalizzazione
degli scambi, il numero dei casi transfrontalieri è in costante aumento.
Attraverso un'azione coordinata a livello dell'UE gli obiettivi stabiliti
potranno essere conseguiti molto meglio e in particolare la vigilanza del
mercato risulterà più efficace. È pertanto più appropriato intervenire a
livello dell'UE. Quanto al problema delle incoerenze nelle
direttive, si tratta di una questione che può essere risolta soltanto dal
legislatore dell'UE. Proporzionalità Nel rispetto del principio di proporzionalità,
le modifiche proposte si limitano a quanto necessario per il conseguimento
degli obiettivi stabiliti. Gli obblighi, nuovi o modificati, non
impongono oneri e costi inutili all'industria, in particolare alle piccole e
medie imprese, né alle amministrazioni. Se è stato constatato che le modifiche
possono avere ripercussioni negative, l'analisi degli effetti dell'opzione
cerca di offrire la risposta più proporzionata ai problemi individuati. Una
serie di modifiche intende migliorare la chiarezza della direttiva vigente
senza introdurre nuove prescrizioni che comportino costi aggiuntivi. Tecnica legislativa utilizzata L'adeguamento alla decisione NQN comporta una
serie di modifiche sostanziali delle disposizioni della direttiva 2004/22/CE.
Per assicurare la leggibilità del testo modificato, è stata scelta la tecnica
della rifusione conformemente all'accordo interistituzionale, del
28 novembre 2001, ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica
della rifusione degli atti normativi[6].
Le modifiche apportate alle disposizioni della
direttiva 2004/22/CE riguardano: le definizioni, gli obblighi degli operatori
economici, la presunzione di conformità conferita da norme armonizzate, la
dichiarazione di conformità, la marcatura CE, gli organismi notificati, la
procedura della clausola di salvaguardia e le procedure di valutazione della
conformità. La proposta non modifica il campo di
applicazione della direttiva 2004/22/CE e i requisiti essenziali.
5.
Implicazioni di bilancio
Nessuna.
6.
Informazioni supplementari
Abrogazione di disposizioni vigenti L'adozione della proposta comporterà
l'abrogazione della direttiva 2004/22/CE. Spazio economico europeo La proposta riguarda il SEE e deve quindi
essere estesa allo Spazio economico europeo. ê 2004/22/CE (adattato) 2011/0353 (COD) Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO concernente il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato
di strumenti di misura (Rifusione)
(Testo rilevante ai fini del SEE) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea
Ö sul
funzionamento dell'Unione europeaÕ, in particolare
l'articolo 95
Ö 114 Õ, vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto
legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Comitato economico e
sociale europeo[7], deliberando secondo la procedura legislativa
ordinaria, considerando quanto segue: ê 2004/22/CE considerando
1 (adattato) Numerosi strumenti di misura rientrano nel campo di applicazione di
direttive specifiche adottate sulla base della direttiva 71/316/CEE del
Consiglio, del 26 luglio 1971 per il ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri relative alle disposizioni comuni agli strumenti di misura
ed ai metodi di controllo metrologico[8]. Le
direttive specifiche tecnicamente superate dovrebbero essere abrogate e
sostituite da una direttiva indipendente, secondo lo spirito della
risoluzione del Consiglio del 7 maggio 1985 relativa ad una nuova
strategia in materia di armonizzazione tecnica e normalizzazione[9]. ò nuovo (1)
La direttiva 2004/22/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa agli
strumenti di misura[10],
ha subito diverse e sostanziali modificazioni. Essa deve essere ora nuovamente
modificata ed è quindi opportuno provvedere, per ragioni di chiarezza, alla sua
rifusione. (2)
Il regolamento (CE) n.
765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008,
che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto
riguarda l'immissione sul mercato dei prodotti e che abroga il regolamento
(CEE) n. 339/93[11],
stabilisce norme riguardanti l'accreditamento degli organismi di valutazione
della conformità, fornisce un quadro per la vigilanza del mercato dei prodotti
e per i controlli sui prodotti provenienti dai paesi terzi e stabilisce i
principi generali della marcatura CE. (3)
La decisione n.
768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per l'immissione sul
mercato dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE[12], stabilisce un quadro comune
di principi generali e di disposizioni di riferimento da applicare in tutta la
normativa di armonizzazione delle condizioni per l'immissione sul mercato dei
prodotti, in modo da fornire una base coerente per la revisione o la rifusione
di tale normativa. La direttiva 2004/22/CE va pertanto adeguata a tale
decisione. ê 2004/22/CE considerando
2 (4)
Strumenti di misura corretti e rintracciabili
possono essere utilizzati per molteplici funzioni di misurazione. Le funzioni
intese a soddisfare esigenze relative all'interesse pubblico, alla sanità
pubblica, alla sicurezza e all'ordine pubblico, alla protezione dell'ambiente e
dei consumatori, all'imposizione di tasse e diritti e alla lealtà delle
transazioni commerciali, che incidono in vari modi, direttamente o
indirettamente, sulla vita quotidiana dei cittadini possono richiedere
l'impiego di strumenti di misura sottoposti a controlli legali. ê 2004/22/CE considerando
3 (adattato) (5)
I controlli metrologici legali non dovrebbero
devono frapporre ostacoli alla
libera circolazione degli strumenti di misura. Le disposizioni in materia dovrebbero
devono essere le stesse in tutti
gli Stati membri e la prova di conformità dovrebbe deve essere accettata in tutta la Comunità
Ö l'Unione Õ . ê 2004/22/CE considerando
4 (adattato) (6)
I controlli metrologici legali esigono la
conformità a specifici requisiti di prestazione. I requisiti di prestazione che
gli strumenti di misura sono tenuti a soddisfare dovrebbero
devono garantire un elevato
livello di protezione. L'accertamento di Ö La valutazione
della Õ conformità dovrebbe
deve garantire un elevato livello
d'affidabilità. ê 2004/22/CE considerando
5 (7)
Gli Stati membri dovrebbero devono, come regola generale,
prescrivere controlli metrologici legali. Quando è prescritto un controllo
metrologico legale, dovrebbero devono essere impiegati soltanto
strumenti di misura conformi a requisiti comuni di prestazione. ê 2004/22/CE considerando
6 (adattato) (8)
Il principio dell'opzionalità introdotto dalla presente
direttiva Ö 2004/22/CE Õ consente agli Stati
membri di esercitare il loro diritto di decidere se regolamentare Ö prescrivere Õ o meno Ö l'utilizzo
degli Õ gli strumenti coperti dalla presente direttiva e dovrebbe essere
applicabile solo nella misura in cui non è causa di concorrenza sleale. ê 2004/22/CE considerando
7 Le responsabilità del fabbricante
per quanto riguarda la conformità ai requisiti di cui alla presente direttiva
dovrebbero essere specificate. ê 2004/22/CE considerando
8 (adattato) (9)
Le prestazioni degli strumenti di misura sono
particolarmente sensibili all'ambiente, segnatamente all'ambiente
elettromagnetico. L'immunità all'interferenza elettromagnetica degli strumenti
di misura costituisce
Ö deve
costituire Õ parte integrante
della presente direttiva. Pertanto non sono di applicazione i requisiti in
materia di immunità elettromagnetica previsti dalla direttiva 89/336/CEE
2004/108/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 3 maggio 1989 15 dicembre 2004, per
concernente il riavvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri relativi relative alla compatibilità
elettromagnetica e che abroga la direttiva
89/336/CEE[13]. ê 2004/22/CE considerando
17 (adattato) ð nuovo (10)
ð Al fine di garantire la libera
circolazione degli strumenti di misura nell'Unione, ï gli Stati membri non devonodovrebbero
impedire la commercializzazione Ö l'immissione
sul mercato Õ e/o la messa in servizio
degli strumenti di misura muniti della marcatura «CE» Ö CE Õ e della marcatura
metrologica supplementare ai sensi della presente direttiva. ê 22/2004 considerando
18 (adattato) (11)
Gli Stati membri devonodovrebbero
adottare i provvedimenti atti a prevenire la commercializzazione Ö l'immissione
sul mercato Õ e/o la messa in
servizio degli strumenti di misura non conformi. È pertanto necessario che le
competenti autorità degli Stati membri cooperino in maniera appropriata al fine
di garantire che tale obiettivo abbia effetto su scala comunitaria Ö a livello
dell'Unione Õ . ò nuovo (12)
Gli operatori economici
devono essere responsabili della conformità degli strumenti di misura, in
funzione del rispettivo ruolo che rivestono nella catena di fornitura, in modo
da garantire un elevato livello di protezione di interessi pubblici, quali la
salute e la sicurezza, la protezione degli utilizzatori, nonché una concorrenza
leale sul mercato dell'Unione. (13)
Tutti gli operatori
economici che intervengono nella catena di fornitura e distribuzione devono
adottare le misure necessarie per garantire di mettere a disposizione sul
mercato solo strumenti di misura conformi alla presente direttiva. È necessario
stabilire una ripartizione chiara e proporzionata degli obblighi corrispondenti
al ruolo di ogni operatore nel processo di fornitura e distribuzione. (14)
Il fabbricante,
possedendo le conoscenze dettagliate relative al processo di progettazione e
produzione, si trova nella posizione migliore per eseguire la procedura
completa di valutazione della conformità. La valutazione della conformità deve
quindi rimanere obbligo del solo fabbricante. (15)
È necessario garantire
che gli strumenti di misura provenienti da paesi terzi che entrano nel mercato
dell'Unione siano conformi ai requisiti stabiliti dalla presente direttiva e in
particolare che i fabbricanti abbiano effettuato adeguate procedure di
valutazione in merito a tali strumenti di misura. Occorre pertanto prevedere
che gli importatori si assicurino di immettere sul mercato strumenti di misura
conformi alle prescrizioni stabilite dalla presente direttiva e di non
immettere sul mercato strumenti di misura che non sono conformi a tali
prescrizioni o presentano un rischio. Deve essere inoltre previsto che gli
importatori si assicurino che siano state effettuate le procedure di
valutazione della conformità e che la marcatura dei prodotti e la
documentazione elaborata dai fabbricanti siano a disposizione delle autorità di
vigilanza a fini di controllo. (16)
Il distributore mette uno
strumento di misura a disposizione sul mercato dopo che il fabbricante o
l'importatore lo ha immesso sul mercato e deve agire con la dovuta diligenza
per garantire che la manipolazione dello strumento di misura non incida
negativamente sulla sua conformità. (17)
All'atto dell'immissione di
uno strumento di misura sul mercato, ogni importatore deve indicare sullo
strumento di misura in questione il proprio nome e l'indirizzo al quale può
essere contattato. Vanno previste eccezioni qualora le dimensioni o la natura
del prodotto non consentano tale indicazione. Le eccezioni comprendono il caso
in cui l'importatore dovrebbe aprire l'imballaggio per apporre il proprio nome
e indirizzo sul prodotto. (18)
Qualsiasi operatore
economico che immetta sul mercato uno strumento di misura con il proprio nome o
marchio commerciale oppure modifichi uno strumento di misura in modo tale da
incidere sulla conformità alle prescrizioni stabilite dalla presente direttiva
deve esserne considerato il fabbricante e assumersi pertanto i relativi
obblighi. (19)
I distributori e gli
importatori, vista la loro vicinanza al mercato, devono essere coinvolti nei
compiti di vigilanza del mercato svolti dalle autorità nazionali competenti e
devono essere pronti a parteciparvi attivamente, fornendo a tali autorità tutte
le informazioni necessarie sugli strumenti di misura in questione. (20)
Garantire la
rintracciabilità di uno strumento di misura in tutta la catena di fornitura
contribuisce a semplificare la vigilanza del mercato e a migliorarne
l'efficienza. Un sistema efficiente di rintracciabilità facilita il compito
delle autorità di vigilanza del mercato di rintracciare l'operatore economico
che abbia messo a disposizione sul mercato strumenti di misura non conformi. ê 2004/22/CE considerando
9 (adattato) ð nuovo (21)
La legislazione comunitaria dovrebbe specificare Ö La presente
direttiva devedovrebbe
limitarsi a fissare Õ requisiti essenziali
che non ostacolano il progresso tecnico, di preferenza, requisiti di
prestazione. Le disposizioni intese ad eliminare gli ostacoli
tecnici agli scambi dovrebbero seguire la risoluzione del Consiglio del
7 maggio 1985, relativa ad una nuova strategia in materia di
armonizzazione tecnica e normalizzazione. ð Per facilitare la valutazione della
conformità a tali requisiti, è necessario prevedere la presunzione di
conformità degli strumenti di misura conformi alle norme armonizzate adottate
conformemente al regolamento (UE) n. [.../...] del Parlamento europeo e del
Consiglio, del [...], sulla normalizzazione europea, che modifica le
direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive
94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE,
2009/105/CE e 2009/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[14] con la finalità di formulare
specifiche tecniche dettagliate in relazione a tali requisiti. ï ò nuovo (22)
Il regolamento (UE) n.
[.../...] [sulla normalizzazione europea] prevede una procedura relativa alle
obiezioni alle norme armonizzate che non soddisfano completamente le
prescrizioni della presente direttiva. ê 2004/22/CE considerando
12 (adattato) (23)
Le specifiche tecniche e di prestazione contenute
in documenti normativi concordati a livello internazionale possono anch'esse
soddisfare, in tutto o in parte, i requisiti essenziali definiti nella presente
direttiva. In tali casi, l'impiego di detti documenti normativi concordati a
livello internazionale può costituire Ö deve essere
consentito come Õ un'alternativa
all'impiego delle norme tecniche armonizzate e assicurare, a determinate
condizioni, la presunzione di conformità. ê 2004/22/CE considerando
13 (24)
La conformità ai requisiti essenziali stabiliti
dalla presente direttiva può essere conseguita anche tramite l'applicazione di
specifiche non contenute in una norma tecnica europea o in un documento
normativo concordato a livello internazionale. L'applicazione di norme tecniche
europee o di documenti normativi concordati a livello internazionale devedovrebbe pertanto
essere facoltativa. ò nuovo (25)
Per consentire agli
operatori economici di dimostrare e alle autorità competenti di garantire che
gli strumenti di misura messi a disposizione sul mercato sono conformi ai
requisiti essenziali, è necessario prevedere procedure di valutazione della
conformità. La decisione n. 768/2008/CE contiene una serie di moduli per le
procedure di valutazione della conformità, che vanno dalla procedura meno
severa a quella più severa con un rigore proporzionale al livello di rischio
effettivo e di sicurezza richiesto. Per garantire la coerenza intersettoriale
ed evitare varianti ad hoc, è opportuno che le procedure di valutazione della
conformità siano scelte tra questi moduli. È tuttavia necessario adattare tali
moduli per tener conto di aspetti specifici dei controlli metrologici. ê 2004/22/CE considerando
14 (adattato) (26)
La valutazione della conformità di sottounità devedovrebbe essere conforme alle
disposizioni della Ö effettuata
conformemente alla Õ presente direttiva.
Se sottounità vengono commercializzate separatamente e indipendentemente da uno
strumento, la valutazione della conformità dovrebbe essere effettuata a
prescindere dallo strumento interessato. ê 2004/22/CE considerando
15 (27)
Lo stato dell'arte delle tecnologie di misurazione
è in costante evoluzione, il che può comportare variazioni delle esigenze in
materia di valutazione della conformità. Pertanto, a ciascuna categoria di
misurazione e, se del caso, di sottounità deve corrispondere una procedura
adeguata o una scelta fra differenti procedure di rigore equivalente. Le procedure adottate sono quelle previste dalla
decisione 93/465/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1993, concernente i
moduli relativi alle diverse fasi delle procedure di valutazione della
conformità e le norme per l'apposizione e l'utilizzazione della marcatura CE di
conformità, da utilizzare nelle direttive di armonizzazione tecnica[15]. Potrebbe essere tuttavia necessario prevedere
deroghe a tali moduli, per tener conto di aspetti specifici dei controlli
metrologici. È opportuno prevedere la possibilità di apporre la marcatura CE
durante il processo di fabbricazione. ò nuovo (28)
I fabbricanti devono
redigere una dichiarazione di conformità UE che fornisca informazioni
dettagliate sulla conformità di uno strumento di misura alle prescrizioni
stabilite dalla presente direttiva e da altri atti pertinenti della normativa
di armonizzazione dell'Unione. (29)
La marcatura CE e la
marcatura metrologica supplementare, che indicano la conformità di uno
strumento di misura, sono la conseguenza visibile di un intero processo che
comprende la valutazione della conformità in senso lato. I principi generali
che disciplinano la marcatura CE e la sua relazione con altre marcature sono
esposti nel regolamento (CE) n. 765/2008, mentre la presente direttiva deve
dettare le norme che disciplinano l'apposizione della marcatura CE e la
marcatura metrologica supplementare. ê 2004/22/CE considerando
10 (adattato) ð nuovo (30)
Al fine di tener conto delle differenze delle
condizioni climatiche o dei diversi livelli di protezione dei consumatori
applicabili sul piano nazionale, i requisiti essenziali possono dar luogo alla
definizione di Ö è necessario
definire Õ classi ambientali o
di accuratezza ð quali requisiti essenziali ï . ê 2004/22/CE considerando
11 Per facilitare il compito di
provare la conformità ai requisiti essenziali e per consentire la verifica
della conformità è auspicabile disporre di norme armonizzate. Tali norme
armonizzate sono elaborate da organismi privati e dovrebbero mantenere il loro
carattere non vincolante. A tale scopo, il
Comitato europeo di normalizzazione (CEN), il Comitato europeo di
normalizzazione elettrotecnica (CENELCE) e l'Istituto europeo per le norme di
telecomunicazione (ETSI) sono riconosciuti in quanto organismi competenti ad
adottare norme armonizzate conformi agli orientamenti generali di cooperazione
sottoscritti il 13 novembre 1984 dalla Commissione e dagli organismi
europei di normalizzazione. ò nuovo (31)
Le procedure di
valutazione della conformità di cui alla presente direttiva richiedono
l'intervento di organismi di valutazione della conformità, notificati dagli
Stati membri alla Commissione. ê 2004/22/CE considerando
16 (adattato) Il continuo sviluppo della tecnologia di misura, nonché i timori
espressi dalle parti interessate in materia di certificazione, evidenziano la
necessità di garantire coerenti procedure di valutazione della conformità per i
prodotti industriali, come richiesto dalla risoluzione del Consiglio adottata
il 10 novembre 2003[16]. ò nuovo (32)
L'esperienza ha
dimostrato che i criteri stabiliti nella direttiva 2004/22/CE, cui si devono
attenere gli organismi di valutazione della conformità per essere notificati
alla Commissione, non sono sufficienti a garantire un livello uniformemente alto
di prestazioni degli organismi notificati in tutta l'Unione. È tuttavia
indispensabile che tutti gli organismi notificati eseguano le proprie funzioni
allo stesso livello e nelle stesse condizioni di concorrenza leale. A tal fine
è necessario stabilire prescrizioni obbligatorie per gli organismi di
valutazione della conformità che desiderano essere notificati per fornire
servizi di valutazione della conformità. Tali prescrizioni devono tenere conto
del continuo sviluppo della tecnologia di misura. (33)
Per garantire un livello
coerente di qualità nella prestazione della valutazione della conformità degli
strumenti di misura, è necessario anche stabilire le prescrizioni da applicare
alle autorità notificanti e agli altri organismi coinvolti nella valutazione, nella
notifica e nel controllo degli organismi notificati. (34)
Gli organismi di
valutazione della conformità che dimostrano di rispondere ai criteri stabiliti
nelle norme armonizzate, sono considerati conformi ai criteri corrispondenti di
cui alla presente direttiva. (35)
Il sistema previsto dalla
presente direttiva deve essere completato dal sistema di accreditamento di cui
al regolamento (CE) n. 765/2008. Poiché l'accreditamento è uno strumento
essenziale per valutare la competenza degli organismi di valutazione della
conformità, è opportuno utilizzarlo anche ai fini della notifica. (36)
L'accreditamento
trasparente, quale previsto dal regolamento (CE) n. 765/2008, che
garantisce il necessario livello di fiducia nei certificati di conformità,
dovrebbe essere considerato dalle autorità pubbliche nazionali in tutta
l'Unione lo strumento preferito per dimostrare la competenza tecnica di tali
organismi di valutazione della conformità. Tuttavia, le autorità nazionali
possono ritenere di possedere gli strumenti idonei a effettuare da sé tale
valutazione. In tali casi, al fine di garantire l'adeguato livello di
credibilità delle valutazioni effettuate da altre autorità nazionali, esse
dovrebbero fornire alla Commissione e agli altri Stati membri le necessarie
prove documentali che dimostrino che gli organismi preposti alla valutazione di
conformità oggetto della valutazione soddisfano i pertinenti requisiti
normativi. (37)
Spesso gli organismi di
valutazione della conformità subappaltano parti delle loro attività connesse
alla valutazione della conformità o fanno ricorso ad una affiliata. Al fine di
salvaguardare il livello di tutela richiesto per gli strumenti di misura da
immettere sul mercato dell'Unione, è indispensabile che i subappaltatori e le
affiliate di valutazione della conformità rispettino le stesse prescrizioni
applicate agli organismi notificati in relazione allo svolgimento di compiti di
valutazione della conformità. È pertanto importante che la valutazione della
competenza e delle prestazioni degli organismi da notificare e il controllo
degli organismi già notificati siano estesi anche alle attività eseguite dai
subappaltatori e dalle affiliate. (38)
È necessario aumentare
l'efficienza e la trasparenza della procedura di notifica e, in particolare,
adattarla alle nuove tecnologie in modo da consentire la notifica elettronica. (39)
Visto che gli
organismi notificati possono offrire i propri servizi in tutto il territorio
dell'Unione, è opportuno offrire agli altri Stati membri e alla Commissione la
possibilità di sollevare obiezioni relative all'organismo notificato. È
pertanto importante prevedere un periodo durante il quale sia possibile
chiarire eventuali dubbi o preoccupazioni circa la competenza degli organismi
di valutazione della conformità prima che essi inizino ad operare in qualità di
organismi notificati. ê 22/2004 considerando
17 (adattato) Gli Stati membri non dovrebbero impedire la
commercializzazione e/o la messa in servizio degli strumenti di misura muniti
della marcatura «CE» e della marcatura metrologica supplementare ai sensi
della presente direttiva. ê 22/2004 considerando
18 Gli Stati membri
dovrebbero adottare i provvedimenti atti a prevenire la commercializzazione e/o
la messa in servizio degli strumenti di misura non conformi. È pertanto
necessario che le competenti autorità degli Stati membri cooperino in maniera
appropriata al fine di garantire che tale obiettivo abbia effetto su scala
comunitaria. ò nuovo (40)
Nell'interesse della
competitività, è fondamentale che gli organismi notificati applichino le
procedure di valutazione della conformità senza creare oneri superflui per gli
operatori economici. Per lo stesso motivo, e per garantire la parità di
trattamento degli operatori economici, deve essere garantita la coerenza
nell'applicazione tecnica delle procedure di valutazione della conformità, che
può essere realizzata meglio mediante un coordinamento appropriato e la
cooperazione tra organismi notificati. (41)
Per garantire la certezza
del diritto, è necessario chiarire che agli strumenti di misura si applicano le
norme in materia di vigilanza del mercato dell'Unione e di controlli sui
prodotti che entrano nel mercato dell'Unione di cui al regolamento (CE)
n. 765/2008. (42)
La direttiva 2004/22/CE
prevede già una procedura di salvaguardia che consente alla Commissione di
esaminare se sia giustificata una misura presa da uno Stato membro nei
confronti di strumenti di misura che ritiene non conformi. Per aumentare la
trasparenza e ridurre i tempi procedurali è necessario migliorare la procedura
della clausola di salvaguardia al fine di migliorarne l'efficienza e avvalersi
delle conoscenze disponibili negli Stati membri. (43)
È opportuno completare il
sistema attuale con una procedura in base alla quale le parti interessate sono
informate delle misure di cui è prevista l'adozione in relazione agli strumenti
di misura che presentano un rischio per gli aspetti inerenti alla protezione di
interessi pubblici di cui alla presente direttiva. Esso deve consentire inoltre
alle autorità di vigilanza del mercato, in cooperazione con gli operatori
economici interessati, di intervenire in una fase più precoce per quanto
riguarda tali strumenti di misura. (44)
Nei casi in cui gli Stati
membri e la Commissione concordino sul fatto che una misura di salvaguardia
presa da uno Stato membro sia giustificata, non occorre prevedere ulteriori
interventi della Commissione, tranne qualora la non conformità possa essere
attribuita a carenze di una norma armonizzata. ê 2004/22/CE considerando
19 I fabbricanti dovrebbero essere
informati dei motivi di eventuali decisioni negative adottate con riguardo ai
rispettivi prodotti e dei procedimenti di ricorso disponibili. ê 2004/22/CE considerando
20 I fabbricanti dovrebbero poter
esercitare per un ragionevole periodo transitorio i diritti loro accordati
anteriormente all'entrata in vigore della presente direttiva. ê 2004/22/CE considerando
21 (45)
Le specifiche nazionali riguardanti gli appropriati
requisiti nazionali in vigore non dovrebbero interferire con le disposizioni
della presente direttiva relative alla "messa in servizio". ê 2004/22/CE considerando
22 (adattato) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono
adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno
1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite
alla Commissione[17]. ê 2004/22/CE considerando
23 L'attività del comitato per gli
strumenti di misura dovrebbe includere adeguate consultazioni con i
rappresentanti delle parti interessate. ê 2004/22/CE considerando
24 (adattato) Le direttive 71/318/CEE, 71/319/CEE, 71/348/CEE, 73/362/CEE, 75/33/CEE,
75/410/CEE, 76/891/CEE, 77/95/CEE, 77/313/CEE, 78/1031/CEE e 79/830/CEE
dovrebbero pertanto essere abrogate, ò nuovo (46)
È necessario prevedere
disposizioni transitorie che consentano agli strumenti di misura già immessi
sul mercato a norma della direttiva 2004/22/CE di essere messi a disposizione
sul mercato. (47)
Gli Stati membri
stabiliscono norme relative alle sanzioni applicabili alle violazioni delle
disposizioni nazionali adottate in virtù della presente direttiva e ne
garantiscono l'attuazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e
dissuasive. (48)
Al fine di assicurare
condizioni uniformi di applicazione della presente direttiva, occorre conferire
competenze di esecuzione alla Commissione. Tali competenze devono essere
esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i
principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati
membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione[18]. (49)
La procedura d'esame deve
essere seguita per attuare decisioni riguardanti le obiezioni a documenti
normativi concordati a livello internazionale che la Commissione ritiene
giustificate e i cui riferimenti sono già stati pubblicati nella Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea, dato che tali decisioni potrebbero avere
conseguenze sulla presunzione di conformità ai requisiti essenziali
applicabili. (50)
Al fine di tenere conto
dello sviluppo della tecnologia di misura, occorre delegare alla Commissione il
potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea per quanto riguarda le modifiche agli
allegati specifici degli strumenti. È particolarmente importante che la
Commissione, nel corso del suo lavoro preparatorio, svolga consultazioni
adeguate, anche a livello di esperti. (51)
La Commissione, nella
preparazione e redazione di atti delegati, deve garantire la trasmissione
simultanea, tempestiva e adeguata dei documenti pertinenti al Parlamento
europeo e al Consiglio. (52)
Poiché l'obiettivo della
presente direttiva – ossia assicurare che gli strumenti di misura presenti sul
mercato soddisfino requisiti che offrano un elevato livello di protezione degli
interessi pubblici di cui alla presente direttiva, garantendo nel contempo il
funzionamento del mercato interno – non può essere conseguito in maniera
sufficiente dagli Stati membri e può, a motivo della sua portata e dei suoi
effetti, essere conseguito meglio a livello di Unione, l'Unione può adottare
misure conformemente al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del
trattato sull'Unione europea. In virtù del principio di proporzionalità
enunciato allo stesso articolo, la direttiva si limita a quanto necessario per
il conseguimento di tale obiettivo. (53)
L'obbligo di attuare la
presente direttiva nel diritto interno deve essere limitato alle disposizioni
che rappresentano modificazioni sostanziali delle direttive precedenti.
L'obbligo di attuazione delle disposizioni rimaste immutate deriva dalle
direttive precedenti. (54)
La presente direttiva
deve far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di
attuazione e di applicazione in diritto interno indicati nell'allegato XIII,
parte B, ê 2004/22/CE (adattato) ð nuovo HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: CAPITOLO
1 Ö DISPOSIZIONI
GENERALI Õ Articolo 31 Oggetto La presente direttiva definisce i requisiti
cui debbono conformarsi i dispositivi e i sistemi di cui all'articolo 1 Ö gli strumenti
di misura Õ ai fini della loro commercializzazione ð messa a disposizione sul mercato ï e/o messa in servizio per le funzioni Ö di misura Õ di cui all'articolo 23, paragrafo 1. Articolo 12 Campo di applicazione 1. La presente direttiva si applica Ö agli strumenti
di misura Õ ai dispositivi e ai
sistemi con funzioni di misura definiti negli allegati specifici
da III a XII Ö (di seguito
"gli allegati specifici degli strumenti") Õ concernenti i
contatori dell'acqua (MI-001), i contatori del gas e i dispositivi di
conversione del volume (MI-002), i contatori di energia elettrica attiva e trasformatori di misura
(MI-003), i contatori di calore (MI-004), i sistemi di misura per la
misurazione continua e dinamica di quantità di liquidi diversi dall'acqua
(MI-005), gli strumenti per pesare a funzionamento automatico (MI-006), i
tassametri (MI-007), le misure materializzate (MI-008), gli strumenti di misura
della dimensione (MI-009) e gli analizzatori di gas di scarico (MI-010). ê 2004/22/CE 2. La presente direttiva costituisce una direttiva specifica
relativamente ai requisiti sull'immunità elettromagnetica ai sensi
dell'articolo 21,
paragrafo 24
della direttiva 2004/108/CE89/336/CEE.
La direttiva 2004/108/CE89/336/CEE
continua ad applicarsi riguardo ai requisiti di emissione. ê 2004/22/CE (adattato) Articolo 23 Ö Opzionalità Õ 1. Gli Stati membri possono
prescrivere l'utilizzo degli strumenti di misura di cui all'articolo 1
relativamente a funzioni di misura per motivi di interesse pubblico, sanità
pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione dell'ambiente, tutela
dei consumatori, imposizione di tasse e di diritti e lealtà delle transazioni
commerciali, qualora lo ritengano giustificato. ê 2004/22/CE 2. Qualora gli Stati membri non
prescrivano tale utilizzo, ne comunicano i motivi alla Commissione e agli altri
Stati membri. ê 2004/22/CE Articolo 4 Definizioni Ai fini della presente direttiva si intende
per: ê 2004/22/CE 1a) "strumento
di misura": ogni dispositivo o sistema con funzioni di misura rientrante
nell'gliarticoloi 2, paragrafo 11
e 3; 2b)
"sottounità": un dispositivo hardware così denominato negli allegati
specifici, che funziona in modo indipendente e che costituisce uno strumento di
misura, unitamente ad altre sottounità, con cui è compatibile, o con uno
strumento di misura con cui è compatibile; 3c) "controlli
metrologici legali": i controlli per motivi di interesse pubblico, sanità
pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione dell'ambiente,
imposizione di tasse e diritti, tutela dei consumatori e lealtà delle
transazioni commerciali, intesi a verificare che uno strumento di misura sia in
grado di svolgere le funzioni cui è destinato; ê 2004/22/CE (adattato) i4) "documento
normativo": un documento contenente specifiche tecniche adottate Ö dall'Organizzazione
internazionale di metrologia legale (OIML) Õ dalla Organisation
Internationale de Métrologie Légale (OIML), che è soggetto alla procedura di cui all'articolo
16, paragrafo 1. e5) "commercializzazione
Ö immissione sul
mercato Õ ": la prima
messa a disposizione Ö di uno
strumento di misura Õ sul mercato comunitario
Ö dell'Unione Õ, a titolo oneroso o
gratuito, di uno strumento destinato ad un utente finale; ò nuovo (6) "messa a disposizione sul mercato":
la fornitura di uno strumento di misura per la distribuzione o l'uso sul
mercato dell'Unione nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o
gratuito; ê 2004/22/CE (adattato) f7) "messa
in servizio": la prima utilizzazione di uno strumento destinato all'utilizzatore
finale per i fini a cui esso è Ö era Õ destinato; ê 2004/22/CE (adattato) ð nuovo 8d)
"fabbricante": una persona fisica o giuridica responsabile della conformità dello
ð che fabbrica uno ï strumento di misura alla presente
direttiva ai fini della commercializzazione del medesimo col
ð o lo fa progettare o fabbricare, e lo immette
sul mercato apponendovi il ï proprio nome ð o marchio ï e/o
della messa
Ö lo mette Õ in servizio del medesimo
per i propri scopi; ê 2004/22/CE (adattato) 9g)
"mandatario": una persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità
Ö nell'Unione Õ autorizzata dal
Ö che ha ricevuto
da un Õ fabbricante per iscritto,
Ö un mandato
scritto che la autorizza Õ ad agire a suo nome per Ö in relazione a
determinati Õ compiti specifici ai sensi
della presente direttiva. ò nuovo 10)
"importatore": una persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione
che immette sul mercato dell'Unione uno strumento di misura proveniente da un
paese terzo; 11)
"distributore": una persona fisica o giuridica nella catena di
fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette a disposizione
sul mercato uno strumento di misura; 12) "operatori
economici": il fabbricante, il mandatario, l'importatore e il
distributore; 13) "specifiche
tecniche": un documento che prescrive i requisiti tecnici che uno
strumento di misura deve soddisfare; ê 2004/22/CE ð nuovo 14h) "norma
armonizzata": ð una norma armonizzata ai sensi
dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. [.../...]
[sulla normalizzazione europea]; ï una specifica tecnica adottata dal CEN, dal
CENELCE, dall'ETSI ovvero da tutti questi organismi o due
di essi, a richiesta della Commissione, ai sensi della direttiva 98/34/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 che prevede una
procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni
tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione[19], ed elaborata in conformità agli orientamenti
generali concordati fra la Commissione e gli organismi europei di
normalizzazione; ò nuovo 15)
"accreditamento": accreditamento quale definito all'articolo 2,
paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 765/2008; 16) "organismo
nazionale di accreditamento": organismo nazionale di accreditamento quale
definito all'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento (CE) n. 765/2008; 17) "valutazione
della conformità": il processo atto a dimostrare il rispetto dei requisiti
di cui alla presente direttiva relativi agli strumenti di misura; 18) "organismo di
valutazione della conformità": un organismo che svolge attività di
valutazione della conformità, fra cui tarature, prove, certificazioni e
ispezioni; 19)
"richiamo": qualsiasi misura volta a ottenere la restituzione di uno
strumento di misura già messo a disposizione dell'utilizzatore finale; (20) "ritiro":
qualsiasi misura volta a impedire la messa a disposizione sul mercato di uno
strumento di misura presente nella catena di fornitura; (21) "marcatura
CE": una marcatura mediante la quale il fabbricante indica che lo
strumento di misura è conforme ai requisiti applicabili stabiliti nella
normativa di armonizzazione dell'Unione che ne prevede l'apposizione; (22) "normativa
di armonizzazione dell'Unione": la normativa dell'Unione che armonizza le
condizioni di commercializzazione dei prodotti. ê 2004/22/CE Articolo 5 Applicabilità alle sottounità ê 2004/22/CE (adattato) Laddove esistano allegati specifici che
stabiliscono i requisiti essenziali relativi alle sottounità, le disposizioni della
presente direttiva si applicano, mutatis
mutandis, a tali sottounità. ê 2004/22/CE Le sottounità e gli strumenti di misura
possono essere sottoposti a valutazioni indipendenti e separate ai fini
dell'accertamento della conformità. Articolo 6 Requisiti essenziali e valutazione
della conformità ê 2004/22/CE 1. Lo strumento di misura deve conformarsi ai requisiti essenziali di cui
all'allegato I e all'allegato specifico relativo allo strumento. ê 2004/22/CE ð nuovo Gli Stati membri possono, nella misura in cui
ciò sia necessario per l'uso corretto dello strumento, chiedere che le
informazioni di cui al punto 9 deall'allegato I o
agli allegati specifici dei singoli strumenti siano fornite nelle lingue
ufficiali dello Stato membro in cui lo strumento è commercializzato ð messo a disposizione sul mercato ï. 2. La conformità
dello strumento di misura ai requisiti essenziali è valutata conformemente
all'articolo 9. ê 2004/22/CE (adattato) Articolo 87 Commercializzazione Ö Messa a disposizione
sul mercato Õ e messa in
servizio ê 2004/22/CE ð nuovo 1. Gli Stati membri non ostacolano, per motivi
fondati sulla presente direttiva, la commercializzazione
ð messa a disposizione sul mercato ï e/o la messa in servizio degli strumenti di misura muniti della
marcatura CE e della marcatura metrologica supplementare ai sensi dell'articolo
723. 2. Gli Stati membri adottano tutte le misure
appropriate per garantire che gli strumenti di misura siano commercializzati ð messi a disposizione sul mercato ï e/o messi in servizio solo se soddisfano i requisiti della presente
direttiva. ê 2004/22/CE (adattato) 3. Uno Stato membro può esigere che uno
strumento di misura sia conforme a disposizioni per la sua messa in servizio
giustificate dalle condizioni climatiche locali. In tal caso lo Stato membro
sceglie i limiti di temperatura superiore e inferiore appropriati tra quelli
riportati nella tabella n. 1 dell'allegato I e può inoltre precisare le condizioni
di umidità (condensazione o assenza di condensazione) e se sia prevista
un'utilizzazione in luogo aperto o chiuso. ê 2004/22/CE 4. Laddove siano definite classi di
accuratezza diverse per gli strumenti di misura: a) gli allegati specifici dello
strumento possono indicare, nella rubrica "Messa in servizio", le
classi di accuratezza da utilizzare per applicazioni specifiche; b) in tutti gli altri casi uno
Stato membro può stabilire le classi di accuratezza da utilizzare per
applicazioni specifiche nell'ambito delle classi definite, fatta salva
l'autorizzazione ad utilizzare tutte le classi di accuratezza nel suo territorio. ê 2004/22/CE (adattato) ð nuovo Sia nel caso Ö Ai fini delle
lettere Õ a) che nel casoo b) possono essere utilizzati, a scelta
del proprietario, strumenti di misura appartenenti ad una classe di accuratezza
migliore. 5. In occasione di fiere campionarie,
esibizioni, dimostrazioni, ecc. Ö o eventi
simili Õ gli Stati membri non
vietano l'esposizione di strumenti Ö di misura Õ non conformi al
disposto della presente direttiva, purché sia indicato in modo chiaro e
visibile che essi non sono conformi e che non possono essere commercializzati ð messi a disposizione sul mercato ï o messi in servizio finché non saranno conformi. ò nuovo CAPITOLO
2 Obblighi degli operatori economici Articolo 8
[Articolo R2 della decisione n. 768/2008/CE] Obblighi dei fabbricanti 1. All'atto
dell'immissione sul mercato e/o della messa in servizio dei loro strumenti di
misura, i fabbricanti garantiscono che siano stati progettati e fabbricati
conformemente ai requisiti essenziali di cui all'allegato I e agli allegati
specifici dello strumento. 2. I
fabbricanti preparano la documentazione tecnica richiesta di cui all'articolo
19 ed eseguono o fanno eseguire la procedura di valutazione della conformità di
cui all'articolo 18. Qualora la conformità di
uno strumento di misura alle prescrizioni applicabili della presente direttiva
sia stata dimostrata mediante tale procedura, i fabbricanti redigono una dichiarazione
di conformità UE e appongono la marcatura CE e la marcatura metrologica
supplementare. 3. I
fabbricanti conservano la documentazione tecnica e la dichiarazione di
conformità UE per un periodo di dieci anni dalla data in cui lo strumento di misura
è stato immesso sul mercato. 4. I
fabbricanti garantiscono che siano predisposte le procedure necessarie affinché
la produzione in serie continui a essere conforme. Si tiene debitamente conto
delle modifiche della progettazione o delle caratteristiche degli strumenti di
misura, nonché delle modifiche delle norme armonizzate, dei documenti normativi
o delle specifiche tecniche con riferimento alle quali è dichiarata la
conformità di uno strumento di misura. Laddove ritenuto
necessario in considerazione delle prestazioni di uno strumento di misura, i
fabbricanti eseguono una prova a campione sugli strumenti di misura messi a
disposizione sul mercato, esaminano i reclami, gli strumenti di misura non
conformi e i richiami degli strumenti di misura, mantengono, se del caso, un
registro degli stessi e informano i distributori di tale controllo. 5. I
fabbricanti garantiscono che sugli strumenti di misura sia apposto un numero di
tipo, di lotto, di serie oppure qualsiasi altro elemento che ne consenta
l'identificazione, oppure, qualora le dimensioni o la natura dello strumento di
misura non lo consentano, che le informazioni prescritte siano fornite
sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento dello strumento di
misura. 6. I
fabbricanti indicano sullo strumento di misura il loro nome, la loro
denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo
al quale possono essere contattati oppure, ove ciò non sia possibile,
sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento dello strumento di
misura. L'indirizzo deve indicare un unico punto presso cui il fabbricante può
essere contattato. 7. I
fabbricanti garantiscono che lo strumento di misura sia accompagnato da
istruzioni e informazioni conformemente al punto 9.3 dell'allegato I, in una
lingua che può essere facilmente compresa dagli utilizzatori finali, secondo
quanto determinato dallo Stato membro interessato. 8. I
fabbricanti che ritengono o hanno motivo di ritenere che uno strumento di
misura da essi immesso sul mercato non sia conforme alla presente direttiva
prendono immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme
tale strumento di misura, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi.
Inoltre, qualora lo strumento di misura presenti un rischio, i fabbricanti ne
informano immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri in
cui hanno messo a disposizione lo strumento di misura, indicando in particolare
i dettagli relativi alla non conformità e qualsiasi misura correttiva presa. 9. I
fabbricanti, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale
competente, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione
necessarie per dimostrare la conformità dello strumento di misura in una lingua
che può essere facilmente compresa da tale autorità. Cooperano con tale
autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i
rischi presentati dagli strumenti di misura da essi immessi sul mercato. Articolo 9
[Articolo R3 della decisione n. 768/2008/CE] Mandatari 1. Il
fabbricante può nominare, mediante mandato scritto, un mandatario. Gli obblighi di cui
all'articolo 8, paragrafo 1, e la stesura della documentazione tecnica non
rientrano nel mandato del mandatario. 2. Il
mandatario esegue i compiti specificati nel mandato ricevuto dal fabbricante.
Il mandato consente al mandatario di eseguire almeno i seguenti compiti: a) mantenere a
disposizione delle autorità nazionali di vigilanza la dichiarazione di
conformità UE e la documentazione tecnica per un periodo di dieci anni dalla
data in cui lo strumento di misura è stato immesso sul mercato; b) a seguito di
una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, fornire a tale
autorità tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la
conformità di un prodotto; c) cooperare con
le autorità nazionali competenti, su loro richiesta, a qualsiasi azione
intrapresa per eliminare i rischi presentati dagli strumenti di misura che
rientrano nel loro mandato. Articolo 10
[Articolo R4 della decisione n. 768/2008/CE] Obblighi degli importatori 1. Gli
importatori immettono sul mercato dell'Unione solo gli strumenti di misura
conformi. 2. Prima di
immettere uno strumento di misura sul mercato e/o metterlo in servizio, gli
importatori assicurano che il fabbricante abbia eseguito l'appropriata
procedura di valutazione della conformità. Essi assicurano che il fabbricante
abbia preparato la documentazione tecnica, che sullo strumento di misura sia
apposta la marcatura CE e la marcatura metrologica supplementare, che lo
strumento di misura sia accompagnato dai documenti prescritti e che il
fabbricante abbia rispettato le prescrizioni di cui all'articolo 8, paragrafi 5
e 6. L'importatore, se
ritiene o ha motivo di ritenere che uno strumento di misura non sia conforme ai
requisiti essenziali di cui all'allegato I e agli allegati specifici dello
strumento di misura, non immette lo strumento di misura sul mercato fino a
quando non sia stato reso conforme. Inoltre, quando lo strumento di misura
presenta un rischio, l'importatore ne informa il fabbricante e le autorità di
vigilanza del mercato. 3. Gli
importatori indicano sullo strumento di misura il loro nome, la loro
denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo
al quale possono essere contattati oppure, ove ciò non sia possibile,
sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento dello strumento di misura
conformemente al punto 9.2 dell'allegato I. 4. Gli
importatori garantiscono che lo strumento di misura sia accompagnato da
istruzioni e informazioni conformemente al punto 9.3 dell'allegato I, in una
lingua che può essere facilmente compresa dagli utilizzatori finali, secondo
quanto determinato dallo Stato membro interessato. 5. Gli
importatori garantiscono che, mentre uno strumento di misura è sotto la loro
responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non mettano a
rischio la sua conformità alle prescrizioni di cui all'allegato I e agli
allegati specifici dello strumento. 6. Laddove
ritenuto necessario in considerazione delle prestazioni di uno strumento di
misura, gli importatori eseguono una prova a campione sugli strumenti di misura
immessi sul mercato, esaminano i reclami, gli strumenti di misura non conformi
e i richiami degli strumenti di misura, mantengono, se del caso, un registro
degli stessi e informano i distributori di tale controllo. 7. Gli
importatori che ritengono o hanno motivo di ritenere che uno strumento di
misura da essi immesso sul mercato non sia conforme alla presente direttiva
prendono immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme
tale strumento di misura, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi.
