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Document 52010PC0455
Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL instituant un droit compensateur définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires de l'Iran, du Pakistan et des Émirats arabes unis
Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che istituisce un dazio compensativo definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni tipi di polietilene tereftalato originario dell'Iran, del Pakistan e degli Emirati arabi uniti
Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che istituisce un dazio compensativo definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni tipi di polietilene tereftalato originario dell'Iran, del Pakistan e degli Emirati arabi uniti
/* COM/2010/0455 final - NLE 2010/0238 */
/* COM/2010/0455 final - NLE 2010/0238 */ Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che istituisce un dazio compensativo definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni tipi di polietilene tereftalato originario dell'Iran, del Pakistan e degli Emirati arabi uniti
[pic] | COMMISSIONE EUROPEA | Bruxelles, 31.8.2010 COM(2010) 455 definitivo 2010/0238 (NLE) Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che istituisce un dazio compensativo definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni tipi di polietilene tereftalato originario dell'Iran, del Pakistan e degli Emirati arabi uniti RELAZIONE 1) CONTESTO DELLA PROPOSTA | 110 | Motivazione e obiettivi della proposta La presente proposta verte sull'applicazione del regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell'11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea ("il regolamento di base"), nel quadro del procedimento relativo alle importazioni di alcuni tipi di polietilene tereftalato originario dell'Iran, del Pakistan e degli Emirati arabi uniti. | Contesto generale La proposta è presentata nel quadro dell'applicazione del regolamento di base ed è il risultato di un'inchiesta svolta in conformità delle disposizioni procedurali e sostanziali del regolamento di base. | Disposizioni vigenti nel settore della proposta Nessuna. | Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione Non pertinente. | 2) CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO | Consultazione delle parti interessate | In conformità alle disposizioni del regolamento di base, le parti interessate coinvolte nel procedimento hanno già avuto la possibilità di difendere i loro interessi nel corso dell'inchiesta. | Ricorso al parere di esperti | Non è stato necessario consultare esperti esterni. | Valutazione dell'impatto La presente proposta deriva dall'applicazione del regolamento di base. Il regolamento di base non prevede una valutazione generale dell'impatto, ma contiene un elenco esauriente delle condizioni da valutare. | 3) ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA | Sintesi delle misure proposte Il 3 settembre 2009 la Commissione ha annunciato, con un avviso ("avviso di apertura") pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, l'apertura di un procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni nell'Unione di alcuni tipi di polietilene tereftalato originario dell'Iran, del Pakistan e degli Emirati arabi uniti. Il procedimento antisovvenzioni è stato aperto in seguito a una denuncia, presentata il 20 luglio 2009 dal comitato per il polietilene tereftalato dell'associazione Plastics Europe (nel seguito "il denunciante") a nome di produttori che rappresentano una proporzione maggioritaria dell'intera produzione UE di alcuni tipi di polietilene tereftalato, contenente elementi di prova dell'esistenza di sovvenzioni e del pregiudizio grave da esse derivante. Il 1° giugno 2010 la Commissione ha istituito, con regolamento (UE) n. 473/2010, un dazio compensativo provvisorio sulle importazioni nell'Unione di alcuni tipi di polietilene tereftalato originario dell'Iran, del Pakistan e degli Emirati arabi uniti che varia tra il 5,1% e il 17%. L'allegata proposta della Commissione di un regolamento del Consiglio che istituisce un dazio antidumping compensativo definitivo compreso tra il 5,1% e il 16,7% contiene le conclusioni finali riguardo alle sovvenzioni, al pregiudizio, al nesso di causalità e all'interesse dell'Unione. Le conclusioni del caso sono state presentate agli Stati membri durante la riunione del comitato antidumping e antisovvenzioni del 28 luglio 2010. Undici Stati membri si sono espressi a favore delle misure proposte, sei hanno espresso parere contrario e dieci si sono astenuti. La Commissione propone pertanto che il Consiglio adotti la proposta di regolamento allegata, da pubblicare nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea entro il 1° ottobre 2010. | Base giuridica Regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell'11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea ("regolamento di base"). | Principio di sussidiarietà La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione. Pertanto il principio di sussidiarietà non si applica. | Principio di proporzionalità La proposta è conforme al principio di proporzionalità per le ragioni di seguito esposte. | Il tipo di intervento è descritto nel regolamento di base e non consente l'adozione di decisioni a livello nazionale. | Non sono necessarie indicazioni su come ridurre e rendere commisurato all'obiettivo della proposta l'onere finanziario e amministrativo a carico dell'Unione, dei governi nazionali, degli enti locali e regionali, degli operatori economici e dei cittadini. | Scelta dello strumento | Strumento proposto: regolamento. | Altri strumenti non sarebbero adeguati per i motivi di seguito esposti. Il regolamento di base sopraindicato non prevede altre opzioni. | 4) INCIDENZA SUL BILANCIO | Nessuna. | 2010/0238 (NLE) Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che istituisce un dazio compensativo definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni tipi di polietilene tereftalato originario dell'Iran, del Pakistan e degli Emirati arabi uniti IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell'11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea[1] (nel seguito "il regolamento di base"), in particolare l'articolo 15, vista la proposta presentata dalla Commissione europea ("la Commissione"), dopo aver sentito il comitato consultivo, considerando quanto segue: 1. PROCEDIMENTO 2. Misure provvisorie 3. Con il regolamento (UE) n. 473/2010[2] ("regolamento provvisorio") la Commissione ha istituito un dazio compensativo provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di polietilene tereftalato originario dell'Iran, del Pakistan e degli Emirati arabi uniti ("i paesi interessati"). 4. Il procedimento è stato aperto in seguito a una denuncia presentata il 20 luglio 2009 dal comitato per il polietilene tereftalato dell'associazione Plastics Europe ("il denunciante") a nome di produttori che rappresentano una proporzione maggioritaria, in questo caso, superiore al 50%, dell'intera produzione UE di alcuni tipi di polietilene tereftalato. 5. Come indicato al considerando 15 del regolamento provvisorio, l'inchiesta relativa alla sovvenzione e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009 (''periodo dell'inchiesta'' o ''PI''). L'analisi delle tendenze necessaria per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° gennaio 2006 e la fine del PI ("periodo in esame"). 6. Nel parallelo procedimento antidumping, con il regolamento (UE) n. 472/2010[3] la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di polietilene tereftalato originario dell'Iran e degli Emirati arabi uniti. 7. Fase successiva del procedimento 8. In seguito alla divulgazione dei principali fatti e considerazioni in base ai quali è stata decisa l'istituzione delle misure compensative provvisorie ("divulgazione delle conclusioni provvisorie"), diverse parti interessate hanno presentato osservazioni scritte in merito alle conclusioni provvisorie. Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno inoltre avuto la possibilità di essere sentite. 9. La Commissione ha continuato a raccogliere e a verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle conclusioni definitive. Sono state esaminate le osservazioni presentate oralmente o per iscritto dalle parti interessate in seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie e, ove opportuno, le conclusioni provvisorie sono state modificate di conseguenza. 10. Tutte le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si intendeva raccomandare l'istituzione di un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di polietilene tereftalato originario dell'Iran, del Pakistan e degli Emirati arabi uniti e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazi provvisori ("informazioni finali"). È stato inoltre fissato un termine entro il quale le parti potevano presentare le proprie osservazioni successivamente alla divulgazione di queste informazioni. 11. Le osservazioni presentate oralmente o per iscritto dalle parti interessate sono state esaminate e, ove opportuno, le conclusioni sono state modificate di conseguenza. 12. Parti interessate dal procedimento 13. Alcune parti interessate hanno affermato che il campione di produttori UE non era rappresentativo ed omogeneo e che pertanto l'analisi del pregiudizio era carente. È stato affermato in particolare che il ricorso al campionamento non era necessario dato che i produttori non erano numerosi. Inoltre è stato dichiarato che separando "artificiosamente" i gruppi di società in singoli soggetti giuridici il campione non avrebbe compreso alcuni dei leader del mercato (Artenius, M&G Polimeri) e che, essendovi inclusi anche due gruppi di società, la metodologia utilizzata per la selezione del campione mancava di coerenza. È stato inoltre affermato che il campione non era rappresentativo poiché non comprendeva produttori che vendessero quantitativi sufficienti a un'impresa collegata di trasformazione del PET. Di conseguenza le istituzioni non avrebbero potuto valutare la capacità di approvvigionamento dell'industria dell'Unione e non avrebbero tenuto conto del conflitto d'interessi della medesima. Inoltre, dato che una società, non avendo fornito tutte le informazioni necessarie, è stata esclusa dal campione, la rappresentatività sarebbe scesa al 28% della produzione dell'UE. Le stesse parti hanno affermato che il campione selezionato non era statisticamente valido. 14. A proposito della tesi che, non essendo i produttori numerosi, non sarebbe stato necessario eseguire un campionamento, la Commissione ribadisce che nel corso del campionamento si sono manifestati 14 produttori dell'Unione appartenenti a otto gruppi di società. Dato il numero oggettivamente elevato di produttori dell'UE che hanno collaborato, vale a dire 14, è stato applicato il campionamento a norma dell'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento di base in considerazione del massimo volume rappresentativo di vendite realizzate che potesse essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile. Il campione selezionato consisteva di cinque singole società (con sei impianti di produzione). 15. Per quanto riguarda la prima affermazione circa la rappresentatività del campione va rilevato che le istituzioni possono includere singole società che fanno parte di un gruppo compreso nel campione purché siano rappresentative e tengano una contabilità finanziaria separata. Diversamente, esaminare tutti e quattordici i produttori UE appartenenti agli otto gruppi di società avrebbe impedito di concludere l'inchiesta nei tempi previsti. Tuttavia il fatto che due gruppi di società siano stati inclusi nel campione non è incompatibile con la metodologia di campionamento applicata in questo caso, vale a dire il massimo volume rappresentativo di vendite a clienti dell'UE. 16. Per quanto attiene a Indorama, il gruppo possedeva due diversi impianti di produzione nel PI – uno nei Paesi Bassi e l'altro nel Regno Unito. L'inclusione di questo gruppo nel campione è in linea con la metodologia di campionamento applicata dato che tali impianti costituivano, da un punto di vista giuridico e finanziario, un unico soggetto. Per quanto riguarda Equipolymers, che comprendeva due entità distinte che producevano PET nel PI (una in Italia e un'altra in Germania), la società forniva dati consolidati per entrambi gli impianti. Poiché durante la visita effettuata alla sede della società è stato possibile verificare tali dati consolidati, ai fini del presente procedimento è stato deciso di trattare le società che producono PET di Equipolymers come un unico soggetto. A proposito dell'argomentazione secondo cui Artenius e M&G Polimeri avrebbero dovuto essere incluse nel campione in quanto leader del mercato, va rilevato che nessuna delle loro singole entità apparteneva alle società con il più importante volume di vendite a clienti dell'UE. 17. Per quanto riguarda l'affermazione che il campione non era rappresentativo in quanto non vi era incluso un produttore la cui produzione è destinata in gran parte a soddisfare il fabbisogno interno, va rilevato che la capacità di approvvigionamento può essere esaminata, se richiesto, nel quadro dell'analisi dell'interesse dell'Unione e a tale scopo il consumo vincolato può essere dedotto dal volume di produzione. Di conseguenza non è necessario che un siffatto produttore sia incluso nel campione al fine di esaminare determinati fattori del pregiudizio. In secondo luogo anche il duplice interesse di una società derivante dalla sua posizione in qualità di produttore e contemporaneamente di impresa di trasformazione dell'UE può essere valutato nell'ambito dell'analisi dell'interesse dell'Unione. La posizione di una società che svolge attività di produzione e trasformazione non è collegata con l'andamento dell'industria dell'Unione, per cui si prendono come riferimento le vendite effettuate ad acquirenti indipendenti nell'UE. L'obiezione è stata pertanto respinta. 