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Document 52011IP0512
Banning cluster munitions European Parliament resolution of 17 November 2011 on banning cluster munitions
Messa al bando delle munizioni a grappolo Risoluzione del Parlamento europeo del 17 novembre 2011 sulla messa al bando delle munizioni a grappolo
Messa al bando delle munizioni a grappolo Risoluzione del Parlamento europeo del 17 novembre 2011 sulla messa al bando delle munizioni a grappolo
GU C 153E del 31.5.2013, p. 132–134
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
31.5.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 153/132 |
Giovedì 17 novembre 2011
Messa al bando delle munizioni a grappolo
P7_TA(2011)0512
Risoluzione del Parlamento europeo del 17 novembre 2011 sulla messa al bando delle munizioni a grappolo
2013/C 153 E/16
Il Parlamento europeo,
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vista la Convenzione sulle munizioni a grappolo (CCM) entrata in vigore il 1o agosto 2010 e che, alla data dell'8 novembre 2011, era stata approvata da 111 Stati (108 firmatari, tra cui 3 Stati membri dell'UE, 63 ratifiche, di cui 19 Stati membri dell'UE, e 3 adesioni), |
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visto il progetto di protocollo VI sulle munizioni a grappolo, del 26 agosto 2011, che dovrebbe essere allegato alla Convenzione sulla proibizione o la limitazione dell'uso di alcune armi convenzionali che possono essere considerate dannose o aventi effetti indiscriminati (CCW), |
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vista la risoluzione sulla Convenzione sulle munizioni a grappolo adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 2 dicembre 2008, |
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visto il messaggio del Segretario generale delle Nazioni Unite, destinato alla seconda riunione delle Parti della Convenzione sulle munizioni a grappolo, trasmesso da Sergio Duarte, alto rappresentante per il disarmo, il 13 settembre 2011 a Beirut, |
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viste le dichiarazioni del vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'UE per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Catherine Ashton, in particolare quella del 1o agosto 2010 relativa alla Convenzione sulle munizioni a grappolo e quella del 29 aprile 2011 sulle denunce riguardanti l'utilizzo di munizioni a grappolo in Libia, |
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vista la sua risoluzione del 20 novembre 2008 sulla Convenzione sulle munizioni a grappolo (1), |
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vista la sua risoluzione dell'8 luglio 2010 sull'entrata in vigore della Convenzione sulle munizioni a grappolo (CCM) e il ruolo dell'Unione europea (2), |
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vista la sua risoluzione del 7 luglio 2011 sui progressi nella lotta contro le mine (3), |
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visto l'articolo 110, paragrafo 4, del suo regolamento, |
A. |
considerando che le munizioni a grappolo rappresentano un grave rischio per le popolazioni civili, a causa dell'azione letale ad ampio raggio che le caratterizza, e che in contesti post-bellici l'impiego di tali munizioni ha tragicamente ferito o ucciso numerosi civili (le submunizioni inesplose, infatti, vengono spesso trovate da bambini e da altre persone innocenti ignare del pericolo); |
B. |
considerando che il sostegno della maggior parte degli Stati membri dell'Unione europea, le iniziative parlamentari e il lavoro svolto dalle organizzazioni della società civile sono stati decisivi per la positiva conclusione del "processo di Oslo" e la conseguente entrata in vigore della Convenzione sulle munizioni a grappolo; considerando che 22 Stati membri dell'UE hanno aderito alla CCM mentre cinque non l'hanno né firmata né ratificata; |
C. |
considerando che la CCM vieta agli Stati aderenti di utilizzare, sviluppare, produrre o altrimenti acquisire, stoccare, conservare o trasferire ad altri, direttamente o indirettamente, le munizioni a grappolo nonché di assistere, incoraggiare o indurre qualcuno a impegnarsi in attività non consentite agli Stati aderenti in virtù della Convenzione; |
D. |
considerando che la CCM stabilisce un nuovo criterio umanitario per l'assistenza alle vittime includendo nel concetto, oltre alle persone direttamente colpite dalle munizioni a grappolo, anche le famiglie e le comunità delle stesse rimaste coinvolte; |
E. |
