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Document 52011PC0577
Proposal for a COUNCIL DECISION amending Decision 2007/659/EC as regards its period of application and the annual quota benefiting from a reduced rate of excise duty
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO recante modifica della decisione 2007/659/CE per quanto riguarda il suo periodo di applicazione e il contingente annuale ammesso a beneficiare di un’aliquota ridotta dell’accisa
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO recante modifica della decisione 2007/659/CE per quanto riguarda il suo periodo di applicazione e il contingente annuale ammesso a beneficiare di un’aliquota ridotta dell’accisa
/* COM/2011/0577 definitivo - 2011/0248 (CNS) */
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO recante modifica della decisione 2007/659/CE per quanto riguarda il suo periodo di applicazione e il contingente annuale ammesso a beneficiare di un’aliquota ridotta dell’accisa /* COM/2011/0577 definitivo - 2011/0248 (CNS) */
RELAZIONE
1.
CONTESTO DELLA PROPOSTA
A norma dell’articolo 349 del trattato sul
funzionamento dell’Unione europea (TFUE), che si applica alle regioni
ultraperiferiche dell’Unione di cui fanno parte i dipartimenti francesi d’oltremare,
tenuto conto della situazione socioeconomica strutturale di queste regioni,
aggravata dalla loro grande distanza, dall’insularità, dalla superficie
ridotta, dalle difficili condizioni topografiche e climatiche e dalla
dipendenza economica da alcuni prodotti, fattori la cui persistenza e il cui
cumulo recano grave danno al loro sviluppo, il Consiglio, su proposta della
Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, adotta misure
specifiche volte, in particolare, a stabilire le condizioni di applicazione dei
trattati, comprese le politiche comuni, a queste regioni. Tali misure
specifiche riguardano in particolare la politica fiscale. Il Consiglio adotta
le misure di cui al primo comma tenendo conto delle caratteristiche e dei
vincoli specifici delle regioni ultraperiferiche senza compromettere l’integrità
e la coerenza dell’ordinamento giuridico dell’Unione, con particolare riguardo
al mercato interno e alle politiche comuni. La decisione 2007/659/CE del Consiglio del 9
ottobre 2007, adottata sulla base dell’articolo 299, paragrafo 2, del
trattato CE (ora articolo 349 del TFUE), autorizza la Francia ad applicare, sul
territorio della Francia continentale e per il rum tradizionale prodotto nei
dipartimenti francesi d’oltremare, un’accisa di aliquota ridotta che può essere
inferiore all’aliquota minima dell’accisa stabilita dalla direttiva 92/84/CEE,
ma non inferiore di oltre il 50% all’aliquota normale dell’accisa nazionale
sull’alcole. L’aliquota ridotta dell’accisa è limitata a un contingente annuale
di 108 000 ettolitri di alcole puro. La deroga scade il 31 dicembre 2012.
In conformità dell’articolo 4 della decisione 2007/659/CE,
il 29 giugno 2010 le autorità francesi hanno presentato alla Commissione la
relazione prevista dalla stessa decisione. Nella relazione figurano due
richieste. Le autorità francesi chiedono, da un lato, di portare il contingente
annuale da 108 000 ettolitri a 125 000 ettolitri di alcole
puro (HAP) al fine di adeguarlo all’andamento del mercato del rum nell’Unione.
Dall’altro, chiedono di prorogare di un anno, cioè fino al 31 dicembre 2013,
il periodo di applicazione della decisione 2007/659/CE per farne
coincidere il termine con quello del periodo di applicazione della decisione
adottata dalla Commissione il 27 giugno 2007 in materia di aiuti di Stato con
riguardo allo stesso argomento (aiuto di Stato n. N 530/2006).
2.