18. Riguardo all'obiezione circa la rappresentatività globale del campione va ricordato che la riduzione del campione a quattro società ha fatto scendere la rappresentatività dal 65% al 47% delle vendite di tutti i produttori che hanno collaborato. Tali quattro società rappresentavano il 52% della produzione dell'Unione. Si ritiene che questo sia un campione rappresentativo dei produttori UE in termini di vendite ad acquirenti indipendenti nell'Unione. 19. Per quanto riguarda l'obiezione secondo cui il campione selezionato non era statisticamente valido, si sottolinea che l'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento di base prevede che, in alternativa a un campione "statisticamente valido", si possa ricorrere a un campione basato sul massimo volume rappresentativo di vendite che possa essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile. 20. In assenza di altre osservazioni su questo punto, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 5 a 14 del regolamento provvisorio. 21. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE 22. Si ricorda che al considerando 16 del regolamento provvisorio il prodotto in esame viene definito come polietilene tereftalato avente un coefficiente di viscosità pari o superiore a 78 ml/g secondo la norma ISO 1628-5, originario dei paesi interessati e attualmente classificato al codice NC 3907 60 20. 23. Inoltre il considerando 18 del regolamento provvisorio indica che dall'inchiesta è emerso che il PET prodotto e venduto nell'Unione dall'industria UE e il PET prodotto e venduto sui mercati nazionali dei paesi interessati ed esportato nell'Unione sono prodotti simili. 24. Dato che il prodotto dell'inchiesta è stato considerato un prodotto omogeneo, non è stato ulteriormente suddiviso in diversi tipi di prodotto ai fini del calcolo dei margini di pregiudizio. 25. Un produttore esportatore ha dichiarato che il PET dovrebbe essere suddiviso in diversi tipi di prodotto a seconda del coefficiente di viscosità, essendo tale coefficiente essenziale per determinare le diverse applicazioni possibili dei tipi di PET prodotti. Si è considerato opportuno accogliere tale affermazione e la metodologia per calcolare i margini di pregiudizio è stata adeguata di conseguenza. 26. SOVVENZIONI 27. IRAN 28. Introduzione 29. Il governo dell'Iran e il produttore esportatore che ha collaborato hanno presentato le loro osservazioni sui programmi seguenti, oggetto di misure compensative nel regolamento provvisorio: I) misure collegate a zone economiche speciali ("ZES") – ZES petrolchimica II) finanziamenti della National Petrochemical Company al produttore esportatore di PET. 30. Regimi specifici I) Misure collegate a zone economiche speciali ("ZES") – ZES petrolchimiche 31. Il governo iraniano (GI) ha contestato che le importazioni di materie prime e beni strumentali in esenzione dai dazi nelle zone franche possano essere compensate. Le zone franche e le zone economiche speciali sono per definizione zone esenti da dazi sulle importazioni e sulle esportazioni, compatibili con l'OMC. Inoltre il GI e il produttore esportatore che ha collaborato hanno affermato che l'importazione di beni strumentali esenti da dazi non è condizionata di diritto all'andamento delle esportazioni in quanto tale esenzione sussiste anche per le società stabilite nel resto del territorio iraniano. 32. A proposito della conformità delle ZES alle regole dell'OMC va rilevato che l'argomentazione generale avanzata non può mettere in questione il fatto accertato che le sovvenzioni in questione sono compensabili, poiché non è stata fornita alcuna analisi specifica per confutare l'analisi che figura nel regolamento provvisorio. Per quanto riguarda l'importazione di beni strumentali in esenzione dai dazi in Iran le informazioni disponibili al momento della presentazione delle osservazioni sulla divulgazione delle conclusioni provvisorie indicano che la possibilità esiste solo per le società che intraprendono l'ammodernamento delle infrastrutture, vale a dire che non è una misura automatica che si applica a tutte le parti. Le suddette obiezioni sono state quindi respinte. 33. Il produttore esportatore che ha collaborato ha contestato che la Commissione non abbia tenuto conto del principio di non discriminazione dato che norme e regimi analoghi sono applicati anche in altri paesi. La società ha affermato inoltre di non aver ricevuto dalla Commissione adeguate informazioni sulla portata della visita di verifica, né sui relativi obblighi di informazione prima di tale verifica. 34. Riguardo alla tesi generale di una violazione del principio di non discriminazione, si rammenta che la Commissione ha aperto la presente inchiesta antisovvenzioni relativamente ai tre paesi citati nella denuncia conformemente alle disposizioni dell'articolo 10 del regolamento di base. La raccomandazione della Commissione poteva dunque basarsi soltanto sulle conclusioni di tale inchiesta. Per quanto attiene alla presunta mancanza di informazione preventiva sui punti oggetto dell'inchiesta, si sottolinea che la Commissione ha informato con largo anticipo il produttore esportatore che ha collaborato della visita di verifica e del fatto che durante la medesima sarebbero state ricercate informazioni sul rapporto esistente fra il produttore esportatore e il suo azionista. Di conseguenza le argomentazioni sono state respinte. 35. Il produttore esportatore che ha collaborato ha segnalato alle istituzioni due errori materiali nel calcolo dell'esenzione dai dazi sulle importazioni di una materia prima utilizzata per la produzione e nell'importo totale dei beni strumentali oggetto di esenzione. Tali errori sono qui rettificati. Le aliquote di sovvenzione modificate sono dello 0,14% per l'importazione in esenzione dai dazi dei fattori produttivi e dello 0,72% per l'importazione di beni strumentali in esenzione dai dazi. L'aliquota di sovvenzione totale modificata per questo regime è dello 0,86%. 36. Stante quanto precede e in assenza di altre osservazioni pertinenti, si confermano le conclusioni relative a questo regime di cui ai considerando da 20 a 44 del regolamento provvisorio, secondo le modifiche di cui al considerando 26 del presente regolamento. II) Finanziamenti della National Petrochemical Company al produttore esportatore di PET 37. Il produttore esportatore che ha collaborato, Shahid Tondguyan Petrochemical Co. (STPC) ha affermato che il suo azionista principale, la National Petrochemical Company (NPC), non è un ente pubblico e che il GI non ha incaricato la NPC né le ha dato ordine di effettuare pagamenti a favore della STPC. È stato inoltre affermato che il finanziamento della NPC alla STPC è da considerarsi rimborsabile e pertanto non un sussidio. 38. Va ricordato in merito che al fine di valutare se un organismo sia da considerarsi un ente pubblico ai fini di un'inchiesta antisovvenzioni, i fattori pertinenti sono i seguenti: 1) proprietà statale; 2) presenza statale nel consiglio di amministrazione; 3) controllo statale delle attività dell'organismo e perseguimento di politiche o interessi governativi e 4) creazione dell'organismo mediante una legge. È stata effettuata l'analisi di tutti questi requisiti, come indicato al considerando 52 del regolamento provvisorio. La NPC in quanto ente governativo non necessita di mandati o deleghe, concetti che si riferiscono agli enti privati. L'inchiesta ha stabilito infatti che il ruolo della NPC è di sviluppare e gestire il settore petrolchimico del paese e che la società ha ricevuto dal GI il compito supplementare di gestire, in qualità di autorità amministrativa statale, la zona economica speciale petrolchimica. Pertanto l'obiezione che contesta il ruolo di organismo pubblico della NPC non può essere accolta. 39. Per quanto riguarda l'affermazione che il finanziamento alla STPC è rimborsabile, va rilevato che l'inchiesta ha stabilito che il rimborso di questo finanziamento è soltanto ipotetico dato che nelle varie fasi del procedimento non è stata fornita alcuna prova dell'avvenuta restituzione. Come indicato infatti nel considerando 51 del regolamento provvisorio, il fatto che i fondi non rimborsabili si siano accumulati a partire almeno dal 2004 conferma che si tratta di una sovvenzione ricorrente il cui obiettivo è mantenere in attività l'unico produttore esportatore iraniano che ha collaborato. Tenuto conto di quanto precede, l'obiezione non può essere accolta. 40. Il produttore esportatore che ha collaborato ha affermato inoltre che l'importo delle sovvenzioni è stato sovrastimato. A questo proposito è stato affermato che in Iran è pratica commerciale perfettamente normale non applicare interessi fra una società madre (in questo caso la NPC) e la sua controllata (in questo caso la STPC). È stato poi affermato che nel calcolo dell'aliquota di sovvenzione gli importi relativi al finanziamento totale fornito dalla NPC e al fatturato totale della STPC non erano corretti: il fatturato era sottostimato e si sarebbe dovuto utilizzare un altro importo, mentre il finanziamento totale fornito era sovrastimato, poiché alcuni importi non avrebbero dovuto essere attribuiti ai fondi forniti dalla NPC alla STPC. 41. Le suddette argomentazioni hanno dovuto essere respinte. Riguardo alla prima affermazione sul calcolo del tasso d'interesse va rilevato che gli elementi di prova raccolti non sono a sostegno dell'obiezione della società secondo cui in Iran è pratica commerciale corrente che tra una società madre e la sua controllata non sia applicato alcun interesse per le transazioni di finanziamento. Inoltre pratiche di questo tipo sono palesemente incompatibili con le abituali pratiche economiche degli investitori privati. 42. Riguardo a quest'ultima argomentazione va notato che l'ammontare della sovvenzione è stato calcolato utilizzando le cifre del finanziamento e del fatturato fornite dal produttore esportatore che ha collaborato e verificate nel corso della visita di verifica. 43. In merito al presunto nuovo fatturato totale si rammenta che il dato fornito quando sono state presentate le osservazioni relative al regolamento provvisorio non è corroborato da elementi di prova verificabili e non è confermato dai dati forniti dalla società prima e durante la visita di verifica. 44. Per quanto riguarda l'importo del finanziamento totale il produttore esportatore che ha collaborato ha contestato che alcuni importi non dovevano essere considerati parte del finanziamento della NPC alla STPC. Tuttavia le informazioni comunicate non hanno corroborato questa obiezione, poiché non è stato fornito alcun elemento di prova a conferma del fatto che gli importi in questione non fossero pertinenti per il finanziamento della NPC a favore della STPC. Parte delle spiegazioni fornite hanno in realtà confermato che la NPC agiva in qualità di ente pubblico assumendosi obblighi di finanziamento nei confronti del produttore esportatore che ha collaborato, senza applicare gli interessi che sarebbero invece stati corrisposti da un altro ente pubblico. Non può essere dunque effettuata alcuna detrazione dall'ammontare del finanziamento totale dato che non sono stati forniti elementi di prova verificabili. 45. Il GI ha affermato che a norma dell'articolo 14 dell'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative dell'OMC (accordo sulle sovvenzioni - SCM), "il conferimento di capitale azionario da parte del governo…. [e] un prestito statale non s'intende conferire un vantaggio", dunque il finanziamento della NPC alla STPC non dovrebbe essere considerato una sovvenzione. Questa obiezione deve essere respinta poiché lo stesso articolo 14 summenzionato conclude che "il conferimento di capitale azionario da parte del governo non s'intende conferire un vantaggio, a meno che la decisione di investimento si possa considerare incompatibile con la normale prassi di investimento di investitori privati nel territorio del membro interessato". Tale pratica non è coerente con la normale prassi di investimento degli investitori privati, poiché non sarebbe concepibile per un'organizzazione commerciale di un membro dell'OMC continuare a fornire finanziamenti non rimborsabili di questo tipo. In ogni caso va notato che l'Iran non aderisce all'OMC. 46. Stante quanto precede e in assenza di altre osservazioni pertinenti si confermano le conclusioni relative a questo regime di cui ai considerando da 45 a 57 del regolamento provvisorio. 47. Importo delle sovvenzioni compensabili 48. Tenuto conto dei considerando da 21 a 37 che precedono, conformemente alle disposizioni del regolamento di base, per l'unico produttore esportatore iraniano che ha collaborato all'inchiesta l'importo definitivo ad valorem delle sovvenzioni compensabili è del 51,88%. 49. Pakistan 50. Introduzione 51. Il governo pakistano (GP) e il produttore esportatore che ha collaborato hanno presentato le loro osservazioni sui programmi seguenti, oggetto di misure compensative nel regolamento provvisorio: I. Regime del magazzino doganale ("Manufacturing Bond") II. Importazioni di impianti, macchinari e attrezzature nel magazzino doganale III. Protezione tariffaria sull'acquisto di PTA sul mercato interno IV. Regime d'imposta finale ("Final Tax Regime – FTR") V. Regime di finanziamento delle esportazioni a tasso fisso a lungo termine ("Export Long-Term Fixed Rate Financing Scheme - LTF-EOP") VI. Regime di finanziamento delle esportazioni ("Export Finance Scheme – EFS") della Banca centrale del Pakistan (State Bank of Pakistan) VII) Finanziamenti in virtù della circolare F.E. n. 25 della Banca centrale del Pakistan 52. Il GP ha osservato, a titolo preliminare, che la Commissione non ha compreso o ha ignorato le informazioni presentate in precedenza sui sistemi di sovvenzione. Il produttore esportatore che ha collaborato ha sostenuto, a titolo preliminare, che le informazioni fornite in precedenza dal GP offrivano un'analisi giuridica ragionata a dimostrazione del fatto che i regimi non vanno considerati come sovvenzioni "vietate". La medesima parte ha affermato inoltre che per quanto riguarda il regolamento provvisorio la Commissione ha basato le sue conclusioni non solo su una valutazione errata di elementi fattuali ma anche e soprattutto su un'errata analisi giuridica, aggiungendo poi che l'analisi giuridica corretta era quella presentata dal GP. 53. Riguardo alle informazioni fornite precedentemente al regolamento provvisorio, va rilevato che la Commissione ne ha tenuto debitamente conto durante lo svolgimento dell'inchiesta in quanto facenti parte, unitamente alle pertinenti risposte fornite ai questionari dalle parti e ai dati forniti successivamente, delle informazioni utilizzate per la determinazione provvisoria. 