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Document 52011PC0314

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma a nome dell’Unione europea e all’applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e il Regno del Marocco

/* COM/2011/0314 def. */

52011PC0314




RELAZIONE

Sulla base del mandato conferitole dal Consiglio[1], la Commissione europea ha condotto negoziati con il Regno del Marocco per prorogare di un anno il protocollo dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e il Regno del Marocco, del 22 maggio 2006. In seguito a tali negoziati il 25 febbraio 2011 è stato siglato un protocollo che proroga il protocollo precedente. Poiché il protocollo in vigore giungeva a scadenza il 27 febbraio 2011, il nuovo protocollo riguarda il periodo dal 28 febbraio 2011 al 27 febbraio 2012.

Tale nuovo protocollo è stato concluso per la durata di un anno allo scopo di dare all’Unione europea il tempo necessario per valutare le prospettive di definire un futuro protocollo di maggiore durata.

La presente procedura è avviata contemporaneamente alle procedure relative alla decisione del Consiglio, con approvazione del Parlamento europeo, recante conclusione del protocollo stesso, nonché al regolamento del Consiglio riguardante la ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri dell’UE.

Nel definire la sua posizione in sede negoziale la Commissione si è basata tra l’altro sui risultati di una valutazione ex post svolta da esperti indipendenti e su una valutazione congiunta dei dati scientifici relativi allo stato degli stock.

L’obiettivo principale del protocollo di accordo è la definizione delle possibilità di pesca che si offrono alle navi unionali in funzione dell’eccedenza disponibile nonché la definizione della contropartita finanziaria dovuta a titolo dei diritti di accesso da un lato e del sostegno settoriale dall’altro.

L’obiettivo generale è quello di proseguire nella cooperazione tra l’Unione europea e il Regno del Marocco ai fini dell’istituzione di un quadro di partenariato per lo sviluppo di una politica di pesca sostenibile e lo sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche nelle zone di pesca marocchine, nell’interesse di entrambe le parti.

Il nuovo protocollo risponde alla preoccupazione di entrambe le parti di rafforzare il partenariato e la cooperazione nel settore della pesca utilizzando il complesso degli strumenti finanziari a disposizione. A questo proposito, si ricorda la necessità di istituire un quadro propizio allo sviluppo degli investimenti in questo settore e alla valorizzazione della produzione della pesca artigianale.

La contropartita finanziaria globale del protocollo, pari a 36 100 000 EUR, si basa su: a) non più di 119 autorizzazioni di pesca per navi unionali nelle categorie della pesca artigianale, demersale e tonniera e un quantitativo massimo di catture di 60 000 tonnellate nella categoria della pesca pelagica industriale e b) un sostegno allo sviluppo della politica settoriale della pesca del Regno del Marocco pari a 13 500 000 EUR. Tale sostegno risponde agli obiettivi della politica nazionale in materia di pesca.

Nello specifico, il protocollo prevede (come il predecessore) possibilità di pesca nelle sei categorie seguenti:

- pesca pelagica artigianale al nord: 20 pescherecci con reti a circuizione,

- pesca artigianale al nord: 30 pescherecci con palangari di fondo,

- pesca artigianale al sud: 20 unità,

- pesca demersale: 22 unità,

- pesca del tonno: 27 unità,

- pesca pelagica industriale: 60 000 tonnellate di catture.

Tenuto conto di quanto precede, la Commissione propone che il Consiglio adotti, tramite decisione, la firma e l’applicazione provvisoria del protocollo.

2011/0140 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma a nome dell’Unione europea e all’applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e il Regno del Marocco

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea[2],

considerando quanto segue:

1. Il 22 maggio 2006 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 764/2006 relativo alla conclusione di un accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e il Regno del Marocco[3].

2. Il protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dal suddetto accordo di partenariato è giunto a scadenza il 27 febbraio 2011.

