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Document 52010PC0550

Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa alle modalità d'accesso al servizio pubblico regolamentato offerto dal sistema globale di navigazione satellitare risultante dal programma Galileo

/* COM/2010/0550 def. - COD 2010/0282 */

52010PC0550

/* COM/2010/0550 def. - COD 2010/0282 */ Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa alle modalità d'accesso al servizio pubblico regolamentato offerto dal sistema globale di navigazione satellitare risultante dal programma Galileo


[pic] | COMMISSIONE EUROPEA |

Bruxelles, 8.10.2010

COM(2010) 550 definitivo

2010/0282 (COD)

Proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alle modalità d'accesso al servizio pubblico regolamentato offerto dal sistema globale di navigazione satellitare risultante dal programma Galileo

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Il regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008[1], determina le condizioni per il proseguimento dei due programmi europei di navigazione satellitare GALILEO e EGNOS. Le disposizioni dell'allegato del regolamento definiscono gli obiettivi specifici dei programmi. Esse prevedono che il sistema risultante dal programma GALILEO offra cinque servizi, tra cui un "servizio pubblico regolamentato", (Public Regulated Service, in seguito PRS), riservato agli utilizzatori autorizzati dai governi per applicazioni sensibili che richiedono una grande continuità di servizio. Precisano inoltre che il PRS utilizza segnali criptati e resistenti.

Il PRS è un servizio al quale il grande pubblico non avrà accesso in quanto riservato esclusivamente al Consiglio, alla Commissione, agli Stati membri, eventualmente alle agenzie dell'Unione europea, ai paesi terzi e alle organizzazioni internazionali debitamente autorizzati. A differenza degli altri servizi non protetti offerti dai due sistemi GNSS europei, il suo utilizzo deve essere controllato per motivi di protezione e sicurezza. Risulta quindi indispensabile sorvegliare gli utilizzatori mediante strumenti quali l'elaborazione di una procedura di autorizzazione, l'uso di chiavi criptate, l'accreditamento dei ricevitori, ecc. Inoltre determinate applicazioni di questo servizio possono rivelarsi molto sensibili sul piano politico e strategico. L'insieme delle caratteristiche del PRS rende necessaria la definizione precisa, con atto normativo, delle modalità di accesso a tale servizio.

D'altra parte, anche prima dell'adozione del regolamento (CE) n. 683/2008, nelle conclusioni adottate alla riunione del 12 ottobre 2006, il Consiglio Trasporti ha chiesto alla Commissione di portare avanti attivamente l'elaborazione della politica di accesso al PRS, in particolare per potere definire le condizioni alle quali gli Stati membri organizzeranno e gestiranno sulla base dei lavori preparatori già portati a termine i propri gruppi di utilizzatori, invitandola inoltre a presentare le proprie proposte in tempo affinché il Consiglio deliberi e le approvi. Nelle medesime conclusioni il Consiglio Trasporti ha ricordato che l'utilizzo del PRS da parte degli Stati membri sarà facoltativo e che l'insieme dei costi operativi di questo servizio saranno sostenuti dagli utilizzatori su base non commerciale.

Tenendo conto dei tempi di attuazione dei diversi meccanismi di controllo e del fatto che il calendario concernente la fornitura dei primi servizi è ormai noto, è ora non solo opportuno, ma anche urgente definire le modalità di accesso al PRS con atto normativo.

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE D'IMPATTO

Nonostante ufficialmente non sia stato oggetto di una valutazione d'impatto, il progetto di testo è il risultato di un lavoro preparatorio molto approfondito che ha visto un'intensa partecipazione di tutti gli attori interessati dal PRS, e in particolare degli Stati membri che saranno i principali utenti di questo servizio.

A. DEFINIZIONE DEL PROBLEMA

Al fine di evitare qualsiasi confusione, è opportuno innanzitutto effettuare una distinzione di natura semantica tra, da un lato, gli utenti del PRS, ovvero gli Stati membri, il Consiglio e la Commissione ed eventualmente le agenzie dell'Unione europea, i paesi terzi e le organizzazioni internazionali e, dall'altro lato, gli utilizzatori del PRS, ovvero le persone fisiche o giuridiche debitamente autorizzate a possedere o utilizzare un ricevitore PRS dagli utenti di tale servizio.

Inoltre le parti interessate dalle modalità d'accesso al PRS sono le seguenti:

- la Commissione, che gestisce tutti gli aspetti attinenti alla sicurezza dei sistemi conformemente alle disposizioni dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 683/2008;

- il Consiglio, responsabile in particolare dell'attuazione dell'azione comune 2004/552/PESC[2];

- gli Stati membri che costituiscono i principali utenti del PRS e che sono i destinatari della decisione oggetto della presente proposta;

- l'agenzia del GNSS europeo, istituita dal regolamento (UE) n. xxx/2010, che a norma dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 683/2008 e conformemente agli orientamenti formulati dalla Commissione, da un lato garantisce l'accreditamento della sicurezza dei sistemi di navigazione satellitare europei, dall'altro gestisce il centro di sicurezza Galileo. Quest'ultimo in particolare è per tutti gli utenti e tutti gli utilizzatori del PRS l'interlocutore unico del Consiglio per quanto concerne l'esecuzione delle istruzioni fornite a norma dell'azione comune 2004/552/PESC;

- le imprese che progettano o fabbricano i ricevitori PRS e sono tenute a conformarsi alle norme di accreditamento definite dall'autorità di accreditamento in materia di sicurezza istituita in seno all'agenzia del GNSS europeo.

I requisiti di sicurezza legati all'utilizzo del PRS riguardano direttamente la sicurezza dell'Unione e degli Stati membri, rientrano di conseguenza in un interesse strategico e concernono ugualmente la politica estera dell'Unione. Richiedono l'istituzione di un quadro di controllo degli utilizzatori, tema fondamentale della presente proposta.