54. Va rilevato inoltre che la Commissione ha accuratamente elencato le disposizioni giuridiche relative ai regimi pertinenti e la loro attuazione pratica. Non è stato fornito alcun elemento di prova dell'inesattezza delle disposizioni giuridiche elencate. Riguardo all'analisi giuridica della Commissione, essa si è basata sulle disposizioni pertinenti del regolamento di base ed è stata rafforzata dalla consolidata analisi giuridica utilizzata in passato dall'UE nelle inchieste antisovvenzione per analizzare ad esempio regimi di restituzione del dazio, sistemi di credito all'esportazione e regimi di esenzione dall'imposta sul reddito[4]. Il fatto che una parte non concordi con l'analisi giuridica fornita non implica che tale analisi non sia corretta, in particolare in assenza di elementi di prova che avvalorino la tesi avanzata. Ciò risulta ancora più evidente per il fatto che il GP, nel presentare le proprie osservazioni sul regolamento provvisorio, ha espresso l'intenzione di modificare nei limiti del possibile diversi regimi. Tenuto conto di quanto precede, le obiezioni di cui al considerando 40 non hanno potuto essere accolte. 55. Regimi specifici I. Regime del magazzino doganale ("Manufacturing Bond") 56. Il GP e il produttore esportatore che ha collaborato hanno ribadito che il regime del magazzino doganale è adeguatamente gestito grazie all'esistenza di un sistema efficace di applicazione e monitoraggio che registra consumi/detrazioni e controlla le materie prime esenti da dazi nonché i reali consumi della società sulla base dei dati inerenti alla produzione totale registrati. È stato poi sostenuto che il rapporto fattori utilizzati/produzione si basa sui consumi effettivi della società interessata beneficiaria del regime e che il registro dei fattori produttivi è soggetto a verifica. Secondo quanto affermato il rapporto fattori utilizzati/produzione è stato stabilito con un sistema di valori di riferimento verificato e aggiornato costantemente in base ai consumi effettivi della società. Al variare del rapporto, le restituzioni in eccesso del periodo precedente sono state reiscritte per aggiornare il registro di carico, ottenendo così le giacenze effettive in rapporto alle quali la società beneficiaria del regime deve dimostrare l'esportazione di prodotti finiti. Inoltre, il produttore esportatore che ha collaborato ha presentato due lettere nelle quali comunicava alle autorità doganali i materiali conservati nel magazzino doganale, a dimostrazione del fatto che la società era autorizzata a utilizzare i risultanti fattori in eccesso per la fabbricazione di merci destinate a essere esportate in futuro. 57. Riguardo a questo regime, come indicato al considerando 70 del regolamento provvisorio, la registrazione pertinente dei fattori produttivi ricevuti, fabbricati ed esportati non era conforme al consumo reale. Solo il consumo teorico era registrato, conformemente a un certificato di analisi, con un rapporto entrata/uscita per tutte le materie prime necessarie per fabbricare 1 000 kg di prodotto. Tali proporzioni in entrata e in uscita sono definite dalle autorità e sono sottoposte a revisione periodica sulla base delle informazioni ottenute dal produttore esportatore che ha collaborato, ma non esistono regole chiare né elementi di prova sulle modalità di realizzazione di tali revisioni. Inoltre, a seguito delle revisioni apportate al certificato di analisi indicanti l'esistenza di restituzioni in eccesso, le autorità non hanno preso nessuna iniziativa per verificare il totale dei precedenti consumi effettivi e per richiedere i pagamenti effettuati per gli anni precedenti. In altri termini non è stato effettuato alcun controllo delle restituzioni in eccesso sui dazi non riscossi. Il produttore esportatore che ha collaborato ha asserito che le materie prime in eccesso per il periodo precedente sono state reiscritte per aggiornare il registro di carico, ottenendo quindi le giacenze reali. È opportuno osservare che tale pratica è basata sul fatto che è il produttore esportatore che, di propria iniziativa, procede a dimostrare all'autorità pertinente la restituzione in eccesso per il periodo precedente. Fatto ancora più interessante, tale pratica non era in alcun modo prevista dalle disposizioni di legge che disciplinano tale regime. Quanto precede conferma che non esiste alcun sistema di applicazione e monitoraggio efficace del suddetto regime. In questo contesto le obiezioni in questione hanno dovuto essere respinte. 58. Entrambe le parti hanno affermato inoltre che il dazio doganale nell'ambito del normale regime d'importazione era pari a zero durante il PI e dunque non vi era alcuna rinuncia in termini di entrate governative per le importazioni di PTA nel quadro del regime del magazzino doganale. 59. Questa argomentazione ha dovuto essere respinta. Risulta chiaro dalle informazioni fornite dalle parti che il dazio doganale normale per le importazioni di PTA è del 7,5%. A titolo derogatorio e a determinate condizioni le parti possono beneficiare di un'aliquota del dazio pari a zero. Il fatto che il GP abbia stabilito il regime di magazzino doganale o di protezione tariffaria sull'acquisto di PTA non implica in alcun modo che l'aliquota del dazio doganale sia per tutte le importazioni pari a zero. L'esistenza dei suddetti regimi conferma infatti la perdita di gettito per lo stato, ragion per cui sono stati attuati regimi speciali di deroga con regole e aventi diritto specifici. 60. Il produttore esportatore che ha collaborato ha affermato inoltre che non vi è stata violazione dell'articolo 349 del capo XV del codice doganale pakistano del 2001. A questo proposito è stato dichiarato che il regime del magazzino doganale riguarda l'intero stabilimento della società e pertanto i locali del magazzino corrispondevano alle prescrizioni pertinenti che prevedono una zona indipendente con un ingresso e uscita indipendenti da una zona pubblica senza altri ingressi/uscite nell'area di fabbricazione e con i depositi separati dei prodotti finiti, degli scarti di fabbricazione e dei rifiuti chiaramente identificati all'interno dei locali. 61. Riguardo alle osservazioni che precedono va ricordato che dalla visita di verifica è risultato che soltanto le materie prime importate in esenzione dai dazi erano separate dai fattori produttivi reperiti a livello locale. I locali del magazzino, ovvero il magazzino doganale e il magazzino di fabbricazione non erano situati in una zona indipendente con un ingresso e uscita indipendenti da una zona pubblica senza altri ingressi/uscite, come previsto dall'articolo 349 summenzionato. Inoltre, quanto affermato dalla parte a proposito del fatto che il regime del magazzino doganale si applichi all'intero stabilimento non si basa su alcun elemento di prova verificabile (ad es. un permesso che indichi esplicitamente la superficie del magazzino doganale), esclusa l'analisi del testo dell'articolo 349. Le obiezioni hanno dovuto quindi essere respinte. 62. Il GP ha apportato molto recentemente modifiche amministrative a questo regime. È stata introdotta nella normativa una definizione più dettagliata di magazzino doganale e sono state prese iniziative per rafforzare il controllo delle pertinenti autorità sul regime. 63. Riguardo al controllo esercitato dalle autorità sul magazzino doganale, le modifiche apportate non ovviano alle carenze più critiche del sistema identificate dall'attuale inchiesta, vale a dire: i) la mancanza di registrazione del reale consumo di materie prime importate e ii) la mancanza di un sistema di verifica che si concentri sui risultati reali anziché su parametri tradizionali. Inoltre, dato che l'applicazione di qualsiasi modifica in riferimento a questo regime deve essere adeguatamente verificata (i problemi individuati riguardano anche la gestione del regime) occorre un certo periodo di tempo prima di potersi pronunciare in via definitiva sulle modifiche apportate al regime e sul modo in cui le autorità hanno attuato tali modifiche e garantito un sistema di verifica gestito adeguatamente. 64. Il GP ha espresso anche l'intenzione di assumere nei confronti della Commissione un impegno in merito all'attuazione concreta delle disposizioni applicabili al magazzino doganale. Secondo la proposta, l'impegno consisterebbe nel fornire elementi di prova del rispetto, da parte del produttore esportatore, delle norme (ad es. modifica dei locali, revisione dei rapporti input-output, restituzione dei dazi), nel fornire relazioni periodiche e nel consentire alla Commissione di effettuare visite di verifica. 65. Riguardo a quanto precede va rilevato che con questa proposta di impegno il GP conferma indirettamente tutte le carenze individuate dal regolamento provvisorio in relazione a questo regime. Inoltre, come affermato al precedente considerando 50, non è possibile accettare un impegno relativo alla gestione di un regime sulla base di prove che si concretizzeranno solo nel futuro. Infine, tale impegno non è pratico in quanto il controllo necessario richiederebbe in pratica la ripetizione di parti importanti dell'inchiesta su base regolare. A questo proposito va sottolineato che il GP e/o il produttore esportatore che ha collaborato possono richiedere, qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 19 del regolamento di base, un riesame intermedio delle misure. 66. Stante quanto precede e in assenza di altre osservazioni pertinenti, si confermano le conclusioni relative a questo regime di cui ai considerando da 60 a 80 del regolamento provvisorio, secondo le modifiche di cui ai precedenti considerando da 44 a 52. II. Importazioni di impianti, macchinari e attrezzature nel magazzino doganale 67. Per quanto riguarda questo regime entrambe le parti hanno affermato che il tasso d'interesse utilizzato per calcolare il margine di sovvenzione deve essere il tasso d'interesse offerto all'esportatore interessato durante il PI. Inoltre le parti hanno sostenuto che, dato che impianti, macchinari e attrezzature erano utilizzati per la produzione di PET destinato sia all'esportazione sia al mercato interno, il margine di sovvenzione doveva essere determinato sulla base del fatturato totale del produttore esportatore. 68. In risposta a tali argomentazioni va osservato che il tasso d'interesse utilizzato per il calcolo è il tasso d'interesse commerciale applicato in Pakistan nel PI, quale figura nel sito della Banca centrale del Pakistan. Tale tasso rappresenta il normale tasso di credito praticato sul mercato. Per quanto riguarda il denominatore per il calcolo delle sovvenzioni, va ricordato che presupposto essenziale per poter beneficiare del regime è l'installazione dei macchinari importati nel regime di magazzino doganale, che è un sistema di importazione, in esenzione dai dazi, di materie prime utilizzate esclusivamente per l'esportazione successiva della produzione nel regime del magazzino doganale. Pertanto l'importo della sovvenzione (numeratore) deve essere ripartito sul fatturato totale relativo alle esportazioni durante il PI, poiché la sovvenzione è subordinata all'andamento delle esportazioni. Le suddette obiezioni non hanno quindi potuto essere accolte. 69. Stante quanto precede e in assenza di altre osservazioni pertinenti, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 81 a 92 del regolamento provvisorio. III. Protezione tariffaria sull'acquisto di PTA sul mercato interno 70. Il GP ha sostenuto che il prezzo del PTA prodotto a livello locale non era inferiore del 7,5% rispetto al prezzo praticato a livello internazionale e che le restituzioni non si riferiscono solo al PTA prodotto internamente ma anche al PTA importato. Il produttore esportatore che ha collaborato ha affermato che il regime consente la restituzione di dazi doganali sia per il PTA reperito a livello locale sia per il PTA importato e che quindi il regime non favorisce il PTA prodotto localmente. È stato sostenuto anche che la legislazione non limita l'accesso a questo regime. 71. Tali argomentazioni hanno dovuto essere respinte. A questo proposito va rilevato che questo regime fornisce un contributo finanziario sotto forma di trasferimento diretto di fondi, che conferisce un netto vantaggio alla società beneficiaria. Analizzando le informazioni presentate dal GP risulta chiaro che una società in possesso dei requisiti può: i) comprare PTA sul mercato interno e percepire un aiuto compensativo pari al 7,5% del prezzo per l'acquisto di PTA fabbricato a livello locale o ii) importare PTA e percepire una restituzione dei dazi doganali in vigore (7,5%) corrisposti sull'importazione di PTA. Quest'ultima opzione non è tuttavia consentita se la società in possesso dei requisiti utilizza un sistema di restituzione dei dazi (ad es. il regime del magazzino doganale) per le importazioni di PTA. È chiaro che il produttore esportatore che ha collaborato è stato quindi costretto di diritto a utilizzare questo regime solo per gli acquisti di PTA sul mercato interno, utilizzando invece il regime del magazzino doganale per il PTA importato. Risulta altresì evidente che, anche se una società in possesso dei requisiti utilizzasse entrambe le opzioni disponibili (vale a dire rinunciando alla possibilità di utilizzare il sistema di restituzione del magazzino doganale), le restituzioni che ne risulterebbero sarebbero diverse dato che nel primo caso il tasso è calcolato sul prezzo totale fatturato relativo al mercato interno mentre nel secondo caso è calcolato sul valore dichiarato in dogana, che non è necessariamente il prezzo totale indicato nella fattura. Non sono stati forniti elementi di prova verificabili che potessero alterare le suddette conclusioni. Infine, riguardo all'assenza di restrizioni all'accesso al regime, l'inchiesta ha stabilito che la normativa pertinente elenca chiaramente i nomi delle parti che possiedono i requisiti. In ogni caso il PTA prodotto a livello interno non è soggetto a dazi, dunque la restituzione del 7,5% è un trasferimento diretto di fondi, ovvero un sussidio vero e proprio. L'unico modo per un produttore di PET di ottenere questi fondi, cioè la sovvenzione, è di acquistare PTA prodotto internamente. D'altro canto, qualsiasi "restituzione" di dazi doganali sul PTA importato è un'esenzione da un pagamento normalmente dovuto, non un trasferimento diretto di fondi; pertanto le due situazioni non si equivalgono. 