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Document 52010PC0524

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo all'effettiva applicazione della sorveglianza di bilancio nell'area dell'euro

/* COM/2010/0524 def. */

52010PC0524




[pic] | COMMISSIONE EUROPEA |

Bruxelles, 29.9.2010

COM(2010) 524 definitivo

2010/0278 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo all'effettiva applicazione della sorveglianza di bilancio nell'area dell'euro

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

La crisi economica e finanziaria mondiale ha posto in evidenza e amplificato la necessità di un maggiore coordinamento e di un rafforzamento della sorveglianza delle politiche economiche dell'Unione economica e monetaria (UEM). Gli attuali strumenti e metodi di coordinamento e sorveglianza hanno consentito all'UE di superare una tempesta a cui nessuno Stato membro avrebbe potuto resistere da solo. Le istituzioni europee e gli Stati membri hanno reagito rapidamente e continuano a collaborare per riprendersi da una crisi che non ha precedenti per la nostra generazione.

Tuttavia le esperienze recenti hanno rivelato anche le lacune e le carenze dell'attuale sistema di coordinamento e delle procedure di sorveglianza esistenti. Vi è un ampio consenso sul fatto che sia urgente rafforzare il quadro dell'UEM per consolidare la stabilità macroeconomica e la sostenibilità delle finanze pubbliche, che sono condizioni preliminari per una crescita durevole della produzione e dell'occupazione.

La crisi ha comportato una drastica inversione delle condizioni economiche e finanziarie favorevoli che avevano prevalso fino al 2007 e ha evidenziato nuovamente che i benefici accumulati nei periodi favorevoli non erano stati utilizzati in misura sufficiente per creare margini di manovra da sfruttare nei periodi sfavorevoli. Nella maggior parte degli Stati membri occorrerà un risanamento di ampie proporzioni per riportare il debito pubblico su un percorso di discesa. Il raggiungimento di questo obiettivo è tanto più urgente in quanto le società e le economie europee debbono far fronte agli effetti dell'invecchiamento della popolazione, che metteranno ulteriormente sotto pressione l'offerta di lavoro e i bilanci pubblici. La riduzione dei livelli del debito è di notevole rilevanza per la maggior parte dei paesi in quanto, determinando un incremento delle tasse e dei premi di rischio, il debito esercita effetti negativi sugli incentivi economici e la crescita.

Lo strumento fondamentale per il coordinamento e la sorveglianza delle politiche di bilancio è il patto di stabilità e crescita, che attua le disposizioni del trattato sulla disciplina di bilancio. Il rafforzamento del patto è importante sia per accrescere la credibilità della strategia concordata di uscita delle finanze pubbliche, sia per evitare la ripetizione degli errori passati. La serie di proposte presentate attualmente mira a rafforzare il patto: i) migliorandone le disposizioni alla luce dell'esperienza, non da ultimo degli insegnamenti tratti dalla crisi; ii) dotandolo di strumenti più efficaci per imporne il rispetto; e iii) integrandolo con disposizioni sui quadri di bilancio nazionali. Questa serie di proposte fa parte di una più ampia riforma della governance economica riconducibile alla strategia Europa 2020, che include proposte per far fronte agli squilibri macroeconomici tramite il rafforzamento della sorveglianza, compresi meccanismi di allerta e sanzioni. I diversi filoni del coordinamento delle politiche economiche, tra cui la sorveglianza delle riforme strutturali, devono essere integrati in un nuovo ciclo di sorveglianza, il cosiddetto "semestre europeo", che riunirà le procedure esistenti nel quadro del patto di stabilità e crescita e degli indirizzi di massima per le politiche economiche, inclusa la presentazione simultanea dei programmi di stabilità e di convergenza e dei programmi nazionali di riforma.

2. RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI CON LE PARTI INTERESSATE

Le presenti proposte sono state preannunciate dalla Commissione a grandi linee in due comunicazioni intitolate "Rafforzare il coordinamento delle politiche economiche" del 12 maggio 2010, e "Rafforzare il coordinamento delle politiche economiche per la stabilità, la crescita e l'occupazione – Gli strumenti per rafforzare la governance economica dell'UE" del 30 giugno 2010. Optando per una comunicazione formale, la Commissione ha desiderato dimostrare il suo impegno a promuovere il dialogo con gli Stati membri, il Parlamento europeo e tutte le parti interessate, presentando nel contempo proposte di azione concrete.

