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Document 52011PC0383

Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (CE) n. 174/2005 del Consiglio che impone restrizioni alla prestazione di assistenza pertinente ad attività militari in Costa d’Avorio

/* COM/2011/0383 def. - NLE 2011/0168 */

52011PC0383

Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (CE) n. 174/2005 del Consiglio che impone restrizioni alla prestazione di assistenza pertinente ad attività militari in Costa d’Avorio /* COM/2011/0383 def. - NLE 2011/0168 */


RELAZIONE

1.             Sulla base della posizione comune 2004/852/PESC, il regolamento (CE) n. 174/2005 del Consiglio, modificato, ha introdotto un divieto relativo alla prestazione di assistenza tecnica e finanziaria pertinente ad attività militari in Costa d’Avorio, per attuare la risoluzione 1572 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, nonché un divieto relativo all'esportazione in Costa d’Avorio di materiale per la repressione interna e alla prestazione della relativa assistenza tecnica e finanziaria. La posizione comune 2004/852/PESC è stata successivamente sostituita dalla decisione 2010/656/PESC del Consiglio.

2. La decisione 2011/[…]/PESC del Consiglio, del […], modifica la decisione 2010/656/PESC del Consiglio e modifica una deroga all'embargo sulle armi alla luce dell'UNSCR 1980 (2011). La decisione dispone inoltre una deroga specifica in relazione al divieto riguardante il materiale per la repressione interna onde poter sostenere la riforma del settore della sicurezza in Costa d’Avorio.

3. L'Alto Rappresentante dell'UE per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e la Commissione propongono di porre in essere tali misure mediante un regolamento basato sull'articolo 215 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

2011/0168 (NLE)

Proposta congiunta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (CE) n. 174/2005 del Consiglio che impone restrizioni alla prestazione di assistenza pertinente ad attività militari in Costa d’Avorio

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215,

vista la decisione 2011/…/PESC del Consiglio, del […], recante modifica della decisione 2010/656/PESC del Consiglio che rinnova le misure restrittive nei confronti della Costa d'Avorio,

vista la proposta congiunta dell'Alto Rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Il 29 ottobre 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/656/PESC[1], che proroga le misure restrittive nei confronti della Costa d’Avorio Il regolamento (CE) n. 174/2005[2] attua la decisione a livello dell'Unione imponendo restrizioni alla prestazione di assistenza pertinente ad attività militari in Costa d’Avorio.

(2) La decisione 2011/[…]/PESC, del […], modifica la decisione 2010/656/PESC alla luce della risoluzione 1980 (2011) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e prevede una deroga specifica al divieto di fornire materiale per la repressione interna alla Costa d'Avorio.

(3) Le misure in questione rientrano nell'ambito del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, pertanto, al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri, la loro attuazione richiede un'azione normativa a livello dell'Unione.

(4) Occorre quindi modificare opportunamente il regolamento (CE) n. 174/2005,

(5) Il presente regolamento deve entrare immediatamente in vigore per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 174/2005 è modificato come segue:

(1)          all'articolo 4, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

“1.     In deroga all’articolo 2, i divieti ivi contemplati non si applicano:

a)       alla fornitura di assistenza tecnica, finanziamenti e assistenza finanziaria connessi ad armamenti e a materiale correlato, qualora tale assistenza o tali servizi siano destinati unicamente a sostenere l'operazione delle Nazioni Unite in Costa d'Avorio (UNOCI) e le forze francesi che l'appoggiano, oppure ad essere da queste utilizzati;

b)      alla fornitura di assistenza tecnica connessa a materiale militare non letale destinato unicamente ad uso umanitario o protettivo, compreso il materiale destinato alle operazioni di gestione delle crisi condotte dall'UE, dall'ONU, dall'Unione africana e dalla Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (ECOWAS), previa approvazione di tali attività anche da parte del comitato delle sanzioni;

c)       alla fornitura di finanziamenti o assistenza finanziaria connessi a materiale militare non letale destinato unicamente ad uso umanitario o protettivo, compreso il materiale destinato alle operazioni di gestione delle crisi condotte dall'UE, dall'ONU, dall'Unione africana e dall'ECOWAS;

d)      alla fornitura di assistenza tecnica connessa ad armamenti e a materiale correlato, destinata unicamente a sostenere il processo ivoriano di riforma del settore della sicurezza, ovvero a essere utilizzata nel corso di tale processo, su richiesta formale del governo ivoriano e previa approvazione del comitato delle sanzioni;

e)       alla fornitura di finanziamenti o assistenza finanziaria connessi ad armamenti e a materiale correlato destinati unicamente a sostenere il processo ivoriano di riforma del settore della sicurezza, su richiesta formale del governo ivoriano;

f)       alle vendite o alle forniture, temporaneamente trasferite o esportate in Costa d'Avorio, alle forze di uno Stato che interviene, in conformità del diritto internazionale, unicamente e direttamente per agevolare l'evacuazione dei propri cittadini e delle persone sulle quali ha responsabilità consolare in Costa d'Avorio, previa notifica di tali attività anche al comitato delle sanzioni;

g)       alla fornitura di assistenza tecnica, finanziamenti e assistenza finanziaria connessi a materiale militare non letale destinato unicamente a permettere alle forze di sicurezza ivoriane di mantenere l'ordine pubblico limitandosi ad un uso appropriato e proporzionato della forza."

(2)          L'articolo 4 bis è sostituito da quanto segue:

"Articolo 4 bis

1.      In deroga all'articolo 3, l'autorità competente, elencata nell'allegato II, dello Stato membro in cui è stabilito l'esportatore o il fornitore del servizio può autorizzare, alle condizioni che ritiene appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione del materiale non letale elencato nell'allegato I o la fornitura di assistenza tecnica, finanziamenti o assistenza finanziaria correlata a tale materiale, dopo aver accertato che il materiale non letale in questione è destinato unicamente a permettere alle forze di sicurezza ivoriane di mantenere l'ordine pubblico limitandosi ad un uso appropriato e proporzionato della forza.

2.      In deroga all'articolo 3, l'autorità competente, elencata nell'allegato II, dello Stato membro in cui è stabilito l'esportatore o il fornitore del servizio può autorizzare, alle condizioni che ritiene appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di materiale che può essere impiegato per la repressione interna, figurante nell'allegato I, destinato unicamente a sostenere il processo ivoriano di riforma del settore della sicurezza e la fornitura di finanziamenti, assistenza finanziaria o assistenza tecnica connessi a tale materiale.

3.      Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse a norma del presente articolo entro due settimane dal rilascio dell'autorizzazione.

4.      Non sono concesse autorizzazioni per le attività che hanno già avuto luogo.”

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, […]

                                                                       Per il Consiglio

                                                                       Il presidente                                                                        […]

[1]               GU L 285 del 30.10.2010, pag. 28.

[2]               GU L 29 del 2.2.2005, pag. 5.

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