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Document 52011DC0382
REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL AND THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE on the implementation of Council Regulation (EC) No 116/2009 of 18 December 2008 on the export of cultural goods1 January 2000 - 31 December 2010
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO, AL CONSIGLIO E AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO concernente l'attuazione del regolamento (CE) n. 116/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo all'esportazione di beni culturali1° gennaio 2000 - 31 dicembre 2010
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO, AL CONSIGLIO E AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO concernente l'attuazione del regolamento (CE) n. 116/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo all'esportazione di beni culturali1° gennaio 2000 - 31 dicembre 2010
/* COM/2011/0382 definitivo */
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO, AL CONSIGLIO E AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO concernente l'attuazione del regolamento (CE) n. 116/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo all'esportazione di beni culturali1° gennaio 2000 - 31 dicembre 2010 /* COM/2011/0382 definitivo */
INDICE 1. Introduzione 3 2. Sviluppi dal 1º gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 4 2.1. Modifiche della legislazione 4 2.2. Pubblicazione delle informazioni nella Gazzetta ufficiale 5 2.3. Riunioni del comitato 5 2.4. Contesto internazionale 5 2.4.1. Ratifica delle convenzioni UNESCO e UNIDROIT 5 2.4.2. Modello di certificato di esportazione OMD/UNESCO 5 2.5. Contesto europeo 5 3. Attuazione del regolamento nel periodo 1º gennaio 2000 – 31 dicembre 2010. 6 3.1. Dati statistici concernenti l’attuazione da parte degli Stati membri 6 3.1.1. Utilizzo della licenza di esportazione normale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di attuazione 6 3.1.2. Utilizzo della licenza di esportazione aperta specifica ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di attuazione 7 3.1.3. Utilizzo della licenza di esportazione aperta generale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di attuazione 7 3.1.4. Licenze normali negate 7 3.1.5. Spedizioni non conformi alla normativa 8 3.2. Strategia di controllo delle autorità doganali 8 3.3. Restrizione del numero degli uffici doganali competenti 8 3.4. Cooperazione amministrativa 8 3.5. Utilizzo di sistemi elettronici 9 3.6. Proposte degli Stati membri 9 3.6.1. Modifica dei valori per determinate categorie di beni culturali 9 3.6.2. Strumenti per uno scambio di informazioni rapido 9 4. CONCLUSIONI 10 5. Allegati 11 5.1. Allegato 1: Licenze di esportazione normali 12 5.2. Allegato 2: Licenze di esportazione normali – evoluzione 2003-2010 14 5.3. Allegato 3: Licenze aperte specifiche 15 5.4. Allegato 4: Persone/enti in possesso di licenze aperte specifiche 17 5.5. Allegato 5: Licenze aperte generali 18 5.6. Allegato 6: Licenze di esportazione negate 20 5.7. Allegato 7: Spedizioni non conformi 22 INTRODUZIONE Il regolamento (CE) n. 116/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, (versione codificata)[1], di seguito denominato “regolamento di base”, istituisce disposizioni volte a garantire che le esportazioni di beni culturali siano sottoposte a controlli uniformi alle frontiere esterne dell’Unione. Le categorie di beni culturali che rientrano nel campo di applicazione del regolamento sono elencate nell’allegato I del regolamento stesso. L’esportazione di beni culturali al di fuori del territorio dell’Unione è subordinata alla presentazione di una licenza di esportazione che è rilasciata da un’autorità competente dello Stato membro sul cui territorio si trova lecitamente il bene culturale. Per determinate categorie di beni culturali è necessaria una licenza di esportazione unicamente se il valore del bene è pari o superiore al valore corrispondente fissato nell’allegato I del regolamento. Se necessario, l’autorità preposta al rilascio della licenza di esportazione consulta l’autorità competente dello Stato membro da cui proviene il bene in questione. Scopo dei controlli doganali è garantire che soltanto i beni culturali accompagnati da una licenza di