Tale quadro comprende sia mezzi tecnici, ad esempio le autorizzazioni tramite chiavi criptate, sia mezzi istituzionali, ad esempio le procedure di accreditamento della sicurezza o quelle previste per le situazioni di crisi dall'azione comune 2004/552/PESC. Deve altresì tenere conto del fatto che gli utilizzatori del PRS sono potenzialmente multipli e che possono, in funzione degli impieghi richiesti, presentare necessità diverse o essere sottoposti a requisiti diversi in materia di affidabilità.

È importante che il quadro di controllo sia realizzato prima ancora dell'inizio della fase operativa iniziale prevista per il 2014. Esso sarà necessario durante tutta questa fase, ovvero durante diversi decenni, e deve consentire principalmente di:

- anticipare le situazioni di crisi, il che implica relazioni costanti e istituzionalizzate, compresa un'adeguata procedura decisionale, tra i diversi attori pubblici e privati;

- definire un quadro rigoroso per le condizioni di utilizzo dei ricevitori PRS grazie soprattutto a una gestione efficace degli utilizzatori;

- sorvegliare attentamente l'attività delle imprese incaricate della costruzione dei ricevitori PRS, in particolare mediante l'istituzione di norme di fabbricazione vincolanti.

Al fine di raggiungere questi obiettivi è opportuno precisare e formalizzare le rispettive responsabilità di Consiglio, Commissione, Stati membri e di qualsiasi altro attore pubblico o privato. È altresì necessario definire le condizioni per l'eventuale utilizzo del PRS da parte di organizzazioni internazionali o paesi terzi e per l'esportazione di attrezzature PRS. Anche la gestione dei diversi gruppi di utilizzatori risulta essere un elemento essenziale del futuro quadro al fine di limitare al massimo gli effetti negativi dell'eventuale inadempienza di uno di questi gruppi. È infine di cruciale importanza definire le norme di accreditamento e fabbricazione a cui saranno soggetti i costruttori di ricevitori PRS e garantirne il controllo da parte dell'Unione europea. I costruttori devono essere in grado non solo di fabbricare ricevitori con un elevato livello di sicurezza, ma anche di progettare meccanismi che impediscano la loro duplicazione in caso di furto o perdita.

B. APPROCCIO ADOTTATO E SOLUZIONI ALTERNATIVE

Le diverse questioni concernenti le modalità di accesso al PRS sono state oggetto di discussioni approfondite in seno al consiglio di sicurezza detto "GSB", istituito dall'articolo 7 del regolamento (CE) n. 876/2002 del Consiglio[3] e soppresso dall'articolo 23 del regolamento (CE) n. 683/2008. Creato per trattare le questioni di sicurezza riguardanti il sistema GALILEO, il GSB era composto da un rappresentante di ogni Stato membro dell'Unione europea e da un rappresentante della Commissione. Raggruppava gli esperti che all'interno dell'Unione europea dispongono delle competenze necessarie per garantire la sicurezza e la protezione di sistemi molto complessi come GALILEO. È stato sostituito da un gruppo di esperti della Commissione[4].

Tra il 2006 e il 2007 si sono tenuti quattro "seminari PRS" che hanno riunito ogni volta una sessantina di esperti degli Stati membri. Le discussioni molto approfondite hanno riguardato l'insieme dei problemi di sicurezza posti dall'impiego del PRS, in particolare le questioni e caratteristiche tecniche, i meccanismi istituzionali da realizzare, il calendario di tale realizzazione, i limiti di utilizzo del PRS, ecc.

Questa serie di seminari ha consentito di raggiungere un accordo tra i partecipanti in merito alla necessità di realizzare rapidamente un quadro normativo adeguato, ai principi generali inerenti le modalità d'accesso al PRS, alle norme di sicurezza che devono essere soddisfatte sul piano tecnico e alle differenti tappe della loro attuazione. Il progetto di testo ha ripreso i risultati di questi lavori, li ha tradotti in forma giuridica adeguandoli alla nuova struttura di gestione dei programmi europei di navigazione satellitare istituita dal regolamento (CE) n. 683/2008.

I principali elementi della proposta sono illustrati al punto 3 qui di seguito. Essi si basano sulla convinzione, condivisa da tutti gli Stati membri, che le modalità d'accesso al PRS debbano rispettare norme minime di sicurezza e procedure di autorizzazione comuni a tutti gli Stati membri al fine di garantire un elevato grado di sicurezza. Si noti che il testo non si occupa della natura dei diversi utilizzi del PRS, che sarà decisa autonomamente da ogni Stato membro, ma definisce i criteri comuni che consentono agli utenti del PRS di selezionare i propri utilizzatori in modo sicuro.

Con la soluzione adottata le funzioni tecniche che interessano direttamente l'infrastruttura sono centralizzate a livello europeo mediante le attività del centro di sicurezza gestito dall'agenzia del GNSS europeo, mentre sono decentrate a livello nazionale le funzioni di controllo degli utenti e degli utilizzatori al fine di tenere conto dei vincoli locali. I meccanismi giuridici previsti garantiscono coerenza tra i due livelli di funzioni e l'armonizzazione dei processi decisionali grazie soprattutto alle norme minime comuni che tutti gli attori devono rispettare.

