This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 52011PC0383
Joint Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Council Regulation (EC) No 174/2005 imposing restrictions on the supply of assistance related to military activities to Côte d’Ivoire
Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (CE) n. 174/2005 del Consiglio che impone restrizioni alla prestazione di assistenza pertinente ad attività militari in Costa d’Avorio
Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (CE) n. 174/2005 del Consiglio che impone restrizioni alla prestazione di assistenza pertinente ad attività militari in Costa d’Avorio
/* COM/2011/0383 def. - NLE 2011/0168 */
Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (CE) n. 174/2005 del Consiglio che impone restrizioni alla prestazione di assistenza pertinente ad attività militari in Costa d’Avorio /* COM/2011/0383 def. - NLE 2011/0168 */
RELAZIONE 1.
Sulla base della posizione comune
2004/852/PESC, il regolamento (CE) n. 174/2005 del Consiglio, modificato, ha
introdotto un divieto relativo alla prestazione di assistenza tecnica e
finanziaria pertinente ad attività militari in Costa d’Avorio, per attuare la
risoluzione 1572 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, nonché
un divieto relativo all'esportazione in Costa d’Avorio di materiale per la
repressione interna e alla prestazione della relativa assistenza tecnica e
finanziaria. La posizione comune 2004/852/PESC è stata successivamente
sostituita dalla decisione 2010/656/PESC del Consiglio. 2.
La decisione 2011/[…]/PESC del Consiglio, del […],
modifica la decisione 2010/656/PESC del Consiglio e modifica una deroga
all'embargo sulle armi alla luce dell'UNSCR 1980 (2011). La decisione dispone
inoltre una deroga specifica in relazione al divieto riguardante il materiale
per la repressione interna onde poter sostenere la riforma del settore della
sicurezza in Costa d’Avorio. 3.
L'Alto Rappresentante dell'UE per gli Affari esteri
e la politica di sicurezza e la Commissione propongono di porre in essere tali
misure mediante un regolamento basato sull'articolo 215 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea (TFUE). 2011/0168 (NLE) Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (CE) n. 174/2005
del Consiglio che impone restrizioni alla prestazione di assistenza pertinente
ad attività militari in Costa d’Avorio IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento
dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215, vista la decisione 2011/…/PESC del Consiglio,
del […], recante modifica della decisione 2010/656/PESC del Consiglio che
rinnova le misure restrittive nei confronti della Costa d'Avorio, vista la proposta congiunta dell'Alto
Rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e
della Commissione, considerando quanto segue: (1)
Il 29 ottobre 2010 il Consiglio ha adottato la
decisione 2010/656/PESC[1],
che proroga le misure restrittive nei confronti della Costa d’Avorio Il
regolamento (CE) n. 174/2005[2]
attua la decisione a livello dell'Unione imponendo restrizioni alla prestazione
di assistenza pertinente ad attività militari in Costa d’Avorio. (2)
La decisione 2011/[…]/PESC, del […], modifica la
decisione 2010/656/PESC alla luce della risoluzione 1980 (2011) del Consiglio
di sicurezza delle Nazioni Unite e prevede una deroga specifica al divieto di
fornire materiale per la repressione interna alla Costa d'Avorio. (3)
Le misure in questione rientrano nell'ambito del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, pertanto, al fine di
garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti
gli Stati membri, la loro attuazione richiede un'azione normativa a livello
dell'Unione. (4)
Occorre quindi modificare opportunamente il
regolamento (CE) n. 174/2005, (5)
Il presente regolamento deve entrare immediatamente
in vigore per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CE) n. 174/2005 è modificato
come segue: (1) all'articolo 4, il paragrafo 1 è
sostituito dal seguente: “1. In deroga all’articolo 2, i divieti ivi
contemplati non si applicano: a) alla fornitura di assistenza tecnica,
