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Document 52010XC0506(01)

    Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001

    GU C 117 del 6.5.2010, p. 9–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    6.5.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 117/9


    Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001

    2010/C 117/03

    Aiuto n.: XA 13/10.

    Stato membro: Italia.

    Regione: Lombardia.

    Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: piano assicurativo regionale in favore delle imprese agricole a tutela dei danni derivanti da avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali sulle produzioni vegetali.

    Base giuridica:

    bozza di deliberazione della Giunta regionale «Piano assicurativo regionale in favore delle imprese agricole a tutela dei danni derivanti da avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali sulle produzioni vegetali»,

    notifica XA 396/08,

    L.R. 31/08,

    D.Lgs. 102/04,

    D.LGS. 82/08,

    D.M. 12939/08,

    D.M. 102208/2004.

    Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: 3 000 000 EUR /anno.

    Intensità massima di aiuti: fino al 50 % ed all’80 % del costo dei premi assicurativi, ai sensi dell’articolo 12 del regolamento (CE) n.1857/2006.

    Data di applicazione: a decorrere dalla data di pubblicazione del numero di registrazione della domanda di esenzione sul sito della Direzione generale dell’agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione.

    Durata del regime o dell'aiuto individuale: 5 anni.

    Fino al 30 giugno 2014.

    Obiettivo dell'aiuto: aiuti per il pagamento di premi assicurativi per la copertura delle perdite dovute alle avversità atmosferiche

    Settore economico: produzioni vegetali.

    Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:

    Regione Lombardia — DG Agricoltura

    Via Pola 12/14

    20124 Milano MI

    ITALIA

    Sito web: http://www.regione.lombardia.it, clicca di seguito «Settori e politiche», «Agricoltura», «Argomenti», «Aiuti di stato nel settore agricolo: pubblicazione dei regimi di aiuto»

    Altre informazioni: il regime di aiuto sarà applicato adottando le medesime modalità di finanziamento, istruttoria delle domande e concessione del contributo previste dal regime XA 396/08, essendo peraltro coincidenti nel loro svolgimento. La Regione intende integrare con risorse proprie le eventuali minori erogazioni ministeriali rispetto a quanto previsto dalla normativa, al fine di garantire il mantenimento dell'effetto incentivo iniziale, assicurando in ogni caso il non superamento della soglia di aiuto prevista dal regolamento (CE) n. 1857/06.

    Aiuto n.: XA 37/10.

    Stato membro: Francia.

    Regione: —

    Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Indemnisation par le Fonds national de garantie contre les calamités agricoles (FNGCA) des dommages causés aux exploitations agricoles par les calamités.

    Base giuridica:

    articolo 11 del regolamento (CE) n 1857/2006 della Commissione,

    Articles L.361-1 et suivants du Code rural,

    Articles D.361-1 et suivants du Code rural.

    Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: 180 milioni di EUR del Fonds en moyenne pluriannuelle, ma il livello della spesa dipende dalla sinistrosità degli eventi di natura climatica e perciò, ovviamente, è imprevedibile.

    Intensità massima di aiuti: 35 %.

    Il tasso d'indennizzo dei danni varia a seconda della natura del sinistro e della produzione interessata. In pratica, il suddetto tasso da parte del FNGCA varia dal 12 al 35 % dell'ammontare delle perdite.

    Data di applicazione: a partire dalla data di pubblicazione del numero di registrazione della domanda di esenzione sul sito della direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione.

    Durata del regime o dell'aiuto individuale: fino alla fine del 2010.

    Obiettivo dell'aiuto: indennizzo delle perdite subite dagli agricoltori in seguito a un evento atmosferico eccezionale che abbia danneggiato in modo significativo la produzione agricola e che possa essere considerato una calamità agricola (o calamità naturale) ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1857/2006.

    Nel caso in cui si verifichi un evento atmosferico di eccezionale entità il prefetto del dipartimento interessato, se lo ritiene necessario, avvia una missione d'inchiesta che gli fornisce le informazioni necessarie sul fenomeno all'origine del sinistro, in particolare sulla sua natura precisa, sulla sua eccezionalità e sui danni accertati.

