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Document 52011PC0088
Proposal for a COUNCIL DECISION on the signature of an Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Union, of the one part, and the Palestinian Authority of the West Bank and the Gaza Strip, of the other part, providing further liberalisation of agricultural products, processed agricultural products and fish and fishery products and amending the Euro-Mediterranean Interim Association Agreement on trade and cooperation between the European Community, of the one part, and the Palestine Liberation Organization (PLO) for the benefit of the Palestinian Authority of the West Bank and the Gaza Strip, of the other part
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea, da una parte, e l'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra, relativo all'ulteriore liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, pesce e prodotti della pesca e recante modifica dell'accordo euromediterraneo interinale di associazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea, da una parte, e l'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra, relativo all'ulteriore liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, pesce e prodotti della pesca e recante modifica dell'accordo euromediterraneo interinale di associazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra
/* COM/2011/0088 def. - NLE 2011/0041 */
/* COM/2011/0088 def. - NLE 2011/0041 */ Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea, da una parte, e l'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra, relativo all'ulteriore liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, pesce e prodotti della pesca e recante modifica dell'accordo euromediterraneo interinale di associazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra
[pic] | COMMISSIONE EUROPEA | Bruxelles, 3.3.2011 COM(2011) 88 definitivo 2011/0041 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea, da una parte, e l'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra, relativo all'ulteriore liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, pesce e prodotti della pesca e recante modifica dell'accordo euromediterraneo interinale di associazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra RELAZIONE CONTESTO DELLA PROPOSTA Le relazioni fra l'Unione europea (UE) e l'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza (nel prosieguo "l'Autorità palestinese") si fondano sull'accordo euromediterraneo interinale di associazione firmato nel febbraio 1997 e le cui disposizioni in materia commerciale sono entrate in vigore il 1° luglio 1997. La principale finalità è promuovere il commercio, gli investimenti e relazioni economiche armoniose tra le parti ai fini di uno sviluppo economico sostenibile. L'accordo interinale di associazione stabilisce accessi esenti da dazi verso i mercati dell'Unione europea per i prodotti industriali palestinesi e una graduale eliminazione in un periodo quinquennale delle tariffe doganali sulle esportazioni dell'Unione europea verso i territori palestinesi occupati. L'articolo 12 dell'accordo stabilisce che la Comunità e l'Autorità palestinese attuino progressivamente una maggiore liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli e della pesca, nell'interesse di entrambe le parti. L'articolo 14, paragrafo 2, indica inoltre che la Comunità e l'Autorità palestinese devono esaminare la possibilità di accordarsi ulteriori concessioni reciproche. L'articolo 7 fissa infine le disposizioni commerciali relative ai prodotti agricoli trasformati. Non sono previste concessioni in materia di pesca e prodotti della pesca. Il 14 novembre 2005 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a condurre negoziati al fine di conseguire una maggiore liberalizzazione degli scambi commerciali di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, pesce e prodotti della pesca, anche con l'Autorità palestinese. Detti negoziati sono stati condotti dalle DG AGRI, TRADE ed ENTR, in stretta collaborazione con diversi servizi della Commissione, in particolare le DG RELEX, MARE, TAXUD, SANCO, BUDG e OLAF. I risultati conseguiti sono conformi allo spirito del processo di Barcellona, in linea con il programma euromediterraneo per l'agricoltura (tabella di marcia di Rabat), adottato dai ministri degli esteri euromediterranei il 28 novembre 2005, per accelerare la liberalizzazione degli scambi commerciali di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati e pesce e prodotti della pesca, e in linea con i principi della politica europea di vicinato e le conclusioni della conferenza euromediterranea dei ministri del commercio tenutasi l'8 e 9 dicembre 2009 con l'intento, fra l'altro, di agevolare gli scambi commerciali dei prodotti palestinesi con altre controparti euromediterranee su una base bilaterale e regionale entro il 2010. La Commissione europea e l'Autorità palestinese hanno avviato ufficialmente i negoziati ad alto livello politico il 10 giugno 2010 a Bruxelles; detti negoziati si sono conclusi il 17 dicembre 2010 a Bruxelles e il verbale concordato sull'accordo raggiunto è stato siglato lo stesso giorno. Al fine di dare attuazione ai risultati dei negoziati conclusi con l'Autorità palestinese, la Commissione propone al Consiglio di adottare l'allegato scambio di lettere. Entrambe le parti intendono adoperarsi affinché l'accordo entri in vigore all'inizio del 2011. La Commissione propone pertanto al Consiglio di adottare l'acclusa decisione. INCIDENZA SUL BILANCIO Si stima che l'incidenza finanziaria sia trascurabile. Sulla base di quanto precede, la Commissione propone che il Consiglio designi le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione europea, fatta salva la sua conclusione in data successiva. 