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Document 52011PC0577

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO recante modifica della decisione 2007/659/CE per quanto riguarda il suo periodo di applicazione e il contingente annuale ammesso a beneficiare di un’aliquota ridotta dell’accisa

/* COM/2011/0577 definitivo - 2011/0248 (CNS) */

52011PC0577

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO recante modifica della decisione 2007/659/CE per quanto riguarda il suo periodo di applicazione e il contingente annuale ammesso a beneficiare di un’aliquota ridotta dell’accisa /* COM/2011/0577 definitivo - 2011/0248 (CNS) */


RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

A norma dell’articolo 349 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), che si applica alle regioni ultraperiferiche dell’Unione di cui fanno parte i dipartimenti francesi d’oltremare, tenuto conto della situazione socioeconomica strutturale di queste regioni, aggravata dalla loro grande distanza, dall’insularità, dalla superficie ridotta, dalle difficili condizioni topografiche e climatiche e dalla dipendenza economica da alcuni prodotti, fattori la cui persistenza e il cui cumulo recano grave danno al loro sviluppo, il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, adotta misure specifiche volte, in particolare, a stabilire le condizioni di applicazione dei trattati, comprese le politiche comuni, a queste regioni. Tali misure specifiche riguardano in particolare la politica fiscale. Il Consiglio adotta le misure di cui al primo comma tenendo conto delle caratteristiche e dei vincoli specifici delle regioni ultraperiferiche senza compromettere l’integrità e la coerenza dell’ordinamento giuridico dell’Unione, con particolare riguardo al mercato interno e alle politiche comuni.

La decisione 2007/659/CE del Consiglio del 9 ottobre 2007, adottata sulla base dell’articolo 299, paragrafo 2, del trattato CE (ora articolo 349 del TFUE), autorizza la Francia ad applicare, sul territorio della Francia continentale e per il rum tradizionale prodotto nei dipartimenti francesi d’oltremare, un’accisa di aliquota ridotta che può essere inferiore all’aliquota minima dell’accisa stabilita dalla direttiva 92/84/CEE, ma non inferiore di oltre il 50% all’aliquota normale dell’accisa nazionale sull’alcole. L’aliquota ridotta dell’accisa è limitata a un contingente annuale di 108 000 ettolitri di alcole puro. La deroga scade il 31 dicembre 2012.

In conformità dell’articolo 4 della decisione 2007/659/CE, il 29 giugno 2010 le autorità francesi hanno presentato alla Commissione la relazione prevista dalla stessa decisione. Nella relazione figurano due richieste. Le autorità francesi chiedono, da un lato, di portare il contingente annuale da 108 000 ettolitri a 125 000 ettolitri di alcole puro (HAP) al fine di adeguarlo all’andamento del mercato del rum nell’Unione. Dall’altro, chiedono di prorogare di un anno, cioè fino al 31 dicembre 2013, il periodo di applicazione della decisione 2007/659/CE per farne coincidere il termine con quello del periodo di applicazione della decisione adottata dalla Commissione il 27 giugno 2007 in materia di aiuti di Stato con riguardo allo stesso argomento (aiuto di Stato n. N 530/2006).

2. ESITO DELLA CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E DELLA VALUTAZIONE DELL’IMPATTO

Non è stato necessario consultare esperti esterni e non è stata realizzata un’analisi dell’impatto. Sono state tuttavia esaminate attentamente le statistiche trasmesse dalle autorità francesi sui quantitativi di rum immessi in consumo.

L’andamento dei quantitativi di rum immessi in consumo è il seguente:

Andamento del mercato europeo del rum

Anno || Totale || Rum dei paesi terzi || Rum dei DOM || % DOM

1986 || 313 459 || 152 252 || 161 207 || 51%

1987 || 300 152 || 158 117 || 142 035 || 47%

1988 || 252 877 || 130 976 || 121 901 || 48%

1989 || 293 462 || 161 485 || 131 977 || 45%

1990 || 368 913 || 227 975 || 140 938 || 38%

1991 || 336 252 || 221 861 || 114 391 || 34%

1992 || 332 145 || 223 522 || 108 623 || 33%

1993 || 322 743 || 231 059 || 91 684 || 28%

1994 || 357 936 || 253 215 || 104 721 || 29%

1995 || 284 178 || 184 835 || 99 343 || 35%

1996 || 359 295 || 249 239 || 110 056 || 31%

1997 || 453 050 || 354 858 || 98 192 || 22%

1998 || 500 295 || 395 031 || 105 264 || 21%

1999 || 567 449 || 428 790 || 138 659 || 24%

2000 || 645 237 || 495 625 || 149 612 || 23%

2001 || 695 033 || 534 316 || 160 717 || 23%

2002 || 734 249 || 557 458 || 176 791 || 24%

2003 || 880 653 || 713 535 || 167 118 || 19%

2004 || 727 772 || 569 278 || 158 494 || 22%

2005 || 726 876 || 571 317 || 155 559 || 21%

2006 || 791 542 || 626 157 || 165 385 || 21%

2007 || 785 695 || 608 449 || 177 246 || 23%

2008 || 851 748 || 657 725 || 194 023 || 23%

Fonte: Eurostat

Andamento dell’immissione in consumo del rum nella Francia continentale (in ettolitri di alcole puro)

|| Immissione in consumo “accisa di aliquota ridotta” || Fuori contingente || Paese terzo || Totale