ESITO DELLA CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E DELLA
VALUTAZIONE DELL’IMPATTO
Non è stato necessario consultare esperti
esterni e non è stata realizzata un’analisi dell’impatto. Sono state tuttavia
esaminate attentamente le statistiche trasmesse dalle autorità francesi sui
quantitativi di rum immessi in consumo. L’andamento dei quantitativi di rum immessi in
consumo è il seguente: Andamento
del mercato europeo del rum Anno || Totale || Rum dei paesi terzi || Rum dei DOM || % DOM 1986 || 313 459 || 152 252 || 161 207 || 51% 1987 || 300 152 || 158 117 || 142 035 || 47% 1988 || 252 877 || 130 976 || 121 901 || 48% 1989 || 293 462 || 161 485 || 131 977 || 45% 1990 || 368 913 || 227 975 || 140 938 || 38% 1991 || 336 252 || 221 861 || 114 391 || 34% 1992 || 332 145 || 223 522 || 108 623 || 33% 1993 || 322 743 || 231 059 || 91 684 || 28% 1994 || 357 936 || 253 215 || 104 721 || 29% 1995 || 284 178 || 184 835 || 99 343 || 35% 1996 || 359 295 || 249 239 || 110 056 || 31% 1997 || 453 050 || 354 858 || 98 192 || 22% 1998 || 500 295 || 395 031 || 105 264 || 21% 1999 || 567 449 || 428 790 || 138 659 || 24% 2000 || 645 237 || 495 625 || 149 612 || 23% 2001 || 695 033 || 534 316 || 160 717 || 23% 2002 || 734 249 || 557 458 || 176 791 || 24% 2003 || 880 653 || 713 535 || 167 118 || 19% 2004 || 727 772 || 569 278 || 158 494 || 22% 2005 || 726 876 || 571 317 || 155 559 || 21% 2006 || 791 542 || 626 157 || 165 385 || 21% 2007 || 785 695 || 608 449 || 177 246 || 23% 2008 || 851 748 || 657 725 || 194 023 || 23% Fonte: Eurostat Andamento dell’immissione in consumo del rum
nella Francia continentale (in ettolitri di alcole puro) || Immissione in consumo “accisa di aliquota ridotta” || Fuori contingente || Paese terzo || Totale 2010 || 105 700 || 40 600 || 20 000 || 166 300 2009 || 102 400 || 32 400 || || 2008 || 99 500 || 33 000 || || 2007 || 96 100 || 33 500 || || 2006 || 90 000 || 33 500 || || 2005 || 90 000 || 35 500 || 5 500 || 131 000 2004 || 87 900 || 30 800 || || 2003 || 86 400 || 26 200 || || 2002 || 86 900 || 37 000 || || 2001 || 86 200 || 26 500 || || 2000 || 78 300 || 30 000 || 1 000 || 109 300 Dalle informazioni trasmesse dalle autorità
francesi risulta che, dall’adozione della decisione 2007/659/CE, i quantitativi
di rum tradizionale assoggettati a un’accisa di aliquota ridotta immessi sul
mercato hanno registrato un aumento annuo del 3,2%, passando da 96 100 HAP
nel 2007 a 105 700 HAP nel 2010. Se questa tendenza proseguisse allo
stesso ritmo, i quantitativi di rum tradizionale immessi sul mercato
ammonterebbero a circa 109 100 HAP nel 2011, 112 600 HAP nel 2012
e 116 200 HAP nel 2013, superando così il contingente di 108 000 HAP
previsto dalla decisione 2007/659/CE. Un’analoga tendenza all’aumento del
consumo di rum è ravvisabile dal 2005 anche sul mercato dell’Unione. Rispetto alla quota che esso rappresenta nel mercato
dell’Unione, il rum dei paesi terzi immesso in consumo occupa una posizione
modesta nel mercato francese. La sua quota presenta tuttavia una tendenza all’aumento,
essendo passata da meno dell’1% nel 2000 al 4,2% nel 2005 e al 12% nel 2010. A
livello dell’Unione, i dati più recenti mostrano che il rum proveniente dai
paesi terzi rappresenta il 77% del mercato contro il 23% del rum proveniente
dai DOM.
3.
ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA
Sintesi delle misure proposte Adeguare, sulla base delle constatazioni effettuate, il contingente di 108 000 ettolitri di alcole puro. Si propone di aumentare il contingente previsto dalla decisione 2007/659/CE da 108 000 HAP a 120 000 HAP. Sulla base dell’incremento dei quantitativi di rum immessi sul mercato tra il 2007 e il 2010, pari al 3,2%, il rum immesso sul mercato nel 2013 ammonterebbe a 116 200 HAP. Il fatto di portare il contingente a 120 000 HAP permetterebbe di coprire un aumento annuale dei quantitativi di rum immessi sul mercato pari al 4,3%, cioè leggermente superiore all’incremento del 3,2% osservato nel periodo 2007-2010. Prorogare di un anno il periodo di applicazione della decisione 2007/659/CE per farne coincidere il termine con quello del periodo di applicazione della decisione adottata dalla Commissione il 27 giugno 2007 in materia di aiuti di Stato con riguardo allo stesso argomento (aiuto di Stato n. N 530/2006). Base giuridica Articolo 349 del TFUE. Principio di sussidiarietà Solo il Consiglio è abilitato ad adottare, sulla base dell’articolo 349 del TFUE, misure specifiche a favore delle regioni ultraperiferiche al fine di adeguare a queste regioni l’applicazione dei trattati, comprese le politiche comuni, considerata l’esistenza degli svantaggi permanenti che incidono sulla situazione economica e sociale di tali regioni. La proposta è quindi conforme al principio di sussidiarietà. Principio di proporzionalità La proposta è conforme al principio di proporzionalità per i motivi seguenti. Essa mira ad adeguare la decisione 2007/659/CE soltanto nella misura in cui la modifica risulta necessaria. Il nuovo contingente annuale di rum cui si applica un’aliquota ridotta dell’accisa è stato calcolato sulla base dell’andamento dei quantitativi di rum immessi sul mercato nel periodo 2007-2010. || La proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2013, del periodo di applicazione della decisione 2007/659/CE è giustificata alla luce delle constatazioni effettuate; essa mira a far coincidere il termine di tale periodo di applicazione con quello della decisione adottata dalla Commissione il 27 giugno 2007 in materia di aiuti di Stato con riguardo allo stesso argomento (aiuto di Stato n. N 530/2006). Scelta degli strumenti Strumento proposto: decisione del Consiglio. Altri strumenti non sarebbero idonei per i motivi seguenti. Il testo da modificare è esso stesso una decisione del Consiglio, adottata sulla stessa base giuridica (articolo 299, paragrafo 2, dell’allora trattato CE).
4.
INCIDENZA SUL BILANCIO
La proposta non ha alcuna incidenza sul
bilancio dell’UE. 2011/0248 (CNS) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO recante modifica della decisione 2007/659/CE
per quanto riguarda il suo periodo di applicazione e il contingente annuale
ammesso a beneficiare di un’aliquota ridotta dell’accisa IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione
europea, in particolare l’articolo 349, vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto
legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Parlamento europeo[1], deliberando secondo una procedura legislativa
speciale, considerando quanto segue: (1)
La decisione 2007/659/CE del Consiglio, del 9
ottobre 2007, che autorizza la Francia ad applicare un’aliquota di accisa
ridotta sul rum “tradizionale” prodotto nei suoi dipartimenti d’oltremare e
abroga la decisione 2002/166/CE[2],
autorizza le autorità francesi ad applicare, sul territorio della Francia
continentale e per il rum tradizionale prodotto nei dipartimenti francesi d’oltremare,
un’accisa di aliquota ridotta che può essere inferiore all’aliquota minima dell’accisa
stabilita dalla direttiva 92/84/CEE, ma non inferiore di oltre il 50% all’aliquota
normale dell’accisa nazionale sull’alcole. Il rum tradizionale cui si applica l’accisa
di aliquota ridotta è attualmente definito nell’allegato II, punto 1, lettera
f), del regolamento (CE) n. 110/2008, del 15 gennaio 2008, relativo
alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e
alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che
abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio. L’aliquota ridotta
