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Document 52011PC0645
Joint Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Regulation (EU) No 442/2011 concerning restrictive measures in view of the situation in Syria
Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) n. 442/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria
Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) n. 442/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria
/* COM/2011/0645 definitivo - 2011/0278 (NLE) */
Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) n. 442/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria /* COM/2011/0645 definitivo - 2011/0278 (NLE) */
RELAZIONE (1)
Il 9 maggio 2011 il Consiglio ha adottato il
regolamento (UE) n. 442/2011 concernente misure restrittive in considerazione
della situazione in Siria. (2)
Il 2 settembre 2011 il Consiglio ha modificato il
regolamento (UE) n. 442/2011 per introdurre nuove misure nei confronti della
Siria, tra cui l'estensione dei criteri di inclusione nell'elenco e il divieto
di acquisto, importazione o trasporto di petrolio greggio proveniente dalla
Siria. Il 23 settembre 2011 il Consiglio ha modificato il regolamento (UE) n.
442/2011 includendo fra le misure contro la Siria anche il divieto di investire
nel settore del petrolio greggio, l'aggiunta di altri voci nell'elenco e il
divieto di fornire banconote e monete siriane alla Banca centrale della Siria. (3)
Ora il Consiglio ha raggiunto un
accordo politico sull'adozione di misure supplementari, segnatamente
l'inserimento nell'elenco di un'altra entità e una deroga che consente di
utilizzare temporaneamente i fondi congelati ricevuti successivamente da questa
entità in relazione al finanziamento di scambi commerciali con persone e entità
non designate. (4)
La misura in questione rientra nell'ambito del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, pertanto, al fine di
garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti
gli Stati membri, la sua attuazione richiede un'azione normativa a livello
dell'Unione. 2011/0278 (NLE) Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) n. 442/2011
concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215, vista la decisione 2011/273/PESC del Consiglio
relativa a misure restrittive nei confronti della Siria[1],
vista la proposta congiunta dell'Alto
rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e
della Commissione europea, considerando quanto segue: (1)
Il 9 maggio 2011 il Consiglio ha adottato il
regolamento (UE) n. 442/2011[2] concernente misure
restrittive in considerazione della situazione in Siria. (2)
Il 2 settembre 2011 il Consiglio ha modificato il
regolamento (UE) n. 442/2011 per introdurre nuove misure nei confronti della
Siria, tra cui l'estensione dei criteri di inclusione nell'elenco e il divieto
di acquisto, importazione o trasporto di petrolio greggio proveniente dalla
Siria. Il 23 settembre 2011 il Consiglio ha nuovamente modificato il
regolamento (UE) n. 442/2011 includendo fra le misure contro la Siria anche il
divieto di investire nel settore del petrolio greggio, l'aggiunta di altri voci
all'elenco e il divieto di fornire banconote e monete siriane alla Banca
centrale della Siria. (3)
La decisione 2011/[ ]/PESC del Consiglio[3]
prevede una misura supplementare, vale a dire l'inserimento nell'elenco di
un'altra entità e una deroga che consente di utilizzare temporaneamente i fondi
congelati ricevuti successivamente da questa entità in relazione al
finanziamento di scambi commerciali con persone e entità non designate. (4)
La misura in questione rientra nell'ambito del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, pertanto, al fine di
garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti
gli Stati membri, la sua attuazione richiede un'azione normativa a livello
dell'Unione. (5)
Il presente regolamento deve entrare in vigore
immediatamente per garantire l'efficacia della misura ivi contemplata, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (UE) n. 442/2011 è così
modificato: (1) all'articolo 4, paragrafi 1 e
2, all'articolo 5, paragrafi 2 e 3, e all'articolo 6, lettera a), le parole
"allegato II" sono sostituite da "allegati II e IIa". (2) All'articolo 7, lettere a) e
c), all'articolo 9 e all'articolo 14, paragrafo 1, le parole "allegato
II" sono sostituite da "allegato II o IIa". (3) Il paragrafo 1 dell'articolo