3. Al termine dei negoziati, il 25 febbraio 2011 è stato siglato un protocollo di accordo.

4. L’Unione europea ha negoziato con il Regno del Marocco (in appresso: “il Marocco”) una proroga di tale protocollo, che conferisce alle navi unionali possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione del Marocco in materia di pesca. Al fine di garantire il proseguimento delle attività di pesca delle navi unionali, l’articolo 12 del protocollo prevede la sua applicazione in via provvisoria a decorrere dal 28 febbraio 2011.

5. Il nuovo protocollo deve essere firmato e applicato in via provvisoria, in attesa che siano espletate le pertinenti procedure di conclusione formale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È autorizzata, a nome dell ’Unione, la firma del protocollo tra l’Unione europea e il Regno del Marocco che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e il Regno del Marocco, fatta salva la conclusione del suddetto protocollo.

Il testo del protocollo è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo a nome dell’Unione europea, fatta salva la sua conclusione.

Articolo 3

Il protocollo si applica in via provvisoria a decorrere dal 28 febbraio 2011, in conformità al suo articolo 12, in attesa che siano espletate le pertinenti procedure di conclusione formale.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente

ALLEGATO

PROTOCOLLO

tra l’Unione europea e il Regno del Marocco che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e il Regno del Marocco

Articolo 1

Periodo di applicazione e possibilità di pesca

6. A decorrere dal 28 febbraio 2011 e per un periodo di un anno, le possibilità di pesca concesse a norma dell’articolo 5 dell’accordo sono fissate nella tabella allegata al presente protocollo.

7. Il paragrafo 1 si applica fatte salve le disposizioni degli articoli 4 e 5 del presente protocollo.

8. A norma dell’articolo 6 dell’accordo, le navi battenti bandiera di uno Stato membro dell’Unione europea (UE) possono svolgere attività di pesca nelle zone di pesca marocchine soltanto se in possesso di una licenza di pesca rilasciata nell’ambito del presente protocollo secondo le modalità descritte nel relativo allegato.

Articolo 2

Contropartita finanziaria - modalità di pagamento

1. Per il periodo di cui all’articolo 1, la contropartita finanziaria prevista all’articolo 7 dell’accordo è fissata a 36 100 000 EUR[4].

2. Il paragrafo 1 si applica fatte salve le disposizioni degli articoli 4, 5, 6 e 10 del presente protocollo.

3. Il pagamento della contropartita finanziaria di cui al paragrafo 1 da parte dell’Unione europea avviene entro quattro mesi dalla data della firma del presente protocollo.

4. La contropartita finanziaria è versata al tesoriere generale del Regno su un conto aperto presso la Tesoreria generale del Regno, le cui coordinate sono comunicate dalle autorità marocchine.

5. Fatte salve le disposizioni dell’articolo 6 del presente protocollo, l’impiego della contropartita finanziaria è di esclusiva competenza delle autorità del Marocco.

Articolo 3

Coordinamento in campo scientifico

1. Le due parti si impegnano a promuovere una pesca responsabile nelle zone di pesca marocchine, in base al principio della non discriminazione tra le varie flotte pescherecce operanti in tali zone.

2. Nel periodo di applicazione del presente protocollo l’Unione europea e le autorità del Marocco cooperano al fine di sorvegliare lo stato delle risorse nelle zone di pesca marocchine nel quadro della riunione scientifica congiunta, secondo il disposto dell’articolo 4, paragrafo 1, dell’accordo.

3. Sulla base delle conclusioni di tali riunioni e dei migliori pareri scientifici disponibili, le due parti si consultano nell’ambito della commissione mista di cui all’articolo 10 dell’accordo e prendono di comune accordo le misure eventualmente necessarie a garantire la gestione sostenibile delle risorse alieutiche.

Articolo 4

Revisione delle possibilità di pesca

1. Le possibilità di pesca di cui all’articolo 1 possono essere aumentate di comune accordo a condizione che, in base alle conclusioni delle riunioni scientifiche di cui all’articolo 3, tale aumento non comprometta la gestione sostenibile delle risorse del Marocco. In tal caso la contropartita finanziaria di cui all’articolo 2, paragrafo 1, è maggiorata proporzionalmente, pro rata temporis. L’importo complessivo della contropartita finanziaria versata dall’Unione europea non può tuttavia superare il doppio dell’importo indicato all’articolo 2, paragrafo 1.

