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Document 52011PC0470
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing a multiannual plan for the Baltic salmon stock and the fisheries exploiting that stock
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce un piano pluriennale per lo stock di salmone del Mar Baltico e le attività di pesca che sfruttano questo stock
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce un piano pluriennale per lo stock di salmone del Mar Baltico e le attività di pesca che sfruttano questo stock
/* COM/2011/0470 definitivo - 2011/0206 (COD) */
/* COM/2011/0470 definitivo - 2011/0206 (COD) */ Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce un piano pluriennale per lo stock di salmone del Mar Baltico e le attività di pesca che sfruttano questo stock
RELAZIONE CONTESTO DELLA PROPOSTA - Motivazione e obiettivi della proposta Secondo i pareri scientifici del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM), alcuni dei 30 stock fluviali di salmone selvatico che costituiscono lo stock di salmone del Baltico si trovano al di sotto dei limiti biologici di sicurezza e rischiano l’impoverimento genetico. Un piano di gestione non vincolante, stabilito nel 1997 dalla Commissione internazionale per la pesca nel Mar Baltico, è scaduto nel 2010 e, in mancanza di un nuovo piano, la futura gestione dello stock resterà priva di obiettivi sui quali i pescatori e le imprese turistiche possano fondare le loro previsioni. Gli Stati membri, il Consiglio consultivo regionale per il Mar Baltico (CCRMB) e le parti interessate hanno chiesto più volte alla Commissione europea di proporre un nuovo sistema di gestione. Lo scopo della presente proposta è di stabilire un piano pluriennale di gestione delle attività di pesca mirate agli stock di salmone nel Mar Baltico, tale da garantire una buona conservazione e uno sfruttamento sostenibile dell’intero stock baltico, compresi tutti gli stock fluviali di salmone. Gli obiettivi specifici dell’iniziativa sono i seguenti: a) sfruttamento sostenibile dello stock di salmone del Baltico secondo il principio del rendimento massimo sostenibile; b) salvaguardia dell’integrità e della diversità genetiche dello stock di salmone del Baltico. - Contesto generale - L’attuale gestione dello stock di salmone del Baltico si basa sulla fissazione annuale di TAC e su misure tecniche di conservazione come periodi di riposo biologico e taglie minime di sbarco. Il divieto di pesca con reti derivanti, imposto per proteggere le focene del Baltico, ha limitato anche lo sforzo di pesca del salmone nel bacino principale. La direttiva sugli habitat[1] definisce il salmone una specie di interesse unionale e i suoi habitat nelle acque interne sono protetti dalla direttiva quadro sulle acque[2]. Inoltre, la Commissione per la protezione dell'ambiente marino del Baltico (HELCOM)[3] ha definito alcuni obiettivi per le specie contemplate dal piano di azione per il Mar Baltico della stessa HELCOM[4]. - Il piano di azione, conforme alle finalità generali della PCP in materia di conservazione delle risorse della pesca e in particolare agli articoli 5 e 6 del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (regolamento di base), che prescrivono la stesura di piani pluriennali, presenta i seguenti elementi principali: - obiettivi generali e specifici (raggiungere il 75% della produzione potenziale di giovani salmoni in ciascun fiume popolato da salmoni selvatici entro dieci anni dall’entrata in vigore del presente regolamento); - TAC basati su un tasso costante di mortalità per pesca pari a 0,1, limitati alla pesca marittima ma applicabili anche ai comandanti di imbarcazioni non pescherecce che offrono servizi di pesca ricreativa; - obbligo per gli Stati membri di definire e attuare misure tecniche di conservazione quali zone e periodi di divieto per proteggere i riproduttori migranti nelle rispettive acque costiere, entro 24 mesi dall’entrata in vigore del piano; - graduale eliminazione dell’immissione di salmoni nei fiumi con ostacoli artificiali e senza possibilità di ricostituzione di popolazioni autonome di salmone selvatico, al fine di salvaguardare la diversità genetica degli stock selvatici; - sostegno finanziario da parte del FEP al ripopolamento diretto dei fiumi che potrebbero ospitare popolazioni autonome di salmone selvatico come misura di conservazione dello stock di salmone selvatico. - Disposizioni UE vigenti nel settore della proposta Il regolamento di base delinea il quadro generale della PCP e definisce le circostanze nelle quali il Consiglio adotta piani pluriennali. - Va rilevato che talune disposizioni del presente progetto di proposta andranno soggette a modifiche nel contesto dell’imminente riforma della PCP. Il regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio, del 21 dicembre 2005, istituisce misure tecniche di conservazione nel Mar Baltico, tra cui periodi di riposo biologico e taglie minime di sbarco per il salmone. Il regolamento del Consiglio che stabilisce ogni anno le possibilità di pesca e le altre condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico fissa i livelli dei TAC per il salmone (ad esempio, per il 2011, il regolamento (UE) n. 1124/2010 del Consiglio, del 29 novembre 2010, che stabilisce, per il 2011, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico). Il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, che istituisce un regime unionale di controllo della pesca, stabilisce l’obbligo generale di controllo delle attività di pesca nonché requisiti specifici per i piani