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Document 52011IP0577

Politica antiterrorismo dell’UE Risoluzione del Parlamento europeo del 14 dicembre 2011 sulla strategia antiterrorismo dell'UE: principali risultati e sfide future (2010/2311(INI))

GU C 168E del 14.6.2013, p. 45–54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 168/45


Mercoledì 14 dicembre 2011
Politica antiterrorismo dell’UE

P7_TA(2011)0577

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 dicembre 2011 sulla strategia antiterrorismo dell'UE: principali risultati e sfide future (2010/2311(INI))

2013/C 168 E/06

Il Parlamento europeo,

visti la Carta dei diritti fondamentali, gli articoli 2, 3 e 6 del trattato sull'Unione europea e i pertinenti articoli del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

viste la strategia europea per la sicurezza del 2003 (1) e la sua relazione di attuazione del 2008 (2),

vista la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio del 13 giugno 2002 sulla lotta contro il terrorismo (3) quale modificata dalla decisione quadro 2008/919/GAI (4), e segnatamente il suo articolo 10 sulla protezione e l'assistenza alle vittime,

vista la strategia antiterrorismo dell'UE del 2005 (5),

vista la strategia dell'UE volta a combattere la radicalizzazione e il reclutamento nelle fila del terrorismo (6),

visti il Programma di Stoccolma, "Un'Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini" (7), e la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 20 aprile 2010 intitolata “Creare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia per i cittadini europei: Piano d'azione per l'attuazione del programma di Stoccolma” (COM(2010)0171),

vista la relazione 2011 di Europol sulla situazione e sulle tendenze del terrorismo nell'UE (TE-SAT 2011),

vista la comunicazione presentata dalla Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio del 20 luglio 2010 sulla politica antiterrorismo dell’UE: principali risultati e sfide future (COM(2010)0386),

visto il parere del Garante europeo della protezione dei dati del 24 novembre 2010 sulla comunicazione sulla politica antiterrorismo dell’UE: principali risultati e sfide future (8),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo riguardante la comunicazione sulla politica antiterrorismo dell’UE: principali risultati e sfide future (9),

vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla strategia di sicurezza interna dell'UE in azione: cinque tappe verso un'Europa più sicura (COM(2010)0673),

visti la Convenzione del Consiglio d'Europa del 1983 relativa al risarcimento delle vittime di reati violenti (CETS n. 116), la Convenzione del Consiglio d'Europa del 2005 sulla prevenzione del terrorismo (CETS n. 196), gli orientamenti del Consiglio d'Europa del 2005 sulla protezione delle vittime di attacchi terroristici, la raccomandazione (2006)8 del Consiglio d'Europa del 2006 sull'assistenza alle vittime della criminalità, e la proposta di direttiva del 2011 della Commissione che istituisce norme minime riguardanti i diritti, l’assistenza e la protezione delle vittime di reato (COM(2011)0275),

visti la revisione intermedia del 7o programma quadro per la ricerca e il Libro verde intitolato "Trasformare le sfide in opportunità: verso un quadro strategico comune per il finanziamento della ricerca e dell'innovazione dell'Unione europea",

viste le sue varie risoluzioni relative alla lotta al terrorismo,

visti il regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio del 27 dicembre 2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo (10) e la posizione comune 2001/931/PESC del Consiglio del 27 dicembre 2001 relativa all’applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo (11),

visto l'articolo 48 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e i pareri della commissione per gli affari esteri e della commissione giuridica (A7-0286/2011),

A.

considerando che, dopo gli efferati attentati dell'11 settembre 2001, il primo decennio del XXI secolo è stato caratterizzato dalla "guerra al terrorismo", in particolare per quanto riguarda l'approccio degli Stati Uniti; considerando che, sebbene questi attentati o altri di simile entità non abbiano avuto luogo sul territorio europeo, essi sono stati in parte pianificati e preparati in Europa e molti europei li hanno percepiti come un attacco ai propri valori e al proprio sistema di vita;

B.

considerando che nel XXI secolo l'Unione europea è stata maggiormente bersaglio e vittima del terrorismo e fa fronte a una minaccia costante;

C.

considerando che i gravi atti terroristici avvenuti sul territorio dell'UE dopo gli attentati dell'11 settembre 2001 negli Stati Uniti, fra cui gli attentati terroristici di Madrid nel 2004 e di Londra nel 2005, hanno avuto un impatto rilevante sul senso di sicurezza comune dei cittadini dell'UE;

D.

