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Document 52011PC0107

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione di un memorandum di cooperazione tra l’Unione europea e l’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile

/* COM/2011/0107 def. - NLE 2011/0050 */

52011PC0107

/* COM/2011/0107 def. - NLE 2011/0050 */ Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione di un memorandum di cooperazione tra l’Unione europea e l’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile


[pic] | COMMISSIONE EUROPEA |

Bruxelles, 10.3.2011

COM(2011) 107 definitivo

2011/0050 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione di un memorandum di cooperazione tra l’Unione europea e l’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile

RELAZIONE

CONTESTO DELLA PROPOSTA

Obiettivi del memorandum di cooperazione

L’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile (ICAO) è una agenzia specializzata delle Nazioni Unite che agisce come forum mondiale in materia di aviazione civile. L’azione dell’ICAO è tesa all’ottenimento dei suoi obiettivi nel settore della sicurezza e dello sviluppo sostenibile dell’aviazione civile, mediante la cooperazione tra gli Stati membri associati. La base giuridica dell’ICAO è la convenzione di Chicago del 1944. Attualmente l’ICAO comprende 190 paesi.

L’Unione europea deve lavorare in stretta collaborazione con l’ICAO. In primo luogo, numerosi aspetti della convenzione di Chicago sono di competenza dell’Unione. L’ICAO persegue attualmente politiche nel settore della sicurezza, dell’ambiente e della gestione del traffico aereo. In secondo luogo le norme e le prescrizioni dell’ICAO costituiscono le basi della legislazione dell’UE. Inoltre, talune norme come le norme ambientali applicabili agli aeromobili sono riprese nel diritto europeo e non possono essere modificate. Quindi è importante che l’Europa partecipi alle attività e alla definizione delle politiche dell’ICAO per contribuire a stabili politiche in materia di aviazione internazionale. È in gioco anche la competitività dell’industria dell’aviazione civile europea. Per questo motivo gli altri attori internazionali sono coinvolti attivamente nelle attività dell’ICAO.

L’Europa ha adottato un approccio pragmatico nella partecipazione alle attività dell’ICAO. Il presente memorandum di cooperazione è il quadro per una cooperazione rafforzata nel settore della sicurezza aerea, della protezione della navigazione aerea ( aviation security ), del controllo del traffico aereo e della protezione ambientale. La cooperazione consisterà, in particolare, nel distacco di esperti e nel finanziamento di azioni specifiche. L’accordo istituisce anche un comitato misto per il controllo della sua applicazione.

Aspetti procedurali

Il 17 dicembre 2009 il Consiglio ha dato mandato alla Commissione di avviare i negoziati sull’accordo in questione. La Commissione ha condotto i negoziati durante il 2010 nel pieno rispetto del suo mandato. Il memorandum di cooperazione è stato quindi approvato il 27 settembre 2010 durante l’apertura della 37.ma Assemblea dell’ICAO.

Questa procedura riguarda la decisione del Consiglio di concludere l’accordo internazionale. Parallelamente una decisione del Consiglio approva la firma dell’accordo internazionale e lo renderà provvisoriamente applicabile, avviando così la creazione di un comitato misto. Detto comitato misto adotterà e gli allegati sulla sicurezza ( security ), sull’ambiente e sulla gestione del traffico aereo, in modo da comprendere tutte le attività.

Coerenza con le altre politiche e obiettivi dell ’Unione

Il memorandum di cooperazione è finalizzato al raggiungimento di obiettivi fondamentali della politica esterna dell’aviazione europea mediante la formalizzazione della cooperazione tra l’ICAO e l’Europa.

ESITO DELLE CONSULTAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE E DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO

Gli Stati membri sono stati regolarmente informati durante tutto il procedimento di negoziato. La Commissione ha rispettato le condizioni del mandato del Consiglio.

ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Sintesi delle misure proposte

Il memorandum di cooperazione fissa il quadro del supporto all’ICAO per finanziare azioni specifiche o per distaccare esperti presso il segretariato dell’ICAO. Esso permette l’utilizzazione in comune e il coordinamento del supporto europeo.

Base giuridica

Trattato TFUE, articolo 100, paragrafo 2, e articolo 218, paragrafo 6.

Principio di sussidiarietà

L’accordo attiene a settori di competenza dell’Unione europea e per i quali le relazioni con ICAO devono essere mantenute a livello europeo.

Principio di proporzionalità

Solo un accordo di questo tipo permette di coniugare gli sforzi europei e coordinare meglio il sostegno tra gli Stati membri.

INCIDENZA SUL BILANCIO

Il memorandum di cooperazione fornisce un sostegno finanziario di 500 000 euro l’anno per un periodo iniziale di 3 anni, ha come obiettivo un accordo di contribuzione specifico nell’ambito dell’accordo quadro finanziario e amministrativo. Questo bilancio può essere completato da un sostegno finanziario degli Stati membri o dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea.

2011/0050 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione di un memorandum di cooperazione tra l’Unione europea e l’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile

IL CONSIGLIO DELL ’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 100, paragrafo 2 e l’articolo 218, paragrafo 6,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

1. La Commissione ha negoziato un memorandum di cooperazione con l’ICAO in conformità con il mandato allegato al documento 16021/1/09 REV 1, adottato dal Consiglio il 17 dicembre 2009 che autorizza la Commissione all’apertura dei negoziati.

2. Il memorandum di cooperazione è stato siglato da entrambe le parti il 27 settembre 2010 durante l’apertura della 37.ma Assemblea generale dell’ICAO a Montreal.

3. Il memorandum di cooperazione è stato firmato in nome dell’Unione e applicato a titolo provvisorio, su riserva di una sua eventuale conclusione in data successiva.