Nel giugno 2010 il Consiglio europeo si è accordato sulla necessità urgente di rafforzare il coordinamento delle nostre politiche economiche. L'accordo raggiunto includeva primi orientamenti riguardanti il patto di stabilità e crescita e la sorveglianza di bilancio. In particolare il Consiglio europeo ha deciso di: i) rafforzare sia la parte preventiva che la parte correttiva del patto di stabilità e crescita, anche con sanzioni, e tenendo debitamente conto della situazione particolare degli Stati membri dell'area dell'euro; ii) attribuire, nella sorveglianza di bilancio, un ruolo molto più preminente al livello e all'andamento del debito e alla sostenibilità globale; iii) assicurare che tutti gli Stati membri abbiano regole di bilancio nazionali e quadri di bilancio a medio termine in linea con il patto di stabilità e crescita; iv) assicurare la qualità dei dati statistici.

Il Consiglio europeo ha invitato la task force sulla governance economica presieduta dal suo presidente e istituita nel marzo 2010 e la Commissione a sviluppare ulteriormente e a rendere operativi questi orientamenti. Si è creata una relazione costruttiva tra la Commissione e la task force . La Commissione ha contribuito ai lavori della task force tramite le comunicazioni menzionate in precedenza e contributi ad hoc .

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

La base giuridica del patto di stabilità e crescita è contenuta negli articoli 121 e 126 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Il patto di stabilità e crescita è composto dai seguenti atti: il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche (la cosiddetta "parte preventiva"); il regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (la cosiddetta "parte correttiva"); e la risoluzione del Consiglio europeo del 17 giugno 1997 sul patto di stabilità e crescita. Questi regolamenti sono stati modificati nel 2005 dal regolamento (CE) n. 1055/2005 e dal regolamento (CE) n. 1056/2005 e completati dalla relazione del Consiglio del 20 marzo 2005 dal titolo "Migliorare l'attuazione del Patto di stabilità e crescita". Le presenti proposte prevedono ulteriori modifiche al regolamento (CE) n. 1466/97 e al regolamento (CE) n. 1467/97. Ulteriori strumenti per imporre il rispetto del patto sono proposti in un nuovo regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'effettiva applicazione della sorveglianza di bilancio nell'area dell'euro, basato sull'articolo 136 del trattato in combinato disposto con l'articolo 121, paragrafo 6. I requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri sono oggetto di una nuova direttiva del Consiglio basata sull'articolo 126, paragrafo 14: la direttiva mira in particolare a specificare gli obblighi che le autorità nazionali debbono rispettare per conformarsi alle disposizioni dell'articolo 3 del protocollo n. 12 dei trattati relativo alla procedura per i disavanzi eccessivi.

La parte preventiva del patto di stabilità e crescita è intesa ad assicurare che gli Stati membri seguano politiche di bilancio prudenti in modo tale che non sia necessario adottare forme di coordinamento più rigorose per evitare che sia messa a repentaglio la sostenibilità delle finanze pubbliche, con potenziali conseguenze negative per l'UEM nel suo insieme. Di conseguenza gli Stati membri sono tenuti a presentare programmi di stabilità e di convergenza nei quali delineano i loro piani per raggiungere gli obiettivi di bilancio a medio termine, i quali sono definiti in percentuale del PIL in termini strutturali (ovvero depurati dell'effetto del ciclo e al netto delle misure una tantum e temporanee) e variano da paese a paese attorno ad una posizione prossima al pareggio, in modo da riflettere il livello del debito pubblico e delle passività connesse all'invecchiamento della popolazione. Gli Stati membri che non hanno raggiunto il loro obiettivo di bilancio a medio termine sono tenuti a convergervi nella misura di un tasso annuo dello 0,5% del PIL in termini strutturali.

I progressi verso l'obiettivo di bilancio a medio termine sono stati però in linea di massima insufficienti, per cui le finanze pubbliche sono rimaste gravemente esposte alla recessione economica. La pratica ha inoltre dimostrato che il saldo strutturale non è una misura adeguata della posizione di bilancio sottostante del paese, dato che è difficile valutare in tempo reale in che posizione del ciclo economico si trovi l'economia e dato che non si tiene sufficientemente conto delle entrate straordinarie o delle minori entrate non direttamente collegate al ciclo economico (in particolare in ordine agli sviluppi del mercato finanziario e dell'edilizia abitativa). Di conseguenza è emerso che in alcuni paesi, anche posizioni di bilancio apparentemente solide prima della crisi, celavano una rilevante dipendenza dalle entrate straordinarie per finanziare la spesa, e che l'inversione di questa tendenza ha contribuito all'impennata dei disavanzi di bilancio.