pluriennali. - Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione Gli obiettivi della proposta sono coerenti con la politica ambientale dell’Unione europea, in particolare con gli obiettivi della direttiva sugli habitat, della direttiva quadro sulle acque e della direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale di quanti hanno risposto Dato che il salmone è una specie di ampio interesse non solo per il settore della pesca commerciale, ma anche per la pesca ricreativa, per il turismo e per i gruppi di interesse legati ai bacini fluviali, si è cercato di consultare l'insieme delle parti interessate. Un documento di consultazione pubblica è stato tradotto in tutte le lingue degli Stati membri del Baltico e pubblicato online. Le amministrazioni della pesca e dell’ambiente degli Stati membri del Baltico, insieme ai principali portatori di interesse, hanno inoltre partecipato ad una riunione consultiva tenutasi a Bruxelles il 28 aprile 2009. È stato costituito un gruppo direttivo sulla valutazione d'impatto, composto di rappresentanti di sei direzioni generali (DG ENV, DG EMPL, DG REGIO, DG ECFIN, DG TRADE e Segretariato generale). Settori scientifici/di competenza interessati La proposta si fonda sui pareri scientifici del CIEM relativi ai parametri ambientali[5], sulle valutazioni socioeconomiche dell’Istituto di ricerca finlandese per la selvaggina e la pesca[6], nonché sulle valutazioni e sui pareri del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP)[7]. Sintesi delle risposte e modo in cui sono state prese in considerazione Una sintesi dei pareri scientifici e delle consultazioni è riportata nella relazione sulla valutazione dell'impatto che correda la presente proposta. Mezzi impiegati per rendere accessibile al pubblico il parere degli esperti Tutti i pareri e i contributi forniti nel corso dell'iter consultivo sono reperibili sul sito web della DG MARE: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/governance/consultations_en.htm - Valutazione dell'impatto Le misure proposte, debitamente attuate in concomitanza con i vincoli ambientali per le acque interne, perseguono i seguenti obiettivi: a) per lo stock di salmone del Baltico: - ricostituire tutti gli stock fluviali di salmone selvatico del Baltico entro limiti biologici sicuri e in uno stato di conservazione soddisfacente, limitando la pressione della pesca sugli stock fluviali di salmone impoveriti; - ripristinare le popolazioni autonome di salmone nei fiumi con popolazioni estinte o in via di esaurimento, stimolando così la ripresa della produzione di salmone selvatico; - salvaguardare la diversità genetica del salmone selvatico riducendo sensibilmente i ripopolamenti indiretti con salmoni di allevamento dagli effetti genetici potenzialmente negativi; b) per il settore della pesca commerciale: - prevedibilità delle possibilità di pesca grazie a norme chiare sul controllo delle catture; - maggiore produzione di salmone selvatico e ripristino di tutti gli stock fluviali selvatici, con conseguente aumento delle possibilità di pesca a lungo termine; c) per il settore della pesca ricreativa: - maggiore produzione di salmone selvatico e ripristino di tutti gli stock fluviali selvatici, con conseguente aumento delle possibilità di pesca a lungo termine; d) per il turismo: - potenzialità di crescita grazie alle maggiori possibilità di pesca del salmone selvatico sia in mare che nei fiumi. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA - Base giuridica La base giuridica della presente proposta è l’articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea[8]. - Principio di sussidiarietà La proposta rientra in uno dei settori di competenza esclusiva dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). Pur essendo una specie anadroma, il salmone del Baltico va annoverato tra le “risorse biologiche del mare” ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del TFUE. L’intento della disposizione citata è infatti di garantire un’efficace conservazione delle specie marine nell’arco dell’intero ciclo migratorio. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica. - Proporzionalità Le misure proposte ottemperano al principio di proporzionalità poiché non eccedono quanto è necessario rispetto all'obiettivo di conservazione dello stock di salmone del Baltico perseguito nel quadro della PCP e sono idonee ad assicurare la sostenibilità a lungo termine di questa risorsa alieutica. INCIDENZA SUL BILANCIO Nessuna incidenza. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI - Riesame/revisione/cessazione dell’efficacia La proposta comprende una clausola di riesame e di revisione. 2011/0206 (COD) Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce un piano pluriennale per lo stock di salmone del Mar Baltico e le attività di pesca che sfruttano questo stock IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 2, vista la proposta della Commissione europea, visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[9], visto il parere del Comitato delle Regioni[10], previa trasmissione della proposta ai parlamenti nazionali, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, considerando quanto segue: 1. Il piano di azione per il salmone, adottato nel 1997 nell’ambito della Commissione internazionale per la pesca nel Mar Baltico, è scaduto nel 2010. Le parti contraenti della Commissione per la protezione dell'ambiente marino del Baltico (HELCOM) hanno sollecitato l’Unione europea a elaborare un piano a lungo termine per la gestione del salmone del Baltico. 