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Document 52010PC0807
Proposal for a COUNCIL DECISION on access by fishing vessels flying the flag of the Bolivarian Republic of Venezuela to the exclusive economic zone off the coast of the French department of Guyana
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa all'accesso dei pescherecci battenti bandiera della Repubblica bolivariana del Venezuela alla zona economica esclusiva al largo delle coste del dipartimento francese della Guyana
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa all'accesso dei pescherecci battenti bandiera della Repubblica bolivariana del Venezuela alla zona economica esclusiva al largo delle coste del dipartimento francese della Guyana
/* COM/2010/0807 def. - NLE 2010/0392 */
/* COM/2010/0807 def. - NLE 2010/0392 */ Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa all'accesso dei pescherecci battenti bandiera della Repubblica bolivariana del Venezuela alla zona economica esclusiva al largo delle coste del dipartimento francese della Guyana
[pic] | COMMISSIONE EUROPEA | Bruxelles, 7.1.2011 COM(2010) 807 definitivo 2010/0392 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa all'accesso dei pescherecci battenti bandiera della Repubblica bolivariana del Venezuela alla zona economica esclusiva al largo delle coste del dipartimento francese della Guyana RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA Da vari decenni i pescherecci battenti bandiera del Venezuela sono autorizzati ad operare nella zona economica esclusiva (ZEE) del dipartimento francese d'oltremare della Guyana. Tuttavia, il regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008 (regolamento sulle autorizzazioni di pesca)[1], e in particolare l'articolo 21, presuppone l'esistenza di un accordo internazionale sulla pesca per il rilascio delle autorizzazioni di pesca a pescherecci di paesi terzi operanti nelle acque UE. Poiché l'UE non ha stipulato un accordo internazionale sulla pesca con il Venezuela, la prassi corrente non è conforme a detto regolamento. Considerata l'importanza socioeconomica di tali attività di pesca, il Consiglio e la Commisione ritengono tuttavia inopportuna una loro repentina cessazione. Il regolamento (UE) n. 53/2010 del Consiglio, del 14 gennaio 2010, (regolamento relativo ai contingenti e ai TAC per il 2010)[2], continua quindi a prevedere, all'allegato VIII, il rilascio di un certo numero di autorizzazioni di pesca ai pescherecci del Venezuela che operano nelle acque della Guyana francese. Contemporaneamente, il Consiglio e la Commissione hanno dichiarato che la situazione relativa agli sbarchi di pescherecci venezuelani nei porti della Guyana francese deve essere regolarizzata entro il 31 dicembre 2010 e che, in caso contrario, le autorizzazioni destinate a tali pescherecci non saranno rinnovate oltre tale data[3]. 2. ESITO DELLA CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E DELLA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO Un invito a manifestare interesse per le attività di pesca in questa zona, rivolto dalle autorità francesi a tutti gli Stati membri dell'UE alla fine di giugno 2010, non ha suscitato risposte da parte di alcun operatore UE. Gli operatori venezuelani, al contrario, hanno manifestato interesse nel continuare le loro attività nella Guyana francese. Lo sbarco e la trasformazione delle catture dei pescherecci presso i porti della Guyana francese contribuiscono in modo rilevante al sostentamento della popolazione locale e a fornire prodotti della pesca all'industria locale. Per quanto riguarda l'impatto ambientale, secondo le relazioni scientifiche disponibili, le risorse sfruttate dai pescherecci non sono attualmente minacciate dal rischio di sovrasfruttamento. Ciononostante, onde evitare tale rischio, appare necessario istituire un meccanismo che permetta al Consiglio di stabilire annualmente le possibilità di pesca assegnate ai pescherecci venezuelani. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA Le autorizzazioni rilasciate ai pescherecci del Venezuela non hanno finora comportato obblighi da parte di questo paese nei confronti dell'Unione europea, salvo quelli che competono agli operatori in materia di rispetto delle norme di pesca applicabili alle acque dell'UE, cui si aggiunge l'obbligo di sbarcare una parte delle catture nei porti della Guyana. Ciò premesso, e vista la portata limitata dell'attività di pesca in questione, appare sproporzionato proporre un vero e proprio accordo bilaterale tra il Venezuela e l'Unione europea. In suo luogo, la proposta dichiarazione unilaterale del Consiglio dell'Unione europea, corredata dall'approvazione del Parlamento europeo, persegue un obiettivo simile a quello di un accordo di pesca, vale a dire consentire il rilascio di autorizzazioni di pesca ai pescherecci venezuelani. Giova notare che la Corte internazionale di giustizia, nella causa " Nuclear Tests "[4], afferma che una dichiarazione unilaterale da parte di un soggetto del diritto internazionale può, in talune circostanze, creare diritti e doveri internazionali per le parti in causa e può quindi essere assimilata a trattati internazionali. 4. INCIDENZA SUL BILANCIO La proposta non incide sul bilancio. 2010/0392 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa all'accesso dei pescherecci battenti bandiera della Repubblica bolivariana del Venezuela alla zona economica esclusiva al largo delle coste del dipartimento francese della Guyana IL CONSIGLIO DELL 'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), vista la proposta della Commissione europea, vista l'approvazione del Parlamento europeo, considerando quanto segue: 1. I pescherecci battenti bandiera della Repubblica bolivariana del Venezuela, nel rispetto del regime di conservazione e di gestione delle risorse ittiche istituito dall'Unione europea, operano da molti decenni nella zona economica esclusiva al largo delle coste del dipartimento francese della Guyana. 2. L'industria di trasformazione in attività nel dipartimento francese della Guyana fa affidamento sugli sbarchi provenienti da tali imbarcazioni. 3. Occorre assicurare la continuità delle operazioni in questione, attraverso il rilascio di un'autorizzazione d'accesso internazionale destinata alle navi del paese terzo interessato, a condizione che esse operino nell'osservanza delle restrizioni previste dalla vigente normativa dell'Unione, intesa a salvaguardare gli stock ittici nella zona pertinente e ad assicurare l'approvvigionamento per l'industria di trasformazione coinvolta, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 È approvata a nome dell'Unione europea la dichiarazione relativa all'accesso dei pescherecci battenti bandiera della Repubblica bolivariana del Venezuela alla zona economica esclusiva al largo delle coste del dipartimento francese della Guyana. Il testo della dichiarazione è accluso alla presente decisione. Articolo 2 Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la o le persone abilitate a notificare la presente dichiarazione alla Repubblica bolivariana del Venezuela. Fatto a […] Per il Consiglio Il presidente ALLEGATO Dichiarazione di consenso relativa all 'accesso dei pescherecci battenti bandiera della Repubblica bolivariana del Venezuela alla zona economica esclusiva al largo delle coste del dipartimento francese della Guyana 1. Un numero limitato di pescherecci battenti bandiera della Repubblica bolivariana del Venezuela, secondo le condizioni indicate in appresso, è autorizzato a svolgere attività di pesca nella parte della zona economica esclusiva al largo delle coste del dipartimento francese della Guyana situata oltre le 12 miglia calcolate a partire dalle linee di base. 2. Per svolgere attività di pesca nella zona di cui al paragrafo 1, occorre che i pescherecci autorizzati battenti bandiera della Repubblica bolivariana del Venezuela rispettino la pertinente normativa dell'Unione europea in materia di conservazione e gestione degli stock ittici, nonché le norme e regolamentazioni dell'UE che disciplinano tale attività in quella zona. 3. Più specificamente, occorre che i pescherecci autorizzati battenti bandiera della Repubblica bolivariana del Venezuela rispettino le norme e le regolamentazioni dell'UE che precisano, tra l'altro, gli stock ittici che possono essere sfruttati, il numero massimo di pescherecci autorizzati e la percentuale di catture da sbarcare nei porti della Guyana francese. 4. Fatto salvo il ritiro delle autorizzazioni per i singoli pescherecci battenti bandiera della Repubblica bolivariana del Venezuela in caso di inosservanza delle norme e delle regolamentazioni pertinenti, tale regime di accesso specifico può essere denunciato in qualsiasi momento mediante dichiarazione unilaterale a nome dell'Unione europea. [1] GU L 286 del 29.10.2008, pag. 33. [2] GU L 21 del 26.1.2010, pag. 1. [3] Documento del Consiglio 5032/10, del 12.1.2010, punto n. 23. [4] Sentenza Nuclear Tests ( Nuova Zelanda c. Francia ) , Corte internazionale di giustizia, Relazioni 1974, pag. 457, par. 46.