Per correggere queste carenze, la proposta di riforma della parte preventiva mantiene gli obiettivi di bilancio a medio termine e il requisito di convergenza annuale pari allo 0,5% del PIL ma li rende operativi introducendo il nuovo principio della politica di bilancio prudente. Questo principio implica che la crescita annuale della spesa non dovrebbe superare – e se l'obiettivo di bilancio a medio termine non è stato raggiunto, dovrebbe essere chiaramente inferiore ad – un tasso prudente di crescita del PIL a medio termine, a meno che l'obiettivo a medio termine sia stato ampiamente superato o la maggiore crescita della spesa rispetto al tasso prudente a medio termine sia coperta da misure discrezionali sul lato delle entrate. L'obiettivo essenziale è assicurare che le entrate straordinarie non siano spese bensì vengano destinate alla riduzione del debito. Il nuovo principio costituirà il termine di riferimento alla luce del quale saranno esaminati i progetti di bilancio dei paesi illustrati nei programmi di stabilità e di convergenza. Inoltre, in caso di mancato rispetto del tasso di crescita della spesa, nonché delle misure previste sul lato delle entrate, lo Stato membro in questione riceverà un avvertimento dalla Commissione e, qualora lo scostamento persista e/o sia particolarmente grave, sarà oggetto di una raccomandazione del Consiglio a norma dell'articolo 121 del trattato ai fini dell'adozione di misure correttive. Per quanto emanata nel contesto della parte preventiva, tale raccomandazione sarebbe sostenuta, per la prima volta e solo per i paesi dell'area dell'euro, da un meccanismo volto a garantirne il rispetto sulla base dell'articolo 136 del trattato, consistente in un deposito fruttifero pari allo 0,2% del PIL. Per l'imposizione di un deposito fruttifero viene introdotta una procedura di voto al contrario ( reverse voting) : al momento dell'emanazione di una raccomandazione scatterebbe l'obbligo di deposito su proposta della Commissione, a meno che il Consiglio non decida il contrario con voto a maggioranza qualificata entro dieci giorni. Il Consiglio potrebbe ridurre l'importo del deposito solo all'unanimità o sulla base di una proposta della Commissione e di una richiesta motivata dello Stato membro in questione. Il deposito verrà restituito con gli interessi maturati una volta che il Consiglio abbia accertato che si sia posto fine alla situazione a seguito della quale è scattato l'obbligo di deposito.

La parte correttiva del patto di stabilità e crescita è intesa a evitare gravi errori nelle politiche di bilancio che potrebbero mettere a rischio la sostenibilità delle finanze pubbliche e pregiudicare l'UEM. Esso impone agli Stati membri di evitare disavanzi pubblici eccessivi e a tal fine sono previste soglie numeriche per il disavanzo (3% del PIL) e per il debito (60% del PIL o un sufficiente avvicinamento a tale percentuale). La procedura per i disavanzi eccessivi, che dà attuazione al divieto di disavanzi eccessivi, prevede un iter, che, per i paesi dell'area dell'euro, può concludersi con l'imposizione di sanzioni finanziarie.

La procedura per i disavanzi eccessivi è stata regolarmente applicata, in conformità delle disposizioni in materia, anche a fronte delle circostanze eccezionali della crisi finanziaria, contribuendo in tal modo a rafforzare le aspettative di una sua ordinata risoluzione. È tuttavia emersa una serie di lacune. Per quanto in teoria i criteri del disavanzo e del debito abbiano la stessa importanza e nonostante che un debito costantemente elevato possa rappresentare una minaccia più seria per la sostenibilità della finanza pubblica rispetto a disavanzi occasionalmente elevati, in pratica la procedura per i disavanzi eccessivi si è concentrata quasi esclusivamente sulla soglia del 3% del PIL e il debito ha avuto finora un ruolo marginale. Ciò è dovuto alla natura meno "immediata" della soglia del debito rispetto a quella del disavanzo, considerata anche l'ambiguità della nozione di un ritmo adeguato di riduzione e il maggiore impatto sul rapporto debito/PIL di variabili che sfuggono al controllo dei governi, in particolare l'inflazione. La procedura per i disavanzi eccessivi è sostenuta in linea di principio da efficaci misure intese a far rispettare le norme, in quanto possono, e dovrebbero, essere imposte sanzioni finanziarie se il paese persiste a non correggere il disavanzo eccessivo. Tuttavia tali sanzioni scattano probabilmente troppo tardi nella procedura per poter rappresentare un deterrente efficace tale da scoraggiare errori gravi di politica di bilancio, non da ultimo in quanto la situazione finanziaria del paese interessato potrebbe essersi deteriorata a tal punto da rendere la minaccia di un'ammenda meno credibile proprio nel momento in cui dovrebbe concretizzarsi. Infine, la crisi recente ha posto in risalto che se l'obbligo di correggere i disavanzi eccessivi contribuisce a rinsaldare la previsione che verrà preservata la solvibilità dello Stato, è possibile che per stabilire la tempistica della correzione e il profilo dell'aggiustamento non si possa prescindere da considerazioni riguardanti l'UEM nel suo insieme.