2. Da recenti pareri scientifici emessi dal Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) e dal Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) risulta che alcuni stock fluviali di salmone del Baltico sono scesi al di sotto dei limiti biologici di sicurezza e che è necessario elaborare un piano pluriennale a livello europeo. 3. Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), l’Unione ha competenza esclusiva in materia di conservazione delle risorse biologiche del mare. Poiché il salmone è una specie anadroma, la conservazione degli stock marini di salmone del Baltico non può prescindere da misure volte a proteggere tali stock durante la loro vita nei fiumi. Anche queste misure rientrano pertanto nella sfera di competenza esclusiva dell’Unione ai fini di un’efficace conservazione delle specie marine nell’arco dell’intero ciclo migratorio e devono essere contemplate nel piano pluriennale. 4. La direttiva 92/43/CEE sulla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche[11] cita il salmone tra le specie di interesse unionale e le misure adottate ai sensi di detta direttiva devono essere intese a garantire che il suo sfruttamento sia compatibile con uno stato di conservazione soddisfacente. Da qui la necessità di provvedere affinché le misure di protezione del salmone adottate a norma del presente regolamento siano coerenti e coordinate con quelle adottate in applicazione della suddetta direttiva. 5. La direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque[12] mira a proteggere, conservare e migliorare l’ambiente acquatico in cui il salmone trascorre una parte del suo ciclo di vita. Il piano pluriennale per lo stock di salmone del Baltico deve contribuire al conseguimento degli obiettivi della direttiva 2000/60/CE. Le misure già previste da questa direttiva, come i piani di gestione dei bacini idrografici, non vanno reiterate nel presente regolamento, bensì occorre assicurare il coordinamento e la coerenza tra le misure contemplate dal presente regolamento e quelle adottate in applicazione della citata direttiva per la salvaguardia e il miglioramento degli habitat del salmone nelle acque interne. 6. Il piano di attuazione approvato dal Vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile di Johannesburg del 2002 prevede il ripristino di tutti gli stock commerciali a livelli tali da produrre il rendimento massimo sostenibile entro il 2015. Secondo il CIEM, per gli stock fluviali di salmone del Baltico questo livello corrisponde a una produzione di giovani salmoni compresa tra il 60% e il 75% del potenziale di produzione di giovani salmoni nei vari fiumi con popolazioni di salmone selvatico. Gli obiettivi generali e specifici del piano pluriennale devono essere fissati sulla base di questo parere scientifico. 7. Gli esperti scientifici ritengono che l’inquinamento genetico degli stock di salmone del Baltico possa avere come conseguenza un calo dell’indice di sopravvivenza e dell’entità delle popolazioni indigene, nonché un indebolimento della resistenza genetica alle malattie e dell’adattabilità alle mutevoli condizioni ambientali locali. Pertanto, preservare l’integrità e la diversità genetiche degli stock di salmone del Baltico è essenziale ai fini della loro conservazione e deve figurare tra gli obiettivi del piano pluriennale. 8. Il tasso di mortalità per pesca in mare e nei fiumi deve mantenere le dimensioni degli stock di salmone selvatico a livelli tali da produrre il rendimento massimo sostenibile secondo gli obiettivi e nei tempi previsti. Il tasso di mortalità per pesca in mare deve essere stabilito in base al parere dello CSTEP. 9. Per una più efficace attuazione del piano e per consentire una risposta più mirata alle specificità dei singoli stock fluviali di salmone, gli Stati membri interessati devono essere abilitati a determinare il tasso di mortalità per pesca del salmone, il TAC e talune misure tecniche di conservazione nei fiumi a norma dell’articolo 2, paragrafo 1, del TFUE. 10. Quando adottano misure nel quadro del presente regolamento, gli Stati membri devono rispettare pienamente i loro obblighi internazionali, in particolare quelli derivanti dall’articolo 66 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982[13], che prescrive, tra le altre cose, che lo Stato di origine degli stock anadromi e gli altri Stati interessati cooperino alla conservazione e alla gestione di tali stock. 11. Si deve disporre che la Commissione valuti periodicamente l’adeguatezza e l’efficacia delle misure adottate dagli Stati membri sulla base degli obiettivi generali e specifici fissati nel piano pluriennale. 12. Secondo i pareri scientifici, le pratiche di ripopolamento indiretto possono incidere notevolmente sulla diversità genetica dello stock di salmone del Baltico e l’immissione massiccia di pesci di allevamento praticata ogni anno nel Mar Baltico rischia di compromettere l'integrità genetica del salmone selvatico, sicché deve essere gradualmente eliminata. Occorre pertanto stabilire, nel piano pluriennale, le condizioni per la suddetta immissione. 13. Il ripopolamento diretto dei fiumi potenzialmente salmonicoli è ritenuto, a determinate condizioni, una misura di conservazione che avrà effetti positivi sul numero totale di salmoni e sulle attività di pesca, in quanto può ripristinare popolazioni autonome di salmone. Occorrono disposizioni che autorizzino espressamente il sostegno finanziario al ripopolamento diretto che soddisfi tali condizioni, conformemente all’articolo 38, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1198/2006 relativo al Fondo europeo per la pesca[14]. 