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Document 52010PC0121
Communication from the Commission to the European Parliament pursuant to Article 294(6) of the Treaty on the Functioning of the European Union concerning the position of the Council at first reading on the adoption of the Regulation of the European Parliament and of the Council concerning the rights of passengers when travelling by bus and coach and amending Regulation (EC) No 2006/2004 on cooperation between national authorities responsible for the enforcement of consumer protection laws
Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo ai sensi dell’articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura sull’adozione del regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell’esecuzione della normativa che tutela i consumatori
Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo ai sensi dell’articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura sull’adozione del regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell’esecuzione della normativa che tutela i consumatori
/* COM/2010/0121 def. - COD 2008/0237 */
Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo ai sensi dell’articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura sull’adozione del regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell’esecuzione della normativa che tutela i consumatori /* COM/2010/0121 def. - COD 2008/0237 */
[pic] | COMMISSIONE EUROPEA | Bruxelles, 24.3.2010 COM(2010)121 definitivo 2008/0237 (COD) COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO ai sensi dell’articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura sull’adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell’esecuzione della normativa che tutela i consumatori 2008/0237 (COD) COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO ai sensi dell’articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura sull’adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell’esecuzione della normativa che tutela i consumatori 1. CONTESTO Data di trasmissione della proposta al Parlamento europeo e al Consiglio (documento COM/2008/817 — COD-2008-237): | 4 dicembre 2008 | Data del parere del Comitato economico e sociale europeo: | 16 luglio 2009 | Data della posizione del Parlamento europeo, prima lettura: | 23 aprile 2009 | Data di adozione della posizione del Consiglio in prima lettura: | 11 marzo 2010 | 2. OBIETTIVO DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE La proposta adottata dalla Commissione il 4 dicembre 2008 mira a fissare i diritti dei passeggeri che viaggiano in autobus al fine di rendere più attraente e affidabile il trasporto stradale dei passeggeri. L’introduzione di una nuova normativa servirà a migliorare la tutela dei passeggeri in generale e quella delle persone con disabilità e a mobilità ridotta in particolare. Definirà altresì standard di qualità affini a quelli già esistenti per i settori aereo e ferroviario. 3. OSSERVAZIONI SULLA POSIZIONE DEL CONSIGLIO 3.1. Osservazioni di ordine generale La Commissione ritiene che la sua proposta sia stata sostanzialmente modificata dal Consiglio in alcune sue parti. La posizione del Consiglio offre innanzitutto agli Stati membri la possibilità di esentare dall’applicazione del regolamento i servizi di linea urbani, suburbani e regionali, ivi compresi i servizi transfrontalieri di natura analoga. La proposta della Commissione contemplava questa possibilità solo nel caso tali servizi esentati fossero stati inquadrati in contratti di pubblico servizio volti a garantire un livello di tutela dei passeggeri equivalente. Gli Stati membri possono inoltre esentare, per un periodo limitato, i servizi nazionali di linea, nonché i servizi internazionali, una parte importante dei quali è operata al di fuori dell’Unione. Tutti questi elementi rappresentano una significativa limitazione del campo di applicazione. In secondo luogo, la proposta della Commissione conteneva un capitolo con norme dettagliate relative agli obblighi dei vettori per quanto attiene all’indennizzo e all’assistenza in caso di incidente. La posizione del Consiglio ha sostituito la proposta originaria della Commissione relativa alla responsabilità del vettore con un riferimento alla normativa nazionale applicabile e con un obbligo facente capo agli Stati membri di garantire che l’indennizzo massimo ai sensi della normativa nazionale non sia inferiore a 220 000 euro per passeggero e 500 euro per bagaglio nei servizi urbani, suburbani e regionali (1 200 euro per tutti gli altri servizi di trasporto). La posizione del Consiglio ha altresì sostituito il requisito di pagamento anticipato con l’obbligo per i vettori di fornire assistenza ai bisogni immediati di ordine pratico dei passeggeri in caso di incidente. Nonostante tale posizione si situi molto al di sotto delle disposizioni contenute nella proposta della Commissione, nondimeno essa migliorerebbe il livello di tutela dei