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Document 52011PC0591

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che stabilisce la posizione da adottare a nome dell’Unione europea in relazione alle proposte di emendamento degli allegati I e II della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica in occasione della decima riunione della conferenza delle parti

/* COM/2011/0591 definitivo - 2011/0252 (NLE) */

52011PC0591

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che stabilisce la posizione da adottare a nome dell’Unione europea in relazione alle proposte di emendamento degli allegati I e II della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica in occasione della decima riunione della conferenza delle parti /* COM/2011/0591 definitivo - 2011/0252 (NLE) */


RELAZIONE

1. La convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica (nota anche come CMS o convenzione di Bonn) ha l’obiettivo di tutelare le specie migratrici terrestri, marine e aviarie in tutte le zone di distribuzione delle stesse. È un trattato intergovernativo concluso sotto l’egida del programma delle Nazioni Unite per l’ambiente, diretto a conservare la fauna selvatica e gli habitat su scala mondiale. L’Unione europea è parte contraente della convenzione dal 1° novembre 1983[1].

2. Le specie migratrici da salvaguardare sono elencate negli allegati I (specie minacciate di estinzione) e II (specie che devono essere oggetto degli accordi) della convenzione.

3. La conferenza delle parti è l’organo decisionale della convenzione, preposto a valutare lo stato di conservazione delle specie migratrici e, di conseguenza, a modificare gli allegati I e II della convenzione.

4. Conformemente all’articolo XI della convenzione, qualsiasi parte può presentare proposte di emendamento. Un emendamento degli allegati entra in vigore per tutte le parti novanta giorni dopo la riunione della conferenza delle parti in cui è stato adottato, fatta eccezione per le parti che avanzano una riserva.

5. La decima riunione della conferenza delle parti della convenzione si svolgerà a Bergen (Norvegia) dal 20 al 25 novembre 2011. In previsione della riunione, le parti della convenzione hanno avanzato proposte finalizzate a tutelare diverse nuove specie mediante emendamenti da apportare agli allegati I e II della convenzione.

6. Due di queste proposte sono state avanzate dall’Unione europea e sottoposte al Segretariato della convenzione, in conformità alla decisione del Consiglio[2]. È stato già stabilito che tali proposte sono conformi agli obiettivi della direttiva uccelli[3] e al regolamento relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio[4]. Pertanto, l’Unione deve sostenere attivamente l’adozione delle proposte da essa avanzate.

7. Le altre parti della convenzione hanno sottoposto sei proposte di emendamento degli allegati I e II. Nessuna di queste proposte riguardanti uccelli o specie di mammiferi richiederebbe modifiche alla legislazione dell’Unione. Le proposte che riguardano la specie ittica Manta birostris richiederebbero una modifica alla legislazione dell’Unione relativa alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca, al fine di garantirne la protezione. L’Unione europea deve sostenere le proposte in questione sulla base delle seguenti considerazioni: 1) l’inclusione di dette specie è scientificamente fondata; 2) per ragioni di coerenza tra l’azione interna ed esterna; e 3) l’Unione è impegnata nella cooperazione internazionale per la protezione della biodiversità.

8. È pertanto necessario che il Consiglio adotti una decisione volta a stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in merito alle proposte di emendamento in occasione della decima riunione della conferenza delle parti.

2011/0252 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che stabilisce la posizione da adottare a nome dell’Unione europea in relazione alle proposte di emendamento degli allegati I e II della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica in occasione della decima riunione della conferenza delle parti

IL CONSIGLIO DELL ’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione[5],

considerando quanto segue:

1. In quanto parte contraente della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica[6], l’Unione europea può avanzare proposte di emendamento degli allegati della convenzione in cui sono elencate le specie da salvaguardare.

2. La conferenza delle parti è l’organo decisionale della convenzione, tra le cui competenze rientra la valutazione dello stato di conservazione delle specie migratrici e, di conseguenza, la modifica degli allegati I e II della convenzione.