14. Tuttavia, poiché le immissioni di salmone possono essere attualmente obbligatorie in certi Stati membri e al fine di lasciare agli Stati membri il tempo di adattarsi alle prescrizioni del presente regolamento, è opportuno continuare ad autorizzare le immissioni di salmone diverse dal ripopolamento indiretto e diretto per un periodo transitorio di sette anni a decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento. 15. Per garantire il rispetto delle misure di cui al presente regolamento è opportuno adottare misure di controllo specifiche ad integrazione di quelle previste dal regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca[15]. 16. Gran parte delle imbarcazioni costiere dedite alla pesca del salmone sono di lunghezza inferiore a 10 metri. Per tale motivo, è opportuno rendere obbligatorie per tutti i pescherecci la tenuta del giornale di pesca di cui all’articolo 14 del regolamento (CE) n. 1224/2009 e la notifica preventiva di cui all’articolo 17 dello stesso regolamento. 17. Per evitare che le catture di salmone siano falsamente dichiarate come trota di mare, eludendo così i dovuti controlli, è necessario che l’obbligo di notifica preventiva di cui all’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1224/2009 si applichi anche a tutti i pescherecci che detengono a bordo trote di mare. 18. Al fine di acquisire dati scientifici più precisi e affidabili sullo stock di salmone, è opportuno autorizzare l'elettropesca. 19. Secondo recenti pareri scientifici, la pesca ricreativa del salmone in mare sembra avere un impatto significativo sugli stock di salmone, anche se i dati in proposito non sono sufficientemente precisi. In particolare, una parte considerevole delle catture di salmone nel Mar Baltico potrebbe addebitarsi alle attività di pesca ricreativa esercitate con imbarcazioni gestite da imprese che offrono questo tipo di servizi a scopo di lucro. È pertanto opportuno, ai fini del corretto funzionamento del piano pluriennale, introdurre misure di gestione specifiche per controllare tali attività. 20. Ai fini di un efficiente adempimento degli obiettivi specifici stabiliti nel presente regolamento e per consentire una pronta risposta alle variazioni dello stato degli stock, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti a norma dell'articolo 290 del trattato in relazione a taluni elementi non essenziali del presente regolamento di cui agli articoli 6, 7, 11 e 25. Detto potere deve comprendere la possibilità di modificare il tasso di mortalità per pesca in mare, di modificare l’elenco dei fiumi con popolazioni di salmone selvatico e talune informazioni tecniche contenute negli allegati del presente regolamento, nonché di adottare misure relative agli stock fluviali del Baltico, quando le misure che gli Stati membri sono abilitati a prendere ai sensi del considerando 9 non sono adottate o risultano inefficaci. 21. In sede di preparazione e stesura degli atti delegati, la Commissione deve provvedere alla trasmissione simultanea, corretta e tempestiva dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. 22. Al fine di garantire condizioni uniformi per l'applicazione delle disposizioni sul ripopolamento indiretto di cui all’articolo 12 del presente regolamento, alla Commissione devono essere conferite competenze di esecuzione. Tali competenze devono essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione[16]. HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: CAPO I OGGETTO, CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI Articolo 1 Oggetto Il presente regolamento istituisce un piano pluriennale per la conservazione e la gestione dello stock di salmone del Baltico (di seguito denominato “il piano”). Articolo 2 Campo di applicazione 1. Il presente regolamento si applica: a) alla pesca commerciale nel Mar Baltico e nei fiumi ad esso collegati sul territorio degli Stati membri (di seguito denominati “gli Stati membri interessati”); b) alla pesca ricreativa del salmone nel Mar Baltico esercitata da imbarcazioni di servizio. Articolo 3 Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 2371/2002, all'articolo 2 della direttiva 2000/60/CE e all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1224/2009. 2. Si applicano inoltre le seguenti definizioni: 23. “Mar Baltico”: sottodivisioni CIEM da 22 a 32; 24. “fiumi baltici”: i fiumi collegati al Mar Baltico sul territorio degli Stati membri; 25. “stock di salmone del Baltico”: tutti gli stock di salmone del Mar Baltico e dei fiumi baltici, sia selvatici, sia di allevamento; 26. “fiumi con popolazioni di salmone selvatico”: i fiumi che ospitano popolazioni autonome di salmone selvatico, in cui le immissioni di salmone di allevamento sono inesistenti o limitate, elencati nell’allegato I; 27. “fiume potenzialmente salmonicolo”: un fiume storicamente popolato da salmone selvatico in cui la riproduzione naturale è attualmente inesistente o scarsa, che si presta alla reintroduzione di una popolazione autonoma di salmone selvatico; 28. “potenziale di produzione di giovani salmoni”: la capacità di produzione di giovani salmoni calcolata per ciascun fiume in base a pertinenti parametri specifici al fiume stesso; 29. “misure tecniche di conservazione”: misure che disciplinano la composizione delle catture per specie e per taglia e l’impatto delle attività di pesca sulle varie componenti degli ecosistemi, regolamentando l’uso e la struttura degli attrezzi da pesca e limitando l’accesso alle zone di pesca; 30. “ripopolamento indiretto”: immissione intenzionale di novellame (avannotti o giovani salmoni) di allevamento nei fiumi con popolazioni di salmone selvatico; 31. “ripopolamento diretto”: immissione di