Inoltre, qualora lo strumento di misura presenti un rischio, gli importatori ne
informano immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri in
cui hanno messo a disposizione lo strumento di misura, indicando in particolare
i dettagli relativi alla non conformità e qualsiasi misura correttiva presa. 8. Per un
periodo di dieci anni dalla data in cui lo strumento di misura è stato immesso
sul mercato gli importatori conservano la dichiarazione di conformità UE a
disposizione delle autorità di vigilanza del mercato; garantiscono inoltre che,
su richiesta, la documentazione tecnica possa essere resa disponibile a tali
autorità. 9. Gli
importatori, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale
competente, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione
necessarie per dimostrare la conformità di uno strumento di misura in una
lingua che può essere facilmente compresa da tale autorità. Cooperano con tale
autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i
rischi presentati dagli strumenti di misura da essi immessi sul mercato. Articolo 11
[Articolo R5 della decisione n. 768/2008/CE] Obblighi dei distributori 1. Quando
mettono uno strumento di misura a disposizione sul mercato e/o in servizio, i
distributori agiscono con la dovuta diligenza in relazione alle prescrizioni
della presente direttiva. 2. Prima di
mettere uno strumento di misura a disposizione sul mercato e/o in servizio, i
distributori verificano che esso rechi la marcatura CE e la marcatura
metrologica supplementare, che sia accompagnato dai documenti prescritti e
dalle istruzioni e informazioni conformemente al punto 9.3 dell'allegato I, in
una lingua che può essere facilmente compresa dagli utilizzatori finali nello
Stato membro in cui lo strumento di misura deve essere messo a disposizione sul
mercato e/o in servizio e che il fabbricante e l'importatore si siano
conformati alle prescrizioni di cui all'articolo 8, paragrafi 5 e 6, e
all'articolo 10, paragrafo 3. Il distributore, se
ritiene o ha motivo di ritenere che uno strumento di misura non sia conforme ai
requisiti essenziali di cui all'allegato I e agli allegati specifici dello
strumento di misura, non mette lo strumento di misura a disposizione sul
mercato e/o in servizio fino a quando non sia stato reso conforme. Inoltre,
quando lo strumento di misura presenta un rischio, il distributore ne informa
il fabbricante o l'importatore e le autorità di vigilanza del mercato. 3. I
distributori garantiscono che, mentre uno strumento di misura è sotto la loro
responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non mettano a
rischio la sua conformità ai requisiti essenziali di cui all'allegato I e agli
allegati specifici dello strumento. 4. I
distributori che ritengono o hanno motivo di ritenere che uno strumento di
misura da essi messo a disposizione sul mercato o in servizio non sia conforme
alla presente direttiva si assicurano che siano prese le misure correttive
necessarie per rendere conforme tale strumento di misura, per ritirarlo o
richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora lo strumento di misura
presenti un rischio, i distributori ne informano immediatamente le autorità
nazionali competenti degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione lo
strumento di misura, indicando in particolare i dettagli relativi alla non
conformità e qualsiasi misura correttiva presa. 5. I
distributori, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale
competente, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione
necessarie per dimostrare la conformità di uno strumento di misura. Cooperano
con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per
eliminare i rischi presentati dagli strumenti di misura da essi messi a
disposizione sul mercato. Articolo 12
[Articolo R6 della decisione n. 768/2008/CE] Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori
e ai distributori Un importatore o
distributore è ritenuto un fabbricante ai fini della presente direttiva ed è
soggetto agli obblighi del fabbricante di cui all'articolo 8 quando immette sul
mercato uno strumento di misura con il proprio nome o marchio commerciale o
modifica uno strumento di misura già immesso sul mercato in modo tale che la
conformità alle prescrizioni della presente direttiva potrebbe esserne
condizionata. Articolo 13
[Articolo R7 della decisione n. 768/2008/CE] Identificazione degli operatori economici Gli operatori
economici indicano alle autorità di vigilanza che ne facciano richiesta, per un
periodo di dieci anni: a) qualsiasi
operatore economico che abbia fornito loro uno strumento di misura; b) qualsiasi
operatore economico cui abbiano fornito uno strumento di misura. Gli operatori
economici devono essere in grado di presentare le informazioni di cui al primo
comma per un periodo di dieci anni dal momento in cui sia stato loro fornito lo
strumento di misura e per un periodo di dieci anni dal momento in cui essi
abbiano fornito lo strumento di misura. ê 2004/22/CE (adattato) CAPITOLO
3 Ö CONFORMITÀ
DEGLI STRUMENTI DI MISURA Õ Articolo 1314 [Articolo R8 della decisione
n. 768/2008/CE] Norme armonizzate
e documenti normativi Ö Presunzione di conformità Õ ê 2004/22/CE 1. Gli Stati
membri presumono conforme ai requisiti essenziali di cui all'allegato I e agli
allegati specifici dello strumento lo strumento di misura che rispetta gli
elementi delle norme nazionali che attuano la norma europea armonizzata
relativa a tale strumento, elementi corrispondenti agli elementi della norma
europea armonizzata in questione i cui riferimenti sono stati pubblicati nella
serie C della Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea. Qualora uno
strumento di misura rispetti solo in parte gli elementi delle norme
nazionali di cui al primo comma, gli Stati membri presumono che tale strumento
sia conforme ai requisiti essenziali corrispondenti agli elementi di tali norme
che lo strumento in questione rispetta. Gli Stati
membri pubblicano i riferimenti alle norme nazionali di cui al primo comma. 2. Gli Stati
membri presumono conforme ai requisiti essenziali di cui all'allegato I o agli
allegati specifici dello strumento di misura lo strumento di misura che
rispetti le parti corrispondenti dei documenti normativi e degli elenchi di
cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a) i cui riferimenti sono stati
pubblicati nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Qualora uno
strumento di misura rispetti solo in parte il documento normativo di cui al
primo comma, gli Stati membri presumono che tale strumento sia conforme ai
requisiti essenziali corrispondenti agli elementi normativi che lo strumento in
questione rispetta. Gli Stati membri
pubblicano i riferimenti del documento normativo di cui al primo comma. ò nuovo 1. Gli
strumenti di misura conformi alle norme armonizzate o a parti di esse i cui
riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea sono considerati conformi ai requisiti essenziali di tali norme o
parti di esse enunciati nell'allegato I e negli allegati specifici degli
strumenti. 2. Gli
strumenti di misura conformi ai documenti normativi o a parti di essi i cui
riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea sono considerati conformi ai requisiti di tali documenti normativi
o parti di essi enunciati nell'allegato I e negli allegati specifici degli
strumenti. ê 2004/22/CE (adattato) 3. Un fabbricante può decidere
di utilizzare qualsiasi soluzione tecnica conforme ai requisiti essenziali di
cui all'allegato I e agli allegati specifici
dello strumento da III a XIInelle pertinenti norme (da MI-001 a
MI-010). Inoltre, per beneficiare della presunzione di
conformità, deve applicare correttamente le soluzioni menzionate nelle
pertinenti norme armonizzate europee o alle parti corrispondenti ndei documenti
normativi e degli
elenchi di cui ai paragrafi 1 e 2. ê 2004/22/CE 4. Gli Stati membri presumono
che siano soddisfatte le pertinenti prove menzionate alla lettera i)
dell'articolo 1019,
paragrafo 3, se il corrispondente programma di prova è stato svolto
conformemente ai documenti pertinenti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 e se i
risultati delle prove garantiscono la conformità ai requisiti essenziali. ò nuovo [Articolo 15] [Se una norma
armonizzata soddisfa i requisiti cui si riferisce e di cui all'allegato I e ai
pertinenti allegati specifici dello strumento o all'articolo 28, la Commissione
pubblica i riferimenti della norma nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea.] ê 2004/22/CE (adattato) ð nuovo Articolo 16 Funzioni del
comitato per gli strumenti di misura
Ö Pubblicazione dei riferimenti dei
documenti normativi Õ 1. ð Se un documento normativo soddisfa i
requisiti cui si riferisce e di cui all'allegato I e ai pertinenti allegati
specifici dello strumento, la Commissione può ï Su richiesta di uno Stato membro o di propria
iniziativa la Commissione, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo
15, paragrafo 2, adotta tutte le misure appropriate al fine di: a) identificare
i documenti normativi elaborati dall'OIML e,
su un elenco, indicare parti di essi, la conformità ai quali conferisce la
presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali contenuti
nella presente direttiva; b) pubblicare nella serie C della Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea i riferimenti dei Ö di tale Õ documentoi normativoi e l'elenco di cui alla
lettera a). ê 2004/22/CE (adattato)
Articolo 17 Ö Ritiro dei riferimenti dei documenti
normativi Õ 3. Qualora uno Stato membro o la Commissione reputino che un documento
normativo i cui riferimenti sono stati pubblicati nella serie C della Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea ai sensi delle disposizioni di cui al paragrafo 1,
lettera b) non soddisfi pienamente i requisiti essenziali di
cui all'allegato I e ai pertinenti allegati specifici dello strumento, essi interpellano il
comitato per gli strumenti di misura, precisandone i motivi. Ö la Commissione
decide Õ La Commissione, deliberando secondo la procedura
di cui all'articolo 15, paragrafo 2, informa gli Stati membri in merito alla
necessità o meno di Ö se Õ ritirare dalla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea i riferimenti al documento
normativo in questione. ò nuovo Tali decisioni sono
adottate secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 46,
paragrafo 2. ê 2004/22/CE (adattato) Articolo 918 Ö Procedure di Õ valutazione della
conformità ê 2004/22/CE La valutazione della conformità di uno
strumento di misura ai requisiti essenziali ad esso pertinenti è effettuata
applicando, a scelta del fabbricante, una delle procedure di valutazione della
conformità elencate nell'allegato specifico dello strumento. Il fabbricante fornisce, se del caso, la
documentazione tecnica per specifici strumenti o gruppi di strumenti come
stabilito nell'articolo 10. ê 2004/22/CE (adattato) I moduli Ö Le
procedure Õ di valutazione della
conformità costituenti
le procedure sono descritti Ö stabilite Õ nell'allegato IInegli
allegati da A ad H1. ê 2004/22/CE I documenti e la corrispondenza relativi alla
valutazione di conformità sono redatti nella lingua o nelle lingue ufficiali
dello Stato membro in cui è stabilito l'organismo notificato che esegue tale
valutazione di conformità, o in una lingua accettata da tale organismo. Articolo 1019 Documentazione tecnica 1. La documentazione tecnica deve descrivere
in modo intelligibile la progettazione, la fabbricazione e il funzionamento
dello strumento di misura e deve consentire di valutare la conformità dello
stesso ai requisiti pertinenti della direttiva. ê 2004/22/CE (adattato) 2. La documentazione tecnica dev'essere
sufficientemente dettagliata per assicurare Ö la conformità
ai seguenti requisiti Õ: ê 2004/22/CE a) la definizione delle caratteristiche metrologiche; ê 2004/22/CE (adattato) b) la riproducibilità dei risultati delle misure degli strumenti
prodotti quando essi sono correttamente tarati avvalendosi degli opportuni
mezzi previsti; c) l'integrità dello strumento. 3. Ai fini della valutazione e
dell'identificazione del tipo e/o dello strumento, la documentazione tecnica
deve includere quanto
segue Ö le seguenti
informazioni Õ: ê 2004/22/CE a) una descrizione generale dello
strumento; b) gli schemi di progettazione e di
fabbricazione, nonché i piani relativi a componenti, sottounità, circuiti,
ecc.; c) le procedure di fabbricazione
per garantire una produzione omogenea; d) se del caso, una descrizione dei
dispositivi elettronici con schemi, diagrammi, diagrammi di flusso
dell'informazione del software logico e generale che ne illustrino le
caratteristiche e il funzionamento; e) le descrizioni e le spiegazioni
necessarie per comprendere i punti b), c), d), compreso il funzionamento dello
strumento; f) un elenco delle norme e/o dei
documenti normativi previsti all'articolo 1314, applicati in tutto o in parte; g) le descrizioni delle soluzioni
adottate per soddisfare i requisiti essenziali qualora non siano state
applicate le norme e/o i documenti normativi previsti all'articolo 1314; h) i risultati dei calcoli di
progetto, di esami, ecc.; ê 2004/22/CE (adattato) i) i risultati delle prove
appropriate se necessario per dimostrare che il tipo e/o lo strumento sono
conformi a Ö quanto
segue Õ: ê 2004/22/CE –
i requisiti della presente direttiva in base alle
condizioni di funzionamento nominali dichiarate e ai disturbi ambientali
specifici, –
le specifiche di durabilità dei contatori del gas,
dell'acqua, di calore nonché dei contatori di liquidi diversi dall'acqua; ê 2004/22/CE (adattato) j) gli attestati di esame CE Ö UE Õ del tipo o gli
attestati di esame CE
Ö UE Õ del progetto per
quanto concerne gli strumenti che contengono parti identiche a quelle del
progetto. ê 2004/22/CE 4. Il fabbricante specifica la posizione dei
sigilli e delle marcature. 5. Il fabbricante indica, se del caso, i
requisiti di compatibilità con interfacce e sottounità. ê 2004/22/CE Articolo 11 Notifica 1. Ciascuno Stato
membro notifica agli altri Stati membri e alla Commissione gli organismi
rientranti nella sua competenza giurisdizionale da esso designati per espletare
i compiti relativi ai moduli di valutazione della conformità di cui
all'articolo 9, unitamente ai numeri d'identificazione attribuiti dalla Commissione a tali organismi ai sensi del
paragrafo 4 del presente articolo, al tipo o ai tipi di strumenti di misura per
cui ciascun organismo è stato designato unitamente, se del caso, alla classe di
accuratezza a cui appartiene lo strumento, all'intervallo di misura, alla
tecnologia di misura e ad ogni altra caratteristica dello strumento che limiti
la portata della notifica. 2. Per la
designazione di tali organismi, gli Stati membri applicano i criteri previsti
all'articolo 12. Gli organismi che rispondono ai criteri stabiliti nelle
norme nazionali di attuazione delle norme armonizzate pertinenti, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, sono considerati conformi ai criteri corrispondenti.
Gli Stati membri pubblicano i riferimenti a dette norme nazionali. 3. Lo Stato membro
che ha notificato la designazione di un organismo –
provvede affinché
l'organismo continui a rispondere ai requisiti di cui all'articolo 12 –
ritira la notifica
qualora constati che l'organismo in questione non risponde più ai requisiti
di cui all'articolo 12. Lo Stato membro ne
informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione. 4. La Commissione
attribuisce a ciascuno degli organismi da notificare un numero
d'identificazione. L'elenco degli organismi notificati, unitamente alle
informazioni relative alla portata della notifica di cui al paragrafo 1, è
pubblicato dalla Commissione nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed aggiornato regolarmente. Articolo 12 Criteri che
debbono essere soddisfatti dagli organismi designati Gli Stati membri
debbono applicare, ai fini della designazione degli organismi ai sensi
dell'articolo 11, paragrafo 1, i seguenti criteri: 1. l'organismo, il suo
direttore e il personale coinvolto nei compiti di valutazione della
conformità non debbono essere progettisti, fabbricanti, fornitori, installatori
od utilizzatori degli strumenti di misura che debbono ispezionare, né mandatari
di alcuni di questi. Inoltre essi non
debbono essere direttamente coinvolti nella progettazione, fabbricazione,
commercializzazione o manutenzione degli strumenti in questione, né
rappresentare le parti impegnate in tali attività. I criteri di cui sopra non
vietano comunque in alcun modo la possibilità di scambio di informazioni
tecniche tra il fabbricante e l'organismo, a fini della valutazione della
conformità; 2. l'organismo, il suo
direttore e il personale coinvolto nei compiti di valutazione della conformità
non devono essere sottoposti a pressioni e ad incentivi — in particolare, di
ordine finanziario — che possano influenzare il loro giudizio o i risultati
della valutazione della conformità da essi effettuati, specialmente da parte di
persone o gruppi di persone interessate ai risultati della valutazione; 3. La valutazione
della conformità deve essere effettuata con il più elevato grado di integrità
professionale e competenza tecnica in campo metrologico. Se l'organismo
subappalta compiti specifici, deve prima assicurarsi che il subcontraente
soddisfi i requisiti della presente direttiva, e in particolare del presente
articolo. L'organismo deve mantenere a disposizione dell'autorità notificante i
documenti pertinenti che valutano le qualifiche del subcontraente e le attività
svolte da quest'ultimo ai sensi della
presente direttiva. 4. L'organismo deve
essere in grado di effettuare tutti i compiti di valutazione della conformità
per cui l'organismo è stato designato, indipendentemente dal fatto che tali
compiti siano realizzati dall'organismo medesimo o per conto e sotto la
responsabilità di quest'ultimo. L'organismo deve disporre del personale
necessario e avere accesso agli impianti necessari a realizzare i compiti
tecnici e amministrativi necessari per realizzare in modo appropriato la valutazione della conformità. 5. Il personale
dell'organismo deve disporre: –
di una valida
formazione tecnica e professionale, relativa a tutti i compiti di valutazione
della conformità per cui l'organismo è stato designato; –
di una conoscenza
soddisfacente delle regole relative ai compiti che esso svolge e
un'esperienza adeguata in merito a tali compiti; –
della capacità
necessaria all'elaborazione di certificati, registri e relazioni atti a
dimostrare che i compiti sono stati svolti. 6. L'imparzialità dell'organismo,
del direttore e del personale deve essere garantita. La remunerazione
attribuita all'organismo non deve dipendere dai risultati dei compiti svolti.
La remunerazione attribuita al direttore e al personale dell'organismo non deve
dipendere dal numero dei compiti svolti né
dai risultati ottenuti. 7. L'organismo deve
contrarre un'assicurazione per la responsabilità civile, se la responsabilità
civile non è coperta dallo Stato membro ai sensi del diritto nazionale. 8. Il direttore e il
personale dell'organismo sono obbligati a rispettare il segreto
professionale per quanto riguarda tutte le informazioni ottenute nel corso
dell'esercizio delle loro funzioni, ai sensi della presente direttiva, eccetto
nei confronti dell'autorità dello Stato membro che li ha designati. Articolo 14 Comitato
permanente Se uno Stato
membro o la Commissione reputano che una norma europea armonizzata tra quelle
citate all'articolo 13, paragrafo 1 non soddisfi completamente i requisiti
essenziali di cui all'allegato I e nei pertinenti allegati specifici dello
strumento, lo Stato membro interessato o la Commissione interpellano il
comitato permanente di cui all'articolo 5 della direttiva 98/34/CE, esponendo i
loro motivi. Il comitato esprime senza indugio un parere. Tenuto conto
del parere del comitato, la Commissione notifica agli Stati membri se il
riferimento alle norme nazionali debba essere ritirato o meno dalle
pubblicazioni di cui all'articolo 13, paragrafo 1, terzo comma. ò nuovo Articolo 20
[Articolo R10 della decisione n. 768/2008/CE] Dichiarazione di conformità UE 1. La
dichiarazione di conformità UE attesta il rispetto dei requisiti essenziali di
cui all'allegato I e agli allegati specifici dello strumento. 2. La dichiarazione
di conformità UE ha la struttura tipo di cui all'allegato III della decisione
n. 768/2008/CE, contiene gli elementi specificati nei pertinenti moduli di
cui all'allegato II della presente direttiva ed è continuamente aggiornata.
Essa è tradotta nella lingua o nelle lingue richieste dallo Stato
membro nel quale lo strumento di misura viene immesso o messo a disposizione
sul mercato. 3. Se allo
strumento di misura si applicano più atti dell'Unione che prescrivono una
dichiarazione di conformità UE, viene compilata un'unica dichiarazione di
conformità UE in rapporto a tutti questi atti dell'Unione. La dichiarazione
contiene gli estremi degli atti, compresi i riferimenti di pubblicazione. 4. Con la
dichiarazione di conformità UE il fabbricante si assume la responsabilità della
conformità dello strumento di misura. ê 2004/22/CE (adattato) Articolo 721 Marcatura di conformità 1. La conformità di uno strumento di misura a tutte le disposizioni della
presente direttiva è attestata dalla presenza, sul medesimo, della marcatura «CE» Ö CE Õ e della marcatura
metrologica supplementare secondo quanto specificato all'articolo 1722. 2. La marcatura «CE» e la marcatura metrologica
supplementare sono apposte dal fabbricante o sotto la responsabilità di
quest'ultimo. Se necessario, le marcature possono essere apposte sullo
strumento durante il processo di fabbricazione. ê 2004/22/CE 3. È vietato apporre su uno strumento di misura
marcature che possano trarre in inganno terzi relativamente al significato e/o
alla forma della marcatura «CE» e della marcatura metrologica supplementare.
Sullo strumento di misura può essere apposta qualsiasi altra marcatura, a
patto che quest'ultima non riduca la visibilità e la leggibilità della
marcatura «CE» e della marcatura metrologica supplementare. 4. Qualora lo strumento di misura sia sottoposto a
misure adottate in base ad altre direttive relative ad aspetti diversi e che
prevedono l'apposizione della marcatura «CE», questa indica che lo strumento in
questione si presume conforme anche a dette direttive. In tal caso i
riferimenti della pubblicazione di tali direttive, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, devono essere riportati nei documenti, nelle
avvertenze o nelle istruzioni prescritte da tali direttive e che accompagnano
lo strumento di misura. Articolo 17 Marcature 1. La marcatura
«CE» di cui all'articolo 7 è costituita dalle iniziali «CE» secondo il
simbolo grafico riportato alla sezione I, lettera B), punto d) dell'allegato
della decisione 93/465/CEE. La marcatura «CE» non può essere di altezza
inferiore a 5 mm. ê 2004/22/CE (adattato) 2. La marcatura metrologica supplementare è
costituita dalla lettera maiuscola «M» e dalle ultime due cifre dell'anno di
apposizione della marcatura, iscritti in un rettangolo. L'altezza del
rettangolo è uguale all'altezza della marcatura «CE». La marcatura
metrologica supplementare segue immediatamente la marcatura «CE». ê 2004/22/CE 3. Qualora ciò sia
previsto dalla procedura di valutazione della conformità, il numero
d'identificazione dell'organismo notificato di cui all'articolo 11 segue
immediatamente la marcatura «CE» e la marcatura metrologica supplementare. ê 2004/22/CE (adattato) 4. Qualora uno strumento di misura consti di un
insieme di dispositivi, che non siano sottounità, che funzionano in modo
congiunto, le marcature sono apposte sul dispositivo principale dello strumento
in questione. ê 2004/22/CE Qualora uno
strumento di misura sia di dimensioni troppo ridotte o sia troppo sensibile per
poter recare la marcatura «CE» e la marcatura metrologica supplementare,
tali marcature sono apposte sull'eventuale imballaggio e sui documenti di
accompagnamento richiesti dalla presente direttiva. 5. La marcatura
«CE» e la marcatura metrologica supplementare sono indelebili. Il numero d'identificazione
dell'organismo notificato è indelebile oppure si autodistrugge qualora si tenti
di eliminarlo. Tutte le marcature sono chiaramente visibili o facilmente
accessibili. ò nuovo Articolo 22
[Articolo R11 della decisione n. 768/2008/CE] Principi generali che disciplinano la marcatura CE e la marcatura
metrologica supplementare La marcatura CE è
soggetta ai principi generali esposti all'articolo 30 del regolamento (CE)
n. 765/2008. ê 2004/22/CE (adattato)
17.2. La marcatura metrologica supplementare è costituita dalla lettera
maiuscola "M" e dalle ultime due cifre dell'anno di apposizione della
marcatura, iscritti in un rettangolo. L'altezza del rettangolo è uguale
all'altezza della marcatura «CE» Ö CE Õ. La marcatura metrologica
supplementare segue immediatamente la marcatura «CE». ò nuovo Articolo 23
[Articolo R12 della decisione n. 768/2008/CE] Regole e condizioni per l'apposizione della marcatura CE e della
marcatura metrologica supplementare 1. La
marcatura CE e la marcatura metrologica supplementare sono apposte sullo
strumento di misura o sulla sua targhetta in modo visibile, leggibile e
indelebile. Qualora la natura dello strumento di misura non lo consenta o non
lo giustifichi, le marcature sono apposte sull'imballaggio e sugli eventuali
documenti di accompagnamento, se previsti a norma di legge. ê 2004/22/CE 4.2. Qualora
uno strumento di misura consti di un insieme di dispositivi, che non siano
sottounità, che funzionano in modo congiunto, le marcature sono apposte sul
dispositivo principale dello strumento in questione. ò nuovo 3. La
marcatura CE e la marcatura metrologica supplementare sono apposte sullo
strumento di misura prima della sua immissione sul mercato. ê 2004/22/CE (adattato) 2.4. La
marcatura «CE»
Ö CE Õ e la marcatura
metrologica supplementare, sono apposte dal
fabbricante o sotto la responsabilità di quest'ultimo. sSe necessario, le marcature possono
essere apposte sullo strumento durante il processo di fabbricazione. 5. La marcatura metrologica supplementare segue immediatamente
la marcatura «CE»
Ö CE Õ. ò nuovo La marcatura CE e la
marcatura metrologica supplementare sono seguite dal numero di identificazione
dell'organismo notificato, qualora un tale organismo intervenga nella fase di
controllo della produzione. Il numero di
identificazione dell'organismo notificato è apposto dall'organismo stesso o, in
base alle sue istruzioni, dal fabbricante o dal suo mandatario. 6. La
marcatura CE, la marcatura metrologica supplementare e, ove applicabile, il
numero di identificazione di cui al paragrafo 5, possono essere seguiti da un
pittogramma o da qualsiasi altra marchio che indichi un rischio o un impiego
particolare. Il numero
d'identificazione dell'organismo notificato è indelebile oppure si
autodistrugge qualora si tenti di eliminarlo. CAPITOLO 4 Notifica degli organismi di valutazione della conformità Articolo 24
[Articolo R13 della decisione n. 768/2008/CE] Notifica 1. Gli Stati
membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri gli organismi
autorizzati a svolgere, in qualità di terzi, compiti di valutazione della
conformità a norma della presente direttiva. La notifica comprende le
informazioni relative al tipo o ai tipi di strumenti di misura per cui ciascun
organismo è stato designato e, se del caso, alle classi di accuratezza a cui
appartiene lo strumento, all'intervallo di misura, alla tecnologia di misura e
ad ogni altra caratteristica dello strumento che limiti la portata della
notifica. ê 2004/22/CE (adattato) 2. Ove uno Stato membro non abbia adottato una normativa
nazionale per funzioni di cui all'articolo 23 esso mantiene il diritto di designare, effettuando la
relativa notifica,notificare
un organismo incaricato di svolgere i compiti connessi con lotale strumento Ö di misura in
questione Õ . ò nuovo Articolo 25
[Articolo R14 della decisione n. 768/2008/CE] Autorità notificanti 1. Gli Stati
membri designano un'autorità notificante che è responsabile dell'istituzione e
dell'esecuzione delle procedure necessarie per la valutazione e la notifica
degli organismi di valutazione della conformità e il controllo degli organismi
notificati, inclusa l'ottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 30. 2. Gli Stati
membri possono decidere che la valutazione e il controllo di cui al paragrafo 1
siano eseguiti da un organismo nazionale di accreditamento ai sensi e in
conformità del regolamento (CE) n. 765/2008. 3. Se
l'autorità notificante delega o altrimenti affida la valutazione, la notifica o
il controllo di cui al paragrafo 1 ad un organismo che non è un ente pubblico,
detto organismo è una persona giuridica e rispetta mutatis mutandis le
prescrizioni di cui all'articolo 26, paragrafi da 1 a 6. Inoltre, esso adotta
disposizioni per coprire la responsabilità civile connessa alle proprie
attività. 4. L'autorità
notificante si assume la piena responsabilità per i compiti svolti
dall'organismo di cui al paragrafo 3. Articolo 26
[Articolo R15 della decisione n. 768/2008/CE] Prescrizioni relative alle autorità notificanti 1. L'autorità
notificante è stabilita in modo che non sorgano conflitti d'interesse con gli
organismi di valutazione della conformità. 2. L'autorità
notificante è organizzata e gestita in modo che sia salvaguardata l'obiettività
e l'imparzialità delle sue attività. 3. L'autorità
notificante è organizzata in modo che ogni decisione relativa alla notifica di
un organismo di valutazione della conformità sia presa da persone competenti,
diverse da quelle che hanno eseguito la valutazione. 4. L'autorità
notificante non offre e non fornisce attività che eseguono gli organismi di
valutazione della conformità o servizi di consulenza su base commerciale o
concorrenziale. 5. L'autorità
notificante salvaguarda la riservatezza delle informazioni ottenute. 6. L'autorità
notificante ha a sua disposizione un numero di dipendenti competenti
sufficiente per l'adeguata esecuzione dei suoi compiti. Articolo 27
[Articolo R16 della decisione n. 768/2008/CE] Obbligo di informazione a carico delle autorità notificanti Gli Stati membri
informano la Commissione delle loro procedure per la valutazione e la notifica
degli organismi di valutazione della conformità e per il controllo degli
organismi notificati, nonché di qualsiasi modifica delle stesse. La Commissione mette
a disposizione del pubblico tali informazioni. Articolo 28
[Articolo R17 della decisione n. 768/2008/CE] Prescrizioni relative agli organismi notificati 1. Ai fini
della notifica, l'organismo di valutazione della conformità rispetta le
prescrizioni di cui ai paragrafi da 2 a 11. 2. L'organismo
di valutazione della conformità è stabilito a norma della legge nazionale e ha
personalità giuridica. 3. L'organismo
di valutazione della conformità è un organismo terzo indipendente
dall'organizzazione o dallo strumento di misura che valuta. Un organismo
appartenente a un'associazione d'imprese o a una federazione professionale che
rappresenta imprese coinvolte nella progettazione, nella fabbricazione, nella
fornitura, nell'assemblaggio, nell'utilizzo o nella manutenzione di strumenti
di misura che esso valuta può essere ritenuto un organismo del genere a
condizione che siano dimostrate la sua indipendenza e l'assenza di qualsiasi
conflitto di interesse. 4. L'organismo
di valutazione della conformità, i suoi alti dirigenti e il personale addetto
alla valutazione della conformità non sono né il progettista, né il
fabbricante, né il fornitore, né l'installatore, né l'acquirente, né il
proprietario, né l'utilizzatore o il responsabile della manutenzione degli
strumenti di misura sottoposti alla sua valutazione, né il mandatario di uno di
questi soggetti. Ciò non preclude l'uso dei strumenti di misura valutati che
sono necessari per il funzionamento dell'organismo di valutazione della
conformità o l'uso di tali strumenti di misura per scopi privati. L'organismo di
valutazione della conformità, i suoi alti dirigenti e il personale addetto alla
valutazione della conformità non intervengono direttamente nella progettazione,
fabbricazione o costruzione, nell'immissione sul mercato, nell'installazione,
nell'utilizzo o nella manutenzione di tali strumenti di misura, né
rappresentano i soggetti impegnati in tali attività. Non intraprendono alcuna
attività che possa essere in conflitto con la loro indipendenza di giudizio o
la loro integrità per quanto riguarda le attività di valutazione della
conformità per cui sono notificati. Ciò vale in particolare per i servizi di
consulenza. Le disposizioni di cui
al secondo comma non vietano comunque la possibilità di scambio di informazioni
tecniche tra il fabbricante e l'organismo, a fini della valutazione della
conformità; Gli organismi di
valutazione della conformità garantiscono che le attività delle loro affiliate
o dei loro subappaltatori non si ripercuotano sulla riservatezza, sull'obiettività
o sull'imparzialità delle loro attività di valutazione della conformità. 5. Gli
organismi di valutazione della conformità e il loro personale eseguono le
operazioni di valutazione della conformità con il massimo dell'integrità
professionale e competenza tecnica e sono liberi da qualsivoglia pressione e
incentivo, soprattutto di ordine finanziario, che possa influenzare il loro
giudizio o i risultati delle loro attività di valutazione, in particolare da
persone o gruppi di persone interessati ai risultati di tali attività. 6. L'organismo
di valutazione della conformità è in grado di eseguire tutti i compiti di
valutazione della conformità assegnatigli in base all'articolo 24 e per cui è
stato notificato, indipendentemente dal fatto che siano eseguiti dall'organismo
stesso o per suo conto e sotto la sua responsabilità. In ogni momento, per
ogni procedura di valutazione della conformità e per ogni tipo o categoria di
strumenti di misura per i quali è stato notificato, l'organismo di valutazione
della conformità ha a sua disposizione: a) personale con
conoscenze tecniche ed esperienza sufficiente e appropriata per eseguire i
compiti di valutazione della conformità; b) le necessarie
descrizioni delle procedure in conformità delle quali avviene la valutazione della
conformità, garantendo la trasparenza e la capacità di riproduzione di tali
procedure. Predispone una politica e procedure appropriate che distinguano i
compiti che svolge in qualità di organismo notificato dalle altre attività; c) procedure per
svolgere le attività che tengano debitamente conto delle dimensioni di
un'impresa, del settore in cui opera, della sua struttura, del grado di
complessità della tecnologia dello strumento di misura in questione e della
natura seriale o di massa del processo produttivo. Dispone dei mezzi
necessari per eseguire i compiti tecnici e amministrativi connessi alle
attività di valutazione della conformità in un modo appropriato e ha accesso a
tutti gli strumenti o impianti occorrenti. 7. Il
personale responsabile dell'esecuzione delle attività di valutazione della
conformità dispone di quanto segue: a) una formazione
tecnica e professionale solida che includa tutte le attività di valutazione
della conformità in relazione a cui l'organismo di valutazione della conformità
è stato notificato; b) soddisfacenti
conoscenze delle prescrizioni relative alle valutazioni che esegue e
un'adeguata autorità per eseguire tali valutazioni; c) una conoscenza
e una comprensione adeguate dei requisiti essenziali di cui all'allegato I e ai
pertinenti allegati specifici dello strumento, delle norme armonizzate e dei
documenti normativi applicabili e delle disposizioni pertinenti della normativa
di armonizzazione dell'Unione nonché della legislazione nazionale; d) la capacità di
elaborare certificati, registri e rapporti atti a dimostrare che le valutazioni
sono state eseguite. 8. È
garantita l'imparzialità degli organismi di valutazione della conformità, dei
loro alti dirigenti e del personale addetto alle valutazioni. La remunerazione degli alti
dirigenti e del personale addetto alle valutazioni di un organismo di
valutazione della conformità non dipende dal numero di valutazioni eseguite o
dai risultati di tali valutazioni. 9. Gli
organismi di valutazione della conformità sottoscrivono un contratto di
assicurazione per la responsabilità civile, a meno che detta responsabilità non
sia direttamente coperta dallo Stato a norma del diritto interno o che lo Stato
membro stesso non sia direttamente responsabile della valutazione della
conformità. 10. Il
personale di un organismo di valutazione della conformità è tenuto al segreto
professionale per tutto ciò di cui viene a conoscenza nell'esercizio delle sue
funzioni a norma dell'articolo 24 o di qualsiasi disposizione esecutiva di
diritto interno, tranne nei confronti delle autorità competenti dello Stato in
cui esercita le sue attività. Sono tutelati i diritti di proprietà. 11. Gli
organismi di valutazione della conformità partecipano alle attività di
normalizzazione pertinenti e alle attività del gruppo di coordinamento degli
organismi notificati, istituito a norma della relativa normativa dell'Unione, o
garantiscono che il loro personale addetto alle valutazioni ne sia informato, e
applicano come guida generale le decisioni ed i documenti amministrativi
prodotti da tale gruppo. Articolo 29
[Articolo R18 della decisione n. 768/2008/CE] Presunzione di conformità Qualora dimostri la
propria conformità ai criteri stabiliti nelle pertinenti norme armonizzate o in
parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea, un organismo di valutazione della conformità
è considerato conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 28 nella misura in
cui le norme armonizzate applicabili coprono tali prescrizioni. Articolo 30
[Articolo R20 della decisione n. 768/2008/CE] Affiliate e subappaltatori degli organismi notificati 1. Un
organismo notificato, qualora subappalti compiti specifici connessi alla
valutazione della conformità oppure ricorra a un'affiliata, garantisce che il
subappaltatore o l'affiliata rispettino le prescrizioni di cui all'articolo 28
e ne informa di conseguenza l'autorità notificante. 2. Gli
organismi notificati si assumono la completa responsabilità delle mansioni
eseguite da subappaltatori o affiliate, ovunque questi siano stabiliti. 3. Le
attività possono essere subappaltate o eseguite da un'affiliata solo con il
consenso del cliente. 4. Gli
organismi notificati mantengono a disposizione dell'autorità notificante i
documenti pertinenti riguardanti la valutazione delle qualifiche del
subappaltatore o dell'affiliata e del lavoro eseguito da questi ultimi a norma
dell'articolo 24. Articolo 31
[Articolo R22 della decisione n. 768/2008/CE] Domanda di notifica 1. L'organismo
di valutazione della conformità presenta una domanda di notifica all'autorità
notificante dello Stato membro in cui è stabilito. 2. Tale
domanda è accompagnata da una descrizione delle attività di valutazione della
conformità, del modulo o dei moduli di valutazione della conformità e dello
strumento o degli strumenti di misura per i quali tale organismo dichiara di
essere competente, nonché da un certificato di accreditamento, se disponibile,
rilasciato da un organismo nazionale di accreditamento che attesti che
l'organismo di valutazione della conformità è conforme alle prescrizioni di cui
all'articolo 28. 3. Qualora
non possa fornire un certificato di accreditamento, l'organismo di valutazione
della conformità fornisce all'autorità notificante tutte le prove documentali
necessarie per la verifica, il riconoscimento e il controllo periodico della
sua conformità alle prescrizioni di cui all'articolo 28. Articolo 32
[Articolo R23 della decisione n. 768/2008/CE] Procedura di notifica 1. Le
autorità notificanti possono notificare solo gli organismi di valutazione della
conformità che siano conformi alle prescrizioni di cui all'articolo 28. 2. Le
autorità notificanti notificano tali organismi alla Commissione e agli altri
Stati membri utilizzando lo strumento elettronico di notifica elaborato e gestito
dalla Commissione. 3. La
notifica include tutti i dettagli riguardanti le attività di valutazione della
conformità, il modulo o i moduli di valutazione della conformità e lo strumento
di misura o gli strumenti di misura in questione, nonché la relativa
attestazione di competenza. 4. Qualora
una notifica non sia basata su un certificato di accreditamento di cui
all'articolo 31, paragrafo 2, l'autorità notificante fornisce alla Commissione
e agli altri Stati membri le prove documentali che attestino la competenza
dell'organismo di valutazione della conformità nonché le disposizioni atte a
fare in modo che tale organismo sia controllato periodicamente e continui a
soddisfare le prescrizioni di cui all'articolo 28. 5. L'organismo
interessato può eseguire le attività di un organismo notificato solo se non
sono sollevate obiezioni da parte della Commissione o degli altri Stati membri
entro due settimane dalla notifica, qualora sia usato un certificato di
accreditamento, o entro i due mesi successivi a una notifica qualora non sia
usato un accreditamento. Solo tale organismo è
considerato un organismo notificato ai fini della presente direttiva. 6. Eventuali
modifiche pertinenti successive riguardanti la notifica sono comunicate alla
Commissione e agli altri Stati membri. Articolo 33
[Articolo R24 della decisione n. 768/2008/CE] Numeri di identificazione ed elenchi degli organismi notificati 1. La
Commissione assegna un numero di identificazione all'organismo notificato. La Commissione assegna
un numero unico anche se l'organismo è notificato ai sensi di diversi atti
dell'Unione. 2. La
Commissione mette a disposizione del pubblico l'elenco degli organismi
notificati a norma della presente direttiva, inclusi i numeri di
identificazione loro assegnati e le attività per le quali sono stati
notificati. La Commissione
garantisce che tale elenco sia tenuto aggiornato. Articolo 34
[Articolo R25 della decisione n. 768/2008/CE] Modifiche delle notifiche 1. Qualora
accerti o sia informata che un organismo notificato non è più conforme alle
prescrizioni di cui all'articolo 28 o non adempie ai suoi obblighi, l'autorità
notificante limita, sospende o ritira la notifica, a seconda dei casi, in
funzione della gravità del mancato rispetto di tali prescrizioni o
dell'inadempimento di tali obblighi. L'autorità notificante informa
immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri. 2. Nel caso
di limitazione, sospensione o ritiro della notifica, oppure di cessazione
dell'attività dell'organismo notificato, lo Stato membro notificante prende le
misure appropriate per garantire che le pratiche di tale organismo siano evase
da un altro organismo notificato o siano messe a disposizione delle autorità
notificanti e di vigilanza del mercato responsabili, su loro richiesta. Articolo 35 [Articolo
R26 della decisione n. 768/2008/CE] Contestazione della competenza degli organismi notificati 1. La
Commissione indaga su tutti i casi in cui abbia dubbi o vengano portati alla
sua attenzione dubbi sulla competenza di un organismo notificato o sull'ottemperanza
di un organismo notificato alle prescrizioni e responsabilità cui è sottoposto. 2. Lo Stato
membro notificante fornisce alla Commissione, su richiesta, tutte le
informazioni relative alla base della notifica o del mantenimento della
competenza dell'organismo in questione. 3. La
Commissione garantisce la riservatezza di tutte le informazioni sensibili
raccolte nel corso delle sue indagini. 4. La
Commissione, qualora accerti che un organismo notificato non soddisfa o non
soddisfa più le prescrizioni per la sua notificazione, ne informa lo Stato
membro notificante e gli chiede di prendere le misure correttive necessarie,
incluso all'occorrenza il ritiro della notifica. Articolo 36
[Articolo R27 della decisione n. 768/2008/CE] Obblighi operativi degli organismi notificati 1. Gli
organismi notificati eseguono le valutazioni della conformità conformemente
alle procedure di valutazione della conformità di cui all'allegato II. 2. Le
valutazioni della conformità sono eseguite in modo proporzionale, evitando
oneri superflui per gli operatori economici. Gli organismi di valutazione della
conformità svolgono le loro attività tenendo debitamente conto delle dimensioni
di un'impresa, del settore in cui opera, della sua struttura, del grado di
complessità della tecnologia dello strumento di misura in questione e della
natura seriale o di massa del processo di produzione. Nel far ciò rispettano
tuttavia il grado di rigore e il livello di protezione necessari per la
conformità dello strumento di misura alle disposizioni della presente
direttiva. 3. Qualora un
organismo notificato riscontri che i requisiti essenziali di cui all'allegato I
e ai pertinenti allegati specifici dello strumento o le norme armonizzate
corrispondenti, i documenti normativi o le specifiche tecniche non siano state
rispettate da un fabbricante, chiede a tale fabbricante di prendere le misure
correttive appropriate e non rilascia un certificato di conformità. 4. Un
organismo notificato che nel corso del controllo della conformità successivo al
rilascio di un certificato riscontri che uno strumento di misura non è più
conforme chiede al fabbricante di prendere le misure correttive opportune e
all'occorrenza sospende o ritira il certificato. 5. Qualora
non siano prese misure correttive o non producano il risultato richiesto,
l'organismo notificato limita, sospende o ritira i certificati, a seconda dei
casi. Articolo 37 Ricorso contro le decisioni degli organismi notificati Gli Stati membri
garantiscono che sia disponibile una procedura di ricorso contro le decisioni
degli organismi notificati. Articolo 38
[Articolo R28 della decisione n. 768/2008/CE] Obbligo di informazione a carico degli organismi notificati 1. Gli
organismi notificati informano l'autorità notificante: a) di qualunque
rifiuto, limitazione, sospensione o ritiro di un certificato; b) di qualunque
circostanza che possa influire sull'ambito e sulle condizioni della notifica; c) di eventuali
richieste di informazioni che abbiano ricevuto dalle autorità di vigilanza del
mercato in relazione alle attività di valutazione della conformità; d) su richiesta,
delle attività di valutazione della conformità eseguite nell'ambito della loro
notifica e di qualsiasi altra attività, incluse quelle transfrontaliere e di
subappalto. 2. Gli
organismi notificati forniscono agli altri organismi notificati a norma della
presente direttiva, le cui attività di valutazione della conformità sono simili
e coprono gli stessi strumenti di misura, informazioni pertinenti sulle
questioni relative ai risultati negativi e, su richiesta, positivi delle
valutazioni della conformità. Articolo 39
[Articolo R29 della decisione n. 768/2008/CE] Scambio di esperienze La Commissione
provvede all'organizzazione di uno scambio di esperienze tra le autorità
nazionali degli Stati membri responsabili della politica di notifica. Articolo 40
[Articolo R30 della decisione n. 768/2008/CE] Coordinamento degli organismi notificati La Commissione
garantisce che sia istituito un sistema di coordinamento appropriato e di
cooperazione tra organismi notificati a norma della presente direttiva e che
funzioni correttamente sotto forma di uno o più gruppi settoriali o
transettoriali di organismi notificati. Gli Stati membri
garantiscono che i loro organismi notificati partecipino al lavoro di tali gruppi,
direttamente o mediante rappresentanti designati. ê 2004/22/CE (adattato) CAPITOLO
5 Ö Vigilanza del mercato dell'Unione, controlli
sugli strumenti di misura che entrano nel mercato dell'Unione e procedure di
salvaguardia Õ ê 2004/22/CE Articolo 18 Vigilanza
sul mercato e cooperazione amministrativa 1. Gli Stati
membri adottano tutte le misure appropriate per garantire che gli strumenti di
misura soggetti a controlli metrologici legali e non conformi alle norme
applicabili della presente direttiva non siano commercializzati, né messi in
servizio. 2. Le autorità
competenti degli Stati membri si assistono reciprocamente nell'adempimento
degli obblighi che loro incombono in materia di vigilanza sul mercato. In particolare, le
autorità competenti si scambiano –
le informazioni
relative alla misura in cui gli strumenti da esse esaminati si conformano alle
norme applicabili della presente direttiva, nonché ai risultati di tali esami; –
gli attestati di esame
«CE» del tipo o del progetto, compresi gli allegati rilasciati dagli organismi
notificati ed i supplementi, le modifiche ed i ritiri relativi agli attestati
già rilasciati; –
le approvazioni
dei sistemi di qualità rilasciate dagli organismi notificati ed informazioni
sui sistemi di qualità rifiutati o ritirati; –
relazioni di
valutazione redatte dagli organismi notificati, se così richiesto da altre
autorità. 3. Gli Stati
membri assicurano che vengano messe a disposizione degli organismi da essi
notificati tutte le informazioni necessarie relative agli attestati e alle
approvazioni dei sistemi di qualità. 4. Ciascuno Stato
membro informa gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle autorità
competenti da esso designate ai fini di tale scambio di informazioni. ò nuovo Articolo 41 Vigilanza del mercato dell'Unione, controlli sugli strumenti di misura
che entrano nel mercato dell'Unione Agli strumenti di
misura si applicano l'articolo 15, paragrafo 3, e gli articoli da 16 a 29 del
regolamento (CE) n. 765/2008. Articolo 42
[Articolo R31 della decisione n. 768/2008/CE] Procedura a livello nazionale per gli strumenti di misura che
comportano rischi 1. Le
autorità di vigilanza del mercato di uno degli Stati membri, qualora abbiano
preso provvedimenti ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 765/2008,
oppure abbiano sufficienti ragioni per ritenere che uno strumento di misura
disciplinato dalla presente direttiva presenti un rischio per aspetti inerenti
alla protezione di interessi pubblici coperti dalla presente direttiva,
effettuano una valutazione dello strumento di misura interessato che investa
tutte le prescrizioni di cui alla presente direttiva. I pertinenti operatori
economici cooperano ove necessario con le autorità di vigilanza del mercato. Se, attraverso la
valutazione, le autorità di vigilanza del mercato concludono che lo strumento
di misura non rispetta le prescrizioni di cui alla presente direttiva, chiedono
tempestivamente all'operatore economico interessato di adottare tutte le misure
correttive del caso al fine di rendere lo strumento di misura conforme alle
suddette prescrizioni oppure di ritirarlo dal mercato o di richiamarlo entro un
termine ragionevole e proporzionato alla natura del rischio, a seconda dei
casi. Le autorità di vigilanza
del mercato ne informano di conseguenza l'organismo notificato competente. L'articolo 21 del
regolamento (CE) n. 765/2008 si applica alle misure di cui al secondo comma. 2. Qualora
ritengano che la non conformità non sia ristretta al territorio nazionale, le
autorità di vigilanza del mercato informano la Commissione e gli altri Stati
membri dei risultati della valutazione e dei provvedimenti che hanno chiesto
all'operatore economico di adottare. 3. L'operatore
economico garantisce che siano prese tutte le opportune misure correttive nei
confronti di tutti gli strumenti di misura interessati che ha messo a
disposizione sul mercato in tutta l'Unione. 4. Qualora
l'operatore economico interessato non prenda le misure correttive adeguate
entro il periodo di cui al paragrafo 1, secondo comma, le autorità di vigilanza
del mercato adottano tutte le opportune misure provvisorie per vietare o
limitare la messa a disposizione dello strumento di misura sul loro mercato
nazionale, per ritirarlo da tale mercato o richiamarlo. Le autorità di vigilanza
del mercato informano senza indugio la Commissione e gli altri Stati membri
delle misure adottate. 5. Le
informazioni di cui al paragrafo 4 includono tutti i particolari disponibili,
in particolare i dati necessari all'identificazione dello strumento di misura
non conforme, la sua origine, la natura della presunta non conformità e del
rischio connesso, la natura e la durata delle misure nazionali adottate, nonché
gli argomenti espressi dall'operatore economico interessato. In particolare, le
autorità di vigilanza del mercato indicano se la non conformità sia dovuta a
una delle due cause seguenti: a) non conformità
dello strumento di misura alle prescrizioni relative agli aspetti di protezione
del pubblico interesse stabiliti nella presente direttiva; b) carenze nelle
norme armonizzate o nei documenti normativi di cui all'articolo 14 che
conferiscono la presunzione di conformità. 6. Gli Stati
membri diversi da quello che ha avviato la procedura comunicano senza indugio
alla Commissione e agli altri Stati membri tutte le misure adottate, tutte le
altre informazioni a loro disposizione sulla non conformità dello strumento di
misura interessato e, in caso di disaccordo con la misura nazionale notificata,
le loro obiezioni. 7. Qualora,
entro due mesi dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 4, non
sia stata sollevata alcuna obiezione da parte di uno Stato membro o della
Commissione nei confronti della misura provvisoria presa da uno Stato membro,
tale misura è ritenuta giustificata. 8. Gli Stati
membri garantiscono che siano adottate le opportune misure restrittive in
relazione allo strumento di misura in questione. Articolo 43
[Articolo R32 della decisione n. 768/2008/CE] Procedura di salvaguardia dell'Unione 1. Se in
esito alla procedura di cui all'articolo 42, paragrafi 3 e 4, vengono sollevate
obiezioni nei confronti di una misura assunta da uno Stato membro o se la
Commissione ritiene la misura nazionale contraria alla normativa dell'Unione,
la Commissione avvia immediatamente consultazioni con gli Stati membri e con
l'operatore o gli operatori economici interessati e valuta la misura nazionale.