2011/0041 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea, da una parte, e l'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra, relativo all'ulteriore liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, pesce e prodotti della pesca e recante modifica dell'accordo euromediterraneo interinale di associazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra IL CONSIGLIO DELL 'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: 1. Il 14 novembre 2005 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a condurre negoziati al fine di conseguire una maggiore liberalizzazione degli scambi commerciali di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, pesce e prodotti della pesca con determinati paesi mediterranei. I negoziati si sono conclusi positivamente con la sigla dell'accordo. 2. È opportuno che l'accordo in forma di scambio di lettere sia firmato a nome dell'Unione europea, con riserva di conclusione in data successiva, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Il presidente del Consiglio designa la o le persone abilitate a firmare, a nome dell'Unione europea, l'accordo in forma di scambio di lettere fra l'Unione europea, da una parte, e l'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra, relativo all'ulteriore liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, pesce e prodotti della pesca e recante modifica accordo euromediterraneo interinale di associazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra (nel prosieguo "l'accordo"). Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione. Essa è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea . Fatto a Bruxelles, il Per il Consiglio Il presidente ALLEGATO ACCORDO IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE tra l'Unione europea, da una parte, e l'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra, relativo all'ulteriore liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, pesce e prodotti della pesca e recante modifica dell'accordo euromediterraneo interinale di associazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra A. Lettera dell'Unione europea Signor Presidente, Mi pregio fare riferimento ai negoziati condotti nello spirito del programma euromediterraneo per l'agricoltura (tabella di marcia di Rabat), adottato dai ministri degli esteri euromediterranei il 28 novembre 2005 e destinato ad accelerare la liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, pesce e prodotti della pesca, e ai sensi degli articoli 7, 12 e dell'articolo 14, paragrafo 2, dell'accordo euromediterraneo interinale di associazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza (in appresso: "l'Autorità palestinese"), dall'altra (in appresso: "l'accordo interinale di associazione"), in vigore dal 1° luglio 1997, nel quale si stabilisce che la Comunità e l'Autorità palestinese attuano progressivamente una maggiore liberalizzazione, fra l'altro, degli scambi di prodotti agricoli, nell'interesse di entrambe le parti. A: Le parti hanno convenuto le seguenti modifiche provvisorie dell'accordo interinale di associazione: 1. Il protocollo n. 1 è sostituito dal protocollo figurante nell'allegato I del presente accordo in forma di scambio di lettere, fatte salve le disposizioni del punto A. B: Le parti hanno altresì convenuto le seguenti modifiche permanenti dell'accordo interinale di associazione: 1. L'articolo 4 è sostituito dal seguente: "Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari dell'Unione europea e della Cisgiordania e della Striscia di Gaza diversi da quelli elencati nei capitoli da 1 a 24 della nomenclatura combinata (NC) e della tariffa doganale dell'Autorità palestinese e diversi da quelli elencati nell'allegato 1, sezione 1, punto ii), dell'accordo sull'agricoltura del GATT. Il presente capitolo continua tuttavia ad applicarsi al lattosio chimicamente puro della voce NC 1702 11 00 e al glucosio e allo sciroppo di glucosio, contenenti, in peso, allo stato secco, il 99% o più di glucosio delle voci NC ex 1702 30 50 ed ex 1702 30 90." 2. Il titolo del capitolo 2 è sostituito dal seguente: "PRODOTTI AGRICOLI, PRODOTTI AGRICOLI TRASFORMATI, PESCE E PRODOTTI DELLA PESCA" 3. L'articolo 11 è sostituito dal seguente: "Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari dell'Unione europea e della Cisgiordania e della Striscia di Gaza elencati nei capitoli da 1 a 24 della nomenclatura combinata (NC) e della tariffa doganale dell'Autorità palestinese ed elencati nell'allegato 1, sezione 1, punto ii), dell'accordo sull'agricoltura del GATT, fatta eccezione per il lattosio chimicamente puro della voce NC 1702 11 00 e il glucosio e lo sciroppo di glucosio, contenenti, in peso, allo stato secco, il 99% o più di glucosio delle voci NC ex 1702 30 50 ed ex 1702 30 90, per i quali è già stato concesso l'accesso al mercato in esenzione da dazi doganali in virtù del capitolo 1." 