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Document 52011PC0003

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che stabilisce la posizione da adottare, a nome dell'Unione, nel Consiglio internazionale dello zucchero con riguardo alla proroga dell’accordo internazionale sullo zucchero del 1992

/* COM/2011/0003 def. - NLE 2011/0004 */

52011PC0003

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che stabilisce la posizione da adottare, a nome dell'Unione, nel Consiglio internazionale dello zucchero con riguardo alla proroga dell’accordo internazionale sullo zucchero del 1992 /* COM/2011/0003 def. - NLE 2011/0004 */


[pic] | COMMISSIONE EUROPEA |

Bruxelles, 18.1.2011

COM(2011) 3 definitivo

2011/0004 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che stabilisce la posizione da adottare, a nome dell'Unione, nel Consiglio internazionale dello zucchero con riguardo alla proroga dell’accordo internazionale sullo zucchero del 1992

RELAZIONE

L’accordo internazionale sullo zucchero del 1992 (di seguito: "l'accordo") è stato concluso dalla Comunità con la decisione 92/580/CEE[1] ed è entrato in vigore il 1° gennaio 1993 per un periodo di tre anni fino al 31 dicembre 1995. Da allora è stato regolarmente prorogato per successivi periodi di due anni. Prorogato per l’ultima volta con decisione del Consiglio internazionale dello zucchero nel maggio 2009, l’accordo resta in vigore fino al 31 dicembre 2011.

Un’ulteriore proroga di due anni dell’accordo è nell’interesse dell'Unione.

La proroga dell’accordo comporta la proroga del contributo dell'UE al bilancio amministrativo dell’accordo. Tale contributo è iscritto alla voce 05 06 01 del bilancio dell'UE (accordi internazionali in materia di agricoltura).

Scopo della presente proposta è ottenere dal Consiglio l’autorizzazione affinché la Commissione, a nome dell'Unione, possa votare in seno al Consiglio internazionale dello zucchero a favore della proroga dell’accordo fino al 31 dicembre 2013.

2011/0004 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che stabilisce la posizione da adottare, a nome dell'Unione, nel Consiglio internazionale dello zucchero con riguardo alla proroga dell’accordo internazionale sullo zucchero del 1992

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

1. L’accordo internazionale sullo zucchero del 1992 è stato concluso dalla Comunità con la decisione 92/580/CEE[2] del Consiglio ed è entrato in vigore il 1° gennaio 1993 per un periodo di tre anni fino al 31 dicembre 1995. Da allora è stato regolarmente prorogato per successivi periodi di due anni. Prorogato per l'ultima volta con decisione del Consiglio internazionale dello zucchero nel maggio 2009, l’accordo resta in vigore fino al 31 dicembre 2011. Un’ulteriore proroga è nell’interesse dell'Unione. È pertanto opportuno che la Commissione, che rappresenta l'Unione in seno al Consiglio internazionale dello zucchero, sia autorizzata a votare a favore della proroga,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo unico

La posizione dell'Unione europea nel Consiglio internazionale dello zucchero consiste nel votare a favore della proroga dell’accordo internazionale sullo zucchero del 1992 per un ulteriore periodo massimo di due anni.

La Commissione è autorizzata a esprimere tale posizione in seno al Consiglio internazionale dello zucchero.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

Settore interessato: agricoltura e sviluppo rurale Attività: aspetti internazionali del settore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale |

DENOMINAZIONE DELL'AZIONE: PROROGA DELL’ACCORDO INTERNAZIONALE SULLO ZUCCHERO DEL 1992 |

1. LINEA DI BILANCIO + DENOMINAZIONE

Rubrica 4 – L'UE come partner mondiale

05 06 01: Accordi internazionali in materia di agricoltura

2. DATI GLOBALI IN CIFRE

2.1. Dotazione totale dell'azione (parte B): 0,850 milioni di EUR

2.2. Periodo di applicazione: dall'1.1.2012 al 31.12.2013

2.3. Stima globale pluriennale delle spese (milioni di EUR), subordinata all'approvazione del bilancio 2012 e 2013 da parte dell'autorità di bilancio

2012 | 2013 | Totale |

Impegni | 0,419 | 0,431 | 0,850 |

Pagamenti | 0,419 | 0,431 | 0,850 |

2.4. Compatibilità con la programmazione finanziaria e le prospettive finanziarie

X La proposta è compatibile con la programmazione finanziaria esistente.

2.5. Incidenza finanziaria sulle entrate

X Nessuna incidenza finanziaria (si tratta degli aspetti tecnici dell'attuazione di una misura).

