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Document 52011PC0161

    Proposition de DÉCISION DU CONSEIL définissant la position à adopter, au nom de l’Union européenne, au sein du Comité de l’aide alimentaire en ce qui concerne la prorogation de la convention relative à l’aide alimentaire de 1999

    52011PC0161




    [pic] | COMMISSIONE EUROPEA |

    Bruxelles, 31.3.2011

    COM(2011) 161 definitivo

    2011/0068 (NLE)

    Proposta di

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    che stabilisce la posizione da adottare a nome dell’Unione europea in seno al comitato per l’aiuto alimentare per quanto riguarda la proroga della convenzione sull’aiuto alimentare del 1999

    (presentata dalla Commissione)

    RELAZIONE

    CONTESTO DELLA PROPOSTA

    La convenzione sull’aiuto alimentare del 1999 (CAA), conclusa dalla Comunità con la decisione 2000/421/CE del Consiglio, resta in vigore fino al 30 giugno 2011 in forza di una proroga decisa in occasione della 102a sessione del comitato per l’aiuto alimentare del 4 giugno 2010.

    La CAA del 1999 e la convenzione sul commercio dei cereali del 1995 sono collegate dal momento che la prima può essere prorogata purché, nello stesso periodo, rimanga in vigore anche la seconda. La CAA del 1999 fu introdotta originariamente negli anni ‘60 come strumento per smaltire in modo coordinato e accettabile le eccedenze agricole dei paesi sviluppati verso i paesi in via di sviluppo in difficoltà.

    Dal momento che l’attuale CAA scade a giugno 2011, la sua eventuale proroga verrà formalmente discussa in occasione della prossima riunione del comitato per l’aiuto alimentare, a giugno 2011. Il 14 dicembre 2010, in occasione della 103a sessione, i membri del comitato hanno infatti deciso che la questione della proroga della CAA del 1999 sarebbe stata riesaminata a ridosso della scadenza (ovvero il 30 giugno 2011). Nella riunione informale tenutasi lo stesso giorno, alcuni membri della CAA (Australia, Canada, Svizzera, Giappone e Stati Uniti) hanno fatto presente che, in linea di principio, sarebbero stati favorevoli a prorogare di un altro anno la CAA del 1999, ovvero fino al 30 giugno 2012. L’Unione europea, dal canto suo, ha sostenuto la linea concordata dal gruppo di lavoro del Consiglio sugli aiuti umanitari e alimentari (COHAFA): l’UE si adopera per adottare una decisione sul futuro della CAA a giugno 2011 e occorre avviare già da ora i rinegoziati formali, ferma restando la posizione formale che verrà comunicata a giugno 2011.

    Nella 103a sessione del 14 dicembre 2010, i membri del comitato per l’aiuto alimentare hanno concordato di avviare i rinegoziati formali sulla CAA. Il processo, iniziato con effetto immediato, è partito da una “bozza zero” della nuova convenzione da discutere nella prima tornata di rinegoziati, che si sarebbe tenuta a Londra dal 28 febbraio al 2 marzo 2011. Nei prossimi mesi si svolgerà una serie di serrate sessioni negoziali nell’intento di convenire una nuova convenzione mirante a fornire alle popolazioni vulnerabili aiuti alimentari adeguati e effettivi, tenendo conto del fabbisogno individuato. Il 17 novembre 2010, il Consiglio ha adottato le direttive di negoziato con cui autorizza la Commissione a rinegoziare la CAA a nome dell’Unione europea e degli Stati membri (doc. 14907/10).

    Nella riunione informale del comitato per l’aiuto alimentare del 14 dicembre 2010, l’Unione europea ha ribadito l’ambizioso progetto di condurre idealmente in porto i negoziati entro giugno 2011 onde consentire ai membri del comitato di raggiungere un accordo sul testo della nuova convenzione prima della sessione formale del comitato.

    Tra dicembre 2009 e dicembre 2010, in esito a discussioni informali sul futuro della CAA, i membri del comitato per l’aiuto alimentare hanno raggiunto un consenso sulle principali questioni che formeranno oggetto di un rinegoziato formale. È pertanto opportuno che l’Unione europea assicuri l’efficace svolgimento delle discussioni negoziali in modo che, entro giugno 2011, possa essere concordato il testo della nuova convenzione.