72. Di conseguenza il regime conferisce un chiaro vantaggio al compratore sul mercato interno, vale a dire al produttore di PET, per mezzo di un trasferimento diretto di fondi, ed è specifico, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, lettera b) del regolamento di base, in quanto la sovvenzione è condizionata all'uso di prodotti nazionali e non importati, dato che soltanto i prodotti nazionali possono beneficiare della sovvenzione diretta. Inoltre tale sovvenzione può anche essere considerata specifica ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, lettera a) del regolamento di base, poiché la normativa stessa limita esplicitamente l'accesso a tale regime ad alcune società appartenenti all'industria dei poliesteri. 73. Riguardo a questo regime il GP ha elaborato, assieme alle proprie osservazioni sul regolamento provvisorio, il decreto governativo del 28 giugno 2010 che stabilisce l'abrogazione della SRO n. 1045(I)/2008 con decorrenza 1° luglio 2010. IL GP ha affermato che questo provvedimento garantirà che agli utilizzatori di PTA non siano più concesse restituzioni né per il PTA acquistato sul mercato interno né per quello importato. 74. Un comunicato stampa presentato dal produttore esportatore che ha collaborato a proposito della stessa questione sembra inoltre suggerire che il GP abbia deciso di revocare il regolamento che disciplina questo regime in modo che il Pakistan si conformi alle norme internazionali in materia. Le informazioni fornite dal GP sono state corroborate dai dati forniti dal produttore esportatore che ha collaborato, che confermano che a partire dal 1° luglio 2010 non è più possibile ricevere le sovvenzioni in questione per l'acquisto di PTA prodotto localmente. A questo proposito si ricorda che conformemente all'articolo 15 del regolamento di base non è istituita alcuna misura nel caso in cui la sovvenzione sia revocata o sia stato dimostrato che la sovvenzione non conferisce più alcun vantaggio agli esportatori in questione. Risulta evidente da quanto precede che il Pakistan in sostanza ammette che i punti evidenziati dal regolamento provvisorio riguardo a questo regime richiedessero un intervento correttivo, e risulta altresì evidente che il GP ha messo fine al regime e che il produttore esportatore che ha collaborato non ricava alcun vantaggio in relazione a questo regime. In questo contesto le condizioni stabilite dall'articolo 15 del regolamento di base si considerano soddisfatte e pertanto questo regime non va soggetto a misure compensative. 75. Stante quanto precede e in assenza di altre osservazioni pertinenti, si confermano le conclusioni relative a questo regime di cui ai considerando da 93 a 105 del regolamento provvisorio, secondo le modifiche di cui ai precedenti considerando da 58 a 61. IV. Regime d'imposta finale ("Final Tax Regime – FTR") 76. Entrambe le parti hanno affermato che questo regime rappresenta un diverso sistema d'imposizione e non dovrebbe essere oggetto di misure compensative data la sovranità fiscale del Pakistan e la sua libertà di applicare il sistema fiscale prescelto. È stato altresì sostenuto che il FTR non implica contributi finanziari alle società ed è un sistema d'imposizione generalizzato in Pakistan (una ritenuta alla fonte dell'1% al momento dell'incasso dei proventi in valuta estera) che funziona secondo principi diversi e su basi diverse rispetto al regime fiscale normale (Normal Tax Regime – NTR) in cui un'aliquota del 35% è applicata sul reddito nazionale. Secondo le parti non è possibile stabilire quale dei due sistemi sia più vantaggioso e di conseguenza il FTR non determina la rinuncia a entrate o la non riscossione di entrate altrimenti dovute al governo. 77. A proposito di tali affermazioni va rilevato che non è la sovranità del Pakistan che è in questione, bensì le presunte sovvenzioni concesse ad alcuni produttori esportatori. Va ricordato inoltre che i profitti delle esportazioni sono soggetti a un'imposizione diversa rispetto a quella applicata sulle vendite nazionali. Nella misura in cui questo regime fiscale comporta l'applicazione di un'aliquota inferiore ai profitti provenienti dalle esportazioni rispetto a quelli provenienti dalle vendite nazionali, questo regime è considerato una sovvenzione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii) e dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base, sotto forma di rinuncia ad entrate della pubblica amministrazione che conferisce un vantaggio alla società beneficiaria. Si tratta inoltre di una sovvenzione specifica in quanto condizionata, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, lettera a), all'andamento delle esportazioni. 78. Inoltre il produttore esportatore che ha collaborato ha fornito una serie di calcoli in formato Excel per gli anni 2008 e 2009 nonché una notifica fiscale e un ordine di verifica del Commissario delegato per le imposte sul reddito che rettificava una serie di cifre della dichiarazione dei redditi della società relativa al 2008. Quanto affermato dal produttore esportatore è stato corroborato dal GP, secondo cui i calcoli forniti mostrano che il produttore esportatore che ha collaborato ha pagato più imposte con il regime FTR rispetto a quanto avrebbe pagato se fosse stato applicato il regime NTR. 79. Tali argomentazioni hanno dovuto essere respinte. In primo luogo i calcoli forniti non fanno parte della dichiarazione dei redditi della società né di alcun altro documento ufficiale delle autorità fiscali. Pertanto non sussiste alcun elemento di prova verificabile che dia un quadro accurato degli obblighi fiscali del produttore esportatore che ha collaborato. 80. In secondo luogo un'analisi dei documenti ufficiali presentati (notifica fiscale e ordine di verifica) non conferma in alcun modo le affermazioni delle parti sul livello di imposizione dei due diversi regimi. 81. Per quanto riguarda la documentazione relativa al 2008 le parti non sono riuscite a dimostrare come gli importi presentati possano corrispondere alla dichiarazione dei redditi del 2008 e ai due documenti elaborati successivamente dalle competenti autorità fiscali. Riguardo a questi ultimi documenti, essi sembrano confermare che alla società è richiesto il pagamento di imposte sul reddito nazionale. Non risulta chiaro tuttavia dalle informazioni presentate la reale corresponsione di tale importo (o di qualsiasi altro imposta) o se la società abbia fatto ricorso contro la summenzionata notifica fiscale. Non è chiaro nemmeno come gli importi dei calcoli in formato Excel possano corrispondere alla dichiarazione dei redditi della società o all'ordine di verifica dell'autorità fiscale. In ogni caso, anche ammettendo che l'ammontare indicato nella notifica fiscale sia stato corrisposto, ciò non modificherebbe la conclusione che il produttore esportatore abbia pagato un importo inferiore rispetto a quanto avrebbe corrisposto se fosse stata applicata l'aliquota del 35% ai proventi delle esportazioni. 82. Per quanto riguarda la documentazione relativa al 2009, va rilevato che le parti non hanno fornito la dichiarazione dei redditi relativa al 2009 del produttore esportatore che ha collaborato. Invece della dichiarazione dei redditi ufficiale è stato fornito come elemento di prova un documento Excel. Informazioni di questo tipo non sono chiaramente verificabili e non possono corroborare affermazioni relative agli sviluppi delle imposte sul reddito successivamente al PI. A questo proposito va sottolineato che il GP e/o il produttore esportatore che ha collaborato possono richiedere, qualora siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 19 del regolamento di base, un riesame intermedio delle misure. 83. Tuttavia, nel calcolare l'ammontare delle sovvenzioni nel quadro del regime FTR, è stato riscontrato un errore materiale in riferimento ai proventi delle esportazioni del produttore esportatore che ha collaborato quali risultano dalla dichiarazione dei redditi relativa al 2008. Tale errore è stato corretto di conseguenza. Il tasso di sovvenzione accertato per il produttore esportatore riguardo a questo regime durante il PI è pari all'1,97% (anziché all'1,95%). 84. Stante quanto precede e in assenza di altre osservazioni pertinenti, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 106 a 116 del regolamento provvisorio, secondo le modifiche di cui al precedente considerando 70. V. Regime di finanziamento delle esportazioni a tasso fisso a lungo termine ("Export Long-Term Fixed Rate Financing Scheme - LTF-EOP") 85. Entrambe le parti hanno affermato che il tasso d'interesse utilizzato per calcolare il margine di sovvenzione di questo regime di finanziamento deve essere il tasso d'interesse disponibile al momento in cui il produttore esportatore ha negoziato il finanziamento a tasso fisso, vale a dire il tasso del periodo 2004-2005. Inoltre, il denominatore utilizzato per calcolare il margine di sovvenzione provvisorio dovrebbe essere il fatturato totale della società piuttosto che il fatturato totale relativo alle esportazioni, dato che gli stessi stabilimenti di produzione finanziati a titolo del regime LTF-EOP sono utilizzati per fabbricare sia beni destinati al mercato interno sia beni destinati all'esportazione. 86. Queste argomentazioni hanno dovuto essere respinte. In primo luogo va chiarito che il tasso utilizzato per il calcolo è il tasso d'interesse commerciale prevalente in Pakistan nel PI, quale riportato dal sito della Banca centrale del Pakistan. Il finanziamento negoziato nel 2004/2005 è stato utilizzato a rate dall'esportatore in questione. Nel calcolo dell'importo della sovvenzione è stato impiegato l'importo del credito utilizzato nel PI riferito dal produttore esportatore che ha collaborato. Nell'esaminare i vantaggi di cui gode una parte in un determinato PI, il tasso di credito commerciale prevalente sul mercato durante il PI viene confrontato normalmente con il tasso pagato sul prestito ricevuto durante il PI, e questo è quanto è stato fatto. Per quanto riguarda il denominatore per il calcolo delle sovvenzioni, va ricordato che presupposto essenziale per poter beneficiare del regime è che la società esporti direttamente o indirettamente almeno il 50% della sua produzione annuale. Pertanto l'importo della sovvenzione (numeratore) deve essere ripartito sul fatturato relativo alle esportazioni del prodotto in questione durante il PI, in quanto la sovvenzione è subordinata all'andamento delle esportazioni. 87. Stante quanto precede e in assenza di altre osservazioni pertinenti, si confermano le conclusioni relative a questo regime di cui ai considerando da 117 a 133 del regolamento provvisorio. VI. Regime di finanziamento delle esportazioni ("Export Finance Scheme – EFS") della Banca centrale del Pakistan (State Bank of Pakistan - SBP) 88. Il governo pakistano ha dichiarato che il settore del PET era stato escluso da questo regime da una decisione della Banca centrale del Pakistan del 28 giugno 2010. È stato quindi sostenuto che questo regime è conforme a quanto disposto dall'articolo 15 del regolamento di base e che la Commissione non doveva istituire misure compensative, essendo stata dimostrata la revoca della sovvenzione. Il produttore esportatore che ha collaborato ha affermato in merito che a norma della circolare n. 9, del 28 giugno 2010, della Banca centrale del Pakistan la società ha rimborsato l'intero ammontare del finanziamento EFS e che al 30 giugno 2010 non sussistono importi in sospeso in relazione a tale regime. 89. A questo proposito va ricordato che l'articolo 15 del regolamento di base dispone che non venga istituita alcuna misura nel caso in cui la sovvenzione sia revocata o sia stato dimostrato che la sovvenzione non conferisce più alcun vantaggio all'esportatore in questione. Riguardo alla documentazione relativa al regime EFS che è stata presentata va rilevato che la decisione della Banca centrale del Pakistan non consente effettivamente che le banche concedano finanziamenti per il PET nel quadro di questo regime. Il testo pertinente precisa inoltre che le agevolazioni esistenti concesse a esportatori rimangono valide fino alla data di scadenza dei prestiti, mentre per i prestiti societari nel periodo 2009-2010 e per i diritti fino al 2011 si deve tenere conto dell'andamento delle esportazioni delle società. Su questi punti il GP ha precisato, fornendo la documentazione necessaria, che le società che non beneficiano di prestiti a breve termine nel quadro di questo regime durante l'anno finanziario pakistano 2009-2010 (vale a dire fino al 30 giugno 2010) non possono beneficiare di alcuna agevolazione nel periodo transitorio fino al 2011. Per quanto riguarda l'affermazione in merito all'assenza, per il produttore esportatore che ha collaborato, di finanziamenti residui nel quadro del regime di finanziamenti EFS va rilevato che questa affermazione è stata corroborata da una serie di elementi di prova forniti dalle banche pertinenti, integrati dal perito contabile della società. Tenuto conto di quanto precede si conclude che le parti sono state in grado di dimostrare che il regime di finanziamento EFS non conferisce più alcun vantaggio all'esportatore in questione. Le condizioni di cui all'articolo 15 del regolamento di base sono pertanto soddisfatte e quanto affermato è stata ritenuto giustificato. Si è pertanto concluso che questo regime non deve essere oggetto di misure compensative. 