esportazione valida possano lasciare il territorio doganale dell’Unione. Il regolamento (CEE) n. 752/93, del 30 marzo 1993[2], che istituisce le disposizioni necessarie per l’applicazione del regolamento di base, prevede tre tipi di licenze di esportazione: la licenza normale, la licenza aperta specifica e la licenza aperta generale. Ai sensi dell’articolo 10 del regolamento di base, la Commissione trasmette periodicamente al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull’attuazione del regolamento. La prima relazione della Commissione è stata trasmessa nel 2000[3]. La presente relazione, riferita al periodo dal 1º gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, descrive la situazione nell’insieme dell’Unione prima e dopo i due allargamenti del 1º maggio 2004 e del 1º gennaio 2007. Le conclusioni della relazione sono basate sulle informazioni fornite dalle amministrazioni degli Stati membri in risposta a un questionario trasmesso dalla Commissione per la raccolta di dati sull’utilizzo delle licenze nel periodo dal 2000 al 2010. SVILUPPI DAL 1º GENNAIO 2000 AL 31 DICEMBRE 2010 Modifiche della legislazione Nel periodo in esame il regolamento di base originario (regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio) ha subito le due modifiche seguenti. - Con il regolamento (CE) n. 974/2001 del Consiglio[4] sono stati apportati i necessari adeguamenti per tener conto dell’introduzione dell’euro il 1º gennaio 2002 e per chiarire il significato del valore “zero” precedentemente applicato, che è stato sostituito dall’espressione “qualunque ne sia il valore”. - Il regolamento (CE) n. 806/2003 del Consiglio[5] ha adeguato la formulazione dell’articolo 8 alle disposizioni della decisione 1999/468/CE del Consiglio[6] in materia di comitatologia. Il regolamento di base originario è stato abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 116/2009 del Consiglio a seguito di una codificazione. La codificazione riunisce in un unico nuovo atto giuridico tutte le disposizioni dell’atto di base e le sue successive modifiche, sopprimendo le disposizioni obsolete e armonizzando la terminologia utilizzata, in modo da rendere la normativa più accessibile e trasparente. Nel periodo in esame il regolamento di attuazione (regolamento (CEE) n. 752/93 della Commissione) ha subito una modifica. Il regolamento (CE) n. 656/2004 della Commissione[7] ha sostituito il modello di formulario di autorizzazione normale figurante nell’allegato I per adeguarlo alla formula quadro delle Nazioni Unite per i documenti commerciali[8], aggiungendovi note esplicative ai fini di una compilazione uniforme e corretta. Ha inoltre introdotto la possibilità per gli Stati membri di compilare il formulario mediante procedimento elettronico. Anche il regolamento di attuazione dovrebbe essere codificato. La procedura di codificazione è attualmente in corso. Pubblicazione delle inform azioni nella Gazzetta ufficiale L’elenco più recente delle autorità competenti per il rilascio delle licenze di esportazione dei beni culturali è stato pubblicato nel luglio 2009 [9] a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base. L’elenco più recente degli uffici doganali abilitati a espletare le formalità di esportazione dei beni culturali è stato pubblicato nel giugno 2009[10] a norma dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento di base. Riunioni del comitato Nel periodo in esame il comitato consultivo per l’esportazione e la restituzione dei beni culturali si è riunito otto volte. Tale comitato esamina inoltre le questioni derivanti dall’applicazione della direttiva 93/7/CEE del Consiglio relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro[11]. Contesto internazionale Ratifica delle convenzioni UNESCO e UNIDROIT Anche se il numero di ratifiche è aumentato nel periodo in esame, fino ad ora soltanto 22 e 12 Stati membri hanno ratificato, rispettivamente, la convenzione UNESCO del 1970[12] e la convenzione UNIDROIT del 1995[13]. Modello di certificato di esportazione OMD/UNESCO Nell’intento di armonizzare i molteplici certificati di esportazione esistenti a livello mondiale e agevolare i controlli doganali e l’identificazione di falsi documenti, nel 2005 l’OMD e l’UNESCO hanno elaborato congiuntamente il modello di certificato