4. Il memorandum di cooperazione dovrebbe essere approvato di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La conclusione del memorandum di cooperazione tra l’Unione europea e l’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile è approvato in nome dell’Unione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) ad effettuare la notifica di cui all’articolo 9, paragrafo 2.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il presidente

MEMORANDUM DI COOPERAZIONE

tra l’Unione europea e l’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile che stabilisce un quadro di cooperazione rafforzata

L ’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile (“ICAO”);

e

l’Unione europea (“UE”);

in appresso denominate “le parti”;

RICORDANDO la convenzione sull’aviazione civile internazionale firmata a Chicago il 7 dicembre 1944 (di seguito la “convenzione di Chicago”), in particolare gli articoli 55, lettera a) e 65;

RICORDANDO il trattato sul funzionamento dell’Unione europea (UE) firmato a Lisbona il 13 dicembre 2007, in particolare l’articolo 218 e l’articolo 220;

TENENDO PRESENTE la risoluzione A1-10 dell’assemblea dell’ICAO che autorizzava il Consiglio a adottare gli accordi opportuni con le organizzazioni pubbliche internazionali le cui attività hanno effetti sull’aviazione civile internazionale e, in particolare, per quanto riguarda la collaborazione tecnica, lo scambio di informazioni e di documenti, la partecipazione a riunioni e gli altri aspetti che possano promuovere una cooperazione efficace;

RICORDANDO la politica e il quadro di cooperazione dell’ICAO relativamente agli organismi regionali di aviazione civile e alle organizzazioni regionali competenti, tra l’altro, alla conclusione di accordi di cooperazione con questi enti e organizzazioni, come raccomandato dal simposio CE/ICAO sulle organizzazioni regionali, che si è tenuto il 10-11 aprile 2008 a Montreal;

CONSIDERANDO che la maggior parte delle norme ICAO nei settori della sicurezza aerea ( safety ), della protezione della navigazione aerea ( security ), della gestione del traffico aereo e della protezione ambientale sono incluse nelle pertinenti disposizioni del diritto dell’Unione europea;

CONSIDERANDO il memorandum di cooperazione (MOC) tra l’Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA) e l’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile (ICAO) relativo per quanto concerne l’audit del monitoraggio della sicurezza e le questioni connesse, firmato a Montreal il 21 marzo 2006;

CONSIDERANDO il memorandum di cooperazione (MOC) tra la Comunità europea e Organizzazione internazionale dell’aviazione civile (ICAO) per quanto concerne i controlli/le ispezioni di sicurezza e le questioni connesse, firmato a Montreal il 17 settembre 2008;

CONSIDERANDO che la comunità europea e le Nazioni Unite hanno firmato il 29 aprile 2003 un nuovo accordo quadro finanziario e amministrativo cui l’ICAO ha aderito mediante un accordo con la Comunità europea firmato il 7 dicembre 2004;

CONSIDERATO che il presente memorandum di cooperazione non esclude né pregiudica le forme di cooperazione esistenti tra le parti se esse rimangono in vigore;

CONSIDERATA la risoluzione A36-2 dell’Assemblea dell’ICAO che, tra l’altro, riconosce che l’istituzione di sistemi di monitoraggio della sicurezza regionali e sub-regionali, comprese le organizzazioni regionali di monitoraggio della sicurezza, è molto importante per assistere gli Stati nell’assolvimento delle loro obbligazioni ai sensi della convenzione di Chicago, attraverso economie di scala e l’armonizzazione su larga scale e che invita il Segretariato generale a continuare a incentivare la coordinazione e la cooperazione tra l’USOAP ( Universal Safety Oversight Audit Programme - programma ispettivo universale di monitoraggio della sicurezza) e i programmi di audit delle altre organizzazioni connesse alla sicurezza aerea, e inoltre invita il Consiglio a promuovere il concetto di sistemi di monitoraggio della sicurezza regionali e sub-regionali, comprese le organizzazioni regionali e di monitoraggio della sicurezza;

CONSIDERANDO che le parti condividono l’obiettivo di raggiungere il grado più elevato di uniformità della regolamentazione, delle prescrizioni e delle procedure europee, in modo da assicurare la conformità con le norme dell’ICAO contenute negli allegati alla convenzione di Chicago ai fini della sicurezza aerea e della protezione della navigazione aerea, della gestione del traffico aereo e della protezione ambientale;

CONSIDERANDO che ogni parte gioca un ruolo importante nel conseguimento di questo obiettivo;

CONSIDERANDO che le parti intendono impegnarsi reciprocamente nella cooperazione regionale e scambiarsi reciprocamente informazioni in merito;

CONSIDERANDO che l’UE ha adottato norme comuni nei settori della sicurezza aerea e della protezione della navigazione aerea e che l’Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA) e la Commissione europea (CE) svolgono ispezioni negli Stati membri dell’Unione europea per controllare l’applicazione di queste norme;

CONSIDERANDO che nell’Unione europea la Commissione europea dispone di poteri rafforzati per garantire l’attuazione della legislazione UE nei settori della sicurezza aerea, della protezione della navigazione, della gestione del traffico aereo e della protezione ambientale;

CONSIDERANDO che gli obiettivi primari dei programmi di controllo dell’ICAO e dei programmi di ispezione dell’UE sono principalmente intesi a rafforzare la sicurezza aerea e la protezione della navigazione aerea, valutando l’applicazione delle norme adottate da ciascuna parte, individuando le eventuali carenze e, se necessario, provvedendo a rettificarle;

CONSIDERANDO che l’Unione europea ha istituito un ufficio a Montreal al fine di facilitare il potenziamento delle relazioni e la cooperazione tra l’UE e l’ICAO e di poter quindi intensificare la partecipazione e i contributi da parte dell’Unione europea presso le sedi ICAO;

CONSIDERANDO che, fatti salvi i diritti o le obbligazioni degli Stati membri dell’UE, ai sensi della convenzione di Chicago o della relazione esistente tra gli Stati membri dell’UE e l’ICAO risultante dalla loro appartenenza all’ICAO, è auspicabile istituire una mutua cooperazione tra l’UE e l’ICAO nei settori della sicurezza aerea, della protezione della navigazione aerea, della gestione del traffico aereo e della protezione ambientale in modo da garantire una maggiore armonizzazione delle norme e un coordinamento più stretti per ottenere un impiego più proficuo delle risorse limitate ed evitare la ripetizione delle stesse attività, preservando tuttavia e l’integrità di entrambe le parti;

E

CONSIDERANDO che le parti riconoscono la necessità di proteggere, conformemente alle proprie norme, le informazioni classificate che ricevono dall’altra parte,

CONVENGONO QUANTO SEGUE

1. DISPOSIZIONI GENERALI

5. Le parti convengono di intensificare le loro relazioni e di istituire una cooperazione più stretta nei settori della sicurezza aerea, della protezione della navigazione aerea, della gestione del traffico aereo e della protezione ambientale e di facilitare, in conformità con le norme procedurali stabilite, la loro partecipazione ad attività e riunioni, in qualità di osservatori, mediante la firma del presente memorandum di cooperazione (MC) a beneficio dell’aviazione internazionale civile.