considerando che la relazione 2011 di Europol sulla situazione e sulle tendenze del terrorismo nell'UE (TE-SAT 2011) indica che la minaccia di attacchi terroristici nell'Unione europea resta grave e che i legami tra il terrorismo e la criminalità organizzata sembrano essere in crescita, e rileva che rispetto al 2006 si registra una tendenza alla diminuzione di attacchi terroristici rivendicati da organizzazioni terroristiche separatiste o ad esse attribuiti, sebbene si tratti ancora della maggioranza degli attacchi terroristici complessivi nell'UE;

E.

considerando che il programma di Stoccolma individua due minacce alla sicurezza interna, terrorismo internazionale e criminalità organizzata, che in molti casi operano negli stessi settori di attività, come ad esempio il traffico di armi e di stupefacenti;

F.

considerando che il terrorismo non è un fenomeno recente; che negli ultimi decenni il terrorismo ha assunto nuove forme, quali il terrorismo informatico, e le reti terroristiche sono divenute più elaborate in termini di strutture, mezzi e finanziamenti, rendendo quindi la minaccia terroristica ancora più complessa; che l'antiterrorismo è sempre rientrato nell'ambito di competenza degli Stati membri e nella regolare azione di applicazione della legge; che gli attacchi dell'11 settembre 2001 e quelli di Madrid e di Londra hanno indotto un cambiamento radicale nella percezione del fenomeno terroristico e nelle metodologie e negli strumenti di lotta al terrorismo; che come risultato di questi attentati il terrorismo è divenuto una questione che riguarda la sicurezza dell'intera Unione europea e non solo la sicurezza nazionale degli Stati membri, con un inquadramento giuridico assai diverso;

G.

considerando che, nonostante la mancanza di definizioni internazionali inequivoche di terrorismo, l'UE ha definito i reati di terrorismo nella decisione quadro 2002/475/GAI;

H.

considerando che la cooperazione internazionale è essenziale per privare il terrorismo delle sue basi finanziarie, logistiche e operative;

I.

considerando che, sebbene le esperienze di terrorismo e i livelli di minaccia differiscano tra gli Stati membri dell'Unione, occorre un approccio UE comune, poiché l'attività operativa del terrorismo è spesso paneuropea e i terroristi, nel perpetrare i loro reati, approfittano dell'eterogeneità del diritto e delle capacità antiterrorismo in Europa nonché dell'eliminazione dei controlli alle frontiere;

J.

considerando che anche i cittadini dell'UE e gli altri cittadini vogliono che la loro sicurezza sia garantita all'interno e all'esterno dell'UE e che l'UE ha un ruolo di rilievo da svolgere a tale riguardo;

K.

considerando che gli atti terroristici mettono gravemente in pericolo i diritti umani, minacciano la democrazia, mirano a destabilizzare i governi legittimamente costituiti, indeboliscono le società civili pluralistiche e costituiscono una sfida alle aspirazioni di tutti di condurre un'esistenza senza paure;

L.

considerando che le politiche di lotta al terrorismo devono mirare a combattere gli obiettivi del terrorismo e l'esecuzione di atti terroristici, che cercano di distruggere il tessuto di società libere, aperte e democratiche; che l'obiettivo principale della lotta al terrorismo deve essere quello di proteggere e rafforzare il tessuto delle società democratiche potenziando le libertà civili e il controllo democratico, garantendo la sicurezza e l'incolumità dei cittadini europei, individuando e perseguendo i responsabili di atti terroristici e rispondendo alle conseguenze di un attacco terroristico attraverso politiche di inclusione, cooperazione transfrontaliera giudiziaria e di polizia e una strategia efficace e coordinata a livello UE; che l'efficacia delle politiche antiterrorismo deve essere misurata alla luce di tali obiettivi; che l'approccio alla lotta al terrorismo con più probabilità di successo consiste nel concentrarsi sulla prevenzione dell'estremismo violento e della sua escalation;

M.

considerando che la strategia per la lotta al terrorismo dell'Unione europea deve pertanto occuparsi non solo delle conseguenze del terrorismo ma anche delle sue cause;

N.

considerando che la lotta all'estremismo violento è un elemento essenziale nella prevenzione e repressione del terrorismo;

O.

considerando che antiterrorismo significa contrastare tutte le forme di terrorismo, fra cui il terrorismo informatico, il narcoterrorismo e la capacità di interconnessione dei gruppi terroristici con e all'interno di molteplici attività criminali, nonché le tattiche a cui il terrorismo ricorre per essere operativo, quali i finanziamenti illeciti, le estorsioni finanziarie, il riciclaggio di denaro e la copertura delle operazioni dei gruppi terroristici tramite presunte entità giuridiche o istituzioni;

