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Document 52010XC0828(02)

Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001

GU C 233 del 28.8.2010, p. 8–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

28.8.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 233/8


Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001

2010/C 233/05

Aiuto n.: XA 97/10.

Stato membro: Italia.

Regione: tutto il territorio nazionale.

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Concessione di un contributo per la partecipazione del giovane imprenditore agricolo (o di un proprio collaboratore) alla manifestazione fieristica SIAL, Parigi — 17/21 ottobre 2010.

Base giuridica: art. 2 della Legge 15 dicembre 1998, n. 441, recante «Norme per la diffusione e la valorizzazione dell’imprenditoria in agricoltura».

art. 15 del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione europea del 15 dicembre 2006.

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: spesa complessiva prevista 150 000,00 EUR.

Intensità massima di aiuti: 100 % dei costi ammissibili.

Data di applicazione: dalla data di pubblicazione del numero di registrazione della domanda di esenzione sul sito Internet della Direzione Generale dell’agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione europea.

Durata del regime o dell'aiuto individuale: 31 dicembre 2010.

Obiettivo dell'aiuto: incentivare la partecipazione di agricoltori e dei loro collaboratori a forum per lo scambio di conoscenze tra imprese, a concorsi, mostre e fiere ai sensi dell’art. 15, del Reg. (CE) n. 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001, pubblicato sulla GU L 358 del 16.12.2006, pag. 3.

Sono ammissibili i costi di iscrizione alla fiera e di affitto dello stand.

Il relativo aiuto di Stato sarà concesso ai sensi dell’art. 15 del reg. (CE) n. 1857/2006, sarà erogato in natura, sotto forma di servizio agevolato, e non comporterà pagamenti diretti in denaro agli imprenditori.

Settore economico: agricoltura.

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità

Direzione generale della competitività per lo sviluppo rurale

Via XX Settembre 20

00187 Roma RM

ITALIA

Sito web: http://www.politicheagricole.gov.it/SviluppoRurale/GiovaniAgricoltura/default.htm

Altre informazioni: —

Aiuto n.: XA 101/10.

Stato membro: Paesi Bassi.

Regione: Noord-Brabant.

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Wijziging Subsidieregeling duurzame landbouw in Noord-Brabant (uitbreiding t.b.v. de bouw van stallen conform een zgn. ALFA-ontwerp).

Base giuridica: Artikel 152 van de Provinciewet, artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Provincie Noord-Brabant.

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: importo totale disponibile per l’attuazione della parte interessata del regime di aiuto: 500 000 EUR. Le domande possono essere presentate solo nel 2010.

Intensità massima di aiuti: il regime d’aiuti prevede che una sovvenzione possa essere concessa per il 50 % dei costi supplementari connessi alla costruzione di edifici ad uso agricolo, progettati secondo il metodo adoperato nel progetto ALFA, rispetto alla costruzione tradizionale. L’investimento totale per la costruzione di una stalla di questo tipo ammonta a circa 1 000 000 EUR. La sovvenzione massima da concedere ammonta a 50 000 EUR, ossia approssimativamente il 5 % dell’investimento complessivo, quindi l’intensità dell’aiuto.

Data di applicazione: 1o giugno 2010, ma solo dopo la pubblicazione delle informazioni sommarie da parte della Commissione europea.

Durata del regime o dell'aiuto individuale: la sovvenzione sarà concessa fra il 1o giugno e il 1o dicembre 2010 (a meno che il massimale per la sovvenzione sia raggiunto prima). La sovvenzione può essere versata fino al 2012.

Obiettivo dell'aiuto: lo scopo è quello di stimolare le aziende a conferire ai propri edifici un aspetto migliore (mantenendo o addirittura migliorandone la funzionalità) e dare così un impulso al miglioramento della qualità del paesaggio rurale del Brabante.

La base è costituita dall’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1857/2006.

Settore economico: tutte le aziende agricole.

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:

Provincie Noord-Brabant

Brabantlaan 1

Postbus 90151

5200 MC Den Bosch

NEDERLAND

Sito web: http://brabant.regelingenbank.eu/regeling/397-subsidieregeling-duurzame-landbouw-in-noord-brabant

http://www.brabant.nl/politiek-en-bestuur/bestuursinformatie/provinciale-bladen.aspx

Altre informazioni: La modifica verte sul regime di aiuti a favore dell’agricoltura sostenibile nel Brabante del Nord, che è già stata notificata alla Commissione europea nel 2008 e registrata con il numero XA 220/08. La modifica riguarda un’aggiunta alle attività che possono beneficiare di un aiuto nell’ambito del regime di cui trattasi. All’elenco esistente delle attività ammissibili si aggiunge la possibilità di chiedere una sovvenzione per la costruzione di una stalla detta «ALFA». Si tratta di un nuovo metodo di costruzione inteso a realizzare un’armonia ottimale fra l’utilità agricola, l’inserimento nel paesaggio, l’importanza funzionale e la qualità dell’immagine architettonica. Visto che questo metodo di costruzione è più oneroso rispetto al metodo di costruzione di una «stalla di tipo tradizionale», si propone ora di sovvenzionare i costi supplementari della costruzione di una stalla di tipo «ALFA». Il precursore di questo progetto, da cui deriva il progetto di costruzione della stalla «ALFA», è stato notificato nel 2007 e registrato con il numero XA 417/07.