di esportazione OMD-UNESCO per i beni culturali. Il certificato proposto è basato sul modello di formulario di autorizzazione normale dell’Unione europea. Contesto europeo Il sistema istituito a livello dell’UE per l’esportazione di beni culturali, di cui tratta la presente relazione, va ad integrare altri strumenti e iniziative per la protezione dei beni culturali. La Commissione ha elaborato tre relazioni sull’applicazione della direttiva 93/7/CEE del Consiglio[14], rispettivamente nel 2000, 2005 e 2009[15]. Le conclusioni dell’ultima relazione facevano riferimento all’opportunità di procedere a una revisione della direttiva. La Commissione ha quindi istituito, nell’ambito del comitato per l’esportazione e la restituzione dei beni culturali, un gruppo di lavoro ad hoc incaricato di individuare i problemi posti dall’applicazione della direttiva e di prospettare possibili soluzioni. Il gruppo di lavoro ha già portato a termine il suo mandato e formulato conclusioni che saranno presentate al comitato nel 2011. Poiché l’allegato della direttiva in questione è identico all’allegato I del regolamento di base, l’eventuale decisione di modificare la direttiva potrebbe avere un impatto diretto sul regolamento. Nel contesto dell’attuazione dell’agenda europea per la cultura[16] il Consiglio ha istituito un gruppo di lavoro per la mobilità delle collezioni nell’ambito del piano di lavoro per la cultura 2008-2010. Il gruppo ha presentato la sua relazione finale nel giugno 2010[17]. Sulla base dei lavori di questo gruppo e nell’ambito del piano di lavoro per la cultura 2011-2014[18], un nuovo gruppo di lavoro esaminerà i modi e i mezzi volti a semplificare il processo di concessione e di assunzione di prestiti ponendo l’accento sulle garanzie di Stato. Le conclusioni del Consiglio del novembre 2008 sottolineavano la necessità di prevenire e contrastare il traffico illecito di beni culturali. In tale contesto la Commissione ha aggiudicato un contratto per la realizzazione di uno studio sulla prevenzione e la lotta contro il traffico illecito di beni culturali, che dovrebbe essere concluso entro la fine del 2011. ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO NEL PERIODO 1º GENNAIO 2000 – 31 DICEMBRE 2010. Dati statistici concernenti l’attuazione da parte degli Stati membri Utilizzo della licenza di esportazione normale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di attuazione Una licenza normale è di regola utilizzata per tutte le esportazioni soggette al regolamento di base. Nell’ allegato 1 figura un riepilogo del numero di licenze di esportazione normali rilasciate dagli Stati membri. L’ allegato 2 mostra, per il periodo in esame, l’evoluzione del numero di licenze rilasciate dal 2003 (UE-15) al 2010 (UE-27) specificando la percentuale corrispondente ai singoli Stati membri. I dati rivelano che l’esportazione di beni culturali dall’Unione europea è concentrata in tre Stati membri: in primo luogo il Regno Unito, con una media del 45% per il periodo 2000-2010, seguito dall’Italia (26% circa) e dalla Francia (15% circa). Dall’allargamento del 1º maggio 2004 soltanto l’1% delle licenze proviene dai nuovi Stati membri, di cui il 46% dalla Repubblica ceca, l’unico paese che registra un numero significativo di rilasci. Il totale delle licenze normali rilasciate è passato da 16 117 nel 2000 a un massimo di 21 557 nel 2007 (+ 34%), per poi scendere a 18 176 nel 2010. Visto il numero ridotto di licenze normali rilasciate nei nuovi Stati membri, l’incremento registrato non è riconducibile all’allargamento. Utilizzo della licenza di esportazione aperta specifica ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di attuazione Una licenza aperta specifica copre la ripetuta esportazione temporanea di uno specifico bene culturale da parte di una determinata persona o ente. Nell’ allegato 3 figura un riepilogo del numero di licenze aperte specifiche in circolazione negli Stati membri. I dati rivelano che questo tipo di licenza è stato utilizzato soltanto da sette Stati membri (Grecia, Francia, Cipro, Paesi Bassi, Polonia, Slovenia e Regno Unito), fra i quali la Polonia ha rilasciato il numero di licenze di gran lunga più elevato. Nell’ allegato 4 figura il numero di persone o di enti in possesso di una licenza aperta