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Document 52011AG0003

Posizione (UE) n. 3/2011 del Consiglio in prima lettura in vista dell’adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1889/2006 che istituisce uno strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo Adottata dal Consiglio il 10 dicembre 2010

GU C 7E del 12.1.2011, pp. 14–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.1.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 7/14


POSIZIONE (UE) N. 3/2011 DEL CONSIGLIO IN PRIMA LETTURA

in vista dell’adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1889/2006 che istituisce uno strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo

Adottata dal Consiglio il 10 dicembre 2010

2011/C 7 E/03

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 209, paragrafo 1, e l’articolo 212,

vista la proposta della Commissione europea,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)

Per migliorare l’efficacia e la trasparenza dell’assistenza esterna della Comunità, nel 2006 è stato istituito un nuovo quadro che disciplina la programmazione e l’esecuzione dell’assistenza, in cui rientrano il regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, del 17 luglio 2006, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA) (2), il regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, recante disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e partenariato (3), il regolamento (CE) n. 1934/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, che istituisce uno strumento finanziario per la cooperazione con paesi e territori industrializzati e con altri ad alto reddito (4), il regolamento (CE) n. 1717/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, che istituisce uno strumento per la stabilità (5), il regolamento (Euratom) n. 300/2007 del Consiglio, del 19 febbraio 2007, che istituisce uno strumento per la cooperazione in materia di sicurezza nucleare (6), il regolamento (CE) n. 1889/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) e il regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (8).

(2)

Dall’attuazione di detti regolamenti sono emerse incoerenze per quanto riguarda le deroghe al principio della non ammissibilità ai finanziamenti dell’Unione dei costi relativi a tasse, dazi o altri oneri. Si propone pertanto di modificare le disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 1889/2006 per allinearlo con gli altri strumenti.

(3)

Il presente regolamento si limita a quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi perseguiti, conformemente all’articolo 5, paragrafo 4, del trattato sull’Unione europea.

(4)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1889/2006,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’articolo 13, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1889/2006 è sostituito dal seguente:

«6.   L’assistenza dell’Unione non è di regola utilizzabile per pagare tasse, dazi o altri oneri nei paesi beneficiari.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a …, il …

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  Posizione del Parlamento europeo del 21 ottobre 2010 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Consiglio in prima lettura del 10 dicembre 2010. Posizione del Parlamento europeo del … (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU L 210 del 31.7.2006, pag. 82.

(3)  GU L 310 del 9.11.2006, pag. 1.

(4)  GU L 405 del 30.12.2006, pag. 34.

(5)  GU L 327 del 24.11.2006, pag. 1.

(6)  GU L 81 del 22.3.2007, pag. 1.

(7)  GU L 386 del 29.12.2006, pag. 1.

(8)  GU L 378 del 27.12.2006, pag. 41.


MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

I.   INTRODUZIONE

Il 21 aprile 2009 la Commissione ha adottato la sua proposta di regolamento recante modifica del regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo e di regolamento che modifica regolamento (CE) n. 1889/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo.

Il Parlamento europeo ha adottato la sua opinione in prima lettura il 21 ottobre 2010.

Il Consiglio ha adottato la sua posizione in prima lettura il 10 dicembre 2010.

II.   OBIETTIVO

Lo strumento per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo (EIDHR) è uno dei due strumenti finanziari dell’UE per l’azione esterna a non prevedere deroghe al principio della non ammissibilità ai finanziamenti dell’Unione dei costi relativi a imposte, tasse, dazi o altri oneri fiscali. L’unico altro caso è lo strumento di cooperazione allo sviluppo (DCI).

Tutti gli altri strumenti finanziari dell’UE per l’azione esterna stipulano che il sostegno dell’UE non può essere utilizzato in linea di massima per finanziare tali costi, offrendo quindi una flessibilità che consente di decidere a seconda dei casi per garantire la corretta esecuzione di programmi e progetti.

Lo scopo della proposta della Commissione è di allineare le pertinenti disposizioni di questo strumento sugli altri, aggiungendo l’espressione «in linea di massima» all’articolo 13, paragrafo 6.

III.   ANALISI DELLA POSIZIONE DEL CONSIGLIO IN PRIMA LETTURA

Il Consiglio non ha alcuna difficoltà con l’unica modifica suggerita dalla Commissione nella sua proposta iniziale per armonizzare le pertinenti disposizioni negli strumenti finanziari esistenti.

Il Consiglio ha anche accettato tre emendamenti piuttosto tecnici adottati dal Parlamento europeo per ragioni di chiarezza e precisione. In particolare, il Consiglio ha approvato la scissione in due della proposta iniziale per evidenziare che si tratta di due strumenti distinti: il DCI e l’EIDHR.

Tuttavia il Consiglio non ha potuto accettare gli emendamenti adottati dal Parlamento europeo che introducono l’applicazione della procedura per gli atti delegati (articolo 290 del TFUE) per l’adozione dei programmi pluriennali di cooperazione e i documenti di strategia. Il Consiglio ritiene che i programmi pluriennali di cooperazione, non essendo atti giuridicamente vincolanti, non costituiscano atti di applicazione generale, che completano o modificano l’atto di base. Si tratta di misure di attuazione a norma dell’articolo 291 del TFUE.

IV.   CONCLUSIONI

Benché la proposta della Commissione non presentasse alcuna difficoltà per il Consiglio esso ha accettato diversi emendamenti adottati dal Parlamento europeo.

Il Consiglio ritiene che la sua posizione in prima lettura sia un compromesso equilibrato e chiede al Parlamento europeo di accettare questo testo per preservare lo spirito e l’obiettivo della proposta iniziale, ossia garantire la coerenza degli strumenti finanziari dell’UE per l’azione esterna e consentire una minima ma necessaria flessibilità nella loro attuazione.


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