Inoltre, il massimale previsto nel 2010 per due parti del regime (per gli apparecchi di elutriazione e l’agricoltura sostenibile) è fissato a 0 EUR perché le dotazioni disponibili sono esaurite.

Le altre possibilità di sovvenzione in base al regime non vengono né adattate né modificate. La modifica riguarda pertanto solo gli aiuti agli investimenti a favore della costruzione di «stalle ALFA».

Aiuto n.: XA 105/10.

Stato membro: Germania.

Regione: Germania.

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Richtlinie über die Förderung der Beratung landwirtschaftlicher Unternehmen vor und während einer Umstellung des Betriebes auf ökologischen Landbau

421-40306/0025

Base giuridica: Richtlinie über die Förderung der Beratung landwirtschaftlicher Unternehmen vor und während einer Umstellung des Betriebes auf ökologischen Landbau;

Bundeshaushaltsgesetz.

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: fino a 0,5 milioni di EUR.

Intensità massima di aiuti: l'aiuto, concesso sotto forma di finanziamento parziale a sostegno dei progetti, copre fino al 50 % dei costi dei servizi di consulenza, entro un massimale di 2 000 EUR (netti) per ogni tipo di consulenza (consulenza prestata prima della riconversione o durante la fase di riconversione). L'aiuto non è versato direttamente al beneficiario.

Data di applicazione:

Durata del regime o dell'aiuto individuale: 31 dicembre 2013.

Obiettivo dell'aiuto: prestazioni di assistenza tecnica [articolo 15 del regolamento (CE) n. 1857/2006] e aiuto alle PMI per la prestazione di servizi di consulenza [articolo 26 del regolamento (CE) n. 800/2008].

Settore economico: aziende agricole tradizionali e biologiche di tutti i sottosettori.

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung — BLE

Postfach, 53168 Bonn

DEUTSCHLAND

Sito web: http://www.bundesprogramm-oekolandbau.de/foerderrichtlinien/umstellungsberatung/

Altre informazioni: i servizi di consulenza alle aziende agricole tradizionali in merito alle possibilità ed alle conseguenze della riconversione all'agricoltura biologica sono strumenti preziosi che consentono di:

valutare con maggior precisione e in quali circostanze la riconversione dall'agricoltura tradizionale all'agricoltura biologica sia economicamente redditizia evitando in tal modo che le aziende prendano decisioni sbagliate,

migliorare le possibilità di successo di un progetto di riconversione all'agricoltura biologica migliorando le competenze in materia di gestione,

rafforzare la disponibilità alla riconversione all'agricoltura biologica, incrementando così il numero di aziende agricole biologiche.

I servizi di consulenza relativi alle tecniche di produzione e/o alla gestione aziendale durante la fase di riconversione di un'azienda dall'agricoltura tradizionale all'agricoltura biologica sono strumenti preziosi che consentono di:

determinare con maggiore esattezza in che modo ogni singola azienda debba adattare i suoi diversi rami di produzione alla nuova situazione, contribuendo così ad ottimizzare gli indispensabili processi di adeguamento ed a minimizzare il rischio di decisioni sbagliate,

aumentare le possibilità di una riconversione riuscita grazie al continuo miglioramento delle competenze in materia di gestione in un settore complesso,

ottimizzare lo sviluppo dell'azienda durante e dopo la riconversione andata a buon fine, conformemente al regolamento (CE) n. 834/2007, contribuendo a mantenere nel tempo i nuovi sistemi di produzione e ad evitare una riconversione all'agricoltura tradizionale al termine del periodo obbligatorio di gestione di cinque anni previsto dal regolamento (CE) n. 1698/2005.

Allo scopo di stimolare le aziende a ricorrere ai servizi di consulenza esterna, è opportuno concedere loro aiuti idonei a coprire i costi di tali servizi a norma della presente direttiva e delle diposizioni amministrative generali di cui agli articoli 23 e 44 del Bundeshaushaltsordnung (BHO) (regolamento finanziario federale).

L'importo massimo è pari al 50 % dei costi dei servizi di consulenza, soggetto tuttavia ad un massimale di 2 000 EUR (netti) per tipo di servizio di consulenza (servizio di consulenza prestato prima della riconversione o durante la fase di riconversione).


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