4. L'articolo 12 è sostituito dal seguente: "L'Unione europea e l'Autorità palestinese attuano progressivamente una maggiore liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, pesce e prodotti della pesca, nell'interesse di entrambe le parti." 5. L'articolo 13 è sostituito dal seguente: "1. Ai prodotti agricoli, ai prodotti agricoli trasformati e al pesce e ai prodotti della pesca originari della Cisgiordania e della Striscia di Gaza elencati nel protocollo n. 1 si applicano, all'importazione nell'Unione europea, le disposizioni ivi contenute." 2. Ai prodotti agricoli, ai prodotti agricoli trasformati e al pesce e ai prodotti della pesca originari dell'Unione europea elencati nel protocollo n. 2 si applicano, all'importazione in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza, le disposizioni del medesimo protocollo." 6. È inserito l'articolo 23 bis : "Revoca temporanea delle preferenze 1. Concordi sul fatto che la cooperazione amministrativa e l'assistenza sono indispensabili per l'applicazione e il controllo del trattamento preferenziale concesso a norma del presente accordo, le parti ribadiscono l'impegno a combattere le irregolarità e le frodi in materia doganale e nei settori connessi. 2. Quando una parte constata, in base a informazioni oggettive, l'assenza di cooperazione/assistenza amministrativa e/o la presenza di irregolarità o frodi ai sensi del presente accordo, può sospendere provvisoriamente il trattamento preferenziale in questione per i prodotti interessati conformemente a quanto disposto nel presente articolo. 3. Ai fini del presente articolo, per assenza di cooperazione amministrativa/assistenza si intende fra l'altro: a) la reiterata inosservanza dell'obbligo di verificare il carattere originario dei prodotti interessati; b) un reiterato rifiuto o un ritardo ingiustificato nel procedere al controllo a posteriori della prova dell'origine e/o nel comunicarne i risultati; c) il reiterato rifiuto di concedere l'autorizzazione a effettuare visite di controllo per determinare l'autenticità di documenti o l'esattezza di informazioni relative alla concessione del trattamento preferenziale in questione o un ritardo ingiustificato nello svolgere tali compiti. 4. Ai fini del presente articolo, la constatazione di irregolarità o frodi si può verificare, fra l'altro, qualora si osservi un rapido aumento, non spiegabile in modo soddisfacente, delle importazioni di beni che superi la normale capacità di produzione e di esportazione dell'altra parte, legato a informazioni oggettive relative alle irregolarità o alle frodi. 5. L'applicazione di una sospensione temporanea è subordinata alle seguenti condizioni: a) la parte che ha constatato, in base a informazioni oggettive, l'assenza di cooperazione amministrativa/assistenza e/o la presenza di irregolarità o frodi notifica senza indugio al comitato misto le sue constatazioni e le informazioni oggettive e avvia consultazioni in seno a detto comitato, in base a tutte le informazioni pertinenti e alle constatazioni oggettive, onde trovare una soluzione accettabile per entrambe le parti; b) qualora le parti abbiano avviato consultazioni in seno al predetto comitato senza trovare una soluzione accettabile entro tre mesi dalla notifica, la parte interessata può sospendere provvisoriamente il trattamento preferenziale in questione per i prodotti interessati. Tale sospensione temporanea è comunicata senza indugio al comitato; c) le sospensioni temporanee a norma del presente articolo sono limitate a quanto necessario per tutelare gli interessi finanziari della parte interessata. Esse non possono eccedere la durata di sei mesi rinnovabili qualora, alla data di scadenza, non siano mutate le condizioni che hanno giustificato la sospensione iniziale. Le sospensioni sono oggetto di consultazioni periodiche in seno al comitato misto allo scopo, in particolare, di revocarle non appena cessino di sussistere le condizioni per la loro applicazione. Ciascuna parte pubblica conformemente alle proprie procedure interne (nel caso dell'Unione europea, sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea) gli avvisi agli importatori, relativi a: notifiche di cui al paragrafo 5, lettera a), decisioni di cui al paragrafo 5, lettera b), nonché la proroga o la revoca di cui al paragrafo 5, lettera c)." 7. Il protocollo n. 2 e i relativi allegati sono sostituiti da quelli figuranti nell'allegato 2 al presente accordo in forma di scambio di lettere. 8. All'accordo interinale di associazione è allegata una dichiarazione comune relativa agli ostacoli sanitari e fitosanitari o tecnici in materia di scambi, che figura all'allegato III del presente accordo in forma di scambio di lettere. C. Le parti hanno convenuto le seguenti disposizioni supplementari: 1. a) le modifiche temporanee di cui al punto A sono applicabili per un periodo di dieci anni dall'entrata in vigore del presente accordo. Tuttavia, in funzione dei futuri sviluppi economici della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, il comitato misto può prendere in considerazione un'eventuale proroga di dette modifiche. Tale decisione è adottata dal comitato misto almeno un anno prima della scadenza del periodo decennale disposto dal presente accordo in forma scambio di lettere; b) a cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo, l'Unione europea e l'Autorità palestinese si incontrano per valutare la possibilità di accordarsi reciprocamente ulteriori concessioni permanenti relative agli scambi di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, pesce e prodotti della pesca, in conformità all'obiettivo dell'articolo 12 del presente accordo interinale; c) il punto di partenza di futuri negoziati reciproci risiede nelle concessioni consolidate nell'ambito dell'accordo interinale d'associazione, di cui all'allegato IV e al protocollo n. 2 del presente accordo in forma di scambio di lettere; d) resta inteso che le condizioni commerciali concesse dall'Unione europea in esito a tali futuri negoziati possono essere meno favorevoli di quelle concesse nell'ambito del presente accordo. 