P.

considerando che il terrorismo è un problema di Stato e che quindi spetta alle istituzioni democratiche elaborare e mantenere gli orientamenti fondamentali della politica antiterroristica cercando al contempo di ottenere il massimo consenso politico e sociale possibile; che la lotta democratica contro il terrorismo, nel contesto imprescindibile dello stato di diritto e della supremazia della legge, è responsabilità di tutti i partiti politici rappresentati nelle istituzioni democratiche, siano essi al governo o all'opposizione; che ciò rende raccomandabile mantenere una definizione della politica antiterrorismo secondo cui in tutte le società democratiche essa è di pertinenza dei governi, risultato del confronto legittimo tra partiti politici e quindi della competizione elettorale;

Q.

considerando che è ragionevole quantificare i costi e i benefici delle politiche antiterrorismo, poiché i decisori politici devono sapere se le loro decisioni producono l'impatto desiderato e i cittadini hanno il diritto di chiamare i propri rappresentanti a rispondere del loro operato;

R.

considerando che, a dieci anni dagli attentati che hanno sconvolto il mondo, è venuto il momento di tracciare un bilancio dei risultati ottenuti nella lotta al terrorismo; considerando che grazie alla valutazione è infatti possibile elaborare politiche più efficienti ed efficaci e che in qualsiasi democrazia moderna le decisioni politiche devono essere oggetto di frequenti valutazioni e revisioni;

S.

considerando che ben poco è stato fatto per valutare fino a che punto le politiche antiterrorismo dell'UE abbiano raggiunto gli obiettivi prefissati; che il Parlamento europeo ha sollecitato a più riprese una valutazione approfondita delle politiche antiterrorismo dell'UE, poiché la valutazione e la verifica sono presupposti per la trasparenza e l'obbligo di rendere conto dei responsabili politici; che la mancanza di una valutazione adeguata in merito a tali politiche è principalmente dovuta al fatto che gran parte di tale attività si effettua nell'ambito delle politiche di intelligence e sicurezza, ove vige una tradizione di segretezza;

T.

considerando che l'obiettivo ripetutamente perseguito dagli attentati terroristici è quello di provocare un altissimo numero di vittime, sfidando le capacità istituzionali esistenti;

U.

considerando che i terroristi colpiscono civili innocenti al fine di raggiungere l'obiettivo di distruggere la democrazia; che le vittime di lesioni, danni o perdita dei propri cari in attacchi terroristici hanno diritto al nostro sostegno e alla nostra solidarietà, nonché alla riparazione, alla compensazione e all'assistenza;

V.

considerando che è indispensabile che sia fatta giustizia, che i colpevoli siano portati in giudizio e che i reati terroristici non restino impuniti e considerando che la posizione delle vittime come testimoni in procedimenti giudiziari richiede speciale attenzione;

W.

considerando che la responsabilità e l'obbligo di rendere conto sono fattori essenziali per la legittimazione democratica delle politiche antiterrorismo e che gli errori, le azioni illegittime e le violazioni del diritto internazionale e dei diritti umani devono essere indagati e perseguiti a livello giudiziario;

X.

considerando che le misure antiterrorismo devono rispettare i diritti stabiliti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e che tutte le misure adottate in tale ambito influiscono reciprocamente sulle libertà civili;

Y.

considerando che la sorveglianza di massa è diventata una caratteristica fondamentale delle strategie antiterrorismo e che la raccolta su ampia scala di dati personali, le tecnologie di rilevamento e identificazione, la tracciatura elettronica, l'estrapolazione di dati, la profilazione, la valutazione dei rischi e l'analisi comportamentale sono tutte tecniche usate ai fini della prevenzione del terrorismo; che tali strumenti comportano il rischio di trasferire l'onere della prova sul cittadino; che l'efficacia e le percentuali di successo di questi strumenti di prevenzione del terrorismo sono dubbi e che lo scambio di informazioni tra agenzie è inadeguato,

Z.

considerando che le autorità pubbliche si avvalgono sempre più frequentemente di dati raccolti per scopi commerciali o privati; che le aziende private nell'ambito di diversi settori sono obbligate a conservare e fornire dati sensibili contenuti nelle banche dati relative ai loro clienti; che i costi connessi all'archiviazione e al recupero dei dati (sia a livello di investimenti infrastrutturali che di costi operativi) sono ingenti;

AA.

