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Document 52011PC0330

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (CE) n. 302/2009 concernente un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo

/* COM/2011/0330 def. - COD 2011/0144 */

52011PC0330

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (CE) n. 302/2009 concernente un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo /* COM/2011/0330 def. - COD 2011/0144 */


RELAZIONE

Nella sua riunione annuale del 2010 l’ICCAT ha adottato una raccomandazione che modifica il piano di ricostituzione del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo.

Al fine di ricostituire lo stock, il piano dell’ICCAT è stato modificato per consentire un’ulteriore riduzione del TAC, rafforzare le misure volte a ridurre la capacità di pesca e potenziare le misure di controllo, in particolare per quanto riguarda le operazioni di trasferimento e ingabbiamento. Con tali misure si intende garantire l’efficacia del piano, con l’obiettivo di raggiungere una biomassa corrispondente al rendimento massimo sostenibile (Bmsy) con una probabilità almeno del 60%.

La Comunità è parte contraente dell’ICCAT dal 1997 e le raccomandazioni formulate dalla Convenzione divengono vincolanti per le parti contraenti che non sollevano obiezioni in merito. L’Unione europea, in quanto parte contraente della suddetta organizzazione, è tenuta ad applicare le raccomandazioni adottate per le quali non ha sollevato obiezioni.

Scopo della presente proposta è il recepimento nel diritto dell’Unione della raccomandazione dell’ICCAT che modifica il piano di ricostituzione per il tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo.

La proposta non ha alcuna incidenza sul bilancio dell’Unione.

La base giuridica è l’articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Si invitano il Parlamento europeo e il Consiglio ad adottare quanto prima la presente proposta.

2011/0144 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (CE) n. 302/2009 concernente un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea[1],

visto il parere del Comitato economico e sociale,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1) La Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico (ICCAT) ha adottato la raccomandazione 10-04, che modifica il piano di ricostituzione pluriennale per il tonno rosso. Al fine di ricostituire lo stock, la raccomandazione prevede un’ulteriore riduzione del totale ammissibile di catture, il rafforzamento delle misure intese a ridurre la capacità di pesca e il potenziamento delle misure di controllo, in particolare per quanto concerne le operazioni di trasferimento e ingabbiamento.

(2) Tale raccomandazione è vincolante per l’Unione e occorre pertanto recepirla.

(3) Talune disposizioni del regolamento (CE) n. 302/2009[2] sono diventate obsolete e devono essere soppresse. Altre disposizioni devono essere inoltre aggiornate con riguardo ai cambiamenti nella normativa.

(4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 302/2009,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 302/2009 è così modificato:

(1)          All’articolo 1, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

“L’obiettivo del piano di ricostituzione è il raggiungimento di una biomassa corrispondente al rendimento massimo sostenibile con una probabilità superiore al 60%.”.

(2)          L’articolo 2 è così modificato:

a)      la lettera d) è sostituita dalla seguente:

“d) ‘nave ausiliaria’: qualsiasi imbarcazione utilizzata per il trasporto di tonno rosso morto (non trasformato) da una gabbia o da una tonnara a un porto designato e/o a una nave officina;”;

b)      la lettera h) è sostituita dalla seguente:

“h) ‘attività di trasferimento’: qualsiasi trasferimento

i)        di tonno rosso vivo dalla rete della nave da cattura alla gabbia di trasporto;

ii)       di tonno rosso vivo dalla gabbia di trasporto a un’altra gabbia di trasporto;

iii)      di una gabbia contenente tonno tosso da un rimorchiatore a un altro rimorchiatore;

iv)      di tonno rosso morto dalla gabbia di trasporto a una nave ausiliaria;

v)       da un allevamento di tonno rosso o da una tonnara a una nave officina o a una nave da trasporto, o di una gabbia contenente tonno rosso da un allevamento all’altro;

vi)      di tonno rosso vivo dalla tonnara alla gabbia di trasporto.”;

c)      la lettera l) è sostituita dalla seguente:

“l) ‘allevamento’: l’ingabbiamento del tonno rosso per un periodo superiore a sei mesi, al fine di aumentarne la biomassa;”;

d)      è aggiunta la seguente lettera q):

“q)     ‘Stato membro responsabile’ e ‘Stato membro responsabile di’: lo Stato membro di bandiera o lo Stato membro sotto la cui giurisdizione sono situati la tonnara o l’allevamento oppure, se l’allevamento o la tonnara si trovano in alto mare, lo Stato membro in cui ha sede l’operatore della tonnara o dell’allevamento.”.