È fondamentale precisare che durante i lavori preparatori effettuati in seno al GSB e nel quadro dei "seminari PRS" sono state esaminate attentamente tutte le soluzioni possibili. Alla fine si è optato per quella che soddisfaceva meglio sia gli interessi dell'Unione europea e degli Stati membri, sia le esigenze in materia di sicurezza e protezione. Di conseguenza sono state scartate diverse soluzioni alternative. Ad esempio:

- nessuna azione. Oltre a non rispettare le conclusioni adottate dal Consiglio Trasporti il 12 ottobre 2006, questa soluzione comporterebbe in pratica la completa rinuncia a qualsiasi utilizzo del PRS, conseguenza che sarebbe contraria anche alle disposizioni dell'allegato del regolamento (CE) n. 683/2008. In effetti, né la Commissione, responsabile della sicurezza del sistema, né il Consiglio, responsabile dell'attuazione dell'azione comune 2004/552/PESC, né infine e soprattutto gli Stati membri possono seriamente pensare di impiegare il PRS senza che sia stato definito in precedenza un quadro iniziale atto a garantire un elevato grado di sicurezza per il suo utilizzo;

- l'assenza di controllo sugli utilizzatori del PRS da parte degli Stati membri. Anche questa soluzione sarebbe stata incompatibile con l'elevato grado di sicurezza richiesto dal PRS; essa non risulta fattibile a causa della sensibilità della tematica che ha implicazioni per la politica di sicurezza degli Stati membri e dell'Unione europea;

- una gestione completamente centralizzata a livello dell'Unione europea dell'insieme delle norme e delle procedure di autorizzazione, accreditamento e controllo relative alle modalità d'accesso al PRS, in particolare per la fabbricazione dei ricevitori e la distribuzione delle chiavi d'accesso. Questa soluzione è risultata negativa per lo sviluppo dei mercati legati agli utilizzi del PRS e contraria al principio di sussidiarietà. Attualmente l'Unione europea infatti non dispone delle competenze tecniche necessarie a garantire da sola una gestione centralizzata di questo tipo, nonostante essa sia destinata ad acquisire a termine un know-how in materia di accreditamento grazie all'attività dell'agenzia del GNSS europeo. Oggi tali competenze, in particolare quelle riguardanti i componenti criptologici, sono concentrate in un piccolo numero di Stati membri. L'UE non dispone neppure degli strumenti che consentono la gestione e il controllo centralizzati della fabbricazione dei ricevitori PRS, attività di natura in parte industriale che negli aspetti che riguardano la sicurezza non può essere esercitata che dagli Stati membri;

- all'opposto, una gestione completamente decentrata di questi stessi elementi a livello degli Stati membri. Anche questa soluzione è stata scartata dato che non consente di definire facilmente norme minime comuni a tutti gli Stati membri e, fattore ancor più importante, di assicurare il rispetto di tali norme con lo stesso livello di rigorosità in tutti gli Stati membri. È pertanto competenza delle istituzioni dell'Unione europea definire norme comuni e vigilarne il rispetto.

In definitiva la soluzione adottata dà vita a un sistema che concilia al meglio una gestione centralizzata a livello dell'Unione europea di determinati aspetti quando una tale centralizzazione si riveli sia possibile sia auspicabile, e una gestione decentrata degli altri elementi nei casi in cui gli Stati membri risultino gli attori più adatti a gestire l'infrastruttura, che comunque appartiene all'Unione.

C. L'IMPATTO SUGLI STATI MEMBRI E SULLE ALTRE PARTI INTERESSATE

La decisione oggetto della presente proposta potrebbe avere conseguenze sugli Stati membri, sulle istituzioni dell'Unione europea, sulle organizzazioni internazionali, sui paesi terzi e sulle imprese industriali.

Per quanto riguarda gli Stati membri, che in linea di principio sono i primi a essere coinvolti e interessati dagli impieghi del PRS, è opportuno sottolineare che la decisione non produrrà effetti che per i soli Stati che desidereranno utilizzare il PRS, mentre non vi saranno conseguenze, neppure di natura finanziaria, per quelli che non vorranno farvi ricorso. Uno Stato membro intenzionato a impiegare il PRS dovrà principalmente nominare un'"autorità responsabile per il PRS", incaricata di gestire i propri utilizzatori, occuparsi eventualmente della fabbricazione dei ricevitori PRS e, se del caso, vigilare sulla conformità a norme comuni di fabbricazione dei ricevitori PRS sul proprio territorio. Si noti che questo ruolo potrà essere svolto da un organismo già esistente all'interno dei singoli Stati membri.

Al fine di valutare le esigenze degli Stati membri in merito all'utilizzo del PRS, nel 2008 la Commissione ha inviato loro un questionario. Le risposte, che in nessun caso impegnano formalmente tali Stati, sono sintetizzate nelle due tabelle seguenti; i paesi non indicati non hanno risposto al questionario.

[pic]

[pic]È doveroso insistere sul fatto che se i diversi potenziali utilizzi del PRS sono lasciati alla discrezione degli Stati membri, le richieste di questi ultimi in merito saranno soddisfatte solo nella misura in cui risulteranno compatibili con il rispetto delle norme minime di sicurezza istituite. Le esigenze degli Stati membri incompatibili o poco compatibili con il rispetto di queste norme non saranno coperte dal PRS, ma dal servizio aperto che offre una performance equivalente in termini di precisione.

Per quanto concerne le istituzioni dell'Unione europea, il testo impone gli stessi vincoli di impiego previsti per gli Stati membri. Infatti, se i principi generali concordati con gli Stati membri nel quadro delle discussioni che hanno preceduto la redazione della proposta autorizzano pienamente alcuni impieghi "europei" del PRS, essi si traducono ugualmente in modalità d'accesso identiche per tutti gli utenti. Spetterà alle istituzioni dell'Unione coinvolte, ovvero il Consiglio, la Commissione e, se del caso alle agenzie UE, decidere se fare ricorso al PRS e per quale tipo di impiego. Il Consiglio e l'agenzia del GNSS europeo saranno inoltre chiamati a svolgere un ruolo particolare nel quadro dell'azione comune 2004/552/PESC.

Se le organizzazioni internazionali e i paesi terzi desidereranno avere accesso a questo servizio, dovranno rispettare i vincoli di utilizzo del PRS derivanti dagli accordi internazionali stipulati preliminarmente con l'Unione europea. Tali vincoli saranno tanto rigorosi quanto quelli imposti agli Stati membri.