considerando l'urgente necessità di una definizione giuridica uniforme del concetto di "profilazione" sulla base dei pertinenti diritti fondamentali e delle norme in materia di protezione dei dati, onde ridurre le incertezze su quali siano le attività vietate e quali quelle non vietate;

Osservazioni generali

1.

accoglie con favore la comunicazione della Commissione e ricorda che deve essere connessa con la futura strategia di sicurezza interna dell’UE; deplora, tuttavia, che il suo campo d'applicazione sia piuttosto ristretto, si limiti all'attuazione delle misure politiche concordate e non copra politiche nazionali di lotta al terrorismo o misure nazionali che traspongono le politiche concordate a livello europeo o internazionale, e lamenta che non sia stato effettuato un esame più approfondito delle possibili carenze giuridiche o della potenziale sovrapposizione o duplicazione delle azioni e degli strumenti di lotta al terrorismo adottati a livello UE; sottolinea l'importanza di un approccio coerente, a livello di UE e di Stati membri, alle iniziative adottate in materia di sicurezza interna, con particolare riferimento al terrorismo e alla criminalità organizzata;

2.

deplora altresì che la comunicazione non tratti sufficientemente e non sviluppi in maggiore dettaglio le misure adottate dalle Direzioni generali diverse dalla DG Giustizia (come TRAN, ENTR o MARKT) e non fornisca un'idea precisa di come tali misure interagiscano e dove si sovrappongano o siano carenti; ritiene che debbano essere considerati anche tutti i succitati livelli, poiché le misure europee, nazionali e internazionali si completano vicendevolmente e la valutazione di singole misure non fornisce un'immagine a tutto tondo dell'impatto delle politiche antiterrorismo in Europa;

3.

deplora che non sia stata colta l'opportunità per illustrare in che modo determinati strumenti antiterrorismo dell'UE, come la conservazione dei dati, l'accordo relativo ai dati del codice di prenotazione dei passeggeri (PNR) e l'accordo Swift, si iscrivano nella strategia antiterrorismo dell'Unione europea;

4.

è del parere che le politiche dell'UE in tale ambito debbano sempre improntarsi alla Carta dei diritti fondamentali, a cui devono ispirarsi anche gli Stati membri sia nell'attuazione di tali politiche che nella cooperazione con le terze parti e con i paesi terzi;

5.

sottolinea la necessità che l'Unione europea, i suoi Stati membri e i suoi paesi partner fondino la propria strategia per la lotta al terrorismo internazionale sullo stato di diritto e sul rispetto dei diritti fondamentali; sottolinea inoltre che l'azione esterna dell'Unione europea in materia di lotta al terrorismo internazionale deve mirare in primo luogo alla prevenzione ed evidenzia la necessità di promuovere il dialogo, la tolleranza e la comprensione tra le varie culture, civiltà e religioni;

6.

ricorda che le politiche antiterrorismo devono conformarsi ai criteri stabiliti in materia di necessità, efficacia, proporzionalità, libertà civili, stato di diritto, controllo democratico e obbligo di rendere conto che l'Unione si è impegnata a sostenere e sviluppare e che accertare se tali requisiti sono rispettati o meno deve costituire parte integrante di una valutazione di tutti gli sforzi della lotta antiterrorismo dell'UE; ritiene che tali politiche debbano essere elaborate conformemente alle disposizioni del diritto primario dell'UE e, in particolare, debbano attribuire priorità al rispetto dei diritti sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

7.

ribadisce che misure restrittive quali confisca, sequestro e congelamento di beni e capitali riconducibili a persone fisiche o giuridiche e a organizzazioni dedite o implicate in attività terroristiche possono risultare utili quali strumenti antiterrorismo, ma che esse devono conformarsi pienamente all'articolo 75 del TFUE e alla Carta dei diritti fondamentali;

8.

ritiene che la prevenzione, l'investigazione e il perseguimento delle attività terroristiche siano politiche cruciali a livello dell'UE e debbano far parte di un approccio sistematico basato non su norme di emergenza ma su una strategia coerente e fondata sulle necessità, nonché debbano essere efficaci sotto il profilo degli obiettivi e dei costi ed evitare la duplicazione delle misure e gli usi impropri da parte di istituzioni, agenzie e organi di competenza;

9.

sottolinea che la valutazione di un decennio di politiche UE antiterrorismo deve condurre a obiettivi politici chiaramente definiti;

10.

ritiene che il terrorismo sia un fenomeno in costante trasformazione da combattere con una politica di lotta al terrorismo che risponda alla stessa evoluzione;

11.

ritiene buona la decisione di approfondire e sviluppare i quattro aspetti essenziali della strategia antiterrorismo: prevenire, proteggere, perseguire e reagire;

12.