2. Nel caso in cui le parti decidano invece di adottare misure a norma dell’articolo 3, che comportino una riduzione delle possibilità di pesca di cui all’articolo 1, la contropartita finanziaria è ridotta proporzionalmente, pro rata temporis. Fatto salvo l’articolo 6 del presente protocollo, l’Unione europea ha la facoltà di sospendere il pagamento della contropartita finanziaria qualora lo sforzo di pesca previsto dal presente protocollo non possa essere esercitato nella sua totalità.

3. Le due parti possono altresì rivedere, di comune accordo, la ripartizione delle possibilità di pesca tra le varie categorie di pescherecci, nel rispetto delle raccomandazioni eventualmente formulate dalle riunioni scientifiche in relazione alla gestione degli stock che potrebbero essere interessati da tale ridistribuzione. Ove ciò sia giustificato dalla ridistribuzione delle possibilità di pesca, le parti concordano il corrispondente adeguamento della contropartita finanziaria.

4. Le revisioni delle possibilità di pesca previste al paragrafo 1, al paragrafo 2, prima frase, e al paragrafo 3 sono decise di comune accordo dalle due parti nell’ambito della commissione mista di cui all’articolo 10 dell’accordo.

Articolo 5

Pesca sperimentale

Le parti promuovono la pesca sperimentale nelle zone di pesca marocchine sulla base dei risultati delle ricerche realizzate sotto la direzione del comitato scientifico congiunto previsto dal presente accordo. A tal fine, su richiesta di una delle parti, esse procedono a consultazioni e stabiliscono, caso per caso, le specie (quali le spugne), le condizioni ed altri parametri pertinenti.

Le autorizzazioni a praticare la pesca sperimentale sono concesse a titolo di prova per un periodo non superiore a sei mesi.

Se le parti giungono alla conclusione che le campagne sperimentali hanno dato risultati positivi, possono essere concesse all’Unione europea ulteriori possibilità di pesca per il restante periodo di applicazione del presente protocollo, secondo la procedura di concertazione prevista all’articolo 4. In tal caso la contropartita finanziaria è maggiorata di conseguenza.

Articolo 6

Contributo dell’accordo di partenariato all’instaurazione di una politica settoriale della pesca in Marocco

1. Una quota pari a 13 500 000 EUR della contropartita finanziaria di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del presente protocollo è destinata a contribuire allo sviluppo e all’attuazione della politica settoriale della pesca in Marocco, ai fini dell’instaurazione di una pesca sostenibile e responsabile nelle acque marocchine.

2. Tale dotazione è impiegata e gestita dal Marocco in funzione degli obiettivi concordati dalle due parti in sede di commissione mista e della conseguente programmazione, in conformità alla strategia “Halieutis” per lo sviluppo del settore ittico.

Articolo 7

Attuazione del sostegno a favore dell’instaurazione di una pesca responsabile

1. Sin dalla firma del protocollo, su proposta del Marocco e ai fini dell’attuazione delle disposizioni del precedente articolo 6, l’Unione europea e il Marocco concordano nell’ambito della commissione mista prevista all’articolo 10 dell’accordo:

a) gli orientamenti per l’attuazione delle priorità della politica della pesca in Marocco ai fini dell’instaurazione di una pesca sostenibile e responsabile, con particolare riguardo alle priorità previste all’articolo 6, paragrafo 2;

b) gli obiettivi da raggiungere nonché i criteri e gli indicatori da utilizzare ai fini della valutazione dei risultati ottenuti.

2. Qualsiasi modifica di tali orientamenti e obiettivi, nonché dei relativi criteri e indicatori, è approvata dalle due parti in sede di commissione mista.

3. La destinazione stabilita dal Marocco per il contributo di cui all’articolo 6, paragrafo 2, è comunicata all’Unione europea sin dall’approvazione, in sede di commissione mista, degli orientamenti e degli obiettivi nonché dei relativi criteri e indicatori di valutazione.