    In vista della sessione del comitato per l’aiuto alimentare di giugno 2011, si prospettano due possibili scenari in previsione dei quali l’UE deve definire una posizione comune:

    1. i rinegoziati sulla CAA sono in dirittura d’arrivo (le discussioni negoziali sono concluse o verosimilmente prossime alla conclusione) prima della sessione del comitato di giugno 2011. In questa ipotesi, nel prorogare la CAA di un altro anno, occorrerà evitare il vuoto giuridico tra la CAA vigente e l’entrata in vigore della nuova convenzione;

    2. i rinegoziati sulla CAA non sono in dirittura d’arrivo prima della sessione del comitato di giugno 2011. In tal caso, non sarebbe opportuno prorogare di un altro anno la CAA e la Commissione, a nome dell’Unione europea e degli Stati membri, dovrebbe opporsi formalmente a che, in seno al comitato per l’aiuto alimentare, si formi un consenso sulla proroga della convenzione.

    Prima della sessione del comitato per l’aiuto alimentare di giugno 2011, la Commissione europea e gli Stati membri, in sede di gruppo di lavoro del Consiglio sugli aiuti umanitari e alimentari (COHAFA), valuteranno se i rinegoziati sulla CAA siano o meno nella fase finale. In caso di mancata proroga, la CAA cesserebbe di esisterebbe e non vi sarebbero più, di conseguenza, impegni minimi da rispettare. Un tale scenario rischia tuttavia di essere percepito in modo negativo dai paesi beneficiari, che potrebbero vedere compromessa l’affidabilità della fornitura degli aiuti alimentari, e da altri membri della CAA che privilegiano l’approccio storico, vale a dire un meccanismo che faciliti lo smaltimento dei prodotti alimentari.

    Gli impegni annuali dell’Unione europea e degli Stati membri a titolo della CAA per la fornitura di una quantità minima di aiuti alimentari su base annua, espressi in equivalente grano e in termini di valore, ammontano attualmente a 1 320 000 tonnellate di equivalente grano, più 130 milioni di euro (compresi i costi di trasporto e altri costi operativi). Delle 1 320 000 tonnellate in equivalente grano, 900 000 costituiscono la quota gestita dalla Commissione europea quale parte di un accordo interno all’Unione.

    - Disposizioni vigenti nel settore della proposta

    Decisione 2000/421/CE del Consiglio

    Decisione 2006/906/CE del Consiglio

    Decisione 2007/317/CE del Consiglio

    Decisione 2009/393/CE del Consiglio

    Decisione 2010/316/UE del Consiglio.

    - Coerenza con altri obiettivi e politiche dell’Unione

    Ai sensi dell’articolo XXV, lettera b), della CAA, la convenzione può essere ulteriormente prorogata purché, nello stesso periodo, rimanga in vigore la convenzione sul commercio dei cereali del 1995. Quest’ultima rimane in vigore fino al 30 giugno 2011 e la Commissione propone (COM/2011/4) che l’Unione europea adotti una posizione a favore di un’ulteriore proroga della convenzione sul commercio dei cereali del 1995.

    RISULTATI DELLA CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E DELLE VALUTAZIONI DELL’IMPATTO

    In occasione della riunione del gruppo di lavoro del Consiglio sugli aiuti umanitari e alimentari (COHAFA) del 9 dicembre 2010, gli Stati membri hanno adottato la seguente posizione sulla proroga della CAA del 1999: l’UE si adopera per adottare una decisione sul futuro della CAA a giugno 2011 e occorre avviare già da ora i rinegoziati formali, ferma restando la posizione formale che verrà comunicata a giugno 2011.

    Ricorso al parere di esperti

    Non è stato necessario consultare esperti esterni.

    - Valutazione dell’impatto

    Non pertinente.

    ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

    - Base giuridica

    Articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

    - Sussidiarietà

    La proposta rientra nell’ambito della competenza mista.

    - Proporzionalità

    La proposta è conforme al principio di proporzionalità.

    - Scelta dello strumento

    Strumento proposto: decisione del Consiglio.

    Altri strumenti non sarebbero adeguati per il seguente motivo: lo strumento proposto è l’unico modo, ai sensi dell’articolo 218, paragrafo 9, del TFUE, per adottare la posizione dell’Unione europea in seno al comitato per l’aiuto alimentare.