In base ai risultati di tale valutazione, la Commissione decide se la misura
nazionale sia giustificata o meno. La Commissione indirizza
la propria decisione a tutti gli Stati membri e la comunica immediatamente ad
essi e all'operatore o agli operatori economici interessati. 2. Se la
misura nazionale è ritenuta giustificata, tutti gli Stati membri provvedono a
ritirare dal proprio mercato lo strumento di misura non conforme e ne informano
la Commissione. Se la misura nazionale è ritenuta ingiustificata, lo Stato
membro interessato provvede a ritirarla. 3. Se la
misura nazionale è ritenuta giustificata e la non conformità dello strumento di
misura è attribuita a carenze nelle norme armonizzate di cui all'articolo 42,
paragrafo 5, lettera b), della presente direttiva, la Commissione applica
la procedura prevista dall'articolo 8 del regolamento (UE) n. [....] [sulla
normalizzazione europea]. ê 2004/22/CE (adattato) (a)4. Qualora la Commissione
accerti che le misure adottate dallo Stato membro interessato sono
Ö Se la misura
nazionale è ritenuta Õ giustificatae, essa ne informa immediatamente tale Stato membro
nonché tutti gli altri Stati membri. Lo Stato membro
competente adotta le azioni appropriate contro chiunque abbia apposto le
marcature; esso ne informa la Commissione e gli altri Stati membri. Qualora Ö e Õ la mancata
conformità Ö dello strumento
di misura Õ sia attribuita a
lacune delle norme
o dei documenti normativi Ö di cui
all'articolo 42, paragrafo 5, lettera b) Õ, la Commissione, previa consultazione
delle parti interessate, sottopone al più presto la questione all'idoneo
comitato Ö applica la
procedura Õ di cui all'gliarticoloi 1714 o 15. ò nuovo Articolo 44
[Articolo R33 della decisione n. 768/2008/CE] Strumenti di misura conformi che presentano un rischio per la
protezione di interessi pubblici 1. Se uno
Stato membro, dopo aver effettuato una valutazione ai sensi dell'articolo 42,
paragrafo 1, ritiene che uno strumento di misura, pur conforme alla
presente direttiva, presenti un rischio per aspetti della protezione del
pubblico interesse, chiede all'operatore economico interessato di far sì che
tale strumento di misura, all'atto della sua immissione sul mercato, non
presenti più tale rischio o che lo strumento di misura sia, a seconda dei casi,
ritirato dal mercato o richiamato entro un periodo di tempo ragionevole,
proporzionato alla natura del rischio. 2. L'operatore
economico garantisce che siano prese misure correttive nei confronti di tutti
gli strumenti di misura interessati che ha messo a disposizione sul mercato in
tutta l'Unione. 3. Lo Stato
membro informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri. Tali
informazioni includono tutti i particolari disponibili, in particolare i dati
necessari all'identificazione dello strumento di misura interessato, la sua
origine e la catena di fornitura dello strumento di misura, la natura del
rischio connesso, nonché la natura e la durata delle misure nazionali adottate. 4. La
Commissione avvia immediatamente consultazioni con gli Stati membri e
l'operatore o gli operatori economici interessati e valuta le misure nazionali
adottate. In base ai risultati della valutazione, la Commissione decide se le
misure siano giustificate o meno e propone, all'occorrenza, opportune misure. 5. La
Commissione indirizza la propria decisione a tutti gli Stati membri e la
comunica immediatamente ad essi e all'operatore o agli operatori economici
interessati. Articolo 45
[Articolo R34 della decisione n. 768/2008/CE] Non conformità formale 1. Fatto
salvo l'articolo 42, se uno Stato membro giunge a una delle seguenti
conclusioni, chiede all'operatore economico interessato di porre fine allo
stato di non conformità in questione: a) la marcatura
CE, la marcatura metrologica supplementare o il numero di identificazione
dell'organismo notificato, qualora tale organismo intervenga nella fase di
controllo della produzione, sono stati apposti in violazione dell'articolo 30
del regolamento (CE) n. 765/2008 o dell'articolo 23 della presente
direttiva; b) la marcatura
CE, la marcatura metrologica supplementare o il numero di identificazione
dell'organismo notificato, qualora tale organismo intervenga nella fase di
controllo della produzione, non sono stati apposti; c) non è stata
compilata la dichiarazione di conformità UE; d) non è stata
compilata correttamente la dichiarazione di conformità UE; e) la
documentazione tecnica non è disponibile o è incompleta. 2. Se la non
conformità di cui al paragrafo 1 permane, lo Stato membro interessato provvede
a limitare o vietare la messa a disposizione sul mercato dello strumento di
misura o garantisce che sia richiamato o ritirato dal mercato. ê 2004/22/CE Articolo 19 Clausola di
salvaguardia 1. Qualora uno
Stato membro accerti che la totalità o una parte degli strumenti di misura di
uno specifico modello munito della marcatura «CE» e della marcatura metrologica
supplementare non soddisfa i requisiti essenziali connessi con le
prestazioni metrologiche definite nella presente direttiva quando detti
strumenti sono correttamente installati ed utilizzati conformemente alle
istruzioni del fabbricante, esso adotta tutte le misure appropriate per ritirare tali strumenti dal mercato, per vietarne o
limitarne l'ulteriore commercializzazione oppure per vietarne o limitarne
l'ulteriore utilizzazione. Nell'adottare le
suddette misure, lo Stato membro tiene conto del carattere sistematico o
episodico di tale mancata conformità. Qualora lo Stato in questione abbia
stabilito che la mancata conformità è di carattere sistematico, esso informa
immediatamente la Commissione delle misure adottate, precisandone i motivi. 2. La Commissione
avvia il più rapidamente possibile consultazioni con le parti interessate. ê 2004/22/CE (adattato) a) Qualora la Commissione accerti che le misure
adottate dallo Stato membro interessato sono giustificate, essa ne informa
immediatamente tale Stato membro nonché tutti gli altri Stati membri. Lo Stato membro competente adotta le azioni
appropriate contro chiunque abbia apposto le marcature; esso ne informa la
Commissione e gli altri Stati membri. Qualora la mancata conformità sia attribuita a
lacune delle norme o dei documenti normativi, la Commissione, previa
consultazione delle parti interessate, sottopone al più presto la questione
all'idoneo comitato di cui agli articoli 14 o 15. ê 2004/22/CE b) Qualora la
Commissione ritenga che le misure adottate dallo Stato membro interessato siano
ingiustificate, essa ne informa immediatamente lo Stato membro in questione,
nonché il fabbricante interessato o il suo mandatario. La Commissione
garantisce che gli Stati membri siano tenuti informati dello svolgimento e del
risultato della procedura. Articolo 20 Marcature apposte
indebitamente 1. Qualora uno
Stato membro accerti che la marcatura «CE» e la marcatura metrologica
supplementare sono state apposte indebitamente, il fabbricante o il suo
mandatario ha l'obbligo –
di rendere lo
strumento conforme alle disposizioni relative alla marcatura «CE» e alla
marcatura metrologica supplementare non contemplate dall'articolo 19, paragrafo
1 e –
di porre termine
all'infrazione alle condizioni imposte dallo Stato membro. 2. Qualora la non
conformità succitata persista lo Stato membro adotta tutti i provvedimenti
appropriati per limitare o vietare la commercializzazione dello strumento in
questione o per assicurarne il ritiro dal mercato ovvero vietare o limitare
la sua utilizzazione ulteriore secondo le procedure di cui all'articolo 19. Articolo 21 Decisioni che
comportano un rifiuto o una limitazione Qualunque
decisione adottata a norma della presente direttiva e che imponga il ritiro
dal mercato di uno strumento di misura, oppure che abbia come effetto di
vietarne o di limitarne la commercializzazione e la messa in servizio, deve
essere motivata in modo preciso. La decisione è notificata senza indugio alla parte interessata, con l'indicazione dei mezzi di
ricorso previsti dalla legislazione in vigore nello Stato membro in questione e
dei termini entro i quali tali ricorsi vanno proposti. ê 2004/22/CE (adattato) CAPITOLO
6 Ö COMITATO E ATTI
DELEGATI Õ Articolo 1546 Ö Procedura
di Õ cComitato per gli strumenti di
misura 1. La Commissione è assistita dal comitato per
gli strumenti di misura. Ö Si tratta di un
comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. Õ 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al
presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della
decisione 1999/468/CE Ö l'articolo 5
del regolamento (UE) n. 182/2011 Õ, tenendo conto delle
disposizioni dell'articolo 8 della stessa. ò nuovo 3. Se il parere del
comitato deve essere ottenuto tramite procedura scritta, la procedura deve
essere conclusa senza risultati qualora, entro il termine per la presentazione
del parere, il presidente lo decida o la maggioranza semplice dei membri del
comitato lo richieda. ê 1137/2008 3. Nei casi in cui
è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano
l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7, della
decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8
della stessa. ê 2004/22/CE 5. La Commissione
provvede affinché siano messe a tempo debito a disposizione delle parti
interessate le pertinenti informazioni sulle misure previste, di cui
all'articolo 16. ê 2004/22/CE (adattato) Articolo 1647 Funzioni del comitato per gli strumenti di misura Ö Modifiche
agli allegati Õ ò nuovo La Commissione ha il
potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 48 per quanto concerne
la modifica degli allegati specifici degli strumenti da III a XII. ê 1137/2008 (2.) Su richiesta
di uno Stato membro o di propria iniziativa la Commissione può modificare
gli allegati specifici degli strumenti (da MI-001 a MI-010) Pper
quanto riguarda: a) gli errori massimi tollerati e
le classi di accuratezza; b) le condizioni di funzionamento
nominali; c) i valori critici di variazione; d) i disturbi. Tali misure,
intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono
adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui
all'articolo 15, paragrafo 3. ê 2004/22/CE 4. Gli Stati
membri possono adottare le misure appropriate per consultare le parti
interessate a livello nazionale in merito ai lavori dell'OIML relativi al campo
d'applicazione della presente direttiva. ò nuovo Articolo 48 Esercizio della delega 1. Il
potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati è soggetto alle
condizioni stabilite nel presente articolo. 2. La
delega di poteri di cui all'articolo 47 è conferita per un periodo
indeterminato a decorrere dal [data indicata all'articolo 51, secondo comma]. 3. La
delega di poteri di cui all'articolo 47 può essere revocata in qualunque
momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. Una decisione di revoca pone
fine alla delega di poteri specificata nella decisione. Gli effetti della
decisione decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione della
decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data
successiva ivi precisata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati
già in vigore. 4. Non
appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al
Parlamento europeo e al Consiglio. 5. Un
atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 46 entra in vigore solo se non ha
sollevato l'obiezione del Parlamento europeo o del Consiglio entro due mesi
dalla sua notifica a queste due istituzioni, oppure se, prima della scadenza di
tale termine, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi comunicato
alla Commissione che non formuleranno obiezioni. Tale termine è
prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. ê 2004/22/CE (adattato) CAPITOLO
7 Ö DISPOSIZIONI
TRANSITORIE E FINALI Õ ê 2004/22/CE Articolo 23 Disposizioni
transitorie In deroga
all'articolo 8, paragrafo 2, gli Stati membri consentono, per le funzioni di misurazione
per cui hanno prescritto l'impiego di uno strumento di misura sottoposto a
controlli legali, la commercializzazione e la messa in servizio degli strumenti
di misura che si conformino alle norme applicabili anteriormente al 30 ottobre
2006 fino alla scadenza della validità
dell'omologazione di tali strumenti o, in caso di omologazione di validità
indefinita, per un periodo massimo di dieci anni a decorrere dal 30 ottobre
2006. ê 2006/96/CE Ai fini del
presente periodo transitorio, i valori monetari per la Bulgaria e la Romania,
in conformità del punto 4.8.1 del capitolo IV dell'allegato della direttiva
71/348/CEE, sono fissati come segue: 1
стотинка (1 stotinka) 1 nuovo leu. ò nuovo Articolo 49 Sanzioni Gli Stati membri
stabiliscono norme relative alle sanzioni applicabili alle violazioni delle
disposizioni nazionali adottate in virtù della presente direttiva e prendono
tutte le misure necessarie a garantirne l'applicazione. Le sanzioni previste
sono effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri
notificano tali disposizioni alla Commissione entro [data di cui
all'articolo 51, secondo comma] e provvedono a notificarle immediatamente
ogni successiva modifica. Articolo 50 Disposizioni
transitorie 1. Gli
Stati membri non ostacolano la messa a disposizione sul mercato e/o la messa in
servizio degli strumenti di misura rientranti nel campo di applicazione della
direttiva 2004/22/CE e ad essa conformi, immessi sul mercato prima del [data di
cui all'articolo 51, secondo comma]. I certificati di
conformità rilasciati conformemente alla direttiva 2004/22/CE sono validi a
norma della presente direttiva fino al [data di cui all'articolo 51, secondo
comma] salvo nel caso in cui scadano prima di tale termine. 2. Gli
effetti dell'articolo 23 della direttiva 2004/22/CE sono mantenuti fino al 30
ottobre 2016. ê 2004/22/CE (adattato) Articolo 24 Recepimento 1. Gli Stati membri mettono in vigore le
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per
conformarsi alla presente direttiva entro il 30 aprile 2006. Essi ne informano
immediatamente la Commissione. Quando gli Stati membri adottano tali
disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono
corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le
modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri. Gli Stati membri applicano queste disposizioni a
decorrere dal 30 ottobre 2006. ê Articolo 51 Attuazione 1. Gli Stati membri adottano e pubblicano,
entro il [inserire la data - 2 anni dopo l'adozione], le disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi
all'articolo 4, paragrafi da 5 a 22, agli articoli 8, 9, 10, 11, 13, 14,
[15], 20 e 22, all'articolo 23, paragrafi 3, 5 e 6, agli articoli 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 49
e 50 e all'allegato II. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il
testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e
la presente direttiva. Essi applicano tali disposizioni a decorrere
dal [giorno successivo alla data di cui al primo comma]. Quando gli Stati membri adottano tali
disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono
corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale.
Esse recano altresì un'indicazione da cui risulti che i riferimenti alla
direttiva abrogata dalla presente direttiva, contenuti in disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative previgenti, devono intendersi come
riferimenti fatti alla presente direttiva. Le modalità del suddetto riferimento
nonché la forma redazionale di tale indicazione sono determinate dagli Stati
membri. ê 2004/22/CE (adattato) 2. Gli Stati membri comunicano alla
Commissione il testo delle disposizioni Ö essenziali Õ di diritto interno
che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. Articolo 2252 Abrogazionei Fatta salva l'applicazione dell'articolo 23, a
decorrere da 30 ottobre 2006 sono abrogate le seguenti direttive: –
Direttiva 71/318/CEE, del 26 luglio 1971, per
il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai
contatori di volume di gas[20]; –
Direttiva 71/319/CEE, del 26 luglio 1971, per
il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai contatori
di liquidi diversi dall'acqua[21]; –
Direttiva 71/348/CEE, del 12 ottobre 1971,
per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai
dispositivi accessori per contatori di liquidi diversi dall'acqua[22]; –
Direttiva 73/362/CEE, del 19 novembre 1973,
per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle
misure lineari materializzate[23]; –
Direttiva 75/33/CEE, del 17 dicembre 1974,
per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai
contatori d'acqua fredda, contemplati dalla presente direttiva; per quanto
riguarda i contatori di cui all'allegato MI-001 della presente direttiva[24]; –
Direttiva 75/410/CEE, del 24 giugno 1975, per
il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli strumenti
per pesare totalizzatori continui[25]; –
Direttiva 76/891/CEE, del 4 novembre 1976,
per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai
contatori di energia elettrica[26]; –
Direttiva 77/95/CEE, del 21 dicembre 1976,
per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai
tassametri[27]; –
Direttiva 77/313/CEE, del 5 aprile 1977, per
il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di
complessi di misurazione per liquidi diversi dall'acqua[28], –
Direttiva 78/1031/CEE, del 5 dicembre 1978,
per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla
selezionatrici ponderali a funzionamento automatico[29]; –
Direttiva 79/830/CEE, dell'11 settembre 1979,
per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai
contatori di acqua calda[30]. ò nuovo Fatto salvo
l'articolo 50, la direttiva 2004/22/CE modificata dagli atti di cui
all'allegato XIII è abrogata con
effetto dal [data di cui all'articolo 51, secondo comma], fatti salvi gli obblighi degli Stati membri
relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale e di applicazione
delle direttive di cui all'allegato XIII, parte B. I riferimenti alla
direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti
secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato XIV. ê 2004/22/CE Articolo 25 Clausola di
revisione Il Parlamento
europeo e il Consiglio invitano la Commissione a riferire, al più tardi entro
il 30 aprile 2011, sugli effetti dell'attuazione della presente direttiva anche
sulla base delle relazioni trasmesse dagli Stati membri e, se del caso, a
presentare proposte di modifica. Il Parlamento
europeo e il Consiglio invitano la Commissione a verificare se le procedure di
valutazione della conformità per i prodotti industriali sono adeguatamente
applicate e, ove opportuno, a proporre modifiche al fine di garantire
coerenza nella certificazione. ê 2004/22/CE Articolo 2653 Entrata in vigore La presente direttiva entra in vigore il
ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea. Gli articoli 1, 2 e 3, l'articolo 4, paragrafi
da 1 a 4, gli articoli 5, 6, 7, 16, 17, 18, 19 e 21, l'articolo 23, paragrafi 2
e 4, e gli allegati I, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI e XII si applicano
dal [data di cui all'articolo 51, secondo comma]. ê 2004/22/CE Articolo 2754 Destinatari Gli Stati membri sono destinatari della
presente direttiva. Fatto a Bruxelles, Per il Parlamento europeo Per
il Consiglio Il presidente Il
presidente ê 2004/22/CE ALLEGATO I REQUISITI ESSENZIALI Lo strumento di misura deve garantire un
elevato livello di tutela metrologica affinché le parti possano reputare
affidabile il risultato della misurazione; la progettazione e la fabbricazione
dello strumento di misura debbono essere di elevata qualità per quanto riguarda
le tecnologie di misurazione e la sicurezza dei dati da misurare. ê 2004/22/CE (adattato) Nel presente allegato sono definiti i
requisiti Ö essenziali Õ cui gli strumenti di
misura debbono conformarsi per conseguire tali obiettivi, completati, se del
caso, dai requisiti specifici dello strumento riportati negli allegati da IIIMI-001 a XIIMI-010, in cui si
illustrano in modo più dettagliato alcuni aspetti dei requisiti generali. Le soluzioni adottate al fine di rispondere ai
requisiti Ö essenziali Õ tengono conto dell'impiego
cui lo strumento è destinato, nonché di prevedibili impieghi scorretti dello
strumento medesimo. ê 2004/22/CE DEFINIZIONI Misurando || || Con "misurando" si intende la quantità effettivamente sottoposta a misurazione. Grandezza d'influenza || || Con "grandezza d'influenza" si intende una quantità che non è il misurando ma che influenza il risultato della misurazione. Condizioni di funzionamento nominali || || Con "condizioni di funzionamento nominali" si intendono i valori relativi al misurando e alle grandezze d'influenza che costituiscono le condizioni di funzionamento normali di uno strumento. Disturbo || || Una grandezza d'influenza il cui valore è entro i limiti specificati nel requisito pertinente ma al di fuori delle specifiche condizioni di funzionamento nominali dello strumento di misura. Una grandezza d'influenza costituisce un disturbo se le relative condizioni di funzionamento nominali non sono specificate. Valore di variazione critico || || Con "valore di variazione critico" si intende il valore in corrispondenza del quale la variazione del risultato della misurazione è reputata indesiderabile. Misura materializzata || || Con "misura materializzata" si intende un dispositivo inteso a riprodurre o a fornire in modo permanente, nel corso del suo impiego, uno o più valori noti di una data quantità. Transazione commerciale di vendita diretta || || Con "transazione commerciale di vendita diretta" si intende una transazione in cui – il risultato della misurazione è la base su cui è determinato il prezzo da pagare; – almeno una delle parti interessate dalla transazione relativa alla misurazione è un consumatore o qualsiasi altra parte che richieda un livello analogo di protezione; e – tutte le parti della transazione accettano il risultato della misurazione sul posto e sul momento. Ambienti climatici || || Gli ambienti climatici sono le condizioni in cui possono essere impiegati gli strumenti di misura. Per tener conto delle differenze climatiche tra gli Stati membri è stata definita una serie di limiti di temperatura. Servizio di pubblica utilità || || È considerato servizio di pubblica utilità quello svolto da un ente erogatore di elettricità, gas, riscaldamento o acqua. ê 2004/22/CE (adattato) REQUISITI
Ö ESSENZIALI Õ ê 2004/22/CE 1. Errori tollerati 1.1. In condizioni di funzionamento nominali e
in assenza di disturbi, l'errore di misurazione non deve superare il valore
dell'errore massimo tollerato riportato nei requisiti specifici relativi allo
strumento in questione. Salvo indicazione contraria contenuta negli
allegati specifici di uno strumento, l'errore massimo tollerato è espresso come
valore bilaterale dello scarto rispetto al valore di misurazione effettivo. 1.2. In condizioni di funzionamento nominali e
in presenza di un disturbo, i requisiti di prestazione di uno strumento devono
corrispondere a quanto riportato nei requisiti specifici relativi allo
strumento in questione. Nel caso in cui lo strumento sia destinato ad
essere impiegato in un determinato campo elettromagnetico continuo permanente,
la prestazione consentita nel corso della prova "campo elettromagnetico
irradiato — a modulazione di ampiezza" non deve superare l'errore massimo
tollerato. 1.3. Il fabbricante deve specificare gli
ambienti climatici, meccanici ed elettromagnetici in cui lo strumento è
destinato ad essere impiegato, l'alimentazione elettrica e le altre grandezze
d'influenza suscettibili di pregiudicarne l'accuratezza, tenendo conto dei
requisiti riportati negli allegati specifici relativi allo strumento in
questione. 1.3.1. Ambienti climatici Salvo disposizioni diverse contenute negli
allegati da IIIMI-001
a XIIMI-010,
il fabbricante deve specificare il limite di temperatura superiore e il limite
di temperatura inferiore di ciascuno dei valori indicati nella tabella 1,
indicare se lo strumento è progettato per l'umidità condensata o per l'umidità
non condensata e precisare l'ubicazione prevista dello strumento, ossia in
luogo aperto o chiuso. Tabella 1 || Limiti di temperatura Limite superiore di temperatura || 30 °C || 40 °C || 55 °C || 70 °C Limite inferiore di temperatura || 5 °C || – 10 °C || – 25 °C || – 40 °C 1.3.2. a) Gli ambienti meccanici
sono suddivisi nelle classi da M1 a M3 descritte in appresso. M1 || || La presente classe si applica agli strumenti impiegati in luoghi sottoposti a vibrazioni e ad urti di scarsa importanza: ad esempio, a strumenti fissati a strutture di supporto leggere soggette a vibrazioni e ad urti di scarsa entità derivanti da operazioni di abbattimento o percussione locali, da porte che sbattono, ecc. M2 || || La presente classe si applica agli strumenti impiegati in luoghi caratterizzati da livelli importanti o elevati di vibrazioni e di urti (trasmessi, ad esempio, da macchine e dal passaggio di veicoli nelle vicinanze) come pure in luoghi adiacenti a macchine pesanti, a nastri trasportatori, ecc. M3 || || La presente classe si applica agli strumenti impiegati in luoghi caratterizzati da livelli elevati ed elevatissimi di vibrazioni e di urti, come nel caso di strumenti montati direttamente su macchine, nastri trasportatori, ecc. b) In relazione con gli ambienti
meccanici si deve tener conto delle seguenti grandezze d'influenza: –
vVibrazione; –
uUrto meccanico. 1.3.3. a) Gli ambienti
elettromagnetici sono suddivisi nelle classi E1, E2 o E3 descritte in appresso,
salvo disposizioni diverse contenute nei pertinenti allegati specifici dello
strumento. E1 || || La presente classe si applica agli strumenti impiegati in luoghi in cui i disturbi elettromagnetici corrispondono a quelli che si possono riscontrare in edifici residenziali, commerciali e dell'industria leggera. E2 || || La presente classe si applica agli strumenti impiegati in luoghi in cui i disturbi elettromagnetici corrispondono a quelli che si possono riscontrare in altri edifici industriali. E3 || || La presente classe si applica agli strumenti alimentati dalla batteria di un veicolo. Tali strumenti devono soddisfare i requisiti della classe E2 e i seguenti requisiti aggiuntivi: – riduzioni della tensione di alimentazione causate dall'alimentazione di circuiti di starter dei motori a combustione interna, – sovraccarichi transitori dovuti allo scollegamento di una batteria scarica mentre il motore è in funzione. b) In relazione con gli ambienti
elettromagnetici si deve tener conto delle seguenti grandezze d'influenza: –
interruzioni di tensione;, –
brevi riduzioni di tensione;, –
transitori di tensione su linee di alimentazione
e/o linee di segnali;, –
scariche elettrostatiche;, –
campi elettromagnetici a radiofrequenze;, –
campi elettromagnetici a radiofrequenze condotte su
linee di alimentazione e/o linee di segnali;, –
sovratensioni su linee di alimentazione e/o linee
di segnali. 1.3.4. Altre grandezze d'influenza di cui occorre
tener conto, se del caso, sono le seguenti: –
variazioni di tensione;, –
variazioni di frequenza di rete;, –
campi magnetici a frequenza industriale;, –
qualsiasi altra grandezza che possa influenzare in
maniera significativa l'accuratezza dello strumento. ê 2004/22/CE 1.4. Durante l'esecuzione delle prove previste
nella presente direttiva, si applicano i punti seguenti: ê 2004/22/CE
(adattato) 1.4.1. Regole di base per le prove e per
l'individuazione degli errori I requisiti essenziali specificati ai punti
1.1 e 1.2 formano oggetto di verifica per ciascuna grandezza d'influenza
pertinente. Salvo disposizioni diverse contenute nell'allegato specifico di uno
strumento, tali requisiti essenziali si applicano quando ciascuna grandezza
d'influenza sia applicata separatamente e il suo effetto sia valutato
separatamente, mantenendo tutte le altre grandezze d'influenza relativamente
costanti, al valore di riferimento. Le prove metrologiche debbono essere
effettuate durante o successivamente all'applicazione della grandezza
d'influenza, indipendentemente dalla condizione che corrisponde alla situazione
normale di funzionamento dello strumento nel momento in cui è probabile che si
manifesti la grandezza d'influenza. 1.4.2. Umidità ambiente a) A seconda dell'ambiente climatico di funzionamento in cui lo
strumento è destinato ad essere impiegato, possono essere appropriate sia la
prova di calore umido stabile (in assenza di condensazione) sia la prova di
calore umido ciclico (con condensazione). b) La prova di calore umido ciclico è appropriata nei casi in
cui vi sia un'elevata condensazione o in cui la penetrazione di vapore acqueo
sia accelerata per effetto della respirazione. Qualora l'umidità non condensata
costituisca un fattore, è appropriata la prova di calore umido stabile. 2. Riproducibilità Qualora un medesimo misurando sia applicato in
un luogo differente o da parte di un utilizzatore differente, a parità di tutte
le altre condizioni, si deve ottenere una successione di risultati di misurazione
strettamente analoghi. La differenza tra i risultati della misurazione deve
essere minima in rapporto all'errore massimo tollerato. 3. Ripetibilità Qualora il medesimo misurando sia applicato
nelle medesime condizioni di misurazione, si deve ottenere una successione di
risultati di misurazione strettamente analoghi. La differenza tra i risultati
della misurazione deve essere minima in rapporto all'errore massimo tollerato. 4. Discriminazione e sensibilità Lo strumento di misura deve essere sufficientemente
sensibile e la sua soglia di discriminazione deve essere sufficientemente bassa
in relazione ai compiti di misurazione cui esso è destinato. 5. Durabilità Lo strumento di misura deve essere progettato
in modo da mantenere un'adeguata stabilità delle proprie caratteristiche
metrologiche in un periodo di tempo stabilito dal fabbricante, a patto che la
sua installazione, manutenzione e impiego siano effettuati in modo corretto
conformemente alle istruzioni del fabbricante, nelle condizioni ambientali cui
lo strumento stesso è destinato. 6. Affidabilità Uno strumento di misura deve essere progettato
in modo da ridurre, per quanto possibile, gli effetti di un difetto che
potrebbe indurre ad un'inaccuratezza del risultato della misurazione, a meno
che la presenza di tale difetto sia ovvia. 7. Idoneità 7.1. Lo strumento di misura non deve
presentare caratteristiche atte ad agevolarne l'impiego fraudolento; allo
stesso tempo, debbono essere ridotte al minimo le possibilità di impiegarlo
involontariamente in modo scorretto. 7.2. Lo strumento deve essere atto all'impiego
cui è destinato, tenendo conto delle condizioni pratiche di lavoro e deve
consentire di ottenere dallo strumento un risultato di misurazione corretto
senza dover richiedere all'utilizzatore requisiti irragionevoli. 7.3. Gli errori di uno strumento di misura di
un servizio fornito da imprese di pubblica utilità in punti della portata o
della corrente al di fuori dell'intervallo controllato non devono essere
indebitamente influenzati. 7.4. Qualora lo strumento di misura sia
progettato per la misurazione di valori del misurando che siano costanti nel
tempo, esso deve essere insensibile a fluttuazioni di piccola entità del valore
del misurando, oppure deve reagire in modo appropriato. 7.5. Lo strumento di misura deve essere
resistente e i materiali con cui è costruito debbono essere adatti alle
condizioni in cui esso è destinato ad essere impiegato. 7.6. Uno strumento di misura deve essere
concepito in modo da consentire il controllo delle sue funzioni successivamente
alla sua commercializzazione
Ö immissione sul
mercato Õ e al suo impiego
Ö messa
in servizio Õ . Se necessario
dovranno essere previsti come parte dello strumento un'attrezzatura speciale o
un software ai fini di tale controllo. La procedura di prova va descritta nel
manuale d'istruzioni. Se a uno strumento di misura è collegato un
software, che svolge altre funzioni oltre alla misurazione, il software che
risulti critico ai fini delle caratteristiche metrologiche deve essere
identificabile e non può essere influenzato in modo inammissibile dal software
collegato. 8. Protezione dall'alterazione 8.1. Le caratteristiche metrologiche dello
strumento di misura non debbono essere influenzate in modo inammissibile dal
collegamento di tale strumento ad altro dispositivo, da alcuna caratteristica
del dispositivo collegato o da alcun dispositivo remoto che comunichi con lo
strumento di misura. 8.2. Ogni componente hardware che risulti
critico ai fini delle caratteristiche metrologiche deve essere progettato in
modo da fornire garanzie di sicurezza. Le misure di sicurezza previste debbono
consentire di dimostrare eventuali interventi effettuati. 8.3. Ogni software che risulti critico ai fini
delle caratteristiche metrologiche deve essere identificato come tale e
mantenuto in condizioni di sicurezza. Esso deve essere agevolmente identificato
dallo strumento di misura. Le prove di un eventuale intervento debbono
essere disponibili per un ragionevole periodo di tempo. 8.4. I dati di misurazione, il software che è cruciale
per le caratteristiche della misurazione e i parametri importanti sul piano
metrologico memorizzati o trasmessi debbono essere adeguatamente protetti da
alterazioni accidentali o intenzionali. 8.5. Per gli strumenti di misura di servizi
forniti da imprese di pubblica utilità il visualizzatore della quantità totale
fornita o i visualizzatori da cui la quantità totale fornita può essere fatta
derivare, che servono di riferimento totale o parziale per il calcolo del
prezzo da corrispondere, non debbono essere riazzerabili in corso d'uso. 9. Informazioni che debbono essere apposte sullo strumento e
informazioni di cui esso deve essere corredato 9.1. Sullo strumento di misura debbono essere
apposte le seguenti iscrizioni: a) marca o nome del fabbricante; b) informazioni relative all'accuratezza dello strumento; ê 2004/22/CE (adattato) come pure Ö e Õ, se del caso: ê 2004/22/CE c) dati pertinenti alle condizioni di impiego; d) la capacità di
misurazione; e) l'intervallo di
misura; f) marcatura di identificazione; ê 2004/22/CE (adattato) g) numero dell'attestato di esame CE Ö UE Õ del tipo o
dell'attestato di esame CE Ö UE Õ del progetto; ê 2004/22/CE h) informazioni che precisino se i dispositivi supplementari da
cui si ottengono risultati metrologici soddisfano o meno le disposizioni della
presente direttiva sui controlli metrologici legali. 9.2. Qualora lo strumento sia di dimensioni
troppo ridotte o di configurazione troppo sensibile per poter recare le
informazioni pertinenti, queste ultime siano adeguatamente apposte
sull'eventuale imballaggio e, sui documenti di accompagnamento richiesti dalle
disposizioni della presente direttiva. 9.3. Lo strumento deve essere corredato di
informazioni sul suo funzionamento, a meno che lo strumento stesso sia tanto
semplice da renderlo superfluo. Le informazioni devono essere di facile
comprensione e includere, se del caso: a) condizioni di funzionamento nominali; b) classi di ambiente, meccanico ed elettromagnetico; c) limiti di temperatura superiore e inferiore, possibilità di
condensazione, utilizzazione in luogo chiuso o aperto; d) istruzioni relative all'installazione, alla manutenzione, alle
riparazioni, alle messe a punto consentite; e) istruzioni per il corretto funzionamento ed eventuali
condizioni speciali di utilizzo; f) requisiti di compatibilità con interfacce, sottounità o
strumenti di misura. 9.4. Nel caso di gruppi di strumenti di misura
identici utilizzati nello stesso posto o utilizzati per la misurazione di
servizi di pubblica utilità, non è necessario un manuale di istruzioni per
ciascuno strumento. 9.5. Salvo indicazione contraria riportata in
un allegato specifico dello strumento, il valore di una divisione di un valore
misurato deve essere di 1×10n, 2×10n, oppure 5×10n,
laddove n indica un numero intero (zero compreso). Unitamente al valore
numerico deve figurare l'unità di misura o il simbolo ad essa relativo. 9.6. Le misure materializzate debbono essere
contrassegnate da un valore nominale o da una scala, accompagnati dall'unità di
misura. ê 2004/22/CE (adattato) 9.7. Le unità di misura impiegate e i
rispettivi simboli debbono essere conformi alle disposizioni giuridiche a
livello comunitario
Ö dell'Unione Õ relative alle unità
di misura e ai rispettivi simboli. ê 2004/22/CE 9.8. Tutte le marcature e le iscrizioni
previste conformemente ai requisiti debbono essere chiare, indelebili,
inequivocabili e non trasferibili. 10. Indicazione del risultato 10.1. L'indicazione del risultato deve
avvenire mediante visualizzatore o copia stampata. 10.2. L'indicazione del risultato deve essere
chiara ed inequivocabile, e accompagnata dalle marcature ed iscrizioni
necessarie ad informare l'utilizzatore del significato del risultato in
questione. In condizioni d'uso normali deve essere possibile un'agevole lettura
del risultato fornito. È consentito fornire indicazioni supplementari, a patto
che non ingenerino confusione con le indicazioni metrologicamente controllate. 10.3. Nel caso di copia stampata, la stampa o
la registrazione debbono essere anch'esse leggibili e indelebili. 10.4. Gli strumenti di misura utilizzati nelle
transazioni commerciali di vendita diretta debbono essere progettati in modo
tale da indicare ad entrambe le parti della transazione il risultato della
misurazione, una volta installati a tale scopo. Qualora ciò rivesta importanza
determinante in caso di vendite dirette, qualsiasi scontrino fornito al
consumatore mediante un dispositivo accessorio non conforme alle pertinenti
disposizioni della presente direttiva deve recare adeguate informazioni
restrittive. 10.5. A prescindere dal fatto che sia
possibile o meno leggere a distanza uno strumento di misura destinato alla
misurazione di servizi forniti da imprese di pubblica utilità, esso deve comunque
essere dotato di un visualizzatore metrologicamente controllato facilmente
accessibile al consumatore senza alcun ausilio. La lettura di tale
visualizzatore è il risultato della misurazione che costituisce la base su cui
è calcolato il prezzo da corrispondere. 11. Ulteriore elaborazione dei dati per concludere la transazione
commerciale 11.1. Gli strumenti di misura diversi da
quelli utilizzati per la misurazione di servizi forniti da imprese di pubblica
utilità debbono registrare su un supporto durevole il risultato della
misurazione, accompagnato dalle informazioni atte ad identificare quella
specifica transazione, nei casi in cui a) la misurazione non sia ripetibile, e b) lo strumento di misura sia normalmente destinato ad essere
impiegato in assenza di una delle parti della transazione. 11.2. Inoltre, al momento di concludere la
transazione deve essere disponibile una prova durevole del risultato della
misurazione e delle informazioni atte a identificare la transazione. 12. Valutazione della conformità Gli strumenti di misura debbono essere
progettati in modo tale da consentire un'agevole valutazione della conformità
degli stessi ai pertinenti requisiti della presente direttiva. ê 2004/22/CE (adattato) ð nuovo ALLEGATO AII Ö 1. MODULO A: Õ DICHIARAZIONE DI
CONFORMITÀ BASATA SUL CONTROLLO DI PRODUZIONE INTERNO 1. La dichiarazione di conformità basata sul
Il controllo di produzione interno
è la procedura di valutazione della conformità mediante la quale il fabbricante
adempie gli obblighi definiti qui di seguito ai punti 2, 3 e 4, e garantisce e
dichiara che gli strumenti di misura in questione soddisfano i requisiti
pertinenti della presente direttiva. 2. Documentazione tecnica 2. Il fabbricante elabora la documentazione tecnica descritta
nell'articolo 1019.
La documentazione deve
consentire di accertare la conformità dello
strumento ai requisiti pertinenti della presente direttiva; Ö e Õ ð comprende un'adeguata analisi e
valutazione dei rischi. ï ð La documentazione tecnica specifica i
requisiti applicabili e comprende ï deve
comprendere, nella misura necessaria all'taleaccertamento, il progetto,
la fabbricazione e il funzionamento dello strumento. 3. Il fabbricante
tiene la documentazione tecnica a disposizione delle autorità nazionali per un
periodo di dieci anni a decorrere dalla fabbricazione dell'ultimo strumento. 3. Fabbricazione 4. Il fabbricante adotta tutte le misure necessarie Ö affinché il
processo di fabbricazione e il suo controllo garantiscano Õ a garantire
la conformità degli strumenti fabbricati ai requisiti pertinenti della presente direttiva
Ö alla
documentazione tecnica di cui al punto 2 e alle prescrizioni delle direttive ad
essi applicabili Õ. 4. Dichiarazione Ö Marcatura
e dichiarazione Õ scritta
di conformità 54.1.
Il fabbricante appone la marcatura «CE» Ö CE Õ e la marcatura
metrologica supplementare a ciascuno strumento di misura che soddisfi i
requisiti pertinenti della presente direttiva. ê 2004/22/CE (adattato) ð nuovo 54.2.Per
ciascun
un modello di strumento è
redatta Ö il fabbricante
redige Õ una dichiarazione di
conformità Ö scritta Õ che è tenuta
Ö tiene insieme
alla documentazione tecnica Õ a disposizione delle
autorità nazionali per un periodo di dieci anni a decorrere dalla fabbricazione ð dall'immissione sul mercato ï dell'ultimo
dello strumento. Nella dichiarazione in questione Ö di
conformità Õ si identifica il modello di
Ö lo Õ strumento per cui
essa è stata redatta. ò nuovo Una copia di tale dichiarazione è messa a disposizione delle autorità
competenti su richiesta. ê 2004/22/CE Una copia di tale dichiarazione è fornita
unitamente a ciascuno strumento di misura che viene immesso sul mercato.
Tuttavia questo requisito può essere inteso in riferimento a un lotto o a una
partita anziché a singoli strumenti nei casi in cui un gran numero di strumenti
è fornito a un unico utilizzatore. 5. Mandatario ê 2004/22/CE (adattato) ð nuovo 6. Gli obblighi spettanti al fabbricante previsti Ö di cui Õ ali puntoi 43 e 5.2 possono
essere adempiuti, a nome del fabbricante e sotto la sua responsabilità, dal suo
mandatario ð purché siano specificati nel
mandato ï. ê 2004/22/CE Qualora il
fabbricante non si sia stabilito nella Comunità e qualora non abbia un
mandatario gli obblighi di cui ai punti 3 e 5.2 spettano alla persona che immetta
lo strumento sul mercato. ê 2004/22/CE (adattato) ALLEGATO A1 Ö 2.
MODULO A2: Õ DICHIARAZIONE DI
CONFORMITÀ BASATA SUL CONTROLLO DI PRODUZIONE INTERNO E Ö controlli UFFICIALI SUGLI STRUMENTI a intervalli
casuali Õ SULLE PROVE DEL
PRODOTTO REALIZZATE DA UN ORGANISMO NOTIFICATO ê 2004/22/CE 1. La
dichiarazione di conformità basata sul controllo di produzione interno e sulle
prove del prodotto realizzate da un organismo notificato è la procedura di
accertamento di conformità mediante la quale il fabbricante adempie gli
obblighi definiti qui di seguito, e garantisce e dichiara che gli strumenti di
misura in questione soddisfano i requisiti pertinenti della presente direttiva. ò nuovo 1. Il controllo interno della produzione, unito a controlli ufficiali
sugli strumenti a intervalli casuali, è la procedura di valutazione della
conformità con cui il fabbricante ottempera agli obblighi di cui ai punti 2, 3,
4 e 5 e garantisce e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che gli
strumenti di misura interessati soddisfano le prescrizioni della presente
direttiva ad essi applicabili. ê 2004/22/CE (adattato) ð nuovo 2. Documentazione tecnica 2. Il fabbricante elabora la documentazione tecnica descritta
nell'articolo 1019.
La documentazione deve
consentire Ö consente Õ di accertare la
conformità dello strumento ai requisiti pertinenti della presente direttiva ð e comprende un'adeguata analisi e
valutazione dei rischi ï .;
Ö La
documentazione tecnica specifica i requisiti applicabili e comprende Õ deve comprendere,
nella misura necessaria all'taleaccertamento,
il progetto, la fabbricazione e il funzionamento dello strumento. 3. Il fabbricante tiene la documentazione tecnica a disposizione delle
autorità nazionali Ö competenti Õ per un periodo di
dieci anni a decorrere dalla ð dall'immissione sul mercato ï fabbricazione dell'ultimo
dello strumento. 3.