4. Alla fine del mese che precede lo scadere del protocollo, il Marocco presenterà una relazione sulla programmazione del sostegno settoriale previsto dal presente protocollo, indicando in particolare le ricadute economiche e sociali attese e la loro distribuzione geografica.

5. Se necessario, le due parti continueranno a monitorare l’attuazione del sostegno settoriale dopo lo scadere del presente protocollo e durante i periodi di sospensione di cui all’articolo 9, secondo le modalità stabilite dal presente protocollo.

Articolo 8

Integrazione economica degli operatori unionali nel settore della pesca in Marocco

1. Le due parti si impegnano a promuovere l’integrazione economica degli operatori unionali in tutta la filiera della pesca in Marocco.

2. Sarà avviata un’iniziativa patrocinata dalla Commissione europea, diretta a sensibilizzare gli operatori privati unionali alle opportunità commerciali e industriali offerte dall’intera filiera della pesca marocchina, anche in termini di investimenti diretti.

3. Inoltre, a tal fine, il Marocco concede a titolo di incentivo una riduzione dei canoni, in conformità alle disposizioni dell’allegato, agli operatori unionali che sbarcano nei porti marocchini le catture effettuate nelle zone di pesca marocchine, in particolare ai fini della vendita alle industrie locali, della valorizzazione in Marocco da parte di tali operatori o del successivo trasporto per via terrestre.

4. Le due parti convengono inoltre di istituire un gruppo di riflessione incaricato di identificare gli ostacoli agli investimenti unionali diretti nel settore e le misure atte a rendere più flessibili le condizioni applicabili a tali investimenti.

Articolo 9

Controversie - sospensione dell’applicazione del protocollo

1. Qualsiasi controversia tra le parti in merito all’interpretazione e all’applicazione delle disposizioni del presente protocollo è oggetto di consultazione tra le parti nell’ambito della commissione mista di cui all’articolo 10 dell’accordo, se del caso convocata in riunione straordinaria.

2. L’applicazione del protocollo può essere sospesa su iniziativa di una parte se la controversia tra le due parti è considerata grave e le consultazioni condotte nell’ambito della commissione mista in conformità al paragrafo 1 non hanno permesso di giungere a una composizione amichevole.

3. La parte interessata è tenuta a notificare per iscritto la propria intenzione di sospendere l’applicazione del protocollo almeno tre mesi prima della prevista decorrenza della sospensione stessa.

4. In caso di sospensione le parti continuano a consultarsi al fine di pervenire a una composizione amichevole della controversia. Se le parti raggiungono un’intesa il protocollo riprende a essere applicato e l’importo della contropartita finanziaria è ridotto proporzionalmente, pro rata temporis, in funzione della durata della sospensione.

Articolo 10

Sospensione dell’applicazione del protocollo per mancato pagamento

Fatte salve le disposizioni dell’articolo 4, in caso di mancata esecuzione da parte dell’Unione europea del pagamento di cui all’articolo 2 l’applicazione del presente protocollo può essere sospesa alle seguenti condizioni:

a) le autorità competenti del Marocco notificano il mancato pagamento alla Commissione europea. Quest’ultima procede alle opportune verifiche e, se del caso, al pagamento entro un termine massimo di 30 giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricevimento della notifica;

b) in mancanza di pagamento entro il termine previsto all’articolo 2, paragrafo 3, o di un’adeguata giustificazione le autorità competenti del Marocco possono sospendere l’applicazione del protocollo. Esse ne informano immediatamente la Commissione europea;

c) l’applicazione del protocollo riprende non appena effettuato il pagamento.

Articolo 11

Disposizioni applicabili del diritto nazionale

Le attività dei pescherecci operanti in applicazione del presente protocollo e del relativo allegato, con particolare riguardo al trasbordo, all’uso dei servizi portuali e all’acquisto di forniture, sono disciplinate dalle leggi vigenti in Marocco.

Articolo 12

Applicazione provvisoria

Il presente protocollo e il suo allegato si applicano in via provvisoria a decorrere dal 28 febbraio 2011.