5 è sostituito dal testo seguente: “1. Gli allegati II e IIa contengono quanto segue: (a)
nell'allegato II sono elencate le persone fisiche o
giuridiche, le entità e gli organismi che il Consiglio ha identificato, a norma
dell'articolo 4, paragrafo 1, della decisione 2011/273/PESC, come persone o
entità responsabili della violenta repressione a danno della popolazione civile
in Siria, e le persone fisiche o giuridiche ad essi associate, e a cui non si
applica l'articolo 9 bis."; (b)
nell'allegato IIa sono elencate le entità che il
Consiglio ha identificato, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, della
decisione 2011/273/PESC, come entità associate alle persone o entità
responsabili della violenta repressione a danno della popolazione civile in
Siria e a cui non si applica l'articolo 9 bis.". (4) Il paragrafo 4 dell'articolo
14 è sostituito dal paragrafo seguente: “4. Gli elenchi degli allegati II e IIa sono
riesaminati periodicamente e almeno ogni 12 mesi." (5) È inserito il seguente
articolo: "Articolo 9 bis In deroga all'articolo 4, paragrafo 1,
un'entità elencata nell'allegato IIa può, per un periodo di 2 mesi dalla data
in cui è stata designata, effettuare un pagamento utilizzando fondi o risorse
economiche congelati ricevuti da tale entità dopo la data in cui è stata
designata, purché (a)
il pagamento sia dovuto in forza di un contratto
commerciale e (b)
l'autorità competente dello Stato membro
interessato abbia accertato che il pagamento non sarà ricevuto, direttamente o
indirettamente, da una persona o da un'entità elencata nell'allegato II o
nell'allegato IIa." Articolo 2 L'allegato I è inserito come allegato II del
regolamento (UE) n. 442/2011. Articolo 3 L'allegato II del regolamento (UE) n. 442/2011
è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento. Articolo 4 L'allegato IV del regolamento (UE) n. 442/2011
è sostituito dall'allegato III del presente regolamento. Articolo 5 Il presente regolamento entra in vigore il
giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il presente regolamento è
obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno
degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, […] Per
il Consiglio Il
presidente
[…] ALLEGATO I
"ALLEGATO
IIa Elenco delle entità di cui agli articoli 4
e 5 [il nome sarà aggiunto dal Consiglio] ALLEGATO II Nell'allegato II del regolamento (UE) n.
442/2011 le voci Emad GHRAIWATI, Tarif AKHRAS e Issam ANBOUBA sono sostituite
dalle voci seguenti: Nome || Informazioni identificative (data di nascita, luogo di nascita ...) || Motivi || Data di inserimento nell'elenco Emad GHRAIWATI || Nato nel marzo 1959 a Damasco, Siria || Presidente della Damascus Chamber of Industry (Zuhair Ghraiwati Sons). Sostiene economicamente il regime siriano. || 2.9.2011 Tarif AKHRAS || Nato nel 1949 a Homs, Siria || Fondatore del gruppo Akhras (materie prime, commercio, lavorazione e logistica), Homs. Sostiene economicamente il regime siriano. || 2.9.2011 Issam ANBOUBA || Nato nel 1949 a Lattakia, Siria || Presidente dell'Issam Anbouba Est. (settore agroindustriale). Sostiene economicamente il regime siriano. || 2.9.2011 ALLEGATO III
"ALLEGATO
IV Elenco
dei prodotti petroliferi Codice SA Designazione delle merci 2709 00 Oli greggi di petrolio o di
minerali bituminosi. 2710 Oli
di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni
non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, il 70% o più di oli di
petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il
componente base; oli usati (l'acquisto, in Siria,
del kerosene/jet fuel di cui al codice NC 2710 19 21 non è vietato, purché questo prodotto sia destinato e
utilizzato unicamente per consentire il proseguimento dell'operazione di volo
dell'aeromobile in cui è caricato). 2712 Vaselina;
paraffina, cera di petrolio microcristallina, "slack wax", ozocerite,
cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti
per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati. 2713 Coke
di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di
minerali bituminosi. 2714 Bitumi
ed asfalti, naturali; scisti e sabbie bituminosi; asfaltiti e rocce asfaltiche.
2715 00 00 Miscele
bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di
catrame minerale o di pece di catrame minerale (per esempio: mastici
bituminosi, "cut-backs")." [1] GU L 121 del 10.5.2011, pag. 11. [2] GU L 121 del 10.5.2011, pag. 1. [3] GU L … del ......2011, pag. ….