6. Il presente memorandum di cooperazione non pregiudica i diritti e le obbligazioni degli Stati membri dell’Unione europea ai sensi della convenzione di Chicago o la relazione esistente tra l’ICAO e gli Stati membri dell’Unione europea derivante dalla partecipazione degli Stati membri all’ICAO.

7. Il presente memorandum di cooperazione non comprende e non riguarda le decisioni adottate dall’ICAO o dall’UE, in particolare nei settori della normalizzazione o della regolamentazione, ma stabilisce una cooperazione regolamentare nelle fasi preparatorie delle suddette attività.

8. L’ufficio dell’Unione europea a Montreal, che rappresenta l’Unione europea presso le sedi ICAO, facilita le relazioni EU-ICAO e svolge il ruolo di principale punto di contatto UE con l’ICAO in tutte le questioni relative all’applicazione del presente memorandum di cooperazione.

2. OBIETTIVI

2.1 Il presente memorandum di cooperazione:

a) istituisce un quadro per migliorare le relazioni tra le parti;

b) rafforza la cooperazione tre le parti;

c) identifica i settori di mutua cooperazione tra le parti; e

d) fissa i termini, le condizioni e i meccanismi di cooperazione tra le parti.

3. CAMPO DI APPLICAZIONE

3.1 Il presente memorandum di cooperazione istituisce la cooperazione tra le parti nei settori di seguito menzionati:

a) sicurezza aerea (safety),

b) protezione della navigazione aerea (aviation security);

c) gestione del traffico aereo; e

d) protezione ambientale.

3.2 I settori di cui al paragrafo 3.1 de presente articolo costituiscono oggetto di allegati separati del memorandum.

3.3 Le parti possono istituire accordi di lavoro specificando i meccanismi e i procedimenti reciprocamente concordati necessari per l’efficace applicazione delle attività di cooperazione fissate dagli allegati al presente memorandum di cooperazione.

3.4 Gli allegati adottati ai sensi del presente memorandum di cooperazione costituiscono parte integrante dello stesso.

4. FORME DI COOPERAZIONE

4.1 Le parti:

a) istituiscono meccanismi di consultazione, coordinamento e cooperazione e di scambio di informazioni;

b) facilitano l’armonizzazione dei requisiti di rendimento e di interoperabilità delle nuove tecnologie e dei nuovi sistemi;

c) coordinano i rispettivi programmi di audit e di ispezione, compresi i risultati e le attività di assistenza tecnica, per ottenere un impiego più proficuo delle risorse limitate ed evitare la ripetizione delle stesse attività;

d) scambiano informazioni sul rispetto delle norme ICAO;

e) istituiscono accordi affinché l’Unione europea possa offrire competenza e risorse all’ICAO, anche con di distacchi di personale sotto l’autorità esclusiva del Segretariato generale, assistenza tecnica e formazione specializzata laddove possibile;

f) consentono la partecipazione dell’altra parte alle rispettive attività relative ai programmi di audit e di ispezione nonché ai programmi di formazione, laddove necessario, offrendo simultaneamente agli osservatori dell’UE la partecipazione alle missioni di audit dell’ICAO negli Stati membri, esclusivamente con il consenso dello Stato membro. Gli esperti dell’Unione europea partecipanti agli audit ICAO in qualità di esperti distaccati devono trattare le informazioni sulla missione di audit alla stregua di informazioni strettamente confidenziali in conformità con le norme applicabili dell’ICAO; e

g) fatti salvi gli obblighi incombenti alle parti in materia di confidenzialità e fatta salva l’applicazione delle pertinenti norme di confidenzialità di cui all’articolo 6, condividono informazioni in formato elettronico, dati e pubblicazioni ufficiali, e forniscono un accesso reciproco a banche di dati e potenziano i collegamenti reciproci per completare le rispettive banche di dati esistenti.

5. ATTIVITÀ DI COOPERAZIONE

5.1 Le parti convengono, come specificato negli allegati al presente memorandum di cooperazione, di eseguire congiuntamente le seguenti attività di cooperazione. Le parti:

5.1.1 istituiscono meccanismi di consultazione, cooperazione e scambio di informazioni, in particolare:

a) istituiscono e applicano meccanismi congiunti di dialogo, consultazione e condivisione regolare delle informazioni;

b) garantiscono che le parti siano tenute informate, con congruo preavviso, sulle decisioni, attività, iniziative, riunioni ed eventi relativi al presente memorandum di cooperazione nei settori della sicurezza aerea, della protezione della navigazione aerea, della gestione del traffico e della protezione ambientale e che ne ricevano la documentazione relativa. Se necessario possono essere organizzate sessioni di informazione;

c) forniscono l’accesso gratuito a tutti i documenti e alle pubblicazioni ufficiali;

d) consentono l’accesso alle banche dati e alle informazioni sui siti web all’altra parte; e

e) garantiscono che l’Unione europea riceva ed abbia accesso elettronico a tutte le lettere degli Stati membri dell’ICAO il cui contenuto rientri nel campo d’applicazione del presente memorandum e dei suoi allegati;

5.1.2 istituiscono un quadro di cooperazione per meglio coordinare i programmi di audit e di ispezione, in modo da garantire un impiego più proficuo delle risorse limitate ed evitare la ripetizione delle stesse attività;

5.1.3 istituiscono meccanismi congiunti per un intenso coordinamento della programmazione e dell’assistenza tecnica.