Per rimediare a queste carenze, vengono avanzate le seguenti proposte chiave per la riforma della parte correttiva.

Il criterio del debito della procedura per i disavanzi eccessivi deve essere reso operativo, in particolare tramite l'adozione di un termine di riferimento numerico che consenta di valutare se il rapporto debito/PIL stia avvicinandosi con un ritmo adeguato alla soglia del 60%. Nello specifico, si considera che un rapporto debito/PIL superiore al 60% stia diminuendo in misura sufficiente se la sua distanza dal valore di riferimento del 60% del PIL si è ridotta nei tre anni precedenti al ritmo di un ventesimo all'anno. Il mancato rispetto di questo termine di riferimento numerico non dovrebbe tuttavia determinare necessariamente l'apertura di una procedura per i disavanzi eccessivi nei confronti del paese in questione, in quanto prima di prendere una decisione in tal senso occorrerebbe tenere conto di tutti i fattori rilevanti, in particolare ai fini della valutazione dell'andamento del debito (ad esempio se una crescita nominale molto bassa ne ostacoli la riduzione), unitamente ai fattori di rischio collegati alla struttura del debito, all'indebitamento del settore privato e alle passività implicite connesse all'invecchiamento della popolazione. Sempre in linea con la maggiore importanza attribuita al debito, occorrerebbe riservare maggiore attenzione ai fattori rilevanti in caso di mancata osservanza del criterio del disavanzo nel caso dei paesi con un debito inferiore alla soglia del 60% del PIL.

L'approccio più flessibile proposto per quanto riguarda la presa in considerazione dei fattori rilevanti nella procedura per la determinazione dell'esistenza di un disavanzo eccessivo potrebbe essere applicato anche a beneficio dei paesi che intraprendono riforme del sistema pensionistico (oltre il periodo transitorio di cinque anni attualmente previsto). Le disposizioni speciali del patto di stabilità e crescita per l'applicazione del criterio del disavanzo in caso di riforme del sistema pensionistico vengono estese anche al criterio del debito, tramite l'introduzione dello stesso periodo transitorio di cinque anni per la presa in considerazione dei costi netti di tali riforme in sede di valutazione dell'osservanza del criterio del debito. Infine, pari considerazione viene data alla parziale o totale inversione di riforme pensionistiche attuate in precedenza, ai fini sia dell'apertura che dell'abrogazione di una procedura per i disavanzi eccessivi.

Il rispetto della normativa è maggiormente garantito dall'introduzione di una nuova serie di sanzioni finanziarie a carico degli Stati membri dell'area dell'euro, che si applicherebbero molto prima nella procedura in base ad un approccio graduato. Nello specifico, l'obbligo di un deposito non fruttifero pari allo 0,2% del PIL scatterebbe al momento della decisione di apertura di una procedura per i disavanzi eccessivi; tale deposito sarebbe convertito in un'ammenda in caso di mancato rispetto della raccomandazione iniziale di correzione del disavanzo. L'importo è pari alla componente fissa delle sanzioni già prevista nella fase finale della procedura per i disavanzi eccessivi. Vi è inoltre un collegamento con il bilancio UE, che dovrebbe agevolare il previsto passaggio ad un sistema di applicazione della normativa collegato al bilancio dell'UE come indicato nella suddetta comunicazione della Commissione del 30 giugno 2010. In caso di persistente non osservanza la sanzione sarebbe inasprita, in linea con le disposizioni già esistenti del patto di stabilità e crescita. Per ridurre la discrezionalità è previsto il meccanismo di voto al contrario per l'imposizione delle nuove sanzioni in rapporto con le fasi successive della procedura per i disavanzi eccessivi. Nello specifico, in ciascuna fase della procedura per i disavanzi eccessivi la Commissione presenterà una proposta per la sanzione pertinente che verrà considerata adottata a meno che il Consiglio non decida il contrario con voto a maggioranza qualificata entro dieci giorni. L'entità del deposito infruttifero o dell'ammenda potrebbe essere ridotta o azzerata dal Consiglio solo all'unanimità o sulla base di una proposta specifica della Commissione motivata da circostanze economiche eccezionali o a seguito di una richiesta motivata dello Stato membro interessato.

