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Document 52010PC0336

Proposta di Regolamento (UE) N. xxxx/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del recante modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (regolamento unico OCM) per quanto riguarda l’aiuto concesso nell’ambito del monopolio tedesco degli alcolici

/* COM/2010/0336 def. - COD 2010/0183 */

52010PC0336

Proposta di Regolamento (UE) N. xxxx/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del recante modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (regolamento unico OCM) per quanto riguarda l’aiuto concesso nell’ambito del monopolio tedesco degli alcolici /* COM/2010/0336 def. - COD 2010/0183 */


[pic] | COMMISSIONE EUROPEA |

Bruxelles, 24.6.2010

COM(2010)336 definitivo

2010/0183 (COD)

Proposta di

REG OLAMENTO (UE) N. xxxx/2010 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del

recante modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (regolamento unico OCM) per quanto riguarda l’aiuto concesso nell’ambito del monopolio tedesco degli alcolici

RELAZIONE

Attualmente le autorità tedesche possono, in deroga alla normativa sugli aiuti di Stato, concedere aiuti nell’ambito del monopolio tedesco degli alcolici per prodotti che, dopo aver subito un’ulteriore trasformazione, vengono immessi sul mercato dal monopolio in quanto alcole etilico di origine agricola. L’importo complessivo autorizzato per tali aiuti di Stato ammonta a 110 milioni di EUR all’anno.

Conformemente all’articolo 182, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), tale deroga scade il 31 dicembre 2010. Il presente progetto di regolamento proroga la deroga e prevede una progressiva diminuzione della produzione/delle vendite del monopolio, in modo che esso cessi di esistere a decorrere dal 1° gennaio 2018. Due categorie di distillerie costituiscono l’oggetto di un trattamento differenziato:

- le distillerie agricole sotto sigillo (landwirtschaftliche Verschlussbrennereien – ne esistono oggi circa 670), che trasformano essenzialmente cereali e patate, possono rimanere nel monopolio fino alla fine del 2013. La loro produzione tuttavia verrà progressivamente ridotta, passando da 540 000 hl nel 2011 a 360 000 hl nel 2012 e a 180 000 hl nel 2013. Quando lasciano il monopolio, le distillerie agricole sotto sigillo possono percepire un aiuto compensativo pari a 257,50 EUR per hl di diritti di distillazione nominali. Tale aiuto compensativo è concesso entro il 31 dicembre 2013 ma può essere versato in più rate fino al 31 dicembre 2017;

- le distillerie di piccole dimensioni in regime forfettario (Abfindungsbrennereien) , i proprietari di materie prime ( Stoffbesitzer) e le distillerie cooperative di frutta (Obstgemeinschaftsbrennereien) , la cui produzione di alcol di frutta, essenzialmente locale, è molto limitata (fino a 300 litri all’anno), possono produrre un volume totale di 60 000 hl annui fino alla fine del 2017.

L’importo totale degli aiuti pagati tra il 1° gennaio 2011 e il 31 dicembre 2013 non può superare 269,9 milioni di EUR e l’importo totale degli aiuti pagati tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2017 non può superare 268 milioni di EUR.

La Germania continuerà a presentare alla Commissione una relazione annua relativa al funzionamento del sistema. Inoltre, dal 2013 al 2016, essa includerà, su base annua, un piano di uscita progressiva per le distillerie di piccole dimensioni in regime forfettario, i proprietari di materie prime e le distillerie cooperative di frutta.

La proposta non ha alcuna incidenza finanziaria sul bilancio del’Unione.

2010/0183 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO (UE) N. xxxx/2010 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del

recante modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (regolamento unico OCM) per quanto riguarda l’aiuto concesso nell’ambito del monopolio tedesco degli alcolici

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 42, primo comma, e l’articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale[1],

previa trasmissione della proposta ai parlamenti nazionali,

deliberando conformemente alla procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

1. Le norme specifiche che disciplinano l’aiuto che la Germania può concedere nell’ambito del monopolio tedesco degli alcolici (in appresso «il monopolio»), stabilite all’articolo 182, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)[2], non saranno più valide a partire dal 31 dicembre 2010.

2. Dalla relazione presentata dalla Commissione ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007, emerge che l’importanza del monopolio è diminuita nel corso degli ultimi anni. Tra il 2001 e il 2008, circa 70 distillerie agricole sotto sigillo ( landwirtschaftliche Verschlussbrennereien ) hanno infatti lasciato il monopolio. I volumi venduti dal monopolio hanno subito un netto calo dal 2003 in poi e il bilancio corrispondente è passato da 110 milioni di EUR nel 2003 a 80 milioni di EUR nel 2008. Alcune distillerie hanno così iniziato a preparare il loro ingresso sul mercato libero dando vita a cooperative, investendo in attrezzature che consumano meno energia in modo da ridurre i costi di produzione e commercializzando sempre più il proprio alcol direttamente. Tuttavia, occorre più tempo per facilitare questo processo di adeguamento e per consentire alle distillerie di sopravvivere sul libero mercato. Si ritiene necessario concedere una proroga di qualche anno affinché la progressiva soppressione del monopolio e del relativo aiuto possa essere ultimata.