novellame (avannotti o giovani salmoni) di allevamento nei fiumi potenzialmente salmonicoli; 32. “imbarcazione di servizio”: un’imbarcazione gestita da un’impresa che offre servizi – compresa l’attrezzatura da pesca, il trasporto e/o l’assistenza – finalizzati alla pesca ricreativa del salmone nel Mar Baltico; 33. “totale ammissibile di catture” (TAC): il quantitativo di salmone del Baltico che può essere annualmente prelevato dallo stock e sbarcato. CAPO IIOBIETTIVI GENERALI Articolo 4 Obiettivi generali Il piano mira a garantire: a) lo sfruttamento sostenibile dello stock di salmone del Baltico secondo il principio del rendimento massimo sostenibile; b) la salvaguardia dell’integrità e della diversità genetiche dello stock di salmone del Baltico. CAPO III OBIETTIVI SPECIFICI Articolo 5 Obiettivi specifici per gli stock fluviali di salmone selvatico 34. Per i fiumi con popolazioni di salmone selvatico che, al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento, hanno raggiunto il 50% del potenziale di produzione di giovani salmoni, la produzione di giovani salmoni selvatici raggiungerà il 75% del potenziale di produzione di giovani salmoni di ciascun fiume nei cinque anni successivi all’entrata in vigore del presente regolamento. 35. Per i fiumi con popolazioni di salmone selvatico che, al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento, non hanno raggiunto il 50% del potenziale di produzione di giovani salmoni, la produzione di giovani salmoni selvatici raggiungerà il 50% del potenziale di produzione di giovani salmoni di ciascun fiume nei cinque anni e il 75% nei dieci anni successivi all’entrata in vigore del presente regolamento. 36. Dopo dieci anni dall’entrata in vigore del presente regolamento, la produzione di giovani salmoni selvatici sarà mantenuta ad un livello almeno pari al 75% del potenziale di produzione di giovani salmoni di ciascun fiume. 37. Gli Stati membri interessati possono fissare, per ciascuno dei fiumi con popolazioni di salmone selvatico, altri obiettivi specifici più rigorosi. CAPO IVNORME DI CATTURA Articolo 6 Determinazione dei TAC nei fiumi 38. Il TAC annuo per gli stock di salmone nei fiumi con popolazioni di salmone selvatico non supera il livello corrispondente al tasso di mortalità per pesca di cui al paragrafo 2. 39. Ciascuno Stato membro determina il tasso di mortalità per pesca degli stock di salmone nei fiumi con popolazioni di salmone selvatico sulla base degli obiettivi specifici di cui all'articolo 5 e dei pareri espressi dagli esperti dello CSTEP e del CIEM; i tassi di mortalità per pesca sono regolarmente riesaminati da questi due organismi non appena si rendono disponibili nuove informazioni o cambiano le caratteristiche del fiume. A questo scopo gli Stati membri tengono conto del potenziale di produzione di giovani salmoni, calcolato dal CIEM per ciascun fiume in base a pertinenti parametri specifici al fiume stesso e regolarmente riesaminato dal medesimo organismo non appena si rendono disponibili nuove informazioni o cambiano le caratteristiche del fiume. 40. Entro un anno a decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento gli Stati membri interessati pubblicano il tasso di mortalità per pesca nei fiumi con popolazioni di salmone selvatico e il corrispondente TAC di salmone nella zona accessibile al pubblico del loro sito web ufficiale creato a norma dell’articolo 114 del regolamento (CE) n. 1224/2009 e li riesaminano annualmente. 41. Ogni tre anni la Commissione valuta la compatibilità e l’efficacia delle misure adottate dagli Stati membri ai sensi del presente articolo sulla base degli obiettivi generali e specifici di cui agli articoli 4 e 5. 42. .È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 26 al fine di determinare il tasso di mortalità per pesca e/o il corrispondente TAC nei fiumi con popolazioni di salmone selvatico e/o decidere il fermo dell’attività di pesca in questione, se gli Stati membri interessati non pubblicano le misure di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 entro il termine stabilito dopo l'entrata in vigore del presente regolamento. 43. È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 26 al fine di determinare il tasso di mortalità per pesca e/o il corrispondente TAC nei fiumi con popolazioni di salmone selvatico e/o decidere il fermo dell’attività di pesca in questione, se, sulla base di una valutazione effettuata ai sensi del paragrafo 4, si ritiene che le misure dello Stato membro non siano compatibili con gli obiettivi generali e specifici di cui ai paragrafi 4 e 5 o non conseguano tali obiettivi. 44. Le misure adottate dalla Commissione sono volte a garantire il conseguimento degli obiettivi generali e specifici di cui agli articoli 4 e 5. A partire dal momento dell'adozione dell'atto delegato da parte della Commissione, le misure dello Stato membro cessano di avere effetto. Articolo 7 Determinazione dei TAC in mare 45. Il TAC annuo per gli stock di salmone in mare non supera il livello corrispondente ad un tasso di mortalità per pesca pari a 0,1. 46. Qualora risulti chiaramente che lo stato degli stock è mutato e/o che il tasso di mortalità per pesca fissato è inadeguato al raggiungimento degli obiettivi generali di cui all'articolo 4, la Commissione può, mediante atti delegati adottati a norma dell’articolo 26, modificare il valore del tasso di mortalità per pesca in mare di cui al paragrafo 1. 