passeggeri nell’Unione, rispetto alla situazione attuale. La Commissione prende infine atto della decisione del Consiglio di rendere il regolamento applicabile a due anni dall’entrata in vigore, anziché uno. 3.2. Emendamenti del Parlamento europeo accolti dalla Commissione e del tutto o in parte inseriti nella posizione del Consiglio - l ’emendamento 3 che sottolinea le specificità del settore del trasporto con autobus; - l’emendamento 5 relativo al contesto per proporre azioni di formazione sulla disabilità; - gli emendamenti 26, 30, 31, 36, 45, 46 intesi a chiarire e organizzare la formulazione della proposta; - gli emendamenti 32, 58, 62 intesi a chiarire il formato delle informazioni che devono essere accessibili a tutti i passeggeri. 3.3. Emendamenti del Parlamento europeo accolti dalla Commissione ma non inseriti nella posizione del Consiglio - chiarimenti nei considerandi (emendamenti 1, 2, 6); - l’introduzione di nuovi considerandi che incoraggino gli Stati membri e gli attori del mercato a investire in veicoli e infrastrutture idonei al trasporto di passeggeri con disabilità e a mobilità ridotta (emendamenti 7, 8, 9 e 10); - gli emendamenti 13, 16 e 17 intesi a chiarire alcune definizioni; - l’emendamento 15 sulle definizioni; - gli emendamenti 23 e 82 intesi a chiarire le condizioni del regime proposto di responsabilità a carico del vettore in caso di incidente; - gli emendamenti 50, 51 (in parte) e 55 intesi a rafforzare i diritti dei passeggeri in caso di ritardi e di cancellazione dei servizi; - gli emendamenti 59 e 60 che precisano le condizioni alle quali il vettore fornisce assistenza ai passeggeri in caso di ritardi; - gli emendamenti 61 e 63 che sottolineano la necessità che i vettori garantiscano l’accesso alle informazioni e i meccanismi di elaborazione dei reclami per tutti i passeggeri, comprese le persone a mobilità ridotta; - gli emendamenti 64, 65, 66, 67, 68 intesi a chiarire e in parte a rafforzare il funzionamento del regime di trattamento dei reclami e le disposizioni di applicazione; - l’emendamento 70 inteso a chiarire la lista di azioni per l’assistenza ai passeggeri con disabilità e a mobilità ridotta; - gli emendamenti 73, 33, 34 (in parte), 35, 37, 40, 42, 43, 44, intesi a rafforzare le condizioni alle quali le persone a mobilità ridotta ricevono assistenza prima, durante e dopo il viaggio in autobus. 3.4. Emendamenti del Parlamento europeo respinti dalla Commissione ma del tutto o in parte inseriti nella posizione del Consiglio - gli emendamenti 27, 29 intesi a chiarire le condizioni di deroga al diritto di trasporto per i passeggeri disabili e a mobilità ridotta; - l’emendamento 53 che conferisce ai passeggeri il diritto a pasti e bevande in caso di ritardi; - l’emendamento 69 che suggerisce una data di applicazione del regolamento di due anni successiva alla sua entrata in vigore. 3.5. Emendamenti del Parlamento europeo respinti dalla Commissione e non inseriti nella posizione del Consiglio - gli emendamenti 4, 18, 19, 21, 22, 24 che recano modifiche al regime della responsabilità del vettore in caso di incidenti; - l’emendamento 14 sulle definizioni; - l’emendamento 25 relativo al non rispetto delle misure di sicurezza nel trasporto di passeggeri con disabilità e a mobilità ridotta; - gli emendamenti 38, 39, 41 relativi alle condizioni per l’assistenza ai passeggeri con disabilità e a mobilità ridotta; - gli emendamenti 47, 48 che limitano la responsabilità del vettore nei confronti delle sedie a rotelle e delle attrezzature per la mobilità; - gli emendamenti 49, 52, 54, 56, 57 relativi alla responsabilità del vettore in caso di ritardi o di cancellazione; - gli emendamenti 71 e 72 intesi a ridurre la portata dell’assistenza a bordo o della formazione da offrire al personale in funzione delle necessità relative al trasporto di persone a mobilità ridotta. 4. CONCLUSIONI La Commissione si dichiara profondamente preoccupata per le radicali modifiche introdotte dal Consiglio rispetto alla proposta originaria della Commissione e a taluni emendamenti del Parlamento europeo, poiché essi riducono considerevolmente il campo di applicazione del progetto di regolamento e, di conseguenza, il livello di protezione dei passeggeri nella UE. La Commissione prende atto della posizione adottata all’unanimità dal Consiglio e ritiene che si debba nuovamente innalzare in modo costruttivo il livello delle ambizioni nell’ambito di un ulteriore dibattito interistituzionale finalizzato all’adozione definitiva del regolamento. 5. DICHIARAZIONI DELLA COMMISSIONE La Commissione ha pronunciato la seguente dichiarazione al vertice del Consiglio dei ministri dei trasporti tenutosi il 17 dicembre 2009: «La Commissione dichiara che, nonostante il fatto che l’accordo politico non risponda interamente ad alcuni obiettivi di rilievo della proposta originaria, non si opporrà al presente accordo al fine di garantire il proseguimento della procedura legislativa ordinaria».