Fabbricazione 4. Il fabbricante adotta tutte le misure necessarie Ö affinché il
processo di fabbricazione e il suo controllo garantiscano Õ a garantire
la conformità degli strumenti fabbricati ai requisiti pertinenti della presente direttiva
Ö alla
documentazione tecnica di cui al punto 2 e alle prescrizioni delle direttive ad
essi applicabili Õ. 3. Il fabbricante tiene la documentazione tecnica a disposizione delle
autorità nazionali Ö competenti Õ per un periodo di
dieci anni a decorrere dalla ð dall'immissione sul mercato ï fabbricazione dell'ultimo
dello strumento. 4. Controlli sul prodotto Ö sugli
strumenti Õ 5. Un organismo
notificato prescelto dal fabbricante effettua, o fa effettuare, controlli sul prodotto
Ö sugli
strumenti Õ a opportuni
intervalli da esso
determinati Ö dall'organismo Õ al fine di
verificare la qualità dei controlli interni del prodotto Ö degli
strumenti Õ, tenendo conto tra
l'altro della complessità tecnologica degli strumenti e del quantitativo
prodotto. Si esamina un campione adeguato dei prodotti Ö degli strumenti
di misura Õ finali, prelevato Ö in loco Õ dall'organismo notificato
prima dell'immissione sul mercato, e si effettuano le prove appropriate
individuate in uno
o più documenti pertinenti citati all'articolo 13 Ö nelle parti
pertinenti delle norme armonizzate, dei documenti normativi e/o delle
specifiche tecniche Õ — o prove
equivalenti — per controllare la conformità degli strumenti ai requisiti
pertinenti della presente direttiva. In assenza di documenti pertinenti,
l'organismo notificato decide quali prove sia opportuno effettuare. ê 2004/22/CE Nei casi in cui un elevato numero di strumenti
del campione non risulti conforme a un livello qualitativo accettabile,
l'organismo notificato adotta misure appropriate. ò nuovo Se le prove sono effettuate da un organismo notificato, durante il
processo di fabbricazione il fabbricante appone, sotto la responsabilità di
tale organismo, il numero d'identificazione di quest'ultimo. ê 2004/22/CE (adattato) ð nuovo 5. Dichiarazione Ö Marcatura
e dichiarazione Õ scritta
di conformità 65.1.
Il fabbricante appone a ciascuno strumento di misura che soddisfi i
requisiti pertinenti
Ö applicabili Õ della presente
direttiva la marcatura CE, Ö e Õ la marcatura
metrologica supplementare Ö di cui alla
presente direttiva Õ e, sotto la
responsabilità dell'organismo notificato di cui al punto 5, il numero
d'identificazione di quest'ultimo. 65.2.Per
ciascun modello di strumento è redatta Ö il fabbricante
redige Õ una dichiarazione di
conformità Ö scritta Õ che è tenuta
Ö tiene Õ a disposizione delle
autorità nazionali per un periodo di dieci anni a decorrere dalla fabbricazione
ð dall'immissione sul mercato ï dell'ultimo
dello strumento. La dichiarazione in questione Ö di
conformità Õ identifica il modello di
lo strumento per cui è stata redatta. ò nuovo Una copia di tale dichiarazione è messa a
disposizione delle autorità competenti su richiesta. ê 2004/22/CE Una copia di tale dichiarazione è fornita
unitamente a ciascuno strumento di misura che viene immesso sul mercato.
Tuttavia questo requisito può essere inteso in riferimento a un lotto o a una
partita anziché a singoli strumenti nei casi in cui un gran numero di strumenti
è fornito a un unico utilizzatore. 6. Mandatario ê 2004/22/CE (adattato) ð nuovo 7. Gli obblighi spettanti al fabbricante previsti Ö di cui Õ ali puntoi 53 e 6,2 possono
essere adempiuti, a nome del fabbricante e sotto la sua responsabilità, dal suo
mandatario ð purché siano specificati nel
mandato ï . ê 2004/22/CE Qualora il
fabbricante non si sia stabilito nella Comunità e qualora non abbia un
mandatario gli obblighi di cui ai punti 3 e 6.2 spettano alla persona che
immetta lo strumento sul mercato comunitario. ê 2004/22/CE (adattato) 3. ALLEGATO
Ö MODULO Õ B: ESAME Ö UE Õ DEL TIPO 1. L'esame Ö UE Õ del tipo è la parte
della procedura di accertamento
di Ö valutazione
della Õ conformità mediante
la
Ö nella Õ quale un organismo
notificato esamina il progetto tecnico di uno strumento di misura, e accerta e dichiara
Ö verifica e
attesta Õ che tale progetto
tecnico Ö dello
strumento Õ soddisfa le pertinenti
disposizioni della presente direttiva Ö ad esso applicabili Õ . 2. L'esame Ö UE Õ del tipo può essere
effettuato con uno dei metodi seguenti. ê 2004/22/CE L'organismo notificato decide il metodo più
appropriato e gli esemplari necessari. ê 2004/22/CE (adattato) a) Esame di un esemplare dello strumento
di misura completo che sia rappresentativo della produzione considerata Ö (tipo di
produzione) Õ . b) Esame di esemplari di una o più parti essenziali
dello strumento di misura che siano rappresentative della produzione
considerata, più Accertamento dell'adeguatezza del
progetto tecnico delle
altre parti dello strumento di misura, tramite esame della
documentazione tecnica e della documentazione supplementare di cui al punto 3, Ö più esame di
esemplari di una o più parti essenziali dello strumento che siano
rappresentative della produzione considerate (combinazione tra tipo di
produzione e tipo di progetto) Õ . c) Accertamento dell'adeguatezza del
progetto tecnico dello strumento di misura, tramite esame
della documentazione tecnica e della documentazione supplementare di cui al
punto 3, senza esame di un esemplare Ö (tipo di
progetto) Õ . 3. Ö Il fabbricante
presenta una Õ La richiesta
di esame Ö UE Õ del tipo è presentata dal
fabbricante ad un Ö unico Õ organismo notificato
di sua scelta. ê 2004/22/CE La richiesta include: ê 2004/22/CE –
il nome e l'indirizzo del fabbricante e, nel caso
in cui la richiesta sia presentata dal mandatario, il nome e l'indirizzo di
quest'ultimo; ê 2004/22/CE –
una dichiarazione scritta in cui si precisi che la
medesima richiesta non è stata presentata ad alcun altro organismo notificato; ê 2004/22/CE (adattato) ð nuovo –
la documentazione tecnica descritta all'articolo 1019. La
documentazione Ö tecnica Õ deve consentire
Ö consente Õ di accertare la
conformità dello strumento ai requisiti pertinenti della presente direttiva essa Ö e comprende
un'adeguata analisi e valutazione dei rischi. La documentazione tecnica
specifica i requisiti applicabili e Õ comprende il
progetto, la fabbricazione e il funzionamento dello strumento, nella misura in
cui ciò risulti pertinente ai fini dell'accertamento.; Ö La
documentazione tecnica contiene, laddove applicabile, gli elementi
seguenti: Õ –
gli esemplari, rappresentativi della produzione
considerata.,
richiesti dalLl'organismo
notificato ð può chiedere altri campioni se
necessari a effettuare il programma di prove ï ; –
la documentazione che attesti l'adeguatezza Ö delle
soluzioni Õ del progetto tecnico
delle parti dello
strumento di misura di cui non è richiesto alcun esemplare.
Tali documenti supplementari devono citare tutti i documenti che sono stati applicati
Ö utilizzati Õ , in particolare
qualora Ö le norme
armonizzate, i documenti normativi e/o le specifiche tecniche pertinenti Õ non siano stati
applicati integralmente i documenti normativi di cui all'articolo 13., e Ö I documenti
supplementari Õ comprendonoere, se
necessario, i risultati delle prove effettuate dal laboratorio appropriato del
fabbricante oppure, a suo nome e sotto la sua responsabilità, da un altro
laboratorio di prova. ê 2004/22/CE 4. L'organismo notificato: ò nuovo Per quanto concerne lo strumento: 4.1. esamina la documentazione tecnica e la documentazione
supplementare per valutare l'adeguatezza del progetto tecnico dello strumento. ê 2004/22/CE (adattato) Per quanto concerne gli esemplari: 4.12. esaminare la documentazione tecnica,
verificare che gli esemplari siano stati
fabbricati in conformità con la medesima Ö documentazione
tecnica Õ e individuare
gli elementi che sono stati progettati conformemente alle disposizioni
applicabili Ö delle norme
armonizzate, Õ dei documenti Ö normativi e/o
delle specifiche tecniche Õ pertinenti di cui all'articolo 13,
come pure gli elementi che sono stati progettati senza applicare le
disposizioni pertinenti di tali documenti Ö norme Õ ; 4.23. effettuare
o far
effettuare gli esami e le prove appropriate per controllare se, nei casi in cui
il fabbricante abbia scelto di applicare le soluzioni indicate Ö nelle norme
armonizzate, Õ nei documenti Ö normativi e/o
nelle specifiche tecniche Õ pertinenti di cui all'articolo 13,
tali soluzioni siano state correttamente applicate; 4.34. effettuare
o far
effettuare gli esami e le prove appropriate per controllare se, nei casi in cui
il fabbricante
abbia scelto di non applicare le soluzioni indicate Ö nelle norme
armonizzate, Õ nei documenti Ö normativi e/o
nelle specifiche tecniche Õ pertinenti Ö non siano state
applicate Õ di cui all'articolo 13,
le soluzioni adottate dal fabbricante soddisfino i requisiti essenziali corrispondenti
della presente direttiva; 4.45. concordare
con il richiedente
Ö fabbricante Õ il luogo in cui
saranno effettuati gli esami e le prove. ê 2004/22/CE Per le altre parti dello strumento di misura: 4.56. esaminare
la documentazione tecnica e la documentazione supplementare per valutare
l'adeguatezza del progetto tecnico delle altre parti dello strumento di misura. Per quanto
concerne il processo di fabbricazione: 4.6. esaminare la
documentazione tecnica per garantire che il fabbricante disponga di mezzi
adeguati a garantire una produzione omogenea. ê 2004/22/CE (adattato) 5.1. L'organismo
notificato redige una relazione di valutazione riguardante le azioni intraprese
in conformità del paragrafo punto 4 e i relativi risultati. Fattie salvie Ö i suoi obblighi
nei confronti delle autorità notificanti Õ le disposizioni
dell'articolo 12, punto 8, detto l'organismo Ö notificato Õ rende pubblico il
contenuto di tale relazione, in tutto o in parte, solo previo consenso del
fabbricante. 5.26.
Qualora il progetto
tecnico Ö tipo Õ soddisfi le
disposizioni della presente direttiva applicabili allo strumento di misura,
l'organismo notificato rilascia al fabbricante un attestato di esame CE Ö UE Õ del tipo. Tale
attestato contiene il nome e l'indirizzo del fabbricante o, se del caso, del suo mandatario,
le conclusioni dell'esame, eventuali termini di validità e i dati necessari
all'identificazione dello
strumento Ö del tipo
approvato Õ . L'attestato può
avere uno o più allegati. L'attestato e gli allegati contengono tutte le
informazioni pertinenti al fine Ö di
consentire Õ della
valutazione della conformità Ö degli strumenti
di misura fabbricati rispetto al progetto esaminato Õ e Ö di
consentire Õ idel controllo del dispositivo
in funzione
Ö servizio Õ , in particolare al
fine di garantire la conformità degli strumenti fabbricati con il tipo
esaminato per quanto concerne la riproducibilità dei risultati e delle misure,
quando essi sono correttamente tarati tramite gli opportuni mezzi previsti;
nell'attestato figurano: ê 2004/22/CE –
le caratteristiche metrologiche del tipo di
strumento; –
le misure richieste per garantire l'integrità dello
strumento (sigillo, identificazione del software, ecc.); –
informazioni su altri elementi necessari per
l'identificazione dello strumento e per verificarne la conformità visiva al
tipo; –
se del caso, qualsiasi informazione specifica
necessaria per verificare le caratteristiche degli strumenti fabbricati; –
nel caso di una sottounità, tutte le informazioni
necessarie per garantire la compatibilità con altre sottounità o con gli strumenti
di misura. L'attestato ha una validità di dieci anni a
decorrere dalla data di rilascio e può essere in seguito rinnovato per periodi
della durata di dieci anni ciascuno. ò nuovo Se il tipo non soddisfa le prescrizioni applicabili della presente
direttiva, l'organismo notificato rifiuta di rilasciare un attestato di esame
UE del tipo e informa di tale decisione il richiedente, motivando
dettagliatamente il suo rifiuto. 7. L'organismo notificato segue l'evoluzione del progresso tecnologico
generalmente riconosciuto e valuta se il tipo approvato non è più conforme alle
prescrizioni applicabili della presente direttiva. Esso decide se tale
progresso richieda ulteriori indagini. In caso affermativo l'organismo
notificato ne informa il fabbricante. ê 2004/22/CE 5.3. L'organismo
notificato redige a tale riguardo una relazione di valutazione che tiene a
disposizione dello Stato membro che lo ha designato. ê 2004/22/CE (adattato) 68. Il
fabbricante informa l'organismo notificato che conserva la documentazione
tecnica relativa all'attestato di esame CE Ö UE Õ del tipo di tutte le
modifiche apportate allo
strumento Ö al tipo
approvato Õ che possano
condizionare la conformità dello stesso Ö strumento Õ ai requisiti
essenziali Ö della presente
direttiva Õ o le condizioni di
validità dell'attestato. Tali modifiche necessitano di
un'approvazione supplementare, sotto forma di un supplemento all'attestato
originario di esame CE
Ö UE Õ del tipo. 79.
Ogni organismo notificato informa immediatamente allo Stato membro che lo ha designato:
Ö le proprie
autorità notificanti Õ degli attestati di esame CE Ö UE Õ del tipo, compresi gli allegati
rilasciati Ö e/o Õ Ö degli
eventuali Õ i
supplementi e le
modifiche agli attestati già rilasciati ò nuovo o ritirati e periodicamente, o a richiesta, rende disponibile alle
autorità notificanti l'elenco dei certificati e/o dei supplementi respinti,
sospesi o altrimenti sottoposti a restrizioni. La Commissione, gli
Stati membri e gli altri organismi notificati possono ottenere, su richiesta,
copia dei certificati d'esame UE del tipo e/o dei relativi supplementi. La
Commissione e gli Stati membri possono ottenere, su richiesta, copia della
documentazione tecnica e dei risultati degli esami effettuati dall'organismo
notificato. ê 2004/22/CE Ciascun organismo
notificato informa immediatamente lo Stato membro che lo ha designato del
ritiro degli attestati di esame CE del tipo. ê 2004/22/CE (adattato) ð nuovo L'organismo notificato conserva Ö una copia
dell'attestato di esame UE del tipo, dei relativi allegati e supplementi,
unitamente Õ ail fascicolo
tecnico, compresa la documentazione presentata dal fabbricante, fino al termine
del periodo di validità dell'attestato. 89. Il
fabbricante conserva una copia dell'attestato di esame CE Ö UE Õ del tipo, degli
allegati e dei relativi supplementi e le modifiche, unitamente alla
documentazione tecnica Ö a disposizione
delle autorità nazionali Õ per un periodo di
dieci anni a decorrere dall'a
ð immissione sul mercato ï fabbricazione dello' ultimo
strumento di misura. 910.
Il mandatario del fabbricante può presentare la richiesta di cui al puntoparagrafo 3 e
adempiere gli obblighi di cui ai paragrafi 6 e 8 Ö di cui ai punti
7 e 9, purché siano specificati nel mandato Õ . Qualora il fabbricante non sia stabilito nella
Comunità e qualora abbia un mandatario, l'obbligo di mettere a disposizione
su richiesta la documentazione tecnica spetta alla persona designata dal
fabbricante. ê 2004/22/CE (adattato) ð nuovo 4. ALLEGATO
Ö MODULO Õ C: DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ AL TIPO BASATA SUL CONTROLLO DI PRODUZIONE INTERNO 1. La dichiarazione di conformità al
tipo basata sul controllo di produzione interno è la parte della procedura di accertamento di
Ö valutazione
della Õ conformità mediante
la quale il fabbricante adempie gli obblighi definiti ai punti 2 e 3,qui
di seguito, e garantisce e dichiara che gli strumenti di
misura in questione sono conformi al tipo descritto nell'attestato di esame Ö UE del
tipo Õ CE del tipo
e soddisfano i requisiti pertinenti della presente direttiva Ö ad essi
applicabili Õ. 2. Fabbricazione 2. Il fabbricante adotta tutte le misure necessarie a Ö affinché il processo
di fabbricazione e il relativo controllo possano Õ garantire la
conformità degli strumenti Ö di misura Õ fabbricati al tipo Ö approvato Õ descritto
nell'attestato di esame Ö UE del
tipo ÕCE del tipo
e ai requisiti pertinenti
della presente direttiva Ö ad essi
applicabili Õ. 3. Dichiarazione Ö Marcatura e
dichiarazione Õ scritta
di conformità 3.1. Il fabbricante appone a ciascuno
strumento di misura
che risulti conforme al tipo descritto nell'attestato di esame CE del tipo
Ö UE del
tipo Õ e che soddisfi i
requisiti pertinenti
Ö applicabili Õ della presente
direttiva, la marcatura CE e la marcatura metrologica supplementare Ö di cui alla
presente direttiva Õ. 3.2. Per ciascun Ö un Õ modello di strumento
è
redatta Ö il fabbricante
redige Õ una dichiarazione di
conformità Ö scritta Õ che è tenuta
Ö tiene Õ a disposizione delle
autorità nazionali per un periodo di dieci anni a decorrere dalla fabbricazione ðdall'immissione sul mercato ï dell'ultimo
dello strumento. Nella dichiarazione in questione Ö di
conformità Õ si identifica il
modello di strumento per cui essa è stata redatta. ò nuovo Una copia di tale dichiarazione è messa a disposizione delle autorità
competenti su richiesta. ê 2004/22/CE Una copia di tale dichiarazione è fornita
unitamente a ciascuno strumento di misura che viene immesso sul mercato.
Tuttavia questo requisito può essere inteso in riferimento a un lotto o a una
partita anziché a singoli strumenti nei casi in cui un gran numero di strumenti
è fornito a un unico utilizzatore. 4. Mandatario ê 2004/22/CE (adattato) ð nuovo 4. Gli obblighi spettanti al fabbricante previsti Ö di cui Õ ali puntoi 33 e 5.2 possono
essere adempiuti, a nome del fabbricante e sotto la sua responsabilità, dal suo
mandatario ð purché siano specificati nel
mandato ï . ê 2004/22/CE Qualora il
fabbricante non sia stabilito nella Comunità e non abbia un mandatario,
l'obbligo di cui al punto 3.2 spetta alla persona che immette lo strumento sul
mercato. ê 2004/22/CE (adattato) 5. ALLEGATO
Ö MODULO Õ C21: DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ AL TIPO BASATA SUL CONTROLLO DI PRODUZIONE INTERNO E SULLE PROVE DEL PRODOTTO
REALIZZATE DA UN ORGANISMO NOTIFICATO Ö controlli UFFICIALI SUGLI STRUMENTI a
intervalli casuali Õ 1. La dichiarazione di conformità al
tipo basata sul controllo di produzione interno e sulle prove del prodotto realizzate da un
organismo notificato Ö controlli
ufficiali sugli strumenti a intervalli casuali Õ è la parte della
procedura di accertamento
di Ö valutazione
della Õ conformità mediante
la quale il fabbricante adempie gli obblighi definiti ai punti 2, 3 e 4qui
di seguito, e garantisce e dichiara Ö sotto la sua
esclusiva responsabilità Õ che gli strumenti di
misura in questione sono conformi al tipo descritto nell'attestato di esame CE Ö UE Õ del tipo e
soddisfano i requisiti pertinenti della presente direttiva Ö ad essi
applicabili Õ . 2. Fabbricazione 2. Il fabbricante adotta tutte le misure necessarie a Ö affinché il
processo di fabbricazione e il relativo controllo possano Õ garantire la
conformità degli strumenti Ö di misura Õ fabbricati al tipo
descritto nell'attestato di esame Ö UE del
tipo Õ CE del tipo
e ai requisiti pertinenti
della presente direttiva. 3. Controlli sul
prodotto Ö sugli
strumenti Õ 3. Un organismo notificato prescelto dal fabbricante effettua, o fa
effettuare, controlli sul prodotto Ö sugli
strumenti Õ a opportuni intervalli
da esso
determinati Ö dall'organismo Õ al fine di
verificare la qualità dei controlli interni del prodotto Ö degli
strumenti Õ, tenendo conto tra
l'altro della complessità tecnologica degli strumenti Ö di misura Õ e del quantitativo
prodotto. Si esamina un campione adeguato dei prodotti Ö degli strumenti
di misura Õ finali, prelevato Ö in loco Õ dall'organismo notificato
prima dell'immissione sul mercato, e si effettuano le prove appropriate
individuate in uno
o più documenti pertinenti citati all'articolo 13 Ö nelle parti
pertinenti delle norme armonizzate, dei documenti normativi e/o delle specifiche
tecniche Õ — o prove
equivalenti — per controllare la conformità del prodotto Ö dello
strumento Õ al tipo descritto
nell'attestato di esame UE del tipo e ai requisiti pertinenti della presente
direttiva. In assenza di documenti pertinenti, l'organismo
notificato decide quali prove sia opportuno effettuare. Nei casi in cui un elevato numero di strumenti del
campione non risulti conforme a un livello qualitativo accettabile, l'organismo
notificato adotta misure appropriate. ò nuovo La procedura di campionamento per accettazione da applicare mira a
stabilire se il processo di fabbricazione dello strumento funziona entro limiti
accettabili, al fine di garantire la conformità dello strumento. Se le prove sono effettuate da un organismo notificato, durante il
processo di fabbricazione il fabbricante appone, sotto la responsabilità di
tale organismo, il numero d'identificazione di quest'ultimo. ê 2004/22/CE (adattato) ð nuovo 4. Dichiarazione Ö Marcatura e
dichiarazione Õ scritta
di conformità 4.1. Il fabbricante appone a ciascuno
strumento di misura
che risulti conforme al tipo descritto nell'attestato di esame CE del tipo
Ö UE del
tipo Õ e che soddisfi i
requisiti pertinenti
Ö applicabili Õ della presente
direttiva la marcatura CE, e la marcatura metrologica supplementare
Ö stabilita dalla
presente direttiva Õ e, sotto la responsabilità
dell'organismo notificato di cui al punto 3, il numero d'identificazione di
quest'ultimo. 4.2. Per ciascun Ö un Õ modello di strumento
è
redatta Ö il fabbricante
redige Õ una dichiarazione di
conformità Ö scritta Õ che è tenuta
Ö tiene Õ a disposizione delle autorità nazionali per un periodo di dieci anni a
decorrere dalla fabbricazione ð dall'immissione sul mercato ï dell'ultimo dello
strumento. La dichiarazione in questione identifica il modello di strumento per
cui è stata redatta. ò nuovo Una copia di tale dichiarazione è messa a
disposizione delle autorità competenti su richiesta. ê 2004/22/CE Una copia di tale dichiarazione è fornita
unitamente a ciascuno strumento di misura che viene immesso sul mercato.
Tuttavia questo requisito può essere inteso in riferimento a un lotto o a una
partita anziché a singoli strumenti nei casi in cui un gran numero di strumenti
è fornito a un unico utilizzatore. 5. Mandatario ê 2004/22/CE (adattato) ð nuovo 5. Gli obblighi spettanti al fabbricante previsti
Ö di cui Õ ali puntoi 43 e 5.2 possono
essere adempiuti, a nome del fabbricante e sotto la sua responsabilità, dal suo
mandatario ð purché siano specificati nel
mandato ï . ê 2004/22/CE Qualora il
fabbricante non sia stabilito nella Comunità e qualora non abbia un
mandatario, gli obblighi di cui al punto 4.2 spettano alla persona che immetta
lo strumento sul mercato. ê 2004/22/CE (adattato) 6. ALLEGATO
Ö MODULO Õ D: DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ AL TIPO BASATA SULLA GARANZIA DI QUALITÀ DEL PROCESSO DI
PRODUZIONE 1. La dichiarazione di conformità al
tipo basata sulla garanzia di qualità del processo di produzione è la parte
della procedura di accertamento
di Ö valutazione
della Õ conformità mediante
la quale il fabbricante o il suo mandatario adempie gli obblighi definiti ai punti 2 e 5nel
presente allegato e garantisce e dichiara Ö sotto la sua
esclusiva responsabilità Õ che gli strumenti di
misura in questione sono conformi al tipo descritto nell'attestato di esame CE Ö UE Õ del tipo e
soddisfano i requisiti pertinenti della presente direttiva Ö ad essi
applicabili Õ . 2. Fabbricazione 2. Il fabbricante applica un sistema di qualità approvato, relativo alla
produzione, all'ispezione e alle prove effettuate sul prodotto Ö sullo
strumento Õ finale, per lo
strumento di misura in questione secondo quanto previsto al punto 3, ed è
assoggettato alla sorveglianza di cui al punto 4. 3. Sistema di qualità 3.1. Il fabbricante presenta una domanda di
accertamento del suo sistema di qualità ad un organismo notificato di sua
scelta Ö per gli
strumenti di misura in questione Õ . ê 2004/22/CE La richiesta include: ò nuovo –
il nome e l'indirizzo del
fabbricante e, nel caso in cui la richiesta sia presentata dal mandatario, il
nome e l'indirizzo di quest'ultimo; –
una dichiarazione scritta
in cui si precisi che la medesima richiesta non è stata presentata ad alcun
altro organismo notificato; ê 2004/22/CE –
tutte le informazioni pertinenti sulla categoria di
strumenti prevista; –
la documentazione relativa al sistema di qualità; ê 2004/22/CE (adattato) –
la documentazione tecnica relativa al tipo
approvato e una copia dell'attestato di esame CE del tipo Ö UE del tipo Õ. ê 2004/22/CE (adattato) ð nuovo 3.2. Il sistema di qualità garantisce la
conformità degli strumenti Ö di misura Õ al tipo descritto
nell'attestato di esame CE del tipo Ö UE del
tipo Õ e ai requisiti pertinenti
Ö applicabili Õ della presente
direttiva. Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni
adottati dal fabbricante devono essere Ö sono Õ documentati in modo
sistematico e ordinato sotto forma di disposizioni, procedure e istruzioni
scritte. Questa documentazione relativa al sistema di qualità deve consentire
ð consente ï un'interpretazione coerente dei programmi, schemi, manuali e rapporti
riguardanti la qualità. Detta documentazione Ö , in
particolare, Õ include, in particolare,
un'adeguata descrizione: –
degli obiettivi di qualità, della struttura
organizzativa, delle responsabilità di gestione in materia di qualità dei prodotti
Ö degli
strumenti Õ ; –
delle Ö corrispondenti Õ tecniche e dei
processi di fabbricazione, di controllo della qualità e di garanzia della
qualità, degli interventi sistematici che verranno utilizzati; –
degli esami e delle prove che verranno effettuati
prima, durante e dopo la fabbricazione con indicazione della frequenza con cui
si intende effettuarli; –
della documentazione in materia di qualità, quali rapporti
ispettivi e dati relativi alle prove, alle tarature, alla qualificazione del
personale impiegato, ecc.; –
dei mezzi che consentono il controllo della qualità
del prodotto
Ö dello
strumento Õ richiesta e
dell'efficacia del sistema di qualità. 3.3. L'organismo notificato valuta il sistema
di qualità per determinare se esso soddisfi i requisiti di cui al punto 3.2. L'organismo presume la conformità a tali requisiti
dei sistemi
Ö degli elementi
del sistema Õ di qualità che
soddisfano le specifiche corrispondenti della norma nazionale che attua la
norma armonizzata pertinente dal momento in cui siano stati pubblicati i relativi riferimenti
Ö e/o le
specifiche tecniche Õ . Oltre a fornire consulenza Ö all'esperienza Õ sui sistemi di
gestione della qualità, il gruppo incaricato dell'accertamento deve avere adeguata
Ö dispone di
almeno un membro con Õ esperienza Ö di
valutazione Õ nel campo della
metrologia Ö riguardante lo
strumento Õ in questione e nella la relativa tecnologia dello strumento
e deve conoscere i requisiti applicabili della presente direttiva. La procedura di
Ö L' Õ accertamento
comprende una visita Ö di
valutazione Õ presso gli impianti
del fabbricante. ò nuovo Il gruppo incaricato dell'accertamento esamina la documentazione
tecnica di cui al punto 3.1, quinto trattino, verifica la capacità del
fabbricante di individuare le prescrizioni applicabili della presente direttiva
ed effettua gli esami necessari a garantire la conformità dello strumento a
tali prescrizioni. ê 2004/22/CE (adattato) La decisione viene notificata al fabbricante.
La notifica contiene le conclusioni dell'esame Ö delle verifiche
ispettive Õ e la motivazione
circostanziata della decisione. ê 2004/22/CE 3.4. Il fabbricante si impegna a soddisfare
gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato e a fare in modo che
esso resti adeguato ed efficace. 3.5. Il fabbricante tiene informato
l'organismo notificato che ha approvato il sistema di qualità di qualsiasi
modifica prevista del sistema di qualità. ê 2004/22/CE (adattato) L'organismo notificato valuta le Ö eventuali Õ modifiche proposte e
decide se il sistema di qualità modificato continui a soddisfare i requisiti di
cui al punto 3.2, o se sia necessario un secondo accertamento. L'organismo notifica la sua decisione al
fabbricante. La notifica contiene le conclusioni dell'esame e la motivazione
circostanziata della decisione. 4. Sorveglianza sotto la responsabilità dell'organismo notificato 4.1. La sorveglianza è intesa a garantire che
il fabbricante soddisfi Ö correttamente Õ tutti gli obblighi
derivanti dal sistema di qualità approvato. 4.2. Ö Ai fini della
valutazione Õ iIl fabbricante
consente all'organismo notificato di accedere a fini ispettivi ai locali di
fabbricazione, ispezione, prova e deposito e gli fornisce tutte le necessarie
informazioni, in particolare: ê 2004/22/CE –
la documentazione relativa al sistema di qualità; ê 2004/22/CE (adattato) ð nuovo –
i documenti relativi alla qualità, quali rapporti
ispettivi e dati relativi alle prove, alle tarature, informazioni relative alla
qualificazione del personale impiegato, ecc. 4.3. L'organismo notificato svolge
periodicamente verifiche ispettive per assicurarsi che il fabbricante mantenga
e applichi il sistema di qualità e trasmette al fabbricante un rapporto sulle
verifiche ispettive effettuate. 4.4. Inoltre, l'organismo notificato può
effettuare visite senza preavviso presso il fabbricante. In tale occasione,
l'organismo notificato può effettuare, o far effettuare, prove sul prodotto
Ö sullo
strumento Õ per verificare il
corretto funzionamento del sistema di qualità. L'organismo Ö notificato Õ trasmette al
fabbricante un rapporto sulla visita e, se sono state effettuate prove, una
relazione sulle medesime. 5. Dichiarazione Ö Marcatura e
dichiarazione Õ scritta
di conformità 5.1. Il fabbricante appone a ciascuno
strumento di misura
che risulti conforme al tipo descritto nell'attestato di esame UE del tipo e
che soddisfi i requisiti pertinenti Ö applicabili Õ della presente
direttiva, la marcatura CE, la marcatura metrologica supplementare Ö stabilita dalla
presente direttiva Õ e, sotto la
responsabilità dell'organismo notificato di cui al punto 3.1, il numero
d'identificazione di quest'ultimo. 5.2. Per ciascun modello di strumento è redatta
Ö il fabbricante
redige Õ una dichiarazione di
conformità Ö scritta Õ che è tenuta
Ö tiene Õ a disposizione delle
autorità nazionali per un periodo di dieci anni a decorrere dalla fabbricazione ð dall'immissione sul mercato ï dell'ultimo dello strumento. La dichiarazione in questione
Ö di
conformità Õ identifica il
modello di strumento per cui è stata redatta e menziona il numero dell'attestato di esame CE del
progetto. ò nuovo Una copia di tale dichiarazione è messa a
disposizione delle autorità competenti su richiesta. ê 2004/22/CE Una copia di tale dichiarazione è fornita
unitamente a ciascuno strumento di misura che viene immesso sul mercato.
Tuttavia questo requisito può essere inteso in riferimento a un lotto o a una
partita anziché a singoli strumenti nei casi in cui un gran numero di strumenti
è fornito a un unico utilizzatore. ê 2004/22/CE (adattato) ð nuovo 6. Per un periodo di Ö almeno Õ dieci anni a
decorrere dalla fabbricazione
dell'ultimo
dall' ð immissione sul mercato ï dello strumento, il
fabbricante deve tenere a disposizione delle autorità nazionali: ê 2004/22/CE (adattato) –
la documentazione di cui al punto 3.1, secondo capoverso; ê 2004/22/CE –
gli aggiornamenti di cui al punto 3.5, e relativa
approvazione; –
le decisioni e le relazioni trasmesse dall'organismo
notificato di cui ai punti 3.5, 4.3 e 4.4. ê 2004/22/CE 7. Ogni organismo
notificato comunica periodicamente allo Stato membro che lo ha designato
l'elenco delle approvazioni dei sistemi di qualità rilasciate o rifiutate; esso
informa immediatamente lo Stato membro che lo ha designato del ritiro
dell'approvazione di un sistema di qualità. ò nuovo 7. Ciascun organismo notificato informa immediatamente le proprie
autorità notificanti circa le approvazioni dei sistemi qualità rilasciate o
ritirate, e, periodicamente o su richiesta, mette a disposizione di tali
autorità l'elenco delle approvazioni del sistema di qualità da esso rifiutate,
sospese o altrimenti limitate. ê 2004/22/CE (adattato) ð nuovo 8. Mandatario 8. Gli obblighi spettanti al fabbricante previsti Ö di cui Õ ai punti 3.1, 3.5, 5.2
e 6 possono essere adempiuti, a nome del fabbricante e sotto la sua
responsabilità, dal suo mandatario ð purché siano specificati nel
mandato ï . 7. ALLEGATO
Ö MODULO Õ D1: DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ BASATA SULLA GARANZIA DI QUALITÀ DEL PROCESSO DI PRODUZIONE 1. La dichiarazione di conformità basata sulla
garanzia di qualità del processo di produzione è la procedura di valutazione
della conformità mediante la quale il fabbricante adempie agli obblighi
descritti ai punti 2, 4 e 7qui
di seguito e garantisce e dichiara Ö sotto la sua
esclusiva responsabilità Õ che gli strumenti di
misura in questione soddisfano i requisiti pertinenti della presente
direttiva Ö ad essi
applicabili Õ . 2. Documentazione tecnica 2. Il fabbricante elabora la documentazione tecnica descritta nell'articolo
1019. La documentazione deve consentire
Ö consente Õ di accertare la
conformità dello strumento ai requisiti pertinenti della presente direttiva Ö e Õ deve
comprendere Ö un'adeguata
analisi e valutazione dei rischi. La documentazione tecnica specifica i
requisiti applicabili e comprende Õ , nella misura
necessaria all'taleaccertamento,
il progetto, Ö la
fabbricazione Õ e il funzionamento
dello strumento. 3. Il fabbricante tiene la documentazione
tecnica a disposizione delle autorità nazionali per un periodo di dieci anni a
decorrere dalla
ð dall'immissione sul mercato ï fabbricazione dello dell'ultimo strumento. 4. Fabbricazione 4. Il fabbricante applica un sistema di qualità approvato, relativo alla
produzione, all'ispezione e alle prove effettuate sul prodotto Ö sullo
strumento Õ finale, per lo
strumento di misura in questione secondo quanto previsto al punto 5, ed è
assoggettato alla sorveglianza di cui al punto 6. 5. Sistema di qualità 5.1. Il fabbricante presenta una domanda di
accertamento del suo sistema di qualità ad un organismo notificato di sua
scelta Ö per gli
strumenti di misura in questione Õ . ê 2004/22/CE La richiesta include: ò nuovo –
il nome e l'indirizzo del
fabbricante e, nel caso in cui la richiesta sia presentata dal mandatario, il
nome e l'indirizzo di quest'ultimo; –
una dichiarazione scritta
in cui si precisi che la medesima richiesta non è stata presentata ad alcun
altro organismo notificato; ê 2004/22/CE –
tutte le informazioni pertinenti sulla categoria di
strumenti prevista; –
la documentazione relativa al sistema di qualità; –
la documentazione tecnica di cui al punto 2. ê 2004/22/CE (adattato) ð nuovo 5.2. Il sistema di qualità garantisce la
conformità degli strumenti Ö di misura Õ ai requisiti pertinenti
della presente direttiva Ö a essi
applicabili Õ . Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni
adottati dal fabbricante devono essere documentati in modo sistematico e
ordinato sotto forma di disposizioni, procedure e istruzioni scritte. Questa
documentazione relativa al sistema di qualità deve consentire ð consente ï un'interpretazione coerente dei programmi, schemi, manuali e rapporti
riguardanti la qualità. Detta documentazione include, in particolare,
un'adeguata descrizione: –
degli obiettivi di qualità, della struttura
organizzativa, delle responsabilità di gestione in materia di qualità dei prodotti
Ö degli
strumenti Õ ; –
delle Ö corrispondenti Õ tecniche di
fabbricazione, di controllo della qualità e di garanzia della qualità, dei
processi e degli interventi sistematici che verranno utilizzati; ê 2004/22/CE –
degli esami e delle prove che verranno effettuati
prima, durante e dopo la fabbricazione con indicazione della frequenza con cui
si intende effettuarli; ê 2004/22/CE (adattato) –
della documentazione in materia di qualità, quali i
rapporti ispettivi e i dati relativi alle prove, alle tarature, alla
qualificazione del personale impiegato, ecc.; –
dei mezzi che consentono il controllo della qualità
del prodotto
Ö dello
strumento Õ richiesta e
dell'efficacia del sistema di qualità. 5.3. L'organismo notificato valuta il sistema
di qualità per determinare se esso soddisfi i requisiti di cui al punto 5.2. L'organismo presume la conformità a tali
requisiti dei
sistemi Ö degli elementi
del sistema Õ di qualità che
soddisfano le specifiche corrispondenti della norma nazionale che attua la
norma armonizzata pertinente Ö e/o le
specifiche tecniche Õ dal momento in cui siano
stati pubblicati i relativi riferimenti. Oltre a fornire consulenza Ö all'esperienza Õ sui sistemi di
gestione della qualità, il gruppo incaricato dell'accertamento deve avere adeguata
Ö dispone di
almeno un membro con Õ esperienza Ö di
valutazione Õ nel campo della metrologia
Ö riguardante lo
strumento Õ in questione e nella Ö la relativa Õ tecnologia dello strumento
e deve conoscere i requisiti applicabili della presente direttiva. La procedura di
Ö L' Õ accertamento
comprende una visita Ö di valutazione Õ presso gli impianti
del fabbricante. ò nuovo Il gruppo incaricato dell'accertamento esamina la documentazione
tecnica di cui al punto 2, al fine di verificare la capacità del fabbricante di
individuare le prescrizioni applicabili della presente direttiva e di
effettuare esami atti a garantire la conformità dello strumento a tali norme. ê 2004/22/CE La decisione viene notificata al fabbricante.
La notifica contiene le conclusioni dell'esame e la motivazione circostanziata
della decisione. 5.4. Il fabbricante si impegna a soddisfare
gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato e a fare in modo che
esso resti adeguato ed efficace. ê 2004/22/CE (adattato) 5.5. Il fabbricante tiene periodicamente
informato l'organismo notificato che ha approvato il sistema di qualità di
qualsiasi modifica prevista del sistema di qualità. L'organismo notificato accerta le Ö eventuali Õ modifiche proposte e
decide se il sistema di qualità modificato continui a soddisfare i requisiti di
cui al punto 5.2, o se sia necessario un secondo accertamento. L'organismo notifica la sua decisione al
fabbricante. La notifica contiene le conclusioni dell'esame e la motivazione
circostanziata della decisione. 6. Sorveglianza sotto la responsabilità dell'organismo notificato 6.1. La sorveglianza è intesa a garantire che
il fabbricante soddisfi Ö correttamente Õ tutti gli obblighi
derivanti dal sistema di qualità approvato. 6.2. Ö Ai fini della
valutazione Õ iIl fabbricante
consente all'organismo notificato di accedere a fini ispettivi ai locali di
fabbricazione, ispezione, prova e deposito e gli fornisce tutte le necessarie
informazioni, in particolare: ê 2004/22/CE –
la documentazione relativa al sistema di qualità; ê 2004/22/CE (adattato) ð nuovo –
la documentazione tecnica di cui al punto 2; –
i documenti relativi alla qualità, quali rapporti
ispettivi e dati relativi alle prove, alle tarature, informazioni relative alla
qualificazione del personale impiegato, ecc. 6.3. L'organismo notificato svolge
periodicamente verifiche ispettive per assicurarsi che il fabbricante mantenga
e applichi il sistema di qualità e trasmette al fabbricante un rapporto sulle
verifiche ispettive effettuate. 6.4. Inoltre, l'organismo notificato può
effettuare visite senza preavviso presso il fabbricante. In tale occasione, l'organismo
notificato può effettuare, o far effettuare, prove sul prodotto Ö sullo
strumento Õ per verificare il
corretto funzionamento del sistema di qualità. L'organismo Ö notificato Õ trasmette al fabbricante
un rapporto sulla visita e, se sono state effettuate prove, una relazione sulle
medesime. 7. Dichiarazione Ö Marcatura e
dichiarazione Õ scritta
di conformità 7.1. Il fabbricante appone a ciascuno
strumento di misura
che soddisfi i requisiti pertinenti Ö applicabili Õ della presente
direttiva la marcatura CE, la marcatura metrologica supplementare Ö di cui alla
presente direttiva Õ e, sotto la
responsabilità dell'organismo notificato di cui al punto 5.1, il numero
d'identificazione di quest'ultimo. 7.2. Per ciascun modello di strumento è redatta
Ö il fabbricante
redige Õ una dichiarazione di
conformità Ö scritta Õ che è tenuta
Ö tiene Õ a disposizione delle
autorità nazionali per un periodo di dieci anni a decorrere dalla fabbricazione ð dall'immissione sul mercato ï dello
dell'ultimo
strumento di tale
modello. La dichiarazione in questione identifica il modello
di strumento per cui è stata redatta. ò nuovo Una copia di tale dichiarazione è messa a disposizione delle autorità
competenti su richiesta. ê 2004/22/CE Una copia di tale dichiarazione è fornita
unitamente a ciascuno strumento di misura che viene immesso sul mercato.
Tuttavia questo requisito può essere inteso in riferimento a un lotto o a una
partita anziché a singoli strumenti nei casi in cui un gran numero di strumenti
è fornito a un unico utilizzatore. ê 2004/22/CE (adattato) ð nuovo 8. Per un periodo di Ö almeno Õ dieci anni a
decorrere dalla fabbricazione
dell'ultimo
dall' ð immissione sul mercato ï dello strumento, il
fabbricante deve tenere a disposizione delle autorità nazionali: –
la documentazione di cui al punto 5.1, secondo capoverso; –
gli aggiornamenti dei sistemi di qualità Ö le
modifiche Õ di cui al punto 5.5,
e relativa approvazione; –
le decisioni e le relazioni trasmesse deall'organismo
notificato di cui ai punti 5.5, 6.3 e 6.4. ê 2004/22/CE 9. Ogni organismo
notificato comunica periodicamente allo Stato membro che lo ha designato
l'elenco delle approvazioni dei sistemi di qualità rilasciate o rifiutate;
esso informa immediatamente lo Stato membro che lo ha designato del ritiro
dell'approvazione di un sistema di qualità. ò nuovo 9. Ciascun organismo notificato informa immediatamente le proprie
autorità notificanti circa le approvazioni dei sistemi qualità rilasciate o
ritirate, e, periodicamente o su richiesta, mette a disposizione di tali
autorità l'elenco delle approvazioni del sistema di qualità da esso rifiutate,
sospese o altrimenti limitate. ê 2004/22/CE (adattato) ð nuovo 10. Mandatario 10. Gli obblighi spettanti al fabbricante previsti
Ö di cui Õ ai punti 3, 5.1,
5.5, 7.2
e 8 possono essere adempiuti, a nome del fabbricante e sotto la sua
responsabilità, dal suo mandatario ð purché siano specificati nel
mandato ï . 8. ALLEGATO
Ö MODULO Õ E: DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ AL TIPO BASATA SULLA GARANZIA DI QUALITÀ Ö DEGLI
STRUMENTI Õ DELL'ISPEZIONE E DELLE
PROVE EFFETTUATE SUL PRODOTTO FINALE 1. La dichiarazione di conformità al
tipo basata sulla garanzia
di qualità Ö degli
strumenti Õ dell'ispezione e delle
prove effettuate sul prodotto finale è la Ö quella Õ parte della
procedura di accertamento
di
Ö valutazione
della Õ conformità mediante
la quale il fabbricante adempie agli obblighi definiti ai punti 2 e 5 qui
di seguito, e garantisce e dichiara Ö , sotto la sua
esclusiva responsabilità, Õ che gli strumenti di
misura in questione sono conformi al tipo descritto nell'attestato di esame Ö UE del
tipo Õ CE del tipo
e soddisfano i requisiti pertinenti della presente direttiva Ö ad essi
applicabili Õ . 2. Fabbricazione 2. Il fabbricante applica un sistema di qualità approvato, relativo
all'ispezione e alle prove effettuate sul prodotto Ö sullo
strumento Õ finale, per gli strumenti lo
strumento di misura in questione secondo quanto previsto
al punto 3, ed è assoggettato alla sorveglianza di cui al punto 4. 3. Sistema di qualità 3.1. Il fabbricante presenta una domanda di accertamento
Ö valutazione Õ del suo sistema di
qualità ad un organismo notificato di sua scelta Ö per gli
strumenti di misura in questione Õ . ê 2004/22/CE La domanda contiene: ò nuovo –
il nome e l'indirizzo del
fabbricante e, nel caso in cui la domanda sia presentata dal mandatario, il
nome e l'indirizzo di quest'ultimo; –
una dichiarazione scritta
in cui si precisi che la medesima domanda non è stata presentata ad alcun altro
organismo notificato; ê 2004/22/CE
(adattato) –
tutte le informazioni pertinenti sulla categoria di
strumenti prevista; –
la documentazione relativa al sistema di qualità; –
la documentazione tecnica relativa al tipo
approvato e una copia dell'attestato di esame CE del tipo Ö UE del
tipo Õ . 3.2. Il sistema di qualità garantisce la
conformità degli strumenti Ö di misura Õ al tipo descritto
nell'attestato di esame CE del tipo Ö UE del
tipo Õ e ai requisiti pertinenti
Ö applicabili Õ della presente
direttiva. Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni
adottati dal fabbricante devono essere documentati in modo sistematico e
ordinato sotto forma di disposizioni, procedure e istruzioni scritte. Questa documentazione relativa al sistema di
qualità deve
consentire Ö consente Õ un'interpretazione
coerente dei di
programmi, schemi, manuali e rapporti riguardanti la qualità. Detta documentazione Ö , in
particolare, Õ include, in particolare,
un'adeguata descrizione: ê 2004/22/CE –
degli obiettivi di qualità, della struttura
organizzativa, delle responsabilità di gestione in materia di qualità dei
prodotti; –
degli esami e delle prove che verranno effettuati
dopo la fabbricazione; ê 2004/22/CE
(adattato) –
della documentazione in materia di qualità, quali i
rapporti ispettivi e i dati relativi alle prove, alle tarature, alla
qualificazione del personale impiegato, ecc.; –
dei mezzi che consentono il controllo
dell'efficacia del sistema di qualità. 3.3. L'organismo notificato valuta il sistema
di qualità per determinare se esso soddisfi i requisiti di cui al punto 3.2. L'organismo presume la conformità a tali
requisiti dei
sistemi Ö degli elementi
del sistema Õ di qualità che
soddisfano le specifiche corrispondenti della norma nazionale che attua la
norma armonizzata pertinente dal momento in cui siano stati pubblicati i relativi riferimenti
Ö e/o le specifiche
tecniche Õ . Oltre a fornire consulenza Ö all'esperienza Õ sui sistemi di
gestione della qualità, il gruppo incaricato dell'accertamento deve avere adeguata
Ö dispone di
almeno un membro con Õ esperienza Ö di
valutazione Õ nel campo della
metrologia Ö riguardante lo
strumento Õ in questione e nella Ö la
relativa Õ tecnologia dello strumento
e deve conoscere i requisiti applicabili della presente direttiva. La procedura di
Ö L' Õ accertamento
comprende una visita Ö di
valutazione Õ presso gli impianti
del fabbricante. ò nuovo Il gruppo incaricato dell'accertamento esamina la documentazione
tecnica di cui al punto 3.1, quinto trattino, verifica la capacità del
fabbricante di individuare le prescrizioni applicabili della presente direttiva
ed effettua gli esami necessari a garantire la conformità dello strumento a
tali prescrizioni. ê 2004/22/CE
(adattato) La decisione viene notificata al fabbricante.