(3)          L’articolo 4 è così modificato:

a)      il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

“4. Entro il 15 settembre di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione il piano di pesca annuale provvisorio per l’anno successivo. La Commissione trasmette i piani di pesca dell’Unione al segretariato dell’ICCAT per approvazione da parte dell’ICCAT.

Entro il 31 gennaio di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione il piano di pesca annuale definitivo. La Commissione trasmette i piani di pesca dell’Unione al segretariato dell’ICCAT entro il 1° marzo di ogni anno.”;

b)      i paragrafi 12 e 14 sono soppressi.

(4)          L’articolo 5 è così modificato:

a)      il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

“7. Fatto salvo il paragrafo 6, la capacità di pesca di cui ai paragrafi 2 e 4 e all’articolo 9 è ridotta in modo da eliminare

a)       entro l’inizio del 2010 e per ciascuno Stato membro, almeno il 25% della differenza fra la capacità di pesca e la capacità di pesca commisurata al contingente assegnato;

b)      entro l’inizio del 2011 e per ciascuno Stato membro, almeno il 75% della differenza fra la capacità di pesca e la capacità di pesca commisurata al contingente assegnato;

c)       entro l’inizio del 2012 e per ciascuno Stato membro, almeno il 95% della differenza fra la capacità di pesca e la capacità di pesca commisurata al contingente assegnato;

d)      entro l’inizio del 2013 e per ciascuno Stato membro, il 100% della differenza fra la capacità di pesca e la capacità di pesca commisurata al contingente assegnato.

Il calcolo della riduzione della capacità di pesca si basa sui tassi di cattura annuali per categoria di nave stimati dal comitato scientifico dell’ICCAT.

Questo requisito di riduzione non viene applicato a uno Stato membro in grado di dimostrare che la propria capacità di pesca è commisurata al suo contingente.”;

b)      il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:

“9. Ciascuno Stato membro elabora un piano di gestione della capacità di pesca per il periodo 2010-2013. Tale piano è presentato alla Commissione entro il 15 agosto 2009 e comprende le informazioni indicate ai paragrafi 2, 4, 6 e 7. Il piano include inoltre informazioni particolareggiate relative ai metodi impiegati dagli Stati membri, in aggiunta alla demolizione delle navi, per eliminare la capacità eccessiva. Se necessario, il piano viene rivisto e presentato alla Commissione su base annuale entro il 15 agosto di ogni anno.

La Commissione presenta all’ICCAT il piano di gestione della capacità di pesca dell’Unione per discussione e approvazione.”.

(5)          L’articolo 7 è così modificato:

a)      il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

“2.     La pesca del tonno rosso con reti a circuizione è vietata nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo nel periodo dal 15 giugno al 15 maggio.”;

b)      il paragrafo 6 è soppresso.

(6)          All’articolo 14, paragrafo 2, è aggiunto il seguente comma:

“Non sono accettate inclusioni retroattive di pescherecci negli elenchi di cui al paragrafo 1.”.

(7)          All’articolo 18, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

“1. Oltre a conformarsi agli articoli 14, 15, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca[3], il comandante di una nave da cattura comunitaria annota nel giornale di bordo, se del caso, le informazioni elencate nell’allegato II.”.

(8)          All’articolo 19, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma:

“Non sono consentite operazioni di pesca congiunta con altre PCC.”.

(9)          L’articolo 22 è sostituito dal seguente:

“Articolo 22

Operazioni di trasferimento

1.       Prima di effettuare un’operazione di trasferimento, il comandante di una nave da cattura o di un rimorchiatore o l’operatore dell’allevamento o della tonnara da cui ha origine il trasferimento in questione trasmette alle autorità competenti del rispettivo Stato membro responsabile una notifica preventiva di trasferimento indicante i dati seguenti:

a)      nome della nave da cattura, dell’allevamento o della tonnara e numero di registro ICCAT;

b)      orario previsto di trasferimento;

c)      quantitativo stimato di tonno rosso da trasferire;

d)      informazioni sulla posizione (latitudine/longitudine) in cui il trasferimento avrà luogo e numeri identificabili delle gabbie;

e)      nome del rimorchiatore ricevente, numero di gabbie rimorchiate e numero di registro ICCAT se necessario;

f)       porto, allevamento o gabbia di destinazione del tonno rosso.

2.       Per ciascuna operazione di trasferimento, lo Stato membro responsabile attribuisce e comunica al comandante della nave, all’operatore della tonnara o all’operatore dell’allevamento, secondo il caso, un numero di autorizzazione. L’operazione di trasferimento non può avere inizio senza un’autorizzazione preventiva.