Si chiariscono inoltre i criteri per valutare l'osservanza delle raccomandazioni in ciascuna fase, compresa la possibilità di una proroga dei termini per la correzione del disavanzo eccessivo, ponendo chiaramente in primo piano le variabili di bilancio che dovrebbero essere soggette al controllo diretto del governo, in particolare la spesa, in linea con l'approccio proposto per la parte preventiva. Oltre a queste circostanze specifiche per ciascun paese, viene introdotta la possibilità di prorogare i termini anche in caso di crisi economica generale.

Disposizioni emanate a livello dell'UE non bastano per assicurare l'effettiva applicazione del quadro di coordinamento delle politiche di bilancio dell'UEM. A causa della particolare natura decentralizzata della politica di bilancio nell'UE e della generale necessità che i paesi facciano proprie le norme UE è essenziale che i quadri di bilancio nazionali rispecchino gli obiettivi del quadro di coordinamento delle politiche di bilancio dell'UEM. Il quadro di bilancio nazionale è l'insieme degli elementi che costituiscono la base della governance di bilancio nazionale, ossia l'assetto politico istituzionale proprio di un determinato paese che determina l'elaborazione delle politiche di bilancio a livello nazionale. In tale quadro rientrano i sistemi di contabilità pubblica, le statistiche, le pratiche di elaborazione delle previsioni, le regole di bilancio numeriche, le procedure di bilancio che disciplinano tutto il processo di bilancio e in particolare i quadri di bilancio a medio termine, e le relazioni di bilancio tra i sottosettori dell'amministrazione. Le esigenze e le preferenze specifiche degli Stati membri devono essere rispettate, ma è necessario tener conto di un certo numero di criteri per assicurare un livello minimo di qualità e di coerenza con il quadro di bilancio dell'UEM. Tali criteri sono disciplinati dalla direttiva sui quadri di bilancio nazionali che viene proposta per completare la riforma del patto di stabilità e crescita. Occorre in primo luogo che i principali elementi dei quadri di bilancio nazionali, ovvero gli aspetti contabili e statistici e le pratiche di elaborazione delle previsioni, siano conformi a standard europei minimi per favorire la trasparenza e il monitoraggio dell'andamento dei bilanci. È inoltre necessario che i quadri di bilancio nazionali adottino una prospettiva di programmazione pluriennale in modo da assicurare il raggiungimento degli obiettivi a medio termine fissati a livello UE. In aggiunta, gli Stati membri devono dotarsi di regole di bilancio numeriche che favoriscano il rispetto delle soglie del disavanzo e del debito. Gli Stati membri devono assicurare che questi criteri si applichino a tutti i sottosettori dell'amministrazione pubblica. Le autorità nazionali devono altresì garantire la trasparenza del processo di bilancio fornendo informazioni dettagliate sui fondi extra-bilancio, le riduzioni del gettito fiscale e le passività potenziali in essere.

2010/0278 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo all'effettiva applicazione della sorveglianza di bilancio nell'area dell'euro

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL 'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 136, in combinato disposto con l'articolo 121, paragrafo 6,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[1],

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1) È particolare interesse e responsabilità degli Stati membri la cui moneta è l'euro condurre politiche economiche che promuovano il corretto funzionamento dell'Unione economica e monetaria ed evitare politiche che la mettono a repentaglio.

(2) Al fine di assicurare il corretto funzionamento dell'Unione economica e monetaria, il trattato consente l'adozione di misure specifiche nell'area dell'euro che vanno al di là delle disposizioni applicabili a tutti gli Stati membri.

(3) Per rendere ancora più effettiva l'applicazione della sorveglianza di bilancio nell'area dell'euro sono necessarie ulteriori sanzioni Occorre che dette sanzioni accrescano la credibilità del quadro di sorveglianza di bilancio dell'Unione.

(4) È opportuno che le disposizioni fissate dal presente regolamento stabiliscano meccanismi equi, tempestivi, graduali ed effettivi che garantiscano la conformità alla parte preventiva e a quella correttivo del patto di stabilità e crescita, in particolare al regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche[2], e al regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi[3].