è del parere che la prevenzione, l'investigazione e il perseguimento delle attività terroristiche debbano essere fondati sul rafforzamento della cooperazione giudiziaria e di polizia a livello dell'UE, unitamente al pieno controllo parlamentare e al totale completamento nei tempi previsti della tabella di marcia per una serie di garanzie procedurali uniformi ad alto livello;

13.

ritiene che la formazione e la sensibilizzazione del personale delle autorità giudiziarie e di polizia vada considerata una priorità per migliorare la preparazione nella lotta al terrorismo in tutta l'Unione europea;

14.

sottolinea a tal riguardo l'importanza della cooperazione degli Stati membri con l'OLAF e con altre agenzie dell'UE quali Europol, Eurojust e CEPOL;

15.

invita la Commissione a valutare integralmente l'insieme delle politiche e delle misure antiterrorismo adottate e a concentrarsi sulle sfide future, tra le quali figurano la riforma di Europol ed Eurojust alla luce delle nuove potenzialità offerte dal trattato di Lisbona, la necessità di norme uniformi per l'ottenimento di prove e lo svolgimento di indagini, la costituzione di squadre investigative comuni, il rafforzamento del quadro UE per la formazione del personale giudiziario e di polizia e adeguate politiche di inclusione e di integrazione;

16.

ritiene che le misure antiterrorismo debbano essere commisurate al livello della minaccia e debbano essere adeguate in risposta tanto a un aumento che a una diminuzione del livello di minaccia; rileva che le misure antiterrorismo, in termini sia di nuove competenze governative che di agenzie, devono essere concepite in modo tale da potere essere tanto intensificate quanto ridotte, a seconda della situazione;

17.

ricorda che la radicalizzazione e il reclutamento rappresentano a lungo termine la minaccia più importante e persistente, come sottolineato nella comunicazione della Commissione, e costituiscono pertanto l'asse su cui l'UE deve concentrare le proprie strategie di prevenzione per contrastare il terrorismo proprio all'inizio della catena; sottolinea che gli investimenti nelle politiche contro il razzismo e la discriminazione costituiscono uno strumento fondamentale per fronteggiare e impedire la radicalizzazione e il reclutamento di potenziali terroristi;

18.

ricorda l'importante contributo offerto da molte ONG e dalla società civile, spesso con il cofinanziamento dell'UE e dei suoi Stati membri, a favore dello sviluppo socioeconomico, del consolidamento della pace, della costruzione della nazione e della democratizzazione, tutti fattori essenziali per contrastare la radicalizzazione e il reclutamento;

19.

chiede l'elaborazione di una strategia globale sull'interconnessione tra criminalità organizzata, traffico di droga e terrorismo a livello internazionale; incoraggia l'analisi continua delle nuove tendenze e caratteristiche osservate nella diversificazione, nella radicalizzazione e nel reclutamento nonché di quelle relative al ruolo delle organizzazioni non governative internazionali nel finanziamento al terrorismo;

20.

invita la Commissione e gli Stati membri a prevenire l'intensificarsi dell'estremismo;

21.

richiama l'attenzione sulla necessità di ampliare gli esistenti partenariati strategici di lotta al terrorismo con paesi al di fuori dell'Europa e di crearne di nuovi, a condizione che tali partenariati rispettino i diritti umani; mette l'accento sulla cooperazione strategica tra l'Unione europea e gli Stati Uniti ed evidenzia la necessità di cooperare con altri partner, ribadendo al contempo l'importanza che l'UE attribuisce alla protezione dei dati personali dei cittadini e dei loro diritti umani e civili;

22.

sottolinea che la lotta al terrorismo è parte integrante delle relazioni dell'Unione con i paesi terzi; chiede un aumento dei finanziamenti a favore di misure di sostegno alla lotta al terrorismo nell'ambito del prossimo strumento per la stabilità, onde evitare il fallimento di Stato; concorda al riguardo nel considerare zone prioritarie l'Asia meridionale, in particolare il Pakistan e l’Afghanistan, la regione del Sahel (Mauritania, Mali, Niger), la Somalia e lo Yemen; valuta positivamente la presentazione della strategia dell'Unione europea per la sicurezza e lo sviluppo del Sahel, il 21 marzo 2011, e invita il Consiglio ad adottare la strategia di concerto con il Parlamento europeo; valuta positivamente l'inserimento di clausole antiterrorismo negli accordi internazionali;

23.