La notifica contiene le conclusioni dell'esame Ö delle verifiche
ispettive Õ e la motivazione
circostanziata della decisione. ê 2004/22/CE 3.4. Il fabbricante si impegna a soddisfare
gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato e a fare in modo che
esso resti adeguato ed efficiente. ê 2004/22/CE
(adattato) 3.5. Il fabbricante tiene informato
l'organismo notificato che ha approvato il sistema di qualità di qualsiasi
modifica prevista del
Ö al Õ sistema di qualità. L'organismo notificato accerta le modifiche
proposte e decide se il sistema di qualità modificato continui a soddisfare i
requisiti di cui al punto 3.2, o se sia necessario una seconda valutazione. L'organismo notifica la sua decisione al
fabbricante. La notifica contiene le conclusioni dell'esame e la motivazione
circostanziata della decisione. 4. Sorveglianza sotto la responsabilità dell'organismo notificato 4.1. La sorveglianza è intesa a garantire che
il fabbricante soddisfi Ö correttamente Õ tutti gli obblighi
derivanti dal sistema di qualità approvato. 4.2. Il Ö Ai fini della
valutazione Õ il fabbricante consente all'organismo
notificato di accedere a fini ispettivi ai locali di fabbricazione, ispezione,
prova e deposito e gli fornisce tutte le necessarie informazioni, in
particolare: ê 2004/22/CE –
la documentazione relativa al sistema di qualità; ê 2004/22/CE
(adattato) ð nuovo –
i documenti relativi alla qualità, quali rapporti
ispettivi e dati relativi alle prove, alle tarature, alla qualificazione del
personale impiegato, ecc. 4.3. L'organismo notificato svolge
periodicamente verifiche ispettive per assicurarsi che il fabbricante mantenga
e applichi il sistema di qualità, e trasmette al fabbricante un rapporto sulle
verifiche ispettive effettuate. 4.4. Inoltre, l'organismo notificato può
effettuare visite senza preavviso presso il fabbricante. In tale occasione,
l'organismo notificato può effettuare, o far effettuare, prove sul prodotto
Ö sullo
strumento Õ per verificare il
corretto funzionamento del sistema di qualità. L'organismo Ö notificato Õ trasmette al
fabbricante un rapporto sulla visita e, se sono state effettuate prove, una
relazione sulle medesime. 5. Ö Marcatura
e Õ Dichiarazione
dichiarazione scritta
di conformità 5.1. Il fabbricante appone a ciascuno
strumento di misura
che risulti conforme al tipo descritto nell'attestato di esame CE del tipo
Ö UE del
tipo Õ e che soddisfi i
requisiti pertinenti
Ö applicabili Õ della presente
direttiva la marcatura CE, la marcatura metrologica supplementare Ö stabilita dalla
presente direttiva Õ e, sotto la
responsabilità dell'organismo notificato di cui al punto 3.1, il numero
d'identificazione di quest'ultimo. 5.2. Per ciascun modello di strumento è redatta
Ö il fabbricante
redige Õ una dichiarazione di
conformità Ö scritta Õ che è tenuta
Ö tiene Õ a disposizione delle
autorità nazionali per un periodo di dieci anni a decorrere dalla fabbricazione ð dall'immissione sul mercato ï dell'ultimo
dello strumento. La dichiarazione
in questione identifica il modello di strumento per cui è stata redatta. ò nuovo Una copia di tale dichiarazione è messa a disposizione delle autorità
competenti su richiesta. ê 2004/22/CE Una copia di tale dichiarazione è fornita
unitamente a ciascuno strumento di misura che viene immesso sul mercato.
Tuttavia questo requisito può essere inteso in riferimento a un lotto o a una
partita anziché a singoli strumenti nei casi in cui un gran numero di strumenti
è fornito a un unico utente. ê 2004/22/CE
(adattato) ð nuovo 6. Per un periodo di Ö almeno Õ dieci anni a decorrere
dalla
fabbricazione dell'ultimo
ð dall'immissione sul mercato dello ï strumento, il fabbricante deve tenere a disposizione delle autorità
nazionali: –
la documentazione di cui al punto 3.1,
secondo comma; –
gli aggiornamenti di cui al punto 3.5,
secondo comma, e relativa approvazione; –
le decisioni e le relazioni trasmesse dall' Ö dell' Õ organismo notificato
di cui all'ultimo
del punto ai punti 3.5, e ai punti 4.3 e 4.4. ê 2004/22/CE 7. Ogni organismo notificato comunica
periodicamente allo Stato membro che lo ha designato l'elenco delle
approvazioni dei sistemi di qualità rilasciate o rifiutate; esso informa
immediatamente lo Stato membro che lo ha designato del ritiro dell'approvazione
di un sistema di qualità. ò nuovo 7. Ciascun organismo notificato informa immediatamente le proprie
autorità notificanti circa le approvazioni dei sistemi qualità rilasciate o
ritirate, e, periodicamente o su richiesta, mette a disposizione di tali
autorità l'elenco delle approvazioni del sistema di qualità da esso rifiutate,
sospese o altrimenti limitate. ê 2004/22/CE
(adattato) ð nuovo 8. Mandatario 8. Gli obblighi spettanti al fabbricante previsti Ö di cui Õ ai punti 3.1, 3.5, 5.2
e 6 possono essere adempiuti, a nome del fabbricante e sotto la sua
responsabilità, dal suo mandatario ð purché siano specificati nel
mandato ï . 9. ALLEGATO
Ö MODULO Õ E1: DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ BASATA SULLA GARANZIA DI QUALITÀ DELLE ISPEZIONI E DELLE PROVE EFFETTUATE SUL PRODOTTO
Ö SULLO
STRUMENTO Õ FINALE 1. La dichiarazione di conformità basata sulla
garanzia di qualità delle ispezioni e delle prove effettuate sul prodotto
Ö sullo
strumento Õ finale è la
procedura di accertamento
di
Ö valutazione
della Õ conformità mediante
la quale il fabbricante adempie gli obblighi definiti ai punti 2, 4 e 7 qui
di seguito, e garantisce e dichiara Ö sotto la sua
esclusiva responsabilità Õ che gli strumenti di
misura in questione soddisfano i requisiti pertinenti della presente
direttiva Ö ad essi
applicabili Õ . 2. Documentazione tecnica 2. Il fabbricante elabora la documentazione tecnica descritta
nell'articolo 1019.
La documentazione deve
consentire Ö consente Õ di accertare la
conformità dello strumento ai requisiti pertinenti della presente direttiva;
Ö e comprende
un'adeguata analisi e valutazione dei rischi. Õ deve comprendere,
Ö Essa specifica
i requisiti applicabili e comprende, Õ nella misura
necessaria a tale accertamento
Ö valutazione Õ , il progetto, la
fabbricazione e il funzionamento dello strumento. 3. Il fabbricante tiene la documentazione
tecnica a disposizione delle autorità nazionali Ö competenti Õ per un periodo di
dieci anni a decorrere dalla ð dall'immissione sul mercato dello ï fabbricazione dell'ultimo
strumento. 4. Fabbricazione 4. Il fabbricante applica un sistema di qualità approvato, relativo
all'ispezione e alle prove effettuate sul prodotto Ö sullo
strumento Õ finale, per lo
strumento
gli strumenti di misura in
questione secondo quanto previsto al punto 5, ed è assoggettato alla
sorveglianza di cui al punto 6. 5. Sistema di qualità 5.1. Il fabbricante presenta una domanda di accertamento
Ö valutazione Õ del suo sistema di
qualità ad un
Ö all' Õ organismo notificato
di sua scelta Ö per gli
strumenti di misura in questione Õ . ê 2004/22/CE La domanda contiene: ò nuovo –
il nome e l'indirizzo del
fabbricante e, nel caso in cui la domanda sia presentata dal mandatario, il
nome e l'indirizzo di quest'ultimo; –
una dichiarazione scritta
in cui si precisi che la medesima domanda non è stata presentata ad alcun altro
organismo notificato; ê 2004/22/CE –
tutte le informazioni pertinenti sulla categoria di
strumenti prevista; –
la documentazione relativa al sistema di qualità; ê 2004/22/CE
(adattato) ð nuovo –
la documentazione tecnica di cui al punto 2. 5.2. Il sistema di qualità garantisce la
conformità degli strumenti Ö di misura Õ ai requisiti pertinenti
della presente direttiva Ö ad essi
applicabili Õ . Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni
adottati dal fabbricante devono essere documentati in modo sistematico e
ordinato sotto forma di disposizioni, procedure e istruzioni scritte. Questa Ö La Õ documentazione
relativa al sistema di qualità deve consentire
ð consente ï un'interpretazione coerente dei di programmi, schemi, manuali e rapporti
riguardanti la qualità. Detta documentazione Ö Essa Õ include, in
particolare, un'adeguata descrizione: –
degli obiettivi di qualità, della struttura
organizzativa, delle responsabilità di gestione in materia di qualità dei prodotti
Ö degli
strumenti Õ ; –
degli esami e delle prove che verranno effettuati
dopo la fabbricazione; –
della documentazione in materia di qualità, quali
rapporti ispettivi e dati relativi alle prove, alle tarature, alla
qualificazione del personale impiegato, ecc.; –
dei mezzi che consentono il controllo
dell'efficacia del sistema di qualità. 5.3. L'organismo notificato valuta il sistema
di qualità per determinare se esso soddisfi i requisiti di cui al punto 5.2. L'organismo presume la conformità a tali
requisiti dei
sistemi Ö degli elementi
del sistema Õ di qualità che
soddisfano le specifiche corrispondenti della norma nazionale che attua la
norma armonizzata pertinente dal momento in cui siano stati pubblicati i relativi riferimenti
Ö e/o le specifiche
tecniche Õ . Oltre a fornire consulenza Ö all'esperienza Õ sui sistemi di
gestione della qualità, il gruppo incaricato dell'accertamento deve avere adeguata
Ö disporre di
almeno un membro con Õ esperienza Ö di
valutazione Õ nel campo della
metrologia Ö riguardante lo
strumento Õ in questione e nella Ö la relativa Õ tecnologia dello strumento
e deve conoscere i requisiti applicabili della presente direttiva. La procedura di
Ö L' Õ accertamento
comprende una visita Ö di
valutazione Õ presso gli impianti
del fabbricante. ò nuovo Il gruppo incaricato dell'accertamento esamina la documentazione
tecnica di cui al punto 2, al fine di verificare la capacità del fabbricante di
individuare le prescrizioni applicabili della presente direttiva e di
effettuare esami atti a garantire la conformità dello strumento a tali norme. ê 2004/22/CE
(adattato) La decisione viene notificata al fabbricante.
La notifica contiene le conclusioni dell'esame Ö delle verifiche
ispettive Õ e la motivazione circostanziata
della decisione. ê 2004/22/CE 5.4. Il fabbricante si impegna a soddisfare
gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato e a fare in modo che
esso resti adeguato ed efficiente. 5.5. Il fabbricante tiene informato l'organismo
notificato che ha approvato il sistema di qualità di qualsiasi modifica
prevista del sistema di qualità. ê 2004/22/CE
(adattato) L'organismo notificato valuta le modifiche
proposte e decide se il sistema di qualità modificato continui a soddisfare i
requisiti di cui al punto 5.2, o se sia necessario una secondoa accertamento Ö valutazione Õ . L'organismo notifica la sua decisione al
fabbricante. La notifica contiene le conclusioni dell'esame e la motivazione
circostanziata della decisione. 6. Sorveglianza sotto la responsabilità dell'organismo notificato 6.1. La sorveglianza è intesa a garantire che
il fabbricante soddisfi Ö correttamente Õ tutti gli obblighi
derivanti dal sistema di qualità approvato. 6.2. Il Ö Ai fini della
valutazione Õ il fabbricante consente all'organismo
notificato di accedere a fini ispettivi ai locali di fabbricazione, ispezione,
prova e deposito e gli fornisce tutte le necessarie informazioni, in
particolare: ê 2004/22/CE –
la documentazione relativa al sistema di qualità; ê 2004/22/CE
(adattato) ð nuovo –
la documentazione tecnica di cui al punto 2; –
i documenti relativi alla qualità, quali rapporti
ispettivi e dati relativi alle prove, alle tarature, informazioni relative alla
qualificazione del personale impiegato, ecc. 6.3. L'organismo notificato svolge
periodicamente verifiche ispettive per assicurarsi che il fabbricante mantenga
e applichi il sistema di qualità e trasmette al fabbricante un rapporto sulle
verifiche ispettive effettuate. 6.4. Inoltre, l'organismo notificato può
effettuare visite senza preavviso presso il fabbricante. In tale occasione,
l'organismo notificato può effettuare, o far effettuare, prove sul prodotto
Ö sullo
strumento Õ per verificare il
corretto funzionamento del sistema di qualità. L'organismo Ö notificato Õ trasmette al
fabbricante un rapporto sulla visita e, se sono state effettuate prove, una
relazione sulle medesime. 7. Ö Marcatura
e Õ Dichiarazione
dichiarazione scritta
di conformità 7.1. Il fabbricante appone a ciascuno
strumento di misura
che soddisfi i requisiti pertinenti Ö applicabili Õ della presente
direttiva la marcatura CE, la marcatura metrologica supplementare Ö di cui alla
presente direttiva Õ e, sotto la
responsabilità dell'organismo notificato di cui al punto 5.1, il numero
d'identificazione di quest'ultimo. 7.2. Per ciascun modello di strumento è redatta
Ö il fabbricante
redige Õ una dichiarazione di
conformità Ö scritta Õ che è tenuta
Ö tiene Õ a disposizione delle
autorità nazionali per un periodo di dieci anni a decorrere dalla fabbricazione ð dall'immissione sul mercato ï dello dell'ultimo
strumento di tale
modello. La dichiarazione in questione identifica il modello
di strumento per cui è stata redatta. ò nuovo Una copia di tale
dichiarazione è messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta. ê 2004/22/CE Una copia di tale dichiarazione è fornita
unitamente a ciascuno strumento di misura che viene immesso sul mercato.
Tuttavia questo requisito può essere inteso in riferimento a un lotto o a una
partita anziché a singoli strumenti nei casi in cui un gran numero di strumenti
è fornito a un unico utente. ê 2004/22/CE
(adattato) ð nuovo 8. Per un periodo di Ö almeno Õ dieci anni a
decorrere dalla dall'
fabbricazione dell'ultimo
ð immissione sul mercato ï dello strumento, il
fabbricante deve tenere a disposizione delle autorità nazionali: –
la documentazione di cui al punto 5.1, secondo capoverso; –
gli aggiornamenti di cui al punto 5.5, e relativa
approvazione; –
le decisioni e le relazioni trasmesse
dall'organismo notificato di cui ai punti 5.5, 6.3 e 6.4. ê 2004/22/CE 9. Ogni organismo
notificato comunica periodicamente allo Stato membro che lo ha designato
l'elenco delle approvazioni dei sistemi di qualità rilasciate o rifiutate; esso
informa immediatamente lo Stato membro che lo ha designato del ritiro dell'approvazione
di un sistema di qualità. ò nuovo 9. Ciascun organismo notificato informa immediatamente le proprie
autorità notificanti circa le approvazioni dei sistemi qualità rilasciate o
ritirate, e, periodicamente o su richiesta, mette a disposizione di tali
autorità l'elenco delle approvazioni del sistema di qualità da esso rifiutate,
sospese o altrimenti limitate. ê 2004/22/CE
(adattato) ð nuovo 10. Mandatario 10. Gli obblighi spettanti al fabbricante previsti
Ö di cui Õ ai punti 3, 5.1,
5.5, 7.2
e 8 possono essere adempiuti, a nome del fabbricante e sotto la sua
responsabilità, dal suo mandatario ð purché siano specificati nel
mandato ï . 10. ALLEGATO
Ö MODULO Õ F: DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ AL TIPO BASATA SULLA VERIFICA DEL PRODOTTO 1. La dichiarazione di conformità al
tipo basata sulla verifica del prodotto è la parte della procedura di accertamento
Ö valutazione
della Õ di
conformità mediante la quale il fabbricante adempie gli obblighi definiti qui di seguito
ai punti 2, 5.1 e 6, e garantisce
e dichiara Ö , sotto la sua
esclusiva responsabilità, Õ che gli strumenti di
misura Ö in
questione Õ assoggettati alle
disposizioni di cui al punto 3 sono conformi al tipo descritto nell'attestato
di esame CE del
tipo Ö UE del
tipo Õ e soddisfano i
requisiti pertinenti
della presente direttiva Ö ad essi
applicabili Õ . 2. Fabbricazione 2. Il fabbricante adotta tutte le misure necessarie a Ö affinché il
processo di fabbricazione e il relativo controllo possano Õ garantire la
conformità degli strumenti Ö di misura Õ fabbricati al tipo
approvato descritto nell'attestato di esame Ö UE del
tipo Õ CE del tipo
e ai requisiti pertinenti
della presente direttiva Ö ad essi applicabili Õ . 3. Verifica 3. L'organismo notificato prescelto dal fabbricante effettua o fa
effettuare gli esami e le prove del caso, per verificare la conformità degli
strumenti al tipo descritto nell'attestato di esame CE del tipo Ö UE del
tipo Õ e ai requisiti
pertinenti della presente direttiva. Gli esami e le prove intese a verificare la
conformità Ö degli strumenti
di misura Õ ai requisiti metrologici
pertinenti sono realizzati, a scelta del fabbricante, o mediante esame e prova
di ogni singolo strumento secondo quanto stabilito al punto 4, o mediante esame
e prova degli strumenti Ö di misura Õ su base statistica,
secondo quanto stabilito al punto 5. 4. Verifica della conformità ai requisiti metrologici
mediante esame e prova di ogni singolo strumento 4.1. Tutti gli strumenti Ö di misura Õ sono esaminati
singolarmente e su di essi sono effettuate opportune prove conformemente a
quanto indicato nei nelle
Ö norme
armonizzate, Õ nei documenti Ö normativi Õ pertinenti
Ö e/o nelle
specifiche tecniche Õ pertinenti di cui all'articolo 13,
o prove equivalenti per verificarne la conformità Ö al tipo
approvato descritto nell'attestato di esame UE del tipo e Õ ai requisiti Ö pertinenti Õ metrologici
ad essi applicabili
Ö della presente
direttiva Õ . In assenza di documenti Ö normativi o
norme armonizzate Õ pertinenti,
l'organismo notificato decide quali prove sia opportuno effettuare. ê 2004/22/CE 4.2. L'organismo notificato rilascia un
certificato di conformità relativo agli esami e alle prove effettuate, e
appone, o fa apporre sotto la propria responsabilità, il proprio numero di
identificazione su ciascuno strumento approvato. ê 2004/22/CE (adattato) ð nuovo Il fabbricante tiene i certificati di
conformità a disposizione delle autorità nazionali per un periodo che si
conclude dieci anni dopo la certificazione ð l'immissione sul mercato ï dello strumento. 5. Verifica statistica della conformità ai requisiti metrologici 5.1. Il fabbricante adotta tutte le misure
necessarie affinché il processo di fabbricazione Ö e il relativo
controllo garantiscano Õ garantisca
l'omogeneità di ciascun lotto prodotto, e presenta i propri strumenti Ö di misura Õ alla verifica sotto
forma di lotti omogenei. 5.2. Da ciascun lotto è prelevato un campione
a caso, conformemente ai requisiti di cui al punto 5.3
della presente direttiva. Tutti
gli strumenti Ö di misura Õ che fanno parte del Ö di un Õ campione sono
esaminati singolarmente e su di essi sono effettuate opportune prove,
conformemente a quanto indicato nei relativi documenti Ö normativi,
nelle norme armonizzate Õ di cui all'articolo 13,
Ö e/o nelle
specifiche tecniche pertinenti Õ , o prove
equivalenti per verificarne la conformità ð al tipo descritto nell'attestato di
esame UE del tipo e per garantirne la conformità ï ai requisiti metrologici loro applicabili Ö della presente
direttiva Õ , ai fini di
determinare se si debba accettare o rifiutare il lotto. In assenza di Ö tali Õ documenti Ö normativi o
norme armonizzate Õ pertinenti,
l'organismo notificato decide quali prove sia opportuno effettuare. ê 2004/22/CE 5.3. Il procedimento statistico deve
soddisfare i seguenti requisiti: Il controllo statistico deve basarsi su
attributi. Il sistema di campionamento deve garantire: –
un livello di qualità che corrisponda ad una
probabilità di accettazione del 95%, con una percentuale di non conformità
inferiore all'1%; –
una qualità limite che corrisponda ad una
probabilità di accettazione del 5%, con una percentuale di non conformità
inferiore al 7%. ê 2004/22/CE
(adattato) ð nuovo 5.4. Se un lotto è accettato, tutti gli
strumenti Ö di misura Õ del lotto sono ð considerati ï approvati, ad eccezione degli strumenti del campione che siano stati
riscontrati non conformi. ê 2004/22/CE L'organismo notificato rilascia un certificato
di conformità per quanto concerne gli esami e le prove effettuate, e appone — o
fa apporre sotto la propria responsabilità — il proprio numero di
identificazione ad ogni singolo strumento approvato. ê 2004/22/CE
(adattato) ð nuovo Il fabbricante tiene a disposizione delle
autorità nazionali a
fini d'ispezione i certificati di conformità per un periodo
che si conclude dieci anni dopo la certificazione ð l'immissione sul mercato ï dello strumento. ê 2004/22/CE 5.5. Se un lotto è rifiutato, l'organismo
notificato adotta le misure appropriate per evitarne l'immissione sul mercato. Qualora
il rifiuto di lotti sia frequente, l'organismo notificato può decidere di
sospendere la verifica statistica e prendere misure appropriate. ê 2004/22/CE
(adattato) ð nuovo 6. Ö Marcatura
e Õ Dichiarazione
dichiarazione scritta di conformità 6.1. Il fabbricante appone a ciascuno
strumento di misura
che risulti conforme al tipo approvato Ö descritto
nell'attestato di esame UE del tipo Õ e che soddisfi i
requisiti pertinenti
Ö applicabili Õ della presente
direttiva la marcatura CE e la marcatura metrologica supplementare Ö di cui alla
presente direttiva e, sotto la responsabilità dell'organismo notificato di cui
al punto 3, il numero d'identificazione di quest'ultimo Õ . 6.2. Per ciascun
modello di strumento è redatta Ö il fabbricante
redige Õ una dichiarazione di
conformità Ö scritta Õ che è tenuta
tiene a disposizione delle autorità nazionali per un periodo di dieci anni a
decorrere dalla fabbricazione ð dall'immissione sul mercato ï dell'ultimo
Ö dello Õ strumento di tale modello.
La dichiarazione in questione identifica il modello di strumento per cui è
stata redatta. ò nuovo Una copia di tale dichiarazione è messa a disposizione delle autorità
competenti su richiesta. ê 2004/22/CE Una copia di tale dichiarazione è fornita unitamente
a ciascuno strumento di misura che viene immesso sul mercato. Tuttavia questo
requisito può essere inteso in riferimento a un lotto o a una partita anziché a
singoli strumenti nei casi in cui un gran numero di strumenti è fornito a un
unico utente. ê 2004/22/CE
(adattato) ð nuovo Qualora l'organismo notificato di cui al punto
3 abbia espresso
Ö esprima Õ il suo consenso, il
fabbricante appone
Ö può Õ inoltre Ö apporre Õ sugli strumenti di
misura il numero di identificazione dell'organismo in questione, sotto la
responsabilità di quest'ultimo. 7. Qualora l'organismo notificato abbia espresso
Ö esprima Õ il suo consenso e
sotto la responsabilità del medesimo, il fabbricante può apporre il numero di
identificazione dell'organismo in questione nel corso del processo di
fabbricazione. 8. Mandatario 8. Gli obblighi spettanti al fabbricante possono essere adempiuti, a nome
del fabbricante e sotto la sua responsabilità, dal suo mandatario, ð purché siano specificati nel
mandato. ï Ö Un mandatario
non può adempiere gli obblighi spettanti al fabbricante di cui Õ ad eccezione di
quelli previsti
ai punti 2 e 5.1. 11. ALLEGATO
Ö MODULO Õ F1: DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ BASATA SULLA VERIFICA DEL PRODOTTO 1. La dichiarazione di conformità
basata sulla verifica del prodotto è la procedura di accertamento Ö valutazione
della Õ di
conformità mediante la quale il fabbricante adempie gli obblighi definiti qui
di seguito Ö ai punti 2, 3,
6.1 e 7 Õ , e garantisce e
dichiara Ö , sotto la sua
esclusiva responsabilità, Õ che gli strumenti di
misura Ö in questione
che sono Õ assoggettati alle
disposizioni di cui al punto 5 4 soddisfano i requisiti pertinenti
della presente direttiva Ö ad essi
applicabili Õ . 2. Documentazione tecnica 2. Il fabbricante elabora la documentazione tecnica descritta
nell'articolo 1019. La
documentazione deve
consentire Ö consente Õ di accertare la
conformità dello strumento ai requisiti Ö pertinenti Õ della presente direttiva
Ö e comprende
un'adeguata analisi e valutazione dei rischi Õ . deve comprendere,
Ö Essa specifica
i requisiti applicabili e comprende, Õ nella misura
necessaria a tale accertamento
Ö valutazione Õ , il progetto, la
fabbricazione e il funzionamento dello strumento. 3. Il fabbricante tiene la documentazione tecnica a disposizione delle
autorità nazionali Ö competenti Õ per un periodo di
dieci anni a decorrere dalla ð dall'immissione sul mercato ï fabbricazione dello dell'ultimo strumento. 3. Fabbricazione 4. Il fabbricante adotta tutte le misure necessarie a Ö affinché il
processo di fabbricazione e il relativo controllo garantiscano Õ garantire
la conformità degli strumenti Ö di misura Õ fabbricati ai
requisiti pertinenti
Ö applicabili Õ della presente
direttiva. 4. Verifica 5. L'organismo notificato prescelto dal fabbricante effettua o fa
effettuare gli esami e le prove del caso, per verificare la conformità degli
strumenti di Ö misura Õ ai requisiti pertinenti
Ö applicabili Õ della presente
direttiva. Gli esami e le prove intesi a verificare la
conformità ai
a Ö tali Õ requisiti metrologici
sono realizzati, a scelta del fabbricante, o mediante esame e prova di ogni
singolo strumento secondo quanto stabilito al punto 6
5, o mediante esame e prova degli
strumenti Ö di misura Õ su base statistica,
secondo quanto stabilito al punto 7 6. 65.
Verifica della conformità ai requisiti metrologici mediante esame e prova di ogni
singolo strumento 65.1.
Tutti gli strumenti Ö di misura Õ sono esaminati
singolarmente e su di essi sono effettuate opportune prove conformemente a
quanto indicato nei documenti Ö normativi,
nelle norme armonizzate e/o nelle specifiche tecniche Õ pertinenti di cui all'articolo 13,
o prove equivalenti per verificarne la conformità ai requisiti metrologici
ad essi applicabili. In assenza di Ö tali Õ documenti Ö normativi, norme
armonizzate Õ pertinenti
Ö e/o specifiche
tecniche Õ , l'organismo
notificato decide quali prove sia opportuno effettuare. ê 2004/22/CE 65.2.
L'organismo notificato rilascia un certificato di conformità per quanto
concerne gli esami e le prove effettuate, e appone — o fa apporre sotto la
propria responsabilità — il proprio numero di identificazione ad ogni singolo
strumento approvato. ê 2004/22/CE
(adattato) ð nuovo Il fabbricante tiene a disposizione delle
autorità nazionali a
fini d'ispezione i certificati di conformità per un periodo
che si conclude dieci anni dopo la certificazione ð l'immissione sul mercato dello
strumento ï . 76.
Verifica statistica della conformità ai requisiti metrologici 76.1.
Il fabbricante adotta tutte le misure necessarie affinché il processo di
fabbricazione garantisca l'omogeneità di ciascun lotto prodotto, e presenta i
propri strumenti Ö di misura Õ alla verifica sotto
forma di lotti omogenei. 76.2.
Da ciascun lotto è prelevato un campione a caso, conformemente ai requisiti di
cui al punto 7.3. 6.3. Tutti gli strumenti Ö di misura Õ che fanno parte del
campione sono esaminati singolarmente e su di essi sono effettuate opportune
prove, conformemente a quanto indicato nei documenti Ö normativi,
nelle norme armonizzate Õ di cui all'articolo 13
Ö e/o nelle
specifiche tecniche Õ pertinenti, o prove
equivalenti per verificarne la conformità ai requisiti metrologici loro applicabili, ai
fini di determinare se si debba accettare o rifiutare il lotto. In assenza di Ö tali Õ documenti Ö normativi,
norme armonizzate Õ pertinenti
Ö e/o specifiche tecniche Õ , l'organismo
notificato decide quali prove sia opportuno effettuare. ê 2004/22/CE 7.36.4.
Il procedimento statistico deve soddisfare i seguenti requisiti: Il controllo statistico deve basarsi su
attributi. Il sistema di campionamento deve garantire: –
un livello di qualità che corrisponda ad una
probabilità di accettazione del 95%, con una percentuale di non conformità
inferiore all'1%; –
una qualità limite che corrisponda ad una
probabilità di accettazione del 5%, con una percentuale di non conformità
inferiore al 7%. ê 2004/22/CE
(adattato) ð nuovo 7.46.5.
Se un lotto è accettato, tutti gli strumenti Ö di misura Õ del lotto sono ð considerati ï approvati, ad eccezione degli strumenti del campione che siano stati
riscontrati non conformi. ê 2004/22/CE L'organismo notificato rilascia un certificato
di conformità per quanto concerne gli esami e le prove effettuate, e appone — o
fa apporre sotto la propria responsabilità — il proprio numero di
identificazione ad ogni singolo strumento approvato. ê 2004/22/CE
(adattato) ð nuovo Il fabbricante tiene i certificati di
conformità a disposizione delle autorità nazionali per un periodo che si
conclude dieci anni dopo la certificazione ð l'immissione sul mercato ï dello strumento. 7.5. Se un lotto è rifiutato, l'organismo notificato adotta le misure
appropriate per evitarne l'immissione sul mercato. Qualora il rifiuto di lotti
sia frequente, l'organismo notificato può decidere di sospendere la verifica
statistica e prendere misure appropriate. 7. Ö Marcatura
e Õ Dichiarazione
dichiarazione scritta
di conformità 87.1.
Il fabbricante appone a ciascuno strumento di misura che soddisfi i
requisiti pertinenti
Ö applicabili Õ della presente
direttiva la marcatura CE e la marcatura metrologica supplementare Ö di cui alla
presente direttiva e, sotto la responsabilità dell'organismo notificato di cui
al punto 4, il numero d'identificazione di quest'ultimo Õ . 87.2.
Per ciascun modello di strumento è redatta Ö il fabbricante
redige Õ una dichiarazione di
conformità Ö scritta Õ che è tenuta
tiene a disposizione delle autorità nazionali per un periodo di dieci anni a
decorrere dalla fabbricazione ð dall'immissione sul mercato ï dell'ultimo
dello strumento. La dichiarazione in questione identifica il modello di
strumento per cui è stata redatta. ò nuovo Una copia di tale
dichiarazione è messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta. ê 2004/22/CE Una copia di tale dichiarazione è fornita unitamente
a ciascuno strumento di misura che viene immesso sul mercato. Tuttavia questo
requisito può essere inteso in riferimento a un lotto o a una partita anziché a
singoli strumenti nei casi in cui un gran numero di strumenti è fornito a un
unico utente. ê 2004/22/CE
(adattato) ð nuovo Qualora l'organismo notificato di cui al punto
5 abbia espresso
Ö esprima Õ il suo consenso Ö e sotto la sua
responsabilità Õ , il fabbricante appone Ö può Õ inoltre Ö apporre Õ sugli strumenti di
misura il numero di identificazione dell'organismo in questione, sotto la responsabilità
di quest'ultimo. 98.Qualora
l'organismo notificato abbia espresso Ö esprima Õ il suo consenso e
sotto la responsabilità del medesimo, il fabbricante può apporre il numero di
identificazione dell'organismo in questione nel corso del processo di
fabbricazione. 9. Mandatario 10. Gli obblighi spettanti al fabbricante possono essere adempiuti, a
nome del fabbricante e sotto la sua responsabilità, dal suo mandatario ð purché siano specificati nel
mandato. ï Ö Un mandatario
non può adempiere gli obblighi spettanti al fabbricante Õ di cui, ad eccezione di
quelli previsti ai punti 4 e 7.1 Ö 3 e 6.1 Õ . 12. ALLEGATO Ö MODULO Õ G: DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ BASATA SULLA VERIFICA DI UN UNICO PRODOTTO 1. La dichiarazione di conformità
basata sulla verifica di un unico prodotto è la procedura di accertamento
Ö valutazione
della Õ di
conformità mediante la quale il fabbricante adempie gli obblighi definiti qui
di seguito ai punti 2,
3 e 5, e garantisce e dichiara Ö sotto la sua
esclusiva responsabilità, Õ che lo strumento di misura
Ö in
questione Õ assoggettato alle
disposizioni di cui al punto 4 soddisfa i requisiti pertinenti della presente
direttiva Ö a esso
applicabili Õ . 2. Documentazione tecnica Il fabbricante elabora la documentazione
tecnica descritta all'articolo 1019 e la
mette a disposizione dell'organismo notificato di cui al punto 4. La
documentazione deve
consentire Ö consente Õ di accertare la
conformità dello strumento ai requisiti pertinenti della presente direttiva Ö e comprende
un'adeguata analisi e valutazione dei rischi Õ . deve comprendere,
Ö Essa specifica
i requisiti applicabili e comprende, Õ nella misura
necessaria a tale accertamento
Ö valutazione Õ , il progetto, la
fabbricazione e il funzionamento dello strumento. Il fabbricante tiene la documentazione tecnica
a disposizione delle autorità nazionali Ö competenti Õ per un periodo di
dieci anni ð dall'immissione sul mercato dello
strumento ï . 3. Fabbricazione 3. Il fabbricante adotta tutte le misure necessarie Ö affinché il
processo di fabbricazione e il relativo controllo garantiscano Õ a garantire
la conformità degli strumenti fabbricati ai requisiti pertinenti Ö applicabili Õ della presente
direttiva. 4. Verifica 4. L'organismo notificato prescelto dal fabbricante effettua, o fa
effettuare, gli esami e le prove appropriate conformemente a quanto indicato
nei documenti Ö normativi, nelle
norme armonizzate e/o nelle specifiche tecniche Õ pertinenti di cui all'articolo 13,
o prove equivalenti per verificarne la conformità ai requisiti pertinenti
Ö applicabili Õ della presente
direttiva. In assenza di Ö tali Õ documenti Ö normativi,
norme armonizzate Õ pertinenti
Ö e/o specifiche tecniche Õ , l'organismo notificato decide quali prove sia opportuno effettuare. ê 2004/22/CE L'organismo notificato rilascia un certificato
di conformità relativo agli esami e alle prove effettuate e appone, o fa
apporre sotto la propria responsabilità, il proprio numero di identificazione
sullo strumento approvato. ê 2004/22/CE
(adattato) ð nuovo Il fabbricante tiene a disposizione delle
autorità nazionali a
fini d'ispezione i certificati di conformità per un periodo
che si conclude dieci anni dopo la certificazione
ð l'immissione sul mercato ï dello strumento. 5. Ö Marcatura
e Õ Dichiarazione
dichiarazione scritta
di conformità 5.1. Il fabbricante appone a ciascuno
strumento di misura
che soddisfi i requisiti pertinenti Ö applicabili Õ della presente
direttiva la marcatura CE, la marcatura metrologica supplementare Ö di cui alla
presente direttiva Õ e, sotto la
responsabilità dell'organismo notificato di cui al paragrafo
punto 4, il numero
d'identificazione di quest'ultima
quest'ultimo. 5.2. Ö Il fabbricante
redige Õ è redatta
una dichiarazione di conformità che è tenuta Ö tiene Õ a disposizione delle
autorità nazionali per un periodo di dieci anni a decorrere dalla fabbricazione ð dall'immissione sul mercato ï dell'ultimo
dello strumento. La dichiarazione
in questione identifica lo strumento per cui è stata redatta. ò nuovo Una copia di tale dichiarazione è messa a disposizione delle autorità
competenti su richiesta. ê 2004/22/CE Una copia di tale dichiarazione è fornita
unitamente allo strumento di misura. 6. Mandatario ê 2004/22/CE
(adattato) ð nuovo 6. Gli obblighi spettanti al fabbricante previsti Ö di cui Õ ai punti 2 e 4.2
5, possono essere adempiuti, a
nome del fabbricante e sotto la sua responsabilità, dal suo mandatario ð purché siano specificati nel
mandato ï . 13. ALLEGATO
Ö MODULO Õ H: DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ BASATA SULLA GARANZIA DI QUALITÀ TOTALE 1. La dichiarazione di conformità
basata sulla garanzia di qualità totale è la procedura di accertamento
Ö valutazione
della Õ di
conformità mediante la quale il fabbricante adempie gli obblighi definiti qui
di seguito ai punti 2 e
5, e garantisce e dichiara Ö , sotto la sua
esclusiva responsabilità, Õ che gli strumenti di
misura in questione soddisfano i requisiti pertinenti della presente
direttiva Ö ad essi
applicabili Õ . 2. Fabbricazione 2. Il fabbricante applica un sistema di qualità approvato, relativo
all'ispezione Ö della
progettazione, della fabbricazione e dello strumento finale Õ e alle prove
effettuate sul
prodotto finale, per lo
strumento
sugli strumenti di misura in
questione secondo quanto previsto al punto 3, ed è assoggettato alla
sorveglianza prevista al punto 4. 3. Sistema di qualità 3.1. Il fabbricante presenta una domanda di accertamento
Ö valutazione Õ del suo sistema di
qualità ad un
Ö all' Õ organismo notificato
di sua scelta Ö per gli
strumenti di misura in questione Õ . ê 2004/22/CE La domanda contiene: tutte le
informazioni pertinenti sulla categoria di strumenti prevista; ò nuovo –
il nome e l'indirizzo del
fabbricante e, nel caso in cui la domanda sia presentata dal mandatario, il
nome e l'indirizzo di quest'ultimo; –
la documentazione tecnica
per un modello di ciascuna categoria di strumenti di misura che si intende
fabbricare. La documentazione tecnica contiene, laddove applicabile, almeno gli
elementi seguenti: –
una descrizione generale
dello strumento; –
disegni di progettazione
e fabbricazione nonché schemi di componenti, sottounità, circuiti, ecc.; –
le descrizioni e le
spiegazioni necessarie alla comprensione di tali disegni e schemi e del
funzionamento dello strumento; –
un elenco delle norme
armonizzate, dei documenti normativi e/o di altre pertinenti specifiche
tecniche, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea, applicati completamente o in parte, e descrizioni
delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali della presente
direttiva, qualora non siano state applicate tali norme. In caso di
applicazione parziale delle norme armonizzate la documentazione tecnica
specifica le parti che sono state applicate; –
i risultati dei calcoli
di progetto e dei controlli svolti, ecc.; –
le relazioni sulle prove
effettuate; ê 2004/22/CE
(adattato) –
la documentazione relativa al sistema di qualità.
Ö e Õ ò nuovo –
una dichiarazione scritta
in cui si precisi che la medesima domanda non è stata presentata ad alcun altro
organismo notificato. ê 2004/22/CE
(adattato) ð nuovo 3.2. Il sistema di qualità garantisce la
conformità degli strumenti Ö di misura Õ ai requisiti pertinenti
della presente direttiva Ö ad essi
applicabili Õ . Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni
adottati dal fabbricante devono essere documentati in modo sistematico e
ordinato sotto forma di disposizioni, procedure e istruzioni scritte. Questa
documentazione relativa al sistema di qualità deve consentire Ö consente Õ un'interpretazione
coerente dei di
programmi, schemi, manuali e rapporti riguardanti la qualità. Detta documentazione Ö , in
particolare, Õ include, in particolare,
un'adeguata descrizione: –
degli obiettivi di qualità, della struttura
organizzativa, delle responsabilità di gestione in materia di qualità di
progettazione e di qualità dei prodotti Ö degli
strumenti Õ ; –
delle specifiche tecniche di progetto, comprese le
norme, che saranno applicate, e qualora non siano applicati integralmente i
documenti normativi, Ö le norme
armonizzate e/o le specifiche tecniche Õ di cui all'articolo 13,
dei mezzi che verranno impiegati per garantire la conformità ai requisiti
essenziali della presente direttiva applicabili allo strumento Ö di misura Õ in
questione; –
delle tecniche, dei processi e degli interventi
sistematici di controllo e di verifica di progetto che si intende applicare
nella progettazione degli strumenti Ö di misura Õ appartenenti alla
categoria in questione; ê 2004/22/CE –
delle tecniche, dei processi e degli interventi
sistematici di fabbricazione, di controllo della qualità e di garanzia della
qualità che si intende applicare; ê 2004/22/CE
(adattato) –
degli esami e delle prove che verranno effettuati
prima, durante e dopo la fabbricazione con indicazione della frequenza con cui
si intende effettuarli; –
della documentazione in materia di qualità, quali
rapporti ispettivi e dati relativi alle prove, alle tarature, alla
qualificazione del personale impiegato, ecc.; –
dei mezzi che consentono il controllo della qualità
del prodotto
Ö del progetto e
dello strumento Õ richiesta e dell'efficacia
del sistema di qualità. 3.3. L'organismo notificato valuta il sistema
di qualità per determinare se esso soddisfi i requisiti di cui al punto 3.2. L'organismo presume la conformità a tali
requisiti dei
sistemi Ö degli elementi del
sistema Õ di qualità che
soddisfano le specifiche corrispondenti della norma nazionale che attua la
norma armonizzata pertinente Ö e/o le
specifiche tecniche Õ dal momento in cui siano
stati pubblicati i relativi riferimenti. Oltre a fornire consulenza Ö all'esperienza Õ sui sistemi di
gestione della qualità, il gruppo incaricato dell'accertamento deve avere adeguata
Ö disporre di
almeno un membro esperto nella valutazione Õ esperienza
nel campo della
metrologia Ö dello
strumento Õ in questione e nella Ö della
relativa Õ tecnologia e deve
conoscere i requisiti applicabili della presente direttiva. La procedura di
Ö L' Õ accertamento
comprende una visita Ö di
valutazione Õ presso gli impianti
del fabbricante. ò nuovo Il gruppo incaricato dell'accertamento esamina la documentazione tecnica
di cui al punto 3.1, secondo trattino, verifica la capacità del fabbricante di
individuare le prescrizioni applicabili della presente direttiva ed effettua
gli esami necessari a garantire la conformità dello strumento a tali
prescrizioni. ê 2004/22/CE
(adattato) La decisione viene notificata al fabbricante Ö o al suo
mandatario Õ . La notifica
contiene le conclusioni dell'esame Ö delle verifiche
ispettive Õ e la motivazione
circostanziata della decisione. ê 2004/22/CE 3.4. Il fabbricante si impegna a soddisfare
gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato e a fare in modo che
esso resti adeguato ed efficiente. ê 2004/22/CE
(adattato) 3.5. Il fabbricante tiene informato
l'organismo notificato che ha approvato il sistema di qualità di qualsiasi
modifica prevista del
Ö al Õ sistema di qualità. L'organismo notificato accerta le modifiche
proposte e decide se il sistema di qualità modificato continui a soddisfare i
requisiti di cui al punto 3.2, o se sia necessario una secondoa accertamento Ö valutazione Õ . L'organismo notifica la sua decisione al
fabbricante. La notifica contiene le conclusioni dell'esame e la motivazione
circostanziata della decisione. ê 2004/22/CE 4. Sorveglianza sotto la responsabilità dell'organismo notificato ê 2004/22/CE
(adattato) 4.1. La sorveglianza è intesa a garantire che
il fabbricante soddisfi Ö correttamente Õ tutti gli obblighi
derivanti dal sistema di qualità approvato. 4.2. Il Ö Ai fini della
valutazione Õ il fabbricante consente all'organismo
notificato di accedere a fini ispettivi ai locali di Ö progettazione, Õ fabbricazione,
ispezione, prova e deposito e gli fornisce tutte le necessarie informazioni, in
particolare: ê 2004/22/CE –
la documentazione relativa al sistema di qualità; ê 2004/22/CE
(adattato) ð nuovo –
i documenti relativi alla qualità previsti dalla
Ö indicati
nella Õ parte del sistema di
qualità relativa alla progettazione, quali risultati di analisi, calcoli,
prove, ecc.; –
i documenti relativi alla qualità previsti dalla
Ö indicati
nella Õ parte del sistema di
qualità relativa alla fabbricazione, quali rapporti ispettivi e dati relativi
alle prove, alle tarature, alla qualificazione del personale impiegato, ecc. 4.3. L'organismo notificato svolge
periodicamente verifiche ispettive per assicurarsi che il fabbricante mantenga
e applichi il sistema di qualità e trasmette al fabbricante un rapporto sulle
verifiche ispettive effettuate. 4.4. Inoltre, l'organismo notificato può
effettuare visite senza preavviso presso il fabbricante. In tale occasione,
l'organismo notificato può effettuare, o far effettuare, prove sul prodotto
Ö sullo
strumento Õ per verificare il
corretto funzionamento del sistema di qualità. L'organismo trasmette al
fabbricante un rapporto sulla visita e, se sono state effettuate prove, una
relazione sulle medesime. 5. Dichiarazione Ö Marcatura e
dichiarazione Õ scritta
di conformità 5.1. Il fabbricante appone a ciascuno
strumento di misura
che soddisfi i requisiti pertinenti Ö applicabili Õ della presente
direttiva la marcatura CE, la marcatura metrologica supplementare Ö di cui alla presente
direttiva Õ e, sotto la
responsabilità dell'organismo notificato di cui al punto 3.1, il numero
d'identificazione di quest'ultimo. 5.2. Per ciascun modello di strumento è redatta
Ö il fabbricante
redige Õ una dichiarazione di
conformità Ö scritta Õ che è tenuta
Ö tiene Õ a disposizione delle
autorità nazionali per un periodo di dieci anni a decorrere dalla fabbricazione ð dall'immissione sul mercato ï dell'ultimo
dello strumento. La dichiarazione in questione identifica il modello di
strumento per cui è stata redatta. ò nuovo Una copia di tale dichiarazione è messa a disposizione delle autorità
competenti su richiesta. ê 2004/22/CE Una copia di tale dichiarazione è fornita
unitamente a ciascuno strumento di misura che viene immesso sul mercato.