2. L'articolo 7, paragrafo 1, dell'accordo interinale di associazione non si applica in attesa dell'applicazione delle modifiche temporanee di cui al punto A. Il presente accordo in forma di scambio di lettere entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla data di deposito dell'ultimo strumento di approvazione. Ho l'onore di confermarLe l'accordo dell'Unione europea in merito al contenuto della presente lettera. Le sarei grato se volesse confermare l'accordo del Suo governo in merito a quanto precede. Voglia gradire, Signor …, i sensi della mia più alta considerazione. Fatto a Bruxelles, Per l'Unione europea, A nome del Consiglio dell'Unione europea ALLEGATO I DELL 'ACCORDO PROTOCOLLO N. 1 RELATIVO AL REGIME PROVVISORIO APPLICABILE ALLE IMPORTAZIONI NELL'UNIONE EUROPEA DI PRODOTTI AGRICOLI, PRODOTTI AGRICOLI TRASFORMATI, PESCE E PRODOTTI DELLA PESCA ORIGINARI DELLA CISGIORDANIA E DELLA STRISCIA DI GAZA 1. I dazi doganali e le tasse di effetto equivalente (compreso l'elemento agricolo) che si applicano alle importazioni nell'Unione europea di prodotti originari della Cisgiordania e della Striscia di Gaza specificati nei capitoli da 1 a 24 della nomenclatura combinata (NC) e della tariffa doganale dell'Autorità palestinese e quelli elencati nell'allegato 1, sezione 1, punto ii), dell'accordo sull'agricoltura del GATT, fatta eccezione per il lattosio chimicamente puro della voce NC 1702 11 00 e il glucosio e lo sciroppo di glucosio, contenenti, in peso, allo stato secco, il 99% o più di glucosio delle voci NC ex 1702 30 50 ed ex 1702 30 90, di cui al capitolo 1, sono temporaneamente eliminati conformemente alle disposizioni del punto B, paragrafo 5, lettera a), dell'accordo in forma di scambio di lettere. 2. In deroga alle condizioni di cui al punto 1 del presente protocollo, per i prodotti ai quali si applica un prezzo d'entrata in conformità con l'articolo 140 bis del regolamento (CE) n. 1234/2007[1] del Consiglio, e nei confronti dei quali la tariffa doganale comune prevede l'applicazione di dazi doganali ad valorem e di un dazio doganale specifico, è abolita unicamente la parte ad valorem del dazio. ALLEGATO II DELL 'ACCORDO PROTOCOLLO N. 2 RELATIVO AL REGIME APPLICABILE ALLE IMPORTAZIONI IN CISGIORDANIA E NELLA STRISCIA DI GAZA DI PRODOTTI AGRICOLI, PRODOTTI AGRICOLI TRASFORMATI, PESCE E PRODOTTI DELLA PESCA ORIGINARI DELL'UNIONE EUROPEA 1. I prodotti originari dell'Unione europea figuranti negli allegati sono ammessi all'importazione in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza alle condizioni indicate in appresso e negli allegati. 2. I dazi doganali all'importazione sono aboliti o ridotti nelle proporzioni indicate nella colonna "a", entro il limite del contingente tariffario annuale indicato nella colonna "b" e fatte salve le disposizioni specifiche indicate nella colonna "c". 3. Ai quantitativi importati oltre i contingenti tariffari si applicano i dazi doganali generali applicati ai paesi terzi, fatte salve le disposizioni specifiche indicate nella colonna "c". 4. Nel primo anno di applicazione, i volumi dei contingenti tariffari e dei quantitativi di riferimento sono calcolati proporzionalmente ai volumi di base, tenendo conto della parte del periodo trascorsa prima dell'entrata in vigore del presente protocollo. ALLEGATO 1 DEL PROTOCOLLO N. 2 Codice NC | Designazione delle merci | Dazio (%) | Contingente tariffario (in t, salvo diversa indicazione) | Disposizioni specifiche | a | b | c | 0102 90 71 | Animali vivi della specie bovina, di peso superiore a 300 kg, destinati alla macellazione, escluse le giovenche e le vacche | 0 | 300 | 0202 30 90 | Carni di animali della specie bovina, congelate, disossate, esclusi i quarti anteriori, i quarti compensati e i tagli di quarti anteriori e di punta di petto detti "crop", "chuck and blade" e "brisket" | 0 | 200 | 0206 22 00 | Fegati commestibili di animali della specie bovina, congelati | 0 | 100 | 0406 | Formaggi e latticini | 0 | 200 | 0407 00 19 | Uova di volatili da cortile, da cova (escluse le uova di tacchine e di oche) | 0 | 120 000 pezzi | 1101 00 15 | Farine di frumento (grano) tenero e di spelta | 0 | 13 000 | 2309 90 99 | Altre preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali | 2 | 100 | ALLEGATO 2 DEL PROTOCOLLO N. 2 PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 7, PARAGRAFO 2, DELL'ACCORDO EUROMEDITERRANEO INTERINALE DI ASSOCIAZIONE Codice NC | Designazione delle merci | 1902 | Pasta e cuscus: | A | — di frumento (grano) duro | B | — altro | 1905 10 | Pane croccante detto "Knäckebrot" | 1905 20 90 | Pane con spezie (panpepato), non speciale per diabetici: | A | — avente tenore