2010 || 105 700 || 40 600 || 20 000 || 166 300

2009 || 102 400 || 32 400 || ||

2008 || 99 500 || 33 000 || ||

2007 || 96 100 || 33 500 || ||

2006 || 90 000 || 33 500 || ||

2005 || 90 000 || 35 500 || 5 500 || 131 000

2004 || 87 900 || 30 800 || ||

2003 || 86 400 || 26 200 || ||

2002 || 86 900 || 37 000 || ||

2001 || 86 200 || 26 500 || ||

2000 || 78 300 || 30 000 || 1 000 || 109 300

Dalle informazioni trasmesse dalle autorità francesi risulta che, dall’adozione della decisione 2007/659/CE, i quantitativi di rum tradizionale assoggettati a un’accisa di aliquota ridotta immessi sul mercato hanno registrato un aumento annuo del 3,2%, passando da 96 100 HAP nel 2007 a 105 700 HAP nel 2010. Se questa tendenza proseguisse allo stesso ritmo, i quantitativi di rum tradizionale immessi sul mercato ammonterebbero a circa 109 100 HAP nel 2011, 112 600 HAP nel 2012 e 116 200 HAP nel 2013, superando così il contingente di 108 000 HAP previsto dalla decisione 2007/659/CE. Un’analoga tendenza all’aumento del consumo di rum è ravvisabile dal 2005 anche sul mercato dell’Unione.

Rispetto alla quota che esso rappresenta nel mercato dell’Unione, il rum dei paesi terzi immesso in consumo occupa una posizione modesta nel mercato francese. La sua quota presenta tuttavia una tendenza all’aumento, essendo passata da meno dell’1% nel 2000 al 4,2% nel 2005 e al 12% nel 2010. A livello dell’Unione, i dati più recenti mostrano che il rum proveniente dai paesi terzi rappresenta il 77% del mercato contro il 23% del rum proveniente dai DOM.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Sintesi delle misure proposte Adeguare, sulla base delle constatazioni effettuate, il contingente di 108 000 ettolitri di alcole puro. Si propone di aumentare il contingente previsto dalla decisione 2007/659/CE da 108 000 HAP a 120 000 HAP. Sulla base dell’incremento dei quantitativi di rum immessi sul mercato tra il 2007 e il 2010, pari al 3,2%, il rum immesso sul mercato nel 2013 ammonterebbe a 116 200 HAP. Il fatto di portare il contingente a 120 000 HAP permetterebbe di coprire un aumento annuale dei quantitativi di rum immessi sul mercato pari al 4,3%, cioè leggermente superiore all’incremento del 3,2% osservato nel periodo 2007-2010. Prorogare di un anno il periodo di applicazione della decisione 2007/659/CE per farne coincidere il termine con quello del periodo di applicazione della decisione adottata dalla Commissione il 27 giugno 2007 in materia di aiuti di Stato con riguardo allo stesso argomento (aiuto di Stato n. N 530/2006).

Base giuridica Articolo 349 del TFUE.

Principio di sussidiarietà Solo il Consiglio è abilitato ad adottare, sulla base dell’articolo 349 del TFUE, misure specifiche a favore delle regioni ultraperiferiche al fine di adeguare a queste regioni l’applicazione dei trattati, comprese le politiche comuni, considerata l’esistenza degli svantaggi permanenti che incidono sulla situazione economica e sociale di tali regioni. La proposta è quindi conforme al principio di sussidiarietà.

Principio di proporzionalità La proposta è conforme al principio di proporzionalità per i motivi seguenti.

Essa mira ad adeguare la decisione 2007/659/CE soltanto nella misura in cui la modifica risulta necessaria. Il nuovo contingente annuale di rum cui si applica un’aliquota ridotta dell’accisa è stato calcolato sulla base dell’andamento dei quantitativi di rum immessi sul mercato nel periodo 2007-2010. ||

La proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2013, del periodo di applicazione della decisione 2007/659/CE è giustificata alla luce delle constatazioni effettuate; essa mira a far coincidere il termine di tale periodo di applicazione con quello della decisione adottata dalla Commissione il 27 giugno 2007 in materia di aiuti di Stato con riguardo allo stesso argomento (aiuto di Stato n. N 530/2006).

Scelta degli strumenti

Strumento proposto: decisione del Consiglio.

Altri strumenti non sarebbero idonei per i motivi seguenti. Il testo da modificare è esso stesso una decisione del Consiglio, adottata sulla stessa base giuridica (articolo 299, paragrafo 2, dell’allora trattato CE).

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non ha alcuna incidenza sul bilancio dell’UE.