Articolo 13

Entrata in vigore

Il presente protocollo e il suo allegato entrano in vigore alla data in cui le parti si notificano l’avvenuto espletamento delle rispettive procedure necessarie a tal fine.

Possibilità di pesca

Tipo di pesca |

Pesca artigianale | Pesca demersale | Pesca pelagica industriale |

Attrezzo autorizzato | Sciabica Dimensioni massime autorizzate corrispondenti alle condizioni prevalenti nella zona: 500 m x 90 m Divieto di pesca alla lampara |

Tipo di nave | <100 GT |

Canone | 67 EUR/GT/trimestre |

Limite geografico | A nord di 34°18’00’’ Al di là delle 2 miglia |

Specie bersaglio | Sardine, acciughe e altre specie di piccoli pelagici |

Obbligo di sbarco | 25% |

Riposo biologico | Due mesi: febbraio e marzo |

Osservazioni |

Le condizioni di pesca per ciascuna categoria sono definite ogni anno di comune accordo prima del rilascio delle licenze.

Scheda tecnica di pesca n. 2

Pesca artigianale al nord

Numero di navi autorizzate | 30 |

Attrezzo autorizzato | Palangaro di fondo Cat. a) Numero massimo di ami autorizzato per palangaro: 2000 Cat. b) Il numero massimo di ami autorizzato per palangaro è stabilito dalla commissione mista in una data successiva, in conformità al parere scientifico e alla normativa del Marocco |

Tipo di nave | a) <40 GT: 27 licenze b) > 40 GT e < GT 150: 3 licenze |

Canone | 60 EUR/GT/trimestre |

Limite geografico | A nord di 34°18’00’’ N Al di là delle 6 miglia marine |

Specie bersaglio | Pesce sciabola, sparidi e altre specie demersali |

Obbligo di sbarco | Sbarco volontario |

Riposo biologico | Dal 15 marzo al 15 maggio |

Catture accessorie | 0% di pesci spada e squali pelagici |

Le condizioni di pesca per ciascuna categoria sono definite ogni anno di comune accordo prima del rilascio delle licenze.

Scheda tecnica di pesca n. 3

Pesca artigianale al sud

Numero di navi autorizzate | 20 |

Attrezzo autorizzato | Lenza, canna e nasse (max. due attrezzi per peschereccio) È vietato l’impiego di palangari, tramagli, reti da posta fisse, reti da posta derivanti, lenze trainate e reti per la pesca di ombrine |

Tipo di nave | <80 GT |

Canone | 60 EUR/GT/trimestre |

Limite geografico | A sud di 30°40’N Al di là delle 3 miglia marine |

Specie bersaglio | Ombrine e sparidi |

Obbligo di sbarco | Sbarco volontario |

Riposo biologico | - |

Rete autorizzata | Rete da 8 mm per la cattura di esche, al di là delle 2 miglia marine |

Catture accessorie | 0% di cefalopodi e crostacei, ad eccezione del 10% di granchi; è vietata la pesca diretta del granchio 10% di altre specie demersali |

* Le condizioni di pesca per ciascuna categoria sono definite ogni anno di comune accordo prima del rilascio delle licenze.

Scheda tecnica di pesca n. 4

Pesca demersale

Numero di navi autorizzate | 22 navi con un massimo di 11 pescherecci da traino all’anno |

Attrezzo autorizzato | - Per i pescherecci con palangari: . palangaro di fondo . rete da posta fissa in multifilamento per la pesca in acque profonde - Per i pescherecci da traino: rete a strascico |

Tipo di nave | Stazza media di 275 GT, con una profondità di pesca di oltre 200 m per i pescherecci da traino |

Canone | 53 EUR/GT/trimestre |

Limite geografico | A sud di 29°N Al di là dell’isobata di 200 m per i pescherecci da traino (e di 12 miglia marine per i pescherecci con palangari) |

Specie bersaglio | Nasello, pesce sciabola, leccia/palamita bianca |

Obbligo di sbarco | 50% delle catture effettuate in Marocco |

Riposo biologico | Solo per i pescherecci da traino Il periodo di riposo biologico è quello fissato per i cefalopodi |