Tuttavia questo requisito può essere inteso in riferimento a un lotto o a una
partita anziché a singoli strumenti nei casi in cui un gran numero di strumenti
è fornito a un unico utente. ê 2004/22/CE
(adattato) ð nuovo 6. Per un periodo di Ö almeno Õ dieci anni a
decorrere dalla fabbricazione
dell'ultimo
dall' ð immissione sul mercato ï dello strumento, il
fabbricante deve tenere a disposizione delle autorità nazionali: ò nuovo –
la documentazione tecnica
di cui al punto 3.1; ê 2004/22/CE
(adattato) –
la documentazione relativa al sistema di qualità di
cui al punto 3.1, secondo
capoverso; –
gli aggiornamenti di cui al punto 3.5, e relativa
approvazione; –
le decisioni e le relazioni trasmesse
dall'organismo notificato di cui ai punti 3.5, 4.3 e 4.4. ê 2004/22/CE 7. Ogni
organismo notificato comunica periodicamente allo Stato membro che lo ha
designato l'elenco delle approvazioni dei sistemi di qualità rilasciate o
rifiutate; esso informa immediatamente lo Stato membro che lo ha designato
del ritiro dell'approvazione di un sistema di qualità. ò nuovo 7. Ciascun organismo notificato informa immediatamente le proprie
autorità notificanti circa le approvazioni dei sistemi qualità rilasciate o
ritirate, e, periodicamente o su richiesta, mette a disposizione di tali
autorità l'elenco delle approvazioni del sistema di qualità da esso rifiutate,
sospese o altrimenti limitate. ê 2004/22/CE 8. Mandatario ê 2004/22/CE
(adattato) ð nuovo 8. Gli obblighi spettanti al fabbricante previsti Ö di cui Õ ai punti 3.1, 3.5, 5.2
e 6 possono essere adempiuti, a nome del fabbricante e sotto la sua
responsabilità, dal suo mandatario ð purché siano specificati nel
mandato ï . 14. ALLEGATO
Ö MODULO Õ H1: DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ BASATA SULLA GARANZIA DI QUALITÀ TOTALE E SULL'ESAME DEL
PROGETTO 1. La dichiarazione di conformità
basata sulla garanzia di qualità totale e sull'esame del progetto è la
procedura di accertamento
Ö valutazione
della Õ di
conformità mediante la quale il fabbricante adempie gli obblighi definiti qui
di seguito ai punti 2 e
6, e garantisce e dichiara Ö , sotto la sua
esclusiva responsabilità, Õ che gli strumenti di
misura in questione soddisfano i requisiti pertinenti della presente
direttiva Ö ad essi
applicabili Õ . 2. Fabbricazione 2. Il fabbricante applica un sistema di qualità approvato, relativo
all'ispezione Ö della
progettazione, della fabbricazione e dello strumento finale Õ e alle prove
effettuate sul
prodotto finale, per lo
strumento
sullo strumento di misura in
questione secondo quanto previsto al punto 3, ed è assoggettato alla
sorveglianza prevista al punto 5. L'adeguatezza del progetto tecnico dello
strumento di misura è stata oggetto di esame ai sensi delle
disposizioni Ö a norma
del Õ punto 4. 3. Sistema di qualità 3.1. Il fabbricante presenta una domanda di accertamento
Ö valutazione Õ del suo sistema di
qualità ad un organismo notificato di sua scelta Ö per gli
strumenti di misura in questione Õ . ê 2004/22/CE La domanda contiene: ò nuovo –
il nome e l'indirizzo del
fabbricante e, nel caso in cui la domanda sia presentata dal mandatario, il
nome e l'indirizzo di quest'ultimo; ê 2004/22/CE –
tutte le informazioni pertinenti sulla categoria di
strumenti prevista; –
la documentazione relativa al sistema di qualità; ò nuovo –
una dichiarazione scritta
in cui si precisi che la medesima domanda non è stata presentata ad alcun altro
organismo notificato. ê 2004/22/CE
(adattato) 3.2. Il sistema di qualità garantisce la
conformità degli strumenti Ö di misura Õ ai requisiti pertinenti
della presente direttiva Ö ad essi
applicabili Õ . Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni
adottati dal fabbricante devono essere documentati in modo sistematico e
ordinato sotto forma di disposizioni, procedure e istruzioni scritte. Questa
documentazione relativa al sistema di qualità deve consentire Ö consente Õ un'interpretazione
coerente dei di
programmi, schemi, manuali e rapporti riguardanti la qualità. Detta documentazione Ö , in
particolare, Õ include, in particolare,
un'adeguata descrizione: –
degli obiettivi di qualità, della struttura
organizzativa, delle responsabilità di gestione in materia di qualità di
progettazione e di qualità dei prodotti Ö degli
strumenti Õ ; –
delle specifiche tecniche di progetto, comprese le
norme, che si intende applicare e, qualora non siano applicate integralmente i
Ö le norme
armonizzate e/o le specifiche tecniche Õ pertinenti documenti
di cui all'articolo
13, e dei mezzi che
verranno impiegati per garantire la conformità ai requisiti essenziali della
presente direttiva applicabili allo strumento Ö di misura Õ in questione; –
delle tecniche, dei processi e degli interventi
sistematici di controllo e di verifica di progetto che si intende applicare
nella progettazione degli strumenti Ö di misura Õ appartenenti alla
categoria in questione; ê 2004/22/CE –
delle tecniche, dei processi e degli interventi
sistematici di fabbricazione, di controllo della qualità e di garanzia della
qualità che si intende applicare; –
degli esami e delle prove che verranno effettuati
prima, durante e dopo la fabbricazione con indicazione della frequenza con cui
si intende effettuarli; ê 2004/22/CE
(adattato) –
della documentazione in materia di qualità, quali
rapporti ispettivi e dati relativi alle prove, alle tarature, alla
qualificazione del personale impiegato, ecc.; –
dei mezzi che consentono il controllo della qualità
del prodotto
Ö del progetto e
dello strumento Õ richiesta e
dell'efficacia del sistema di qualità. 3.3. L'organismo notificato valuta il sistema
di qualità per determinare se esso soddisfi i requisiti di cui al punto 3.2.
L'organismo presume la conformità a tali requisiti dei sistemi Ö degli elementi
del sistema Õ di qualità che
soddisfano le specifiche corrispondenti della norma nazionale che attua la
norma armonizzata pertinente Ö e/o le
specifiche tecniche Õ dal momento in cui siano
stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale i relativi riferimenti. Oltre a fornire consulenza Ö all'esperienza Õ sui sistemi di
gestione della qualità, il gruppo incaricato dell'accertamento deve avere adeguata
Ö disporre di
almeno un membro con Õ esperienza nel campo della
metrologia Ö riguardante lo
strumento Õ in questione e nella Öla relativaÕ tecnologia e deve
conoscere i requisiti applicabili della presente direttiva. La procedura di
Ö L' Õ accertamento
comprende una visita Ö di
valutazione Õ presso gli impianti
del fabbricante. La decisione viene notificata al fabbricante Ö o al suo
mandatario Õ . La notifica
contiene le conclusioni dell'esame Ö delle verifiche
ispettive Õ e la motivazione
circostanziata della decisione. ê 2004/22/CE 3.4. Il fabbricante si impegna a soddisfare
gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato e a fare in modo che
esso resti adeguato ed efficiente. 3.5. Il fabbricante tiene informato
l'organismo notificato che ha approvato il sistema di qualità di qualsiasi
modifica prevista del sistema di qualità. ê 2004/22/CE
(adattato) ð nuovo L'organismo notificato accerta le modifiche
proposte e decide se il sistema di qualità modificato continui a soddisfare i
requisiti di cui al punto 3.2, o se sia necessario una secondoa accertamento Ö valutazione Õ . L'organismo notifica la sua decisione al
fabbricante. La notifica contiene le conclusioni dell'esame e la motivazione
circostanziata della decisione. 3.6. Ogni organismo notificato comunica periodicamente
allo Stato membro che lo ha designato l'elenco delle Ö informa
immediatamente le proprie autorità notificanti circa le Õ approvazioni dei
sistemi di qualità rilasciate o rifiutate
ð ritirate ï ; esso Ö ,
periodicamente o su richiesta, mette a disposizione di tali autorità l'elenco
delle approvazioni del Õ informa immediatamente lo
Stato membro che lo ha designato del ritiro dell'approvazione di un
sistema di qualità ð da esso rifiutate, sospese o altrimenti
limitate ï . 4. Esame del progetto 4.1. Il fabbricante presenta una domanda di
esame del suo progetto all'organismo notificato di cui al precedente
punto 3.1. 4.2. La domanda deve consentire Ö consente Õ di comprendere il
progetto, il processo di fabbricazione e il funzionamento dello strumento,
nonché di accertare la conformità ai requisiti pertinenti della presente
direttiva Ö a esso
applicabili Õ . ê 2004/22/CE La domanda contiene: –
il nome e l'indirizzo del fabbricante; –
una dichiarazione scritta in cui si precisi che la
medesima domanda non è stata presentata ad alcun altro organismo notificato; ê 2004/22/CE
(adattato) ð nuovo –
la documentazione tecnica descritta all'articolo 1019.
La documentazione deve
consentire Ö consente Õ di accertare la
conformità dello strumento ai requisiti pertinenti della presente direttiva Ö e comprende
un'adeguata analisi e valutazione dei rischi Õ ; essa comprende il
progetto e il funzionamento dello strumento, nella misura in cui ciò risulti
pertinente ai fini dell'accertamento
Ö della
valutazione Õ ; –
la documentazione che attesti l'adeguatezza del
progetto tecnico. Tali documenti supplementari devono citare tutti i documenti
che sono stati applicati
Ö utilizzati Õ , in particolare
qualora non siano stati applicati integralmente i documenti normativi, Ö le norme
armonizzate e/o le specifiche tecniche pertinenti Õ di cui all'articolo 13,
e devono comprendere, se necessario,
i risultati delle prove effettuate dal laboratorio appropriato del fabbricante
oppure, a suo nome e sotto la sua responsabilità, da un altro laboratorio di
prova. 4.3. L'organismo notificato esamina la domanda
e qualora il progetto soddisfi le disposizioni della direttiva Ö i requisiti
della presente direttiva Õ applicabili allo
strumento di misura,
rilascia al fabbricante un attestato di esame CE Ö UE Õ del progetto. Tale
attestato contiene il nome e l'indirizzo del fabbricante, le conclusioni
dell'esame, le eventuali condizioni di validità e i dati necessari per
identificare lo
strumento Ö il
progetto Õ approvato. Ö L'attestato può
comprendere uno o più allegati Õ . 4.3.1. Tutte le parti pertinenti della
documentazione tecnica sono allegate all'attestato. 4.3.2.
L'attestato o ð e ï gli allegati contengono tutte le informazioni pertinenti al fine della
valutazione Ö della
conformità degli strumenti di misura fabbricati rispetto al progetto
esaminato Õ e del controllo del dispositivo in
funzione Ö in
servizio Õ , in particolare al
fine di garantire la conformità degli strumenti fabbricati con il tipo Ö progetto Õ per quanto concerne
la riproducibilità dei risultati e delle misure, quando essi sono correttamente
tarati tramite gli opportuni mezzi previsti. Nell'attestato figurano: ê 2004/22/CE
(adattato) –
le caratteristiche metrologiche del tipo di
strumento; –
i provvedimenti richiesti per garantire l'integrità
dello strumento (sigillo, identificazione del software …); –
informazioni su altri elementi necessari per
l'identificazione dello strumento e per verificarne la conformità visiva al tipo Ö progetto Õ ; –
se del caso, qualsiasi informazione specifica
necessaria per verificare le caratteristiche degli strumenti fabbricati; –
nel caso di una sottounità, tutte le informazioni
necessarie per garantire la compatibilità con altre sottounità o con gli
strumenti di misura. 4.3.3. L'organismo notificato redige a tale riguardo una relazione di
valutazione che tiene a disposizione dello Stato membro che lo ha designato.
Fatte salve le disposizioni dell'articolo 12 28, paragrafo 8
10, detto organismo rende pubblico
il contenuto di tale relazione, in tutto o in parte, solo previo consenso del
fabbricante. L'attestato è valido per dieci anni a
decorrere dalla data del rilascio, e può essere rinnovato per periodi
successivi di dieci anni. ê 2004/22/CE
(adattato) ð nuovo Se Ö Qualora il
progetto non soddisfi i requisiti applicabili della presente direttiva, Õ l'organismo
notificato decide
di rifiutare Ö rifiuta Õ il rilascio di un
attestato di esame del progetto, Ö e ne informa
il Õ esso deve notificare al
fabbricante la
Ö fornendo
una Õ motivazione
circostanziata di tale decisione Ö rifiuto Õ . 4.4. ð L'organismo notificato segue
l'evoluzione del progresso tecnologico generalmente riconosciuto e valuta se il
progetto approvato non è più conforme alle prescrizioni applicabili dello
strumento legislativo. Esso decide se tale progresso richieda ulteriori
indagini. In caso affermativo l'organismo notificato ne informa il
fabbricante. ï Il fabbricante tiene informato l'organismo notificato
che ha rilasciato l'attestato di esame CE Ö UE Õ del progetto di
qualsiasi modifica fondamentale
del progetto approvato. Qualora le modifiche al progetto approvato possano Ö che possa Õ influire sulla
conformità ai requisiti essenziali della presente direttiva,
Ö o Õ sulle condizioni di
validità dell'attestato. o sulle condizioni
previste per l'impiego dello strumento, le modifiche in questione devono essere
oggetto di un'ulteriore approvazione da parte dell'organismo notificato che
ha rilasciato l'attestato di esame CE del progetto. Tale Ö Tali modifiche
necessitano di un' Õ ulteriore
approvazione Ö – da parte
dell'organismo notificato che ha rilasciato l'attestato di esame UE del
progetto – Õ è rilasciata
sotto forma di un supplemento all'originario attestato di esame CE Ö UE Õ del progetto. 4.5. Ciascun organismo notificato comunica
periodicamente allo Stato membro che lo ha designato: Ö informa
immediatamente le proprie autorità notificanti circa Õ gli attestati di
esame CE
Ö UE del
progetto Õ del tipo rilasciati e i
relativi allegati; Ö e/o Õ i supplementi e le modifiche agli
attestati già rilasciati ð rilasciati o ritirati, e,
periodicamente o su richiesta, mette a disposizione di tali autorità l'elenco
degli attestati e/o degli eventuali supplementi rifiutati, sospesi o altrimenti
limitati ï . Ciascun organismo
notificato informa immediatamente lo Stato membro che lo ha designato del
ritiro di un attestato di esame CE di progetto. ò nuovo La Commissione, gli Stati membri e gli altri organismi notificati
possono ottenere, su richiesta, una copia degli attestati di esame UE del
progetto e/o dei relativi supplementi. Su richiesta, la Commissione e gli Stati
membri possono ottenere una copia della documentazione tecnica e dei risultati
degli esami effettuati dall'organismo notificato. L'organismo notificato conserva una copia dell'attestato di esame UE del
progetto, dei relativi allegati e supplementi, unitamente al fascicolo tecnico
con la documentazione presentata dal fabbricante, fino alla scadenza della
validità dell'attestato. ê 2004/22/CE
(adattato) ð nuovo 4.6. Il fabbricante o il suo mandatario conservano
una copia dell'attestato di esame CE Ö UE Õ del progetto nonché
dei relativi allegati e supplementi unitamente alla documentazione tecnica Ö a disposizione
delle autorità nazionali Õ per un periodo di
dieci anni a decorrere dalla data di ð immissione sul mercato ï fabbricazione dell'ultimo
dello strumento di misura. ê 2004/22/CE Qualora né il
fabbricante né il mandatario siano stabiliti nella Comunità, l'obbligo di
mettere a disposizione su richiesta la documentazione tecnica spetta alla
persona designata dal fabbricante. ê 2004/22/CE
(adattato) ð nuovo 5. Sorveglianza sotto la responsabilità dell'organismo notificato 5.1. La sorveglianza è intesa a garantire che
il fabbricante soddisfi Ö correttamente Õ tutti gli obblighi
derivanti dal sistema di qualità approvato. 5.2. Il Ö Ai fini della
valutazione Õ il fabbricante consente all'organismo
notificato di accedere a fini ispettivi ai locali di progettazione,
fabbricazione, ispezione, prova e deposito e gli fornisce tutte le necessarie
informazioni, in particolare: –
la documentazione relativa al sistema di qualità; –
i documenti relativi alla qualità previsti dalla
Ö indicati
nella Õ parte del sistema di
qualità relativa alla progettazione, quali risultati di analisi, calcoli,
prove, ecc.; –
i documenti relativi alla qualità previsti dalla
Ö indicati
nella Õ parte del sistema di
qualità relativa alla fabbricazione quali rapporti ispettivi e dati relativi
alle prove, alle tarature, alla qualificazione del personale impiegato, ecc. 5.3. L'organismo notificato svolge
periodicamente verifiche ispettive per assicurarsi che il fabbricante mantenga
e applichi il sistema di qualità e trasmette al fabbricante un rapporto sulle
verifiche ispettive effettuate. 5.4. Inoltre, l'organismo notificato può
effettuare visite senza preavviso presso il fabbricante. In tale occasione,
l'organismo notificato può effettuare, o far effettuare, prove sul prodotto
Ö sullo
strumento Õ per verificare il
corretto funzionamento del sistema di qualità. L'organismo trasmette al
fabbricante un rapporto sulla visita e, se sono state effettuate prove, una
relazione sulle medesime. 6. Dichiarazione Ö Marcatura e
dichiarazione Õ scritta
di conformità 6.1. Il fabbricante appone a ciascuno
strumento di misura
che soddisfi i requisiti pertinenti Ö applicabili Õ della presente
direttiva la marcatura CE, la marcatura metrologica supplementare Ö di cui alla
presente direttiva Õ e, sotto la
responsabilità dell'organismo notificato di cui al punto 3.1, il numero
d'identificazione di quest'ultimo. 6.2. Per ciascun modello di strumento è
redatta Ö il fabbricante
redige Õ una dichiarazione di
conformità Ö scritta Õ che è tenuta
Ö tiene Õ a disposizione delle
autorità nazionali per un periodo di dieci anni a decorrere dalla fabbricazione ð dall'immissione sul mercato ï dell'ultimo
dello strumento. La dichiarazione in questione identifica il modello di
strumento per cui è stata redatta e menziona il numero dell'attestato di esame CE Ö UE Õ del progetto. ò nuovo Una copia di tale dichiarazione è messa a disposizione delle autorità
competenti su richiesta. ê 2004/22/CE Una copia di tale dichiarazione è fornita
unitamente a ciascuno strumento di misura che viene immesso sul mercato.
Tuttavia questo requisito può essere inteso in riferimento a un lotto o a una
partita anziché a singoli strumenti nei casi in cui un gran numero di strumenti
è fornito a un unico utente. ê 2004/22/CE
(adattato) ð nuovo 7. Per un periodo di Ö almeno Õ dieci anni a
decorrere dalla fabbricazione
dell'ultimo
dall' ð immissione sul mercato ï dello strumento, il
fabbricante deve tenere a disposizione delle autorità nazionali: –
la documentazione Ö relativa al
sistema di qualità Õ di cui al punto 3.1, secondo capoverso; ê 2004/22/CE –
gli aggiornamenti di cui al punto 3.5, e relativa
approvazione; –
le decisioni e le relazioni trasmesse
dall'organismo notificato di cui ai punti 3.5, 5.3 e 5.4. 8. Mandatario ê 2004/22/CE
(adattato) ð nuovo 8. Ö Il mandatario
del fabbricante può presentare la domanda di cui ai punti 4.1 e 4.2 e
adempiere Õ Gli
gli obblighi spettanti al fabbricante
previsti di cui ai punti 3.1, 3.5, 4.4, 4.6, 6.2
e 7 possono essere
adempiuti, a nome del fabbricante e sotto la sua
responsabilità, dal
suo mandatario ð purché siano specificati nel
mandato ï . ê 2004/22/CE
(adattato) ALLEGATO MI-001 III CONTATORI DELL'ACQUA Ö (MI-001) Õ ê 2004/22/CE
(adattato) Ai contatori dell'acqua destinati alla
misurazione di volumi d'acqua pulita, fredda o riscaldata, ad uso residenziale,
commerciale e di industria leggera, si applicano i requisiti pertinenti
dell'allegato I, i requisiti specifici del presente allegato e le procedure di accertamento
Ö valutazione
della Õ di
conformità elencate nel presente allegato. DEFINIZIONI Contatore dell'acqua || || Strumento inteso a misurare, memorizzare e visualizzare, in condizioni di conteggio, il volume d'acqua che passa attraverso il trasduttore di misurazione. Portata minima (Q1) || || La portata d'acqua minima in presenza della quale il contatore dell'acqua fornisce indicazioni che soddisfano i requisiti in materia di errore massimo tollerato. Portata di transizione (Q2) || || La portata di transizione è il valore della portata che si situa tra la portata permanente e la portata minima, e in presenza del quale il campo di portata è diviso in due zone, la "zona superiore" e la "zona inferiore". A ciascuna zona corrisponde un errore massimo tollerato caratteristico. Portata permanente (Q3) || || La portata più elevata in presenza della quale il contatore dell'acqua è in grado di funzionare in modo soddisfacente in condizioni d'uso normali, vale a dire in presenza di un flusso stabile o intermittente. Portata di sovraccarico (Q4) || || La portata di sovraccarico è la portata più elevata in presenza della quale il contatore può funzionare in modo soddisfacente per un breve periodo di tempo senza deteriorarsi. REQUISITI
SPCEIFICI Condizioni di funzionamento nominali Il fabbricante deve specificare le condizioni
di funzionamento nominali dello strumento, e in particolare quanto qui di
seguito elencato. 1. Il campo di portata dell'acqua I valori del campo di portata debbono
soddisfare le seguenti condizioni: Q3/Q1 ≥ 10 Q2/Q1 = 1,6 Q4/Q3 = 1,25 Per un periodo di
cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente direttiva, il
quoziente Q2/Q1 può essere pari a 1,5, 2,5, 4, o 6,3. 2. L'intervallo di temperature dell'acqua da
misurare I valori dell'intervallo di temperature
debbono soddisfare le seguenti condizioni: variare da 0,1 °C ad almeno 30 °C,
oppure variare da 30 °C ad una temperatura
elevata, pari ad almeno 90 °C. Il contatore può essere progettato in modo
tale da funzionare in entrambi gli intervalli. 3. L'intervallo di pressione relativa
dell'acqua, che deve variare da 0,3 bar fino ad almeno 10 bar a Q3. 4. Per quanto concerne l'alimentazione
elettrica: il valore nominale della tensione di alimentazione in corrente
alternata e/o i limiti dell'alimentazione in corrente continua. Errore massimo tollerato 5. L'errore massimo tollerato, positivo o
negativo, per i volumi compresi tra la portata di transizione (Q2)
(compresa) e la portata di sovraccarico (Q4) è il seguente: 2% con una temperatura dell'acqua
≤ 30 °C, 3% con una temperatura dell'acqua
> 30 °C. 6. L'errore massimo tollerato, positivo o
negativo, per i volumi compresi tra la portata minima (Q1) e la
portata di transizione (Q2) (esclusa) è pari al 5% indipendentemente
dalla temperatura dell'acqua. ê 2009/137/CE 6 bis. Il contatore non deve sfruttare
l'errore massimo tollerato o favorire sistematicamente una delle parti. ê 2004/22/CE Effetto tollerato dei disturbi 7.1. Immunità elettromagnetica 7.1.1. L'effetto di un'interferenza
elettromagnetica in un contatore dell'acqua deve essere tale che: –
la variazione del risultato della misurazione non
superi il valore di variazione critico, qual è definito al punto 8.1.4
7.1.3, oppure –
l'indicazione del risultato della misurazione sia
tale da non poter essere interpretato come risultato valido, quale una
variazione momentanea che non può essere interpretata, memorizzata o trasmessa
come un risultato della misurazione. 7.1.2. Dopo aver subito un'interferenza
elettromagnetica, il contatore dell'acqua deve: –
riprendere il funzionamento entro l'errore massimo
tollerato, e –
conservare l'integrità di tutte le funzioni di
misurazione, e –
consentire di recuperare tutti i dati di misurazione
presenti immediatamente prima del disturbo. 7.1.3. Il valore di variazione critico è il
minore dei due seguenti valori: –
il volume corrispondente a metà della magnitudo
dell'errore massimo tollerato nella zona superiore del volume misurato; –
il volume corrispondente all'errore massimo
tollerato sul volume corrispondente alla portata permanente Q3 per
un minuto. 7.2. Durabilità Dopo l'esecuzione di una prova appropriata,
che tenga conto del periodo di tempo stimato dal fabbricante, devono essere
soddisfatti i seguenti criteri: 7.2.1. La variazione del risultato della
misurazione dopo la prova di durabilità rispetto al risultato della misurazione
iniziale, non deve superare: –
il 3% del volume misurato tra Q1 incluso
e Q2 escluso, –
l'1,5% del volume misurato tra Q2
incluso e Q4 incluso. 7.2.2. L'errore di indicazione del volume
misurato dopo la prova di durabilità non deve superare: –
± 6% del volume misurato tra Q1
(incluso) e Q2 (escluso), –
± 2,5% del volume misurato tra Q2
(incluso) e Q4 (incluso) per i contatori dell'acqua destinati a
misurare acqua con una temperatura variante da 0,1 °C a 30 °C, –
± 3,5% del volume misurato tra Q2
(incluso) e Q4 (incluso) per i contatori dell'acqua destinati a
misurare acqua con una temperatura variante da 30 °C a 90 °C. Idoneità 8.1. Il contatore deve poter essere installato
in modo da funzionare in qualsiasi posizione, salvo che su di esso non sia
apposta chiaramente diversa segnalazione. 8.2. Il fabbricante deve specificare se il
contatore è progettato per misurare il flusso inverso. In tal caso, il volume
del flusso inverso deve essere sottratto dal volume accumulato, oppure
registrato separatamente. Al flusso normale e al flusso inverso si applica il
medesimo errore massimo tollerato. I contatori dell'acqua che non sono progettati
per misurare il flusso inverso devono impedire un flusso inverso o sopportare
un flusso inverso accidentale senza subire deterioramenti o alterazioni delle
rispettive proprietà metrologiche. Unità di misura 9. Il volume misurato è indicato in metri
cubi. Messa in servizio ê 2004/22/CE
(adattato) 10. Lo Stato membro assicura che i requisiti
di cui ai punti 1, 2 e 3 siano determinati dal distributore Ö dall'impresa di
pubblica utilità Õ o dalla persona legalmente
designata per l'installazione del contatore, di modo che il contatore sia
idoneo alla misura accurata del consumo previsto o prevedibile. ê 2004/22/CE
(adattato) ACCERTAMENTO Ö VALUTAZIONE
DELLA Õ DI
CONFORMITÀ Le procedure di accertamento di Ö valutazione
della Õ conformità di cui
all'articolo 918
sono le seguenti: B + F o B + D o H1. ê 2004/22/CE
(adattato) ALLEGATO MI-002IV CONTATORI DEL GAS E DISPOSITIVI DI CONVERSIONE
DEL VOLUME Ö (MI-002) Õ ê 2004/22/CE
(adattato) Ai contatori del gas e ai dispositivi di
conversione del volume descritti qui di seguito, destinati ad essere impiegati
ad uso residenziale, commerciale e di industria leggera, si applicano i
requisiti pertinenti dell'allegato I, i requisiti specifici del presente
allegato e le procedure di accertamento di Ö valutazione
della Õ conformità elencate
nel presente allegato. DEFINIZIONI Contatore del gas || || Strumento inteso a misurare, memorizzare e visualizzare la quantità di gas combustibile (volume o massa) che vi passa attraverso. Dispositivo di conversione || || Dispositivo installato su un contatore del gas, che converte automaticamente la quantità misurata in condizioni di conteggio in una quantità in condizioni di base. Portata minima (Qmin) || || La portata minima in cui il contatore del gas fornisce indicazioni che soddisfano i requisiti in materia di errore massimo tollerato. Portata massima (Qmax) || || La portata massima in cui il contatore del gas fornisce indicazioni che soddisfano i requisiti in materia di errore massimo tollerato. Portata di transizione (Qt) || || La portata di transizione è il valore della portata che si situa tra la portata massima e la portata minima, e in cui il campo di portata è diviso in due zone, la "zona superiore" e la "zona inferiore". A ciascuna zona corrisponde un errore massimo tollerato caratteristico. Portata di sovraccarico (Qr) || || La portata di sovraccarico è la portata più elevata in presenza della quale il contatore può funzionare per un breve periodo di tempo senza deteriorarsi. Condizioni di base || || Le condizioni specifiche in cui si converte la quantità di fluido misurata. PARTE I
— REQUISITI SPCEIFICI DEI CONTATORI DEL GAS 1. Condizioni di funzionamento nominali Il fabbricante deve specificare le condizioni
di funzionamento nominali dello strumento, tenendo conto dei seguenti elementi: 1.1. Il campo di portata del gas deve almeno
soddisfare le seguenti condizioni: Classe || Qmax/Qmin || Qmax/Qt || Qr/Qmax 1,5 || ≥150 || ≥10 || 1,2 1,0 || ≥20 || ≥5 || 1,2 1.2. L'intervallo di temperatura del gas, con
un intervallo minimo di 40 °C. 1.3. Le condizioni relative al gas
combustibile Lo strumento dev'essere progettato per la
gamma di gas e per l'intervallo di pressioni di erogazione nel paese di
destinazione. In particolare, il fabbricante deve indicare: –
la famiglia o gruppo cui appartiene il gas; –
la pressione massima di funzionamento. 1.4. Un intervallo termico minimo di 50 °C per
quanto concerne l'ambiente climatico. 1.5. Il valore nominale della tensione di
alimentazione in corrente alternata e/o i limiti dell'alimentazione in corrente
continua. 2. Errore massimo tollerato 2.1. Contatore del gas indicante il
volume in condizioni di conteggio o massa. Tabella 1 Classe || 1,5 || 1,0 Qmin ≤ Q < Qt || 3% || 2% Qt ≤ Q ≤ Qmax || 1,5% || 1% ê 2009/137/CE Il contatore non deve sfruttare gli errori
massimi tollerati o favorire sistematicamente una parte. ê 2004/22/CE
(adattato) 2.2. Per un dispositivo di conversione di
temperatura che indica unicamente il volume convertito, l'errore massimo
tollerato del contatore è aumentato dello 0,5% in un intervallo di 30 °C
che si estende in forma simmetrica attorno alla temperatura specificata dal
fabbricante, che si situerà tra i 15 °C e i 25 °C. Al di fuori di
questo intervallo, è consentito un aumento addizionale dello 0,5% per ogni
divisione di 10 °C. 3. Effetto tollerato dei disturbi 3.1. Immunità elettromagnetica 3.1.1. L'effetto di un'interferenza
elettromagnetica in un contatore del gas Ö o in un
dispositivo di conversione del volume Õ deve essere tale
che: –
la variazione della misurazione non superi il
valore di variazione critico, qual è definito al punto 3.1.3, oppure –
l'indicazione del risultato della misurazione sia
tale da non poter essere interpretato come risultato valido, quale una
variazione momentanea che non può essere interpretata, memorizzata o trasmessa
come un risultato della misurazione. 3.1.2. Dopo aver subito un'interferenza
elettromagnetica, il contatore del gas deve: –
riprendere il funzionamento entro l'errore massimo
tollerato; –
conservare l'integrità di tutte le funzioni di
misurazione; –
consentire di recuperare tutti i dati di misurazione
presenti immediatamente prima del disturbo. 3.1.3. Il valore di variazione critico è il
minore dei due seguenti valori: –
la quantità corrispondente alla metà della
grandezza dell'errore massimo tollerato nella zona superiore del volume
misurato; –
la quantità corrispondente all'errore massimo
tollerato sulla quantità corrispondente ad un minuto alla portata massima. 3.2. Effetto dei flussi di disturbi a
monte e a valle Nel quadro delle condizioni di installazione
specificate dal fabbricante, l'effetto del flusso dei disturbi non dovrà
superare un terzo dell'errore massimo tollerato. 4. Durabilità Dopo l'esecuzione di una prova appropriata,
che tenga conto del periodo di tempo stimato dal fabbricante, devono essere
soddisfatti i seguenti criteri: 4.1. Contatori della classe 1,5 4.1.1. La variazione del risultato della
misurazione dopo la prova di durabilità rispetto al risultato della misurazione
iniziale per le portate nei campi di funzionamento da Qt a Qmax
non deve superare di più del 2% il risultato della misurazione. 4.1.2. L'errore di indicazione dopo la prova
di durabilità non deve superare il doppio dell'errore massimo tollerabile di
cui alla sezione 2. 4.2. Contatori della classe 1,0 4.2.1. La variazione del risultato della
misurazione dopo la prova di durabilità rispetto al risultato della misurazione
iniziale non deve superare un terzo dell'errore massimo tollerabile di cui alla
sezione 2. 4.2.2. L'errore di indicazione dopo la prova
di durabilità non deve superare l'errore massimo tollerabile di cui alla
sezione 2. 5. Idoneità 5.1. Gli strumenti alimentati tramite la rete
elettrica (corrente alternata o continua) debbono essere provvisti di un
dispositivo di alimentazione elettrica di emergenza o di altro mezzo atto a
garantire l'integrità di tutte le funzioni di misura in caso di interruzione
della fonte di energia elettrica principale. 5.2. La fonte di energia dedicata dovrà avere
una durata utile di almeno cinque anni. Una volta trascorso il 90% di tale
periodo, dovrà comparire un'avvertenza appropriata. 5.3. Il dispositivo indicatore deve disporre
di un numero di cifre sufficiente a garantire che la quantità circolata nel
corso di 8 000 ore a Qmax non faccia ritornare le cifre ai
valori iniziali. 5.4. Il contatore deve poter essere installato
in modo da funzionare in qualsiasi posizione indicata dal fabbricante nelle sue
istruzioni di installazione. 5.5. Il contatore deve essere munito di un
dispositivo che permetta di effettuare prove in un tempo ragionevole. 5.6. Il contatore deve rispettare l'errore
massimo tollerato in ogni direzione di flusso o solo nella direzione di flusso
chiaramente indicata. 6. Unità La quantità misurata dev'essere visualizzata
in metri cubi (simbolo = m3) o in chilogrammi (simbolo
kg). PARTE
II — REQUISITI SPCEIFICI — DISPOSITIVI DI CONVERSIONE DEL VOLUME ê 2004/22/CE
(adattato) Un dispositivo di conversione del volume
costituisce una sottounità a titolo del secondo trattino dell'articolo 4, lettera b)
Ö quando si
affianca a uno strumento di misura con cui è compatibile Õ . ê 2004/22/CE Per un dispositivo di conversione del volume
si richiedono gli stessi requisiti essenziali previsti per i contatori del gas,
se applicabili. Sono inoltre d'applicazione i seguenti requisiti: 7. Condizioni di base dei valori convertiti Il fabbricante deve specificare le condizioni
di base dei valori convertiti. 8. Errore massimo tollerato –
0,5% a temperatura ambiente
20 °C ± 3 °C, umidità ambiente 60% ± 15%, valori
nominali di erogazione di energia elettrica; –
0,7% per dispositivi di conversione termica in
condizioni di funzionamento nominali; –
1% per altri dispositivi di conversione in
condizioni di funzionamento nominali. Nota: non si tiene conto dell'errore del
contatore. ê 2009/137/CE Il dispositivo di conversione del volume non
deve sfruttare gli errori massimi tollerati o favorire sistematicamente una
parte. ê 2004/22/CE
(adattato) 9. Idoneità 9.1. Un dispositivo di conversione elettronico
deve essere in grado di individuare i parametri pertinenti per l'accuratezza
della misurazione allorquando si trova a funzionare al di fuori dei campi di
funzionamento indicati dal fabbricante. In siffatti casi, il dispositivo di
conversione deve interrompere l'integrazione della quantità convertita e può
calcolare separatamente il totale della quantità convertita per il tempo in cui
si è trovato al di fuori delle condizioni di funzionamento. 9.2. Un dispositivo di conversione elettronico
deve essere in grado di indicare tutti i dati pertinenti per la misurazione
senza attrezzatura supplementare. PARTE
III — MESSA IN SERVIZIO E ACCERTAMENTO DI Ö VALUTAZIONE
DELLA Õ
CONFORMITÀ Messa in servizio 10. a) Qualora uno Stato membro
prescriva la misura dell'uso residenziale, esso consente che tale misura sia
effettuata per mezzo di qualsiasi contatore della classe 1,5 e da contatori
della classe 1,0 aventi un rapporto Qmax/Qmin pari o
superiore a 150. b) Qualora uno Stato membro
prescriva la misura dell'uso commerciale e/o industriale leggero, esso consente
che tale misura sia effettuata per mezzo di qualsiasi contatore della classe
1,5. ê 2004/22/CE
(adattato) c) Per quanto riguarda i requisiti
di cui sopra ai punti 1.2 e 1.3, gli Stati membri assicurano che le proprietà
siano determinate dal
distributore Ö dall'impresa di
pubblica utilità Õ o dalla persona
legalmente designata per l'installazione del contatore, di modo che il
contatore sia idoneo alla misura accurata del consumo previsto o prevedibile. ê 2004/22/CE
(adattato) ACCERTAMENTO DI Ö VALUTAZIONE
DELLA Õ CONFORMITÀ Le procedure di accertamento di Ö valutazione
della Õ conformità di cui
all'articolo 918
tra le quali il fabbricante può scegliere sono le seguenti: ê 2004/22/CE
(adattato) B + F, Ö o Õ B + D o
H1. ALLEGATO MI-003 V CONTATORI DI ENERGIA ELETTRICA ATTIVA Ö (MI-003) Õ ê 2004/22/CE
(adattato) Ai contatori di energia elettrica attiva
destinati ad uso residenziale, commerciale, e industriale leggero si applicano
i requisiti pertinenti dell'allegato I, i requisiti specifici del presente
allegato e le procedure di accertamento di Ö valutazione
della Õ conformità elencate
nel presente allegato. Nota: I contatori di energia elettrica
possono essere usati in combinazione con trasformatori esterni, a seconda della
tecnica di misurazione applicata. Tuttavia, questo allegato contempla soltanto
i contatori elettrici e non i trasformatori. DEFINIZIONI Un contatore di energia elettrica attiva è un
dispositivo che misura l'energia elettrica attiva consumata in un circuito I || = || intensità della corrente elettrica che circola nel contatore; In || = || corrente di riferimento specificata per cui è stato progettato il trasformatore in funzione; Ist || = || valore minimo dichiarato di I in corrispondenza del quale il contatore registra energia elettrica attiva a fattore di potenza unitario (contatori polifase a carico equilibrato); Imin || = || valore di I al di sopra del quale l'errore si mantiene entro i limiti massimi tollerabili (contatori polifase a carico equilibrato); Itr || = || valore di I al di sopra del quale l'errore si mantiene entro i limiti minori tollerabili corrispondenti all'indice della classe del contatore; Imax || = || valore massimo di I per cui l'errore rimane entro i limiti massimi tollerabili; U || = || tensione dell'energia elettrica fornita al contatore; Un || = || tensione dell'energia elettrica di riferimento specificata; f || = || frequenza della tensione elettrica fornita al contatore; fn || = || frequenza di riferimento specificata; PF || = || fattore di potenza = cosφ = coseno dello sfasamento φ tra I e U. REQUISITI
SPCEIFICI 1. Accuratezza Il fabbricante specifica l'indice di classe
dei contatori. Gli indici di classe sono così definiti: classe A, classe B e
classe C. 2. Condizioni di funzionamento nominali Il fabbricante specifica le condizioni di
funzionamento nominali del contatore; in particolare: i valori di fn, Un, In,
Ist, Imin, Itr e Imax applicabili
al contatore. Per i valori prescelti, il contatore deve soddisfare le
condizioni della tabella 1. Tabella 1 || Classe A || Classe B || Classe C Per contatori a collegamento diretto || || || Ist || ≤ 0,05 · Itr || ≤ 0,04 · Itr || ≤ 0,04 · Itr Imin || ≤ 0,5 · Itr || ≤ 0,5 · Itr || ≤ 0,3 · Itr Imax || ≥ 50 · Itr || ≥ 50 · Itr || ≥ 50 · Itr Per contatori funzionanti tramite un trasformatore || || || Ist || ≤ 0,06 · Itr || ≤ 0,04 · Itr || ≤ 0,02 · Itr Imin || ≤ 0,4 · Itr || ≤ 0,2 · Itr[31] || ≤ 0,2 · Itr In || = 20 · Itr || = 20 · Itr || = 20 · Itr Imax || ≥ 1,2 · In || ≥ 1,2 · In || ≥ 1,2 · In La tensione elettrica, la frequenza e gli
intervalli di fattore di potenza entro i quali il contatore soddisfa i
requisiti in materia di errore massimo tollerato di cui alla tabella 2 del
presente allegato. Questi tengono conto delle caratteristiche tipiche della
corrente elettrica erogata dai sistemi pubblici di distribuzione, cioè la
tensione e la frequenza. I valori di tensione elettrica e di frequenza
devono essere pari almeno a: 0,9 · Un ≤ U
≤ 1,1 · Un 0,98 · fn ≤ f
≤ 1,02 · fn L'intervallo del fattore di potenza deve
essere almeno da cosφ = 0,5 induttivo a
cosφ = 0,8 capacitivo. 3. Errori massimi tollerati Gli effetti dei vari misurandi e delle
grandezze d'influenza (a, b, c …) sono valutati separatamente, mentre tutti gli
altri misurandi e grandezze d'influenza devono essere mantenuti relativamente
costanti ai loro valori di riferimento. L'errore di misurazione, che non deve
superare il limite massimo tollerabile di cui alla tabella 2, è calcolato come
segue: Errore di misurazione = 2√(a2
+ b2 + c2 …) Allorché il contatore funziona a corrente di
carico variabile gli errori in percentuale non devono superare i limiti indicati
nella tabella 2. Tabella 2 Errori massimi tollerati in percentuale a condizioni di funzionamento nominali, livelli di corrente di carico definito e temperatura di funzionamento || Temperature di funzionamento || Temperature di funzionamento || Temperature di funzionamento || Temperature di funzionamento Classe del contatore || + 5 °C … + 30 °C || - 10 °C … + 5 °C o + 30 °C … + 40 °C || - 25 °C … - 10 °C o + 40 °C … + 55 °C || - 40 °C … - 25 °C o + 55 °C … + 70 °C A || B || C || A || B || C || A || B || C || A || B || C Contatori monofase; contatori polifase, se funzionanti con carichi equilibrati || || || || || || || || || || || || Imin ≤ I < Itr || 3,5 || 2 || 1 || 5 || 2,5 || 1,3 || 7 || 3,5 || 1,7 || 9 || 4 || 2 Itr ≤ I ≤ Imax || 3,5 || 2 || 0,7 || 4,5 || 2,5 || 1 || 7 || 3,5 || 1,3 || 9 || 4 || 1,5 Contatori polifase, se funzionanti con carico monofase || || || || || || || || || || || || Itr ≤ I ≤ Imax, vedi eccezione in appresso || 4 || 2,5 || 1 || 5 || 3 || 1,3 || 7 || 4 || 1,7 || 9 || 4,5 || 2 Per i contatori polifase
elettromeccanici l'intervallo gamma di corrente per carichi monofase è limitato
a 5Itr ≤ I ≤ Imax. Se un contatore funziona a intervalli di
temperatura diversi, si applica l'errore massimo tollerato relativo. ê 2009/137/CE Il contatore non deve sfruttare gli errori
massimi tollerati o favorire sistematicamente una parte. ê 2004/22/CE
(adattato) 4. Effetto tollerato dei disturbi 4.1. Generalità Poiché i contatori elettrici sono direttamente
collegati al cavo principale di erogazione che è anche uno dei misurando, per i
contatori elettrici si utilizza un ambiente elettromagnetico speciale. Il contatore dev'essere conforme all'ambiente
elettromagnetico E2 e ai requisiti complementari Ö supplementari Õ di cui ai punti 4.2
e 4.3 più avanti. L'ambiente elettromagnetico e gli effetti
tollerati rispecchiano una situazione in cui si registrano disturbi di lunga
durata che non influenzano l'accuratezza oltre i valori critici di variazione,
e in cui i disturbi passeggeri, che potrebbero causare un degrado temporaneo o
una perdita di funzionalità o di rendimento ma da cui il contatore si
riprenderà, non influenzano l'accuratezza oltre i valori critici di variazione. Qualora vi sia un alto rischio di fulmini o
prevalgano le reti aeree di fornitura dell'elettricità, si provvede alla
protezione delle caratteristiche metrologiche del contatore. 4.2. Effetti dei disturbi di lunga durata Tabella 3 Valori critici di variazione per disturbi di lunga durata Disturbo || Valori critici di variazione in % per contatori delle classi A || B || C Sequenza di fase invertita || 1,5 || 1,5 || 0,3 Squilibrio di tensione (solo per contatori polifase) || 4 || 2 || 1 Contenuti armonici nei circuiti elettrici[32] || 1 || 0,8 || 0,5 Corrente continua e armoniche nel circuito elettrico[33] || 6 || 3 || 1,5 Raffiche (burst) || 6 || 4 || 2 Campi magnetici; Campo elettromagnetico ad alta frequenza (radiofrequenza irradiata); Disturbi indotti da campi di radiofrequenze e immunità da onde oscillanti || 3 || 2 || 1 4.3. Effetti tollerati di fenomeni
elettromagnetici passeggeri 4.3.1. Gli effetti di un disturbo
elettromagnetico su un contatore di energia elettrica dovranno essere tali che
durante o subito dopo il disturbo: –
ogni uscita destinata a testare l'accuratezza del
contatore non produca segnali o impulsi corrispondenti a un'energia oltre il
valore di variazione critico e in un lasso di tempo ragionevole dovranno –
recuperare la capacità di funzionamento entro i
limiti dell'errore massimo tollerato, e –
conservare l'integrità di tutte le funzioni di
misurazione, e –
consentire il recupero di tutti i dati di
misurazione presenti immediatamente prima del verificarsi del disturbo, e –
non indichi indicare nell'energia registrata una variazione
superiore ai valori critici. Il valore critico di variazione in kWh è pari
a m Un Imax · 10-6 (m = numero degli elementi di misura
del contatore, Un in Volts e Imax in Amps). 4.3.2. Per la sovracorrente il valore critico
di variazione è 1,5%. 5. Idoneità 5.1. Al di sotto del voltaggio di
funzionamento nominale, l'errore positivo del contatore non supera + 10%. 5.2. Il visualizzatore dell'energia totale ha
un numero di cifre sufficienti a garantire che l'indicazione non ritorni al
valore iniziale quando il contatore abbia funzionato per 4 000 ore a pieno
carico (I = Imax, U = Un e
PF = 1), né il visualizzatore possa essere azzerato durante l'uso. 5.3. Nel caso di mancanza di energia elettrica
nel circuito, le quantità di energia elettrica misurate debbono restare
disponibili alla lettura per un periodo pari ad almeno 4 mesi. 5.4. Funzionamento
senza carico Quando la tensione è applicata senza che nel
circuito elettrico circoli la corrente (il circuito elettrico è un circuito
aperto) il contatore non registra energia a tensioni fra 0,8 Un e
1,1 Un. 5.5. Avvio Il contatore inizia e continua a registrare a
Un, PF = 1 (contatore polifase a carichi equilibrati) e ad
una corrente pari a Ist. 6. Unità L'energia elettrica misurata dev'essere
visualizzata in chilowattora o in megawattora. 7. Messa in servizio a) Qualora uno Stato membro
prescriva la misura dell'uso residenziale, esso consente che tale misura sia
effettuata per mezzo di qualsiasi contatore della classe A. Per scopi specifici
lo Stato membro è autorizzato a prescrivere qualsiasi contatore della classe B. b) Qualora uno Stato membro
prescriva la misura dell'uso commerciale e/o industriale leggero, esso consente
che tale misura sia effettuata per mezzo di qualsiasi contatore della classe B e/o della classe C.