90. Il produttore esportatore che ha collaborato ha inoltre affermato che il tasso d'interesse utilizzato per calcolare il margine di sovvenzione deve essere il tasso d'interesse a breve termine accessibile alla società durante il PI. È stato inoltre sostenuto che i fondi ottenuti sono utilizzati per far fronte alle necessità di finanziamento complessive delle attività correnti della società sia per le vendite nazionali che per le vendite all'esportazione e che pertanto il denominatore nel calcolo del margine di sovvenzione dovrebbe essere il fatturato totale della società. 91. Queste argomentazioni hanno dovuto essere respinte. Si ricorda che il tasso utilizzato per il calcolo è il tasso d'interesse commerciale applicato in Pakistan nel PI, quale figura nel sito della Banca centrale del Pakistan. Tale tasso rappresenta il normale tasso di credito praticato sul mercato. Quanto al denominatore nel calcolo della sovvenzione va rilevato che presupposto essenziale per poter beneficiare del regime è l'adempimento di specifiche operazioni di esportazione o l'andamento generale delle esportazioni. Pertanto l'importo della sovvenzione (numeratore) deve essere ripartito sul fatturato totale relativo alle esportazioni durante il PI, in quanto la sovvenzione è subordinata all'andamento delle esportazioni. 92. Stante quanto precede e in assenza di altre osservazioni pertinenti, si confermano le conclusioni relative a questo regime di cui ai considerando da 134 a 148 del regolamento provvisorio, secondo le modifiche di cui ai precedenti considerando da 75 a 78. VII. Finanziamenti in virtù della circolare F.E. n. 25 della Banca centrale del Pakistan 93. Entrambe le parti hanno dichiarato che in questo regime non vi è alcun intervento della Banca centrale del Pakistan, che le banche commerciali forniscono finanziamenti in valuta estera senza tassi d'interesse preferenziali e che il regime non è subordinato all'andamento delle esportazioni poiché sia gli esportatori che gli importatori possono avvalersene. 94. Le argomentazioni fornite sono state analizzate alla luce delle pertinenti disposizioni di legge e dell'applicazione pratica del regime e sono state ritenute fondate. Si è pertanto concluso che questo regime non deve essere oggetto di misure compensative. Dato che il regime di cui alla F.E. n. 25 della Banca centrale del Pakistan non sarà oggetto di misure compensative, non occorre rispondere alle osservazioni seguite alla divulgazione delle conclusioni. 95. Importo delle sovvenzioni compensabili 96. Stante quanto precede, per l'unico produttore esportatore pakistano che ha collaborato all'inchiesta, l'importo definitivo ad valorem delle sovvenzioni compensabili, conformemente alle disposizioni del regolamento di base, è del 5,15%. 97. Emirati arabi uniti (EAU) 98. Introduzione 99. Il governo degli Emirati arabi uniti (GEAU) e il produttore esportatore che ha collaborato hanno presentato le loro osservazioni sui regimi seguenti, oggetto di misure compensative nel regolamento provvisorio: I) legge federale n. 1 del 1979 II) zona di libero scambio (ZLS) 100. Regimi specifici I. Legge federale n. 1 del 1979 101. Il GEAU ha dichiarato che il regime disciplinato dalla legge federale n. 1 del 1979 è ampiamente e orizzontalmente accessibile a tutti i settori industriali e a tutte le società degli EAU ed è concesso senza alcuna deroga. Il produttore esportatore che ha collaborato ha dichiarato che la licenza rilasciata a norma della legge federale n. 1 del 1979 è il presupposto per costituirsi e operare negli EAU. 102. Riguardo a quanto precede va osservato che l'inchiesta ha stabilito che le imprese industriali degli EAU potevano svolgere le loro attività sulla base di licenze di vario tipo. Ad esclusione della licenza rilasciata in virtù della legge federale n. 1 del 1979, un'impresa industriale può svolgere le proprie attività sulla base di una licenza rilasciata dalle autorità regionali nell'emirato specifico in cui è stabilita. È questo il caso del produttore esportatore che ha collaborato, la cui licenza è stata rilasciata dal governo dell'emirato Ras al Khaimah. Inoltre un'impresa industriale può svolgere le proprie attività nel quadro di una zona di libero scambio, dove non è richiesta alcuna licenza dalla legge summenzionata. Non è corretto dunque dire che tutte le imprese industriali negli EAU svolgono le proprie attività in virtù della legge federale n. 1 del 1979. Pertanto non vi è prova che l'assegnazione del regime sia automatica e l'argomentazione in questo senso non può essere accolta. 103. Entrambe le parti hanno sostenuto che le disposizioni previste dalla legge riguardano soltanto i requisiti preliminari affinché un progetto industriale possa svolgere le proprie attività nel paese e non per ottenere esenzioni dal pagamento dei dazi doganali e che pertanto l'analisi degli articoli 12, 13 e 21 della legge federale n. 1, presentata dalla Commissione nel regolamento provvisorio, è errata. Il GEAU ha inoltre dichiarato che per quanto riguarda l'articolo 13 il termine "esaminata" non ha portata obbligatoria nella versione araba della legge. Il GEAU ha anche sostenuto che gli articoli 11 e 12 della legge in questione non hanno mai avuto applicazione pratica poiché il comitato tecnico incaricato di fornire al ministro le proprie raccomandazioni sulle domande non è mai stato istituito. È stato inoltre dichiarato che il ruolo del dipartimento dello sviluppo industriale è stabilito nel manuale dell'utilizzatore del sistema industriale elettronico ("Electronic Industrial System") pubblicato dal ministero, come indicato al considerando 173 del regolamento provvisorio. 104. Queste argomentazioni hanno dovuto essere respinte. Va osservato che gli articoli 13 e 21 della legge fanno parte del processo graduale previsto nell'analisi per le licenze industriali in virtù della legge federale n. 1 del 1979. Riguardo agli articoli 11 e 12 va rilevato che vi sono stabiliti il ruolo e le responsabilità dei vari organi dell'autorità statale che rilascia la licenza industriale in virtù della legge n. 1 del 1979. Il fatto che questo organismo non sia mai stato istituito sebbene sia previsto per legge e sia responsabile di: i) valutare il contributo del dipartimento dello sviluppo industriale e ii) raccomandare al ministro l'accettazione o il rifiuto delle domande, conferma che la normativa su cui si basa l'operato dell'autorità concedente non viene in pratica seguita e dunque non sussiste alcuna certezza giuridica riguardo alle modalità di concessione della sovvenzione. L'affermazione del GEAU riguardo al comitato tecnico è inoltre contraddittoria rispetto ad affermazioni precedenti secondo cui il ministro aveva richiesto a tale comitato di fornire osservazioni su un'eventuale revisione della legge. Per quanto riguarda la definizione del termine "esaminata" nell'articolo 13 della legge federale va rilevato che la versione inglese è l'unico testo fornito dal GEAU durante l'inchiesta. Inoltre, è stato soltanto affermato dopo la divulgazione delle conclusioni provvisorie che possono sussistere differenze nelle definizioni in inglese e in arabo. Il fatto che le due versioni del testo sollevino dubbi su alcuni aspetti dei criteri di ammissibilità è ancora una volta una chiara indicazione della mancanza di chiarezza giuridica sui criteri e sulle condizioni di accesso alle sovvenzioni. Riguardo al ruolo del dipartimento dello sviluppo industriale va rilevato che non sono state fornite nuove informazioni che potessero alterare le conclusioni dell'inchiesta. 105. Il GEAU ha dichiarato che le sue statistiche sul settore industriale confermano che ci sono più di 4 000 imprese industriali registrate in virtù della legge federale n. 1 del 1979. Entrambe le parti hanno contestato che la Commissione non ha fornito la prova diretta della discrezionalità esercitata dalle autorità degli EAU nell'accogliere o rifiutare le domande nel quadro di questo regime. 106. Queste argomentazioni hanno dovuto essere respinte. Va rilevato che l'inchiesta ha stabilito che la concessione di licenze industriali in virtù della legge federale n. 1 del 1979 non è automatica e che le regole secondo cui si svolge la selezione dei destinatari nel processo di concessione non sono oggettive. Tenuto conto del fatto che il regime è stato riconosciuto specifico ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettere a) e b) del regolamento di base, spettava al GEAU provare, come disposto dall'articolo 4, paragrafo 2, lettera c) del regolamento di base, la propria affermazione riguardo all'approvazione di tutte le richieste presentate per il rilascio di licenze industriali in virtù della legge federale n. 1 del 1979 dal momento dell'entrata in vigore della legge. Informazioni verificabili di questo tipo non sono mai state fornite. 107. Entrambe le parti hanno affermato che tutte le imprese industriali degli EAU ottengono esenzioni dal pagamento dei dazi doganali per le merci prodotte. Il produttore esportatore che ha collaborato ha affermato inoltre che il riesame della politica commerciale degli EAU pubblicato dall'OMC nel 2006 ha analizzato la legge federale n. 1 del 1979 e ha riscontrato che sono concesse esenzioni dal pagamento dei dazi doganali a tutti i soggetti industriali. È stato sostenuto inoltre che vengono effettuati controlli sul sistema in quanto le licenze industriali vengono rinnovate ogni anno, le società riferiscono nel quadro del regime le materie prime importate in esenzione dai dazi e le autorità rifiutano le importazioni in esenzione dai dazi se i fattori di produzione non sono collegati alla produzione stessa. 108. Queste argomentazioni hanno dovuto essere respinte. È pertinente rilevare che le esenzioni dal pagamento dei dazi doganali sono concesse alle società che beneficiano del regime in virtù della legge federale n. 1 del 1979 e che la normale aliquota del dazio doganale per le materie prime non è pari a zero. Il produttore esportatore che ha collaborato non è riuscito a dimostrare come un'affermazione generale del documento dell'OMC sul riesame della politica commerciale ("Trade Policy Review") sia più accurata dell'analisi dettagliata, basata sulla visita di verifica, fornita nel regolamento provvisorio esplicitamente sull'ammissibilità e sull'applicazione pratica della legge federale n. 1 del 1979. Fatto ancora più rilevante, l'inchiesta ha stabilito che le autorità agiscono in maniera discriminatoria nel gestire le importazioni delle materie prime in esenzione dai dazi nel quadro del regime. In effetti data l'assenza di regole sulle modalità di accettazione o rifiuto delle richieste di importazione in esenzione dai dazi e in ragione della mancanza di un sistema di verifica efficace relativo alla gestione del regime, non è chiaro perché una parte possa essere a un dato momento autorizzata a effettuare importazioni in esenzione dai dazi mentre in un altro momento questo le possa essere rifiutato. Questo è infatti quanto è accaduto al produttore esportatore che ha collaborato, al quale è stato richiesto di tanto in tanto di pagare dazi senza alcuna giustificazione da parte dell'autorità concedente. Le due parti non sono dunque riuscite a fornire alcun elemento di prova per corroborare le loro affermazioni in merito alla gestione del regime e all'attribuzione di importazioni in esenzione dai dazi. 109. È stato inoltre dichiarato che il regime si basa su criteri oggettivi, in particolare la prescrizione che l'esenzione dai dazi può riguardare esclusivamente le merci importate utilizzate per la produzione dell'impresa industriale. Tale affermazione ha dovuto essere respinta dato che, come indicato nei precedenti considerando da 89 a 91, non è stata dimostrata l'esistenza di tali criteri oggettivi. 110. Il GEAU ha dichiarato che la legge federale n. 1 del 1979 è in fase di revisione e che la Commissione ne è stata informata. È stato altresì sostenuto che la Commissione ha ignorato le informazioni e i documenti presentati dal GEAU, senza fornire argomentazioni e prove dirette sui punti di fatto e di diritto che l'hanno condotta alle sue conclusioni 111. Riguardo a quanto precede va rilevato che la Commissione ha valutato e analizzato attentamente tutte le informazioni fornite dalle parti. Per quanto attiene alla revisione della legge federale n. 1 del 1979 è opportuno rilevare che il testo fornito dal GEAU è un progetto di documento elaborato internamente dal ministero delle Finanze e dell'industria. In quanto tale è privo di valore legale. L'autorità inquirente è tenuta ad analizzare le disposizioni legali in vigore e il modo in cui queste sono attuate e non un progetto non vincolante che non è stato approvato dai servizi amministrativi e giuridici degli EAU e non è stato adottato. Soprattutto il fatto che il GEAU stia lavorando attualmente a una possibile revisione della legge federale n. 1 del 1979 conferma che le autorità si sono rese conto della necessità, come affermato dal GEAU, di eliminare incoerenze con l'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative dell'OMC. 112. Stante quanto precede, si confermano le conclusioni relative a questo regime di cui ai considerando da 166 a 183 del regolamento provvisorio. II. Zona di libero scambio (ZLS) 113. Entrambe le parti hanno dichiarato che negli EAU tutte le imprese beneficiano dell'importazione di beni strumentali in esenzione dai dazi. 114. A questo proposito va rilevato che dall'inchiesta è risultato che le società stabilite nella ZLS importano beni strumentali in esenzione dai dazi. Il fatto che una parte possa godere del medesimo beneficio ricorrendo a un altro regime (in particolare la legge federale n. 1 del 1979) non implica che la sovvenzione in questione non si consideri compensabile. Inoltre le parti non sono state in grado di fornire alcun elemento di prova fattuale per confutare le conclusioni dell'inchiesta riguardo alla ZLS. Tenuto conto di questi elementi l'obiezione non può essere accolta. 115. Stante quanto precede, si confermano le conclusioni relative a questo regime di cui ai considerando da 184 a 199 del regolamento provvisorio. 116. Importo delle sovvenzioni compensabili 117. Alla luce di quanto precede, per l'unico produttore esportatore degli EAU che ha collaborato all'inchiesta, l'importo definitivo ad valorem delle sovvenzioni compensabili, conformemente alle disposizioni del regolamento di base, è del 5,13%. 