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Document 52010XC1027(04)
Notice of initiation of a partial interim review of the anti-dumping measures applicable to imports of ferro-silicon originating, inter alia, in Russia
Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di ferrosilicio originarie, tra l'altro, della Russia
Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di ferrosilicio originarie, tra l'altro, della Russia
GU C 290 del 27.10.2010, p. 15–16
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
27.10.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 290/15 |
Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di ferrosilicio originarie, tra l'altro, della Russia
2010/C 290/07
La Commissione europea (in appresso «Commissione») ha ricevuto una domanda di riesame intermedio parziale, in conformità dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»).
1. Domanda di riesame
La richiesta è stata presentata dalla società per azioni Chelyabinsk Electrometallurgical Integrated Plant e dalla società collegata Kuznetsk Ferroalloy Works («il richiedente»), un esportatore russo.
La domanda si limita all'esame del dumping per quanto riguarda il richiedente.
2. Prodotto
Il prodotto oggetto del riesame è il ferrosilicio attualmente classificato ai codici NC 7202 21 00, 7202 29 10 e 7202 29 20 e originario della Russia («prodotto in esame»).
3. Misure in vigore
Le misure attualmente in vigore sono i dazi antidumping definitivi istituiti dal regolamento (CE) n. 172/2008 del Consiglio (2) sulle importazioni di ferrosilicio originarie, fra l'altro, della Russia.
4. Motivazione del riesame
La domanda, presentata a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, si basa su elementi di prova diretti forniti dal richiedente, da cui risulta che, per quanto riguarda quest'ultimo, le circostanze che hanno portato ad adottare le misure sono cambiate e che tali cambiamenti sono di carattere duraturo.
Il richiedente ha fornito prove dirette del fatto che, per quanto lo riguarda, non è più necessario continuare ad applicare la misura al livello attuale per eliminare il dumping. Dal confronto tra i prezzi applicati dal richiedente sul mercato interno e i suoi prezzi all'esportazione nell'Unione risulta che il margine di dumping è notevolmente inferiore all'attuale livello della misura.
Pertanto, per eliminare il dumping non sembra più essere necessario mantenere le misure al livello attuale, che è stato fissato in base al livello di dumping precedentemente accertato.
5. Procedura di determinazione del dumping
Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un riesame intermedio parziale, la Commissione avvia il riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.
L'inchiesta valuterà la necessità di mantenere, abrogare o modificare le misure esistenti per quanto concerne il richiedente.
Se si dovesse accertare che le misure vanno abrogate o modificate in relazione al richiedente, potrebbe essere necessario modificare l'aliquota del dazio attualmente applicabile alle importazioni del prodotto in esame da società della Russia non menzionate singolarmente all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 172/2008.
a) Questionari
Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà questionari al richiedente e alle autorità del paese esportatore interessato. Le informazioni e i relativi elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro il termine indicato al punto 6, lettera a).
b) Raccolta di informazioni e audizioni
Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare osservazioni, a presentare informazioni non contenute nelle risposte al questionario e a fornire i relativi elementi di prova. Tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro il termine indicato al punto 6, lettera a).
La Commissione può inoltre procedere all'audizione delle parti interessate, a condizione che ne facciano richiesta e che dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite. Tale richiesta va presentata entro il termine indicato al punto 6, lettera b).
6. Termini
a) Termine entro cui le parti devono manifestarsi, rispondere al questionario e fornire ogni altra informazione
Salvo diversa indicazione, tutte le parti interessate devono contattare la Commissione, comunicare le proprie osservazioni, rispondere al questionario e fornire qualsiasi altra informazione entro 37 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, affinché le loro osservazioni e informazioni possano essere prese in considerazione ai fini dell'inchiesta. Si noti che l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali elencati nel regolamento di base è subordinato al rispetto di tale termine.
b) Audizioni
Tutte le parti interessate possono inoltre chiedere un'audizione alla Commissione entro lo stesso termine di 37 giorni.
7. Comunicazioni scritte, risposte al questionario e corrispondenza
Tutte le comunicazioni e le richieste delle parti interessate devono essere formulate per iscritto (non in formato elettronico, salvo altrimenti disposto), indicando nome, indirizzo, e-mail e numeri di telefono e di fax della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente avviso, le risposte al questionario e la corrispondenza fornite dalle parti interessate su base riservata, devono essere contrassegnate dalla dicitura «Diffusione limitata» (3) e, conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, devono essere corredate di una versione non riservata, contrassegnata dalla dicitura «Consultabile da tutte le parti interessate».
Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:
Commissione europea |
Direzione generale del Commercio |
Direzione H |
Ufficio: N-105 4/92 |
1049 Bruxelles/Brussel |
BELGIQUE/BELGIË |
Fax +32 22956505 |
8. Omessa collaborazione
Qualora una parte interessata neghi l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base.
Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si terrà conto di tali informazioni e si potranno utilizzare i dati disponibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base. Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e si ricorre ai dati disponibili, l'esito dell'inchiesta potrà essere meno favorevole per tale parte rispetto alle conclusioni che sarebbero state raggiunte se essa avesse collaborato.
9. Calendario dell'inchiesta
Secondo quanto disposto dall'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento di base, l'inchiesta si concluderà entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
10. Trattamento dei dati personali
Si ricorda che i dati personali raccolti durante la presente inchiesta sono trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (4).
11. Consigliere auditore
Se le parti interessate ritengono di incontrare difficoltà nell'esercizio dei propri diritti di difesa, possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore della direzione generale del Commercio, il quale funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione, offrendo, se necessario, la sua mediazione su questioni procedurali attinenti alla tutela dei loro interessi nel presente procedimento, in particolare per quanto riguarda l'accesso alla pratica, la riservatezza, la proroga dei termini e il trattamento delle osservazioni presentate in forma scritta e/o orale. Per ulteriori informazioni e le modalità di contatto, le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere-auditore sul sito Internet della DG Commercio (http://ec.europa.eu/trade).
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.
(2) GU L 55 del 28.2.2008, pag. 6.
(3) La dicitura significa che il documento è destinato unicamente a uso interno. Esso è protetto conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). Si tratta di un documento riservato ai sensi dell'articolo 19 del regolamento di base e dell'articolo 6 dell'accordo dell'OMC sull'applicazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping).
(4) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.