Este documento é um excerto do sítio EUR-Lex
Documento 52010XC1207(03)
Communication of the Commission amending the period of application of Communication of the Commission to the Member States pursuant to Article 93(1) of the EC Treaty applying Articles 92 and 93 of the Treaty to short-term export-credit insurance Text with EEA relevance
Comunicazione della Commissione recante modifica del periodo di applicazione della comunicazione della Commissione agli Stati membri, a norma dell'articolo 93, paragrafo 1, del trattato CE, sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine Testo rilevante ai fini del SEE
Comunicazione della Commissione recante modifica del periodo di applicazione della comunicazione della Commissione agli Stati membri, a norma dell'articolo 93, paragrafo 1, del trattato CE, sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine Testo rilevante ai fini del SEE
GU C 329 del 7.12.2010, p. 6-6
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
7.12.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 329/6 |
Comunicazione della Commissione recante modifica del periodo di applicazione della comunicazione della Commissione agli Stati membri, a norma dell'articolo 93, paragrafo 1, del trattato CE, sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2010/C 329/06
I. INTRODUZIONE
La comunicazione della Commissione agli Stati membri, a norma dell'articolo 93, paragrafo 1, del trattato CE, sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine (1) (comunicazione del 1997) è stata adottata nel 1997 con validità quinquennale, a decorrere dal 1o gennaio 1998. Successivamente, la comunicazione è stata modificata — e il suo periodo di applicazione prorogato — nel 2001 (2), nel 2004 (3) e nel 2005 (4). Attualmente, essa è d'applicazione fino al 31 dicembre 2010.
La comunicazione del 1997 stabilisce che i rischi assicurabili sul mercato non possono essere coperti dall'assicurazione del credito all'esportazione col sostegno degli Stati membri. I rischi assicurabili sul mercato sono rischi commerciali e politici inerenti a debitori pubblici e non pubblici stabiliti nei paesi elencati in allegato a detta comunicazione, con una durata di credito inferiore a due anni. Il punto 4.4 della comunicazione prevede tuttavia che a certe condizioni detti rischi possano essere assunti temporaneamente da un assicuratore del credito all'esportazione pubblico o a sostegno pubblico.
Nel dicembre 2008, nel contesto della crisi finanziaria, la Commissione ha adottato la comunicazione della Commissione — Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica (5), con cui ha temporaneamente semplificato la procedura di dimostrazione dell'indisponibilità di copertura per il credito all'esportazione a breve termine, prevista dal punto 4.4 della comunicazione del 1997.
Dalla sua adozione nel 1997 alla crisi finanziaria, la Commissione ha applicato le disposizioni della comunicazione del 1997 in pochi casi. La maggior parte dell'esperienza pertinente in materia di valutazione degli interventi pubblici sul mercato del credito all'esportazione a breve termine è recentissima e non è ancora stata valutata integralmente. A causa della crisi finanziaria attuale, in alcuni Stati membri potrebbe inoltre esistere una carenza di assicurazione o di riassicurazione dei rischi assicurabili sul mercato tale da giustificare l'intervento dello Stato.
Alla luce dei limitati elementi disponibili e della necessità di garantire la continuità e la certezza del diritto nel trattamento dell'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine con il sostegno dello Stato in situazioni di incertezza economica, la Commissione ha deciso di prorogare fino al 31 dicembre 2012 il periodo di applicazione della comunicazione del 1997.
II. MODIFICA DELLA COMUNICAZIONE DEL 1997
A decorrere dal 1o gennaio 2011 è d'applicazione la seguente modifica della comunicazione della Commissione agli Stati membri, a norma dell'articolo 93, paragrafo 1, del trattato CE, sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine:
— |
il punto 4.5 è sostituito dal seguente: «La presente comunicazione si applica fino al 31 dicembre 2012». |
(1) GU C 281 del 17.9.1997, pag. 4.
(2) GU C 217 del 2.8.2001, pag. 2.
(3) GU C 307 dell'11.12.2004, pag. 12.
(4) GU C 325 del 22.12.2005, pag. 22.
(5) GU C 16 del 22.1.2009, pag. 1.