118. Osservazioni sulle informazioni finali 119. Si ricorda che tutte le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare i loro commenti e osservazioni successivamente alla divulgazione delle informazioni finali. Le osservazioni sono state prese in considerazione se ritenute pertinenti, ma non sono state tali da modificare le conclusioni. 120. Il produttore esportatore iraniano che ha collaborato ha ripresentato la propria analisi delle circostanze del caso, senza però fornire nuovi elementi di prova conclusivi tali da inficiare le conclusioni dell'inchiesta. 121. Il governo pakistano ha espresso il proprio disappunto riguardo al fatto che l'impegno relativo al regime del magazzino doganale sia stato rifiutato e ha ribadito le osservazioni sul regime LTF-EOP e sull'FTR. Ha inoltre presentato una nuova decisione del Federal Board of Revenue pubblicata il 27 luglio 2010 che fissa al 3% l'aliquota dei dazi doganali sulle importazioni di PTA (la materia prima utilizzata per il PET) e ha sostenuto che le istituzioni erano tenute per legge a ricalcolare il margine di sovvenzione stabilito per il regime del magazzino doganale. Tale argomentazione non ha potuto essere accolta in quanto non vi è alcuna indicazione del fatto che la sovvenzione non continui ad esistere. Il governo pakistano ne ha confermato la riduzione. Tuttavia secondo le norme che disciplinano il regime del magazzino doganale, i fattori produttivi possono essere utilizzati almeno per due anni dopo l'importazione. In altri termini ciò che è stato importato fino a luglio 2010 (quando l'aliquota del dazio era del 7,5%) può essere utilizzato fino a luglio 2012. Le istituzioni hanno determinato l'ammontare della sovvenzione basandosi sui dati relativi al PI e, conformemente alle disposizioni che disciplinano il regime, l'aliquota del dazio precedente potrebbe ancora produrre i suoi effetti fino al 2012. Pertanto sussistono chiaramente sovvenzioni al momento dell'istituzione del dazio definitivo. Inoltre il dazio doganale costituisce soltanto un elemento dei dati e, come dimostrato ai precedenti considerando da 43 a 53, se l'aliquota del dazio fosse stata inferiore il volume delle importazioni avrebbe potuto essere maggiore. 122. Il produttore esportatore pakistano che ha collaborato non ha concordato con l'analisi relativa al regime FTR, ma gli elementi forniti non sono stati tali da modificare le conclusioni dell'inchiesta. La società ha inoltre asserito l'esistenza di elementi di prova verificabili che forniscono un quadro accurato dei suoi obblighi fiscali e ha fornito una serie di documenti a conferma dell'imprecisione delle conclusioni della Commissione. A questo proposito va rilevato che le informazioni fornite non sono probanti e verificabili e pertanto non possono essere prese in considerazione. 123. Il governo degli Emirati arabi uniti ha ripresentato l'analisi delle circostanze del caso, sostenendo che le istituzioni hanno basato le loro conclusioni su un'interpretazione poco chiara della legge federale n. 1 del 1979 e non sono riuscite a fornire elementi di prova diretti. A questo proposito va ricordato che il carattere specifico è stato stabilito conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, lettere a) e b) del regolamento di base, che l'interpretazione della legge federale n. 1 del 1979 effettuata dalle istituzioni si è basata sulle informazioni, sugli elementi di prova e sui dati presentati e che non sono stati riscontrati elementi di prova conclusivi che potessero modificare le conclusioni dell'inchiesta. Il GEAU ha chiarito che il processo di revisione della legge federale n. 1 del 1979 è andato avanti e sta entrando nella fase finale di promulgazione. A questo proposito va rilevato che la Commissione accoglie favorevolmente gli sforzi effettuati dagli EAU per modificare le pertinenti disposizioni legali, ma gli sviluppi summenzionati non influenzano le conclusioni dell'inchiesta, dato che non esiste un calendario chiaro relativo al completamento del processo di revisione e all'entrata in vigore della nuova legge. 124. Il produttore esportatore degli EAU che ha collaborato ha ribadito le proprie affermazioni riguardo alla legge federale n. 1 del 1979, affermando inoltre che vi sono errori nel calcolo del margine di sovvenzione. La società ha obiettato di essersi resa conto in seguito alle informazioni finali del fatto che le materie prime ottenute dall'Arabia Saudita non erano gravate da dazi doganali poiché gli EAU e l'Arabia Saudita partecipano all'unione doganale del Consiglio di cooperazione del Golfo e ha fornito una serie di documenti in rapporto con queste affermazioni. A questo proposito va rilevato che queste osservazioni fanno parte di una serie completamente nuova di informazioni che avrebbero già dovuto essere fornite rispondendo al questionario o al più tardi nel corso della visita di verifica in modo da consentire alla Commissione di verificare la loro veridicità. Quindi i dati forniti non possono più essere verificati in questa fase avanzata dell'inchiesta. Inoltre non sussistono elementi di prova conclusivi a conferma di queste affermazioni. È stato anche sostenuto che i benefici andrebbero calcolati sulla base delle materie prime utilizzate durante il PI e non sulla base delle materie prime acquistate. A questo proposito va rilevato che il divario fra materie prime utilizzate e materie prime acquistate è irrilevante, dato che, come indicato ai precedenti considerando da 84 a 95, l'importo oggetto di compensazione è l'importo totale relativo al PI. 125. PREGIUDIZIO 126. Produzione dell'Unione, industria dell'Unione e consumo dell'Unione 127. Non sono pervenute osservazioni in merito alla produzione dell'Unione, all'industria dell'Unione e al consumo dell'Unione. Sono pertanto confermate le conclusioni di cui ai considerando da 201 a 206 del regolamento provvisorio. 128. Importazioni dai paesi interessati 129. Non sono pervenute osservazioni riguardo alla valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni in esame, al volume delle importazioni dai paesi interessati e alle relative quote di mercato. Sono pertanto confermate le conclusioni di cui ai considerando da 207 a 213 del regolamento provvisorio. a) Prezzi e applicazione di prezzi inferiori (undercutting) 130. Dato che come indicato al considerando 20 è stato deciso di suddividere il prodotto in esame in diversi tipi di prodotto, è stato eseguito un nuovo calcolo dell'undercutting che tenesse conto di tale modifica. 131. Ai fini dell'analisi dell'undercutting la media ponderata dei prezzi di vendita, adeguati a livello franco fabbrica, praticati dall'industria dell'Unione ad acquirenti indipendenti sul mercato UE per tipo di prodotto, è stata confrontata alla corrispondente media ponderata dei prezzi CIF applicati al primo acquirente indipendente sul mercato UE sulle importazioni dai paesi interessati, con adeguamenti per tenere conto dei costi successivi all'importazione e delle differenze relative allo stadio commerciale. 132. Dal confronto è emerso che durante il PI le importazioni originarie degli EAU e oggetto di sovvenzioni erano vendute sul mercato UE a un prezzo inferiore del 3,2% rispetto a quello dell'industria dell'Unione. Le importazioni originarie dell'Iran e oggetto di sovvenzioni erano vendute sul mercato UE a un prezzo inferiore del 3,0% rispetto a quello dell'industria dell'UE. Le importazioni originarie del Pakistan e oggetto di sovvenzioni erano vendute sul mercato UE a un prezzo inferiore dello 0,5% rispetto a quello dell'industria dell'UE. La media ponderata del margine di undercutting per i paesi interessati è stata del 2,5% durante il PI. 133. L'esportatore iraniano ha osservato che il suo margine di pregiudizio era stato sovrastimato, poiché la media ponderata del prezzo di vendita unitario era sottostimata a causa del calcolo errato dell'adeguamento per tenere conto dello stadio commerciale. A proposito di questa affermazione va rilevato che l'adeguamento relativo allo stadio commerciale utilizzato nel calcolo provvisorio era un importo fisso per tonnellata pari alla commissione applicata dall'agente importatore che ha collaborato la quale rappresenta circa l'1% del prezzo CIF medio. Tuttavia, non essendo stata proposta alcuna quantificazione alternativa dell'adeguamento per tenere conto dello stadio commerciale e non essendo disponibili altre informazioni in merito a tale adeguamento, l'affermazione è respinta. 134. La stessa parte ha inoltre affermato che l'aliquota del 2% applicata per i costi successivi all’importazione appare sottostimata. 135. A questo proposito va ricordato che non vi è stato alcun importatore che abbia collaborato all'inchiesta e che non è stato possibile verificare i reali costi successivi all'importazione. In assenza di altre informazioni disponibili è stata quindi applicata l'aliquota utilizzata per i procedimenti precedenti. 136. Situazione dell'industria dell'Unione 137. Alcune parti interessate hanno sostenuto che non sussisteva pregiudizio in quanto il campione era stato selezionato erroneamente e di conseguenza non era possibile ricavare risultati per l'industria dell'Unione nel suo insieme. È stato affermato che il fatto che una società (non compresa nel campione) avesse indicato che utilizzava più del 100% della propria capacità sarebbe una chiara conferma dell'assenza di pregiudizio. Va rilevato che tale dato, estrapolato dalle informazioni presentate da tale società alle autorità di borsa di un paese terzo, non è verificato e non concorda con le informazioni contenute nel fascicolo. Ad ogni modo l'utilizzo degli impianti di un solo produttore dell'UE non può modificare le conclusioni sul pregiudizio arrecato ai produttori dell'UE inseriti nel campione e agli altri produttori dell'UE. 138. In assenza di altre argomentazioni o osservazioni, si confermano i considerando da 218 a 237 del regolamento provvisorio. 139. Conclusioni relative al pregiudizio 140. In assenza di osservazioni specifiche, si confermano le conclusioni relative al pregiudizio di cui ai considerando da 238 a 240 del regolamento provvisorio. 141. NESSO DI CAUSALITÀ 142. Effetti delle importazioni sovvenzionate 143. In assenza di altre osservazioni su questo punto, si confermano i considerando da 241 a 245 del regolamento provvisorio. 144. Effetto di altri fattori 145. Alcune parti interessate hanno affermato che l'eventuale pregiudizio non sarebbe dovuto alle importazioni oggetto di sovvenzioni, ma al fatto che prezzi esigui del PET nell'UE rispecchiano la filiera a livello mondiale e che tra settembre 2008 e giugno 2009 i prezzi del PET nell'UE hanno seguito i prezzi ridotti del petrolio greggio. Va riconosciuto a questo proposito che il prezzo del PET dipende in qualche misura dal prezzo del petrolio greggio, dato che i suoi derivati sono la materia prima principale utilizzata per la produzione di PET. Tuttavia il prezzo del petrolio greggio non era ridotto durante il PI ma molto volatile, con all'inizio un'importante diminuzione seguita da una ripresa. La volatilità dei prezzi del petrolio a livello mondiale non può spiegare perché le importazioni di PET fossero sovvenzionate e dunque vendute a un prezzo inferiore rispetto ai prezzi dell'industria dell'Unione. Per la precisione l'undercutting, probabilmente per via delle sovvenzioni ricevute, ha fatto scendere i prezzi dell'industria dell'Unione, costringendo i produttori dell'UE a vendere in perdita per mantenere la loro clientela. 146. L'esportatore iraniano ha affermato che i problemi tecnici e finanziari di alcuni produttori dell'UE non erano adeguatamente separati dall'analisi del pregiudizio ed erano erroneamente attribuiti alle importazioni iraniane, visto che il suo ingresso sul mercato era avvenuto soltanto dopo il 2006. A questo proposito si rileva che si registravano importazioni dall'Iran già nel 2006 e nel 2007 per una quota di mercato inferiore all'1%. A partire dal 2008 queste hanno superato l'1% e contribuito, con il loro prezzo ridotto, ad abbassare i prezzi nell'UE. Essendo poi soddisfatte in questo caso le condizioni per una valutazione cumulativa, gli effetti delle importazioni oggetto di sovvenzioni da tutti i paesi interessati hanno potuto essere valutati cumulativamente. Inoltre soltanto una delle società citate dall'esportatore iraniano era inclusa nel campione e i problemi tecnici di questo produttore dell'UE, circoscritti al periodo da settembre a metà ottobre 2008, non hanno influenzato in modo significativo il quadro generale del pregiudizio. 147. La stessa parte ha ribadito che l'eventuale pregiudizio sarebbe da ricondurre alla contrazione della domanda, in particolare durante il PI, caratterizzato dalla crisi finanziaria ed economica mondiale. Tuttavia la parte non ha confutato quanto affermato ai considerando da 254 a 256 del regolamento provvisorio, vale a dire che la crisi economica, a partire dall'ultimo trimestre del 2008, non può ridurre in alcun modo gli effetti pregiudizievoli che le importazioni a basso prezzo oggetto di sovvenzioni hanno prodotto sul mercato dell'Unione nel periodo in esame e che, sebbene il calo della domanda sia stato un fattore che ha contribuito al pregiudizio, non è stata in grado di rompere il nesso di causalità. Va inoltre rilevato che tali importazioni oggetto di sovvenzioni hanno persino registrato un aumento della quota di mercato al momento della contrazione della domanda, passando cioè dal 7,6% al 10,2%, a scapito dei produttori dell'UE. 148. Alcune parti interessate hanno affermato che l'eventuale pregiudizio era dovuto alla mancanza di investimenti da parte dei produttori di PET dell'UE e al conseguente svantaggio in termini di costi rispetto agli esportatori. 