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Document 52010PC0142

Proposta di Regolamento (UE) del Parlamento Europeoe del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consigliorelativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2011

/* COM/2010/0142 def. - COD 2010/0140 */

52010PC0142

Proposta di Regolamento (UE) del Parlamento Europeoe del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consigliorelativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2011 /* COM/2010/0142 def. - COD 2010/0140 */


[pic] | COMMISSIONE EUROPEA |

Bruxelles, 26.5.2010

COM(2010) 142 definitivo

2010/0140 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO (UE) DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2011

RELAZIONE

L'Unione europea accorda preferenze commerciali ai paesi in via di sviluppo nell'ambito del sistema delle preferenze generalizzate (SPG). L'SPG è attuato mediante una successione di regolamenti, ognuno dei quali applica un regime di vantaggi tariffari generalizzati per un periodo di tre anni. Il regime attuale fa capo al regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio che scadrà il 31 dicembre 2011. Dopo questa data il regime SPG vigente cesserà di operare a meno che non si prenda un'appropriata iniziativa legislativa atta a garantirne la continuità.

Sarà opportuno che il regolamento SPG successivo si basi su una proposta della Commissione che tenga in debito conto le considerazioni sull'efficacia dell'attuale regime nel conseguimento degli obiettivi prefissati e che proponga emendamenti atti ad assicurarne un'ininterrotta efficacia in futuro. I lavori dei servizi della Commissione volti a redigere una proposta per tale regolamento sono iniziati con una consultazione pubblica lanciata nel mese di marzo 2010. La Commissione arriverà presumibilmente a concordare una proposta da sottoporre al Consiglio e al Parlamento per l'inizio del 2011. È impossibile prevedere con esattezza quanto durerà la conseguente procedura legislativa, ma è probabile che si tratti di 15-18 mesi almeno. La Commissione auspica tuttavia che il nuovo regolamento SPG entri in vigore quanto prima ponendo a quel punto termine alla presente proroga.

Il restante periodo d'applicazione dell'attuale regolamento SPG non consente quindi di elaborare una proposta della Commissione in proposito e di raggiungere un accordo sul regolamento successivo seguendo la procedura legislativa ordinaria. Sarebbe tuttavia opportuno prorogare l'applicazione del regime attualmente in vigore oltre il 31 dicembre 2011. Qualsiasi discontinuità nella copertura giuridica dell'SPG comporterebbe infatti il ritorno al trattamento standard della nazione più favorita per le importazioni attualmente regolamentate dal regime SPG, eccettuate quelle provenienti dai paesi meno sviluppati, per le quali varrebbe invece l'iniziativa "Tutto tranne le armi"(EBA).

Di conseguenza ed in parallelo ai lavori per la stesura del prossimo regolamento SPG, si propone di mantenere il regolamento attuale - seppur con cambiamenti minimi - e di prorogarne l'applicabilità oltre il 31 dicembre 2011 e fino al raggiungimento di un accordo sul regolamento successivo e alla sua entrata in vigore. Per quanto risulti impossibile fare previsioni accurate circa il tempo occorrente per completare il processo legislativo del regolamento successivo, la proposta prevede di prorogare la validità dell'attuale regolamento SPG fino al 31 dicembre 2013. Questo lasso di tempo dovrebbe risultare sufficiente per raggiungere un accordo sul regolamento successivo, oltre che per avvisare con congruo anticipo gli operatori economici e i paesi beneficiari affinché possano prepararsi ad eventuali cambiamenti senza correre il rischio, effettivamente insito in una proroga a tempo indefinito, di perpetuare lo status quo e di posticipare le opportune riforme al regime.

