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Document 52010XX0213(02)

Relazione finale del consigliere-auditore — Caso COMP/39.530 — Microsoft (vendita abbinata)

GU C 36 del 13.2.2010, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

13.2.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 36/5


Relazione finale del consigliere-auditore (1)

Caso COMP/39.530 — Microsoft (vendita abbinata)

2010/C 36/05

Il progetto di decisione, presentato alla Commissione a norma dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1/2003 (2), riguarda la presunta vendita illegale da parte di Microsoft Corporation (in appresso «Microsoft») del suo browser Internet Explorer in abbinamento con Windows, il suo sistema operativo dominante per PC client.

Il caso trae origine da una denuncia pervenuta alla Commissione alla fine del 2007. La Commissione ha avviato il procedimento e ha adottato una comunicazione degli addebiti, nella quale esprimeva le sue riserve sotto il profilo della concorrenza. La comunicazione degli addebiti è stata notificata a Microsoft il 15 gennaio 2009 e costituisce una valutazione preliminare ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003.

Subito dopo la notifica della comunicazione degli addebiti, Microsoft ha ottenuto l’accesso al fascicolo con lettera del 26 gennaio 2009. In varie occasioni successive è stato accordato l’accesso ad altre informazioni che inizialmente erano state provvisoriamente classificate come riservate. Poiché Microsoft aveva impiegato maggiore tempo per ottenere e verificare le ragioni delle richieste di riservatezza, avere molteplici scambi di corrispondenza con la Commissione, valutare le informazioni supplementari e, se del caso, tenerne conto nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti, il consigliere-auditore le ha concesso una modesta proroga del termine di un'ulteriore settimana.

Dopo l'avvio del procedimento, quattro società (Google Inc., McAfee Inc., Mozilla, Symantec Corporation) e otto associazioni hanno presentato domanda e sono state ammesse a partecipare come terzi interessati (Association for Competitive Technology, Computing Technology Industry Association, European Committee for Interoperable Systems, Free Software Foundation Europe e.V., International Association of Microsoft Certified Partners, Software & Information Industry Association, Pan-European ICT & eBusiness Network for SMEs, UFC Que Choisir). Un'associazione non è stata ammessa in quanto non ha potuto provare che le questioni sollevate nel caso in oggetto fossero strettamente correlate in maniera sufficiente agli obiettivi generali da essa perseguiti (3).

Nella risposta alla comunicazione degli addebiti, Microsoft ha chiesto un'audizione orale, che è stata pertanto programmata per il 3, 4 e 5 giugno 2009. Successivamente Microsoft ha tuttavia declinato di essere sentita in queste date e il 15 maggio 2009 ha presentato domanda per rinviare l'audizione orale, presumibilmente per consentire agli alti funzionari della Commissione di essere presenti e per disporre di più tempo per esaminare le osservazioni scritte eventualmente presentate dall’autore della denuncia e dai terzi e per darvi risposta.

Alla luce delle garanzie offerte a Microsoft circa la presenza di alti funzionari della Commissione all'audizione orale e della tempestiva notifica delle osservazioni dei terzi, il 18 maggio 2009 il consigliere-auditore ha respinto la richiesta di Microsoft di rinviare la data. Con la stessa lettera, Microsoft è stata invitata a riconsiderare la sua posizione e a confermare la sua richiesta di un'audizione orale. Il 19 maggio 2009 Microsoft ha risposto di non potere accettare le date proposte. Il consigliere-auditore ha pertanto considerato ritirata la richiesta di audizione orale.

Con lettera di esposizione dei fatti del 24 luglio 2009, sono stati notificati a Microsoft fatti supplementari di cui la Commissione è venuta a conoscenza dopo l'adozione della comunicazione degli addebiti. Lo stesso giorno è stato concesso un ulteriore accesso al fascicolo.

Nell'ottobre 2009, Microsoft ha presentato una proposta di impegni alla Commissione, pur continuando a non condividere le osservazioni preliminari espresse nella comunicazione degli addebiti.

I principali impegni proposti erano i seguenti:

Microsoft avrebbe messo a disposizione, all'interno dello Spazio economico europeo (SEE), un meccanismo nel sistema operativo Windows che avrebbe permesso ai costruttori di PC e agli utilizzatori finali di attivare e disattivare Internet Explorer,

i costruttori di PC avrebbero potuto installare preventivamente sui PC che producono qualsiasi web browser di loro scelta e impostarlo come browser predefinito,

Microsoft avrebbe distribuito, via Windows Update, agli utilizzatori di PC con il sistema operativo Windows situati all'interno del SEE un aggiornamento software visualizzabile attraverso una schermata di scelta, dando loro la possibilità di decidere se installare browser concorrenti e di scegliere quali.

Il 9 ottobre 2009 la versione integrale della proposta di impegni è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (4), a norma dell'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003, e i terzi interessati sono stati invitati a presentare le loro osservazioni in proposito entro un mese dalla pubblicazione.

Una volta messa a conoscenza delle osservazioni, Microsoft ha modificato gli impegni.

La Commissione è adesso giunta alla conclusione che, alla luce degli impegni proposti, il suo intervento non è più giustificato e che, fatte salve le disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 2, il procedimento può essere concluso.

Il 30 novembre 2009 Microsoft ha dichiarato alla Commissione di aver avuto sufficiente accesso alle informazioni contenute nel fascicolo della Commissione che riteneva necessarie per proporre impegni volti a dissipare i dubbi espressi dalla Commissione.

Alla luce di quanto sopra, il consigliere-auditore ritiene che nel caso in oggetto sia stato rispettato il diritto delle parti di essere sentite.

Bruxelles, 11 dicembre 2009.

Michael ALBERS


(1)  A norma degli articoli 15 e 16 della decisione (2001/462/CE, CECA) della Commissione, del 23 maggio 2001, relativa al mandato dei consiglieri-auditori per taluni procedimenti in materia di concorrenza, GU L 162 del 19.6.2001, pag. 21.

(2)  In appresso, tutti gli articoli e i capitoli citati si riferiscono al regolamento (CE) n. 1/2003.

(3)  Sulle condizioni che le associazioni devono soddisfare, prima di essere ammesse come intervenienti, per dimostrare che esse, o i loro membri, hanno un interesse sufficiente in un caso, si veda la recente ordinanza del presidente della Corte di giustizia del 5 febbraio 2009 relativa alla causa C-550/07 P, Akzo Nobel Chemicals Ltd e Akcros Chemicals Ltd.

(4)  GU C 242 del 9.10.2009, pag. 20.


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