3. CARATTERISTICHE DI BILANCIO

Natura della spesa | Nuova | Partecipazione EFTA | Partecipazione di paesi candidati | Rubrica delle prospettive finanziarie |

Spese obblig. | Dissoc. | NO | NO | NO | 4 L'UE come partner mondiale |

4. BASE GIURIDICA

Articolo 207 in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

5. DESCRIZIONE E GIUSTIFICAZIONE

5.1. Necessità di un intervento dell'Unione

Data la sua rilevanza economica, soprattutto nel settore agricolo, è necessario che l'UE sia rappresentata negli accordi agricoli internazionali, che costituiscono un mezzo importante per seguire gli sviluppi mondiali e difendere gli interessi dell'Unione relativamente ai prodotti considerati.

Il versamento dei contributi di membro da parte dell'UE consente di conseguire gli obiettivi dell’accordo internazionale sullo zucchero. L’Organizzazione internazionale dello zucchero (International Sugar Organisation – ISO), cui compete la gestione dell’accordo, promuove gli obiettivi dell’accordo stesso quali la cooperazione internazionale, lo scambio di dati statistici, le previsioni sulle tendenze del mercato, ecc. È pertanto nell’interesse dell'UE essere membro dell’accordo.

L'UE è tenuta a versare i contributi, fissati su base annua, fintanto che rimarrà membro dell’accordo.

È evidente che se l'UE dovesse svolgere per proprio conto le attività svolte dall’ISO, il costo complessivo dell’operazione sarebbe di gran lunga superiore ai contributi versati in qualità di membro.

5.2. Azioni previste e modalità di intervento di bilancio

L'UE versa annualmente la propria quota di adesione all'Organizzazione internazionale dello zucchero.

Le somme dovute sono pagate finché l'UE rimane parte contraente dell’accordo.

La Commissione europea partecipa attivamente alle attività dell'ISO e beneficia pienamente dei vantaggi risultanti dalla sua partecipazione.

6. INCIDENZA FINANZIARIA

6.1. Incidenza finanziaria totale sulla parte B

Impegni (fino a 3 decimali): 0,850 milioni di EUR per il biennio (0,419 per il 2012 e 0,431 per il 2013).

6.2. Calcolo

Ciascun contributo è fissato in proporzione al numero di voti attribuiti al membro interessato e alla sua importanza sul mercato internazionale.

Il numero di voti assegnati all'UE è stimato in 565 su un totale di 2 000 e tale numero dovrebbe rimanere stabile per la durata della proroga. Il costo stimato per voto per il 2012 è pari a 674 EUR, che corrisponde a un contributo UE di 0,381 milioni di EUR.

Per il 2013, tenendo conto dell’adeguamento del prezzo per voto (694 EUR), il costo stimato è di 0,392 milioni di EUR. Questi importi sono stati aumentati di un margine di sicurezza del 10% (tassi di cambio, cambiamenti imprevisti nell’ambito dell’organizzazione, ecc.). Per i calcoli è stato stimato un tasso di cambio di 1,25 EUR = 1 GBP.

7. INCIDENZA SU PERSONALE E SPESE AMMINISTRATIVE

7.1. Incidenza sulle risorse umane

Tipi di posto | Personale da assegnare alla gestione dell'azione usando risorse esistenti | Totale | Descrizione delle mansioni inerenti all’azione |

Numero di posti permanenti | Numero di posti temporanei |

Funzionari o agenti temporanei | A B C | 0,2 0,1 – | – – – | 0,2 0,1 – | Preparazione per la partecipazione e seguito riservato alle riunioni dell'ISO |

Altre risorse umane | – | – | – |

Totale | 0,3 | – | 0,3 |

7.2. Incidenza finanziaria totale delle risorse umane

Tipo di risorsa umana | Importo in EUR | Metodo di calcolo |

Funzionari Agenti temporanei | 36 600 | 0,3 x 122 000 |

Altre risorse umane |

Totale | 36 600 |

8. CONTROLLO E VALUTAZIONE

8.1. Sistema di controllo

Le attività dell’ISO sono monitorate attentamente dai suoi membri e la Commissione partecipa attivamente alle riunioni periodiche dell’Organizzazione. Una relazione sulle attività dell’ISO è pubblicata periodicamente.

9. MISURE ANTIFRODE

I pagamenti saranno effettuati solo direttamente sul conto bancario dell’ISO dietro ricezione di richiesta scritta e previa verifica che la richiesta coincida con i dati concordati dal Consiglio dell’accordo internazionale sullo zucchero.

[1] GU L 379 del 23.12.1992, pag. 15.

[2] GU L 379 del 23.12.1992, pag. 15.

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