Infine per quanto riguarda le imprese industriali è importante innanzitutto precisare che solo quelle che hanno scelto liberamente di partecipare alle gare d'appalto relative alla progettazione e alla fabbricazione dei ricevitori PRS saranno soggette agli obblighi imposti da norme vincolanti. Inoltre, dato che il PRS è un servizio nuovo senza equivalenti in passato, l'impatto economico della sua introduzione non potrà che essere positivo nonostante i vincoli di sicurezza.

D'altro canto le imprese sono state consultate a più riprese sulle condizioni di utilizzo del PRS, in particolare mediante lo studio PACIFIC avviato nell'ambito del 6° programma quadro per la ricerca e lo sviluppo. Ne risulta che le imprese:

- riconoscono le esigenze specifiche di sicurezza del PRS;

- sono favorevoli a un ampio utilizzo del PRS nei settori riguardanti la sicurezza, in particolare la difesa e le attività di polizia;

- nel settore della difesa, sottolineano l'esigenza di interoperabilità con il segnale GPS utilizzato in campo militare;

- per le attività di polizia, sottolineano l'utilità di abbinare l'impiego dei ricevitori PRS con altri mezzi di telecomunicazione protetti;

- ritengono necessario poter esportare i ricevitori PRS nei paesi terzi che saranno autorizzati a diventare utenti del PRS.

La proposta di testo non contiene elementi contrari alla volontà delle imprese, anche se prevede un quadro rigoroso atto a garantire un elevato grado di sicurezza per le condizioni di fabbricazione e utilizzo dei ricevitori PRS da parte degli attori del settore privato.

D. L'ESISTENZA DI UN VERO CONSENSO

Come già indicato in precedenza, il progetto di testo è il risultato di un lavoro preparatorio molto approfondito che tra il 2006 e il 2007 ha coinvolto i diversi attori interessati dal PRS, in particolare gli Stati membri che ne saranno i principali utenti.

A partire dal 2007 le numerose discussioni che si sono svolte nei diversi organismi incaricati della sicurezza dei programmi e dei sistemi non hanno che confermato il consenso raggiunto sulle diverse soluzioni adottate nel quadro del progetto. Tali organismi, composti da rappresentanti degli Stati membri, sono principalmente il gruppo di esperti per la sicurezza dei sistemi GNSS europei e il sottogruppo di lavoro, dedicato specificatamente al PRS, creato dal suddetto gruppo di esperti.

È essenziale ricordare che, tenuto conto della loro sensibilità, le questioni legate all'utilizzo del PRS riguardano oltre che la sicurezza dei sistemi, la sicurezza stessa degli Stati membri. Sul piano pratico e politico è dunque impossibile che le soluzioni adottate non siano oggetto di consenso tra gli Stati membri. Il ricorso all'azione comune 2004/552/PESC che deriva dalla regola dell'unanimità è d'altronde stabilito esplicitamente dall'articolo 11 del progetto in tutti i casi in cui la sicurezza dell'Unione europea e dei suoi Stati membri rischia di essere messa in pericolo.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

La proposta della Commissione si basa giuridicamente sull'articolo 172 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ex articolo 156 del trattato che istituisce la Comunità europea. Essa assume inoltre la forma di una proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, dato che i destinatari del testo sono i soli Stati membri.

Le misure principali in essa contenute sono:

- la fissazione di principi generali sulle modalità d'accesso al PRS, in particolare il fatto che il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri hanno accesso a tale servizio illimitatamente e ininterrottamente in tutto il mondo e che l'accesso al PRS delle agenzie dell'Unione europea, dei paesi terzi e delle organizzazioni internazionali richiede la stipula di un accordo;

- l'obbligo per gli utenti del PRS di nominare un'"autorità responsabile per il PRS" per gestire e controllare la fabbricazione, la proprietà e l'utilizzo di ricevitori PRS e la fissazione di norme minime comuni alle quali si conformano le autorità responsabili per il PRS;

- la fissazione di un quadro per le condizioni di fabbricazione e di sicurezza dei ricevitori PRS;

- la fissazione di disposizioni sul controllo delle esportazioni, stazioni di controllo presenti in diverse parti del mondo e applicazione di azioni comuni nel quadro del secondo pilastro.

Infine, anche se il testo potrebbe avere conseguenze sulla politica estera e di sicurezza comune, deve essere tuttavia adottato nel quadro delle procedure previste dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea in applicazione della giurisprudenza della Corte di giustizia derivante dalla sentenza del 20 maggio 2008 nella causa C-91/05 (Commissione delle Comunità europee/Consiglio dell'Unione europea), detta "Le armi leggere".

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta della Commissione non ha incidenza diretta sul bilancio dell'Unione europea; in particolare, non impegna l'Unione in una nuova politica e i diversi organismi di controllo UE a cui fa riferimento sono stati già istituiti da altri testi.

5. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

Determinate applicazioni del PRS possono essere molto sensibili sul piano politico e strategico. La proposta della Commissione non mira tuttavia a regolamentare le applicazioni potenziali del PRS, ma le modalità d'accesso al servizio stesso. Essa presenta quindi un carattere molto più tecnico che politico.

2010/0282 (COD)

Proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alle modalità d'accesso al servizio pubblico regolamentato offerto dal sistema globale di navigazione satellitare risultante dal programma Galileo

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 172,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[5],

visto il parere del Comitato delle regioni[6],

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

1. L'allegato del regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008 , concernente il proseguimento dell'attuazione dei programmi europei di navigazione satellitare (EGNOS e Galileo)[7] stabilisce che gli obiettivi specifici del programma Galileo consistono nel far sì che i segnali emessi dal sistema possano essere utilizzati specialmente per offrire un servizio pubblico regolamentato (in seguito PRS) riservato unicamente agli utilizzatori autorizzati dai governi per applicazioni sensibili che richiedono una grande continuità di servizio.