Per scopi specifici lo Stato membro è autorizzato a prescrivere qualsiasi
contatore della classe C. ê 2004/22/CE
(adattato) c) Lo Stato membro assicura che
l'intervallo di corrente sia determinato dal distributore Ö dall'impresa di
pubblica utilità Õ o dalla persona
legalmente designata per l'installazione del contatore, di modo che il
contatore sia idoneo alla misura accurata del consumo previsto o prevedibile. ê 2004/22/CE
(adattato) ACCERTAMENTO DI Ö VALUTAZIONE
DELLA Õ CONFORMITÀ Le procedure di accertamento di Ö valutazione della Õ conformità di cui all'articolo 918 tra le quali il fabbricante potrà
scegliere sono le seguenti: B + F o B + D o H1. ê 2004/22/CE
(adattato) ALLEGATO MI-004 VI CONTATORI DI CALORE Ö (MI-004) Õ ê 2004/22/CE
(adattato) I requisiti pertinenti dell'allegato I, i
requisiti specifici e le procedure di accertamento di Ö valutazione
della Õ conformità elencati
in questo allegato si applicano ai contatori di calore di seguito descritti e
destinati ad uso residenziale, commerciale e per l'industria leggera. DEFINIZIONI Un contatore di calore è uno strumento
destinato a misurare il calore che, in un circuito di scambio termico, è
assorbito o rilasciato da un liquido denominato liquido di trasmissione di
calore. Un contatore è o uno strumento completo,
oppure uno strumento composto dalle sottounità "sensore di flusso",
"coppia di sensori di temperatura" e "calcolatore",
conformemente alle definizioni dell'articolo 4, lettera
b) paragrafo 2,
o ad una combinazione delle medesime. θ || = || la temperatura del liquido di trasmissione di calore; θin || = || valore di θ all'ingresso del circuito di scambio termico; θout || = || valore di θ all'uscita del circuito di scambio termico; Δθ || = || la differenza di temperatura θin — θout con Δθ ≥ 0; θmax || = || il limite superiore di θ ai fini del corretto funzionamento del contatore entro l'errore massimo tollerato; θmin || = || il limite inferiore di θ ai fini del corretto funzionamento del contatore entro l'errore massimo tollerato; Δθmax || = || limite superiore di Δθ ai fini del corretto funzionamento del contatore entro l'errore massimo tollerato; Δθmin || = || limite inferiore di Δθ ai fini del corretto funzionamento del contatore entro l'errore massimo tollerato; q || = || portata del liquido di trasmissione di calore; qs || = || valore massimo di q consentito per brevi periodi ai fini del corretto funzionamento del contatore; qp || = || valore massimo di q consentito in permanenza ai fini del corretto funzionamento del contatore; qi || = || valore minimo di q consentito ai fini del corretto funzionamento del contatore; P || = || potenza termica dello scambio termico; Ps || = || limite superiore di P consentito ai fini del corretto funzionamento del contatore. REQUISITI
SPCEIFICI 1. Condizioni di funzionamento nominali Il fabbricante deve specificare i valori nominali
delle condizioni di funzionamento, vale a dire: 1.1. Per la temperatura del liquido: θmax,
θmin, –
per le differenze di temperatura: Δθmax,
Δθmin, soggetti alle seguenti restrizioni:
Δθmax/Δθmin ≥ 10;
Δθmin = 3 K o 5 K o 10 K. 1.2. Per la pressione del liquido: la massima
pressione interna positiva che il contatore di calore può tollerare in regime
permanente al limite superiore dell'intervallo di temperature. 1.3. Per le portate del liquido: qs,
qp, qi, dove i valori di qp e qi
sono soggetti alla seguente restrizione: qp/qi
≥ 10. 1.4. Per la potenza termica: Ps. 2. Classi di accuratezza Per i contatori di calore si definiscono le
seguenti classi di accuratezza: 1, 2, 3. 3. 3. Errori massimi tollerati applicabili agli strumenti completi Gli errori massimi tollerati relativi
applicabili ad un contatore termico completo, espressi in percentuale del
valore reale per ciascuna classe di accuratezza, sono i seguenti: –
per la classe 1: E = Ef + Et
+ Ec, dove Ef, Et, Ec corrispondono
ai valori di cui ai punti da 7.1 a 7.3; –
per la classe 2: E = Ef + Et
+ Ec, dove Ef, Et, Ec corrispondono
ai valori di cui ai punti da 7.1 a 7.3; –
per la classe 3: E = Ef + Et
+ Ec, dove Ef, Et, Ec corrispondono
ai valori di cui ai punti da 7.1 a 7.3. ê 2009/137/CE Il contatore termico completo non deve
sfruttare gli errori massimi tollerati o favorire sistematicamente una parte. ê 2004/22/CE 4. Influenze tollerate di disturbi elettromagnetici 4.1. Lo strumento non deve essere influenzato
da campi magnetici statici e da campi elettromagnetici a frequenza di rete. 4.2. L'influenza di un'interferenza
elettromagnetica dev'essere tale che la variazione del risultato della
misurazione non sia superiore al valore di variazione critico definito al
requisito 4.3, oppure il risultato della misurazione sia indicato in modo tale
da non poter essere interpretato come valido. 4.3. Il valore di variazione critico per un
contatore termico completo è pari al valore assoluto dell'errore massimo
tollerato applicabile a un contatore termico (vedi punto 3). 5. Durabilità Dopo l'esecuzione di una prova appropriata,
che tenga conto del periodo di tempo stimato dal fabbricante, devono essere
soddisfatti i seguenti criteri: 5.1. Sensori di flusso: la variazione del
risultato della misurazione dopo la prova di durabilità rispetto al risultato
della misurazione iniziale non deve superare il valore di variazione critico. 5.2. Sensori di temperatura: la variazione del
risultato della misurazione dopo la prova di durabilità rispetto al risultato
della misurazione iniziale non deve superare 0,1 °C. 6. Indicazioni su un contatore termico –
Classe di accuratezza –
Limiti di portata –
Limiti di temperatura –
Limiti di differenza di temperatura –
Posizione del sensore di flusso — portata o ritorno –
Indicazione della direzione del flusso 7. Sottounità Le disposizioni per le sottounità possono
essere applicate a sottounità prodotte dallo stesso fabbricante o da diversi
fabbricanti. Qualora un contatore di calore sia costituito da sottounità i
requisiti essenziali per il contatore di calore si applicano ugualmente, nei
casi pertinenti, alle sottounità. Si applicano inoltre i requisiti seguenti: 7.1. L'errore massimo tollerato del sensore di
flusso, espresso in% per le classi di accuratezza: –
classe 1: Ef = (1 + 0,01
qp/q), ma non superiore a 5%, –
classe 2: Ef = (2 + 0,02
qp/q), ma non superiore a 5%, –
classe 3: Ef = (3 + 0,05
qp/q), ma non superiore a 5%, dove l'errore Ef si riferisce al
valore indicato come valore reale della relazione tra il segnale di uscita del
sensore di flusso e la massa o volume. 7.2. L'errore massimo tollerato per la coppia
di sensori di temperatura, espresso in%: –
Et = (0,5 + 3 · Δθmin/Δθ), dove l'errore Et si riferisce al
valore indicato come valore reale della relazione tra segnale di uscita della
coppia di sensori di temperatura e differenza delle temperature. 7.3. L'errore massimo tollerato relativo per
il calcolatore, espresso in%: –
Ec = (0,5 + Δθmin/Δθ), dove l'errore Ec si riferisce al
valore indicato come valore reale del calore. 7.4. Il valore di variazione critico per la
sottounità di un contatore termico è pari al rispettivo valore assoluto
dell'errore massimo tollerato applicabile alla sottounità (vedi punti 67.1, 67.2 o 67.3). 7.5. Indicazioni sulle sottounità Sensore di flusso: || Classe di accuratezza Limiti di portata Limiti di temperatura Fattore nominale del contatore (ad esempio: litri/impulso) o segnale d'uscita corrispondente Indicazione della direzione del flusso Coppia di sensori di temperatura: || Identificazione del tipo (per esempio: Pt 100) Limiti di temperatura Limiti di differenza di temperatura Calcolatore: || Tipo di sensori di temperatura – Limiti di temperatura – Limiti di differenza di temperatura – Fattore di misura nominale richiesto (ad esempio: litri/impulso) o segnale di entrata corrispondente proveniente dal sensore di flusso – Posizione del sensore di flusso — flusso o ritorno MESSA
IN SERVIZIO 8. a) Qualora uno Stato membro
prescriva la misura dell'uso residenziale, esso consente che tale misura sia
effettuata per mezzo di qualsiasi contatore della classe 3. b) Qualora uno Stato membro
prescriva la misura dell'uso commerciale e/o industriale leggero, esso può
prescrivere qualsiasi contatore della classe 2. ê 2004/22/CE
(adattato) c) Circa i requisiti di cui ai
punti da 1.1 a 1.4, gli Stati membri assicurano che le caratteristiche siano
determinate dal
distributore Ö dall'impresa di
pubblica utilità Õ o dalla persona
legalmente designata per l'installazione del contatore, di modo che il
contatore sia idoneo alla misura accurata del consumo previsto o prevedibile. ê 2004/22/CE
(adattato) ACCERTAMENTO DI Ö VALUTAZIONE
DELLA Õ CONFORMITÀ Le procedure di accertamento di Ö valutazione della Õ conformità di cui all'articolo 918 tra le quali il fabbricante potrà
scegliere sono le seguenti:B + F o B + D o H1. ê 2004/22/CE (adattato) ALLEGATO MI-005 VII SISTEMI DI MISURA PER LA MISURAZIONE
CONTINUA E DINAMICA DI QUANTITÀ DI LIQUIDI DIVERSI DALL'ACQUA Ö (MI-005) Õ ê 2004/22/CE
(adattato) Agli strumenti di misura destinati alla
misurazione continua e dinamica di quantità (volumi e masse) di liquidi diversi
dall'acqua si applicano i requisiti essenziali pertinenti dell'allegato I, i
requisiti specifici del presente allegato e le procedure di Ö valutazione
della Õ accertamento
di
conformità elencate nel presente allegato. Se pertinente i termini
"volume, ed L" di questo allegato possono essere letti: "massa e
kg". DEFINIZIONI Misuratore || || Strumento inteso a misurare in modo continuato, memorizzare e visualizzare, in condizioni di misura, la quantità del liquido che passa attraverso il trasduttore di misurazione in un condotto chiuso e a pieno carico. Calcolatore || || La parte del misuratore che riceve i segnali di output dal trasduttore (dai) (trasduttori) da uno o più trasduttori di misurazione ed eventualmente da strumenti di misura associati e indica i risultati della misurazione. Strumento di misura associato || || Uno strumento collegato al calcolatore per misurare le quantità caratteristiche del liquido, allo scopo di fare una correzione e/o una conversione. Dispositivo di conversione || || La parte del calcolatore che, tenendo conto delle caratteristiche del liquido (temperatura, densità ecc.) misurate mediante strumenti di misura associati, ovvero immagazzinate in una memoria, converte automaticamente: – in un volume in condizioni di base e/o in una massa la quantità del liquido misurato alle condizioni di misura, oppure – in un volume alle condizioni di misura e/o in un volume e alle condizioni di base la massa del liquido misurato alle condizioni di misura. Nota: Un dispositivo di conversione include i relativi strumenti di misura associati. Condizioni di base || || Le condizioni specifiche in cui è convertita la quantità di liquido misurata alle condizioni di misura. Sistema di misurazione || || Sistema che include il misuratore stesso e tutti i dispositivi necessari a garantire una corretta misurazione o intesi ad agevolare le operazioni di misurazione. Distributore di carburante || || Un sistema di misura per il rifornimento di carburante di veicoli a motore, piccole imbarcazioni e piccoli aeromobili. Sistema self-service || || Il sistema che consente al cliente di fare uso di un sistema di misura per ottenere liquidi per il proprio uso personale. Dispositivo self-service || || Lo specifico dispositivo che è parte di un sistema self-service e consente a uno o più sistemi di misura di funzionare nel sistema self-service. Quantità minima misurata (QMM) || || La quantità minima misurata è la più piccola quantità di liquido per la quale la misurazione è accettabile dal punto di vista metrologico per il sistema di misurazione. Indicazione diretta || || L'indicazione, volume o massa, corrispondente alla misura e che il misuratore è fisicamente in grado di misurare. Nota: L'indicazione diretta può essere convertita nell'indicazione di un'altra quantità mediante l'uso di un dispositivo di conversione. Interrompibile/non interrompibile || || Un sistema di misura è considerato interrompibile/non interrompibile quando il flusso di liquido può/non può essere arrestato facilmente e con rapidità. Campo di portata || || Il campo tra la portata minima (Qmin) e la portata massima (Qmax). REQUISITI
SPCEIFICI 1. Condizioni di funzionamento nominali Il fabbricante deve specificare le condizioni
di funzionamento nominali dello strumento, e in particolare: 1.1. Il campo di portata Il campo di portata deve rispettare le
seguenti condizioni: i) il campo di portata di uno
strumento di misura deve rientrare nel campo di portata di ciascuno dei suoi
elementi, in particolare del misuratore; ii) misuratore e sistema di misura. Tabella 1 Sistema di misura specifico || Caratteristica del liquido || Rapporto minimo Qmax : Qmin Distributori di carburante || Gas non liquefatti Ö Eccetto gas liquefatti Õ || 10 : 1 Gas liquefatti || 5 : 1 Sistema di misura || Liquidi criogenici || 5 : 1 Sistemi di misura su condotta e sistemi di misura destinati al carico delle navi || Tutti i liquidi || Idoneo per l'uso Tutti gli altri sistemi di misura || Tutti i liquidi || 4 : 1 1.2. Le proprietà del liquido che lo strumento
deve misurare precisando il nome o il tipo del liquido o le sue caratteristiche
peculiari, vale a dire: –
intervallo di temperature; –
intervallo di pressioni; –
intervallo di densità; –
intervallo di viscosità. 1.3. Il valore nominale della tensione di
alimentazione in corrente alternata e/o limiti della tensione di alimentazione
in corrente continua. 1.4. Le condizioni di base per i valori
convertiti. Nota: ê 2004/22/CE
(adattato) Il punto 1.4 non pregiudica
l'obbligo per gli Stati membri di prescrivere una temperatura di 15 °C
conformemente all'articolo 312, paragrafo 12, della direttiva 92/81/CEE
2003/96/CE del Consiglio, del 19
ottobre 1992 27 ottobre
2003, relativa
all'armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali (1)
Ö che ristruttura
il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e
dell'elettricità Õ [34] o, per gli oli pesanti combustibili, il gas di
petrolio liquefatto e il metano, un'altra temperatura conformemente
all'articolo 3, paragrafo 2, della stessa direttiva. ê 2004/22/CE
(adattato) 2. Classificazione dell'accuratezza ed errori massimi tollerati 2.1. Per le quantità eguali o superiori a due
litri, l'errore massimo tollerato è il seguente: Tabella 2 || Classe di accuratezza || 0,3 || 0,5 || 1,0 || 1,5 || 2,5 Sistemi di misurazione (A) || 0,3% || 0,5% || 1,0% || 1,5% || 2,5% Misuratori (B) || 0,2% || 0,3% || 0,6% || 1,0% || 1,5% 2.2. Per le quantità inferiori a due litri,
l'errore massimo tollerato è il seguente: Tabella 3 Volume misurato V || Errore massimo tollerato V < 0,1 L || 4 × valore indicato nella tabella 2, applicato a 0,1 L 0,1 L ≤ V < 0,2 L || 4 × valore indicato nella tabella 3 Ö 2 Õ 0,2 L ≤ V < 0,4 L || 4 × valore indicato nella tabella 2, applicato a 0,4 L 0,4 L ≤ V < 1 L || 2 × valore indicato nella tabella 2 1 L ≤ V < 2 L || Valore indicato nella tabella 2, applicato a 2 L 2.3. Tuttavia, indipendentemente dalla
quantità misurata, la magnitudo dell'errore massimo tollerato è pari al
maggiore dei seguenti due valori: –
il valore assoluto dell'errore massimo tollerato
riportato nella tabella 2 o nella tabella 3; –
il valore assoluto dell'errore massimo tollerato
per la quantità minima misurata (Emin). 2.4.1. Per le quantità minime misurate
superiori od eguali a due litri, si applicano ambo le condizioni seguenti: Condizione 1 Emin deve soddisfare la condizione:
Emin ≥ 2 R, dove R è il più piccolo intervallo
di scala del dispositivo indicatore. Condizione 2 Emin è dato dalla formula: Emin = (2MMQ)
× (A/100), dove: –
MMQ è la quantità minima misurata, –
A è il valore numerico specificato nella riga A
della tabella 2. 2.4.2. Per le quantità minime misurate
inferiori a due litri, si applica la condizione 1 di cui sopra ed Emin
è pari al doppio del valore specificato nella tabella 3, e relativo alla riga A
della tabella 2. 2.5. Conversione delle indicazioni In caso di conversione delle indicazioni gli
errori massimi tollerati sono quelli riportati alla riga A della tabella 2. 2.6. Dispositivi di conversione In caso di conversione delle indicazioni
tramite un dispositivo di conversione, gli errori massimi tollerati sono pari a
± (A — B), dove A e B sono i valori specificati nella tabella 2. Parti dei dispositivi di conversione che
possono essere sottoposti a prova separatamente: a) Calcolatore Gli errori massimi tollerati,
positivi o negativi, per quanto concerne le indicazioni delle quantità di
liquido applicabili al calcolo, sono pari ad un decimo degli errori massimi
tollerati definiti alla riga A della tabella 2. b) Strumenti di misura associati Gli strumenti di misura associati
debbono avere un'accuratezza almeno pari a quella dei valori riportati alla
tabella 4: Tabella 4 EMT sulle misurazioni || Classi di accuratezza del sistema di misura 0,3 || 0,5 || 1,0 || 1,5 || 2,5 Temperatura || ± 0,3 °C || ± 0,5 °C || ± 1,0 °C Pressione || Meno di 1 MPa: ± 50 kPa Da 1 a 4 MPa: ± 5% Più di 4 MPa: ± 200 kPa Densità || ± 1 kg/m3 || ± 2 kg/m3 || ± 5 kg/m3 Questi valori si applicano
all'indicazione delle quantità caratteristiche del liquido visualizzato dal
dispositivo di conversione. c) Accuratezza della funzione di
calcolo L'errore massimo tollerato,
positivo o negativo, nel calcolo di ciascuna quantità caratteristica del
liquido è pari a due quinti del valore definito alla precedente lettera b). 2.7. Il requisito a) nel punto 2.6 si applica
a qualsiasi calcolo, non solo alla conversione. ê 2009/137/CE 2.8. Il sistema di misura non deve sfruttare i
valori massimi tollerati o favorire sistematicamente una parte. ê 2004/22/CE
(adattato) 3. Effetto massimo tollerato dei disturbi 3.1. L'effetto di un'interferenza
elettromagnetica in un sistema di misurazione è uno tra quelli qui di seguito
elencati: –
la variazione del risultato della misurazione non
supera il valore di variazione critico, quale è definito al punto 3.2; oppure –
l'indicazione del risultato della misurazione
mostra una variazione momentanea che non può essere interpretata, memorizzata o
trasmessa come un risultato della misurazione; inoltre, nel caso di sistemi interrompibili,
ciò può significare anche l'impossibilità di effettuare misurazioni; oppure –
la variazione del risultato della misurazione è
superiore al valore di variazione critico, nel qual caso il sistema di
misurazione deve consentire di recuperare il risultato della misurazione
immediatamente antecedente al verificarsi del valore di variazione critico e di
interrompere il flusso. 3.2. Il valore di variazione critico equivale
al maggiore tra "l'errore massimo tollerato/5" per una specifica
quantità misurata, e l'Emin. 4. Durabilità Dopo aver eseguito una prova adeguata tenendo
conto del periodo di tempo stimato dal fabbricante, deve essere soddisfatto il
seguente criterio: La variazione del risultato della misurazione
successivamente alla prova di durabilità se raffrontata al risultato iniziale
di misurazione non deve superare il valore per i misuratori specificato nella
riga B della tabella 2. 5. Idoneità 5.1. Per ogni quantità misurata relativa alla
medesima misurazione e nel caso in cui i dispositivi abbiano le medesime
divisioni di scala, le indicazioni fornite dai vari dispositivi non devono
differire tra loro in misura superiore ad una divisione di scala. Nel caso in
cui i dispositivi abbiano divisioni di scala differenti, lo scarto non deve
superare la divisione di scala più elevata. Tuttavia, in caso di sistema self-service, le
divisioni di scala del dispositivo indicatore principale del sistema di misura
e le divisioni di scala del dispositivo self-service sono le stesse e i
risultati non debbono differire l'uno dall'altro. 5.2. Non dev'essere possibile deviare la
quantità misurata in normali condizioni di utilizzo a meno che non sia subito
individuabile. 5.3. Nessuna percentuale di aria o di gas
presente nel liquido, che non sia facilmente individuabile, deve indurre ad una
variazione dell'errore superiore a: –
0,5% per i liquidi diversi dai liquidi potabili e
per i liquidi di viscosità non superiore ad 1 mPa.s, oppure –
1% per i liquidi potabili e per i liquidi di
viscosità superiore ad 1 mPa.s. Tuttavia, la variazione tollerata non dovrà
mai essere inferiore all'1% di MMQ. Questo valore si applica nel caso di sacche
d'aria o di gas. 5.4. Strumenti destinati alle transazioni
commerciali di vendita diretta 5.4.1. Gli strumenti di misura destinati alle
transazioni commerciali di vendita diretta debbono essere provvisti di mezzi
atti a riazzerare il visualizzatore. Non deve essere possibile deviare la quantità
misurata. 5.4.2. La visualizzazione della quantità su
cui si basa la transazione dev'essere permanente fino al momento in cui tutte
le parti della transazione abbiano accettato il risultato della misurazione. 5.4.3. I sistemi di misura destinati alle
transazioni commerciali di vendita diretta sono interrompibili. 5.4.4. Nessuna percentuale di aria o di gas
presente nel liquido dovrà indurre a una variazione dell'errore superiore ai
valori di cui al punto 5.3. 5.5. Distributori di carburante 5.5.1. Nel corso della misurazione, non
dev'essere possibile riazzerare i visualizzatori dei distributori di carburante. 5.5.2. Non dev'essere possibile avviare una
nuova misurazione finché il visualizzatore non sia stato riazzerato. 5.5.3. Nel caso in cui il sistema di
misurazione sia dotato di un visualizzatore del prezzo, la differenza tra il
prezzo indicato e il prezzo calcolato in funzione del prezzo unitario e della
quantità indicata non dev'essere superiore al prezzo corrispondente a Emin.
Tuttavia, non è richiesto che tale differenza sia inferiore alla più piccola
unità monetaria. 6. Interruzione dell'alimentazione elettrica I sistemi di misurazione debbono essere dotati
di un dispositivo di alimentazione elettrica d'emergenza atto a conservare
l'integrità di tutte le funzioni di misurazione in caso di interruzione della
fonte principale di alimentazione elettrica o di mezzi atti a memorizzare e a
visualizzare i dati presenti per consentire la conclusione della transazione in
corso, e di mezzi atti ad arrestare il flusso nel momento in cui si verifichi
un'interruzione della fonte principale di alimentazione elettrica. 7. Messa in servizio Tabella 5 Classe di accuratezza || Tipi di sistema di misurazione 0,3 || Sistemi di misurazione su condotta 0,5 || Tutti i sistemi di misurazione non specificamente indicati in altra parte della presente tabella, e precisamente: – distributori di carburanti (eccetto i gas liquefatti) – sistemi di misurazione su autobotti per liquidi a bassa viscosità (< 20 mPa.s) – sistemi di misurazione destinati (al carico) o allo scarico delle cisterne delle navi, delle autocisterne e dei vagoni cisterna[35] – sistemi di misurazione per il latte – sistemi di misurazione destinati al rifornimento degli aeromobili 1,0 || Sistemi di misurazione per i gas liquefatti a pressione misurati ad una temperatura pari o superiore a – 10 °C Sistemi di misurazione di norma classificati nella classe 0,3 o 0,5, ma utilizzati per liquidi: – la cui temperatura sia inferiore a - 10 °C o superiore a 50 °C – la cui viscosità dinamica sia superiore a 1000 mPa.s – la cui portata volumetrica massima non sia superiore a 20 L/h 1,5 || Sistemi di misurazione per biossido di carbonio liquefatto Sistemi di misurazione per gas liquefatti a pressione misurati ad una temperatura inferiore a – 10 °C (diversi dai liquidi criogenici) 2,5 || Sistemi di misurazione per liquidi criogenici (temperatura inferiore a – 153 °C) Nota: Tuttavia il fabbricante può
indicare una classe di accuratezza migliore per taluni tipi di sistemi di
misurazione. 8. Unità di misura La quantità di misura è indicata in
millilitri, centimetri cubi, litri, metri cubi, grammi, kilogrammi o
tonnellate. ACCERTAMENTO DI Ö VALUTAZIONE
DELLA Õ CONFORMITÀ Le procedure di accertamento di Ö valutazione
della Õ conformità di cui
all'articolo 918
tra le quali il fabbricante può scegliere sono le seguenti: B + F o B + D o H1 o G. ê 2004/22/CE
(adattato) ALLEGATO MI-006 VIII STRUMENTI PER PESARE A FUNZIONAMENTO
AUTOMATICO Ö (MI-006) Õ ê 2004/22/CE
(adattato) Agli strumenti per pesare a funzionamento
automatico definiti qui di seguito, il cui fine è la determinazione della massa
di un corpo utilizzando l'azione della forza di gravità che agisce su di esso,
si applicano i requisiti essenziali pertinenti dell'allegato I, i requisiti
specifici del presente allegato e le procedure di accertamento di Ö valutazione
della Õ conformità elencate
nel capitolo I del presente allegato. DEFINIZIONI Strumento per pesare a funzionamento automatico || || Strumento che determina la massa di un prodotto senza l'intervento di un operatore e che segue un programma predeterminato di processi automatici caratteristico di tale strumento. Selezionatrice ponderale a funzionamento automatico || || Strumento per pesare automatico che determina la massa di carichi discreti (per esempio, preconfezionati) o di singoli carichi di materiale sfuso. Dosatrice ponderale di controllo a funzionamento automatico || || Selezionatrice ponderale a funzionamento automatico che ripartisce inoltre gli oggetti di massa differente in uno o più sottoinsiemi, in funzione del valore della differenza tra la massa dell'oggetto e un punto di selezione nominale. Etichettatrice di peso || || Selezionatrice ponderale a funzionamento automatico che appone ai singoli articoli l'etichetta con l'indicazione del peso. Etichettatrice peso/prezzo || || Strumento per pesare a funzionamento automatico che appone ai singoli articoli l'etichetta con l'indicazione del peso e informazioni sul prezzo. Riempitrice gravimetrica automatica || || Strumento per pesare a funzionamento automatico che riempie contenitori con una massa predeterminata e virtualmente costante di prodotto in grani. Totalizzatore a funzionamento discontinuo (strumento per pesare/totalizzatore a tramoggia) || || Strumento per pesare a funzionamento automatico che determina la massa di un prodotto in grani dividendolo in carichi discreti. Le masse di ciascun carico discreto sono determinate l'una dopo l'altra e sommate. Ciascun carico discreto è poi riunito nell'ammasso. Totalizzatore a funzionamento continuo || || Strumento per pesare a funzionamento automatico che determina la massa di un prodotto sfuso su un nastro trasportatore, senza ricorrere ad una suddivisione sistematica del prodotto e senza interrompere il movimento del nastro trasportatore. Pesa a ponte per veicoli ferroviari || || Strumento per pesare a funzionamento automatico dotato di un ricevitore di carico comprensivo di binari su cui transitano veicoli ferroviari. REQUISITI
SPCEIFICI CAPITOLO I — Requisiti comuni a tutti gli strumenti per pesare a
funzionamento automatico 1. Condizioni di funzionamento nominali Il fabbricante deve specificare le condizioni
di funzionamento nominali dello strumento come segue: 1.1. Per il misurando: l'intervallo di misura, in termini di portata
massima e minima. 1.2. Per le grandezze d'influenza
dell'alimentazione elettrica: in caso di alimentazione in corrente alternata || : || tensione di alimentazione nominale in corrente alternata o limiti dell'alimentazione in corrente alternata, in caso di alimentazione in corrente continua || : || tensione di alimentazione nominale e minima in corrente continua o limiti dell'alimentazione in corrente continua. 1.3. Per le grandezze d'influenza meccanica e
climatica: L'intervallo minimo delle temperature è di
30 °C, salvo specificazione diversa nei successivi capitoli. Le classi di ambiente meccanico di cui
all'allegato I, punto 1.3.2, non sono applicabili. Per gli strumenti sottoposti
a particolari sollecitazioni meccaniche, per esempio strumenti incorporati in
veicoli, il fabbricante definisce le condizioni meccaniche d'uso. 1.4. Per altre grandezze d'influenza (se del
caso): i ritmi di funzionamento, le caratteristiche del prodotto da pesare. 2. Effetto tollerato dei disturbi —
Ambiente elettromagnetico Il tipo di prestazione richiesto e il valore
di variazione critico sono riportati nel capitolo pertinente del presente
allegato a ciascun tipo di strumento. 3. Idoneità 3.1. Si debbono predisporre mezzi adeguati a
limitare gli effetti dell'inclinazione, del caricamento e del ritmo di
funzionamento, tali che nel corso del normale funzionamento non si superino gli
errori massimi tollerati. 3.2. Si deve disporre di sistemi per la
manipolazione del materiale adeguati, di modo che lo strumento, nel corso del
normale funzionamento, possa rispettare gli errori massimi tollerati. 3.3. L'interfaccia di controllo per
l'operatore deve essere chiara ed efficace. 3.4. L'integrità del visualizzatore (qualora
ve ne sia uno) deve essere verificabile da parte dell'operatore. 3.5. Si deve disporre di un dispositivo
adeguato di azzeramento dello strumento, di modo che quest'ultimo, nel corso
del normale funzionamento, possa rispettare gli errori massimi tollerati. 3.6. Qualsiasi risultato che esuli dall'intervallo
di misura deve essere identificato come tale, qualora esista un procedimento di
stampa. 4. Accertamento di Ö Valutazione
della Õ conformità Le procedure di accertamento di Ö valutazione della Õ conformità di cui all'articolo 918 tra le quali il fabbricante può
scegliere sono le seguenti: Per i sistemi meccanici: B + D o B + E o
B + F o D1 o F1 o G o H1. Per gli strumenti elettromeccanici: B + D o B + E o
B + F o G o H1. Per i sistemi elettronici o i sistemi
contenenti software: B + D o B + F o G o H1. CAPITOLO II — Selezionatrici ponderali a funzionamento automatico 1. Classi di precisione Ö accuratezza Õ 1.1. Gli strumenti sono suddivisi in categorie
principali designate con: X o Y come specificato dal fabbricante. 1.2. Le categorie principali sono a loro volta
suddivise in quattro classi di accuratezza: XI, XII, XIII &
e XIV e Y(I), Y(II), Y(a) &
e Y(b) specificate dal fabbricante. 2. Strumenti di categoria X ê 2004/22/CE
(adattato) 2.1. La categoria X si applica agli strumenti
impiegati per verificare i preconfezionati realizzati conformemente ai
requisiti della
direttiva 75/106/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1974, per il ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri relative al precondizionamento in volume
di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati[36]
e
della direttiva 76/211/CEE del Consiglio, del 20 gennaio 1976, per il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al
precondizionamento in massa o in volume di alcuni prodotti in imballaggi
preconfezionati[37]. ê 2004/22/CE
(adattato) 2.2. Le classi di precisione Ö accuratezza Õ sono integrate da un
fattore (x) che quantifica lo scarto tipo massimo tollerato, come specificato
nel punto 4.2. Il fabbricante deve specificare il fattore
(x), dove (x) è ≤ 2 ed espresso nella forma 1 × 10k,
2 × 10k o 5 × 10k, dove k è un numero
intero negativo (compreso lo zero). 3. Strumenti di categoria Y La categoria Y si applica a tutte le altre
selezionatrici ponderali a funzionamento automatico. 4. Errore massimo tollerato 4.1. Errore medio di categoria X/Errore
massimo tollerato degli strumenti di categoria Y Tabella 1 Carico netto (m) per divisioni di verifica (e) || Errore massimo tollerato (medio) || Errore massimo tollerato XI || Y(I) || XII || Y(II) || XIII || Y(a) || XIV || Y(b) || X || Y 0 < m ≤ 50000 || 0 < m ≤ 5000 || 0 < m ≤ 500 || 0 < m ≤ 50 || ± 0,5 e || ± 1 e 50000 < m ≤ 200000 || 5000 < m ≤ 20000 || 500 < m ≤ 2000 || 50 < m ≤ 200 || ± 1,0 e || ± 1,5 e 200000 < m || 20000 < m ≤ 100000 || 2000 < m ≤ 10000 || 200 < m ≤ 1000 || ± 1,5 e || ± 2 e 4.2. Scarto tipo Il valore massimo tollerato per lo scarto tipo
di uno strumento della classe X(x) è il prodotto del fattore (x) per il valore
della seguente tabella 2. Tabella 2 Carico netto (m) || Scarto tipo massimo tollerato per la classe X(1) m ≤ 50 g || 0,48% 50 g < m ≤ 100 g || 0,24 g 100 g < m ≤ 200 g || 0,24% 200 g < m ≤ 300 g || 0,48 g 300 g < m ≤ 500 g || 0,16% 500 g < m ≤ 1000 g || 0,8 g 1000 g < m ≤ 10000 g || 0,08% 10000 g < m ≤ 15000 g || 8 g 15000 g < m || 0,053% Per le classi XI e XII, (x) è
inferiore a 1. Per la classe XIII, (x) non è
maggiore di 1. Per la classe XIV, (x) è maggiore
di 1. 4.3. Divisione di verifica — Strumenti a
campo di pesatura unico Tabella 3 Classi di accuratezza || Divisione di verifica || Numero delle divisioni, n = Max/e || || || Minimo || Massimo XI || Y(I) || 0,001 g ≤ e || 50000 || — XII || Y(II) || 0,001 g ≤ e ≤ 0,05 g || 100 || 100000 0,1 g ≤ e || 5000 || 100000 XIII || Y(a) || 0,1 g ≤ e ≤ 2 g || 100 || 10000 5 g ≤ e || 500 || 10000 XIV || Y(b) || 5 g ≤ e || 100 || 1000 4.4. Divisione di verifica — Strumenti a
campo di pesatura multiplo Tabella 4 Classi di accuratezza || Divisione di verifica || Numero delle divisioni, n = Max/e || || || Valore minimo[38] n = Maxi/e(i+1) || Valore massimo n = Maxi/ei XI || Y(I) || 0,001 g ≤ ei || 50000 || — XII || Y(II) || 0,001 g ≤ ei ≤ 0,05 g || 5000 || 100000 0,1 g ≤ ei || 5000 || 100000 XIII || Y(a) || 0,1 g ≤ ei || 500 || 10000 XIV || Y(b) || 5 g ≤ ei || 50 || 1000 Dove: i || = || 1, 2, … r i || = || intervallo parziale di peso r || = || totale degli intervalli parziali 5. Intervallo di misura Nello specificare l'intervallo di misura per
gli strumenti di classe Y, il fabbricante deve tener conto che la capacità
minima non deve essere inferiore a: classe Y(I) || : || 100 e classe Y(II) || : || 20 e per 0,001 g ≤ e ≤ 0,05 g, e 50 e per 0,1 g ≤ e classe Y(a) || : || 20 e classe Y(b) || : || 10 e bilance utilizzate a fini di classificazione, ad esempio strumenti ad uso postale e strumenti per pesare i rifiuti || : || 5 e 6. Posizionamento dinamico 6.1. Il dispositivo di posizionamento dinamico
deve funzionare nel campo di carico specificato dal fabbricante. 6.2. Una volta installato il dispositivo di
posizionamento dinamico che compensa gli effetti dinamici del carico in
movimento non deve poter funzionare al di fuori del campo di carico e deve
poter essere sottoposto a misure di sicurezza. 7. Prestazione in caso di fattori
d'influenza e di interferenze elettromagnetiche 7.1. Gli errori massimi tollerati dovuti a
fattori d'influenza sono i seguenti: 7.1.1. Per strumenti di categoria X: –
per funzionamento automatico come specificato nella
tabella 1 e nella tabella 2, –
per pesatura statica in funzionamento non
automatico come specificato nella tabella 1. 7.1.2. Per strumenti di categoria Y: –
per ciascun carico in funzionamento automatico come
specificato nella tabella 1, –
per pesatura statica in funzionamento non
automatico come specificato per la categoria X nella tabella 1. 7.2. Il valore di variazione critico dovuto a
un'interferenza è pari a una divisione. 7.3. Intervallo di temperatura: –
per le classi XI e Y(I) l'intervallo minimo è di
5 °C, –
per le classi XII e Y(II) l'intervallo minimo è di
15 °C. CAPITOLO III — Riempitrici gravimetriche automatiche 1. Classi di accuratezza 1.1. Il fabbricante deve specificare sia la
classe di accuratezza di riferimento, Ref(x), sia la classe (o le classi) di
accuratezza di funzionamento, X(x). 1.2. Per il tipo di strumento è designata una
classe di accuratezza di riferimento, Ref(x), che corrisponde alla maggiore
accuratezza possibile per gli strumenti di quel tipo. Una volta completata
l'installazione, per i singoli strumenti sono designate una o più classi di
accuratezza di funzionamento, X(x), tenendo conto dei prodotti specifici da
pesare. Il fattore (x) di designazione della classe deve essere ≤ 2
ed espresso nella forma 1 × 10k, 2 × 10k
o 5 × 10k, dove k è un numero intero negativo (compreso lo
zero). 1.3. La classe di accuratezza di riferimento
Ref(x) si applica alla pesatura statica. 1.4. Per la classe di accuratezza di
funzionamento X(x), X è un regime che associa l'accuratezza al peso del carico
e (x) è un moltiplicatore per i limiti di errore specificati per la classe X(1)
al punto 2.2. 2. Errore massimo tollerato 2.1. Errore di pesatura statica 2.1.1. Per i carichi statici nelle condizioni
di funzionamento nominali, l'errore massimo tollerato per la classe di
accuratezza di riferimento Ref(x) deve essere pari a 0,312 volte lo scarto
massimo tollerato di ciascun riempimento rispetto alla media, come specificato
nella tabella 5, per il fattore di designazione della classe (x). 2.1.2. Per gli strumenti in cui il riempimento
può essere fatto a partire da più di un carico (esempio pese cumulative o a
combinazione selettiva) l'errore massimo tollerato per carichi statici è
l'accuratezza richiesta per il riempimento, come specificato in 2.2 (non la
somma degli scarti massimi tollerati per i singoli carichi). 2.2. Scarto rispetto alla media di
riempimento Tabella 5 Valore della massa dei riempimenti — m(g) || Scarto massimo tollerato di ciascun riempimento rispetto alla media relativa alla classe X(1) m ≤ 50 || 7,2% 50 < m ≤ 100 || 3,6 g 100 < m ≤ 200 || 3,6% 200 < m ≤ 300 || 7,2 g 300 < m ≤ 500 || 2,4% 500 < m ≤ 1000 || 12 g 1000 < m ≤ 10000 || 1,2% 10000 < m ≤ 15000 || 120 g 15000 < m || 0,8% Nota: Lo scarto calcolato di ciascun
riempimento rispetto alla media può essere aggiustato per controbilanciare
l'effetto delle dimensioni delle particelle (grani) del materiale. 2.3. Errore relativo al valore
preassegnato (errore di selezione) Per gli strumenti in cui è possibile
preassegnare un peso del riempimento, la differenza massima tra tale valore
preassegnato e la massa media dei riempimenti non deve superare un valore pari
a 0,312 volte lo scarto massimo tollerato di ciascun riempimento rispetto alla
media, come è specificato nella tabella 5. 3. Prestazioni in caso di fattori
d'influenza e di interferenza elettromagnetica interferenze elettromagnetiche 3.1. L'errore massimo tollerato dovuto a
fattori d'influenza è specificato nel punto 2.1. 3.2. Il valore di variazione critico dovuto ad
un'interferenza è eguale ad una variazione dell'indicazione di pesatura statica
eguale all'errore massimo tollerato come specificato al punto 2.1, calcolato
per il riempimento minimo nominale, o ad una variazione che produrrebbe un
effetto equivalente sul riempimento nel caso di strumenti in cui il riempimento
consista di più carichi. Il valore di variazione critico calcolato è
arrotondato alla divisione superiore (d). 3.3. Il fabbricante deve specificare il valore
del riempimento minimo nominale. CAPITOLO IV — Totalizzatori a funzionamento discontinuo 1. Classi di accuratezza Gli strumenti sono suddivisi nelle quattro
classi di accuratezza seguenti: 0,2, 0,5, 1, 2. 2. Errore massimo tollerato Tabella 6 Classe di accuratezza || Errore massimo tollerato del carico totalizzato 0,2 || ± 0,10% 0,5 || ± 0,25% 1 || ± 0,50% 2 || ± 1,00% 3. Divisione di totalizzazione La divisione di totalizzazione (dt)
deve essere dell'ordine di 0,01% Max ≤ dt
≤ 0,2% Max. 4. Carico totalizzato minimo (Σmin) Il carico totalizzato minimo (Σmin)
non deve essere inferiore al carico per il quale l'errore massimo tollerato è
uguale alla divisione di totalizzazione (dt) e non inferiore al
carico minimo specificato dal fabbricante. 5. Dispositivo di azzeramento Gli strumenti che non effettuano la taratura
del peso dopo ogni rimozione del carico debbono disporre di un dispositivo di
azzeramento. Il funzionamento automatico deve essere bloccato qualora
l'indicazione di zero vari di: –
1 dt sugli strumenti con dispositivo di
azzeramento automatico; –
0,5 dt sugli strumenti con dispositivo
di azzeramento semiautomatico o non automatico. 6. Interfaccia con l'operatore Gli interventi dell'operatore e la funzione di
reinizializzazione debbono essere bloccati nel corso del funzionamento
automatico. 7. Stampa Negli strumenti dotati di stampante, la
reinizializzazione del totale deve essere bloccata fino a che non sia stata
completata la stampa del totale. Nel caso in cui si interrompa il funzionamento
automatico, deve aver luogo la stampa del totale. 8. Prestazioni in caso di fattori di
influenza e di interferenze elettromagnetiche 8.1. Gli errori massimi tollerati prodotti da
fattori di influenza sono specificati alla tabella 7. Tabella 7 Carico (m) per divisione di totalizzazione (dt) || Errore massimo tollerato 0 < m ≤ 500 || ± 0,5 dt 500 < m ≤ 2000 || ± 1,0 dt 2000 < m ≤ 10000 || ± 1,5 dt 8.2. Il valore di variazione critico dovuto a
un'interferenza elettromagnetica è pari a una divisione di totalizzazione per
indicazione di peso e per totale memorizzato. CAPITOLO V — Totalizzatori a funzionamento continuo 1. Classi di precisione Ö accuratezza Õ Gli strumenti sono suddivisi nelle tre classi
di accuratezza seguenti: 0,5, 1, 2. 2. Campo di misura 2.1. Il fabbricante specifica il campo di
misura, il rapporto tra il peso netto minimo sulla cellula di pesatura e la
capacità massima, nonché il carico minimo totalizzato. 2.2. Il carico minimo totalizzato Σmin
non è inferiore a 800 d per la classe 0,5 400 d per la classe 1 200 d per la classe 2. Ove d rappresenta la divisione di
totalizzazione del dispositivo di totalizzazione generale. 3. Errore massimo tollerato Tabella 8 Classe di accuratezza || Errore massimo tollerato per il carico totalizzato 0,5 || ± 0,25% 1 || ± 0,5% 2 || ± 1,0% 4. Velocità del nastro trasportatore Il fabbricante deve specificare la velocità
del nastro trasportatore. Per le pesatrici a nastro a velocità fissa e le
pesatrici a nastro a velocità variabile con controllo manuale della velocità,
la velocità non deve variare in misura superiore al 5% del valore nominale. Il
prodotto non deve avere una velocità diversa dalla velocità del nastro
trasportatore. 5. Dispositivo di totalizzazione generale Non deve essere possibile riazzerare il
dispositivo di totalizzazione generale. 6. Prestazioni in caso di fattori di
influenza e di interferenze elettromagnetiche 6.1. L'errore massimo tollerato dovuto a un
fattore di influenza, per un carico non inferiore a Σmin, è
pari a 0,7 volte il valore appropriato specificato nella tabella 8, arrotondato
alla divisione di totalizzazione (d) più vicina. 6.2. Il valore di variazione critico prodotto
da un'interferenza elettromagnetica è pari a 0,7 volte il valore appropriato
specificato nella tabella 8 per un carico di Σmin per la classe
indicata di pesatrici a nastro, arrotondato alla divisione di totalizzazione
(d) superiore. CAPITOLO VI — Pese a ponte per veicoli ferroviari 1. Classi di accuratezza Gli strumenti sono suddivisi in quattro classi
di accuratezza, ovvero: 0,2, 0,5, 1, 2. 2. Errore massimo tollerato 2.1. Gli errori massimi tollerati per la
pesatura in movimento di un singolo vagone o di tutto il treno sono indicati
nella tabella 9 Tabella 9 Classe di accuratezza || Errore massimo tollerato 0,2 || ± 0,1% 0,5 || ± 0,25% 1 || ± 0,5% 2 || ± 1,0% 2.2. L'errore massimo tollerato per la
pesatura in movimento di vagoni agganciati o sganciati è pari al più elevato
dei seguenti valori: –
valore calcolato in base alla tabella 9,
arrotondato alla divisione superiore; –
valore calcolato in base alla tabella 9,
arrotondato alla divisione superiore per un peso pari al 35% del peso massimo
del vagone (come indicato nella marcatura descrittiva); –
una divisione (d). 2.3. L'errore massimo tollerato per la
pesatura in movimento di un treno è pari al più elevato dei seguenti valori: –
valore calcolato in base alla tabella 9,
arrotondato alla divisione più vicina; –
valore calcolato in base alla tabella 9 per il peso
di un singolo vagone pari al 35% del peso massimo del vagone (come indicato
nella marcatura descrittiva) moltiplicato per il numero di vagoni di riferimento
(al massimo 10) del treno e arrotondato alla divisione più vicina; –
una divisione (d) per ciascun vagone del treno,
senza tuttavia superare 10 d. 2.4. Quando si procede alla pesatura di vagoni
agganciati, gli errori che non superino il 10% dei risultati della pesatura di
uno o più passaggi del treno possono superare l'errore massimo tollerato
riportato al precedente punto 2.2, ma non possono superare il doppio di tale
errore massimo tollerato. 3. Divisione (d) Il rapporto tra la classe di accuratezza e la
divisione è quello indicato nella tabella 10. Tabella 10 Classe di accuratezza || Divisione (d) 0,2 || d ≤ 50 kg 0,5 || d ≤ 100 kg 1 || d ≤ 200 kg 2 || d ≤ 500 kg 4. Campo di misura 4.1. La capacità minima non dev'essere
inferiore a 1 t e non deve superare il valore che risulta dalla divisione
del peso minimo del vagone per il numero di pesature parziali. 4.2. Il peso minimo del vagone non dev'essere
inferiore a 50 d. 5. Prestazioni in caso di fattori di
influenza e di interferenze elettromagnetiche 5.1. L'errore massimo tollerato prodotto da un
fattore di influenza è indicato nella tabella 11. Tabella 11 Carico (m) per divisioni di verifica (d) || Errore massimo tollerato 0 < m ≤ 500 || ± 0,5 d 500 < m ≤ 2000 || ± 1,0 d 2000 < m ≤ 10000 || ± 1,5 d 5.2. Il valore di variazione critico dovuto a
un'interferenza è pari a una divisione. ê 2004/22/CE
(adattato) ALLEGATO MI-007 IX TASSAMETRI Ö (MI-007) Õ ê 2004/22/CE
(adattato) Ai tassametri si applicano i requisiti
pertinenti dell'allegato 1I, i requisiti specifici di cui al
presente allegato e le procedure di accertamento di Ö valutazione
della Õ conformità elencate
nel presente allegato. DEFINIZIONI Tassametro Un dispositivo che funziona insieme ad un
generatore[39]
di segnale per produrre uno strumento di misura. Il dispositivo misura la durata, calcola la
distanza sulla base di un segnale emesso dal generatore di segnale di distanza.