specifica. Utilizzo della licenza di esportazione aperta generale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di attuazione Una licenza aperta generale copre le esportazioni temporanee di beni culturali appartenenti alla collezione permanente di un museo o di un’altra istituzione. Nell’ allegato 5 figura un riepilogo del numero di licenze aperte generali in circolazione negli Stati membri. I dati rivelano che questo tipo di licenza è stato utilizzato soltanto da otto Stati membri (Bulgaria, Germania, Grecia, Francia, Cipro, Polonia, Portogallo e Slovenia). Nonostante le licenze aperte specifiche e generali siano utilizzate in un numero limitato di Stati membri, questi riferiscono che si tratta di uno strumento importante per la gestione e il controllo dei beni culturali. Licenze normali negate Nell’ allegato 6 figura un riepilogo del numero di domande di licenza respinte dalle autorità competenti degli Stati membri. La mancata concessione era generalmente motivata: i) dall’incompletezza della domanda; ii) dal fatto che l’oggetto da esportare risultava appartenere al patrimonio nazionale dello Stato membro interessato. Molto bassa è la percentuale di licenze negate nell’insieme dell’Unione, pari allo 0,3% delle licenze complessivamente rilasciate. Spedizioni non conformi alla normativa L’ allegato 7 mostra il numero di spedizioni risultate non conformi alle norme applicabili. Gli Stati membri hanno complessivamente segnalato 473 casi in un arco di dieci anni, un numero molto modesto rispetto al totale delle licenze rilasciate. Alcuni Stati membri riferiscono che le spedizioni non conformi sono state generalmente individuate dalle loro autorità doganali e che ad esse è stato dato seguito, a seconda dei casi e della legislazione nazionale applicabile, dalle autorità competenti o dai pubblici ministeri. Alcuni casi sono stati regolarizzati rilasciando licenze di esportazione con effetto retroattivo. Strategia di controllo delle autorità doganali Numerosi Stati membri riferiscono che la tutela dei beni culturali costituisce un aspetto importante della loro politica e precisano che le loro autorità doganali sono formate per individuare eventuali esportazioni illecite. Gli Stati membri indicano che i loro servizi doganali si avvalgono della gestione dei rischi per selezionare le spedizioni da sottoporre a controllo e applicano tassi di controllo superiori alle spedizioni “ad alto rischio”. Alcuni Stati membri precisano che particolare attenzione è prestata ai viaggiatori. Restrizione del numero degli uffici doganali co mpetenti A norma dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento di base gli Stati membri possono limitare il numero degli uffici doganali competenti per espletare le formalità di esportazione di beni culturali. Nove Stati membri (Bulgaria, Grecia, Spagna, Cipro, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Portogallo e Regno Unito) si sono avvalsi di questa possibilità che, in generale, sembra favorire l’efficacia dei controlli e la cooperazione con i musei e gli altri istituti scientifici situati in prossimità degli uffici doganali designati. Cooperazione amministrativa La maggior parte degli Stati membri riferisce che esiste un’efficace cooperazione tra le varie autorità coinvolte a livello nazionale (autorità competenti per il rilascio delle licenze, autorità doganali, polizia). Tale cooperazione è basata su riunioni periodiche e su attività di formazione congiunte e, in alcuni Stati membri, su protocolli di intesa o accordi analoghi tra le autorità interessate. L’Italia ha comunicato che le autorità competenti per il rilascio delle licenze sono direttamente collegate al Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, un reparto di polizia specializzato nella lotta al traffico illecito di beni culturali. Alcuni Stati membri hanno segnalato un grado di cooperazione insufficiente a livello dell’UE. Orientamenti in materia di cooperazione amministrativa sono stati adottati nel 2003 a seguito dei lavori svolti nell’ambito del comitato per l’esportazione e la restituzione dei beni culturali. Tuttavia si è rivelato difficile mantenere aggiornato questo strumento di lavoro. A livello internazionale esiste una forma di cooperazione con organismi quali EUROPOL e INTERPOL. Utilizzo di