5.1.4 cooperano nel promuovere l’interoperabilità mondiale delle nuove tecnologie e dei nuovi sistemi e istituiscono meccanismi congiunti di cooperazione rafforzata nell’utilizzo di nuove tecnologie;

5.1.5 garantiscono tempestive consultazioni reciproche per un miglior coordinamento e una maggiore coerenza tra regolamenti, politiche, approcci e le norme internazionali e pratiche raccomandate ( International Standards and Recommended Practices - SARP ) dell’ICAO;

5.1.6 istituiscono accordi di lavoro per facilitare lo scambio di esperti e di risorse secondo le seguenti modalità:

a) l’ICAO fornisce all’UE esperti e consulenza sulle migliori pratiche di attuazione delle SARP;

b) l’Unione europea fornisce competenze specialistiche all’ICAO, in particolare sotto forma di personale distaccato presso il Segretariato ICAO;

c) l’Unione europea si impegna a erogare all’ICAO un contributo finanziario per coprire i costi derivanti dall’applicazione del presente memorandum di cooperazione, inclusi i costi amministrativi, di fornitura di documentazione e di pubblicazione e servizi connessi, di utilizzo degli uffici presso la sede dell’ICAO e i costi delle tecnologie dell’informazione;

d) l’Unione Europea si impegna a erogare all’ICAO contributi finanziari per sostenere programmi di cooperazione tecnica dell’ICAO ed altre attività dell’ICAO da concordarsi con il comitato misto in sintonia con l’accordo quadro finanziario ed amministrativo (FAFA); e

e) l’istituzione eventuale di un nuovo quadro o di nuovi termini e condizioni sul distacco e sui contributi finanziari all’ICAO nell’ambito del presente memorandum di cooperazione deve essere definita nell’ambito di piani di lavoro specifici concordati nel comitato misto. Detti accordi di lavoro devono includere la possibilità per l’UE di chiedere informazioni finanziarie all’ICAO nel quadro dei contributi summenzionati;

5.1.7 si informano reciprocamente sui relativi programmi di formazione e facilitano la partecipazione reciproca, se necessario.

5.1.8 organizzano e coordinano eventi di interesse comune, se necessario.

6. RISERVATEZZA

6.1 Le parti adottano tutte le ragionevoli precauzioni necessarie per impedire la divulgazione non autorizzata di informazioni ricevute nell’ambito del presente memorandum e dei suoi allegati. Una parte può, nel fornire informazioni all’altra parte, designare le informazioni che essa ritiene non possano essere divulgate.

6.2 Le parti convengono di salvaguardare, nella misura richiesta dalle loro rispettive norme, regolamentazioni e leggi, la protezione delle informazioni classificate ricevute dall’altra parte in applicazione del presente memorandum di cooperazione e dei suoi allegati.

6.3 In particolare, fatte salve le rispettive norme, regolamentazioni e leggi, le parti non divulgano informazioni considerate private che siano state ricevute dall’altra parte nell’ambito del presente memorandum di cooperazione e dei suoi allegati. Tali informazioni devono essere adeguatamente segnalate come tali, conformemente alle norme rispettive delle parti.

6.4 Le parti convengono sugli accordi di lavoro relativi a ulteriori procedimenti di protezione delle informazioni classificate fornite ai sensi del presente memorandum di cooperazione e ai suoi allegati, se necessario. Le suddette procedure prevedono la possibilità per ogni parte di verificare le misure di protezione adottate dall’altra parte.

7. COMITATO MISTO DELLE PARTI

7.1 È istituito un comitato misto composto da rappresentanti delle parti. Il comitato misto è presieduto da un rappresentante di ogni parte ed è responsabile del buon funzionamento degli allegati del presente memorandum di cooperazione, compresa l’adozione degli allegati.

7.2 Il comitato misto si riunisce almeno una volta l’anno per analizzare l’applicazione degli allegati del presente memorandum di cooperazione, detta riunione deve essere organizzata in modo efficiente in termini di costi. Ogni parte può chiedere in qualunque momento la riunione del comitato misto.

7.3 Il comitato misto può esaminare qualsiasi aspetto relativo al funzionamento e all’applicazione degli allegati del presente memorandum di cooperazione. In particolare, esso è incaricato di:

a) risolvere le questioni relative all’applicazione e all’attuazione degli allegati del presente memorandum di cooperazione;

b) esaminare le modalità per migliorare il funzionamento degli allegati del presente memorandum di cooperazione ed esprimere le opportune raccomandazioni alle parti per la modifica dello stesso;

c) adottare gli allegati del presente memorandum di cooperazione e gli accordi di lavoro nell’ambito del campo di applicazione degli allegati o emendarli;

d) considerare le questioni finanziarie connesse alle risorse relative all’attuazione del memorandum di cooperazione e dei suoi allegati; e

e) risolvere qualsiasi divergenza o controversia relativa all’interpretazione o all’applicazione del presente memorandum di cooperazione e dei suoi allegati.

7.4 Il comitato misto funziona sulla base dell’accordo tra i presidenti che rappresentano le rispettive parti.

8. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

8.1 Una parte può chiedere una consultazione con l’altra parte su qualsiasi questione connessa al presente memorandum di cooperazione. L’altra Parte risponde prontamente a tale richiesta e avvia le consultazioni entro 45 giorni, ad una data convenuta tra le Parti.

8.2 Le parti pongono in essere tutti gli sforzi necessari per risolvere le eventuali controversie tra le stesse derivanti dalla loro cooperazione ai sensi del presente memorandum al livello tecnico più basso possibile mediante consultazioni.

8.3 Qualora la controversia non sia risolta conformemente a quanto disposto al paragrafo 2 del presente articolo, la parte può sottoporre la questione al comitato misto provvederà a consultazioni in materia, in conformità con l’articolo 7 del presente memorandum di cooperazione, al fine di risolverla tramite negoziati.

8.4 Fatto salvo quanto disposto ai paragrafi da 1 a 3 summenzionati, alla risoluzione delle controversie relative alla gestione finanziaria si applicano le disposizioni del FAFA relative alla risoluzione delle controversie.

8.5 Nessuna disposizione del presente memorandum di cooperazione rappresenta una rinuncia a qualsiasi privilegio o immunità delle parti.

9. ENTRATA IN VIGORE, MODIFICA E RISOLUZIONE

9.1 In attesa dell’entrata in vigore, il presente memorandum è applicato in via provvisoria a decorrere dalla data della firma.

9.2 Il presente memorandum entra in vigore alla data in cui le parti si sono reciprocamente notificate per iscritto l’avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore e rimane in vigore fino all’eventuale estinzione.

9.3 Il presente memorandum di cooperazione può essere denunciato in qualsiasi momento da una parte. La denuncia deve essere fatta con un preavviso scritto di sei mesi notificato all’altra parte, a meno che la suddetta notifica di denuncia sia stata ritirata di comune accordo tra le parti prima dello scadere di questo termine.