2. Nelle conclusioni da esso adottate in seguito alla riunione del 12 ottobre 2006, il Consiglio Trasporti ha chiesto alla Commissione di portare avanti attivamente l'elaborazione della politica di accesso al PRS, in particolare per potere definire le condizioni in cui gli Stati membri organizzeranno e gestiranno, sulla base dei lavori preparatori, i propri gruppi di utilizzatori, invitandola inoltre a presentare le proposte in tempo affinché il Consiglio deliberi e le approvi. Nelle medesime conclusioni il Consiglio Trasporti ha ricordato che l'utilizzo del PRS da parte degli Stati membri sarà facoltativo e che l'insieme dei costi operativi di questo servizio saranno sostenuti dagli utilizzatori su base non commerciale.

3. Il Consiglio ha indicato a più riprese che il sistema risultante dal programma Galileo è un sistema civile sotto controllo civile, ovvero realizzato secondo norme civili e in base a esigenze civili e sotto il controllo delle istituzioni dell'Unione.

4. Tra i diversi servizi offerti dai sistemi di navigazione satellitare europei il PRS è contemporaneamente quello più protetto e quello più sensibile. Deve garantire a beneficio degli utenti una continuità di servizio anche nelle situazioni più gravi di crisi. Le conseguenze di un'infrazione alle regole di sicurezza durante l'utilizzo di questo servizio non si limitano all'utilizzatore interessato, ma potenzialmente si possono estendere ad altri utilizzatori. L'impiego e la gestione del PRS fanno dunque appello alla responsabilità comune degli Stati membri ai fini della sicurezza dell'Unione europea e della loro stessa sicurezza. In questo contesto l'accesso al PRS deve essere rigorosamente limitato a determinate categorie di utilizzatori che saranno oggetto di un controllo permanente.

5. È di conseguenza opportuno definire le modalità d'accesso al PRS e le sue regole di gestione precisando in particolare i principi generali relativi a tale accesso, le funzioni dei diversi organismi di gestione e controllo, le condizioni legate alla fabbricazione e alla sicurezza dei ricevitori e il regime di controllo delle esportazioni.

6. Per quanto concerne i principi generali dell'accesso al PRS, l'oggetto stesso del servizio in questione e le sue caratteristiche impongono che il suo impiego sia rigorosamente riservato al Consiglio, alla Commissione, agli Stati, alle agenzie dell'Unione e alle organizzazioni internazionali debitamente autorizzate; il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri possono accedervi in modo discrezionale, illimitato e continuativo in tutto il mondo. Ogni Stato membro deve inoltre essere in grado di decidere autonomamente quali siano gli utilizzatori del PRS autorizzati e quali siano gli utilizzi che ne derivano, compresi gli impieghi associati alla sicurezza, in conformità alle norme minime di sicurezza.

7. Al fine di promuovere su scala mondiale l'utilizzo della tecnologia europea per le applicazioni governative protette di navigazione satellitare e tenuto conto che il rispetto dei requisiti di sicurezza è in ogni caso di primaria importanza, è inoltre opportuno prevedere le condizioni in cui determinati paesi terzi e organizzazioni internazionali potranno fare ricorso al PRS.

8. In linea generale, l'Unione e gli Stati membri devono fare quanto in loro potere per garantire la protezione e la sicurezza del sistema risultante dal programma Galileo e delle tecnologie e attrezzature del PRS al fine di impedire l'impiego dei segnali emessi per il PRS da parte di persone fisiche o giuridiche non autorizzate e per evitare un utilizzo ostile del servizio nei loro confronti.

9. A questo proposito è opportuno che gli Stati membri definiscano sanzioni applicabili in caso di inosservanza degli obblighi derivanti dalla presente decisione e che vigilino sull'applicazione di tali sanzioni, le quali devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

10. Per quanto riguarda gli organismi di gestione e controllo, la soluzione che prevede che ogni utente sia tenuto a nominare un'"autorità responsabile per il PRS" per la gestione e il controllo dei propri utilizzatori, risulta quella più adeguata a garantire una gestione efficace dell'impiego del PRS in quanto facilita le relazioni tra i diversi attori incaricati della sicurezza e assicura il controllo permanente degli utilizzatori, in particolare degli utilizzatori nazionali, nel rispetto delle norme minime comuni. Si noti che un'autorità responsabile per il PRS non è necessariamente legata a un particolare Stato membro e che diversi utenti possono nominare la stessa autorità.

11. Inoltre, una delle missioni del centro di sicurezza di cui all'articolo 16, lettera a), punto ii), del regolamento (CE) n. 683/2008 è garantire l'interfaccia tecnico tra i diversi attori responsabili della sicurezza del PRS.

12. Il Consiglio è anche chiamato a svolgere un ruolo nella gestione del PRS tramite, da un lato, l'attuazione dell'azione comune 2004/552/PESC del Consiglio, del 12 luglio 2004, sugli aspetti del funzionamento del sistema europeo di radionavigazione via satellite che hanno incidenza sulla sicurezza dell'Unione europea[8], dall'altro mediante l'approvazione di accordi internazionali che autorizzano un paese terzo o un'organizzazione internazionale a fare ricorso al PRS.

13. Per quanto concerne la fabbricazione e la sicurezza dei ricevitori, le esigenze di sicurezza fanno sì che questo compito possa essere affidato solo agli Stati membri che utilizzano il PRS o a imprese situate sul territorio di uno Stato membro che utilizza il PRS. Inoltre, l'organismo che produce ricevitori deve essere stato preliminarmente autorizzato dall'agenzia del GNSS europeo istituita dal regolamento (CE) n. xxx/2010[9] ed è tenuto a conformarsi alle regole definite dall'autorità di accreditamento istituita in seno a detta agenzia. È compito delle autorità responsabili per il PRS vigilare in modo continuato sul rispetto sia delle norme di accreditamento provenienti da tale autorità di accreditamento sia delle specifiche tecniche particolari derivanti dalle norme minime comuni.