149. Va riconosciuto che il PET è un settore ad alta intensità di capitale e che è necessario un certo livello di investimenti per mantenere la competitività in una prospettiva a medio e lungo termine. Va ricordato che, come indicato al considerando 237 del regolamento provvisorio, alcune società inserite nel campione hanno realizzato nel 2006 e nel 2007 importanti investimenti, i quali sono però giunti a livelli minimi nel 2008 e nel PI. 150. A questo proposito va rilevato che, dato il calo della produzione e la diminuzione dell'utilizzo degli impianti verificatisi nel 2008 e nel PI, cui si è accompagnata una notevole diminuzione della quota di mercato dei produttori dell'Unione, sarebbe irragionevole attendersi investimenti importanti per quello stesso periodo. 151. Va inoltre ribadito che, come indicato ai considerando 233 e 234 del regolamento provvisorio, la situazione finanziaria dei produttori dell'Unione inseriti nel campione in tutto il periodo in esame è stata molto negativa ed essi hanno registrato gravi perdite tra il 2006 e il PI; in una situazione del genere, di nuovo, sarebbe irragionevole attendersi investimenti importanti da parte dei produttori dell'Unione. 152. Va concluso pertanto che gli investimenti limitati realizzati nel 2008 e nel PI non hanno contribuito in modo sostanziale al pregiudizio subito dall'industria dell'Unione, ma che ne sono stati piuttosto la conseguenza. 153. Conclusioni in merito al nesso di causalità 154. In assenza di altre osservazioni su questo punto, si confermano i considerando da 246 a 264 del regolamento provvisorio. 155. INTERESSE DELL'UNIONE 156. In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie diversi trasformatori e/o imbottigliatori dell'UE si sono manifestati sostenendo che l'analisi dell'interesse dell'Unione non rispecchiava correttamente le argomentazioni della maggior parte degli utilizzatori che hanno collaborato e che le conclusioni erano in contraddizione con l'attuale contesto economico. Non vi sono state tuttavia ulteriori giustificazioni o spiegazioni. Tutte le società hanno chiesto di essere sentite, ma soltanto due società di questo gruppo di utilizzatori e un'associazione di imbottigliatori italiani si sono presentati all'audizione. Osservazioni più sostanziali pervenute da un trasformatore dell'UE che ha collaborato (ALPLA), da un gruppo di trasformatori (Caiba SA, Coca-Cola group, Danone Waters, Logoplaste, MFS Commodities, PepsiCO, Novara International e Silico Polymers), dall'agente importatore che ha collaborato (GSI) e dall'associazione dei trasformatori europei di materie plastiche (EuPC). Tali parti si sono tutte opposte all'istituzione di misure. 157. Interesse dell'industria dell'Unione e degli altri produttori dell'Unione 158. Secondo alcune parti interessate i produttori dell'UE avrebbero usato gli strumenti di difesa commerciale (o abusato degli stessi) per proteggere il mercato dell'Unione e per instaurare prezzi artificialmente elevati nell'UE. Tali parti hanno individuato le misure antidumping e/o compensative esistenti nei confronti di India, Indonesia, Corea del Sud, Malaysia, Taiwan, Thailandia e Repubblica popolare cinese. Tuttavia va rilevato che qualsiasi società che produttrice dell'UE ha il diritto di presentare reclami e far valere i propri diritti se può dimostrare il sussistere di pratiche di sovvenzionamento pregiudizievoli. Il fatto che siano state riscontrate pratiche di sovvenzionamento e di dumping in relazione a diversi paesi può essere forse spiegato dal notevole aumento che la domanda di questo prodotto ha subito a partire dagli anni '90, registrando un tasso di crescita annuale solitamente a due cifre. Ciò ha attirato considerevoli investimenti in tutto il mondo, portando a un eccesso di offerta strutturale di PET a livello mondiale. Va inoltre rilevato che alcuni paesi terzi applicano misure contro diversi dei paesi summenzionati, il che sottolinea il problema strutturale esistente. 159. Diverse parti interessate hanno ribadito che i produttori dell'Unione non sarebbero in grado di migliorare i loro risultati sul lungo termine poiché starebbero per comparire prossimamente nuovi investimenti in altri paesi terzi, che causerebbero una diminuzione dei prezzi artificialmente elevati dell'UE. 160. L'inchiesta ha mostrato che un nuovo investimento effettuato solo di recente in Oman ha prodotto un considerevole aumento del volume delle importazioni di questo paese nel 2009 e non si può escludere che possa causare in futuro problemi all'industria dell'Unione. Tuttavia, come già indicato al considerando 270 del regolamento provvisorio, i nuovi investimenti che potrebbero essere realizzati e potrebbero arrecare pregiudizio all'industria dell'Unione non sono una motivazione valida per negare la tutela legittima in questo procedimento. 161. Una parte interessata ha affermato che l'aumento del prezzo del PET nell'UE consentirebbe soltanto ai produttori dell'UE con investimenti in paesi terzi non soggetti a misure (Thailandia, USA, Russia) o ad altri produttori di PET di paesi terzi (Corea del Sud) di migliorare i loro risultati. La parte ha sostenuto che di conseguenza i vantaggi per i produttori dell'UE sul breve termine sarebbero chiaramente superati dal trasferimento di ricchezza ai produttori al di fuori dell'UE. 162. A questo proposito va rilevato che il fascicolo non contiene prove a sostegno dell'argomentazione che vantaggi finanziari eventualmente trasferiti a produttori in paesi terzi non soggetti a misure di difesa commerciale o a società che beneficiano di un dazio nullo sarebbero superiori ai vantaggi dell'industria dell'Unione. 163. È stato inoltre affermato che i produttori dell'Unione impiegano soltanto 2 000 lavoratori, mentre i trasformatori di PET e gli imbottigliatori che sarebbero colpiti duramente da eventuali dazi occupano rispettivamente 20 000 e 60 000 lavoratori. 164. Va rilevato che l'occupazione creata dai produttori di PET non è marginale e che la questione se l'istituzione di misure vada contro l'interesse dell'Unione nel suo insieme non può ridursi a una semplice questione di numero di occupati. A questo proposito è anche particolarmente importante rilevare che gli utilizzatori pertinenti non risentirebbero verosimilmente delle misure in maniera significativa, tenuto conto del livello del dazio e delle fonti di approvvigionamento alternative, come indicato ai considerando da 141 a 156 che seguono. 165. Interesse degli importatori indipendenti nell'Unione 166. Va ricordato che non hanno collaborato all'inchiesta gli importatori indipendenti. 167. L'agente che ha collaborato si è opposto fermamente all'affermazione che l'istituzione di dazi non avrebbe prodotto effetti importanti sulle sue attività. La società ha affermato che, siccome le sue attività si basavano appunto su commissioni, l'impatto sarebbe stato notevole, dato che una parte considerevole delle sue attività erano legate ai paesi interessati. Nel caso siano istituite misure definitive, la commissione ottenuta dai produttori dei paesi interessati ne risentirebbe, dato che il PET originario di tali paesi non potrebbe più competere col PET prodotto da altri produttori. 168. In vista di un livello globalmente modesto del dazio, è improbabile che le vendite di PET originario dei paesi interessati ne risentano in modo sostanziale. L'agente può inoltre molto probabilmente passare nel medio termine ad altre fonti di approvvigionamento, in particolare a importazioni dall'Oman, dagli USA, dal Brasile, dal Messico e da società che beneficiano di un'aliquota del dazio antidumping pari a zero nella Corea del Sud. Le vendite di tali produttori esportatori dovrebbero consentire all'agente di compensare le eventuali perdite derivanti dall'istituzione di misure. L'obiezione è stata pertanto respinta. 169. Interesse dei fornitori delle materie prime nell'Unione 170. Una parte interessata ha affermato che non è legittimo tutelare i fornitori di materie prime dei produttori di PET dell'UE a scapito del settore degli imballaggi, degli imbottigliatori e dei consumatori finali. 171. Va rilevato che l'analisi dell'impatto delle misure sull'industria fornitrice è conforme all'articolo 31 del regolamento di base. Tale analisi è una pratica corrente, specialmente in presenza di una forte dipendenza tra fornitori di materie prime e produttori dell'Unione. 172. In mancanza di altre osservazioni su questo punto, si confermano i considerando da 265 a 279 del regolamento provvisorio. 173. Interesse degli utilizzatori 174. Va ricordato che il PET impiegato nelle preforme utilizzate per la produzione di bottiglie rappresenta tra il 70% e l'80% dei costi totali di produzione dei trasformatori. Si tratta dunque di una componente di costo essenziale per queste società. 175. Alcune parti interessate hanno indicato che il settore degli imballaggi dell'UE si trova a dover affrontare sempre nuove richieste da parte degli imbottigliatori in termini di design e minore impatto ambientale degli imballaggi. A questo scopo alcuni trasformatori sembrano investire costantemente in ricerca e sviluppo per la concezione di nuovi prodotti e creazioni per mantenersi competitivi e aggiungere valore alla catena. 176. Alcune parti interessate hanno affermato che l'impatto sull'industria di trasformazione dell'UE sarà molto grave e porterà all'erosione delle risorse consacrate agli investimenti in nuovi imballaggi a minore impatto ambientale e probabilmente persino alla chiusura di centinaia di piccole società, i cui margini sono ancora più ridotti a causa dei modesti volumi e del limitato potere di negoziazione. 177. In effetti, se l'aumento di prezzo dovuto alle misure fosse assorbito interamente dai trasformatori, l'impatto su di essi potrebbe essere considerevole, in funzione delle fonti di approvvigionamento, dato che il costo del PET rappresenta la parte maggiore dei costi e che le attività di molte società di piccole e medie dimensioni si basano su margini ridotti. 178. A questo proposito è stata effettuata una visita di verifica presso un piccolo trasformatore di materie plastiche italiano per comprendere meglio gli effetti prodotti dai dazi su questo gruppo di utilizzatori. Dall'inchiesta è emerso che i trasformatori dispongono, sebbene in proporzione limitata, di un certo margine per traslare gli aumenti di prezzo, in particolare nel caso di aumenti non marginali e prevedibili. Inoltre alcuni trasformatori di PET utilizzano contratti contenenti clausole di adeguamento per il prezzo delle materie prime, il che potrebbe aiutare i trasformatori dell'UE a trasferire parte dell'aumento del prezzo sugli imbottigliatori. 179. Nel contesto di un livello dei dazi abbastanza modesto, va concluso di conseguenza che l'istituzione di dazi compensativi non dovrebbe produrre un effetto devastante sui trasformatori. 180. Alcune parti interessate hanno ribadito che, nel caso siano istituite misure definitive, il rischio di delocalizzazione dei produttori/trasformatori di PET aumenterebbe. Tali parti hanno altresì affermato che a causa della delocalizzazione dei trasformatori dell'UE non vi sarebbero più vantaggi a lungo termine per i produttori dell'UE. Uno dei produttori di PET che hanno collaborato ha affermato che il processo di delocalizzazione è già in corso e che l'eventuale istituzione di dazi compensativi non farebbe che accelerare questa tendenza. La parte ha affermato che un numero considerevole di trasformatori dell'UE si stabilirebbe in prossimità delle frontiere dell'UE (Svizzera, Croazia, Bosnia, Serbia, Turchia, Russia e Ucraina) e che alcuni trasformatori sarebbero molto più inclini a trasferire la loro produzione in queste zone di quanto non suggerisca il regolamento provvisorio. 181. Sulla base delle informazioni del fascicolo la delocalizzazione è effettivamente un processo già in corso e si ritiene dunque che l'istituzione di dazi compensativi potrebbe costituire, fra molte altre considerazioni, un fattore che influenzerebbe una decisione aziendale di questo tipo. Non è stato riscontrato che, senza l'istituzione delle misure del caso, tali società sarebbero disposte a restare nell'UE, dato che una decisione di questo tipo deriva normalmente da un'analisi che tiene conto di svariati aspetti, diversi dalle misure di difesa commerciale, quali la prossimità del cliente, la disponibilità di personale qualificato in ricerca e sviluppo, la struttura generale dei costi, ecc. 182. Va rilevato anche che le informazioni del fascicolo mostrano che l'industria dei trasformatori dell'UE si trova ad affrontare numerose sfide importanti a causa di carenze strutturali intrinseche che stanno diventando sempre più evidenti in un ambiente in rapida evoluzione e sempre più concorrenziale. È evidente che in questo settore le dimensioni sono un fattore importante e che il consolidamento del mercato è già in corso, con chiusure e delocalizzazioni. Si ritiene pertanto che l'eventuale aumento del prezzo del PET dovuto a misure compensative non sia la causa della chiusura temuta dai piccoli trasformatori. 183. Di conseguenza è stato concluso che l'istituzione di dazi compensativi non sarà un fattore determinante dell'eventuale decisione di delocalizzazione delle società del settore della trasformazione del PET. 184. Diverse parti interessate hanno affermato che qualsiasi misura avrebbe un impatto importante su molti imbottigliatori poiché, a causa di clausole contrattuali, l'eventuale aumento del prezzo della resina di PET si ripercuoterebbe (almeno in parte) su di loro. È stato affermato inoltre che alcuni imbottigliatori potrebbero non essere in grado di trasferire tale aumento sui loro clienti, vale a dire i supermercati/le catene di vendita al dettaglio, e che potrebbero non sopravvivere a una tale situazione. 185. Le parti hanno affermato che la gamma di prodotti che risentiranno degli effetti dei dazi è stata sottostimata in quanto a risentirne non saranno soltanto l'acqua in bottiglia, le bevande analcoliche e l'olio alimentare, ma anche la birra, il latte e i prodotti caseari, i succhi di frutta, il ketchup e le spezie, i prodotti cosmetici e per l'igiene personale, i farmaci, le vitamine e gli integratori, i detergenti per la casa nonché l'olio e i lubrificanti per automobili. 