invita la Commissione, l'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e il Consiglio ad applicare rapidamente le disposizioni relative alla clausola di solidarietà introdotta dal trattato di Lisbona;

24.

insiste sull'importanza di definire un insieme uniforme di norme per la tutela e il sostegno specifici delle vittime del terrorismo, inclusi i testimoni, anche nel quadro della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce norme minime riguardanti i diritti, l’assistenza e la protezione delle vittime di reato (COM(2011)0275);

Valutazione ed esercizio di mappatura

25.

sottolinea che una valutazione corretta di dieci anni di politiche antiterrorismo dovrebbe esaminare innanzitutto se le misure adottate per prevenire e combattere il terrorismo nell'UE si fondino su dati di fatto (e non su ipotesi), rispondano alle esigenze, siano coerenti e formino parte di una strategia globale dell'UE contro il terrorismo, basata su una valutazione approfondita e completa condotta conformemente all'articolo 70 del TFUE, prevedendo che la Commissione presenti una relazione, in occasione di una riunione parlamentare congiunta del Parlamento europeo e delle commissioni parlamentari nazionali responsabili della supervisione delle attività antiterrorismo, entro sei mesi dalla data in cui lo studio viene commissionato, attingendo alle relazioni che vengono richieste alle organizzazioni e agenzie competenti, quali Europol, Eurojust, l'Agenzia per i diritti fondamentali, il Garante europeo della protezione dei dati, il Consiglio d'Europa e le Nazioni Unite;

26.

promuove un approccio olistico e globale alla politica antiterrorismo mediante l'allineamento della strategia europea in materia di sicurezza e della strategia di sicurezza interna nonché il rafforzamento dei meccanismi di coordinamento esistenti tra le strutture del Consiglio "Giustizia e affari interni", le agenzie e il Servizio europeo per l'azione esterna; sottolinea che un buon servizio di intelligence è cruciale per la lotta al terrorismo e che l'UE si trova in una posizione ottimale per facilitare la condivisione di informazioni di intelligence tra gli Stati membri, purché tale cooperazione poggi su una base giuridica adeguata e sia integrata nelle regolari procedure decisionali, ma che ciò deve essere soggetto agli stessi obblighi di rendere conto vigenti negli Stati membri; rileva di conseguenza che le informazioni di intelligence raccolte e fornite da fonti umane, oltre e più che quelle ottenute mediante tutti i mezzi tecnici disponibili, rimangono indispensabili per contrastare le reti terroristiche e prevenire tempestivamente gli attacchi;

27.

invita la Commissione a presentare una valutazione completa e dettagliata, basata sulle informazioni pubblicamente disponibili e sulle informazioni fornite dagli Stati membri nel quadro dell'articolo 70 del TFUE, che contenga almeno i seguenti elementi:

a)

un'analisi chiara della risposta alla minaccia terroristica, in base alla definizione di cui alla decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio del 13 giugno 2002 sulla lotta al terrorismo, nonché del quadro delle misure antiterrorismo per affrontare questa minaccia, in termini di efficacia, lacune nella sicurezza, prevenzione, azione giudiziaria e rafforzamento della sicurezza in Europa, inclusa l'efficacia delle agenzie dell'Unione europea e la proporzionalità di tali misure;

b)

fatti, dati e tendenze concernenti l'attività terroristica e l'attività antiterroristica;

c)

una panoramica completa dell'impatto cumulativo delle misure antiterroristiche sulle libertà civili e i diritti fondamentali, le misure adottate in paesi terzi aventi impatto diretto nell'UE e tutte le misure prese in tale ambito in connessione con le relazioni esterne, nonché la giurisprudenza in materia della Corte europea dei diritti dell'uomo, della Corte di giustizia europea e dei tribunali nazionali;

28.

invita la Commissione a indicare quali misure abbiano obiettivi diversi dalla lotta al terrorismo e a quali siano stati aggiunti ulteriori obiettivi rispetto a quello iniziale della lotta al terrorismo (abusi di mandato e slittamento di funzione), quali le attività di contrasto, le politiche d'immigrazione, la sanità pubblica o l'ordine pubblico;

29.

invita la Commissione europea a redigere una mappa completa e dettagliata di tutte le politiche antiterrorismo vigenti in Europa, con particolare riguardo alla legislazione dell'UE e a come essa sia stata recepita e attuata a livello dell'Unione; invita al contempo gli Stati membri a effettuare una valutazione globale delle loro politiche antiterrorismo, concentrandosi in particolare sull'interazione con le politiche dell'UE, le duplicazioni e le lacune, al fine di migliorare la collaborazione nella valutazione delle politiche dell'Unione, anche prevedendo tavole di concordanza che identifichino quali disposizioni del diritto degli Stati membri traspongano le disposizioni degli atti dell'UE e fornendo il proprio contributo entro le scadenze prescritte, come nel caso della direttiva per la conservazione dei dati;