L’autorizzazione è concessa dalle autorità dello Stato membro responsabile in base a un sistema di numerazione unica che include le tre lettere del codice della PCC, quattro cifre corrispondenti all’anno e tre lettere che indicano l’autorizzazione (AUT) seguite da un numero progressivo. Se l’autorizzazione viene rifiutata, la sigla AUT è sostituita da NEG (autorizzazione negata).

Lo Stato membro responsabile comunica l’autorizzazione o il diniego della stessa entro 48 ore dalla trasmissione della notifica preventiva di trasferimento. Esso non autorizza il trasferimento qualora, nel ricevere la notifica preventiva, ritenga che:

a)      la nave da cattura o la tonnara in relazione alle quali è dichiarata la cattura del pesce non dispongano di un contingente sufficiente;

b)      il quantitativo pescato non è stato debitamente dichiarato dalla nave da cattura o dalla tonnara o non è stato autorizzato ad essere ingabbiato e non è stato preso in considerazione per il consumo del contingente eventualmente applicabile;

c)      la nave che ha dichiarato le catture non è autorizzata a praticare la pesca del tonno rosso, oppure

d)      il rimorchiatore dichiarato per ricevere il trasferimento del pesce non è iscritto nel registro ICCAT di tutte le altre navi da pesca di cui all’articolo 14 o non è dotato di sistema di controllo via satellite.

Nel caso in cui il trasferimento non sia autorizzato:

a)      lo Stato membro responsabile della nave da cattura emette un ordine di rilascio del pescato, informa il comandante della nave in questione che il trasferimento non è autorizzato e lo invita a procedere al rilascio in mare;

b)      il comandante della nave da cattura, l’operatore dell’allevamento o l’operatore della tonnara, secondo il caso, provvedono al rilascio in mare del pescato;

c)      il rilascio in mare del tonno rosso viene registrato mediante una videocamera e visionato da un osservatore regionale dell’ICCAT, che redige una relazione e la trasmette al segretariato dell’ICCAT unitamente alla videoregistrazione.

3.       Una volta ultimata l’operazione di trasferimento, il comandante di una nave da cattura o di un rimorchiatore, l’operatore della tonnara o l’operatore dell’allevamento compila e trasmette alle autorità competenti dello Stato membro responsabile la dichiarazione di trasferimento ICCAT, secondo il formato figurante nell’allegato VIII bis.

I moduli per la dichiarazione di trasferimento vengono numerati dalle autorità dello Stato membro responsabile della nave, dell’allevamento o della tonnara da cui ha origine il trasferimento in questione. Il sistema di numerazione include il codice a tre lettere della PCC, seguito da quattro cifre corrispondenti all’anno, da tre numeri progressivi e dalle tre lettere ITD (PCC-20**/xxx/ITD).

L’originale della dichiarazione di trasferimento accompagna il trasferimento del pesce. Una copia della dichiarazione è conservata dal comandante della nave da cattura, dall’operatore della tonnara, dal comandante del rimorchiatore o dall’operatore dell’allevamento.

4.       I comandanti delle navi che svolgono operazioni di trasferimento (inclusi i rimorchiatori) annotano nel registro giornaliero il peso e il numero di pesci trasferiti, nonché il nome della nave da cattura, la bandiera e il numero ICCAT, il nome dell’altra o delle altre navi partecipanti e il loro numero ICCAT, la data e la posizione del trasferimento e l’allevamento di destinazione. Il registro giornaliero contiene i dati relativi a tutti i trasferimenti effettuati nel corso della campagna di pesca. Il registro giornaliero è tenuto a bordo e deve essere accessibile in ogni momento a fini di controllo.

5.       L’autorizzazione di trasferimento da parte dello Stato di bandiera responsabile non pregiudica l’autorizzazione dell’operazione di ingabbiamento.

6.       Il comandante della nave da cattura, l’operatore dell’allevamento o l’operatore della tonnara che effettua il trasferimento di tonno rosso provvede affinché tutte le attività di trasferimento siano monitorate da una videocamera posta nell’acqua.

Ciascuna videoregistrazione dei trasferimenti è realizzata in due copie. Una copia è trasmessa all’osservatore regionale e una all’osservatore della PCC o, se del caso, all’osservatore nazionale, presenti a bordo del rimorchiatore. La copia trasmessa all’osservatore/agli osservatori della PCC accompagna la dichiarazione di trasferimento e le relative catture a cui si riferisce. All’inizio e/o alla fine di ciascuna videoregistrazione deve essere visualizzato il numero ICCAT della dichiarazione di trasferimento. Per l’intera durata di ogni videoregistrazione sono visibili l’ora e la data. Su richiesta della Commissione, gli Stati membri forniscono copie delle videoregistrazioni al comitato scientifico dell’ICCAT.