    INCIDENZA SUL BILANCIO

    La CAA del 1999 può essere prorogata purché, nello stesso periodo, rimanga in vigore la convenzione sul commercio dei cereali del 1995. Il contributo al bilancio amministrativo dell’accordo internazionale sui cereali copre anche la CAA del 1999, per cui una proroga della convenzione non determinerebbe alcuna incidenza supplementare sul bilancio. Il contributo è iscritto alla voce 05 06 01 del bilancio dell’UE (accordi internazionali in materia di agricoltura). Il costo previsto del contributo è riportato in una scheda finanziaria allegata alla proposta della Commissione di decisione del Consiglio che stabilisce la posizione da adottare, a nome dell’Unione, nel Consiglio internazionale dei cereali con riguardo alla proroga della convenzione sul commercio dei cereali del 1995 (COM/2011/4).

    La proroga della CAA del 1999 implica che gli impegni annuali dell’Unione europea per la fornitura di aiuti alimentari, in forza dell’articolo III, lettera e), della convenzione, vengano prorogati di un anno. La Commissione europea si è fatta carico di una quota degli impegni minimi assunti dall’UE e dagli Stati membri a titolo della CAA. Un’unica notifica CAA, che non riporta operazioni distinte, è trasmessa dalla Commissione e dagli Stati membri. La CAA (articolo V1) prevede la possibilità di riporto da un anno all’altro e di utilizzazione anticipata, nel caso in cui gli impegni fossero superati. Tuttavia queste possibilità non sono mai state invocate.

    È tuttavia importante notare che per due anni di riferimento consecutivi, vale a dire il 2007-2008 e il 2008-2009, l’Unione europea non è stata in grado di onorare gli impegni in tonnellate.

    CONCLUSIONI

    In considerazione di quanto sopra, la Commissione europea propone al Consiglio di definire la seguente posizione a nome dell’Unione europea e degli Stati membri e che, di conseguenza, autorizzi la Commissione alternativamente:

    3. a votare a nome dell’Unione europea e degli Stati membri, conformemente all’articolo XXV, lettera b), della convenzione sull’aiuto alimentare del 1999, a favore di un’ulteriore proroga di un anno della convenzione, fino al 30 giugno 2012, a condizione che i rinegoziati della convenzione sull’aiuto alimentare siano in fase finale (le discussioni negoziali sono concluse o verosimilmente prossime alla conclusione) prima della sessione di giugno 2011 del comitato per l’aiuto alimentare e purché, nello stesso periodo, rimanga in vigore la convenzione sul commercio dei cereali del 1995;

    4. ad opporsi a che, in seno al comitato per l’aiuto alimentare, si formi un consenso, ai sensi della norma 13 del regolamento interno del comitato, sulla proroga della convenzione sull’aiuto alimentare se i rinegoziati non sono in fase finale prima della sessione di giugno 2011 del comitato per l’aiuto alimentare.

    2011/0068 (NLE)

    Proposta di

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    che stabilisce la posizione da adottare a nome dell’Unione europea in seno al comitato per l’aiuto alimentare per quanto riguarda la proroga della convenzione sull’aiuto alimentare del 1999

    IL CONSIGLIO DELL ’UNIONE EUROPEA,

    visto l’articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando quanto segue:

    5. La convenzione sull’aiuto alimentare del 1999, conclusa dalla Comunità con la decisione 2000/421/CE[1] del Consiglio, è stata prorogata in forza di successive decisioni del comitato per l’aiuto alimentare.

    6. La vigente convenzione sull’aiuto alimentare scade il 30 giugno 2011 e il suo eventuale rinnovo verrà formalmente discusso a giugno 2011 in occasione della sessione del comitato per l’aiuto alimentare.

    7. Ai sensi dell’articolo XXV, lettera b), della convenzione sull’aiuto alimentare, la convenzione può essere prorogata purché, nello stesso periodo, rimanga in vigore la convenzione sul commercio dei cereali del 1995. Quest’ultima rimane in vigore fino al 30 giugno 2011 e la Commissione ha proposto una decisione del Consiglio che stabilisce la posizione da adottare, a nome dell’Unione, nel Consiglio internazionale dei cereali con riguardo alla proroga della convenzione sul commercio dei cereali[2]. Il consiglio internazionale dei cereali si pronuncerà sulla proroga della convenzione sul commercio dei cereali il 6 giugno 2011.