PER L’UNIONE EUROPEA PER L’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DELL’AVIAZIONE CIVILE

ALLEGATOSICUREZZA AEREA

1. Obiettivi

1.1 Le parti convengono di cooperare nel settore della sicurezza aerea nel quadro del memorandum di cooperazione (MC) tra l’Unione europea e l’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile (ICAO) siglato a Montreal il 27 settembre 2010.

1.2 In linea con il loro impegno di ottenere il livello più alto di sicurezza aerea in tutto il mondo e considerando l’armonizzazione mondiale delle norme e delle pratiche raccomandate in materia di sicurezza aerea (SARP), le parti convengono di cooperare strettamente in uno spirito di trasparenza e di dialogo per coordinare le loro attività di sicurezza.

2. Ambito di applicazione

2.1 Nel perseguire gli obiettivi di cui al punto 1.2, le parti convengono di cooperare nei seguenti settori:

- condurre un dialogo regolare sulle questioni di sicurezza di reciproco interesse;

- conseguire la trasparenza mediante scambio regolare di informazioni e di dati importanti per la sicurezza e grazie all’accesso reciproco alle banche dati;

- partecipare alle attività di sicurezza;

- riconoscere reciprocamente i risultati del programma ispettivo universale di monitoraggio della sicurezza dell’ICAO (USOAP) e le ispezioni di normalizzazione dell’UE;

- controllare e analizzare il rispetto da parte degli Stati delle norme ICAO e l’adesione alle pratiche raccomandate;

- cooperare in materia di regolamentazione e di normazione;

- sviluppare e fornire progetti e programmi di assistenza tecnica;

- promuovere la cooperazione regionale;

- procedere alla scambio di esperti; e

- offrire formazione professionale.

2.2 La cooperazione di cui al punto 2.1 deve essere sviluppata nei settori in cui si esercita la competenza dell’UE.

3. Applicazione

3.1 Le parti possono istituire accordi di lavoro specificando i meccanismi e i procedimenti reciprocamente concordati necessari per applicare efficacemente le attività di cooperazione nei settori di cui al punto 2.1. È necessario che tali accordi di lavoro siano adottati dal comitato misto.

4. Concertazione

4.1 Le parti convocano riunioni e teleconferenze periodiche per discutere aspetti relativi alla sicurezza di reciproco interesse e, se necessario, coordinare le attività.

5. Trasparenza, scambio di informazione, accesso alle banche dati

5.1 Le parti incoraggiano, fatte salve le loro norme applicabili, la trasparenza nel settore della sicurezza aerea nelle loro relazioni con i terzi.

5.2 Le parti adottano un comportamento trasparente nella loro cooperazione e collaborano nelle attività di sicurezza mediante lo scambio di importanti e idonei dati sulla sicurezza, informazioni e documentazione relative alla sicurezza, fornendo accesso alle relative banche dati e facilitando la reciproca partecipazione a riunioni. A tal fine le parti stabiliscono accordi di lavoro che specificano le procedure per lo scambio di informazioni e per l’accesso alle banche dati e che assicurino la riservatezza delle informazioni ricevute dall’altra parte in conformità con l’articolo 6 del memorandum di cooperazione.

6. Partecipazione alle attività di sicurezza

6.1 Ai fini dell’applicazione del presente allegato, ogni parte deve, se necessario, invitare l’altra parte a partecipare a attività e a riunioni relative alla sicurezza per garantire una stretta collaborazione e coordinamento. Le modalità di detta partecipazione sono fissate in accordi di lavoro concordati dalle parti.

7. Coordinamento del programma USOAP dell’ICAO e delle ispezioni di normalizzazione dell’UE

7.1 Le parti convengono di migliorare la loro cooperazione nei settori dell’USOAP e delle ispezioni di normalizzazione per garantire un impiego efficace di risorse limitate e per evitare la duplicazione degli sforzi, preservando l’universalità e l’integrità del programma USOAP di ICAO.

7.2 Per verificare il rispetto da parte degli Stati membri dell’UE delle norme ICAO relative alla sicurezza e l’adesione alle pratiche raccomandate dell’ICAO e raggiungere gli obiettivi di cui al punto 7.1, le parti stabiliscono un quadro per la realizzazione, se necessario:

9. degli audit del monitoraggio della sicurezza ICAO sull’Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA) e relativi alle SARP in materia di sicurezza menzionate nella legislazione UE e a talune funzioni e compiti eseguiti dall’EASA per conto degli Stati membri dell’UE; e

10. del monitoraggio dell’ICAO delle ispezioni di normalizzazione dell’UE effettuate dall’EASA presso le autorità nazionali competenti degli Stati membri dell’Unione sulle le norme e sulle pratiche raccomandate (SARP) relative alla sicurezza e menzionate dalla legislazione dell’Unione europea.

7.3 Le parti possono istituire accordi di lavoro specificando i meccanismi e i procedimenti necessari per applicare efficacemente le attività di cooperazione nei settori di cui all’articolo 7.2. Questi accordi di lavoro devono prevedere, tra l’altro, gli aspetti seguenti:

11. l’ambito dell’attività di intervento nel quadro del programma USOAP dell’ICAO compresi audit e missioni di convalida sulla base di un’analisi comparativa della legislazione UE e delle SARP di ICAO relative alla sicurezza;

12. la partecipazione reciproca alle attività di audit, ispezione e convalida;

13. le informazioni che ogni parte dovrà fornire nel quadro del programma USOAP dell’ICAO e delle ispezioni di normalizzazione dell’EASA;

14. la garanzia della riservatezza, se necessario, la protezione dei dati e il trattamento delle informazioni sensibili; e

15. le visite in loco.

8. Condivisione delle informazioni e delle analisi in materia di sicurezza

8.1 Fatte salve le rispettive norme applicabili, le parti condividano tra loro i dati sulla sicurezza pertinenti raccolti mediante il programma USOAP e altre fonti, in particolare le attività nell’ambito del monitoraggio continuo dell’ICAO, le ispezioni di normalizzazione dell’AESA e le ispezioni SAFA nonché le analisi effettuate sulla base di queste informazioni.

8.2 Le parti cooperano strettamente in tutte le azioni per assicurare un maggiore rispetto effettivo delle SARP nell’Unione europea e negli altri Stati. Questa cooperazione deve comprendere lo scambio di informazioni, il dialogo facilitato tra le parti interessate, visite o ispezioni in loco e il coordinamento delle attività di assistenza tecnica.