Rete autorizzata | - Pesca con reti da traino: rete da 70 mm min. È vietato doppiare il sacco della rete È vietato doppiare i fili che costituiscono il sacco della rete Il numero massimo di ami autorizzato per palangaro è stabilito dalla commissione mista in una data successiva, in conformità al parere scientifico e alla normativa del Marocco |

Catture accessorie | 0% di cefalopodi e crostacei, ad eccezione dei granchi (5%) |

Le condizioni di pesca per ciascuna categoria sono definite ogni anno di comune accordo prima del rilascio delle licenze.

Scheda tecnica di pesca n. 5

Pesca del tonno

Numero di navi autorizzate | 27 |

Attrezzo autorizzato | Canna e lenza al traino Sciabica per la pesca con esche vive |

Limite geografico | Al di là delle 3 miglia Cattura delle esche al di là delle 2 miglia Tutta la zona atlantica del Marocco, ad eccezione della zona protetta situata ad est della linea che va da 33°30’N/7°35’ ovest a 35°48’N/6°20’ ovest |

Specie bersaglio | Tonnidi |

Obbligo di sbarco | Una parte in Marocco al prezzo del mercato internazionale |

Riposo biologico | No |

Rete autorizzata | Cattura delle esche con sciabica da 8 mm |

Canoni | 25 EUR per tonnellata pescata |

Anticipo | All’atto della domanda di licenza annuale è versato un anticipo forfettario di 5 000 EUR |

Osservazioni |

Le condizioni di pesca per ciascuna categoria sono definite ogni anno di comune accordo prima del rilascio delle licenze.

Scheda tecnica di pesca n. 6

Pesca pelagica industriale

Attrezzo autorizzato | Pelagico o semipelagico |

Contingente assegnato | 60 000 t/anno, max. 10 000 t/mese |

Tipo di nave | Peschereccio da traino pelagico per la pesca industriale |

Numero di navi autorizzate | Massimo: - 5-6 navi[5] di stazza superiore a 3 000 GT/nave, - 2-3 navi di stazza compresa tra 150 e 3 000 GT/nave, - 10 navi di stazza inferiore a 150 GT/nave |

Stazza complessiva delle navi autorizzate | Massimo: |

Limite geografico | A sud di 29°N, al di là delle 15 miglia marine dalla costa calcolate a partire dalla linea di bassa marea |

Specie bersaglio | Sardine, alacce, sgombri, suri e acciughe |

Obbligo di sbarco | Ogni peschereccio dovrà sbarcare in Marocco il 25% delle catture |

Riposo biologico | I pescherecci autorizzati devono osservare i periodi di riposo biologici stabiliti dal ministero nella zona di pesca autorizzata e sospendere qualsiasi attività di pesca in detta zona. L’amministrazione del Marocco notifica anticipatamente tale decisione alla Commissione, specificando il periodo o i periodi di sospensione della pesca e le zone interessate |

Rete autorizzata | La dimensione minima di maglia (maglie stirate) della rete da traino pelagica o semipelagica è di 40 mm. Il sacco della rete da traino pelagica o semipelagica può essere rinforzato da una pezza avente dimensione minima di maglia di 400 mm (maglie stirate) e da cinte di rinforzo poste a una distanza minima di un metro e mezzo (1,5 m) l’una dall’altra, ad eccezione della cinta situata sulla parte posteriore della rete da traino, che deve trovarsi ad almeno 2 m dalla finestra del sacco. È vietato rinforzare o doppiare il sacco con qualsiasi altro dispositivo. La rete da traino non deve essere in alcun caso utilizzata per catturare specie diverse da quelle autorizzate (piccoli pelagici) |

Catture accessorie | Massimo: 3,5% di altre specie È rigorosamente vietata la cattura di cefalopodi, crostacei e altre specie demersali e bentoniche |

Trasformazione industriale | È rigorosamente vietata la trasformazione industriale delle catture in farina e/o olio di pesce. Tuttavia i pesci danneggiati o deteriorati nonché gli scarti derivanti dalla manipolazione delle catture possono essere trasformati in farina o in olio di pesce a condizione di non superare il 5% delle catture totali autorizzate |