    Il prefetto, in base alla missione di inchiesta e al parere del Comité départemental d'expertise, da lui convocato, chiede se possa essere riconosciuto il carattere di calamità agricola per il sinistro considerato.

    Dopo aver provveduto al relativo esame e previo parere del Comité national de l'assurance, il ministro dell'agricoltura emette un decreto nel quale si riconosce il carattere di calamità agricola in relazione a dei beni esattamente individuati e ad una zona precisamente delimitata.

    Affinché un sinistro sia riconosciuto, è necessario che, per una determinata zona e una data produzione, venga constatata una perdita significativa rispetto ad un valore di riferimento calcolato.

    Tale valore di riferimento, denominato «barème» (tabella) nel Code rural, stabilito a livello dipartimentale, corrisponde al rendimento su una media triennale basata sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con il rendimento più alto e quello con il rendimento più basso. I prezzi riportati nella tabella sono quelli osservati a livello locale per la coltura considerata nel corso della campagna precedente quella di elaborazione della tabella.

    L'indennizzo è assegnato dal FNGCA nel limite degli stanziamenti disponibili e, a livello delle singole aziende, nel limite delle perdite calcolate per ogni singola azienda agricola. Per poter beneficiare degli indennizzi corrisposti dal FNGCA, le perdite per produzione devono essere superiori al 30 %, o al 42 % nel caso in cui la produzione benefici di un aiuto accoppiato PAC. Dall'importo delle perdite ammissibili all'indennizzo sono dedotti gli importi percepiti nell'ambito di regimi assicurativi e i costi non sostenuti a causa delle avversità atmosferiche.

    L'indennizzo è versato direttamente al produttore che ha subito le perdite.

    Gli immobili agricoli assicurabili sono esclusi dall'elenco dei beni per i quali può essere corrisposto un indennizzo in seguito a calamità agricole. Inoltre sono esclusi da qualsiasi indennizzo i settori considerati assicurabili, vale a dire quelli per i quali esiste un'adeguata offerta di assicurazione.

    Settore economico: tutte le aziende agricole (ad eccezione delle grandi imprese) con una produzione primaria della frutta, delle verdure, dei vigneti, dei foraggi, delle piante per profumo, aromatiche e medicinali e delle colture industriali.

    Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:

    Ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche

    Direction générale des politiques agricoles, agroalimentaire et des territoires

    Sous-direction des entreprises agricoles — Bureau du crédit et de l'assurance

    3 rue Barbet de Jouy

    75349 Paris 07 SP

    FRANCE

    Sito web: http://agriculture.gouv.fr/sections/thematiques/europe-international/aides-d-etat-projets/downloadFile/FichierAttache_2_f0/regimecalam16fev10_pour_site.pdf?nocache=1266389918.43

    (dans: http://agriculture.gouv.fr/sections/thematiques/europe-international)

    Altre informazioni: —

    Aiuto n.: XA 45/10.

    Stato membro: Repubblica federale di Germania.

    Regione: Freistaat Bayern.

    Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Gewährung von Leistungen durch die Bayerische Tierseuchenkasse nach der „Dritten Satzung zur Änderung der Satzung über die Leistungen der Bayerischen Tierseuchenkasse (Leistungssatzung)“:

    Übernahme der Kosten für den Impfstoff bei Impfungen gegen die Blauzungenkrankheit bei Rindern und Schafen im Freistaat Bayern.

    Übernahme eines Teils der Einkommenseinbußen, die bayerische Rindermastbetriebe in anerkannt BHV1-freien Regionen (bayerische Regionen gemäß Anhang II der Entscheidung 2004/558/EG) wegen der Quarantäneauflagen aufgrund der Entscheidung der Kommission vom 15. Juli 2004 zur Umsetzung der Richtlinie 64/432/EWG des Rates hinsichtlich ergänzender Garantien im innergemeinschaftlichen Handel mit Rindern in Bezug auf die infektiöse bovine Rhinotracheitis und der Genehmigung der von einigen Mitgliedstaaten vorgelegten Tilgungsprogramme (2004/558/EG) erleiden.