9. Questioni regolamentari

9.1 Ogni parte assicura che l’altra parte è informata di tutta la legislazione, regolamentazione, norme, obblighi e pratiche raccomandate pertinenti che possono pregiudicare l’applicazione del presente allegato, compresa l’introduzione di eventuali modifiche.

9.2 Le parti si impegnano a notificarsi reciprocamente in tempo utile qualsiasi proposta di modifica della propria legislazione, regolamentazione, norme, dei propri requisiti e delle proprie pratiche raccomandate, nella misura in cui dette modifiche possono avere un impatto sul presente allegato. Alla luce di queste modifiche, il comitato misto può adottare emendamenti al presente allegato, se necessario, in conformità con l’articolo 7 del memorandum di cooperazione.

9.3 Al fine dell’armonizzazione delle regole e delle norme in materia di sicurezza su scala mondiale, le parti si consultano reciprocamente sulle questioni tecniche sollevate dalla regolamentazione del settore della sicurezza durante le differenti frasi della attività legislativa o del processo di definizione delle SARP e sono invitate a partecipare agli organismi tecnici associati, se necessario.

9.4 L’ICAO fornisce all’UE tempestive informazioni sulle decisioni e sulle raccomandazioni relative alle SARP in materia di sicurezza, consentendo un accesso incondizionato alle lettere dirette agli Stati e ai bollettini elettronici.

9.5 Laddove necessario, l’UE compie i necessari sforzi per garantire che la pertinente legislazione UE sia conforme con le SARP dell’ICAO sulla sicurezza aerea.

9.6 Fatte salve le obbligazioni degli Stati membri dell’Unione europea in qualità di Stati contraenti nella convenzione di Chicago, l’Unione europea deve, se necessario, avviare un dialogo con l’ICAO per fornire informazioni tecniche nei casi in cui l’applicazione della legislazione dell’UE faccia emergere questioni relative al rispetto delle norme dell’ICAO e all’adesione alle pratiche raccomandate dell’ICAO.

10. Progetti e programmi di assistenza tecnica

10.1 Le parti coordinano l’assistenza agli Stati sforzandosi di garantire l’effettiva utilizzazione delle risorse e prevenire la duplicazione degli sforzi e scambiano informazioni sui dati relativi a progetti e a programmi di assistenza tecnica in materia di sicurezza aerea.

10.2 Le parti si impegnano in attività congiunte per dare inizio e coordinare gli sforzi internazionali per identificare i donatori disposti e capaci a contribuire all’assistenza tecnica specifica agli Stati membri con importanti lacune nel settore della sicurezza.

10.3 I contributi dell’UE devono, in particolare, essere diretti ai programmi e ai progetti di assistenza agli Stati e agli organismi regionali dell’aviazione civile intesi a risolvere importanti lacune a livello di sicurezza, ad applicare le SARP dell’ICAO, a sviluppare la cooperazione in materia di regolamentazione e a rafforzare i sistemi nazionali di monitoraggio della sicurezza, in particolare mediante l’istituzione di sistemi regionali di monitoraggio di sicurezza.

11. Cooperazione regionale

11.1 Le parti danno priorità alle attività intese ad accelerare l’istituzione di organizzazioni regionali di monitoraggio della sicurezza laddove l’approccio regionale offra l’opportunità di migliorare il rapporto costi/efficacia, il monitoraggio e/o i processi di normalizzazione.

12. Assistenza specializzata

12.1 Fatti salvi i regimi di assistenza specializzata sviluppati al di fuori del campo di applicazione del presente allegato, l’UE compie i necessari sforzi per collocare, su richiesta, a disposizione dell’ICAO esperti con riconosciuta esperienza tecnica nei pertinenti settori della sicurezza aerea per svolgere funzioni e partecipare alle attività ricomprese nel campo di applicazione del presente allegato. Le condizioni di questa assistenza specializzata sono specificate in un accordo di lavoro tra le parti.

13. Formazione

13.1 Se necessario le parti facilitano la partecipazione dei membri dell’altra parte a tutti i programmi di formazione in materia di sicurezza che fornisce o organizza.

13.2 Le parti si scambiano informazioni e materiali relativi ai programmi di formazione in materia di sicurezza e, se necessario, coordinano e cooperano al loro sviluppo.

13.3 Nel quadro delle attività cui al punto 10 del presente allegato, le parti cooperano nel facilitare e nel coordinare la partecipazione a programmi di formazione di tirocinanti provenienti da Stati o da regioni in cui l’assistenza tecnica è prestata da una delle parti.

14. Riesame

14.1 Le parti riesaminano periodicamente l’applicazione del presente allegato e, qualora necessario, prendono in considerazione eventuali sviluppi politici o regolamentari.

14.2 Un’eventuale revisione del presente allegato deve essere condotta dal comitato misto istituto ai sensi dell’articolo 7 del memorandum di cooperazione.

15. Entrata in vigore, modifiche e denuncia dell’accordo

15.1 Il presente allegato entra in vigore alla data di adozione da parte del comitato misto e resta in vigore fino alla denuncia di una delle parti.

15.2 Gli accordi di lavoro convenuti ai sensi del presente allegato entrano in vigore alla data della loro adozione dal comitato misto.

15.3 Gli emendamenti agli accordi di lavoro adottati in conformità al presente allegato o la loro denuncia devono essere concordati con il comitato misto.

15.4 Il presente allegato può essere denunciato in qualsiasi momento dalle parti Mediante preavviso scritto di sei mesi notificato all’altra parte, a meno che la suddetta notifica di denuncia sia stata ritirata di comune accordo tra le parti prima dello scadere del termine.

15.5 Fatta salva ogni altra diversa disposizione del presente punto, qualora il memorandum di cooperazione sia denunciato, sono simultaneamente denunciati il presente allegato e gli accordi di lavoro adottati in conformità con lo stesso.

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/ INIZIATIVA

1.1. Denominazione della proposta/iniziativa: Memorandum di cooperazione tra l’Unione europea e l’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile (ICAO) che istituisce un quadro per una collaborazione rafforzata

1.2. Settore politico interessato nella struttura ABM/ABB: politica dell’aviazione europea – relazioni internazionali

1.3. Natura della proposta/iniziativa: accordo internazionale

1.4. Obiettivo/i: migliorare la cooperazione con l’ICAO, fornendo supporto finanziario per azioni specifiche o per il distacco di esperti.