Osservazioni | Le navi si dividono in tre categorie: categoria 1: stazza lorda pari o inferiore a 3 000 GT, massimale di 12 500 t/anno/nave; categoria 2: stazza lorda superiore a 3 000 GT, ma inferiore o pari a 5 000 GT, massimale di 17 500 t/anno/nave; categoria 3: stazza lorda superiore a 5 000 GT, massimale di 25 000 t/anno/nave |

Numero di navi/canoni | Numero max. di navi autorizzate a pescare contemporaneamente: 18 Canone a carico dell’armatore per tonnellata catturata entro il massimale autorizzato (in EUR): 20 EUR/t Canone a carico dell’armatore per tonnellata catturata al di là del massimale autorizzato (in EUR): 50 EUR/t |

Le condizioni di pesca per ciascuna categoria sono definite ogni anno di comune accordo prima del rilascio delle licenze.

Appendice 3

COMUNICAZIONE DEI MESSAGGI VMS AL MAROCCO

RAPPORTO DI POSIZIONE

Dato | Codice | Obbligatorio/ facoltativo | Osservazioni |

Inizio della registrazione | SR | O | Dato relativo al sistema – indica l’inizio della registrazione |

Destinatario | AD | O | Dato relativo al messaggio – destinatario. Codice ISO alfa 3 del paese |

Mittente | FR | O | Dato relativo al messaggio – mittente. Codice ISO alfa 3 del paese |

Stato di bandiera | FS | F |

Tipo di messaggio | TM | O | Dato relativo al messaggio – tipo di messaggio “POS” |

Indicativo di chiamata | RC | O | Dato relativo alla nave – indicativo internazionale di chiamata della nave |

Numero di riferimento interno della parte contraente | IR | F | Dato relativo alla nave – numero unico della parte contraente (codice ISO-3 dello Stato di bandiera seguito da un numero) |

Numero di immatricolazione esterno | XR | O | Dato relativo alla nave – numero riportato sulla fiancata della nave |

Latitudine | LA | O | Dato relativo alla posizione della nave – posizione in gradi e primi N/S GGMM (WGS-84) |

Longitudine | LO | O | Dato relativo alla posizione della nave – posizione in gradi e primi E/O GGMM (WGS-84) |

Rotta | CO | O | Rotta della nave su scala di 360° |

Velocità | SP | O | Velocità della nave in decimi di nodi |

Data | DA | O | Dato relativo alla posizione della nave – data di registrazione della posizione UTC (AAAAMMGG) |

Ora | TI | O | Dato relativo alla posizione della nave – ora di registrazione della posizione UTC (OOMM) |

Fine della registrazione | ER | O | Dato relativo al sistema – indica la fine della registrazione |

Serie di caratteri: ISO 8859.1

La trasmissione dei dati è strutturata come segue:

- - una doppia barra obliqua (//) e un codice indicano l’inizio della trasmissione;

- - un’unica barra obliqua (/) separa il codice dal dato.

I dati facoltativi devono essere inseriti tra l’inizio e la fine della registrazione.

Appendice 4

LIMITI DELLE ZONE DI PESCA MAROCCHINE

COORDINATE DELLE ZONE DI PESCA/Protocollo VMS UE

Scheda tecnica | Categoria | Zona di pesca (latitudine) | Distanza dalla costa |

1 | Pesca artigianale al nord: specie pelagiche | 34o18’00”N— 35o48’00”N | Al di là delle 2 miglia |

2 | Pesca artigianale al nord: palangari | 34o18’00”N— 35o48’00”N | Al di là delle 6 miglia |

3 | Pesca artigianale al sud | A sud di 30o40’00’’ | Al di là delle 3 miglia |

4 | Pesca demersale | A sud di 29o00’00’’ | Palangari: al di là delle 12 miglia |