La presente proposta modifica solo gli elementi del regolamento (CE) n. 732/2008 che occorre correggere per prorogarne la validità al 31 dicembre 2013. Non si propongono invece cambiamenti per quanto riguarda la graduazione delle sezioni dei prodotti rispetto ai singoli beneficiari stabilita dal regolamento in vigore. S'introducono peraltro emendamenti atti a permettere ai paesi in via di sviluppo che soddisfano i criteri di ammissibilità al regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile ed il buon governo (SPG+) di beneficiare di preferenze tariffarie supplementari in forza di quest'accordo se, decidendo di dar seguito a una loro richiesta pervenuta entro il 31 ottobre 2011 o il 30 aprile 2013, la Commissione concede loro di usufruire del suddetto regime speciale entro il 15 dicembre 2011 o rispettivamente il 15 giugno 2013. I paesi in via di sviluppo a cui sono stati già accordati i vantaggi contemplati dal regime speciale di incentivazione a seguito di pertinenti decisioni della Commissione del dicembre 2008 e del giugno 2010 devono poter conservare quello stato durante la proroga del regime attualmente in vigore. La decisione della Commissione (2008/938/CE) del 9 dicembre 2008[1] sull'elenco dei paesi beneficiari che sono in possesso dei requisiti necessari per fruire dell'SPG+ limita il periodo di validità di questo trattamento preferenziale dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2011.

Il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio riserva al Consiglio alcuni poteri non basati sulla decisione 1999/468/CE del Consiglio recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione[2]. La Commissione presenterà una proposta mirante a rivedere globalmente le procedure della politica commerciale comune alla luce del sistema di atti esecutivi stabilito dall'articolo 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del regolamento sulle norme e sui principi generali relativi all'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione in base dell'articolo 291, paragrafo 3. Tale proposta interesserà inoltre l'articolo 16, paragrafo 4, l'articolo 19, paragrafi 4 e 5, e l'articolo 22, paragrafo 2, del presente regolamento. Essa verrà presentata non appena possibile dopo che il 9 marzo 2010 la Commissione avrà adottato la proposta sulle regole e sui principi generali relativi all'esercizio delle proprie competenze esecutive.

La proposta di proroga del regime SPG in vigore non comporta spese per il bilancio UE. La sua applicazione sarà altresì tale da non provocare alcuna perdita di introiti doganali rispetto alla situazione attuale.

2010/0140 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO (UE) DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2011

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione della proposta ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1) Dal 1971 l'Unione europea accorda preferenze commerciali ai paesi in via di sviluppo nell'ambito del sistema delle preferenze generalizzate (SPG). L'SPG è attuato mediante una successione di regolamenti, ognuno dei quali applica un regime di vantaggi tariffari generalizzati (in seguito denominato "il regime") il cui periodo d'applicazione è generalmente di tre anni.

(2) Il regime attualmente in vigore è stabilito dal regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio del 22 luglio 2008 che applica un sistema di vantaggi tariffari generalizzati per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2011 e che modifica i regolamenti (CE) n. 552/97 e (CE) n. 1933/2006 e i regolamenti della Commissione (CE) n. 1100/2006 e (CE) n. 964/2007[3]. Il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio sarà valido fino al 31 dicembre 2011, termine dopo il quale il regime cesserà di operare a meno che non si prenda un'appropriata iniziativa legislativa atta ad assicurarne la continuità.

(3) È opportuno che i miglioramenti da apportare al regime siano basati su una proposta di nuovo regolamento che tenga conto di considerazioni pertinenti circa l'efficacia del regolamento (CE) n. 732/2008 nel raggiungimento degli obiettivi. Il nuovo regolamento comprenderà tutti gli emendamenti necessari ad assicurare l'efficacia del regime. Sarà inoltre di fondamentale importanza che la proposta della Commissione consideri i dati statistici del settore commerciale, disponibili peraltro solo a partire dal luglio 2010, riguardanti le importazioni disciplinate dal regime per il periodo che comprende il 2009, anno segnato da una netta contrazione nel commercio globale anche nei paesi in via di sviluppo. È ugualmente importante assicurarsi che gli operatori economici e i paesi beneficiari ricevano pronta comunicazione dei cambiamenti apportati dal nuovo regolamento. Il rimanente periodo di validità del regolamento (CE) n. 732/2008 non consente di elaborare una proposta da parte della Commissione e di adottare conseguentemente un regolamento successivo seguendo la procedura legislativa ordinaria. È tuttavia auspicabile garantire l'applicabilità del regime oltre il 31 dicembre 2011 e fino a quando un successivo regolamento non sia adottato ed entri in vigore. Parallelamente alcune modificazioni tecniche del regolamento sono necessarie per assicurare la coerenza e l'applicazione ininterrotta del regime.