1.5. Motivazione della proposta/iniziativa: l’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile fissa le norme dell’aviazione a livello mondiale e la relativa politica. Poiché l’Unione è competente in materia di politica dell’aviazione europea è importante che essa partecipi alle attività di regolamentazione dell’ICAO e al suo ruolo di formazione delle politiche per contribuire a solide politiche mondiali in materia. È in gioco anche la competitività dell’industria dell’aviazione civile.

1.6. Durata dell’azione e incidenza finanziaria: l’accordo ha durata illimitata con la possibilità delle due parti di denunciarlo previo preavviso notificato di sei mesi. I primi tre anni prevedono un’incidenza in bilancio di 500 000 euro. Detto importo può essere modificato in funzione delle esigenze e dei fatti.

1.7. Modalità di gestione previste: il memorandum di cooperazione prevede la creazione di un comitato misto che sovraintende a tutte le attività – le convenzioni di sovvenzione dell’UE forniranno le modalità dettagliate.

2. MISURE DI GESTIONE

2.1. Disposizioni in materia di controllo e di comunicazione: (1) il comitato misto seguirà tutte le azioni finanziate ai sensi del presente memorandum di cooperazione; (2) la convenzione di sovvenzione UE prevede norme di controllo e di rendicontazione (3) l’ufficio di collegamento UE a Montreal seguirà le attività.

2.2. Sistema di gestione e di controllo oltre alle misure di cui al punto 2.1, l’ICAO e i servizi finanziari della Commissione sono in stretto contatto per garantire un’applicazione e un controllo rigorosi.

2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità: Il finanziamento UE sarà disciplinato mediante convenzioni di sovvenzioni UE che prevedono le misure necessarie, compresi la prevenzione dei conflitti di interessi, il pagamento rateale, la giustificazione delle spese e le procedure di recupero.

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/ INIZIATIVA

3.1. Rubriche del quadro finanziario pluriennale e linee di bilancio di spesa interessate: 060203 – Attività di sostegno alla politica europea dei trasporti e diritti dei passeggeri

3.2. Incidenza prevista sulle spese :

3.2.1. Sintesi dell ’incidenza prevista sulle spese 500 000 EUR/anno Le azioni concrete potrebbero aver forma di distacco di esperti presso le sedi dell’ICAO, di conferenze congiunte o di assistenza tecnica a paesi terzi, sotto il coordinamento dell’ICAO.

3.2.2. Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi: la maggior parete degli stanziamenti complessivi saranno operativi.

3.2.3. Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa: nessuna.

3.2.4. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale: la spesa proposta è compatibile con il quadro finanziario pluriennale attuale.

3.2.5. Partecipazione di terzi al finanziamento: non si prevede che le azioni concrete implichino il finanziamento da parte di terzi.

3.3. Incidenza prevista sulle entrate: non si prevede che le attività generino entrate.

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

CONTESTO DELLA PROPOSTA/ INIZIATIVA

Denominazione della proposta/iniziativa

memorandum di cooperazione tra l’Unione europea e l’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile (ICAO)

Settori politici interessati nella struttura ABM/ABB [1]

060203 – Attività di sostegno alla politica europea dei trasporti e diritti dei passeggeri

Natura della proposta/iniziativa

X La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione

Obiettivi

Obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa

Perseguire una politica dell’aviazione europea e migliorare la cooperazione con l’ICAO, l’agenzia speciale delle Nazioni Unite responsabile dell’aviazione civile.

Obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate

Obiettivo specifico n. 0602

Attività AMB/ABB interessate: trasporti terrestri, aerei e marittimi

Risultati ed effetti previsti

Il quadro di cooperazione nei settori della sicurezza aera, della protezione della navigazione aerea, della gestione dell’ambiente e del traffico aereo dovrebbero condurre al coordinamento e all’utilizzazione in comune degli sforzi europei nei confronti dell’ICAO. Esso costituisce quindi uno strumento aggiuntivo capace di influenzare l’agenda e la politica mondiale tenuto conto delle priorità europee.

Indicatori di risultato e di incidenza

Gli indicatori di controllo sono la misura in cui questo accordo di cooperazione consente all’Europa di canalizzare le sue risorse e di perseguire la sua agenda e i suoi obiettivi a livello internazionale. Per l’Europa è importante che siano adottate norme ambiziose in materia di sicurezza (aerea e di protezione della navigazione aerea) e ambientali su scala internazionale, in modo da proteggere i passeggeri del trasporto aereo.

Gli indicatori hanno natura qualitativa: essi mostrano in che modo le azioni finanziate ai sensi del presente memorandum hanno contribuito a influenzare il lavoro a livello dell’ICAO e a produrre risultati di particolare interesse europeo.

Motivazione della proposta/iniziativa

Necessità dell ’azione nel breve e lungo termine

L’UE ha acquisito competenza nella maggior parte dei settori dell’aviazione. Questa competenza deve essere tradotta a livello internazionale in un’unica voce europea e in azioni concordate congiuntamente. Il memorandum di cooperazione con l’ICAO fornisce un quadro di azioni europee coordinate e sostiene le attività dell’ICAO che si inquadrano negli obiettivi europei.

Valore aggiunto dell ’intervento dell’Unione europea

L’azione dell’UE coordina e completa le azioni degli Stati membri.

Principali insegnamenti tratti da esperienze simili.

Si tratta di una nuova azione, basata sulle competenze UE nel settore dell’aviazione civile che devono essere tradotte in azioni coordinate in forum internazionali. Le posizioni europee assunte nelle varie riunioni e gruppi di lavoro dell’ICAO stanno diventando sempre più coordinate. Il memorandum di cooperazione è un passo logico e necessario in questa evoluzione.

Compatibilità ed eventuale sinergia con altri strumenti finanziari

Il memorandum di cooperazione fornirà strumenti aggiuntivi per completare i contributi degli Stati membri dell’UE alle attività ICAO e aumenterà la visibilità dell’Europa a livello mondiale.