considerando che il testo proposto del protocollo VI alla CCW, che sarà discusso in occasione della Quarta conferenza di riesame della CCW, non è giuridicamente compatibile con la CCM né complementare alla stessa; che, mentre gli Stati aderenti alla CCM hanno l'obbligo giuridico di distruggere tutte le munizioni, con il progetto di protocollo in parola sarebbero vietate solo le munizioni a grappolo antecedenti al 1980, sarebbe introdotto un lungo periodo di transizione in virtù del quale l'osservanza della Convenzione potrebbe essere posticipata di almeno 12 anni, sarebbe autorizzato l'utilizzo di munizioni a grappolo dotate di un solo meccanismo di autodistruzione e sarebbe concessa agli Stati la possibilità di fare ricorso alle munizioni a grappolo caratterizzate da un cosiddetto tasso di mancata esplosione pari o inferiore all'1 %; |
F. |
considerando che, dal momento della firma della CCM, sarebbero state recentemente impiegate munizioni a grappolo contro la popolazione civile in Cambogia, in Tailandia e in Libia, e che si impongono attualmente misure urgenti per garantire la rimozione delle sottomunizioni a grappolo inesplose onde evitare che mietano altre vittime (morti e feriti); |
1. |
invita gli Stati membri a non adottare, approvare o successivamente ratificare un protocollo alla CCW che consenta l'utilizzo delle munizioni a grappolo, vietate ai sensi della CCM, e chiede al Consiglio e agli Stati membri di agire di conseguenza in occasione della Quarta conferenza di riesame della CCW che si terrà dal 14 al 25 novembre 2011 a Ginevra; |
2. |
esprime profondo rammarico per la minaccia rappresentata dal progetto di protocollo VI, che sarà discusso in occasione della citata conferenza, in termini di minor chiarezza e rigore della norma di diritto umanitario internazionale stabilito dalla CCM, che impone un divieto globale sulle munizioni a grappolo, nonché per l'indebolimento della protezione dei civili che detto protocollo comporterebbe; |
3. |
esorta gli Stati a riconoscere le conseguenze umanitarie e l'elevato costo politico del sostegno al progetto di protocollo proposto, dal momento che lo stesso contiene numerose deroghe e lacune in virtù delle quali l'utilizzo delle munizioni a grappolo risulterebbe lecito; |
4. |
invita gli Stati membri e i paesi candidati all'adesione all'Unione europea che non sono parti contraenti della CCM ad aderire alla convenzione e chiede inoltre agli Stati firmatari della CCM di ratificarla al più presto; |
5. |
ritiene che il protocollo VI alla CCW non sia compatibile con la CCM e che gli Stati membri firmatari di quest'ultima abbiano l'obbligo giuridico di opporsi strenuamente all'introduzione del protocollo stesso e di respingerla; |
6. |
esorta vivamente il vicepresidente/alto rappresentante a ricordare agli Stati membri gli obblighi giuridici loro imposti dalla CCM; invita il vicepresidente/alto rappresentante a dare particolare rilevanza all'obiettivo tematico della riduzione della minaccia costituita dalle munizioni a grappolo e ad adoperarsi ai fini dell'adesione dell'Unione europea alla CCM, ormai possibile grazie all'entrata in vigore del trattato di Lisbona; |
7. |
accoglie con favore il fatto che 15 Stati aderenti e firmatari abbiano portato a termine la distruzione delle scorte, che altri 12 si apprestino a completarla entro il termine previsto e che le operazioni di bonifica siano in corso in 18 paesi e in altre tre regioni; |
8. |
esorta gli Stati membri che non hanno ancora aderito alla CCM ma che intendono ridurre l'impatto umanitario delle munizioni a grappolo ad adottare misure nazionali incisive e trasparenti, ad esempio una moratoria sull'utilizzo, la produzione e il trasferimento di munizioni a grappolo, nonché a dare urgentemente avvio alla distruzione delle scorte di munizioni appartenenti alla categoria in oggetto; |
9. |
invita gli Stati membri che hanno firmato la CCM a varare provvedimenti normativi necessari per attuarla a livello nazionale; esorta gli Stati membri a garantire la trasparenza in relazione agli sforzi profusi in risposta alla presente risoluzione e a riferire regolarmente, ad esempio ai rispettivi parlamenti nazionali, in merito alle attività svolte nel quadro della Convenzione; |
10. |
chiede al Consiglio e alla Commissione di includere negli accordi con i paesi terzi un riferimento alla messa al bando delle munizioni a grappolo in qualità di clausola standard, aggiuntiva rispetto a quella sulla non proliferazione delle armi di distruzione di massa, in particolare nel contesto delle relazioni dell'Unione con i paesi vicini; |
11. |
invita il Consiglio e la Commissione a integrare pienamente la lotta alle munizioni a grappolo nei programmi comunitari di assistenza in modo da aiutare i paesi terzi a distruggere le scorte e a erogare gli aiuti umanitari; |
12. |
chiede agli Stati membri, al Consiglio e alla Commissione di adottare provvedimenti volti a scoraggiare la fornitura di munizioni a grappolo ad attori non statali; |
13. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e dei paesi candidati all'adesione, nonché al Segretario generale delle Nazioni Unite e alla Coalizione contro le munizioni a grappolo. |
(1) GU C 16 E del 22.1.2010, pag. 61.
(2) Testi approvati, P7_TA(2010)0285.
(3) Testi approvati, P7_TA(2011)0339.