sistemi elettronici Nella grande maggioranza degli Stati membri non è ancora possibile avvalersi di formulari elettronici per presentare una domanda di licenza di esportazione. Anche laddove esistono formulari elettronici, la domanda vera e propria deve essere presentata su supporto cartaceo. Alcuni Stati membri hanno riferito che stanno mettendo a punto sistemi elettronici per la presentazione delle domande e il rilascio delle licenze di esportazione di beni culturali. Proposte degli Stati membri Modifica dei valori per determin ate categorie di beni culturali L’articolo 10 del regolamento di base prevede la possibilità di rivalutare gli importi indicati nell’allegato I per tener conto degli indicatori economici e monetari. Dalle discussioni condotte in sede di comitato per l’esportazione e la restituzione dei beni culturali è emerso che la modifica dei valori esistenti non ha il sostegno della maggioranza degli Stati membri e la Commissione non intende pertanto presentare una proposta in tal senso. Strumenti per uno scambio di informazioni rapido Diversi Stati membri hanno evocato la possibilità di migliorare lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione e la necessità di garantire l’accesso a dati di contatto aggiornati attraverso un’applicazione online. La Commissione ha pertanto deciso di istituire un gruppo di interesse specifico sull’esportazione dei beni culturali nell’ambito di CIRCA, uno strumento extranet adattato alle esigenze delle amministrazioni pubbliche che mette a disposizione uno spazio privato su internet per la condivisione di informazioni e documenti e offre una serie di altre funzioni. In tale spazio è stata creata una sezione in cui figurano le informazioni di contatto delle autorità nazionali. Tuttavia si è rivelato difficile mantenere aggiornate tali informazioni. CONCLUSIONI Gli Stati membri non segnalano particolari difficoltà nell’applicazione quotidiana delle disposizioni del regolamento di base e del relativo regolamento di attuazione. Sembra che il sistema istituito nel 1993 per controllare le esportazioni di beni culturali alle frontiere esterne dell’Unione sia stato effettivamente utilizzato dalla grande maggioranza degli Stati membri, seppure in misura assai diversa. Sarebbe possibile migliorare il funzionamento del sistema mettendo a punto meccanismi atti a consentire una più stretta cooperazione tra gli Stati membri e con la Commissione. La Commissione seguirà gli sviluppi nell’ambito di altre iniziative a livello internazionale e dell’UE che potrebbero incidere sull’oggetto della presente relazione. Essa dedicherà particolare attenzione alle conclusioni dello studio sul traffico illecito di beni culturali menzionato al punto 2.5. Se dalle suddette iniziative dovesse emergere la necessità di migliorare ulteriormente il sistema vigente, la Commissione sarà pronta ad affrontare la questione. * * * La Commissione invita il Parlamento europeo, il Consiglio e il Comitato economico e sociale europeo a prendere atto della presente relazione. ALLEGATI Allegato 1: Licenze di esportazione normali[19] Anno | | 2000 |2001 |2002 |2003 |2004 |2005 |2006 |2007 |2008 |2009 |2010 | |BE | 0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |n/a |n/a | | BG | | | | | | | |21 |5 |0 |0 | | CZ | | | | |0 |0 |0 |0 |61 |2 |53 | | DK | 0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |1 |1 |n/a |n/a | | DE | 0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 | | EE | | | | |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 | | IE | 0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 | | EL | 0 |0 |0 |1 |2 |0 |0 |0 |0 |0 |0 | | ES | 0 |0 |0 |1 |1 |0 |0 |0 |0 |n/a |n/a | | FR | 17 |18 |17 |18 |6 |12 |12 |7 |22 |28 |18 | | IT | 0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 | | CY | | | | |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 | | LV | | | | |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 | | LT | | | | |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 | | LU | 0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |n/a |n/a | | HU | | | | |0 |0 |0 |0 |0 |n/a |n/a | | MT | | | | |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 | | NL | 0 |0 |0 |0 |0 |1 |0 |0 |0 |0 |3 | | AT | 0 |0 |0 |0 |0 |1 |1 |0 |0 |1 |1 | | PL | | | | |79 |0 |0 |0 |0 |0 |0 | | PT | 0 |1 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 | | RO | | | | | | | |0 |0 |0 |0 | | SI | | | | |0 |0 |0 |0 |0 |n/a |n/a | | SK | | | | |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 | | FI | 0 |0 |0 |0 |7 |6 |2 |0 |1 |0 |1 | | SE | 0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |2 |1 |0 |3 | | UK | 9 |9 |3 |1 |2 |3 |0 |6 |0 |2 |3 | | | | | | | | | | | | | | | Totale |26 |28 |20 |21 |97 |23 |15 |37 |91 |33 |82 | | [pic] [1] Regolamento (CE) n. 116/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo all’esportazione di beni culturali - Versione codificata (GU L 39 del 10.2.2009, pag. 1). Tale regolamento ha sostituito il regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio, del 9 dicembre 1992, relativo all’esportazione di beni culturali (GU L 395 del 31.12.1992, pag. 1), in vigore dal 30 marzo 1993. [2] Regolamento (CEE) n. 752/93 della Commissione, del 30 marzo 1993, recante disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio relativo all’esportazione di beni culturali (GU L 77 del 31.3.1993, pag. 24). [3] Relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale sull’applicazione del regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio relativo all’esportazione dei beni culturali e della direttiva 93/7/CEE del Consiglio relativa alla restituzione di beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro (COM(2000) 325 definitivo del 25.5.2000). [4] Regolamento (CE) n. 974/2001 del Consiglio, del 14 maggio 2001, che modifica il regolamento (CEE) n. 3911/92 relativo all’esportazione di beni culturali (GU L 137 del 19.5.2001, pag. 10). [5] Regolamento (CE) n. 806/2003 del Consiglio, del 14 aprile 2003, recante adeguamento alla decisione 1999/468/CE delle disposizioni relative ai comitati che assistono la Commissione nell’esercizio delle sue competenze di esecuzione previste negli atti del Consiglio adottati secondo la procedura di consultazione (maggioranza qualificata) (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1). [6] Decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23). [7] Regolamento (CE) n. 656/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, che modifica il regolamento (CEE) n. 752/93, recante disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio relativo all’esportazione di beni culturali (GU L 104 dell’8.4.2004, pag. 50). [8] Formula quadro delle Nazioni Unite per i documenti commerciali, New York e Ginevra, 2002 (ECE/TRADE/270). [9] GU C 164 del 16.7.2009, pag. 6. [10] GU C 134 del 13.6.2009, pag. 9. [11] Direttiva 93/7/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro (GU L 74 del 27.3.1993, pag. 74). [12] Convenzione UNESCO concernente le misure da prendere per impedire e vietare l’importazione, l’esportazione e i trasferimenti illeciti di beni culturali, Parigi 14 novembre 1970, ratificata dai seguenti Stati membri: Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Cipro, Lituania, Ungheria, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia, Svezia e Regno Unito. [13] Convenzione UNIDROIT sui beni culturali rubati o illecitamente esportati, Roma, 24 giugno 1995, ratificata dai seguenti Stati membri: Danimarca, Grecia, Spagna, Italia, Cipro, Lituania, Ungheria, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia e Finlandia. [14] Cfr. la nota 11. [15] COM(2000) 325 del 25.5.2000 (cfr. la nota 3), COM(2005) 675 del 21.12.2005 e COM(2009) 408 del 30.7.2009. [16] Risoluzione del Consiglio, del 16 novembre 2007, su un’agenda europea per la cultura (GU C 287 del 29.11.2007, pag. 1). [17] Final report and recommendations to the Cultural Affairs Committee on improving the means of increasing the mobility of collections (Relazione finale e raccomandazioni al comitato per gli affari culturali sul miglioramento dei meccanismi di incentivazione della mobilità delle collezioni), gruppo di lavoro MAC sulla mobilità delle collezioni, giugno 2010. [18] Conclusioni del Consiglio e dei Rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, sul piano di lavoro per la cultura 2011-2014 (GU C 325 del 2.12.2010, pag. 1). [19] Lievi discrepanze nei dati possono verificarsi per gli Stati membri che hanno presentato le loro statistiche per categoria, in quando una licenza potrebbe comprendere più di una categoria.