superiore a 15%, in peso, di farina di cereali diversi dal frumento (grano) rispetto al contenuto complessivo di farina | B | — altro | ex 1905 32 A | Cialde e cialdine | Al | — non ripiene, anche non glassate | Ala | — avente tenore superiore a 15%, in peso, di farina di cereali diversi dal grano rispetto al contenuto complessivo di farina | Alb | — altro | A2 | — altro | A2a | — avente tenore non inferiore a 1,5% di materie grasse provenienti dal latte o non inferiore a 2,5% di proteine del latte | A2b | — altro | 1905 40 10 | Fette biscottate, con aggiunta di zuccheri, miele, altri dolcificanti, uova, materie grasse, formaggio, frutta, cacao o simili: | A | — avente tenore superiore a 15%, in peso, di farina di cereali diversi dal frumento (grano) rispetto al contenuto complessivo di farina | B | — altro | 1905 ex 31) B + ex 90) | Altri prodotti di panetteria, con aggiunta di zuccheri, miele, altri dolcificanti, uova, materie grasse, formaggio, frutta, cacao o simili: | Bl | — addizionati di uova, non inferiore a 2,5% in peso | B2 | — addizionati di frutta secche o di noci: | B2a | — avente tenore non inferiore a 1,5% di materie grasse provenienti dal latte e non inferiore a 2,5% di proteine del latte, cfr. allegato V | B2b | — altro | ВЗ | — avente tenore inferiore a 10%, in peso, di zuccheri aggiunti e senza aggiunta di uova, frutta secche o di frutta a guscio | ALLEGATO III DELL 'ACCORDO DICHIARAZIONE COMUNE SULLA COOPERAZIONE RELATIVA AGLI OSTACOLI SANITARI E FITOSANITARI O TECNICI IN MATERIA DI SCAMBI Le parti si impegnano a risolvere qualsiasi problema, in particolare gli ostacoli sanitari, fitosanitari o tecnici in materia di scambi che impediscano l'attuazione del presente accordo, avvalendosi delle disposizioni amministrative vigenti. I risultati devono essere comunicati ai pertinenti sottocomitati e al comitato congiunto. Le parti si impegnano a esaminare e risolvere tali problemi nel minor tempo possibile, in via amichevole e in conformità con le rispettive disposizioni legislative nazionali in vigore, nonché con le norme dell'OMC, dell'UIE, dell'IPPC e del Codex Alimentarius. ALLEGATO IV DELL 'ACCORDO A: ELENCO CONSOLIDATO DELLE CONCESSIONI APPLICATE ALLE IMPORTAZIONI NELL'UNIONE EUROPEA DI PRODOTTI AGRICOLI E DI PRODOTTI DELLA PESCA ORIGINARI DELLA CISGIORDANIA E DELLA STRISCIA DI GAZA PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE ACCORDO IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE 1. I prodotti originari della Cisgiordania e della Striscia di Gaza figuranti in allegato sono ammessi all'importazione nell'Unione europea alle condizioni indicate in appresso e in allegato. a) I dazi doganali sono soppressi o ridotti nelle proporzioni indicate nella colonna "a". b) Per alcuni prodotti, per i quali la tariffa doganale comune dispone l'applicazione di un dazio doganale ad valorem e di un dazio doganale specifico, i tassi di riduzione indicati nella colonna "a" e nella colonna "c" si applicano soltanto al dazio doganale ad valorem . Tuttavia, per quanto riguarda il prodotto di cui alla sottovoce 1509 10, la riduzione del dazio si applica al dazio specifico. c) Per alcuni prodotti, i dazi doganali sono soppressi nei limiti dei contingenti tariffari indicati per ciascun prodotto nella colonna "b"; salvo diversa disposizione, i contingenti tariffari si applicano su base annua dal 1º gennaio al 31 dicembre. d) Per i quantitativi importati eccedenti i contingenti, il dazio della tariffa doganale comune è applicato, secondo i prodotti, nella sua totalità o ridotto nelle proporzioni indicate nella colonna "c". 2. Per alcuni prodotti l'esenzione dai dazi doganali è concessa limitatamente ai quantitativi di riferimento indicati nella colonna "d". Se il volume delle importazioni di un prodotto supera il quantitativo di riferimento, l'Unione europea può, sulla base di un riesame annuale dei flussi commerciali da essa effettuato, assoggettare il prodotto in questione a un contingente tariffario per un volume pari al quantitativo di riferimento. In tal caso, ai quantitativi importati oltre i contingenti il dazio della tariffa doganale comune si applica, interamente o ridotto, come indicato nella colonna "c", a seconda del prodotto. 3. Nel primo anno di applicazione, i volumi dei contingenti tariffari e dei quantitativi di riferimento sono calcolati proporzionalmente ai volumi di base, tenendo conto della parte del periodo trascorsa prima dell'entrata in vigore del presente protocollo. 4. Per alcuni dei prodotti elencati nell'allegato, il volume dei contingenti tariffari è aumentato in due tempi in base ai quantitativi indicati nella colonna "e". Il primo aumento ha luogo alla data in cui ciascun contingente tariffario è concesso per la seconda volta. 