7.       L’osservatore regionale dell’ICCAT presente a bordo della nave da cattura, conformemente al programma di osservazione regionale dell’ICCAT di cui all’allegato VII, registra le attività di trasferimento svolte e riferisce al riguardo, verifica la posizione della nave da cattura mentre è impegnata nell’operazione di trasferimento, osserva e stima le catture trasferite e verifica i dati inseriti nell’autorizzazione preventiva di trasferimento di cui al paragrafo 2 e nella dichiarazione di trasferimento ICCAT di cui al paragrafo 3.

Nei casi in cui la stima da parte dell’osservatore regionale risulti superiore almeno del 10% (per numero e/o peso medio) rispetto a quanto dichiarato dal comandante della nave da cattura, lo Stato membro responsabile della nave da cattura avvia un’indagine, che si conclude prima dell’ingabbiamento presso l’allevamento. In attesa dei risultati di questa indagine, l’ingabbiamento non è autorizzato e la sezione del documento di cattura del tonno rosso relativa alla cattura non viene convalidata.

8.       L’osservatore regionale dell’ICCAT firma la dichiarazione di trasferimento ICCAT indicando chiaramente il proprio nome e il numero ICCAT e verifica che tale dichiarazione sia correttamente compilata e trasmessa al comandante del rimorchiatore.

Una volta ultimata l’operazione di trasferimento alla nave da pesca, l’operatore della tonnara compila e trasmette alle autorità competenti del proprio Stato membro la dichiarazione di trasferimento ICCAT secondo il formato figurante nell’allegato IV.”.

(10)        L’articolo 24 è sostituito dal seguente:

“Articolo 24

Operazioni di ingabbiamento

1.       Entro una settimana dal completamento dell’operazione di ingabbiamento, lo Stato membro responsabile dell’allevamento trasmette un rapporto su tale operazione, convalidato da un osservatore, allo Stato membro o alla PCC le cui navi di bandiera hanno pescato il tonno, nonché alla Commissione. La Commissione trasmette sollecitamente tali informazioni al segretariato dell’ICCAT. Il rapporto comprende le informazioni riportate nella dichiarazione di messa in gabbia di cui alla raccomandazione ICCAT [06-07] sull’allevamento del tonno rosso.

2.       Prima di ogni operazione di ingabbiamento, l’autorità competente dello Stato membro responsabile dell’allevamento informa lo Stato membro responsabile o la PCC di bandiera della nave che ha effettuato le catture in merito al trasferimento in gabbia dei quantitativi catturati dalle navi da cattura battenti la propria bandiera.

3.       Lo Stato membro responsabile della nave che ha effettuato le catture chiede allo Stato membro o alla PCC responsabili dell’allevamento di procedere al sequestro delle catture e al rilascio in mare del pescato se, in base alla procedura descritta all’articolo 22, paragrafo 2, al momento di ricevere le suddette informazioni ritiene che:

a)      la nave che ha dichiarato le catture disponeva di un contingente individuale insufficiente di tonno rosso destinato all’ingabbiamento;

b)      il quantitativo pescato non è stato debitamente dichiarato dalla nave da cattura e non è stato preso in considerazione per il consumo del contingente eventualmente applicabile;

c)      la nave che ha dichiarato le catture non è autorizzata a praticare la pesca del tonno rosso.

4.       L’operazione di ingabbiamento può avere inizio solo con la previa autorizzazione della PCC di bandiera o dello Stato membro responsabile della nave da cattura.

L’operazione di ingabbiamento del tonno rosso deve avvenire prima del 31 luglio, a meno che lo Stato membro o la PCC responsabile dell’allevamento che riceve il pesce fornisca valide motivazioni, anche di forza maggiore, a corredo del rapporto di messa in gabbia quando questo viene presentato.

5.       Lo Stato membro responsabile dell’allevamento adotta le misure necessarie per vietare la messa in gabbia a fini di allevamento o di ingrasso di tonno rosso che non sia accompagnato dalla documentazione accurata, completa e convalidata richiesta dall’ICCAT, incluso quanto previsto dal presente regolamento e dal regolamento (UE) n. 640/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, che istituisce un programma di documentazione delle catture di tonno rosso (Thunnus thynnus) e modifica il regolamento (CE) n. 1984/2003 del Consiglio[4].