3. Conformemente all’articolo XI della convenzione, un emendamento degli allegati entra in vigore per tutte le parti novanta giorni dopo la riunione della conferenza delle parti in cui è stato adottato, fatta eccezione per le parti che avanzano una riserva.

4. In vista della decima riunione della conferenza delle parti, che si terrà a Bergen (Norvegia) dal 20 al 25 novembre 2011, l’Unione ha comunicato al Segretariato della Convenzione delle proposte[7] di emendamento dell’allegato I al fine di includervi le specie Falco cherrug e Falco vespertinus .

5. Le altre parti della convenzione hanno inoltre presentato proposte finalizzate a tutelare diverse nuove specie mediante emendamenti da apportare agli allegati I e II della convenzione.

6. L’unione deve sostenere queste proposte in quanto scientificamente fondate, conformi alla normativa dell’Unione europea e al suo impegno nella cooperazione internazionale per la protezione della biodiversità, conformemente all’articolo 5 della convenzione ONU sulla diversità biologica[8] e alle decisioni della Conferenza delle parti, in particolare per quanto riguarda l’obiettivo globale concordato nella decima riunione: “Entro il 2020 dovrà essere scongiurata l’estinzione delle specie notoriamente a rischio e dovrà essere migliorato e consolidato il loro stato di conservazione, in particolare di quelle maggiormente in diminuzione”.

7. Nessuna delle proposte di emendamento riguardanti specie di uccelli o di mammiferi richiederebbe modifiche alla legislazione unionale.

8. Le proposte che riguardano la specie ittica Manta birostris richiederebbero una modifica alla legislazione dell’Unione relativa alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca, al fine di garantirne la protezione.

9. Nella misura in cui la convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica rientra allo stesso tempo nelle competenze dell’Unione e in quelle degli Stati membri, la Commissione e gli Stati membri devono cooperare strettamente per l’adozione degli emendamenti agli allegati della convenzione, affinché l’Unione e i suoi Stati membri siano rappresentati in maniera unitaria a livello internazionale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo unico

In occasione della decima riunione della conferenza delle parti della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica, la Commissione presenta la seguente posizione dell ’Unione sulle proposte di emendamento delle allegati I e II della convenzione:

10. la Commissione è autorizzata ad approvare l’aggiunta delle seguenti specie all’allegato I:

11. Falco cherrug;

12. Falco vespertinsus;

13. Numenius madagascariensis;

14. Numenius tahitiensis;

15. Manta birostris;

16. la Commissione è autorizzata ad approvare l’aggiunta delle seguenti specie all’allegato II:

17. Ovis ammon;

18. Dolichonyx oryzivorus;

19. Manta birostris.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il presidente [..]

[1] Decisione 82/461/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1982, relativa alla conclusione della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica, GU L 210 del 24.6.1982, pag. 10.

[2] Decisione del Consiglio che autorizza la Commissione europea a sottoporre, a nome dell’Unione europea, una proposta di emendamento dell’allegato I della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica in vista della decima riunione della conferenza delle parti (adottata il 23 giugno 2011 mediante procedura scritta) (doc. 11078/11 ENV 432).

[3] Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7.

[4] Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1.

[5] GU C […] del […], pag. […].

[6] Decisione 82/461/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1982, relativa alla conclusione della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica, GU L 210 del 24.6.1982, pag. 10.

[7] Proposte adottate con decisione del Consiglio che autorizza la Commissione europea a presentare, a nome dell’Unione europea, una proposta di emendamento dell’allegato I della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica in vista della decima riunione della conferenza delle parti (adottata il 23 giugno 2011 mediante procedura scritta) (doc. 11078/11 ENV 432).

[8] Decisione 93/626/CEE del Consiglio, del 25 ottobre 1993, relativa alla conclusione della convenzione sulla diversità biologica, GU L 309 del 13.12.1993, pag. 1.

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