0403 | Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte o creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao: | Da 0403 10 51 a 0403 10 99 | Yogurt, aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao | Da 0403 90 71 a 0403 90 99 | Latticello, latte e crema coagulati, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, aromatizzati, o addizionati di frutta o di cacao | 0710 40 00 | Granturco dolce, non cotto o cotto all'acqua o al vapore, congelato | 0711 90 30 | Granturco dolce temporaneamente conservato (per esempio, mediante anidride solforosa, o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atto per l'alimentazione nello stato in cui è presentato | ex 1517 | Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516: | 1517 10 10 | Margarina, esclusa la margarina liquida, avente tenore in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore al 10%, ma inferiore o uguale al 15% | 1517 90 10 | Altre, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore al 10% ma inferiore o uguale al 15% | ex 1704 | Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco), escluso l'estratto di liquirizia contenente saccarosio in misura superiore a 10%, in peso, senza aggiunta di altre materie, della voce NC 1704 90 10 | 1806 | Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao | ex 1901 | Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40%, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5%, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove, esclusi i preparati della voce NC 1901 90 91 | ex 1902 | Paste alimentari, all'esclusione delle paste farcite dei codici NC 1902 20 10 e 1902 20 30; cuscus, anche preparato | 1903 | Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, granelli, perle, scarti di setacciatura o forme simili | 1904 | Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio corn flakes); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove | 1905 | Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili | 2001 90 30 | Granturco dolce (Zea mays var. saccharata) preparato o conservato nell'aceto o nell'acido acetico | 2001 90 40 | Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5%, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico | 2004 10 91 | Patate, sotto forma di farina, semolino o fiocchi, preparate o conservate ma non nell'aceto o acido acetico, congelate | 2004 90 10 | Granturco dolce (Zea mays var. saccharata) preparato o conservato ma non nell'acido acetico, congelato | 2005 20 10 | Patate, sotto forma di farina, semolino o fiocchi, preparate o conservate ma non nell'aceto o acido acetico, non congelate | 2005 80 00 | Granturco dolce (Zea mays var. saccharata) preparato o conservato ma non nell'acido acetico, non congelato | 1904 20 10 | Preparazioni del tipo Müsli a base di fiocchi di cereali non tostati | 2008 99 85 | Granturco, ad esclusione del granturco dolce (Zea mays var. saccharata), altrimenti preparato o conservato senza aggiunta di alcole o di zuccheri | 2008 99 91 | Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5%, altrimenti preparati o conservati, senza aggiunta di zucchero né di alcole | 2101 12 98 | Preparazioni a base di caffè | 2101 20 98 | Preparazioni a base di tè o mate | 2101 30 19 | Succedanei torrefatti del caffè, ad esclusione della cicoria torrefatta | 2101 30 99 | Estratti, essenze e concentrati di succedanei torrefatti del caffè, ad esclusione di quelli della cicoria torrefatta | 2102 10 31 2102 10 39 | Lieviti da panificazione | ex 2103 90 90 | Preparazioni per salse e salse preparate: — Maionese | 2105 00 | Gelati, anche contenenti cacao | ex 2106 | Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, diverse da quelle menzionate nelle sottovoci 2106 10 20 e 2106 90 92 e diverse dagli sciroppi di zucchero, aromatizzati o addizionati di coloranti delle voci 2106 90 30 fino a 2106 90 59 | 2202 90 91 2202 90 95 2202 90 99 | Bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009, contenenti prodotti delle voci da 0401 a 0404 o materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404 | 2905 43 00 | Mannitolo | 2905 44 | D-glucitolo (sorbitolo) | ex 3505 10 | Destrina ed altri amidi e fecole modificati, esclusi gli amidi e fecole esterificati ed eterificati della sottovoce 3505 10 50 | 3505 20 | Colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati | 3809 10 | Agenti di apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove, a base di sostanze amidacee | 3824 60 | Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44 | B. Lettera dell'Autorità palestinese Signor Presidente, ho l'onore di comunicarLe che ho ricevuto la Sua lettera del […] così redatta: "Mi pregio fare riferimento ai negoziati condotti nello spirito del programma euromediterraneo per l'agricoltura (tabella di marcia di Rabat), adottato dai ministri degli esteri euromediterranei il 28 novembre 2005 e destinato ad accelerare la liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, pesce e prodotti della pesca, e ai sensi degli articoli 7, 12 e dell'articolo 14, paragrafo 2, dell'accordo euromediterraneo interinale di associazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza (in appresso: "l'Autorità palestinese"), dall'altra (in appresso: "l'accordo interinale di associazione"), in vigore dal 1° luglio 1997, nel quale si stabilisce che la Comunità e l'Autorità palestinese attuano progressivamente una maggiore liberalizzazione, fra l'altro, degli scambi di prodotti agricoli, nell'interesse di entrambe le parti. A: Le parti hanno convenuto le seguenti modifiche provvisorie dell'accordo interinale di associazione: 1. Il protocollo n. 1 è sostituito dal protocollo figurante nell'allegato I del presente accordo in forma di scambio di lettere, fatte salve le disposizioni del punto A. B: le parti hanno altresì convenuto le seguenti modifiche permanenti dell'accordo interinale di associazione: 1. L'articolo 4 è sostituito dal seguente: "Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari dell'Unione europea e della Cisgiordania e della Striscia di Gaza diversi da quelli elencati nei capitoli da 1 a 24 della nomenclatura combinata (NC) e della tariffa doganale dell'Autorità palestinese e diversi da quelli elencati nell'allegato 1, sezione 1, punto ii), dell'accordo sull'agricoltura del GATT." Il presente capitolo continua tuttavia ad applicarsi al lattosio chimicamente puro della voce NC 1702 11 00 e al glucosio e allo sciroppo di glucosio, contenenti, in peso, allo stato secco, il 99% o più di glucosio delle voci NC ex 1702 30 50 ed ex 1702 30 90." 