(5) Occorre che le sanzioni previste nel quadro della parte preventiva del patto di stabilità e crescita a carico degli Stati membri la cui moneta è l'euro incitino questi ultimi ad adottare una politica di bilancio prudente Occorre che una tale politica di bilancio assicuri che il tasso di crescita della spesa pubblica non superi, di norma, un tasso prudente di crescita a medio termine del prodotto interno lordo (PIL), a meno che tale superamento sia compensato da un aumento delle entrate pubbliche o che riduzioni discrezionali delle entrate siano controbilanciate da tagli alla spesa.

(6) Occorre che una politica di bilancio prudente consenta di raggiungere e mantenere efficacemente l'obiettivo di bilancio di medio termine. Occorre che posizioni di bilancio che rispettino l'obiettivo di bilancio a medio termine permettano agli Stati membri di disporre di un margine di sicurezza sufficiente rispetto al valore di riferimento del 3% del PIL per il disavanzo pubblico, consentendo loro di effettuare rapidi progressi verso la sostenibilità e di disporre al tempo stesso di un margine di manovra di bilancio, soprattutto tenuto conto della necessità di investimenti pubblici.

(7) Nella parte preventiva del patto di stabilità e crescita, è opportuno che lo stimolo ad una politica di bilancio prudente consista nell'obbligo di costituire un deposito fruttifero imposto temporaneamente a carico di uno Stato membro la cui moneta è l'euro che non stia compiendo sufficienti progressi verso il risanamento di bilancio. Tale misura verrebbe imposta qualora uno Stato membro, dopo un primo avvertimento della Commissione, continui a tenere una condotta che, pur non costituendo una violazione del divieto di disavanzi eccessivi, sia imprudente e potenzialmente pregiudizievole al buon funzionamento dell'Unione economica e monetaria, per cui il Consiglio emana una raccomandazione in conformità all'articolo 121, paragrafo 4, del trattato.

(8) Occorre che il deposito fruttifero imposto venga restituito allo Stato membro interessato, maggiorato degli interessi, una volta che il Consiglio si sia accertato che è stata posta fine alla situazione che ne ha motivato la costituzione.

(9) Nella parte correttiva del patto di stabilità e crescita occorre che le sanzioni a carico degli Stati membri la cui moneta è l'euro assumano la forma di un obbligo di costituire un deposito infruttifero collegato alla decisione del Consiglio che accerta l'esistenza di un disavanzo eccessivo, e di un obbligo di pagare un'ammenda in caso di non rispetto della raccomandazione del Consiglio di correggere il disavanzo eccessivo. Occorre che tali sanzioni vengano imposte indipendentemente dal fatto che allo Stato membro interessato sia stato precedentemente imposto di costituire un deposito fruttifero.

(10) È opportuno che l'entità del deposito fruttifero, del deposito infruttifero e dell'ammenda previsti dal presente regolamento sia stabilita in modo da garantire la gradualità delle sanzioni nella parte preventiva e in quella correttiva del patto di stabilità e crescita e in maniera da costituire un incentivo sufficiente per gli Stati membri la cui moneta è l'euro a conformarsi al quadro di bilancio dell'Unione. L'ammenda comminata in virtù dell'articolo 126, paragrafo 11, del trattato come specificato dall'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1467/97[4] è costituita da una componente fissa, pari allo 0,2 % del PIL e da una componente variabile. Pertanto, la gradualità e il pari trattamento degli Stati membri sono garantiti se il deposito fruttifero, quello infruttifero e l'ammenda previsti dal presente regolamento sono pari allo 0,2% del PIL, vale a dire alla percentuale della componente fissa dell'ammenda comminata in base all'articolo 126, paragrafo 11, del trattato.

(11) È opportuno che il Consiglio abbia la possibilità di ridurre o annullare le sanzioni imposte agli Stati membri la cui moneta è l'euro sulla base di una proposta della Commissione facente seguito ad una richiesta motivata dello Stato membro interessato. Nella parte correttiva del patto di stabilità e crescita, occorre che la Commissione possa proporre di ridurre o annullare la sanzione a motivo di circostanze economiche eccezionali.

(12) Qualora sia stata posta fine alla situazione di disavanzo eccessivo è opportuno che il deposito infruttifero venga restituito e che gli interessi maturati e le ammende riscosse siano distribuiti tra gli Stati membri la cui moneta è l'euro il cui disavanzo non sia eccessivo e che non siano oggetto di una procedura per gli squilibri eccessivi.