14. Per quanto riguarda il controllo delle esportazioni, al di fuori dell'Unione europea è opportuno limitare le esportazioni di attrezzature o di tecnologie relative all'utilizzo del PRS ai soli paesi terzi debitamente autorizzati ad avere accesso al PRS da un accordo internazionale stipulato con l'Unione.

15. È opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea al fine, da un lato, di definire le norme relative alla protezione delle informazioni classificate riguardanti il PRS, e dall'altro di poter modificare le norme minime comuni.

16. Dato che l'obiettivo della presente decisione, ovvero definire le modalità in base alle quali gli Stati, il Consiglio, la Commissione, le agenzie dell'Unione europea e le organizzazioni internazionali possono avere accesso al PRS, non può essere conseguito in modo sufficiente dagli Stati membri, mentre, a causa dell'ampiezza dell'azione, può essere meglio raggiunto a livello dell'Unione, quest'ultima può adottare misure conformemente al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. La presente decisione si limita inoltre a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nel medesimo articolo.

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto

La presente decisione definisce le modalità in base alle quali gli Stati, il Consiglio, la Commissione, le agenzie dell'Unione europea e le organizzazioni internazionali possono avere accesso al servizio pubblico regolamentato (in seguito PRS) offerto dal sistema globale di navigazione satellitare (GNSS) risultante dal programma Galileo.

Articolo 2

Principi generali in materia di accesso al PRS

17. Gli utenti del PRS sono il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri unitamente alle agenzie dell'Unione, ai paesi terzi e alle organizzazioni internazionali debitamente autorizzati.

18. Il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri hanno accesso al PRS illimitatamente e ininterrottamente in tutto il mondo.

19. Spetta al Consiglio, alla Commissione e ai singoli Stati membri decidere se fare ricorso al PRS.

20. Gli utilizzatori del PRS sono le persone fisiche o giuridiche debitamente autorizzate dagli utenti di tale servizio a possedere o utilizzare un ricevitore PRS.

21. Il Consiglio e la Commissione determinano le categorie dei propri agenti autorizzati a possedere o utilizzare un ricevitore PRS in conformità alle norme minime comuni indicate all'articolo 6, paragrafo 6. Uno Stato membro che fa ricorso al PRS determina autonomamente le categorie di persone fisiche residenti sul proprio territorio e di persone giuridiche situate sul proprio territorio autorizzate a possedere o a utilizzare un ricevitore PRS, unitamente agli impieghi previsti per quest'ultimo, in conformità alle norme minime indicate all'articolo 6, paragrafo 6. Gli utilizzi possono essere legati anche alla sicurezza.

22. Un'agenzia dell'Unione europea può fare ricorso al PRS solo nel quadro delle modalità stabilite da un accordo amministrativo stipulato tra la Commissione e detta agenzia e in base a tali modalità.

23. Un paese terzo o un'organizzazione internazionale possono fare ricorso al PRS solo alle seguenti condizioni:

24. esiste un accordo in tema di sicurezza tra l'Unione da un lato e tale paese terzo o tale organizzazione internazionale dall'altro; e

25. tra l'Unione da un lato e tale paese terzo o tale organizzazione internazionale dall'altro, esiste un accordo concluso in base alla procedura stabilita dall'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e atto a fissare le condizioni e le modalità di utilizzo del PRS da parte di tale paese terzo o di tale organizzazione internazionale.

Articolo 3

Autorizzazione di accesso legata al funzionamento del sistema

Fatto salvo l'articolo 2 e al fine di garantire il buon funzionamento del sistema, sono autorizzati ad avere accesso alla tecnologia del PRS e a possedere o utilizzare ricevitori PRS nel rispetto delle norme di sicurezza specifiche definite dalla Commissione e conformandosi rigorosamente alle istruzioni fornite loro dalla Commissione:

- la Commissione, quando agisce in qualità di gestore del programma Galileo;

- gli operatori del sistema risultante dal programma Galileo, rigorosamente ai fini del rispetto del capitolato d'oneri a cui si devono conformare;

- l'agenzia del GNSS europeo in modo che possa svolgere i compiti a essa affidati;

- l'Agenzia spaziale europea, rigorosamente ai fini della ricerca, dello sviluppo e della realizzazione dell'infrastruttura.

Articolo 4

Protezione delle informazioni classificate

26. Gli Stati membri garantiscono la protezione delle informazioni classificate riguardanti il PRS.

27. Per mezzo di atti delegati la Commissione stabilisce, conformemente agli articoli 12, 13 e 14, le norme relative alla protezione delle informazioni classificate riguardanti il PRS, in particolare quelle relative alla necessità per una persona fisica o giuridica, di accedere a informazioni classificate al fine di espletare una determinata funzione o un determinato compito. Ogni Stato membro notifica alla Commissione le disposizioni specifiche da esso adottate ai fini dell'attuazione del presente paragrafo.

28. Se risulta che dati relativi al PRS sono stati divulgati a terzi non autorizzati a venirne a conoscenza, la Commissione avvia un'inchiesta, informa il Consiglio e il Parlamento dei relativi risultati e adotta misure atte a porre rimedio alle conseguenze di tale divulgazione irregolare.

Articolo 5

Sanzioni

Gli Stati membri determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate a norma della presente decisione. Le sanzioni sono effettive, proporzionate e dissuasive.

Articolo 6

Autorità responsabile per il PRS

29. Ogni utente del PRS che fa ricorso al PRS nomina un organismo, denominato "autorità responsabile per il PRS". Due o più utenti del PRS possono nominare un'autorità responsabile per il PRS comune.