2. Il titolo del capitolo 2 è sostituito dal seguente: "PRODOTTI AGRICOLI, PRODOTTI AGRICOLI TRASFORMATI, PESCE E PRODOTTI DELLA PESCA" 3. L'articolo 11 è sostituito dal seguente: "Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari dell'Unione europea e della Cisgiordania e della Striscia di Gaza elencati nei capitoli da 1 a 24 della nomenclatura combinata (NC) e della tariffa doganale dell'Autorità palestinese ed elencati nell'allegato 1, sezione 1, punto ii), dell'accordo sull'agricoltura del GATT, fatta eccezione per il lattosio chimicamente puro della voce NC 1702 11 00 e il glucosio e lo sciroppo di glucosio, contenenti, in peso, allo stato secco, il 99% o più di glucosio delle voci NC ex 1702 30 50 ed ex 1702 30 90, per i quali è già stato concesso l'accesso al mercato in esenzione da dazi doganali in virtù del capitolo 1." 4. L'articolo 12 è sostituito dal seguente: "L'Unione europea e l'Autorità palestinese attuano progressivamente una maggiore liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, pesce e prodotti della pesca, nell'interesse di entrambe le parti." 5. L'articolo 13 è sostituito dal seguente: "1. Ai prodotti agricoli, ai prodotti agricoli trasformati e al pesce e ai prodotti della pesca originari della Cisgiordania e della Striscia di Gaza elencati nel protocollo n. 1 si applicano, all'importazione nell'Unione europea, le disposizioni ivi contenute." 2. Ai prodotti agricoli, ai prodotti agricoli trasformati e al pesce e ai prodotti della pesca originari dell'Unione europea elencati nel protocollo n. 2 si applicano, all'importazione in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza, le disposizioni del medesimo protocollo." " 6. È inserito l'articolo 23 bis : "Revoca temporanea delle preferenze 1. Concordi sul fatto che la cooperazione amministrativa e l'assistenza sono indispensabili per l'applicazione e il controllo del trattamento preferenziale concesso a norma del presente accordo, le parti ribadiscono l'impegno a combattere le irregolarità e le frodi in materia doganale e nei settori connessi. 2. Quando una parte constata, in base a informazioni oggettive, l'assenza di cooperazione/assistenza amministrativa e/o la presenza di irregolarità o frodi ai sensi del presente accordo, può sospendere provvisoriamente il trattamento preferenziale in questione per i prodotti interessati conformemente a quanto disposto nel presente articolo. 3. Ai fini del presente articolo, per assenza di cooperazione amministrativa/assistenza si intende fra l'altro: a) la reiterata inosservanza dell'obbligo di verificare il carattere originario dei prodotti interessati; b) un reiterato rifiuto o un ritardo ingiustificato nel procedere al controllo a posteriori della prova dell'origine e/o nel comunicarne i risultati; c) il reiterato rifiuto di concedere l'autorizzazione a effettuare visite di controllo per determinare l'autenticità di documenti o l'esattezza di informazioni relative alla concessione del trattamento preferenziale in questione o un ritardo ingiustificato nello svolgere tali compiti. 4. Ai fini del presente articolo, la constatazione di irregolarità o frodi si può verificare, fra l'altro, qualora si osservi un rapido aumento, non spiegabile in modo soddisfacente, delle importazioni di beni che superi la normale capacità di produzione e di esportazione dell'altra parte, legato a informazioni oggettive relative alle irregolarità o alle frodi. 5. L'applicazione di una sospensione temporanea è subordinata alle seguenti condizioni: a) la parte che ha constatato, in base a informazioni oggettive, l'assenza di cooperazione amministrativa/assistenza e/o la presenza di irregolarità o frodi notifica senza indugio al comitato misto le sue constatazioni e le informazioni oggettive e avvia consultazioni in seno a detto comitato, in base a tutte le informazioni pertinenti e alle constatazioni oggettive, onde trovare una soluzione accettabile per entrambe le parti; b) qualora le parti abbiano avviato consultazioni in seno al predetto comitato senza trovare una soluzione accettabile entro tre mesi dalla notifica, la parte interessata può sospendere provvisoriamente il trattamento preferenziale in questione per i prodotti interessati. Tale sospensione temporanea è comunicata senza indugio al comitato; c) le sospensioni temporanee a norma del presente articolo sono limitate a quanto necessario per tutelare gli interessi finanziari della parte interessata. Esse non possono eccedere la durata di sei mesi rinnovabili qualora, alla data di scadenza, non siano mutate le condizioni che hanno giustificato la sospensione iniziale. Le sospensioni sono oggetto di consultazioni periodiche in seno al comitato misto allo scopo, in particolare, di revocarle non appena cessino di sussistere le condizioni per la loro applicazione. Ciascuna parte pubblica conformemente alle proprie procedure interne (nel caso dell'Unione europea sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea) gli avvisi agli importatori, relativi a: notifiche di cui al paragrafo 5, lettera a), decisioni di cui al paragrafo 5, lettera b), nonché la proroga o la revoca di cui al paragrafo 5, lettera c)." 