Durata dell ’azione e dell’incidenza finanziaria

( Proposta/iniziativa di durata limitata

X Proposta/iniziativa di durata illimitata

- Attuazione con un periodo di avviamento a partire dal 2011,

- seguito da un funzionamento a ritmo regolare.

Modalità di gestione previste [2]

( Gestione centralizzata diretta da parte della Commissione

( Gestione centralizzata indiretta con delega delle funzioni di esecuzione a:

( Gestione concorrente con gli Stati membri

( Gestione decentrata con paesi terzi

X Gestione congiunta con organizzazioni internazionali il memorandum di cooperazione prevede la creazione di un comitato misto tra l’ICAO e la Commissione in qualità di membri e nel quale saranno coinvolti gli Stati membri.

MISURE DI GESTIONE

Disposizioni in materia di controllo e di comunicazione

Un comitato misto ICAO – Commissione con la partecipazione degli Stati membri discuterà e proporrà misure concrete ed azioni ai sensi del memorandum. A livello di comitato misto e a livello tecnico si procederà a regolari controlli e attività di informazione.

Sistema di gestione e di controllo

Rischi individuati

Impiego inappropriato di fondi

Frode

Modalità di controllo previste

I fondi EU saranno impegnati sulla base di un accordo di sovvenzione. Gli accordi di contribuzione specifici standard dell’UE prevedono adeguate misure capaci di attenuare gli effetti, compresi audit e recupero.

Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Cfr. 5.2.2

INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/ INIZIATIVA

Rubriche del quadro finanziario pluriennale e linee di bilancio di spesa interessate

- Saranno impiegate linee di bilancio di spesa esistenti:

Per rubrica del quadro finanziario pluriennale e linea di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale | Linea di bilancio | Natura della spesa | Partecipazione |

Numero (060203) Attività di supporto per la politica europea dei trasporti e i diritti dei passeggeri | SD/SND ([3]) | di paesi EFTA[4] | di paesi candidati[5] | di paesi terzi | ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario |

1A | Attività di supporto per la politica europea dei trasporti e i diritti dei passeggeri | DA | NO | NO | NO | NO |

Incidenza prevista sulle spese

Sintesi dell ’incidenza prevista sulle spese

milioni di EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale: | Numero 1A | Competitività per la crescita e l’occupazione |

DG: MOVE | Anno 2011[6] | Anno 2012 | Anno 2013 | Anno N+3 | TOTALE |

( Stanziamenti operativi |

Numero della linea di bilancio 060203 | Impegni | (1) | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 1,5 |

Pagamenti | (2) | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 1,5 |

Numero della linea di bilancio | Impegni | 1a |

Pagamenti | 2a |

Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici[7] |

Numero della linea di bilancio | (3) |

TOTALE degli stanziamenti per la DG MOVE | Impegni | =1+1a +3 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 1,5 |

Pagamenti | =2+2a +3 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 1,5 |

( TOTALE degli stanziamenti operativi | Impegni | (4) | 0 | 0 | 0 |

Pagamenti | (5) | 0 | 0 | 0 |

( TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici | (6) |

milioni di EUR (al terzo decimale)

Anno 2011 | Anno 2012 | Anno 2013 | Anno N+3 | TOTALE 2011-13 |

DG: MOVE |

( Risorse umane | 0,025 | 0,025 | 0,25 | … | 0,075 |

( Altre spese amministrative | 0,025 | 0,025 | 0,025 | … | 0,075 |

TOTALE DG MOVE | Stanziamenti | 0,050 | 0,050 | 0,050 | … | 0,150 |

TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale | (Totale impegni = totale pagamenti) | 0,050 | 0,050 | 0,050 | … | 0,150 |

milioni di EUR (al terzo decimale)

Anno N[8] | Anno N+1 | Anno N+2 | Anno N+3 | TOTALE |

TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale | Impegni | 0,550 | 0,550 | 0,550 | … | 1,650 |

Pagamenti | 0,550 | 0,550 | 0,550 | … | 1,650 |

Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

- ( La proposta/iniziativa non comporta l’utilizzazione di stanziamenti operativi.

- X La proposta/iniziativa comporta l’utilizzazione di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Stanziamenti di impegno in milioni di EUR (al terzo decimale)

( Posti della tabella dell’organico (posti di funzionari e agenti temporanei) |

XX 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione) | 0,015 | 0,015 | 0,015 |

XX 01 01 02 (nelle delegazioni) | 0,010 | 0,010 | 0,010 |

XX 01 05 01 (ricerca indiretta) |

10 01 05 01 (ricerca diretta) |

( |

TOTALE | 0,025 | 0,025 | 0,025 |

- XX è il settore politico o il titolo di bilancio interessato.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dai fondi della DG già assegnati alla gestione dell’azione e/o reimpiegati all’interno della stessa DG, integrati, se del caso, dallo stanziamento supplementare che può essere concesso alla DG responsabile nell’ambito della procedura di assegnazione annuale, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei | Gestire le azioni adottate nel quadro del memorandum di cooperazione |

Personale esterno |

Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

- X La proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario pluriennale attuale.

- ( La proposta/iniziativa implica una riprogrammazione della corrispondente rubrica del quadro finanziario pluriennale.

- ( La proposta/iniziativa richiede l’attivazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale[11].

Partecipazione di terzi al finanziamento: nessuna.

Incidenza prevista sulle entrate

- X La proposta/iniziativa non ha alcuna incidenza finanziaria sulle entrate.

[1] ABM: Activity Based Management – ABB: Activity Based Budgeting.

[2] Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html

[3] SD= Stanziamenti dissociati / SND= Stanziamenti non dissociati.

[4] EFTA: Associazione europea di libero scambio.

[5] Paesi candidati e, se del caso, paesi candidati potenziali dei Balcani occidentali.

[6] L’anno N è l’anno di inizio dell’attuazione della proposta/iniziativa.

[7] Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all’attuazione di programmi e/o azioni dell’UE (ex linee “BA”), ricerca indiretta, ricerca diretta.

[8] L’anno N è l’anno di inizio dell’attuazione della proposta/iniziativa.

[9] I risultati si riferiscono ai prodotti e ai servizi che saranno forniti (ad es.: numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strade costruite …)

[10] Quale descritto nella sezione 1.4.2. “Obiettivi specifici…”

[11] Cfr. punti 19 e 24 dell’Accordo interistituzionale.

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