finanziamenti e assistenza finanziaria connessi ad armamenti e a materiale
correlato, qualora tale assistenza o tali servizi siano destinati unicamente a
sostenere l'operazione delle Nazioni Unite in Costa d'Avorio (UNOCI) e le forze
francesi che l'appoggiano, oppure ad essere da queste utilizzati; b) alla fornitura di assistenza tecnica
connessa a materiale militare non letale destinato unicamente ad uso umanitario
o protettivo, compreso il materiale destinato alle operazioni di gestione delle
crisi condotte dall'UE, dall'ONU, dall'Unione africana e dalla Comunità
economica degli Stati dell'Africa occidentale (ECOWAS), previa approvazione di
tali attività anche da parte del comitato delle sanzioni; c) alla fornitura di finanziamenti o
assistenza finanziaria connessi a materiale militare non letale destinato
unicamente ad uso umanitario o protettivo, compreso il materiale destinato alle
operazioni di gestione delle crisi condotte dall'UE, dall'ONU, dall'Unione
africana e dall'ECOWAS; d) alla fornitura di assistenza tecnica
connessa ad armamenti e a materiale correlato, destinata unicamente a sostenere
il processo ivoriano di riforma del settore della sicurezza, ovvero a essere
utilizzata nel corso di tale processo, su richiesta formale del governo
ivoriano e previa approvazione del comitato delle sanzioni; e) alla fornitura di finanziamenti o
assistenza finanziaria connessi ad armamenti e a materiale correlato destinati
unicamente a sostenere il processo ivoriano di riforma del settore della
sicurezza, su richiesta formale del governo ivoriano; f) alle vendite o alle forniture,
temporaneamente trasferite o esportate in Costa d'Avorio, alle forze di uno
Stato che interviene, in conformità del diritto internazionale, unicamente e
direttamente per agevolare l'evacuazione dei propri cittadini e delle persone
sulle quali ha responsabilità consolare in Costa d'Avorio, previa notifica di
tali attività anche al comitato delle sanzioni; g) alla fornitura di assistenza tecnica,
finanziamenti e assistenza finanziaria connessi a materiale militare non letale
destinato unicamente a permettere alle forze di sicurezza ivoriane di mantenere
l'ordine pubblico limitandosi ad un uso appropriato e proporzionato della
forza." (2) L'articolo 4 bis è sostituito
da quanto segue: "Articolo 4 bis 1. In deroga all'articolo 3, l'autorità
competente, elencata nell'allegato II, dello Stato membro in cui è stabilito
l'esportatore o il fornitore del servizio può autorizzare, alle condizioni che
ritiene appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o
l'esportazione del materiale non letale elencato nell'allegato I o la fornitura
di assistenza tecnica, finanziamenti o assistenza finanziaria correlata a tale
materiale, dopo aver accertato che il materiale non letale in questione è
destinato unicamente a permettere alle forze di sicurezza ivoriane di mantenere
l'ordine pubblico limitandosi ad un uso appropriato e proporzionato della
forza. 2. In deroga all'articolo 3, l'autorità
competente, elencata nell'allegato II, dello Stato membro in cui è stabilito
l'esportatore o il fornitore del servizio può autorizzare, alle condizioni che
ritiene appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o
l'esportazione di materiale che può essere impiegato per la repressione
interna, figurante nell'allegato I, destinato unicamente a sostenere il
processo ivoriano di riforma del settore della sicurezza e la fornitura di
finanziamenti, assistenza finanziaria o assistenza tecnica connessi a tale
materiale. 3. Lo Stato membro interessato informa gli
altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse a norma
del presente articolo entro due settimane dal rilascio dell'autorizzazione. 4. Non sono concesse autorizzazioni per le
attività che hanno già avuto luogo.” Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il
giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il presente regolamento è
obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno
degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, […] Per
il Consiglio Il
presidente
[…] [1] GU L 285 del 30.10.2010, pag. 28. [2] GU L 29 del 2.2.2005, pag. 5.