6.       L’autorizzazione di ingabbiamento è concessa o rifiutata dallo Stato membro o dalla PCC responsabile, secondo il caso, nelle 48 ore successive alla trasmissione delle informazioni di cui al paragrafo 3. Nel caso in cui l’ingabbiamento non sia autorizzato, lo Stato membro o la PCC responsabile della nave da cattura emette un ordine di rilascio del pescato allo Stato membro o alla PCC responsabile del rimorchiatore e/o allo Stato membro o alla PCC responsabile dell’allevamento, secondo il caso, conformemente alle procedure previste all’articolo 22, paragrafo 2.

7.       Lo Stato membro responsabile dell’allevamento provvede affinché le attività di ingabbiamento siano monitorate da una videocamera posta nell’acqua.

Per ogni operazione di ingabbiamento è realizzata una videoregistrazione. All’inizio e/o alla fine di ciascuna videoregistrazione è visualizzato il numero ICCAT della dichiarazione di trasferimento. Per l’intera durata di ogni videoregistrazione sono visibili l’ora e la data.

8.       Nei casi in cui vi sia una differenza superiore al 10%, per peso medio e/o per numero, fra la stima dell’osservatore regionale e quella dell’operatore dell’allevamento, lo Stato membro responsabile dell’allevamento avvia un’indagine in collaborazione con lo Stato di bandiera della nave da cattura. La suddetta differenza è calcolata per numero e/o per peso medio. In attesa dei risultati di questa indagine non si procede alla raccolta e la sezione del documento di cattura del tonno rosso relativa all’allevamento non viene convalidata.

Se l’indagine non è conclusa entro 10 giorni lavorativi o se da essa risulta che il numero e/o il peso medio del tonno rosso è superiore del 10% a quello dichiarato dall’operatore dell’allevamento, la PCC di bandiera o lo Stato membro responsabile della nave da cattura emette un ordine di rilascio per i quantitativi in eccesso.

Lo Stato membro responsabile dell’allevamento provvede affinché l’operatore dell’allevamento esegua l’ordine di rilascio entro 48 ore dall’arrivo di un osservatore regionale. Il rilascio viene effettuato secondo le procedure di cui all’articolo 22, paragrafo 2.    

Qualora la stima finale al momento della messa in gabbia sia superiore alla stima finale al momento del primo trasferimento dalla nave di cattura, lo Stato membro o la PCC responsabile della nave da cattura decide in merito al dato definitivo sull’utilizzazione del contingente che sarà convalidato nel documento/nei documenti di cattura del tonno rosso interessato/i.

9.       Gli Stati membri avviano studi pilota sul modo migliore per valutare il numero e il peso del tonno rosso nel punto di cattura e ingabbiamento, anche con l’uso di sistemi stereoscopici, e riferiscono i risultati al comitato scientifico dell’ICCAT. Al momento dell’ingabbiamento viene stabilito un programma di campionamento e/o un programma alternativo al fine di migliorare il conteggio e le stime del peso del pesce messo in gabbia.”.

(11)        All’articolo 25, paragrafo 1, sono aggiunti i commi seguenti:

“La trasmissione all’ICCAT di dati VMS da parte dei pescherecci inclusi nel registro ICCAT delle navi da cattura autorizzate a praticare la pesca attiva del tonno rosso ha inizio almeno 15 giorni prima dell’apertura della campagna di pesca e prosegue per almeno 15 giorni dopo la chiusura della medesima, a meno che per un determinato peschereccio non venga trasmessa preventivamente alla Commissione la richiesta di soppressione dal registro ICCAT.

A fini di controllo, la trasmissione di dati VMS dai pescherecci autorizzati alla pesca di tonno rosso non è interrotta quando i pescherecci si trovano in porto, a meno che non sia in funzione un sistema di dichiarazione delle entrate e delle uscite dal porto (sistema “hail”).

I pescherecci inclusi nel registro ICCAT delle altre navi da pesca autorizzate ad effettuare operazioni relative al tonno rosso trasmettono dati VMS all’ICCAT durante tutto il periodo di autorizzazione.”.

(12)        L’articolo 26 è sostituito dal seguente:

“Articolo 26

Registrazione e comunicazione delle attività delle tonnare

“1.     Le catture della tonnara sono registrate al termine di ogni operazione di pesca effettuata mediante tonnara e trasmesse all’autorità competente dello Stato membro responsabile della tonnara insieme alla stima dei quantitativi rimasti nella tonnara; tale trasmissione è effettuata, per via elettronica o con altri mezzi, entro 48 ore dalla conclusione di ogni operazione di pesca.