186. Va riconosciuto che gli imballaggi in PET sono molteplici. Tuttavia va rilevato che il regolamento provvisorio si è concentrato sull'impatto prodotto sugli imbottigliatori, poiché si è basato sui dati presentati dalle società che hanno collaborato all'inchiesta, che sono essenzialmente produttori di acqua, bevande analcoliche e succhi di frutta. Non vi sono altri dati dettagliati disponibili che dimostrino un impatto ancora maggiore sulle altre applicazioni summenzionate. 187. Di conseguenza si ritiene che le conclusioni provvisorie di cui al considerando 291 del regolamento provvisorio possano essere definitivamente confermate. Inoltre, dato il livello modesto delle misure, il conseguente aumento dei costi non dovrebbe superare l'1% (nella peggiore delle ipotesi, vale a dire nel caso in cui gli effetti ricadano interamente sugli imbottigliatori), producendo quindi un impatto limitato sulla situazione complessiva delle società imbottigliatrici, anche se queste dovessero avere, come sostenuto, difficoltà a traslare sui clienti l'aumento dei costi. 188. Diverse parti interessate hanno sostenuto che eventuali misure di difesa commerciale accentueranno la scarsità di offerta sul mercato dell'Unione, che sarà particolarmente problematica nei mesi estivi con l'aumento della domanda di acqua/bevande. È stato affermato che nel 2010 occorreranno fino a 900 000 tonnellate di importazioni. Questo problema sarebbe aggravato dal fatto che alcuni produttori dell'UE sono anche trasformatori di PET, i quali venderebbero sul mercato solo a prezzi più elevati e dopo aver soddisfatto la loro domanda interna. 189. A questo proposito non sono state fornite nuove informazioni e le argomentazioni esposte ai considerando 294 e 295 del regolamento provvisorio non sono state contestate. Va altresì rilevato che, dato il livello modesto dei dazi istituiti sulle importazioni originarie degli Emirati arabi uniti e del Pakistan, l'impatto sul volume di flussi commerciali da tali paesi non dovrebbe essere significativo. Di conseguenza si confermano definitivamente le conclusioni di cui ai considerando 294 e 295. 190. Impatto sui consumatori 191. Diverse parti interessate hanno affermato che il regolamento provvisorio non ha trattato in modo adeguato l'impatto sui consumatori che acquistano quotidianamente prodotti contenenti resine di PET. A conferma di tali affermazioni è stato soltanto dichiarato che un aumento di 50 euro la tonnellata applicato a un consumo di 3 milioni di tonnellate comporterebbe 150 milioni di euro a carico del consumatore. 192. Va rilevato che la stima presentata è irrealistica, dato che le parti hanno convenuto in maggioranza che una certa incidenza sarà a carico dei trasformatori di PET, degli imbottigliatori e dei supermercati/delle catene di vendita al dettaglio, essendo cioè l'aumento dei costi in parte diluito nella catena commerciale. 193. L'impatto sul consumatore finale nella peggiore delle ipotesi (vale a dire nell'ipotesi irrealistica che l'impatto dell'aumento di prezzo sia interamente a carico del consumatore), dato il livello modesto delle misure, non supererebbe i 0,5 centesimi di euro per bottiglia consumata ed è altamente probabile che sia molto inferiore. 194. Conclusioni relative all'interesse dell'Unione 195. Tenuto conto di quanto precede e in seguito all'analisi dettagliata di tutti gli interessi in gioco, si conclude in via definitiva che non sussistono nel complesso validi motivi che ostino all'istituzione di misure nel caso in esame. In mancanza di altre osservazioni su questo punto, si confermano i considerando da 280 a 298 del regolamento provvisorio. 196. Osservazioni sulle informazioni finali 197. In seguito alla comunicazione dei fatti e delle considerazioni essenziali sulla base dei quali la Commissione ha proposto l'istituzione di dazi compensativi definitivi, alcune parti interessate hanno presentato ulteriori osservazioni. Considerato che la maggior parte di tali osservazioni erano una ripetizione di quanto già comunicato e trattato, le summenzionate conclusioni non sono state modificate. 198. Per quanto riguarda la reiterata argomentazione secondo cui, avendo il recente mutamento del tasso di cambio USD/EUR portato a un aumento considerevole del prezzo del PET importato, l'Unione non avrebbe bisogno di conseguenza di essere tutelata da misure di difesa commerciale, va rilevato che un'inchiesta antisovvenzioni normalmente non tiene conto degli sviluppi successivi al PI a meno che, in circostanze eccezionali, non possa essere dimostrato fra l'altro che tali sviluppi sono duraturi e di natura tale da poter modificare sensibilmente le conclusioni dell'inchiesta. L'evoluzione del tasso di cambio USD/EUR non può essere considerata di tale natura. 199. MISURE DEFINITIVE 200. Livello di eliminazione del pregiudizio 201. Una parte interessata ha affermato che un profitto di riferimento del 5% per il secondo trimestre del PI è stato sovrastimato, dato che in quel trimestre (il quarto del 2008) non soltanto la domanda era più bassa (stagione invernale) ma la crisi economica mondiale colpiva duramente anche i produttori di PET. La parte ha affermato quindi che una corretta applicazione del principio enunciato nella causa T-210/95[5] dovrebbe condurre a un margine dello 0% in assenza di importazioni oggetto di sovvenzioni. Inoltre la parte ha affermato che, dato che tutti i trimestri del PI hanno risentito della crisi, anche negli altri trimestri un profitto di riferimento del 5% sembrerebbe altrettanto irrealistico dato che anche in assenza di crisi, come ad es. nel periodo 2006/2007, il profitto dell'industria dell'Unione non si è avvicinato al 5%. 202. Va riconosciuto che, conformemente alla giurisprudenza, il profitto di riferimento da utilizzare dovrebbe essere il profitto che l'industria dell'Unione potrebbe ragionevolmente raggiungere in condizioni di concorrenza normali, in assenza di importazioni oggetto di sovvenzioni. Va ricordato che in inchieste precedenti per lo stesso prodotto è stato utilizzato un profitto di riferimento del 7% e oltre anziché del 5% utilizzato provvisoriamente nella presente inchiesta. Il profitto di riferimento del 5% è considerato il profitto che si potrebbe prevedere per l'industria dell'Unione in assenza di importazioni oggetto di sovvenzioni. Di conseguenza l'affermazione la tesi a favore di una riduzione del profitto di riferimento è respinta. 203. Dato il calcolo adeguato dell'undercutting di cui ai precedenti considerando 108 e 109, i corrispondenti livelli di eliminazione del pregiudizio sono i seguenti: Paese | Livello di eliminazione del pregiudizio | Iran | 16,7% | Pakistan | 14,1% | EAU | 17,5% | 204. Misure definitive 205. Alla luce delle conclusioni finali riguardo alle sovvenzioni, al pregiudizio, al nesso di causalità e all'interesse dell'Unione, a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, è opportuno istituire sulle importazioni del prodotto in esame originario dell'Iran, del Pakistan e degli Emirati arabi uniti un dazio compensativo definitivo a un livello corrispondente al più basso tra il margine di sovvenzione e il margine di pregiudizio, conformemente al principio del dazio inferiore. 206. Alla luce di quanto precede, a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento di base, sulle importazioni originarie dell'Iran è opportuno istituire un dazio compensativo definitivo a un livello corrispondente al margine di pregiudizio constatato, mentre sulle importazioni originarie del Pakistan e degli Emirati arabi uniti è opportuno istituire un dazio compensativo definitivo al livello del margine di sovvenzione riscontrato. 207. Si sottolinea che i costi e i prezzi del PET subiscono notevoli variazioni in lassi di tempo relativamente brevi. Per questo motivo si ritiene opportuno istituire i dazi sotto forma di un importo specifico per tonnellata. Questo importo deriva dall'applicazione dell'aliquota compensativa ai prezzi all'esportazione CIF utilizzati per i calcoli del procedimento antidumping parallelo. 208. Sulla base di quanto precede, si propongono i seguenti dazi compensativi espressi sui prezzi CIF alla frontiera dell'Unione, dazio doganale non corrisposto: Paese | Margine di sovvenzione totale | Margine di pregiudizio | Aliquota del dazio compensativo definitivo | % | Importo (EUR/t) | Iran | 51,8% | 16,7% | 16,7% | 139,70 | Pakistan | 5,1% | 14,1% | 5,1% | 44,02 | EAU | 5,1% | 17,5% | 5,1% | 42,34 | 209. Le eventuali richieste di applicazione di un'aliquota individuale del dazio compensativo (ad esempio in seguito a un cambiamento della ragione o denominazione sociale della società o alla creazione di nuove entità produttive o di vendita) devono essere inoltrate senza indugio alla Commissione[6] ed essere corredate di tutte le informazioni utili, in particolare l'indicazione degli eventuali mutamenti nelle attività della società riguardanti la produzione, le vendite sul mercato interno e le vendite all'esportazione, connessi ad esempio al cambiamento della ragione o denominazione sociale o a cambiamenti a livello delle entità produttive o di vendita. Se del caso, si modificherà di conseguenza il regolamento aggiornando l'elenco delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio. 210. Impegni 211. Dopo essere stato informato dei fatti e delle considerazioni essenziali sulla base dei quali si intendeva raccomandare l'istituzione di misure antisovvenzione definitive, il produttore esportatore iraniano ha offerto un impegno sui prezzi a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. 212. L'offerta è stata esaminata e in considerazione del fatto che i prezzi dei singoli tipi di prodotto variano sensibilmente, è stato riscontrato che, da solo, il prezzo minimo all'importazione offerto non garantirebbe l'eliminazione delle pratiche di sovvenzionamento pregiudizievoli in relazione a tutti i prodotti. Inoltre il livello del prezzo minimo all'importazione offerto è stato ritenuto troppo basso. 213. È stato inoltre stabilito che il produttore esportatore iraniano che ha collaborato vende il prodotto in esame e altri prodotti nell'UE esclusivamente attraverso una società commerciale collegata che esporta una miriade di prodotti fabbricati da diverse società. Questa struttura delle vendite comporta un rischio molto elevato di compensazione incrociata, dato che il PET oggetto dell'impegno potrebbe essere venduto assieme ad altri prodotti agli stessi clienti e i prezzi fissati per vari prodotti venduti allo stesso cliente potrebbero essere facilmente compensati. Infine risulta anche da fonti pubblicamente accessibili che esiste almeno un altro produttore di PET in Iran. In considerazione della summenzionata struttura delle vendite, sussistono seri dubbi circa il fatto se le istituzioni e le autorità doganali possano garantire che soltanto il PET del produttore esportatore che ha collaborato sia venduto in conformità delle disposizioni dell'impegno, trattandosi di un prodotto di base facilmente intercambiabile, nel senso che non è affatto evidente riconoscerne materialmente il fabbricante. 214. Tenuto conto di quanto precede, tale impegno è stato ritenuto irrealistico ed è stato pertanto respinto. La parte è stata informata di conseguenza e le è stata data la possibilità di presentare le proprie osservazioni. Tali osservazioni non hanno tuttavia modificato le summenzionate conclusioni. 215. RISCOSSIONE DEFINITIVA DEL DAZIO PROVVISORIO 216. In considerazione dell'entità delle sovvenzioni compensabili e del livello di pregiudizio subito dall'industria dell'Unione, si ritiene necessario che gli importi depositati a titolo del dazio provvisorio istituito dal regolamento provvisorio siano definitivamente riscossi sino a concorrenza dei dazi istituiti in via definitiva, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. È istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di polietilene tereftalato avente un coefficiente di viscosità pari o superiore a 78 ml/g secondo la norma ISO 1628-5, attualmente classificato al codice NC 3907 60 20 e originario dell'Iran, del Pakistan e degli Emirati arabi uniti. 2. Gli importi del dazio compensativo definitivo, applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, dei prodotti descritti al paragrafo 1, sono i seguenti: Paese | Dazio compensativo (EUR/t) | Iran: tutte le società | 139,70 | Pakistan: tutte le società | 44,02 | Emirati arabi uniti: tutte le società | 42,34 | 3. Qualora le merci siano state danneggiate prima dell'immissione in libera pratica e, pertanto, il prezzo effettivamente pagato o da pagare sia calcolato proporzionalmente per la determinazione del valore in dogana a norma dell'articolo 145 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario[7], l'importo del dazio compensativo definitivo, calcolato sulla base degli importi di cui sopra, è ridotto di una percentuale corrispondente alla riduzione proporzionale del prezzo effettivamente pagato o da pagare. 4. Salvo diversa indicazione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali. Articolo 2 Gli importi depositati a titolo del dazio compensativo provvisorio istituito dal regolamento (UE) n. 473/2010 sulle importazioni di polietilene tereftalato avente un coefficiente di viscosità pari o superiore a 78 ml/g secondo la norma ISO 1628-5, attualmente classificato al codice NC 3907 60 20 e originario dell'Iran, del Pakistan e degli Emirati arabi uniti sono riscossi in via definitiva sino a concorrenza dell'aliquota del dazio definitivo istituito dall'articolo 1. Gli importi depositati sono svincolati nella parte eccedente il dazio compensativo definitivo. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il […] Per il Consiglio Il presidente [ [1] GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93. [2] GU L 134 dell'1.6.2010, pag. 25. [3] GU L 134 dell'1.6.2010, pag. 4. [4] Si veda ad es. il regolamento (CE) n. 713/2005 del Consiglio, GU L 121 del 13.5.2005, pag. 1 e il regolamento (CE) n. 1176/2008 del Consiglio, GU L 319 del 29.11.2008, pag. 1. [5] Causa T-210/95 European Fertilizer Manufacturers' Association (EFMA) contro Consiglio dell'Unione europea, Racc. 1999, pag. II-3291. [6] Commissione europea, direzione generale del Commercio, direzione H, ufficio N105 04/092, 1049 Bruxelles/Brussels, BELGIQUE/BELGIË. [7] GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.