(4) Poiché il periodo di proroga della normativa vigente non deve avere durata indefinita ma deve semplicemente fornire il tempo richiesto dal processo legislativo finalizzato all'adozione del nuovo regime SPG, è opportuno prorogare la validità del regolamento (CE) n. 732/2008 fino al 31 dicembre 2013. Qualora il nuovo regolamento diventi applicabile prima di quella data, il periodo di proroga andrà accorciato di conseguenza.

(5) È giusto che i paesi in via di sviluppo che soddisfano i criteri di ammissibilità al regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile ed il buon governo (SPG+) beneficino di preferenze tariffarie supplementari in forza di quell'accordo se, decidendo di dar seguito a una loro richiesta pervenuta entro il 31 ottobre 2011 o il 30 aprile 2013, la Commissione concede loro di usufruire del suddetto regime speciale entro il 15 dicembre 2011 o rispettivamente il 15 giugno 2013. I paesi in via di sviluppo a cui sono stati già accordati i vantaggi contemplati dal regime speciale di incentivazione a seguito di pertinenti decisioni della Commissione del dicembre 2008 e del giugno 2010 devono poter conservare quello stato durante la proroga del regime attualmente in vigore,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 732/2008 è così modificato:

(1) nel titolo le parole "per il periodo" e "al 31 dicembre 2011" sono soppresse;

(2) all'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, sono aggiunte le seguenti lettere c) e d):

"c) ai fini dell’articolo 9, lettera a), punto iii): quelli disponibili al 1° settembre 2010 come media annuale su tre anni consecutivi;

d) ai fini dell’articolo 9, lettera a), punto iv): quelli disponibili al 1° settembre 2012 come media annuale su tre anni consecutivi.";

(3) l'articolo 9 è così modificato:

a) al paragrafo 1, dopo la lettera a), punto ii) è inserito quanto segue:

"o

iii) entro il 31 ottobre 2011, per beneficiare del regime speciale di incentivazione a decorrere dal 1° gennaio 2012;

o

iv) entro il 30 aprile 2013, per beneficiare del regime speciale di incentivazione a decorrere dal 1° luglio 2013;";

b) il paragrafo 3 è così modificato:

i) il testo della seconda frase è sostituito dal seguente:"I paesi che beneficiano del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo in base a una richiesta ai sensi del paragrafo 1, lettera a), punto i) non sono tenuti a presentare una richiesta ai sensi del paragrafo 1, lettera a), punto ii) o paragrafo 1, lettera a), punto iii) o paragrafo 1, lettera a), punto iv).";

ii) è aggiunto il seguente comma:"I paesi che beneficiano del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo in base a una richiesta ai sensi del paragrafo 1, lettera a), punto ii) non sono tenuti a presentare una richiesta ai sensi del paragrafo 1, lettera a), punto iii) o paragrafo 1, lettera a), punto iv). I paesi che beneficiano del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo in base a una richiesta ai sensi del paragrafo 1, lettera a), punto iii) non sono tenuti a presentare una richiesta ai sensi del paragrafo 1, lettera a), punto iv).";

(4) all'articolo 10, paragrafo 3, alla fine della lettera b) il punto fermo è sostituito da un punto e virgola ed è aggiunto quanto segue:

"o

c) entro il 15 dicembre 2011 per una richiesta a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), punto iii),

o

d) entro il 15 giugno 2013 per una richiesta a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), punto iv).";

(5) all'articolo 32, paragrafo 2, le parole "31 dicembre 2011" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2013 o fino alla data stabilita dal regolamento successivo, se tale data fosse anteriore".

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il Presidente Il Presidente

[1] GU L 334 del 12/12/2008, pag. 90.

[2] GU L 184 del 17/07/1999, pag. 23.

[3] GU L 211 del 06/08/2008, pag. 1.

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