Pescherecci da traino: al di là dell’isobata di 200 metri |

5 | Pesca del tonno | Tutto l’Atlantico, eccetto la zona delimitata dai seguenti punti: 35o48’N; 6o20’O/33o30’N; 7o35’O | Al di là delle 3 miglia (2 miglia per le esche) |

6 | Pesca pelagica industriale | A sud di 29o00’00’’N | Al di là delle 15 miglia |

Appendice 5

COORDINATE DEL CSC DEL MAROCCO

Nome del CSP: CSC (Centro di sorveglianza e di controllo della pesca)

Tel. VMS: + 212 5 37 68 81 46

Fax VMS: + 212 5 37 68 81 34

E-mail VMS: alaouihamd@mpm.gov.ma; fouima@mpm.gov.ma

Tel. DSPCM:

Fax DSPCM:

Indirizzo X25 = non utilizzato

Dichiarazione entrate/uscite: via stazione radio (appendice 8)

Appendice 6 GIORNALE DI BORDO DELL’ICCAT PER LA PESCA DEL TONNO |

Palangari Esche vive Ciancioli Reti da traino Altro |

Data | Settore | T° superficiale dell’acqua (ºC) | Sforzo di pesca Numero di ami utilizzati | Catture | Esca utilizzata |

1 - Utilizzare un foglio per mese e una riga per giorno. | 3 - Per “giorno” si intende il giorno di cala del palangaro. | 5 - L’ultima riga (Quantitativi sbarcati) deve essere compilata solo al termine della bordata. Indicare il peso effettivo al momento dello sbarco. |

2 - Alla fine di ogni bordata inviare una copia del giornale di bordo al proprio corrispondente o all’ICCAT, Calle Corazón de María, 8, 28002 Madrid, Spagna. | 4 - Il settore di pesca è riferito alla posizione della nave. Arrotondare i minuti e registrare il grado di latitudine e longitudine. Non dimenticare di indicare N/S e E/O. | 6 - Tutte le informazioni qui riportate rimarranno strettamente riservate. |

Appendice 7

Data (12) | Settore statisti-co (13) | Numero di opera-zioni di pesca (14) | Tempo di pesca (ore) (15) | Stima dei quantitativi pescati per specie: (in kg) (16) (o osservazioni sulle interruzioni della pesca) | Peso totale delle catture (kg) (17) | Peso totale di pesce (kg) (18) | Peso totale di farina di pesce (kg) (19) |

Indicativo di chiamata: | CNA 39 37 |

Ubicazione | Rabat |

Gamma di frequenza: | da 1,6 a 30 MHz |

Classe di emissione: | SSB-AIA-J2B |

Potenza di emissione: | 800 W |

Frequenze di lavoro

Bande | Canali | Emissione | Ricezione |

Banda 8 | 831 | 8 285 kHz | 8 809 kHz |

Banda 12 | 1206 | 12 245 kHz | 13 092 kHz |

Banda 16 | 1612 | 16 393 kHz | 17 275 kHz |

Operatività della stazione

Periodo | Orari |

Giorni lavorativi | dalle 8.30 alle 16.30 |

Sabato, domenica e giorni festivi | dalle 9.30 alle 14.00 |

VHF: | Canale 16 | Canale 70 ASN |

Radiotelex: |

Tipo: | DP-5 |

Classe di trasmissione: | ARQ-FEC |

Numero: | 31356 |

Telefax: |

Numeri: | 212 5 37 68 82 13/45 |

[1] Doc. 6486/1/11 REV 1 del 18 febbraio 2011.

[2] COM ____, GU ____

[3] Regolamento (CE) n. 764/2006 del Consiglio, del 22 maggio 2006 (GU L 141 del 29.5.2006, pag. 1).

[4] A tale importo si aggiunge l’importo dei canoni a carico degli armatori per le licenze di pesca rilasciate in forza dell’articolo 6 dell’accordo, secondo le modalità previste al capo I, punti 4 e 5, dell’allegato del presente protocollo.

[5] Il numero di navi può essere modificato dalle parti di comune accordo. La gestione della pesca pelagica industriale è effettuata limitando il numero di pescherecci operanti contemporaneamente.

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