    Base giuridica:

    § 71 Tierseuchengesetz der Bundesrepublik Deutschland

    Art. 5 Abs. 2, Art. 5 b Abs. 2 des Gesetzes über den Vollzug des Tierseuchenrechts des Freistaats Bayern

    Satzung über die Leistungen der Bayerischen Tierseuchenkasse (Leistungssatzung), registriert von der EU-Kommission unter der Identifikationsnummer XA 287/08

    Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: 1,5 milioni di EUR all'anno (finanziati tramite contributi degli allevatori a favore della Bayerische Tierseuchenkasse)

    Intensità massima di aiuti: tetto del 100 %.

    Data di applicazione: sovvenzione annuale.

    Durata del regime o dell'aiuto individuale: dalla data di notifica dell'esenzione fino al 31 dicembre 2013.

    Obiettivo dell'aiuto: aiuto relativo alla lotta contro le epizoozie in conformità all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1857/2006.

    I costi di vaccinazione dei bovini e degli ovini contro la febbre catarrale in Baviera sono rimborsati, in conformità all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1857/2006, a titolo di misura di prevenzione e di lotta contro tale epizoozia. Il rimborso è inteso a incoraggiare gli allevatori a praticare la vaccinazione e ad assicurare la copertura più completa possibile nella vaccinazione del patrimonio zootecnico bovino e ovino bavarese. Sarà così possibile garantire una protezione ottimale del bestiame in questione contro la febbre catarrale, malattia che figura nell'elenco dell'Ufficio internazionale delle epizoozie (OIE) e nell'allegato alla decisione 90/424/CEE.

    A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1857/2006, è concesso un aiuto inteso a compensare gli allevatori di bovini nelle zone della Baviera riconosciute indenni dal virus BHV1 (regioni della Baviera di cui all'allegato II della decisione 2004/558/CE) delle perdite di reddito causate dagli obblighi imposti in materia di quarantena sulla base della decisione della Commissione del 15 luglio 2004, che stabilisce le modalità d'applicazione della direttiva 64/432/CEE del Consiglio per quanto riguarda le garanzie complementari per gli scambi intracomunitari di animali della specie bovina in relazione alla rinotracheite bovina infettiva e l'approvazione dei programmi di eradicazione presentati da alcuni Stati membri (2004/558/CE). Questa misura dovrebbe rafforzare l'efficacia delle misure di quarantena e a garantire che le zone attualmente riconosciute indenni dal virus BHV1 restino tali. L'epizoozia causata da tale virus figura nell'elenco dell'OIE tra quelle che causano notevoli danni all'agricoltura e la Baviera ha intrapreso misure di lotta contro tale malattia.

    Beneficiarie dell'aiuto sono le piccole e medie imprese ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006.

    L'aiuto non concerne misure per le quali la normativa comunitaria stabilisce che i costi debbano essere sostenuti dalle aziende agricole in questione.

    Gli aiuti a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1857/2006 non comportano pagamenti diretti in denaro ai produttori e sono concessi sotto forma di servizi agevolati. La Bayerische Tierseuchenkasse si fa carico del costo delle prestazioni e paga direttamente i prestatori del servizio. L'intensità lorda dell'aiuto non deve essere superiore al 100 %. Le prestazioni includono i costi connessi all'acquisto dei vaccini contro la febbre catarrale.

    Gli aiuti a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1857/2006 sono intesi a limitare le perdite di reddito causate dagli obblighi di quarantena imposti per la lotta contro il virus BHV1. Anche in tal caso l'intensità lorda dell'aiuto non può superare il 100 % dei costi.

    Settore economico: allevatori del settore bovino e ovino (aziende agricole) del Land della Baviera.

    Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:

    Bayerische Tierseuchenkasse

    Anstalt des öffentlichen Rechts

    Arabellastraße 29

    81925 München

    DEUTSCHLAND

    E-mail: info@btsk.de

    Sito web: Per le basi giuridiche

    Tierseuchengesetz:

    http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/viehseuchg/gesamt.pdf

    Gesetz über den Vollzug des Tierseuchenrechts:

    http://portal.versorgungskammer.de/portal/page/portal/btsk/btskrg/tierseuchengesetz-vollzug-2010.pdf

    Satzung über die Leistungen der Bayerischen Tierseuchenkasse (Leistungssatzung):

    http://portal.versorgungskammer.de/portal/page/portal/btsk/btskrg/1.1.2010-leistungssatzung.pdf

    Per il regime di aiuto:

    3. Satzung zur Änderung der Satzung über die Leistungen der Bayerischen Tierseuchenkasse (Leistungssatzung)

    http://portal.versorgungskammer.de/portal/page/portal/btsk/btskrg/3.aenderungssatzungderleistungssatzung.pdf

    Altre informazioni: —

    Aiuto n.: XA 52/10.

    Stato membro: Germania.

    Regione: Brandenburg.

    Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Beihilfen zu den Kosten des Impfstoffes zur Impfung von Rinder-, Schaf- und

    Ziegenbeständen gegen den Serotyp 8 des Virus der Blauzungenkrankheit (BTV8)

    Base giuridica: Erlass des Ministeriums für Umwelt und Verbraucherschutz zur Gewährung einer Beihilfe für Impfungen gegen die Blauzungenkrankheit des Serotyps 8

    Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: importo annuo totale di 350 000 EUR (finanziata mediante contributi versati dagli allevatori alla Cassa per le epizoozie del Land Brandenburg e con risorse regionali).

    Intensità massima di aiuti: 100 % dei costi del vaccino.

    L'intensità massima dell'aiuto non supera il 100 %. Non sono concessi pagamenti diretti ai proprietari degli animali, ma una compensazione dei costi al prestatore di servizi.

    Data di applicazione: dal 1o marzo 2010, previo ricevimento della ricevuta della Commissione contrassegnata da un numero di identificazione a norma dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 1857/2006.

    Durata del regime o dell'aiuto individuale: fino al 31 dicembre 2013.

    Obiettivo dell'aiuto: l'esenzione si fonda sull'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1857/2006.

    l'obiettivo della misura è il pagamento dei costi per la vaccinazione di bovini, ovini e caprini contro il sierotipo 8 del virus della febbre catarrale degli ovini.

    Nessun aiuto finanziario è versato direttamente agli agricoltori; l'aiuto è concesso sotto forma di prestazione di servizi sovvenzionati.

    Più in particolare si sottolinea il rispetto dell'articolo 10, paragrafi da 6 a 8, del regolamento (CE) n. 1857/2006.

    Questa misura si iscrive nella prevenzione della febbre catarrale ed è conforme al mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato UE.

    Settore economico: agricoltura/allevamento.

    Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:

    Landesamt für Verbraucherschutz

    Landwirtschaft und Flurneuordnung

    Tierseuchenkasse Brandenburg

    Groß Gaglow

    Am Seegraben 18

    03051 Cottbus

    DEUTSCHLAND

    E-mail: info@tsk-BB.de

    Sito web:

    Tierseuchengesetz (Legge sulle epizoozie)

    http://www.bgblportal.de/BGBL/bgbl1f/bgbl104s1260.pdf

    Ausführungsgesetz zum Tierseuchengesetz (Legge di applicazione della legge sulle epizoozie) del Land Brandenburg

    http://www.bravors.brandenburg.de/sixcms/detail.php?gsid=land_bb_bravors_01.c.23595.de

    Erlass des Ministeriums für Umwelt und Verbraucherschutz zur Gewährung einer Beihilfe für Impfungen gegen die Blauzungenkrankheit des Serotyps 8 im Jahr 2010 (pubblicato nel Bollettino ufficiale del Land Brandenburg)

    http://www.mugv.brandenburg.de/v/lbsvet/TEILA/A1_2_2_2.PDF

    Altre informazioni: —


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