30.

invita la Commissione a presentare una relazione completa e dettagliata, in base alle informazioni pubblicamente disponibili e sulle informazioni fornite dagli Stati membri nel quadro dell'articolo 70 del TFUE, che verta su tutte le risorse spese dall'Unione europea, dagli Stati membri dell'UE e da aziende private in misure aventi obiettivi di lotta al terrorismo, direttamente o indirettamente, comprese le misure specificamente rivolte alle attività antiterrorismo, le spese concernenti il personale informatico, i sistemi informatici e le banche dati impiegati in tale ambito, la tutela dei diritti fondamentali e la protezione dei dati, la democrazia, lo stato di diritto e il finanziamento della ricerca correlata alla lotta al terrorismo, e verta altresì sullo sviluppo delle relative linee di bilancio dell'Unione europea dal 2001, specificando anche le risorse destinate a questo settore da paesi terzi;

31.

chiede alla Commissione di verificare se suddette misure antiterrorismo sono attuate correttamente e di informare regolarmente il Parlamento europeo e il Consiglio al riguardo;

32.

invita la Commissione a eseguire un esame dei costi delle politiche antiterrorismo sostenute dal settore privato, nonché a fornire una panoramica generale dei settori che beneficiano di tali politiche;

Controllo democratico e obbligo di rendere conto

33.

invita la Commissione a effettuare uno studio per stabilire se le politiche antiterrorismo siano soggette a un effettivo controllo democratico, sulla base delle informazioni pubblicamente disponibili e delle informazioni fornite dagli Stati membri nel quadro dell'articolo 70 del TFUE, che contenga almeno i seguenti elementi:

a)

una valutazione dettagliata che stabilisca se i parlamenti nazionali o il Parlamento europeo abbiano avuto pieni diritti e mezzi di controllo, come l'accesso alle informazioni, tempo sufficiente per una procedura esaustiva e il diritto di modificare le proposte relative a misure antiterrorismo, incluse le misure decise a livello di organi internazionali governativi e non governativi, le attività non legislative (che godono del finanziamento) dell'UE, come i programmi di ricerca, e le misure adottate da paesi terzi eventi incidenza extraterritoriale nell'UE;

b)

indicazione della necessità che le misure antiterrorismo contemplino un accurato test di proporzionalità;

c)

una panoramica della classificazione dei documenti, un'illustrazione delle tendenze nell'utilizzo della classificazione nonché dati riguardanti l'accesso accordato a documenti relativi alle politiche antiterrorismo;

d)

una panoramica degli strumenti di controllo democratico della cooperazione transfrontaliera delle agenzie di intelligence, e più specificamente del SitCen, della Capacità di vigilanza, del Centro di Crisi, della Clearing House del Consiglio e del COSI;

34.

chiede inoltre, per quanto riguarda le misure antiterrorismo, che si tenga conto del principio di proporzionalità e vengano rispettati i diritti fondamentali dei cittadini, fermo restando che tutte le misure di questo tipo devono essere conformi alla legge e allo stato di diritto;

35.

invita la Commissione, gli Stati membri e le autorità giudiziarie competenti a indagare su qualsiasi atto illecito o violazione dei diritti umani, del diritto internazionale e dell'ordinamento giuridico laddove vi sia qualsiasi prova o sospetto di tale azione o violazione, e chiede agli Stati membri di assicurare che vi venga posto rimedio;

36.

attende con interesse le conclusioni della relazione di follow-up della commissione temporanea TDIP del Parlamento europeo sul presunto trasporto e detenzione illegale di prigionieri in paesi europei da parte della CIA, e chiede l'attuazione di tutte le pertinenti raccomandazioni del Parlamento europeo;

37.

sottolinea che l'UE deve aiutare gli USA a trovare opportune soluzioni alla questione della chiusura di Guantánamo e a garantire ai detenuti un processo equo;

38.

sollecita al riguardo il Consiglio e la Commissione, in sede di revisione delle misure concernenti le liste nere e il congelamento dei beni, a considerare in particolare la posizione delle ONG e della società civile, in modo da garantire che le ONG non siano inserite nelle liste nere "per associazione" e non siano indebitamente ostacolate nel loro lavoro con le organizzazioni partner;

39.