2.       Non appena ricevute le dichiarazioni di cattura, gli Stati membri le trasmettono per via elettronica alla Commissione insieme alla stima dei quantitativi rimasti nella tonnara. La Commissione trasmette sollecitamente tali informazioni al segretariato dell’ICCAT.”.

(13)        All’articolo 29, paragrafo 2, è aggiunto il seguente comma:

“Quando, in un determinato momento, più di 15 pescherecci di uno Stato membro sono impegnati in attività di pesca del tonno rosso nella zona della convenzione ICCAT, lo Stato membro in questione deve disporre in quel momento di una nave di ispezione nella zona della convenzione, o collaborare con un altro Stato membro o con una PCC per operare congiuntamente un nave di ispezione.”.

(14)        All’articolo 30, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

“1. Ciascuno Stato membro provvede affinché le navi che praticano la pesca attiva del tonno rosso formino oggetto di un programma nazionale di osservazione che verta almeno:

a)      sul 100% della flotta attiva per le navi da cattura con reti a circuizione di lunghezza pari o inferiore a 24 m nel 2011;

b)      sul 100% della flotta attiva per le navi da cattura con reti a circuizione di lunghezza pari o inferiore a 20 m nel 2012;

c)      sul 20% della flotta attiva per le navi da traino pelagiche (di lunghezza superiore a 15 m);

d)      sul 20% della flotta attiva per le navi da pesca con palangari (di lunghezza superiore a 15 m);

e)      sul 20% della flotta attiva per le tonniere con lenze a canna (di lunghezza superiore a 15 m);

f)       sul 100% delle tonnare durante la raccolta;

g)      sul 100% dei rimorchiatori.”.

(15)        L’articolo 31 è così modificato:

a)      il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

“1. Ciascuno Stato membro assicura la presenza di un osservatore regionale dell’ICCAT:

a)      su tutti i pescherecci con reti a circuizione di lunghezza superiore a 24 m per tutta la durata della campagna di pesca 2011;

b)      su tutti i pescherecci con reti a circuizione di lunghezza superiore a 20 m per tutta la durata della campagna di pesca 2012;

c)      su tutti i pescherecci con reti a circuizione, indipendentemente dalla lunghezza, per tutta la durata della campagna di pesca dal 2013 in poi.

I pescherecci di cui alle lettere a), b) e c), che non hanno a bordo un osservatore regionale dell’ICCAT, non sono autorizzati a praticare la pesca del tonno rosso o a effettuare operazioni inerenti a tale pesca.”;

b)      al paragrafo 2 è aggiunto il comma seguente:

“Nel caso in cui il tonno rosso sia prelevato dalla gabbia e commercializzato come prodotto fresco, l’osservatore regionale che osserva la raccolta può essere un cittadino dello Stato membro responsabile dell’allevamento.”.

(16)        L’articolo 32 è sostituito dal seguente:

“Articolo 32

Accesso alle videoregistrazioni

1.       Gli Stati membri provvedono affinché le videoregistrazioni di cui all’articolo 22, paragrafo 6, e all’articolo 24, paragrafo 7, siano messe a disposizione degli ispettori e degli osservatori dell’ICCAT.

2.       Ciascuno Stato membro responsabile di un allevamento provvede affinché le videoregistrazioni di cui all’articolo 22, paragrafo 6, e all’articolo 24, paragrafo 7, siano messe a disposizione degli ispettori e degli osservatori dell’Unione.

3.       Gli Stati membri adottano le misure necessarie per evitare ogni sostituzione, edizione o manipolazione della videoregistrazione originale.”.

(17)        È inserito il seguente articolo 33 bis:

“Articolo 33 bis

Trasmissione del piano di ispezione dell’Unione all’ICCAT

Entro il 15 settembre di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione il piano di ispezione per l’anno successivo. La Commissione trasmette il proprio piano di ispezione dell’Unione al segretariato dell’ICCAT per approvazione da parte dell’ICCAT.”.

(18)        All’articolo 34, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

“1.     Sono vietati il commercio interno, gli sbarchi, le esportazioni, la messa in gabbia a fini di ingrasso o di allevamento, le riesportazioni e i trasbordi di tonno rosso dell’Atlantico orientale e del Mediterraneo che non siano accompagnati dalla documentazione accurata, completa e convalidata richiesta dal presente regolamento e dal regolamento (UE) n. 640/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, che istituisce un programma di documentazione delle catture di tonno rosso (Thunnus thynnus) e modifica il regolamento (CE) n. 1984/2003 del Consiglio[5].”.

(19)        L’allegato III è sostituito dall’allegato I del presente regolamento.