47. In caso di improvvisa insorgenza di malattie, indici di sopravvivenza post-giovanili estremamente bassi o altri eventi imprevisti, il Consiglio adotta un TAC inferiore a quello che risulterebbe dal tasso di mortalità per pesca di cui al paragrafo 1. Articolo 8 Applicazione del contingente nazionale alle imbarcazioni di servizio Il salmone catturato in mare da imbarcazioni di servizio è imputato al contingente nazionale. CAPO VMISURE TECNICHE DI CONSERVAZIONE Articolo 9 Misure degli Stati membri per la protezione degli stock fluviali di salmone impoveriti 48. Per i fiumi con popolazioni di salmone selvatico che, al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento, non hanno raggiunto il 50% del potenziale di produzione di giovani salmoni, gli Stati membri interessati adottano misure tecniche nazionali di conservazione entro due anni a decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento. 49. Le misure tecniche di conservazione di cui al paragrafo 1 si basano sulle esigenze specifiche a ciascun fiume in modo da contribuire adeguatamente al raggiungimento degli obiettivi generali e specifici di cui agli articoli 4 e 5. La localizzazione di tali misure si fonda sulle migliori informazioni disponibili circa le rotte migratorie marittime del salmone. Articolo 10 Misure per la protezione di altri stock fluviali di salmone Gli Stati membri possono adottare misure tecniche nazionali di conservazione nei fiumi baltici per gli stock fluviali di salmone non soggetti all’articolo 9 del presente regolamento. Tali misure contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi generali e specifici di cui agli articoli 4 e 5. Articolo 11 Misure della Commissione 50. Ogni tre anni la Commissione valuta la compatibilità e l’efficacia delle misure adottate dagli Stati membri ai sensi degli articoli 9 e 10 – in particolare per i fiumi con popolazioni di salmone selvatico che attraversano più Stati membri – sulla base degli obiettivi generali e specifici di cui agli articoli 4 e 5. 51. È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 26 al fine di specificare le misure tecniche di conservazione necessarie se gli Stati membri interessati non adottano le misure di cui all'articolo 9 entro il termine stabilito dopo l'entrata in vigore del presente regolamento. 52. È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 26 al fine di specificare le misure tecniche di conservazione necessarie se, sulla base di una valutazione effettuata ai sensi del paragrafo 1, si ritiene che le misure dello Stato membro non siano compatibili con gli obiettivi generali e specifici di cui ai paragrafi 4 e 5 o non conseguano tali obiettivi. 53. Le misure adottate dalla Commissione sono volte a garantire il conseguimento degli obiettivi generali e specifici di cui agli articoli 4 e 5. A partire dal momento dell'adozione dell'atto delegato da parte della Commissione, le misure dello Stato membro cessano di avere effetto. CAPO VI IMMISSIONI Articolo 12 Ripopolamento indiretto 54. Il ripopolamento indiretto dello stock di salmone può essere praticato soltanto nei fiumi con popolazioni di salmone selvatico. Il numero di giovani salmoni immessi in ciascun fiume non supera il potenziale stimato di produzione di giovani salmoni del fiume. 55. Il ripopolamento indiretto è praticato in modo tale da salvaguardare la diversità genetica dei vari stock fluviali di salmone, tenuto conto delle popolazioni ittiche esistenti nel fiume ripopolato e nei fiumi adiacenti, ottimizzando al contempo gli effetti del ripopolamento. 56. La Commissione può stabilire modalità di applicazione del presente articolo mediante atti di esecuzione adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 27, paragrafo 2. Articolo 13 Ripopolamento diretto Il ripopolamento diretto dei fiumi potenzialmente salmonicoli è praticato unicamente alle seguenti condizioni: a) il fiume dispone di acque libere per la migrazione, un’adeguata qualità dell’acqua e habitat idonei alla riproduzione e alla crescita del salmone; b) lo scopo del ripopolamento diretto è di costituire o incrementare una popolazione autonoma e vitale di salmone selvatico; c) è stato predisposto un piano di monitoraggio e valutazione pre e post-immissione; d) sono state predisposte adeguate misure di conservazione e di gestione per favorire la ricostituzione di una popolazione autonoma di salmone nel fiume. Il ripopolamento diretto di cui al paragrafo 1 è considerato una misura di conservazione agli effetti dell’articolo 38, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1198/2006 relativo al Fondo europeo per la pesca. Articolo 14 Periodo transitorio Le immissioni di salmone diverse da quelle contemplate agli articoli 12 e 13 possono proseguire fino a 7 anni dopo l’entrata in vigore del presente regolamento. CAPO VIICONTROLLO ED ESECUZIONE Articolo 15 Nesso con il regolamento (CE) n. 1224/2009 Salvo disposizione contraria contenuta nel presente capo, le misure di controllo di cui al presente capo si applicano in aggiunta a quelle prescritte nel regolamento (CE) n. 1224/2009. Articolo 16 Giornale di pesca In deroga all’articolo 14 del regolamento (CE) n. 1224/2009, i comandanti dei pescherecci dell’Unione europea di qualunque lunghezza, detentori di un’autorizzazione di pesca del salmone, tengono un giornale delle loro attività di pesca secondo le disposizioni dell’articolo 14 del citato regolamento. Articolo 17 Notifica preventiva In deroga all'articolo 17, paragrafo 1, prima frase, del regolamento (CE) n. 1224/2009, i comandanti dei pescherecci dell’Unione europea di qualunque lunghezza che detengono a bordo salmoni e/o trote di mare comunicano alle autorità competenti del loro Stato membro di bandiera, immediatamente dopo la conclusione dell’operazione di pesca, le informazioni elencate all'articolo 17, paragrafo 1, del citato regolamento. Articolo 18 Autorizzazione per attività speciali 57. Le imbarcazioni di servizio detengono un’autorizzazione all’esercizio di attività speciali per la pesca del salmone, rilasciata in conformità all’allegato II del presente regolamento. 