7. Il protocollo n. 2 e i relativi allegati sono sostituiti da quelli figuranti nell'allegato 2 al presente accordo in forma di scambio di lettere. 8. All'accordo interinale di associazione è allegata una dichiarazione comune relativa agli ostacoli sanitari e fitosanitari o tecnici in materia di scambi, che figura all'allegato III del presente accordo in forma di scambio di lettere. C. Le parti hanno convenuto le seguenti disposizioni supplementari: 1. a) le modifiche temporanee di cui al punto A sono applicabili per un periodo di dieci anni dall'entrata in vigore del presente accordo. Tuttavia, in funzione dei futuri sviluppi economici della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, il comitato misto può prendere in considerazione un'eventuale proroga di dette modifiche. Tale decisione è adottata dal comitato misto almeno un anno prima della scadenza del periodo decennale disposto dal presente accordo in forma di scambio di lettere; b) a cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo, l'Unione europea e l'Autorità palestinese si incontrano per valutare la possibilità di accordarsi reciprocamente ulteriori concessioni permanenti relative agli scambi di prodotti agricoli, di prodotti agricoli trasformati, di pesce e di prodotti della pesca, in conformità all'obiettivo dell'articolo 12 del presente accordo interinale; c) il punto di partenza di futuri negoziati reciproci risiede nelle concessioni consolidate nell'ambito dell'accordo interinale d'associazione, di cui all'allegato IV e al protocollo n. 2 del presente accordo in forma di scambio di lettere; d) resta inteso che le condizioni commerciali concesse dall'Unione europea in esito a tali futuri negoziati possono essere meno favorevoli di quelle concesse nell'ambito del presente accordo. 2. L'articolo 7, paragrafo 1, dell'accordo interinale di associazione non si applica in attesa dell'applicazione delle modifiche temporanee di cui al punto A. Il presente accordo in forma di scambio di lettere entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla data di deposito dell'ultimo strumento di approvazione." Ho l'onore di confermarLe l'accordo dell'Autorità palestinese in merito al contenuto della Sua lettera. Voglia gradire, Signor …, i sensi della mia più alta considerazione. Fatto a Ramallah / Bruxelles, Per l'Autorità palestinese SCHEDA FINANZIARIA | Fichefin/10/857266REV1 DDG/dz 6.0.2005.1-2010 | DATA: 7.12.2010 | 1. | LINEA DI BILANCIO: Capitolo 12 — Dazi doganali e altri diritti | STANZIAMENTI: PB2011: 16 653,7 milioni di euro | 2. | TITOLO DEL PROVVEDIMENTO: Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea, da una parte, e l'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra, relativo all'ulteriore liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, pesce e prodotti della pesca e recante modifica accordo euromediterraneo interinale di associazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra | 3. | BASE GIURIDICA: Il trattato e in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5. | 4. | OBIETTIVI: Firmare un accordo volto a liberalizzare ulteriormente gli scambi commerciali bilaterali di prodotti agricoli, di prodotti agricoli trasformati e di pesce e prodotti della pesca. | 5. | INCIDENZA FINANZIARIA | PERIODO DI 12 MESI (milioni di euro) | ESERCIZIO IN CORSO 2010 (milioni di euro) | ESERCIZIO SUCCESSIVO 2011 (milioni di euro) | 5.0 | SPESE A CARICO: — DEL BILANCIO DELL'UE (RESTITUZIONI/INTERVENTI) — DEI BILANCI NAZIONALI — ALTRI | — | — | — | 5.1 | ENTRATE — RISORSE PROPRIE DELL'UE (PRELIEVI/DAZI DOGANALI) — NAZIONALI | — | — | — | 2012 | 2013 | 2014 | 5.0.1 | PREVISIONI DI SPESA | 5.1.1 | PREVISIONI DI ENTRATA | — | — | — | 5.2 | METODO DI CALCOLO: — | 6.0 | FINANZIAMENTO POSSIBILE A MEZZO STANZIAMENTI ISCRITTI NEL CAPITOLO CORRISPONDENTE DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE | SI NO | 6.1 | FINANZIAMENTO POSSIBILE MEDIANTE STORNO DI FONDI DA CAPITOLO A CAPITOLO DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE | SI NO | 6.2 | NECESSITÀ DI UN BILANCIO SUPPLEMENTARE | SI NO | 6.3 | STANZIAMENTI DA ISCRIVERE NEI BILANCI SUCCESSIVI | SI NO | OSSERVAZIONI: La proposta riguarda la firma di un accordo fra l'Unione europea e l'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, volto a liberalizzare ulteriormente gli scambi di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, pesce e prodotti della pesca, nonché a modificare l'accordo euromediterraneo interinale di associazione. La misura concerne principalmente le importazioni di prodotti soggetti al prezzo di entrata (prodotti ortofrutticoli), ossia il sistema attualmente in vigore per determinare i corrispondenti dazi agricoli per i quali non è possibile effettuare stime. Il volume delle importazioni nell'UE dei prodotti agricoli interessati è inoltre estremamente basso. Si può pertanto stimare che l'incidenza finanziaria della misura sia trascurabile. | [1] GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.