è al corrente del ricorso della Commissione avverso la sentenza del Tribunale nella recente causa Kadi/Commissione; invita tutti gli attori a effettuare una revisione approfondita del regime di sanzioni, garantendo che quest'ultimo sia pienamente in linea con le norme internazionali in materia di diritti umani e con lo stato di diritto, conformemente alla pertinente giurisprudenza; è del parere che chi è colpito da sanzioni dovrebbe ricevere informazioni che sostanzino tale provvedimento e avere diritto a un effettivo ricorso giurisdizionale;

40.

invita la Commissione e il Consiglio a indagare sull'eventuale raccolta di dati personali per finalità di contrasto condotta senza un'adeguata base giuridica o mediante procedure irregolari o addirittura illegali;

Monitoraggio e profilazione

41.

sollecita la Commissione a effettuare un test obbligatorio di proporzionalità e una valutazione d'impatto completa per ogni proposta che comporti la raccolta su ampia scala di dati personali, tecnologie di rilevamento e identificazione, tracciatura elettronica, estrapolazione di dati e profilazione, valutazione dei rischi e analisi comportamentali o tecniche analoghe;

42.

sottolinea la necessità di migliorare l'uso dei dati: la raccolta di dati deve essere autorizzata esclusivamente dopo aver esplicitamente dimostrato il principio della necessità, la mancanza di sovrapposizione con altre misure vigenti e l'assenza di eventuali provvedimenti meno invasivi, e soltanto sulla base della rigorosa limitazione a una finalità specifica, della riduzione al minimo dei dati e laddove si verifichi un radicale miglioramento della condivisione e del trattamento dei dati;

43.

invita il Garante europeo della protezione dei dati e l'Agenzia per i diritti fondamentali a riferire sul livello della protezione dei diritti fondamentali e dei dati di carattere personale nell'ambito della politica contro il terrorismo dell'Unione europea;

44.

esorta la Commissione e il Consiglio a precisare con chiarezza la divisione del lavoro tra il Coordinatore antiterrorismo e l'Alto Rappresentante;

45.

invita il Coordinatore antiterrorismo a elaborare una relazione sull'utilizzo delle informazioni di intelligence raccolte e fornite da fonti umane e sulla sua cooperazione con i servizi di intelligence stranieri nelle strategie europee per la lotta al terrorismo;

46.

invita la Commissione ad avanzare proposte per il rafforzamento della protezione delle libertà civili, della trasparenza e del controllo democratico nell'ambito delle strategie di lotta al terrorismo, migliorando ad esempio l'accesso ai documenti attraverso il varo di una legge UE per la libertà dell'informazione e rafforzando l'agenzia per i diritti fondamentali, il GEPD e il gruppo di lavoro dell'articolo 29;

47.

invita la Commissione a presentare una proposta di modifica della decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio sulla lotta contro il terrorismo, da ultimo modificata nel 2008, al fine di rafforzare le norme sulla protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali, tra l'altro aggiornando la definizione di reati terroristici, e di collegarle più strettamente ai vigenti strumenti UE in materia di diritti umani, in particolare alla Carta dei diritti fondamentali;

48.

invita la Commissione a includere una definizione giuridica uniforme del concetto di "profilazione";

49.

invita la Commissione a presentare una proposta di quadro legislativo in materia di protezione dei dati che comprenda la politica estera e di sicurezza comune, sulla base dell'articolo 16 del TFUE e fatte salve le norme specifiche stabilite all'articolo 39 del TUE;

*

* *

50.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


(1)  Un'Europa sicura in un mondo migliore - Strategia europea in materia di sicurezza, approvata dal Consiglio europeo tenutosi a Bruxelles il 12 dicembre 2003 ed elaborata sotto la responsabilità dell'Alto rappresentante dell'UE Javier Solana.

(2)  Relazione sull'attuazione della strategia europea in materia di sicurezza - Garantire sicurezza in un mondo in piena evoluzione, S 407/08.

(3)  GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3.

(4)  GU L 330 del 9.12.2008, pag. 21.

(5)  Documento del Consiglio 14469/4/2005.

(6)  Documento del Consiglio 14781/1/2005. La strategia è stata rivista nel novembre 2008. Documento del Consiglio n. 15175/2008.

(7)  GU C 115 del 4.5.2010, pag. 1.

(8)  GU C 56 del 22.2.2011, pag. 2.

(9)  SOC 388 - CESE 800/2011.

(10)  GU L 344 del 28.12.2001, pag. 70.

(11)  GU L 344 del 28.12.2001, pag. 93.


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