58. Gli Stati membri interessati inseriscono le autorizzazioni per attività speciali nell’elenco delle autorizzazioni di pesca contenuto nella banca dati elettronica di cui all’articolo 116, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1224/2009. Essi inseriscono inoltre i dati concernenti le autorizzazioni per attività speciali nel sistema di convalida informatizzato di cui all’articolo 109 del regolamento (CE) n. 1224/2009. Articolo 19 Dichiarazione di cattura 59. I comandanti delle imbarcazioni di servizio compilano una dichiarazione delle catture conformemente all’allegato III del presente regolamento e la trasmettono all’autorità competente dello Stato membro di bandiera entro l'ultimo giorno di ogni mese. 60. Entro il 15 di ogni mese gli Stati membri interessati registrano le informazioni contenute nelle dichiarazioni di cattura del mese precedente nella banca dati elettronica di cui all’articolo 116, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 1224/2009 e nel loro sistema informatizzato di convalida di cui all'articolo 109 del medesimo regolamento. I dati elettronici e le dichiarazioni di cattura vengono conservati per tre anni. Articolo 20 Ispezione degli sbarchi Gli Stati membri interessati verificano l’esattezza delle informazioni contenute nelle dichiarazioni di cattura procedendo a ispezioni degli sbarchi. Nel corso di tali ispezioni viene controllato almeno il 10% del numero totale di sbarchi. Articolo 21 Programmi nazionali di controllo I programmi nazionali di controllo di cui all’articolo 46 del regolamento (CE) n. 1224/2009 contengono almeno quanto segue: a) applicazione delle misure tecniche di conservazione adottate ai sensi del capo V del presente regolamento; b) rispetto delle norme sull’utilizzazione dei contingenti, l'autorizzazione dell’attività e la dichiarazione di cattura da parte delle imbarcazioni di servizio; c) controllo delle norme in materia di ripopolamento indiretto e diretto. CAPO VIIIRACCOLTA DI DATI Articolo 22 Ai fini della raccolta di dati, in tutti i fiumi con popolazioni di salmone selvatico ogni coorte di giovani salmoni può essere monitorata mediante elettropesca prima della smoltificazione. CAPO IX SORVEGLIANZA E VALUTAZIONE Articolo 23 Relazioni degli Stati membri 61. Nel corso del terzo anno successivo all’entrata in vigore del presente regolamento e successivamente ogni tre anni, gli Stati membri interessati riferiscono alla Commissione in merito alle misure tecniche di conservazione adottate ai sensi del capo V e all'adempimento degli obiettivi di cui all'articolo 5. 62. Nel corso del sesto anno successivo all’entrata in vigore del presente regolamento e successivamente ogni sei anni, gli Stati membri interessati riferiscono alla Commissione in merito all’attuazione del presente regolamento e all'adempimento degli obiettivi di cui all'articolo 5. Le relazioni degli Stati membri contengono segnatamente le seguenti informazioni: a) evoluzione della pesca del salmone a livello nazionale, con ripartizione delle catture tra alto mare, acque costiere e fiumi, nonché tra gli operatori di pesca commerciale, le imprese che gestiscono imbarcazioni di servizio e altri pescatori sportivi; b) per ciascun fiume popolato da salmone selvatico, la produzione di avannotti e giovani salmoni e le migliori stime disponibili del potenziale di produzione di giovani salmoni; c) per ciascuno stock fluviale di salmone selvatico, i dati genetici disponibili; d) le attività di ripopolamento indiretto e di ripopolamento diretto degli stock di salmone; e) l’attuazione del programma nazionale di controllo di cui all’articolo 46 del regolamento (CE) n. 1224/2009. Articolo 24 Valutazione del piano La Commissione, sulla base delle relazioni trasmesse dagli Stati membri ai sensi dell’articolo 23 del presente regolamento e dei pareri scientifici, valuta l’impatto delle misure di gestione sullo stock di salmone del Baltico e sulle attività di pesca che sfruttano tale stock nel corso dell’anno successivo alla ricezione delle relazioni degli Stati membri. CAPO XMODIFICA DEGLI ALLEGATI Articolo 25 Modifica degli allegati 63. La Commissione può, mediante atti delegati adottati a norma dell’articolo 26, modificare l’elenco dei fiumi con popolazioni di salmone selvatico riportato nell’allegato I al fine di aggiornarlo ai più recenti dati scientifici. 64. La Commissione può, mediante atti delegati adottati a norma dell’articolo 26, modificare gli allegati II e III per garantire un controllo più efficace. CAPO XIDISPOSIZIONI PROCEDURALI Articolo 26 Esercizio dei poteri delegati 65. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo. 66. Il potere di adottare gli atti delegati di cui agli articoli 6, 7, 11 e 25 è conferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato. 67. La delega di potere di cui agli articoli 6, 7, 11 e 25 può essere revocata in ogni momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione medesima. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data ulteriore ivi precisata. La decisione di revoca non inficia la validità degli atti delegati già in vigore. 68. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica contemporaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio. 69. Un atto delegato adottato ai sensi degli articoli 6, 7, 11 e 25 entra in vigore solo se non sono state sollevate obiezioni da parte del Parlamento europeo o del Consiglio entro un termine di due mesi a decorrere dalla data di notifica dell'atto stesso al Parlamento europeo e al Consiglio o se, prima della scadenza di tale termine, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Detto termine può essere prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. Articolo 27 Revoca della delega di potere Se gli Stati membri interessati non hanno adottato o pubblicato, entro il termine previsto, le misure di cui all’articolo 6 o all’articolo 11, o se tali misure sono giudicate inadeguate e/o inefficaci in seguito alla valutazione effettuata ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 4, o dell’articolo 11, paragrafo 1, la Commissione revoca il potere conferito allo Stato membro interessato ai sensi dell’articolo 6 o dell’articolo 11. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione medesima. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data ulteriore ivi precisata. Articolo 28 Procedura del comitato 70. La Commissione è assistita dal comitato per il settore della pesca e dell’acquacoltura istituito ai sensi dell’articolo 30 del regolamento (CE) n. 2371/2002. Si tratta di un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. 71. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. CAPO XIIDISPOSIZIONI FINALI Articolo 29 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Esso si applica a decorrere dal XXX. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Per il Parlamento europeo Per il Consiglio Il presidente Il presidente ALLEGATO I Fiumi baltici con popolazioni di salmone selvatico Finlandia - Simojoki Finlandia / Svezia - Tornionjoki/Torneälven Svezia - Kalixälven, Råneälven, Piteälven, Åbyälven, Byskeälven, Rickleån, Sävarån, Ume/Vindelälven, Öreälven, Lögdeälven, Emån, Mörrumsån, Ljungan Estonia - Pärnu, Kunda, Keila, Vasalemma Lettonia - Salaca, Vitrupe, Peterupe, Irbe, Uzava, Saka Lettonia / Lituania - Barta/Bartuva Lituania - Bacino idrografico Nemunas (Zeimena) ALLEGATO II INFORMAZIONI MINIME PER L’AUTORIZZAZIONE PER ATTIVITÀ SPECIALI 1. DATI RELATIVI ALL’IMBARCAZIONE: Nome dell’imbarcazione[17] Stato di bandiera Porto di immatricolazione (nome e codice nazionale) Marcatura esterna Segnale radio internazionale di chiamata (IRCS[18]) 2. TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE, ARMATORE E COMANDANTE DELL’IMBARCAZIONE[19] Nome e indirizzo della persona fisica o giuridica 3. CARATTERISTICHE DELL’IMBARCAZIONE Potenza del motore (kW)[20] Stazza (GT) Lunghezza fuori tutto 4. CONDIZIONI DI PESCA 1. Data di rilascio: 2. Periodo di validità: 3. Condizioni di autorizzazione, inclusi, se del caso, specie, zona e attrezzo da pesca: ALLEGATO III DICHIARAZIONE DI CATTURA Ciascuno Stato membro interessato rilascia un modulo ufficiale per le proprie imbarcazioni di servizio, da compilare come dichiarazione di cattura. Il modulo deve contenere almeno le seguenti informazioni: a) numero di riferimento dell’autorizzazione per attività speciali rilasciata a norma dell’articolo 18 del presente regolamento; b) nome della persona fisica o giuridica titolare dell’autorizzazione per attività speciali rilasciata a norma dell’articolo 18 del presente regolamento; c) nome e firma del comandante dell’imbarcazione di servizio; d) data e ora di partenza e di arrivo in porto e durata della bordata di pesca; e) luogo e ora di sbarco per ogni bordata di pesca; f) attrezzi utilizzati per ogni operazione di pesca; g) quantità di pesce sbarcato per specie e per bordata di pesca; h) quantità di pesce rigettato in mare per specie e per bordata di pesca; i) zona di cattura per bordata di pesca, espressa in riquadri statistici CIEM. [1] GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/105/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 368). [2] GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1. Direttiva modificata dalla decisione n. 2455/2001/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 331 del 15.12.2001, pag. 1). [3] Convenzione sulla protezione dell'ambiente marino nella zona del Mar Baltico, 1992 (entrata in vigore il 17 gennaio 2000). [4] Adottato a Cracovia (Polonia) il 15 novembre 2007 dalla riunione ministeriale straordinaria della HELCOM. [5] Parere speciale del CIEM 2008, 8.3.3.3: richiesta di parere del CIEM sulla gestione del salmone nel Mar Baltico. [6] Istituto di ricerca finlandese per la selvaggina e la pesca, 2008. Analisi dei dati a sostegno dell'elaborazione di un piano d’azione per il salmone del Mar Baltico, SI2.491891, FISH/2007/03 – Lotto 6. [7] Relazione della 31a sessione plenaria del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (PLEN-09-02), Copenaghen, 13-17 luglio 2009. [8] GU C 115 del 9.5.2008, pag. 1. [9] GU C […] del […], pag. […]. [10] GU C […] del […], pag. […]. [11] GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/105/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 368). [12] GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1. Direttiva modificata dalla decisione n. 2455/2001/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 331 del 15.12.2001, pag. 1). [13] GU L 179 del 23.6.1998, pag. 1. [14] GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1. [15] GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1. [16] GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13. [17] Per le imbarcazioni che hanno un nome. [18] Per le imbarcazioni che devono obbligatoriamente avere un IRCS. [19] Fornire le indicazioni per ogni persona pertinente. [20] A norma del regolamento (CE) n. 2930/86.