30. La missione di un'autorità responsabile per il PRS nominata da uno Stato consiste nel gestire e controllare la fabbricazione, la proprietà e l'utilizzo di ricevitori PRS da parte di persone fisiche residenti sul territorio di tale Stato e di persone giuridiche situate sul territorio di tale Stato.

31. La missione di un'autorità responsabile per il PRS nominata dal Consiglio, dalla Commissione, da un'agenzia dell'Unione europea o da un'organizzazione internazionale consiste nel gestire e controllare la proprietà e l'utilizzo di ricevitori PRS da parte dei rispettivi agenti di tali istituzioni, agenzie e organizzazioni.

32. In qualità di operatore del centro di sicurezza menzionato all'articolo 16, lettera a), punto ii), del regolamento (CE) n. 683/2008 (in seguito "centro di sicurezza"), l'agenzia del GNSS europeo può essere nominata autorità responsabile per il PRS da un utente di questo servizio.

33. I possessori e gli utilizzatori di ricevitori PRS sono raggruppati in categorie di utilizzatori dall'autorità responsabile per il PRS da cui dipendono. L'autorità responsabile per il PRS determina i diritti d'accesso al PRS per ogni categoria di utilizzatori.

34. Le autorità responsabili per il PRS si conformano a norme minime comuni per la gestione e il controllo dei possessori, degli utilizzatori e dei produttori di ricevitori PRS. Tali norme sono riportate in allegato. Per mezzo di atti delegati la Commissione può, conformemente agli articoli 12, 13 e 14, modificare completamente o in parte il suddetto allegato al fine di tenere conto dell'evoluzione del programma, soprattutto sul piano tecnico, e delle nuove esigenze in materia di sicurezza.

35. La Commissione assistita dagli Stati membri e dall'agenzia del GNSS europeo, garantisce il rispetto delle norme minime comuni da parte delle autorità responsabili per il PRS, in particolar modo effettuando audit o ispezioni.

36. Nel caso in cui un'autorità responsabile per il PRS non si conformi alle norme minime comuni, la Commissione può richiedere l'utilizzo dei mezzi tecnici dell'agenzia del GNSS europeo da parte di quest'autorità.

Articolo 7

Ruolo del centro di sicurezza

Il centro di sicurezza garantisce l'interfaccia tecnico tra le autorità responsabili per il PRS, il Consiglio operante a titolo dell'azione comune 2004/552/PESC e i centri di controllo. Informa la Commissione di qualsiasi evento che potrebbe compromettere il buon funzionamento del PRS.

Articolo 8

Fabbricazione e sicurezza dei ricevitori e dei moduli di sicurezza

37. Ogni Stato membro che fa ricorso al PRS può garantire esso stesso, o affidare a imprese situate sul territorio di uno Stato membro che utilizza tale servizio, la fabbricazione dei ricevitori PRS e dei moduli di sicurezza associati. Il Consiglio o la Commissione possono affidare a uno Stato membro che fa ricorso al PRS, o a imprese situate sul territorio di uno Stato membro che utilizza tale servizio, la fabbricazione dei ricevitori PRS e dei moduli di sicurezza associati.

38. Gli organismi indicati al primo paragrafo incaricati della fabbricazione dei ricevitori PRS e dei moduli di sicurezza associati, possono produrre tali attrezzature solo dopo esserne stati debitamente autorizzati dall'autorità di accreditamento della sicurezza dei sistemi di navigazione satellitare europei istituita in seno all'agenzia del GNSS europeo. Le autorizzazioni per la produzione di attrezzature hanno durata limitata e sono rinnovabili.

39. Gli organismi indicati al primo paragrafo incaricati della fabbricazione di ricevitori PRS e dei moduli di sicurezza associati si conformano sia alle norme stabilite dall'autorità di accreditamento della sicurezza dei sistemi di navigazione satellitare europei istituita in seno all'agenzia del GNSS europeo, le quali stabiliscono in particolare il principio di doppia valutazione dei moduli di sicurezza, sia alle norme minime comuni indicate all'articolo 6, paragrafo 6 nella misura in cui queste ultime interessano la loro attività.

40. Nel loro ambito di competenza, le autorità responsabili per il PRS assicurano il buon rispetto delle regole e delle norme di cui al paragrafo 3.

41. L'autorità di accreditamento della sicurezza dei sistemi di navigazione satellitare europei può in qualsiasi momento ritirare l'autorizzazione a fabbricare ricevitori PRS e i moduli di sicurezza associati concessa a un organismo indicato al paragrafo 1 se risulta che le misure fissate al paragrafo 3 non sono rispettate.

Articolo 9

Controllo delle esportazioni

Le esportazioni di attrezzature o di tecnologie relative all'utilizzo del PRS al di fuori dell'Unione, comprese o meno nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso[10], sono autorizzate unicamente nel quadro degli accordi indicati all'articolo 2, paragrafo 7, o a norma delle modalità di sistemazione e funzionamento delle stazioni di riferimento di cui all'articolo10.

Articolo 10

Stazioni di riferimento che ospitano attrezzature PRS

Un paese terzo non è considerato utente del PRS per il solo fatto che sul suo territorio è situata una stazione di riferimento che ospita attrezzature PRS e fa parte del sistema risultante dal programma Galileo. La Commissione stabilisce con tale paese terzo le modalità di sistemazione e funzionamento della stazione di riferimento che ospita attrezzature PRS.

Articolo 11

Attuazione dell'azione comune 2004/552/PESC

In tutti i casi in cui l'attuazione della presente decisione potrebbe compromettere la sicurezza dell'Unione o dei suoi Stati membri, sono applicabili le procedure previste dall'azione comune 2004/552/PESC.

Articolo 12

Esercizio della delega

42. I poteri di adottare gli atti delegati di cui agli articoli 4 e 6 sono conferiti alla Commissione a tempo indeterminato.

43. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contemporaneamente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

44. I poteri di adottare atti delegati sono conferiti alla Commissione alle condizioni stabilite agli articoli 13 e 14.

Articolo 13

Revoca della delega

45. La delega di potere di cui all'articolo 12 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.

46. L'istituzione che ha iniziato una procedura interna per decidere se revocare la delega di poteri provvede a informarne l'altra istituzione e la Commissione entro un ragionevole lasso di tempo prima della decisione definitiva, indicando quali poteri delegati possano esser soggetti a revoca e i relativi motivi.

47. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione medesima. Questa ha effetto immediatamente o a una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca non incide sulla validità degli atti delegati già in vigore. Essa è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 14

Obiezioni agli atti delegati

48. Il Parlamento europeo e il Consiglio possono presentare obiezioni contro un atto delegato entro un termine di due mesi dalla data di notifica. Per iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio, tale periodo può essere esteso di un mese.

49. Se allo scadere di tale termine né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni all'atto delegato, esso è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entra in vigore alla data ivi indicata. L'atto delegato può essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entrare in vigore prima della scadenza del suddetto periodo se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione che non intendono presentare obiezioni.

50. Se il Parlamento europeo o il Consiglio presentano obiezioni contro un atto delegato, questo non entra in vigore. L'istituzione che presenta obiezioni contro un atto delegato ne indica i motivi.

Articolo 15

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Articolo 16

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il presidente Il presidente

Allegato

Norme minime comuni a cui si conformano le autorità responsabili per il PRS ai fini della gestione e del controllo dei possessori, degli utilizzatori e dei produttori di ricevitori PRS.

51. Ogni autorità responsabile per il PRS dispone di una struttura operativa, detta punto di contatto piattaforma (POCP), costantemente collegata al centro di sicurezza.

52. Ogni autorità responsabile per il PRS svolge, nel proprio settore di competenza, i seguenti compiti:

a) la gestione degli utilizzatori PRS, occupandosi principalmente di tutti gli aspetti tecnici e operativi, in particolare la compatibilità dei moduli di sicurezza dei ricevitori PRS;

b) la gestione delle chiavi crittografiche, in particolare il loro ordine e la loro consegna;

c) il controllo e la gestione delle interferenze elettromagnetiche che influenzano il servizio PRS;

d) la gestione di qualsiasi avvenimento che influenza la sicurezza del PRS;

e) le comunicazioni orali e gli scambi di dati criptati, in particolare con gli utilizzatori e il centro di sicurezza;

f) la gestione delle interfacce con gli utilizzatori PRS.

53. Ogni autorità responsabile per il PRS elabora prescrizioni operative dettagliate che consentono un'applicazione efficiente della presente decisione, in particolare per quanto riguarda le diverse categorie di utilizzatori.

54. Ogni autorità responsabile per il PRS dispone dei mezzi che consentono di individuare, localizzare, attenuare o neutralizzare qualsiasi interferenza elettromagnetica, in particolare segnali di disturbo o mascheramento, considerata una minaccia per il sistema e i suoi servizi.

55. Ogni autorità responsabile per il PRS tiene costantemente informato il centro di sicurezza sulle categorie di utilizzatori che rientrano nel suo ambito di competenza e sui moduli di sicurezza associati a ogni categoria.

56. Data la fondamentale importanza di essere informato su qualsiasi incidente involontario che ha conseguenze per la sicurezza del PRS, ad esempio un furto o una perdita di un ricevitore, ogni autorità responsabile per il PRS utilizza i mezzi che consentono di individuare e correggere un tale incidente e di riferirne al centro di sicurezza.

57. Le autorità responsabili per il PRS procedono alla valutazione dei rischi associati all'adempimento della loro missione e adottano le misure correttive e preventive corrispondenti.

58. Ai fini della fabbricazione dei ricevitori PRS o dei moduli di sicurezza, le autorità responsabili per il PRS si riferiscono alle modalità tecniche e alle procedure illustrate nei seguenti documenti:

a) specifiche relative alla sicurezza del ricevitore PRS (SSRS-PRS);

b) specifiche relative alla sicurezza dell'interconnessione tra i ricevitori PRS (SSIRS-PRS);

c) concetto operativo dei ricevitori PRS (Conops-PRS);

d) procedure operative relative al funzionamento dei ricevitori PRS protetti (Secops-PRS);

e) profilo di protezione del modulo di sicurezza PRS (PP-PRS-SM).

59. Un'autorità responsabile per il PRS può modificare il software o i circuiti elettronici di un modulo di sicurezza solo dopo aver ottenuto l'accordo preliminare del centro di sicurezza.

[1] GU L 196 del 24.7.2008, pag. 1. Regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il proseguimento dell'attuazione dei programmi europei di navigazione satellitare (EGNOS e Galileo).

[2] GU L 246 del 20.7.2004, pag. 30. Azione comune 2004/552/PESC del Consiglio, del 12 luglio 2004, sugli aspetti del funzionamento del sistema europeo di radionavigazione via satellite che hanno incidenza sulla sicurezza dell'Unione europea.

[3] GU L 138 del 21.5.2002, pag. 1. Regolamento (CE) n. 876/2002 del Consiglio, del 21 maggio 2002, relativo alla costituzione dell'impresa comune Galileo.

[4] GU L 101 del 21.4.2009, pag. 22. Decisione della Commissione, del 20 aprile 2009, che istituisce un gruppo di esperti per la sicurezza dei sistemi GNSS europei.

[5] GU C […] del […], pag. […].

[6] GU C […] del […], pag. […].

[7] GU L 196 del 24.7.2008, pag. 1.

[8] GU L 246 del 20.7.2004, pag. 30.

[9] GU L XX del gg.mm.2010, pag. tt.

[10] GU L 134 del 29.5.2009, pag. 1.

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