Inoltre esso calcola e visualizza l'importo da corrispondere per la corsa
(prezzo della corsa) sulla base della distanza calcolata e/o della durata della
corsa. Prezzo della corsa Importo totale dovuto per la corsa sulla base
di una tariffa iniziale e/o della lunghezza e/o della durata del percorso. Il
prezzo della corsa non include eventuali supplementi per servizi extra. Velocità trasversale Valore ottenuto dividendo un valore di tariffa
in base al tempo per il valore applicabile di tariffa in base alla distanza. Modo di calcolo normale S (applicazione singola della tariffa) Calcolo del prezzo della corsa basato
sull'applicazione della tariffa in base alla durata al di sotto della velocità
trasversale e sull'applicazione della tariffa in base alla distanza al di sopra
della velocità trasversale. Modo di calcolo normale D (applicazione doppia della tariffa) Calcolo del prezzo della corsa basato
sull'applicazione simultanea della tariffa in base alla durata e della tariffa
in base alla distanza per tutto il percorso. Modalità di funzionamento I vari modi in cui un tassametro svolge le sue
funzioni. Le modalità di funzionamento sono segnalate dalle seguenti
indicazioni: "libero" || : || modalità di funzionamento in cui il calcolo del prezzo della corsa è disattivato; "occupato" || : || modalità di funzionamento in cui il calcolo del prezzo della corsa si effettua sulla base di un'eventuale tariffa iniziale e di una tariffa in base alla distanza percorsa e/o alla durata del percorso; "in attesa" || : || modalità di funzionamento in cui il prezzo della corsa effettuata è visualizzato e almeno il calcolo della tariffa in base alla durata è disattivato. REQUISITI
DI PROGETTAZIONE 1. Il tassametro deve essere progettato per
calcolare la distanza e per misurare la durata di una corsa. 2. Il tassametro dev'essere progettato sia per
calcolare e visualizzare il prezzo della corsa in avanzamento a scatti
corrispondenti alla risoluzione fissata dallo Stato membro nella modalità di
funzionamento "occupato", sia per visualizzare il prezzo finale per
la corsa nella modalità di funzionamento "in attesa". 3. Il tassametro dev'essere in grado di
applicare i normali modi di calcolo S e D. Deve essere possibile scegliere tra
i modi di calcolo con un comando protetto. 4. Il tassametro dev'essere in grado di
fornire i seguenti dati mediante una o più adeguate interfacce protette: –
modalità di funzionamento "libero",
"occupato" o "in attesa"; –
dati del totalizzatore di cui al punto 15.1, –
informazione generale: costante del generatore del
segnale di distanza, data alla quale è stata posta la protezione dell'interfaccia,
identificatore del taxi, tempo reale, individuazione della tariffa; –
informazioni riguardanti il prezzo della corsa:
totale da pagare, prezzo della corsa, calcolo del prezzo, supplementi, data,
momento della partenza, fine della corsa, distanza percorsa; –
informazioni sulle tariffe, relativi parametri. La legislazione nazionale può prevedere il
collegamento di determinati dispositivi alle interfacce di un tassametro. In
tal caso deve essere possibile, con un comando protetto, impedire automaticamente
il funzionamento del tassametro a motivo della mancata presenza o del
funzionamento incorretto del dispositivo richiesto. 5. Se necessario, deve essere possibile
mettere a punto il tassametro in funzione della costante del generatore del
segnale di distanza al quale esso è destinato ad essere collegato e garantire
la messa a punto effettuata. CONDIZIONI
DI FUNZIONAMENTO NOMINALI 6.1. La classe di ambiente meccanico
applicabile è la M3. 6.2. Il fabbricante deve specificare le
condizioni di funzionamento nominali dello strumento, e in particolare: –
un intervallo minimo di temperatura di 80 °C
per l'ambiente climatico, –
i limiti dell'alimentazione in corrente continua
per cui lo strumento è stato progettato. ERRORI
MASSIMI TOLLERATI 7. Gli errori massimi tollerati, esclusi gli
errori dovuti all'applicazione del tassametro in un taxi, sono i seguenti: –
per il tempo trascorso: ± 0,1% valore minimo dell'emt: 0,2s; –
per la distanza percorsa: ± 0,2% valore minimo dell'emt: 4 m; –
per il calcolo del prezzo della corsa: ± 0,1% valore minimo, compreso
l'arrotondamento: corrispondente alla cifra meno significativa del prezzo della
corsa indicato. EFFETTO
AMMISSIBILE DELLE INTERFERENZE 8. Immunità elettromagnetica 8.1. La classe elettromagnetica applicabile è
la E3. 8.2. Gli errori massimi tollerati indicati al requisito
punto 67 debbono essere rispettati anche in
presenza di un'interferenza elettromagnetica. INTERRUZIONE
DELL'ALIMENTAZIONE ELETTRICA 9. In caso di riduzione dell'alimentazione ad
un valore inferiore al limite minimo di funzionamento specificato dal
fabbricante, il tassametro deve: –
continuare a funzionare correttamente o riprendere
il funzionamento corretto senza perdere i dati disponibili prima del calo di
alimentazione se quest'ultimo è temporaneo, per esempio a causa della
riaccensione del motore, –
arrestare la misurazione in corso e ritornare alla
posizione "libero" se il calo di alimentazione dura più a lungo. ALTRI
REQUISITI 10. Le condizioni per la compatibilità tra il
tassametro e il generatore del segnale di distanza sono precisate dal
fabbricante del tassametro. 11. L'eventuale supplemento per un servizio
extra inserito a mano dal tassista deve essere escluso dal prezzo visualizzato.
In tal caso, però, il tassametro può visualizzare temporaneamente il prezzo
della corsa comprensivo del supplemento in questione. 12. Se il prezzo della corsa è calcolato
conformemente al metodo di calcolo D il tassametro può essere provvisto di una
modalità di visualizzazione supplementare in cui sono visualizzate in tempo
reale unicamente la distanza percorsa e la durata della corsa. 13. Tutti i valori visualizzati al passeggero
devono essere opportunamente identificati. I valori e la loro identificazione
devono essere chiaramente leggibili in condizioni di illuminazione diurna e
notturna. 14.1. Se il prezzo della corsa o le misure da
prevedere contro le frodi possono essere influenzati dalla scelta di funzioni
appartenenti ad un insieme preprogrammato o in base alla regolazione di dati
liberamente scelti, deve essere possibile garantire la regolazione dello
strumento e i dati inseriti. 14.2. Le possibilità di sicurezza disponibili
in un tassametro devono essere tali che sia possibile la sicurezza separata. 14.3. Le disposizioni del punto 8.3
dell'allegato I si applicano anche alle tariffe. 15.1. Il tassametro deve essere provvisto di
totalizzatori senza possibilità di azzeramento relativi a tutti i valori
seguenti: –
distanza totale percorsa dal taxi; –
distanza totale percorsa dal taxi occupato; –
numero totale di corse; –
importo totale del denaro richiesto a titolo di
supplemento; –
importo totale del denaro richiesto sotto forma di
prezzo della corsa. I valori totalizzati devono includere i valori
memorizzati ai sensi del requisito 9 in condizioni di interruzione della fonte
di alimentazione elettrica. 15.2. Una volta scollegato dalla fonte di
alimentazione elettrica, il tassametro deve consentire la conservazione dei
valori memorizzati per un anno al fine di consentire la lettura di detti valori
tramite un altro strumento. 15.3. Occorrerà prendere le misure adeguate
per evitare che la visualizzazione dei valori totalizzati possa essere usata
per ingannare i passeggeri. 16. È consentito il cambiamento automatico
delle tariffe a causa di: –
distanza percorsa; –
durata della corsa; –
ora; –
data; –
giorno della settimana. 17. Se le caratteristiche del taxi sono
importanti per l'attendibilità del tassametro, questo deve fornire i mezzi di
assicurare il collegamento del tassametro al taxi sul quale è installato. 18. Ai fini delle prove successive all'installazione,
il tassametro deve disporre della possibilità di prove separate
dell'accuratezza delle misure dei tempi e della durata Ö distanza Õ e dell'accuratezza
del calcolo. 19. Il tassametro e le relative istruzioni di
installazione specificate dal fabbricante devono essere tali che, una volta
completata l'installazione conformemente alle istruzioni del fabbricante, non
sia possibile alterare in modo fraudolento il segnale di misurazione che
rappresenta la distanza percorsa. 20. Deve essere soddisfatto il requisito
essenziale generale relativo alle frodi in modo che siano tutelati gli
interessi del cliente, del tassista, del datore di lavoro del tassista e delle
autorità fiscali. 21. Il tassametro deve essere concepito in
modo da rispettare gli errori massimi tollerati senza aggiustamenti per un anno
di impiego normale. 22. Il tassametro deve essere dotato di un
vero orologio mediante il quale sono indicate l'ora e la data, una delle quali
o entrambe possono essere usate per il cambiamento automatico delle tariffe. I
requisiti per il vero orologio sono i seguenti: –
l'indicazione del tempo deve avvenire con
un'accuratezza dello 0,02%; –
la correzione dell'orologio consentita non deve
essere di oltre 2 minuti la settimana. La correzione per l'ora solare e l'ora
legale è automatica; –
deve essere vietata la correzione, automatica o
manuale, durante la corsa. 23. I valori relativi alla distanza percorsa e
al tempo trascorso, qualora visualizzati o stampati ai sensi della presente direttiva,
debbono essere indicati nelle unità di misura seguenti: Distanza percorsa: ê 2004/22/CE
(adattato) –
nel Regno Unito e in Irlanda: fino alla data fissata
per tali Stati membri ai sensi dell'articolo 1, punto b), della direttiva
80/181/CEE: kilometri o miglia; ê 2004/22/CE
(adattato) –
in tutti gli altri Stati membri: kilometri. Tempo trascorso: –
secondi, minuti o ore, secondo le preferenze,
tenendo presente la necessaria semplificazione e la necessità di evitare
malintesi. ACCERTAMENTO DI Ö VALUTAZIONE
DELLA Õ CONFORMITÀ Le procedure di accertamento di Ö valutazione della Õ conformità di cui all'articolo 918 tra le quali il fabbricante può
scegliere sono le seguenti: B + F o B + D o H1. ê 2004/22/CE
(adattato) ALLEGATO MI-008 X MISURE MATERIALIZZATE Ö (MI-008) Õ ê 2004/22/CE
(adattato) CAPITOLO
I — Misure materializzate di lunghezza Alle misure materializzate di lunghezza qui di
seguito descritte si applicano i requisiti essenziali pertinenti dell'allegato
I, i requisiti specifici di cui al presente capitolo allegato e le procedure di accertamento
di
Ö valutazione
della Õ conformità elencate
nel presente capitolo. Tuttavia il requisito relativo alla consegna di una
copia delle dichiarazioni di conformità può essere inteso con riferimento a un
lotto o partita anziché a singoli strumenti. DEFINIZIONI Misura materializzata di lunghezza || || Strumento che comporta suddivisioni le cui distanze sono date in unità legali di lunghezza. REQUISITI SPCEIFICI Condizioni di riferimento 1.1. Per i metri a nastro di lunghezza pari o
superiore a cinque metri, gli errori massimi tollerati debbono essere
rispettati qualora si applichi una trazione di cinquanta newton o con valori di
forza diversi, specificati dal fabbricante e opportunamente impressi sul metro,
o non sia necessaria alcuna forza di trazione, nel caso di misure rigide o
semirigide. 1.2. La temperatura di riferimento è di
20 °C, salvo diversa specifica e relativa appropriata marcatura sullo
strumento da parte del fabbricante. Errori massimi tollerati 2. L'errore massimo tollerato, positivo o
negativo in due graduazioni non consecutive della scala è (a + bL),
dove: –
L è il valore della lunghezza, arrotondato al metro
intero seguente, –
a e b sono riportati nella tabella 1 che segue. Se un intervallo terminale è limitato da una
superficie, l'errore massimo tollerato per qualsiasi distanza a partire da tale
punto è aumentato del valore c riportato nella tabella 1 che segue. Tabella 1 Classe di accuratezza || a (mm) || b || c (mm) I || 0,1 || 0,1 || 0,1 II || 0,3 || 0,2 || 0,2 III || 0,6 || 0,4 || 0,3 D — classe speciale per metri a nastro ad immersione[40] Sino a 30 m compresi[41] || 1,5 || zero || zero S — classe speciale per metri a nastro per serbatoi Per ogni 30 m di lunghezza quando il metro a nastro è appoggiato su una superficie piana || 1,5 || zero || zero I metri a nastro a immersione possono anche
essere della classe I o della classe II, nel qual caso per ogni lunghezza
compresa tra due graduazioni della scala, una delle quali è sull'affondatoio e
l'altra sul metro, l'errore massimo tollerato è ± 0,6 mm quando l'applicazione
della formula dà un valore inferiore a 0,6 mm. L'errore massimo tollerato per la lunghezza
tra due graduazioni consecutive della scala e la differenza massima tollerata
tra due intervalli consecutivi sono riportati nella tabella 2 che segue. Tabella 2 Lunghezza i dell'intervallo || Errore massimo tollerato o differenza massima tollerata in millimetri, a seconda della classe di accuratezza I || II || III i ≤ 1 mm || 0,1 || 0,2 || 0,3 1 mm < i ≤ 1 cm || 0,2 || 0,4 || 0,6 Le righe del tipo pieghevole devono avere
giunzioni tali che non causino errori, oltre a quelli sopra indicati, che
superino 0,3 mm per la classe II e 0,5 mm per la classe III. Materiali 3.1. I materiali impiegati per le misure
materializzate devono essere tali che le variazioni di lunghezza dovute a
escursioni termiche sino a ± 8 °C intorno alla temperatura di
riferimento non superino l'errore massimo tollerato (questa disposizione non si
applica alle misure delle classi D e S in cui il fabbricante prevede che le
correzioni siano applicate, se necessario, ai rilevamenti osservati, per tener
conto della dilatazione termica). 3.2. Le misure fatte con materiali le cui
dimensioni potrebbero subire alterazioni materiali quando fossero soggette a un
ampio intervallo di umidità relativa possono soltanto essere incluse nelle
categorie II o III. Graduazioni 4. Sulla misura deve essere impresso il valore
nominale. Le scale millimetriche devono recare indicazioni numeriche a ogni
centimetro e le misure con un intervallo scalare superiore a 2 cm devono
recare l'indicazione numerica a tutte le graduazioni. ACCERTAMENTO DI
Ö VALUTAZIONE DELLA Õ CONFORMITÀ Le procedure di accertamento di Ö valutazione della Õ conformità di cui all'articolo 918 tra le quali il fabbricante può
scegliere sono le seguenti: F 1, D1, B + D, H o G. CAPITOLO
II — Misure di capacità Alle misure di capacità qui di seguito
descritte si applicano i requisiti essenziali pertinenti dell'allegato I, i
requisiti specifici di cui al presente capitolo e le procedure di accertamento
Ö valutazione
della Õ di
conformità elencate nel presente capitolo. Tuttavia il requisito della consegna
di una copia delle dichiarazioni di conformità può essere inteso in riferimento
a un lotto o partita anziché a singoli strumenti. Non si applica il requisito
secondo cui lo strumento deve recare informazioni relative alla sua
accuratezza. DEFINIZIONI Misura di capacità || || Misura (quale un bicchiere, una brocca o un boccale) intesa a determinare un volume specificato di liquido (diverso da un prodotto farmaceutico) che è venduto per il consumo immediato. Misura con linea di fiducia || || Misura di capacità provvista di una linea di fiducia che indica la capacità nominale. Misura rasobocca || || Misura di capacità il cui volume interno è eguale alla capacità nominale. Misura di trasferimento || || Misura di capacità nella quale il liquido dev'essere decantato prima di essere consumato. Capacità || || Per le misure rasobocca, è il volume interno; nel caso delle misure con la linea di fiducia, è il volume interno fino al segno di riempimento. REQUISITI SPCEIFICI 1. Condizioni di riferimento 1.1. Temperatura: la temperatura di
riferimento per le misure di capacità è di 20 °C. 1.2. Posizione di indicazione corretta: senza
appoggi, su una superficie orizzontale piana. 2. Errori massimi tollerati Tabella 1 || Lineare || Rasobocca Misure di trasferimento || || < 100 ml || ± 2 ml || – 0 + 4 ml ≥ 100 ml || ± 3% || – 0 + 6% Misure di capacità || || < 200 ml || ± 5% || – 0 + 10% ≥ 200 ml || ± (5 ml + 2,5%) || – 0 + 10 ml + 5% 3. Materiali Le misure di capacità debbono essere
fabbricate con materiali sufficientemente rigidi e di dimensioni stabili, per
non oltrepassare l'errore massimo tollerato per quanto concerne la capacità. 4. Forma 4.1. Le misure di trasferimento debbono essere
progettate in modo tale, che una
variazione di contenuto pari all'errore massimo tollerato provochi una
variazione di almeno 2 mm nel livello del bordo o nel livello della linea
di fiducia. 4.2. Le misure di trasferimento debbono essere
progettate in modo tale da evitare qualunque ostacolo allo scarico completo del
liquido da misurare. 5. Marcature 5.1. La capacità nominale dichiarata deve
essere indicata con chiarezza e in modo indelebile sulla misura. 5.2. Le misure di capacità possono essere
inoltre marcate con un massimo di tre capacità distinguibili con chiarezza,
nessuna delle quali deve essere confusa con le altre. 5.3. Tutti i segni di riempimento debbono
essere sufficientemente chiari e durevoli, per garantire
che durante l'uso non siano oltrepassati gli errori massimi tollerati. ACCERTAMENTO DI
Ö VALUTAZIONE DELLA Õ CONFORMITÀ Le procedure di accertamento di Ö valutazione della Õ conformità di cui all'articolo 918 tra le quali il fabbricante può
scegliere sono le seguenti: A1A2 o
F1 o D1 o E1 o B + E o B + D o H. ê 2004/22/CE
(adattato) ALLEGATO MI-009 XI STRUMENTI DI MISURA DELLA DIMENSIONE Ö (MI-009) Õ ê 2004/22/CE
(adattato) Agli strumenti di misura dei tipi definiti qui
di seguito si applicano i requisiti essenziali pertinenti dell'allegato I, i
requisiti specifici di cui al presente allegato e le procedure di accertamento
Ö valutazione
della Õ di
conformità elencate nel presente allegato. DEFINIZIONI Strumenti di misura della lunghezza || || Lo strumento di misura della lunghezza serve a determinare la lunghezza di materiali del tipo corda (sotto forma di tessili, bande e cavi), mediante il movimento di avanzamento del prodotto da misurare. Strumenti di misura della superficie || || Lo strumento di misura della superficie serve a determinare la superficie di oggetti di forma irregolare (ad esempio, pellami). Strumenti di misura multidimensionali || || Lo strumento di misura multidimensionale serve a determinare le dimensioni (lunghezza, altezza, profondità) del più piccolo parallelepipedo rettangolo compreso nel prodotto. CAPITOLO
I — Requisiti comuni a tutti gli strumenti di misura della dimensione Immunità elettromagnetica 1. L'effetto di un'interferenza
elettromagnetica su uno strumento di misura della dimensione deve essere tale
che: –
la variazione del risultato della misurazione non
sia superiore al valore di variazione critico, quale definito al punto 2.3,
oppure –
sia impossibile effettuare una qualsiasi
misurazione, oppure –
si producano variazioni momentanee del risultato
della misurazione tali da non poter essere interpretate, memorizzate o
trasmesse come risultato della misurazione, oppure –
si producano variazioni del risultato della
misurazione sufficientemente marcate da essere riscontrate da tutti coloro che
sono interessati al risultato della misurazione. 2. Il valore di variazione critico è eguale ad
una divisione della scala. ACCERTAMENTO DI Ö VALUTAZIONE
DELLA Õ CONFORMITÀ Le procedure di accertamento di Ö valutazione della Õ conformità di cui all'articolo 918 tra le quali il fabbricante può
scegliere sono le seguenti: Per gli strumenti meccanici o
elettromeccanici: F1 o E1 o D1 o B + F o B + E o B + D o H o H1
o G. Per gli strumenti elettronici o gli strumenti
contenenti software: B + F o B + D o H1 o G. CAPITOLO
II — Strumenti di misura della lunghezza Caratteristiche del prodotto da misurare 1. I materiali tessili sono caratterizzati da
uno specifico fattore K. Tale fattore tiene conto della capacità di
allungamento e della forza peso per unità di superficie del prodotto misurato,
ed è definito dalla seguente formula: K || = || ε · (GA + 2,2 N/m2), dove ε è l'allungamento relativo di un campione di tessuto largo 1 metro sotto un'azione di trazione di 10 N, GA è la forza peso per unità di superficie di un campione di tessuto in N/m2. Condizioni di funzionamento 2.1. Intervallo Dimensioni e fattore K, se del caso, entro
l'intervallo specificato dal fabbricante dello strumento. Gli intervalli di
fattore K sono riportati nella tabella 1: Tabella 1 Gruppo || Gamma di K || Prodotto I || 0 < K < 2 × 10-2 N/m2 || Bassa capacità di allungamento II || 2 × 10-2 N/m2 < K < 8 × 10-2 N/m2 || Media capacità di allungamento III || 8 × 10-2 N/m2 < K < 24 × 10-2 N/m2 || Elevata capacità di allungamento IV || 24 × 10-2 N/m2 < K || Elevatissima capacità di allungamento 2.2. Nel caso in cui l'oggetto misurato non
sia trasportato dallo strumento di misura, la sua velocità deve essere compresa
nell'intervallo specificato dal fabbricante per lo strumento in questione. 2.3. Se il risultato della misurazione dipende
dallo spessore, dalle condizioni di superficie e dal tipo di distribuzione (ad
esempio, da un grande rotolo o da una pila), i limiti corrispondenti sono
specificati dal fabbricante. Errori massimi tollerati 3. Strumento Tabella 2 Classe di accuratezza || Errore massimo tollerato I || 0,125%, ma non meno di 0,005 Lm II || 0,25%, ma non meno di 0,01 Lm III || 0,5%, ma non meno di 0,02 Lm Dove Lm è la lunghezza minima
misurabile, vale a dire la più piccola unità per cui lo strumento è destinato
ad essere impiegato, specificata dal fabbricante. L'autentico valore di lunghezza dei diversi
tipi di materiali dovrebbe essere misurato utilizzando strumenti adeguati (ad
esempio nastri di misura). Il materiale da misurare dovrebbe essere steso su
una base adatta (ad esempio un tavolo adeguato) diritto e non deformato. Altri requisiti 4. Gli strumenti devono garantire che il
prodotto sia misurato senza essere sottoposto all'allungamento, conformemente
alla capacità di allungamento per cui lo strumento è stato progettato. CAPITOLO
III — Strumenti di misura della superficie Condizioni di funzionamento 1.1. Intervallo Dimensioni entro l'intervallo specificato dal
fabbricante dello strumento. 1.2. Condizione del prodotto Il fabbricante deve specificare i limiti dello
strumento, dovuti alla velocità e allo spessore della superficie, se del caso,
del prodotto. Errori massimi tollerati 2. Strumento L'errore massimo tollerato iniziale è
± 1,0%, ma non inferiore a 1 dm2. Altri requisiti 3. Presentazione del prodotto Nel caso in cui il prodotto sia ritirato
indietro o arrestato, non dev'essere possibile ottenere un errore di
misurazione, oppure l'indicazione sul visualizzatore dev'essere annullata. 4. Divisione di scala Gli strumenti debbono avere una divisione di
scala pari a 1,0 dm2. Inoltre, deve essere possibile avere una
divisione di scala pari a 0,1 dm2 a fini di prova. CAPITOLO
IV — Strumenti di misura multidimensionale Condizioni di funzionamento 1.1. Intervallo Dimensioni nell'ambito dell'intervallo
specificato dal fabbricante dello strumento. 1.2. Dimensione minima Il limite inferiore della dimensione minima
per tutti i valori della divisione di scala è riportato nella tabella 1. Tabella 1 Divisione di scala (d) || Dimensione minima (min) (limite inferiore) d ≤ 2 cm || 10 d 2 cm < d ≤ 10 cm || 20 d 10 cm < d || 50 d 1.3. Velocità del prodotto La velocità deve essere compresa
nell'intervallo specificato dal fabbricante dello strumento. Errore massimo tollerato 2. Strumento: L'errore massimo tollerato è
± 1,0 d. ê 2004/22/CE
(adattato) ALLEGATO MI-010 XII ANALIZZATORI DI GAS DI SCARICO Ö (MI-010) Õ ê 2004/22/CE
(adattato) Agli analizzatori di gas di scarico qui di
seguito descritti, destinati all'ispezione e alla manutenzione professionale
dei veicoli a motore, si applicano i requisiti essenziali pertinenti
dell'allegato I, i requisiti specifici di cui al presente capitolo
allegato e le procedure di accertamento
Ö valutazione
della Õ di
conformità elencate nel presente capitolo allegato. DEFINIZIONI Analizzatori di gas di scarico || || Un analizzatore di gas di scarico è uno strumento di misura che serve a determinare le frazioni volumetriche di specifici componenti dei gas di scarico del motore di un veicolo ad accensione a scintilla al livello di umidità del campione analizzato. Detti componenti dei gas sono: monossido di carbonio (CO), biossido di carbonio (CO2), idrocarburi (HC) e ossigeno (O2). Il contenuto di idrocarburi deve essere espresso come concentrazione di n-esano (C6H14) con tecniche di assorbimento ad infrarossi. Le frazioni volumetriche dei componenti del gas sono espresse in percentuale (% vol) per CO, CO2 e O2 ed in parti per milione (ppm vol). Inoltre, un analizzatore di gas di scarico calcola il valore del parametro λ da frazioni volumetriche dei componenti del gas di scarico. Parametro λ || || Il parametro λ è un valore dimensionale rappresentativo dell'efficienza combustiva di un motore in termini di rapporto aria/combustibile nei gas di scarico. Esso viene determinato con una formula di riferimento standard. REQUISITI
SPCEIFICI Classi di strumenti 1. Per gli analizzatori di gas di scarico si
stanno definendo due classi (0 e I). I pertinenti intervalli minimi di misura
sono riportati nella tabella 1. Tabella 1 Classi e intervalli di misura Parametro || Classi 0 e I Frazione di CO || da 0 a 5% vol Frazione di CO2 || da 0 a 16% vol Frazione di idrocarburi || da 0 a 2000 ppm vol Frazione di O2 || da 0 a 21% vol λ || da 0,8 a 1,2 Condizioni di funzionamento nominali 2. Il fabbricante deve specificare i valori
nominali delle condizioni di funzionamento, vale a dire: 2.1. Per le grandezze d'influenza negli
ambienti climatico e meccanico: –
un intervallo minimo di temperatura di 35 °C
per l'ambiente climatico; –
la classe ambientale meccanica applicabile è M1. 2.2. Per le grandezze d'influenza
dell'alimentazione elettrica: –
tensione e intervallo di frequenze per
l'alimentazione in corrente alternata; –
limiti dell'alimentazione in corrente continua. 2.3. Per la pressione ambiente: –
valori minimo e massimo della pressione ambiente,
sono per entrambi le classi: pmin ≤ 860 hPa, pmax ≥ 1060 hPa. Errori massimi tollerati 3. Gli errori massimi tollerati sono così
definiti: 3.1. Per ciascuna delle frazioni misurate, il
valore dell'errore massimo tollerato in condizioni di funzionamento nominali ai
sensi del requisito 1.1 dell'allegato I è il maggiore dei due valori riportati
nella tabella 2. I valori assoluti sono espressi in% vol o in ppm vol; i valori
percentuali sono espressi in relazione al valore reale. Tabella 2 Errori massimi tollerati Parametro || Classe 0 || Classe I Frazione di CO || ± 0,03% vol ± 5% || ± 0,06% vol ± 5% Frazione di CO2 || ± 0,5% vol ± 5% || ± 0,5% vol ± 5% Frazione di idrocarburi || ± 10 ppm vol ± 5% || ± 12 ppm vol ± 5% Frazione di O2 || ± 0,1% vol ± 5% || ± 0,1% vol ± 5% 3.2. L'errore massimo ammissibile nel calcolo
in base al parametro λ è 0,3%.
A tal fine, il valore reale convenzionale è calcolato in base alla formula di
cui al punto 5.3.7.3 di cui all'allegato I della direttiva 98/69/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle misure da adottare contro
l'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore e recante
modificazione della direttiva 70/220/CEE[42]
del Consiglio. A tale scopo, i valori indicati dallo
strumento sono utilizzati per il calcolo. Effetti ammissibili dei disturbi 4. Per ciascuna delle frazioni volumetriche
misurate dallo strumento il valore di variazione critico è eguale all'errore
massimo tollerato per il parametro in questione. 5. L'effetto di un'interferenza
elettromagnetica dev'essere tale che: –
la variazione del risultato della misura non sia
superiore al valore di variazione critico definito al requisito 4, oppure –
il risultato della misura sia indicato in modo tale
da non poter essere interpretato come valido. Altri requisiti 6. La risoluzione sarà uguale ai valori
indicati nella tabella 3, o superiore di un ordine di grandezza: Tabella 3 Risoluzione || CO || CO2 || O2 || HC Classe 0 e classe I || 0,01% vol || 0,1% vol || [43] || 1 ppm vol Il valore del parametro λ sarà indicato
con una risoluzione di 0,001. 7. Lo scarto tipo di 20 misura non sarà
superiore ad un terzo del modulo di errore massimo tollerato per ogni frazione
volumetrica di gas applicabile. 8. Per la misurazione di CO, CO2 e
HC, lo strumento, compreso il sistema specificato di trattamento dei gas deve
indicare il 95% del valore finale quale è determinato con i gas di calibrazione
entro 15 secondi dal cambiamento da un gas a contenuto zero, ad esempio aria
pura. Per la misura di O2, gli strumenti in condizioni simili
debbono indicare un valore che differisca meno dello 0,1% vol dallo zero entro
60 secondi dal cambiamento da aria pura in gas privo di ossigeno. 9. I componenti del gas di scarico differenti
dai componenti il cui valore è oggetto della misurazione non debbono influire
sul risultato della misura per oltre la metà del modulo di errore massimo
tollerato, qualora essi siano presenti nelle frazioni volumetriche qui di
seguito riportate: 6% vol CO; 16% vol CO2; 10% vol O2; 5% vol H2; 0,3% vol NO; 2 000 ppm vol HC (n-esano); vapore acqueo a saturazione. 10. Un analizzatore di gas di scarico dovrà
essere munito di un dispositivo di messa a punto che permetta operazioni per il
valore zero, calibrazione del gas e adeguamento interno. Il dispositivo di
messa a punto per il valore zero e l'adeguamento interno sono automatici. 11. Per il dispositivo di messa a punto
automatico o semiautomatico lo strumento non deve avere la possibilità di
effettuare una misurazione prima che sia stata completata la messa a punto. 12. Un analizzatore di gas di scarico con un
canale di idrocarburi deve individuare i residui di idrocarburi nel sistema di
trattamento dei gas. Non deve essere possibile effettuare una misurazione
qualora i residui presenti prima di una misurazione superino i 20 ppm vol. 13. Un analizzatore di gas di scarico con un
canale di ossigeno deve essere munito di un dispositivo di ricognizione
automatica di qualsiasi disfunzione del sensore dovuta all'usura o ad una
rottura della linea di connessione. 14. Se l'analizzatore di gas di scarico è in
grado di funzionare con combustibili differenti (per esempio petrolio o gas
liquefatto), ci deve essere la possibilità di scegliere i coefficienti giusti
per il calcolo del parametro Parametro λ
senza ambiguità per quanto riguarda la formula appropriata. ACCERTAMENTO DI Ö VALUTAZIONE
DELLA Õ CONFORMITÀ Le procedure di accertamento Ö valutazione della Õ di conformità di cui all'articolo 918 tra le quali il fabbricante può
scegliere sono le seguenti: B + F o B + D o H1. é ALLEGATO XIII PARTE A Direttiva abrogata e modifiche successive (di cui all'articolo 52) Direttiva 2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 135 del 30.4.2004, pag. 1) || Direttiva del Consiglio 2006/96/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 81) || Direttiva della Commissione 2009/137/CE (GU L 294 dell'11.11.2009, pag. 7) || PARTE B Elenco dei termini di attuazione nel diritto interno e di applicazione (di cui all'articolo 19) Direttiva || Termine di attuazione || Termine di applicazione 2004/22/CE || 30 aprile 2006 || 30 ottobre 2006 2006/96/CE || || 2009/137/CE || 1º dicembre 2010 || 1º giugno 2011 é ALLEGATO XIV TAVOLA DI CONCORDANZA Direttiva 2004/22/CE || Presente direttiva || Articolo 1 || Articolo 2, paragrafo 1 Articolo 2 || Articolo 3 Articolo 3, primo comma || Articolo 1 Articolo 3, secondo comma || Articolo 2, paragrafo 2 Articolo 4 || Articolo 4, paragrafi 1-5 ___ || Articolo 4, paragrafi 6-22 Articolo 5 || Articolo 5 Articolo 6, paragrafo 1 || Articolo 6 Articolo 6, paragrafo 2 || ___ Articoli 7, paragrafo 1 || Articolo 21 Articolo 7, paragrafo 2 || Articolo 23, paragrafo 4 Articolo 7, paragrafo 3 || ___ Articolo 7, paragrafo 4 || ___ Articolo 8 || Articolo 7 ___ || Articolo 8 ___ || Articolo 9 ___ || Articolo 10 ___ || Articolo 11 ___ || Articolo 12 ___ || Articolo 13 ___ || [Articolo 15] Articolo 9 || Articolo 18 Articolo 10 || Articolo 19 Articolo 11, paragrafo 1 || ___ Articolo 11, paragrafo 2, primo comma || ___ Articolo 11, paragrafo 2, quarta frase || Articolo 24, paragrafo 2 Articolo 12 || ___ Articolo 13, paragrafo 1 || ___ Articolo 13, paragrafo 2 || ___ ___ || Articolo 14, paragrafo 1 ___ || Articolo 14, paragrafo 2 Articolo 13, paragrafo 3 || Articolo 14, paragrafo 3 Articolo 13, paragrafo 4 || Articolo 14, paragrafo 4 Articolo 14 || ___ Articolo 15, paragrafo 1 || Articolo 46, paragrafo 1 Articolo 15, paragrafo 2 || Articolo 46, paragrafo 2 Articolo 15, paragrafo 3 || ___ Articolo 15, paragrafo 4 || ___ Articolo 15, paragrafo 5 || ___ Articolo 16, paragrafo 1 || Articolo 16 Articolo 16, paragrafo 2 || Articolo 47 Articolo 16, paragrafo 3 || Articolo 17 Articolo 16, paragrafo 4 || ___ Articolo 17, paragrafo 1 || ___ Articolo 17, paragrafo 2 || Articolo 22, secondo comma Articolo 17, paragrafo 3 || Articolo 17, paragrafo 4, primo comma || Articolo 23, paragrafo 2 Articolo 17, paragrafo 4, secondo comma || ___ Articolo 17, paragrafo 5 || ___ Articolo 18 || ___ ___ || Articolo 20 ___ || Articolo 22, primo comma ___ || Articolo 23, paragrafo 1 ___ || Articolo 23, paragrafo 3 ___ || Articolo 23, paragrafo 5, secondo comma ___ || Articolo 23, paragrafo 5, terzo comma ___ || Articolo 23, paragrafo 6 ___ || Articolo 24 ___ || Articolo 25 ___ || Articolo 26 ___ || Articolo 27 ___ || Articolo 28 ___ || Articolo 29 ___ || Articolo 30 ___ || Articolo 31 ___ || Articolo 32 ___ || Articolo 33 ___ || Articolo 34 ___ || Articolo 35 ___ || Articolo 36 ___ || Articolo 37 ___ || Articolo 38 ___ || Articolo 39 ___ || Articolo 40 Articolo 19, paragrafo 1 || ___ Articolo 19, paragrafo 2, lettera a), primo comma || ___ Articolo 19, paragrafo 2, lettera a), secondo comma || ___ Articolo 19, paragrafo 2, lettera a), terzo comma || Articolo 43, paragrafo 4 Articolo 19, paragrafo 2, lettera b) || ___ Articolo 20 || ___ Articolo 21 || ___ Articolo 22 || ___ Articolo 23 || ___ ___ || Articolo 41 ___ || Articolo 42 ___ || Articolo 43, paragrafo 1 ___ || Articolo 43, paragrafo 2 ___ || Articolo 43, paragrafo 3 ___ || Articolo 44 ___ || Articolo 45 ___ || Articolo 48 ___ || Articolo 49 ___ || Articolo 50 Articolo 24 || ___ ___ || Articolo 51 Articolo 25 || ___ ___ || Articolo 52 Articolo 26 || Articolo 53, primo comma ___ || Articolo 53, secondo comma Articolo 27 || Articolo 54 Allegato I || Allegato I Allegato A || Allegato II, punto 1 Allegato A1 || Allegato II, punto 2 Allegato B || Allegato II, punto 3 Allegato C || Allegato II, punto 4 Allegato C1 || Allegato II, punto 5 Allegato D || Allegato II, punto 6 Allegato D1 || Allegato II, punto 7 Allegato E || Allegato II, punto 8 Allegato E1 || Allegato II, punto 9 Allegato F || Allegato II, punto 10 Allegato F1 || Allegato II, punto 11 Allegato G || Allegato II, punto 12 Allegato H || Allegato II, punto 13 Allegato H1 || Allegato II, punto 14 Allegato MI-001 || Allegato III Allegato MI-002 || Allegato IV Allegato MI-003 || Allegato V Allegato MI-004 || Allegato VI Allegato MI-005 || Allegato VII Allegato MI-006 || Allegato VIII Allegato MI-007 || Allegato IX Allegato MI-008 || Allegato X Allegato MI-009 || Allegato XI Allegato MI-010 || Allegato XII ___ || Allegato XIII ___ || Allegato XIV [1] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo,
al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle
regioni [COM(2011) 206 definitivo]. [2] Centre for Strategic & Evaluation Services (RU), Interim evaluation of the Measuring Instruments
Directive, luglio 2010: http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/legal-metrology-and-prepack/public-consultation/public-consultation-files/evaluation_report_by_cses_en.pdf. [3] Consultazione pubblica conclusasi il 1° novembre 2010: http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/legal-metrology-and-prepack/public-consultation/index_en.htm. [4] Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio sulla normalizzazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e
93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE,
97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/105/CE e 2009/23/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio. COM(2011) 315 definitivo. [5] Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi
generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri
dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L
55 del 28.2.2011, pag.13). [6] GU C 77 del 28.3.2002. [7] GU C […] del […], pag. […]. [8] GU L 202 del 6.9.1971, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal
regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36). [9] GU C 136 del 4.6.1985, pag. 1. [10] GU L 135 del 30.4.2004, pag. 1. [11] GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30. [12] GU L 218 del 13.8.2008, pag. 82. [13] GU L 390 del 31.12.2004, pag. 24. [14] GU L [...] del [...], pag. [...]. [15] GU L 220
del 30.8.1993, pag. 23. [16] GU C 282 del 25.11.2003, pag. 3. [17] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. [18] GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13. [19] GU L 204
del 21.7.1998, pag. 37. Direttiva modificata dalla direttiva 98/48/CE (GU L 217
del 5.8.1998, pag. 18). [20] GU L 202 del 6.9.1971, pag. 21. Direttiva
modificata da ultimo dalla direttiva della Commissione 82/623/CEE (GU L 252 del
27.8.1982, pag. 5). [21] GU L 202 del 6.9.1971, pag. 32. [22] GU L 239 del 25.10.1971, pag. 9. Direttiva
modificata da ultimo dall'Atto di adesione del 1994. [23] GU L 335 del 5.12.1973, pag. 56. Direttiva
modificata da ultimo dalla direttiva della Commissione 85/146/CEE (GU L 54 del
23.2.1985, pag. 29). [24] GU L 14 del 20.1.1975, pag. 1. [25] GU L 183 del 14.7.1975, pag. 25. [26] GU L 336 del 4.12.1976, pag. 30. [27] GU L 26 del 31.1.1977, pag. 59. [28] GU L 105 del 28.4.1977, pag. 18. Direttiva
modificata dalla direttiva della Commissione 82/625/CEE (GU L 252 del
27.8.1982, pag. 10). [29] GU L 364 del 27.12.1978, pag. 1. [30] GU L 259 del 15.10.1979, pag. 1. [31] Per i contatori elettromeccanici Imin
della classe B si applica ≤ 0,4 Itr. [32] Nel caso di contatori di elettricità elettromeccanici non
vengono definiti valori di variazioni critici per contenuti armonici nei
circuiti elettrici e per la corrente continua e armoniche nel circuito elettrico. [33] Nel caso di contatori di elettricità elettromeccanici non
vengono definiti valori di variazioni critici per contenuti armonici nei
circuiti elettrici e per la corrente continua e armoniche nel circuito
elettrico. [34] GU L 316 del 31.10.1992, pag. 12. Direttiva abrogata dalla direttiva
2003/96/CE (GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51). [35] Tuttavia, gli Stati membri possono richiedere sistemi di
misurazione della classe di accuratezza 0,3 o 0,5 se utilizzati per
l'imposizione delle accise sugli oli minerali al momento del carico o dello
scarico delle cisterne delle navi, delle autocisterne e dei vagoni cisterna. [36] GU L 42 del 15.2.1975, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla
direttiva 89/676/CEE (GU L 398 del 30.12.1989, pag. 18). [37] GU L 46 del 21.2.1976, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dall'accordo SEE. [38] Per i = r si applicano le corrispondenti colonne
della tabella 3 con e sostituito da er. [39] Il generatore di segnale di distanza non rientra nel campo
di applicazione della presente direttiva. [40] Vale per le combinazioni metro a nastro/peso immerso. [41] Se la lunghezza nominale del nastro supera i 30 m, è
permesso, per ciascun segmento di 30 m, un ulteriore errore massimo
tollerato di 0,75 mm. [42] GU L 350 del 28.12.1998, pag. 17. [43] 0,01% per valori di misurando
inferiori o pari a 4% vol, altrimenti a 0,1% vol.