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Document 52011PC0645

Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) n. 442/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria

/* COM/2011/0645 definitivo - 2011/0278 (NLE) */

52011PC0645

Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) n. 442/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria /* COM/2011/0645 definitivo - 2011/0278 (NLE) */


RELAZIONE

(1) Il 9 maggio 2011 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 442/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria.

(2) Il 2 settembre 2011 il Consiglio ha modificato il regolamento (UE) n. 442/2011 per introdurre nuove misure nei confronti della Siria, tra cui l'estensione dei criteri di inclusione nell'elenco e il divieto di acquisto, importazione o trasporto di petrolio greggio proveniente dalla Siria. Il 23 settembre 2011 il Consiglio ha modificato il regolamento (UE) n. 442/2011 includendo fra le misure contro la Siria anche il divieto di investire nel settore del petrolio greggio, l'aggiunta di altri voci nell'elenco e il divieto di fornire banconote e monete siriane alla Banca centrale della Siria.

(3)             Ora il Consiglio ha raggiunto un accordo politico sull'adozione di misure supplementari, segnatamente l'inserimento nell'elenco di un'altra entità e una deroga che consente di utilizzare temporaneamente i fondi congelati ricevuti successivamente da questa entità in relazione al finanziamento di scambi commerciali con persone e entità non designate.

(4) La misura in questione rientra nell'ambito del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, pertanto, al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri, la sua attuazione richiede un'azione normativa a livello dell'Unione.

2011/0278 (NLE)

Proposta congiunta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) n. 442/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione 2011/273/PESC del Consiglio relativa a misure restrittive nei confronti della Siria[1],

vista la proposta congiunta dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) Il 9 maggio 2011 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 442/2011[2] concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria.

(2) Il 2 settembre 2011 il Consiglio ha modificato il regolamento (UE) n. 442/2011 per introdurre nuove misure nei confronti della Siria, tra cui l'estensione dei criteri di inclusione nell'elenco e il divieto di acquisto, importazione o trasporto di petrolio greggio proveniente dalla Siria. Il 23 settembre 2011 il Consiglio ha nuovamente modificato il regolamento (UE) n. 442/2011 includendo fra le misure contro la Siria anche il divieto di investire nel settore del petrolio greggio, l'aggiunta di altri voci all'elenco e il divieto di fornire banconote e monete siriane alla Banca centrale della Siria.

(3) La decisione 2011/[ ]/PESC del Consiglio[3] prevede una misura supplementare, vale a dire l'inserimento nell'elenco di un'altra entità e una deroga che consente di utilizzare temporaneamente i fondi congelati ricevuti successivamente da questa entità in relazione al finanziamento di scambi commerciali con persone e entità non designate.

(4) La misura in questione rientra nell'ambito del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, pertanto, al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri, la sua attuazione richiede un'azione normativa a livello dell'Unione.

(5) Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia della misura ivi contemplata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 442/2011 è così modificato:

(1)          all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, all'articolo 5, paragrafi 2 e 3, e all'articolo 6, lettera a), le parole "allegato II" sono sostituite da "allegati II e IIa".

(2)          All'articolo 7, lettere a) e c), all'articolo 9 e all'articolo 14, paragrafo 1, le parole "allegato II" sono sostituite da "allegato II o IIa".

(3)          Il paragrafo 1 dell'articolo 5 è sostituito dal testo seguente:

“1. Gli allegati II e IIa contengono quanto segue:

(a) nell'allegato II sono elencate le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi che il Consiglio ha identificato, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, della decisione 2011/273/PESC, come persone o entità responsabili della violenta repressione a danno della popolazione civile in Siria, e le persone fisiche o giuridiche ad essi associate, e a cui non si applica l'articolo 9 bis.";

(b) nell'allegato IIa sono elencate le entità che il Consiglio ha identificato, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, della decisione 2011/273/PESC, come entità associate alle persone o entità responsabili della violenta repressione a danno della popolazione civile in Siria e a cui non si applica l'articolo 9 bis.".

(4)          Il paragrafo 4 dell'articolo 14 è sostituito dal paragrafo seguente:

“4. Gli elenchi degli allegati II e IIa sono riesaminati periodicamente e almeno ogni 12 mesi."

(5)          È inserito il seguente articolo:

"Articolo 9 bis

In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, un'entità elencata nell'allegato IIa può, per un periodo di 2 mesi dalla data in cui è stata designata, effettuare un pagamento utilizzando fondi o risorse economiche congelati ricevuti da tale entità dopo la data in cui è stata designata, purché

(a) il pagamento sia dovuto in forza di un contratto commerciale e

(b) l'autorità competente dello Stato membro interessato abbia accertato che il pagamento non sarà ricevuto, direttamente o indirettamente, da una persona o da un'entità elencata nell'allegato II o nell'allegato IIa."

Articolo 2

L'allegato I è inserito come allegato II del regolamento (UE) n. 442/2011.

Articolo 3

L'allegato II del regolamento (UE) n. 442/2011 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 4

L'allegato IV del regolamento (UE) n. 442/2011 è sostituito dall'allegato III del presente regolamento.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, […]

                                                                       Per il Consiglio

                                                                       Il presidente                                                                        […]

ALLEGATO I "ALLEGATO IIa

Elenco delle entità di cui agli articoli 4 e 5

[il nome sarà aggiunto dal Consiglio]

ALLEGATO II

Nell'allegato II del regolamento (UE) n. 442/2011 le voci Emad GHRAIWATI, Tarif AKHRAS e Issam ANBOUBA sono sostituite dalle voci seguenti:

Nome || Informazioni identificative (data di nascita, luogo di nascita ...) || Motivi || Data di inserimento nell'elenco

Emad GHRAIWATI || Nato nel marzo 1959 a Damasco, Siria || Presidente della Damascus Chamber of Industry (Zuhair Ghraiwati Sons). Sostiene economicamente il regime siriano. || 2.9.2011

Tarif AKHRAS || Nato nel 1949 a Homs, Siria || Fondatore del gruppo Akhras (materie prime, commercio, lavorazione e logistica), Homs. Sostiene economicamente il regime siriano. || 2.9.2011

Issam ANBOUBA || Nato nel 1949 a Lattakia, Siria || Presidente dell'Issam Anbouba Est. (settore agroindustriale). Sostiene economicamente il regime siriano. || 2.9.2011

ALLEGATO III "ALLEGATO IV

Elenco dei prodotti petroliferi

Codice SA       Designazione delle merci

2709 00           Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi.

2710    Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, il 70% o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base; oli usati (l'acquisto, in Siria, del kerosene/jet fuel di cui al codice NC 2710 19 21 non è vietato, purché questo prodotto sia destinato e utilizzato unicamente per consentire il proseguimento dell'operazione di volo dell'aeromobile in cui è caricato).

2712    Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, "slack wax", ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati.

2713    Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi.

2714    Bitumi ed asfalti, naturali; scisti e sabbie bituminosi; asfaltiti e rocce asfaltiche.

2715 00 00      Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (per esempio: mastici bituminosi, "cut-backs")."

[1]               GU L 121 del 10.5.2011, pag. 11.

[2]               GU L 121 del 10.5.2011, pag. 1.

[3]               GU L … del ......2011, pag. ….

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