(20)        L’allegato VI è così modificato:

a)      al paragrafo 1 è aggiunta la seguente lettera q):

“q) effettuare trasbordi in mare.”;

b)      il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

“2.     Qualora, durante la presenza a bordo e l’ispezione di una nave da pesca, gli ispettori autorizzati osservino un’attività o una situazione che costituisce una violazione grave secondo la definizione di cui al paragrafo 1, le autorità dello Stato di bandiera delle navi di ispezione ne danno comunicazione immediata allo Stato di bandiera della nave da pesca, direttamente e tramite il segretariato dell’ICCAT. In tali circostanze, l’ispettore ne informa, se possibile, anche le autorità competenti dello Stato di bandiera della nave da pesca, quali notificate al segretariato dell’ICCAT, ed eventuali navi da ispezione dello Stato di bandiera della nave da pesca che si trovino nelle vicinanze.

Gli ispettori dell’ICCAT registrano le ispezioni realizzate e le violazioni (eventualmente) rilevate nel giornale di bordo della nave da pesca.”;

c)      al paragrafo 3, primo comma, il termine “immediatamente” è sostituito da “entro 72 ore”;

d)      il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

“7. Fatte salve le disposizioni stabilite al paragrafo 12 del presente allegato, una nave impegnata nella pesca di tonnidi o di specie affini nella zona della convenzione fuori delle acque soggette a giurisdizione nazionale è tenuta a fermarsi non appena le sia impartito l’apposito segnale del codice internazionale dei segnali da una nave avente a bordo un ispettore, salvo qualora siano in corso operazioni di pesca; in tal caso la nave si ferma non appena completate tali operazioni. Il comandante della nave consente all’ispettore di salire a bordo, eventualmente accompagnato da un testimone, e a tal fine deve mettere a disposizione una scaletta d’imbarco. Il comandante consente all’ispettore di procedere agli accertamenti (esame delle catture o degli attrezzi e di qualsiasi documento pertinente) che l’ispettore ritenga necessari per verificare l’osservanza delle raccomandazioni della Commissione ICCAT applicabili allo Stato di bandiera della nave considerata; l’ispettore può chiedere qualsiasi spiegazione che ritenga necessaria.

Un gruppo di ispezione è costituito da un massimo di due ispettori dell’ICCAT, a meno che le circostanze non giustifichino il ricorso a un numero supplementare di ispettori. Il gruppo di ispezione può essere accompagnato da un assistente unicamente a fini di tirocinio.”.

(21)        All’allegato VII, il paragrafo 1 è soppresso.

(22)        Il testo dell’allegato II del presente regolamento è inserito come allegato VIII bis.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Parlamento europeo                            Per il Consiglio

Il presidente                                                   Il presidente

ALLEGATO I

“Allegato III

N. di documento:                                                                Dichiarazione ICCAT di trasbordo

Nave da trasporto Nome della nave e indicativo di chiamata: Bandiera: N. di autorizzazione dello Stato di bandiera: N. di registro nazionale: N. di registro ICCAT: N. IMO: || || Nave da pesca Nome della nave e indicativo di chiamata: Bandiera: N. di autorizzazione dello Stato di bandiera: N. di registro nazionale: N. di registro ICCAT: Identificazione esterna: N. del foglio del giornale di bordo: || Destinazione finale: Porto: Paese: Stato: ||

|| || || ||

                                Giorno     Mese        Ora Anno |2_|0_|__|__|           Nome del comandante della nave da pesca: |__________| Nome del comandante della nave da trasporto: LUOGO DEL TRASBORDO

Partenza  |__|__|     |__|__|     |__|__| da |__________|

Ritorno    |__|__|     |__|__|     |__|__|     a              |__________|          Firma:| __________|               Firma:      |__________|

Trasbordo |__|__|    |__|__|     |__|__|     |__________|

Per i trasbordi indicare il peso in chilogrammi o l’unità utilizzata (casse, cesti, ecc.) e il peso in chilogrammi del pescato sbarcato di tale unità: |___| chilogrammi

Porto || Mare Lat. Long. || Specie || Numero di unità di pesci || Tipo di prodotto vivo || Tipo di prodotto intero || Tipo di prodotto eviscerato || Tipo di prodotto decapitato || Tipo di prodotto in filetti || Tipo di prodotto || Altri trasbordi Data: |__________| Luogo/Posizione: |__________| N. di autorizzazione PC: Firma del comandante della nave che effettua il trasferimento: Nome della nave ricevente: Bandiera: N. di registro ICCAT: N. IMO: Firma del comandante: Data: |__________|Luogo/Posizione: |__________| N. di autorizzazione PC: Firma del comandante della nave che effettua il trasferimento: Nome della nave ricevente: Bandiera: N. di registro ICCAT: N. IMO: Firma del comandante:

|| || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || ||

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|| || || || || || || || || ||