    8. Il 14 dicembre 2010, in occasione della 103a sessione, i membri del comitato per l’aiuto alimentare hanno deciso che la questione della proroga della convenzione sull’aiuto alimentare sarebbe stata riesaminata a ridosso della scadenza (ovvero il 30 giugno 2011) e l’Unione europea ha assunto la seguente posizione: l’Unione europea si adopera per adottare una decisione sul futuro della convenzione sull’aiuto alimentare a giugno 2011 e occorre avviare già da ora i rinegoziati formali, ferma restando la posizione formale che verrà comunicata a giugno 2011.

    9. Nella 103a sessione del 14 dicembre 2010, i membri del comitato per l’aiuto alimentare hanno convenuto di avviare il processo formale di rinegoziato della convenzione sull’aiuto alimentare del 1999 dando inizio ad una serie di sessioni negoziali.

    10. L’Unione europea intende fare in modo che i membri del comitato per l’aiuto alimentare conducano in porto i negoziati per la convenzione sull’aiuto alimentare e raggiungano un accordo sul testo della nuova convenzione prima della sessione del comitato di giugno 2011.

    11. In vista della sessione del comitato per l’aiuto alimentare che si terrà a Londra a giugno 2011, si prospettano due possibili scenari in previsione dei quali l’Unione europea deve definire una posizione comune:

    12. i rinegoziati per la convenzione sull’aiuto alimentare tra i membri del comitato per l’aiuto alimentare sono in fase finale prima della sessione del comitato di giugno 2011: in questa ipotesi, nel prorogare la convenzione sull’aiuto alimentare di un altro anno, occorrerà evitare il vuoto giuridico tra la convenzione vigente e l’entrata in vigore della nuova convenzione;

    13. i rinegoziati per la convenzione sull’aiuto alimentare non sono in fase finale prima della sessione del comitato per l’aiuto alimentare di giugno 2011. In tal caso, non sarebbe opportuno prorogare di un altro anno la convenzione sull’aiuto alimentare e la Commissione europea, a nome dell’Unione europea e degli Stati membri, dovrebbe opporsi formalmente a che, in seno al comitato per l’aiuto alimentare, si formi un consenso sulla proroga della convenzione ai sensi della norma 13 del regolamento interno del comitato.

    14. Prima della sessione del comitato per l’aiuto alimentare di giugno 2011, l’Unione europea, in sede di gruppo di lavoro del Consiglio sugli aiuti umanitari e alimentari (COHAFA), valuterà se i rinegoziati sulla CAA siano o meno nella fase finale.

    15. È quindi necessaria una decisione del Consiglio che autorizzi la Commissione europea, che rappresenta l’Unione europea in seno al comitato per l’aiuto alimentare, a pronunciarsi per una proroga di un anno della convenzione sull’aiuto alimentare, vale a dire fino al 30 giugno 2012, o alternativamente ad opporsi ad un consenso nell’ambito del comitato per l’aiuto alimentare che favorisca tale proroga,

    DECIDE:

    Articolo 1

    L’Unione europea adotta in seno al comitato per l’aiuto alimentare l’una o l’altra delle seguenti posizioni:

    16. vota a favore di un’ulteriore proroga di un anno della convenzione, fino al 30 giugno 2012, a condizione che i rinegoziati per la convenzione sull’aiuto alimentare siano in fase finale prima della sessione di giugno 2011 del comitato per l’aiuto alimentare e purché, nello stesso periodo, rimanga in vigore la convenzione sul commercio dei cereali del 1995;

    17. si oppone a che, in seno al comitato per l’aiuto alimentare, si formi un consenso, ai sensi della norma 13 del regolamento interno del comitato, sulla proroga della convenzione sull’aiuto alimentare se i rinegoziati per la convenzione sull’aiuto alimentare non sono in fase finale prima della sessione di giugno 2011 del comitato.

    Articolo 2

    La Commissione è autorizzata a far valere tale posizione in sede di comitato per l’aiuto alimentare.

    Fatto a Bruxelles,

    Per il Consiglio

    Il presidente

    [1] GU L 163 del 4.7.2000, pag. 37.

    [2] COM(2011) 4 definitivo.

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