2011/0248 (CNS)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

recante modifica della decisione 2007/659/CE per quanto riguarda il suo periodo di applicazione e il contingente annuale ammesso a beneficiare di un’aliquota ridotta dell’accisa

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 349,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo[1],

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 2007/659/CE del Consiglio, del 9 ottobre 2007, che autorizza la Francia ad applicare un’aliquota di accisa ridotta sul rum “tradizionale” prodotto nei suoi dipartimenti d’oltremare e abroga la decisione 2002/166/CE[2], autorizza le autorità francesi ad applicare, sul territorio della Francia continentale e per il rum tradizionale prodotto nei dipartimenti francesi d’oltremare, un’accisa di aliquota ridotta che può essere inferiore all’aliquota minima dell’accisa stabilita dalla direttiva 92/84/CEE, ma non inferiore di oltre il 50% all’aliquota normale dell’accisa nazionale sull’alcole. Il rum tradizionale cui si applica l’accisa di aliquota ridotta è attualmente definito nell’allegato II, punto 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 110/2008, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio. L’aliquota ridotta dell’accisa è limitata a un contingente annuale di 108 000 ettolitri di alcole puro. La deroga scade il 31 dicembre 2012.

(2) In conformità dell’articolo 4 della decisione 2007/659/CE, il 29 giugno 2010 le autorità francesi hanno presentato alla Commissione la relazione prevista dalla stessa decisione. Nella relazione figurano due richieste. Le autorità francesi chiedono, da un lato, di portare il contingente annuale da 108 000 ettolitri a 125 000 ettolitri di alcole puro (HAP) al fine di adeguarlo, come previsto dalla suddetta disposizione, all’andamento del mercato del rum nell’Unione. Dall’altro, chiedono di prorogare di un anno, cioè fino al 31 dicembre 2013, il periodo di applicazione della decisione 2007/659/CE per farne coincidere il termine con quello del periodo di applicazione della decisione adottata dalla Commissione il 27 giugno 2007 in materia di aiuti di Stato con riguardo allo stesso argomento (aiuto di Stato n. N 530/2006).

(3) Dalle informazioni trasmesse dalle autorità francesi risulta che, dall’adozione della decisione 2007/659/CE, i quantitativi di rum tradizionale immessi sul mercato hanno registrato un aumento annuo del 3,2%, passando da 96 100 HAP nel 2007 a 105 700 HAP nel 2010. Se questa tendenza proseguisse allo stesso ritmo, i quantitativi di rum tradizionale immessi sul mercato ammonterebbero a circa 109 100 HAP nel 2011, 112 600 HAP nel 2012 e 116 200 HAP nel 2013, superando così il contingente di 108 000 HAP previsto dalla decisione 2007/659/CE. È necessario aumentare il contingente di 108 000 HAP previsto dalla decisione 2007/659/CE portandolo a 120 000 HAP. Tale incremento permette di coprire un aumento annuale dei quantitativi di rum immessi sul mercato pari al 4,3%, cioè leggermente superiore all’incremento del 3,2% osservato nel periodo 2007-2010.

(4) Sulla base di tale analisi è inoltre giustificato prorogare di un anno il periodo di applicazione della decisione 2007/659/CE per farne coincidere il termine con quello del periodo di applicazione della succitata decisione in materia di aiuti di Stato.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2007/659/CE è così modificata:

1) Il titolo è sostituito dal seguente:

“Decisione del Consiglio, del 9 ottobre 2007, che autorizza la Francia ad applicare un’accisa di aliquota ridotta sul rum tradizionale prodotto in Guadalupa, nella Guyana, in Martinica o nella Riunione”.

2) L’articolo 1 è sostituito dal seguente:

“In deroga all’articolo 90 del trattato, la Francia è autorizzata a prorogare l’applicazione, nel suo territorio continentale, al rum “tradizionale” prodotto in Guadalupa, nella Guyana, in Martinica o nella Riunione, di un’accisa di aliquota inferiore all’aliquota integrale sull’alcole stabilita all’articolo 3 della direttiva 92/84/CEE.”.

3) L’articolo 2 è sostituito dal seguente:

“La deroga di cui all’articolo 1 è limitata al rum quale è definito nell’allegato II, punto 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 110/2008, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio[3], e nella fattispecie al rum prodotto in Guadalupa, nella Guyana, in Martinica o nella Riunione a partire dalla canna da zucchero raccolta nel luogo di fabbricazione e avente un tenore di sostanze volatili diverse dall’alcole etilico e dall’alcole metilico pari o superiore a 225 grammi all’ettolitro di alcole puro e un titolo alcolometrico volumico acquisito pari o superiore a 40% vol.”.

4) All’articolo 3, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

“1. L’aliquota ridotta dell’accisa da applicare al prodotto di cui all’articolo 2 è limitata a un contingente annuale di 108 000 ettolitri di alcole puro per il periodo fino al 31 dicembre 2010. Per il periodo dal 1º gennaio 2011 al 31 dicembre 2013 tale contingente annuale è di 120 000 ettolitri.”.

5) All’articolo 5, la data del 31 dicembre 2012 è sostituita dalla data del 31 dicembre 2013.

Articolo 2

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

                                                                       Per il Consiglio

                                                                       Il presidente

[1]               GU C […] del […], pag. […].

[2]               GU L 270 del 13.10.2007, pag. 12.

[3]               GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16.

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