Firma dell’osservatore ICCAT (se del caso):

Obblighi in caso di trasbordo:

     1.        l’originale della dichiarazione di trasbordo deve essere consegnato alla nave ricevente (nave officina o nave da trasporto);

     2.        la copia della dichiarazione di trasbordo deve essere conservata dalla nave da cattura o dalla tonnara che ha effettuato le catture;

     3.        ulteriori operazioni di trasbordo devono essere autorizzate dalla PC che ha autorizzato la nave ad operare;

     4.        l’originale della dichiarazione di trasbordo deve essere conservato dalla nave ricevente, che detiene le catture, fino al luogo di sbarco;

     5.        l’operazione di trasbordo deve essere registrata nel giornale di bordo di tutte le navi che vi prendono parte.”

ALLEGATO II

“Allegato VIII bis

N. di documento: ||                 Dichiarazione ICCAT di trasbordo || Allegato 4 ||

1 – TRASBORDO DI TONNO ROSSO VIVO DESTINATO ALL’ALLEVAMENTO || ||

Nome della nave da pesca:   Indicativo di chiamata: Bandiera: N. di autorizz. di trasferimento dello Stato di bandiera: N. di registro ICCAT: Identificazione esterna: N. del giornale di pesca: N. di operazione di pesca congiunta: || Nome della tonnara: N. di registro ICCAT: || Nome del rimorchiatore: Indicativo di chiamata: Bandiera: N. di registro ICCAT: Identificazione esterna: || Nome dell’allevamento di destinazione: N. di registro ICCAT:

2 – TRASFERIMENTO DOPO LA RACCOLTA

Nome dell’azienda di allevamento: N. di registro ICCAT: || Nome della tonnara: N. di registro ICCAT: || Nome della nave da trasporto: Bandiera: N. di registro ICCAT: Identificazione esterna: || Nome della nave officina da trasporto: Indicativo di chiamata: Bandiera: N. di registro ICCAT: Identificazione esterna:

3 - INFORMAZIONI RELATIVE AL TRASFERIMENTO

Data:_ _ / _ _ / _ _ _ _ || Luogo/Posizione:                        Porto:                         Latitudine:                     Longitudine:

Numero di individui: || Peso totale in kg:     || Specie:

Tipo di prodotto:     Vivo  Intero  Eviscerato  Altro (specificare):

Nome e firma del comandante della nave da pesca / dell’operatore della tonnara / dell’operatore dell’allevamento: || Nome e firma del comandante della nave ricevente (rimorchiatore, nave officina, nave da trasporto):

4 – TRASFERIMENTO DI PESCE MORTO VERSO UNA NAVE AUSILIARIA

Nome della nave ausiliaria: || Bandiera: || Quantitativo in kg: || Numero di individui:

Data:_ _ / _ _ / _ _ _ _ || Posizione:                               Latitudine:                           Longitudine: || Porto di sbarco:

5 – ULTERIORI TRASFERIMENTI

Data:_ _ / _ _ / _ _ _ _ || Luogo/Posizione:     Porto:                   Latitudine:             Longitudine:

Nome del rimorchiatore: || Indicativo di chiamata: || Bandiera: || N. di registro ICCAT:

N. di autorizzazione di trasferimento dello Stato in cui ha sede l’allevamento: || Identificazione esterna: || Nome e firma del comandante della nave ricevente:

Data:_ _ / _ _ / _ _ _ _ || Luogo/Posizione:     Porto:                   Latitudine:             Longitudine:

Nome del rimorchiatore: || Indicativo di chiamata: || Bandiera: || N. di registro ICCAT:

N. di autorizzazione di trasferimento dello Stato in cui ha sede l’allevamento: || Identificazione esterna: || Nome e firma del comandante della nave ricevente:

Data:_ _ / _ _ / _ _ _ _ || Luogo/Posizione:     Porto:                   Latitudine:             Longitudine:

Nome del rimorchiatore: || Indicativo di chiamata: || Bandiera: || N. di registro ICCAT:

N. di autorizzazione di trasferimento dello Stato in cui ha sede l’allevamento: || Identificazione esterna: || Nome e firma del comandante della nave ricevente:

“

[1]               GU C … del …, pag. .

[2]               GU L 96 del 15.4.2009, pag. 1.

[3]               GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

[4]               GU L 194 del 24.7.2010, pag. 1.

[5]               GU L 194 del 24.7.2010, pag. 1.

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