(13) Occorre conferire al Consiglio il potere di adottare singole decisioni di esecuzione dei meccanismi sanzionatori stabiliti dal presente regolamento. Rientrando nel coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri in seno al Consiglio come previsto dall'articolo 121, paragrafo 1, del trattato, le singole decisioni si inscrivono per intero nella continuità delle misure adottate dal Consiglio in conformità agli articoli 121 e 126 del trattato e ai regolamenti (CE) n. 1466/97 e n. 1467/97.

(14) Poiché il presente regolamento contiene disposizioni generali per l'effettiva applicazione dei succitati regolamenti, è opportuno che sia adottato secondo la procedura ordinaria di cui all'articolo 121, paragrafo 6.

(15) Dal momento che l'obiettivo di creare un meccanismo sanzionatorio uniforme non può essere raggiunto soddisfacentemente a livello degli Stati membri, l'Unione può adottare misure in conformità al principio di sussidiarietà stabilito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I Oggetto

Articolo 1 Oggetto e campo di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce un sistema di sanzioni volto a far migliorare il rispetto della parte preventiva e della parte correttiva del patto di stabilità e crescita nell'area dell'euro.

2. Il presente regolamento si applica agli Stati membri la cui moneta è l'euro.

Articolo 2 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1. "parte preventiva del patto di stabilità e crescita": il sistema di sorveglianza multilaterale organizzato dal regolamento (CE) n. 1466/97 del 7 luglio 1997;

2. "parte correttiva del patto di stabilità e crescita": la procedura di controllo del disavanzo eccessivo degli Stati membri regolamentata dall'articolo 126 del trattato e dal regolamento (CE) n. 1467/97 del 7 luglio 1997;

3. "circostanze economiche eccezionali": circostanze in cui il superamento del valore di riferimento da parte del disavanzo pubblico è considerato eccezionale ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 2, lettera a), secondo trattino, del trattato e del regolamento (CE) n. 1467/97.

Capo IISanzioni nel quadro della parte preventiva del patto di stabilità e crescita

Articolo 3 Deposito fruttifero

1. Qualora, conformemente all'articolo 121, paragrafo 4, del trattato, il Consiglio formuli una raccomandazione allo Stato membro perché, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento n. 1466/97, adotti le necessarie misure di aggiustamento di bilancio nel caso in cui lo scostamento da una politica di bilancio prudente sia persistente o particolarmente grave, esso impone allo Stato membro, su proposta della Commissione, la costituzione di un deposito fruttifero. La decisione è considerata adottata dal Consiglio a meno che quest'ultimo, con voto a maggioranza qualificata, non decida di respingere la proposta entro dieci giorni dalla sua adozione da parte della Commissione. Il Consiglio può modificare la proposta ai sensi dell'articolo 293, paragrafo 1, del trattato.

2. Il deposito fruttifero proposto dalla Commissione è pari allo 0,2% del prodotto interno lordo (PIL) realizzato nell'anno precedente dallo Stato membro interessato.

3. Il tasso d'interesse applicato al deposito corrisponde al rischio di credito della Commissione e al relativo periodo di investimento.

4. In deroga al paragrafo 2 la Commissione, a seguito di una richiesta motivata dello Stato membro interessato rivoltale entro dieci giorni dall'adozione della raccomandazione del Consiglio di cui al paragrafo 1, può proporre di ridurre l'importo del deposito fruttifero o di annullarlo.

5. Qualora la situazione che ha motivato la raccomandazione di cui al paragrafo 1 non sussista più il Consiglio, su proposta della Commissione, decide che il deposito e gli interessi maturati siano restituiti allo Stato membro interessato. Il Consiglio può modificare la proposta della Commissione in conformità all'articolo 293, paragrafo 1, del trattato.

Capo IIISanzioni nel quadro della parte correttiva del patto di stabilità e crescita

Articolo 4Deposito infruttifero

1. Qualora il Consiglio decida, in conformità all'articolo 126, paragrafo 6, del trattato, che in un Stato membro esiste una situazione di disavanzo eccessivo, esso impone allo Stato membro, su proposta della Commissione, la costituzione di un deposito infruttifero. La decisione è considerata adottata dal Consiglio a meno che quest'ultimo, con voto a maggioranza qualificata, non decida di respingere la proposta entro dieci giorni dalla sua adozione da parte della Commissione. Il Consiglio può modificare la proposta in conformità all'articolo 293, paragrafo 1, del trattato.

2. Il deposito infruttifero proposto dalla Commissione è pari allo 0,2% del PIL realizzato nell'anno precedente dallo Stato membro interessato.