dell’accisa è limitata a un contingente annuale di 108 000 ettolitri di
alcole puro. La deroga scade il 31 dicembre 2012. (2)
In conformità dell’articolo 4 della decisione 2007/659/CE,
il 29 giugno 2010 le autorità francesi hanno presentato alla Commissione la
relazione prevista dalla stessa decisione. Nella relazione figurano due
richieste. Le autorità francesi chiedono, da un lato, di portare il contingente
annuale da 108 000 ettolitri a 125 000 ettolitri di alcole
puro (HAP) al fine di adeguarlo, come previsto dalla suddetta disposizione, all’andamento
del mercato del rum nell’Unione. Dall’altro, chiedono di prorogare di un anno,
cioè fino al 31 dicembre 2013, il periodo di applicazione della
decisione 2007/659/CE per farne coincidere il termine con quello del
periodo di applicazione della decisione adottata dalla Commissione il 27 giugno
2007 in materia di aiuti di Stato con riguardo allo stesso argomento (aiuto di
Stato n. N 530/2006). (3)
Dalle informazioni trasmesse dalle autorità
francesi risulta che, dall’adozione della decisione 2007/659/CE, i quantitativi
di rum tradizionale immessi sul mercato hanno registrato un aumento annuo del 3,2%,
passando da 96 100 HAP nel 2007 a 105 700 HAP nel 2010. Se
questa tendenza proseguisse allo stesso ritmo, i quantitativi di rum
tradizionale immessi sul mercato ammonterebbero a circa 109 100 HAP
nel 2011, 112 600 HAP nel 2012 e 116 200 HAP nel 2013, superando così
il contingente di 108 000 HAP previsto dalla decisione 2007/659/CE. È
necessario aumentare il contingente di 108 000 HAP previsto dalla
decisione 2007/659/CE portandolo a 120 000 HAP. Tale incremento permette
di coprire un aumento annuale dei quantitativi di rum immessi sul mercato pari
al 4,3%, cioè leggermente superiore all’incremento del 3,2% osservato nel
periodo 2007-2010. (4)
Sulla base di tale analisi è inoltre giustificato
prorogare di un anno il periodo di applicazione della decisione 2007/659/CE per
farne coincidere il termine con quello del periodo di applicazione della
succitata decisione in materia di aiuti di Stato. HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La decisione 2007/659/CE è così modificata: 1) Il titolo è sostituito dal seguente: “Decisione del Consiglio, del 9 ottobre 2007,
che autorizza la Francia ad applicare un’accisa di aliquota ridotta sul rum
tradizionale prodotto in Guadalupa, nella Guyana, in Martinica o nella Riunione”. 2) L’articolo 1 è sostituito dal seguente: “In deroga all’articolo 90 del trattato, la
Francia è autorizzata a prorogare l’applicazione, nel suo territorio
continentale, al rum “tradizionale” prodotto in Guadalupa, nella Guyana, in
Martinica o nella Riunione, di un’accisa di aliquota inferiore all’aliquota
integrale sull’alcole stabilita all’articolo 3 della direttiva 92/84/CEE.”. 3) L’articolo 2 è sostituito dal seguente: “La deroga di cui all’articolo 1 è limitata al
rum quale è definito nell’allegato II, punto 1, lettera f), del regolamento
(CE) n. 110/2008, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla
designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle
indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento
(CEE) n. 1576/89 del Consiglio[3],
e nella fattispecie al rum prodotto in Guadalupa, nella Guyana, in Martinica o
nella Riunione a partire dalla canna da zucchero raccolta nel luogo di
fabbricazione e avente un tenore di sostanze volatili diverse dall’alcole
etilico e dall’alcole metilico pari o superiore a 225 grammi all’ettolitro di
alcole puro e un titolo alcolometrico volumico acquisito pari o superiore a 40%
vol.”. 4) All’articolo 3, il testo del paragrafo 1 è
sostituito dal seguente: “1. L’aliquota ridotta dell’accisa da
applicare al prodotto di cui all’articolo 2 è limitata a un contingente annuale
di 108 000 ettolitri di alcole puro per il periodo fino al 31 dicembre 2010.
Per il periodo dal 1º gennaio 2011 al 31 dicembre 2013 tale contingente annuale
è di 120 000 ettolitri.”. 5) All’articolo 5, la data del 31 dicembre 2012
è sostituita dalla data del 31 dicembre 2013. Articolo 2 La Repubblica
francese è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il Per
il Consiglio Il
presidente [1] GU C […] del […], pag. […]. [2] GU L 270 del 13.10.2007, pag. 12. [3] GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16.