3. In alcune regioni della Germania, le distillerie sono storicamente connesse alle aziende agricole di piccole e medie dimensioni e svolgono una funzione importante in quanto permettono a tali aziende di rimanere in attività grazie all’apporto di redditi supplementari per gli agricoltori, il che contribuisce a garantire l’occupazione nelle zone rurali. Occorre quindi che le distillerie agricole sotto sigillo ( landwirtchaftliche Verschlussbrennereien ), che trasformano essenzialmente cereali e patate, possano ricevere aiuti tramite il monopolio fino al 31 dicembre 2013. Entro tale data, tutte queste distillerie dovrebbero essere entrate nel mercato libero. Questa scadenza coincide anche con l’inizio del nuovo periodo di programmazione per lo sviluppo rurale (2014-2020), il che significa che la Germania avrà la possibilità di trasferire nel proprio programma di sviluppo rurale una parte dei fondi attualmente destinati al monopolio.

4. Le distillerie di piccole dimensioni in regime forfettario ( Abfindungsbrennereien ), i proprietari di materie prime ( Stoffbesitzer ) e le distillerie cooperative di frutta ( Obstgemeinschaftsbrennereien ) contribuiscono in particolare alla tutela dei paesaggi tradizionali e della biodiversità, consentendo il mantenimento dei frutteti che forniscono le materie prime ai distillatori. Tenendo conto di quanto precede, nonché del fatto che la produzione di tali distillerie è locale e molto limitata, occorre che esse possano continuare a beneficiare degli aiuti concessi dal monopolio per un ultimo periodo supplementare che si conclude il 31 dicembre 2017. Entro questa data, il monopolio sarà soppresso. Per garantire che si tratti in effetti di aiuti «di chiusura», è opportuno che la Germania presenti annualmente, a partire dal 2013, un piano di uscita graduale.

5. La produzione di alcol etilico nell’ambito del monopolio è limitata e rappresenta attualmente meno del 10% della produzione totale di alcol etilico di origine agricola in Germania. Considerando, in particolare, che tutte le distillerie sotto sigillo saranno presenti sul mercato libero entro il 31 dicembre 2013, questa percentuale diminuirà notevolmente dopo tale data.

6. Per garantire la continuità nella concessione dell’aiuto, è necessario che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1° gennaio 2011.

7. Occorre pertanto modificare in conseguenza il regolamento (CE) n. 1234/2007,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All’articolo 182 del regolamento (CE) n. 1234/2007, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. In deroga all’articolo 180 del presente regolamento, soltanto l’articolo 108, paragrafo 1, e l’articolo 108, paragrafo 3, prima frase, del TFUE si applicano, fino al 31 dicembre 2017, all’aiuto concesso dalla Germania nell’ambito del monopolio tedesco degli alcolici (in appresso «il monopolio») per i prodotti elencati nell’allegato I del TFUE, commercializzati dal monopolio dopo ulteriore trasformazione come alcole etilico di origine agricola, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

(a) la produzione complessiva di alcole etilico che può usufruire dell’aiuto nell’ambito del monopolio diminuisce progressivamente per passare da 600 000 hl nel 2011 a 420 000 hl nel 2012 e a 240 000 hl nel 2013; questa produzione non può superare i 60 000 hl all’anno dal 1° gennaio 2014 fino al 31 dicembre 2017, data alla quale il monopolio cesserà di esistere;

(b) la produzione delle distillerie agricole sotto sigillo ( landwirtschaftliche Verschlussbrennereien ) che possono beneficiare dell’aiuto diminuisce progressivamente per passare da 540 000 hl nel 2011 a 360 000 hl nel 2012 e a 180 000 hl nel 2013. Entro il 31 dicembre 2013 tutte le distillerie agricole sotto sigillo lasciano il monopolio. Quando lasciano il monopolio, queste distillerie possono ricevere un aiuto compensativo di 257,50 EUR per hl di diritti di distillazione nominali. Tale aiuto compensativo è concesso entro il 31 dicembre 2013 ma può essere versato in più rate fino al 31 dicembre 2017;

(c) le distillerie di piccole dimensioni in regime forfettario ( Abfindungsbrennereien ), i proprietari di materie prime ( Stoffbesitzer ) e le distillerie cooperative di frutta ( Obstgemeinschaftsbrennereien ) possono beneficiare dell’aiuto concesso dal monopolio fino al 31 dicembre 2017, purché la produzione che beneficia dell’aiuto non superi i 60 000 hl all’anno;

(d) l’importo complessivo degli aiuti versati fra il 1° gennaio 2011 e il 31 dicembre 2013 non deve superare 269,9 milioni di EUR e quello degli aiuti erogati fra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2017 non deve superare 268 milioni di EUR; e

(e) entro il 30 giugno di ogni anno, la Germania presenta alla Commissione una relazione sul funzionamento del monopolio e sull’aiuto concesso in questo ambito nel corso dell’anno precedente. Inoltre, le relazioni annue da presentare nel 2013, 2014, 2015 e 2016 includono un piano di uscita annuale per l’anno successivo per quanto riguarda le distillerie di piccole dimensioni in regime forfettario, i proprietari di materie prime e le distillerie cooperative di frutta.»

Artic olo 2 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il presidente Il presidente [pic][pic][pic]

[1] GU C …, pag. ...

[2] GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

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