3. Se, conformemente all'articolo 3, lo Stato membro ha costituito presso la Commissione un deposito fruttifero, quest'ultimo viene trasformato in deposito infruttifero.

Qualora l'entità del deposito fruttifero precedentemente costituito, maggiorato degli interessi maturati, sia superiore all'entità del deposito infruttifero imposto, la differenza viene restituita allo Stato membro.

Qualora l'entità del deposito infruttifero imposto sia superiore all'entità del deposito fruttifero precedentemente costituito maggiorato degli interessi maturati, lo Stato membro versa la differenza al momento di costituire il deposito infruttifero.

4. In deroga al paragrafo 2 del presente articolo la Commissione, sulla base di circostanze economiche eccezionali o a seguito di una richiesta motivata dello Stato membro interessato rivoltale entro dieci giorni dall'adozione della raccomandazione del Consiglio di cui al paragrafo 126, paragrafo 6, del trattato, può proporre di ridurre l'importo del deposito infruttifero o di annullarlo.

Articolo 5Ammenda

1. Qualora il Consiglio decida, in conformità all'articolo 126, paragrafo 8, del trattato, che lo Stato membro non ha dato seguito effettivo ad una sua raccomandazione entro il termine impartito, esso impone allo Stato membro, su proposta della Commissione, il pagamento di un'ammenda. La decisione è considerata adottata dal Consiglio a meno che quest'ultimo, con voto a maggioranza qualificata, non decida di respingere la proposta entro dieci giorni dalla sua adozione da parte della Commissione. Il Consiglio può modificare la proposta ai sensi dell'articolo 293, paragrafo 1, del trattato.

2. L'ammontare dell'ammenda proposta dalla Commissione è pari allo 0,2% del PIL realizzato nell'anno precedente dallo Stato membro interessato.

3. Se, conformemente all'articolo 4, lo Stato membro ha costituito presso la Commissione un deposito infruttifero, quest'ultimo è tramutato in ammenda.

Qualora l'entità del deposito infruttifero precedentemente costituito sia superiore all'entità dell'ammenda imposta, la differenza viene restituita allo Stato membro.

Qualora l'entità dell'ammenda imposta sia superiore all'entità del deposito infruttifero precedentemente costituito, o qualora non sia stato precedentemente costituito alcun deposito infruttifero, lo Stato membro versa la differenza al momento di pagare l'ammenda.

4. In deroga al paragrafo 2 del presente articolo la Commissione, sulla base di circostanze economiche eccezionali o a seguito di una richiesta motivata dello Stato membro interessato rivoltale entro dieci giorni dall'adozione della raccomandazione del Consiglio di cui al paragrafo 126, paragrafo 8, del trattato, può proporre di ridurre l'importo dell'ammenda o di annullarla.

Articolo 6Restituzione del deposito infruttifero

Qualora il Consiglio decida, in conformità all'articolo 126, paragrafo 12, del trattato, di abrogare una ovvero tutte le decisioni da esso adottate, qualsiasi deposito infruttifero costituito da uno Stato membro presso la Commissione viene restituito allo Stato membro interessato.

Articolo 7Distribuzione degli interessi e delle ammende

Gli interessi maturati dalla Commissione sui depositi costituiti in conformità all'articolo 4 e sulle ammende riscosse conformemente all'articolo 5 costituiscono altre entrate di cui all'articolo 311 del trattato e sono distribuiti, in proporzione della rispettiva quota nel reddito nazionale lordo, tra gli Stati membri ammissibili, vale a dire tra gli Stati membri la cui moneta è l'euro che non si trovino in situazione di disavanzo eccessivo, determinato secondo l'articolo 126, paragrafo 6, del trattato e che non siano oggetto di una procedura per gli squilibri eccessivi ai sensi del regolamento (UE) n. […/…].

CAPO IV DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 8 VOTAZIONE IN SENO AL CONSIGLIO

Solo i membri del Consiglio rappresentanti gli Stati membri la cui moneta è l'euro prendono parte al voto delle misure di cui agli articoli 3, 4 e 5 e il Consiglio delibera senza tenere conto del voto del membro rappresentante lo Stato membro interessato.

Per maggioranza qualificata dei membri del Consiglio di cui al precedente paragrafo s'intende quella definita conformemente all'articolo 238, paragrafo 3, lettera a), del trattato.

Articolo 9Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il [xx] giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles,

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il Presidente Il Presidente

[1] GU C, pag. .

[2] GU L 209 del 2.8.1997, pag. 1.

[3] GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6.

[4] GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6.

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